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Modifiche alla l.r. 3/1994), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-14 settembre 2020, depositato in cancelleria il 18 settembre 2020, iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Toscana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;8 giugno 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 18 settembre 2020 (reg. ric. n. 83 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 24 e 30 della legge della Regione Toscana 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione, rispettivamente, all\u0026#8217;art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e all\u0026#8217;art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 24 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020 ha sostituito l\u0026#8217;art. 28-bis della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 \u0026#8220;Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio\u0026#8221;) e ha aggiunto il comma 11, in base al quale \u0026#171;[n]ei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densit\u0026#224; sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell\u0026#8217;articolo 37\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio ritiene la norma invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tutela ambientale in quanto in contrasto con l\u0026#8217;art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, per il quale i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi nei parchi e nelle aree protette regionali devono avvenire in conformit\u0026#224; al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto la responsabilit\u0026#224; e sorveglianza dell\u0026#8217;organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale dipendente dal parco o da personale autorizzato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato sottolinea che la disciplina recata dalla legge n. 394 del 1991 in materia di parchi e aree protette va ricondotta alla materia ambientale e che lo standard minimo di tutela uniforme nazionale di tali aree \u0026#232; garantito dall\u0026#8217;esistenza di un ente gestore a cui \u0026#232; affidata la predisposizione, la vigilanza e l\u0026#8217;attuazione di strumenti programmatici, quali il regolamento e il piano del parco, per la valutazione della rispondenza delle attivit\u0026#224; svolte nei parchi con le esigenze di protezione ambientale, ivi inclusi gli abbattimenti selettivi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Secondo il Presidente del Consiglio per effetto della norma impugnata tale assetto sarebbe radicalmente modificato potendo la Regione intervenire nelle aree protette, per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole, mediante il controllo faunistico attribuitole dall\u0026#8217;art. 37 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994 ed esercitabile, ai sensi del comma 4-ter del medesimo articolo, anche con l\u0026#8217;impiego dei cacciatori abilitati, dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria, dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati e delle squadre di caccia al cinghiale indicate dall\u0026#8217;Ambito territoriale di caccia (ATC). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con lo stesso ricorso \u0026#232; stato impugnato anche l\u0026#8217;art. 30 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020, che ha aggiunto il comma 2-ter all\u0026#8217;art. 37-bis della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, prevedendo che \u0026#171;[i]l limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall\u0026#8217;articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 \u0026#8220;Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio\u0026#8221;)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La disposizione sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992 che, al comma 4, per assicurare la tutela ambientale delle specie, non ammetterebbe eccezioni all\u0026#8217;obbligo di indicare nel calendario venatorio regionale il carniere giornaliero massimo di capi abbattibili. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma regionale impugnata, derogando a tale obbligo, avrebbe illegittimamente invaso la sfera di competenza esclusiva in materia ambientale del legislatore statale, incidendo in peius sulle prescrizioni poste a tutela della fauna selvatica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita la Regione Toscana eccependo l\u0026#8217;infondatezza dei motivi del ricorso e deducendo che la propria normativa in materia di parchi regionali sarebbe coerente con la legge quadro statale; in particolare, la Regione ha rilevato che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 15 della legge della Regione Toscana 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) \u0026#8211; che ha abrogato, con l\u0026#8217;art. 140, comma 1, lettera a), la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), di recepimento della legge quadro statale n. 394 del 1991 \u0026#8211; la gestione dei parchi regionali \u0026#232; affidata ad enti di gestione appositamente istituiti, mentre la gestione delle riserve compete ad apposite strutture della Giunta, giusto quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 50 dello