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R. e B. srl, con ordinanza del 16 aprile 2023, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di C. R.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 dicembre 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Sergio Vacirca per C. R.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 aprile 2023 (reg. ord. n. 72 del 2023), la Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in riferimento agli artt. 3, 4, 10, 24, 35, 38, 41, 111, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera\u003cem\u003e c\u003c/em\u003e), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch\u0026#233; in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e all\u0026#8217;art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30 (d\u0026#8217;ora in poi: CSE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Le questioni sono sollevate nel corso del giudizio di impugnazione di un licenziamento, intimato in data 1\u0026#176; luglio 2016, ad una lavoratrice assunta in data 1\u0026#176; maggio 2016, a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo per \u0026#171;riduzione del personale\u0026#187; avviata ai sensi degli artt. 4 e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilit\u0026#224;, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit\u0026#224; europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), censurato per violazione della procedura e per la non corretta applicazione dei criteri di scelta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La Corte rimettente premette di aver gi\u0026#224; proposto, in riferimento alle medesime questioni, un rinvio pregiudiziale su cui la Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, con ordinanza del 4 giugno 2020, in causa C-32/20, TJ contro B. srl, si \u0026#232; dichiarata manifestamente incompetente per l\u0026#8217;estraneit\u0026#224; della controversia del procedimento principale, relativa alle conseguenze dell\u0026#8217;atto di recesso, agli obblighi imposti dalla direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi; nonch\u0026#233;, nel medesimo giudizio, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, per profili in parte uguali e in parte connessi, dichiarate da questa Corte inammissibili (sentenza n. 254 del 2020) per una insufficiente individuazione dei vizi del licenziamento collettivo e per l\u0026#8217;incertezza sul tipo di intervento richiesto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evidenzia di aver dichiarato con sentenza parziale l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;impugnato licenziamento per violazione dei criteri di scelta, e di aver disposto la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell\u0026#8217;individuazione delle conseguenze sanzionatorie; osserva, quindi, che ad un licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta, intimato nel 2016 nei confronti di una lavoratrice assunta dopo il 7 marzo 2015, trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, richiamato dall\u0026#8217;art. 10 del medesimo decreto, nella versione antecedente la novella di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignit\u0026#224; dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, ai sensi del quale il giudice dichiara l\u0026#8217;estinzione del rapporto e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennit\u0026#224; non assoggettata a contribuzione previdenziale \u0026#171;in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente formula tre articolate censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.1.\u0026#8211; In primo luogo, la Corte dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sia unitariamente inteso che nel combinato disposto con l\u0026#8217;art. 3, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento agli artt. 3, 10, 35, 76 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui avrebbe modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell\u0026#8217;ambito di un licenziamento collettivo, pur in assenza di una specifica delega e, comunque, in contrasto con l\u0026#8217;art. 24 CSE, in violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento al profilo interno, la modifica del regime sanzionatorio dei licenziamenti collettivi sarebbe un intervento eccedente l\u0026#8217;ambito della delega testuale di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 183 del 2014, che, demandando al Governo di adottare una disciplina che preveda tutele crescenti con l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; che escluda \u0026#171;per i licenziamenti economici la possibilit\u0026#224; della reintegrazione del lavoratore\u0026#187;, non consentirebbe di ritenere ricompresa nella devoluzione della potest\u0026#224; normativa anche la rimodulazione della disciplina sanzionatoria del licenziamento collettivo, in quanto corpo normativo unitario e completo, autonomamente disciplinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNello stesso senso deporrebbero sia l\u0026#8217;analisi dei lavori parlamentari (Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, XI, seduta del 17 febbraio 2015; Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica, 11\u0026#170;, seduta dell\u0026#8217;11 febbraio 2015), sia la considerazione che una tale significativa modifica avrebbe imposto una scelta lessicale inequivoca ed esplicita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al profilo sovranazionale, la potest\u0026#224; normativa delegata non sarebbe stata esercitata in coerenza con le convenzioni internazionali, come richiesto dall\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, ed in particolare in relazione all\u0026#8217;art. 24 CSE, la cui violazione ad opera del d.lgs. n. 23 del 2015 \u0026#8211; nella parte in cui, prevedendo come sanzione per un licenziamento illegittimo un indennizzo forfettizzato \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e in un \u003cem\u003eplafond\u003c/em\u003e rigido, non consentirebbe una personalizzazione del danno subito a causa della perdita del posto di lavoro \u0026#8211; risulterebbe gi\u0026#224; accertata dal Comitato europeo dei diritti sociali nella decisione dell\u0026#8217;11 settembre 2019, pubblicata l\u0026#8217;11 febbraio 2020, di accoglimento del reclamo collettivo proposto dalla Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) n. 158 del 2017, seguita dalla risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d\u0026#8217;Europa dell\u0026#8217;11 marzo 2020, che ha invitato l\u0026#8217;Italia a riferire sulle eventuali misure adottate per rendere la misura in esame conforme alla Carta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.2.\u0026#8211; In secondo luogo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene non manifestamente infondato il contrasto dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 10 dello stesso decreto, con gli artt. 3, 4, 24, 35 e 111 Cost., nella parte in cui, per la stessa violazione dei criteri di scelta, nella medesima procedura di licenziamento collettivo e per rapporti di lavoro omogenei, disporrebbe, irragionevolmente, una sanzione priva di efficacia deterrente e inidonea ad assicurare un ristoro personalizzato ed effettivo del danno per i soli lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte rimettente osserva che nella procedura di licenziamento collettivo su cui \u0026#232; chiamata a giudicare coesistono rapporti di lavoro che, pur assoggettati alla medesima e simultanea analisi comparativa da estendersi all\u0026#8217;intero complesso aziendale, sono caratterizzati da regimi sanzionatori disomogenei, in quanto una identica violazione dei criteri di scelta viene riparata con la reintegra del rapporto di lavoro e previdenziale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato fino al 7 marzo 2015, ed esclusivamente con un indennizzo forfettario, basato su una nozione di retribuzione, non onnicomprensiva ed inadeguata ad assicurare il ristoro effettivo del danno subito anche sotto il profilo previdenziale, per i lavoratori assunti successivamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn presenza di una identica violazione che determina l\u0026#8217;illegittima perdita del posto di lavoro, un trattamento differenziato, che in una prospettiva individuale pu\u0026#242; ritenersi giustificato in ragione del \u0026#8220;fluire del tempo\u0026#8221;, darebbe luogo invece ad una irragionevole disparit\u0026#224; di tutela all\u0026#8217;interno di una procedura collettiva, divenendo un fattore disarmonico e penalizzante nella comparazione, e persino di condizionamento, rispetto all\u0026#8217;esigenza di imparzialit\u0026#224; che connota la scelta; la ragione giustificatrice dello \u0026#171;scopo\u0026#187; perseguito dal legislatore, \u0026#171;di rafforzare le opportunit\u0026#224; di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione\u0026#187; (alinea dell\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014), perderebbe significato in una procedura di esubero, nella quale l\u0026#8217;individuazione dei lavoratori da licenziare deve basarsi esclusivamente su una puntuale applicazione di omogenei ed oggettivi criteri di scelta, poich\u0026#233; l\u0026#8217;affievolimento radicale della sanzione amplificherebbe per tali lavoratori il \u0026#8220;rischio\u0026#8221; di perdere il lavoro, con un sacrificio irragionevole che si estende anche alla posizione previdenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella procedura comparativa di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 \u0026#8211; conclude sul punto il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; il combinato disposto delle norme censurate penalizzerebbe in modo ingiustificato i lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, con la previsione di un regime di garanzia del posto di lavoro che si porrebbe in contrasto con gli evocati parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.3. \u0026#8211; Con la terza questione il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme censurate in combinato disposto, con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41, 111 e 117 Cost. laddove, in forma irragionevole, in presenza di una violazione di parametri selettivi oggettivi e solidaristici, derogherebbero ad un sistema sanzionatorio efficace e adeguato determinando, con il sistema forfettizzato di danno, un affievolimento del ristoro del pregiudizio causato tanto da non garantire una sanzione efficace ed effettiva in caso di violazione dei criteri di scelta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa deroga introdotta dall\u0026#8217;art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 con il richiamo all\u0026#8217;art. 3, comma 1, dello stesso decreto, rispetto all\u0026#8217;oggettiva efficacia dissuasiva della sanzione in precedenza vigente per la identica violazione, imporrebbe l\u0026#8217;applicazione di un sistema indennitario inadeguato a ristorare il danno che deriva dalla perdita del rapporto di lavoro, dando luogo ad una deresponsabilizzazione dell\u0026#8217;iniziativa privata rispetto agli effetti di un atto illegittimo e all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di personalizzare il pregiudizio subito dal lavoratore illegittimamente licenziato e quindi la sua tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si sofferma, infine, sul tipo di intervento richiesto ed invoca \u003cem\u003ein primis\u003c/em\u003e una pronuncia caducatoria dell\u0026#8217;intero art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 o, quantomeno, dell\u0026#8217;inciso \u0026#171;o dei criteri di scelta di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991\u0026#187;, che determinerebbe una riespansione del regime previgente uniforme per tutti i lavoratori coinvolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn alternativa, laddove le censure dell\u0026#8217;art. 10 citato fossero ritenute non fondate, propone l\u0026#8217;adozione di un provvedimento interpretativo di accoglimento di tipo caducatorio dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, quanto all\u0026#8217;inciso \u0026#171;e non superiore a ventiquattro\u0026#187; (oggi trentasei), volto ad eliminare il \u0026#8220;tetto\u0026#8221; della misura indennitaria forfettaria, che renderebbe la sanzione priva di efficacia deterrente, limitatamente al caso di illegittimit\u0026#224; del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 15 giugno 2023 si \u0026#232; costituita in giudizio C. R., ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, e ha sostenuto la rilevanza e la fondatezza delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale riportandosi alle considerazioni formulate dal giudice rimettente, ed in particolare alle censure di mancato rispetto dei limiti alla delega normativa posti dall\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, di violazione dei parametri ad opera dei diversificati regimi di tutela nonch\u0026#233; di irragionevolezza del sistema sanzionatorio in concreto applicabile; a giudizio della parte, l\u0026#8217;intervento di tipo caducatorio richiesto sarebbe coerente con le indicazioni e i moniti ricavabili dalla giurisprudenza di questa Corte, espressi in particolare con le sentenze n. 183 del 2022 e n. 194 del 2018, nonch\u0026#233; con il dettato dell\u0026#8217;art. 24 CSE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza la parte ha depositato una memoria in cui, dopo aver insistito sulle censure di mancato rispetto della potest\u0026#224; normativa devoluta, si \u0026#232; soffermata sulla violazione del diritto di eguaglianza e del principio di ragionevolezza, evidenziando che nell\u0026#8217;ambito dei licenziamenti collettivi l\u0026#8217;esigenza di evitare trattamenti discriminatori tra i lavoratori, che conseguirebbero a differenze di disciplina, emergerebbe come dato prioritario in grado di attenuare, sino ad annullare, l\u0026#8217;esigenza di far prevalere la neutralit\u0026#224; dello scorrere del tempo rispetto all\u0026#8217;applicazione della legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tali rilievi la parte auspica la caducazione dell\u0026#8217;inciso contenuto nell\u0026#8217;art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 (\u0026#171;o dei criteri di scelta di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991\u0026#187;) ed il ripristino del meccanismo sanzionatorio introdotto con la cosiddetta \u0026#8220;legge Fornero\u0026#8221; per tutti i lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 5 dicembre 2023, la parte ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 aprile 2023 (reg. ord. n. 72 del 2023), la Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 4, 10, 24, 35, 38, 41, 111, 76 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera\u003cem\u003e c\u003c/em\u003e), della legge n. 183 del 2014 e all\u0026#8217;art. 24 CSE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Le questioni sono sorte nell\u0026#8217;ambito di un giudizio di appello avente ad oggetto l\u0026#8217;impugnazione di un licenziamento collettivo intimato ad una lavoratrice assunta e licenziata dopo il 7 marzo 2015, data dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015, ritenuto illegittimo per violazione dei criteri di scelta di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA giudizio della Corte rimettente, la sanzione