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Uff.\" n. 131 bis del 5 giugno 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. \r\n GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI \r\n DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO \r\n LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. \r\n FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. \r\n GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 6 del d.P.R. \r\n 31 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso le \r\n amministrazioni dello Stato), in relazione all\u0027art. 25 legge 28 ottobre \r\n 1970, n. 775 promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1977 dal \r\n Pretore di Cecina nel procedimento civile vertente tra Vallesi \r\n Raffaello e altri e Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, iscritta \r\n al n. 205 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 148 del 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione dell\u0027Azienda di Stato per le Foreste \r\n Demaniali nonch\u0026#233; l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il Giudice \r\n relatore Brunetto Bucciarelli Ducci. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Il Pretore di Cecina con ordinanza del 21 gennaio 1977 ha \r\n sollevato, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, \r\n questione incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 6 del \r\n d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso \r\n le amministrazioni dello Stato), nella parte in cui - mantenendo fermo \r\n il disposto della legge 12 aprile 1962, n. 205 - consente l\u0027assunzione \r\n da parte dell\u0027Amministrazione forestale dello Stato di personale a \r\n tempo determinato per generiche \"esigenze temporanee\", malgrado la \r\n legge n. 205/1962 sia stata abrogata dalla successiva legge 28 ottobre \r\n 1970, n. 775 (art. 25), che prevede assunzioni temporanee solo \"per \r\n esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dubita il giudice a quo che il Governo, nell\u0027esercitare il potere \r\n delegato conferito dalla legge di delega n. 775 del 1970, abbia \r\n ecceduto dai limiti della delega stessa richiamando in vita con la \r\n norma impugnata disposizioni abrogate dalla stessa legge di delega, la \r\n cui finalit\u0026#224; era proprio quella di porre un freno agli abusi che si \r\n verificavano con la normativa abrogata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei \r\n ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura Generale dello Stato, \r\n assumendo l\u0027infondatezza della questione sollevata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo la difesa dello Stato, infatti, il supposto eccesso di \r\n delega prospettato dal pretore \u0026#232; frutto di una non corretta \r\n interpretazione delle norme in questione in quanto la previsione \r\n contenuta nell\u0027art. 6 d.P.R. n. 276/1971 \u0026#232; sostanzialmente in linea \r\n con la previsione dell\u0027art. 25 della legge di delega, diretta cio\u0026#232; \r\n alla disciplina di assunzioni temporanee per la esecuzione di \r\n particolari lavori in economia e per la durata massima di sessanta \r\n giorni, come gi\u0026#224; prescriveva l\u0027articolo unico della legge n. 205 del \r\n 1962. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - La Corte \u0026#232; chiamata a decidere se contrasti o meno con gli \r\n artt. 76 e 77 della Costituzione l\u0027art. 6 del d.P.R. 21 marzo 1971, n. \r\n 276 (Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello \r\n Stato), nella parte in cui - mantenendo ferma la legge 12 aprile 1962, \r\n n. 205 - consente l\u0027assunzione di personale a tempo determinato per \r\n \"esigenze temporanee\"; per il sospetto che tale disposizione esorbiti \r\n dai limiti fissati al Governo dalla legge di delega 28 ottobre 1970, n. \r\n 775, la quale avrebbe abrogato tra l\u0027altro - secondo il giudice a quo - \r\n anche la predetta legge n. 205 del 1962 (Disposizioni particolari per \r\n l\u0027assunzione di mano d\u0027opera da parte del Ministero dell\u0027agricoltura e \r\n delle foreste e dell\u0027Azienda di Stato per le foreste demaniali). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Osserva infatti il Pretore che - mentre in linea generale la legge \r\n 18 aprile 1962, n. 230 nell\u0027abrogare l\u0027art. 2097 Cod. civ., aveva \r\n fissato nuovi principi per la disciplina del contratto di lavoro a \r\n tempo determinato sottoponendone la proroga a limiti precisi e rigorosi \r\n e frenando in tal modo l\u0027abuso dei contratti a termine a catena - per \r\n quanto riguarda invece l\u0027Amministrazione forestale sia la citata legge \r\n n. 205/1962, sia il d.P.R. 12 luglio 1963, n. 1215, emanato in forza \r\n della legge delega 18 aprile 1962, n. 230, erano rimasti esclusi dalla \r\n disciplina innovativa della legge n. 230 del 1962, permettendo quindi \r\n reiterate rinnovazioni delle assunzioni temporanee. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Con la nuova legge di delega n. 775 del 1970 (Modifiche e \r\n integrazioni alla legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249 sul \r\n riassetto delle carriere) venivano ribaditi precisi limiti al \r\n legislatore delegato per la disciplina delle assunzioni temporanee, \r\n togliendo efficacia a tutte le disposizioni che consentivano assunzioni \r\n di personale straordinario con contratto a termine (art. 25, secondo \r\n comma), al fine evidente di garantire la stabilit\u0026#224; del posto di \r\n lavoro, \"in cui trova la sua prima realizzazione - si legge \r\n nell\u0027ordinanza - il precetto costituzionale sul diritto al lavoro\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - La questione non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Occorre innanzi tutto precisare che originariamente l\u0027art. 2097 \r\n c.c. prevedeva il contratto di lavoro a termine, come eccezione alla \r\n regola generale dell\u0027indeterminatezza temporale del rapporto, e \r\n stabiliva che tale termine poteva risultare o dalla specialit\u0026#224; del \r\n rapporto o da atto scritto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Successivamente con la legge 12 aprile 1962, n. 205 si dava \r\n facolt\u0026#224; al Ministero dell\u0027agricoltura e all\u0027Azienda di Stato per le \r\n foreste demaniali di assumere personale con contratti di diritto \r\n privato a termine (non superiore a sessanta giorni) limitatamente \r\n all\u0027esecuzione di lavori \"direttamente eseguiti\", cio\u0026#232; condotti in \r\n economia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Con l\u0027art. 9 della legge n. 230 del 18 aprile 1962 si dava poi una \r\n nuova disciplina generale al contratto a tempo determinato, abrogando \r\n totalmente l\u0027art. 2097 c.c. e limitandosi il rapporto a termine ad \r\n ipotesi specificatamente definite. L\u0027art. 10 della stessa legge \r\n stabiliva che con apposito decreto delegato sarebbero state emanate le \r\n norme necessarie per adeguare alla nuova disciplina le assunzioni a \r\n termine da parte delle amministrazioni dello Stato e delle relative \r\n aziende autonome. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il d.P.R. 12 luglio 1963, n. 1215 indicava, con precisi limiti, le \r\n particolari categorie di lavoratori che potevano essere assunti a tempo \r\n determinato dallo Stato e dalle sue aziende. Tra esse era prevista, al \r\n n. 4, la categoria degli operai \"assunti per esigenze temporanee\" dal \r\n Ministero dell\u0027agricoltura e dall\u0027Azienda forestale dello Stato ai \r\n sensi della citata legge n. 205 del 1962. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027esigenza di un riordinamento globale dell\u0027amministrazione \r\n statale, con il decentramento delle funzioni e il riassetto delle \r\n carriere e delle retribuzioni, veniva affrontata dal legislatore con la \r\n legge 18 marzo 1968, n. 249 e, nuovamente, con legge 28 ottobre 1970, \r\n n. 775 che, modificando e integrando la normativa del 1968, delegava \r\n tra l\u0027altro al Governo, con l\u0027art. 25, la disciplina delle assunzioni \r\n di personale \"per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrente\". \r\n Il secondo comma dello stesso articolo abrogava tutte le precedenti \r\n norme che consentivano \"assunzioni di personale straordinario\" con \r\n contratti a termine comunque determinati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In attuazione di tale delega veniva emanato il d.P.R. 31 marzo \r\n 1971, n. 276, di cui fa parte l\u0027impugnato art. 6. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Una corretta lettura della normativa consente quindi di accertare \r\n che l\u0027abrogazione disposta con l\u0027art. 25 della legge di delega n. 775 \r\n del 1970 aveva per oggetto solo le disposizioni relative ad assunzioni \r\n per esigenze straordinarie, tanto che il decreto delegato n. 276 del \r\n 1971 dovette ridettare per tali assunzioni una disciplina \r\n particolarmente rigorosa, disponendo che le assunzioni fossero \r\n giustificate da esigenze indilazionabili e la loro durata non superasse \r\n comunque i novanta giorni nell\u0027anno solare. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Poich\u0026#233; le norme abrogative non consentono interpretazioni \r\n estensive o analogiche, l\u0027abrogazione cos\u0026#236; disposta dalla legge n. \r\n 775/1970 non pu\u0026#242; essere estesa anche all\u0027assunzione di personale per \r\n l\u0027esecuzione di opere condotte in economia dalla Pubblica \r\n Amministrazione, come nella specie quelle previste per il Ministero \r\n dell\u0027Agricoltura e l\u0027Azienda di Stato per le foreste dalla legge n. 205 \r\n del 1962. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non eccedeva quindi dalla delega ricevuta il legislatore delegato \r\n nel momento in cui con la disposizione impugnata confermava il disposto \r\n dell\u0027articolo unico della suddetta legge n. 205 del 1962. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 6 del d.P.R. 21 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di \r\n personale presso le amministrazioni dello Stato) sollevata in \r\n riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal Pretore di Cecina \r\n con l\u0027ordinanza del 21 gennaio 1977 (n. 205 r.o. 1977). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO \r\n ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO \r\n BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO \r\n MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO \r\n LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - \r\n GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - \r\n GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - \r\n GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO \r\n GRECO. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10962","titoletto":"SENT. 163/85. IMPIEGO PUBBLICO - ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - DIVIETI E DEROGHE - ASSUNTO ECCESSO DAI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE DI DELEGA - INSUSSISTENZA - ABROGAZIONE DELLA NORMA SULL\u0027ASSUNZIONE DI PERSONALE, CON CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO A TERMINE, PER L\u0027ESECUZIONE DI OPERE CONDOTTE IN ECONOMIA DALLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"Poiche\u0027 le norme abrogative non consentono interpretazioni estensive o analogiche, l\u0027abrogazione disposta dal secondo comma dell\u0027art. 25 della legge di delega 28 ottobre 1970, n. 775, avente per oggetto solo le disposizioni relative ad assunzioni per esigenze straordinarie, non puo\u0027 essere estesa anche all\u0027assunzione di personale per l\u0027esecuzione di opere condotte in economia dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, non ha ecceduto dalla delega ricevuta il legislatore delegato nel momento in cui con la disposizione dell\u0027art. 6 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, ha confermato l\u0027articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 205, che dava facolta\u0027 al Ministero dell\u0027Agricoltura e all\u0027Azienda di Stato per le foreste demaniali di assumere personale con contratti di diritto privato a termine (non superiore a sessanta giorni) limitatamente all\u0027esecuzione di lavori \"direttamente eseguiti\", cioe\u0027 condotti in economia. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 6 del d.P.R. 276/1971, riguardante le assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, nella parte in cui, mantenendo ferma la legge 205/1962, consente l\u0027assunzione ad opera dell\u0027amministrazione forestale dello Stato di personale a tempo determinato per \"esigenze temporanee\", essendo tale normativa conforme a quanto previsto dalla legge di delegazione 775/1970).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"31/03/1971","numero":"276","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;276~art6"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8054","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1200","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7854","autore":"SICLARI M.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"337","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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