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G. e il Ministero dell\u0026#8217;interno, con ordinanza del 19 gennaio 2024, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di costituzione di G. G. e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita \u003c/em\u003enell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 giugno 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi \u003c/em\u003el\u0026#8217;avvocato Benedetta Lubrano per G. G. e gli avvocati dello Stato Giancarlo Pampanelli ed Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 4 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 19 gennaio 2024, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2024, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima \u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), nella parte in cui non prevede che \u0026#171;[l]e disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 9, d.p.r. n. 51/2009 si applicano anche al personale dirigenziale, al quale e\u0026#768; corrisposta un\u0026#8217;indennit\u0026#224; pari a quella percepita [d]al personale di pari grado in servizio presso il GIS dell\u0026#8217;Arma dei Carabinieri secondo i criteri di cui alla Tabella I allegata alla l. n. 78/1873 [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: l. n. 78/1983]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il TAR Lazio ha, inoltre, censurato, per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;, nella parte in cui non prevede che, \u0026#171;[s]empre a decorrere dall\u0026#8217;1 ottobre 2018, le disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 9, d.p.r. n. 51/2009 si applicano anche al personale dirigenziale dei NOCS, al quale \u0026#232; corrisposta un\u0026#8217;indennit\u0026#224; pari a quella percepita [d]al personale dirigenziale del GIS dell\u0026#8217;Arma dei Carabinieri determinata in ragione della relativa qualifica secondo i criteri di cui alla Tabella I allegata alla l. n. 78/1873 [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: l. n. 78/1983]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che, nel giudizio pendente dinnanzi a s\u0026#233;, il ricorrente, G. G., dipendente della Polizia di Stato in servizio presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) dal 1\u0026#176; ottobre 2009, ha fatto presente di essere stato promosso, con decorrenza 1\u0026#176; gennaio 2018, alla qualifica di vice questore, continuando a prestare servizio presso il medesimo nucleo e a percepire l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego per il personale ad esso appartenente prevista dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 (Recepimento dell\u0026#8217;accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007), senza, per\u0026#242;, che il relativo ammontare sia stato adeguato alla nuova qualifica dirigenziale. Ci\u0026#242; in quanto la Tabella allegata al citato d.P.R. non conteneva indicazioni specifiche per i ruoli dirigenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte ricorrente ha pertanto chiesto di accertare \u0026#171;[l]\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; del silenzio e del comportamento di inerzia tenuto dal Ministero in relazione al dovere di completare la tabella relativa alle indennit\u0026#224; da impiego spettanti per l\u0026#8217;appartenenza ai N.O.C.S.\u0026#187; e, quindi, l\u0026#8217;obbligo dello stesso Ministero di adottare il provvedimento richiesto. La stessa parte ha lamentato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224;, \u0026#171;ove ritenuta un provvedimento di diniego\u0026#187;, della nota con la quale l\u0026#8217;Amministrazione resistente, in risposta alle sue diffide, aveva dichiarato di non potere aggiornare la misura dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; dovuta alla qualifica di vice questore, in mancanza di \u0026#171;un\u0026#8217;estensione normativa [\u0026#8230;] di questa particolare indennit\u0026#224; al personale dirigente della Polizia di Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno del ricorso, prosegue l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, G. G. ha lamentato la violazione delle \u0026#171;norme e dei principi in tema di parit\u0026#224; di trattamento\u0026#187;, delle \u0026#171;norme e dei principi concernenti la omogeneit\u0026#224; di trattamento del personale appartenente al Comparto Sicurezza/Difesa\u0026#187;, l\u0026#8217;eccesso di potere per difetto di istruttoria, la motivazione illogica e contraddittoria, la violazione degli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e degli artt. 3 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce quindi di avere dichiarato inammissibile, con sentenza non definitiva, la domanda di accertamento della illegittimit\u0026#224; del silenzio dell\u0026#8217;amministrazione, avendo qualificato la suddetta nota del Ministero dell\u0026#8217;interno quale provvedimento di diniego, e di avere successivamente, con ordinanza 26 gennaio 2023, n. 1409, disposto l\u0026#8217;acquisizione di una relazione, corredata da ogni documentazione utile a chiarire i termini della vicenda; riferisce inoltre che tale relazione, predisposta dall\u0026#8217;amministrazione dell\u0026#8217;Interno di concerto con quella della Difesa, \u0026#232; stata depositata in data 15 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, il TAR Lazio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento ricordando che l\u0026#8217;art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennit\u0026#224; operative del personale militare) aveva attribuito agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell\u0026#8217;Esercito e dell\u0026#8217;Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o di operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonch\u0026#233; presso centri e nuclei aerosoccorritori l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di incursore. Quindi, gli artt. 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (Recepimento dell\u0026#8217;accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999), dal 1\u0026#176; gennaio 1999, hanno esteso l\u0026#8217;applicazione di tale emolumento al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato \u0026#8211; con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva \u0026#8211; che si trovasse nelle condizioni di impiego previste dallo stesso art. 9 della legge n. 78 del 1983, e anche al personale dei ruoli dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ancora una volta escludendo i rispettivi dirigenti e il personale ausiliario di leva, che si trovi nelle condizioni di impiego di cui alla suddetta disposizione. Successivamente, l\u0026#8217;art. 4 della legge n. 356 del 2000 ha previsto che le disposizioni del d.P.R. n. 254 del 1999, concernenti l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego operativo per attivit\u0026#224; di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e le relative indennit\u0026#224; supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applichino ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate, cos\u0026#236; estendendo espressamente l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di incursore anche al personale dirigente della Polizia di Stato e dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente rileva che, per effetto di tali disposizioni, il personale del Gruppo di intervento speciale (GIS) dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri in possesso del brevetto militare di incursore ha beneficiato dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di incursore, a differenza del personale del NOCS che ne \u0026#232; rimasto, invece, escluso in quanto privo di