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Puglia n. 52 del 2019, che ha sostituito l\u0026#8217;art. 72 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2019)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 1 del testo cos\u0026#236; sostituito dispone quanto segue: \u0026#171;Le aziende sanitarie, per far fronte alle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 - allegato 1 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nel rispetto del Piano triennale di fabbisogno di personale approvato da ciascun ente, attivano procedure selettive concorsuali finalizzate all\u0026#8217;assunzione nei ruoli del personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico, valorizzando nei relativi bandi di concorso il possesso di comprovate competenze acquisite nel corso del rapporto convenzionale di cui alla legge regionale del 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2007), nonch\u0026#233; le esperienze del personale dirigente di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l\u0026#8217;integrazione scolastica degli handicappati), che presta servizio a convenzione a tempo indeterminato ad esaurimento nell\u0026#8217;ambito del servizio sanitario nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel denunciare la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., il ricorrente invoca \u0026#171;il principio fondamentale in materia di disciplina delle professioni, secondo il quale l\u0026#8217;individuazione delle figure professionali, i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, cos\u0026#236; come l\u0026#8217;istituzione dei relativi albi, ordini o registri, \u0026#232; compito riservato allo Stato, residuando alle Regioni solo la disciplina degli aspetti che abbiano uno specifico collegamento con la realt\u0026#224; territoriale\u0026#187;. Egli richiama l\u0026#8217;art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), che, nel disciplinare la valutazione dei titoli nei concorsi volti all\u0026#8217;assunzione del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (SSN), equipara al servizio di ruolo, a determinate condizioni, sia il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, sia il servizio prestato dal personale precario presso istituti e cliniche universitarie ai sensi dell\u0026#8217;articolo unico, settimo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817 (Norme transitorie per il personale precario delle Universit\u0026#224;), convertito, con modificazioni, in legge 19 febbraio 1979, n. 54.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma impugnata apparirebbe \u0026#171;oscura\u0026#187;, non essendo dato comprendere a quali rapporti essa faccia riferimento, allorch\u0026#233; richiama quelli \u0026#171;convenzionali\u0026#187; di cui alla legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2007), e laddove fa riferimento alle esperienze maturate dal personale dirigente di cui alla legge della Regione Puglia 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l\u0026#8217;integrazione scolastica degli handicappati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche a voler ritenere estranea, rispetto alla disposizione de qua, la materia delle professioni, il ricorrente ritiene che non potrebbe comunque escludersi la sua \u0026#171;riconducibilit\u0026#224; alla materia \u0026#8220;ordinamento civile\u0026#8221;, di competenza esclusiva statale\u0026#187;. Tale materia coprirebbe \u0026#171;numerosi ambiti del rapporto di lavoro pubblico, fra cui la disciplina della fase costitutiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, la norma impugnata si porrebbe in \u0026#171;contrasto con l\u0026#8217;articolo 117, secondo comma, lettera l), sotto il profilo dell\u0026#8217;ordinamento civile e 117, terzo comma, sotto il profilo della tutela della salute della Costituzione, nonch\u0026#233; con le norme interposte di cui all\u0026#8217;art. 18 d.lgs. 502/1992 e 20, primo comma del d.P.R. n. 483/1997\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in secondo luogo, l\u0026#8217;art. 35 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che ha modificato l\u0026#8217;art. 10 della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2004). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale art. 10, oggetto di modifica, rubricato \u0026#171;Medicina specialistica ambulatoriale\u0026#187;, stabilisce al comma 1 che i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale possono essere inquadrati, a domanda, \u0026#171;con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza\u0026#187;. La norma regionale impugnata aggiunge un ultimo periodo al comma 1, cos\u0026#236; formulato: \u0026#171;L\u0026#8217;inquadramento determina la conservazione della equiparazione a tutti gli effetti tra dirigenti e specialisti convenzionati anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza previsti dalla normativa anche regolamentare vigente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, cui sarebbero da ricondurre \u0026#171;i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile\u0026#187;. Si lamenta il contrasto con la \u0026#171;norma interposta\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che reca il \u0026#171;principio di unicit\u0026#224; del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il ricorrente censura, poi, l\u0026#8217;art. 44 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, rubricato \u0026#171;Disposizioni in materia di rapporto dei dirigenti sanitari alle dipendenze del Servizio sanitario regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, al comma 1, cos\u0026#236; dispone: \u0026#171;La Giunta regionale riordina e disciplina le modalit\u0026#224; di utilizzo dell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;esclusivit\u0026#224; del rapporto dei dirigenti sanitari, di cui agli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)\u0026#187;. Il comma 2 aggiunge quanto segue: \u0026#171;Viene garantita la possibilit\u0026#224; di scelta tra esclusivit\u0026#224; e non esclusivit\u0026#224; del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario regionale ai fini della titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico dirigenziale di direttore di struttura semplice e complessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, questa disposizione sarebbe formulata \u0026#171;in modo talmente generico da non potersi escludere che, in attuazione della stessa, si adottino discipline non conformi alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia con possibili maggiori oneri\u0026#187;. La \u0026#171;mancanza di una specifica clausola di salvaguardia\u0026#187;, volta a precisare che i previsti interventi della Giunta regionale dovranno rispettare il \u0026#171;quadro regolativo\u0026#187; costituito dagli artt. 