statuto della Regione Toscana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la Regione Toscana ha rilevato che l\u0026#8217;art. 27, comma 8, della legge reg. Toscana n. 30 del 2015 individua, quale strumento di gestione, il piano integrato per il parco, comprensivo delle iniziative volte a prevenire e mitigare i danni all\u0026#8217;agricoltura prodotti dalla fauna selvatica, e che l\u0026#8217;art. 49 della stessa legge regionale n. 30 del 2015 autorizza interventi di contenimento nelle riserve naturali per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, in conformit\u0026#224; a quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Secondo la resistente la norma impugnata andrebbe letta alla luce delle previsioni della legge reg. Toscana 30 del 2015 cos\u0026#236; da risultare rispettosa dell\u0026#8217;art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991; in particolare, dalla lettura integrata di tali disposizioni, deriverebbe che i piani di controllo degli ungulati previsti dalla norma impugnata sono adottati dall\u0026#8217;ente gestore (coincidente con la Regione per le riserve regionali e con un ente di sua diretta emanazione per i parchi regionali); i prelievi e gli abbattimenti nei parchi avvengono secondo quanto stabilito dal piano integrato del parco e, solo qualora esso manchi, secondo le direttive della Regione, a cui compete la gestione delle riserve regionali per mezzo della Giunta; i prelievi vengono eseguiti sotto la diretta responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;organismo di gestione del parco o della riserva regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; La Regione ha segnalato che la norma impugnata non riguarda tutte le specie animali, ma solo gli ungulati, particolarmente dannosi per le colture agricole e l\u0026#8217;habitat. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In relazione ai motivi di illegittimit\u0026#224; costituzionale collegate ai soggetti esecutori degli abbattimenti nelle aree protette, la Regione ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della doglianza, in quanto rivolta all\u0026#8217;art. 37, comma 4-ter, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, che non \u0026#232; stato oggetto di specifica impugnazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In ogni caso, anche tale censura sarebbe infondata poich\u0026#233; l\u0026#8217;intervento sostitutivo regionale \u0026#232; previsto solo in caso di inadempienza dei gestori dei parchi e delle aree protette, in coerenza con l\u0026#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 che attribuisce alle Regioni la competenza ad autorizzare piani di abbattimento quando i metodi ecologici di controllo della fauna selvatica si rivelino inefficaci. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Quanto alla seconda norma impugnata, l\u0026#8217;art. 30 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020, la norma costituirebbe espressione del potere di deroga di cui all\u0026#8217;art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 e all\u0026#8217;art. 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, quindi, sarebbe estranea all\u0026#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992 che lo Stato avrebbe erroneamente indicato quale norma interposta e a cui la Regione avrebbe dato attuazione con una diversa previsione, l\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante \u0026#171;Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 \u0026#8220;Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio\u0026#8221;)\u0026#187;, per cui i capi di selvaggina abbattibile con prelievo venatorio sono venti al giorno. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La natura eccezionale del potere di deroga di cui all\u0026#8217;art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 e all\u0026#8217;art. 9 della direttiva 2009/147/CE si evincerebbe dalla specifica disciplina, riassunta dalla Regione, per cui l\u0026#8217;esercizio del potere presuppone l\u0026#8217;adozione di uno specifico provvedimento contenente l\u0026#8217;indicazione dei presupposti e delle condizioni della deroga, la valutazione del perch\u0026#233; non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, l\u0026#8217;indicazione delle specie che formano oggetto del prelievo, dei mezzi, degli impianti e dei metodi di prelievo autorizzati, delle condizioni di rischio, delle circostanze di tempo e di luogo del prelievo, del numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, dei controlli e delle particolari forme di vigilanza cui il prelievo \u0026#232; soggetto e degli organi incaricati della vigilanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Infine, la resistente ha sottolineato che i soggetti abilitati al prelievo in deroga sono individuati dalle Regioni e sono muniti di un apposito tesserino, sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero; le Regioni devono prevedere sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8211; In attuazione delle suddette disposizioni, l\u0026#8217;art. 37-bis della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, come novellato dalla norma regionale impugnata, avrebbe previsto che l\u0026#8217;esercizio del potere in deroga, proprio