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N. e Ministero dell\u0026#8217;interno e Ufficio territoriale del Governo di Genova, con ordinanza del 10 marzo 2025, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con ordinanza del 10 marzo 2025, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2025, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui \u0026#171;non consente al Prefetto di valutare l\u0026#8217;impatto dell\u0026#8217;informazione interdittiva sulle condizioni economiche del destinatario e, se del caso, di escluderne gli effetti, che incidono \u003cem\u003efunditus\u003c/em\u003e sulle attivit\u0026#224; imprenditoriali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto a tali effetti, assume il rimettente che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011, le imprese colpite dall\u0026#8217;informazione interdittiva antimafia non possono ottenere o mantenere contratti con le amministrazioni n\u0026#233; erogazioni pubbliche, ma neppure provvedimenti amministrativi legittimanti l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; economiche, quali licenze, autorizzazioni, iscrizioni in elenchi e registri ed altri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR Liguria riferisce di essere chiamato a decidere sulla domanda, proposta da una imprenditrice individuale, di annullamento dell\u0026#8217;informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Genova in esito al riscontro del tentativo di infiltrazione nell\u0026#8217;impresa da parte di una organizzazione \u0026#171;ndranghetista\u0026#187; locale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnazione \u0026#232; stata spiegata con cinque motivi di ricorso, tutti incentrati sulla illegittimit\u0026#224; della valutazione prefettizia in ordine al rapporto (di agevolazione o condizionamento) tra impresa e clan. Di tali censure il Tribunale amministrativo afferma l\u0026#8217;infondatezza, alla luce della irreprensibilit\u0026#224; della decisione del prefetto quanto al riscontro di elementi chiaramente rivelatori del tentativo di infiltrazione mafiosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, il rimettente rappresenta che la ricorrente ha anche lamentato gli effetti gravemente pregiudizievoli dell\u0026#8217;informazione interdittiva che le precludono l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavanderia e stireria, dalla quale la stessa trarrebbe i mezzi di sostentamento per s\u0026#233; e per il proprio figlio disabile, con lei convivente. In proposito, lo stesso TAR d\u0026#224; atto di aver sospeso, con precedente ordinanza cautelare, l\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;atto gravato, avendo ritenuto \u0026#171;che l\u0026#8217;inibizione dello svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale, costituente conseguenza della cautela antimafia, sia suscettibile di arrecare all\u0026#8217;interessata un danno grave e irreparabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eassume che, per la ritenuta infondatezza dei motivi di impugnazione, il ricorso sarebbe da rigettare, ma che il giudizio avrebbe esito diverso in caso di accoglimento delle questioni prospettate: infatti, la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 92 cod. antimafia \u0026#171;comporterebbe l\u0026#8217;annullamento dell\u0026#8217;informazione interdittiva, adottata dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; prefettizia senza valutare le conseguenze sui mezzi di sostentamento\u0026#187;. L\u0026#8217;imprenditrice avrebbe, infatti, dimostrato che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale \u0026#232; l\u0026#8217;unica fonte di guadagno con cui sostiene le indispensabili esigenze di vita sue e del figlio, bisognoso di costanti cure mediche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente lamenta, anzitutto, la disparit\u0026#224; di trattamento tra i soggetti destinatari della informazione interdittiva e quelli interessati da misure di prevenzione personale applicate dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer queste ultime, infatti, l\u0026#8217;art. 67, comma 5, cod. antimafia attribuisce al tribunale della prevenzione la facolt\u0026#224; di escludere le decadenze e i divieti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, \u0026#171;nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all\u0026#8217;interessato e alla famiglia\u0026#187;. Per contro, analogo potere di esclusione delle conseguenze della misura non risulterebbe previsto dall\u0026#8217;art. 92 cod. antimafia in capo al prefetto che adotta l\u0026#8217;informazione interdittiva, e ci\u0026#242; nonostante la sostanziale coincidenza dei suoi effetti, sul versante considerato, con quelli propri delle misure di prevenzione personali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la differente disciplina sarebbe irragionevole atteso che le misure di prevenzione giudiziaria e quelle di prevenzione amministrativa sarebbero in egual modo misure anticipatorie in difesa della legalit\u0026#224;. In proposito, il TAR Liguria richiama la sentenza n. 180 del 2022 di questa Corte nella parte in cui ha affermato che gli elementi di differenziazione dei due istituti (per autorit\u0026#224; emanante e presupposti applicativi) non sono sufficienti a giustificare il fatto che la tutela dei bisogni