GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/1985/163

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:163
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 0.427654
    "namelookup_time" => 0.000195
    "connect_time" => 0.003318
    "pretransfer_time" => 0.098044
    "size_download" => 19535.0
    "speed_download" => 45679.0
    "starttransfer_time" => 0.405728
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 40084
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 97952
    "connect_time_us" => 3318
    "namelookup_time_us" => 195
    "pretransfer_time_us" => 98044
    "starttransfer_time_us" => 405728
    "total_time_us" => 427654
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770493504.5472
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:163"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1985:163 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:04 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 19:45:04 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"1985","numero":"163","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"ELIA","redattore":"","relatore":"BUCCIARELLI DUCCI","tipo_fissaz_dec":"Camera di Consiglio","data_fissaz_dec":"20/02/1985","data_decisione":"06/05/1985","data_deposito":"24/05/1985","num_gazz_uff":"0","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e                                 N. 163                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e                         SENTENZA 6 MAGGIO 1985                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e                Deposito in cancelleria: 24 maggio 1985.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e       Pubblicazione in \"Gazz. Uff.\" n. 131 bis del 5 giugno 1985.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                   Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI                    \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori:  Prof.  LEOPOLDO  ELIA,  Presidente - Prof.  \r\n GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv.  ORONZO REALE - Dott.  BRUNETTO  BUCCIARELLI  \r\n DUCCI  -  Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO  \r\n LA PERGOLA - Prof.  VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI -  Dott.  \r\n FRANCESCO  SAJA  -  Prof.  GIOVANNI  CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof.  \r\n GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,                    \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 6 del  d.P.R.  \r\n 31  marzo  1971,  n.  276 (Assunzioni temporanee di personale presso le  \r\n amministrazioni dello Stato), in relazione all\u0027art. 25 legge 28 ottobre  \r\n 1970, n. 775 promosso con ordinanza  emessa  il  21  gennaio  1977  dal  \r\n Pretore   di  Cecina  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Vallesi  \r\n Raffaello e altri e Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, iscritta  \r\n al n. 205 del registro  ordinanze  1977  e  pubblicata  nella  Gazzetta  \r\n Ufficiale della Repubblica n. 148 del 1977.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di costituzione dell\u0027Azienda di Stato per le Foreste  \r\n Demaniali nonch\u0026#233; l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei  \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito nella camera di consiglio del 20  febbraio  1985  il  Giudice  \r\n relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1.  -  Il  Pretore  di  Cecina con ordinanza del 21 gennaio 1977 ha  \r\n sollevato,  in  relazione  agli  artt.  76  e  77  della  Costituzione,  \r\n questione  incidentale  di  legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 6 del  \r\n d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso  \r\n le amministrazioni dello Stato), nella parte in cui - mantenendo  fermo  \r\n il  disposto della legge 12 aprile 1962, n. 205 - consente l\u0027assunzione  \r\n da parte dell\u0027Amministrazione forestale  dello  Stato  di  personale  a  \r\n tempo  determinato  per  generiche  \"esigenze  temporanee\", malgrado la  \r\n legge n.  205/1962 sia stata abrogata dalla successiva legge 28 ottobre  \r\n 1970, n. 775 (art. 25), che prevede  assunzioni  temporanee  solo  \"per  \r\n esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti\".                