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S. e l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 30 gennaio 2023, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione di E. S. e dell\u0026#8217;INPS, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 19 settembre 2023 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Piero Guido Alpa e Maria Paola Gentili per E. S., Antonella Patteri per l\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 settembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con ordinanza del 30 gennaio 2023, iscritta al n. 19 reg. ord. 2023, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l\u0026#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114 \u0026#171;nella parte in cui, nell\u0026#8217;attribuire al personale trasferito \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003elege\u003c/em\u003e dalla SSEF alla SNA lo stato giuridico di professore universitario e nel demandare alla fonte regolamentare la determinazione del trattamento economico, non ha previsto la neutralizzazione, ai fini del trattamento previdenziale, della minore retribuzione spettante al personale trasferito o un altro meccanismo di tutela del trattamento pensionistico spettanti al predetto personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce di essere chiamato a decidere del ricorso depositato l\u0026#8217;11 novembre 2021 da un docente della Scuola nazionale dell\u0026#8217;amministrazione (SNA), \u0026#171;titolare di pensione di anzianit\u0026#224; liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 31.12.2016\u0026#187;, per ottenere dall\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento pensionistico in esito alla neutralizzazione, \u0026#171;ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile da prendere in considerazione per il calcolo della quota retributiva della pensione, [delle] minori retribuzioni percepite [\u0026#8230;] nel corso dell\u0026#8217;ultimo anno di lavoro subordinato\u0026#187; (2016) o nel diverso periodo ritenuto di giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione illustra che la pretesa della parte ricorrente \u0026#232; fondata sull\u0026#8217;applicazione analogica del principio di neutralizzazione dei \u0026#171;periodi contributivi successivi alla soglia minima di anzianit\u0026#224; contributiva prevista per legge, ove comportanti un trattamento pensionistico deteriore\u0026#187;. In particolare, il ricorrente invoca la neutralizzazione delle minori retribuzioni percepite \u0026#171;nell\u0026#8217;ultimo quinquennio\u0026#187; precedente la data di maturazione del diritto alla pensione, affermato pi\u0026#249; volte nella giurisprudenza costituzionale (si cita la sentenza n. 264 del 1994 in relazione all\u0026#8217;art. 3, comma 8, della legge 29 maggio 1982, n. 297, recante \u0026#171;Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica\u0026#187;), di cui ricorrerebbero i requisiti \u0026#171;costituiti dalla percezione della minore retribuzione nell\u0026#8217;ultimo quinquennio di contribuzione, dall\u0026#8217;effetto deflattivo sul trattamento pensionistico, dalla non necessariet\u0026#224; del periodo di retribuzione di cui si chiede la neutralizzazione ai fini del requisito dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva minima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, il pensionato ha chiesto di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del citato art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, per violazione degli artt. 2, 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, Cost. \u0026#171;nella parte in cui non ha previsto che la rideterminazione del trattamento economico dei docenti ordinari a esaurimento della SNA non avesse effetti sulle modalit\u0026#224; di calcolo della media pensionabile utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione degli interessati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sezione giurisdizionale espone in punto di fatto che il ricorrente:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; aveva maturato periodi di anzianit\u0026#224; contributiva per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di magistrato ordinario dal 1979 al 2001, di professore ordinario presso la Scuola superiore dell\u0026#8217;economia e delle finanze (SSEF) dal 2001 al 2014, e dal 2014 al 2016, di docente presso la SNA;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; risultava iscritto all\u0026#8217;INPS-gestione dipendenti pubblici dalla data anteriore del 1\u0026#176; novembre 1971 in ragione del riscatto del corso di laurea e del servizio militare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; nel transito dalla magistratura alla docenza SSEF, si era avvalso dell\u0026#8217;opzione di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell\u0026#8217;economia e delle finanze) che consentiva la conservazione del trattamento economico della posizione di provenienza (magistratura);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; a seguito della soppressione della SSEF, disposta dal suddetto art. 21 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, era stato trasferito \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003elege\u003c/em\u003e nei ruoli della SNA come docente stabile e di ruolo con \u0026#171;impegno a tempo definito\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; aveva conseguentemente sub\u0026#236;to, in applicazione del comma 4 del citato art. 21 e dell\u0026#8217;art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202, recante \u0026#171;Regolamento recante determinazione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell\u0026#8217;amministrazione (SNA)\u0026#187;, la decurtazione della retribuzione da euro 263.131,06 lordi annui nel 2015 ad euro 130.090,43 lordi annui nel 2016;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; aveva presentato domanda di collocamento in quiescenza secondo la disciplina pensionistica anteriore all\u0026#8217;art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta \u0026#8220;legge Fornero\u0026#8221;), secondo quanto accordato al personale in soprannumero della pubblica amministrazione dall\u0026#8217;art. 2, comma 11, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonch\u0026#233; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; la domanda di prepensionamento era stata rigettata da parte dell\u0026#8217;amministrazione datrice di lavoro con determinazione annullata con sentenza del giudice amministrativo (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, sentenza 10 gennaio 2017, n. 301) che aveva anche accertato il \u0026#171;diritto al trattamento di quiescenza\u0026#187; e \u0026#171;la maturazione del requisito dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva al 31.12.2015\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; diversamente l\u0026#8217;INPS aveva fatto decorrere il trattamento pensionistico dal 31 dicembre 2016;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; aveva riscontrato nel provvedimento di liquidazione della pensione, tra l\u0026#8217;altro, la mancata neutralizzazione ai fini pensionistici delle minori retribuzioni percepite nel 2016, nonostante la maturazione del requisito di anzianit\u0026#224; contributiva nell\u0026#8217;anno antecedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione si sofferma poi sul meccanismo di calcolo della pensione \u0026#171;anticipata (ex anzianit\u0026#224;)\u0026#187; liquidata al docente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003echiarisce che il trattamento pensionistico era stato interamente quantificato con il sistema retributivo, in quanto il docente aveva maturato un\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva maggiore di 18 anni di servizio