HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:57 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 337 "total_time" => 0.507007 "namelookup_time" => 0.000491 "connect_time" => 0.001685 "pretransfer_time" => 0.122325 "size_download" => 73033.0 "speed_download" => 144047.0 "starttransfer_time" => 0.451958 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 45540 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 122191 "connect_time_us" => 1685 "namelookup_time_us" => 491 "pretransfer_time_us" => 122325 "starttransfer_time_us" => 451958 "total_time_us" => 507007 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770538080.3186 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:57" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:57 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Sun, 08 Feb 2026 08:08:00 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Sun, 08 Feb 2026 08:08:00 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2025","numero":"57","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"SCIARRONE ALIBRANDI","relatore":"SCIARRONE ALIBRANDI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"26/03/2025","data_decisione":"26/03/2025","data_deposito":"22/04/2025","pubbl_gazz_uff":"23/04/2025","num_gazz_uff":"17","norme":"Legge della Regione Puglia 30/05/2024, n. 21, recante «Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)», e, in particolare, degli artt. 1, 3 e 4, c. 2°.","atti_registro":"ric. 25/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 57\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, recante \u0026#171;Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)\u0026#187;, e, in particolare, degli artt. 1, 3 e 4, comma 2, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23 luglio 2024, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eUfficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003eo\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Puglia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 26 marzo 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Emanuele Feola per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocata Isabella Fornelli per la Regione Puglia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 23 luglio 2024, depositato in pari data ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 97, primo e quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intera legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, recante \u0026#171;Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)\u0026#187;, con particolare riguardo agli artt. 1, 3 e 4, comma 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La legge regionale impugnata dispone, all\u0026#8217;art. 1:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;1. \u0026#200; istituito il Centro regionale pubblico di riabilitazione ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM), di propriet\u0026#224; e gestione interamente pubblica, incardinato nell\u0026#8217;organizzazione funzionale della Azienda sanitaria locale (ASL) di Brindisi, corredato da tutte le unit\u0026#224; operative, relativi day hospital e per tutti i livelli, regimi e fasi delle attivit\u0026#224; riabilitative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2. La ASL di cui al comma 1 pu\u0026#242; avvalersi nella gestione sanitaria del CRRiPOCeM e previa sottoscrizione di protocollo d\u0026#8217;intesa, di altre Aziende ospedaliere universitarie o ASL della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3. Nell\u0026#8217;ambito della programmazione regionale sul fabbisogno di posti letto riabilitativi, oppure nell\u0026#8217;ambito di qualsiasi rimodulazione pure funzionale ad assicurare il livello delle prestazioni previste dal comma 1, al CRRiPOCeM \u0026#232; assicurata la priorit\u0026#224; nell\u0026#8217;assegnazione, al pari di altre strutture interamente pubbliche, sino alla copertura di tutti gli spazi disponibili e idonei.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4. La gestione interamente pubblica di cui al comma 1 \u0026#232; riferita, inderogabilmente, ai servizi e alle attivit\u0026#224; sanitarie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2 individua i principi cui deve ispirarsi l\u0026#8217;operato del centro, prescrivendo:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;1. Il funzionamento del CRRiPOCeM \u0026#232; improntato all\u0026#8217;eccellenza riabilitativa e alla tenuta in carico del paziente per l\u0026#8217;intero percorso riabilitativo, stabilito sulla base della normativa, le linee guida e relative prescrizioni cliniche di carattere soggettivo, anche utilizzando tecnologie di telemonitoraggio, telemedicina, robotica, intelligenza artificiale, oppure tecnologie aventi il medesimo obiettivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3, rubricato \u0026#171;Norma finanziaria\u0026#187;, precisa che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;1. Agli oneri per l\u0026#8217;attuazione della presente legge si provvede nei limiti dello stanziamento previsto per remunerare l\u0026#8217;incaricato di pubblico servizio per l\u0026#8217;attuale gestione, calcolata sui dati storici riscontrati negli ultimi anni e in particolare per il 2022 per 9.591.860,72 euro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;art. 4, che contiene le norme transitorie e finali, stabilisce che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;1. Il passaggio alla gestione interamente pubblica del CRRiPOCeM avviene alla scadenza dei contratti di gestione attualmente in corso o in regime di proroga. Qualora anche il periodo di proroga risulti scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, il subentro nella gestione pubblica diretta della ASL competente avviene entro e non oltre quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure cinquanta giorni se le ragioni risultino opportunamente motivate e sotto il profilo oggettivo. \u0026#200; nullo ogni nuovo e ulteriore provvedimento di proroga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, transita nell\u0026#8217;organico della ASL competente ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 268, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e comunque nel rispetto della normativa vigente o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale, e comunque valorizzando l\u0026#8217;esperienza lavorativa svolta per la stessa tipologia di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla rimodulazione e relativa assegnazione dei posti letto prevista dall\u0026#8217;articolo 1, comma 3, con le regole di priorit\u0026#224; ivi previste.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4. La ASL di Brindisi assicura il raggiungimento degli obiettivi previsti dall\u0026#8217;articolo 2 adottando un puntuale provvedimento di programmazione entro e non oltre centottanta giorni dalla data dell\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge, con relativo cronoprogramma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel tempo occorrente alla piena funzionalit\u0026#224; di quanto previsto dal comma 4, la ASL di Brindisi assicura, per il raggiungimento di parte degli obiettivi previsti dall\u0026#8217;articolo 2, la piena funzionalit\u0026#224;, in tutto o in parte, delle apparecchiature rese disponibili da progetti gi\u0026#224; realizzati di telemedicina\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La legge regionale impugnata, volta a determinare il passaggio ad una gestione interamente pubblica del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica, fino a quel momento gestito dalla Fondazione San Raffaele (d\u0026#8217;ora in avanti: Fondazione), \u0026#232; censurata dallo Stato principalmente perch\u0026#233; ritenuta in contrasto con gli obiettivi fissati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, al quale la