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Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale ordinario di Spoleto, con ordinanza del 7 gennaio 2020, e dal Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 14 gennaio 2021, iscritte, rispettivamente, al n. 93 del registro ordinanze 2020 e al n. 75 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020 e n. 22, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 7 gennaio 2020 (r. o. n. 93 del 2020), il Tribunale ordinario di Spoleto, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a partecipare e/o procedere al (successivo) giudizio (ordinario) del Giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo riferisce di essere investito del processo nei confronti di una persona imputata del reato di cui all\u0026#8217;art. 635, secondo comma, del codice penale, per avere, mediante l\u0026#8217;utilizzazione di mazzetta edile, danneggiato e reso inservibile un distributore di sigarette posto davanti a una tabaccheria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla prima udienza, l\u0026#8217;imputato ha chiesto, a mezzo del suo difensore munito di procura speciale, la sospensione del procedimento con messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente \u0026#8211; pur ritenendo sussistenti le condizioni generali per l\u0026#8217;accesso a tale rito (limite di pena e mancanza di condizioni ostative) \u0026#8211; ha respinto la richiesta a fronte del dissenso espresso dalla persona offesa, dei precedenti penali dell\u0026#8217;imputato, della relazione di indagine sociale effettuata dall\u0026#8217;ufficio di esecuzione penale esterna e dei contenuti del programma di trattamento elaborato, che non prevedeva alcun intervento a favore dell\u0026#8217;offeso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito a ci\u0026#242;, il difensore dell\u0026#8217;imputato ha eccepito l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del rimettente rispetto all\u0026#8217;ulteriore corso del giudizio, prospettando l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede una tale incompatibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ad avviso del giudice a quo, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettate dalla difesa sarebbero rilevanti \u0026#8211; risultando la loro decisione preliminare a ogni altro provvedimento inerente al successivo corso del processo \u0026#8211; e, al tempo stesso, non manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il rimettente rileva come, in sede di decisione sull\u0026#8217;ammissione dell\u0026#8217;imputato alla prova, il giudice eserciti penetranti poteri cognitivi e valutativi sulla res iudicanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che il giudice si pronuncia con ordinanza sulla richiesta di messa alla prova, sempre che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento immediato dell\u0026#8217;imputato a norma dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen.: il che implicherebbe un sia pur sommario giudizio positivo sulle circostanze indicate da tale disposizione (ossia che il fatto sussista, che l\u0026#8217;imputato lo abbia commesso, che il fatto costituisca reato e sia previsto dalla legge come reato, che il reato risulti procedibile e non estinto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssendo, d\u0026#8217;altro canto, illogico ammettere alla prova un imputato che appaia innocente, o che risulti non punibile per altra ragione, sarebbe giocoforza ritenere che il giudice debba valutare, in prima battuta, i presupposti della sua colpevolezza, con una verifica che \u0026#8211; come riconosciuto da questa Corte (\u0026#232; citata la sentenza n. 131 del 2019) \u0026#8211; si estende persino alla correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dal pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eChe la commissione di un reato ad opera dell\u0026#8217;imputato sia alla base della sospensione del procedimento con messa alla prova troverebbe, del resto, indiretta conferma nelle disposizioni dell\u0026#8217;art. 168-quater cod. pen. (secondo il quale la sospensione viene revocata se l\u0026#8217;imputato, durante il periodo della prova, commette un \u0026#171;nuovo delitto\u0026#187; non colposo, o un \u0026#171;reato\u0026#187; della stessa indole di quello per cui si procede), dell\u0026#8217;art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. (ove si stabilisce che la sospensione viene concessa se il giudice ritiene che l\u0026#8217;imputato si asterr\u0026#224; dal \u0026#171;commettere ulteriori reati\u0026#187;), nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 464-septies cod. proc. pen., che ricollega all\u0026#8217;esito positivo della prova la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell\u0026#8217;estinzione del reato (il che presupporrebbe che un reato sia stato commesso).