al 31 dicembre 1995 e in quanto si era avvalso della clausola di salvaguardia prevista \u0026#171;dall\u0026#8217;articolo 21, comma 3\u0026#187;, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, il calcolo del dovuto era la risultante di una \u0026#171;quota A\u0026#187;, computata in relazione alla retribuzione spettante all\u0026#8217;atto di collocamento a riposo e all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; maturata al 31 dicembre 1992 \u0026#8722; in applicazione degli artt. 13, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell\u0026#8217;articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) \u0026#8722; e di una \u0026#171;quota B\u0026#187;, relativa all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio successiva al 1993, calcolata sulla base della retribuzione riferita agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione \u0026#8722; in applicazione degli artt. 7, comma 2, e 13, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 503 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il rimettente\u003cem\u003e \u003c/em\u003efa antecedere all\u0026#8217;illustrazione dei presupposti per sollevare le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale due considerazioni preliminari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Anzitutto, l\u0026#8217;ordinanza rammenta che questa Corte si \u0026#232; gi\u0026#224; pronunciata su alcune questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, in relazione al trattamento previdenziale dei docenti SNA, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dichiarandole inammissibili con la sentenza n. 241 del 2019. La decisione in rito non impedirebbe una nuova riproposizione dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Inoltre, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eesclude la praticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice della disposizione censurata per una duplice ragione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer un verso, non sarebbe consentita l\u0026#8217;applicazione analogica dei princ\u0026#236;pi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in tema di neutralizzazione delle ultime retribuzioni di minor importo in quanto relativi a norme afferenti ad un sistema previdenziale (Assicurazione generale obbligatoria, AGO) diverso da quello (Gestione Stato) relativo alla fattispecie al suo esame (si citano le sentenze n. 224 del 2022 relativa ai lavoratori marittimi; n. 173 del 2018 relativa i lavoratori autonomi; n. 264 del 1994 relativa ai lavoratori subordinati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, secondo la citata disciplina previdenziale applicabile, nella determinazione tanto della \u0026#171;quota A\u0026#187; quanto della \u0026#171;quota B\u0026#187; si prende come base di calcolo l\u0026#8217;ultima retribuzione percepita (e, dunque, nella specie quella del 2016), sicch\u0026#233; non sarebbe possibile sostituirla con quella dell\u0026#8217;anno precedente la data di cessazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa (2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8722; In punto di rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, la Corte rimettente espone che la domanda del ricorrente di ricalcolo della pensione sulla base della invocata neutralizzazione della minore retribuzione percepita nell\u0026#8217;ultimo anno di attivit\u0026#224; lavorativa (2016) non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8722; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e assume che l\u0026#8217;art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, sia contrario \u0026#171;ai princ\u0026#236;pi di legittimo affidamento in materia previdenziale di cui all\u0026#8217;articolo 2 Cost., di razionalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 3 della Costituzione, oltre che degli articoli 36, comma primo, e 38, secondo comma, Cost., che, rispettivamente, prevedono il principio di proporzionalit\u0026#224; tra trattamento pensionistico e quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; di lavoro prestato durante il servizio attivo (art. 36, comma primo, Cost.) e il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38, secondo comma, Cost.)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore, infatti, quando con la predetta disposizione ha esteso lo stato giuridico ed economico dei professori e ricercatori universitari ai docenti ordinari ad esaurimento della SSEF, trasferiti \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003elege\u003c/em\u003e alla SNA, e ha demandato alla fonte regolamentare la rideterminazione del trattamento economico, \u0026#171;non ha valutato gli effetti della predetta modifica sul trattamento di quiescenza del personale che, in quanto proveniente da altri settori del pubblico impiego, aveva un diverso e pi\u0026#249; elevato trattamento economico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio principale che ha chiesto la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, negli stessi termini auspicati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte, dopo aver ricostruito i fatti, ha illustrato, condiviso e sostenuto le argomentazioni spese dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, in ordine alla fondatezza delle questioni ha rimarcato che il legislatore, laddove con la disposizione censurata ha previsto l\u0026#8217;estensione dello stato giuridico ed economico dei professori e ricercatori universitari ai docenti ordinari della SSEF ad esaurimento trasferiti alla SNA, non avrebbe valutato gli effetti della modifica sul loro trattamento di quiescenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; altres\u0026#236; costituito in giudizio l\u0026#8217;INPS, parte resistente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiedendo che sia dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; o, comunque, la non fondatezza delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In via preliminare, l\u0026#8217;istituto previdenziale ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003enon avrebbe correttamente inquadrato gli \u0026#171;effetti negativi della norma censurata [\u0026#8230;] nella specifica e concreta situazione\u0026#187; del ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, il pregiudizio nel calcolo della pensione per la necessit\u0026#224; di tener conto della retribuzione ridotta del 2016, anzich\u0026#233; di quella pi\u0026#249; cospicua del 2015, non dipenderebbe dalla norma censurata, bens\u0026#236; dalla circostanza fattuale che l\u0026#8217;amministrazione non aveva acconsentito alla cessazione dal servizio in tale anno, sicch\u0026#233; il docente aveva dovuto continuare a lavorare nell\u0026#8217;anno successivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eChiarisce in fatto l\u0026#8217;Istituto che \u0026#8722; come riscontrabile nel provvedimento di liquidazione depositato nel giudizio costituzionale \u0026#8722; al lavoratore \u0026#232; stata riconosciuta la pensione \u0026#171;anticipata\u0026#187; di cui al d.l. n. 201 del 2011, come convertito, in quanto solo il 31 dicembre 2016 aveva maturato i necessari requisiti (anagrafico di 63 anni e contributivo di 42 anni e 10 mesi di servizio). Il docente, invece, non si era potuto giovare della possibilit\u0026#224;, prevista dall\u0026#8217;art. 2, comma 11, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, per il personale soprannumerario dell\u0026#8217;amministrazione, di accedere alla pensione nel 2015 con soli 40 anni di contribuzione secondo il \u0026#171;regime ante riforma Fornero\u0026#187;: l\u0026#8217;ente datore di lavoro aveva disconosciuto, infatti, il presupposto della condizione di soprannumerariet\u0026#224;, riconosciuta poi dal giudice