tale specifico titolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto, chiarisce l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, l\u0026#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983, richiamato dagli artt. 13 e 52 del d.P.R. n. 254 del 1999, a loro volta estesi ai dirigenti della Polizia di Stato e dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri, prevedeva che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di incursore fosse percepita soltanto dai soggetti in possesso di brevetto militare di incursore e di operatore subacqueo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva, ancora, il rimettente che, proprio in ragione di tale puntualizzazione, l\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 ha disposto l\u0026#8217;estensione della indennit\u0026#224; di incursore al personale del NOCS della Polizia di Stato non avente qualifica dirigenziale. Ci\u0026#242; al fine, dichiarato nella relazione illustrativa del citato regolamento, di rimuovere \u0026#171;una palese penalizzazione\u0026#187; del personale del NOCS che, al pari di quello del GIS, pu\u0026#242; essere chiamato a svolgere interventi caratterizzati da un elevato rischio per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; personale e che richiedono un duro e continuativo addestramento operativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur tuttavia, evidenzia il TAR Lazio, la misura correttiva di cui al citato art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 non \u0026#232; stata estesa al personale dirigente del NOCS, non avendo il legislatore provveduto n\u0026#233; ad adeguare la disposizione \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 4 della legge n. 356 del 2000 \u0026#8211; con cui aveva esteso al personale dirigenziale le altre indennit\u0026#224; riconosciute al personale non dirigenziale in sede di contrattazione, n\u0026#233; a disporre l\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;emolumento in esame ai dirigenti in occasione del riordino dei ruoli delle Forze di polizia operato con il d.lgs. n. 95 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Tanto premesso, il TAR, ritenuta non praticabile una interpretazione costituzionalmente orientata della previsione di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, ne denuncia, in primo luogo, il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., per essere la stessa produttiva di una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra i dirigenti del NOCS e quelli del GIS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl personale in servizio presso il NOCS, osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ha l\u0026#8217;abilitazione necessaria per svolgere gli stessi compiti di quello del GIS, compresa l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di incursore, ed \u0026#232; destinato ad operare nelle medesime condizioni, essendo chiamato ad effettuare interventi che richiedono un duro e continuativo addestramento e sono caratterizzati da un elevato rischio per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;unico tratto di discrimine tra i dirigenti dei due reparti, secondo il rimettente, \u0026#232; costituito dal brevetto di incursore, che \u0026#232; in possesso dei soli carabinieri del GIS, e, tuttavia, in sede di approvazione del d.P.R. n. 51 del 2009, tale elemento non \u0026#232; stato ritenuto sufficiente a giustificare un trattamento differenziato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ci\u0026#242; va aggiunto, a giudizio del rimettente, che nell\u0026#8217;ordinamento si \u0026#232; progressivamente affermato un principio di tendenziale omogeneit\u0026#224; nel trattamento economico dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, di quelle a ordinamento militare e delle Forze armate, come reso evidente dall\u0026#8217;art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, secondo il quale la regolazione del trattamento accessorio del personale dirigenziale delle stesse deve avvenire \u0026#171;nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, quindi, che tra i dirigenti del GIS e del NOCS sussista una identit\u0026#224; di funzioni che rende ingiustificato e irragionevole il mancato aggiornamento dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, dopo l\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione censurata produrrebbe una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento anche all\u0026#8217;interno del NOCS, tra personale dirigenziale e non dirigenziale, posto che anche i dirigenti svolgono compiti di pianificazione e di partecipazione ad interventi speciali ad alto rischio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 36 Cost., \u0026#171;che richiede che la retribuzione sia proporzionata alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro svolto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; rileverebbe la circostanza che il ricorrente, con il transito nei ruoli dirigenziali, non abbia perso la indennit\u0026#224; nella misura percepita in precedenza, in quanto il mancato adeguamento della stessa alle nuove funzioni e responsabilit\u0026#224; legate alla qualifica dirigenziale acquisita si porrebbe in ogni caso in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, il TAR Lazio precisa di avere individuato la disposizione oggetto di censura nell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, in quanto tale previsione riguarda le \u0026#171;estensioni normative per il personale dirigente\u0026#187; delle indennit\u0026#224; stabilite per il personale non dirigente della Polizia di Stato dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell\u0026#8217;accordo sindacale antecedente a quello recepito dal d.P.R. n. 51 del 2009, e che l\u0026#8217;intervento additivo richiesto \u0026#232; \u0026#171;a rime obbligate\u0026#187;, in quanto l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di cui si auspica l\u0026#8217;estensione \u0026#232; stata stabilita in misura corrispondente a quella percepita dal personale dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri in servizio presso il GIS, la quale, a sua volta, \u0026#232; determinata, anche per i ruoli dirigenziali, secondo la Tabella I allegata alla legge n. 78 del 1983.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Il rimettente rivolge poi censure anche all\u0026#8217;art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017, nella parte in cui non prevede che dal 1\u0026#176; ottobre 2018 \u0026#8211; data di decorrenza di detta disposizione \u0026#8211; l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego di cui all\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 si applica anche al personale dirigenziale del NOCS della Polizia di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale mancata previsione contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto \u0026#171;cristallizza e conferma la disparit\u0026#224; di trattamento tra i dirigenti dei GIS e quell[i] dei NOCS\u0026#187;, pur in presenza di un quadro normativo che richiede l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; tra i trattamenti dei dirigenti dei gruppi di intervento speciali delle due Forze di polizia che hanno le stesse abilitazioni, competenze e funzioni e sono destinati a operare nelle medesime condizioni di rischio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la formulazione di tale ulteriore quesito non determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della prima questione, \u0026#171;ma costituirebbe al pi\u0026#249; (in caso di accoglimento della prima questione), un motivo di \u0026#8220;irrilevanza sopravvenuta\u0026#8221; (o, se si vuole, di \u0026#8220;improcedibilit\u0026#224;\u0026#8221;) della seconda questione di illegittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, osserva che il regime del personale militare di pubblica sicurezza non \u0026#232; omogeneo a quello del personale civile del medesimo comparto, posto che l\u0026#8217;impiego militare si distingue da quello alle dipendenze della Polizia di Stato, per una forte compenetrazione tra i profili ordinamentali e la disciplina del rapporto di servizio (vengono citate la sentenza n. 33 del 2023 e l\u0026#8217;ordinanza n. 36 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242;, ad avviso della difesa dello Stato, deriverebbe che l\u0026#8217;aggiornamento dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, auspicato dal rimettente, non potrebbe essere operato da questa Corte, ma dovrebbe essere effettuato mediante un intervento normativo espressivo della discrezionalit\u0026#224; del legislatore, il quale soltanto pu\u0026#242; operare un bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilit\u0026#224; finanziarie (sono richiamate le sentenze n. 241 del 1996 e n. 226 del 1993).