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiguardo, poi, ai poteri discrezionali esercitabili nella fase di ammissione alla prova, l\u0026#8217;art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. richiede al giudice di accertare, in base ai parametri indicati dall\u0026#8217;art. 133 cod. pen., l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del programma di trattamento proposto e l\u0026#8217;assenza del pericolo di recidiva. Il riferimento ai criteri stabiliti dal codice penale per la determinazione della pena in concreto comporta, quindi, che il giudice debba tenere conto della gravit\u0026#224; del reato e della capacit\u0026#224; a delinquere dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi particolare rilievo risulterebbe, inoltre, l\u0026#8217;individuazione della base conoscitiva dalla quale il giudice pu\u0026#242; attingere elementi utili ai fini della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi l\u0026#224; dalla sicura possibilit\u0026#224; di fare largo uso di quanto contenuto nel fascicolo per il dibattimento, l\u0026#8217;art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. riconosce al giudice un potere istruttorio \u0026#8211; sia pur limitato ai soli casi necessari \u0026#8211; consentendogli di acquisire informazioni sulle condizioni di vita dell\u0026#8217;imputato, salvo il dovere di portare gli elementi raccolti a conoscenza delle parti del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 91 del 2018, d\u0026#8217;altro canto, il giudice pu\u0026#242; anche acquisire e prendere in esame gli atti di indagine preliminare contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, fermo restando l\u0026#8217;obbligo di restituirli all\u0026#8217;organo dell\u0026#8217;accusa nel caso di rigetto della richiesta. Ci\u0026#242;, sulla base di una applicazione analogica dell\u0026#8217;art. 135 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale): disposizione concernente l\u0026#8217;ipotesi della richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ma da reputare estensibile alla procedura in esame sul rilievo che anche in tal caso il dibattimento viene evitato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Alla luce di quanto precede, dovrebbe quindi concludersi che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di ammissione alla prova compie un accertamento ampio e non meramente formale sul fatto di reato per cui si procede e sulla persona stessa dell\u0026#8217;imputato: con la conseguenza che la decisione sul punto non potrebbe ritenersi meramente procedurale e interlocutoria. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, la pronuncia assumerebbe, anzi, il carattere di provvedimento che definisce una fase processuale \u0026#8211; quella degli atti introduttivi al dibattimento \u0026#8211; con valutazioni di merito sulla fondatezza dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale conclusione si concilierebbe appieno con la natura ibrida dell\u0026#8217;istituto, il quale si caratterizza per una fisionomia sostanziale unita a una intrinseca dimensione processuale, cos\u0026#236; da configurarsi come nuovo rito speciale alternativo al dibattimento. Si tratterebbe, in specie, di un procedimento in tutto equiparabile all\u0026#8217;applicazione della pena su richiesta delle parti \u0026#171;per la predominante base consensuale\u0026#187;, posto che, in entrambi i casi, l\u0026#8217;imputato, in cambio dell\u0026#8217;ottenimento di benefici sanzionatori, non contesta l\u0026#8217;accusa, rinunciando al pieno esercizio del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; indurrebbe a ritenere che, nell\u0026#8217;ipotesi di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice debba divenire incompatibile rispetto all\u0026#8217;ulteriore corso del giudizio di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa mancata previsione di tale ipotesi di incompatibilit\u0026#224; violerebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), per l\u0026#8217;evidente disparit\u0026#224; di trattamento che si realizzerebbe fra situazioni analoghe, non essendovi alcuna ragione per differenziare la disciplina del caso in esame da quella prevista per i \u0026#171;paritetici\u0026#187; casi contemplati espressamente dall\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., o per quelli similari ad essi aggiunti nel corso del tempo per effetto di pronunce di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbe vulnerato, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 24, secondo comma, Cost., in quanto \u0026#171;le conseguenze negative dipendenti dalla scelta del rito speciale si tradurrebbero in ripercussioni pregiudizievoli inerenti ad una modalit\u0026#224; di esercizio dello stesso diritto di difesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eApparirebbero compromesse, infine, l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e la terziet\u0026#224; del giudice, che rappresentano, ai sensi dell\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., uno dei cardini del giusto processo, giacch\u0026#233; il processo che prosegua con l\u0026#8217;apertura del dibattimento davanti allo stesso magistrato che ha rigettato la richiesta di messa alla prova sarebbe inevitabilmente