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dubita  il  giudice a quo che il Governo, nell\u0027esercitare il potere  \r\n delegato conferito dalla  legge  di  delega  n.  775  del  1970,  abbia  \r\n ecceduto  dai  limiti  della  delega  stessa richiamando in vita con la  \r\n norma impugnata disposizioni abrogate dalla stessa legge di delega,  la  \r\n cui  finalit\u0026#224;  era  proprio quella di porre un freno agli abusi che si  \r\n verificavano con la normativa abrogata.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2.  -  \u0026#200;  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei  \r\n ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura Generale dello  Stato,  \r\n assumendo l\u0027infondatezza della questione sollevata.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo  la  difesa  dello  Stato,  infatti, il supposto eccesso di  \r\n delega  prospettato  dal  pretore  \u0026#232;  frutto  di  una   non   corretta  \r\n interpretazione  delle  norme  in  questione  in  quanto  la previsione  \r\n contenuta nell\u0027art. 6 d.P.R. n. 276/1971 \u0026#232;  sostanzialmente  in  linea  \r\n con  la  previsione  dell\u0027art.  25 della legge di delega, diretta cio\u0026#232;  \r\n alla  disciplina  di  assunzioni  temporanee  per  la   esecuzione   di  \r\n particolari  lavori  in  economia  e  per la durata massima di sessanta  \r\n giorni, come gi\u0026#224; prescriveva l\u0027articolo unico della legge n.  205  del  \r\n 1962.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  -  La  Corte \u0026#232; chiamata a decidere se contrasti o meno con gli  \r\n artt. 76 e 77 della Costituzione l\u0027art. 6 del d.P.R. 21 marzo 1971,  n.  \r\n 276 (Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello  \r\n Stato),  nella parte in cui - mantenendo ferma la legge 12 aprile 1962,  \r\n n. 205 - consente l\u0027assunzione di personale  a  tempo  determinato  per  \r\n \"esigenze  temporanee\";  per il sospetto che tale disposizione esorbiti  \r\n dai limiti fissati al Governo dalla legge di delega 28 ottobre 1970, n.  \r\n 775, la quale avrebbe abrogato tra l\u0027altro - secondo il giudice a quo -  \r\n anche la predetta legge n. 205 del 1962 (Disposizioni  particolari  per  \r\n l\u0027assunzione  di mano d\u0027opera da parte del Ministero dell\u0027agricoltura e  \r\n delle foreste e dell\u0027Azienda di Stato per le foreste demaniali).         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Osserva infatti il Pretore che - mentre in linea generale la  legge  \r\n 18  aprile  1962,  n.  230 nell\u0027abrogare l\u0027art. 2097 Cod.   civ., aveva  \r\n fissato nuovi principi per la disciplina  del  contratto  di  lavoro  a  \r\n tempo determinato sottoponendone la proroga a limiti precisi e rigorosi  \r\n e  frenando  in tal modo l\u0027abuso dei contratti a termine a catena - per  \r\n quanto riguarda invece l\u0027Amministrazione forestale sia la citata  legge  \r\n n.    205/1962, sia il d.P.R. 12 luglio 1963, n. 1215, emanato in forza  \r\n della legge delega 18 aprile 1962, n. 230, erano rimasti esclusi  dalla  \r\n disciplina  innovativa  della legge n. 230 del 1962, permettendo quindi  \r\n reiterate rinnovazioni delle assunzioni temporanee.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Con la  nuova  legge  di  delega  n.  775  del  1970  (Modifiche  e  \r\n integrazioni  alla  legge  di  delegazione  18 marzo 1968, n.   249 sul  \r\n riassetto  delle  carriere)  venivano  ribaditi   precisi   limiti   al  \r\n legislatore  delegato  per  la  disciplina delle assunzioni temporanee,  \r\n togliendo efficacia a tutte le disposizioni che consentivano assunzioni  \r\n di personale straordinario con contratto a termine  (art.  25,  secondo  \r\n comma),  al  fine  evidente  di  garantire  la  stabilit\u0026#224;  del posto di  \r\n lavoro,  \"in  cui  trova  la  sua  prima  realizzazione  -   si   legge  \r\n nell\u0027ordinanza - il precetto costituzionale sul diritto al lavoro\".      