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dai vigenti contratti collettivi di settore, determinerebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; \u0026#200; altres\u0026#236; impugnato l\u0026#8217;art. 45 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che inserisce un nuovo comma 3-bis nel gi\u0026#224; menzionato art. 10 della legge regionale n. 14 del 2004, formulato come segue: \u0026#171;Gli specialisti ambulatoriali transitati alla dipendenza sono equiparati, a tutti gli effetti, agli specialisti convenzionati, ci\u0026#242; ai fini della legittimazione della nomina e della partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza previsti dal quadro normativo e regolamentare vigente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, anche questa disposizione confliggerebbe con il principio di unicit\u0026#224; del rapporto di lavoro dei medici del SSN, di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, e, per tale via, determinerebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., \u0026#171;che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l\u0026#8217;ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, rubricato \u0026#171;Rimborso spese pazienti fuori regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il comma 1 di questa disposizione sostituisce il comma 1 dell\u0026#8217;art. 13 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2005), nei termini seguenti: \u0026#171;Il riconoscimento dei rimborsi previsti dall\u0026#8217;articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto), e successive modificazioni, viene garantito ai pazienti che, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare non assicurabile in Puglia. Per il riconoscimento del rimborso si applicano le medesime procedure e gli stessi criteri previsti dal decreto del Ministero della sanit\u0026#224; 3 novembre 1989 n. 851700, e dunque per le prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all\u0026#8217;estero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 2 dell\u0026#8217;art. 47 impugnato provvede ad assegnare, nella \u0026#171;missione 13, programma 2, titolo 1\u0026#187; del bilancio regionale, un\u0026#8217;apposita dotazione finanziaria per l\u0026#8217;esercizio 2019, pari a \u0026#171;euro 100 mila\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, questa disposizione integrerebbe \u0026#171;un livello ulteriore di assistenza\u0026#187; rispetto a quanto previsto dalla \u0026#171;vigente normativa statale\u0026#187; che, al di fuori dell\u0026#8217;ipotesi di assistenza presso centri di altissima specializzazione all\u0026#8217;estero, non assicurerebbe il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall\u0026#8217;assistito. La Regione Puglia, in quanto \u0026#171;impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario\u0026#187;, e quindi sottoposta al divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)\u0026#187;, non potrebbe garantire livelli ulteriori di assistenza. La norma impugnata, pertanto, violerebbe il \u0026#171;principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, dunque, l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 49 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, rubricato \u0026#171;Disposizioni in materia di fabbisogno di Risonanza magnetica nucleare (RMN) grandi macchine e RMN a basso campo c.d. \u0026#8220;dedicate\u0026#8221; o \u0026#8220;open di nuova generazione\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \tIl comma 1 della disposizione impugnata sostituisce il testo dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio, all\u0026#8217;accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private). Il nuovo testo dispone che l\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, \u0026#171;che si fonda sul criterio di funzionalit\u0026#224; rispetto alla programmazione regionale\u0026#187;, salvo che in tre ipotesi, di seguito individuate e contrassegnate dai numeri 3.1., 3.2. e 3.3. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, con specifico riferimento al settore della diagnostica per immagini, si prevede che le strutture gi\u0026#224; autorizzate per l\u0026#8217;impiego delle cosiddette \u0026#171;grandi macchine\u0026#187; si devono considerare accreditate pure per tale impiego, nonostante l\u0026#8217;accreditamento sia stato rilasciato per la sola diagnostica senza utilizzo di grandi macchine (numero 3.1.), con aggiunta, inoltre, dell\u0026#8217;ipotesi inversa (numero 3.2.). Analoga deroga \u0026#232; prevista \u0026#171;[i]n ipotesi di autorizzazione all\u0026#8217;esercizio di PET rilasciata a struttura gi\u0026#224; accreditata per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di medicina nucleare in vivo\u0026#187; (numero 3.3.). Nella parte finale, il comma 3, al numero 3.3., precisa che \u0026#171;[n]elle soprariportate ipotesi l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale a condizione che, nell\u0026#8217;ambito comunale di riferimento, non insista struttura pubblica o privata gi\u0026#224; accreditata per la medesima attivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl comma 2, l\u0026#8217;art. 49 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 quantifica il fabbisogno di \u0026#171;RMN grandi macchine\u0026#187;, distinto per aree territoriali, e detta disposizioni per la relativa installazione o realizzazione. Il comma 3 detta disposizioni in tema di fabbisogno di \u0026#171;RMN a basso campo c.d. \u0026#8220;dedicate\u0026#8221; o \u0026#8220;open di nuova generazione\u0026#8221;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, tale disposizione introdurrebbe \u0026#171;tre fattispecie derogatorie al principio in forza del quale l\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalit\u0026#224; rispetto alla programmazione regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai \u0026#171;principi fondamentali posti dalla legge statale in materia di \u0026#8220;tutela della salute\u0026#8221;\u0026#187;. Sono richiamati, quali norme interposte, gli artt. 8, comma 4, 8-ter, comma 4, e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992. Le prime due norme, nello stabilire i requisiti minimi di sicurezza e di qualit\u0026#224; per l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, \u0026#171;rappresentano principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale che le regioni devono rispettare, indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o meno chiedere l\u0026#8217;accreditamento\u0026#187;. Anche l\u0026#8217;art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, nell\u0026#8217;imporre \u0026#171;requisiti ulteriori\u0026#187; per l\u0026#8217;accreditamento, recherebbe principi fondamentali che le Regioni sono tenute a rispettare, \u0026#171;non potendosi attribuire l\u0026#8217;accreditamento ope legis a determinate strutture, la cui regolarit\u0026#224; sia meramente presunta e non effettivamente fondata sul possesso effettivo dei requisiti prescritti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Puglia non si \u0026#232; costituita in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In data 22 febbraio 2021 \u0026#232; pervenuto in cancelleria l\u0026#8217;atto di intervento di G.P. S., non esaminato perch\u0026#233; tardivo.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 13 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di varie disposizioni della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021). Fra di esse, vengono qui in considerazione gli artt. 10, 35, 44, 45, 47 e 49, impugnati in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa decisione delle altre questioni, proposte con lo stesso ricorso, \u0026#232; riservata a separata pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; impugnato, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che sostituisce l\u0026#8217;art. 72 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2019)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 72, comma 1, ora stabilisce che le aziende sanitarie \u0026#171;attivano procedure selettive concorsuali\u0026#187; per l\u0026#8217;assunzione, nei ruoli, di \u0026#171;personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico\u0026#187;, valorizzando nei relativi bandi di concorso \u0026#171;il possesso di comprovate competenze\u0026#187; acquisite nel corso di pregressi rapporti di natura \u0026#171;convenzionale\u0026#187;, previsti da precedenti leggi regionali (e di seguito specificamente individuati). L\u0026#8217;art. 72, al comma 2, restringe l\u0026#8217;ambito di applicazione a coloro che, alla data del 31 dicembre 2018, siano titolari, da almeno cinque anni, di un \u0026#171;incarico convenzionale a tempo indeterminato non inferiore a trentotto ore settimanali nella disciplina messa a bando\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 72, al comma 3, infine, precisa che l\u0026#8217;ingresso nei ruoli \u0026#171;determina l\u0026#8217;automatica eliminazione dei relativi rapporti convenzionali e pertanto non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio dell\u0026#8217;ente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente lamenta il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., \u0026#171;sotto il profilo dell\u0026#8217;ordinamento civile\u0026#187;, in quanto rientrerebbe nella competenza esclusiva del legislatore statale la \u0026#171;disciplina della fase costitutiva\u0026#187; del \u0026#171;rapporto di lavoro pubblico\u0026#187;. Sarebbe violato, inoltre, l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alle \u0026#171;norme interposte\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e all\u0026#8217;art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione, precisa il ricorrente, \u0026#171;definisce i requisiti di accesso al Servizio sanitario nazionale e disciplina puntualmente i titoli di servizio valutabili nelle procedure concorsuali\u0026#187;. Risulterebbe violato \u0026#171;il principio fondamentale in materia di disciplina delle professioni, secondo il quale l\u0026#8217;individuazione delle figure professionali, i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, cos\u0026#236; come l\u0026#8217;istituzione dei relativi albi, ordini o registri, \u0026#232; compito riservato allo Stato, residuando alle Regioni solo la disciplina degli aspetti che abbiano uno specifico collegamento con la realt\u0026#224; territoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni impugnate individuano un titolo valutabile nei concorsi per l\u0026#8217;accesso ai ruoli della dirigenza sanitaria regionale. A tal fine esse richiamano due leggi regionali che, in passato, per esigenze contingenti connesse con l\u0026#8217;organizzazione del Servizio sanitario nazionale, avevano determinato l\u0026#8217;attivazione di alcune tipologie di lavoro in convenzione, successivamente confluite in rapporti \u0026#171;a tempo indeterminato ad esaurimento nell\u0026#8217;ambito del servizio sanitario nazionale\u0026#187;. Si tratta dei rapporti convenzionali previsti sia dalla legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2007), sia dalla legge della Regione Puglia 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l\u0026#8217;integrazione scolastica degli handicappati). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;individuazione di uno specifico titolo, valutabile nelle procedure concorsuali, non attiene pertanto alla materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, in quanto si riferisce a una fase antecedente a quella costitutiva del rapporto di lavoro. Le previsioni impugnate \u0026#8211; analogamente a quanto ritenuto da questa Corte in una recente decisione, in cui pure veniva in rilievo una norma di legge regionale che integrava il sistema di valutazione dei titoli nei concorsi per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al d.P.R. n. 483 del 1997 \u0026#8211; attengono, piuttosto, alla materia concorrente della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in quanto costituiscono un riflesso del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione Puglia per adempiere alle esigenze del Servizio sanitario nazionale (sentenza n. 20 del 2020, punti 3.3. e 4 del Considerato in diritto). Si intende, in questo modo, valorizzare la pregressa esperienza acquisita dal personale che gi\u0026#224; presta determinati servizi a convenzione, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali gi\u0026#224; richiamate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale \u0026#8220;valorizzazione\u0026#8221;, peraltro, non appare incoerente con il sistema configurato dall\u0026#8217;ordinamento statale che, a determinate condizioni, ammette la valutabilit\u0026#224; del servizio prestato \u0026#171;in base a rapporti convenzionali\u0026#187; (art. 21 del d.P.R. n. 483 del 1997), riconoscendo quindi che anche i servizi \u0026#171;non di ruolo\u0026#187; possano ricevere la giusta valutazione, non una completa \u0026#171;equiparazione\u0026#187; a quelli di ruolo (art. 22 del medesimo d.P.R.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve osservare che la valorizzazione delle pregresse esperienze di natura convenzionale, cos\u0026#236; come introdotta dalla disciplina pugliese, dovr\u0026#224; svolgersi entro i binari tracciati dalla normativa generale appena richiamata, attenendosi ai principi e alle regole di proporzione tra i punteggi stabiliti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;allineare il sistema di valutazione dei titoli con il proprio assetto organizzativo e gestionale del Servizio sanitario nazionale, in modo complessivamente coerente con l\u0026#8217;impianto generale previsto a livello statale, la Regione Puglia ha legittimamente esercitato la propria competenza concorrente in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, senza incorrere in violazione di principi fondamentali (sentenza n. 20 del 2020, punti 4 e 4.1. del Considerato in diritto). In conclusione, la disciplina impugnata, riconducibile alla competenza concorrente nella materia della tutela della salute, non presenta alcun collegamento con la disciplina delle professioni, anch\u0026#8217;essa rientrante nella competenza concorrente. N\u0026#233; si riscontra alcuna attinenza con la materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, visto che tale disciplina non interviene a definire diritti e obblighi di un rapporto di lavoro gi\u0026#224; sorto, ma si colloca in una fase antecedente allo stesso (da ultimo, sentenza n. 77 del 2020, punto 4.3.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna inoltre l\u0026#8217;art. 35 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che ha inserito un periodo nel comma 1 dell\u0026#8217;art. 10 della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2004). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione, rubricata \u0026#171;Medicina specialistica ambulatoriale\u0026#187;, ha previsto che i medici specialisti ambulatoriali, titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, possono, a domanda, essere inquadrati \u0026#171;con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza\u0026#187;. Il periodo finale, aggiunto dalla norma impugnata, cos\u0026#236; recita: \u0026#171;L\u0026#8217;inquadramento determina la conservazione della equiparazione a tutti gli effetti tra dirigenti e specialisti convenzionati anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza previsti dalla normativa anche regolamentare vigente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 45 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, anch\u0026#8217;esso censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri, aggiunge all\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Puglia n. 14 del 2004 il comma 3-bis che dispone quanto segue: \u0026#171;Gli specialisti ambulatoriali transitati alla dipendenza sono equiparati, a tutti gli effetti, agli specialisti convenzionati, ci\u0026#242; ai fini della legittimazione della nomina e della partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza previsti\u0026#187; dalla legge e dai regolamenti vigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambe le disposizioni censurate \u0026#8211; accomunate dallo stesso oggetto e per questo esaminate congiuntamente \u0026#8211; entrerebbero in collisione con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per invasione della competenza statale esclusiva nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;. Vi sarebbe contrasto con la \u0026#171;norma interposta\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che reca il principio di unicit\u0026#224; del rapporto di lavoro del personale medico con il Servizio sanitario nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Le questioni sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; opportuno ribadire \u0026#8211; come affermato in numerose pronunce di questa Corte \u0026#8211; che l\u0026#8217;unicit\u0026#224; del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale serve, in primo luogo, a garantire al servizio sanitario pubblico massima efficienza e funzionalit\u0026#224; operativa (recentemente sentenza n. 238 del 2018, punto 4.2. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSenza diffondersi in un\u0026#8217;adeguata motivazione, il ricorso si limita a richiamare le due norme oggetto di censura e omette di illustrare il quadro normativo entro cui si collocano. Il riferimento all\u0026#8217;art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991 non \u0026#232; sviluppato in modo tale da chiarire il contrasto con il principio di unicit\u0026#224; del rapporto di lavoro del personale medico con il Servizio sanitario nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esigenza di un\u0026#8217;adeguata motivazione a fondamento dell\u0026#8217;impugnazione si pone \u0026#8211; questa Corte lo afferma costantemente \u0026#8211; in termini ancora pi\u0026#249; rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale (da ultimo, sentenza n. 20 del 2021, punto 2.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il ricorrente impugna, inoltre, l\u0026#8217;art. 44 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, rubricato \u0026#171;Disposizioni in materia di rapporto dei dirigenti sanitari alle dipendenze del Servizio sanitario regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 prevede che la Giunta regionale riordini e disciplini le \u0026#171;modalit\u0026#224; di utilizzo dell\u0026#8217;istituto della esclusivit\u0026#224; del rapporto dei dirigenti sanitari\u0026#187;, secondo le previsioni del d.lgs. n. 502 del 1992. Il comma 2 precisa che \u0026#171;[v]iene garantita la possibilit\u0026#224; di scelta tra esclusivit\u0026#224; e non esclusivit\u0026#224; del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario regionale ai fini della titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;incarico dirigenziale di direttore di struttura semplice e complessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, questa disposizione sarebbe formulata \u0026#171;in modo talmente generico da non potersi escludere che, in attuazione della stessa, si adottino discipline non conformi alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia con possibili maggiori oneri\u0026#187;. Sarebbe, pertanto, violato l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali contenuti negli artt. 15-quater e 15-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. La lamentata violazione discenderebbe dalla mancanza di un\u0026#8217;apposita clausola di salvaguardia, volta a precisare per i previsti interventi della Giunta regionale il rispetto delle rilevanti norme del d.lgs. n. 502 del 1992 e dei contratti collettivi di settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura, formulata in modo generico, non si diffonde nell\u0026#8217;esporre le ragioni relative alla lesione delle competenze dello Stato, che, nel disciplinare il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, ne prevede il carattere \u0026#171;esclusivo\u0026#187; o \u0026#171;non esclusivo\u0026#187;, anche ai fini della scelta tra i due regimi e della titolarit\u0026#224; degli incarichi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente non chiarisce in che modo la norma regionale, pur richiamando la disciplina di cui agli artt. 15-quater e 15-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, consentirebbe alla Giunta regionale di adottare provvedimenti in contrasto con tale disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe carenze argomentative, cos\u0026#236; esposte, determinano dunque l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri censura inoltre l\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, rubricato \u0026#171;Rimborso spese pazienti fuori regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 di questa disposizione sostituisce il comma 1 dell\u0026#8217;art. 13 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2005). Il nuovo testo cos\u0026#236; recita: \u0026#171;Il riconoscimento dei rimborsi previsti dall\u0026#8217;articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto), e successive modificazioni, viene garantito ai pazienti che, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare non assicurabile in Puglia. Per il riconoscimento del rimborso si applicano le medesime procedure e gli stessi criteri previsti dal decreto del Ministero della sanit\u0026#224; 3 novembre 1989 n. 851700, e dunque per le prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all\u0026#8217;estero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 dell\u0026#8217;art. 47 assegna una dotazione finanziaria, per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2019, pari ad euro 100.000,00, iscrivendola nell\u0026#8217;ambito della \u0026#171;missione 13, programma 2, titolo 1\u0026#187;, del bilancio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)\u0026#187;. La Regione Puglia, impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, dovrebbe osservare il divieto di effettuare spese non obbligatorie e non potrebbe garantire alcun livello ulteriore di assistenza, rispetto a quanto gi\u0026#224; previsto dalla legislazione statale. Risulterebbe pertanto violato il \u0026#171;principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria\u0026#187;, inteso quale principio fondamentale nella materia concorrente del \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 12 dicembre 2019, n. 54, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia \u0026#8211; Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2019) e alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2005)\u0026#187; ha disposto la soppressione dell\u0026#8217;ultimo periodo dell\u0026#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Puglia n. 12 del 2005, come gi\u0026#224; novellato dalla disposizione in questa sede impugnata. Il testo attualmente vigente non contiene pi\u0026#249; il richiamo alle procedure e ai criteri previsti dal decreto del Ministro della sanit\u0026#224; 3 novembre 1989 (Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all\u0026#8217;estero).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale modificazione, peraltro antecedente alla notifica del ricorso introduttivo, non altera i termini della questione, che si incentra sulla lesione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La norma impugnata, infatti, continua a garantire, in favore dei pazienti affetti da malattie rare che devono recarsi fuori Regione, il rimborso delle spese previste dall\u0026#8217;art. 1, commi 1 e 2, della legge della reg. Puglia n. 25 del 1996. Le questioni prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono pertanto ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Quanto al merito, \u0026#232; utile una breve ricostruzione del quadro normativo regionale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel testo originario degli articoli della legge reg. Puglia n. 25 del 1996 richiamati dalla norma impugnata, si prevedeva il rimborso delle spese di trasporto, di viaggio e di soggiorno sostenute dal paziente per affrontare interventi di trapianto al di fuori dei confini regionali. In seguito, con la modifica introdotta dall\u0026#8217;art. 69 della legge della Regione Puglia 6 maggio 1998, n. 14 (Bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000), il beneficio \u0026#232; stato esteso anche al donatore. Requisito per poter beneficiare del rimborso \u0026#232; la residenza nella Regione, come si evince dalla circostanza che il rimborso \u0026#232; stato previsto a carico della ASL \u0026#171;di residenza del cittadino\u0026#187; (art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 25 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivi interventi del legislatore regionale hanno via via ampliato il rimborso delle spese di viaggio, di trasporto e di soggiorno, ricomprendendovi situazioni originariamente non contemplate. L\u0026#8217;art. 29 della legge della Regione Puglia 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2000), ha incluso tra i