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Francesco Basentini nel corso della trasmissione televisiva \u0026#171;Non \u0026#232; l\u0026#8217;Arena\u0026#187; del 29 maggio 2022 costituiscono opinioni espresse da un parlamentare nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni e sono come tali insindacabili ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente domanda di annullamento \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e della citata deliberazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il Tribunale di Potenza espone di essere investito del processo penale iscritto al n. 178 del registro generale 2024 nei confronti del senatore Matteo Renzi per il delitto di diffamazione aggravata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 595, terzo comma, del codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel ricorso sono riportate per esteso le dichiarazioni controverse, come risultanti dal capo di imputazione, per cui il senatore Renzi avrebbe lasciato intendere che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine coordinata dal dott. Basentini, quale sostituto procuratore in servizio presso la Procura di Potenza, nel procedimento penale cosiddetto Tempa Rossa, sarebbe stata funzionale a ottenere la nomina a capo del Dipartimento dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria (DAP) da parte del Ministro della giustizia dell\u0026#8217;epoca Alfonso Bonafede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il ricorrente riferisce che il Senato della Repubblica, nella seduta del 7 maggio 2024, ha espresso voto favorevole all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. nell\u0026#8217;ambito del giudizio penale in trattazione. La deliberazione di insindacabilit\u0026#224;, allegata al ricorso in uno con la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 3), richiama le opinioni gi\u0026#224; espresse dal senatore Renzi nella seduta del 20 maggio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ad avviso del Tribunale di Potenza, tuttavia, non sussisterebbe alcun \u0026#171;nesso funzionale\u0026#187; tra le dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003econtroverse e l\u0026#8217;attivit\u0026#224; parlamentare dell\u0026#8217;imputato, poich\u0026#233; tale nesso sarebbe ravvisabile soltanto quando sussista una \u0026#171;sostanziale identit\u0026#224; di contenuto\u0026#187; tra l\u0026#8217;atto parlamentare e la manifestazione esterna del pensiero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, tali dichiarazioni non sarebbero invece funzionalmente collegate a quelle espresse in Senato il 20 maggio 2020, di cui il ricorso riporta il contenuto testuale; le dichiarazioni in discussione infatti, potrebbero ritenersi attinenti a un contesto politico, ma la cognizione circa la loro illiceit\u0026#224; penale, compresa l\u0026#8217;eventuale sussistenza del diritto di cronaca o di critica, spetterebbe all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria procedente, unica competente a verificare l\u0026#8217;effettiva idoneit\u0026#224; delle stesse a integrare o meno il delitto di diffamazione aggravata in contestazione, anche in forza dei precetti costituzionali di cui agli artt. 27, 101 e 102 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il Tribunale lamenta, pertanto, che la deliberazione del Senato della Repubblica del 7 maggio 2024 abbia determinato una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell\u0026#8217;esercizio illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere di dichiarare l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse da un suo componente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il ricorso \u0026#232; stato dichiarato ammissibile con l\u0026#8217;ordinanza n. 140 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 1\u0026#176; ottobre 2025, si \u0026#232; costituito in giudizio il Senato della Repubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn data 10 novembre 2025 il Senato ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In via preliminare, il resistente riferisce che sarebbe stato lo stesso senatore Matteo Renzi a sottoporre al Senato la questione dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel merito, secondo il Senato, la giurisprudenza costituzionale pi\u0026#249; recente avrebbe adottato una valutazione pi\u0026#249; flessibile del cosiddetto nesso funzionale, ritenendo ascrivibili al perimetro applicativo dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. opinioni individuate al metro di un requisito positivo, il fatto di iscriversi in un contesto politico, e di un requisito negativo, il fatto di non integrare una lesione della dignit\u0026#224; dei destinatari della critica (sentenze di questa Corte n. 194, n. 193 e n. 104 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del resistente, entrambi i requisiti dovrebbero ritenersi esistenti: le dichiarazioni del senatore Renzi nel corso della richiamata