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http_client 1

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POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2024:32
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      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
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      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
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P. con ordinanza del 31 maggio 2023, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdita\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 31 maggio 2023, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2023, la Corte d\u0026#8217;appello di Firenze, sezione seconda civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall\u0026#8217;art. 3, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l\u0026#8217;art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui prevede un termine di prescrizione biennale per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice premette, in punto di fatto, che O. P., in data 8 gennaio 2002, aveva stipulato con la societ\u0026#224; Poste Vita spa un contratto, qualificato come \u0026#171;polizza di assicurazione sulla vita di tipo \u003cem\u003eindex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elinked\u003c/em\u003e\u0026#187; di durata decennale, indicando, in caso di sua morte, il figlio R. P. quale beneficiario. In data 28 febbraio 2009, tale contratto era stato consensualmente \u0026#171;trasformat[o]\u0026#187; nella polizza \u0026#171;Postafuturo ad hoc\u0026#187; con scadenza fissata al 31 dicembre 2015, avente il medesimo beneficiario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eriferisce che il contraente era deceduto il 9 settembre 2009 e che solo il 14 novembre 2015 il figlio beneficiario presentava richiesta di liquidazione della polizza. Tuttavia, Poste Vita spa comunicava \u0026#171;l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di dar seguito alla richiesta\u0026#187;, in considerazione sia della maturata prescrizione biennale decorrente dalla morte del contraente, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2952, secondo comma, cod. civ., nel testo applicabile \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e, sia dell\u0026#8217;obbligo di devolvere gli importi relativi a crediti prescritti al fondo di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)\u0026#187;, istituito \u0026#171;[p]er indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; R. P. adiva, quindi, il Tribunale ordinario di Lucca per chiedere la nullit\u0026#224; per difetto di forma del contratto \u003cem\u003eindex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elinked\u003c/em\u003e, qualificandolo come investimento finanziario e non come polizza assicurativa, e, in ogni caso, la liquidazione degli importi spettanti in base alla seconda polizza, sostenendo che il termine di prescrizione fosse decennale e che il \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e dovesse, comunque, decorrere dall\u0026#8217;effettiva conoscenza della polizza sottoscritta dal padre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Lucca dichiarava, da un lato, la nullit\u0026#224; del contratto originario, ritenendolo uno strumento finanziario che avrebbe richiesto la previa conclusione di un \u0026#171;contratto quadro\u0026#187; o \u0026#171;contratto generale di investimento\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52); e, da un altro lato, l\u0026#8217;inefficacia del secondo contratto, qualificato come novazione di obbligazione avente fonte in un contratto invalido. Condannava, pertanto, la parte convenuta alla restituzione del premio versato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il rimettente riferisce, di seguito, che Poste Vita spa ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, al quale si \u0026#232; opposto R. P. riproponendo le domande formulate in primo grado, compresa la richiesta di liquidazione della seconda polizza assicurativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ambito di tale giudizio, la Corte d\u0026#8217;appello di Firenze ha sollevato d\u0026#8217;ufficio questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2952, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dell\u0026#8217;art. 3, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 134 del 2008, come convertito, e antecedente a quello sostituito con l\u0026#8217;art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, applicabile \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ealla fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ela norma violerebbe gli artt. 3 e 47 Cost. e il \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003epotrebbe essere sanato eliminando la prevista durata biennale della prescrizione per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto al profilo della rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritiene, anzitutto, di dover accogliere i motivi di appello concernenti la presunta nullit\u0026#224; della prima polizza e la supposta qualificazione come novazione inefficace della seconda polizza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal proposito, il giudice rimettente esclude la nullit\u0026#224; del primo contratto, qualificandolo come polizza del ramo III, sul presupposto che l\u0026#8217;accordo prevedeva la garanzia di restituzione integrale del premio unico versato, garantiva la prestazione a prescindere dai risultati della gestione finanziaria ed era stato redatto per iscritto con compiuta indicazione delle condizioni applicabili. Di riflesso, nega che il secondo contratto possa reputarsi quale novazione inefficace di obbligazione inesistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConseguentemente, la Corte rimettente rileva di dover \u0026#171;necessariamente esaminare la richiesta di parte appellante Poste Vita S.p.A. di rigetto delle domande avanzate [dal Sig. R.] P. di liquidazione della