Regione Puglia \u0026#232; sottoposta sin dal 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la resistente, in forza dell\u0026#8217;accordo stipulato il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze ed il Presidente della Giunta regionale, si sarebbe impegnata \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)\u0026#187; \u0026#8211; a realizzare gli interventi previsti dal piano di rientro allegato all\u0026#8217;accordo, nonch\u0026#233; a sottoporre, in via preventiva, ai ministeri affiancanti i provvedimenti suscettibili di incidere negativamente sulla relativa attuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente lamenta, quindi, che l\u0026#8217;intervento legislativo impugnato non sarebbe stato previamente comunicato al Ministero della salute e al Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, nonostante esso determini una \u0026#171;rilevante modifica della pregressa \u0026#8220;programmazione sanitaria\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale modifica sarebbe contraria all\u0026#8217;art. 2, commi 80, 81 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)\u0026#187;, che prescrive la vincolativit\u0026#224; degli interventi individuati nel piano di rientro e obbliga le regioni che vi sono sottoposte a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione degli interventi programmati, e a non adottarne di nuovi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; A tale ultimo proposito, il ricorrente evidenzia che, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 1 della legge regionale impugnata, il presidio ospedaliero di Ceglie Messapica, in precedenza gestito da \u0026#171;una persona giuridica di diritto privato\u0026#187;, \u0026#8220;transiterebbe\u0026#8221; tra i soggetti di diritto pubblico del sistema sanitario regionale, \u0026#171;incidendo significativamente sui relativi saldi di finanza pubblica\u0026#187;, con \u0026#171;un significativo incremento dei costi a carico del sistema sanitario della Regione Puglia\u0026#187;, ritenuto \u0026#171;in evidente contrasto con gli interventi programmati nel [\u0026#8230;] Piano di rientro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; basterebbe a scongiurare questo aggravio finanziario la previsione dell\u0026#8217;art. 3 della legge regionale impugnata, che attesta una copertura economica dell\u0026#8217;operazione pari a circa 9,592 milioni di euro, trattandosi di somma determinata esclusivamente in relazione alla spesa sostenuta dall\u0026#8217;azienda sanitaria locale (ASL) di Brindisi nel 2022 per l\u0026#8217;acquisto di prestazioni sanitarie dalla Fondazione, senza tenere in debito conto tutti i costi ulteriori che la gestione pubblica del centro riabilitativo comporter\u0026#224; a carico del bilancio della medesima ASL (come quelli legati all\u0026#8217;applicazione, in favore del personale, del contratto collettivo nazionale di lavoro \u0026#171;del comparto \u0026#8220;sanit\u0026#224; pubblica\u0026#8221;\u0026#187;, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;acquisto di tutti i beni materiali necessari per il funzionamento del centro).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In definitiva, per il ricorrente, l\u0026#8217;intervento normativo censurato violerebbe: a) l\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost., che impone alle amministrazioni pubbliche di assicurare l\u0026#8217;equilibrio dei bilanci e la sostenibilit\u0026#224; del debito pubblico; b) l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi fondamentali dettati dallo Stato, mediante la normativa interposta in precedenza richiamata, nelle materie \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; e \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, che \u0026#171;precludono alle Regioni, in fase di rientro dal deficit, di deliberare spese per l\u0026#8217;erogazione di prestazioni sanitarie superiori\u0026#187; ai livelli essenziali di assistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Sotto altro profilo, che investe essenzialmente la previsione di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge regionale impugnata, il ricorrente sostiene che il Capo II del Titolo I del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), nel disciplinare le procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, non consentirebbe di prescindere da una previa selezione \u0026#171;mediante specifici \u0026#8220;esami\u0026#8221;\u0026#187;. Analoga prescrizione vincolerebbe le procedure di reclutamento del personale non dirigenziale, ai sensi del Capo II del Titolo I del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale). Si tratterebbe, in entrambi i casi, di normativa adottata in diretta attuazione degli artt. 15 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come tale espressiva di principi fondamentali nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, il ricorrente evidenzia che la disposizione censurata, in forza della particella disgiuntiva \u0026#171;o\u0026#187; utilizzata dal legislatore regionale, consentirebbe alla ASL di Brindisi \u0026#171;di acquisire ulteriori unit\u0026#224; di personale\u0026#187; senza osservare le procedure concorsuali e i limiti di spesa previsti dalla \u0026#171;normativa vigente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, la previsione di una procedura di reclutamento \u0026#171;per soli titoli\u0026#187; si porrebbe non solo \u0026#171;in evidente contrasto con la suddetta disciplina statale\u0026#187; e, dunque, con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., ma anche con l\u0026#8217;art. 97, quarto comma, Cost., che impone il concorso pubblico per l\u0026#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, avendo la Regione Puglia assunto l\u0026#8217;impegno \u0026#8211; con il gi\u0026#224; citato accordo del 29 novembre 2010 e con i successivi programmi operativi \u0026#8211; di attuare azioni specifiche per garantire la riduzione della complessiva spesa per il personale, sarebbe leso ancora una volta l\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost., che impone ad ogni pubblica amministrazione di assicurare l\u0026#8217;equilibrio del bilancio, e sarebbero di nuovo contraddetti i principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, con conseguente ulteriore violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; La Regione Puglia si \u0026#232; costituita in giudizio, deducendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate o, comunque, la loro non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, la resistente ritiene che il ricorso sia carente di adeguata motivazione in ordine all\u0026#8217;asserita esorbitanza dei maggiori costi dell\u0026#8217;operazione (del resto non precisamente quantificati) rispetto ai vincoli derivanti dal piano di rientro, a fronte del \u0026#171;dato reale, peraltro non contestato, che vede la ASL di Brindisi \u0026#8211; e, quindi, la Regione Puglia \u0026#8211; sborsare ogni anno circa 11 milioni di euro [\u0026#8230;] per l\u0026#8217;acquisto delle prestazioni\u0026#187; dalla Fondazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel merito, la Regione Puglia ha ricordato, in primo luogo, che la gestione del presidio ospedaliero di Ceglie Messapica \u0026#8211; struttura di propriet\u0026#224; pubblica \u0026#8211; era stata affidata alla Fondazione, \u0026#171;sin dal risalente 2000\u0026#187;, con provvedimenti assunti dall\u0026#8217;allora direttore generale dell\u0026#8217;ASL di Brindisi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSolo in data 5 febbraio 2008 sarebbe stato stipulato un contratto tra la ASL di Brindisi e la Fondazione, avente ad oggetto la gestione temporanea e provvisoria del centro di riabilitazione \u0026#8211; soprattutto per garantire la continuit\u0026#224; dei trattamenti sanitari in corso \u0026#8211; fino \u0026#171;[all\u0026#8217;]attivazione dei progetti di sperimentazione gestionale\u0026#187; ai sensi dell\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer sopraggiunte criticit\u0026#224; in ordine alla scelta del modello della societ\u0026#224; mista a capitale prevalentemente pubblico, la programmata sperimentazione gestionale non sarebbe stata mai attivata, con conseguente prosecuzione della gestione provvisoria affidata alla Fondazione, sempre in forza del contratto del 5 febbraio 2008, \u0026#171;non sottoposto ad alcuna procedura di evidenza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, la Regione resistente asserisce che la normativa impugnata non comporter\u0026#224; nuovi oneri per la finanza regionale ed esclude che l\u0026#8217;iniziativa legislativa avrebbe dovuto essere preventivamente approvata dai ministeri affiancanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, citando giurisprudenza costituzionale, afferma che l\u0026#8217;assoggettamento ai vincoli derivanti dal piano di rientro impedisce di incrementare la spesa sanitaria solo per motivi estranei alla garanzia delle prestazioni essenziali, ossia quando vengono in rilievo spese non obbligatorie. Nella specie, invece, oggetto della normativa impugnata sarebbero tutte prestazioni certamente rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), \u0026#171;attualmente erogate dalla Fondazione privata e pagate dalla ASL\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, essendo la ASL di Brindisi gi\u0026#224; proprietaria della struttura e di parte degli impianti tecnologici, indicati nella documentazione depositata in giudizio, non vi sarebbe alcun incremento \u0026#8211; tantomeno \u0026#171;sensibile\u0026#187; \u0026#8211; della spesa sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer sostenere l\u0026#8217;assunto, la resistente produce un dettagliato elenco dei costi \u0026#8211; comprensivi della spesa per il personale \u0026#8211; che la ASL di Brindisi ha calcolato di sostenere con la gestione diretta del centro di riabilitazione, computati escludendo quelli che non dovranno essere sopportati, o che potranno essere ridotti, grazie alle economie di scala (utenze, farmaci, smaltimento rifiuti, trasporti sanitari, attivit\u0026#224; di laboratorio, manutenzioni ordinarie, noleggio biancheria, eccetera). L\u0026#8217;importo cos\u0026#236; ottenuto risulterebbe inferiore alle somme finora corrisposte annualmente alla Fondazione, quale corrispettivo delle prestazioni erogate all\u0026#8217;utenza in forza del contratto del 5 febbraio 2008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa documentazione a sostegno dell\u0026#8217;istruttoria compiuta, peraltro, sarebbe stata trasmessa al ministero competente \u0026#171;prima della instaurazione dell\u0026#8217;odierno giudizio di impugnazione\u0026#187;, sicch\u0026#233; il \u0026#171;processo di internalizzazione\u0026#187; si muoverebbe proprio \u0026#171;nella direzione auspicata dal Ministero\u0026#187; di contenere i costi (che passerebbero \u0026#171;da una spesa presunta attualmente di 11 milioni di euro\u0026#187; ad un impegno finanziario calcolato \u0026#171;in \u0026#8364; 9.591.860,72\u0026#187;), non essendo stati previsti n\u0026#233; \u0026#171;livelli ulteriori di assistenza n\u0026#233; spese eccedenti quelle attualmente sostenute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Quanto alla necessit\u0026#224; della preventiva approvazione, da parte dei ministeri affiancanti, del modello organizzativo disegnato dalla legge regionale impugnata \u0026#8211; che il ricorrente ritiene caratterizzato da elementi di novit\u0026#224; \u0026#8211; la resistente evidenzia che il presidio ospedaliero di Ceglie Messapica, nell\u0026#8217;ambito della rete ospedaliera della Regione Puglia, risulta da sempre classificato quale \u0026#171;struttura pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; risulterebbe dai pregressi atti di programmazione adottati dalla Giunta regionale, regolarmente trasmessi ai ministeri affiancanti e da questi ultimi approvati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, per la resistente, il superamento del modello di gestione risalente al contratto del 5 febbraio 2008 sarebbe stato imposto proprio dagli obiettivi fissati nel piano operativo 2016-2018. Quest\u0026#8217;ultimo, infatti, \u0026#171;per la gestione dei Presidi Post-Acuzie\u0026#187; (come quello oggetto della legge regionale impugnata), prevede la gestione diretta delle strutture da parte delle aziende sanitarie oppure, per il caso di impossibilit\u0026#224; da parte di queste ultime, l\u0026#8217;adozione di soluzioni gestionali diverse, purch\u0026#233; coerenti con l\u0026#8217;art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.3.\u0026#8211; La Regione Puglia, infine, esclude la prospettata violazione degli artt. 97, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in riferimento ai d.P.R. n. 483 del 1997 e n. 220 del 2001, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge regionale impugnata prevederebbe la possibilit\u0026#224; di ricorrere a procedure selettive per soli titoli solo ove compatibili con i profili professionali da reclutare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, sussisterebbero \u0026#171;ragioni di \u0026#8220;necessit\u0026#224; funzionali dell\u0026#8217;amministrazione\u0026#8221;\u0026#187; e \u0026#171;\u0026#8220;peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico\u0026#8221;\u0026#187;, tali da \u0026#171;consentire la deroga al principio di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost.\u0026#187;, per garantire la \u0026#171;continuit\u0026#224; funzionale della struttura\u0026#187; e \u0026#171;salvaguardare i livelli occupazionali che potrebbero venire lesi dal mutamento di che trattasi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Con memoria depositata in vista dell\u0026#8217;udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e ha replicato alle difese spiegate dalla Regione resistente, contestando, in particolare, l\u0026#8217;eccezione di genericit\u0026#224; delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, occorrerebbe distinguere tra propriet\u0026#224; (pubblica) del presidio sanitario e gestione (privata) del medesimo: poich\u0026#233; \u0026#171;il passaggio anche di quest\u0026#8217;ultima alla mano pubblica comporta indubbiamente una rilevante modifica della pregressa \u0026#8220;programmazione sanitaria\u0026#8221;\u0026#187;, tale intervento normativo \u0026#8211; si afferma \u0026#8211; avrebbe dovuto essere comunicato preventivamente ai ministeri affiancanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Anche la Regione Puglia ha depositato, \u003cem\u003ein limine \u003c/em\u003e\u003cem\u003elitis\u003c/em\u003e, memoria con la quale ha ulteriormente illustrato le proprie difese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eHa altres\u0026#236; depositato un verbale del 1\u0026#176; dicembre 2024, sottoscritto dalla ASL di Brindisi e dalla Fondazione, a dimostrazione dell\u0026#8217;effettivo subentro della prima nella gestione del presidio ospedaliero di Ceglie Messapica, avvenuto \u0026#171;in via bonaria e accettato dalla stessa Fondazione\u0026#187;, con la vendita in favore della ASL dei beni e delle attrezzature di propriet\u0026#224; privata \u0026#171;insistenti nel suddetto Centro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eHa poi aggiunto di aver bandito un \u0026#171;Concorso pubblico per titoli e esami per vari profili professionali dell\u0026#8217;Area Comparto e dell\u0026#8217;Area Sanit\u0026#224;, per le esigenze del Centro Regionale di Riabilitazione Presidio Ospedaliero Ceglie Messapica\u0026#187; e, nelle more del completamento di tali procedure concorsuali, di aver provveduto a reclutare personale