trasmissione televisiva si collocherebbero in un contesto politico \u0026#171;non certo secondario\u0026#187;, vertendo su una vicenda venuta ripetutamente all\u0026#8217;attenzione del Parlamento, della stampa nazionale e dell\u0026#8217;opinione pubblica; inoltre, esse non sarebbero riconducibili a dispute private o insulti (si richiamano le sentenze di questa Corte n. 218 del 2023, n. 59 del 2018 e n. 137 del 2001), a minacce (\u0026#232; citata, ancora, la sentenza n. 218 del 2023), n\u0026#233; a contenuti di scherno legati a caratteristiche fisiche, preferenze sessuali o origini etniche lesive della dignit\u0026#224; della persona cui sono riferite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; La difesa del Senato, d\u0026#8217;altra parte, ritiene esistenti i presupposti per l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; parlamentare anche sotto il profilo dei \u0026#171;parametri classici\u0026#187; della \u0026#171;corrispondenza sostanziale\u0026#187; e del \u0026#171;legame temporale\u0026#187;, se pure ritenuti \u0026#171;forse ora non pi\u0026#249; del tutto attuali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Quanto al criterio temporale, le opinioni \u003cem\u003eintra moenia\u003c/em\u003e precederebbero quelle \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e; in ogni caso, il ricorso non prospetterebbe alcun motivo relativo al legame temporale, che sarebbe incontroverso tra le parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; Per ci\u0026#242; che attiene alla corrispondenza sostanziale, secondo la difesa del resistente le dichiarazioni \u003cem\u003eintra\u003c/em\u003e ed \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e riguarderebbero \u0026#171;la stessa vicenda politica, con le sue diverse sfaccettature\u0026#187;, come sarebbe stato indicato sia dalla Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari che dall\u0026#8217;Assemblea del Senato mediante il riferimento alla dichiarazione di voto pronunciata dal senatore Renzi nella seduta del 20 maggio 2020, in occasione della votazione delle mozioni di sfiducia individuale n. 230 e n. 235 nei confronti dell\u0026#8217;allora Ministro della giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa prima delle due mozioni di sfiducia, secondo il Senato, farebbe riferimento alla nomina a capo del DAP del dott. Francesco Basentini in luogo del dott. Antonino Di Matteo. Nel corso della dichiarazione di voto, il senatore Renzi avrebbe censurato tale nomina per l\u0026#8217;inadeguatezza delle misure adottate per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. Le dichiarazioni, riportate per esteso nella memoria difensiva, sono del seguente tenore: \u0026#171;se il Ministro della Giustizia ci avesse ascoltato, nel mese di febbraio 2020, sul Dipartimento dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria (DAP), ci\u0026#242; che \u0026#232; accaduto sulle scarcerazioni non sarebbe avvenuto\u0026#187;; riguardo a tale profilo, in riferimento al rapporto tra \u0026#8220;garantismo e giustizialismo\u0026#8221;, dopo aver citato esplicitamente il dott. Di Matteo, il senatore Renzi avrebbe cos\u0026#236; terminato il suo intervento: \u0026#171;Noi siamo garantisti, s\u0026#236;, ma [\u0026#8230;] non vuol dire che siamo buonisti. Essere garantisti significa rispettare le regole e i diritti dei cittadini. Ma quando nel 2016, mentre ero Presidente del Consiglio, l\u0026#8217;allora guardasigilli, il bravo guardasigilli Andrea Orlando venne a dirmi: \u0026#8220;Abbiamo un problema, Matteo, sta morendo Bernardo Provenzano; ci viene chiesto di farlo morire a casa\u0026#8221; e ipotesi identica si verific\u0026#242; l\u0026#8217;anno successivo a proposito di Tot\u0026#242; Riina, con un altro Presidente del Consiglio, l\u0026#8217;onorevole Gentiloni, e sempre con il ministro Orlando, noi che siamo per la giustizia, non per il buonismo, abbiamo preso un impegno, che era quello di garantire a Bernardo Provenzano e a Tot\u0026#242; Riina il massimo delle cure possibili perch\u0026#233; noi eravamo, siamo e saremo lo Stato. Bernardo Provenzano e Tot\u0026#242; Riina, per\u0026#242;, sono morti in carcere, perch\u0026#233; quello era il loro posto e questo non \u0026#232; buonismo, \u0026#232; giustizia. Signor Ministro, sulla questione delle scarcerazioni c\u0026#8217;\u0026#232; stata troppa superficialit\u0026#224; da parte del DAP\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnalogamente, ad avviso del Senato, si sarebbe espresso il senatore Renzi nella richiamata trasmissione televisiva \u0026#171;Non \u0026#232; l\u0026#8217;Arena\u0026#187;, risultando arduo misconoscere l\u0026#8217;identit\u0026#224; delle vicende politiche oggetto delle dichiarazioni esterne e interne.