condizionato dalle valutazioni \u0026#8211; negative per la posizione dell\u0026#8217;imputato \u0026#8211; precedentemente formulate da tale magistrato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;atto di intervento, la difesa statale ripercorre preliminarmente l\u0026#8217;evoluzione giurisprudenziale e legislativa della norma sottoposta a scrutinio, ricordando come, alla luce dei principi affermati da questa Corte, la previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; si renda costituzionalmente necessaria ove ricorrano le seguenti condizioni: a) il giudice deve essere stato chiamato a compiere una valutazione strumentale all\u0026#8217;assunzione di una decisione, non essendo sufficiente la mera conoscenza di atti anteriormente compiuti; b) deve trattarsi di una decisione \u0026#8220;di contenuto\u0026#8221;, implicante, cio\u0026#232;, valutazioni che attengono al merito dell\u0026#8217;accusa, e non gi\u0026#224; al mero svolgimento del processo; c) la precedente valutazione deve collocarsi in una diversa fase del processo, essendo del tutto ragionevole che, all\u0026#8217;interno di ciascuna delle fasi, resti preservata l\u0026#8217;esigenza di globalit\u0026#224; e continuit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, ad avviso della difesa dello Stato le questioni sarebbero inammissibili per erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo e omessa sperimentazione di un\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale espressi dal giudice a quo trovano, infatti, la loro premessa fondante nell\u0026#8217;assunto per cui il giudice, nel decidere sulla richiesta di ammissione alla prova, opererebbe valutazioni di merito sulla fondatezza dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opzione interpretativa privilegiata dal rimettente non troverebbe, tuttavia, conferma nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, la quale ha escluso, in pi\u0026#249; occasioni, che il rigetto della richiesta di messa alla prova possa determinare l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice a partecipare al giudizio che prosegue nelle forme ordinarie, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale e che non implica, altres\u0026#236;, una valutazione sul merito dell\u0026#8217;accusa, ma esclusivamente una delibazione sull\u0026#8217;inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen., nonch\u0026#233; una verifica dell\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del programma di trattamento e una prognosi favorevole riguardo all\u0026#8217;inesistenza del pericolo di recidiva (sono citate Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 9-24 luglio 2019, n. 33260 e sezione terza penale, sentenza 20 gennaio 2016-11 aprile 2016, n. 14750).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Tali rilievi dimostrerebbero, comunque sia, la non fondatezza nel merito delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, infatti, l\u0026#8217;ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova \u0026#232; assunta nella medesima fase del processo, ovvero quella dibattimentale, e ha il solo effetto di impedire all\u0026#8217;imputato l\u0026#8217;accesso al rito speciale, determinando cos\u0026#236; la prosecuzione del giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, poi, l\u0026#8217;ambito valutativo del giudice \u0026#232; delineato dall\u0026#8217;art. 464-quater cod. proc. pen., consistendo nella verifica dell\u0026#8217;inesistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen. e dell\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del programma di trattamento sulla base dei criteri di cui all\u0026#8217;art. 133 cod. pen., nonch\u0026#233; nella formulazione di una prognosi positiva riguardo all\u0026#8217;assenza del pericolo di recidiva. Per consolidata giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, riguardo al primo profilo, l\u0026#8217;apprezzamento richiesto al giudice sarebbe limitato all\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;inesistenza di cause di proscioglimento immediato e funzionale all\u0026#8217;ulteriore svolgimento del procedimento: il che escluderebbe che il giudice fondi il suo giudizio su valutazioni di merito. Neppure il secondo profilo sul quale deve vertere la valutazione del giudice concernerebbe, peraltro, il merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria, concentrandosi piuttosto sulla \u0026#171;dimensione \u0026#8220;personale\u0026#8221;\u0026#187; dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche questa Corte avrebbe, del resto, riconosciuto che nell\u0026#8217;istituto in esame manca un\u0026#8217;attribuzione di colpevolezza: nei confronti dell\u0026#8217;imputato e su sua richiesta, viene disposto, in difetto di un formale accertamento di responsabilit\u0026#224;, un trattamento alternativo alla pena che sarebbe stata applicata in caso di eventuale condanna (\u0026#232; citata la sentenza n. 91 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsulerebbe, quindi, dalla decisione del giudice ogni apprezzamento che possa