perch\u0026#233; funzionale a prevenire i gravi danni all\u0026#8217;agricoltura arrecati dalla fauna nociva, avvenga a prescindere dal numero massimo di capi da abbattere stabilito a fini venatori, coerentemente con la legge n. 157 del 1992, che non imporrebbe di cumulare il limite al prelievo in deroga con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito nel calendario venatorio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Con successiva memoria il Presidente del Consiglio ha eccepito che il piano di controllo degli ungulati integrerebbe uno strumento programmatorio aggiuntivo rispetto al regolamento del parco o dell\u0026#8217;area protetta e al piano del parco o al piano di gestione della riserva, previsti dalla legge statale, e rientrerebbe nella pi\u0026#249; ampia attivit\u0026#224; di pianificazione della Giunta, di cui all\u0026#8217;art. 28 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati, estranea alla disciplina delle aree protette, tanto che la norma impugnata autorizza la Giunta ad intervenire in sostituzione del gestore del parco inadempiente all\u0026#8217;obbligo di predisporre il piano di controllo degli ungulati o di darvi concreta attuazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa collocazione del suddetto piano nell\u0026#8217;ambito del controllo faunistico di cui all\u0026#8217;art. 28-bis, comma 3, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, sarebbe in contrasto con la disciplina statale che, per le aree protette, contempla quali strumenti di pianificazione solo il regolamento del parco, il piano per il parco e il piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attivit\u0026#224; compatibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma regionale impugnata avrebbe, quindi, ecceduto i limiti delle attribuzioni regionali, per cui, ai sensi dell\u0026#8217;art. 23 della legge n. 394 del 1991, alla legge regionale spetta solo definire la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individuare il soggetto gestore del parco e gli elementi del piano del parco, nonch\u0026#233; i principi del regolamento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Quale ulteriore profilo di illegittimit\u0026#224; costituzionale la difesa dello Stato ha rappresentato che l\u0026#8217;art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 consente i prelievi e gli abbattimenti selettivi nelle aree protette solo per la ricomposizione degli squilibri ecologici, mentre l\u0026#8217;adozione del piano di controllo degli ungulati pu\u0026#242; essere determinato anche dalla necessit\u0026#224; di prevenire i danneggiamenti alle coltivazioni agricole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Inoltre, l\u0026#8217;intervento sostitutivo della Giunta in caso di inadempienza del soggetto gestore del parco consentirebbe l\u0026#8217;esercizio del controllo faunistico regionale di cui all\u0026#8217;art. 37 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994 anche nelle zone protette, che sono sottratte alla regolamentazione della legge n. 157 del 1992, a cui la stessa legge reg. Toscana n. 3 del 1994 ha dato attuazione, e sottoposte alla disciplina speciale recata dalla legge n. 394 del 1991. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Pertanto, la norma regionale impugnata, esorbitando dai limiti delle attribuzioni regionali e prevedendo un intervento della Giunta regionale che si sostituisce al soggetto gestore per salvaguardare interessi che non vengono in rilievo nella legge statale (la tutela delle colture agricole minacciate dagli ungulati), avrebbe illegittimamente abbassato il livello di tutela ambientale prescritto dal legislatore statale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; In riferimento all\u0026#8217;altra disposizione impugnata, l\u0026#8217;art. 30 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020, la difesa dello Stato ha contestato la riconducibilit\u0026#224; della previsione al potere di cui all\u0026#8217;art. 19, comma 2-bis, della legge n. 157 del 1992, che si riferirebbe ai prelievi in deroga al divieto assoluto di uccisione di alcune specie di uccelli selvatici previsto dalla direttiva 2009/147/CE, e ha ribadito che la norma impugnata, consentendo lo sforamento del massimale giornaliero di avifauna migratrice abbattibile, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992, che impone di fissare il limite inderogabile di capi di selvaggina abbattibili quotidianamente da ciascun soggetto abilitato, abbassando il livello di tutela ambientale prescritto dal legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 24 e 30 della legge della Regione Toscana 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994) per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione, rispettivamente, all\u0026#8217;art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e all\u0026#8217;art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La prima delle norme impugnate, l\u0026#8217;art. 24 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020, prevede che nei parchi regionali e nelle aree protette il soggetto gestore adotti piani di controllo degli ungulati, tenendo conto delle densit\u0026#224; sostenibili e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofe ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 \u0026#171;Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio\u0026#187;). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa dello Stato ritiene la previsione impugnata in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 22, comma 6, della legge quadro n. 394 del 1991, secondo cui, nelle aree protette e nelle riserve naturali, le attivit\u0026#224; consentite sono disciplinate dal regolamento e dal piano del parco, di competenza dell\u0026#8217;ente gestore; la norma statale prevede che i prelievi e gli abbattimenti selettivi avvengano in conformit\u0026#224; al regolamento del parco e, solo qualora esso non sia stato adottato, in base alle direttive regionali. Tale attivit\u0026#224; deve svolgersi, comunque, per iniziativa e sotto la responsabilit\u0026#224; e sorveglianza dell\u0026#8217;organismo di gestione del parco, che ne cura l\u0026#8217;attuazione a mezzo del personale dipendente dal parco o di altro personale all\u0026#8217;uopo autorizzato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contrasto della norma regionale impugnata rispetto alla previsione statale sarebbe evidente per lo strumento prescelto, il piano di controllo degli ungulati non previsto dal legislatore statale, per le condizioni a cui \u0026#232; subordinata la sua adozione, che includono la prevenzione dei danni alle attivit\u0026#224; agricole, e per il fatto che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37, comma 4-quater, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994 richiamato dalla disposizione impugnata, la Regione possa avvalersi per il controllo faunistico in qualsiasi periodo dell\u0026#8217;anno dei cacciatori abilitati, delle guardie venatorie, dei proprietari o conduttori dei fondi interessati e delle squadre di caccia al cinghiale indicate dall\u0026#8217;Ambito territoriale di caccia (ATC).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare va esaminata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla Regione, secondo cui i motivi di ricorso, lamentando l\u0026#8217;utilizzo di personale diverso da quello del parco per gli abbattimenti, andrebbero riferiti all\u0026#8217;art. 37, comma 4-ter, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, che non \u0026#232; stato oggetto di specifica impugnazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Rispetto a tale profilo, il vulnus di costituzionalit\u0026#224; denunciato nel ricorso dello Stato deriva dalla possibilit\u0026#224; che, nelle aree protette, in caso di inadempienza del gestore del parco, gli abbattimenti selettivi siano demandati alla Giunta regionale che esercita il potere di controllo faunistico attribuitole dall\u0026#8217;art. 37 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima norma viene, dunque, in rilievo al solo fine di identificare le modalit\u0026#224; operative della Giunta, conseguentemente la censura di costituzionalit\u0026#224; viene riferita dal ricorrente al solo art. 24 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020 che prevede l\u0026#8217;intervento sostitutivo della Regione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito la questione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La difesa dello Stato ritiene che l\u0026#8217;individuazione, da parte della norma impugnata, di uno strumento di pianificazione per il controllo degli ungulati nelle aree protette e a tutela dell\u0026#8217;agricoltura abbassi il livello di tutela ambientale prescritto dal legislatore statale che invece, in tali aree, consente gli abbattimenti e i prelievi al solo fine di ricomporre gli squilibri ecologici e solo se eseguiti sotto la responsabilit\u0026#224; e la sorveglianza dell\u0026#8217;organismo di gestione del parco, ai sensi dell\u0026#8217;art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che l\u0026#8217;ambiente, attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., costituisce un \u0026#171;\u0026#8220;valore\u0026#8221; costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia \u0026#8220;trasversale\u0026#8221;, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando [invece] allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull\u0026#8217;intero territorio nazionale (sentenza n. 407 del 2002)\u0026#187; (sentenza n. 121 del 2018); pertanto la disciplina statale costituisce un limite per le Regioni e le Province autonome nell\u0026#8217;esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella dell\u0026#8217;ambiente, salva la facolt\u0026#224; di dettare prescrizioni che elevino il livello di tutela ambientale previsto dal legislatore statale (ex multis, sentenze n. 66 del 2018, n. 199 del 2014, n. 246 e n. 145 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Con specifico riferimento alle aree protette e ai parchi naturali, il modello di tutela \u0026#232; contenuto nella legge n. 394 del 1991 che detta \u0026#171;i princ\u0026#236;pi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale \u0026#232; chiamata ad adeguarsi, assumendo dunque anche i connotati di normativa interposta (sentenze n. 14 del 2012, n. 108 del 2005 e n. 282 del 2000)\u0026#187; (sentenza n. 212 del 2014); tale modello \u0026#232; imperniato