HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:137
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 0.83157
    "namelookup_time" => 0.000546
    "connect_time" => 0.001523
    "pretransfer_time" => 0.116274
    "size_download" => 51568.0
    "speed_download" => 62012.0
    "starttransfer_time" => 0.795975
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 39996
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 115992
    "connect_time_us" => 1523
    "namelookup_time_us" => 546
    "pretransfer_time_us" => 116274
    "starttransfer_time_us" => 795975
    "total_time_us" => 831570
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770573450.8151
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:137"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:137 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sun, 08 Feb 2026 17:57:30 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sun, 08 Feb 2026 17:57:30 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2024","numero":"137","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"BARBERA","redattore":"ANTONINI","relatore":"ANTONINI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"03/07/2024","data_decisione":"03/07/2024","data_deposito":"19/07/2024","pubbl_gazz_uff":"24/07/2024","num_gazz_uff":"30","norme":"Art. 10 bis, c. 6°, del decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 11/02/2019, n. 12.","atti_registro":"ord. 49/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 137\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2024\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, promosso dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 marzo 2024, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione della Regione Calabria e del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 3 luglio 2024 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Domenico Gullo per la Regione Calabria e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 23 giugno 2023 e depositato il 27 giugno 2023 (reg. ric. n. 20 del 2023), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2023, n. 16, recante \u0026#171;Autorizzazione per l\u0026#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel corso del giudizio, questa Corte, con ordinanza n. 35 del 2024 (iscritta al n. 49 reg. ord. 2024), ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a s\u0026#233;, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 49 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea (TFUE), dell\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa suddetta disposizione prevede che: \u0026#171;[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non \u0026#232; consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l\u0026#8217;espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Questa Corte ha premesso che nel giudizio principale la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in relazione alla materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, \u0026#232; stata prospettata dal ricorrente in quanto la disposizione regionale impugnata \u0026#8211; prevedendo il rilascio di duecento autorizzazioni ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente (da ora, anche: NCC) e individuando direttamente il loro destinatario \u0026#8211; confliggerebbe, da un lato, con gli artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;altro, con l\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, che preclude la concessione di nuove autorizzazioni allo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di NCC fino alla \u0026#171;piena operativit\u0026#224;\u0026#187; del menzionato registro informatico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta Corte ha quindi invertito l\u0026#8217;ordine dei profili di censura, dal momento che i citati artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, disciplinando le modalit\u0026#224; di affidamento delle autorizzazioni, si pongono a valle del divieto di rilascio delle medesime posto dall\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, per cui l\u0026#8217;esame della doglianza inerente al contrasto con quest\u0026#8217;ultima disposizione risulta logicamente preliminare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui la rilevanza delle questioni rimesse dinanzi a s\u0026#233;, atteso l\u0026#8217;\u0026#171;evidente rapporto di necessaria pregiudizialit\u0026#224; [\u0026#8230;] tra la questione promossa dal ricorrente in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. e quelle derivanti dai dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale che suscita la disciplina recata dall\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione ha rilevato che il comma 3 del medesimo art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e prevede l\u0026#8217;istituzione di \u0026#171;un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi [...] e di quelle di autorizzazione per il servizio\u0026#187; di NCC, demandando poi a un decreto \u0026#171;del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti\u0026#187; l\u0026#8217;individuazione delle \u0026#171;specifiche tecniche di attuazione