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio anche G. G., parte ricorrente nel procedimento principale, svolgendo considerazioni di segno adesivo alle censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale formulate dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Con memoria depositata il 10 maggio 2024, G. G. ha confermato le conclusioni svolte nell\u0026#8217;atto di costituzione corroborandole con ulteriori argomentazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente contesta l\u0026#8217;affermazione dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato secondo cui l\u0026#8217;elemento di discrimine tra le categorie professionali poste a raffronto risiederebbe nella titolarit\u0026#224;, in capo ai soli dirigenti del GIS, del brevetto di incursore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene, quindi, evidenziato nella memoria che tale brevetto consente di conseguire la corrispondente indennit\u0026#224; sia agli ufficiali, sia ai sottufficiali dei corpi militari e, in forza del d.P.R. n. 254 del 1999, della stessa Polizia di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi aggiunge che il riconoscimento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 si basa sulla sostanziale assimilabilit\u0026#224; dei componenti del NOCS al personale del GIS, sia con riferimento alle funzioni espletate, sia con riguardo alla specifica qualificazione che, per il GIS, \u0026#232; collegata al brevetto di incursore e per il NOCS \u0026#232; correlata al corrispondente titolo abilitativo, nonch\u0026#233; allo speciale addestramento cui sono sottoposti gli operatori di entrambi i reparti in comparazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;identit\u0026#224; tra i componenti del GIS e quelli del NOCS \u0026#8211; fa notare la parte \u0026#8211; trae conferma anche dalla coincidenza dell\u0026#8217;ammontare della indennit\u0026#224; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 rispetto a quello dell\u0026#8217;omologo beneficio spettante ai carabinieri del GIS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; l\u0026#8217;esclusione dei dirigenti del Nucleo operativo centrale di sicurezza dalla fruizione della indennit\u0026#224; in esame potrebbe ritenersi espressiva della discrezionalit\u0026#224; del legislatore, avuto riguardo alla identit\u0026#224; delle funzioni svolte dalle categorie di dipendenti in comparazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa mancanza di una normativa che equipari i dirigenti appartenenti ai due reparti speciali \u0026#8211; osserva G. G. \u0026#8211; determina una disparit\u0026#224; di trattamento che solo l\u0026#8217;intervento di questa Corte pu\u0026#242; risolvere modificando l\u0026#8217;art. 4 della legge n. 356 del 2000 oppure includendo l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 tra le attribuzioni economiche elencate all\u0026#8217;art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inerzia del legislatore realizzerebbe, al contempo, \u0026#171;una altrettanto immotivata e illogica equiparazione nel trattamento economico tra il personale non dirigente e il personale dirigente dei NOCS\u0026#187;, ledendo anche il principio di proporzionalit\u0026#224; della retribuzione e di adeguatezza della stessa all\u0026#8217;impegno richiesto enunciato dall\u0026#8217;art. 36 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il TAR Lazio, sezione prima \u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, dubita anzitutto della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, ai sensi del quale \u0026#171;[l]e disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di presenza notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di ordine pubblico in sede, l\u0026#8217;orario di lavoro e di servizio, le festivit\u0026#224;, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione degli infortuni, l\u0026#8217;igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l\u0026#8217;elevazione e l\u0026#8217;aggiornamento culturale, la formazione e l\u0026#8217;aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego operativo per attivit\u0026#224; di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennit\u0026#224; supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applicano ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal 1\u0026#176; gennaio 2000 per la parte economica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego operativo attribuita dall\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 al personale non dirigente del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato si applichi anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale in servizio presso lo stesso reparto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000 determinerebbe, innanzitutto, una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra i dirigenti del NOCS e il personale dirigenziale del Gruppo di intervento speciale dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri, al quale un\u0026#8217;indennit\u0026#224; per l\u0026#8217;impiego operativo \u0026#8211; l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di incursore di cui all\u0026#8217;art. 9, secondo comma, della legge n. 78 del 1983 \u0026#8211; \u0026#232;, invece, riconosciuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale sperequazione sarebbe del tutto ingiustificata, in quanto i dipendenti in comparazione svolgono identiche funzioni, sono muniti delle stesse abilitazioni e operano nelle medesime condizioni di rischio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.1.\u0026#8211; La previsione censurata contrasterebbe con il principio di eguaglianza anche sotto un diverso profilo, in quanto, nell\u0026#8217;ambito dello stesso NOCS, discriminerebbe irragionevolmente il personale dirigente rispetto ai dipendenti privi di qualifica dirigenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.2.