sull\u0026#8217;esistenza di un ente gestore dell\u0026#8217;area protetta, sulla predisposizione di strumenti programmatici e gestionali e sulla funzione di controllo del loro rispetto, attribuita all\u0026#8217;ente gestore, e tali prescrizioni integrano lo standard minimo uniforme di tutela nazionale (sentenza n. 121 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la legge quadro sulle aree protette ha previsto che la gestione dei parchi nazionali sia affidata ad un soggetto dotato di personalit\u0026#224; giuridica di diritto pubblico, l\u0026#8217;ente parco, e che le finalit\u0026#224; istitutive siano realizzate attraverso appositi strumenti di gestione: il regolamento che disciplina le attivit\u0026#224; consentite nel territorio del parco (art. 11); il piano per il parco, che ha il compito di organizzare il territorio in aree e parti caratterizzate da differenti forme di uso, godimento e tutela (art. 12); il piano pluriennale economico-sociale per la promozione delle attivit\u0026#224; compatibili, che \u0026#232; volto a favorire lo sviluppo delle collettivit\u0026#224; residenti nel parco o nei territori adiacenti (art. 14).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Analogo modello di tutela \u0026#232; previsto per i parchi e per le aree naturali protette regionali, che sono istituiti con legge regionale e affidati ad un soggetto gestore e per i quali sono previsti, quali strumenti di attuazione delle finalit\u0026#224; di tutela, il piano e il regolamento per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivit\u0026#224; compatibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; La ratio ispiratrice di tale disciplina non \u0026#232; solo quella di garantire la conservazione dell\u0026#8217;ambiente, ma anche la sua valorizzazione, assicurando, in una prospettiva dinamica, la sua integrazione con le attivit\u0026#224; antropiche. A tal fine sono previsti gli specifici strumenti pianificatori per la regolazione delle svariate attivit\u0026#224; antropiche consentite all\u0026#8217;interno dei parchi e delle aree protette, per la promozione di iniziative di sviluppo economico-sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina regionale oggetto di impugnazione non si discosta da tale finalit\u0026#224;; la centralit\u0026#224; della pianificazione, infatti, \u0026#232; ribadita dalla previsione di uno specifico piano per il controllo degli ungulati che, rispetto al singolo provvedimento amministrativo di autorizzazione agli abbattimenti e ai prelievi selettivi, incrementa il livello di tutela, essendo il piano frutto di un\u0026#8217;istruttoria ad ampio spettro e di una ponderazione complessiva degli interessi per il raggiungimento di obiettivi di lungo e medio periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la previsione della norma impugnata, nel disporre un ulteriore strumento di pianificazione, \u0026#232; conforme alla norma interposta e, quindi, non \u0026#232; sotto tale aspetto costituzionalmente illegittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto alla censura riferita ai presupposti e alle condizioni per l\u0026#8217;adozione del piano, che l\u0026#8217;art. 24 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020 individua anche nell\u0026#8217;esigenza di prevenire i danni alle produzioni agricole, va rilevato che questi sono in linea con l\u0026#8217;art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, il quale autorizza gli abbattimenti e i prelievi per ricomporre gli squilibri ecologici, non potendo questi ultimi essere ricondotti alle sole esigenze di conservazione della consistenza delle popolazioni faunistiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, come si \u0026#232; detto, l\u0026#8217;impianto generale della legge quadro riferisce la tutela dell\u0026#8217;area protetta alla necessit\u0026#224; di realizzare l\u0026#8217;integrazione dell\u0026#8217;uomo con l\u0026#8217;ambiente e, quindi, implica necessariamente il dato della presenza delle attivit\u0026#224; antropiche al suo interno e dell\u0026#8217;impatto della fauna selvatica su tali attivit\u0026#224;, in special modo con riferimento agli ungulati, la cui popolazione ha assunto dimensioni preoccupanti per le attivit\u0026#224; agricole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In tal senso le linee guida per la gestione dei cinghiali nelle aree protette, elaborate dall\u0026#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Ministero dell\u0026#8217;ambiente (odierno Ministero della transizione ecologica), hanno evidenziato che la dizione \u0026#8220;ricomposizione degli squilibri ecologici\u0026#8221;, di cui all\u0026#8217;art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, non pu\u0026#242; prescindere dalla considerazione dei danni provocati dagli stessi animali alle attivit\u0026#224; agricole in relazione al fatto che \u0026#171;l\u0026#8217;integrazione tra uomo e ambiente naturale e la salvaguardia delle attivit\u0026#224; agro-silvo-pastorali vengono annoverate tra le finalit\u0026#224; istitutive pi\u0026#249; significative di un\u0026#8217;area protetta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Pertanto, una disciplina che, come quella censurata, si fa carico di tali esigenze