a tempo determinato \u0026#171;mediante l\u0026#8217;espletamento di una procedura ad evidenza pubblica\u0026#187;, nel rispetto della normativa \u0026#171;in tema di tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale ex art. 11, D.L. 35/2019 conv. in L. n. 60/2019\u0026#187;, dal momento che \u0026#171;pi\u0026#249; di 70 mln del tetto di spesa non erano stati utilizzati\u0026#187; dalla ASL di Brindisi (come da tabella riportata nella memoria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la resistente ha dettagliatamente indicato in un prospetto analitico le singole voci del risparmio di spesa che il passaggio alla gestione interamente pubblica del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica sta gi\u0026#224; determinando a vantaggio del bilancio regionale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intera legge reg. Puglia n. 21 del 2024, con particolare riferimento agli artt. 1, 3 e 4, comma 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Muovendo dall\u0026#8217;incontestato presupposto che la Regione Puglia \u0026#232; ancora assoggettata ai vincoli derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario e che, fino all\u0026#8217;intervento legislativo in esame, il presidio ospedaliero di Ceglie Messapica \u0026#232; stato gestito \u0026#171;da una persona giuridica di diritto privato\u0026#187;, il ricorrente avanza due ordini di censure, che conviene affrontare separatamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In primo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che il passaggio ad una gestione interamente pubblica del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica, previsto dall\u0026#8217;art. 1 della legge regionale impugnata e non previamente comunicato ai ministeri affiancanti (Ministero della salute e Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze), violerebbe l\u0026#8217;accordo sottoscritto in data 29 novembre 2010, in base al quale la Regione ha assunto l\u0026#8217;impegno \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 \u0026#8211; a realizzare gli obiettivi fissati nell\u0026#8217;allegato piano di rientro dal deficit finanziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl passaggio alla mano pubblica del centro riabilitativo in precedenza gestito da privati, comportando una \u0026#171;rilevante modifica della pregressa \u0026#8220;programmazione sanitaria\u0026#8221;\u0026#187;, sarebbe contrario all\u0026#8217;art. 2, commi 80, 81 e 95, della legge n. 191 del 2009, che prescrive la vincolativit\u0026#224; degli interventi individuati nel piano di rientro e obbliga le regioni che vi sono sottoposte a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione degli interventi programmati, e a non adottarne di nuovi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;intervento legislativo in esame determinerebbe \u0026#8211; ancora una volta \u0026#171;in evidente contrasto\u0026#187; con gli obiettivi individuati nel piano di rientro \u0026#8211; \u0026#171;un significativo incremento dei costi a carico del sistema sanitario della Regione Puglia\u0026#187;, dal momento che sarebbe del tutto insufficiente la provvista finanziaria indicata dall\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Puglia n. 21 del 2024, in quanto determinata esclusivamente in relazione alla spesa sostenuta dalla ASL di Brindisi nel 2022 per l\u0026#8217;acquisto di prestazioni sanitarie dalla Fondazione, senza considerare tutti i costi ulteriori che la gestione pubblica del centro riabilitativo comporter\u0026#224; a carico del bilancio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il \u0026#8220;transito\u0026#8221; del personale dipendente dalla Fondazione nell\u0026#8217;organico della ASL di Brindisi, previsto dal successivo art. 4, comma 2, determinerebbe lo sforamento dei limiti di spesa previsti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario, contenente l\u0026#8217;impegno della Regione Puglia a perseguire la riduzione della complessiva spesa per il personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi qui, imputabile all\u0026#8217;intera legge regionale impugnata, la prospettata lesione dell\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost., che impone alle amministrazioni pubbliche di assicurare l\u0026#8217;equilibrio dei bilanci e la sostenibilit\u0026#224; del debito pubblico, e dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo per violazione dei principi fondamentali dettati dallo Stato nelle materie \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; e \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, che \u0026#171;precludono alle Regioni, in fase di rientro dal deficit, di deliberare spese per l\u0026#8217;erogazione di prestazioni sanitarie superiori\u0026#187; ai livelli essenziali di assistenza (LEA).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel costituirsi in giudizio, la Regione Puglia ha innanzitutto eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni cos\u0026#236; promosse, sostenendo che il ricorrente non avrebbe fornito alcuna dimostrazione dell\u0026#8217;asserito \u0026#171;sensibile incremento\u0026#187; della spesa sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione, tuttavia, non coglie nel segno, poich\u0026#233;, come questa Corte ha gi\u0026#224; chiarito, sono ammissibili censure di violazione dei vincoli finanziari, derivanti da piani di rientro dal deficit sanitario, indirizzate contro provvedimenti anche solo potenzialmente forieri di maggiori spese, in quanto atti ad incidere su \u0026#171;macroaree notoriamente regolate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario\u0026#187; (sentenze n. 89 del 2024 e n. 134 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nel caso di specie vengono certamente in rilievo settori rientranti in tale categoria\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(in particolare, la spesa per il personale sanitario e la riorganizzazione della rete ospedaliera), sicch\u0026#233; attiene al merito \u0026#8211; piuttosto che all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; \u0026#8211; la verifica della fondatezza delle doglianze cos\u0026#236; avanzate, con le quali, in ogni caso, si prospetta l\u0026#8217;estraneit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento legislativo rispetto agli obiettivi fissati nel piano di rientro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, le questioni si rivelano non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In attesa della redazione del programma operativo per il triennio 2024-2026, la Regione Puglia \u0026#232; attualmente ancora sottoposta a quello predisposto per il triennio 2016-2018, approvato in prosecuzione del piano di rientro originario, concernente il triennio 2010-2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambe le parti non mettono in discussione il principio di diritto, pi\u0026#249; volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale anche in relazione alla stessa Regione Puglia (sentenze n. 242 e n. 161 del 2022, n. 142 e n. 36 del 2021 e n. 166 del 2020), secondo cui \u0026#171;l\u0026#8217;assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilit\u0026#224; di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie (sentenze n. 256 del 2022, n. 242 del 2022, n. 142 e n. 36 del 2021, e n. 166 del 2020)\u0026#187; (sentenza n. 134 del 2023; nello stesso senso, sentenza n. 1 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn tale principio \u0026#232; stato affermato pure con riguardo ai piani di prosecuzione del rientro dal disavanzo sanitario (sentenze n. 190 del 2022 e n. 130 del 2020), come quello attualmente vigente nella Regione Puglia. Anche in tali situazioni, per effetto delle previsioni dell\u0026#8217;art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 \u0026#8211; espressioni