amministrativo, ma solo nel 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDunque, secondo l\u0026#8217;INPS, ove il ricorrente avesse avuto accesso al richiesto pensionamento anticipato avrebbe cessato il servizio nel dicembre 2015 e la pensione sarebbe stata calcolata sulla base della corrispondente retribuzione. La norma censurata in tale ipotesi non avrebbe trovato applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel merito l\u0026#8217;INPS ha sostenuto che la norma censurata non soffre della illegittimit\u0026#224; costituzionale prospettata, per pi\u0026#249; ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; Anzitutto, l\u0026#8217;Istituto evidenzia il contesto in cui il trattamento di quiescenza si inserisce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa modifica della disciplina del trattamento retributivo dei docenti transitati dalla SSEF alla SNA ha superato il vaglio di legittimit\u0026#224; costituzionale con la sentenza n. 241 del 2019 in quanto \u0026#171;sorretta dall\u0026#8217;adeguata e ragionevole giustificazione di non creare sperequazioni retributive tra i docenti della stessa SNA a parit\u0026#224; di funzioni esercitate\u0026#187;. La razionalit\u0026#224; della riduzione della retribuzione giustificherebbe, allora, anche la produzione di effetti conseguenziali sul trattamento previdenziale del lavoratore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, sarebbe fuori luogo il richiamo al principio di neutralizzazione della minor contribuzione affermato da questa Corte per i dipendenti iscritti all\u0026#8217;assicurazione generale obbligatoria in quanto questo \u0026#232; riconosciuto alla condizione che il requisito minimo venga raggiunto senza l\u0026#8217;apporto dei periodi neutralizzati. Al contrario, nella fattispecie all\u0026#8217;esame del giudice rimettente, il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi sarebbe raggiunto solo con l\u0026#8217;annualit\u0026#224; (2016) che si vorrebbe neutralizzare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Quanto alle censure, la parte esclude, in primo luogo, la lesione dell\u0026#8217;affidamento: il rapporto assicurativo \u0026#232; un rapporto di durata che \u0026#232; naturalmente inciso dalle oscillazioni retributive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, l\u0026#8217;INPS sostiene l\u0026#8217;insussistenza della violazione del \u0026#171;principio di uguaglianza\u0026#187; sia rispetto ai dipendenti privati sia rispetto agli altri dipendenti pubblici che non subiscono la diminuzione retributiva nell\u0026#8217;ultimo anno di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn terzo luogo, non vi sarebbe contrasto con il principio di proporzionalit\u0026#224; tra trattamento pensionistico e quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro prestato poich\u0026#233; la modifica normativa ha omogeneizzato le retribuzioni tra i docenti della SNA, per portare il sistema a razionalit\u0026#224; ed evitare discriminazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ultimo, l\u0026#8217;Istituto nega che sia vulnerato il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali in quanto il riconosciuto trattamento pensionistico risulterebbe largamente idoneo ad assicurare, non solo il soddisfacimento dei bisogni primari, ma anche l\u0026#8217;adeguatezza alla condizione sociale del titolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, la parte ricorda che con la sentenza n. 241 del 2019 questa Corte ha evidenziato che la scelta di attribuire ai docenti in parola il trattamento economico dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno \u0026#171;\u0026#232; indicativa anche della volont\u0026#224; di tenere in giusto conto, nei termini e nei limiti del possibile, il pregresso, pi\u0026#249; elevato, trattamento retributivo goduto dai docenti ex SSEF\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; o, in subordine, di non fondatezza delle sollevate questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In via preliminare, l\u0026#8217;interveniente ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza posto che la disposizione censurata si limiterebbe a disciplinare lo \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003egiuridico ed economico dei docenti della SNA senza nulla disporre sul loro trattamento pensionistico, piuttosto disciplinato dalla normativa generale sulle pensioni dei dipendenti pubblici. Le norme censurate non sarebbero, dunque, conferenti rispetto ai parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura dello Stato fa antecedere alla difesa nel merito l\u0026#8217;inquadramento normativo delle questioni e, in particolare, espone che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; la SSEF venne istituita dalla legge 29 aprile 1957, n. 310 (Istituzione della Scuola centrale tributaria \u0026#8220;Ezio Vanoni\u0026#8221;) con lo scopo di svolgere \u0026#171;corsi di istruzione teorico-pratica per il personale civile dell\u0026#8217;Amministrazione finanziaria\u0026#187; (art. 1, comma 2);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; l\u0026#8217;art. 5, comma 3, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze) previde che il corpo docenti fosse nominato tra professori universitari di ruolo, magistrati ordinari e amministrativi, avvocati dello Stato e dipendenti civili dello Stato, appositamente collocati nella posizione di fuori ruolo con trattamento economico relativo alla loro qualifica e con diritto a percepire le indennit\u0026#224; erogate dalle amministrazioni di appartenenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; i regolamenti di riforma della scuola, di cui ai decreti del Ministro delle finanze n. 301 del 2000, emanati secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 (Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell\u0026#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), istituirono una categoria di docenti a tempo indeterminato e una categoria di docenti incaricati temporaneamente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; (anche) ai professori incaricati non temporaneamente, che fossero stati \u0026#171;inquadrati a seguito di opzione, nel ruolo di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 5\u0026#187; del d.m. n. 301 del 2000, fu riconosciuto il diritto al trattamento economico fondamentale di provenienza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; di seguito, i professori ordinari inquadrati in tale ruolo per effetto dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonch\u0026#233; in materia fiscale e di proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2008, n. 129, furono inseriti, in uno con i ricercatori della SSEF in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in appositi ruoli ad esaurimento, con riconoscimento del diritto di opzione per il rientro nelle amministrazioni di provenienza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; con l\u0026#8217;art. 21 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, fu, infine, soppressa la SSEF e disposto il trasferimento alla SNA dei docenti e ricercatori inquadrati nel suddetto ruolo ad esaurimento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; a tali docenti \u0026#171;\u0026#232; applicato lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari\u0026#187; (art. 21, comma 4, del medesimo d.l. n. 90 del 2014, come convertito);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; questa Corte, con la sentenza n. 241 del 2019, ha escluso l\u0026#8217;irragionevolezza dell\u0026#8217;unificazione dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003egiuridico dei docenti e ha ritenuto non contraria all\u0026#8217;art. 36 Cost. la conseguente riduzione della retribuzione originaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Tanto premesso, l\u0026#8217;interveniente reputa non fondati i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che non vi sarebbe rigido parallelismo tra la garanzia dell\u0026#8217;art. 38 Cost. e quella di cui all\u0026#8217;art. 36 Cost., tenuto conto che la prima \u0026#232; agganciata alla seconda \u0026#171;non in modo indefettibile e strettamente proporzionale\u0026#187; (si citano le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe variazioni perequative dell\u0026#8217;ammontare delle prestazioni ricadrebbero nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore, che nella specie risulterebbe ragionevolmente esercitata in quanto la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disposizione censurata sta nel rendere omogeneo il trattamento retributivo dei docenti SNA. Ci\u0026#242; a maggior ragione, in relazione al trattamento previdenziale, toccato dall\u0026#8217;intervento riduttivo della retribuzione solo in via indiretta e in un momento in cui il trattamento pensionistico non \u0026#232; ancora maturato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, risulterebbe rispettato il limite di salvaguardia della \u0026#171;garanzia delle esigenze minime di protezione della persona\u0026#187; stabilito dall\u0026#8217;art. 38 Cost. (sono citate le sentenze n. 91 del 2004 e n. 434 del 2002), atteso che la prestazione pensionistica riconosciuta ai docenti della SNA \u0026#232; quella prevista a favore dei professori universitari di prima fascia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato confuta, poi, la violazione dell\u0026#8217;art. 2 Cost. per lesione del legittimo affidamento. La modifica della disciplina del rapporto di durata non incorrerebbe in irragionevolezza in quanto \u0026#232; stata dettata per eliminare disparit\u0026#224; retributive tra i docenti della SNA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure sarebbe vulnerato il \u0026#171;principio di uguaglianza\u0026#187;. Il principio di neutralizzazione \u0026#232;, infatti, riconosciuto in relazione al calcolo della pensione degli iscritti all\u0026#8217;AGO, cui si applica un meccanismo di calcolo differente rispetto a quello applicato per i dipendenti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl contrario, ad avviso dell\u0026#8217;interveniente, il principio di uguaglianza sarebbe vulnerato se il calcolo della pensione dei docenti della SNA, provenienti dalla SSEF, avvenisse, a differenza di quanto previsto per tutti gli altri dipendenti pubblici, sulla base di una retribuzione diversa da quella percepita alla data di cessazione del rapporto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, non vi sarebbe contrasto con il principio di proporzionalit\u0026#224; tra trattamento pensionistico e quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro prestato e con il principio di adeguatezza della prestazione previdenziale: la disposizione censurata non prevederebbe specifiche modalit\u0026#224; di calcolo del trattamento pensionistico dei docenti ordinari della SSEF ad esaurimento trasferiti alla SNA, il quale, piuttosto, \u0026#232; regolato dalle norme generali sui trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici che tengono conto della complessiva anzianit\u0026#224; di servizio e delle retribuzioni percepite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8722; In vista dell\u0026#8217;udienza pubblica, l\u0026#8217;interveniente ha depositato memoria in cui, oltre a ribadire le difese gi\u0026#224; spiegate, ha dedotto aggiuntivamente che il Consiglio di Stato, sezione quarta, con sentenza 2 settembre 2022, n. 7668, ha riformato la richiamata decisione del TAR Lazio n. 301 del 2017, disconoscendo che il docente fosse \u0026#171;dipendente soprannumerario avente diritto al prepensionamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ha depositato nel giudizio costituzionale la menzionata sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8722; Con memoria depositata il 25 agosto 2023, la parte privata ha replicato alle difese dell\u0026#8217;INPS e del Presidente del Consiglio dei ministri e ha contestato la rilevanza della decisione del Consiglio di Stato ai fini del giudizio costituzionale in quanto non tenuta in conto dalla ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata disciplina il regime giuridico ed economico dei docenti ordinari e dei ricercatori \u0026#171;dei ruoli a esaurimento\u0026#187; della Scuola superiore dell\u0026#8217;economia e delle finanze, in esito alla soppressione di tale ente di formazione, disposta dal comma 1 dello stesso art. 21, e al loro trasferimento alla Scuola nazionale dell\u0026#8217;amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe \u0026#232; censurato il combinato disposto della norma che applica a tale personale lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari e della norma che demanda la rideterminazione del trattamento economico ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, \u0026#171;sulla base [di quello] spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianit\u0026#224;\u0026#187; in relazione alla mancata disciplina delle ricadute pregiudizievoli sul trattamento previdenziale. Si denuncia, in particolare, il difetto di previsione della \u0026#171;neutralizzazione, ai fini del trattamento previdenziale, della minore retribuzione spettante al personale trasferito o un altro meccanismo di tutela del trattamento pensionistico spettant[e] al predetto personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente solleva le questioni nel giudizio promosso da un professore della soppressa SSEF, in quiescenza dal 31 dicembre 2016, per ottenere il riconteggio della pensione liquidata con il sistema retributivo, sulla base dell\u0026#8217;assunto che l\u0026#8217;INPS aveva erroneamente posto a base di calcolo l\u0026#8217;ultima retribuzione percepita nel 2016, dimezzata rispetto all\u0026#8217;anno precedente in virt\u0026#249; della disposizione censurata e del decreto attuativo, anzich\u0026#233; la retribuzione piena del 2015, per come consentirebbe l\u0026#8217;invocato principio di neutralizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8722; I parametri evocati a tutela della prestazione pensionistica sarebbero vulnerati in quanto il legislatore, nel disporre la riduzione stipendiale, \u0026#171;non [avrebbe] valutato [i conseguenti] effetti [\u0026#8230;] sul trattamento di quiescenza del personale che, in quanto proveniente da altri settori del pubblico impiego, aveva un diverso e pi\u0026#249; elevato trattamento economico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDella contestata perdita economica il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e d\u0026#224; conto, evidenziando che la legislazione previdenziale applicabile alla fattispecie individua la retribuzione pensionabile sulla scorta di quella dell\u0026#8217;anno di cessazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa e dunque, nella specie, in quella ridotta \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003elege\u003c/em\u003e. In particolare, l\u0026#8217;importo della pensione \u0026#232; la somma di una \u0026#171;quota A\u0026#187; \u0026#8722; computata in relazione alla retribuzione spettante all\u0026#8217;atto di collocamento a riposo (artt. 13, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 503 del 1992 e 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973) \u0026#8722; e di una \u0026#171;quota B\u0026#187; \u0026#8722; calcolata sulla base delle retribuzioni delle ultime dieci annualit\u0026#224; di servizio (artt. 7, comma 2, e 13, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 503 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; Preliminarmente, deve essere delimitato