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La nuova disciplina \u0026#232; stata applicata a partire dall\u0026#8217;anno 2013 e il riparto delle risorse ivi contenute \u0026#232; stato effettuato, secondo prassi consolidate, sulla base del criterio della spesa storica, cui si riferisce il d.P.C.m. 11 marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalit\u0026#224; con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario) e quelli successivi che lo hanno modificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la ricorrente, tale criterio della spesa storica si \u0026#232; rivelato incoerente rispetto a numerosi obiettivi, fra i quali la necessit\u0026#224; di tener conto delle esigenze dei territori, dell\u0026#8217;innovazione e dell\u0026#8217;efficienza della spesa. Pertanto, il legislatore ha adottato l\u0026#8217;art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui si \u0026#232; provveduto a modificare i criteri di riparto del fondo e si \u0026#232; sostituito il meccanismo della sua quantificazione, che era variabile, con determinazioni fisse delle somme, iscritte nel bilancio dello Stato, al capitolo 1315 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, la Regione ricorda che l\u0026#8217;attuazione della riforma del 2017 \u0026#232; stata differita pi\u0026#249; volte. Pertanto, sia per il 2020 (per effetto del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157), sia per il 2021 (per effetto del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE, EURATOM 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonch\u0026#233; in materia di recesso del Regno Unito dall\u0026#8217;Unione europea\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21) e anche per il 2022 (per effetto del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilit\u0026#224; sostenibile, nonch\u0026#233; in materia di grandi eventi e per la funzionalit\u0026#224; del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 2022, n. 108), la ripartizione del fondo TPL \u0026#232; avvenuta secondo il d.P.C.m. 11 marzo 2013, e cio\u0026#232; sulla base del criterio della spesa storica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione ricorrente sottolinea, inoltre, che, alla vigilia dell\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;impugnato art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, il riparto del fondo TPL per l\u0026#8217;anno 2023 si sarebbe dovuto effettuare in base all\u0026#8217;art. 27, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito e modificato dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 2023, n. 6. In base a tale modifica, sarebbe dovuto intervenire un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, per ripartire il fondo secondo le seguenti modalit\u0026#224;: a) per una quota pari al cinquanta per cento, tenendo conto dei costi standard di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;; b) per una quota pari al restante cinquanta per cento, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale (LAS). In virt\u0026#249; di una clausola di garanzia, inserita al comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del medesimo art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, e poi modificato dall\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, lettera b), del d.l. n. 176 del 2022, come convertito, veniva altres\u0026#236; disposto che l\u0026#8217;applicazione dei richiamati criteri non avrebbe potuto determinare, per ciascuna Regione, un\u0026#8217;assegnazione di risorse inferiore a quella stabilita, sulla base dei precedenti criteri, per l\u0026#8217;anno 2020. Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo demandava a un decreto interministeriale, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione degli indicatori per determinare i LAS e le modalit\u0026#224; di applicazione degli stessi, in vista dell\u0026#8217;obiettivo dell\u0026#8217;abbandono graduale del criterio della spesa storica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa prospettiva \u0026#8211; ricorda ancora la Regione Veneto \u0026#8211; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva incaricato il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale \u0026#171;Antonio Ruberti\u0026#187; (DIAG) dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; di Roma La Sapienza di calcolare i costi standard, separatamente, per le quattro modalit\u0026#224; di trasporto (autolinea, ferrovia, metropolitana, tramvia) previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2018, n. 157 (Definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei criteri di aggiornamento e applicazione). La ricorrente segnala, inoltre, che, in un documento del 2 agosto 2022 elaborato dal succitato Dipartimento e contenente una simulazione di applicazione dei costi standard in base alle percentuali di riparto, tali percentuali risultavano calcolate secondo due criteri alternativi: il primo di essi (costi standard comprensivi dei servizi finanziati con risorse locali) avvantaggerebbe le regioni che maggiormente finanziano con proprie risorse il trasporto pubblico locale; il secondo (costi standard depurati delle percentuali di servizi finanziati con risorse locali) risolverebbe, invece, la \u0026#8220;distorsione\u0026#8221; individuata nel precedente scenario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre la ricorrente rammenta che, in vista della definizione dei LAS da completarsi entro il 31 luglio 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva istituito un gruppo di lavoro con il compito di individuare, in sede tecnica, gli indicatori idonei a determinare i LAS nel settore del trasporto pubblico locale e regionale, nonch\u0026#233; le modalit\u0026#224; di applicazione e aggiornamento degli stessi, sempre ai fini della ripartizione del fondo TPL. Tuttavia, la ricorrente sottolinea che il gruppo di lavoro non ha, a tutt\u0026#8217;oggi, ancora perfezionato la prima proposta di definizione dei LAS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Tanto premesso, la Regione Veneto impugna l\u0026#8217;art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, sull\u0026#8217;assunto che esso abbia introdotto modifiche \u0026#171;distorsive\u0026#187; ai criteri di riparto delle risorse del fondo TPL, previsti dall\u0026#8217;art. 27 del d.l. n. 50 del 2017 nella sua formulazione previgente. Ci\u0026#242;, in specie, l\u0026#224; dove ha stabilito: (a) che la quota del cinquanta per cento del fondo deve essere ripartita tenendo conto dei costi standard \u0026#171;considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell\u0026#8217;Osservatorio\u0026#187; nazionale per il trasporto locale (art. 27, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) (costi standard totali); (b) che, limitatamente agli anni 2023-2024, al riparto del fondo TPL si provvede, per una quota predeterminata dal legislatore, secondo le percentuali utilizzate per l\u0026#8217;anno 2020, mentre, a valere sulle risorse residue del fondo, si applica, quanto al cinquanta per cento, il criterio dei costi standard totali, e per il restante cinquanta per cento quello dei LAS (art. 27, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e); (c) che, nelle more dell\u0026#8217;adozione del decreto di definizione dei LAS, si provvede alla ripartizione integrale delle risorse residue del fondo con riferimento esclusivo ai costi standard totali (art. 27, comma 6).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la ricorrente promuove le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di seguito indicate, precisando, preliminarmente, che non \u0026#232; oggetto di contestazione il potere di intervento dello Stato \u0026#8210; legittimo in applicazione del principio di sussidiariet\u0026#224; finanziaria, considerata la perdurante carenza di risorse per il trasporto pubblico locale \u0026#8210;, ma solo le modalit\u0026#224; di esercizio dello stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In primo luogo, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto il legislatore statale, nel prevedere che il cinquanta per cento delle risorse del fondo TPL sia ripartito tenendo conto dei costi standard \u0026#171;considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell\u0026#8217;Osservatorio di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244\u0026#187; favorirebbe le poche regioni che maggiormente finanziano con risorse proprie il TPL, discriminando le altre, fra cui la ricorrente. Quest\u0026#8217;ultima verrebbe, infatti, a trovarsi nella condizione di non poter erogare tutte le prestazioni da essa deliberate sulla base di un riparto di risorse dapprima conforme a Costituzione e poi illegittimamente modificato anche in suo danno, con conseguente lesione del potere di gestione del servizio pubblico regionale e locale, ambito che rientra nella competenza legislativa regionale residuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato art. 17 si porrebbe anche in contrasto con l\u0026#8217;art. 119, in specie con il primo e quarto comma, Cost., in quanto, favorendo le poche regioni che maggiormente finanziano con risorse proprie il trasporto pubblico locale, discriminerebbe le altre (ivi compresa la Regione Veneto) sottraendo a queste ultime le risorse necessarie a finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche loro attribuite, tra cui rientra il trasporto pubblico regionale e locale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione statale impugnata recherebbe, poi, anche un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, e 81, terzo comma, Cost., sotto diversi profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, detterebbe una disciplina espressiva di scelte contraddittorie rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (e agli impegni assunti a livello europeo) e a quanto lo stesso legislatore statale ha stabilito con il d.l. n. 176 del 2022, come convertito, in termini di superamento del criterio della spesa storica e di definizione dei LAS e dei costi standard. Tali scelte \u0026#8211; come quella di adottare il criterio del costo standard \u0026#8220;totale\u0026#8221;, comprensivo cio\u0026#232; dei servizi finanziati con risorse locali \u0026#8211; produrrebbero, infatti, esiti oggettivamente ingiusti, che, peraltro, per il fatto di essere riferiti a un tempo limitato, risulterebbero anche irragionevoli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, premiando le regioni che hanno deciso di far ricorso a fondi propri per accordare agevolazioni, la disposizione impugnata determinerebbe una serie di disfunzioni a carico delle altre regioni, addebitabili alla conseguente riduzione della percentuale di riparto del fondo indirizzata a queste ultime, in violazione del principio di buon andamento e imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, le minori risorse accordate, a fine esercizio, alle regioni discriminate, come la ricorrente, farebbero venir meno la copertura finanziaria della spesa a suo tempo deliberata, in violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 5 Cost., in quanto la disposizione statale impugnata avrebbe l\u0026#8217;effetto di rompere \u0026#171;una unit\u0026#224; di intenti conseguita, per l\u0026#8217;innanzi, dalle Regioni nell\u0026#8217;ambito della Conferenza Unificata e nei rapporti con lo Stato\u0026#187;, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 2 Cost. Essa, infatti, agevolerebbe una \u0026#171;solidariet\u0026#224; alla rovescia\u0026#187;, incentivando una \u0026#171;politica, propensa a dilatare gli interventi agevolativi, tra l\u0026#8217;altro, nei confronti delle categorie deboli e, comunque, a disporre liberamente in tema di trasporto pubblico regionale e locale\u0026#187;, con l\u0026#8217;effetto di riversare parte dei relativi oneri su altri enti e collettivit\u0026#224; regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ricorso depositato l\u0026#8217;11 dicembre 2023 e iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2023, la Regione Piemonte ha impugnato l\u0026#8217;art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, in riferimento agli stessi parametri evocati nel ricorso della Regione Veneto (artt. 2, 3, primo comma, 5, 97, secondo comma, 81, terzo comma, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.) e sulla base di argomenti identici a quelli svolti nel medesimo ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 14 dicembre 2023 e iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2023, anche la Regione Campania impugna l\u0026#8217;art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 81, 97, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La disposizione \u0026#232; impugnata, anzitutto, in riferimento all\u0026#8217;art. 77 Cost., sull\u0026#8217;assunto dell\u0026#8217;insussistenza dei