prevista dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, richiamato dall\u0026#8217;art. 10 del medesimo decreto, nella versione antecedente le modifiche di cui al d.l. n. 87 del 2018, come convertito, risulterebbe manifestamente disomogenea sia rispetto a quella ripristinatoria applicabile per il medesimo tipo di invalidit\u0026#224; del recesso ai rapporti di lavoro costituiti \u003cem\u003eante\u003c/em\u003e 7 marzo 2015, sia rispetto a quella applicabile ai rapporti costituiti dopo il 7 marzo 2015, ma risolti dopo la novella del 2018, che ha aumentato l\u0026#8217;indennizzo, nel minimo da quattro a sei e nel massimo da ventiquattro a trentasei mensilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Con riferimento agli artt. 3, 10, 35, 76 e 117, primo comma, Cost., la rimettente deduce che l\u0026#8217;art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, unitariamente considerato, e in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 3, comma 1, dello stesso decreto, nella parte in cui ha modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell\u0026#8217;ambito di un licenziamento collettivo, violerebbe la legge delega sotto due profili, uno interno e uno sovranazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al primo profilo, perch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 183 del 2014, demandando al Governo l\u0026#8217;adozione di una disciplina che escludesse la possibilit\u0026#224; della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro solo \u0026#171;per i licenziamenti economici\u0026#187;, termine riferibile alle sole forme di recesso individuale per motivo oggettivo, non consentiva di ricomprendere nella potest\u0026#224; normativa delegata anche la rimodulazione della disciplina sanzionatoria del licenziamento collettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al secondo profilo, perch\u0026#233;, in difformit\u0026#224; dai principi e dai criteri direttivi che all\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 richiedevano un esercizio della delega coerente con le convenzioni internazionali, la disciplina censurata si \u0026#232; posta in contrasto con l\u0026#8217;art. 24 CSE prevedendo come sanzione un indennizzo, forfettizzato \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e in un \u003cem\u003eplafond\u003c/em\u003e rigido, che non consente una personalizzazione del danno subito a causa della perdita del posto di lavoro (contrasto gi\u0026#224; ritenuto dal Comitato europeo dei diritti sociali nella decisione dell\u0026#8217;11 settembre 2019, pubblicata l\u0026#8217;11 febbraio 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 111 Cost., il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e censura l\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 10 dello stesso decreto, nella parte in cui, per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell\u0026#8217;ambito di un licenziamento collettivo, introduce una disciplina sanzionatoria diversa per i soli lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015, perch\u0026#233; disporrebbe, irragionevolmente, per una identica violazione, avvenuta contestualmente nella medesima procedura e per rapporti di lavoro omogenei, una sanzione priva di efficacia deterrente e inidonea ad assicurare un ristoro personalizzato ed effettivo del danno subito a seguito della illegittima perdita del posto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41, 111 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 24 CSE, la Corte rimettente prospetta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, unitariamente considerato, e in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 3, comma 1, dello stesso decreto, nella parte in cui, in riferimento alla violazione dei criteri di scelta del lavoratore in esubero in una procedura di licenziamento collettivo, deroga ad una sanzione efficace e adeguata introducendo, in forma irragionevole, in presenza di una violazione di parametri selettivi oggettivi e solidaristici, un sistema forfettizzato di danno inefficace. Ci\u0026#242; determina un affievolimento del ristoro del pregiudizio causato e non consente una idonea responsabilizzazione del soggetto inadempiente attraverso una personalizzazione del danno cagionato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, va rilevata d\u0026#8217;ufficio l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 10, 24 e 111 Cost., in quanto del tutto prive di motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte rimettente si \u0026#232; limitata ad evocare i suddetti parametri senza alcuna specifica ed adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza, n\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza fornisce elementi che consentano di valutare il dedotto contrasto delle disposizioni censurate con tali parametri genericamente evocati (sull\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 194 del 2023, n. 118 del 2022, n. 213 e n. 178 del 2021, n. 126 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione non presenta ulteriori profili di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza, gli elementi descrittivi in merito al procedimento principale e alla situazione personale della ricorrente risultano sufficienti a dimostrare l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e delle disposizioni censurate (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 152 del 2021, n. 59 del 2021 e n. 218 del 2020). La Corte rimettente ha dato atto di aver accertato con sentenza parziale la violazione dei criteri di scelta nell\u0026#8217;ambito di una procedura di licenziamento collettivo e, con questo, giustificato l\u0026#8217;applicazione del regime sanzionatorio indennitario introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, stante il richiamo dell\u0026#8217;art. 10 da parte dell\u0026#8217;art. 3 dello stesso decreto, cos\u0026#236; superando le ragioni di inammissibilit\u0026#224; di analoghe questioni poste con una precedente ordinanza di rimessione dalla stessa Corte d\u0026#8217;appello (sentenza n. 254 del 2020). Infatti, in generale, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#232; abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando questa Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003esentenza n. 247 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione ha sufficientemente motivato i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale con argomentazioni che hanno una complessiva coerenza e unitariet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutte le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale sono, in realt\u0026#224;, focalizzate sul regime sanzionatorio del licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta, intimato a lavoratori assunti dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 (7 marzo 2015), che ha soppresso la reintegrazione come conseguenza dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; di tale fattispecie di licenziamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eliminazione della tutela reintegratoria nel posto di lavoro \u0026#8211; la quale, invece, permane ancora per i lavoratori assunti prima di tale data, ove destinatari dello stesso licenziamento collettivo illegittimo \u0026#8211; e la limitazione delle conseguenze del recesso datoriale alla sola compensazione monetaria costituiscono il tratto comune delle censure mosse dalla Corte d\u0026#8217;appello, dirette tutte a reintrodurre la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato anche nella fattispecie oggetto del giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAvendo di mira questo obiettivo unitario, la Corte d\u0026#8217;appello \u0026#8211; come gi\u0026#224; ricordato \u0026#8211; censura, con riferimento agli indicati parametri,\u003cem\u003e \u003c/em\u003el\u0026#8217;eliminazione della reintegrazione: a) perch\u0026#233; prevista dal legislatore delegato senza che essa sia riconducibile alla legge di delega e quindi con eccesso di delega sotto un profilo interno (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punti da 6 a 11) ed uno sovranazionale (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punti da 12 a 14); b)\u003cem\u003e \u003c/em\u003eperch\u0026#233; determina una disciplina ingiustificatamente e irragionevolmente differenziata, in riferimento allo stesso licenziamento collettivo, tra lavoratori \u0026#8220;giovani\u0026#8221; (con anzianit\u0026#224; a partire dal 7 marzo 2015) e quelli \u0026#8220;anziani\u0026#8221; (assunti prima della data suddetta), i quali ultimi conservano, invece, la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punti da 15 a 17); c) infine perch\u0026#233;, comunque, il solo indennizzo (con importo non superiore a un tetto massimo), senza la reintegrazione, non costituisce in s\u0026#233; una sanzione adeguata e sufficientemente dissuasiva dei licenziamenti illegittimi (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punti da 18 a 19).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Con riferimento a questo specifico nucleo unitario delle censure (\u003cem\u003eid est\u003c/em\u003e:\u003cem\u003e \u003c/em\u003etutela\u003cem\u003e \u003c/em\u003ereintegratoria \u003cem\u003eversus \u003c/em\u003etutela\u003cem\u003e \u003c/em\u003eindennitaria) va richiamato \u0026#8211; prima di passare all\u0026#8217;esame del merito delle questioni \u0026#8211; il quadro normativo di riferimento, in termini comunque essenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Pu\u0026#242; ricordarsi, innanzi tutto, che la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, misura di tutela fortemente innovativa, fu introdotta \u0026#8211; condizionatamente alla ricorrenza di un livello occupazionale minimo del datore di lavoro \u0026#8211; dall\u0026#8217;art. 18 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300, recante \u0026#171;Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento\u0026#187;). Tale misura costituiva, all\u0026#8217;epoca, un completamento della disciplina (legge 15 luglio 1966, n. 604, recante \u0026#171;Norme sui licenziamenti individuali\u0026#187;), introdotta pochi anni prima, dei licenziamenti individuali illegittimi perch\u0026#233; ingiustificati (senza giusta causa o giustificato motivo: artt. 1 e 3) o perch\u0026#233; discriminatori (art. 4); legge che, per espressa previsione, non trovava applicazione alla \u0026#171;materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale\u0026#187; (art. 11, secondo comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ambito applicativo della reintegrazione (la cosiddetta tutela reale del lavoratore) \u0026#232; risultato, in seguito, ampliato sia ad opera della giurisprudenza, che ne ha predicato la \u0026#8220;forza espansiva\u0026#8221;, sia da una prima riforma legislativa dell\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori (art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, recante \u0026#171;Disciplina dei licenziamenti individuali\u0026#187;), approvata sotto la spinta di una richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo, ammessa da questa Corte (sentenza n. 65 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa reintegrazione ha, poi, avuto un\u0026#8217;ulteriore espansione, quanto alla sua area di applicazione, perch\u0026#233; \u0026#232; stata prevista anche nel caso di licenziamento collettivo illegittimo dall\u0026#8217;art 24 della legge n. 223 del 1991, in attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProgressivamente, per\u0026#242;, in epoca pi\u0026#249; recente, l\u0026#8217;ampiezza applicativa della reintegrazione, che pareva una conquista irretrattabile di tutela nei confronti dei licenziamenti illegittimi, \u0026#232; stata messa in discussione e sull\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori, divenuto argomento divisivo e controverso anche nel dibattito tra le forze politiche e sociali, si sono appuntate per un verso pressioni riformatrici in favore di una maggiore flessibilit\u0026#224; in uscita dal posto di lavoro, coniugate a politiche attive di sostegno, per l\u0026#8217;altro resistenze, soprattutto nel mondo sindacale, per conservare la tutela reintegratoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Si perviene cos\u0026#236; al punto di svolta rappresentato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), adottata nel contesto di un complessivo disegno riformatore della materia del lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 18 statuto lavoratori viene ulteriormente novellato e, soprattutto, \u0026#8220;frantumato\u0026#8221; in plurimi regimi di tutela nei confronti del licenziamento individuale illegittimo, superando quella che fino ad allora era stata l\u0026#8217;unicit\u0026#224; della tutela reintegratoria per i licenziamenti individuali e collettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl di l\u0026#224; delle specificit\u0026#224; dei singoli regimi reintegratori e indennitari, va rilevato che la logica di fondo di questa importante riforma \u0026#232; che non tutti i licenziamenti illegittimi sono uguali. Fermo restando il tradizionale limite occupazionale, il legislatore del 2012 ha ritenuto di riservare la tutela della reintegrazione ai licenziamenti la cui illegittimit\u0026#224; \u0026#232; conseguenza di una violazione, in senso lato, \u0026#8220;pi\u0026#249; grave\u0026#8221;, prevedendo per gli altri una compensazione indennitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi introduce, quindi, un inedito criterio di graduazione e di differenziazione che modifica radicalmente la logica precedente della reintegrazione quale conseguenza unica del licenziamento illegittimo nelle realt\u0026#224; occupazionali non piccole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi sono licenziamenti illegittimi che si \u0026#232; ritenuto di continuare a sanzionare con la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in termini sostanzialmente analoghi a quelli della (unica) reintegrazione del regime precedente. Ve ne sono altri che pure danno luogo alla reintegrazione, ma con una tutela complessivamente attenuata. Vi sono poi, in altri casi ancora, i regimi indennitari, ossia ipotesi di tutele solo compensative senza reintegrazione nel posto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa matrice compromissoria della legge, tra le istanze di nuove flessibilit\u0026#224; e le resistenze al ridimensionamento della tutela reale, si rinviene nella demarcazione del perimetro dei differenti regimi di tutela (reintegratoria ed indennitaria) secondo una linea tracciata in termini non del tutto precisi, forieri di contenzioso ordinario, oltre che di censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ci\u0026#242; \u0026#232; vero soprattutto per il licenziamento individuale \u0026#8220;economico\u0026#8221;, ossia quello per giustificato motivo oggettivo. La reintegrazione viene riservata ai licenziamenti la cui illegittimit\u0026#224; \u0026#232; \u0026#8220;pi\u0026#249; grave\u0026#8221; e tali sono quelli in cui il giustificato motivo oggettivo, allegato dal datore di lavoro, \u0026#232; addirittura \u0026#8220;insussistente\u0026#8221;. Ma si aggiunge, poi, che l\u0026#8217;insussistenza deve essere \u0026#171;manifesta\u0026#187; e inoltre si prevede per il giudice un ulteriore spazio di valutazione