\u0026#8211; La disposizione in scrutinio si porrebbe altres\u0026#236; in contrasto con l\u0026#8217;art. 36 Cost., per la violazione del principio della proporzionalit\u0026#224; della retribuzione alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro svolto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il TAR Lazio ha censurato anche l\u0026#8217;art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017, a mente del quale \u0026#171;[i]n fase di prima applicazione del presente decreto e in relazione all\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 46, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all\u0026#8217;ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51; \u003cem\u003ed-bis\u003c/em\u003e) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ritiene che tale disposizione \u0026#8211; nella parte in cui non prevede che, a decorrere dal 1\u0026#176; ottobre 2018, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego di cui all\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 spetti anche al personale dirigenziale della Polizia di Stato in servizio presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza \u0026#8211; contrasti con l\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;perch\u0026#233; cristallizza e conferma la disparit\u0026#224; di trattamento tra i dirigenti dei GIS e quell[i] dei NOCS\u0026#187;, nonostante la normativa di riferimento e, in particolare, lo stesso d.lgs. n. 95 del 2017, \u0026#171;richied[a] l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; tra i trattamenti dei dirigenti dei gruppi di intervento speciali\u0026#187; in comparazione, i cui dipendenti possiedono le stesse abilitazioni e competenze, svolgono identiche funzioni e operano nelle medesime condizioni di rischio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Preliminarmente, si osserva che la motivazione complessiva dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione fa emergere, con chiara evidenza, che le censure rivolte all\u0026#8217;art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017 sono logicamente subordinate al rigetto delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, sollevate in via prioritaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, deve essere respinta l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sul presupposto che l\u0026#8217;\u0026#171;aggiornamento\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000 mediante l\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 ai dirigenti del NOCS, auspicato dal rimettente, non sarebbe \u0026#171;raggiungibile attraverso il sindacato di costituzionalit\u0026#224; delle diposizioni in esame\u0026#187;, comportando \u0026#171;un allineamento dei trattamenti economici tra le forze di polizia\u0026#187; che solo il legislatore pu\u0026#242; disporre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali considerazioni non sono ostative all\u0026#8217;esame delle questioni, poich\u0026#233;, anche nella materia del trattamento economico dei dipendenti pubblici, qui in esame, la pur ampia discrezionalit\u0026#224; riservata al legislatore, trovando un limite nella ragionevolezza, non esclude la necessit\u0026#224; che la scelta legislativa censurata sia vagliata alla luce di tale parametro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Collegio rimettente, infatti, non disconosce la pertinenza della disciplina in esame all\u0026#8217;area della discrezionalit\u0026#224; legislativa, ma dell\u0026#8217;esercizio di tale discrezionalit\u0026#224; chiede un controllo, assumendo che la scelta normativa che ne \u0026#232; conseguita sia irragionevolmente discriminatoria e lesiva del canone di proporzionalit\u0026#224; della retribuzione di cui all\u0026#8217;art. 36 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame del merito \u0026#232; opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce la disciplina in scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato \u0026#232; stata istituita dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 51 del 2009 per i dipendenti in possesso della qualifica di operatore NOCS che hanno superato la verifica periodica di idoneit\u0026#224; per l\u0026#8217;impiego nel settore operativo dello stesso nucleo. Essa \u0026#232; corrisposta in via continuativa, con cadenza mensile, ed \u0026#232; stabilita, in base alla qualifica e all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio, nelle misure indicate nella Tabella inserita nello stesso art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 51 del 2009 e da ultimo rideterminate dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (Recepimento dell\u0026#8217;accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare \u0026#171;Triennio 2019-2021\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi del comma 2 del citato art. 9, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; in esame spetta al solo personale non dirigente ed \u0026#232; cumulabile con l\u0026#8217;indennit\u0026#224; mensile pensionabile secondo le modalit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505 (Adeguamento di alcune indennit\u0026#224; spettanti alle forze di polizia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il d.P.R. n. 51 del 2009 ha recepito l\u0026#8217;accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e il provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante \u0026#171;Recepimento dell\u0026#8217;accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla relazione tecnica che correda il decreto si ricava che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; in questione \u0026#232; stata introdotta al fine di eliminare la disparit\u0026#224; di trattamento tra il personale in servizio presso il NOCS della Polizia di Stato e quello in forza presso il GIS dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; proprio per porre rimedio a questa esclusione che in sede di contrattazione collettiva \u0026#232; stata istituita una indennit\u0026#224; appositamente destinata al personale assegnato al nucleo di intervento speciale della Polizia di Stato corrispondente, sotto il profilo contenutistico e funzionale, a quella percepita dai carabinieri in servizio presso il GIS e diretta a evitare il protrarsi \u0026#171;di un\u0026#8217;evidente palese penalizzazione del personale del NOCS\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella relazione si evidenzia, altres\u0026#236;, come il comma 1 dell\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 indichi l\u0026#8217;importo mensile spettante in relazione a ciascuna qualifica e all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio con misure identiche a quelle previste per l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983 corrisposta ai dipendenti del GIS (centottanta per cento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; operativa di base).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa relazione tecnica rileva come la specularit\u0026#224; tra le discipline a raffronto si colga anche nel comma 3 dell\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009, il quale attribuisce l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego (limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni) anche al personale in servizio presso il nucleo speciale addetto ad attivit\u0026#224; operativa e addestrativa, ma non in possesso della qualifica di operatore NOCS, analogamente a quanto previsto per il personale dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri in servizio presso il GIS, ma sprovvisto del brevetto di incursore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 non contempla i dirigenti tra i beneficiari dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego operativo, in quanto, come precisato dall\u0026#8217;art. 