di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica \u0026#8211;, la Regione \u0026#232; obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro (sentenze n. 197 e n. 169 del 2024 e n. 155 del 2023) o che incidano sulle misure in essi previste (sentenza n. 87 del 2024), come pure a non adottarne di nuovi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra le pi\u0026#249; recenti, la sentenza n. 201 del 2024 \u0026#8211; nel confermare che \u0026#171;ogni piano di rientro \u0026#232; finalizzato, a un tempo, al contenimento della spesa sanitaria e alla garanzia dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; dei LEA\u0026#187;, la cui determinazione \u0026#171;mira a evitare \u0026#8220;che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224;, a quello ritenuto intangibile dallo Stato\u0026#8221; (sentenza n. 72 del 2020)\u0026#187; \u0026#8211; ha ribadito che, \u0026#171;per assicurare la necessaria tutela del diritto fondamentale alla salute devono ritenersi obbligatorie le spese inerenti alle prestazioni corrispondenti ai LEA, mentre incorrono nel citato divieto le spese per \u0026#8220;prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato\u0026#8221; (sentenze n. 242 e n. 161 del 2022)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Cos\u0026#236; tratteggiati i principi generali applicabili, \u0026#232; necessario ricostruire i peculiari contorni della vicenda concreta che fa da sfondo al presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDai lavori preparatori della legge regionale impugnata si evince che l\u0026#8217;intento perseguito \u0026#232; quello di ripristinare l\u0026#8217;originaria gestione pubblica del presidio ospedaliero di Ceglie Messapica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;imponente mole di documenti versati in atti dalla Regione resistente, in effetti, emerge che, dopo un periodo di affidamento fondato su provvedimenti adottati dai direttori pro tempore della ASL di Brindisi a partire dall\u0026#8217;anno 2000, solo in data 5 febbraio 2008 venne stipulato un contratto tra la citata ASL e la Fondazione. Con tale accordo, a quest\u0026#8217;ultima venne attribuita la \u0026#171;provvisoria gestione\u0026#187; (art. 2 del contratto) del centro di riabilitazione, allo scopo di non interrompere i trattamenti in atto e comunque solo fino al termine del \u0026#171;periodo necessario all\u0026#8217;espletamento ed alla conclusione delle procedure autorizzatorie ex art. 9 bis del D.Lgs. n. 502/92\u0026#187; (art. 15 del contratto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi trattava, evidentemente, di una soluzione-ponte destinata a lasciare il passo alle programmate forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, che l\u0026#8217;appena richiamato art. 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992 ammette \u0026#171;anche attraverso la costituzione di societ\u0026#224; miste a capitale pubblico e privato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali modelli gestionali, tuttavia, non sono mai stati attivati, con conseguente prosecuzione negli anni, senza soluzione di continuit\u0026#224;, di una \u0026#8220;gestione provvisoria\u0026#8221; di problematica qualificazione, ma senz\u0026#8217;altro non riconducibile n\u0026#233; alle \u0026#171;[s]perimentazioni gestionali\u0026#187;, consentite dalla disposizione di legge statale appena richiamata, n\u0026#233; all\u0026#8217;accreditamento istituzionale, disciplinato dagli artt. 8-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e seguenti del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNei fatti, la Fondazione \u0026#8211; a fronte del pagamento di una somma per l\u0026#8217;utilizzo dell\u0026#8217;edificio e degli impianti tecnologici di propriet\u0026#224; della ASL di Brindisi, che manteneva l\u0026#8217;onere economico di provvedere alla relativa manutenzione straordinaria (art. 12 del contratto) \u0026#8211; ha erogato al Servizio sanitario regionale prestazioni sanitarie, in cambio di un corrispettivo fissato dal contratto stesso (art. 13, che contiene un generico rinvio alle tariffe di remunerazione determinate dagli atti regionali di programmazione \u0026#171;vigenti tempo per tempo\u0026#187;), a valere sulla \u0026#171;quota di Fondo Sanitario Regionale indistinto, assegnato annualmente alla ASL\u0026#187; (come risulta dalla relazione tecnica del 13 novembre 2023 che accompagna il progetto di legge regionale oggetto dell\u0026#8217;odierno scrutinio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl risultato dell\u0026#8217;intervento normativo in esame, in definitiva, \u0026#232; consistito nella cessazione di tale affidamento provvisorio di non agevole inquadramento, con conseguente rientro della struttura e degli impianti tecnologici nella piena disponibilit\u0026#224; della (gi\u0026#224;) proprietaria ASL di Brindisi, oggi tenuta ad erogare direttamente, attraverso proprio personale, le prestazioni in precedenza fornite all\u0026#8217;utenza dal soggetto privato, sempre utilizzando le risorse finanziarie gi\u0026#224; impegnate sul medesimo capitolo di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, la legge regionale impugnata non viola n\u0026#233; i parametri evocati n\u0026#233; i principi fondamentali dettati dalle norme interposte richiamate dal ricorrente, perch\u0026#233; non introduce una \u0026#171;rilevante modifica della pregressa \u0026#8220;programmazione sanitaria\u0026#8221;\u0026#187; e neppure \u0026#171;un significativo incremento\u0026#187; dell\u0026#8217;impegno finanziario di settore, l\u0026#8217;una e l\u0026#8217;altro prospettati dal ricorrente come estranei agli obiettivi del piano di rientro e, come tali, interdetti alla Regione resistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, la Regione Puglia ha documentalmente dimostrato che \u0026#8211; a prescindere dall\u0026#8217;incontestata propriet\u0026#224; pubblica dell\u0026#8217;edificio e di parte degli impianti tecnologici \u0026#8211; il presidio ospedaliero di Ceglie Messapica, nell\u0026#8217;ambito della rete ospedaliera della Regione Puglia, \u0026#232; sempre stato codificato quale struttura pubblica, e questo esclude il prospettato \u0026#8220;transito\u0026#8221; tra i soggetti di diritto pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; risulta evidente dagli atti di programmazione versati in giudizio, adottati negli anni dalla Giunta regionale, regolarmente trasmessi ai ministeri affiancanti e da questi ultimi approvati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, quello di Ceglie Messapica risulta classificato come ospedale pubblico nell\u0026#8217;Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale del 3 luglio 2023, n. 919 (recante, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;Aggiornamento Rete ospedaliera ai sensi del D.M. n. 70/2015\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale provvedimento conferma la classificazione gi\u0026#224; operata dal regolamento regionale 22 novembre 2019, n. 23 (Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n\u0026#176; 70/2015 e delle Leggi di Stabilit\u0026#224; 2016-2017), il cui art. 2, rubricato \u0026#171;Classificazione delle strutture ospedaliere\u0026#187;, reca un espresso riferimento all\u0026#8217;\u0026#171;Ospedale Antonio Perrino \u0026#8211; Brindisi (ASL Brindisi), con il plesso riabilitativo di Ceglie Messapica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, anche nel Nuovo sistema informativo sanitario \u0026#8211; NSIS (come pure documentato a pag. 18 dell\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Puglia), la struttura di Ceglie Messapica \u0026#232; sempre stata considerata quale articolazione dell\u0026#8217;Ospedale \u0026#8220;Perrino\u0026#8221; di Brindisi \u0026#171;per la gestione della fase post-acuzie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;unico aspetto che deve essere verificato, dunque, \u0026#232; se il ritorno alla gestione interamente pubblica del centro di riabilitazione possa compromettere la piena realizzazione degli interventi programmati per il superamento del deficit sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.1.