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Uff.\" n. 161 bis del 10 luglio 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ROEHRSSEN - Rel. MALAGUGINI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv. \r\n ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO \r\n MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. \r\n VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - \r\n Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO \r\n - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione \r\n Lazio notificato il 13 aprile 1983, depositato in cancelleria il 3 \r\n maggio successivo ed iscritto al n. 16 del registro 1983, per conflitto \r\n di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Presidente della \r\n Repubblica nn. 1082 e 1083 del 1982 concernenti rispettivamente, \r\n l\u0027\"Approvazione della ristrutturazione degli Istituti Riuniti di S. \r\n Girolamo della Carit\u0026#224; in Roma\" ed il \"Riconoscimento della \r\n personalit\u0026#224; giuridica della fondazione di culto denominata Patronato \r\n di S. Girolamo della Carit\u0026#224; in Roma\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore \r\n Guglielmo Roehrssen; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Franco Gaetano Scoca per la Regione Lazio e l\u0027Avvocato \r\n dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei \r\n ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Regione Lazio ha sollevato conflitto di attribuzione avverso i \r\n decreti del Presidente della Repubblica nn. 1082 e 1083 del 1982, \r\n concernenti l\u0027approvazione della ristrutturazione degli Istituti \r\n riuniti di S. Girolamo della Carit\u0026#224;, in Roma ed il riconoscimento \r\n della personalit\u0026#224; giuridica della Fondazione di culto denominata \r\n Patronato di S. Girolamo della Carit\u0026#224;, in Roma, chiedendo che questa \r\n Corte annulli i decreti impugnati e dichiari che spetta alla Regione \r\n provvedere in materia, o, in via del tutto subordinata, partecipare, \r\n nella forma dell\u0027intesa, al procedimento diretto alla ristrutturazione \r\n ed al riconoscimento della personalit\u0026#224; giuridica degli istituti di \r\n assistenza e beneficenza pubblica operanti nel solo territorio della \r\n Regione Lazio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Regione premette che, con decreto del Presidente del Consiglio \r\n dei ministri del 22 dicembre 1978, fu approvato l\u0027elenco delle \r\n istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza escluse dal \r\n trasferimento ai comuni (a norma dell\u0027art. 25 del d.P.R. n. 616 del \r\n 1977), in quanto svolgenti in modo precipuo attivit\u0026#224; \r\n educativo-religiose. In tale elenco fu ricompresa l\u0027Opera \"Istituti \r\n riuniti di S. Girolamo della Carit\u0026#224;\". Successivamente, con decreto 18 \r\n aprile 1980, il Ministro dell\u0027interno, nel presupposto che \r\n dall\u0027esclusione del trasferimento dell\u0027Opera al Comune di Roma \r\n derivasse l\u0027esclusione di competenze regionali sull\u0027ente, nomin\u0026#242; un \r\n Commissario straordinario all\u0027Opera, con l\u0027incarico di \"avviare le \r\n procedure per le modifiche statutarie\". Tale atto non fu impugnato, ma \r\n la Regione si limit\u0026#242; ad inviare al Ministro dell\u0027interno un\u0027istanza \r\n avverso di esso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo il ricorso per conflitto di attribuzione, detti decreti \r\n avrebbero violato gli artt. 5, 116 e 117 Cost., nonch\u0026#233; il d.P.R. 15 \r\n gennaio 1972, n. 9 e gli artt. 13 e 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. \r\n 616, ledendo la sfera di attribuzioni regionali. Infatti, il d.P.R. n. \r\n 616 del 1977, per la parte in cui sottrae dal trasferimento ai Comuni \r\n le IPAB, conferma la disposizione contenuta nell\u0027art. 1 del d.P.R. 15 \r\n gennaio 1972, n. 9, che riserva \"per il relativo territorio alle \r\n regioni a statuto ordinario\" \"tutte le funzioni amministrative \r\n esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di \r\n beneficenza pubblica\", richiamando, in particolare, le funzioni \r\n concernenti le IPAB \"che operano nel territorio regionale\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977, a sua volta, dispone il \r\n trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate \r\n dagli enti pubblici locali (tra cui sono le IPAB) operanti nelle \r\n materie trasferite alle regioni. A ci\u0026#242; si aggiunge che l\u0027art. 14 del \r\n d.P.R. cit. attribuisce la competenza (sia pure delegata) alla Regione, \r\n anche rispetto alle \"persone giuridiche private\", per ci\u0026#242; che riguarda \r\n le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato, \r\n allorch\u0026#233; tali persone operino esclusivamente nelle materie di cui al \r\n d.P.R. n. 616/1977 e le loro finalit\u0026#224; statutarie si esauriscano \r\n nell\u0027ambito di una sola regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ove la Corte non ritenesse di accogliere la domanda principale, a \r\n sostegno della domanda subordinata (relativa alla declaratoria del \r\n diritto della Regione a partecipare, nella forma dell\u0027intesa, con il \r\n Ministro dell\u0027interno, all\u0027adozione dei provvedimenti predetti), la \r\n Regione deduce che, anche se vi fosse una competenza statale nella \r\n materia de qua, questa andrebbe pur sempre coordinata con le competenze \r\n regionali in materia di IPAB, nella forma dell\u0027intesa, come affermato \r\n da questa Corte con la sentenza n. 175 del 1976. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Presidente del Consiglio dei ministri eccep\u0026#236; in via \r\n pregiudiziale l\u0027inammissibilit\u0026#224; del ricorso perch\u0026#233; tardivo, in quanto \r\n il termine per rivendicare la propria competenza decorreva, per la \r\n Regione, dalla data di conoscenza del decreto di nomina di un \r\n commissario straordinario con l\u0027incarico di avviare le procedure per le \r\n modifiche statutarie: in quel provvedimento, infatti, vi era non \r\n soltanto l\u0027affermazione della competenza in questione da parte dello \r\n Stato, ma anche il concreto esercizio di questa, in conseguenza del \r\n quale sono stati poi emanati i due decreti impugnati, con i quali \u0026#232; \r\n stata sanzionata l\u0027opera di ristrutturazione dell\u0027ente compiuta dal \r\n commissario straordinario. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che \r\n il ricorso sia dichiarato non fondato. Infatti, in primo luogo \u0026#232; \r\n inesatto il presupposto sul quale esso si fonda, e cio\u0026#232; che l\u0027Istituto \r\n in questione fosse di natura regionale, quindi soggetto alla disciplina \r\n di cui all\u0027art. 13 d.P.R. n. 616/1977. Detto Istituto, invece, prima \r\n della sua ristrutturazione era di natura mista, precisamente di culto, \r\n con l\u0027onere di provvedere \"al culto divino della Chiesa di San \r\n Girolamo\", secondo le carte di donazione della medesima, e di \r\n beneficenza, funzione svolta con attivit\u0026#224; educativo-religiosa. E non \r\n possono classificarsi di natura regionale gli enti che perseguono fini \r\n ed interessi di culto che trascendono la sfera regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Comunque, anche per quanto riguarda le attivit\u0026#224; diverse da quelle \r\n di culto (che erano preminenti ed alle quali era destinata la quasi \r\n totalit\u0026#224; del patrimonio), come ha espressamente precisato il d.m. 18 \r\n aprile 1980 con l\u0027inclusione degli \"Istituti Riuniti di San Girolamo \r\n della Carit\u0026#224; \" nell\u0027elenco previsto dal sesto comma dell\u0027art. 25 \r\n d.P.R. 616/1977 ed approvato con il DPCM, \u0026#232; stato accertato che \"le \r\n funzioni proprie dell\u0027Ente sono poste al di fuori dell\u0027ambito della \r\n competenza regionale\". L\u0027inclusione nell\u0027elenco suddetto era infatti \r\n conseguenza dell\u0027avvenuto accertamento che la singola istituzione \r\n svolge \"in modo precipuo attivit\u0026#224; inerenti la sfera \r\n educativo-religiosa\", attivit\u0026#224;, cio\u0026#232;, estranee alla materia \r\n beneficenza pubblica, come definita dal precedente art. 22 dello stesso \r\n d.P.R. n. 616 del 1977. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Su ci\u0026#242; - deduce il Presidente del Consiglio dei ministri - non \r\n spiega alcun effetto l\u0027avvenuta declaratoria d\u0027illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977 (sent. n. 173 \r\n del 1981), cosicch\u0026#233; sulla base del suddetto accertamento, non \r\n contestato dalla Regione ricorrente, deve escludersi l\u0027applicabilit\u0026#224; \r\n degli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 616 del 1977, invocati nel ricorso a \r\n fondamento della rivendicata competenza regionale, in quanto il primo \r\n riguarda le funzioni amministrative concernenti gli enti pubblici \r\n \"operanti nelle materie di cui al presente decreto\" e il secondo le \r\n persone giuridiche private che \"operano esclusivamente nelle materie di \r\n cui al presente decreto\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Regione Lazio, con ricorso 13 aprile 1983, ha sollevato \r\n conflitto di attribuzione avverso i decreti del Presidente della \r\n Repubblica nn. 1082 e 1083 del 1982, concernenti l\u0027approvazione della \r\n ristrutturazione degli Istituti riuniti di S. Girolamo della Carit\u0026#224;, \r\n in Roma, ed il riconoscimento della personalit\u0026#224; giuridica della \r\n Fondazione di culto denominata Patronato di S. Girolamo della Carit\u0026#224;, \r\n scorporata da detti \"Istituti\", ritenendoli invasivi della propria \r\n competenza in materia di beneficenza pubblica. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Peraltro, con decreto 18 aprile 1980, il Ministro per l\u0027interno \r\n aveva gi\u0026#224; affermato che, in virt\u0026#249; dell\u0027esclusione dell\u0027ente \r\n denominato \"Istituti Riuniti di S. Girolaino della Carit\u0026#224;\" dal \r\n trasferimento ai Comuni ai sensi dell\u0027art. 25 del d.P.R. 24 luglio \r\n 1977, n. 616, le funzioni di tale ente \"son poste al di fuori \r\n dell\u0027ambito della competenza regionale\", cos\u0026#236; chiaramente e \r\n recisamente affermando la competenza dello Stato in materia e negando \r\n ogni potere della Regione Lazio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si tratta, ovviamente, di affermazione idonea a ledere la sfera di \r\n attribuzione costituzionalmente garantita della Regione, tanto pi\u0026#249; \r\n che, come ha esattamente rilevato l\u0027Avvocatura dello Stato, \r\n l\u0027affermazione \u0026#232; stata seguita e corroborata dal concreto esercizio \r\n del potere ritenuto di spettanza dello Stato, con la nomina di un \r\n commissario straordinario incaricato di amministrare l\u0027ente e di \r\n \"avviare le procedure per le modifiche statutarie indispensabili\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In presenza di un atto amministrativo cos\u0026#236; preciso e dotato della \r\n esecutoriet\u0026#224; propria di qualsiasi atto amministrativo la Regione, \r\n sentendosene lesa, avrebbe dovuto non gi\u0026#224; limitarsi a rivolgere una \r\n semplice istanza allo stesso Ministero dell\u0027interno, ma provvedere alla \r\n impugnazione del provvedimento nella sede giurisdizionale competente e \r\n nel termine perentorio di 60 giorni stabilito dall\u0027art. 39 della legge \r\n n. 87 del 1953. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non essendosi a ci\u0026#242; provveduto tempestivamente, il ricorso per \r\n conflitto di attribuzioni proposto con gli atti successivi che hanno \r\n operato la ristrutturazione dell\u0027Ente predetto e la scorporazione da \r\n esso della Fondazione di culto \"Patronato di S. Girolamo della Carit\u0026#224;\" \r\n \u0026#232; da dichiarare inammissibile. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e inammissibile il ricorso proposto il 13 aprile 1983 dalla \r\n Regione Lazio avverso i dd.PP.RR. n. 1082 e 1083 del 1982, concernenti \r\n rispettivamente l\u0027approvazione della ristrutturazione degli Istituti \r\n Riuniti di San Girolamo della Carit\u0026#224;, in Roma, ed il riconoscimento \r\n della personalit\u0026#224; giuridica della Fondazione di culto denominata \r\n Patronato di S. Girolamo della Carit\u0026#224;, in Roma. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO \r\n REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - \r\n ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - \r\n ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO \r\n ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - \r\n GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO \r\n CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO \r\n FRANCESCO GRECO. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"11005","titoletto":"SENT. 189/85. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE LAZIO - BENEFICENZA PUBBLICA - DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTI L\u0027APPROVAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA\u0027 GIURIDICA DI ALCUNI ISTITUTI - COSTITUISCONO ATTI SUCCESSIVI AD ALTRO (DECRETO MINISTERIALE AFFERMANTE LA COMPETENZA DELLO STATO) NON IMPUGNATO TEMPESTIVAMENTE - INAMMISSIBILITA\u0027 DEL RICORSO.","testo":"Il termine perentorio di sessanta giorni stabilito dall\u0027art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per proporre ricorso per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione, decorre dal primo atto invasivo della competenza che si rivendica per cui e\u0027 inammissibile il ricorso proposto contro un atto successivo dopo la scadenza di detto termine. (Inammissibilita\u0027, perche\u0027 tardivo, del ricorso proposto il 13 aprile 1983 dalla Regione Lazio avverso i dd.PP.RR. nn. 1082 e 1083 del 1982 - concernenti rispettivamente l\u0027approvazione della ristrutturazione degli Istituti Riuniti di San Girolamo della Carita\u0027, in Roma - in quanto gia\u0027 con decreto 18 aprile 1980, il Ministro per l\u0027interno aveva affermato che, in virtu\u0027 dell\u0027esclusione dell\u0027ente denominato \"Istituti Riuniti di S. Girolamo della Carita\u0027\" dal trasferimento ai Comuni ai sensi dell\u0027art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni di tale ente \"son poste al di fuori dell\u0027ambito della competenza regionale\", cosi\u0027 chiaramente e recisamente affermando la competenza dello Stato in materia e negando ogni potere della Regione Lazio).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"27/11/1982","numero":"1082","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;1082~art0"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"27/11/1982","numero":"1083","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;1083~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"116","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"15/01/1972","numero":"9","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"24/07/1977","numero":"616","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"24/07/1977","numero":"616","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8068","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1315","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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