presupposti di necessit\u0026#224;, urgenza e straordinariet\u0026#224; a sostegno delle previsioni in esso contenute. Queste ultime introdurrebbero, infatti, una riforma strutturale delle modalit\u0026#224; di riparto del fondo TPL, come sarebbe dimostrato anche dalla presenza di disposizioni a efficacia differita, come quella secondo cui, ai fini del riparto, si deve tener conto anche dei costi di gestione dell\u0026#8217;infrastruttura ferroviaria di competenza regionale solo \u0026#171;a partire dal 2024\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;originaria mancanza dei presupposti di necessit\u0026#224; e urgenza non potrebbe, d\u0026#8217;altro canto, ritenersi sanata dall\u0026#8217;approvazione della legge di conversione, \u0026#171;dovendosi, piuttosto, ritenere travolte dall\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; qui dedotta anche le modifiche da quest\u0026#8217;ultima apportate\u0026#187;, in linea con la giurisprudenza costituzionale costante. Le impugnate disposizioni, illegittimamente adottate con decretazione d\u0026#8217;urgenza, erodendo arbitrariamente la quota di riparto del fondo TPL \u0026#8211; che rappresenta oggi la principale fonte di finanziamento del trasporto pubblico locale \u0026#8211; avrebbero una diretta ricaduta sull\u0026#8217;autonomia riconosciuta dagli artt. 5 e 119 Cost. alla Regione Campania, che risulterebbe menomata nella propria capacit\u0026#224; organizzativa e finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200;, inoltre, denunciata la violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 120 Cost.: la disposizione statale impugnata, introducendo all\u0026#8217;art. 27, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, ulteriori e particolareggiati criteri di dettaglio da tenere in considerazione ai fini del riparto del fondo TPL, eluderebbe la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;intesa, prevista all\u0026#8217;art. 27, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, quale necessario strumento di collaborazione tra lo Stato e le regioni nell\u0026#8217;ipotesi di chiamata in sussidiariet\u0026#224; che vede lo Stato intervenire in una materia assegnata dalla Costituzione alla competenza legislativa regionale residuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl pari del Veneto e del Piemonte, la Regione Campania ravvisa, poi, la violazione degli artt. 5, 117, 118 e 119 Cost., in quanto la disposizione statale impugnata introdurrebbe criteri di riparto del fondo TPL che terrebbero in considerazione elementi del tutto estranei all\u0026#8217;esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti, l\u0026#8217;unica a poter legittimare l\u0026#8217;intervento statale di finanziamento del settore. In tal modo si determinerebbe una evidente lesione delle esigenze di autonomia anche finanziaria e di decentramento, nonch\u0026#233; dei principi di adeguatezza, sussidiariet\u0026#224; e differenziazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, introdurrebbe, inoltre, previsioni irrazionali, illogiche e inique, destinate a produrre grave pregiudizio allo svolgimento di un servizio pubblico fondamentale, generando ingiustificate e arbitrarie discriminazioni tra le regioni e abdicando alla necessit\u0026#224; di assicurare uno standard omogeneo quanto alla fruizione del servizio su tutto il territorio nazionale, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn contrasto con l\u0026#8217;art. 81 Cost., tale disposizione genererebbe, per l\u0026#8217;anno 2023, a carico delle regioni svantaggiate dalla novella normativa, tra cui la Regione Campania ricorrente, entrate di gran lunga inferiori a quelle preventivate sulla base della disciplina previgente e fisserebbe criteri, per gli anni successivi, tali da non consentire una copertura finanziaria, con le risorse del fondo TPL, dei servizi necessari, arrecando quindi un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e da cui scaturirebbero gravissime ripercussioni sulla finanza e sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; programmatoria regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la ricorrente ritiene che la citata disposizione statale sia foriera di gravi incertezze interpretative ed applicative, in violazione del principio del buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione (art. 97 Cost.), nella parte in cui inserisce una disciplina transitoria, al comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, secondo cui, limitatamente agli anni 2023 e 2024, solo una quota dell\u0026#8217;intera somma stanziata deve essere ripartita secondo le percentuali utilizzate per l\u0026#8217;anno 2020, mentre, per la restante parte, si deve procedere al riparto secondo i criteri \u0026#8211; indicati dal comma 2, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) del citato art. 27 \u0026#8211; del costo standard \u0026#8220;totale\u0026#8221; e dei LAS, laddove il comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e (gi\u0026#224; vigente) garantisce, in via strutturale e senza limitazioni temporali, un\u0026#8217;assegnazione di risorse alle regioni mai inferiore a quella risultante per l\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In tutti e tre i giudizi si \u0026#232; costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e comunque non fondati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In primo luogo, la difesa statale eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dei ricorsi, in considerazione della genericit\u0026#224; dei rilevati effetti negativi sull\u0026#8217;autonomia legislativa, amministrativa e programmatoria regionale derivanti dall\u0026#8217;attuazione dei criteri di riparto previsti dalle disposizioni impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ricorda che la lesione lamentata dalle Regioni ricorrenti attiene all\u0026#8217;inadeguatezza della dotazione finanziaria a causa della inclusione, nella base di computo dei costi standard, del complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione. Ritiene, tuttavia, che siffatta lesione resti virtuale e indimostrata, sia perch\u0026#233; le modifiche censurate riguardano solo il cinquanta per cento del fondo da ripartire, sia perch\u0026#233; l\u0026#8217;impugnato art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, si limiterebbe a delineare un meccanismo di mera \u0026#171;parametrizzazione\u0026#187; e non gi\u0026#224; di correlazione assoluta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel merito, sarebbe priva di fondamento, anzitutto, la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 77 Cost., dalla Regione Campania.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremesso che il cambio di paradigma nell\u0026#8217;orizzonte del finanziamento del trasporto pubblico locale, registratosi con il d.l. n. 50 del 2017, come convertito, ha inteso superare il criterio della spesa storica, sostituendolo con quello dei costi standard e dei livelli adeguati di servizio, da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in Conferenza unificata, le reiterate proroghe legate al periodo dell\u0026#8217;emergenza pandemica avrebbero comportato un\u0026#8217;inevitabile moratoria nel varo di questo nuovo sistema di criteri. Pertanto, non potrebbe ritenersi illegittimo l\u0026#8217;intervento d\u0026#8217;urgenza del Governo, che, in coerenza con tale finalit\u0026#224;, ha dettato misure urgenti per consentire un tempestivo riparto delle risorse fra le regioni nelle more dell\u0026#8217;adozione del provvedimento per la determinazione degli indicatori dei LAS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche le censure di violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., nonch\u0026#233; dei pi\u0026#249; generali principi di buon andamento della pubblica amministrazione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 97 Cost. e di copertura di bilancio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 81 Cost. oltre che le censure di contraddittoriet\u0026#224; e irragionevolezza (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 3 Cost.) sarebbero prive di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale ricorda che il fondo TPL \u0026#232; stato istituito dall\u0026#8217;art. 16-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come sostituito dalla legge n. 228 del 2012, e che su di esso si \u0026#232; pronunciata questa Corte riconoscendone la funzione di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale ricorda, inoltre, che, nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. n. 104 del 2023, si afferma che le modifiche introdotte dall\u0026#8217;art. 17 mirano ad \u0026#171;assicurare una contribuzione equa ed uniforme, tra i richiamati Enti, per tutti i servizi di trasporto pubblico locale attualmente eserciti\u0026#187;. La scelta del legislatore di ancorare il riparto del fondo TPL al sistema dei costi standard, basandolo anche sul complesso dei servizi eserciti in ciascuna regione, consentirebbe, infatti, di calibrare meglio la modulazione dei costi standard in relazione ai fabbisogni espressi dai vari territori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, tale criterio riguarderebbe a regime solo il cinquanta per cento del fondo e sarebbe temperato dalla previsione di cui alla successiva lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) dell\u0026#8217;art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come modificato dalla disposizione impugnata, che destina la quota residua tenendo conto dei LAS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, non sarebbe stata abrogata, n\u0026#233; modificata la previsione secondo cui il riparto del fondo TPL \u0026#232; comunque effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell\u0027economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata (art. 27, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbero lese, pertanto, le prerogative regionali di compartecipazione alle decisioni inerenti al riparto del fondo, in quanto l\u0026#8217;art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, non impedirebbe l\u0026#8217;effettiva erogazione delle risorse in maniera meramente applicativa di criteri stabiliti tramite la previa intesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; potrebbe denunciarsi alcuna inerzia del Governo nella adozione del decreto per la determinazione degli indicatori dei LAS, posto che le censurate modifiche dell\u0026#8217;art. 27 del d.l. n. 50 del 2017 sarebbero state attuate proprio \u0026#171;al fine di superare le difficolt\u0026#224; tecniche e di condivisione in sede di Conferenza Unificata per l\u0026#8217;adozione del decreto con cui sono definiti gli indicatori necessari a determinare i livelli adeguati di servizio e le modalit\u0026#224; di applicazione degli stessi\u0026#187; ed evitare che la mancata adozione del medesimo \u0026#171;possa ritardare o impedire la ripartizione del citato Fondo\u0026#187;, come risulterebbe dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. n. 104 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sussisterebbe, pertanto, alcuna violazione delle competenze costituzionalmente garantite delle ricorrenti, in riferimento a nessuno dei parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica le parti hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con tre distinti ricorsi (iscritti ai numeri 32, 33 e 34 reg. ric. 2023), le Regioni Veneto, Piemonte e Campania impugnano l\u0026#8217;art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, l\u0026#224; dove, con riguardo alla ripartizione del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, (cosiddetto fondo TPL), introduce alcune modifiche ai criteri di riparto previsti dall\u0026#8217;art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito e successivamente modificato da ultimo a seguito della riforma operata dalla legge n. 6 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Pi\u0026#249; precisamente, la disposizione statale \u0026#232; impugnata nella parte in cui, modificando il suddetto art. 27, ha stabilito: (a) che la quota del cinquanta per cento del fondo deve essere ripartita tenendo conto dei costi standard, definiti \u0026#171;considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell\u0026#8217;Osservatorio\u0026#187; nazionale per il trasporto locale (art. 27, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) (costi standard totali); (b) che, limitatamente agli anni 2023-2024, al riparto del fondo TPL si provvede, per una quota predeterminata dallo stesso legislatore, secondo le percentuali utilizzate per l\u0026#8217;anno 2020, mentre, a valere sulle risorse residue del fondo, si applica, in via generale, il criterio dell\u0026#8217;assegnazione, per il cinquanta per cento, sulla base dei costi standard totali e, per il restante cinquanta per cento, sulla base dei livelli adeguati dei servizi (LAS) (art. 27, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e); (c) che, nelle more dell\u0026#8217;adozione del decreto di definizione dei LAS, le risorse residue del fondo sono ripartite con riferimento esclusivo ai costi standard totali (art. 27, comma 6).