\u0026#8211; Tale rischio non sussiste, in quanto l\u0026#8217;intervento legislativo regionale risulta pienamente armonico rispetto agli obiettivi concordati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; il piano di rientro 2010-2012, infatti, evidenziava che \u0026#171;i posti letto per la riabilitazione e per la lungodegenza attivi sono inferiori rispetto agli standard di riferimento\u0026#187; e, anche al fine di risolvere tale criticit\u0026#224;, poneva, tra gli obiettivi da perseguire, quello consistente nel riordino della rete ospedaliera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un siffatto contesto, coglie nel segno la difesa regionale, quando sottolinea che l\u0026#8217;estraneit\u0026#224; agli interventi programmati affliggeva piuttosto l\u0026#8217;atipico modello gestorio operante in forza del contratto del 5 febbraio 2008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio \u0026#171;per la gestione dei Presidi Post-Acuzie\u0026#187; (come quello oggetto della legge regionale impugnata), infatti, il vigente programma operativo 2016-2018 prevede come obiettivo la forma di gestione diretta delle strutture da parte delle aziende sanitarie oppure, e per il caso di impossibilit\u0026#224; da parte di queste ultime a farvi fronte, l\u0026#8217;adozione di soluzioni gestionali diverse, \u0026#171;con la definizione di un rapporto pubblico\u0026#8208;privato innovativo e coerente con l\u0026#8217;art. 9\u0026#8208;\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del D.Lgs. n. 502/1992\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte della mancata attivazione delle soluzioni giuridiche innovative prospettate dalla disposizione statale da ultimo citata, appariva, dunque, addirittura necessaria una modifica dell\u0026#8217;assetto gestorio in atto, per addivenire alla gestione interamente pubblica del presidio ospedaliero di cui si tratta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Quanto alle ricadute finanziarie della legge regionale impugnata, va in primo luogo chiarito che, nella specie, vengono in rilievo prestazioni tutte certamente rientranti nei livelli essenziali di assistenza (precisamente contemplate dagli artt. 36, 44 e 45 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, recante \u0026#171;Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502\u0026#187;) e dunque di natura obbligatoria; sicch\u0026#233; le disposizioni regionali impugnate non implicano prestazioni ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.1.\u0026#8211; A tale argomento, che sarebbe gi\u0026#224; di per s\u0026#233; assorbente, va altres\u0026#236; aggiunto che non emerge con evidenza alcun aumento della spesa sanitaria regionale direttamente conseguente all\u0026#8217;internalizzazione dei servizi di riabilitazione, costituenti spesa obbligatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa relazione tecnica che illustra la copertura finanziaria dell\u0026#8217;intervento normativo nega qualsiasi incremento dei costi rispetto alla spesa storica finora sopportata per remunerare le prestazioni rese dalla Fondazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;opposto, la Regione Puglia ha prodotto documentazione da cui emergono dati che sembrerebbero rivelare una diminuzione di spesa rispetto a quella annua programmata per l\u0026#8217;anno 2024 per l\u0026#8217;acquisto delle prestazioni dalla Fondazione (pari a circa 11 milioni di euro). Il trend, inizialmente solo presuntivo, risulterebbe ora confermato dalle attestazioni del 6 febbraio 2025 \u0026#8211; prodotte con la memoria illustrativa e rilasciate dai dirigenti dei competenti dipartimenti, sezioni e servizi regionali \u0026#8211; riferite al primo periodo successivo al passaggio alla gestione interamente pubblica del Centro riabilitativo di Ceglie Messapica, avvenuto in data 1\u0026#176; dicembre 2024: secondo tali atti, il subentro \u0026#171;sta determinando [\u0026#8230;] un evidente risparmio in termini di costi per il Servizio Sanitario regionale\u0026#187;, con una riduzione di spesa \u0026#171;sia in termini di costo per il personale che in termini di costi generali che possono essere spalmati a livello aziendale e non di singola struttura\u0026#187;, per un importo annuo \u0026#171;pari ad Euro 4.404.195,66\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon particolare riferimento al personale, \u0026#232; senz\u0026#8217;altro vero \u0026#8211; come sostenuto dal ricorrente \u0026#8211; che la Regione Puglia, con il piano di rientro e con i successivi programmi operativi, ha assunto l\u0026#8217;impegno di attuare azioni specifiche per garantire la riduzione della complessiva spesa per il personale a livello regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, con la sentenza n. 134 del 2023, questa Corte ha gi\u0026#224; rilevato che lo stesso programma operativo 2016-2018 non esclude affatto la possibilit\u0026#224; di assumere personale al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza. In questa prospettiva, la Regione Puglia ha dimostrato che residuano ancora, a livello regionale, fondi per circa 70 milioni di euro, con conseguenti ampi margini di manovra, che il piano assunzionale della ASL di Brindisi, approvato con delibera di Giunta regionale del 28 maggio 2024, n. 690 (del pari prodotta in giudizio e notificata ai ministeri affiancanti), ritiene di sfruttare al fine di dare priorit\u0026#224; \u0026#171;alle unit\u0026#224; da assumersi per ottemperare alle previsioni della L.R. n. 21/2024\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePu\u0026#242; dunque affermarsi che le disposizioni impugnate si sottraggono alle censure del ricorrente, perch\u0026#233; l\u0026#8217;intervento tracciato dalla legge regionale, nel suo complesso, si muove entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro (in senso analogo, sentenza n. 197 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Il secondo insieme di censure avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri si appunta, specificamente, sull\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge reg. Puglia n. 21 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione, a giudizio del ricorrente, consentirebbe alla ASL di Brindisi \u0026#8211; in forza della particella disgiuntiva \u0026#171;o\u0026#187; utilizzata dal legislatore regionale \u0026#8211; \u0026#171;di acquisire ulteriori unit\u0026#224; di personale\u0026#187; in spregio della regola del pubblico concorso, presidiata dall\u0026#8217;art. 97, quarto comma, Cost., nonch\u0026#233; in violazione dei principi fondamentali dettati nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; dai d.P.R. n. 483 del 1997 e n. 220 del 2001 (emanati in attuazione degli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 502 del 1992), che imporrebbero selezioni \u0026#171;mediante specifici \u0026#8220;esami\u0026#8221;\u0026#187; per l\u0026#8217;assunzione di personale \u0026#8211; rispettivamente, dirigenziale e non \u0026#8211; del Servizio sanitario nazionale, con conseguente lesione anche dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; La questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 97, quarto comma, Cost. \u0026#232; fondata, limitatamente alle parole \u0026#171;o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; La prima parte della disposizione impugnata non contrasta, invero, con i parametri evocati, poich\u0026#233; richiama l\u0026#8217;art. 1, comma 268, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 