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il Tribunale di Potenza, sezione penale, con il ricorso indicato in epigrafe, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 7 maggio 2024 del Senato della Repubblica, che ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 3), affinch\u0026#233; questa Corte dichiari che non spetta al Senato qualificare insindacabili, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni rese da Matteo Renzi, all\u0026#8217;epoca senatore, nei confronti del dott. Francesco Basentini nel corso della trasmissione televisiva \u0026#171;Non \u0026#232; l\u0026#8217;Arena\u0026#187; del 29 maggio 2022, con conseguente annullamento \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e della citata deliberazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il ricorrente espone di dover giudicare dell\u0026#8217;imputazione per diffamazione aggravata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen., nei confronti del senatore Matteo Renzi per le dichiarazioni rese nella richiamata trasmissione televisiva. Tali dichiarazioni, ad avviso del ricorrente, non potrebbero dirsi funzionalmente collegate a quelle espresse dal medesimo senatore Renzi in Senato il 20 maggio 2020, mancando tra di esse una sostanziale identit\u0026#224; di contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In via preliminare, deve essere confermata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del ricorso gi\u0026#224; dichiarata da questa Corte con l\u0026#8217;ordinanza n. 140 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussistono, infatti, come gi\u0026#224; ritenuto in via di prima e sommaria delibazione, i requisiti soggettivo e oggettivo, atteso che il Tribunale di Potenza, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui \u0026#232; investito, la volont\u0026#224; del potere cui appartiene, lamenta una lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza dell\u0026#8217;illegittimo esercizio, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere del Senato della Repubblica di dichiarare l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse da un suo componente ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, il ricorso non \u0026#232; fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Ai fini della risoluzione di conflitti che vertono sulla riconducibilit\u0026#224; o meno all\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare di opinioni espresse \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e, questa Corte adotta un criterio funzionale, in base al quale sono anzitutto considerati indici rivelatori dell\u0026#8217;esistenza del nesso funzionale la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; parlamentare tipica e il legame temporale fra tale attivit\u0026#224; e l\u0026#8217;attivit\u0026#224; esterna (da ultimo, sentenze n. 194, n. 193 e n. 104 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl ricorrere di tali condizioni, questa Corte ritiene che le opinioni espresse fuori dalle sedi delle Camere siano connesse all\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare, in quanto destinate a comunicare all\u0026#8217;esterno, pur nell\u0026#8217;ineliminabile diversit\u0026#224; degli strumenti e del linguaggio adoperato nell\u0026#8217;atto tipico e nella sua diffusione all\u0026#8217;opinione pubblica, il significato dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; compiuta nell\u0026#8217;esercizio del mandato. Tale attivit\u0026#224;, d\u0026#8217;altronde, per sua natura \u0026#232; destinata \u0026#171;\u0026#8220;a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell\u0026#8217;interesse della libera dialettica politica che \u0026#232; condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative\u0026#8221; (sentenze n. 321 e n. 320 del 2000)\u0026#187; (ancora, sentenze n. 194, n. 193 e n. 104 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, nella giurisprudenza costituzionale pi\u0026#249; recente si \u0026#232; precisato che, ove le dichiarazioni oggetto di contestazione non trovino una adeguata copertura in un atto interno, \u0026#232; pur sempre necessario verificare se le stesse non possano altrimenti ritenersi espressive dell\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare, secondo quanto si dir\u0026#224; (punti 9.3.1., 9.3.2. e 9.3.3.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel caso di specie, risulta dalla deliberazione del 7 maggio 2024 del Senato e dalla relativa proposta della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari (doc. IV-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, n. 3), allegate al ricorso e richiamate nella memoria dello stesso Senato, che l\u0026#8217;atto interno tipico rispetto a cui valutare l\u0026#8217;esistenza del nesso funzionale consiste nella dichiarazione di voto resa dal senatore Renzi nel corso della seduta di assemblea del 20 maggio 2020, XVIII Legislatura, in occasione della votazione delle mozioni di sfiducia individuale n. 230 e n. 235, promosse ai sensi dell\u0026#8217;art. 94 Cost. e dell\u0026#8217;art. 161 del regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971, nei riguardi dell\u0026#8217;allora Ministro della giustizia