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell\u0026#8217;art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), all\u0026#8217;epoca della emanazione del suddetto decreto, il rapporto di impiego del personale civile e militare delle Forze di polizia con qualifica dirigenziale era escluso dall\u0026#8217;area negoziale \u0026#8211; istituita per i soli dipendenti non dirigenti \u0026#8211; e rimaneva disciplinato \u0026#171;dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre, per\u0026#242;, considerare che, a differenza di altre indennit\u0026#224; operative, quella istituita per gli operatori del NOCS non \u0026#232; stata estesa al personale dirigente neppure in occasione della riforma per il riordino dei ruoli delle Forze di polizia introdotta dal d.lgs. n. 95 del 2017 in attuazione dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;emolumento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 51 del 2009 non figura tra i molteplici benefici economici attribuiti ai dipendenti non dirigenti in sede sindacale, che l\u0026#8217;art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017 ha esteso \u0026#171;[i]n fase di prima applicazione del [\u0026#8230;] decreto e in relazione all\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 46, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Sulla spettanza del compenso \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 ai dirigenti del NOCS non \u0026#232; intervenuta neppure la contrattazione collettiva, posto che, come confermato dallo stesso rimettente, nonostante l\u0026#8217;art. 46 dello stesso d.lgs. n. 95 del 2017 abbia istituito, anche per il personale di polizia ad ordinamento civile con qualifica dirigenziale, un\u0026#8217;area negoziale \u0026#171;limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori\u0026#187; da attuarsi entro sei mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore del decreto, non \u0026#232; stato ancora concluso alcun accordo sindacale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000 non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; \u0026#200;, in primo luogo, da escludere la disparit\u0026#224; di trattamento tra i dirigenti del NOCS e le corrispondenti figure apicali del GIS, in quanto le posizioni a raffronto risultano eterogenee sia in ragione della natura, non del tutto coincidente, delle competenze assegnate ai rispettivi reparti, sia in forza delle differenze qualitative delle rispettive specializzazioni tecniche e operative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.1.\u0026#8211; Il Nucleo operativo centrale di sicurezza \u0026#232; un reparto di intervento speciale della Polizia di Stato istituito con decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno del 31 gennaio 1978, sulla base della direttiva del 24 ottobre 1977, con la quale lo stesso Ministro aveva evidenziato la necessit\u0026#224;, sorta dal \u0026#171;ripetersi di episodi di violenza particolarmente efferati quasi sempre connessi a manifestazioni di criminalit\u0026#224; politica che hanno assunto veri e propri aspetti di terrorismo, guerriglia urbana e altre forme di violenza generalizzata ed indiscriminata\u0026#187;, di costituire, nell\u0026#8217;ambito della pubblica sicurezza, particolari unit\u0026#224; operative cui affidare compiti antiterrorismo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, terzo comma, del citato decreto ministeriale ha, quindi, configurato il NOCS quale articolazione dell\u0026#8217;Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali (UCIGOS) accanto alla Divisione investigazioni generali, alla Divisione operazioni speciali e a due divisioni antiterrorismo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente il nucleo \u0026#232; stato incardinato nella Direzione centrale della Polizia di prevenzione, che ha sostituito l\u0026#8217;UCIGOS, per poi diventare un\u0026#8217;articolazione del Servizio centrale antiterrorismo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA norma dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno, adottato di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze il 6 maggio 2004, il NOCS costituisce, in particolare, un\u0026#8217;unit\u0026#224; di intervento speciale della difesa antiterrorismo chiamata a tutelare la sicurezza interna in situazioni ad alto rischio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno, adottato sempre di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze l\u0026#8217;11 maggio 2017, nel riorganizzare, agli artt. 10 e 11, la Direzione centrale della polizia di prevenzione articolandola nel Servizio affari e informazioni generali, nel Servizio per il contrasto dell\u0026#8217;estremismo e del terrorismo interno, nel Servizio per il contrasto dell\u0026#8217;estremismo e del terrorismo esterno e nella Segreteria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo, ha incardinato il NOCS nel primo dei suddetti servizi e ne ha ampliato le attribuzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi del comma 2, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del citato art. 11, il nucleo operativo \u0026#171;ha competenza in materia di: interventi speciali ad alto rischio; rapporti con le Autorit\u0026#224; e gli Organi, competenti nello specifico settore, di altri Paesi, per lo sviluppo di forme di collaborazione e per l\u0026#8217;interscambio di tecniche operative e di programmi addestrativi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDetti ambiti di impiego sono stati successivamente confermati dall\u0026#8217;art. 90, comma 2, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno adottato di concerto con il Ministro delle finanze il 6 febbraio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl personale del NOCS deve possedere una elevata preparazione tecnico-professionale, e per questo \u0026#232; selezionato all\u0026#8217;esito di specifiche prove mediche e psicoattitudinali e avviato ad un corso di formazione \u0026#8211; al cui superamento segue il riconoscimento della qualifica di operatore NOCS \u0026#8211; ed \u0026#232; sottoposto ad un addestramento particolarmente intenso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rischio connesso agli interventi che gli operatori del nucleo sono chiamati a compiere, in contesti urbani ed extraurbani, con la massima tempestivit\u0026#224; e precisione richiede, inoltre, l\u0026#8217;impiego di peculiari tecniche operative, oltre che la dotazione di sofisticati equipaggiamenti e armamenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra le attivit\u0026#224; demandate ai componenti del nucleo si annoverano la liberazione di ostaggi, le irruzioni per la cattura di terroristi e di delinquenti comuni, le traduzioni ad alto rischio, sia sul territorio nazionale sia all\u0026#8217;estero, l\u0026#8217;addestramento per selezionati uffici specializzati della Polizia di Stato, la protezione di personalit\u0026#224; istituzionali italiane ad elevato rischio di sicurezza e di personalit\u0026#224; straniere in visita in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl NOCS svolge, dunque, attivit\u0026#224; affini a quelle di competenza dei Reparti antiterrorismo e pronto impiego della Guardia di finanza (ATPI) e del Gruppo intervento speciale dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Quanto a quest\u0026#8217;ultimo corpo, occorre, tuttavia, considerare che esso, oltre ad operare come unit\u0026#224; speciale di polizia, sotto la direzione del Ministero dell\u0026#8217;interno, per far fronte ad esigenze di sicurezza nazionale, agisce anche quale forza speciale appartenente al Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS), il quale, a norma dell\u0026#8217;art. 93, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell\u0026#8217;articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), dipende dal Capo di Stato maggiore della difesa e compie missioni anche all\u0026#8217;estero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd \u0026#232; in forza di tale duplice ruolo che il GIS, a differenza del NOCS, \u0026#232; qualificato anche come reparto incursore, tanto che ai suoi componenti, ufficiali e sottufficiali, \u0026#232; richiesto il possesso dello speciale