seconda polizza, di ramo I\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal riguardo, reputa non percorribile un\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione dell\u0026#8217;art. 2952, secondo comma, cod. civ. \u0026#8211; nel suo testo vigente \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e \u0026#8211; stante il suo chiaro tenore letterale: la disposizione stabilisce, infatti, che la prescrizione decorra \u0026#171;dal giorno in cui si \u0026#232; verificato il fatto su cui il diritto si fonda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e precisa che la disposizione applicabile al caso di specie \u0026#232; quella censurata, poich\u0026#233; il testo introdotto dall\u0026#8217;art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, \u0026#232; entrato in vigore quando il termine di prescrizione biennale era gi\u0026#224; interamente maturato; n\u0026#233; quella disciplina aveva previsto alcuna norma transitoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sostanza, secondo il rimettente, sussisterebbe la rilevanza delle questioni sollevate, poich\u0026#233;, ove queste venissero accolte, \u0026#171;troverebbe applicazione il regime prescrizionale ordinario di cui all\u0026#8217;art. 2946 c.c., la cui portata normativa si riespanderebbe fino a ricomprendere la fattispecie all\u0026#8217;odierno esame [\u0026#8230;] e l\u0026#8217;eccezione sollevata al riguardo da Poste Vita S.p.A. andrebbe rigettata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e argomenta la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata sollevate in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; A tal fine, ricostruisce l\u0026#8217;evoluzione storica della disposizione, precisando che, prima della novella del 2008, essa prevedeva, per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi dal pagamento delle rate di premio, il termine di prescrizione di un anno dal giorno in cui si era verificato il fatto su cui il diritto si fondava, termine che diveniva biennale nel caso del contratto di riassicurazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, gi\u0026#224; l\u0026#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) aveva evidenziato l\u0026#8217;irragionevolezza della previsione di un termine breve di prescrizione rispetto alle polizze vita, tant\u0026#8217;\u0026#232; che, con la circolare n. 403/D del 16 marzo 2000, lo stesso ente di vigilanza aveva invitato le imprese assicurative a procedere alla liquidazione degli importi concernenti il ramo vita anche in caso di richieste tardive, essendo emerso \u0026#171;[d]all\u0026#8217;esame di taluni esposti [\u0026#8230;] che nella maggior parte dei casi la tardiva richiesta dipendeva dal fatto che i beneficiari non erano a conoscenza dell\u0026#8217;esistenza della polizza, avendo ritrovato la documentazione solo in un momento successivo al decesso dell\u0026#8217;assicurato\u0026#187; (punto 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e precisa, di seguito, che l\u0026#8217;art. 3 del d.l. n. 134 del 2008, come convertito, se, da un lato, aveva elevato il citato termine di prescrizione da uno a due anni anche nel caso del contratto di assicurazione, da un altro lato, aveva, nel contempo, previsto la immediata e obbligatoria devoluzione al fondo di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 di tutti gli importi concernenti le polizze vita non richiesti entro il termine di prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; A parere del rimettente, questa soluzione normativa avrebbe comportato conseguenze gravemente e ingiustificatamente pregiudizievoli per i beneficiari delle prestazioni di polizze vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva, in primo luogo, che il termine di prescrizione sarebbe rimasto \u0026#171;di estrema brevit\u0026#224;\u0026#187; e dunque \u0026#171;di per s\u0026#233; irragionevole\u0026#187;, poich\u0026#233; tale da non rendere \u0026#171;effettiva la possibilit\u0026#224; di esercizio del diritto, specie in caso di decesso dell\u0026#8217;assicurato\u0026#187;. Precisa, in proposito, che solo successivamente al periodo per cui \u0026#232; causa, con l\u0026#8217;art. 20-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, \u0026#232; stato introdotto il comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell\u0026#8217;articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti), che impone alle imprese assicuratrici, ogni anno, di verificare con strumenti informatici \u0026#171;l\u0026#8217;esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita\u0026#187;, attivandosi nel caso per la procedura di corresponsione della somma assicurata al beneficiario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, osserva che l\u0026#8217;obbligo di procedere al versamento degli importi al fondo dei \u0026#8220;rapporti dormienti\u0026#8221; avrebbe precluso alle stesse imprese di procedere comunque al pagamento degli importi ai beneficiari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, constata che le modalit\u0026#224; e i termini di devoluzione al fondo sarebbero risultati irragionevoli e penalizzanti anche nel confronto con gli altri consumatori, i cui risparmi parimenti confluiscono in quel fondo: la prescrizione era pi\u0026#249; breve rispetto a quella decennale prevista in generale per i \u0026#8220;rapporti dormienti\u0026#8221; dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.P.R. n. 116 del 2007 e non era previsto alcun obbligo di avviso o verifica preliminare da parte delle imprese assicurative. Viceversa, per gli altri rapporti, l\u0026#8217;art. 3, comma 1, del medesimo d.P.R. stabilisce il preventivo invio, tramite raccomandata, di un \u0026#171;invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione\u0026#187;, con avviso che solo \u0026#171;decorso tale termine, il rapporto verr\u0026#224; estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo\u0026#187;. Inoltre, non veniva neppure indicato un termine entro il quale poter rivolgere le proprie istanze direttamente al fondo, similmente a quanto accadeva, e accade tuttora, per gli assegni circolari, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 345-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge n. 266 del 2005.