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M. e altri e S. C. spa, con ordinanza del 7 febbraio 2023, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eUfficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di S. C. spa, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento della Regione Toscana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 10 ottobre 2023 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Franco Coccoli per S. C. spa e Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche, con ordinanza del 7 febbraio 2023, il Tribunale ordinario di Siena, sezione unica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)\u0026#187;, per violazione degli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il rimettente, la violazione degli artt. 3 e 117, commi terzo e quarto, Cost. dipenderebbe dalla posizione \u0026#171;differente e privilegiata\u0026#187; nella quale la prima delle norme censurate porrebbe il locatore di immobili di edilizia residenziale \u0026#171;rispetto a tutti i locatori (privati cittadini e societ\u0026#224; commerciali proprietari di immobili concessi in locazione)\u0026#187;, giacch\u0026#233; gli attribuirebbe \u0026#171;il diritto di poter richiedere ai conduttori la penale del 15% [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: 1,5 per cento] sul canone in caso di ritardato pagamento (co.1)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche detta disposizione comporterebbe il superamento del tasso soglia usurario, regolato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), qualificata dal rimettente quale disciplina di diritto \u0026#171;penale di competenza esclusiva dello Stato\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la seconda norma censurata, nel prevedere l\u0026#8217;obbligazione solidale dei componenti del nucleo familiare per il pagamento del canone e delle spese accessorie (art. 30, comma 2), derogherebbe \u0026#8211; secondo il rimettente \u0026#8211; a quanto dispone l\u0026#8217;art. 1587 del codice civile e, pertanto, integrerebbe una disparit\u0026#224; di trattamento fra locatori di alloggi residenziali pubblici e locatori di immobili nella titolarit\u0026#224; di privati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le norme regionali censurate, attribuendo ai locatori di edilizia residenziale pubblica (ERP) un potere \u0026#171;superiore, illegittimo, e privilegiato rispetto a tutti gli altri locatori\u0026#187;, sarebbero lesive anche della iniziativa economica privata, di cui all\u0026#8217;art. 41 Cost., e della propriet\u0026#224; privata, di cui all\u0026#8217;art. 42 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 47 Cost., in quanto verrebbe attribuito al locatore ERP \u0026#171;un potere di risparmio e di accumulo di incassi da canoni di locazione, superiore, illegittimo, e privilegiato rispetto a tutti gli altri locatori\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, a detta del giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, sarebbe altres\u0026#236; integrata una violazione dei parametri di cui all\u0026#8217;art. 117, commi terzo e quarto, Cost., in quanto entrambe le norme censurate inciderebbero su \u0026#171;principi fondamentali del nostro ordinamento\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in data 19 aprile 2023 si \u0026#232; costituita in giudizio la societ\u0026#224; S. C. spa, subentrata nei rapporti giuridici facenti capo alla Azienda territoriale edilizia residenziale della Provincia di Siena, sostenendo la non fondatezza delle censure;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche S. C. spa ha evidenziato il proprio ruolo di societ\u0026#224; \u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehouse\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003efinalizzata a perseguire unicamente un interesse pubblico, che si traduce nell\u0026#8217;impegno a \u0026#171;fornire la abitazione popolare a categorie meno abbienti di cittadini con canoni inferiori a quelli correnti sul mercato\u0026#187; e nella destinazione dei proventi delle locazioni al mantenimento degli immobili ERP;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, in relazione alla censura imperniata sull\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;non sussiste[rebbe] giuridicamente identit\u0026#224; di situazione nelle fattispecie prese in considerazione dal Tribunale di Siena\u0026#187;, vale a dire nella locazione di immobili destinati all\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica e in quella che regola rapporti di diritto privato, cos\u0026#236; che risulterebbe priva di fondamento la censura costruita sulla disparit\u0026#224; di trattamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anzi, a parere della societ\u0026#224;, le peculiarit\u0026#224; del contratto di locazione ERP giustificherebbero la previsione normativa censurata, la quale garantirebbe in maniera non irragionevole e non sproporzionata il perseguimento degli scopi di interesse pubblico che la stessa societ\u0026#224; \u0026#232; tenuta a conseguire;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche cadrebbero, di riflesso, anche le altre censure, fondate sulla violazione degli artt. 41, 42 e 47 Cost., norme in ogni caso reputate, dalla difesa della parte, inconferenti rispetto alla materia dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in data 21 aprile 2023 \u0026#232; intervenuta in giudizio la Regione Toscana, insistendo per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e comunque per la non fondatezza delle questioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la difesa della Regione eccepisce la mancata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eci\u0026#242; che renderebbe del tutto carente l\u0026#8217;ordinanza sotto il profilo della motivazione sulla