brevetto militare di incursore istituito con il decreto del Ministro della difesa del 2 maggio 1984, titolo che, invece, non \u0026#232; prescritto per gli appartenenti all\u0026#8217;omologo nucleo operativo della Polizia di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa peculiare specializzazione attestata dal brevetto militare, unitamente all\u0026#8217;effettivo svolgimento del servizio presso un reparto incursore, giustifica l\u0026#8217;erogazione, in favore degli operatori del GIS, dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; operativa di incursore \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 9, secondo comma, della legge n. 78 del 1983 additata dal rimettente quale ragione di ingiustificata discriminazione tra le categorie professionali a raffronto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDetto emolumento si differenzia, infatti, dall\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego di cui all\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009, proprio perch\u0026#233; \u0026#232; diretto \u0026#171;a compensare il titolare di una specializzazione militare, ritenuta di particolare interesse per l\u0026#8217;Amministrazione e che pertanto d\u0026#224; diritto ad un particolare riconoscimento economico in virt\u0026#249; del valore attribuito alla qualit\u0026#224; del servizio prestato dal militare in possesso di tale titolo che viene corrisposta mensilmente in ragione della \u0026#8220;messa a disposizione\u0026#8221; di particolari competenze\u0026#187; (TAR Veneto, sezione prima, sentenza 24 maggio 2019, n. 641; in senso conforme TAR Lazio, sezione prima-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, sentenza 12 marzo 2024, n. 4995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;esistenza di un nesso funzionale tra l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 9, secondo comma, primo periodo, della legge n. 78 del 1983 e il possesso del brevetto di incursore \u0026#232; confermata dal diverso regime riservato dal secondo periodo di detta disposizione ai militari che, pur operando presso il reparto incursore, sono privi di tale titolo abilitativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costoro \u0026#232;, infatti, prevista solo una indennit\u0026#224; giornaliera \u0026#8211; avente, quindi, carattere occasionale e saltuario \u0026#8211; riconosciuta in ragione dell\u0026#8217;effettivo impiego nelle attivit\u0026#224; del reparto e in funzione del rischio assunto volta per volta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale compenso \u0026#232; corrisposto \u0026#171;a prescindere dalla specifica qualificazione in ragione dell\u0026#8217;effettivo impiego nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; che, pertanto, viene corrisposta \u0026#8220;a giornata\u0026#8221; in quanto volta a compensare il rischio ed i disagi connessi allo specifico impiego nel servizio, quindi per ragioni \u0026#8220;oggettive\u0026#8221;, a prescindere dal dato soggettivo del possesso di una particolare \u0026#8220;competenza\u0026#8221;\u0026#187; (ancora, TAR Veneto, sentenza n. 641 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; La rilevanza del possesso del brevetto di incursore ai fini del riconoscimento dell\u0026#8217;omonima indennit\u0026#224; riceve conferma anche dagli artt. 13, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999 e 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, i quali, nell\u0026#8217;estendere detto beneficio economico anche al personale della Polizia di Stato, ivi compresi i dirigenti, hanno precisato che tali dipendenti devono trovarsi \u0026#171;nelle condizioni d\u0026#8217;impiego\u0026#187; previste dall\u0026#8217;art. 9 della legge n. 78 del 1983 e, quindi, devono, tra l\u0026#8217;altro, avere ottenuto il brevetto in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Non sono fondate neppure le censure con cui \u0026#232; denunciata la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sull\u0026#8217;assunto che la mancata estensione, ad opera dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 in favore dei dirigenti del NOCS realizzerebbe una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra costoro e i dipendenti dello stesso nucleo privi di qualifica dirigenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La lesione del principio di eguaglianza \u0026#232; da escludere, anzitutto, in ragione della non omogeneit\u0026#224; delle posizioni messe a raffronto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Per costante indirizzo di questa Corte, la violazione del principio di eguaglianza sussiste solo qualora situazioni identiche, o comunque omogenee, siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. Essa, invece, non si verifica quando alla diversit\u0026#224; di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 108 del 2023, n. 270 del 2022 e n. 172 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla legittimit\u0026#224; costituzionale delle differenze del trattamento economico riservato ai dirigenti pubblici rispetto a quello riconosciuto agli altri dipendenti della pubblica amministrazione privi di qualifica dirigenziale, questa Corte ha gi\u0026#224; avuto occasione di esprimersi escludendo la comparabilit\u0026#224; delle due categorie professionali in ragione della eterogeneit\u0026#224; dei rispettivi \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e giuridico ed economico (sentenze n. 73 del 2024 e n. 200 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale conclusione, raggiunta in relazione a normative in materia di lavoro pubblico in regime di diritto privato, vale anche per i rapporti di impiego, come quello degli appartenenti alle Forze di polizia, che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono esclusi dalla privatizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa categoria dei dirigenti pubblici \u0026#232;, infatti, inquadrata in una carriera a s\u0026#233;, \u0026#171;completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del rispettivo trattamento economico \u0026#232; pienamente ammissibile\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 22 marzo 2012, n. 1655; in senso conforme, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 10 settembre 2018, n. 5304).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.2.\u0026#8211; Anche nelle Forze di polizia i dirigenti e i dipendenti privi di qualifica dirigenziale rivestono posizioni distinte e svolgono compiti e funzioni diversificati che giustificano trattamenti economici disomogenei (Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione 23 maggio 2008, n. 2476).