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Tali previsioni costituirebbero, secondo le tre Regioni ricorrenti, modifiche \u0026#8220;distorsive\u0026#8221; dei nuovi criteri di riparto delle risorse del fondo nazionale TPL, stabiliti dall\u0026#8217;art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, a seguito della riforma operata dalla legge n. 6 del 2023, nel solco di quanto gi\u0026#224; previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u0026#8217;art. 119 della Costituzione), in specie dall\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), sebbene non ancora attuato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe richiamate modifiche \u0026#8211; lungi dall\u0026#8217;obbedire all\u0026#8217;esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti sul territorio nazionale \u0026#8211; sarebbero tali da privilegiare le regioni che maggiormente finanziano con risorse proprie i servizi di trasporto pubblico locale, sostanzialmente reintroducendo, per il tramite dei costi standard \u0026#8220;totali\u0026#8221; (e cio\u0026#232; comprensivi della spesa relativa a tutti i servizi gi\u0026#224; erogati sul territorio), il criterio della spesa storica, cos\u0026#236; discriminando le altre regioni, fra cui rientrerebbero le ricorrenti. Queste ultime, a causa delle minori risorse assegnate, si troverebbero nella condizione di non poter erogare tutte le prestazioni da esse deliberate, con conseguente lesione del potere di gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, ambito che rientra nella competenza legislativa regionale residuale, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;autonomia finanziaria regionale, considerato che non disporrebbero delle risorse necessarie a finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, con conseguente violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo quanto sostenuto in tutti e tre i ricorsi, le medesime previsioni si porrebbero, inoltre, in contrasto: con gli artt. 3 e 97 Cost., in considerazione dei gravi disagi che si produrrebbero \u0026#8211; per effetto della irragionevole richiamata riduzione dell\u0026#8217;assegnazione delle risorse del fondo a scapito solo di alcune regioni \u0026#8211; nello svolgimento del servizio pubblico di trasporto locale e regionale nelle medesime regioni; nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;art. 81 Cost., in quanto le minori risorse accordate, a fine esercizio, alle regioni discriminate, come le ricorrenti, farebbero venir meno la copertura finanziaria della spesa a suo tempo deliberata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Campania impugna, inoltre, il medesimo art. 17 anche per violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost., in quanto non sussisterebbero i presupposti di necessit\u0026#224;, urgenza e straordinariet\u0026#224; a sostegno delle censurate previsioni, che introdurrebbero una riforma strutturale delle modalit\u0026#224; di riparto del fondo TPL. N\u0026#233; il difetto dei richiamati presupposti potrebbe ritenersi sanato dalla legge di conversione, in linea con la giurisprudenza costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe, inoltre, leso \u0026#8211; secondo la medesima Regione \u0026#8211; anche il principio di leale collaborazione: la disposizione statale impugnata avrebbe, infatti, introdotto la previsione di ulteriori elementi da tenere in considerazione ai fini del riparto del fondo, cos\u0026#236; particolareggiati da eludere la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;intesa, prevista dall\u0026#8217;art. 27, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, quale necessario strumento di collaborazione tra Stato e regioni nella chiamata in sussidiariet\u0026#224; che vede lo Stato intervenire in una materia di competenza legislativa regionale residuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon specifico riferimento a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 27, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, la Regione Campania lamenta, infine, che tale disposizione, come aggiunta dall\u0026#8217;impugnato art. 17, sia foriera di gravi incertezze interpretative e applicative, in violazione del principio del buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione, nella parte in cui dispone che solo una quota dell\u0026#8217;intera somma stanziata sia ripartita, limitatamente agli anni 2023 e 2024, secondo le percentuali utilizzate per l\u0026#8217;anno 2020 e che, per la restante frazione, si proceda al riparto secondo i criteri indicati dal comma 2, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del citato art. 27, mentre il comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e garantisce, in via strutturale e senza limitazioni temporali, un\u0026#8217;assegnazione di risorse alle regioni mai inferiore a quella risultante per l\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe Regioni Veneto e Piemonte \u0026#8211; i cui ricorsi sono di identico tenore letterale \u0026#8211; contestano specificamente, oltre all\u0026#8217;irragionevolezza e irrazionalit\u0026#224; delle modifiche apportate ai criteri di riparto delle risorse statali, anche il loro contrasto con l\u0026#8217;art. 2 Cost., in quanto determinerebbero una \u0026#171;solidariet\u0026#224; alla rovescia\u0026#187;, e con l\u0026#8217;art. 5 Cost., in quanto avrebbero l\u0026#8217;effetto di rompere \u0026#171;una unit\u0026#224; di intenti conseguita, per l\u0026#8217;innanzi, dalle Regioni nell\u0026#8217;ambito della Conferenza unificata e nei rapporti con lo Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Innanzitutto, sussistono le condizioni per disporre la riunione dei giudizi, secondo l\u0026#8217;ormai costante giurisprudenza di questa Corte (di recente, sentenza n. 21 del 2024). I tre ricorsi hanno, infatti, a oggetto la medesima disposizione, impugnata per la pretesa violazione di parametri in larga misura coincidenti e sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Per comprendere pi\u0026#249; chiaramente la portata delle questioni promosse, \u0026#232; necessaria una ricostruzione del quadro normativo su cui ha inciso l\u0026#8217;art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, e della sua portata riformatrice, nei limiti di quanto di interesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Gi\u0026#224; prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, l\u0026#8217;art. 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell\u0026#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva stabilito che le risorse statali per il finanziamento delle funzioni conferite a regioni ed enti locali nel settore dei \u0026#171;servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalit\u0026#224; effettuati ed in qualsiasi forma affidati\u0026#187; (art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo) fossero \u0026#171;individuate e ripartite\u0026#187; tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#171;previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187; (comma 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito della revisione costituzionale del 2001, nonostante la configurazione della materia del trasporto pubblico locale come materia di competenza regionale residuale e la ridefinizione dell\u0026#8217;autonomia finanziaria regionale riconosciuta dall\u0026#8217;art. 119 Cost., il modello di finanziamento delineato dal citato art. 20 del d.lgs. n. 422 del 1997 ha continuato a essere seguito, a causa della \u0026#171;perdurante situazione di mancata attuazione delle prescrizioni costituzionali in tema di garanzia dell\u0026#8217;autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali\u0026#187; (sentenza n. 222 del 2005). Ci\u0026#242;, per\u0026#242;, con il temperamento costituito dal necessario coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nei processi decisionali concernenti il riparto delle risorse statali relative a fondi istituiti in ambiti di competenza regionale, mediante intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citt\u0026#224; ed autonomie locali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; in questo contesto che si colloca il \u0026#171;Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario\u0026#187;, istituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 301, della legge di stabilit\u0026#224; per il 2013 (legge n. 228 del 2012), in sostituzione del precedente \u0026#171;Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInizialmente, si prevedeva che tale fondo fosse alimentato per intero dalla compartecipazione al gettito delle accise sulla benzina e sul gasolio da autotrazione e si demandava a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di criteri e modalit\u0026#224; con cui ripartire e trasferire alle regioni le risorse del fondo. Si precisava, tuttavia, che tali criteri avrebbero dovuto essere stabiliti \u0026#171;tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi [\u0026#8230;] in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilit\u0026#224; nei territori anche con differenziazione dei servizi\u0026#187; (comma 3 dell\u0026#8217;art. 16-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 95 del 2012, come sostituito dalla legge n. 228 del 2012) e in linea con una serie di criteri incentivanti gi\u0026#224; previsti per il precedente fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale (volti, fra l\u0026#8217;altro, al \u0026#171;progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi\u0026#187;, nonch\u0026#233; alla \u0026#171;progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e [al] corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata\u0026#187;: cos\u0026#236; le lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ec \u003c/em\u003edel medesimo comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito dell\u0026#8217;intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 7 febbraio 2013, \u0026#232; stato adottato il d.P.C.m. 11 marzo 2013, con cui si sono fissati i criteri e le modalit\u0026#224; di riparto del fondo. Questi ultimi, tuttavia, sono stati individuati, quanto al novanta per cento delle risorse, in base al criterio della spesa storica (mediante rinvio a un\u0026#8217;apposita Tabella) e solo per il residuo dieci per cento in base ai citati criteri premiali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disciplina ha superato indenne lo scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale di questa Corte (sentenza n. 273 del 2013) sull\u0026#8217;assunto della non compiuta attuazione della legge n. 42 del 2009, dichiaratamente volta a dare forma al sistema di finanziamento delle funzioni degli enti territoriali previsto dall\u0026#8217;art. 119 Cost. (cosiddetto federalismo fiscale), fra cui deve ritenersi compreso il trasporto pubblico locale. In particolare, in quella occasione si dava atto della mancata individuazione dei LAS nonch\u0026#233; dei costi standard, prescritti dall\u0026#8217;art. 8 della citata legge n. 42 del 2009 ai fini della determinazione dell\u0026#8217;ammontare del finanziamento della spesa per il trasporto pubblico locale. Pertanto, questa Corte concludeva che \u0026#171;il mancato completamento della transizione ai costi e fabbisogni standard, funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio e il sistema di perequazione, non consente, a tutt\u0026#8217;oggi, l\u0026#8217;integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previsti dall\u0026#8217;art. 119 Cost.