e [del]le modalit\u0026#224; con le quali le predette imprese dovranno registrarsi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, l\u0026#8217;efficacia di tale decreto ministeriale, che \u0026#232; stato adottato il 19 febbraio 2020 e ha stabilito anche la piena operativit\u0026#224; del registro informatico a decorrere dal 2 marzo 2020 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, del 19 febbraio 2020, n. 4), \u0026#232; stata, il giorno seguente, sospesa e differita (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, del 20 febbraio 2020, n. 86) sino all\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;ulteriore decreto previsto dal comma 2 dello stesso art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, diretto alla determinazione delle specifiche tecniche del foglio di servizio in formato elettronico, che non \u0026#232; stato pi\u0026#249; emanato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione ha quindi ricordato che questa Corte ha escluso, con la sentenza n. 56 del 2020, che il divieto stabilito dalla disposizione censurata comportasse \u0026#171;un\u0026#8217;irragionevole restrizione della concorrenza a vantaggio dei titolari di licenze per taxi, per le quali il divieto temporaneo di rilascio non opera\u0026#187;, ma ci\u0026#242; \u0026#171;solo nella misura in cui \u0026#8220;il numero delle imprese operanti nel settore\u0026#8221; veniva bloccato \u0026#8220;per il tempo tecnico strettamente necessario ad adottare in concreto il nuovo registro\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesto \u0026#171;tempo tecnico\u0026#187; \u0026#8211; ha poi precisato l\u0026#8217;ordinanza \u0026#8211; si sarebbe, tuttavia, potuto \u0026#171;protrarre in modo del tutto ingiustificato\u0026#187; in conseguenza \u0026#171;della modalit\u0026#224; con cui il suddetto art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, ha stabilito il divieto di cui si discute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero, infatti, la \u0026#171;\u0026#8220;stessa struttura\u0026#8221; (sentenza n. 132 del 2018) del \u0026#8220;meccanismo normativo\u0026#8221; previsto dalla disposizione in oggetto e [la] \u0026#8220;sua combinazione\u0026#8221; (sentenza n. 166 del 2022) con le previste modalit\u0026#224; dirette a dare \u0026#8220;piena operativit\u0026#224; [a]ll\u0026#8217;archivio informatico pubblico nazionale\u0026#8221;\u0026#187; a consentire \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di bloccare per un tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazioni per l\u0026#8217;espletamento del servizio di NCC\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; che, ha rilevato questa Corte, si \u0026#232; difatti verificato in virt\u0026#249; della perdurante inoperativit\u0026#224;, dopo pi\u0026#249; di cinque anni dall\u0026#8217;entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, del registro informatico nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto chiarito, questa Corte, in primo luogo, ha dubitato della conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, all\u0026#8217;art. 3 Cost., in riferimento ai principi di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, sia con riguardo alla sua intrinseca razionalit\u0026#224;, alla luce di \u0026#171;un \u0026#8220;apprezzamento di conformit\u0026#224; tra la regola introdotta e la \u0026#8216;causa\u0026#8217; normativa che la deve assistere\u0026#8221;\u0026#187;, sia in relazione alla \u0026#171;esistenza di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che questi intende perseguire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, ha dubitato della sua conformit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 41, primo e secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione sospettata, infatti, \u0026#171;per come strutturata\u0026#187;, potrebbe dar luogo a \u0026#171;blocchi o sospensioni delle autorizzazioni funzionali all\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; economiche\u0026#187; suscettibili di \u0026#171;tradursi in \u0026#8220;una indebita barriera all\u0026#8217;ingresso nel mercato\u0026#8221;, ponendosi \u0026#8220;in contrasto, altres\u0026#236;, con la libert\u0026#224; formale di accesso al mercato garantita dal primo comma dell\u0026#8217;art. 41 Cost.\u0026#8221; (sentenza n. 7 del 2021)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il divieto da essa recato non sarebbe nemmeno \u0026#171;riconducibile a un motivo di utilit\u0026#224; sociale o a un interesse della collettivit\u0026#224;, apparendo piuttosto rispondere a un\u0026#8217;istanza protezionistica\u0026#187;, peraltro riferita al mercato del trasporto pubblico non di linea, gi\u0026#224; caratterizzato da una inadeguata apertura all\u0026#8217;ingresso di nuovi soggetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eHa, infine, dubitato della conformit\u0026#224; della disposizione censurata all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 49 TFUE, poich\u0026#233;, proprio in riferimento allo specifico settore del trasporto di persone mediante il servizio di NCC, la sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, sezione prima, 8 giugno 2023, in causa C-50/21, Prestige and Limousine SL, ha precisato che restrizioni alla libert\u0026#224; di stabilimento possono essere ammesse solo a condizione, \u0026#171;in primo luogo, di essere giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e, in secondo luogo, di rispettare il principio di proporzionalit\u0026#224;, il che implica che esse siano idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell\u0026#8217;obiettivo perseguito e non eccedano quanto necessario per conseguirlo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Di conseguenza, questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 20 reg. ric. 