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome confermato dalla stessa riforma sul riordino dei ruoli delle Forze di polizia introdotta dal d.lgs. n. 95 del 2017, al diverso inquadramento normativo del personale della carriera dirigenziale corrisponde una disciplina della posizione economica e della stessa composizione della retribuzione del tutto autonoma rispetto a quella valevole per i dipendenti privi di qualifica dirigenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 45, comma 4, del citato decreto legislativo, nel rideterminare il trattamento retributivo del personale \u0026#171;con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti\u0026#187; mediante rinvio al regime dettato per gli ufficiali generali e per gli ufficiali superiori delle Forze armate dagli artt. 1810-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 1810-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell\u0026#8217;ordinamento militare), ha precisato che la nuova posizione economica dei dirigenti della Polizia di Stato comprende anche le attribuzioni di cui agli artt. 1811-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1822, 1824, 1826 e 2262-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 6 e 7, dello stesso codice dell\u0026#8217;ordinamento militare, ma assorbe gli emolumenti loro accordati dal previgente regime in ragione della qualifica apicale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242;, in consonanza con la regola generale della onnicomprensivit\u0026#224; della retribuzione, tipica della dirigenza pubblica, la quale, rispetto alle Forze armate \u0026#8211; cui la riforma del 2017 tende a parificare, sotto il profilo economico, le Forze di polizia \u0026#8211; \u0026#232; declinata in maniera particolarmente stringente nell\u0026#8217;art. 1810, comma 1, cod. ordinamento militare, in termini di divieto di corrispondere \u0026#171;oltre allo stipendio, ulteriori indennit\u0026#224;, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell\u0026#8217;amministrazione\u0026#187;, con l\u0026#8217;ulteriore precisazione che \u0026#171;le indennit\u0026#224;, i proventi o i compensi sono dovuti se: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) hanno carattere di generalit\u0026#224; per il personale statale; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Non va, inoltre, trascurato che la scelta legislativa di non estendere l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 ai dirigenti del NOCS riguarda un settore ordinamentale, quale il pubblico impiego non privatizzato \u0026#8211; e segnatamente la disciplina, non ancora contrattualizzata, dei dirigenti delle Forze di polizia \u0026#8211;, in cui la regolamentazione della posizione economica del personale \u0026#232; riservata alla fonte legislativa ed ha carattere tassativo (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 18 aprile 2020, n. 2483).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon essendo stata ancora attuata la contrattualizzazione istituita dall\u0026#8217;art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, spetta alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore la conformazione e l\u0026#8217;individuazione dell\u0026#8217;ambito soggettivo del trattamento economico \u0026#8211; e, in particolare, di quello accessorio \u0026#8211;, i cui istituti vengono, infatti, disciplinati \u0026#171;nella prospettiva della valutazione complessiva e coordinata degli aspetti organizzativi e funzionali del rapporto di lavoro e si giustificano in quanto inseriti in tale quadro complessivo\u0026#187; (ancora Consiglio di Stato, sentenza n. 2483 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon risulta irragionevole, nell\u0026#8217;esercizio di tale discrezionalit\u0026#224;, la valutazione, alla base delle disposizioni in scrutinio, di non estendere un\u0026#8217;indennit\u0026#224; riconosciuta in sede sindacale agli operatori del NOCS ad una categoria di dipendenti, quale \u0026#232; quella dei dirigenti del medesimo reparto, che, non solo, come chiarito, \u0026#232; soggetta ad un regime giuridico e ad un trattamento economico del tutto autonomi, ma, ancora oggi, non si avvale della disciplina di fonte collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; \u0026#200; pur vero, infatti, che, come dianzi ricordato, l\u0026#8217;art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, nell\u0026#8217;ambito di un ampio disegno riformatore del settore della pubblica sicurezza, ha istituito anche per i dirigenti della Polizia di Stato un\u0026#8217;area negoziale per la disciplina di diversi aspetti del rapporto di impiego, tra i quali figura anche il trattamento economico accessorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, nonostante il tempo trascorso dall\u0026#8217;entrata in vigore della riforma, il nuovo regime contrattualizzato non ha ancora ricevuto attuazione, sicch\u0026#233; opera il comma 7 del citato art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, ai sensi del quale, fino all\u0026#8217;adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale, continuano a trovare applicazione \u0026#171;le disposizioni vigenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale soluzione legislativa non impedisce che, nel nuovo sistema delineato dall\u0026#8217;art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, il riallineamento retributivo auspicato dal rimettente possa essere raggiunto, attraverso le apposite procedure negoziali, nella sede a ci\u0026#242; deputata, quella dell\u0026#8217;accordo sindacale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; In ultimo, non pu\u0026#242; sottacersi che la differenza di trattamento tra dirigenti e non dirigenti oggetto di censura risulta comunque temperata dalla misura perequativa introdotta dall\u0026#8217;art. 45, comma 19, del d.lgs. n. 95 del 2017, di cui, come risulta dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, ha usufruito anche il ricorrente nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome confermato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in base a tale previsione, l\u0026#8217;Amministrazione riconosce agli operatori del NOCS che hanno ottenuto l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego in questione il diritto di conservarla anche dopo il conseguimento della qualifica dirigenziale, sia pure senza che il relativo ammontare possa essere adeguato alla nuova posizione apicale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Parimenti non fondata \u0026#232; la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 36 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego per gli operatori del NOCS costituisce soltanto una parte del trattamento economico accessorio spettante al personale della Polizia di Stato in servizio presso detto reparto, cos\u0026#236; che, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, non pu\u0026#242; costituire oggetto di scrutinio di proporzionalit\u0026#224; alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro prestato, dovendo detta verifica investire il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso (sentenze n. 73 del 2024, n. 200 del 2023, n. 27 del 2022 e n. 71 del 2021) e non i singoli elementi che lo compongono (sentenza n. 236 del 2017), n\u0026#233; le sole prestazioni accessorie (ancora, sentenza n. 73 del 2024; nello stesso senso, sentenza n. 164 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Per le ragioni sopra esposte (punti da 4.1. a 4.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), neppure la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017, sollevata, in via subordinata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., pu\u0026#242; trovare accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, tanto le questioni sollevate in via principale, quanto quella proposta in via subordinata devono essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima \u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima \u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240718164252.pdf","oggetto":"Polizia - Polizia di Stato - Disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 - Attribuzione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego al personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS) - Omessa previsione che le medesime disposizioni si applicano anche al personale dirigenziale dei NOCS al quale \u0026#232; corrisposta un\u0026#8217;indennit\u0026#224; pari a quella percepita dal personale di pari grado in servizio presso il GIS dell\u0026#8217;Arma dei Carabinieri, secondo i criteri di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78 del 1983 - Denunciata omissione legislativa che, nonostante una sostanziale identit\u0026#224; di funzioni tra i due reparti, provoca una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra i dirigenti degli stessi nella percezione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; operativa - Inerzia del legislatore che non consente al personale dirigenziale dei NOCS di percepire l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego, percepita, invece, dal personale non dirigenziale, bench\u0026#233; anche i dirigenti della Polizia di Stato in servizio presso il NOCS, al pari del personale non dirigenziale, svolgano compiti di diretta pianificazione e partecipazione a interventi speciali ad alto rischio - Violazione del principio della retribuzione proporzionata alla quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro svolto, atteso il congelamento o mancato adeguamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di impiego alle diverse e nuove funzioni nonch\u0026#233; responsabilit\u0026#224; legate alla qualifica dirigenziale acquisita.