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn sostanza, secondo il giudice rimettente, \u0026#171;l\u0026#8217;intervento normativo attuato nel 2008 non solo non [avrebbe] risolto il problema, gi\u0026#224; segnalato dall\u0026#8217;ISVAP, dell\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca del termine di prescrizione breve per i diritti nascenti dalle polizze vita, [\u0026#8230;] ma lo [avrebbe] anzi ulteriormente accentuato e reso ancora pi\u0026#249; grave, introducendo una sorta di automatico e irreversibile \u0026#8220;esproprio\u0026#8221;, a favore di un fondo statale, delle somme spettanti ai beneficiari\u0026#187;, senza un previo avviso, n\u0026#233; la possibilit\u0026#224; di adempimento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 2940 cod. civ. da parte delle imprese assicurative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA chiusura della sua argomentazione, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama la modifica avvenuta con l\u0026#8217;art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, che, \u0026#171;[a]l fine di superare possibili disparit\u0026#224; di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita\u0026#187; e per \u0026#171;garantire maggiormente i consumatori \u0026#8211; soprattutto gli eredi che devono riscuotere le polizze vita dei loro cari\u0026#187; \u0026#8211; ha allungato il termine di prescrizione portandolo a dieci anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; In definitiva, il giudice rimettente, pur riconoscendo l\u0026#8217;ampio margine di discrezionalit\u0026#224; riservato al legislatore nell\u0026#8217;individuazione del termine di prescrizione, ritiene manifestamente irragionevole quanto previsto dalla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima sarebbe \u0026#171;in patente contraddizione con la speciale protezione che il legislatore, in attuazione del dovere della Repubblica di tutelare il risparmio previdenziale, assicura invece alle stesse polizze vita in altri ambiti, quali l\u0026#8217;impignorabilit\u0026#224; e l\u0026#8217;insequestrabilit\u0026#224; delle somme dovute dall\u0026#8217;assicuratore al contraente e al beneficiario \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 1923 c.c., l\u0026#8217;esclusione delle indennit\u0026#224; dall\u0026#8217;asse ereditario \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 12 del d.lgs. n. 346 del 1990, la speciale disciplina fiscale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritiene che un intervento meramente ablativo, che escluda dal termine di prescrizione biennale le polizze vita, sia sufficiente a colmare il \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003enormativo, poich\u0026#233; comporterebbe l\u0026#8217;applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 2946 cod. civ., in linea con il successivo intervento legislativo che ha novellato, con l\u0026#8217;art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, l\u0026#8217;art. 2952, secondo comma, cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 31 maggio 2023, iscritta al n. 103 reg. ord. 2023, la Corte d\u0026#8217;appello di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2952, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall\u0026#8217;art. 3, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 134 del 2008, come convertito, e antecedente a quello sostituito con l\u0026#8217;art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, nella parte in cui prevede un termine di prescrizione biennale per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritiene che la disciplina prevista dalla disposizione censurata v\u0026#236;oli gli artt. 3 e 47 Cost., presentando profili di irragionevolezza, che pregiudicano la tutela del risparmio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del rimettente, il breve termine di prescrizione imposto per le polizze vita risulterebbe manifestamente irragionevole, in quanto non renderebbe effettivo il possibile esercizio di diritti derivanti da un contratto che ha una funzione di risparmio previdenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;appello di Firenze rileva come il termine biennale sia tale da ostacolare l\u0026#8217;effettivo esercizio del diritto alle prestazioni assicurative specie da parte dei beneficiari, in caso di decesso dell\u0026#8217;assicurato, tanto pi\u0026#249; che \u0026#8211; nel periodo di vigenza della disposizione \u0026#8211; le assicurazioni non disponevano di strumenti informatici che consentissero loro di accertare lo stato degli assicurati delle polizze vita, e non erano tenute ad attivarsi per informare i beneficiari della polizza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, in ragione dell\u0026#8217;obbligo posto a carico delle societ\u0026#224; di assicurazioni di procedere, una volta decorso il termine di prescrizione, alla devoluzione delle somme non reclamate dai beneficiari al fondo dei \u0026#8220;rapporti dormienti\u0026#8221;, risultava inibito a tali imprese effettuare il pagamento degli importi dovuti, omettendo di eccepire la prescrizione. Oltretutto, a differenza di quanto disposto dalla sopravvenuta normativa, non applicabile \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e ai rapporti in questione,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ei beneficiari non venivano neppure avvisati del versamento al fondo dei \u0026#8220;rapporti dormienti\u0026#8221;, n\u0026#233; potevano rivolgersi a tale fondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In definitiva, il giudice rimettente contesta che sia stato concepito un meccanismo che introduce \u0026#171;una sorta di automatico e irreversibile \u0026#8220;esproprio\u0026#8221;, a favore di un fondo statale\u0026#187;, in pregiudizio dei diritti dei beneficiari ai quali erano indirizzate le somme frutto del risparmio dei contraenti, e questo \u0026#171;in patente contraddizione con la speciale protezione che il legislatore, in attuazione del dovere della Repubblica di tutelare il risparmio previdenziale, assicura invece alle stesse polizze vita in altri ambiti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice chiede, pertanto, un intervento ablativo con riferimento alle polizze vita, che avrebbe come conseguenza l\u0026#8217;espansione del termine ordinario decennale di cui all\u0026#8217;art. 2946 cod. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il rimettente argomenta la rilevanza delle questioni, accogliendo i motivi di appello logicamente preliminari e ritenendo applicabile \u003cem\u003eratione\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etemporis\u003c/em\u003e la disposizione censurata al caso di specie. Esclude, inoltre, la percorribilit\u0026#224; di una interpretazione conforme a Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224; che gli consente di perseguire finalit\u0026#224; pubblicistiche e, al contempo, di bilanciare gli interessi privatistici delle parti che si contrappongono. Pu\u0026#242;, in particolare, stabilire lunghi termini di prescrizione, cos\u0026#236; come pu\u0026#242;, invece, prevedere termini brevi, magari associati a una flessibilit\u0026#224; del termine di decorrenza ed eventualmente abbinati \u0026#8211; sul modello di altri ordinamenti giuridici \u0026#8211; a un termine finale che non si pu\u0026#242; oltrepassare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, tale ampia discrezionalit\u0026#224; incontra un limite: quello di non poter essere esercitata \u0026#171;\u0026#8220;in modo da non rendere effettiva la possibilit\u0026#224; di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso\u0026#8221; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 16 del 2006 e n. 153 del 2000)\u0026#187; (sentenza n. 234 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale limite risulta valicato dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 2952, secondo comma, cod. civ. prevede che gli \u0026#171;altri diritti\u0026#187;, rispetto a quelli indicati al primo comma, \u0026#171;derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si \u0026#232; verificato il fatto su cui il diritto si fonda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tali \u0026#171;altri diritti\u0026#187; si ascrive, in particolare, quello che, insieme al pagamento dei premi (evocato al primo comma), d\u0026#224; attuazione alla funzione del contratto: vale a dire, il diritto al pagamento delle somme dovute dall\u0026#8217;assicuratore al contraente o al terzo beneficiario. Intorno a tale situazione giuridica soggettiva \u0026#232; plasmata la disciplina in esame e rispetto a essa occorre interrogarsi sulla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della norma, che si riflette sul giudizio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa formulazione della previsione censurata \u0026#232; quella vigente dopo la sostituzione del secondo comma dell\u0026#8217;art. 2952 cod. civ. disposta dall\u0026#8217;art. 3, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 134 del 2008, come convertito, e antecedente a quella prevista dall\u0026#8217;art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello specifico, la disciplina introdotta nel 2008 ha elevato a due anni il termine di prescrizione, che originariamente era di un anno, mentre la riforma del 2012 ha escluso da tale prescrizione biennale i diritti che derivano dal contratto di assicurazione sulla vita, ai quali si applica la prescrizione decennale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente invoca una dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non prevede che possa operare la medesima esclusione dalla prescrizione biennale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita, onde far riespandere per tali diritti il termine ordinario di prescrizione decennale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 2952, secondo comma, cod. civ. fa perno \u0026#8211; come gi\u0026#224; anticipato (punto 6) \u0026#8211; su due elementi: la durata biennale del termine di prescrizione e il termine di decorrenza identificato nel \u0026#171;fatto su cui il diritto si fonda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Il \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo \u003c/em\u003eda cui decorre il termine di prescrizione biennale \u0026#232; costituito da un parametro che, nel caso delle somme dovute dall\u0026#8217;assicuratore all\u0026#8217;assicurato o al beneficiario, si identifica negli eventi \u0026#8211; la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza del contratto \u0026#8211; che consentono l\u0026#8217;acquisizione del diritto maturato in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;assicurazione e, nel caso del terzo beneficiario, della designazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl carattere oggettivo del \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;assicurazione sulla vita non \u0026#232; messo in discussione dal diritto vivente (da ultimo, Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31144; sezione sesta civile, ordinanza 15 settembre 2020, n. 19112 e sezione terza civile, ordinanza 25 agosto 2020, n. 17672).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzi, esso viene giustificato con l\u0026#8217;esigenza, propria delle imprese assicurative, di avere certezza circa il momento in cui il diritto pu\u0026#242; essere fatto valere, onde poter approntare un\u0026#8217;organizzazione tecnico-giuridica idonea a garantire il tempestivo pagamento delle somme spettanti agli assicurati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Tanto premesso, l\u0026#8217;abbinamento a tale \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e oggettivo, che rinviene una specifica motivazione nel sistema delle assicurazioni sulla vita, di un termine di prescrizione breve presenta, nel contesto delle polizze vita, profili di manifesta irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, infatti, non si riscontra, rispetto ai diritti che derivano dall\u0026#8217;assicurazione sulla vita, quella esigenza di un pronto accertamento del diritto che pu\u0026#242; giustificare una prescrizione breve.