primari di sostentamento economico sia assicurata solamente alle persone colpite dalla prima categoria di misure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA dire del rimettente, la diseguaglianza si paleserebbe in modo manifesto proprio nel caso del destinatario dell\u0026#8217;interdittiva che gestisca una microimpresa individuale, in quanto questa \u0026#232; la sua unica fonte di reddito con cui provvede ai bisogni propri e della sua famiglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8722; Non attenuerebbero il lamentato contrasto con il principio di eguaglianza altre previsioni che l\u0026#8217;ordinamento detta in tema di effetti dell\u0026#8217;interdittiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, la violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost. non sarebbe elisa dall\u0026#8217;onere dell\u0026#8217;amministrazione di verificare la persistenza dei presupposti della misura dopo dodici mesi, \u0026#171;ai sensi dell\u0026#8217;art. 86, comma 2\u0026#187; cod. antimafia, sia perch\u0026#233; il prefetto potrebbe non ravvisare delle sopravvenienze tali da superare il ravvisato pericolo di infiltrazione, sia perch\u0026#233; l\u0026#8217;interruzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica per un anno potrebbe gi\u0026#224; aver sortito conseguenze irreversibili sulla sopravvivenza dell\u0026#8217;impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, la disparit\u0026#224; di trattamento non sarebbe neppure ovviata dalla facolt\u0026#224; per l\u0026#8217;imprenditore di accedere al controllo giudiziario di cui all\u0026#8217;art. 34-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. antimafia, che consente la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica nel rispetto di obblighi e sotto la vigilanza di un \u0026#8220;controllore giudiziario\u0026#8221; e del giudice delegato del tribunale della prevenzione. Questa misura, infatti: 1) pu\u0026#242; essere concessa dal giudice della prevenzione nel solo caso di agevolazione occasionale dell\u0026#8217;associazione malavitosa da parte dell\u0026#8217;impresa; 2) non ha efficacia retroattiva (salvo nelle procedure di evidenza pubblica, \u0026#171;ai sensi dell\u0026#8217;art. 92, comma 2, [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: 94, comma 2,]\u0026#187; del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante \u0026#171;Codice dei contratti pubblici in attuazione dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici\u0026#187;); 3) comporta un compenso del \u0026#8220;controllore\u0026#8221; che viene posto a carico dell\u0026#8217;imprenditore, il quale vede, pertanto, ridotto l\u0026#8217;utile ricavato dall\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica controllata da destinare al sostentamento proprio e della sua famiglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8722; Il TAR Liguria rammenta ancora che con la citata sentenza n. 180 del 2022, e gi\u0026#224; in precedenza con la sentenza n. 57 del 2020, questa Corte ha invitato il legislatore a porre rimedio al \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003ein parola, ma questo non vi ha provveduto. Tale protratta inerzia legittimerebbe, allora, l\u0026#8217;adozione di una pronuncia manipolativa per accordare la protezione a diritti fondamentali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Il giudice\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e prospetta, inoltre, la violazione degli artt. 4 e 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa lesione dei citati parametri costituzionali sarebbe evidente nella fattispecie al suo esame in cui, a seguito dell\u0026#8217;emissione della informazione interdittiva da parte del prefetto, l\u0026#8217;amministrazione comunale ha avviato il procedimento di revoca del titolo abilitativo per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale di lavanderia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, per un verso, nei casi di \u0026#171;sostanziale sovrapposizione fra persona [e] attivit\u0026#224; economica\u0026#187;, come nell\u0026#8217;impresa individuale, il provvedimento interdittivo comprimerebbe direttamente il diritto al lavoro del suo destinatario. Tale diritto fondamentale riconosciuto a tutti i cittadini, e persino al detenuto a seguito di condanna, dovrebbe essere garantito \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e al soggetto interdetto per cui non vi \u0026#232; un accertamento di responsabilit\u0026#224; penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, per altro verso, il travolgimento dei titoli abilitativi di natura amministrativa per l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; economiche prettamente privatistiche, che discende dall\u0026#8217;interdittiva, comporta l\u0026#8217;espulsione dell\u0026#8217;imprenditore dal circuito dell\u0026#8217;economia legale con pregiudizio non soltanto del diritto individuale costituzionalmente tutelato alla libert\u0026#224; di impresa, ma anche dell\u0026#8217;interesse pubblico a sottrarre spazi di intervento e di influenza alle organizzazioni mafiose (si cita ancora la sentenza n. 180 del 2022 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il TAR Liguria dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede in capo al prefetto, che emette l\u0026#8217;informazione