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel giudizio introdotto dall\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 49 reg. ord. 2024, si \u0026#232; costituita la Regione Calabria, nella persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, che, dopo aver riepilogato le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate da questa Corte, ne ha chiesto l\u0026#8217;accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In ordine alle censure di violazione degli artt. 3 e 41, primo e secondo comma, Cost., la difesa statale osserva che l\u0026#8217;istituzione del registro informatico sarebbe funzionale ad avere \u0026#171;un quadro chiaro degli assetti\u0026#187; del mercato del NCC, in modo da consentirne una \u0026#171;efficiente regolazione\u0026#187;. Si tratterebbe, in altre parole, di uno strumento preordinato a una corretta \u0026#171;programmazione delle autorizzazioni\u0026#187; rilasciabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa prospettiva, la disposizione sospettata non sarebbe \u0026#171;stata ispirata da istanze protezionistiche\u0026#187;, n\u0026#233; avrebbe \u0026#171;inteso [\u0026#8230;] introdurre un \u0026#8220;blocco a regime\u0026#8221;\u0026#187; del mercato, mirando \u0026#171;semplicemente [ad] assicurare al sistema un adeguato mezzo di ricognizione generale\u0026#187;: obiettivo, questo, che costituirebbe un motivo di utilit\u0026#224; sociale idoneo a giustificare una temporanea sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe dato impulso, nel mese di febbraio 2024, al confronto con le categorie di settore onde procedere \u0026#171;tempestivamente alla pubblicazione\u0026#187;, tra l\u0026#8217;altro, di un nuovo \u0026#171;decreto sul registro informatico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, dunque, conclude la difesa statale, il vincolo derivante dalla inoperativit\u0026#224; del registro \u003cem\u003ede quo\u003c/em\u003e sarebbe il frutto di un ragionevole e proporzionato bilanciamento fra lo svolgimento dell\u0026#8217;iniziativa economica privata, e quindi l\u0026#8217;apertura al mercato, da un lato, e l\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale, dall\u0026#8217;altro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale, non sarebbe ravvisabile neanche il dedotto contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 49 TFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn considerazione della finalit\u0026#224; sopra evidenziata, infatti, la preclusione all\u0026#8217;ingresso nel mercato di nuovi operatori soddisferebbe l\u0026#8217;interesse a una \u0026#171;corretta gestione del trasporto\u0026#187; e tale interesse potrebbe \u0026#171;certamente costituire motivo imperativo di interesse generale\u0026#187; idoneo, secondo la Corte di giustizia UE, a giustificare restrizioni alla libert\u0026#224; di stabilimento garantita dell\u0026#8217;evocato parametro interposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta \u0026#8211; ammessa con decreto del Presidente di questa Corte del 21 maggio 2024 \u0026#8211; l\u0026#8217;Associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori (ANITRAV), argomentando a sostegno dell\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale e rimarcando la situazione italiana di carenza dell\u0026#8217;offerta di autoservizi pubblici di trasporto non di linea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinione precisa, fra l\u0026#8217;altro, che non avrebbero \u0026#171;effetti sul presente giudizio\u0026#187; n\u0026#233; la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, 27 marzo 2024, n. 6068, che ha annullato il gi\u0026#224; citato decreto di sospensione n. 86 del 2020, n\u0026#233; l\u0026#8217;eventuale pubblicazione \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e del \u0026#8220;nuovo\u0026#8221; decreto ministeriale richiamato dalla difesa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon la prima, perch\u0026#233; l\u0026#8217;annullamento del decreto di sospensione non comporterebbe la \u0026#171;reviviscenza\u0026#187; di quello (istitutivo del registro informatico) sospeso e, pertanto, comunque non consentirebbe ai comuni di rilasciare nuove autorizzazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon la seconda, perch\u0026#233; dalla mera istituzione del \u0026#8220;nuovo\u0026#8221; registro informatico non discenderebbe di per s\u0026#233; anche la sua \u0026#171;piena