soggetti beneficiari i dipendenti della Regione Puglia e i loro familiari conviventi, pur se residenti fuori Regione per motivi istituzionali, al contempo provvedendo a introdurre una nozione di \u0026#8220;trapianto\u0026#8221; pi\u0026#249; ampia. Con l\u0026#8217;art. 13 della legge reg. Puglia n. 12 del 2005, nella sua formulazione originaria, i rimborsi previsti dalla legge reg. Puglia n. 25 del 1996 sono stati poi estesi anche al \u0026#171;trattamento di malattie rare\u0026#187; fuori Regione, solo in favore dei \u0026#171;cittadini fino al diciottesimo anno di et\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu quest\u0026#8217;ultima disposizione si \u0026#232; innestata la novella introdotta con la norma del 2019, oggetto di censura da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Rispetto all\u0026#8217;originaria formulazione del 2005, si evidenzia, in particolare, un ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari, senza i precedenti limiti di et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto al quadro precedente e proprio per effetto della disposizione censurata la spesa a carico delle finanze regionali \u0026#232; destinata ad aumentare, come del resto \u0026#232; confermato dallo stanziamento previsto per l\u0026#8217;anno 2019, a carico delle relative voci di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma prevede una prestazione di natura sanitaria \u0026#8211; non meramente assistenziale \u0026#8211; connessa alla fruizione delle cure. Una tale destinazione \u0026#232; indirettamente confermata dal comma 2 dell\u0026#8217;art. 47 qui in esame, che ha iscritto la relativa provvista finanziaria in voci del bilancio regionale relative alla \u0026#171;Tutela della salute\u0026#187; (cui si riferisce la \u0026#171;Missione 13\u0026#187;, come risulta dal bilancio di previsione regionale approvato, da ultimo, con legge della Regione Puglia 30 dicembre 2020, n. 36, recante \u0026#171;Bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia\u0026#187;). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale spesa non trova riscontro nell\u0026#8217;elenco dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al d.P.C.m. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). Con riguardo alle malattie rare, esso stabilisce il diritto del paziente all\u0026#8217;esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria (art. 52), ma nulla prevede per le spese di trasporto, di viaggio o di soggiorno. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl di fuori degli stretti limiti indicati dalla fonte statale appena citata, le prestazioni che le Regioni intendano ulteriormente assicurare non possono dunque essere considerate spese obbligatorie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sistema dei rimborsi in favore dei pazienti che abbiano necessit\u0026#224; di recarsi all\u0026#8217;estero per cure \u0026#232; attualmente configurato, in base all\u0026#8217;art. 3, quinto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), e al d.m. 3 novembre 1989 che l\u0026#8217;ha attuata, con il solo riferimento ai \u0026#171;centri di altissima specializzazione all\u0026#8217;estero\u0026#187; ed esclusivamente per \u0026#171;prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarit\u0026#224; del caso clinico\u0026#187;. Sono questi i parametri relativi alle prestazioni che costituiscono LEA, come \u0026#232; confermato dal rinvio operato dall\u0026#8217;art. 61, comma 4, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla Regione, soggetta ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, \u0026#232; preclusa la possibilit\u0026#224; di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali, come questa Corte ha costantemente affermato (da ultimo, ex plurimis, sentenza n. 130 del 2020, punto 3.3. del Considerato in diritto). La vincolativit\u0026#224; dei piani \u0026#232; da considerarsi espressione del principio fondamentale relativo al contenimento della spesa pubblica sanitaria, direttamente correlato al principio di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 130 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;osservanza di tali precisi limiti non si imporrebbe qualora la Regione, nell\u0026#8217;adottare scelte riconducibili alla propria competenza residuale nella materia dei servizi sociali (da ultimo, sentenza n. 106 del 2020, punto 5.1. del Considerato in diritto), introducesse questi benefici, facendoli confluire nelle congruenti voci di spesa del bilancio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve dunque dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 49 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, contenente \u0026#171;Disposizioni in materia di fabbisogno di Risonanza magnetica nucleare (RMN) grandi macchine e RMN a basso campo c.d. \u0026#8220;dedicate\u0026#8221; o \u0026#8220;open di nuova generazione\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 della disposizione impugnata sostituisce il testo dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio, all\u0026#8217;accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private). Il nuovo testo prevede che l\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, \u0026#171;che si fonda sul criterio di funzionalit\u0026#224; rispetto alla programmazione regionale\u0026#187;, salvo che in tre ipotesi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer il settore della diagnostica per immagini si prevede che le strutture gi\u0026#224; autorizzate per l\u0026#8217;impiego delle cosiddette \u0026#171;grandi macchine\u0026#187; si devono considerare accreditate anche per tale impiego, nonostante l\u0026#8217;accreditamento sia stato rilasciato per la sola diagnostica senza grandi macchine con aggiunta, inoltre, dell\u0026#8217;ipotesi inversa. Analoga deroga \u0026#232; prevista \u0026#171;in ipotesi di autorizzazione all\u0026#8217;esercizio di PET rilasciata a struttura gi\u0026#224; accreditata per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di medicina nucleare in vivo\u0026#187;. Nella parte finale, il comma 3 precisa che \u0026#171;[n]elle soprariportate ipotesi l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale a condizione che, nell\u0026#8217;ambito comunale di riferimento, non insista struttura pubblica o privata gi\u0026#224; accreditata per la medesima attivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente lamenta il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in specie con i principi fondamentali in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in quanto la Regione avrebbe introdotto \u0026#171;tre fattispecie derogatorie al principio in forza del quale l\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalit\u0026#224; rispetto alla programmazione regionale\u0026#187;. Sono richiamati, al riguardo, gli artt. 8, comma 4, 8-ter, comma 4, e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, che detterebbero i \u0026#171;principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale che le regioni devono rispettare\u0026#187; in tema di rapporto tra autorizzazione e accreditamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Successivamente alla proposizione del ricorso, \u0026#232; sopravvenuta la legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), il cui art. 9 ha sostituito l\u0026#8217;ultimo periodo dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017 (come gi\u0026#224; novellato dalla legge regionale n. 52 del 2019) nei seguenti termini: \u0026#171;Ferma restando la necessit\u0026#224; di verificare la sussistenza dei requisiti di accreditamento, nelle soprariportate ipotesi l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020 \u0026#232; stato censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., con ricorso iscritto al n. 81 del reg. ric. 2020, non ancora venuto in decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sopravvenuta modifica normativa, nel limitarsi a novellare la formulazione letterale dell\u0026#8217;ultimo periodo menzionato, senza rimuovere le tre ipotesi di deroga gi\u0026#224; introdotte dalla legge regionale del 2019, non \u0026#232; satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente. Non \u0026#232; dunque cessata la materia del contendere. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon ricorrono neppure i presupposti per trasferire lo scrutinio di questa Corte sulla nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, dal momento che tale disposizione \u0026#232; stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con un distinto ricorso (sentenza n. 286 del 2019, punto 5.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, deve essere delimitato il thema decidendum al solo comma 1 dell\u0026#8217;art. 49 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che ha introdotto le tre ipotesi derogatorie contestate dal ricorrente. Le censure sollevate si riferiscono esclusivamente alla previsione che fa discendere, dall\u0026#8217;autorizzazione per la realizzazione e l\u0026#8217;esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie, effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale. Rimangono quindi estranee alla presente disamina i commi 2 e 3 dell\u0026#8217;art. 49, riferiti ad altri e differenti aspetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha avuto modo di chiarire che \u0026#171;il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute. Il legislatore statale (artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992) ha inteso vincolare le strutture socio-sanitarie private all\u0026#8217;osservanza di requisiti essenziali da cui far dipendere l\u0026#8217;erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto fondamentale\u0026#187; (sentenza n. 106 del 2020, punto 5.1. del Considerato in diritto; in precedenza, sentenze n. 238 del 2018, n. 161 del 2016 e n. 132 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale cornice si \u0026#232; evidenziato che occorre \u0026#171;distinguere [\u0026#8230;] gli aspetti che attengono all\u0026#8217;\u0026#8220;autorizzazione\u0026#8221;, prevista per l\u0026#8217;esercizio di tutte le attivit\u0026#224; sanitarie, da quelli che riguardano l\u0026#8217;\u0026#8220;accreditamento\u0026#8221; delle strutture autorizzate\u0026#187;, precisando che, quanto all\u0026#8217;\u0026#8220;autorizzazione\u0026#8221;, \u0026#171;gli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono \u0026#8220;requisiti minimi\u0026#8221; di sicurezza e qualit\u0026#224; per poter effettuare prestazioni sanitarie\u0026#187;, e che, quanto all\u0026#8217;\u0026#8220;accreditamento\u0026#8221;, \u0026#171;occorrono, invece, \u0026#8220;requisiti ulteriori\u0026#8221; (rispetto a quelli necessari all\u0026#8217;autorizzazione) e l\u0026#8217;accettazione del sistema di pagamento a prestazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992\u0026#187; (sentenza n. 292 del 2012, punto 4 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa differenza che intercorre tra l\u0026#8217;autorizzazione e l\u0026#8217;accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, in base al sistema delineato dagli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, mostra che per la prima i profili rilevanti \u0026#171;sono quelli inerenti il fabbisogno complessivo di prestazioni sanitarie nel territorio e in particolare quelli concernenti la localizzazione delle strutture gi\u0026#224; presenti\u0026#187;, cos\u0026#236; da garantire la corretta distribuzione sul territorio \u0026#171;in modo che siano adeguatamente servite tutte le zone, anche quelle a bassa redditivit\u0026#224;, che in mancanza di tale strumento non sarebbero coperte\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 7 marzo 2019, n. 1589). Ai fini dell\u0026#8217;accreditamento rileva invece il fabbisogno di assistenza programmato per garantire l\u0026#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Nel caso dell\u0026#8217;autorizzazione \u0026#232; richiesta una valutazione complessiva, che considera anche le prestazioni extra LEA e le strutture private non accreditate. Nel caso, invece, dell\u0026#8217;accreditamento, la valutazione ha a oggetto \u0026#171;unicamente i LEA e prevede il coinvolgimento, in base all\u0026#8217;art. 8-bis, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, solo \u0026#8220;dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unit\u0026#224; sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonch\u0026#233; di soggetti accreditati ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all\u0026#8217;articolo 8-quinquies\u0026#8221;, senza quindi considerare le strutture private non accreditate\u0026#187; (sentenza n. 7 del 2021, punto 4.4. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl caso oggi all\u0026#8217;esame appare speculare a quello oggetto della pronuncia appena ricordata. In ciascuna delle tre ipotesi di deroga viene in rilievo, infatti, un\u0026#8217;autorizzazione gi\u0026#224; rilasciata che vincola, secondo la legge regionale, il successivo accreditamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto gi\u0026#224; affermato da questa Corte deve essere ribadito nel caso qui in discussione. Nell\u0026#8217;impianto fondamentale dei gi\u0026#224; ricordati articoli del d.lgs. n. 502 del 1992, che anche in questa sede il ricorrente invoca come norme interposte, \u0026#171;le vicende del processo di accreditamento restano tendenzialmente estranee alla determinazione del fabbisogno che rileva per la verifica di compatibilit\u0026#224; delineata dall\u0026#8217;indicato art. 8-ter, comma 3\u0026#187; (sentenza n. 7 del 2021, punto 4.4.1. del Considerato in diritto). I due procedimenti \u0026#8211; di autorizzazione e di accreditamento \u0026#8211; sono, in base ai richiamati principi fondamentali della legge statale, tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale colpisce le parti della disposizione che prevedono le gi\u0026#224; richiamate tre deroghe, e che \u0026#8211; nel periodo finale \u0026#8211; ne ribadiscono l\u0026#8217;operativit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che sostituisce l\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio, all\u0026#8217;accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall\u0026#8217;art. 9 della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), limitatamente alle seguenti parole:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u0026#171;, salvo che: \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3.1. in ipotesi di autorizzazione all\u0026#8217;esercizio per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) gi\u0026#224; rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura gi\u0026#224; accreditata per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3.2. in ipotesi di autorizzazione all\u0026#8217;esercizio per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.) gi\u0026#224; rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura gi\u0026#224; accreditata per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3.3. in ipotesi di autorizzazione all\u0026#8217;esercizio di PET rilasciata a struttura gi\u0026#224; accreditata per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di medicina nucleare in vivo (di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 1, punto 1.6.5,).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eNelle soprariportate ipotesi l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale a condizione che, nell\u0026#8217;ambito comunale di riferimento, non insista struttura pubblica o privata gi\u0026#224; accreditata per la medesima attivit\u0026#224;.