rilevanza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Regione fa altres\u0026#236; valere un difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, la censura relativa all\u0026#8217;art. 3 Cost. risulterebbe apodittica, poich\u0026#233; il giudice non avrebbe argomentato \u0026#171;l\u0026#8217;asserito superamento del tasso soglia usuraio e non [avrebbe] indica[to] il decreto del Ministero dell\u0026#8217;economia e finanze che periodicamente determina tale tasso in riferimento a diverse tipologie di finanziamento ed eventualmente ai relativi importi\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la violazione degli artt. 41, 42 e 47 Cost. sarebbe stata dedotta, a parere della difesa regionale, in forma generica e assertiva, senza alcuna ricostruzione del quadro normativo che permetta di apprezzare le finalit\u0026#224; perseguite dalla gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Regione segnala, quanto alla censura relativa al riparto di competenze, la mancanza di qualsivoglia indicazione relativa ai principi fondamentali della materia, chiamati oltretutto a limitare le sole materie di competenza concorrente, e non gi\u0026#224; quelle oggetto di competenza residuale regionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, la difesa della Regione argomenta la non fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, commi terzo e quarto, Cost., la cui motivazione \u0026#232; incentrata sulla supposta irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra locatori ERP e locatori che operano in base alla disciplina di diritto privato, criticando proprio l\u0026#8217;assunto di una comparabilit\u0026#224; fra tali situazioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Regione osserva come la non irragionevolezza della norma concernente la penale sarebbe vieppi\u0026#249; confermata dalla circostanza che essa non troverebbe applicazione quando il mancato pagamento del canone dipenda da ragioni, indicate all\u0026#8217;art. 30, comma 4, legge reg. Toscana n. 2 del 2019, che rendono la penale non dovuta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la difesa della Regione sottolinea, infine, la non irragionevolezza della previsione che contempla la solidariet\u0026#224; passiva estesa all\u0026#8217;intero nucleo familiare, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 9 della legge reg. Toscana n. 2 del 2019 disporrebbe che la domanda di partecipazione al bando di concorso per l\u0026#8217;assegnazione dell\u0026#8217;alloggio debba essere presentata dal soggetto richiedente relativamente all\u0026#8217;intero nucleo familiare, purch\u0026#233; ogni membro risulti titolare del diritto di assegnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche, con ordinanza del 7 febbraio 2023, il Tribunale ordinario di Siena, sezione unica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 30, commi 1 e 2, della legge reg. Toscana n. 2 del 2019, per violazione degli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, commi terzo e quarto, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la prima disposizione censurata (art. 30, comma 1) prevede che \u0026#171;[i]l ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento comporta l\u0026#8217;applicazione di una penale in misura pari all\u0026#8217;1,5 per cento dell\u0026#8217;importo complessivo, relativo al canone di locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessit\u0026#224; di preventiva messa in mora. Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica altres\u0026#236; l\u0026#8217;interesse annuo nella misura legale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la seconda previsione censurata (contenuta nell\u0026#8217;art. 30, comma 2) dispone che \u0026#171;[i] componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l\u0026#8217;assegnatario ai fini di quanto dovuto per la conduzione dell\u0026#8217;alloggio assegnato\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a detta del giudice rimettente, la violazione degli artt. 3 e 117, commi terzo e quarto, Cost. dipenderebbe dalla posizione \u0026#171;differente e privilegiata\u0026#187; nella quale ambedue le citate norme porrebbero il locatore di immobili di edilizia residenziale pubblica \u0026#171;rispetto a tutti i locatori (privati cittadini e societ\u0026#224; commerciali proprietari di immobili concessi in locazione)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Tribunale rimettente, nel ritenere che le due norme censurate comportino a favore del locatore ERP un potere \u0026#171;superiore, illegittimo, e privilegiato rispetto a tutti gli altri locatori\u0026#187;, ravvisa altres\u0026#236; una lesione degli artt. 41, 42 e 47 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, nell\u0026#8217;ordinanza \u0026#232; evocata l\u0026#8217;autonoma violazione dei parametri di cui all\u0026#8217;art. 117, commi terzo e quarto, Cost., in quanto i commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 30 della legge reg. Toscana n. 2 del 2019 inciderebbero su \u0026#171;principi fondamentali del nostro ordinamento\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e ha omesso di descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio e si \u0026#232; limitato ad affermare la sussistenza di un credito vantato dalla parte opposta, fondato sulla legge reg. Toscana n. 2 del 2019, senza chiarire se tale legge trovi applicazione nella sua originaria formulazione, o in quella novellata con la legge della Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell\u0026#8217;ordinamento regionale 2019) e, soprattutto, se debbano essere applicate nel giudizio \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e le due norme censurate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, non viene fornita alcuna informazione circa la sussistenza di un ritardo