operativit\u0026#224;\u0026#187;, cui la disposizione indubbiata subordina il rilascio di nuove autorizzazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Hanno depositato \u003cem\u003eopinio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#8211; ammessa con decreto presidenziale del 21 maggio 2024 \u0026#8211; anche la Sistema trasporti confederazione di imprese, la MuoverS\u0026#236; federazione noleggio con conducente e l\u0026#8217;Associazione NCC Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsse rimarcano, per un verso, il difetto di ragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224; della previsione normativa censurata, che ha prodotto \u0026#171;conseguenze paralizzanti sulla concessione di nuove autorizzazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, che la sentenza del TAR Lazio n. 6068 del 2024 non inciderebbe sulla rilevanza delle questioni sollevate da questa Corte, considerato che la disposizione sospettata sarebbe in ogni caso \u0026#171;idonea a consentire eventuali successive sospensioni o deroghe dei decreti MIT in materia di registro elettronico con conseguente paralisi del potere di rilasciare nuove autorizzazioni all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di NCC\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, ha depositato memoria illustrativa la Regione Calabria, che ha insistito nelle conclusioni gi\u0026#224; rassegnate, sostenendo, in particolare, che le esigenze ricognitive, dedotte dall\u0026#8217;Avvocatura generale, non potrebbero giustificare il protrarsi del blocco al rilascio di nuove autorizzazioni, derivante invece dalla \u0026#171;struttura normativa\u0026#187; della disposizione in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Il giorno antecedente l\u0026#8217;udienza del 3 luglio 2024, l\u0026#8217;Avvocatura generale ha depositato copia del decreto 2 luglio 2024, n. 203, poi pubblicato il successivo 4 luglio, del Capo dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha definito \u0026#171;le modalit\u0026#224; di attivazione\u0026#187; del pi\u0026#249; volte menzionato registro informatico.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Nel corso del giudizio iscritto al n. 20 del reg. ric. 2023, questa Corte, con ordinanza n. 35 del 2024 (reg. ord. n. 49 del 2024), ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 49 TFUE, disponendone la trattazione innanzi a s\u0026#233;, in forza dell\u0026#8217;\u0026#171;evidente rapporto di necessaria pregiudizialit\u0026#224;\u0026#187; rispetto alla decisione del ricorso sull\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, impugnato dal Governo, fra l\u0026#8217;altro, per violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La disposizione censurata prevede che: \u0026#171;[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non \u0026#232; consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l\u0026#8217;espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSegnatamente, sarebbe la stessa struttura di tale disposizione, nella combinazione tra la durata del divieto di rilascio e le modalit\u0026#224; dirette a dare piena operativit\u0026#224; all\u0026#8217;archivio informatico pubblico nazionale, a consentire \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di bloccare per un tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazioni per l\u0026#8217;espletamento del servizio di NCC\u0026#187;, come del resto si \u0026#232; verificato in virt\u0026#249; della perdurante inoperativit\u0026#224;, dopo pi\u0026#249; di cinque anni dall\u0026#8217;entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, del suddetto archivio informatico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, si porrebbe quindi in contrasto: a) con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in riferimento ai principi di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, potendosi dubitare sia della sua intrinseca razionalit\u0026#224; sia dell\u0026#8217;esistenza di una connessione razionale tra il mezzo apprestato e l\u0026#8217;obiettivo perseguito; b) con l\u0026#8217;art. 41, primo e secondo comma, Cost., potendo tradursi in un\u0026#8217;istanza protezionistica che determina un\u0026#8217;indebita barriera all\u0026#8217;ingresso nel mercato, senza peraltro essere riconducibile a un motivo di utilit\u0026#224; sociale o a un interesse della collettivit\u0026#224;; c) con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 49 TFUE, in quanto si risolverebbe in una restrizione della libert\u0026#224; di stabilimento garantita da quest\u0026#8217;ultimo, n\u0026#233; proporzionata, n\u0026#233; giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Dopo l\u0026#8217;instaurazione di questo giudizio di costituzionalit\u0026#224; \u0026#232; stato adottato il decreto n. 203 del 2024 del Capo dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, da un lato, \u0026#171;definisce le modalit\u0026#224; di attivazione\u0026#187; dell\u0026#8217;anzidetto registro informatico e ne stabilisce la \u0026#8220;piena operativit\u0026#224;\u0026#8221; a decorrere da centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo; dall\u0026#8217;altro