pregiudicare la sua imparzialit\u0026#224; e terziet\u0026#224; nel processo, con conseguente insussistenza dei vulnera costituzionali prospettati dal giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer quanto attiene, in modo particolare, all\u0026#8217;asserita violazione dell\u0026#8217;art. 24, secondo comma, Cost., in disparte ogni considerazione sull\u0026#8217;asserita equiparabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto in esame al patteggiamento \u0026#8211; che andrebbe in realt\u0026#224; esclusa, alla luce di quanto affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 91 del 2018 \u0026#8211; l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato rileva che la scelta del rito, in quanto tale, non reca alcun vulnus al diritto di difesa, poich\u0026#233;, se l\u0026#8217;imputato ritiene di avere elementi per dimostrare la propria innocenza, non \u0026#232; obbligato a richiedere la messa alla prova. Il rigetto della richiesta non implicherebbe, a sua volta, alcuna compressione del diritto in parola, che l\u0026#8217;imputato potr\u0026#224; esercitare pienamente nel corso del dibattimento disciplinato dal rito ordinario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza del 14 gennaio 2021 (r. o. n. 75 del 2021), il Tribunale ordinario di Palermo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., analoghe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., \u0026#171;nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a procedere nel giudizio [del] giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce di essere investito del processo nei confronti di una persona imputata del reato previsto dall\u0026#8217;art. 590-bis, commi primo e quinto, numero 2), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce, altres\u0026#236;, che il difensore munito di procura speciale ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche in questo caso, il giudice a quo \u0026#8211; pur ritenendo sussistenti le condizioni per l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;istituto \u0026#8211; ha rigettato la richiesta a fronte del dissenso espresso dalla persona offesa e della circostanza che l\u0026#8217;imputato aveva rifiutato qualsiasi iniziativa risarcitoria nei confronti di quest\u0026#8217;ultima, la quale aveva subito lesioni gravi senza conseguire alcun ristoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito a ci\u0026#242;, il difensore ha eccepito l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice, prospettando l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non la prevede nel caso considerato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Richiamando l\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale di Spoleto, sopra indicata, il giudice a quo reputa le questioni non manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente rileva che, nel decidere sulla richiesta di ammissione alla prova, il giudice deve valutare \u0026#171;i presupposti della colpevolezza in tutti i suoi elementi costitutivi\u0026#187;, tenendo conto della gravit\u0026#224; del reato e della capacit\u0026#224; a delinquere dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa decisione non potrebbe essere, pertanto, qualificata come meramente procedurale e, anzi, nel caso di rigetto della richiesta, essa implicherebbe una valutazione di merito sulla fondatezza dell\u0026#8217;impianto accusatorio, potendo essere paragonata alla pronuncia sulla richiesta di applicazione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di ci\u0026#242;, la mancata previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice nell\u0026#8217;ipotesi in esame genererebbe seri dubbi sulla legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., apparendo violati l\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;per disparit\u0026#224; di trattamento in situazioni analoghe\u0026#187;; l\u0026#8217;art. 24, secondo comma, Cost., \u0026#171;che inerisce il diritto di difesa riconosciuto a tutti i cittadini\u0026#187;; e, infine, l\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., \u0026#171;in quanto il processo si svolgerebbe dinanzi al giudice che ha gi\u0026#224; espresso delle valutazioni negative sull\u0026#8217;imputato con la compromissione dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e terziet\u0026#224; dello stesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In via preliminare, la difesa statale eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel sollevare le questioni, il giudice a quo si sarebbe limitato, infatti, a richiamare la precedente ordinanza di rimessione del Tribunale di Spoleto, accompagnando tale richiamo con una succinta motivazione esclusivamente in punto di non manifesta infondatezza: motivazione che non espliciterebbe in modo adeguato le ragioni del ritenuto contrasto della norma con ciascuno dei parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente non avrebbe speso, d\u0026#8217;altra parte, neppure una parola a dimostrazione della rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2. \u0026#8211; Per il resto, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato svolge difese identiche a quelle prospettate in relazione all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 93 del r. o. 2020.