234 del 2021, che non consente una stabilizzazione senza concorso: come chiarito dalla sentenza n. 99 del 2023 di questa Corte, le relative procedure devono essere avviate \u0026#171;nel rispetto dei principi posti in materia di pubblico concorso\u0026#187; (punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale modalit\u0026#224; di reclutamento, quindi, potr\u0026#224; essere legittimamente applicata dalla Regione, ovviamente solo ove sussistano tutti i presupposti contemplati dalla norma: 1) la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale; 2) un limite soggettivo (quanto all\u0026#8217;espletamento di mansioni sanitarie e socio-sanitarie); 3) un limite temporale (l\u0026#8217;aver garantito assistenza ai pazienti \u0026#171;in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale \u0026#232; il senso da attribuire all\u0026#8217;inciso \u0026#171;e comunque nel rispetto della normativa vigente\u0026#187;, evidentemente riferito alla prima parte della disposizione impugnata, che rende quest\u0026#8217;ultima immune dai vizi di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Anche l\u0026#8217;inciso finale \u0026#171;valorizzando l\u0026#8217;esperienza lavorativa svolta per la stessa tipologia di servizio\u0026#187; \u0026#8211; che l\u0026#8217;espressione introduttiva \u0026#171;e comunque\u0026#187; consente di riferire a qualsiasi proposizione contenuta nel comma 2 dell\u0026#8217;art. 4 in esame \u0026#8211; pu\u0026#242; ritenersi esente dalle censure avanzate: tale valorizzazione, infatti, potr\u0026#224; avvenire solo in sede di valutazione dei candidati nell\u0026#8217;ambito di pubbliche procedure concorsuali, ivi incluse quelle previste dalla prima parte della disposizione qui scrutinata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.3.\u0026#8211; Il residuo segmento normativo, invece, nell\u0026#8217;introdurre un\u0026#8217;alternativa alle procedure \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e n. 234 del 2021, contempla, all\u0026#8217;evidenza, la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;assunzione interamente riservata al personale gi\u0026#224; in servizio alle dipendenze della Fondazione alla data di entrata in vigore della legge regionale e, dunque, senza concorso pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale, per\u0026#242;, ha riconosciuto in quest\u0026#8217;ultimo la \u0026#171;forma generale e ordinaria di reclutamento\u0026#187; per le amministrazioni pubbliche (tra le ultime, sentenza n. 110 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl pubblico concorso reclama una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e, per quanto qui nello specifico rileva, aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti, e questa Corte ha chiarito che i richiamati principi trovano applicazione anche con riferimento all\u0026#8217;accesso ai pubblici impieghi presso le regioni (sentenza n. 133 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; possono considerarsi sussistenti le condizioni, pure rivendicate dalla Regione resistente, affinch\u0026#233; possano essere introdotte eccezioni alla regola: infatti, tale facolt\u0026#224; legislativa (pur contemplata dal parametro costituzionale evocato) \u0026#171;deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle\u0026#187; (sentenza n. 5 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 110 del 2023 e n. 166 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un caso analogo, in cui pure veniva in rilievo un generale transito del personale di un ente di diritto privato nell\u0026#8217;organico di un soggetto pubblico regionale, questa Corte ha ritenuto (sentenza n. 227 del 2021) che tale passaggio non potesse essere realizzato \u0026#171;senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico\u0026#187;, che si risolverebbe, in ultima analisi, in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, gi\u0026#224; la sentenza n. 110 del 2017 \u0026#8211; sempre relativa a una legge regionale pugliese \u0026#8211; ha rilevato che, in presenza di \u0026#171;servizi assistenziali stabili, che l\u0026#8217;amministrazione ha l\u0026#8217;obbligo di fornire, ma che non devono essere necessariamente svolti dai destinatari delle norme impugnate\u0026#187;, la Regione deve \u0026#171;seguire le ordinarie procedure di assunzione\u0026#187;, nelle quali, al pi\u0026#249;, \u0026#171;\u0026#232; consentito entro certi limiti valorizzare la specifica esperienza pregressa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232;, infine, precisato che non giustificano eventuali deroghe alla regola del pubblico concorso n\u0026#233; l\u0026#8217;esigenza di tutelare il \u0026#171;legittimo [...] affidamento\u0026#187; dei lavoratori \u0026#8211; trattandosi di finalit\u0026#224; \u0026#171;che non \u0026#232; di per s\u0026#233; sola funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione e non sottende straordinarie esigenze di interesse pubblico\u0026#187; (sentenza n. 133 del 2020; in senso analogo, sentenza n. 110 del 2017) \u0026#8211; n\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;interesse alla difesa dell\u0026#8217;occupazione\u0026#187; (sentenza n. 248 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Nei limiti cos\u0026#236; definititi, in conclusione, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge reg. Puglia n. 21 del 2024, per violazione dell\u0026#8217;art. 97, quarto comma, Cost., restando assorbiti gli ulteriori profili di censura.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, recante \u0026#171;Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)\u0026#187;, limitatamente alle parole \u0026#171;o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge reg. Puglia n. 21 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAntonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 aprile 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250422132017.pdf","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Servizio Sanitario Regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Previsione della istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM) di propriet\u0026#224; e gestione interamente pubblica, incardinato nell\u0027organizzazione funzionale della Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi - Previsione che agli oneri per l\u0027attuazione si provvede nei limiti dello stanziamento previsto per remunerare l\u0027incaricato di pubblico servizio per l\u0027attuale gestione, calcolata sui dati storici riscontrati negli ultimi anni e in particolare per il 2022 per 9.591.860,72 euro - Previsione che il personale in servizio transita nell\u0027organico della ASL competente ai sensi dell\u0027art. 1, c. 268, lett. c), della legge n. 234 del 2021 e comunque nel rispetto della normativa vigente o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale, e comunque valorizzando l\u0027esperienza lavorativa svolta per la stessa tipologia di servizio - Denunciata disciplina del passaggio del Centro riabilitativo di Ceglie Messapica da una gestione privata convenzionata a una gestione interamente pubblica in violazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario al quale la regione \u0026#232; sottoposta - Omessa previa comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, cos\u0026#236; come previsto dall\u0026#8217;accordo sottoscritto dalla regione il 29 novembre 2010 - Modifica della pregressa programmazione sanitaria in assenza di una preventiva valutazione della sua compatibilit\u0026#224; finanziaria con la progressiva attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Individuazione della copertura finanziaria determinata in relazione alla spesa della ASL del 2022 non corrispondente alla spesa reale da sostenere - Introduzione di spese ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali di assistenza in contrasto con i limiti derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario.\nDenunciata previsione che consente alla ASL di acquisire nuove unit\u0026#224; di personale anche in deroga alla normativa statale senza osservare le procedure concorsuali e i limiti di spesa - Contrasto con l\u0026#8217;obiettivo di rientro nell\u0026#8217;equilibrio economico-finanziario perseguito con l\u0026#8217;accordo sottoscritto dalla regione il 29 novembre 2010 - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e in materia di coordinamento della finanza pubblica.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46712","titoletto":"Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Limite agli incrementi di spese sanitarie non obbligatorie - Necessità, comunque, di garantire i LEA (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto norme della Regione Puglia che istituiscono il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica prevedendo la provvista finanziaria per la sua gestione pubblica). (Classif. 231008).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, compresi i piani di prosecuzione, impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie. In tali casi, la Regione interessata è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro o che incidano sulle misure in essi previste, come pure a non adottarne di nuovi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 197/2024 - mass. 46596; S. 169/2024 - mass. 46425; S. 87/2024 - mass. 46096; S. 1/2024 - mass. 45902; S. 155/2023 - mass. 45756; S. 134/2023 - mass. 45667; S. 190/2022 - mass. 45051; S. 130/2020 - mass. 43489\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eOgni piano di rientro è finalizzato, a un tempo, al contenimento della spesa sanitaria e alla garanzia dell’effettività dei LEA, la cui determinazione mira a evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Per assicurare la necessaria tutela del diritto fondamentale alla salute devono ritenersi obbligatorie le spese inerenti alle prestazioni corrispondenti ai LEA, mentre incorrono nel citato divieto le spese per prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 201/2024 - mass. 46545; S. 242/2022 - mass. 45164; S. 161/2022 - mass. 44954\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., della legge reg. Puglia n. 21 del 2024, che istituisce il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica – CRRiPOCeM – di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata, senza previa comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, nonostante la regione sia tuttora soggetta al piano di rientro dal disavanzo sanitario, e dispone la provvista finanziaria per la gestione pubblica del Centro. La legge regionale impugnata non viola né i parametri evocati né i principi fondamentali dettati dalle norme interposte richiamate dal ricorrente, perché non introduce una rilevante modifica della pregressa programmazione sanitaria e neppure un significativo incremento dell’impegno finanziario di settore: sotto il primo profilo, la Regione Puglia ha documentalmente dimostrato che – a prescindere dall’incontestata proprietà pubblica dell’edificio e di parte degli impianti tecnologici – il presidio ospedaliero di Ceglie Messapica, nell’ambito della rete ospedaliera della Regione Puglia, è sempre stato codificato quale struttura pubblica, e questo esclude il prospettato “transito” tra i soggetti di diritto pubblico; quanto al secondo profilo, non sussiste il rischio di compromettere la piena realizzazione degli interventi programmati per il superamento del deficit sanitario, in quanto l’intervento legislativo regionale risulta pienamente armonico rispetto agli obiettivi concordati, sia perché nella specie vengono in rilievo prestazioni tutte certamente rientranti nei livelli essenziali di assistenza e dunque di natura obbligatoria, sia perché non emerge con evidenza alcun aumento della spesa sanitaria regionale direttamente conseguente all’internalizzazione dei servizi di riabilitazione, costituenti spesa obbligatoria; infine, con riferimento al personale, il programma operativo 2016-2018 non esclude affatto la possibilità di assumere personale al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza. Cosicché l’intervento censurato dal Governo si muove entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46713","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/05/2024","data_nir":"2024-05-30","numero":"21","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46713","titoletto":"Impiego pubblico - Concorso pubblico - Forma generale e ordinaria di reclutamento del personale - Possibili deroghe - Limiti - Tutela del legittimo affidamento del lavoratore - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione della Regione Puglia che, istituendo il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica e prevedendo il transito del personale dipendente nell\u0027organico della ASL di Brindisi, consente procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale). (Classif. 131004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche. Esso reclama una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e, per quanto qui nello specifico rileva, aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti; tali principi trovano applicazione anche con riferimento all’accesso ai pubblici impieghi presso le regioni. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 133/2023 - mass. 45673\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe deroghe al principio generale per cui il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, possibili in via legislativa, devono essere delimitate in modo rigoroso, potendo essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 110/2023 - mass. 45591; S. 5/2020 - mass. 42246\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNon giustificano eventuali deroghe alla regola del pubblico concorso né l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori – trattandosi di finalità che non è di per sé sola funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione e non sottende straordinarie esigenze di interesse pubblico – né l’interesse alla difesa dell’occupazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 99/2023 - mass. 45535; S. 133/2020 - mass. 45673; S. 110/2017 - mass. 40017; S. 248/2016 - mass. 39103\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 97, quarto comma, Cost., l’art. 4, comma 2, della legge reg. Puglia n. 21 del 2004, che istituisce il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica – CRRiPOCeM –, limitatamente alle parole «o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale». La disposizione impugnata dal Governo, se nella prima parte non contrasta con il parametro evocato, poiché richiama l’art. 1, comma 268, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, della legge n. 234 del 2021, che non consente una stabilizzazione senza concorso lo lede invece nel residuo segmento normativo, che introduce un’alternativa alle procedure \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e n. 234 del 2021, contemplando la possibilità di un’assunzione interamente riservata al personale già in servizio alle dipendenze della Fondazione alla data di entrata in vigore della legge regionale e, dunque, senza concorso pubblico. Né possono considerarsi sussistenti le condizioni, pure rivendicate dalla Regione resistente, affinché possano essere introdotte eccezioni alla regola).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46712","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/05/2024","data_nir":"2024-05-30","numero":"21","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46533","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 22 aprile 2025, n. 57","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2449","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|