perch\u0026#233; egli \u0026#171;[p]u\u0026#242; altres\u0026#236; applicare\u0026#187; \u0026#8211; e non gi\u0026#224; \u0026#171;applica altres\u0026#236;\u0026#187; \u0026#8211; la reintegrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;una e l\u0026#8217;altra limitazione, per\u0026#242;, sono state oggetto di due pronunce di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; sentenze n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022 \u0026#8211; con l\u0026#8217;effetto che la linea di demarcazione tra l\u0026#8217;area della tutela reintegratoria e quella della tutela solo compensativa risulta tracciata, ora, in termini pi\u0026#249; netti, dipendendo \u003cem\u003etout court \u003c/em\u003edall\u0026#8217;inesistenza, o no, del giustificato motivo oggettivo allegato dal datore di lavoro quale causale del recesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; In questo quadro di profonda riforma, anche la disciplina dei licenziamenti collettivi illegittimi \u0026#232; stata novellata dalla medesima legge n. 92 del 2012; la quale, in sintonia con il ridimensionamento della reintegrazione quanto ai licenziamenti individuali, ha parimenti operato una differenziazione altres\u0026#236; per i licenziamenti collettivi, escludendo la reintegrazione nel caso in cui la illegittimit\u0026#224; consisteva nella violazione delle regole del procedimento (di derivazione europea), ma conservandola nel caso di licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta, legali o previsti da accordi sindacali: violazione ritenuta evidentemente \u0026#8220;pi\u0026#249; grave\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto \u0026#232;, per grandi linee, l\u0026#8217;assetto voluto dalla legge n. 92 del 2012 quanto alla tutela reintegratoria del lavoratore illegittimamente licenziato, che quindi risulta sensibilmente ridimensionata a favore della tutela indennitaria di tipo compensativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Pochi anni dopo, in un contesto riformatore finanche pi\u0026#249; ampio che ha toccato plurimi aspetti della materia del lavoro (il cosiddetto \u003cem\u003eJobs \u003c/em\u003e\u003cem\u003eAct\u003c/em\u003e: legge n. 183 del 2014), a questa disciplina, novellata nel 2012, si \u0026#232; affiancata \u0026#8211; senza sostituirla \u0026#8211; la regolamentazione di quello che, nelle intenzioni del legislatore, era un nuovo tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato \u0026#8211; cosiddetto a tutele crescenti \u0026#8211; che si sovrappone a quello ordinario precedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tecnica legislativa \u0026#232; per\u0026#242; diversa: non una legge ordinaria, ma una legge di delega per affidare al Governo l\u0026#8217;emanazione di plurimi decreti legislativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn uno di questi (d.lgs. n. 23 del 2015), in particolare, si stabilisce un diverso regime di tutela, nel caso di licenziamento illegittimo, per i lavoratori assunti con questo nuovo tipo di contratto, quindi necessariamente in data successiva alla sua entrata in vigore (7 marzo 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contratto di lavoro a tutele crescenti e la relativa disciplina dei licenziamenti miravano ad incentivare l\u0026#8217;occupazione, soprattutto giovanile, e la fuoriuscita dal precariato a mezzo della creazione di una fattispecie di lavoro subordinato a tempo indeterminato maggiormente \u0026#8220;attrattiva\u0026#8221; per i datori di lavoro in ragione sia della limitazione dell\u0026#8217;area di applicazione della tutela reintegratoria, sia della calcolabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;indennizzo compensativo del licenziamento illegittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, quanto alla disciplina del licenziamento individuale, il d.lgs. n. 23 del 2015 replica, nelle linee generali, la suddivisione delle tutele gi\u0026#224; operata dalla legge n. 92 del 2012, ma ridefinendo il perimetro della tutela reintegratoria e di quella indennitaria, in particolare escludendo del tutto la reintegrazione nel caso di licenziamento individuale \u0026#8220;economico\u0026#8221;, ossia di quello per giustificato motivo oggettivo e di quello collettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Senza entrare nel dettaglio di questa disciplina, vi \u0026#232; in particolare che la tutela reintegratoria, oggetto del presente giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, viene ulteriormente ridimensionata nel caso di licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo ed \u0026#232; del tutto eliminata in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Inoltre, il d.lgs. n. 23 del 2015 interviene anche sulla disciplina del licenziamento collettivo, sempre limitatamente ai lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, e sopprime la tutela reintegratoria prevedendo solo quella indennitaria anche nel caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, legali o previsti da accordo sindacale, salvo comunque conservarla in caso di licenziamento intimato senza l\u0026#8217;osservanza della forma scritta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo d. l. n. 87 del 2018, come convertito, si limita, quanto alla disciplina dei licenziamenti individuali, ad incrementare la misura dell\u0026#8217;indennizzo (art. 3), con l\u0026#8217;effetto di confermare, per il resto, il meccanismo delle cosiddette tutele crescenti in progressione lineare (e certa) con l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio in caso di licenziamento illegittimo. Nulla dispone quanto ai licenziamenti collettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; Il rapporto tra la tutela reintegratoria e quella solo indennitaria nel nuovo regime del d.lgs. n. 23 del 2015 risulta infine modificato a seguito delle pronunce di questa Corte, successive a quest\u0026#8217;ultimo intervento del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, quanto alla tutela reintegratoria, rilevano le gi\u0026#224; richiamate sentenze n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la prima, questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 42, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevedeva che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, \u0026#171;[p]u\u0026#242; altres\u0026#236; applicare\u0026#187; \u0026#8211; invece che \u0026#171;applica altres\u0026#236;\u0026#187; \u0026#8211; la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la seconda, \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della medesima disposizione limitatamente alla parola \u0026#171;manifesta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;effetto congiunto delle due richiamate pronunce \u0026#232; quello dell\u0026#8217;ampliamento dell\u0026#8217;area della tutela reintegratoria nel regime della legge n. 92 del 2012: l\u0026#8217;\u0026#171;insussistenza del fatto\u0026#187; \u0026#232; posta a presupposto della tutela reintegratoria del licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo sia soggettivo sia oggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, sulla tutela indennitaria hanno inciso le sentenze n. 194 del 2018 e n. 150 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la prima, \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 \u0026#8211; sia nel testo originario, sia in quello modificato dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, come convertito \u0026#8211; limitatamente alle parole \u0026#171;di importo pari a due mensilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la seconda pronuncia, \u0026#232; stata dichiara la illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole \u0026#171;di importo pari a una mensilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tutela indennitaria ne \u0026#232; risultata, nel complesso, ampliata, nella misura in cui l\u0026#8217;indennizzo \u0026#232; ora fissato in una forbice tra un minimo e un massimo e non \u0026#232; pi\u0026#249; quantificato in modo rigido unicamente secondo la progressione lineare dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Quindi, in sintesi, si passa dal regime ampio ed uniforme della tutela reintegratoria, in vigore per molti anni (dal 1970 fino al 2012), ad uno differenziato secondo la \u0026#8220;gravit\u0026#224;\u0026#8221;, in senso lato, della violazione che inficia la legittimit\u0026#224; del licenziamento (intimato dopo il 18 luglio 2012) e, per i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, ulteriormente differenziato con un maggiore restringimento dell\u0026#8217;area della tutela reale e ampliamento di quella indennitaria, quest\u0026#8217;ultima poi rinforzata in termini quantitativi dal d.l. n. 87 del 2018, come convertito (e quindi a partire dal 12 agosto 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; questa una disciplina composita, differenziata \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(rilevano le tre date suddette: 18 luglio 2012, 7 marzo 2015 e 12 agosto 2018) e declinata in diversi regimi di tutela, la cui complessa e complessiva articolazione segna la difficolt\u0026#224; di un processo riformatore in un ambito \u0026#8211; quello dei licenziamenti individuali e collettivi \u0026#8211; di elevato impatto sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito questa Corte ha gi\u0026#224; segnalato che \u0026#171;la materia, frutto di interventi normativi stratificati, non pu\u0026#242; che essere rivista in termini complessivi, che investano sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro, sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie\u0026#187; (sentenza n. 183 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, va esaminata innanzi tutto la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate per violazione della delega, contenuta nell\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera\u003cem\u003e c\u003c/em\u003e), della legge n. 183 del 2014, in relazione al fatto che quest\u0026#8217;ultima aveva previsto l\u0026#8217;eliminazione della tutela reintegratoria, con concentrazione nella sola tutela indennitaria, unicamente per i \u0026#171;licenziamenti economici\u0026#187;, intendendo per tali \u0026#8211; secondo la Corte rimettente \u0026#8211; quelli individuali \u0026#171;economici\u0026#187; (ossia per giustificato motivo oggettivo) e non anche i licenziamenti collettivi per riduzione di personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#8211; sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost. \u0026#8211; non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Questo \u0026#232; il criterio di delega, fissato dal citato art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 183 del 2014: \u0026#171;previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilit\u0026#224; della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonch\u0026#233; prevedendo termini certi per l\u0026#8217;impugnazione del licenziamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure mosse dalla Corte rimettente, che convergono essenzialmente nella denuncia di eccesso di delega da parte del legislatore delegato, richiedono l\u0026#8217;interpretazione del sintagma \u0026#171;licenziamenti economici\u0026#187; che presenta un\u0026#8217;intrinseca ambiguit\u0026#224; perch\u0026#233; atecnico, nel senso che non appartiene al lessico giuridico in senso stretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La, pur estesa, disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi non solo non conosce l\u0026#8217;utilizzo del termine \u0026#171;licenziamenti economici\u0026#187;, ma anche \u0026#8211; e da epoca risalente, fin dalla richiamata prima legge sui licenziamenti individuali (n. 604 del 1966) \u0026#8211; ha tenuto ben distinta la disciplina degli uni e degli altri, s\u0026#236; da far emergere la loro ontologica differenza in termini di definizione delle fattispecie e di disciplina positiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legittimit\u0026#224; del licenziamento individuale \u0026#232; condizionata dalla sua \u0026#8220;giustificatezza\u0026#8221; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003eartt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966): il giudice, investito della impugnazione dell\u0026#8217;atto di recesso, \u0026#232; chiamato a valutare ci\u0026#242;, in termini pi\u0026#249; o meno penetranti, rispettivamente quanto al giustificato motivo soggettivo (di norma, per \u0026#8220;colpa\u0026#8221; del lavoratore, ossia per \u0026#171;notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro\u0026#187;) e a quello oggettivo (per \u0026#171;ragioni inerenti all\u0026#8217;attivit\u0026#224; produttiva, all\u0026#8217;organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa\u0026#187; con impossibilit\u0026#224; di ricollocamento del lavoratore in altra posizione). In questa seconda ipotesi peraltro \u0026#8211; va sottolineato \u0026#8211; il licenziamento (per giustificato motivo oggettivo) pu\u0026#242; essere anche plurimo, ove riferito a pi\u0026#249; lavoratori con la stessa causale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, invece, estranea al licenziamento collettivo, che \u0026#232; necessariamente unico per una pluralit\u0026#224; di lavoratori e mai individuale, la valutazione di \u0026#8220;giustificatezza\u0026#8221;, essendo il giudice chiamato a identificare la fattispecie sulla base di indicatori formali (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003eartt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991), quali\u003cem\u003e \u003c/em\u003ela procedura di confronto sindacale e il numero minimo di lavoratori licenziati in un determinato arco di tempo. \u0026#200; questa una verifica esterna di autenticit\u0026#224; della fattispecie, che non investe le ragioni d\u0026#8217;impresa (quali possono essere la crisi economica, la ristrutturazione aziendale, la riconversione tecnologica, e finanche la cessazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;), le quali originano la riduzione di personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Se si considera l\u0026#8217;iter di formazione della legge di delega (n. 183 del 2014), che nasce su iniziativa del Governo, si nota che la strategia complessiva perseguita per riformare la disciplina del lavoro con plurime deleghe non toccava, inizialmente, anche i licenziamenti collettivi. Il testo approvato dal Senato in prima lettura non conteneva infatti alcun riferimento n\u0026#233; ai licenziamenti collettivi, n\u0026#233; ai \u0026#171;licenziamenti economici\u0026#187; (A.S. 1428, trasmesso il 9 ottobre 2014 alla Camera dei deputati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, durante la discussione alla Camera del disegno di legge (A.C. 2660), veniva presentato un emendamento al comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), dell\u0026#8217;art. 1 (1.538, Gnecchi ed altri), diretto a limitare la reintegrazione nei licenziamenti individuali; emendamento questo, che era in seguito riformulato, cosicch\u0026#233; solo nel nuovo testo appariva, per la prima volta, il sintagma \u0026#171;licenziamenti economici\u0026#187;, da riferirsi, secondo quanto preciser\u0026#224; lo stesso relatore per la maggioranza in Assemblea, ai soli licenziamenti individuali per motivi