interdittiva, il potere di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; imprenditoriali, se da essi derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario del provvedimento e per la sua famiglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer il giudice rimettente, l\u0026#8217;omessa previsione determinerebbe, in primo luogo, l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento dell\u0026#8217;interdetto rispetto al destinatario delle misure di prevenzione personali, in favore del quale, invece, l\u0026#8217;art. 67, comma 5, cod. antimafia riconosce all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria siffatto potere; in secondo luogo, vulnererebbe il diritto al lavoro e la libert\u0026#224; di iniziativa economica dell\u0026#8217;imprenditore individuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; In via preliminare, occorre dare conto della circostanza che, poco dopo il deposito dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione (10 marzo 2025), il potere, di cui il rimettente censura la mancata attribuzione al prefetto, \u0026#232; stato assegnato a tale organo dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonch\u0026#233; di vittime dell\u0026#8217;usura e di ordinamento penitenziario), convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome espressamente indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, la disposizione \u0026#232; stata introdotta per dare seguito al monito espresso da questa Corte con la sentenza n. 180 del 2022, che, dopo aver riscontrato l\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento dell\u0026#8217;interdetto rispetto al prevenuto, quanto al diverso regime giuridico della esclusione delle conseguenze \u0026#8220;di natura amministrativa\u0026#8221; che dalle due misure derivano, ha ritenuto che fosse rimessa alla discrezionalit\u0026#224; legislativa la scelta della disciplina con cui rimediare a tale \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il legislatore, con la su richiamata novella, ha inserito nel codice antimafia \u0026#8722; di seguito all\u0026#8217;art. 94, che stabilisce gli \u0026#171;[e]ffetti delle informazioni del prefetto\u0026#187; \u0026#8722; l\u0026#8217;art. 94.1, rubricato \u0026#171;[l]imitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione ora prevede che il prefetto, \u0026#171;qualora ritenga sussistenti i presupposti per l\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;informazione antimafia interdittiva, pu\u0026#242; escludere uno o pi\u0026#249; divieti e decadenze previsti all\u0026#8217;articolo 67, comma 1\u0026#187; quando dall\u0026#8217;interdizione derivi la mancanza dei mezzi di sostentamento al destinatario e alla sua famiglia (comma 1). Il beneficio della modulazione degli effetti dell\u0026#8217;interdittiva \u0026#232; concedibile \u0026#171;su documentata istanza del titolare dell\u0026#8217;impresa individuale, all\u0026#8217;esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente\u0026#187; (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;istituto non \u0026#232; stata accompagnata da una apposita disciplina transitoria, ma \u0026#8722; secondo la prima giurisprudenza (TAR per la Sicilia, sezione prima, ordinanza 10 settembre 2025, n. 461 e TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, ordinanza 4 settembre 2025, n. 796) e la prassi amministrativa (per esempio, provvedimento del Prefetto di Palermo 13 agosto 2025) \u0026#8722; anche il destinatario delle informazioni antimafia emesse anteriormente all\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 94.1 del d.lgs. n. 159 del 2011 ha facolt\u0026#224; di proporre istanza all\u0026#8217;organo amministrativo per ottenere la limitazione degli effetti interdittivi in atto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Alla luce della descritta portata della novella, deve escludersi che questa dia luogo alla restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eBench\u0026#233;, infatti, l\u0026#8217;art. 94.1 cod. antimafia abbia certamente modificato in modo significativo il quadro normativo in cui si inserisce la disposizione censurata, la novella \u0026#232; ininfluente nella definizione del processo principale (tra le tante, sentenze n. 203 e n. 172 del 2024, n. 193 del 2022 e n. 253 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il TAR Liguria \u0026#232; chiamato a giudicare dell\u0026#8217;impugnazione di un provvedimento prefettizio di informazione interdittiva antimafia e, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, lo \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche riguarda i \u0026#171;parametr[i] [e il] fondamento\u0026#187; del potere amministrativo esercitato (ordinanza n. 30 del 2024) non spiega effetti sul sindacato di legittimit\u0026#224; degli atti dell\u0026#8217;amministrazione. Questo, infatti, \u0026#232; sottoposto al principio del \u003cem\u003etempus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eregit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eactum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee va, dunque, condotto in base alle norme vigenti al momento della loro adozione\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 172 del 2024, n. 227 del 2021, n. 170 e n. 7 del 2019 e n. 240 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non