dispone che i decreti ministeriali n. 4 del 2020, istitutivo del registro stesso, e n. 86 del 2020, che ne ha sospeso l\u0026#8217;efficacia (quest\u0026#8217;ultimo peraltro gi\u0026#224; annullato dalla sentenza del TAR Lazio n. 6068 del 2024), \u0026#171;sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In via preliminare, occorre chiarire che l\u0026#8217;adozione del suddetto decreto n. 203 del 2024 non ha alcuna incidenza sul presente giudizio, dal momento che le censure sono state prospettate sulla disposizione legislativa in ragione della sua \u0026#171;struttura\u0026#187;, a prescindere dalle evenienze \u0026#171;di fatto\u0026#187; e dalle \u0026#171;circostanze contingenti\u0026#187; attinenti alla sua concreta applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ci\u0026#242; in quanto \u0026#232; proprio la configurazione della disposizione censurata a consentire all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa di alzare una barriera all\u0026#8217;ingresso dei nuovi operatori nel mercato del NCC semplicemente bloccando, con il succedersi dei decreti (ovvero con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operativit\u0026#224; del registro informatico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa vicenda storica lo ha concretamente dimostrato, perch\u0026#233; la disposizione in esame ha consentito per oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore (e potrebbe consentirlo in futuro) di mantenere in vita un divieto, vincolante per regioni ed enti locali, che ha gravemente compromesso la possibilit\u0026#224; di incrementare la gi\u0026#224; carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tale carenza, tuttavia, \u0026#232; stata oggetto, sin dal 1995 (Segnalazione 1\u0026#176; agosto 1995, n. 053), di ripetute segnalazioni dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in quanto \u0026#171;dovuta principalmente a un numero insufficiente di licenze per il servizio [di taxi] emesse dai comuni interessati\u0026#187;. Anche quando poi alcuni comuni hanno provveduto a rilasciare nuove licenze per l\u0026#8217;esercizio del servizio di taxi, questi interventi \u0026#171;sono risultati insufficienti anche a fronte di una domanda di mobilit\u0026#224; non di linea in forte crescita\u0026#187; e di un\u0026#8217;offerta \u0026#171;di servizi di NCC\u0026#187; che, parimenti, \u0026#171;non \u0026#232; stata sufficiente a soddisfare la domanda di mobilit\u0026#224;\u0026#187; (Segnalazione 10 marzo 2017, n. 1354).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEppure, nonostante \u0026#171;la diversa configurazione dei servizi pubblici non di linea\u0026#187;, la \u0026#171;domanda di mobilit\u0026#224; non di linea considera ormai in larga parte fungibili i servizi di taxi e di NCC, come hanno segnalato l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; garante della concorrenza e del mercato (Segnalazione del 15 ottobre 2019), l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; di regolazione dei trasporti pubblici (Segnalazioni al Parlamento e al Governo del 21 maggio 2015 e del 10 marzo 2017), la Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea concernente un trasporto locale di passeggeri su richiesta, taxi e veicoli a noleggio con conducente, ben funzionante e sostenibile, 2022/C 62/01)\u0026#187; (sentenza n. 36 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; quindi rimasta del tutto inascoltata da parte del legislatore la preoccupazione dell\u0026#8217;AGCM volta  a evidenziare che \u0026#171;l\u0026#8217;ampliamento dell\u0026#8217;offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all\u0026#8217;esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densit\u0026#224; di traffico e dall\u0026#8217;incapacit\u0026#224; del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilit\u0026#224; della popolazione\u0026#187; (ancora, Segnalazione n. 1354 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA breve distanza da tale segnalazione, infatti, \u0026#232; intervenuta la disposizione censurata, che, introducendo il descritto meccanismo normativo, ha consentito all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa di bloccare sino ad ora la possibilit\u0026#224; di rilascio di nuove autorizzazioni per l\u0026#8217;espletamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di NCC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La questione sollevata con riguardo all\u0026#8217;art. 3 Cost., in riferimento ai principi di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;, \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Come \u0026#232; stato affermato da questa Corte nella sentenza n. 56 del 2020, l\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, dovrebbe avere \u0026#171;il fine di bloccare il numero delle imprese operanti nel settore [soltanto] per il tempo tecnico strettamente necessario ad adottare in concreto il nuovo registro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella suddetta pronuncia tale previsione \u0026#232; stata quindi ritenuta non irragionevole in quanto valutata secondo una logica \u0026#8220;statica\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal punto di vista \u0026#8220;dinamico\u0026#8221; in cui, dopo diversi anni, la considera nuovamente l\u0026#8217;ordinanza di questa Corte iscritta al n. 49 reg. ord. 2024, si evidenzia, invece, una netta \u0026#171;contraddittoriet\u0026#224; intrinseca\u0026#187; tra la regola introdotta, che permette di precludere a tempo indeterminato il rilascio di nuove autorizzazioni, e \u0026#171;la \u0026#8216;causa\u0026#8217; normativa che la deve assistere\u0026#187; (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 195 del 2022), che dovrebbe essere quella, invece, di realizzare in breve tempo una mappatura delle imprese titolari di licenza per l\u0026#8217;esercizio del servizio di taxi e di quelle titolari (a mercato fermo) di autorizzazione per l\u0026#8217;esercizio del servizio di NCC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Altres\u0026#236; evidente \u0026#232; il difetto di proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento al settore del NCC, di recente questa Corte ha affermato che \u0026#171;i divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC, per essere legittimi, devono essere [\u0026#8230;] adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire\u0026#187; (sentenza n. 36 del 2024) e ha parimenti rimarcato l\u0026#8217;esigenza di una \u0026#171;connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore [\u0026#8230;] e il fine che questi intende perseguire\u0026#187; (sentenza n. 8 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale connessione manca, con chiara evidenza, nella norma censurata, che consente in concreto all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa di bloccare a tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazioni per l\u0026#8217;esercizio del servizio di NCC, con effetti protezionistici consistenti nell\u0026#8217;elevare un\u0026#8217;indebita barriera alla libert\u0026#224; di accesso al mercato, che non solo si \u0026#232; tradotta un\u0026#8217;ulteriore posizione di privilegio degli operatori in questo gi\u0026#224; presenti \u0026#8211; che agiscono in una situazione in cui la domanda \u0026#232; ampiamente superiore all\u0026#8217;offerta \u0026#8211; ma che, soprattutto, ha causato, in modo sproporzionato, un grave pregiudizio all\u0026#8217;interesse della cittadinanza e dell\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; I servizi di autotrasporto non di linea, infatti, concorrono a dare \u0026#171;effettivit\u0026#224;\u0026#187; alla libert\u0026#224; di circolazione, \u0026#171;che \u0026#232; la condizione per l\u0026#8217;esercizio di altri diritti\u0026#187; (sentenza n. 36 del 2024), per cui la forte carenza dell\u0026#8217;offerta \u0026#8211; che colloca l\u0026#8217;Italia fra i Paesi europei meno attrezzati al riguardo, come risulta dai dati segnalati nell\u0026#8217;\u003cem\u003eopinio\u003c/em\u003e presentata dall\u0026#8217;ANITRAV tanto nel presente giudizio quanto nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; generata dal potere conformativo pubblico si \u0026#232; risolta in un grave disagio arrecato a intere fasce della popolazione e alle possibilit\u0026#224; di sviluppo economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa ha infatti innanzitutto danneggiato la popolazione anziana e fragile, che, soprattutto nelle metropoli, non \u0026#232; in grado di utilizzare (o anche semplicemente raggiungere) gli altri servizi di trasporto di linea, ma che ha stringenti necessit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; che, in particolare, si manifestano in riferimento alle esigenze di cura. Ha compromesso le esigenze di accesso a una mobilit\u0026#224; veloce, spesso indispensabile a chi viaggia per ragioni di lavoro. Ha recato danno al turismo e all\u0026#8217;immagine internazionale dell\u0026#8217;Italia, dal momento che l\u0026#8217;insufficiente offerta di mobilit\u0026#224; ha pregiudicato la possibilit\u0026#224; di raggiungere agevolmente i luoghi di villeggiatura, come documentato dalla Regione Calabria nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInsomma, tali esempi dimostrano che, nella pur circoscritta distorsione della concorrenza che si \u0026#232; verificata per effetto della normativa censurata, sono stati indebitamente compromessi, non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di pi\u0026#249; ampio, che attiene all\u0026#8217;effettivit\u0026#224; nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all\u0026#8217;interesse allo sviluppo economico del Paese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Parimente fondata \u0026#232; la questione riferita all\u0026#8217;art. 41, primo e secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata, come si \u0026#232; detto, ha consentito e consente all\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa di erigere una indebita barriera all\u0026#8217;entrata: il che preclude la concorrenza per il mercato, in contrasto con la libert\u0026#224; garantita dal primo comma dell\u0026#8217;art. 41 Cost. (sentenze n. 8 del 2024, n. 171 e n. 117 del 2022 e n. 7 del 2021), in