nell\u0026#8217;adempimento da parte del conduttore, n\u0026#233; viene chiarito se tale ritardo sia idoneo a far operare la previsione in materia di penale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, difettano gli elementi atti a sostenere l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Toscana n. 2 del 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, non \u0026#232; possibile ricavare, dalla ricostruzione della vicenda fornita nell\u0026#8217;ordinanza, se vi siano altri componenti del nucleo familiare, oltre all\u0026#8217;assegnatario, e se a essi sia stato richiesto il pagamento delle somme in solido con l\u0026#8217;assegnatario;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, di riflesso, resta oscura la ragione della ritenuta applicabilit\u0026#224; della disciplina concernente l\u0026#8217;obbligazione solidale dei componenti del nucleo familiare, di cui al censurato art. 30, comma 2, della citata legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la lacunosa descrizione della fattispecie impedisce a questa Corte di compiere il vaglio esterno circa il carattere non implausibile della motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 249, n. 197 e n. 109 del 2022; ordinanze n. 37 del 2023, n. 156 del 2022 e n. 161 del 2015);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, le censure non sono sufficientemente motivate in ordine alla non manifesta infondatezza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, la prima censura, che richiama congiuntamente gli artt. 3 e 117, commi terzo e quarto, Cost., \u0026#232; del tutto apodittica, generica e imprecisa nella ricostruzione normativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice erra nel riportare il testo della prima disposizione, la quale non prevede una penale del 15 per cento, bens\u0026#236; dell\u0026#8217;1,5 per cento, senza che tale errore si riveli un mero refuso, in quanto la percentuale errata sostiene il ragionamento del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, nell\u0026#8217;ordinanza, il rimettente si confronta con la normativa in materia di usura, per concludere che l\u0026#8217;alta percentuale della penale fissata dalla fonte regionale comporti \u0026#171;inevitabilmente\u0026#187; il superamento del tasso soglia usurario, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento penale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in ogni caso, tanto la richiamata argomentazione, fatta valere rispetto all\u0026#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Toscana n. 2 del 2019, quanto il contrasto con l\u0026#8217;art. 1587 cod. civ., rilevato rispetto al comma 2 del medesimo articolo, risultano del tutto privi di collegamento rispetto alla pretesa lesione dell\u0026#8217;art. 117, commi terzo e quarto, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, oltretutto, il rimettente non chiarisce in relazione a quale materia concorrente sarebbe evocata la disciplina del citato terzo comma e in base a quale motivazione sarebbe implicata la previsione di cui al quarto comma;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, di riflesso, i fugaci riferimenti alla disciplina civilistica e a quella penalistica non sono corredati dal riferimento al parametro costituzionale conferente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, anche con riguardo alla censura relativa all\u0026#8217;art. 3 Cost., in punto di irragionevolezza estrinseca, la motivazione appare del tutto generica, poich\u0026#233; il giudice non si confronta con i caratteri propri della norma censurata, che \u0026#232; parte di una disciplina di settore, con peculiari riflessi pubblicistici (sentenze n. 203 del 2003 e n. 594 del 1990);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, il giudice \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e non spiega le ragioni della comparabilit\u0026#224; fra la citata disciplina censurata e quella concernente il rapporto di locazione di diritto privato e, conseguentemente, non motiva la supposta irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche le ulteriori censure dedotte in riferimento agli artt. 41, 42 e 47 Cost. sono inammissibili, in quanto formulate in termini del tutto apodittici;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, il rimettente si limita a menzionare i citati parametri costituzionali e a sintetizzarne il contenuto, senza offrire alcuna indicazione a sostegno delle lamentate lesioni, salvo prospettarle come se fossero corollari della supposta violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per costante giurisprudenza di questa Corte, l\u0026#8217;insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale (tra le pi\u0026#249; recenti, sentenze n. 225, n. 75 e n. 34 del 2022, n. 114, n. 87 e n. 39 del 2021; ordinanze n. 37 e n. 13 del 2023, n. 224 e n. 159 del 2021, n. 250 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per le medesime ragioni, sono inammissibili anche le autonome censure imperniate sull\u0026#8217;art. 117, commi terzo e quarto, Cost., poich\u0026#233; assolutamente generiche nella loro prospettazione, posto che il giudice rimettente non si cura di distinguere i diversi limiti che connotano i commi terzo e quarto dell\u0026#8217;art. 117 Cost. e non fa che genericamente asserire la violazione di non meglio specificati principi fondamentali dell\u0026#8217;ordinamento (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 253 e n. 217 del 2022, n. 115 del 2021 e ordinanza n. 201 del 2017);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conclusione, le plurime ragioni sopra illustrate rendono le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, commi terzo e quarto, Cost. manifestamente inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e manifestamente inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019, n. 2, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)\u0026#187;, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione unica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 ottobre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia residenziale pubblica - Locazione - Norme della Regione Toscana - Ritardato pagamento del canone e delle spese accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento - Prevista applicazione di una penale in misura pari all\u00271,5 per cento dell\u0027importo complessivo, relativo al canone di locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese di ritardo nel pagamento, senza necessit\u0026#224; di preventiva messa in mora - Applicazione dell\u0027interesse annuo nella misura legale al ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie - Risoluzione del contratto e decadenza dall\u0027assegnazione in caso di morosit\u0026#224; superiore a sei mesi nel pagamento del medesimo canone e delle quote accessorie - Previsione che i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l\u0027assegnatario, ai fini di quanto dovuto per la conduzione dell\u0027alloggio assegnato.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45825","titoletto":"Edilizia residenziale pubblica - In genere - Locazione dei relativi edifici - Natura - Disciplina di settore, con riflessi pubblicistici. (Classif. 091001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa disciplina delle locazioni di edilizia residenziale pubblica è parte di una disciplina di settore con peculiari riflessi pubblicistici. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 203/2003 – mass. 27765; S. 594/1990 – mass. 16772\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45826","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45826","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Onere di adeguata motivazione della non manifesta infondatezza e di sufficiente descrizione della fattispecie concreta - In particolare: nel caso di evocazione dell\u0027art. 117 Cost., necessità di specificare il principio fondamentale che si intende violato (nel caso di specie: manifesta inammissibilità della questione relativa a una disposizione della Regione Toscana che, nell\u0027ambito dell\u0027edilizia residenziale pubblica, prevede una penale per il ritardo nel pagamento del canone di locazione nonché un\u0027obbligazione solidale dei componenti del nucleo familiare dell\u0027assegnatario per il pagamento del dovuto). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa lacunosa descrizione della fattispecie impedisce alla Corte costituzionale di compiere il vaglio esterno circa il carattere non implausibile della motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 249/2022 – mass. 45192; S. 197/2022 – mass. 45033; S. 109/2022 – mass. 44932; O. 37/2023 – mass. 45406; O. 156/2022 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e44941; O. 161/2015 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e38499\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 225/2022 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e45089; S. 75/2022 – mass. 44868; S. 34/2022 – mass. 44681; S. 114/2021 – mass. 43914; S. 87/2021 – mass. 43843: S. 39/2021 – mass. 43653; O. 37/2023 – mass. 45406; O. 13/2023; O. 224/2021 – mass. 44397; O. 159/2021 – mass. 44115; O. 250/2019 – mass. 40860\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eQuando evoca come parametro costituzionale l’art. 117 Cost. il rimettente ha l’onere di specificare quale sia il principio fondamentale ritenuto violato, pena l’inammissibilità della questione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 253/2022 – mass. 45225; S. 217/2022 – mass. 45115; S. 115/2021 – mass. 43928; O. 201/2017 – mass. 40414\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per plurime ragioni, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 47 e 117, terzo e quarto comma , Cost., dell’art. 30, commi 1 e 2, della legge reg. Toscana n. 2 del 2019 che, nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica, prevedono, rispettivamente l’applicazione di una penale dell’1,5% del canone di locazione, per il caso di ritardato pagamento, e un’obbligazione solidale dei componenti del nucleo familiare dell’assegnatario per il pagamento di quanto dovuto. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, da un lato, ha omesso di descrivere compiutamente la fattispecie concreta; dall’altro, le censure non sono sufficientemente motivate in ordine alla non manifesta infondatezza, essendo tutte apodittiche e generiche. Con riguardo, in particolare, agli artt. 3 e 117, commi terzo e quarto, Cost. la censura è anche imprecisa nella ricostruzione normativa; nella censura di irragionevolezza estrinseca il rimettente non si confronta con i caratteri propri della norma censurata, parte di una disciplina di settore; inoltre, nella censura relativa agli artt. 41, 42 e 47 Cost., lo stesso si limita a menzionare i citati parametri costituzionali e a sintetizzarne il contenuto, senza offrire alcuna indicazione a sostegno delle lamentate lesioni, salvo prospettarle come se fossero corollari della supposta violazione dell’art. 3 Cost. Infine, con riferimento all’art. 117 Cost., commi terzo quarto, lo stesso asserisce la violazione di un non meglio specificato principio fondamentale dell’ordinamento, senza peraltro distinguere i diversi limiti che connotano la competenza legislativa ivi disciplinata).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45825","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"02/01/2019","data_nir":"2019-01-02","numero":"2","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"02/01/2019","data_nir":"2019-01-02","numero":"2","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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