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Aldo CORASANITI; \r\n Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. \r\n Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo \r\n CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, \r\n avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. \r\n Giuliano VASSALLI; \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio promosso con ricorso della Regione Valle d\u0027Aosta \r\n notificato il 26 aprile 1991, depositato in Cancelleria il 7 maggio \r\n successivo, per conflitto di attribuzione nei confronti del \r\n Presidente del Consiglio dei ministri avverso l\u0027avviso d\u0027asta \r\n pubblica dell\u0027Intendenza di Finanza di Aosta in data 1\u0026#176; marzo 1991 \r\n relativo ad immobile sito in Comune di Courmayeur denominato ex \r\n Casermetta dei Carabinieri, ed iscritto al n. 26 del registro \r\n conflitti 1991; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udito nell\u0027udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore \r\n dott. Aldo Corasaniti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Uditi l\u0027avv. Gustavo Romanelli per la Regione Valle d\u0027Aosta e \r\n l\u0027Avvocato dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente del \r\n Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con ricorso notificato il 26 aprile 1991 la Regione Valle \r\n d\u0027Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del \r\n Presidente del Consiglio dei ministri ed avverso l\u0027avviso di asta \r\n pubblica dell\u0027Intendenza di Finanza di Aosta (Ufficio del registro) \r\n del 1\u0026#176; marzo 1991, relativo all\u0027immobile sito in Courmayeur \r\n denominato ex Casermetta dei Carabinieri, lamentando la violazione \r\n degli artt. 2, 4, 5 e 6 dello Statuto (l. cost. 26 febbraio 1948, n. \r\n 4), per sentir dichiarare la spettanza in via esclusiva ad essa \r\n Regione dell\u0027attribuzione costituzionale relativa ai beni dismessi \r\n dal demanio dello Stato - e quindi al detto immobile -, e perch\u0026#233; \r\n fosse annullato, in quanto invasivo delle proprie attribuzioni, \r\n l\u0027atto impugnato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Espone la ricorrente che con l\u0027avviso d\u0027asta l\u0027Amministrazione \r\n delle finanze aveva posto in vendita l\u0027immobile, gi\u0026#224; adibito a \r\n caserma dell\u0027Arma dei Carabinieri ed attualmente allo stato di \r\n rudere, sul presupposto che esso appartenga al patrimonio dello \r\n Stato. La Regione, ritenendo al contrario che, a norma degli artt. 5 \r\n e 6 dello Statuto, l\u0027immobile sia compreso nel patrimonio regionale, \r\n avendo perduto, sia pure successivamente all\u0027entrata in vigore dello \r\n Statuto, la destinazione ad usi inerenti alla difesa dello Stato o ad \r\n altra finalit\u0026#224; di carattere nazionale, richiedeva al Pretore di \r\n Aosta, ottenendolo, un provvedimento ex art. 700 c.p.c. con il quale \r\n veniva sospesa, ma solo fino al 2 maggio 1991, l\u0027asta pubblica. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Osserva la ricorrente che lo Statuto della Valle d\u0027Aosta, nel \r\n prevedere che tanto i beni del demanio dello Stato (art. 5, primo \r\n comma) situati nel suo territorio, \"eccettuati quelli che interessano \r\n la difesa dello Stato ed altri servizi di carattere nazionale\", che i \r\n beni patrimoniali dello Stato (art. 6, primo comma) \"sono trasferiti \r\n al patrimonio della Regione\", non opera alcuna distinzione - a \r\n differenza dello Statuto della Regione Sardegna: art. 14, secondo \r\n comma - in relazione ai beni che, destinati a difesa dello Stato o ad \r\n altri servizi di carattere nazionale all\u0027epoca di entrata in vigore \r\n dello Statuto, abbiano successivamente perduto tale detinazione, \r\n sicch\u0026#233;, una volta venuta meno la destinazione che ne imponeva la \r\n permanenza nel demanio dello Stato, essi sono trasferiti alla \r\n Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Tale interpretazione, confortata da un recente parere del \r\n Consiglio di Stato, risulta avvalorata dal confronto con le analoghe \r\n disposizioni in materia dello Statuto della Regione Sicilia (R.d.l. \r\n 1\u0026#176; maggio 1946, n. 455, convertito in l. cost. 26 febbraio 1948, n. \r\n 2) che limitano (art. 33) l\u0027efficacia del trasferimento alla Regione \r\n dei beni del patrimonio dello Stato ai soli beni ad esso appartenenti \r\n al momento di entrata in vigore dello Statuto, sicch\u0026#233; non pu\u0026#242; \r\n essere pertinente, per il caso in esame, la remota pronuncia di \r\n questa Corte (sent. n. 31 del 1959) resa in un conflitto in cui era \r\n resistente la Regione Sicilia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La ricorrente, rilevato che si controverte dell\u0027appartenenza ad \r\n uno degli enti di una potest\u0026#224; relativa ad un bene che la regione \r\n ritiene trasferito al proprio patrimonio, osserva poi come il \r\n conflitto di attribuzione sia configurabile anche in connessione a \r\n questioni sostanzialmente patrimoniali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Regione ha altres\u0026#236; richiesto la sospensione dell\u0027atto invasivo \r\n a norma dell\u0027art. 40 della legge n. 87 del 1953 in quanto, qualora \r\n l\u0027avviso d\u0027asta avesse esecuzione prima dell\u0027accoglimento della \r\n domanda, non potrebbe comunque far valere il proprio diritto nei \r\n confronti dell\u0027eventuale aggiudicatario della gara d\u0027asta, anche \r\n perch\u0026#233; la pretesa fatta valere con un conflitto di attribuzione non \r\n rientra fra le domande trascrivibili ex artt. 2652 - 2653 c.c. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Nel giudizio si \u0026#232; costituito il Presidente del Consiglio dei \r\n ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura Generale dello Stato \r\n che, riservandosi di dedurre, ha chiesto che il ricorso sia \r\n dichiarato inammissibile e infondato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - In prossimit\u0026#224; dell\u0027udienza, la Regione Valle d\u0027Aosta ha \r\n depositato memoria illustrativa insistendo per l\u0027accoglimento della \r\n domanda. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - La Regione Valle d\u0027Aosta ha sollevato conflitto di \r\n attribuzione nei confronti dello Stato in ordine all\u0027avviso d\u0027asta \r\n del 1\u0026#176; marzo 1991, con il quale l\u0027Intendenza di finanza di Aosta ha \r\n messo in vendita l\u0027immobile denominato \" ex Casermetta dei \r\n carabinieri\", ridotto allo stato di rudere e da ritenere trasferito, \r\n per esser venuta meno la sua destinazione a un servizio di interesse \r\n nazionale, al demanio di essa Regione ai sensi dell\u0027art. 5 dello \r\n Statuto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Adduce la ricorrente che in tal modo \u0026#232; stata violata l\u0027esclusiva \r\n attribuzione ad essa Regione della competenza relativa al detto bene \r\n demaniale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Va anzitutto affermata l\u0027ammissibilit\u0026#224; del conflitto di \r\n attribuzione, vanamente negata dall\u0027intervenuto Presidente del \r\n Consiglio dei ministri sotto l\u0027aspetto che si tratterebbe di una mera \r\n vindicatio rei. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quando si controverte, come nel caso, della pertinenza di un bene \r\n al demanio regionale anzich\u0026#233; a quello statale, viene immediatamente \r\n in discussione la spettanza, e cio\u0026#232; il trasferimento o no dallo \r\n Stato alle regioni, delle relative funzioni in attuazione della \r\n normativa che concerne il trasferimento stesso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tanto ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 31 del 1959 \r\n relativamente a un caso in cui si discuteva del trasferimento di un \r\n bene dello Stato al \"patrimonio\" della Regione ai sensi dell\u0027art. 32 \r\n dello Statuto della Regione Sicilia (Regio decreto legislativo 15 \r\n maggio 1946, n. 455), avendo allora la stessa Corte interpretato la \r\n nozione di \"patrimonio\" nel senso di \"demanio\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e E tanto deve ritenersi a maggior ragione nel caso presente, in cui \r\n si discute del trasferimento di beni demaniali dallo Stato alla \r\n Regione ai sensi dell\u0027art. 5 dello Statuto della Regione Valle \r\n d\u0027Aosta, che prevede il trasferimento dei beni stessi al \"demanio\" \r\n della Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Nel merito, il conflitto va risolto