riferisce che sia stata avanzata dalla ricorrente, n\u0026#233; prima n\u0026#233; durante il processo amministrativo, una apposita domanda al prefetto per limitare gli effetti interdittivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Tanto premesso, le questioni sollevate sono inammissibili per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il rimettente\u003cem\u003e \u003c/em\u003echiede l\u0026#8217;addizione di una norma di cui non sarebbe chiamato a fare applicazione (tra le altre, sentenze n. 127 del 2025, n. 20 del 2019 e n. 177 del 2018; ordinanze n. 130 del 2021 e n. 259 del 2016), secondo quanto emerge chiaramente dal \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;ordinanza espone che i cinque motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente vertono esclusivamente sulla illegittimit\u0026#224; del giudizio prefettizio di sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa nell\u0026#8217;impresa, in base al quale \u0026#232; stato adottato il provvedimento interdittivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente, gli effetti fortemente pregiudizievoli della misura interdittiva di cui si \u0026#232; \u0026#171;altres\u0026#236;\u0026#187; lamentata l\u0026#8217;imprenditrice \u0026#8722; costituiti dall\u0026#8217;inibizione dell\u0026#8217;esercizio della sua attivit\u0026#224; commerciale che costituirebbe l\u0026#8217;unica fonte per il sostentamento proprio e del figlio disabile \u0026#8211; sono stati qualificati dal TAR rimettente come danno grave e irreparabile che ha giustificato la sospensione dell\u0026#8217;informazione interdittiva nella gi\u0026#224; celebrata fase cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, in tale quadro processuale, non supera il vaglio di plausibilit\u0026#224; la motivazione sulla rilevanza, secondo cui, nonostante \u0026#171;l\u0026#8217;impugnativa appa[ia] insuscettibile di accoglimento\u0026#187; per infondatezza dei motivi di ricorso, la\u003cem\u003e \u003c/em\u003edeclaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 \u0026#171;comporterebbe l\u0026#8217;annullamento dell\u0026#8217;informazione interdittiva, adottata dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; prefettizia senza valutare le conseguenze sui mezzi di sostentamento\u0026#187; che all\u0026#8217;interdetta derivano in virt\u0026#249; delle decadenze e dei divieti che la legge riconnette all\u0026#8217;emissione di quel provvedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; dirimente, infatti, la considerazione che la norma di cui il rimettente invoca l\u0026#8217;aggiunta (la previsione in capo al prefetto del potere di modulare l\u0026#8217;efficacia del provvedimento interdittivo) non attiene alla valutazione discrezionale sulla sussistenza del rischio infiltrativo che costituisce uno dei presupposti per l\u0026#8217;emissione dell\u0026#8217;informazione antimafia (artt. 84, commi 3 e 4, 91, comma 6, e 92, comma 1, cod. antimafia), bens\u0026#236; riguarda la limitazione degli effetti che discendono dall\u0026#8217;adottata interdizione (artt. 91, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee 94, commi 1 e 2, cod. antimafia, nonch\u0026#233;, secondo la corrente giurisprudenza amministrativa, art. 89-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. antimafia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa le norme sugli effetti della misura non sono quelle alla luce delle quali il TAR Liguria \u0026#232; chiamato a giudicare le censure proposte dalla ricorrente, proprio perch\u0026#233; con queste \u0026#232; stato contestato solo l\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel provvedimento interdittivo e non la portata della sua efficacia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella stessa prospettiva, deve escludersi ancora che il TAR possa d\u0026#8217;ufficio dichiarare la nullit\u0026#224; dell\u0026#8217;informazione interdittiva ai sensi dell\u0026#8217;art. 31, comma 4, dell\u0026#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo): infatti, l\u0026#8217;unica ipotesi in cui la giurisprudenza amministrativa riconosce che il provvedimento \u0026#232; nullo per \u0026#171;difetto assoluto di attribuzione\u0026#187; (art. 21-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, comma 1,\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella legge 7 agosto 1990, n. 241, recante \u0026#171;Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi\u0026#187;), a causa del sopravvenire di una sentenza di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una disposizione che disciplina l\u0026#8217;azione amministrativa, \u0026#232; quella in cui \u0026#232; caducata una norma che attribuisce il potere esercitato e non gi\u0026#224; quella in cui \u0026#232; colpita una norma che ne disciplina le modalit\u0026#224; di esercizio (si vedano, tra le altre, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 24 luglio 2025, n. 6603; sezione quarta, sentenza 3 marzo 2014, n. 993).