\u0026#8221;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 35 e 45 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 44 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, promossa, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 12 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Norme della Regione Puglia - Procedure selettive concorsuali delle aziende sanitarie finalizzate all\u0027assunzione nei ruoli del personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico - Previsione della valorizzazione nei relativi bandi di concorso del possesso di comprovate esperienze acquisite nel corso di rapporti convenzionali instaurati in base alle leggi regionali n. 25 del 2007 e n. 16 del 1987.\r\nMedici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale inquadrati, alla data del 31 dicembre 2003, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale - Previsione che l\u0027inquadramento determina l\u0027equiparazione a tutti gli effetti tra dirigenti e specialisti convenzionati anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza.\r\nDisposizioni in materia di rapporto dei dirigenti sanitari alle dipendenze del Servizio Sanitario Regionale - Previsione che la Giunta regionale provveda al riordino e alla disciplina delle modalit\u0026#224; di utilizzo dell\u0027istituto dell\u0027esclusivit\u0026#224; del rapporto dei dirigenti sanitari.\r\nSpecialisti ambulatoriali - Equiparazione a tutti gli effetti agli specialisti convenzionati anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza.\r\nRimborso spese pazienti che devono recarsi presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare.\r\nDisposizioni in materia di fabbisogno di risonanza magnetica nucleare [RMN] grandi macchine e RMN a basso campo c.d. \"dedicate\" o \"open di nuova generazione\" - Procedura di accreditamento delle strutture pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - Effetti dell\u0027autorizzazione alla realizzazione e all\u0027esercizio in relazione a specifiche fattispecie di attivit\u0026#224; di diagnostica.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43637","titoletto":"Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Procedure selettive concorsuali delle aziende sanitarie per l\u0027assunzione, nei ruoli, di personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico - Valorizzazione del possesso di comprovate esperienze acquisite nel corso di rapporti convenzionali previsti da precedenti leggi regionali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell\u0027ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di disciplina delle professioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo, Cost. - dell\u0027art. 10 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 che - nell\u0027ambito delle procedure selettive concorsuali delle aziende sanitarie per l\u0027assunzione, nei ruoli, di personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico - valorizza il possesso di comprovate esperienze acquisite nel corso di rapporti convenzionali previsti da precedenti leggi regionali. La disciplina regionale impugnata è riconducibile alla competenza concorrente nella materia della tutela della salute, in quanto costituisce un riflesso del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione per adempiere alle esigenze del Servizio sanitario nazionale. Essa non presenta alcun collegamento con la disciplina delle professioni, anch\u0027essa rientrante nella competenza concorrente, né con la materia dell\u0027ordinamento civile, visto che non interviene a definire diritti e obblighi di un rapporto di lavoro già sorto, ma si colloca in una fase antecedente allo stesso. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 77 del 2020 e n. 20 del 2020\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43638","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2019","data_nir":"2019-11-30","numero":"52","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"28/12/2018","data_nir":"2018-12-28","numero":"67","articolo":"72","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43638","titoletto":"Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Medici specialisti ambulatoriali titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) - Inquadramento, a domanda, con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza - Equiparazione a tutti gli effetti agli specialisti convenzionati, anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell\u0027ordinamento civile - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. - degli artt. 35 e 45 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, secondo cui i medici specialisti ambulatoriali, titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN), possono, a domanda, essere inquadrati con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) della dirigenza, con equiparazione a tutti gli effetti agli specialisti convenzionati, anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza. Il ricorso si limita a richiamare le due norme oggetto di censura e omette di illustrare il quadro normativo entro cui si collocano. \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027unicità del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale serve, in primo luogo, a garantire al servizio sanitario pubblico massima efficienza e funzionalità operativa. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 238 del 2018\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, l\u0027esigenza di un\u0027adeguata motivazione a fondamento dell\u0027impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 20 del 2021\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43639","numero_massima_precedente":"43637","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2019","data_nir":"2019-11-30","numero":"52","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"04/08/2004","data_nir":"2004-08-04","numero":"14","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2019","data_nir":"2019-11-30","numero":"52","articolo":"45","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"aggiuntivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"04/08/2004","data_nir":"2004-08-04","numero":"14","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43639","titoletto":"Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di rapporto dei dirigenti sanitari alle dipendenze del Servizio sanitario regionale (SSR) - Riordino e disciplina dell\u0027esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza statale nella materia, di competenza concorrente, della tutela della salute - Motivazione carente e generica - Inammissibilità della questione.","testo":"È dichiarata inammissibile, per carenza e genericità della motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 44 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, secondo cui la Giunta regionale riordina e disciplina le modalità di utilizzo dell\u0027istituto della esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari alle dipendenze del Servizio sanitario regionale (SSR). L\u0027argomentazione è formulata in modo generico, poiché il ricorrente non chiarisce in che modo la norma impugnata, pur richiamando la disciplina di cui agli artt. 15-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e 15-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, consentirebbe alla Giunta regionale di adottare provvedimenti in contrasto con tale disciplina.","numero_massima_successivo":"43640","numero_massima_precedente":"43638","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2019","data_nir":"2019-11-30","numero":"52","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","numero":"502","articolo":"15","specificazione_articolo":"quater","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","numero":"502","articolo":"15","specificazione_articolo":"quinques","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43640","titoletto":"Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens non incidente sull\u0027interesse all\u0027impugnazione - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell\u0027art. 47 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, non altera i termini della questione la circostanza che - peraltro antecedentemente alla notifica del ricorso introduttivo -\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003el\u0027art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 