in favore della Regione \r\n ricorrente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 5 dello Statuto speciale per la Valle d\u0027Aosta (legge \r\n costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) prevede il trasferimento ipso \r\n jure al demanio regionale dei beni del demanio dello Stato \"situati\" \r\n nel territorio regionale, esclusi quelli che interessano la difesa \r\n dello Stato o servizi di carattere nazionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nella specie non pu\u0026#242; dubitarsi che la causa di esclusione del \r\n trasferimento - e cio\u0026#232; la cennata specifica destinazione (o \r\n attitudine) del bene demaniale - sia cessata, quanto meno con la \r\n messa in vendita da parte della pubblica amministrazione, mediante \r\n l\u0027atto impugnato, del bene stesso a privati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Rimane da stabilire se la cessazione abbia effetto nel senso di \r\n rendere inoperante l\u0027esclusione e operante, invece, il trasferimento, \r\n anche quando, come nel caso, la cessazione sia intervenuta \r\n successivamente all\u0027entrata in vigore dello Statuto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A risposta affermativa (che condiziona l\u0027accoglimento del ricorso) \r\n persuadono pi\u0026#249; considerazioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Anzitutto il testo della disposizione statutaria, nell\u0027individuare \r\n il requisito positivo e la causa di esclusione del trasferimento \r\n (natura demaniale dei beni e loro destinazione specifica al fine \r\n suindicato) nulla precisa quanto al tempo in cui essi debbono \r\n verificarsi per essere rilevanti al fine avuto di mira: la qual cosa, \r\n in riferimento alla stessa tendenziale ampiezza dell\u0027autonomia \r\n speciale, induce a ritenere compresi nel trasferimento anche i beni \r\n per i quali la causa di esclusione venga a cessare in un momento \r\n successivo all\u0027entrata in vigore dello Statuto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Del resto l\u0027art. 14 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge \r\n costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) mentre stabilisce, al primo \r\n comma, che la Regione, nell\u0027ambito del suo territorio, succede allo \r\n Stato nei beni demaniali e, al secondo comma, che restano allo Stato \r\n i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale, d\u0026#224; \r\n rilievo alla sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa di \r\n esclusione possa cessare, con l\u0027effetto in tal caso che la \r\n successione si realizza, in un momento posteriore all\u0027entrata in \r\n vigore dello Statuto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; decisivi argomenti possono trarsi dall\u0027interpretazione \r\n contraria seguita da questa Corte con la richiamata sentenza n. 31 \r\n del 1959 relativamente all\u0027art. 32 dello Statuto della Regione \r\n Sicilia. Invero tale precetto, concernente anche esso il \r\n trasferimento dei beni demaniali dello Stato alla Regione, assume \r\n espressamente come criterio di individuazione dei beni oggetto del \r\n trasferimento l\u0027esistenza delle situazioni considerate al momento \r\n dell\u0027entrata in vigore dello Statuto, mostrando cos\u0026#236; esplicitamente \r\n di non dar rilievo alla sopravvenienza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027interpretazione ora adottata dello Statuto della Regione Valle \r\n d\u0027Aosta in parte qua non trova poi smentita in ci\u0026#242;, che le norme di \r\n attuazione contenute nel d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, all\u0027art. 8, \r\n secondo comma, nel riferirsi all\u0027identificazione dei beni del demanio \r\n dello Stato che interessano la difesa dello Stato o servizi di \r\n carattere nazionale ai sensi e per gli effetti dell\u0027art. 5 dello \r\n Statuto, prevede che l\u0027identificazione stessa \"\u0026#232; effettuata\" (con \r\n decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministeri \r\n interessati e la Regione) entro due anni dall\u0027entrata in vigore dallo \r\n stesso d.P.R. n. 182 del 1982. Questa normativa di attuazione si \r\n riferisce invero ad atti di identificazione dei beni, atti alla cui \r\n emanazione \u0026#232; fissato un