l\u0026#8217;ampio \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eformulato dall\u0026#8217;ordinanza di remissione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice\u003cem\u003e a quo \u003c/em\u003echiede l\u0026#8217;addizione alla disposizione censurata di una norma che consenta, ai fini del calcolo pensionistico, l\u0026#8217;esclusione delle retribuzioni ridotte se ulteriori rispetto a quelle necessarie per la maturazione dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva o, in alternativa, di una norma che stabilisca un \u0026#8220;qualsivoglia\u0026#8221; meccanismo di tutela del trattamento pensionistico dei docenti in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rilevata ambiguit\u0026#224; della domanda non rende, tuttavia, inammissibili le questioni sollevate poich\u0026#233; superabile in via interpretativa (tra le tante, sentenze n. 152, n. 75 e n. 58 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il riferimento in pi\u0026#249; passaggi motivazionali dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione al principio di neutralizzazione, con richiamo ai precedenti di questa Corte che tale principio hanno affermato, induce a circoscrivere l\u0026#8217;intervento additivo richiesto alla sola prima parte della domanda formulata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza, spiegate, sotto diversi profili, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dall\u0026#8217;INPS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; Secondo l\u0026#8217;interveniente l\u0026#8217;irrilevanza deriverebbe dal fatto che la disposizione censurata si limita a disciplinare lo \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003egiuridico ed economico dei docenti provenienti dalla SSEF senza nulla disporre sul calcolo del loro trattamento pensionistico, piuttosto regolato dalle norme previdenziali dettate in via generale per i dipendenti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVero \u0026#232; che il censurato art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, si limita a introdurre un deteriore trattamento stipendiale e che, ai fini della soluzione del giudizio pensionistico, \u0026#232; necessario applicare tale norma retributiva in uno con quelle previdenziali che disciplinano il calcolo della pensione per i lavoratori statali. Tuttavia, la mancata espressa inclusione nel \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e di disposizioni anch\u0026#8217;esse applicabili non si risolve in un vizio dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, in quanto la sua motivazione consente a questa Corte di individuare il contesto normativo effettivamente investito dalle censure formulate (tra le tante, sentenze n. 142 e n. 12 del 2023; n. 224 del 2020 e n. 14 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eespone, infatti,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche il trattamento pensionistico deteriore spettante al docente \u0026#232; effetto della congiunta applicazione della previsione retributiva e di quelle previdenziali applicabili alla fattispecie (artt. 7, comma 2, 13, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eb,\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 503 del 1992, e 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Anche l\u0026#8217;eccezione di difetto di rilevanza sollevata dall\u0026#8217;INPS \u0026#232; priva di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;istituto previdenziale la falcidia pensionistica subita dal professore non dipenderebbe dalla norma censurata, ma dalla circostanza fattuale che l\u0026#8217;amministrazione datrice di lavoro non aveva acconsentito al prepensionamento nel 2015 e, dunque, nell\u0026#8217;annualit\u0026#224; con retribuzione piena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, \u0026#232; agevole osservare che \u0026#232; proprio dall\u0026#8217;applicazione della disciplina denunciata che deriva la contestata riduzione della prestazione: le norme previdenziali censurate impongono l\u0026#8217;individuazione della retribuzione pensionabile in relazione allo stipendio dell\u0026#8217;anno di cessazione dal servizio \u0026#8722; nella specie ridotto dalla contestata norma retributiva \u0026#8722; a prescindere dalle ragioni fattuali per cui l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa sia cessata a quella data.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Le questioni sollevate sono, tuttavia, inammissibili per altri profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione presenta, infatti, una insufficiente motivazione tanto sulla rilevanza, in ragione della lacunosa ricostruzione della fattispecie e del quadro normativo in cui questa si inserisce, quanto sulla non manifesta infondatezza, per mancata illustrazione delle ragioni di contrasto con i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; Per comprendere l\u0026#8217;inadeguatezza della ricostruzione offerta dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, \u0026#232; necessario un breve inquadramento degli istituti previdenziali su cui \u0026#232; fondata la pretesa del ricorrente nel giudizio principale e, dunque, del principio di neutralizzazione e del prepensionamento del personale dell\u0026#8217;amministrazione in soprannumero, limitatamente agli aspetti interessati dalle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8722; Questa Corte pi\u0026#249; volte, in relazione a specifiche fattispecie previdenziali soggette al sistema retributivo, ha affermato il principio di neutralizzazione, a mente del quale la contribuzione successiva alla maturazione del diritto alla pensione pu\u0026#242; incrementarne la misura e non ridurre quella gi\u0026#224; maturata, con la conseguenza che l\u0026#8217;eventuale \u0026#8220;contribuzione aggiuntiva dannosa\u0026#8221; (sia essa obbligatoria, volontaria o figurativa) va esclusa dal calcolo della pensione (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003esentenze n. 224 del 2022, n. 173 del 2018 e n. 82 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa regola della immodificabilit\u0026#224; \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003epeius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella prestazione pensionistica oramai acquisita \u0026#232;, in particolare, correzione della rigida applicazione del calcolo pensionistico con il sistema retributivo in virt\u0026#249; dei princ\u0026#236;pi di ragionevolezza, di proporzionalit\u0026#224; tra il trattamento pensionistico e la quantit\u0026#224; e la qualit\u0026#224; del lavoro prestato durante il servizio attivo (art. 36 Cost.), e di adeguatezza del trattamento pensionistico (art. 38, secondo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore ogniqualvolta individui la retribuzione pensionabile sulla base delle ultime retribuzioni, lo fa per favorire il lavoratore, presumendo che nell\u0026#8217;ultimo periodo di vita lavorativa questi raggiunga livelli retributivi maggiori, sicch\u0026#233; \u0026#232; irragionevole che, per effetto di un intervenuto decremento retributivo, quel meccanismo di calcolo porti ad un risultato antitetico al suo fine, ossia alla riduzione della pensione potenzialmente gi\u0026#224; maturata (in particolare, sentenze n. 82 del 2017 e n. 264 del 1994). Infatti, \u0026#171;a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo [non pu\u0026#242;] corrispond[ere] una riduzione della pensione\u0026#187; acquisita per effetto della precedente contribuzione (ancora sentenza n. 264 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa regola della neutralizzazione, pur riconosciuta con pi\u0026#249; pronunce e secondo una \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendi\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eunitaria, non