54 del 2019 ha disposto la soppressione dell\u0027ultimo periodo dell\u0027art. 13, comma 1, della legge reg. Puglia n. 12 del 2005, come già novellato dalla norma regionale impugnata. Quest\u0027ultima, infatti, continua a produrre gli effetti contestati dal ricorrente.","numero_massima_successivo":"43641","numero_massima_precedente":"43639","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2019","data_nir":"2019-11-30","numero":"52","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"12/08/2005","data_nir":"2005-08-12","numero":"12","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43641","titoletto":"Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Pazienti in cura presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare - Rimborso delle spese sostenute - Violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 47 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che prevede il rimborso delle spese sostenute dai pazienti in cura presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare. La norma regionale impugnata dal Governo vìola i principii fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto, nonostante la Regione Puglia sia soggetta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, prevede una prestazione di natura sanitaria, non meramente assistenziale, connessa alla fruizione delle cure, che non trova riscontro nell\u0027elenco dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al d.P.C.m. 12 gennaio 2017. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 130 del 2020 e n. 106 del 2020\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43642","numero_massima_precedente":"43640","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2019","data_nir":"2019-11-30","numero":"52","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"12/08/2005","data_nir":"2005-08-12","numero":"12","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43642","titoletto":"Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Modifica non satisfattiva delle pretese del ricorrente - Esclusione della cessazione della materia del contendere, senza estensione della questione di legittimità costituzionale al testo modificato.","testo":"Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale in via principale dell\u0027art. 49 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019. Benché, nel corso del giudizio, l\u0027art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, come già novellato dalla disposizione impugnata, sia stato modificato dall\u0027art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, la sopravvenuta modifica normativa non è satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente, poiché si limita a novellare la formulazione letterale dell\u0027ultimo periodo menzionato, senza rimuovere le tre ipotesi di deroga già introdotte dalla legge regionale del 2019. Né ricorrono i presupposti per trasferire lo scrutinio sulla nuova formulazione dell\u0027art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, dal momento che lo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e è stato impugnato dal Governo con un distinto ricorso. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 286 del 2019\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43643","numero_massima_precedente":"43641","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2019","data_nir":"2019-11-30","numero":"52","articolo":"49","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"02/05/2017","data_nir":"2017-05-02","numero":"9","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43643","titoletto":"Thema decidendum - Ricognizione dell\u0027oggetto del giudizio in via principale - Delimitazione ad una parte soltanto della disposizione indicata nel ricorso.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell\u0027art. 49 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e deve essere delimitato al solo comma 1, che ha introdotto le tre ipotesi derogatorie contestate dal ricorrente, dovendo ad esso rimanere estranei i commi 2 e 3 della medesima norma, riferiti ad altri e differenti aspetti.","numero_massima_successivo":"43644","numero_massima_precedente":"43642","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2019","data_nir":"2019-11-30","numero":"52","articolo":"49","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"02/05/2017","data_nir":"2017-05-02","numero":"9","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43644","titoletto":"Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Accreditamento delle strutture pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie - Inefficacia, a tali fini, dell\u0027autorizzazione alla realizzazione e all\u0027esercizio - Eccezione prevista per le strutture già autorizzate all\u0027esercizio per l\u0027attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine e alla PET - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale parziale.","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che sostituisce l\u0027art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall\u0027art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, limitatamente alle seguenti parole: «, salvo che: 3.1. in ipotesi di autorizzazione all\u0027esercizio per l\u0027attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all\u0027articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l\u0027attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all\u0027articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.); 3.2. in ipotesi di autorizzazione all\u0027esercizio per l\u0027attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all\u0027articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l\u0027attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all\u0027articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.); 3.3. in ipotesi di autorizzazione all\u0027esercizio di PET rilasciata a struttura già accreditata per l\u0027attività di medicina nucleare in vivo (di cui all\u0027articolo 5, comma 1, punto 1.6.5,). Nelle soprariportate ipotesi l\u0027autorizzazione all\u0027esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale a condizione che, nell\u0027ambito comunale di riferimento, non insista struttura pubblica o privata già accreditata per la medesima attività.\"». La disposizione regionale impugnata - disponendo che l\u0027autorizzazione alla realizzazione e all\u0027esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, salvo che per le strutture già autorizzate all\u0027esercizio per l\u0027attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine e alla PET - vìola i principi fondamentali in materia di tutela della salute. Il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti previsto dal legislatore statale (artt. 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, 8-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e 8-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992) vincola infatti le strutture socio-sanitarie private all\u0027osservanza di requisiti essenziali da cui far dipendere l\u0027erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto fondamentale e, in base ai richiamati principi della legge statale, i due procedimenti - di autorizzazione e di accreditamento - sono tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 7 del 2021, n. 106 del 2020, n. 238 del 2018, n. 161 del 2016, n. 132 del 2013, n. 292 del 2012\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"43643","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2019","data_nir":"2019-11-30","numero":"52","articolo":"49","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"02/05/2017","data_nir":"2017-05-02","numero":"9","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39332","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 36/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1920","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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