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un altro lato, l\u0026#8217;assicurazione sulla vita abbraccia fattispecie nelle quali il titolare del diritto al pagamento delle somme dovute dall\u0026#8217;assicuratore \u0026#232; di frequente un terzo beneficiario, il quale ben potrebbe ignorare di essere titolare del diritto e, dunque, potrebbe risultare particolarmente pregiudicato da un termine di prescrizione breve.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, va evidenziato che nell\u0026#8217;assicurazione sulla vita non ricorre la medesima necessit\u0026#224; di rapida verifica del fatto costitutivo del diritto, che emerge nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;assicurazione contro i danni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel contesto di quest\u0026#8217;ultima tipologia contrattuale, il diritto all\u0026#8217;indennizzo in tanto spetta, in quanto siano accertati l\u0026#8217;evento lesivo coperto dall\u0026#8217;assicurazione, il nesso di causalit\u0026#224; e i danni per i quali si richiede l\u0026#8217;indennizzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMaggiore \u0026#232; il tempo che trascorre, pi\u0026#249; potrebbe risultare difficile comprovare gli elementi costitutivi del diritto. Per tale ragione, questa Corte \u0026#8211; riferendosi al termine triennale per far valere le prestazioni coperte dall\u0026#8217;assicurazione obbligatoria erogate dall\u0026#8217;Istituto nazionale per l\u0026#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) \u0026#8211; ha ritenuto la relativa disciplina non irragionevole, riscontrando la \u0026#171;necessit\u0026#224; oggettiva di pervenire ad una pronta ricerca dei fatti, potendo un\u0026#8217;attesa superiore ai tre anni pregiudicare la raccolta di prove utili a verificare il rapporto eziologico tra infortunio (o malattia) ed evento ai fini della risarcibilit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 207 del 1997, che richiama la sentenza n. 71 del 1993). Si \u0026#232; escluso, dunque, un contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sul presupposto che l\u0026#8217;esigenza \u0026#171;di pronto accertamento dei fatti\u0026#187;, correlata al breve termine di prescrizione, operasse anche nell\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;avente diritto, oltre che dell\u0026#8217;ente assicurativo tenuto a erogare la prestazione (sentenza n. 297 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer converso, l\u0026#8217;assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all\u0026#8217;alea della durata della vita. Tramite l\u0026#8217;accantonamento dei premi e il loro eventuale rendimento, infatti, il contratto offre una tranquillit\u0026#224; economica all\u0026#8217;assicurato o a terzi, al verificarsi di eventi della vita (dell\u0026#8217;assicurato o di terzi), quali il decesso o la sopravvivenza alla scadenza del contratto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ulteriore conforto di tale ricostruzione, le somme dovute dall\u0026#8217;assicuratore non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (art. 1923, primo comma, cod. civ.) e il contratto deve regolare i diritti di riscatto e di riduzione della polizza (art. 1925 cod. civ.), istituti non applicabili alle altre assicurazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte, dunque, di quella che \u0026#232; la prevalente funzione del contratto di assicurazione sulla vita, non si giustifica la previsione di un s\u0026#236; breve termine di prescrizione per acquisire somme che derivano dal meccanismo di accumulo del risparmio e che spettano al verificarsi di eventi \u0026#8211; la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza dell\u0026#8217;assicurazione \u0026#8211; che non implicano, in genere, alcuna complessit\u0026#224; di accertamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.2.\u0026#8211; Se, pertanto, nell\u0026#8217;assicurazione sulla vita non si rinvengono ragioni idonee a giustificare in s\u0026#233; la previsione di una prescrizione breve, la sua combinazione con un \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e oggettivo determina, nel contesto in esame, la manifesta irragionevolezza della prescrizione biennale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;assicurazione sulla vita, infatti, \u0026#232; tutt\u0026#8217;altro che remota l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; che il titolare del diritto al pagamento delle somme dovute dall\u0026#8217;assicuratore sia un terzo beneficiario e che egli sia ignaro di aver acquisito il diritto, non essendo a conoscenza della sua designazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pretesa che un tale diritto sia esercitato in tempi molto brevi si risolve, dunque, in una eccessiva difficolt\u0026#224;, se non in una impossibilit\u0026#224; di farlo valere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.2.1.