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - La questione non \u0026#232; fondata.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Occorre  innanzi  tutto  precisare che originariamente l\u0027art.  2097  \r\n c.c. prevedeva il contratto di lavoro a termine,  come  eccezione  alla  \r\n regola   generale   dell\u0027indeterminatezza  temporale  del  rapporto,  e  \r\n stabiliva che tale termine poteva risultare  o  dalla  specialit\u0026#224;  del  \r\n rapporto o da atto scritto.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Successivamente  con  la  legge  12  aprile  1962,  n.  205 si dava  \r\n facolt\u0026#224; al Ministero dell\u0027agricoltura e all\u0027Azienda di  Stato  per  le  \r\n foreste  demaniali  di  assumere  personale  con  contratti  di diritto  \r\n privato a termine  (non  superiore  a  sessanta  giorni)  limitatamente  \r\n all\u0027esecuzione  di  lavori  \"direttamente  eseguiti\", cio\u0026#232; condotti in  \r\n economia.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Con  l\u0027art. 9 della legge n. 230 del 18 aprile 1962 si dava poi una  \r\n nuova disciplina generale al contratto a tempo  determinato,  abrogando  \r\n totalmente  l\u0027art.  2097  c.c.  e  limitandosi il rapporto a termine ad  \r\n ipotesi  specificatamente  definite.  L\u0027art.  10  della  stessa   legge  \r\n stabiliva  che con apposito decreto delegato sarebbero state emanate le  \r\n norme necessarie per adeguare alla nuova  disciplina  le  assunzioni  a  \r\n termine  da  parte  delle  amministrazioni dello Stato e delle relative  \r\n aziende autonome.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il d.P.R. 12 luglio 1963, n. 1215 indicava, con precisi limiti,  le  \r\n particolari categorie di lavoratori che potevano essere assunti a tempo  \r\n determinato  dallo Stato e dalle sue aziende. Tra esse era prevista, al  \r\n n. 4, la categoria degli operai \"assunti per esigenze  temporanee\"  dal  \r\n Ministero  dell\u0027agricoltura  e  dall\u0027Azienda  forestale  dello Stato ai  \r\n sensi della citata legge n. 205 del 1962.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027esigenza  di  un   riordinamento   globale   dell\u0027amministrazione  \r\n statale,  con  il  decentramento  delle  funzioni  e il riassetto delle  \r\n carriere e delle retribuzioni, veniva affrontata dal legislatore con la  \r\n legge 18 marzo 1968, n. 249 e, nuovamente, con legge 28  ottobre  1970,  \r\n n.  775  che,  modificando e integrando la normativa del 1968, delegava  \r\n tra l\u0027altro al Governo, con l\u0027art. 25, la disciplina  delle  assunzioni  \r\n di  personale \"per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrente\".  \r\n Il secondo comma dello stesso articolo  abrogava  tutte  le  precedenti  \r\n norme  che  consentivano  \"assunzioni  di  personale straordinario\" con  \r\n contratti a termine comunque determinati.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In attuazione di tale delega veniva  emanato  il  d.P.R.  31  marzo  \r\n 1971, n. 276, di cui fa parte l\u0027impugnato art. 6.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Una  corretta  lettura della normativa consente quindi di accertare  \r\n che l\u0027abrogazione disposta con l\u0027art. 25 della legge di delega  n.  775  \r\n del  1970 aveva per oggetto solo le disposizioni relative ad assunzioni  \r\n per esigenze straordinarie, tanto che il decreto delegato  n.  276  del  \r\n 1971   dovette   ridettare   per   tali   assunzioni   una   disciplina  \r\n particolarmente  rigorosa,  disponendo  che   le   assunzioni   fossero  \r\n giustificate da esigenze indilazionabili e la loro durata non superasse  \r\n comunque i novanta giorni nell\u0027anno solare.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Poich\u0026#233;   le   norme   abrogative  non  consentono  interpretazioni  \r\n estensive o analogiche, l\u0027abrogazione cos\u0026#236;  disposta  dalla  legge  n.  \r\n 775/1970  non  pu\u0026#242; essere estesa anche all\u0027assunzione di personale per  \r\n l\u0027esecuzione   di   opere   condotte   in   economia   dalla   Pubblica  \r\n Amministrazione,  come  nella  specie  quelle previste per il Ministero  \r\n dell\u0027Agricoltura e l\u0027Azienda di Stato per le foreste dalla legge n. 205  \r\n del 1962.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non eccedeva quindi dalla delega ricevuta il  legislatore  delegato  \r\n nel momento in cui con la disposizione impugnata confermava il disposto  \r\n dell\u0027articolo unico della suddetta legge n. 205 del 1962.                \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  non  fondata  la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art. 6 del d.P.R. 21 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee  di  \r\n personale   presso   le   amministrazioni  dello  Stato)  sollevata  in  \r\n riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal Pretore di Cecina  \r\n con l\u0027ordinanza del 21 gennaio 1977 (n. 205 r.o. 1977).                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  LEOPOLDO  ELIA   -   GUGLIELMO  \r\n                                   ROEHRSSEN  -  ORONZO REALE - BRUNETTO  \r\n                                   BUCCIARELLI    DUCCI    -     ALBERTO  \r\n                                   MALAGUGINI  - LIVIO PALADIN - ANTONIO  \r\n                                   LA  PERGOLA  -  VIRGILIO  ANDRIOLI  -  \r\n                                   GIUSEPPE  FERRARI  - FRANCESCO SAJA -  \r\n                                   GIOVANNI  CONSO  -  ETTORE  GALLO   -  \r\n                                   GIUSEPPE   BORZELLINO   -   FRANCESCO  \r\n                                   GRECO.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10962","titoletto":"SENT.  163/85. IMPIEGO PUBBLICO - ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  - DIVIETI  E DEROGHE - ASSUNTO  ECCESSO  DAI  LIMITI FISSATI DALLA LEGGE DI DELEGA - INSUSSISTENZA - ABROGAZIONE DELLA NORMA  SULL\u0027ASSUNZIONE  DI PERSONALE,  CON CONTRATTI  DI  DIRITTO PRIVATO A TERMINE, PER L\u0027ESECUZIONE DI OPERE CONDOTTE IN ECONOMIA DALLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"Poiche\u0027   le  norme  abrogative  non  consentono  interpretazioni estensive o analogiche,  l\u0027abrogazione disposta dal secondo comma dell\u0027art.  25  della legge di delega 28  ottobre  1970,  n.  775, avente  per  oggetto solo le disposizioni relative ad  assunzioni per  esigenze  straordinarie,   non  puo\u0027  essere  estesa   anche all\u0027assunzione   di personale per l\u0027esecuzione di opere  condotte in  economia  dalla Pubblica Amministrazione.  Pertanto,  non  ha ecceduto  dalla  delega  ricevuta  il  legislatore  delegato  nel momento  in cui con la disposizione dell\u0027art.   6 del  d.P.R.  31 marzo 1971, n. 276, ha confermato l\u0027articolo unico della legge 12 aprile   1962,   n.   205,   che  dava  facolta\u0027   al   Ministero dell\u0027Agricoltura  e all\u0027Azienda di Stato per le foreste demaniali di assumere personale con contratti di diritto privato a  termine (non superiore a sessanta giorni) limitatamente all\u0027esecuzione di lavori \"direttamente eseguiti\",  cioe\u0027 condotti in economia. (Non fondatezza  - in  riferimento agli artt.  76 e 77,  primo  comma, Cost.  - della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 6 del d.P.R.  276/1971,  riguardante le assunzioni temporanee  di personale  presso le amministrazioni dello Stato,  nella parte in cui, mantenendo ferma la legge 205/1962, consente l\u0027assunzione ad opera  dell\u0027amministrazione forestale dello Stato di personale  a tempo  determinato  per  \"esigenze  temporanee\",   essendo   tale normativa  conforme a quanto previsto dalla legge di  delegazione 775/1970).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"31/03/1971","numero":"276","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;276~art6"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8054","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1200","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7854","autore":"SICLARI M.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"337","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]