economici, ossia per giustificato motivo oggettivo, e non gi\u0026#224; anche ai licenziamenti collettivi (seduta n. 336 del 21 novembre 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl testo approvato veniva trasmesso in seconda lettura al Senato il 25 novembre 2014 (A.S. 1428-B), dove per\u0026#242; il sintagma \u0026#171;licenziamenti economici\u0026#187; era recepito nella sua oggettiva portata testuale, quantunque atecnica, ed era inteso come riferito anche ai licenziamenti collettivi. In particolare, il relatore affermava \u0026#8211; come risulta dal resoconto stenografico della seduta n. 363 del 2 dicembre 2014 \u0026#8211; che la reintegrazione \u0026#171;dovr\u0026#224; ora essere esclusa per tutti i licenziamenti non sorretti da contestazione disciplinare (individuali per motivo economico-organizzativo o per scarso rendimento oggettivo, collettivi, temporaneamente inefficaci per mancato superamento del periodo di comporto di malattia) e per la generalit\u0026#224; dei licenziamenti disciplinari. L\u0026#8217;area in cui essa dovr\u0026#224; applicarsi \u0026#232; soltanto quella dei casi di nullit\u0026#224; del licenziamento specificamente previsti dalla legge \u0026#8211; matrimonio, maternit\u0026#224; e discriminazione o rappresaglia \u0026#8211; e in casi particolari di licenziamento disciplinare ingiustificato equiparabili per gravit\u0026#224; al licenziamento discriminatorio, pur trattandosi ovviamente di una fattispecie diversa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi, al Senato, l\u0026#8217;approvazione della delega \u0026#232; intervenuta (il giorno successivo alla presentazione della mozione di fiducia del Governo) dopo questa, pur sintetica, puntualizzazione, che assumeva che nei licenziamenti economici rientrassero anche quelli collettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interpretazione del sintagma \u0026#171;licenziamenti economici\u0026#187; tornava all\u0026#8217;esame del Parlamento in occasione dei prescritti pareri sullo schema di decreto legislativo, presentato dal Governo nell\u0026#8217;esercizio della delega, e recante, all\u0026#8217;art. 10, l\u0026#8217;eliminazione della reintegrazione anche nell\u0026#8217;ipotesi di licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta del personale da licenziare; ci\u0026#242; perch\u0026#233; per il Governo la delega, quanto alla limitazione della tutela reintegratoria, riguardava anche i licenziamenti collettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Commissione Lavoro pubblico e privato (XI) della Camera riteneva, invece, che il criterio di delega in questione non riguardasse anche i licenziamenti collettivi e, dunque, esprimeva un parere s\u0026#236; favorevole sullo schema di decreto legislativo, ma alla condizione che nell\u0026#8217;art. 10 si eliminasse la soppressione della reintegrazione e invece si prevedesse la disciplina dell\u0026#8217;art. 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991 (ossia la tutela reintegratoria anche in caso di licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (11\u0026#170;) del Senato si limitava, dal canto suo, a invitare il Governo a valutare l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di conservare il regime della tutela reintegratoria nel caso di licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl decreto legislativo veniva per\u0026#242; emanato con l\u0026#8217;art. 10 invariato, cosicch\u0026#233; attualmente, ai licenziamenti illegittimi per violazione dei criteri di scelta si applica la tutela indennitaria (quella di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1) e non gi\u0026#224; quella reintegratoria (di cui all\u0026#8217;art. 2), la quale per\u0026#242; continua ad essere applicabile in caso di licenziamento intimato senza l\u0026#8217;osservanza della forma scritta. La stessa tutela indennitaria (quella di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1) \u0026#232; poi confermata anche nel caso di violazione delle procedure di confronto sindacale, di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 12, della legge n. 223 del 1991.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Orbene, c\u0026#8217;\u0026#232; da considerare, in generale, che l\u0026#8217;interpretazione dei criteri direttivi posti dalla legge di delega deve tener conto, innanzi tutto, della \u0026#8220;lettera\u0026#8221; del testo normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd essa si affianca l\u0026#8217;interpretazione sistematica sulla base della \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e, che\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#232; quella che emerge dal contesto complessivo della legge di delega e dalle finalit\u0026#224; che essa persegue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica per verificare se l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del legislatore delegato, nell\u0026#8217;esercizio del margine di discrezionalit\u0026#224; che gli compete nell\u0026#8217;attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della norma delegante (sentenze n. 250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del 2013) e mantenendosi comunque nell\u0026#8217;alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa (sentenza n. 278 del 2016), senza contrastare con gli indirizzi generali desumibili da questa (sentenze n. 229 del 2014, n. 134 del 2013 e n. 272 del 2012). \u0026#200; infatti costante l\u0026#8217;affermazione secondo cui, \u0026#171;per valutare se il legislatore abbia ecceduto [i] margini di discrezionalit\u0026#224;, occorre individuare la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della delega per verificare se la norma delegata sia stata con questa coerente\u0026#187; (sentenza n. 153 del 2014 e, nello stesso senso, tra le altre, sentenze n. 175 del 2022, n. 231 e n. 174 del 2021, n. 184 del 2013, n. 272 del 2012, n. 230 del 2010; inoltre, con riferimento alla materia penale, sentenza n. 105 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa verifica di conformit\u0026#224; della norma delegata a quella delegante richiede, quindi, lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall\u0026#8217;altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sintesi, per definire il contenuto di questa, si deve tenere conto del complessivo contesto normativo in cui si inseriscono i principi e criteri direttivi della legge di delega e delle finalit\u0026#224; che la ispirano; ci\u0026#242; che rappresenta non solo la base e il limite delle norme delegate, ma offre anche criteri di interpretazione della loro portata (tra le tante, sentenze n. 166 del 2023, n. 133 del 2021, n. 84 del 2017, n. 250 del 2016, n. 194 del 2015 e n. 153 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, poi, ai lavori parlamentari, pi\u0026#249; volte questa Corte, pur evidenziandone l\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; come dati ermeneutici orientativi per ricostruire il dibattito che ha condotto all\u0026#8217;approvazione della legge delega e, quindi, quali elementi che contribuiscono alla corretta esegesi di quest\u0026#8217;ultima (sentenze n. 170 e n. 79 del 2019), ha comunque escluso che essi possano prevalere sul tenore testuale della legge, quale emerge dal dato letterale e logico (sentenza n. 223 del 2019), o esprimere interpretazioni autentiche della legge delega (sentenze n. 96 del 2020, n. 127 del 2017, n. 250 del 2016 e n. 47 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi i lavori parlamentari, sia sulla legge di delega n. 183 del 2014 sia sullo schema di decreto legislativo, di cui si \u0026#232; detto sopra, hanno una funzione solo complementare nel ricostruire la \u003cem\u003evoluntas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Nella specie, si ha, per un verso, che sul piano dell\u0026#8217;interpretazione letterale, l\u0026#8217;espressione \u0026#171;licenziamenti economici\u0026#187; si presenta, nel linguaggio corrente, come una formula duttile, la cui ampiezza semantica \u0026#232; potenzialmente idonea ad essere adoperata in senso onnicomprensivo per includere, sia la categoria dei licenziamenti individuali \u0026#171;economici\u0026#187;, perch\u0026#233; per giustificato motivo oggettivo (\u003cem\u003eid est\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eper ragioni inerenti all\u0026#8217;attivit\u0026#224; produttiva, all\u0026#8217;organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento), sia i licenziamenti collettivi con riduzione di personale per \u0026#8220;ragioni di impresa\u0026#8221;, come tali anch\u0026#8217;essi \u0026#171;economici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe il licenziamento collettivo mantiene da sempre una disciplina autonoma e costituisce una fattispecie di recesso distinta rispetto ai licenziamenti individuali, tale autonomia si giustifica per la preminenza di un interesse pubblico al previo confronto sindacale per ridurre e governare l\u0026#8217;impatto sociale delle crisi occupazionali e non contraddice la qualificazione del recesso datoriale come licenziamento economico, in quanto fondato sul dato oggettivo della riduzione di personale per \u0026#8220;ragioni di impresa\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi ha quindi che il sintagma \u0026#171;licenziamenti economici\u0026#187; pu\u0026#242; comunque riferirsi, nel linguaggio comune, ai licenziamenti per motivi economici, come tali sia individuali (per giustificato motivo oggettivo), sia collettivi (per riduzione di personale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, vi \u0026#232;, comunque, che l\u0026#8217;approvazione definitiva della legge di delega in seconda lettura al Senato \u0026#232; stata fatta \u0026#8211; come gi\u0026#224; rilevato \u0026#8211; proprio sull\u0026#8217;assunto, riferito dal relatore del disegno di legge, che la dizione \u0026#171;licenziamenti economici\u0026#187; comprendesse anche i licenziamenti collettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Per altro verso, poi, c\u0026#8217;\u0026#232; da considerare, sul piano logico-sistematico, che la norma, contenuta nella disposizione censurata, risulta essere conforme alla finalit\u0026#224; della legge-delega di incentivare le nuove assunzioni e favorire il superamento del precariato s\u0026#236; da costituire un coerente sviluppo e completamento della disciplina, in simmetria, dei licenziamenti economici, sia individuali per giustificato motivo oggettivo, sia collettivi per riduzione di personale. \u0026#200; infatti consentito al legislatore delegato l\u0027\u0026#171;emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante\u0026#187; (sentenza n. 426 del 2008; in senso conforme sentenze n. 150 del 2022, n. 133 del 2021, n. 142 del 2020, n. 96 del 2020, n. 198 e n. 10 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto parallelismo era, all\u0026#8217;evidenza, gi\u0026#224; presente nella legge n. 92 del 2012, che ha limitato l\u0026#8217;area di applicazione della tutela reintegratoria con riferimento sia alla fattispecie di licenziamento (individuale) per giustificato motivo oggettivo, sia a quella di licenziamento (collettivo) per riduzione di personale, escludendola, per quest\u0026#8217;ultima, in caso di violazioni delle prescrizioni di carattere procedimentale concernenti il prescritto previo confronto sindacale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ulteriore limitazione della tutela reintegratoria, voluta dalla legge n. 183 del 2014, si \u0026#232; tradotta nella sua esclusione in tutti i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo \u0026#8211; salva sempre l\u0026#8217;ipotesi del licenziamento discriminatorio \u0026#8211; in conformit\u0026#224; al criterio di delega; ci\u0026#242; di cui nessuno dubita e che emerge inequivocabilmente dagli stessi lavori parlamentari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore delegato ha evidentemente ritenuto che sarebbe allora risultata incoerentemente asimmetrica una disciplina differenziata che avesse lasciato la tutela reintegratoria per i licenziamenti collettivi illegittimi per violazione dei criteri di scelta a fronte della tutela solo indennitaria nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe la logica di fondo delle riforme del 2012 e del 2014 \u0026#232; stata quella di riservare la tutela reintegratoria solo ai casi di violazioni pi\u0026#249; \u0026#8220;gravi\u0026#8221; in senso lato \u0026#8211; e quindi anche pi\u0026#249; nettamente riconoscibili \u0026#8211; di licenziamenti illegittimi, la mancanza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento individuale costituisce un\u0026#8217;ipotesi non meno grave ed evoca, anzi, un controllo giudiziale pi\u0026#249; penetrante \u0026#8211; in termini di giustificatezza, o no, del recesso datoriale \u0026#8211; di quello richiesto dalla verifica dei criteri di scelta dei lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo, di cui viene in rilievo (non la giustificatezza, ma) la identificazione della fattispecie sulla base degli indici formali del previo confronto sindacale e del numero dei lavoratori licenziati in un determinato periodo di tempo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche a livello del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, il processo di armonizzazione parziale della disciplina dei licenziamenti collettivi (direttiva 98/59/CE), centrato sulla procedura di confronto sindacale, non ha compreso la regolamentazione delle conseguenze della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori eccedenti, riservate alla competenza degli Stati membri (Corte di giustizia, ordinanza 4 giugno 2020, in causa C-32/20, TJ contro B. srl); criteri che peraltro, secondo la normativa interna, possono essere \u0026#171;in concorso tra loro\u0026#187; con conseguente loro applicazione combinata, come allorquando occorra considerare congiuntamente carichi di famiglia, anzianit\u0026#224; ed esigenze tecnico-produttive ed organizzative (tali sono i criteri legali, in mancanza di quelli fissati da accordo sindacale, previsti dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la simmetria con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo consente, sul piano della complessiva coerenza della disciplina risultante dall\u0026#8217;esercizio della delega legislativa, di ritenere il sintagma \u0026#171;licenziamenti economici\u0026#187; riferito non solo ai licenziamenti individuali, ma anche a quelli collettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; In definitiva, l\u0026#8217;interpretazione letterale e sistematica, da una parte, e il necessario completamento di disciplina intrinseco al potere legislativo delegato per assicurare la coerenza complessiva della normativa risultante, dall\u0026#8217;altra, consentono di affermare, conclusivamente, che l\u0026#8217;estensione della soppressione della tutela reintegratoria anche ai licenziamenti collettivi \u0026#8211; \u0026#171;economici\u0026#187; perch\u0026#233; per \u0026#8220;ragioni d\u0026#8217;impresa\u0026#8221; \u0026#8211; oltre che a quelli individuali \u0026#8211; \u0026#171;economici\u0026#187; perch\u0026#233; per giustificato motivo oggettivo \u0026#8211; pu\u0026#242; farsi rientrare nel pi\u0026#249; volte richiamato criterio di delega, che faceva riferimento ai \u0026#171;licenziamenti economici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMette conto notare, infine, che il legislatore, quando \u0026#232; nuovamente intervenuto sulla disciplina dei licenziamenti (d.l. n. 87 del 2018, come convertito), non ha modificato la disposizione che ha soppresso la reintegrazione nel caso di licenziamenti collettivi per violazione dei criteri di scelta, ma ha lasciato la concentrazione della tutela dei lavoratori in quella indennitaria, limitandosi ad incrementarla in termini quantitativi per tutti i licenziamenti, individuali e collettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; La denunciata violazione del medesimo criterio di delega \u0026#232; poi dedotta, dalla Corte d\u0026#8217;appello, anche sotto un secondo profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso della Corte rimettente, le disposizioni censurate avrebbero disatteso l\u0026#8217;art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 altres\u0026#236; nella parte in cui, essendo prescritta, per l\u0026#8217;esercizio del potere legislativo delegato, la \u0026#171;coerenza con la regolazione dell\u0026#8217;Unione europea e le convenzioni internazionali\u0026#187;, sarebbe stato violato l\u0026#8217;art. 24 CSE, che riconosce \u0026#171;il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa violazione conseguirebbe alla sostituzione della tutela reintegratoria con un indennizzo monetario determinato con un criterio rigido che, limitato entro una forbice di un importo minimo ed uno massimo, non ne garantirebbe l\u0026#8217;adeguatezza, n\u0026#233; la funzione dissuasiva del licenziamento illegittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Anche sotto questo ulteriore profilo la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.