\u0026#8211; In particolare, nessuna previsione di legge stabilisce che l\u0026#8217;assicurato debba informare il beneficiario della designazione. Al contrario, il legislatore ha stabilito che l\u0026#8217;assicurato possa sempre revocare il beneficio (art. 1921 cod. civ.), finanche tramite testamento (art. 1920 cod. civ.), salvo che l\u0026#8217;evento si sia verificato o l\u0026#8217;assicurato abbia rinunciato per iscritto alla revoca e il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio (cos\u0026#236; il citato art. 1921 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi riscontra, dunque, una situazione che ha forti similitudini con l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;accettazione dell\u0026#8217;eredit\u0026#224;, allorch\u0026#233; colui che ha il diritto di accettare non sappia di essere stato designato quale erede dal testamento. In tal caso, per\u0026#242;, il legislatore compensa l\u0026#8217;oggettivit\u0026#224; del \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u0026#8211;\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche decorre dall\u0026#8217;apertura della successione e, dunque, dalla morte del \u003cem\u003ede \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuius\u003c/em\u003e, salva l\u0026#8217;ipotesi della istituzione condizionale che fa principiare il computo del termine a partire dal verificarsi della condizione \u003cem\u003e\u0026#8211; \u003c/em\u003econ la previsione del termine decennale di prescrizione (art. 480, primo comma, cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.2.2.\u0026#8211; Se, dunque, il contraente non \u0026#232; tenuto a informare il beneficiario della designazione, a ben vedere, \u0026#8211; nella vigenza della norma censurata \u0026#8211; un obbligo di informazione non sussisteva neppure in capo allo stipulante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn disparte la riconducibilit\u0026#224; o meno alla regola di correttezza di un tale dovere di informazione \u0026#8211; ci\u0026#242; che il diritto vivente aveva escluso (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 26 settembre 2018, n. 23069) \u0026#8211;, in ogni caso, esso non sarebbe stato esigibile prima del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, solo con l\u0026#8217;art. 20-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, come convertito \u0026#8211; che \u0026#232; intervenuto sull\u0026#8217;art. 3 del d.P.R. n. 116 del 2007 \u0026#8211; \u0026#232; stato disposto che le imprese di assicurazione verifichino, \u0026#171;entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l\u0026#8217;Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l\u0026#8217;esistenza in vita degli assicurati\u0026#187; e che, in caso di corrispondenza tra il codice fiscale dell\u0026#8217;assicurato e la persona deceduta, le imprese si attivino per la procedura di corresponsione della somma assicurata al beneficiario, \u0026#171;inclusa la ricerca del beneficiario ove non espressamente indicato nella polizza\u0026#187; (art. 3, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del citato d.P.R.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233;, quando tale disciplina \u0026#232; stata introdotta, la disposizione censurata gi\u0026#224; non era pi\u0026#249; in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, non si pu\u0026#242; tacere che, in ogni caso, l\u0026#8217;eventuale violazione del dovere informativo assicura al pi\u0026#249; una tutela risarcitoria, sicch\u0026#233; opportunamente la previsione dell\u0026#8217;obbligo di informazione \u0026#232; stata aggiunta alla nuova disciplina, che ha introdotto nel 2012 il termine di prescrizione decennale, rendendo cos\u0026#236; possibile e non eccessivamente difficile l\u0026#8217;esercizio dei diritti, di cui all\u0026#8217;art. 2952, secondo comma, cod. civ., derivanti dall\u0026#8217;assicurazione sulla vita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.3.\u0026#8211; Infine, un\u0026#8217;ulteriore ragione contribuisce a delineare un quadro di estrema difficolt\u0026#224;, se non talora di impossibilit\u0026#224;, a far valere i diritti regolati dalla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta del coordinamento sistematico di tale previsione con quella secondo cui gli importi non reclamati entro il termine di prescrizione debbano essere devoluti al fondo costituito con i rapporti \u0026#8220;dormienti\u0026#8221;, di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo ha stabilito, in particolare, l\u0026#8217;art. 3, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 134 del 2008, come convertito, che ha aggiunto, all\u0026#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005, il comma 345-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e (poi ulteriormente modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante \u0026#171;Misure urgenti per garantire la stabilit\u0026#224; del sistema creditizio e la continuit\u0026#224; nell\u0026#8217;erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell\u0026#8217;attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 190).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento \u0026#232; stato contestuale alla introduzione, con l\u0026#8217;art. 3, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del medesimo d.l. n. 134 del 2008, sopra citato, della disposizione recante la norma censurata, che \u0026#8211; come gi\u0026#224; anticipato (punto 6) \u0026#8211; ha portato il termine di prescrizione degli \u0026#171;altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione\u0026#187; da uno a due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrima di tale novella, se \u0026#232; vero che il termine di prescrizione di cui all\u0026#8217;art. 2952, secondo comma, cod. civ., risultava, nel caso del contratto di assicurazione, ancora pi\u0026#249; breve (uno anzich\u0026#233; due anni), nondimeno si era diffusa una prassi che di fatto garantiva una tutela. Le imprese di assicurazione non sollevavano l\u0026#8217;eccezione di prescrizione ed eseguivano la prestazione nei confronti dei beneficiari, quando questi non avessero potuto avere tempestiva conoscenza del proprio diritto, sempre che le richieste di liquidazione fossero pervenute entro dieci anni dalla morte dell\u0026#8217;assicurato o dalla scadenza del contratto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimile prassi era stata suggerita dallo stesso ISVAP \u0026#8211; oggi sostituito dall\u0026#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in base all\u0026#8217;art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonch\u0026#233; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 \u0026#8211; che aveva rilevato come la maggior parte