\nIn subordine: Mancata previsione che, a decorrere dal 1\u0026#176; ottobre 2018, tali disposizioni si applicano anche al personale dirigenziale dei NOCS al quale \u0026#232; corrisposta un\u0026#8217;indennit\u0026#224; pari a quella percepita dal personale dirigenziale del GIS dell\u0026#8217;Arma dei Carabinieri determinata in ragione della relativa qualifica, secondo i criteri di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78 del 1983 - Denunciata previsione che omette l\u0026#8217;inclusione della medesima indennit\u0026#224; tra gli istituti che si estendono immeditatamente anche al personale dirigenziale della Polizia di Stato.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46207","titoletto":"Polizia (Forze di) - Polizia di Stato - Indennità di impiego operativo al personale non dirigente del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) - Attribuzione ai dirigenti presso lo stesso reparto - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, anche rispetto a quanto previsto per i dirigenti del GIS, della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 180005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal TAR Lazio, sez. prima \u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, nella parte in cui non prevede che l’indennità di impiego operativo attribuita dall’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 al personale non dirigente del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato (NOCS) si applichi anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale in servizio presso lo stesso reparto. È, in primo luogo, da escludere la disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e le corrispondenti figure apicali del GIS, in quanto le posizioni a raffronto risultano eterogenee sia in ragione della natura, non del tutto coincidente, delle competenze assegnate ai rispettivi reparti, sia in forza delle differenze qualitative delle rispettive specializzazioni tecniche e operative. Benché il NOCS svolga attività affini a quelle di competenza dei Reparti antiterrorismo e pronto impiego della Guardia di finanza (ATPI) e del Gruppo intervento speciale dell’Arma dei carabinieri, occorre tuttavia considerare che il GIS, oltre ad operare come unità speciale di polizia, agisce anche quale forza speciale appartenente al Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS). Ed è in forza di tale duplice ruolo che il GIS, a differenza del NOCS, è qualificato anche come reparto incursore. Né sussiste la denunciata violazione dell’art. 3 Cost. in riferimento al diverso trattamento tra i dirigenti del NOCS e i dipendenti dello stesso nucleo privi di qualifica dirigenziale, dovendosi escludere la comparabilità delle due categorie professionali in ragione della eterogeneità dei rispettivi status giuridico ed economico. La categoria dei dirigenti pubblici, compresi quelli delle Forze di polizia, è infatti inquadrata in una carriera a sé, completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del rispettivo trattamento economico è pienamente ammissibile; ciò anche in consonanza con la regola generale della onnicomprensività della retribuzione, tipica della dirigenza pubblica. Parimenti non fondata è la questione sollevata in riferimento all’art. 36 Cost., in quanto l’indennità di impiego per gli operatori del NOCS costituisce soltanto una parte del trattamento economico accessorio spettante al personale della Polizia di Stato in servizio presso detto reparto, così che non può costituire oggetto di scrutinio di proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, dovendo detta verifica investire il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso e non i singoli elementi che lo compongono, né le sole prestazioni accessorie. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 73/2024 - mass. 46124; S. 200/2023 - mass. 45860; S. 108/2023 - mass. 45555; S. 270/2022 - mass. 45186; S. 172/2021 - mass. 44075; S. 27/2022 - mass. 44596; S. 71/2021 - mass. 43829; S. 236/2017; S. 164/1994 - mass. 20280\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46208","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/11/2000","data_nir":"2000-11-30","numero":"356","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-30;356~art4"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46208","titoletto":"Polizia (Forze di) - Polizia di Stato - Indennità di impiego operativo al personale non dirigente del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) - Estensione, a partire dal 1° ottobre 2018, anche ai dirigenti presso lo stesso reparto - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, anche rispetto a quanto previsto per i dirigenti del GIS, della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 180005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio, sez. prima \u003cem\u003equater\u003c/em\u003e in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017, nella parte in cui non prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2018, l’indennità di impiego di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 spetti anche al personale dirigenziale della Polizia di Stato in servizio presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS). La questione, sollevata in via subordinata rispetto a quella avente ad oggetto l’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, nella parte in cui non prevede che l’indennità suddetta si applichi anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale in servizio presso lo stesso reparto del NOCS, non tiene conto, in primo luogo, che le posizioni dei NOCS e dei GIS risultano eterogenee sia in ragione della natura delle competenze assegnate, sia in forza delle differenze qualitative delle rispettive specializzazioni tecniche e operative. Né sussiste disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e i dipendenti dello stesso nucleo privi di qualifica dirigenziale, dovendosi escludere la comparabilità delle due categorie professionali in ragione della eterogeneità dei rispettivi status giuridico ed economico. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 270/2022 - mass. 45186; S. 172/2021 - mass. 44075; S. 236/2017 - mass. 42146\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46207","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"29/05/2017","data_nir":"2017-05-29","numero":"95","articolo":"45","specificazione_articolo":"","comma":"30","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95~art45"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45186","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 134/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2594","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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