all\u0026#8217;interno di uno specifico strumento di pianificazione, quale il piano di controllo degli ungulati, non comporta un abbassamento del livello di tutela ambientale prescritto dal legislatore statale, ponendosi, anzi, in un\u0026#8217;ottica di maggiore garanzia della conservazione degli equilibri complessivi dell\u0026#8217;area protetta che includono la presenza dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Quanto poi all\u0026#8217;intervento sostitutivo della Giunta regionale, va ricordato che l\u0026#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 attribuisce alla stessa la competenza in materia di controllo faunistico anche a tutela delle coltivazioni agricole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOra, queste ultime, gravemente danneggiate dal proliferare dei cinghiali, sono situate, sia all\u0026#8217;interno sia all\u0026#8217;esterno dell\u0026#8217;area protetta, e le coltivazioni contigue ai parchi e alle riserve naturali non potrebbero essere protette dalle incursioni dei cinghiali provenienti dalle suddette aree.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, a fronte dell\u0026#8217;inadempienza del soggetto gestore del parco relativamente all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo degli ungulati, il legislatore regionale \u0026#232; opportunamente intervenuto, tutelando cos\u0026#236; sia gli equilibri ecologici all\u0026#8217;interno delle aree protette, sia le produzioni agricole nelle aree limitrofe, gli uni e le altre compromesse dall\u0026#8217;eccessiva proliferazione dei cinghiali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La norma regionale impugnata, quindi, integrando le prescrizioni statali mediante la previsione di uno specifico strumento pianificatorio di controllo, che \u0026#232; rimesso in prima battuta al soggetto gestore del parco e solo eventualmente all\u0026#8217;attivit\u0026#224; della Giunta regionale, individua un meccanismo di chiusura del sistema idoneo a fronteggiare eventuali situazioni di carenza di controllo e a bilanciare le contrapposte esigenze in modo conforme alla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Con lo stesso ricorso il Presidente del Consiglio ha impugnato l\u0026#8217;art. 30 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020 che, intervenendo sull\u0026#8217;art. 37-bis della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, ha aggiunto il comma 2-ter, in base al quale il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il totale dei capi abbattibili stabilito dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante \u0026#171;Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 \u0026#8220;Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio\u0026#8221;)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio ritiene la previsione in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992, che impone alle Regioni di indicare nel calendario venatorio il numero giornaliero di capi di fauna migratoria abbattibile e che non sarebbe derogabile da alcuna disposizione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; La norma impugnata ha modificato l\u0026#8217;art. 37-bis della legge n. 3 del 1994, che si riferisce al prelievo in deroga di cui all\u0026#8217;art. 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, attuato, nel nostro ordinamento, dall\u0026#8217;art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 che ne consente il prelievo in deroga agli ordinari divieti di cattura e uccisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; La direttiva n. 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici pone il generale divieto di cattura, uccisione, distruzione dei nidi, detenzione di uova e di esemplari vivi o morti, disturbo ingiustificato o eccessivo degli uccelli selvatici, tuttavia, ai sensi dell\u0026#8217;art. 9 della stessa direttiva, \u0026#232; prevista la possibilit\u0026#224; di derogare al divieto quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e in presenza di specifiche esigenze. In particolare, la deroga pu\u0026#242; essere autorizzata nell\u0026#8217;interesse della salute, della sicurezza pubblica e di quella aerea; per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; per la protezione della flora e della fauna; ai fini della ricerca e dell\u0027insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonch\u0026#233; per l\u0027allevamento connesso a tali operazioni; per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;istituto previsto dall\u0026#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992, evocato come parametro interposto, si differenzia dal successivo art. 19-bis, in quanto perseguono diverse finalit\u0026#224;. Il primo, che pone un limite al prelievo venatorio, \u0026#232; dettato dalla necessit\u0026#224; di bilanciare la tutela dell\u0026#8217;ambiente con l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di caccia, mentre l\u0026#8217;autorizzazione al prelievo in deroga \u0026#232; disposta per consentire l\u0026#8217;abbattimento o la cattura di uccelli appartenenti alle specie protette in ragione di specifiche esigenze concrete, temporaneamente circoscritte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 prevede, infatti, che le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, in via eccezionale e per periodi limitati, previa analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni che le giustificano e con specifica indicazione delle specie cacciabili, dei mezzi, degli impianti e dei metodi di prelievo autorizzati, nonch\u0026#233; delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo del prelievo, del numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, dei controlli che verranno effettuati e degli organi a ci\u0026#242; incaricati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, lo stesso art. 19-bis prevede che le Regioni dispongano sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.