termine, senza che ci\u0026#242; importi che le \r\n situazioni oggetto di identificazione debbano ritenersi solo quelle \r\n esistenti al momento di entrata in vigore dello Statuto, e non anche \r\n quelle verificatesi successivamente. Ch\u0026#233; anzi il terzo comma dello \r\n stesso art. 3, nel prevedere che i beni \"assegnati\" alla Regione che \r\n si rendessero successivamente necessari per la destinazione alla \r\n difesa dello Stato o a servizi di carattere nazionale possono essere \r\n retrocessi allo Stato, mostra di considerare rilevante, e addirittura \r\n decisiva, la sopravvenienza delle situazioni cui ha riguardo lo \r\n Statuto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e E neppure \u0026#232; significativa in senso opposto a quello ora seguito \r\n la legge 14 agosto 1971, n. 907 con la quale \u0026#232; specificamente \r\n disposto il trasferimento (entro un dato termine e mediante un dato \r\n procedimento) alla Regione Valle d\u0027Aosta di beni gi\u0026#224; destinati a un \r\n servizio di interesse nazionale. Invero disposizioni del genere si \r\n spiegano con l\u0027esigenza di una espressa valutazione da parte dello \r\n Stato della non destinabilit\u0026#224; ulteriore dei beni ivi indicati allo \r\n stesso o ad altro servizio nazionale, valutazione che qui non era \r\n bisognevole di trovare espressione in uno specifico atto normativo, \r\n essendo implicita nella decisione di mettere il bene in vendita a \r\n privati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Va dunque dichiarato che non spetta allo Stato porre in vendita a \r\n privati, con l\u0027impugnato avviso d\u0027asta, l\u0027immobile in questione, \r\n appartenendo questo al demanio della Regione Valle d\u0027Aosta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027esame dell\u0027istanza di sospensione dell\u0027atto impugnato \u0026#232; \r\n assorbito dall\u0027accoglimento del ricorso. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e che non spetta allo Stato porre in vendita con l\u0027impugnato \r\n avviso d\u0027asta 1\u0026#176; marzo 1991 l\u0027immobile denominato \"ex Casermetta dei \r\n carabinieri\", di pertinenza del demanio della Regione Valle d\u0027Aosta, \r\n e annulla, di conseguenza, l\u0027atto ora indicato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, l\u00278 ottobre 1991. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e Il Presidente: CORASANITI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e Il redattore: CORASANITI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e Il cancelliere: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e Il direttore della cancelleria: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"17551","titoletto":"SENT. 383/91 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA PERTINENZA DI UN BENE AL DEMANIO REGIONALE ANZICHE\u0027 A QUELLO STATALE - IMMEDIATO COINVOLGIMENTO DELLA SPETTANZA DELLE RELATIVE FUNZIONI - CONFIGURABILITA\u0027 DEL CONFLITTO.","testo":"Quando si controverte della pertinenza di un bene al demanio regionale anziche\u0027 a quello statale, viene immediatamente in discussione la spettanza, e cioe\u0027 il trasferimento o no dallo Stato alle regioni, delle relative funzioni in attuazione della normativa che concerne il trasferimento stesso: onde va affermata la ammissibilita\u0027 del conflitto di attribuzione sollevato in proposito. (Fattispecie relativa a conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d\u0027Aosta nei confronti dello Stato in ordine all\u0027avviso d\u0027asta del 1 marzo 1991, con il quale l\u0027Intendenza di finanza di Aosta ha messo in vendita l\u0027immobile denominato \"ex Casermetta dei carabinieri\"). - Analogamente v. S. n. 31 del 1959.","numero_massima_successivo":"17552","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"avviso d\u0027asta dell\u0027intendenza di finanza","data_legge":"01/03/1991","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"26/02/1948","numero":"4","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17552","titoletto":"SENT. 383/91 B. REGIONE VALLE D\u0027AOSTA - TRASFERIMENTO DEI BENI DEL DEMANIO STATALE AL DEMANIO REGIONALE - ESCLUSIONE DEI BENI INTERESSANTI LA DIFESA DELLO STATO O DESTINATI AD ALTRI SERVIZI DI CARATTERE NAZIONALE - FATTI PER CUI L\u0027ESCLUSIONE DEVE