si presta per\u0026#242; ad essere considerata principio valido per tutti i diversi regimi previdenziali, in ragione delle peculiarit\u0026#224; proprie delle diversificate discipline, e richiede piuttosto un intervento puntuale di questa Corte sulla normativa applicabile, con valutazioni calibrate sulla specificit\u0026#224; delle molteplici situazioni coinvolte (sentenze n. 224 del 2022 e n. 82 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; A dire del rimettente, la neutralizzazione sarebbe nella specie applicabile in virt\u0026#249; della maturazione del diritto alla pensione secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 2, comma 11, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 95 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione ha consentito il prepensionamento dei dipendenti pubblici risultanti in soprannumero per effetto di riduzioni delle dotazioni organiche nelle amministrazioni statali disposte secondo lo stesso decreto (art. 2, comma 1) o \u0026#8722; anche per le amministrazioni diverse da quelle statali \u0026#8722; di riduzioni derivanti da ragioni funzionali o finanziarie (comma 14 dello stesso art. 2); ne consegue che il pensionamento anticipato \u0026#232; una delle misure di riassorbimento degli esuberi derivanti da interventi organizzativi disposti per il contenimento della spesa pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il prepensionamento \u0026#232; previsto per quei \u0026#171;lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all\u0026#8217;accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianit\u0026#224; contributiva nonch\u0026#233; del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo quanto chiarito da una successiva norma di interpretazione autentica, \u0026#171;l\u0026#8217;amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione\u0026#187; (art. 2, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina ha consentito, dunque, una speciale ipotesi di fuoriuscita dei dipendenti dall\u0026#8217;amministrazione tramite l\u0026#8217;ultrattivit\u0026#224; (fino al 31 dicembre 2016) delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico previgenti rispetto alla riforma del sistema previdenziale prevista dall\u0026#8217;art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito: ai soprannumerari, che dal 1\u0026#176; gennaio 2012, secondo le pi\u0026#249; rigide regole della \u0026#8220;legge Fornero\u0026#8221;, non avevano diritto alla pensione, \u0026#232; stato eccezionalmente consentito il pensionamento secondo le pi\u0026#249; favorevoli norme previgenti, ove, tra l\u0026#8217;altro, avessero maturato, entro il 2016, i relativi requisiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAppare evidente che il legislatore ha introdotto il prepensionamento come ipotesi in deroga alla riforma generale sulle pensioni, cos\u0026#236; conferendo carattere eccezionale all\u0026#8217;istituto, con la conseguenza che la relativa disciplina necessita di stretta interpretazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, alla luce delle predette disposizioni, il collocamento in quiescenza del dipendente \u0026#232; subordinato, anzitutto, al ricorrere di alcune condizioni soggettive costituite: a) dalla sua individuazione dalla pubblica amministrazione come unit\u0026#224; in soprannumero; b) dal possesso, al 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianit\u0026#224; contributiva per come stabiliti nella disciplina previdenziale anteriore al d.l. n. 201 del 2011, come convertito; c) dal raggiungimento alla stessa data del termine di conseguibilit\u0026#224; del trattamento pensionistico (cosiddetta decorrenza o finestra mobile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali requisiti non sono per\u0026#242; sufficienti a perfezionare la fattispecie pensionistica, piuttosto congegnata come fattispecie a formazione progressiva: il legislatore, ove rimetta all\u0026#8217;amministrazione la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro condizionandola ai \u0026#171;limiti del soprannumero\u0026#187;,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esubordina il prepensionamento del singolo dipendente all\u0026#8217;ulteriore verifica che esso serva effettivamente ad eliminare l\u0026#8217;eccedenza di personale, tenuto conto delle ulteriori misure di riassorbimento gi\u0026#224; adottate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che, al riscontro dei requisiti di anzianit\u0026#224; e decorrenza in capo al lavoratore soprannumerario da parte dell\u0026#8217;ente di previdenza, pu\u0026#242; comunque non seguire la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell\u0026#8217;amministrazione datrice di lavoro. Per come chiarito dalle circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4 del 28 aprile 2014 e n. 3 del 29 luglio 2013, pu\u0026#242;, infatti, accadere che l\u0026#8217;esubero sia gi\u0026#224; risolto con un numero sufficiente di pensionamenti ordinari, rispetto a cui quello in deroga ha valore solo sussidiario, o che vi sia un numero di dipendenti muniti dei requisiti per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;eccezionale pensionamento anticipato che oltrepassa il contingente in soprannumero. Cos\u0026#236;, nello specifico caso in cui pervengano plurime domande di prepensionamento eccedenti il rilevato esubero, l\u0026#8217;amministrazione dovr\u0026#224; procedere ad un parziale accoglimento delle richieste secondo predefiniti criteri di priorit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, il legislatore non configura il pensionamento \u0026#8220;in deroga\u0026#8221; come un diritto soggettivo \u0026#8220;puro\u0026#8221; del dipendente pubblico, delineato compiutamente nella previsione normativa, bens\u0026#236; come diritto condizionato alla determinazione organizzativa dell\u0026#8217;amministrazione. Il dipendente potr\u0026#224; avere diritto alla quiescenza solo se egli rientra, nel concreto, tra le unit\u0026#224; che la pubblica amministrazione ha necessit\u0026#224; di riassorbire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Alla luce del descritto inquadramento, va anzitutto effettuato il controllo esterno sulla rilevanza demandato a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente nel giudizio al suo esame sarebbe applicabile il principio di neutralizzazione in quanto, in epoca antecedente alla riduzione retributiva determinata dalle norme censurate, il docente avrebbe gi\u0026#224; maturato il diritto al trattamento di quiescenza ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 11, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 95 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In punto di ricostruzione della specifica fattispecie pensionistica, si comprende dal provvedimento di liquidazione della pensione appositamente prodotto dall\u0026#8217;INPS nel giudizio costituzionale e dalle difese dello stesso Istituto che la pensione concretamente liquidata \u0026#232; quella anticipata, i cui requisiti (all\u0026#8217;epoca, anagrafico pari a 63 anni e contributivo pari a 42 anni e 10 mesi) risultano maturati per il docente solo il 31 dicembre 2016: per tale riconosciuto trattamento l\u0026#8217;annualit\u0026#224; retributiva sfavorevole (2016) concorre ad integrare la necessaria anzianit\u0026#224; contributiva e come tale \u0026#232;, pacificamente, non neutralizzabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente, la domanda del ricorrente e il ragionamento posto dal rimettente alla base della proposizione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale si fondano sulla maturazione del diritto al diverso trattamento della pensione di anzianit\u0026#224; alla data antecedente del 31 dicembre 2015 (40 anni di contribuzione), in