\u0026#187; e legittima \u0026#171;l\u0026#8217;intervento del legislatore statale diretto a garantire un contributo al finanziamento del trasporto pubblico locale, per garantire quelle esigenze di omogeneit\u0026#224; nella fruizione del servizio che rispondono ad inderogabili esigenze unitarie\u0026#187; (ancora sentenza n. 273 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, il fondo TPL \u0026#232; stato oggetto di una significativa riforma, che ha introdotto, anzitutto, la predeterminazione della dotazione annuale dello stesso, fissandone cio\u0026#232; per legge la consistenza, anno per anno, e definendone i relativi stanziamenti nel bilancio dello Stato, sul capitolo 1315 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La medesima disposizione ha, poi, provveduto anche a modificare i criteri di ripartizione del fondo stabilendo essenzialmente che: a) il dieci per cento delle risorse dello stesso doveva essere assegnato alle regioni sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell\u0026#8217;incremento dei medesimi registrato tra il 2014 e l\u0026#8217;anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall\u0026#8217;Osservatorio nazionale (e con la previsione dell\u0026#8217;incremento della percentuale, negli anni successivi al primo, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il venti per cento dell\u0026#8217;importo del fondo); b) un altro dieci per cento (con la previsione di un ulteriore incremento del cinque per cento negli anni successivi al primo, fino a raggiungere il venti per cento dell\u0026#8217;importo del fondo) doveva essere assegnato in base al cosiddetto costo standard, come definito da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in base all\u0026#8217;art. 1, comma 84, della legge n. 147 del 2013; c) la quota residua, ma prevalente, del fondo (corrispondente all\u0026#8217;ottanta per cento) doveva essere suddivisa sulla base della percentuale storica di ripartizione fra le regioni (che, a partire dal 2019, avrebbe dovuto tener conto dei LAS, da definirsi con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza unificata, nonch\u0026#233; previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;applicazione di tale riforma \u0026#8211; che avrebbe dovuto avere luogo dapprima a partire dal 2018 e poi, in base all\u0026#8217;art. 47 del d. l. n. 124 del 2019, come convertito, dal 2020 \u0026#8211; \u0026#232; stata pi\u0026#249; volte posposta nel tempo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, per gli anni 2020-2021, la ripartizione del fondo ha continuato a essere effettuata sulla base del d.P.C.m. 11 marzo 2013, come modificato dal d.P.C.m. 26 maggio 2017, e quindi sulla base del prevalente criterio della spesa storica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, per gli anni dal 2018 al 2022, il novanta per cento del fondo doveva essere assegnato alle regioni sulla base della spesa storica e il residuo dieci per cento sempre in base alle medesime percentuali, ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficientamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche sulla base del successivo d.l. n. 68 del 2022, come convertito, la quota decisamente prevalente del medesimo fondo \u0026#8211; individuata per legge (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 8, comma 7, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), con riguardo al 2022, nella somma di 4.879.079.381 euro \u0026#8211; \u0026#232; stata ripartita fra le regioni secondo il criterio della spesa storica, mentre solo una limitata somma, pari a 75.350.957 euro (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 8, comma 7, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), che avrebbe dovuto essere suddivisa secondo modalit\u0026#224; che tenessero conto dei costi standard e dei LAS, da definire con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 ottobre 2022, \u0026#232; stata \u0026#8211; in assenza di quest\u0026#8217;ultimo \u0026#8211; suddivisa sulla base di indicatori di carattere generale per la determinazione dei LAS individuati con il decreto interministeriale 29 dicembre 2022, n. 421 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze per il riparto del saldo per l\u0026#8217;anno 2022 del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), ma ritenuti utilizzabili solo per le risorse relative al 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, pertanto, solo con il d.l. n. 176 del 2022, come convertito, che si \u0026#232; assistito a una modifica rilevante dei criteri di ripartizione del fondo in esame, l\u0026#224; dove si \u0026#232; previsto che tale ripartizione \u0026#8211; da effettuarsi, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata \u0026#8211; dovesse avvenire tenendo conto, quanto al cinquanta per cento del fondo, dei costi standard di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 84, della legge n. 147 del 2013 (attuato con d.m. n. 157 del 2018) e, per la restante quota del cinquanta per cento, dei LAS, da definirsi con un decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza unificata entro il 31 luglio 2023. Al fine di \u0026#171;garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili\u0026#187;, si \u0026#232; introdotta, inoltre, una clausola di garanzia, in forza della quale l\u0026#8217;applicazione dei nuovi criteri non avrebbe dovuto determinare, per ciascuna regione, un\u0026#8217;assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del fondo per l\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In questo contesto si collocano le modifiche introdotte dall\u0026#8217;art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, adottate dal Governo, a seguito del decorso del termine del 31 luglio 2023 senza che fosse stato emanato il decreto interministeriale di definizione dei LAS e quindi in assenza delle condizioni di applicabilit\u0026#224; dei nuovi criteri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon esse, da un lato, si \u0026#232; stabilito che, in via generale, la ripartizione del cinquanta per cento del fondo deve essere effettuata sulla base dei costi standard computati tenendo conto del \u0026#171;complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione, risultanti dalla banca dati dell\u0026#8217;Osservatorio\u0026#187; nazionale (art. 27, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito) (costi standard totali). Dall\u0026#8217;altro lato, si \u0026#232; introdotta (incidendo sull\u0026#8217;art. 27, comma 6, del medesimo decreto-legge) una disciplina transitoria, articolata in due parti. Con specifico riguardo agli anni 2023-24, l\u0026#8217;art. 17 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, ha provveduto a disporre che una quota decisamente prevalente delle risorse gi\u0026#224; stanziate, con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), per il fondo in esame (pari a 4.873.335.361,50 euro, su complessivi 5.054.130.338,00 euro stanziati) fosse ripartita secondo le percentuali utilizzate per l\u0026#8217;anno 2020 (somma, peraltro, essenzialmente corrispondente all\u0026#8217;intera dotazione del fondo per l\u0026#8217;anno 2020) e quindi, in sostanza, sulla base del criterio della spesa storica, laddove solo la quota residua (pari a 180.794.976,50 euro) fosse suddivisa sulla base dei criteri di cui all\u0026#8217;art. 27, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, incidendo sull\u0026#8217;art. 27, comma 6, di quest\u0026#8217;ultimo, si \u0026#232; previsto che, nelle more dell\u0026#8217;adozione del decreto di definizione dei LAS, tutte le risorse del fondo sono da ripartirsi con riferimento esclusivo ai costi standard totali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn specifica attuazione di tali indicazioni, \u0026#232; stato adottato il decreto interministeriale 11 dicembre 2023, n. 328 (Decreto di riparto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze per la ripartizione, per l\u0026#8217;esercizio 2023, tra le Regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del T.P.L. - articolo 16 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e comma 5 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 come modificato dall\u0026#8217;articolo 27 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 e successive integrazioni e modificazioni), di ripartizione delle risorse fra le regioni che, come risulta dalle Tabelle allegate al medesimo, \u0026#232; avvenuta: a) per un ammontare pari a 4.873.335.361,50 euro secondo le percentuali di riparto relative all\u0026#8217;anno 2020 (basate sul criterio della spesa storica) (Tabella 1); b) per un ammontare pari a 180.794.976,50 euro secondo il nuovo criterio del costo standard \u0026#8220;totale\u0026#8221; (comprensivo di tutti i servizi eserciti sul territorio regionale) (Tabella 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruito il complesso e pi\u0026#249; volte mutato quadro normativo di riferimento, si deve passare all\u0026#8217;esame delle questioni preliminari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Innanzitutto, occorre dichiarare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure promosse dalle Regioni Veneto e Piemonte in riferimento agli artt. 2 e 5 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;\u0026#8220;l\u0026#8217;esigenza di un\u0026#8217;adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale si pone in termini [\u0026#8230;] pi\u0026#249; pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale\u0026#8221; (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenza n. 171 del 2021; in senso analogo, sentenze n. 119 del 2022 e n. 219 del 2021). Il ricorrente, pertanto, \u0026#8220;ha non solo l\u0026#8217;onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve, cio\u0026#232; contenere l\u0026#8217;indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure\u0026#8221; (cos\u0026#236; sentenza n. 95 del 2021)\u0026#187; (sentenza n. 155 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, le Regioni si limitano ad affermare, quanto all\u0026#8217;art. 5 Cost., che la sua lesione deriverebbe dalla circostanza che la disposizione impugnata avrebbe l\u0026#8217;effetto di rompere \u0026#171;una unit\u0026#224; di intenti conseguita, per l\u0026#8217;innanzi, dalle Regioni nell\u0026#8217;ambito della Conferenza unificata e nei rapporti con lo Stato\u0026#187;; quanto all\u0026#8217;art. 2 Cost., che la medesima disposizione lo violerebbe in quanto agevolerebbe una \u0026#171;solidariet\u0026#224; alla rovescia\u0026#187;, incentivando una \u0026#171;politica, propensa a dilatare gli interventi agevolativi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe richiamate censure sono, evidentemente, proposte in termini talmente generici e assertivi, da non superare quella \u0026#171;soglia minima di chiarezza e di completezza\u0026#187; (sentenza n. 193 del 2023) necessaria a consentire l\u0026#8217;esame nel merito delle medesime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, trattandosi di censure riferite a parametri costituzionali non inerenti al riparto delle competenze fra Stato e regioni, non sono neppure soddisfatte le condizioni richieste, a tal proposito, dalla ormai costante giurisprudenza costituzionale al fine di valutare l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle stesse: e cio\u0026#232; \u0026#171;la chiara individuazione degli ambiti di competenza regionale indirettamente incisi dalla disciplina statale e, in secondo luogo, una illustrazione adeguata del vizio di ridondanza\u0026#187; (sentenza n. 40 del 2022). A sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della dedotta lesione dei principi di unit\u0026#224; e di solidariet\u0026#224; non risultano, infatti, n\u0026#233; individuate le attribuzioni regionali che sarebbero indirettamente incise, n\u0026#233; fornite le ragioni per cui la pretesa lesione dell\u0026#8217;unit\u0026#224; e la asserita violazione del principio di solidariet\u0026#224; si risolverebbero nella lesione di un\u0026#8217;attribuzione regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Del pari inammissibile \u0026#232; la questione promossa dalla Regione Campania in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost. nella parte in cui la Regione contesta la contraddittoriet\u0026#224; del quadro normativo, derivante dalle modifiche apportate dalla disposizione impugnata, in specie, per quanto concerne l\u0026#8217;introduzione del comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 27 del d.l. n. 50 del 2017. Quest\u0026#8217;ultimo sarebbe di \u0026#171;problematica applicazione\u0026#187; e quindi \u0026#171;foriero di gravi incertezze interpretative e applicative\u0026#187;, cos\u0026#236; da tradursi \u0026#171;in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione\u0026#187; (sentenza n. 70 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in tal caso, non sono soddisfatte le due condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di questioni promosse in riferimento a parametri non inerenti al riparto costituzionale delle competenze: non risultano, infatti, esplicitate n\u0026#233; l\u0026#8217;attribuzione regionale che si assume lesa, n\u0026#233; le ragioni per cui la contraddittoriet\u0026#224; o la scarsa chiarezza della disciplina introdotta si dovrebbe tradurre nella lesione dell\u0026#8217;autonomia regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Le richiamate condizioni di ammissibilit\u0026#224; sussistono, all\u0026#8217;opposto, con riguardo alle censure promosse da tutte e tre le Regioni in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost., nonch\u0026#233; dalla Regione Campania in riferimento all\u0026#8217;art. 77 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.1.