RITENERSI CESSATA - OPERATIVITA\u0027, ANCHE SE VERIFICATISI DOPO L\u0027ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO REGIONALE - RIFERIMENTI ALLE NORME IN MATERIA (ANALOGHE E RISPETTIVAMENTE DIVERSE) DEGLI STATUTI DELLE REGIONI SARDEGNA E SICILIA.","testo":"Nel prevedere il trasferimento ipso iure al demanio regionale dei beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, esclusi quelli che interessano la difesa dello Stato o altri servizi di carattere nazionale, l\u0027art. 5 dello Statuto speciale per la Valle d\u0027Aosta nulla precisa quanto al tempo in cui i suindicati requisiti (natura demaniale dei beni e loro destinazione specifica) devono verificarsi per essere rilevanti al fine del trasferimento, e cio\u0027, in relazione alla stessa tendenziale ampiezza dell\u0027autonomia speciale, induce a ritenere compresi nel trasferimento anche i beni per i quali la causa di esclusione venga a cessare in un momento successivo all\u0027entrata in vigore dello Statuto. Alla stessa conclusione si perviene, per quanto riguarda la Sardegna, in base alla analoga disposizione, che alla sopravvenienza da\u0027 anzi espresso rilievo, dell\u0027art. 14 dello Statuto speciale, mentre per l\u0027art. 32 dello Statuto speciale per la Sicilia le suddette situazioni vanno considerate con esclusivo riferimento al momento dell\u0027entrata in vigore dello stesso Statuto. - Riguardo all\u0027art. 32 dello Statuto speciale per la Sicilia: S. n. 31/1959.","numero_massima_successivo":"17553","numero_massima_precedente":"17551","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Valle d\u0027Aosta","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17553","titoletto":"SENT. 383/91 C. REGIONI A STATUTO SPECIALE - TRASFERIMENTO DEI BENI DEL DEMANIO STATALE AL DEMANIO REGIONALE - ESCLUSIONE DEI BENI INTERESSANTI LA DIFESA DELLO STATO O DESTINATI AD ALTRI SERVIZI DI CARATTERE NAZIONALE - FATTI PER CUI L\u0027ESCLUSIONE DEVE RITENERSI CESSATA - MESSA IN VENDITA DEL BENE A PRIVATI - E\u0027 TALE.","testo":"Non puo\u0027 dubitarsi che l\u0027interesse di un bene demaniale per la difesa dello Stato o la destinazione di esso ad altri servizi di carattere nazionale siano cessati con la messa in vendita, da parte della pubblica amministrazione, del bene stesso a privati.","numero_massima_successivo":"17554","numero_massima_precedente":"17552","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Valle d\u0027Aosta","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17554","titoletto":"SENT. 383/91 D. REGIONE VALLE D\u0027AOSTA - TRASFERIMENTO DEI BENI DEL DEMANIO STATALE AL DEMANIO REGIONALE - AVVISO D\u0027ASTA DELL\u0027INTENDENTE DI FINANZA PER LA VENDITA A PRIVATI DELL\u0027 \"EX CASERMETTA DEI CARABINIERI\" IN COURMAYEUR - RICORSO DELLA REGIONE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICONOSCIUTA INCIDENZA DELL\u0027ATTO IMPUGNATO SULLE FUNZIONI DELLA REGIONE VALLE D\u0027AOSTA, TRATTANDOSI DI BENE DA RITENERSI TRASFERITO AL DEMANIO REGIONALE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IN QUESTIONE.","testo":"E\u0027 invasivo delle funzioni della Regione Valle d\u0027Aosta relative all\u0027attuazione della normativa del trasferimento dei beni del demanio statale al demanio regionale (v.massima A) l\u0027avviso di asta pubblica dell\u0027Intendenza di finanza di Aosta (Ufficio del Registro) del 1 marzo 1991, relativo all\u0027immobile \"ex Casermetta dei carabinieri\" in Courmayeur. Con la messa in vendita di esso deve infatti ritenersi cessata la destinazione dell\u0027immobile alla difesa dello Stato o ad altri servizi di carattere nazionale, (ved. massima B) e divenuto di conseguenza operativo (ved. massima C) il trasferimento del bene al demanio regionale. Deve quindi dichiararsi che non spetta allo Stato porre in vendita la suindicata \"ex Casermetta dei carabinieri\", di pertinenza del demanio della Regione Valle d\u0027Aosta, e annullarsi, di conseguenza, l\u0027impugnato avviso d\u0027asta.","numero_massima_precedente":"17553","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"avviso d\u0027asta dell\u0027intendenza di finanza","data_legge":"01/03/1991","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Valle d\u0027Aosta","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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