dei casi di richieste non tempestive dipendessero \u0026#171;dal fatto che i beneficiari non erano a conoscenza dell\u0026#8217;esistenza della polizza, avendo ritrovato la documentazione solo in un momento successivo al decesso dell\u0026#8217;assicurato\u0026#187; (punto 8 della circolare n. 403/D del 16 marzo 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer converso, il sopravvenuto obbligo di devolvere al fondo costituito con i rapporti \u0026#8220;dormienti\u0026#8221; le somme che non fossero state richieste, entro il termine di prescrizione, ha indotto le imprese assicurative a eccepire la prescrizione e ha impedito ai beneficiari di poter confidare finanche nella tutela offerta dall\u0026#8217;art. 2940 cod. civ., che esclude la ripetizione dei debiti prescritti che siano stati spontaneamente adempiuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Evidenziata la manifesta irragionevolezza della norma censurata che, dunque, v\u0026#236;ola l\u0026#8217;art. 3 Cost., essa, al contempo, contrasta con l\u0026#8217;art. 47 Cost., che \u0026#171;tutela il risparmio in tutte le sue forme\u0026#187;, poich\u0026#233; sacrifica diritti che, in virt\u0026#249; del contratto di assicurazione sulla vita, derivano dal risparmio previdenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVero \u0026#232; che l\u0026#8217;art. 1882 cod. civ. d\u0026#224; una definizione ampia dell\u0026#8217;assicurazione sulla vita, facendo riferimento al \u0026#171;contratto col quale l\u0026#8217;assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga [\u0026#8230;] a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana\u0026#187;. Nondimeno, la funzione che primariamente si rinviene in concreto nei contratti ascrivibili a tale tipo negoziale \u0026#8211; e che \u0026#232; riflessa nella disciplina dettata dal Libro IV, Titolo III, Capo XX, Sezione III, del codice civile \u0026#8211; \u0026#232;, come gi\u0026#224; precisato (punto 7.2.1.), quella di preservare il risparmio in funzione previdenziale e di operare una capitalizzazione correlata al cd. rischio demografico (sentenza n. 400 del 1987; inoltre, quanto alla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 22 ottobre 2021, n. 29583; sezione terza civile, sentenza15 aprile 2021, n. 9948; sezione prima civile, sentenza 14 giugno 2016, n. 12261; sezioni unite civili, sentenza 31 marzo 2008, n. 8271).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePosto, dunque, che la tutela effettiva del diritto al pagamento delle somme dovute dall\u0026#8217;assicuratore, in specie al terzo beneficiario, \u0026#232; inibita da un \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e oggettivo associato a un termine di prescrizione breve, la manifesta irragionevolezza della compressione di tale diritto, che deriva dal risparmio previdenziale, comporta una violazione anche dell\u0026#8217;art. 47 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tutela del risparmio \u0026#232;, infatti, sempre soggetta a possibili bilanciamenti, purch\u0026#233; non venga irragionevolmente compressa (sentenze n. 149 del 2021, n. 322 e n. 73 del 1996 e n. 143 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, del resto, emblematico che lo stesso legislatore, nel sostituire la disposizione censurata con la legge n. 221 del 2012, di conversione del d.l. n. 179 del 2012, che ha escluso dall\u0026#8217;applicazione del termine di prescrizione biennale, di cui all\u0026#8217;art. 2952, secondo comma, cod. civ., i diritti che derivano dal contratto di assicurazione sulla vita, abbia voluto esplicitare le ragioni dell\u0026#8217;intervento, facendo riferimento all\u0026#8217;esigenza \u0026#171;di superare possibili disparit\u0026#224; di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma oggi vigente ha, dunque, applicato ai diritti di cui all\u0026#8217;art. 2952, secondo comma, cod. civ., che derivano dalla assicurazione sulla vita, la prescrizione ordinaria, distinguendo la loro disciplina da quella dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; In definitiva, la norma censurata v\u0026#236;ola il principio di ragionevolezza, di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., e, al tempo stesso, pregiudica diritti che derivano dal risparmio previdenziale, tutelato dall\u0026#8217;art. 47 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;art. 2952, secondo comma, cod. civ., nel testo successivo a quello introdotto dall\u0026#8217;art. 3, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 134 del 2008, come convertito, e antecedente a quello sostituito con l\u0026#8217;art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, \u0026#232; costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall\u0026#8217;art. 3, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l\u0026#8217;art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Assicurazione \u0026#8211; Contratto di assicurazione sulla vita - Prescrizione \u0026#8211; Previsione che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si \u0026#232; verificato il fatto su cui il diritto si fonda \u0026#8211; Irragionevolezza della previsione di un termine breve di prescrizione (in luogo del termine ordinario decennale) con riferimento alle polizze vita \u0026#8211; Incidenza sull\u0026#8217;effettiva possibilit\u0026#224; di esercizio del diritto da parte dei beneficiari, specie in caso di decesso dell\u0026#8217;assicurato, anche in relazione all\u0026#8217;obbligo delle imprese assicuratrici di procedere al versamento degli importi nel fondo statale relativo ai \u0026#8220;rapporti dormienti\u0026#8221;.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45992","titoletto":"Assicurazione (contratto e imprese di) - In genere - Funzione di risparmio previdenziale. (Classif. 021001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all’alea della durata della vita. \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45993","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45993","titoletto":"Risparmio - In genere - Possibile compressione della sua tutela, purché non in modo irragionevole. (Classif. 