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con due ordinanze di rimessione sostanzialmente analoghe, i Tribunali ordinari di Spoleto e di Palermo, in composizione monocratica, dubitano della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta dell\u0026#8217;imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova non possa partecipare al giudizio che prosegue nelle forme ordinarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso dei rimettenti, la mancata previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice nel caso considerato implicherebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, per contrasto con il principio di eguaglianza. Non vi sarebbe, infatti, ragione per differenziare il caso in esame da quelli espressamente previsti dalla norma censurata o a essi aggiunti per effetto di pronunce di questa Corte, posto che, nel decidere sulla richiesta di ammissione alla prova, il giudice esprimerebbe valutazioni di merito in ordine alla fondatezza dell\u0026#8217;ipotesi di accusa e sulla stessa persona dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero violati, altres\u0026#236;, gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., giacch\u0026#233; il processo che prosegua in sede dibattimentale davanti allo stesso magistrato che ha rigettato la richiesta di messa alla prova sarebbe inevitabilmente condizionato dalle valutazioni \u0026#8211; negative per la posizione dell\u0026#8217;imputato \u0026#8211; precedentemente espresse da tale magistrato per la formazione del proprio convincimento, con conseguente lesione del diritto di difesa dell\u0026#8217;imputato e dei principi di imparzialit\u0026#224; e terziet\u0026#224; del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni sostanzialmente identiche, sicch\u0026#233; i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi a mezzo dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate dal Tribunale di Palermo per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel proporre i quesiti, il giudice a quo si sarebbe limitato, infatti, a richiamare la precedente ordinanza di rimessione del Tribunale di Spoleto, accompagnando tale richiamo con una succinta motivazione esclusivamente in punto di non manifesta infondatezza: motivazione che non espliciterebbe in modo adeguato le ragioni del ritenuto contrasto della norma con i parametri costituzionali evocati. Il rimettente non avrebbe speso, d\u0026#8217;altra parte, neppure una parola a dimostrazione della rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur in assenza di affermazioni espresse sul punto da parte del giudice rimettente, la rilevanza delle questioni emerge in modo immediato dalla descrizione della vicenda concreta contenuta nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, ove si riferisce che il giudice a quo ha rigettato la richiesta dell\u0026#8217;imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova per ragioni non meramente formali e che si trova ora di fronte all\u0026#8217;eccezione del difensore di incompatibilit\u0026#224; a proseguire la trattazione del giudizio nelle forme ordinarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, poi, alla motivazione sulla non manifesta infondatezza, non si \u0026#232; nella specie al cospetto di un\u0026#8217;ipotesi di motivazione per relationem ad altra ordinanza di rimessione, inammissibile secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 170 del 2015, ordinanze n. 64 e n. 19 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo richiama, a tal riguardo, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale di Spoleto e ripercorre poi \u0026#8211; sinteticamente, ma in termini, comunque sia, di sufficiente comprensibilit\u0026#224; \u0026#8211; le argomentazioni da essa poste a fondamento dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, mostrando con ci\u0026#242; di condividerle e di farle proprie: il che basta a rendere le questioni ammissibili (ex plurimis, con riguardo a fattispecie analoghe, sentenze n. 92 del 2021, n. 214 del 2019 e n. 88 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito, per altro verso, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate da entrambi i rimettenti per erroneo presupposto interpretativo e omessa sperimentazione dell\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRileva la difesa dello Stato che i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettati poggiano sull\u0026#8217;assunto per cui il giudice, nel decidere sulla richiesta di ammissione alla prova, opererebbe valutazioni di merito sulla fondatezza dell\u0026#8217;ipotesi di accusa: opzione interpretativa, questa, che non troverebbe, tuttavia, conforto nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, espressasi in senso contrario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tale eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Spoleto (la cui impostatura \u0026#232; fatta propria dal Tribunale di Palermo) ha motivato infatti ampiamente, sulla scorta di ripetuti riferimenti al dato normativo e a pronunce di questa Corte, il proprio assunto per cui, con il rigetto della richiesta di messa alla prova, il giudice esprimerebbe un apprezzamento di merito in ordine alla responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato. A fronte di ci\u0026#242; \u0026#8211; e salvo quanto si osserver\u0026#224; tra breve, riguardo al fatto che non \u0026#232; questo, in realt\u0026#224;, il profilo decisivo ai fini della risoluzione degli odierni incidenti di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; la condivisibilit\u0026#224; del presupposto interpretativo dei rimettenti \u0026#232; questione che attiene, comunque sia, al merito, e non all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; (ex plurimis, sentenze n. 230, n. 158 e n. 50 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Se pure dunque ammissibili, nel merito le questioni non sono tuttavia fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Per costante giurisprudenza di questa Corte, le norme sulla incompatibilit\u0026#224; del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terziet\u0026#224; e della imparzialit\u0026#224; della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate a evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione \u0026#8211; ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione gi\u0026#224; presa o a mantenere un atteggiamento gi\u0026#224; assunto \u0026#8211; scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda (ex plurimis, sentenze n. 16 e n. 7 del 2022, n. 183 del 2013, n. 153 del 2012, n. 177 del 2010 e n. 224 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice richiede, in specie, che \u0026#171;la funzione del giudicare sia assegnata a un soggetto \u0026#8220;terzo\u0026#8221;, non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie ch\u0026#8217;egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza\u0026#187; (sentenza n. 155 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica, l\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen. \u0026#8211; dopo aver regolato, al comma 1, la cosiddetta incompatibilit\u0026#224; \u0026#8220;verticale\u0026#8221;, determinata dall\u0026#8217;articolazione e dalla consecutio dei diversi gradi di giudizio \u0026#8211; si occupa, al comma 2 (oggi censurato), della cosiddetta incompatibilit\u0026#224; \u0026#8220;orizzontale\u0026#8221;, attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che immediatamente la precede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione, costruita secondo la tecnica della casistica tassativa (\u0026#171;[n]on pu\u0026#242; partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell\u0026#8217;udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull\u0026#8217;impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere\u0026#187;), \u0026#232; stata notoriamente oggetto, nel corso del tempo, di numerose declaratorie di illegittimit\u0026#224; costituzionale di tipo additivo, che hanno dilatato significativamente l\u0026#8217;elenco delle ipotesi di operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale contesto, questa Corte ha da tempo chiarito come la previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice debba ritenersi costituzionalmente necessaria nel concorso di quattro condizioni (sentenze n. 16 del 2022, n. 153 del 2012 e n. 131 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, presupposto di ogni incompatibilit\u0026#224; endoprocessuale \u0026#232; la preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima res iudicanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo \u0026#8211; bench\u0026#233; l\u0026#8217;architettura del nuovo rito penale richieda, in linea di principio, che le conoscenze probatorie del giudice si formino nella fase del dibattimento \u0026#8211; non basta a generare l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; la semplice conoscenza di atti anteriormente compiuti, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione di essi, strumentale all\u0026#8217;assunzione di una decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn terzo luogo, tale decisione deve avere natura non \u0026#8220;formale\u0026#8221;, ma \u0026#8220;di contenuto\u0026#8221;: essa deve comportare, cio\u0026#232;, valutazioni che attengono al merito dell\u0026#8217;ipotesi di accusa, e non gi\u0026#224; al mero svolgimento del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo (e soprattutto, per quanto qui rileva), affinch\u0026#233; insorga l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224;, \u0026#232; necessario che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte \u0026#232;, infatti, costante, a partire almeno dal 1996, nel ritenere del tutto ragionevole che, all\u0026#8217;interno di ciascuna delle fasi \u0026#8211; intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva \u0026#8211;, resti, in ogni caso, preservata