Alfonso Bonafede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Ai fini dell\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., la presentazione di mozioni e le connesse espressioni di voto sono annoverate tra le attivit\u0026#224; tipiche connesse alla funzione parlamentare dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232; dubbio, infatti, che la votazione della mozione di sfiducia individuale e le prodromiche dichiarazioni di voto costituiscano uno strumento particolarmente pregnante dell\u0026#8217;esercizio della funzione di controllo del Parlamento nei confronti del singolo ministro, il quale \u0026#232; chiamato a rispondere, quale organo politico e insieme vertice del rispettivo dicastero, delle scelte politiche assunte e dei tempi e modi della loro attuazione da parte dell\u0026#8217;amministrazione (sentenza n. 7 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Rispetto a tale atto interno, occorre procedere all\u0026#8217;applicazione dei richiamati indici, con l\u0026#8217;avvertenza, gi\u0026#224; formulata da questa Corte, che si tratta pur sempre e soltanto di indici, per quanto particolarmente consistenti e qualificati, e non gi\u0026#224; di elementi costitutivi di una fattispecie puntualmente delineata dalla Costituzione o dalla legge, atteso che l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; rinviene la sua ragion d\u0026#8217;essere nella protezione del \u0026#8220;cuore\u0026#8221; del mandato parlamentare, il cui svolgimento deve essere libero da condizionamenti per consentire, come delineata dall\u0026#8217;art. 67 Cost., una libera rappresentanza, non di interessi di parte o di partito, ma della Nazione (sentenza n. 104 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Per ci\u0026#242; che attiene alla sussistenza del requisito temporale, come rilevato dalla difesa del Senato, essa non \u0026#232; contestata dal ricorso, restando incontroversa tra le parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Quanto al requisito della corrispondenza contenutistica, \u0026#232; costante indirizzo di questa Corte che non \u0026#232; sufficiente il richiamo a un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisce, ma neppure \u0026#232; necessaria una puntuale coincidenza testuale, dovendo, invece, accertarsi una sostanziale corrispondenza di contenuti (sentenza n. 10 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Da questo punto di vista, le dichiarazioni controverse possono essere scomposte in due serie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima serie ha a oggetto l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del dott. Basentini quale vertice del DAP, in relazione alla inadeguata gestione delle carceri nel corso della pandemia. Il ricorso riporta le seguenti dichiarazioni: \u0026#171;e siccome so cosa ha fatto quando era al DAP e siccome io ho chiesto le dimissioni di Basentini\u0026#187; e \u0026#171;[a]l DAP \u0026#232; riuscito nell\u0026#8217;impresa di non gestire la vicenda COVID\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa seconda serie attiene all\u0026#8217;indagine cosiddetta Tempa Rossa e alla stessa nomina del dott. Basentini al DAP. Rilevano, in questo senso, le seguenti affermazioni riportate nel ricorso: \u0026#171;siccome io so che cosa ha fatto Basentini quando io ero Presidente del Consiglio\u0026#187;; \u0026#171;[a]ggiungo, l\u0026#8217;indagine Temp[a] Rossa \u0026#232; stata uno scandalo, l\u0026#8217;ennesimo buco nell\u0026#8217;acqua\u0026#187;; \u0026#171;l\u0026#8217;obiettivo non era fare un processo \u0026#8230; Basentini si \u0026#232; \u0026#8230; ha organizzato \u0026#8230; ha indagato partendo da una presunta ipotesi di reato \u0026#232; stato protagonista di un buco nell\u0026#8217;acqua e come premio \u0026#232; andato al DAP\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; La prima serie di dichiarazioni, relative alla gestione dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria durante la pandemia, trova rispondenza nella dichiarazione di voto resa nella seduta del Senato del 20 maggio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mozione di sfiducia individuale n. 230 nei confronti del Ministro della giustizia prendeva le mosse proprio dalla nomina del dott. Basentini a capo del DAP per chiamare in causa la responsabilit\u0026#224; politica del Ministro, destinatario della stessa dichiarazione di voto, in relazione alle rivolte negli istituti penitenziari e alle scarcerazioni di esponenti della criminalit\u0026#224; organizzata intervenute nel corso della pandemia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl di l\u0026#224; delle diverse formule letterali usate, che riflettono \u0026#171;[l]\u0026#8217;uso di modalit\u0026#224; espressive e comunicative fisiologicamente diverse, in considerazione dell\u0026#8217;ineliminabile diversit\u0026#224; degli strumenti in concreto utilizzati\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2024), nella dichiarazione