\u0026#8211; Sono, dunque, le specifiche esigenze in vista delle quali viene disposta la deroga a caratterizzare l\u0026#8217;istituto di cui all\u0026#8217;art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 e a condizionare il computo dei capi da abbattere, nonch\u0026#233; a determinare, eventualmente, la sospensione dell\u0026#8217;efficacia della deroga, qualora sia accertato l\u0026#8217;avvenuto raggiungimento dello scopo perch\u0026#233; la consistenza della popolazione da prelevare si sia ridotta per effetto di altri fattori, quali, eventualmente, lo stesso esercizio della caccia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 18 legge n. 157 del 1992, che lo Stato ha indicato quale norma interposta, disciplina, invece, l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; venatoria, indicando le specie cacciabili e i periodi in cui pu\u0026#242; essere esercitata; il comma 4 dell\u0026#8217;art. 18 impone alle Regioni di indicare il numero massimo di capi da abbattere per ciascuna giornata di attivit\u0026#224; venatoria, in coerenza con il regime della caccia programmata a cui \u0026#232; informata la legge n. 157 del 1992, che mira a contemperare le esigenze di tutela della fauna selvatica e la necessit\u0026#224; della conservazione delle sue capacit\u0026#224; riproduttive e del mantenimento di una densit\u0026#224; ottimale con la disciplina dell\u0026#8217;esercizio venatorio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Pertanto, il numero dei capi complessivi giornalieri cacciabili con riferimento alle specie nocive oggetto della deroga non debbono essere computati nel numero massimo dei capi previsti giornalmente dalla caccia programmata giacch\u0026#233; altrimenti i cacciatori sarebbero disincentivati all\u0026#8217;abbattimento dei capi nocivi in favore di altre specie pi\u0026#249; appetibili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 24 e 30 della legge della Regione Toscana 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994), promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione, rispettivamente, all\u0026#8217;art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e all\u0026#8217;art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ambiente - Caccia - Norme della Regione Toscana - Gestione faunistico venatoria degli ungulati - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1994 - Previsione che nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla legge regionale n. 30 del 2015, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati - Previsione dell\u0027intervento della Giunta regionale in caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe.\r\nControllo della fauna selvatica - Disciplina del regime di deroga previsto dall\u0027art. 9 della direttiva 2009/147/CE - Modifiche della legge regionale n. 3 del 1994 - Previsione che il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall\u0027art. 4, c. 1, della legge regionale n. 20 del 2002.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44130","titoletto":"Ricorso in via principale - Corretta individuazione della norma impugnata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma impugnata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 24 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020. L\u0027art. 37, comma 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge reg. Toscana n. 3 del 1994 correttamente non è stato oggetto di specifica impugnazione da parte del Governo, poiché tale norma attiene ad un profilo di carattere operativo che esula dalla censura di costituzionalità.","numero_massima_successivo":"44131","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"15/07/2020","data_nir":"2020-07-15","numero":"61","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"12/01/1994","data_nir":"1994-01-12","numero":"3","articolo":"28","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44131","titoletto":"Ambiente - Norme della Regione Toscana - Controllo della fauna selvatica - Piani di controllo degli ungulati nei parchi regionali e nelle aree protette - Adozione rimessa al soggetto gestore e, in caso di sua inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, alla Giunta regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. e in relazione all\u0027art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 - dell\u0027art. 24 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020, che rimette l\u0027adozione dei piani di controllo degli ungulati nei parchi regionali e nelle aree protette al soggetto gestore e, in caso di sua inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, alla Giunta regionale. La norma regionale impugnata non comporta un abbassamento del livello di tutela ambientale prescritto dal legislatore statale, ma, anzi, si pone in un\u0027ottica di maggiore garanzia della conservazione degli equilibri complessivi dell\u0027area protetta che includono la presenza dell\u0027uomo, facendosi carico di contemperare esigenze contrapposte all\u0027interno di un ulteriore e specifico strumento pianificatorio di controllo. Quest\u0027ultimo è rimesso in prima battuta al soggetto gestore del parco e, solo a fronte della sua inadempienza, all\u0027attività della Giunta regionale, così realizzando un meccanismo di chiusura del sistema idoneo a fronteggiare eventuali situazioni di carenza di controllo.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, l\u0027ambiente, attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale dall\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., costituisce un \"valore\" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia \"trasversale\", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando invece allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull\u0027intero territorio nazionale. Pertanto la disciplina statale costituisce un limite per le Regioni e le Province autonome nell\u0027esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella dell\u0027ambiente, salva la facoltà di dettare prescrizioni che elevino il livello di tutela ambientale previsto dal legislatore statale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 66 del 2018, n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 145 del 2013 e n. 407 del 2002\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl modello di tutela delle aree protette e dei parchi naturali è contenuto nella legge n. 394 del 1991, che detta i princìpi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo dunque anche i connotati di normativa interposta. Tale modello è imperniato sull\u0027esistenza di un ente gestore dell\u0027area protetta, sulla predisposizione di strumenti programmatici e gestionali e sulla funzione di controllo del loro rispetto, attribuita all\u0027ente gestore, e tali prescrizioni integrano lo standard minimo uniforme di tutela nazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 212 del 2014, n. 14 del 2012, n. 108 del 2005 e n. 282 del 2000\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44132","numero_massima_precedente":"44130","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"15/07/2020","data_nir":"2020-07-15","numero":"61","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"12/01/1994","data_nir":"1994-01-12","numero":"3","articolo":"28","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"06/12/1991","numero":"394","articolo":"22","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44132","titoletto":"Ambiente - Norme della Regione Toscana - Controllo della fauna selvatica - Prelievo delle specie in deroga - Divieto di cumulo con il numero totale di capi abbattibili di fauna migratoria - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. e in relazione all\u0027art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 - dell\u0027art. 30 della legge reg. Toscana n. 61 del 2020 che, intervenendo sull\u0027art. 37-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, ha aggiunto il comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, in base al quale il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi abbattibili di fauna migratoria stabilito dall\u0027art. 4, comma 1, della legge reg. Toscana n. 20 del 2002. L\u0027evocato parametro interposto, nel porre un limite al prelievo venatorio, è dettato dalla necessità di bilanciare la tutela dell\u0027ambiente con l\u0027attività di caccia, mentre l\u0027autorizzazione al prelievo in deroga, di cui al successivo art. 19-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, è disposta per consentire l\u0027abbattimento o la cattura di uccelli appartenenti alle specie protette in ragione di specifiche esigenze concrete, temporaneamente circoscritte. Dal momento che sono proprio tali esigenze a condizionare il computo dei capi da abbattere - nonché a determinare, eventualmente, la sospensione dell\u0027efficacia della deroga - il numero dei capi complessivi giornalieri cacciabili con riferimento alle specie nocive oggetto della deroga non deve essere computato nel numero massimo dei capi previsti giornalmente dalla caccia programmata, giacché altrimenti i cacciatori sarebbero disincentivati all\u0027abbattimento dei capi nocivi in favore di altre specie più appetibili.","numero_massima_precedente":"44131","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"15/07/2020","data_nir":"2020-07-15","numero":"61","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"12/01/1994","data_nir":"1994-01-12","numero":"3","articolo":"37","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/02/1992","numero":"157","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40702","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 158 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"3371","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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