\u0026#8211; Quanto alla dedotta violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost., le ricorrenti sostanzialmente contestano che l\u0026#8217;art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, discriminerebbe in modo irragionevole le regioni che hanno effettuato minori spese per il trasporto pubblico locale, le quali, per questa ragione, si vedrebbero assegnate minori risorse del fondo, cos\u0026#236; da rendere difficile l\u0026#8217;erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, precedentemente programmati, con conseguente violazione del buon andamento dei medesimi servizi e del principio di copertura finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; dunque chiaramente individuato l\u0026#8217;ambito di competenza regionale indirettamente inciso dalla disposizione impugnata, costituito dalla competenza amministrativa in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e dalla connessa autonomia finanziaria; cos\u0026#236; come risultano sufficientemente indicate le ragioni che ne determinerebbero le relative lesioni, ravvisate nella riduzione delle risorse assegnate, in conseguenza dell\u0026#8217;applicazione dei nuovi criteri di riparto del fondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.2.\u0026#8211; Anche la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost. supera il vaglio di ammissibilit\u0026#224;, quanto alla motivazione in ordine alla ridondanza sulle attribuzioni regionali della denunciata insussistenza dei presupposti di necessit\u0026#224; e urgenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, da tempo risalente, riconosciuto l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dalle regioni avverso un decreto-legge per carenza dei suoi presupposti, sull\u0026#8217;assunto che, quando quest\u0026#8217;ultimo incide su un ambito di competenza regionale, le regioni possono lamentare che, attraverso il ricorso al medesimo decreto, lo Stato abbia illegittimamente invaso la loro sfera di competenza, utilizzando uno strumento improprio, ammesso dalla Costituzione per esigenze diverse (sentenza n. 22 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn linea con tale indirizzo, la ricorrente contesta che la disposizione impugnata, \u0026#171;erodendo arbitrariamente e illegittimamente la quota di riparto del fondo nazionale \u003cem\u003ede quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; che [\u0026#8230;] rappresenta oggi la principale fonte di finanziamento del trasporto pubblico locale \u0026#8211; ha una diretta ricaduta sull\u0026#8217;autonomia riconosciuta dagli articoli 5 e 119 della Costituzione alla Regione Campania, che risulta menomata nella propria capacit\u0026#224; organizzativa e finanziaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Occorre, ora, esaminare l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; dei ricorsi sollevata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato in considerazione della ritenuta genericit\u0026#224; dei rilevati effetti negativi sull\u0026#8217;autonomia legislativa, amministrativa e programmatoria regionale derivanti dall\u0026#8217;attuazione dei criteri di riparto previsti dall\u0026#8217;art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito. Pi\u0026#249; precisamente, la difesa statale contesta che la lesione lamentata dalle Regioni ricorrenti relativamente all\u0026#8217;inadeguatezza della dotazione finanziaria \u0026#8211; conseguente all\u0026#8217;inclusione del complesso dei servizi di trasporto pubblico locale erogati sul territorio di ciascuna regione nella base di computo dei costi standard \u0026#8211; ai fini dello svolgimento della funzione regionale del trasporto pubblico regionale e locale sia \u0026#171;virtuale\u0026#187; e non adeguatamente dimostrata, al punto da rendere la questione promossa in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione \u0026#232; priva di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI ricorsi, contrariamente a quanto assume l\u0026#8217;Avvocatura, sono assistiti da sufficiente motivazione sulla lesivit\u0026#224; della disposizione impugnata. In essi \u0026#232;, infatti, correttamente prospettata l\u0026#8217;asserita incidenza delle misure introdotte dall\u0026#8217;art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito \u0026#8211; e cio\u0026#232; della previsione del criterio dei costi standard totali, che pregiudicherebbe le regioni che hanno effettuato minori spese per i servizi in questione, e dei criteri transitori di ripartizione delle risorse del fondo TPL, che farebbero venir meno anche la garanzia del limite delle risorse assegnate nel 2020 \u0026#8211; sulle risorse destinate al trasporto pubblico regionale e locale, nonch\u0026#233; sulla programmazione e gestione del relativo servizio (sentenza n. 137 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esigenza di un\u0026#8217;adeguata prova dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di svolgere le funzioni in esame per effetto della disposizione impugnata esula, infatti, dallo scrutinio di ammissibilit\u0026#224;, per rientrare nella valutazione del merito della questione inerente al rispetto del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile dall\u0026#8217;art. 119, quarto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Si pu\u0026#242; ora procedere all\u0026#8217;esame del merito delle singole questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Fra di esse, quella promossa dalla Regione Campania in riferimento all\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost., \u0026#171;assume carattere pregiudiziale, poich\u0026#233; attiene ai presupposti del corretto esercizio della funzione normativa primaria (sentenze n. 151 del 2023, n. 8 del 2022, n. 30 del 2021, n. 186 e n. 115 del 2020, n. 288 e n. 247 del 2019, n. 189 del 2018 e n. 169 del 2017)\u0026#187; (sentenza n. 215 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente ritiene che non sussistano i presupposti di necessit\u0026#224; e urgenza necessari a legittimare l\u0026#8217;adozione del d.l. n. 104 del 2023 e, in specie, dell\u0026#8217;impugnato art. 17, considerato che n\u0026#233; dal titolo, n\u0026#233; dal preambolo del medesimo sarebbe possibile desumere alcun \u0026#171;riferimento a concrete circostanze sulla base delle quali sia ravvisata [\u0026#8230;] [l]\u0026#8217;esigenza di consentire un tempestivo riparto\u0026#187; delle risorse del Fondo nazionale TPL. Le modifiche introdotte, peraltro, introdurrebbero una riforma strutturale, come sarebbe dimostrato dalla presenza di previsioni a efficacia differita. Il difetto dei richiamati presupposti non potrebbe, peraltro, ritenersi sanato dalla legge di conversione, \u0026#171;dovendosi, piuttosto, ritenere travolte dall\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; qui dedotta anche le modifiche da quest\u0026#8217;ultima apportate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.1.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;indirizzo costante della giurisprudenza costituzionale sul punto, \u0026#171;la sindacabilit\u0026#224; della scelta del Governo di intervenire con decreto-legge va limitata ai soli casi di evidente mancanza dei presupposti in questione o di manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; della relativa valutazione (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 151 del 2023, n. 8 del 2022 e n. 213 del 2021)\u0026#187; (sentenza n. 200 del 2023). Al fine di rendere trasparente e controllabile tale sindacato, questa Corte ha individuato alcuni criteri, fra cui vi sono: \u0026#171;a) coerenza della norma rispetto al titolo del decreto e al suo preambolo (ad esempio, sentenze n. 288 e n. 33 del 2019, n. 137 del 2018); b) omogeneit\u0026#224; contenutistica o funzionale della norma rispetto al resto del decreto-legge (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 149 del 2020, n. 97 del 2019 e n. 137 del 2018); c) utilizzo dei lavori preparatori (ad esempio, sentenze n. 288 del 2019, n. 99 e n. 5 del 2018); d) carattere ordinamentale o di riforma della norma (ad esempio, sentenze n. 33 del 2019, n. 99 del 2018 e n. 220 del 2013)\u0026#187; (sentenza n. 186 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, se gi\u0026#224; il titolo del d.l. n. 104 del 2023 \u0026#8211; recante \u0026#171;Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivit\u0026#224; economiche e finanziarie e investimenti strategici\u0026#187; \u0026#8211; \u0026#232; sufficientemente ampio da poter comprendere la disciplina del servizio di trasporto pubblico locale, anche con riguardo alle modalit\u0026#224; di finanziamento dello stesso, nel preambolo il settore del trasporto \u0026#232; richiamato in modo espresso fra quelli \u0026#171;considerati strategici per il loro rilievo nel contesto economico-sociale del Paese\u0026#187;, per i quali si afferma \u0026#171;la straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza di intervenire\u0026#187; e, in particolare, \u0026#171;di adottare disposizioni in materia di trasporto pubblico locale volte a consentire un tempestivo riparto delle risorse alle regioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si pu\u0026#242;, inoltre, ignorare che, nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, viene esplicitamente chiarito che la modifica introdotta con l\u0026#8217;art. 17 alla disciplina dei criteri di ripartizione del fondo TPL, come riformati dalla legge n. 6 del 2023, si rende \u0026#171;necessaria al fine di superare le difficolt\u0026#224; tecniche e di condivisione in sede di Conferenza Unificata per l\u0026#8217;adozione del decreto con cui sono definiti gli indicatori necessari a determinare i livelli adeguati di servizio e le modalit\u0026#224; di applicazione degli stessi\u0026#187; in modo da evitare che tale difficolt\u0026#224; \u0026#171;possa ritardare o impedire la ripartizione del citato Fondo\u0026#187;, prevista entro il 31 ottobre 2023. L\u0026#8217;applicazione dei nuovi criteri introdotti dalla legge n. 6 del 2023 allo scopo di dare finalmente attuazione alle indicazioni della legge n. 42 del 2009 era, infatti, condizionata al citato decreto interministeriale, che avrebbe dovuto essere adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il termine, ampiamente scaduto, del 31 luglio 2023. Da qui la ritenuta necessit\u0026#224; e urgenza di una disciplina transitoria (introdotta al comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e nell\u0026#8217;ultimo periodo del comma 6 dell\u0026#8217;art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito), volta a sopperire alla mancata individuazione di uno dei due criteri di assegnazione delle risorse \u0026#8211; quello dei LAS \u0026#8211; e a ridefinire le modalit\u0026#224; di suddivisione della dotazione finanziaria del fondo fra le regioni, con riguardo agli anni 2023-2024. Ma da qui anche la ritenuta necessit\u0026#224; e urgenza \u0026#8211; ai fini dell\u0026#8217;imminente ripartizione delle risorse \u0026#8211; di ancorare il computo dei costi standard al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione, al fine di \u0026#171;assicurare una contribuzione equa ed uniforme tra i richiamati Enti, per tutti i servizi di trasporto pubblico localmente eserciti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.2.\u0026#8211; Neppure coglie nel segno il denunciato carattere di riforma strutturale della disposizione statale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePremesso che le previsioni introdotte dall\u0026#8217;art. 17 del d.l. n. 104 del 2023 introducono modifiche prevalentemente contraddistinte dalla temporaneit\u0026#224; \u0026#8211; come riconosciuto dalle stesse ricorrenti \u0026#8211;, esse in ogni caso si innestano sul tessuto normativo gi\u0026#224; definito dall\u0026#8217;art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come riformato dalla legge n. 6 del 2023, e innovano solo parzialmente, in riferimento a specifici aspetti. Pertanto, non sono tali da assurgere al rango di disposizioni di riforma organica e di sistema, non compatibile con la decretazione d\u0026#8217;urgenza (sentenza n. 236 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.3.