\u0026#8211; Va premesso che la costante giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha ritenuto che \u0026#8211; in ragione della prescrizione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., che richiede che la potest\u0026#224; legislativa dello Stato e delle Regioni sia esercitata anche nel rispetto dei \u0026#171;vincoli derivanti dall\u0026#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali\u0026#187; \u0026#8211; siano deducibili, come parametri interposti, in particolare, le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloga affermazione \u0026#232; stata fatta pi\u0026#249; recentemente (sentenze n. 120 e n. 194 del 2018) anche con riferimento alla CSE, che, quale strumento convenzionale inserito nel sistema del Consiglio d\u0026#8217;Europa, si connota per la tutela che riconosce ai diritti fondamentali di natura sociale e, per questo suo contenuto, si affianca alla CEDU s\u0026#236; da essere definita suo \u0026#171;naturale completamento sul piano sociale\u0026#187; (sentenza n. 120 del 2018). Essa, infatti, amplia il perimetro di tutela dei diritti fondamentali oltre il tradizionale catalogo dei diritti civili e politici riconosciuti dalla CEDU, con apertura ai diritti sociali. La complementarit\u0026#224; dei due Trattati imprime un carattere unitario alla tutela dei diritti fondamentali in essi prevista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePu\u0026#242; quindi ribadirsi l\u0026#8217;attitudine della CSE, nel quadro generale del sistema multilivello dei diritti fondamentali, a valere come parametro interposto \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 117, primo comma Cost..\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.2.\u0026#8211; Proprio l\u0026#8217;art. 24 CSE, evocato dalla Corte d\u0026#8217;appello rimettente, \u0026#232; considerato nella decisione del Comitato europeo dei diritti sociali dell\u0026#8217;11 settembre 2019, pubblicata l\u0026#8217;11 febbraio 2020, resa sul reclamo collettivo n. 158 del 2017, proposto dalla CGIL; decisione che conclude ritenendo la violazione dell\u0026#8217;art. 24 CSE da parte del d.lgs. n. 23 del 2015 a causa della previsione di un tetto all\u0026#8217;indennizzo spettante al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo (in senso conforme, pi\u0026#249; recentemente, vedi la decisione del 26 settembre 2022, resa sui reclami collettivi n. 160 e n. 171 del 2018, proposti dalla \u003cem\u003eConfederation\u003c/em\u003e\u003cem\u003e generale \u003c/em\u003e\u003cem\u003edu\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etravail\u003c/em\u003e contro Francia, con riferimento ad analogo tetto dell\u0026#8217;indennizzo previsto dalla disciplina dei licenziamenti nell\u0026#8217;ordinamento francese; mentre in precedenza il \u003cem\u003eConseil\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ec\u003c/em\u003e\u003cem\u003eonstitutionnel\u003c/em\u003e, nella decisione n. 2018-761 del 21 marzo 2018, aveva stabilito che il limite massimo all\u0026#8217;indennizzo per licenziamento senza giustificato motivo non costituiva una limitazione sproporzionata dei diritti dei lavoratori). A tale decisione (quella relativa al d.lgs. n. 23 del 2015) ha poi fatto seguito la risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d\u0026#8217;Europa dell\u0026#8217;11 marzo 2020 che ha invitato il Governo italiano a produrre un rapporto sullo sviluppo della legislazione nazionale per la piena attuazione dell\u0026#8217;art. 24 CSE quanto all\u0026#8217;indennizzo da licenziamento illegittimo (analoga raccomandazione lo stesso Comitato dei ministri ha indirizzato, il 6 settembre 2023, al Governo francese).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito questa Corte ha riconosciuto l\u0026#8217;autorevolezza delle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, previsto dalla CSE, organo ausiliario privo di natura giurisdizionale, ancorch\u0026#233; esse non siano vincolanti per i giudici nazionali (sentenze n. 120 e n. 194 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; infatti affermato che \u0026#171;[n]el contesto dei rapporti cos\u0026#236; delineati fra la Carta sociale europea e gli Stati sottoscrittori, le pronunce del Comitato, pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta, tanto pi\u0026#249; se \u0026#8210; come nel caso in questione \u0026#8210; l\u0026#8217;interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei nostri princ\u0026#236;pi costituzionali\u0026#187; (sentenza n. 120 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMentre le disposizioni della CEDU sono vincolanti nel significato che ad esse viene attribuito all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; interpretativa operata dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, le disposizioni della CSE costituiscono di per s\u0026#233;, e per il loro contenuto oggettivo suscettibile di autonoma interpretazione, un parametro interposto \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 117, primo comma, Cost., ma nessun vincolo conformativo pu\u0026#242; derivare allo Stato contraente dall\u0026#8217;interpretazione che di esse venga fatta dal Comitato europeo dei diritti sociali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; la CSE, n\u0026#233; il Protocollo addizionale del 1995, entrato in vigore nel 1998, contengono, infatti, disposizioni di effetto equivalente all\u0026#8217;art. 32 CEDU, il quale radica la competenza della Corte EDU in merito a tutte le questioni concernenti l\u0026#8217;interpretazione e l\u0026#8217;applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte a essa; n\u0026#233; tanto meno il Protocollo addizionale alla CSE, che istituisce e disciplina il sistema dei reclami collettivi, contiene una disposizione di contenuto analogo all\u0026#8217;art. 46 CEDU sulla forza vincolante delle pronunce della Corte di Strasburgo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sistema dei reclami collettivi ha, quindi, la specifica funzione di promuovere una pi\u0026#249; piena attuazione dei diritti sociali nei Paesi del Consiglio d\u0026#8217;Europa, segnalando criticit\u0026#224; degli ordinamenti nazionali che possono sfociare anche in una raccomandazione del Comitato dei Ministri, cos\u0026#236; come \u0026#232; stato per la citata decisione sul reclamo collettivo n. 158 del 2017 relativo alla legislazione italiana. Si tratta, pertanto, di una funzione essenzialmente propositiva e sollecitatoria, ma priva di efficacia vincolante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Questa Corte, chiamata a scrutinare l\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 per contrasto con gli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione anche all\u0026#8217;art. 24 CSE, ne ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale (sentenza n. 194 del 2018) nella parte in cui prevedeva l\u0026#8217;automatismo di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; fissa e crescente in funzione della sola anzianit\u0026#224; di servizio, mentre ha ritenuto lo stesso indennizzo conforme ai parametri costituzionali, anche a quello interposto (l\u0026#8217;art. 24 CSE), nella parte in cui esso risulta fissato nella soglia massima di ventiquattro (ora trentasei) mensilit\u0026#224;, sul presupposto che tale risarcimento non contrasti con la nozione di adeguatezza gi\u0026#224; elaborata in precedenti decisioni (sentenze n. 235 del 2014, n. 303 del 2011, n. 482 del 2000 e n. 132 del 1985). Un\u0026#8217;analoga conformazione del criterio di calcolo dell\u0026#8217;indennizzo \u0026#232; conseguita alla richiamata sentenza n. 150 del 2020 con riferimento al licenziamento disciplinare illegittimo perch\u0026#233; affetto da vizi formali o procedurali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito di questa complessiva \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eil criterio di quantificazione dell\u0026#8217;indennizzo \u0026#232; risultato conforme al canone di adeguatezza del risarcimento da licenziamento illegittimo gi\u0026#224; elaborato alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, sicch\u0026#233; va escluso che il legislatore delegato, nel prevedere un indennizzo determinato entro un limite minimo e massimo, abbia violato la delega ponendosi in contrasto con il citato parametro interposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRibadito che non vi \u0026#232; un\u0026#8217;esigenza costituzionale che reclami la reintegrazione in ogni caso di licenziamento illegittimo, potendo la tutela essere anche indennitaria di natura compensativa, si ha comunque che l\u0026#8217;adeguatezza e sufficiente dissuasivit\u0026#224; del sistema di contrasto dei licenziamenti illegittimi vanno valutate nel complesso e non gi\u0026#224; frazionatamente, tenendo quindi conto della gradualit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224; della sanzione che il legislatore, nell\u0026#8217;esercizio non irragionevole della sua discrezionalit\u0026#224;, ha previsto come differenziata, conservando la reintegrazione (unitamente ad un indennizzo senza tetto massimo) per i casi di pi\u0026#249; gravi violazioni, quali quello del licenziamento nullo o discriminatorio, e riservando agli altri casi la tutela indennitaria (con un tetto massimo) secondo il pi\u0026#249; incisivo criterio risultante dalle sentenze n. 194 del 2018 e n. 150 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; che va salvaguardato \u0026#232; la \u0026#171;complessiva adeguatezza\u0026#187; della tutela che il legislatore pu\u0026#242; \u0026#171;adattare secondo una pluralit\u0026#224; di criteri, anche in considerazione delle diverse fasi storiche\u0026#187; (sentenza n. 150 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; ben possibile una tutela pi\u0026#249; ampia e pi\u0026#249; incisiva, come quella sollecitata dal Comitato europeo dei diritti sociali nella citata decisione dell\u0026#8217;11 febbraio 2020. Ma appartiene alle scelte di politica sociale, rientranti nella discrezionalit\u0026#224; del legislatore (art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante \u0026#171;Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale\u0026#187;), fissare il sistema di contrasto dei licenziamenti illegittimi nella gamma di quelli che, pur in misura diversa e con differente incisivit\u0026#224;, rispondono tutti, nel loro complesso, al canone costituzionale di adeguatezza e sufficiente dissuasivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Non fondata \u0026#232; anche la seconda questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl presupposto interpretativo delle censure mosse dalla Corte d\u0026#8217;appello rimettente risulta corretto: nel vigente regime sanzionatorio, la tutela applicabile nei confronti di rapporti di lavoro risolti in violazione dei criteri di scelta a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo \u0026#232; diversamente modulata secondo la data di costituzione del rapporto; per effetto dell\u0026#8217;immediata applicazione del d.lgs. n. 23 del 2015, nel caso di licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 sar\u0026#224; applicabile la tutela reintegratoria attenuata, con la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, alla regolarizzazione contributiva e a un\u0026#8217;indennit\u0026#224; riparatoria in misura non superiore a dodici mensilit\u0026#224;, mentre ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015 spetter\u0026#224; la tutela indennitaria, determinata ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 dello stesso decreto secondo i pi\u0026#249; favorevoli criteri dettati dalla sentenza di questa Corte n. 194 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; In ordine alla dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., non \u0026#232; ravvisabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; del diverso trattamento sanzionatorio previsto per gli assunti prima e dopo il 7 marzo 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn termini generali, secondo la giurisprudenza della Corte se \u0026#171;il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virt\u0026#249; del quale a situazioni eguali deve corrispondere l\u0026#8217;identica disciplina e, all\u0026#8217;inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ci\u0026#242; equivale a postulare che la disamina della conformit\u0026#224; di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul \u0026#8220;perch\u0026#233;\u0026#8221; una determinata disciplina operi, all\u0026#8217;interno del tessuto egualitario dell\u0026#8217;ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo\u0026#187; (sentenza n. 89 del 1996; di seguito, sentenze n. 43 del 2022, n. 276 del 2020 e n. 241 del 2014; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.1.