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, \u0026#232; evidente che, nella specie, \u0026#232; carente il necessario rapporto di strumentalit\u0026#224; e di pregiudizialit\u0026#224; tra la risoluzione del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 249 del 2021; ordinanza n. 194 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 novembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Mafia e criminalit\u0026#224; organizzata - Informazione antimafia interdittiva - Facolt\u0026#224;, per il prefetto che adotta il provvedimento, di escludere le decadenze e i divieti derivanti dalla misura, se incidenti sui mezzi di sostentamento per l\u0026#8217;interessato e per la sua famiglia - Irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari di prevenzione personale per i quali trova applicazione l\u0026#8217;art. 67, c. 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 - Incidenza sul diritto al lavoro della persona prevenuta - Lesione del diritto all\u0026#8217;iniziativa economica privata.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"47055","titoletto":"Giudizio costituzionale – Sopravvenienze nel giudizio incidentale – Ius superveniens modificativo o abrogativo di norma censurata in un giudizio impugnatorio – Applicazione del principio tempus regit actum – Conseguente ininfluenza della modifica per la definizione del processo principale, anche laddove riguardi il parametro o il fondamento del potere amministrativo esercitato – Restituzione degli atti al rimettente – Esclusione. (Classif. 111011).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eQuando [in un giudizio impugnatorio] lo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e riguarda i parametri e il fondamento del potere amministrativo esercitato, lo stesso non spiega effetti sul sindacato di legittimità degli atti dell’amministrazione, in quanto quest’ultimo è sottoposto al principio del \u003cem\u003etempus regit actum \u003c/em\u003ee va condotto, pertanto, in base alle norme vigenti al momento della loro adozione. Ne deriva l’esclusione della restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, anche nel caso di modifica significativo del quadro normativo in cui si inserisce la disposizione censurata, in quanto la novella è ininfluente nella definizione del processo principale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 203/2024; S. 172/2024 - mass.\u003c/em\u003e\u003cstrong\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003c/strong\u003e\u003cem\u003e46394;\u003c/em\u003e\u003cstrong\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003c/strong\u003e\u003cem\u003eS. 193/2022; S. 227/2021 - mass. 44391; S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304; S. 240/2018 - mass. 40598; S. 253/2017 - mass. 40554; O. 30/2024 - mass. 45999\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47056","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"47056","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale – Rilevanza della questione – Requisiti – Necessario rapporto di strumentalità e pregiudizialità tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni relative alla disposizione che non prevede in capo al prefetto che adotta l’interdittiva antimafia il potere di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l’esercizio delle attività imprenditoriali se ne derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la famiglia). (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone il necessario rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 249/2021 - mass. 44409; O. 194/2022 - mass.\u003c/em\u003e\u003cstrong\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003c/strong\u003e\u003cem\u003e44996\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 Cost., dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui – nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 48 del 2025, come conv., – non prevede in capo al prefetto che emette l’informazione interdittiva antimafia il potere di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l’esercizio delle attività imprenditoriali, se ne derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la sua famiglia. Il rimettente chiede l’addizione di una norma di cui non sarebbe chiamato a fare applicazione, dal momento che l’interdittiva è stata impugnata solo per l’illegittimità del giudizio infiltrativo che ne giustifica l’emissione. La previsione del citato potere del prefetto di modulare l’efficacia del provvedimento interdittivo non attiene, invece, alla valutazione di tale presupposto, ma riguarda la limitazione degli effetti che discendono dall’adottata interdizione. Né potrebbe il TAR dichiarare d’ufficio la nullità dell’informazione interdittiva ai sensi dell’art. 31, comma 4, cod. proc. amm., in quanto l’unica ipotesi di nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione ravvisabile per effetto di una sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale si ha quando questa caduchi la disposizione che attribuisce il potere esercitato e non già quella che ne disciplina le modalità di esercizio). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 127/2025 - mass. 46825; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 177/2018 - mass. 40191; O. 130/2021 - mass. 44005; O. 259/2016 - mass. 39148\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"47055","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"06/09/2011","data_nir":"2011-09-06","numero":"159","articolo":"92","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art92"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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