\u0026#8211; N\u0026#233; costituisce indizio dell\u0026#8217;evidente mancanza dei requisiti di necessit\u0026#224; e urgenza la presenza di disposizioni a efficacia differita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha in pi\u0026#249; occasioni chiarito che \u0026#171;la necessit\u0026#224; di provvedere con urgenza non postula inderogabilmente un\u0026#8217;immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge (sentenze n. 97 del 2019, n. 5 del 2018, n. 236, n. 170 e n. 16 del 2017)\u0026#187; (sentenza n. 149 del 2020), essendo \u0026#171;fisiologico e non incompatibile con i presupposti della necessit\u0026#224; e urgenza che il decreto-legge articoli alcuni passaggi procedurali e preveda per determinati aspetti un risultato differito (sentenze n. 5 del 2018, n. 170 del 2017 e n. 160 del 2016)\u0026#187; (sentenza n. 33 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, le disposizioni impugnate hanno, nella maggior parte dei casi, immediata efficacia precettiva, proprio in ragione della necessit\u0026#224; di consentire il tempestivo riparto delle risorse, e solo con riguardo ad alcuni specifici aspetti rinviano a una data successiva. Sussistono, pertanto, le condizioni gi\u0026#224; illustrate dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l\u0026#8217;intervento del Governo \u0026#171;ben pu\u0026#242; fondarsi sulla necessit\u0026#224; di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito (sentenza n. 16 del 2017)\u0026#187; (sentenza n. 170 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La Regione Campania (reg. ric. n. 34 del 2023) impugna, inoltre, l\u0026#8217;art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, per violazione del principio di leale collaborazione. La disposizione statale in esame, introducendo all\u0026#8217;art. 27, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, ulteriori e particolareggiati criteri di dettaglio da tenere in considerazione ai fini del riparto del fondo TPL, eluderebbe la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;intesa, prevista all\u0026#8217;art. 27, comma 2, del medesimo decreto-legge, quale necessario strumento di collaborazione tra Stato e regioni nella chiamata in sussidiariet\u0026#224; dello Stato in una materia di competenza regionale residuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha da tempo riconosciuto che il fondo TPL, pur non essendo riconducibile \u0026#171;a nessuno degli strumenti di finanziamento previsti dall\u0026#8217;art. 119 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 273 del 2013), rappresenta uno strumento con cui lo Stato, nella \u0026#171;perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009, che non pu\u0026#242; non tradursi in incompiuta attuazione dell\u0026#8217;art. 119 Cost.\u0026#187; (ancora sentenza n. 273 del 2013), mira a soddisfare l\u0026#8217;esigenza di \u0026#171;assicurare un livello uniforme di godimento di diritti tutelati dalla Costituzione stessa, \u0026#8220;in funzione di sostegno ed integrazione delle limitate risorse regionali disponibili\u0026#8221; (sentenza n. 211 del 2016)\u0026#187; (sentenza n. 74 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, proprio perch\u0026#233; tale finanziamento interviene in un ambito di competenza legislativa regionale residuale, quale \u0026#232; il trasporto pubblico locale, sin dal 2005 questa Corte ha sottolineato la necessit\u0026#224; di assicurare il pieno coinvolgimento delle regioni nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi statali in materia, dichiarando l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione statale l\u0026#224; dove non imponeva che il decreto del Presidente del Consiglio che ripartisce le risorse statali fra le regioni fosse adottato sulla base di una vera e propria intesa con la Conferenza unificata di cui all\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, al fine di \u0026#171;assicurare in modo adeguato la leale collaborazione fra le istituzioni statali e regionali\u0026#187; (sentenza n. 222 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn armonia con tali indicazioni, fin dall\u0026#8217;istituzione del fondo in esame, avvenuta con l\u0026#8217;art. 1, comma 301, della legge di stabilit\u0026#224; 2013, il legislatore ha previsto che la definizione delle modalit\u0026#224; di ripartizione e trasferimento alle regioni delle risorse del fondo sia demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ci\u0026#242;, tuttavia, sempre sulla base dell\u0026#8217;indicazione, da parte del medesimo legislatore statale, di una serie di criteri \u0026#8220;guida\u0026#8221;, individuati soprattutto in vista dell\u0026#8217;obiettivo di soddisfare le esigenze di omogeneit\u0026#224; nella fruizione del servizio e di garanzia dell\u0026#8217;uniforme godimento dei diritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali criteri sono, come si \u0026#232; detto, pi\u0026#249; volte variati nel tempo senza tuttavia mutare natura: dapprima per effetto della riforma introdotta dall\u0026#8217;art. 27 del d.l. n. 50 del 2017; poi, in conseguenza delle rilevanti modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 176 del 2022, convertito nella legge n. 6 del 2023; infine, con la disposizione ora impugnata, l\u0026#224; dove, in particolare, il riferimento ai costi standard \u0026#171;considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell\u0026#8217;Osservatorio\u0026#187; costituisce una formula non univoca nella sua portata applicativa, non chiarita neppure dal d. interm. n. 328 del 2023, attuativo, che costruisce la relativa Tabella secondo mere percentuali, senza esplicitarne i presupposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutti questi criteri, infatti, hanno costituito e continuano a costituire direttive, la cui interpretazione e applicazione \u0026#232; rimessa alla concorde volont\u0026#224; delle istituzioni regionali e di quelle statali (e locali), in vista dell\u0026#8217;adozione congiunta, nella sede della Conferenza unificata, delle decisioni relative alla ripartizione del fondo, peraltro in linea con quanto puntualmente stabilito dal medesimo art. 27, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; In tutti e tre i ricorsi, infine, le Regioni Veneto, Piemonte e Campania denunciano la lesione dell\u0026#8217;autonomia amministrativa e dell\u0026#8217;autonomia finanziaria regionale, cui si connette la pretesa violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento e copertura finanziaria, cos\u0026#236; da indurre a un esame congiunto di tutte le richiamate censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon argomenti sostanzialmente sovrapponibili, le ricorrenti, infatti, sostengono che le modifiche al riparto del fondo TPL, introdotte dall\u0026#8217;art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, siano tali da privilegiare le regioni che maggiormente finanziano con risorse proprie i servizi di trasporto pubblico locale, in sostanza \u0026#8211; a loro dire \u0026#8211; reintroducendo il criterio della spesa storica, per il tramite dei costi standard totali e cio\u0026#232; comprensivi della spesa relativa a tutti i servizi di trasporto pubblico locale gi\u0026#224; erogati sul territorio. Per converso, verrebbero discriminate irragionevolmente (in violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.) le altre regioni, fra cui rientrerebbero le ricorrenti. Queste ultime, a causa delle minori risorse assegnate, si troverebbero nella condizione di non poter erogare tutte le prestazioni da esse deliberate, con conseguente lesione del potere di gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, ambito che rientra nella competenza legislativa regionale residuale, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;autonomia finanziaria regionale (e quindi dell\u0026#8217;art. 119 Cost.), considerato che si vedrebbero private delle risorse necessarie a finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; determinerebbe l\u0026#8217;ulteriore conseguenza di provocare gravi disagi nello svolgimento del servizio pubblico di trasporto locale e regionale, in violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;effetto di far venir meno, a fine esercizio, la copertura finanziaria della spesa a suo tempo deliberata, in violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; Le censure, pur se promosse in riferimento a svariati parametri costituzionali, sono formulate in maniera tale da proporre all\u0026#8217;attenzione di questa Corte essenzialmente una questione: quella della asserita violazione  \u0026#822;  per effetto della pretesa irragionevolezza dei nuovi criteri di ripartizione del fondo TPL individuati dalla disposizione statale impugnata  \u0026#822;  del principio di corrispondenza tra funzioni attribuite e risorse, ricavabile dal quarto comma dell\u0026#8217;art. 119 Cost., da cui conseguirebbe anche la lesione del buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione e dell\u0026#8217;obbligo di copertura finanziaria delle spese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.2.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;l\u0026#8217;autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa\u0026#187; (sentenza n. 73 del 2023), sicch\u0026#233; le risorse disponibili possono subire modifiche, anche in diminuzione. Tuttavia, \u0026#171;simili riduzioni non devono comunque rendere \u0026#8220;difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite\u0026#8221; (sentenza n. 155 del 2020)\u0026#187; (sentenza n. 73 del 2023). Ci\u0026#242; vale tanto pi\u0026#249; in presenza di un sistema di finanziamento che dovrebbe essere coordinato con il riparto delle funzioni, \u0026#171;\u0026#8220;cos\u0026#236; da far corrispondere il pi\u0026#249; possibile [\u0026#8230;] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilit\u0026#224; di risorse [\u0026#8230;] dall\u0026#8217;altro\u0026#8221; (sentenza n. 138 del 1999 e, pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 241 del 2012)\u0026#187; (sentenza n. 188 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn alcuni casi, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di svolgimento delle funzioni \u0026#232; stata ritenuta evidente in presenza di norme di legge che assegnavano compiti e funzioni agli enti territoriali, senza alcun trasferimento di risorse (sentenza n. 73 del 2023), o determinavano drastiche riduzioni di dotazioni finanziarie degli enti (ad esempio pari al cinquanta per cento rispetto all\u0026#8217;anno precedente) \u0026#171;ad invarianza di funzioni e senza un progetto di riorganizzazione\u0026#187; (sentenza n. 188 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; di frequente, tuttavia, questa Corte (sentenza n. 155 del 2020), pur in presenza di significative riduzioni di finanziamenti, ha riconosciuto la necessit\u0026#224; che le regioni dimostrino l\u0026#8217;inadeguatezza delle risorse a loro disposizione \u0026#171;con puntuali riferimenti a dati analitici riferiti alle entrate del caso di specie\u0026#187; (sentenza n. 155 del 2020) o che tale inadeguatezza sia desunta dalla lettura dei bilanci regionali o ancora accertata nei giudizi \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e (sentenza n. 10 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, si \u0026#232; affermato il principio secondo cui grava sulla regione \u0026#822; che contesti le modalit\u0026#224; con cui il legislatore statale ha stabilito una determinata riduzione di risorse, presuntivamente tale da impedire o rendere difficile l\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni \u0026#822; l\u0026#8217;onere di fornire una adeguata prova di tale situazione, sempre che quest\u0026#8217;ultima non si desuma in maniera \u0026#8220;autoevidente\u0026#8221; dalla stessa formulazione della disposizione statale oggetto di censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, l\u0026#8217;evoluzione della normativa sopra richiamata \u0026#8211; che \u0026#232; ancora in attesa di andare a regime una volta emanato il decreto di definizione dei LAS \u0026#8211; e la successione dei provvedimenti di riparto delle risorse del fondo TPL, quale si \u0026#232; avuta fino al 2023, non assegnano al mutamento dei criteri di ripartizione delle predette risorse stabilito dall\u0026#8217;impugnato art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, l\u0026#8217;evidenza della pretesa lesione. Nel 2023, infatti, il nuovo criterio (dei costi standard totali) risulta utilizzato solo con riferimento alle risorse aggiuntive (rispetto a quelle individuate e ripartite in linea con quanto accaduto nell\u0026#8217;anno 2020), mentre il precedente criterio dei costi standard puri non ha mai trovato applicazione, come risulta confermato dai decreti ministeriali di riparto adottati fino al 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, la clausola di garanzia, in virt\u0026#249; della quale l\u0026#8217;applicazione dei nuovi criteri non deve determinare, in ogni caso, per ciascuna regione, un\u0026#8217;assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del fondo per l\u0026#8217;anno 2020, al fine di \u0026#171;garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili\u0026#187;, permane anche nell\u0026#8217;art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, cos\u0026#236; come modificato dalla disposizione impugnata ed \u0026#232; destinato a operare anche per il futuro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsiderato perci\u0026#242; che, a fronte della mancanza di indizi che rivelino in maniera palese la violazione del principio di corrispondenza fra funzioni e risorse, le ricorrenti non hanno fornito documentazione di alcun genere a sostegno dell\u0026#8217;evocata lesione e dunque non hanno adempiuto al preciso onere di fornire adeguata prova dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; dello svolgimento delle funzioni per effetto della disposizione statale impugnata, la relativa questione promossa dalle Regioni Veneto, Piemonte e Campania risulta priva di fondamento, cos\u0026#236; come le censure di violazione del principio di buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione e dell\u0026#8217;obbligo di copertura finanziaria delle spese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.3.