un settore gi\u0026#224; da tempo \u0026#171;caratterizzato, come pi\u0026#249; volte ha rimarcato l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; garante della concorrenza e del mercato (da ultimo, mediante segnalazione del 3 novembre 2023, rif. n. S4778), da una inadeguata apertura all\u0026#8217;ingresso di nuovi soggetti\u0026#187; (sentenza n. 8 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, \u0026#232; possibile una compressione della libert\u0026#224; d\u0026#8217;iniziativa economica privata solo \u0026#171;allorch\u0026#233; l\u0026#8217;apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, come sancito dall\u0026#8217;art. 41, comma secondo, Cost., all\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale\u0026#187; (sentenza n. 150 del 2022; nello stesso senso, \u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 56 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto in precedenza evidenziato (punti 6.2. e 6.2.1.) porta invece palesemente a escludere che la disposizione censurata, rinviando a una piena operativit\u0026#224; del registro suscettibile di essere procrastinata \u003cem\u003esine die\u003c/em\u003e, sia riconducibile a un qualche motivo di utilit\u0026#224; sociale o a un interesse della collettivit\u0026#224;, rispondendo, al contrario, a un\u0026#8217;istanza protezionistica che ha, non marginalmente, inciso sul benessere sociale e sugli interessi della collettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Fondata, infine, \u0026#232; anche la censura relativa all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all\u0026#8217;art. 49 del TFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di giustizia UE, in riferimento all\u0026#8217;applicazione del suddetto art. 49, ha chiarito che questo garantisce la libert\u0026#224; di stabilimento anche nei rapporti tra imprese che forniscono il servizio di taxi e imprese autorizzate per il servizio di NCC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePronunciandosi con riguardo al pi\u0026#249; esiguo numero di licenze che una normativa spagnola attribuiva a chi esercita il servizio di NCC (un trentesimo di quelle riservate ai taxi), la Corte di giustizia UE ha ritenuto di esaminare in modo rigoroso le preminenti finalit\u0026#224; d\u0026#8217;interesse generale che sono poste a presidio della disciplina limitativa \u0026#8211; come gli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico dell\u0026#8217;agglomerato urbano, nonch\u0026#233; di protezione dell\u0026#8217;ambiente \u0026#8211;, precisando anche che le misure adottate devono risultare adeguate e non in grado di travalicare quanto si dimostri indispensabile per conseguire gli obiettivi fissati dalla legge (Corte di giustizia UE, sentenza 8 giugno 2023, Prestige and Limousine SL).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; rammentato nella sentenza n. 36 del 2024, la pronuncia, peraltro, \u0026#171;ha posto in risalto il ruolo cruciale che i servizi di NCC sono deputati a svolgere, proprio in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;impiego dell\u0026#8217;innovazione tecnologica, per \u0026#8220;contribuire a conseguire l\u0026#8217;obiettivo di una mobilit\u0026#224; efficiente e inclusiva, grazie al loro livello di digitalizzazione e alla flessibilit\u0026#224; nella fornitura di servizi, come una piattaforma tecnologica accessibile ai non vedenti\u0026#8221; (paragrafo 96)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tale giurisprudenza, la disposizione censurata incide sulla libert\u0026#224; di stabilimento senza che sia ravvisabile, per quanto gi\u0026#224; esposto, un proporzionato motivo di interesse generale a sua giustificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Va quindi dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; per violazione degli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 49 TFUE \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240719120444.pdf","oggetto":"Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l\u0026#8217;espletamento del servizio fino alla piena operativit\u0026#224; dell\u0027archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al c. 3 dell\u0026#8217;art. 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, come convertito.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46292","titoletto":"Iniziativa economica privata (libertà di) - In genere - Possibile compressione - Limiti - Misure di ordine generale finalizzate alla tutela di valori primari attinenti alla persona umana. (Classif. 136001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ possibile una compressione della libertà d’iniziativa economica privata solo allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, come sancito dall’art. 41, secondo comma, Cost., all’utilità sociale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 171/2022 - mass. 44916; S. 150/2022 - mass. 45005; S. 151/2018 - mass. 40000; S. 47/2018 - mass. 39973; S. 16/2017 - mass. 39249; S. 56/2015 - mass. 38312\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46293","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46293","titoletto":"Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l\u0027espletamento del servizio fino alla piena operatività dell\u0027archivio informatico pubblico nazionale delle imprese - Irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, della libera concorrenza e della libertà di stabilimento - Illegittimità costituzionale. (Classif. 