l\u0026#8217;esigenza di continuit\u0026#224; e di globalit\u0026#224;, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessit\u0026#224; di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2022, n. 66 del 2019, n. 18 del 2017, n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999). In questi casi, \u0026#171;il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice \u0026#232; gi\u0026#224; correttamente investito senza che ne possa essere spogliato: anzi \u0026#232; la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; che presuppone la competenza per il giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa\u0026#187; (sentenza n. 177 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Alla luce dei principi ora ricordati, le censure dei giudici a quibus non possono essere condivise.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon le questioni sollevate, i rimettenti vorrebbero far s\u0026#236; che il giudice del dibattimento che \u0026#8211; prima della dichiarazione di apertura di questo (costituente, ai sensi dell\u0026#8217;art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., il termine ultimo per la richiesta di accesso al rito alternativo nei procedimenti a citazione diretta, quali i giudizi a quibus) \u0026#8211; abbia rigettato la richiesta dell\u0026#8217;imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, divenga incompatibile a trattare il giudizio che prosegue nelle forme ordinarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tali fini, i giudici a quibus annettono decisivo rilievo alla circostanza che, a loro avviso, il rigetto della richiesta di messa alla prova implicherebbe, sotto un complesso di profili, una approfondita valutazione sul merito della res iudicanda: assunto contestato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, facendo leva su pronunce della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; pervenute ad opposta conclusione (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 9-24 luglio 2019, n. 33260; Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 20 gennaio 2016-11 aprile 2016, n. 14750).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eValida o meno che sia la loro tesi, i rimettenti non tengono conto, tuttavia, di un particolare essenziale: che, cio\u0026#232;, il provvedimento cui intenderebbero annettere efficacia pregiudicante si colloca, non gi\u0026#224; in una fase processuale precedente e distinta, ma nella stessa fase \u0026#8211; quella dibattimentale \u0026#8211; rispetto alla quale l\u0026#8217;invocato effetto pregiudicante dovrebbe dispiegarsi; il che esclude in radice, alla luce della ricordata, costante giurisprudenza di questa Corte, la configurabilit\u0026#224; di una situazione di incompatibilit\u0026#224; costituzionalmente necessaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Spoleto \u0026#8211; pur senza fare alcun cenno all\u0026#8217;orientamento di questa Corte sul punto \u0026#8211; sostiene, in verit\u0026#224;, in un passaggio dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che il rigetto della richiesta di messa alla prova assumerebbe il carattere di provvedimento che definisce \u0026#171;una delicata fase [\u0026#8230;] quale \u0026#232; quella degli atti introduttivi al dibattimento\u0026#187;. Quella degli atti introduttivi (artt. 484 e seguenti cod. proc. pen.) non \u0026#232;, per\u0026#242;, una autonoma fase processuale, ma una semplice \u0026#8220;sub-fase\u0026#8221; (al pari di quelle dell\u0026#8217;istruzione dibattimentale, della discussione finale e della deliberazione) dell\u0026#8217;unitaria fase del dibattimento: onde non pu\u0026#242; costituire utile termine di riferimento ai fini che qui interessano (con riguardo a distinto contesto, ordinanza n. 90 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel principio di non configurabilit\u0026#224; di una incompatibilit\u0026#224; \u0026#8220;endofasica\u0026#8221; questa Corte ha gi\u0026#224; fatto, d\u0026#8217;altra parte, disparate applicazioni, anche rispetto a ipotesi del tutto analoghe a quella oggi in esame: concernenti, cio\u0026#232;, decisioni negative su richieste di ammissione a riti speciali, o a forme alternative di definizione del procedimento, assunte dal giudice del dibattimento in sede di atti introduttivi. Sono state dichiarate, infatti, manifestamente infondate, per la ragione indicata, questioni volte a introdurre l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a esercitare le funzioni di giudice del dibattimento nei confronti del giudice che \u0026#8211; in considerazione della permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato e della ritenuta gravit\u0026#224; del fatto \u0026#8211; abbia respinto la richiesta di oblazione cosiddetta discrezionale, presentata dall\u0026#8217;imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 162-bis del codice penale (ordinanze n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999); o l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a partecipare al giudizio del giudice che, prima dell\u0026#8217;apertura