di voto, cos\u0026#236; come nell\u0026#8217;intervista, il senatore Renzi ha espresso analoghi contenuti, che possono essere sintetizzati come segue: a) se il Ministro della giustizia nel febbraio 2020 avesse ascoltato le indicazioni del partito politico del senatore e si fosse orientato diversamente per la nomina al DAP, le vicende legate alle scarcerazioni intervenute nel corso della pandemia non si sarebbero verificate; b) nel corso del suo incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, insieme al Ministro della giustizia dell\u0026#8217;epoca, Andrea Orlando, cos\u0026#236; come nel corso del successivo Governo Gentiloni, le richieste di scarcerazione di Bernardo Provenzano e Tot\u0026#242; Riina per motivi di salute non furono accolte, pur con l\u0026#8217;impegno di assicurare loro le migliori cure in carcere, mentre durante la pandemia il DAP avrebbe mostrato troppa superficialit\u0026#224; rispetto alle scarcerazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni rese in sede di votazione delle mozioni di sfiducia individuale e le affermazioni rilasciate nel corso dell\u0026#8217;intervista consente di ritenere sussistente il nesso funzionale richiesto dall\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; La seconda serie di affermazioni trova, invece, solo parziale corrispondenza nella dichiarazione di voto, nella parte relativa alla nomina del dott. Basentini a capo del DAP. Tale nomina, come detto, ha costituito una delle premesse della mozione di sfiducia individuale n. 230 e a essa la dichiarazione di voto del senatore Renzi fa espresso riferimento per richiamare la responsabilit\u0026#224; politica del Ministro, pur a fronte dell\u0026#8217;anticipazione di un voto contrario alla sfiducia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.1.\u0026#8211; Non trova, invece, riscontro nella dichiarazione interna il riferimento all\u0026#8217;indagine cosiddetta Tempa Rossa, n\u0026#233; al fatto che la nomina al vertice del DAP del dott. Basentini abbia costituito un \u0026#171;premio\u0026#187; a fronte, secondo il dichiarante, del deludente esito dell\u0026#8217;indagine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ritiene di confermare, tuttavia, il proprio indirizzo pi\u0026#249; recente, secondo cui il mancato riscontro nell\u0026#8217;atto tipico non vale di per s\u0026#233; a escludere l\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare. Possono, in casi particolari, farsi rientrare nel perimetro di applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. anche dichiarazioni \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e non necessariamente connesse ad atti parlamentari, per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare (sentenze n. 194, n. 193 e n. 104 del 2024 e n. 133 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.2.\u0026#8211; Non vi \u0026#232; dubbio che le dichiarazioni rese dal senatore Renzi sia in sede di votazione delle mozioni di sfiducia individuale, sia nell\u0026#8217;intervista, contengano una forte critica alla scelta dell\u0026#8217;allora Ministro della giustizia di nominare il dott. Basentini a capo del DAP. I riferimenti, pur aspri nei toni, all\u0026#8217;indagine cosiddetta Tempa Rossa coordinata dal dott. Basentini e al suo esito appaiono, per questo aspetto, strettamente connessi alle vicende della nomina, con l\u0026#8217;obiettivo di evidenziare, nell\u0026#8217;opinione del dichiarante, l\u0026#8217;assenza delle competenze e capacit\u0026#224; necessarie per rivestire un delicato incarico istituzionale nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;amministrazione della giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe dichiarazioni relative all\u0026#8217;indagine cosiddetta Tempa Rossa, infatti, assumono significato nel complesso delle affermazioni rese nell\u0026#8217;intervista, da cui emerge l\u0026#8217;esercizio della stessa funzione di critica agli indirizzi del Ministro gi\u0026#224; espressa negli atti interni (sentenza n. 194 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.3.\u0026#8211; Lo stesso deve dirsi per il riferimento al \u0026#171;premio\u0026#187; della nomina, conseguente, per il dichiarante, all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;indagine stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFermo restando che compito di questa Corte non \u0026#232; di pronunciarsi in concreto sul rapporto tra libera manifestazione del pensiero e diritto all\u0026#8217;onore e alla reputazione ma, in un momento logicamente preliminare, di delineare il confine della prerogativa in rapporto all\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare (sentenza n. 104 del 2024), deve ritenersi innanzitutto che l\u0026#8217;affermazione in oggetto non superi il limite negativo dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale limite \u0026#232; stato individuato in dichiarazioni che integrano insulti (sentenze n. 218 del 2023, n. 59 del 2018 e n. 