\u0026#8211; Sulla ragionevolezza del criterio di applicazione temporale del regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015 ai soli lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, questa Corte si \u0026#232; gi\u0026#224; pronunciata con riferimento ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ritenendo non fondata l\u0026#8217;analoga censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. (sentenza n. 194 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale decisione si ricorda che \u0026#171;a proposito della delimitazione della sfera di applicazione \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e di normative che si succedono nel tempo [\u0026#8230;] \u0026#232; costante l\u0026#8217;affermazione [\u0026#8230;] che \u0026#8220;non contrasta, di per s\u0026#233;, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poich\u0026#233; il fluire del tempo pu\u0026#242; costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (ordinanze n. 25 del 2012, n. 224 del 2011, n. 61 del 2010, n. 170 del 2009, n. 212 e n. 77 del 2008)\u0026#8221; (sentenza n. 254 del 2014, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e \u003cem\u003ein diritto\u003c/em\u003e)\u0026#187; e che \u0026#171;[s]petta difatti alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme\u0026#187; (sentenza n. 104 del 2018; in senso conforme, sentenze n. 273 del 2011 e n. 94 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl diverso trattamento sanzionatorio modulato dal d.lgs. n. 23 del 2015 per i licenziamenti individuali non viola il principio di uguaglianza, trovando il regime temporale un motivo non irragionevole nella finalit\u0026#224; perseguita dal legislatore, \u0026#171;di rafforzare le opportunit\u0026#224; di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione\u0026#187; (art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisponde al canone di ragionevolezza modulare le conseguenze del licenziamento illegittimo dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato al fine di rafforzare le opportunit\u0026#224; d\u0026#8217;ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, sicch\u0026#233; \u0026#171;appare coerente limitare l\u0026#8217;applicazione delle stesse tutele ai soli lavoratori assunti a decorrere dalla loro entrata in vigore, quelli, cio\u0026#232;, la cui assunzione avrebbe potuto essere da esse favorita\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.2.\u0026#8211; Tale conclusione va predicata anche con riferimento ai licenziamenti collettivi, sussistendo la stessa logica di gradualit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione della nuova normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel limitare l\u0026#8217;area del regime della reintegrazione ben poteva il legislatore, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, conservare questa tutela per i lavoratori che, in quanto in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, gi\u0026#224; ne fruissero e limitare l\u0026#8217;innovazione normativa ai nuovi assunti, che tale garanzia non avevano, con la finalit\u0026#224; perseguita di incentivarne l\u0026#8217;occupazione, soprattutto giovanile, o la fuoriuscita dal precariato (ad esempio, con la trasformazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer i \u0026#8220;vecchi\u0026#8221; lavoratori l\u0026#8217;eliminazione della reintegrazione avrebbe significato una diminuzione di tutela che il legislatore ha escluso. Per i \u0026#8220;nuovi\u0026#8221; lavoratori il mancato riconoscimento della reintegrazione nella fattispecie in esame (quella del licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta) era riconducibile al nuovo dimensionamento della tutela nei confronti dei licenziamenti illegittimi, che apparteneva alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFavorire l\u0026#8217;occupazione di questi ultimi, anche mediante la riduzione dell\u0026#8217;area della reintegrazione, non richiedeva necessariamente anche di limitare la tutela dei lavoratori gi\u0026#224; in servizio sopprimendo la tutela reintegratoria: in ci\u0026#242; sta il bilanciamento delle garanzie e il fondamento non irragionevole di questa disciplina asimmetrica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella successione delle leggi nel tempo \u0026#232; possibile, nei limiti della coerenza di sistema e della proporzionalit\u0026#224; rispetto alla finalit\u0026#224; perseguita, che permanga una differenziazione di disciplina \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi \u0026#232; del resto che \u0026#8211; pur se, sul piano della procedura e nella fase di individuazione della tipologia dei vizi, il licenziamento collettivo costituisce una fattispecie autonoma e unitaria ad effetti plurisoggettivi che richiede una regolamentazione necessariamente uniforme \u0026#8211; invece nella fase delle conseguenze sanzionatorie ciascun licenziamento assume rilievo autonomo in riferimento al singolo lavoratore sicch\u0026#233;, rispetto a ogni distinta posizione lavorativa, \u0026#232; possibile applicare un regime sanzionatorio diverso \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eove tale diversificazione soddisfi un criterio di razionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;autonomia sul piano sanzionatorio trova conferma anche nella considerazione che, secondo la giurisprudenza, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 223 del 1991 non pu\u0026#242; essere fatta valere indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 22 maggio 2019, n. 13871; sentenza 1\u0026#176; dicembre 2016, n. 24558).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche per i licenziamenti collettivi, come per quelli individuali, la ragionevolezza di una disciplina differenziata va individuata nello scopo dichiarato nella legge delega di favorire l\u0026#8217;ingresso nel mondo del lavoro di \u0026#8220;nuovi\u0026#8221; assunti, accentuandone la flessibilit\u0026#224; in uscita con il riconoscimento di una tutela indennitaria predeterminata, risultando indifferente rispetto a tale fine che il recesso sia individuale o collettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8211; Le norme censurate non violano neppure gli artt. 4 e 35 Cost., in relazione al fatto che ai lavoratori \u0026#8220;giovani\u0026#8221; (quelli assunti a partire dal 7 marzo 2015) esse riconoscerebbero una tutela inadeguata e non dissuasiva, come tale insufficiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl dubbio che rimedi diversi dalla reintegra siano inidonei ad assicurare una piena ed efficace tutela ai lavoratori arbitrariamente licenziati ed assunti dopo il 7 marzo 2015 \u0026#232; contraddetto dalla costante giurisprudenza di questa Corte che, pur segnalando che la garanzia del diritto al lavoro impone l\u0026#8217;adozione di temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, individua nella tutela reale solo uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro (sentenze n. 183 del 2022, n. 150 del 2020, n. 194 del 2018 e n. 46 del 2000), spettando al legislatore modulare il sistema delle tutele \u0026#171;nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224; e della politica economico-sociale che attua\u0026#187;, in considerazione del contesto economico e sociale di riferimento (sentenza n. 2 del 1986).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto profilo di censura ha comunque un\u0026#8217;evidente sovrapposizione con la successiva questione, che ora si viene ad esaminare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.\u0026#8211; Non fondata \u0026#232; anche la terza questione, sollevata con riferimento a plurimi parametri (artt. 3, 4, 35, 38, 41 e 117 Cost.), convergenti per\u0026#242; in una censura unitaria di insufficienza di una tutela meramente indennitaria, quindi senza reintegrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la Corte rimettente dubita dell\u0026#8217;adeguatezza di una tutela indennitaria determinata con la previsione di un \u0026#8220;tetto\u0026#8221; massimo, lamentandone l\u0026#8217;inefficacia, o una debole efficacia, dissuasiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.1.\u0026#8211; Deve considerarsi che, a partire dalla sentenza n. 45 del 1965, questa Corte ha ricondotto la tutela contro i licenziamenti illegittimi agli artt. 4 e 35 Cost., interpretati in una prospettiva unitaria, affermando che il diritto al lavoro, \u0026#171;fondamentale diritto di libert\u0026#224; della persona umana\u0026#187;, pur non essendo assistito dalla garanzia della stabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;occupazione, \u0026#171;esige che il legislatore [\u0026#8230;] adegui [\u0026#8230;] la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuit\u0026#224; del lavoro, e circondi di doverose garanzie [\u0026#8230;] e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in seguito si \u0026#232; riconosciuto il \u0026#171;diritto a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente\u0026#187; (sentenza n. 60 del 1991); si \u0026#232; ribadita la \u0026#171;garanzia costituzionale [del] diritto di non subire un licenziamento arbitrario\u0026#187; (sentenza n. 541 del 2000 e ordinanza n. 56 del 2006); si \u0026#232; evidenziato che \u0026#171;la materia dei licenziamenti individuali \u0026#232; oggi regolata, in presenza degli artt. 4 e 35 della Costituzione, in base al principio della necessaria giustificazione del recesso\u0026#187; (sentenza n. 41 del 2003) e che il \u0026#171;[i]l forte coinvolgimento della persona umana \u0026#8211; a differenza di quanto accade in altri rapporti di durata \u0026#8211; qualifica il diritto al lavoro come diritto fondamentale, cui il legislatore deve guardare per apprestare specifiche tutele\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ai meccanismi di tutela del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo, la stessa giurisprudenza ha valorizzato la discrezionalit\u0026#224; del legislatore in materia, evidenziando che quello della tutela reale non costituisce l\u0026#8217;unico paradigma possibile (vedi sentenza n. 46 del 2000 nonch\u0026#233;, in tema di legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;esclusione della tutela reale nelle imprese sotto la prevista soglia dimensionale, sentenze n. 2 del 1986, n. 152 del 1975 e n. 55 del 1974).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; la sentenza n. 194 del 1970, dopo avere affermato che i principi che si traggono dall\u0026#8217;art. 4 Cost. \u0026#171;esprimono l\u0026#8217;esigenza di un contenimento della libert\u0026#224; del recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro, e quindi dell\u0026#8217;ampliamento della tutela del lavoratore, quanto alla conservazione del posto di lavoro\u0026#187;, ha precisato che \u0026#171;[l]\u0026#8217;attuazione di questi principi resta tuttavia affidata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore ordinario, quanto alla scelta dei tempi e dei modi, in rapporto ovviamente alla situazione economica generale\u0026#187; (successivamente, nello stesso senso, sentenze n. 55 del 1974, n. 189 del 1975 e n. 2 del 1986).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel tempo la Corte ha negato che il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., tra diritto al lavoro e libert\u0026#224; d\u0026#8217;impresa, imponga un determinato regime di tutela (sentenza n. 46 del 2000), ammettendo che il legislatore ben pu\u0026#242;, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario (sentenza n. 303 del 2011), purch\u0026#233; esso sia rispettoso del principio di ragionevolezza. Il diritto alla stabilit\u0026#224; del posto, infatti, risulta dalla \u0026#171;sintesi [\u0026#8230;] dei limiti del potere di licenziamento sanzionati dall\u0026#8217;invalidit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto non conforme\u0026#187; (sentenza n. 268 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul piano della quantificazione, escluso che la regola generale della integralit\u0026#224; della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato abbia copertura costituzionale (sentenze n. 148 del 1999, n. 369 del 1996 e n. 132 del 1985), si richiede, ai fini dell\u0026#8217;adeguatezza dell\u0026#8217;indennizzo, che con esso venga riconosciuto un ristoro del pregiudizio sofferto, serio ed equilibrato, la cui funzione dissuasiva non sia inficiata dalla predeterminazione di un tetto massimo, fissato in un importo sufficientemente elevato e non condizionato esclusivamente all\u0026#8217;anzianit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.2.\u0026#8211; Pi\u0026#249; recentemente, con riferimento proprio al d.lgs. n. 23 del 2015, questa Corte ha ritenuto compatibile con la Carta fondamentale una tutela meramente monetaria, purch\u0026#233; improntata ai canoni di effettivit\u0026#224; e di adeguatezza, rilevando che il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., \u0026#171;terreno su cui non pu\u0026#242; non esercitarsi la discrezionalit\u0026#224; del legislatore\u0026#187;, non impone \u0026#171;un determinato regime di tutela\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale pronuncia si ricorda come sia stato pi\u0026#249; volte affermato, in occasione dell\u0026#8217;esame di disposizioni introduttive di forfetizzazioni legali limitative del risarcimento del danno, che \u0026#171;\u0026#8220;la regola generale di integralit\u0026#224; della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale\u0026#8221; (sentenza n. 148 del 1999), purch\u0026#233; sia garantita l\u0026#8217;adeguatezza del risarcimento (sentenze n. 199 del 2005 e n. 420 del 1991)\u0026#187; (sentenza n. 303 del 2011). La tutela, dunque, ancorch\u0026#233; non necessariamente riparatoria dell\u0026#8217;intero pregiudizio subito dal danneggiato, deve essere comunque equilibrata. Dalle stesse pronunce emerge, altres\u0026#236;, che l\u0026#8217;adeguatezza del rimedio forfetizzato richiede che esso sia tale da realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in conflitto (sentenze n. 235 del 2014, n. 303 del 2011, n. 482 del 2000 e n. 132 del 1985).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nella successiva sentenza n. 150 del 2020, si \u0026#232; affermato che la ragionevolezza, nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito della disciplina dei licenziamenti, dev\u0026#8217;essere declinata come necessaria adeguatezza dei rimedi, \u0026#171;nel contesto di un equilibrato componimento dei diversi interessi in gioco e della specialit\u0026#224; dell\u0026#8217;apparato di tutele previsto dal diritto del lavoro. Il legislatore, pur potendo adattare secondo una pluralit\u0026#224; di criteri, anche in considerazione delle diverse fasi storiche, i rimedi contro i licenziamenti illegittimi, \u0026#232; chiamato a salvaguardarne la complessiva adeguatezza, che consenta di attribuire il doveroso rilievo al fatto, in s\u0026#233; sempre traumatico, dell\u0026#8217;espulsione del lavoratore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.3.