253003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 49 TFUE, l’art. 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come conv. La disposizione censurata dalla Corte costituzionale, quale giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nel corso del giudizio iscritto al n. 20 reg. ric. 2023, con ordinanza n. 35 del 2024 – in forza dell’evidente rapporto di necessaria pregiudizialità rispetto alla decisione del ricorso sull’art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023 impugnato dal Governo – non consente il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese, così bloccando per un tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazioni, stante la perdurante inoperatività del suddetto archivio informatico. La configurazione della disposizione censurata – non incidendo sul presente giudizio il decreto n. 203 del 2024, che definisce le modalità di attivazione dell’anzidetto registro informatico, dal momento che le censure sono state prospettate sulla disposizione legislativa in ragione della sua struttura, a prescindere dalle evenienze di fatto e dalle circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione – consente all’autorità amministrativa di alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori nel mercato del NCC semplicemente bloccando, con il succedersi dei decreti (ovvero con la loro emanazione e la loro successiva sospensione), la piena operatività del registro informatico. Se, dunque, la disposizione censurata è stata ritenuta non irragionevole in una logica “statica”, essa risulta irragionevole e non proporzionata dal punto di vista “dinamico”, vista la netta contraddittorietà intrinseca tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere, di realizzare in breve tempo una mappatura delle imprese titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di quelle titolari (a mercato fermo) di autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC. Ciò, inoltre, danneggiando la popolazione anziana e fragile, compromettendo le esigenze di accesso a una mobilità veloce e recando danno al turismo e all’immagine internazionale dell’Italia. Parimenti, essa ha consentito e consente all’autorità amministrativa di erigere una indebita barriera all’entrata, precludendo la concorrenza per il mercato, in un settore già da tempo caratterizzato da una inadeguata apertura all’ingresso di nuovi soggetti. Infine, è violata anche la libertà di stabilimento senza che sia ravvisabile un proporzionato motivo di interesse generale a sua giustificazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 36/2024 - mass. 46051; S. 8/2024 - mass. 45947; S. 195/2022 - mass. 45011; S. 7/2021 - mass. 43554; S. 56/2020 - mass. 42162\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46292","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"14/12/2018","data_nir":"2018-12-14","numero":"135","articolo":"10","specificazione_articolo":"bis","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-12-14;135~art10"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/02/2019","data_nir":"2019-02-11","numero":"12","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-02-11;12"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"49","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45615","autore":"","titolo":"Corte costituzionale, sentenza 19 luglio 2024, n. 137","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"301","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44913","autore":"De Gioia V.","titolo":"Corte costituzionale: incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC)","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Archivio giuridico della circolazione, dell\u0027assicurazione e della responsabilità","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"720","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44878","autore":"Rangone N.","titolo":"Servizi innovativi e benessere dei cittadini nel trasporto non di linea","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giornale di diritto amministrativo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45273","autore":"Saputelli G.","titolo":"Il decorso del tempo, l\u0027inattività dell\u0027amministrazione e l\u0027effettività nel godimento dei diritti costituzionali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1486","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45510","autore":"Troncone C.","titolo":"La tutela della concorrenza oltre il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Osservazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in materia di Taxi e NCC","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"78","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45509_2024_137.pdf","nome_file_fisico":"35_2024+altre_Troncone.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]