\u0026#8211; Nel giungere a tale conclusione di non fondatezza della questione oggetto dell\u0026#8217;odierno giudizio, questa Corte non pu\u0026#242;, tuttavia, esimersi dal formulare l\u0026#8217;auspicio che, quanto al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, si porti al pi\u0026#249; presto a conclusione il complesso iter di transizione ai costi e fabbisogni standard, prefigurato gi\u0026#224; dalla legge n. 42 del 2009 e funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio pubblico e il sistema di perequazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale percorso, sebbene avviato in tempi ormai risalenti, \u0026#232; stato, infatti, sospeso, quando non contraddetto, dal susseguirsi di una pluralit\u0026#224; di interventi normativi che, nel segno della temporaneit\u0026#224;, hanno impedito il conseguimento di un assetto del sistema di trasporto pubblico locale stabile e coerente con gli obiettivi di garanzia di un servizio efficiente e idoneo a soddisfare i bisogni delle comunit\u0026#224; territoriali, secondo criteri di omogeneit\u0026#224; sull\u0026#8217;intero territorio nazionale. A tal fine, occorre, pertanto, che siano al pi\u0026#249; presto definiti i LAS e identificati in modo univoco i costi standard nella prospettiva di un riassetto organico del settore cui solo il legislatore potr\u0026#224; e dovr\u0026#224; provvedere.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivit\u0026#224; economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, promosse, in riferimento agli artt. 2 e 5 della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Piemonte, con i ricorsi iscritti ai numeri 32 e 33 del registro ricorsi 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, nella parte in cui introduce il comma 2-\u003cem\u003equater \u003c/em\u003eall\u0026#8217;art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 77 Cost., dalla Regione Campania, con il ricorso iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 120 Cost., dalla Regione Campania, con il ricorso iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 118 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Piemonte e Campania, con i ricorsi iscritti ai numeri 32, 33 e 34 del registro ricorsi 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAntonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240718163307.pdf","oggetto":"Trasporto - Trasporto pubblico locale - Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (cosiddetto Fondo TPL) - Criteri di riparto - Modifiche all\u0026#8217;art. 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito - Previsione che per la quota pari al 50 per cento del Fondo, che viene ripartita sulla base dei costi standard, si tiene conto del complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell\u0027Osservatorio di cui all\u0027art. 1, c. 300, della legge n. 244 del 2007 - Previsione che, limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, secondo le percentuali utilizzate per l\u0027anno 2020 - Previsione che nelle more dell\u0026#8217; adozione del decreto ministeriale, che deve definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le loro modalit\u0026#224; di applicazione, si provvede alla ripartizione integrale del Fondo tenendo conto del criterio dei costi standard - Denunciata illegittima modificazione del criterio di riparto del Fondo - Menomazione delle attribuzioni legislative regionali nella materia del trasporto pubblico regionale e locale - Lesione del potere di gestione del servizio pubblico spettante alla Regione - Illegittima decurtazione di risorse spettanti per lo svolgimento di funzioni fondamentali nell\u0026#8217;erogazione del servizio di trasporto pubblico - Lesione del principio di correlazione fra risorse e funzioni - Discriminazione della Regione rispetto ai corrispondenti livelli di governo - Irragionevolezza delle modifiche introdotte in riferimento alle indicazioni del PNRR, a quanto stabilito dal legislatore con la legge n. 6 del 2023, alle indicazioni metodologiche di cui all\u0026#8217;estratto dello studio tecnico dell\u0026#8217; Universit\u0026#224; di Roma \u0026#8220;La Sapienza\u0026#8221; - Violazione del principio della copertura finanziaria della spesa per il servizio di trasporto pubblico gi\u0026#224; deliberata - Assenza dei presupposti costituzionali di necessit\u0026#224; e urgenza del decreto impugnato che travolge anche la legge di conversione - Disposizioni che erodono illegittimamente la quota di riparto del Fondo nazionale - Introduzione di elementi estranei all\u0026#8217;esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti in subiecta materia - Elusione della ratio della precedente intesa - Violazione della competenza legislativa residuale della regione in materia di trasporto pubblico locale - Disposizioni che irrazionalmente privilegiano soltanto alcune regioni a scapito di altre - Introduzione di un criterio di riparto del Fondo TPL relativo al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione, non necessariamente e univocamente correlato a un\u0026#8217;efficiente allocazione delle risorse pubbliche - Disciplina destinata a produrre dannose ripercussioni e un grave pregiudizio allo svolgimento di un servizio pubblico fondamentale - Previsioni non idonee a soddisfare l\u0026#8217;esigenza di assicurare la garanzia di uno standard di omogeneit\u0026#224; nella fruizione del servizio su tutto il territorio nazionale - Criterio di riparto del Fondo nazionale foriero di gravi incertezze interpretative e applicative.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46294","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali asseritamente lesi - Inammissibilità di una motivazione meramente assertiva o generica - Vizi deducibili dalle regioni - Ipotizzata violazione di parametro estraneo al riparto di competenze con lo Stato - Condizioni di ammissibilità (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni promosse dalla Regione Campania aventi ad oggetto la modifica dei criteri di riparto del Fondo TPL). (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d’illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente, pertanto, ha non solo l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l’indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 193/2023 - mass. 45803; S. 155/2023 - mass. 45751; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44135\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLaddove le regioni si dolgano della violazione di parametri costituzionali non inerenti al riparto delle competenze fra Stato e regioni occorre da parte loro la chiara individuazione degli ambiti di competenza regionale indirettamente incisi dalla disciplina statale e una illustrazione adeguata del vizio di ridondanza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 40/2022 - mass. 44671;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 137/2018 - mass. 41374\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Veneto e Piemonte in riferimento agli artt. 2 e 5 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., che modifica i criteri di ripartizione del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, modificando quelli previsti dall’art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come conv. e successivamente modificato da ultimo a seguito della riforma operata dalla legge n. 6 del 2023. Le ricorrenti si limitano ad affermare, quanto all’art. 5 Cost., che la sua lesione deriverebbe dalla circostanza che la disposizione impugnata avrebbe l’effetto di rompere una unità di intenti conseguita, per l’innanzi, dalle regioni nell’ambito della Conferenza unificata e nei rapporti con lo Stato; quanto all’art. 2 Cost., che la medesima disposizione lo violerebbe perché favorirebbe una solidarietà alla rovescia, incentivando una politica, propensa a dilatare gli interventi agevolativi. In tal modo, le censure sono proposte in termini talmente generici e assertivi da non superare la soglia minima di chiarezza e di completezza necessaria a consentire l’esame nel merito delle medesime. Né, trattandosi di censure riferite a parametri costituzionali non inerenti al riparto delle competenze fra Stato e regioni, risultano individuate le attribuzioni regionali che sarebbero indirettamente incise, e fornite le ragioni per cui la pretesa lesione dell’unità e la asserita violazione del principio di solidarietà si risolverebbero nella lesione di un’attribuzione regionale).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46295","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/08/2023","data_nir":"2023-08-10","numero":"104","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-08-10;104~art17"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/10/2023","data_nir":"2023-10-09","numero":"136","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-10-09;136"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/04/2017","data_nir":"2017-04-24","numero":"50","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-04-24;50~art27"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/06/2017","data_nir":"2017-06-21","numero":"96","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46295","titoletto":"Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario (Fondo TPL) - Criteri di riparto - Ricorso della Regione Campania - Lamentata contraddittorietà del quadro normativo - Carente argomentazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 253005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento all’art. 97 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., nella parte in cui introduce il comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e all’art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come conv. relativo all’introduzione di nuovi criteri di ripartizione del Fondo TPL. Benché la ricorrente lamenti la contraddittorietà del quadro normativo, derivante dalle modifiche apportate dalla disposizione impugnata, non sono soddisfatte le due condizioni richieste ai fini dell’ammissibilità di questioni promosse in riferimento a parametri non inerenti al riparto costituzionale delle competenze: non risultano, infatti, esplicitate né l’attribuzione regionale che si assume lesa, né le ragioni per cui la contraddittorietà o la scarsa chiarezza della disciplina introdotta si dovrebbe tradurre nella lesione dell’autonomia regionale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46296","numero_massima_precedente":"46294","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/08/2023","data_nir":"2023-08-10","numero":"104","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-08-10;104~art17"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/10/2023","data_nir":"2023-10-09","numero":"136","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"introduttivo","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-10-09;136"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/04/2017","data_nir":"2017-04-24","numero":"50","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"quater","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-04-24;50~art27"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/06/2017","data_nir":"2017-06-21","numero":"96","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46296","titoletto":"Decreto-legge - In genere - Pregiudizialità dei vizi inerenti al decreto-legge nell\u0027esame delle questioni - Possibile impugnazione da parte delle regioni - Sindacabilità della scelta del Governo sui presupposti di necessità e urgenza - Condizioni (nel caso di specie: non fondatezza della questione promossa dalla Regione Campania sulla riforma, introdotta mediante decreto-legge, dei criteri di riparto del Fondo TPL). (Classif. 076001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., assume carattere pregiudiziale, poiché attiene ai presupposti del corretto esercizio della funzione normativa primaria. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 215/2023 - mass. 45890; S. 186/2020 - mass. 43199; S. 288/2019 - mass. 41900\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa sindacabilità della scelta del Governo di intervenire con decreto-legge va limitata ai soli casi di evidente mancanza dei presupposti in questione o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa scelta. Al fine di rendere trasparente e controllabile il sindacato della Corte costituzionale, occorre fare riferimento ad alcuni criteri, fra cui vi sono: a) coerenza della norma rispetto al titolo del decreto e al suo preambolo; b) omogeneità contenutistica o funzionale della norma rispetto al resto del decreto-legge; c) utilizzo dei lavori preparatori; d) carattere ordinamentale o di riforma della norma. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 200/2023 - mass. 45858; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 97/2019 - mass. 42213; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018 - mass. 39686; S. 220/2013 - mass. 37319\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa necessità di provvedere con urgenza non postula inderogabilmente un’immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, essendo fisiologico e non incompatibile con i presupposti della necessità e urgenza che il decreto-legge articoli alcuni passaggi procedurali e preveda per determinati aspetti un risultato differito. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 149/2020 - mass. 43412; S. 170/2017 - mass. 41978\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalle regioni avverso un decreto-legge per carenza dei suoi presupposti quando quest’ultimo incide su un ambito di competenza regionale, così illegittimamente invadendo la loro sfera di competenza, utilizzando uno strumento improprio, ammesso dalla Costituzione per esigenze diverse. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 22/2012 - mass. 36069\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento all’art. 77 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., che modifica la disciplina precedente in tema di criteri di riparto delle risorse del Fondo nazionale TPL. Già il titolo del d.l. n. 104 del 2023, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», è sufficientemente ampio da poter comprendere la disciplina del servizio di trasporto pubblico locale; né si può ignorare che, nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, viene esplicitamente chiarito che la modifica censurata si rende necessaria al fine di superare le difficoltà tecniche e di condivisione emerse in sede di Conferenza Unificata; da qui la ritenuta necessità e urgenza di una disciplina transitoria. Non coglie nel segno invece il denunciato carattere di riforma strutturale della disposizione impugnata: le previsioni introdotte dall’art. 17 del d.l. n. 104 del 2023 introducono modifiche prevalentemente contraddistinte dalla temporaneità e si innestano sul tessuto normativo già definito dall’art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, innovandolo solo parzialmente, in riferimento a specifici aspetti. Neppure costituisce indizio dell’evidente mancanza dei requisiti di necessità e urgenza la presenza di disposizioni a efficacia differita, perché le disposizioni impugnate hanno, nella maggior parte dei casi, immediata efficacia precettiva, proprio in ragione della necessità di consentire il tempestivo riparto delle risorse, e solo con riguardo ad alcuni specifici aspetti rinviano a una data successiva. Sussistono, pertanto, le condizioni già illustrate dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l’intervento del Governo ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46297","numero_massima_precedente":"46295","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/08/2023","data_nir":"2023-08-10","numero":"104","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-08-10;104~art17"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/10/2023","data_nir":"2023-10-09","numero":"136","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo del","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-10-09;136"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/04/2017","data_nir":"2017-04-24","numero":"50","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2017-04-24;50~art27"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/06/2017","data_nir":"2017-06-21","numero":"96","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46297","titoletto":"Regioni (competenza residuale) - Trasporto pubblico locale - Necessità di individuare criteri guida concordati tra lo Stato, le regioni e gli enti locali (nel caso di specie: non fondatezza della questione promossa dalla Regione Campania, per violazione del principio di leale collaborazione, avente ad oggetto i nuovi criteri di ripartizione del Fondo TPL). (Classif. 218008).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl fondo TPL, pur non essendo riconducibile a nessuno degli strumenti di finanziamento previsti dall’art. 119 Cost., rappresenta uno strumento con cui lo Stato mira a soddisfare l’esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento di diritti tutelati dalla Costituzione stessa, in funzione di sostegno ed integrazione delle limitate risorse regionali disponibili. Poiché tale finanziamento interviene in un ambito di competenza legislativa regionale residuale, qual è il trasporto pubblico locale, è necessario assicurare il pieno coinvolgimento delle regioni nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi statali in materia. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 74/2019 - mass. 42119; S. 273/2013- mass. 37452 n. 222/2005 - mass. 29439\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., promossa dalla Regione Campania in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 120 Cost., che modifica la disciplina precedente in tema di criteri di riparto delle risorse del Fondo nazionale TPL. Fin dall’istituzione del fondo, il legislatore ha previsto che la definizione delle modalità di ripartizione e trasferimento alle regioni delle risorse del fondo sia demandata a un d.P.C.m., da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, sulla base dell\u0027indicazione di una serie di criteri “guida”, individuati soprattutto in vista dell’obiettivo di soddisfare le esigenze di omogeneità nella fruizione del servizio e di garanzia dell’uniforme godimento dei diritti; tali criteri continuano a costituire direttive, la cui interpretazione e applicazione è rimessa alla concorde volontà delle istituzioni regionali e di quelle statali e locali, in vista dell\u0027adozione congiunta, nella sede della Conferenza unificata, delle decisioni relative alla ripartizione del fondo).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46298","numero_massima_precedente":"46296","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/08/2023","data_nir":"2023-08-10","numero":"104","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-08-10;104~art17"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/10/2023","data_nir":"2023-10-09","numero":"136","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-10-09;136"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46298","titoletto":"Comuni, province e città metropolitane - Funzioni fondamentali - Necessità di corrispondenza tra funzioni e risorse - Possibili riduzioni delle dotazioni, purché non si renda difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite (nel caso di specie: non fondatezza della questione promossa dalle Regioni Campania, Piemonte e Veneto avente ad oggetto i nuovi criteri di riparto del Fondo TPL. Auspicio per un intervento del legislatore). (Classif. 050004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa, sicché le risorse disponibili possono subire modifiche, anche in diminuzione. Tuttavia, simili riduzioni non devono comunque rendere difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che dovrebbe essere coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse dall’altro. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 73/2023 - mass. 45436; S. 155/2020 - mass. 43416; S. 138/1999 - mass. 24660; S. 10/2016 - mass. 38704; S. 188/2015 - mass. 38541; S. 241/2012 - mass. 36672\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eGrava sulla regione, che contesti le modalità con cui il legislatore statale ha stabilito una determinata riduzione di risorse, presuntivamente tale da impedire o rendere difficile l’esercizio delle sue funzioni, l’onere di fornire una adeguata prova di tale situazione, sempre che quest’ultima non si desuma in maniera autoevidente dalla stessa formulazione della disposizione statale oggetto di censure.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., promossa dalle Regioni Veneto, Piemonte e Campania in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 118 e 119 Cost., che modifica la disciplina precedente in tema di criteri di riparto delle risorse del Fondo nazionale TPL, prevedendo che: [a] la quota del 50% del fondo deve essere ripartita tenendo conto dei costi standard totali; [b] limitatamente agli anni 2023-2024, al riparto del fondo TPL si provvede, per una quota predeterminata dallo stesso legislatore, secondo le percentuali utilizzate per l’anno 2020, mentre, a valere sulle risorse residue del fondo, si applica, in via generale, il criterio dell’assegnazione, per il 50%, sulla base dei costi standard totali e, per il restante 50%, sulla base dei livelli adeguati dei servizi – LAS; [c] nelle more dell’adozione del decreto di definizione dei LAS, le risorse residue del fondo sono ripartite con riferimento esclusivo ai costi standard totali. L’evoluzione della normativa di settore, ancora in attesa di andare a regime una volta emanato il decreto di definizione dei LAS, e la successione dei provvedimenti di riparto delle risorse del fondo TPL, quale si è avuta fino al 2023, non assegnano al mutamento dei criteri di ripartizione delle predette risorse stabilito dall’impugnato art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come conv., l’evidenza della pretesa lesione lamentata. Nel 2023, infatti, il nuovo criterio, dei costi standard totali, risulta utilizzato solo con riferimento alle risorse aggiuntive, rispetto a quelle individuate e ripartite in linea con quanto accaduto nell’anno 2020, mentre il precedente criterio dei costi standard puri non ha mai trovato applicazione, come risulta confermato dai decreti ministeriali di riparto adottati fino al 2023. Peraltro, la clausola di garanzia, in virtù della quale l’applicazione dei nuovi criteri non deve determinare, in ogni caso, per ciascuna regione, un’assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del fondo per l’anno 2020. A fronte della mancanza di indizi che rivelino in maniera palese la violazione del principio di corrispondenza fra funzioni e risorse, le ricorrenti non hanno fornito documentazione di alcun genere a sostegno dell’evocata lesione e dunque non hanno adempiuto al preciso onere di fornire adeguata prova dell’impossibilità dello svolgimento delle funzioni per effetto della disposizione statale impugnata. Nel giungere a tale conclusione, la Corte costituzionale non può, tuttavia, esimersi dal formulare l’auspicio che, quanto al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, si porti al più presto a conclusione il complesso iter di transizione ai costi e fabbisogni standard, prefigurato già dalla legge n. 42 del 2009 e funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio pubblico e il sistema di perequazione. A tal fine, occorre che siano al più presto definiti i LAS e identificati in modo univoco i costi standard nella prospettiva di un riassetto organico del settore cui solo il legislatore potrà e dovrà provvedere).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46297","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/08/2023","data_nir":"2023-08-10","numero":"104","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-08-10;104~art17"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/10/2023","data_nir":"2023-10-09","numero":"136","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-10-09;136"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45634","autore":"","titolo":"Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 2024, n. 133","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"640","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45269","autore":"Lehner E.","titolo":"Quando l\u0027egualianza non sopravvive all\u0027ordalia: il finanziamento del trasporto pubblico locale nella sent. n. 133 del 2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1378","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45555","autore":"Pedrabissi S.","titolo":"«Adelante Pedro, con juicio»: i (nuovi) criteri di riparto del Fondo TPL al vaglio della Consulta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1035","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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