137 del 2001), minacce (ancora, sentenza n. 218 del 2023) e, pi\u0026#249; in generale, meri comportamenti materiali (nuovamente, sentenze n. 218 del 2023 e n. 137 del 2001), l\u0026#8217;attribuzione di una circostanza di fatto idonea a integrare un reato (sentenze n. 218 del 2023 e n. 388 del 2007), nonch\u0026#233; la consapevole affermazione di fatti oggettivamente falsi lesivi della reputazione altrui (sulla cui peculiare offensivit\u0026#224;, sentenza n. 150 del 2021). Dichiarazioni siffatte restano escluse dall\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost., perch\u0026#233; del tutto inidonee al promovimento e alla qualit\u0026#224; del dibattito pubblico e destinate, piuttosto, al suo scadimento (sentenza n. 104 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;affermazione relativa alla nomina come premio deve essere letta anch\u0026#8217;essa congiuntamente alle precedenti, atteso che tutte, complessivamente considerate, contestano la nomina nell\u0026#8217;ambito di una dura critica alle scelte politiche del Ministro della giustizia dell\u0026#8217;epoca. L\u0026#8217;affermazione, pertanto, \u0026#232; riconducibile all\u0026#8217;opinione espressa dal parlamentare sullo svolgimento di attivit\u0026#224; di governo, \u0026#171;quale inevitabilmente \u0026#232;, ed ai livelli pi\u0026#249; alti, la nomina al vertice di un dipartimento di un ministero\u0026#187;, e deve essere ricompresa \u0026#171;\u0026#8220;nella sfera delle attivit\u0026#224; dei membri del Parlamento assistite dalla garanzia costituzionale\u0026#8221; (sentenze n. 321 e n. 320 del 2000)\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.\u0026#8211; Rispetto al complesso delle dichiarazioni controverse, pertanto, sussiste il nesso con l\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare, essendo tutte riconducibili alla medesima funzione di indirizzo e controllo del Governo, e in particolare del singolo ministro, che appartiene al Parlamento e a ogni suo componente, di cui l\u0026#8217;atto interno tipico, nella presente fattispecie, ha costituito una manifestazione particolarmente qualificata. Le dichiarazioni esterne partecipano di quella stessa funzione. Nel dare conto delle attivit\u0026#224; svolte nel corso del mandato, d\u0026#8217;altra parte, nel caso di specie attraverso l\u0026#8217;intermediazione sollecitatoria del giornalista, esse svolgono una funzione di informazione nei confronti dell\u0026#8217;elettorato e di assunzione di responsabilit\u0026#224; politica per le scelte compiute anch\u0026#8217;essa propria del mandato parlamentare, atteso che, come si \u0026#232; gi\u0026#224; ricordato, l\u0026#8217;esercizio della rappresentanza della Nazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 67 Cost. \u0026#171;costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni prevista dall\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost.\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.5.\u0026#8211; In conclusione, spettava al Senato della Repubblica, con deliberazione del 7 maggio 2024, dichiarare insindacabili le opinioni espresse dal senatore Matteo Renzi per le quali \u0026#232; pendente procedimento penale avanti al Tribunale di Potenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso, pertanto, non \u0026#232; fondato.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Renzi, per le quali pende il procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2026.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 febbraio 2026\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Procedimento penale nei confronti di Matteo Renzi, senatore all\u0026#8217;epoca dei fatti, per il reato di diffamazione aggravata, ex art. 595, terzo comma, codice penale, per le dichiarazioni rese nei confronti di F. B. nel corso di una trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilit\u0026#224; del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Potenza - Denunciata inesistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni precedentemente rese in Senato in data 20 maggio 2020 e le opinioni espresse dal medesimo senatore nel corso di una trasmissione televisiva con diffusione nazionale del 29 giugno 2022 - Richiesta alla Corte di dichiarare che non poteva il Senato della Repubblica deliberare che le condotte contestate a Matteo Renzi ex art. 595 codice penale, per le quali pende il citato procedimento penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell\u0026#8217;esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione e per l\u0026#8217;effetto annullare la deliberazione di insindacabilit\u0026#224; adottata dal Senato della Repubblica, nella seduta del 7 maggio 2024, nella parte in cui si riferisce alle condotte di Matteo Renzi, all\u0026#8217;epoca senatore, indicate nell\u0026#8217;imputazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 595 codice penale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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