\u0026#8211; Questa Corte ha, quindi, gi\u0026#224; riconosciuto che il limite massimo di ventiquattro mensilit\u0026#224;, a maggior ragione dopo che il d.l. n. 87 del 2018, come convertito, lo ha elevato a trentasei mensilit\u0026#224; (art. 3), non si pone in contrasto con il canone di necessaria adeguatezza del risarcimento, che richiede che il ristoro sia tale da realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, che il limite massimo (ventiquattro mensilit\u0026#224; elevate a trentasei) costituisca un importo adeguato emerge anche dalla comparazione con l\u0026#8217;indennit\u0026#224; sostitutiva della reintegrazione, di cui all\u0026#8217;art. 18, comma 3, della legge n. 300 del 1970 o all\u0026#8217;art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, stante che l\u0026#8217;ammontare di tale indennit\u0026#224;, introdotta come un equivalente sostitutivo della reintegrazione, \u0026#232; pari a quindici mensilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ultima retribuzione globale di fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; poi gi\u0026#224; rilevato che la dissuasivit\u0026#224; della disciplina dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; dei licenziamenti e l\u0026#8217;adeguatezza del ristoro vanno valutate con riferimento alla regolamentazione complessiva, articolata nella tutela reintegratoria e in quella solo indennitaria secondo un criterio di gradualit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224; che vede la tutela reintegratoria nei casi di violazioni pi\u0026#249; gravi e quella solo indennitaria negli altri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la fissazione di un limite massimo dell\u0026#8217;indennizzo risponde, del resto, alla ragione di fondo della legge delega di incentivare le nuove assunzioni con la previsione di conseguenze sanzionatorie certe e prevedibili in caso di licenziamento illegittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa personalizzazione del ristoro resta in ogni caso garantita entro l\u0026#8217;intervallo in cui va quantificata l\u0026#8217;indennit\u0026#224; spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, e comunque l\u0026#8217;indennit\u0026#224;, pur assorbendo tendenzialmente qualunque voce di danno, patrimoniale e non patrimoniale, non preclude alla giurisprudenza di identificare ipotesi di danno ulteriore risarcibile, come nel caso di danni derivanti dal licenziamento ingiurioso (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 gennaio 2021, n. 1507).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e19.\u0026#8211; La Corte rimettente dubita, poi, dell\u0026#8217;adeguatezza di una tutela indennitaria anche con riferimento all\u0026#8217;art. 24 CSE, evocato non pi\u0026#249; sotto il profilo dell\u0026#8217;eccesso di delega, ma \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ese\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecome parametro interposto\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur in questa diversa prospettiva, non possono che richiamarsi le considerazioni gi\u0026#224; svolte sopra ai punti da 12 a 14.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFerma restando la natura non vincolante della richiamata decisione dell\u0026#8217;11 febbraio 2020 del Comitato europeo dei diritti sociali e il carattere interlocutorio della risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d\u0026#8217;Europa dell\u0026#8217;11 marzo 2020, va ribadito che l\u0026#8217;adeguatezza e la dissuasivit\u0026#224; della normativa di contrasto dei licenziamenti illegittimi deve essere valutata con riferimento alla disciplina complessiva, che si compone della tutela reintegratoria e di quella solo indennitaria secondo un criterio di gradualit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e20.\u0026#8211; Per tutto quanto finora argomentato vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, censurati sotto diversi profili e con riferimento agli indicati parametri, nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell\u0026#8217;ambito di un licenziamento collettivo, fissando, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015, la tutela economica in misura di un indennizzo determinato entro un limite massimo fissato per legge ed escludendo quella reintegratoria.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate, in riferimento agli artt. 10, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, sezione lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, sotto il profilo della violazione dei criteri di delega, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 7, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonch\u0026#233; in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), e all\u0026#8217;art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, sezione lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, sotto il profilo della disparit\u0026#224; di trattamento, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., dalla Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, sezione lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, sotto il profilo dell\u0026#8217;inadeguata tutela, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 38, 41 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 24 CSE, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, sezione lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 gennaio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240122135855.pdf","oggetto":"Lavoro - Licenziamento collettivo - Violazione dei criteri di scelta - Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Applicazione, ai rapporti di lavoro costituiti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, del regime previsto dall\u0027art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 (tutela indennitaria) - Eccesso di delega con riguardo alla rimodulazione della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti collettivi - Eccesso di delega sotto il profilo della mancata coerenza rispetto alla regolazione unionale e alle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Carta sociale europea.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45937","titoletto":"Giudizio costituzionale - Oggetto - Questione analoga ad altra già oggetto di una pronuncia a carattere non decisorio - Riproponibilità, per motivi rimovibili dal rimettente. (Classif. 111006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e è abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando la Corte costituzionale abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 247/2022 - mass. 45229\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45938","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45938","titoletto":"Lavoro - Licenziamento collettivo - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (applicato ai rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015) - Violazione dei criteri di scelta - Disciplina sanzionatoria - Denunciata violazione di parametri costituzionali solo evocati - Assenza di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 138012).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 10, 24 e 111 Cost., degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 (cd. \u003cem\u003eJobs Act\u003c/em\u003e), nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo. Il rimettente si è limitato ad evocare i suddetti parametri senza alcuna specifica ed adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza, né l’ordinanza fornisce elementi che consentano di valutare il dedotto contrasto delle disposizioni censurate con i parametri genericamente evocati. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 194/2023- mass. 45814; S. 118/2022 - mass. 44817; S. 213/2021 - mass. 44351; S. 178/2021 - mass. 44156; S. 126/2018 - mass. 41339\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45939","numero_massima_precedente":"45937","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"23","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art3"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"23","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art10"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45939","titoletto":"Delegazione legislativa - Controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante - Criteri direttivi - Interpretazione - Riferimento al testo letterale e alla interpretazione sistematica - Doppio processo ermeneutico - Necessità - Lavori preparatori - Mera funzione orientativa. (Classif. 077004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’interpretazione dei criteri direttivi deve tener conto, innanzi tutto, della lettera del testo normativo, a cui si affianca l’interpretazione sistematica sulla base della \u003cem\u003eratio legis\u003c/em\u003e che emerge dal contesto complessivo della legge di delega e dalle finalità che essa persegue. Pertanto, il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica al fine di verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante e mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa, senza contrastare con gli indirizzi generali desumibili da questa. Per valutare se il legislatore abbia ecceduto i margini di discrezionalità occorre individuare la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della delega, per poi verificare se la norma delegata sia stata con questa coerente; tale verifica di conformità richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa. In sintesi, per definire il contenuto della delega si deve tenere conto sia del complessivo contesto normativo in cui si inseriscono i principi e criteri direttivi sia delle finalità che la ispirano; ciò, oltre a rappresentare la base e il limite delle norme delegate, offre anche i criteri di interpretazione della loro portata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 166/2023 - mass. 45764; S. 175/2022 - mass. 45026;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 105/2022 - mass. 44726\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 231/2021 - mass. 44276; S. 174/2021 - mass. 44204;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 133/2021 - mass. 43963\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 84/2017 - mass. 41188\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 278/2016\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. \u003c/em\u003e39281; \u003cem\u003eS. 250/2016\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e39181\u003c/em\u003e; S. 59/2016 \u003cem\u003e- mass.\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 194/2015 - mass. 38554\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 146/2015\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e38480; S. 98/2015 - mass. 38392\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 229/2014 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e36774\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 184/2013;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 153/2014; S. 134 /2013\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 119/2013 - mass. 37115\u003c/em\u003e; S. 272/2012 \u003cem\u003e- mass. 36774\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 230/2010\u003c/em\u003e -\u003cem\u003e mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e34783\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSebbene i lavori parlamentari possano essere utilizzati come dati ermeneutici orientativi per ricostruire il dibattito che ha condotto all’approvazione della legge delega, quali elementi che contribuiscono alla corretta esegesi di quest’ultima, va escluso che essi possano prevalere sul tenore testuale della legge, quale emerge dal dato letterale e logico, o esprimere interpretazioni autentiche della legge delega. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 96/2020 - mass. 43352; S 170/2019 - mass. 40714; S. 79/2019 - mass. 42202; S. 127/2017 - mass. 41585; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 47/2014 - mass. 37772\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ consentito al legislatore delegato l’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 150/2022 - mass. 45003; S. 133/2021 - mass. 43963; S. 142/2020 - mass. 43518; S. 96/2020 - mass. 43352; S. 10/2018 - mass. 39716; S. 198/2010 - mass. 41489; S. 426/2008 - mass. 33057\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45940","numero_massima_precedente":"45938","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45940","titoletto":"Trattati e convenzioni internazionali - In genere - CEDU e Carta sociale europea (CSE) - Natura - Fonti dal carattere unitario per la tutela dei diritti fondamentali - Deducibilità nel giudizio costituzionale quali parametri interposti - Complementarità della CSE alla CEDU - Sussistenza - Decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali - Carattere vincolante nell\u0027ordinamento interno - Esclusione. (Classif. 254001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn ragione della prescrizione dell’art. 117, primo comma, Cost., sono deducibili, come parametri interposti, le disposizioni CEDU e della Carta sociale europea (CSE); quest’ultima, quale strumento convenzionale inserito nel sistema del Consiglio d’Europa, si connota per la tutela che riconosce ai diritti fondamentali di natura sociale e, per questo suo contenuto, si affianca alla CEDU sì da essere definita un suo naturale completamento. Essa, infatti, amplia il perimetro di tutela dei diritti fondamentali oltre il tradizionale catalogo dei diritti civili e politici riconosciuti dalla CEDU, con apertura ai diritti sociali. La complementarità dei due Trattati imprime un carattere unitario alla tutela dei diritti fondamentali in essi prevista. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 194/2018 - mass. 40528; S. 120/2018 - mass. 40505; S. 349/2007 - mass. 31725; S. 348/2007 - mass. 31712\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eMentre le disposizioni CEDU sono vincolanti nel significato che ad esse viene attribuito all’esito dell’attività interpretativa operata dalla Corte EDU, le disposizioni della CSE costituiscono di per sé, e per il loro contenuto oggettivo suscettibile di autonoma interpretazione, un parametro interposto \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 117, primo comma, Cost., ma nessun vincolo conformativo può derivare allo Stato contraente dall’interpretazione che di esse venga fatta dal Comitato europeo dei diritti sociali. Le decisioni del Comitato, quale organo ausiliario privo di natura giurisdizionale, benché autorevoli, non sono vincolanti per i giudici nazionali in quanto né la CSE, né il Protocollo addizionale del 1995, contengono disposizioni di effetto equivalente all’art. 32 CEDU. Il sistema dei reclami collettivi ha, quindi, la specifica funzione di promuovere una più piena attuazione dei diritti sociali nei Paesi del Consiglio d’Europa, segnalando criticità degli ordinamenti nazionali che possono sfociare anche in una raccomandazione del Comitato dei Ministri, svolgendo, pertanto, una funzione essenzialmente propositiva e sollecitatoria, ma priva di efficacia vincolante. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 194/2018 - mass. 40528; S. 120/2018 - mass. 40505\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45941","numero_massima_precedente":"45939","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45941","titoletto":"Lavoro - Licenziamento collettivo - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (applicato ai rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015) - Violazione dei criteri di scelta - Disciplina sanzionatoria - Previsione di un indennizzo, forfettizzato ex ante - Violazione dei criteri di delega, anche in relazione a parametri convenzionali - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 138012).