del dibattimento, si sia pronunciato (negandola) in ordine all\u0026#8217;idoneit\u0026#224; della condotta riparatoria dedotta dall\u0026#8217;imputato ai fini del proscioglimento per estinzione del reato ai sensi dell\u0026#8217;art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell\u0026#8217;articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) (ordinanza n. 76 del 2007); ovvero, ancora, l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice dibattimentale che abbia respinto in limine la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all\u0026#8217;assunzione di determinati mezzi di prova (ordinanza n. 433 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon significativo \u0026#232; l\u0026#8217;unico precedente di segno contrario, rappresentato dalla sentenza n. 186 del 1992, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a partecipare al giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata ai sensi dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen. Tale pronuncia si colloca, infatti, temporalmente a monte delle sentenze n. 177 e n. 131 del 1996, con le quali questa Corte ha puntualizzato in modo definitivo i presupposti dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; costituzionalmente rilevante, e in particolare quello della diversit\u0026#224; di fase: tanto che, solo pochi anni dopo, le conclusioni della sentenza relativa al patteggiamento sono state espressamente qualificate come \u0026#171;superate\u0026#187; dalla successiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale (ordinanza n. 232 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni vanno dichiarate, quindi, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Spoleto e dal Tribunale ordinario di Palermo con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Incompatibilit\u0026#224; del giudice - Incompatibilit\u0026#224; a celebrare il dibattimento - Mancata previsione per il giudice che abbia respinto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44655","titoletto":"Processo penale - Incompatibilità del giudice - Fondamento costituzionale e condizioni - Valutazione \"contenutistica\" sulla medesima res iudicanda in precedente e distinta fase del procedimento. (Nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla omessa previsione della incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova a partecipare al giudizio, che prosegue nelle forme ordinarie). (Classif. 199028).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa previsione dell\u0027incompatibilità endoprocessuale del giudice - posta a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. - deve ritenersi costituzionalmente necessaria nel concorso di quattro condizioni, ovvero che: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e; b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all\u0027assunzione di una decisione; c) tale decisione abbia natura non \"formale\", ma \"di contenuto\", ovvero comporti valutazioni sul merito dell\u0027ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 16/2022 - mass. 44520; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211, mass. 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/2010 - mass. 34664; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 155/1996 - mass. 22416, mass. 22417, mass. 22422, mass. 22424; S. 131/1996 - mass. 22334; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Spoleto e di Palermo in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell\u0027art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta dell\u0027imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova non possa partecipare al giudizio che prosegue nelle forme ordinarie. Il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova - cui i rimettenti annettono efficacia pregiudicante - si colloca non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella stessa fase - quella dibattimentale, di cui gli atti preliminari costituiscono una semplice \"sub-fase\" - rispetto alla quale l\u0027effetto denunciato dovrebbe dispiegarsi; il che esclude in radice, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale, la configurabilità di una situazione di incompatibilità costituzionalmente necessaria). (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 433/2006 - mass. 30873\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41904","autore":"Aprile E.","titolo":"Sulla incompatibilità orizzontale del giudice penale la \u0027parola\u0027 definitiva della Consulta?","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42159","autore":"Di Chiara G.","titolo":"Ancora in tema di incompatibilità endoprocessuale del giudice: l\u0027icona dell\u0027\u0027hortus conclusus\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41752","autore":"Gabrielli C.","titolo":"Sull\u0027incompatibilità a celebrare il dibattimento del giudice che ha rigettato la richiesta di messa alla prova, una pronuncia nel solco della tradizione che lascia aperti i problemi","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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