applicazione della speciale disciplina di cui al d.l. n. 95 del 2012, come convertito, sul personale soprannumerario. In tale prospettiva, l\u0026#8217;annualit\u0026#224; contributiva dannosa del 2016 oltrepasserebbe la gi\u0026#224; maturata anzianit\u0026#224; contributiva e, come tale, ad avviso del rimettente, meriterebbe di essere neutralizzata per effetto dell\u0026#8217;auspicato intervento di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl passaggio \u0026#8220;chiave\u0026#8221; dell\u0026#8217;acquisizione di tale diverso titolo pensionistico non \u0026#232;, per\u0026#242;, adeguatamente illustrato dal rimettente, il quale ritiene in proposito sufficiente l\u0026#8217;accertamento del diritto al prepensionamento compiuto da parte della sentenza del TAR Lazio n. 301 del 2017 sulla base del riscontro della condizione di soprannumerariet\u0026#224; e della maturazione del requisito dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva al 31 dicembre 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce della descritta disciplina del prepensionamento, per\u0026#242;, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe dovuto procedere a verificare la sussistenza degli ulteriori elementi necessari a integrare la fattispecie complessa del prepensionamento e non risultanti dalla citata sentenza del TAR Lazio (peraltro riformata dal Consiglio di Stato sulla base della negazione della qualifica del professore come soprannumerario).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il giudice delle pensioni avrebbe dovuto accertare il momento della maturazione della decorrenza al trattamento pensionistico e, soprattutto, l\u0026#8217;intervenuta valutazione da parte dell\u0026#8217;amministrazione della concreta strumentalit\u0026#224; del prepensionamento a risolvere l\u0026#8217;esubero, anche in ragione delle posizioni di eventuali altri soprannumerari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rilevata carente descrizione della fattispecie del giudizio principale determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale per difetto di motivazione sulla rilevanza (da ultimo, sentenze n. 249, n. 196, n. 33 e n. 28 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Le questioni sono inammissibili, anche per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza in esame prospetta cumulativamente la lesione degli evocati parametri senza illustrare le ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe la loro violazione. Da qui consegue, per costante giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni (tra le tante, sentenze n. 185 e n. 32 del 2023, n. 182 del 2022 e n. 252 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla mera elencazione dei parametri costituzionali che si assumono violati il rimettente accompagna la dimostrazione dell\u0026#8217;effetto negativo della riduzione stipendiale sul trattamento pensionistico secondo i criteri di calcolo propri del sistema retributivo, ma non spiega perch\u0026#233; ci\u0026#242; costituisca violazione dei singoli parametri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Anche a voler ritenere il contrasto dei parametri argomentato sulla base dei precedenti di questa Corte sul principio di neutralizzazione (di cui per\u0026#242; l\u0026#8217;ordinanza riporta gli estremi, ma non le ragioni per cui la mancata previsione del principio contrasterebbe con la Costituzione), il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003enon si preoccupa di prospettare la compatibilit\u0026#224; di quella regola con lo specifico sistema previdenziale dei dipendenti dello Stato, cui fanno capo i docenti ex SSEF.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.\u0026#8211; E proprio in relazione alla specifica posizione di tali docenti la motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione risulta carente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rammenta che il censurato art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, \u0026#232; gi\u0026#224; stato oggetto di esame da parte di questa Corte, che, con sentenza n. 241 del 2019, ha dichiarato, tra l\u0026#8217;altro, non fondate le questioni relative alla disposta riduzione stipendiale e inammissibili le questioni sul conseguente pregiudizio previdenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, il rimettente si preoccupa di specificare che la pronuncia in rito consente la riproposizione delle questioni pensionistiche, ma non si confronta con le argomentazioni del precedente specifico, che ha ritenuto la riforma retributiva esente dai denunciati vizi di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la pronuncia del 2019 \u0026#8211; che contiene l\u0026#8217;analitica ricostruzione della evoluzione della disciplina dei docenti della SSEF \u0026#8211; questa Corte ha, in particolare, escluso tanto l\u0026#8217;irragionevolezza della scelta legislativa della riduzione della pregressa retribuzione loro spettante, poich\u0026#233; tesa a realizzare una omogeneit\u0026#224; di trattamento interna al personale docente della SNA, in cui essi sono stati trasferiti, quanto la lesione del principio di affidamento, avendo il legislatore contemperato il sacrificato interesse dei docenti in parola tramite il riconoscimento del trattamento economico del livello pi\u0026#249; alto possibile, quello dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePosto, allora, che la riduzione retributiva determina, in virt\u0026#249; delle regole previdenziali applicabili alla generalit\u0026#224; dei dipendenti dello Stato, la falcidia pensionistica, il rimettente avrebbe dovuto argomentare la ragione per cui dalla legittimit\u0026#224; del presupposto non dovrebbe dedursi, nella specie, la legittimit\u0026#224; della conseguenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8722; In conclusione, le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale vanno dichiarate inammissibili per inadeguata motivazione tanto sulla rilevanza quanto sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l\u0026#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 ottobre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Amministrazione pubblica - Pensioni - Attribuzione al personale trasferito ex lege, dalla Scuola superiore dell\u0027economia e delle finanze [SSEF] alla Scuola nazionale dell\u0027amministrazione [SNA], dello stato giuridico di professore universitario - Rideterminazione del relativo trattamento economico demandata a una fonte regolamentare - Mancata previsione della neutralizzazione, ai fini del trattamento previdenziale, della minore retribuzione spettante al personale trasferito o di un altro meccanismo di tutela del trattamento pensionistico dovuto al predetto personale.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45832","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Domanda ambigua, perché proposta in modo alternativo - Inammissibilità - Possibile superamento in via interpretativa, guardando alla motivazione del rimettente. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’ambiguità della domanda formulata dal rimettente in forma alternativa non rende inammissibili le questioni sollevate quando è superabile in via interpretativa, guardando ai passaggi motivazionali dell’ordinanza di rimessione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 152/2020 – mass. 42563; S. 75/2020 – mass. 42219; S. 58/2020 – mass. 42156\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45833","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45833","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Mancata inclusione nel  petitum  di disposizioni applicabili alla fattispecie censurata - Loro possibile individuazione dal contesto normativo censurato, come emerge dalla motivazione del rimettente - Conseguente superamento del difetto di motivazione sulla rilevanza. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa mancata espressa inclusione nel \u003cem\u003epetitum \u003c/em\u003edi disposizioni anch’esse applicabili [alla fattispecie oggetto del giudizio principale] non si risolve in un vizio dell’ordinanza di rimessione quando la sua motivazione consente alla Corte costituzionale di individuare il contesto normativo effettivamente investito dalle censure formulate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 142/2023 – mass. 45829; S. 12/2023; S. 224/2020 – mass. 42756; S. 14/2019 – mass. 42463\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45834","numero_massima_precedente":"45832","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45834","titoletto":"Previdenza - Neutralizzazione ( principio di) - Ratio - Necessità che la contribuzione successiva alla maturazione del diritto alla pensione possa solo incrementarne la misura e mai ridurla - Ambito di applicazione - Esclusione di una sua portata generale - Possibile intervento della Corte costituzionale, stante la peculiarità delle diverse discipline previdenziali. (Classif. 190006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn relazione a specifiche fattispecie previdenziali soggette al sistema retributivo, va affermato il principio di neutralizzazione, a mente del quale la contribuzione successiva alla maturazione del diritto alla pensione può incrementarne la misura e non ridurre quella già maturata, con la conseguenza che l’eventuale contribuzione aggiuntiva dannosa (sia essa obbligatoria, volontaria o figurativa) va esclusa dal calcolo della pensione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 224/2022 – mass. 45161; S. 173/2018 – mass. 40166; S. 82/2017 – mass. 40006\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePoiché la individuazione della retribuzione pensionabile sulla base delle ultime retribuzioni è intesa a favorire il lavoratore, presumendo che nell’ultimo periodo di vita lavorativa questi raggiunga livelli retributivi maggiori, è irragionevole che – per effetto di un intervenuto decremento retributivo – quel meccanismo di calcolo porti ad un risultato antitetico al suo fine, ossia alla riduzione della pensione potenzialmente già maturata; non può, infatti, a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrispondere una riduzione della pensione acquisita per effetto della precedente contribuzione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 82/2017 – mass. 40006; S. 264/1994 – mass. 20858\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa regola della immodificabilità \u003cem\u003ein peius \u003c/em\u003edella prestazione pensionistica è correzione della rigida applicazione del calcolo pensionistico con il sistema retributivo in virtù dei princìpi di ragionevolezza, di proporzionalità tra il trattamento pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo (art. 36 Cost.), e di adeguatezza del trattamento pensionistico (art. 38, secondo comma, Cost.).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa regola della neutralizzazione non si presta ad essere considerata principio valido per tutti i diversi regimi previdenziali, in ragione delle peculiarità proprie delle diversificate discipline; la stessa richiede, piuttosto, un intervento puntuale della Corte costituzionale sulla normativa applicabile, con valutazioni calibrate sulla specificità delle molteplici situazioni coinvolte. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 224/2022 – mass. 45161; S. 82/2017 – mass. 40004\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45835","numero_massima_precedente":"45833","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45835","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Onere del rimettente di descrivere la fattispecie concreta e di illustrare le ragioni per cui la norma censurata violi i parametri costituzionali, cumulativamente evocati (nel caso di specie: inammissibilità della questione relativa all\u0027omessa previsione della c.d. neutralizzazione per i docenti ordinari e ricercatori dei ruoli ad esaurimento della SSEF transitati  ex lege  alla SNA). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa carente descrizione della fattispecie del giudizio principale determina l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per difetto di motivazione sulla rilevanza (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 249/2022 – mass. 45192; S. 28/2022 – mass. 44614\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAlla prospettazione cumulativa della lesione dei parametri costituzionali evocati, senza che siano illustrate le ragioni per cui la normativa censurata integrerebbe la loro violazione, consegue l’inammissibilità delle questioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 185/2023 – mass. 45785; S. 32/2023 – mass. 45351; S. 182/2022 – mass. 44951; S. 252/2021\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili – per inadeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell’art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014 che, nel disciplinare il regime giuridico ed economico dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell’economia e delle finanze trasferiti \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e alla Scuola nazionale dell’amministrazione, non prevede la neutralizzazione, ai fini del trattamento previdenziale, della minore retribuzione ad essi spettante. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe dovuto accertare innanzitutto la applicabilità della maturazione del diritto alla pensione \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 2, comma 11, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del d.l. n. 95 del 2012, come conv., che ha consentito il prepensionamento dei dipendenti pubblici risultanti in soprannumero, verificando, oltre al momento della maturazione della decorrenza al diritto al trattamento pensionistico, l’intervenuta valutazione da parte dell’amministrazione della strumentalità del prepensionamento a risolvere l’esubero. La disciplina, infatti, subordina il prepensionamento del singolo alla verifica che questo serva ad eliminare l’eccedenza di personale, non configurandosi il pensionamento “in deroga” come un diritto soggettivo “puro” del dipendente pubblico, bensì come un diritto condizionato alla determinazione organizzativa dell’amministrazione. Inoltre – diversamente da quanto affermato dal rimettente – dal provvedimento di liquidazione dell’INPS emerge che la pensione liquidata è quella anticipata e che i requisiti risultano maturati il 31 dicembre 2016: l’annualità retributiva sfavorevole del 2016, in questa ricostruzione, concorre ad integrare la necessaria anzianità contributiva e, come tale, è, pacificamente, non neutralizzabile. Sotto altro profilo, il rimettente non spiega nemmeno perché l’effetto negativo della riduzione stipendiale sul trattamento pensionistico costituirebbe violazione dei singoli parametri evocati né si preoccupa di prospettare la compatibilità della regola della neutralizzazione con lo specifico sistema previdenziale dei dipendenti dello Stato, cui fanno capo i docenti ex SSEF). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 196/22 – mass. 45032; S. 33/2022 – mass. 44651; S. 241/19 – mass. 41715, 41716, 41717 e 4171\u003c/em\u003e8).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45834","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/06/2014","data_nir":"2014-06-24","numero":"90","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-06-24;90~art21"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/08/2014","data_nir":"2014-08-11","numero":"114","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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