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, sotto il profilo della violazione dei criteri di delega, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 7, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 183 del 2014 e all’art. 24 CSE – degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, eliminando, per quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, la tutela reintegratoria, con concentrazione nella sola tutela indennitaria, unicamente per i licenziamenti economici (ossia per giustificato motivo oggettivo). Sebbene l’interpretazione del sintagma «licenziamenti economici» contenuto nei criteri di delega (art. 1, comma 7, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, della legge n. 183 del 2014) presenti un’intrinseca ambiguità perché atecnico, non appartenendo al lessico giuridico in senso stretto, esso si presenta, nel linguaggio corrente, come una formula duttile, la cui ampiezza semantica è potenzialmente idonea ad essere adoperata in senso onnicomprensivo per includere, sia la categoria dei licenziamenti individuali «economici», sia i licenziamenti collettivi con riduzione di personale per “ragioni di impresa”, come tali anch’essi «economici». Inoltre, sul piano logico-sistematico, la norma contenuta nella disposizione censurata risulta essere conforme alla finalità della legge-delega di incentivare le nuove assunzioni e favorire il superamento del precariato sì da costituire un coerente sviluppo e completamento della disciplina, in simmetria, dei licenziamenti economici, sia individuali per giustificato motivo oggettivo, sia collettivi per riduzione di personale. Né la sostituzione della tutela reintegratoria con un indennizzo monetario disattende la richiesta coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali. L’art. 24 CSE evocato, che riconosce il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione, come interpretato nella decisione del Comitato europeo dei diritti sociali dell’11 settembre 2019 – cui ha fatto seguito la risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dell’11 marzo 2020 che ha invitato il Governo italiano a produrre un rapporto sullo sviluppo della legislazione nazionale per la piena attuazione dell’art. 24 CSE quanto all’indennizzo da licenziamento illegittimo – non è vincolante per i giudici nazionali. E se è ben possibile una tutela più ampia e più incisiva, come quella sollecitata dal Comitato, appartiene tuttavia alle scelte di politica sociale, rientranti nella discrezionalità del legislatore (art. 28 della legge n. 87 del 1953), fissare il sistema di contrasto dei licenziamenti illegittimi nella gamma di quelli che, pur in misura diversa e con differente incisività, rispondono tutti, nel loro complesso, al canone costituzionale di adeguatezza e sufficiente dissuasività. \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45942","numero_massima_precedente":"45940","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"23","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art3"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"23","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art10"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"10/12/2014","numero":"183","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"lettera c)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta sociale europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45942","titoletto":"Eguaglianza (principio di) - In genere - Giudizio di relazione tra situazioni uguali o diverse - Conseguente necessità di medesima o diversa disciplina - Incidenza del fluire del tempo sulla possibile differenza tra le discipline applicabili alle stesse fattispecie. (Classif. 092001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l’identica disciplina e, all’inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti. Ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul “perché” una determinata disciplina operi, all’interno del tessuto egualitario dell’ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 43/2022 - mass. 44528; S. 276/2020 - mass. 42924; S. 241/2014 - mass. 38142; S. 5/2000 - mass. 25117; S. 89/1996 - mass. 22260\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNon contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 104/2018 - mass. 40767; S. 254/2014 - mass. 38162; S. 273/2011 - mass. 35867; S. 94/2009 - mass. 33284\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNella successione delle leggi nel tempo è possibile, nei limiti della coerenza di sistema e della proporzionalità rispetto alla finalità perseguita, che permanga una differenziazione di disciplina \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45943","numero_massima_precedente":"45941","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45943","titoletto":"Lavoro - Licenziamento collettivo - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (applicato ai rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015) - Violazione dei criteri di scelta - Disciplina sanzionatoria - Previsione di un indennizzo, forfettizzato ex ante, anziché della tutela reintegratoria riconosciuta ai lavoratori assunti prima dell\u0027entrata in vigore del decreto legislativo indicato - Denunciata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 138012).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, sotto il profilo della disparità di trattamento, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. \u003cem\u003eJobs Act\u003c/em\u003e), nella parte in cui modificano la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, eliminando, per quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, la tutela reintegratoria, con concentrazione nella sola tutela indennitaria di tutti i licenziamenti economici. Non è ravvisabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà del diverso trattamento sanzionatorio previsto per gli assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, trovando il regime temporale un motivo non irragionevole nella finalità perseguita dal legislatore, di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione. Risponde al canone di ragionevolezza modulare le conseguenze del licenziamento, anche collettivo, illegittimo dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al fine di rafforzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, sicché appare coerente limitare l’applicazione delle stesse tutele ai soli lavoratori assunti a decorrere dalla loro entrata in vigore, quelli, cioè, la cui assunzione avrebbe potuto essere da esse favorita. Favorire l’occupazione di questi ultimi, anche mediante la riduzione dell’area della reintegrazione, non richiede necessariamente anche di limitare la tutela dei lavoratori già in servizio sopprimendo la tutela reintegratoria: in ciò sta il bilanciamento delle garanzie e il fondamento non irragionevole di questa disciplina asimmetrica. Anche per i licenziamenti collettivi, come per quelli individuali, la ragionevolezza di una disciplina differenziata va individuata nello scopo dichiarato nella legge delega di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di “nuovi” assunti, accentuandone la flessibilità in uscita con il riconoscimento di una tutela indennitaria predeterminata, risultando indifferente rispetto a tale fine che il recesso sia individuale o collettivo. Né, infine, le norme censurate violano gli artt. 4 e 35 Cost., in relazione al fatto che riconoscerebbero ai lavoratori “giovani” (quelli assunti a partire dal 7 marzo 2015) una tutela inadeguata e non dissuasiva, come tale insufficiente; pur se la garanzia del diritto al lavoro impone l’adozione di temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, la tutela reale è, infatti, solo uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro, spettando al legislatore modulare il sistema delle tutele nell’esercizio della sua discrezionalità e della politica economico-sociale che attua, in considerazione del contesto economico e sociale di riferimento.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45944","numero_massima_precedente":"45942","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"23","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art3"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"23","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art10"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45944","titoletto":"Lavoro - Rapporto di lavoro - Necessità che il legislatore assicuri la continuità dei rapporti di lavoro - Necessità di giustificazione il recesso individuale e di tutelare in modo adeguato il recesso ingiustificato - Possibile tutela solo monetaria, purché il ristoro sia serio ed equilibrato, benché non integrale - Autonomia della disciplina del licenziamento collettivo rispetto a quello individuale, stante la preminenza dell\u0027interesse pubblico alla riduzione dell\u0027impatto sociale (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto la disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, c.d. Jobs Act, che prevede, nei casi di licenziamento collettivo in violazione dei criteri di scelta, un indennizzo, forfettizzato ex ante, anziché l\u0027applicazione della tutela reintegratoria prevista per i lavoratori assunti prima dell\u0027entrata in vigore del decreto legislativo indicato). (Classif. 138014).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl diritto al lavoro, fondamentale diritto di libertà della persona umana, pur non essendo assistito dalla garanzia della stabilità dell’occupazione, esige che il legislatore adegui la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti, per cui va riconosciuto il diritto a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente. Il forte coinvolgimento della persona umana – a differenza di quanto accade in altri rapporti di durata – qualifica infatti il diritto al lavoro come diritto fondamentale, cui il legislatore deve guardare per apprestare specifiche tutele. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 194/2018 - mass. 40529; S. 541/2000 - mass. 25933; S. 60/1991 - mass. 16921; S. 45/1965 - mass. 2368; O. 56/2006 - mass. 30184\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa materia dei licenziamenti individuali è oggi regolata, in presenza degli artt. 4 e 35 Cost., in base al principio della necessaria giustificazione del recesso. Se il licenziamento collettivo mantiene da sempre una disciplina autonoma e costituisce una fattispecie di recesso distinta rispetto ai licenziamenti individuali, tale autonomia si giustifica per la preminenza di un interesse pubblico al previo confronto sindacale per ridurre e governare l’impatto sociale delle crisi occupazionali e non contraddice la qualificazione del recesso datoriale come licenziamento economico, in quanto fondato sul dato oggettivo della riduzione di personale per “ragioni di impresa”. Stante la discrezionalità del legislatore in materia, la tutela reale non costituisce l’unico paradigma possibile di tutela del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo, ben potendo il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario, purché rispettoso del principio di ragionevolezza. Il diritto alla stabilità del posto, infatti, risulta dalla sintesi dei limiti del potere di licenziamento sanzionati dall’invalidità dell’atto non conforme. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 183/2022 - mass. 44975; S. 303/2011 - mass. 35925; S. 46/2000 - mass. 25162; S. 268/1994 - mass. 20557; S. 2/1986 - mass. 12095; S. 189/1975 - mass. 7970; S. 152/1975- mass. 7901; S. 55/1974 - mass. 7090; S. 194/1970 - mass. 5332\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ compatibile con la Carta fondamentale una tutela meramente monetaria, purché improntata ai canoni di effettività e di adeguatezza, poiché il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., terreno su cui non può non esercitarsi la discrezionalità del legislatore, non impone un determinato regime di tutela. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 194/2018 - mass. 40526\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eEscluso che la regola generale della integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato abbia copertura costituzionale, si richiede, ai fini dell’adeguatezza dell’indennizzo, che con esso venga riconosciuto un ristoro del pregiudizio sofferto, serio ed equilibrato, la cui funzione dissuasiva non sia inficiata dalla predeterminazione di un tetto massimo, fissato in un importo sufficientemente elevato e non condizionato esclusivamente all’anzianità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 369/1996 - mass. 22970; S. 132/1985 - mass. 10869\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale. La tutela, dunque, ancorché non necessariamente riparatoria dell’intero pregiudizio subito dal danneggiato, deve essere comunque equilibrata, ossia richiede che essa sia tale da realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in conflitto. (\u003cem\u003ePrecedenti\u003c/em\u003e: \u003cem\u003eS. 235/2014 - mass. 38127; S. 132/1985 - mass. 10872\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa ragionevolezza, nell’àmbito della disciplina dei licenziamenti, dev’essere declinata come necessaria adeguatezza dei rimedi, nel contesto di un equilibrato componimento dei diversi interessi in gioco e della specialità dell’apparato di tutele previsto dal diritto del lavoro. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 150/2020 - mass. 43444\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, sotto il profilo dell’inadeguata tutela, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 38, 41 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 CSE, degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui modificano la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, eliminando, per quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, la tutela reintegratoria, con concentrazione nella sola tutela indennitaria determinata con la previsione di un “tetto” massimo. Il limite massimo di ventiquattro mensilità, elevato a trentasei dal d.l. n. 87 del 2018, come conv., non si pone in contrasto con il canone di necessaria adeguatezza del risarcimento, che richiede che il ristoro sia tale da realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto. La dissuasività della disciplina dell’illegittimità dei licenziamenti e l’adeguatezza del ristoro vanno valutate con riferimento alla regolamentazione complessiva, articolata nella tutela reintegratoria e in quella solo indennitaria secondo un criterio di gradualità e proporzionalità che vede la tutela reintegratoria nei casi di violazioni più gravi e quella solo indennitaria negli altri. Anche ai fini dell’adeguatezza di una tutela indennitaria con riferimento all’art. 24 CSE, ferma restando la natura non vincolante della decisione dell’11 febbraio 2020 del Comitato europeo dei diritti sociali e il carattere interlocutorio della risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dell’11 marzo 2020, la dissuasività della normativa di contrasto dei licenziamenti illegittimi deve essere valutata alla luce della disciplina complessiva, composta dalla tutela reintegratoria e da quella solo indennitaria secondo un criterio di gradualità e proporzionalità).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45943","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"23","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art3"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"23","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art10"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Carta sociale europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44799","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 7/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1374","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43745","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 7/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"311","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44737","autore":"Ballestrero M. 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