228001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa tutela del risparmio è sempre soggetta a possibili bilanciamenti, purché non venga irragionevolmente compressa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 149/2021 - mass. 44031; S. 322/1996 - mass. 22736; S. 73/1996 - mass. 22218; S. 143/1995 - mass. 21370\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45994","numero_massima_precedente":"45992","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45994","titoletto":"Prescrizione - In genere - Disciplina, rimessa alla discrezionalità del legislatore - Limite - Necessità di bilanciare le finalità pubblicistiche con gli interessi privatistici contrapposti - Necessità comunque di assicurare la tutela dei diritti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua dell\u0027art. 2952, secondo comma, cod. civ. che prevede, nella formula vigente ratione temporis, che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivano nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, anziché di dieci anni, secondo la regola generale). (Classif. 186001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalità che gli consente di perseguire finalità pubblicistiche e, al contempo, di bilanciare gli interessi privatistici delle parti che si contrappongono. Può, in particolare, stabilire lunghi termini di prescrizione, così come può, invece, prevedere termini brevi, magari associati a una flessibilità del termine di decorrenza ed eventualmente abbinati a un termine finale che non si può oltrepassare. Nondimeno, tale ampia discrezionalità incontra un limite: quello di non poter essere esercitata in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 234/2008 - mass. 32634\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 47 Cost., l’art. 2952, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 134 del 2008, come conv., e antecedente a quello sostituito con l’art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, come conv., nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Firenze, prevedendo che gli «altri diritti», rispetto a quelli indicati al primo comma, derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, valica i limiti della discrezionalità legislativa. A tali «altri diritti», infatti, si ascrive in particolare quello che dà attuazione alla funzione del contratto: vale a dire il diritto al pagamento delle somme dovute dall’assicuratore al contraente o al terzo beneficiario. In tal caso, il \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e da cui decorre il termine di prescrizione biennale è costituito da un parametro che si identifica negli eventi – la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza del contratto – dal carattere oggettivo, il cui abbinamento a un termine di prescrizione breve presenta, nel contesto delle polizze vita, profili di manifesta irragionevolezza. Da un lato, infatti, non si riscontra, rispetto ai diritti che derivano dall’assicurazione sulla vita, quella esigenza di un pronto accertamento del diritto che può giustificare una prescrizione breve. Da un altro lato, l’assicurazione sulla vita abbraccia fattispecie nelle quali il titolare del diritto al pagamento delle somme dovute dall’assicuratore è di frequente un terzo beneficiario, il quale ben potrebbe ignorare di essere titolare del diritto e, dunque, potrebbe risultare particolarmente pregiudicato da un termine di prescrizione breve. A fronte della prevalente funzione del contratto di assicurazione sulla vita, di risparmio previdenziale, non si giustifica la previsione di un sì breve termine di prescrizione per acquisire somme che derivano dal meccanismo di accumulo del risparmio e che spettano al verificarsi di eventi - la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza dell’assicurazione - che non implicano, in genere, alcuna complessità di accertamento. Infine, l’estrema difficoltà, se non talora di impossibilità, a far valere i diritti regolati dalla norma censurata si ricava dal suo coordinamento sistematico con quella secondo cui gli importi non reclamati entro il termine di prescrizione debbano essere devoluti al fondo costituito con i rapporti “dormienti”, di cui all’art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005. Evidenziata la manifesta irragionevolezza della norma censurata essa, al contempo, contrasta con l’art. 47 Cost., che «tutela il risparmio in tutte le sue forme», poiché sacrifica diritti che, in virtù del contratto di assicurazione sulla vita, derivano dal risparmio previdenziale).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e \u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45993","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"2952","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"introdotto dal","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"28/08/2008","data_nir":"2008-08-28","numero":"134","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"ter","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/10/2008","data_nir":"2008-10-27","numero":"166","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-10-27;166"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"18/10/2012","data_nir":"2012-10-18","numero":"179","articolo":"22","specificazione_articolo":"","comma":"14","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179~art22"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/12/2012","data_nir":"2012-12-17","numero":"221","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44796","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 32/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1350","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44750","autore":"Delcuratolo L.","titolo":"Polizze vita e prescrizione biennale. \u0027Finis sine certitudine\u0027?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1355","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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