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Uff.\" n. 161 bis del 10 luglio 1985.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                    Pres. ROEHRSSEN - Rel. MALAGUGINI                     \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente -  Avv.  \r\n ORONZO  REALE  -  Dott.  BRUNETTO  BUCCIARELLI  DUCCI  -  Avv.  ALBERTO  \r\n MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO  LA  PERGOLA  -  Prof.  \r\n VIRGILIO  ANDRIOLI  -  Prof.  GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO -  \r\n Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE  BORZELLINO  \r\n - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,                                        \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  promosso  con  ricorso  del Presidente della Regione  \r\n Lazio notificato il 13 aprile 1983,  depositato  in  cancelleria  il  3  \r\n maggio successivo ed iscritto al n. 16 del registro 1983, per conflitto  \r\n di  attribuzione  sorto  a  seguito  dei  decreti  del Presidente della  \r\n Repubblica nn.  1082  e  1083  del  1982  concernenti  rispettivamente,  \r\n l\u0027\"Approvazione  della  ristrutturazione  degli  Istituti Riuniti di S.  \r\n Girolamo  della  Carit\u0026#224;  in  Roma\"   ed   il   \"Riconoscimento   della  \r\n personalit\u0026#224;  giuridica  della fondazione di culto denominata Patronato  \r\n di S. Girolamo della Carit\u0026#224; in Roma\".                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto l\u0027atto di  costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  nell\u0027udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore  \r\n Guglielmo Roehrssen;                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi l\u0027avv. Franco Gaetano Scoca per la Regione Lazio e l\u0027Avvocato  \r\n dello Stato Giorgio  Azzariti  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  Regione  Lazio ha sollevato conflitto di attribuzione avverso i  \r\n decreti del Presidente della Repubblica  nn.  1082  e  1083  del  1982,  \r\n concernenti   l\u0027approvazione   della  ristrutturazione  degli  Istituti  \r\n riuniti di S. Girolamo della Carit\u0026#224;,  in  Roma  ed  il  riconoscimento  \r\n della  personalit\u0026#224;  giuridica  della  Fondazione  di  culto denominata  \r\n Patronato di S. Girolamo della Carit\u0026#224;, in Roma, chiedendo  che  questa  \r\n Corte  annulli  i  decreti impugnati e dichiari che spetta alla Regione  \r\n provvedere in materia, o, in via del  tutto  subordinata,  partecipare,  \r\n nella  forma dell\u0027intesa, al procedimento diretto alla ristrutturazione  \r\n ed al riconoscimento della personalit\u0026#224;  giuridica  degli  istituti  di  \r\n assistenza  e  beneficenza  pubblica operanti nel solo territorio della  \r\n Regione Lazio.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La Regione premette che, con decreto del Presidente  del  Consiglio  \r\n dei  ministri  del  22  dicembre  1978,  fu  approvato  l\u0027elenco  delle  \r\n istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e   beneficenza   escluse   dal  \r\n trasferimento  ai  comuni  (a  norma dell\u0027art. 25 del d.P.R. n. 616 del  \r\n 1977),   in   quanto   svolgenti    in    modo    precipuo    attivit\u0026#224;  \r\n educativo-religiose.  In  tale  elenco  fu ricompresa l\u0027Opera \"Istituti  \r\n riuniti  di S. Girolamo della Carit\u0026#224;\". Successivamente, con decreto 18  \r\n aprile  1980,   il   Ministro   dell\u0027interno,   nel   presupposto   che  \r\n dall\u0027esclusione   del   trasferimento  dell\u0027Opera  al  Comune  di  Roma  \r\n derivasse l\u0027esclusione di competenze regionali  sull\u0027ente,  nomin\u0026#242;  un  \r\n Commissario  straordinario  all\u0027Opera,  con  l\u0027incarico  di \"avviare le  \r\n procedure per le modifiche statutarie\". Tale atto non fu impugnato,  ma  \r\n la  Regione  si  limit\u0026#242; ad inviare al Ministro dell\u0027interno un\u0027istanza  \r\n avverso di esso.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo il ricorso per conflitto  di  attribuzione,  detti  decreti  \r\n avrebbero  violato  gli  artt. 5, 116 e 117 Cost., nonch\u0026#233; il d.P.R. 15  \r\n gennaio 1972, n. 9 e gli artt. 13 e 25 del d.P.R.  24 luglio  1977,  n.  \r\n 616,  ledendo la sfera di attribuzioni regionali. Infatti, il d.P.R. n.  \r\n 616 del 1977, per la parte in cui sottrae dal trasferimento  ai  Comuni  \r\n le  IPAB,  conferma la disposizione contenuta nell\u0027art. 1 del d.P.R. 15  \r\n gennaio 1972, n. 9,  che  riserva  \"per  il  relativo  territorio  alle  \r\n regioni   a   statuto  ordinario\"  \"tutte  le  funzioni  amministrative  \r\n esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di  \r\n beneficenza  pubblica\",  richiamando,  in  particolare,   le   funzioni  \r\n concernenti le IPAB \"che operano nel territorio regionale\".              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027art.  13  del  d.P.R.  n.  616  del 1977, a sua volta, dispone il  \r\n trasferimento alle Regioni  delle  funzioni  amministrative  esercitate  \r\n dagli  enti  pubblici  locali  (tra  cui  sono  le IPAB) operanti nelle  \r\n materie trasferite alle regioni. A ci\u0026#242; si aggiunge che l\u0027art.  14  del  \r\n d.P.R. cit. attribuisce la competenza (sia pure delegata) alla Regione,  \r\n anche rispetto alle \"persone giuridiche private\", per ci\u0026#242; che riguarda  \r\n le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato,  \r\n allorch\u0026#233;  tali  persone operino esclusivamente nelle materie di cui al  \r\n d.P.R. n. 616/1977  e  le  loro  finalit\u0026#224;  statutarie  si  esauriscano  \r\n nell\u0027ambito di una sola regione.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ove  la  Corte non ritenesse di accogliere la domanda principale, a  \r\n sostegno della domanda  subordinata  (relativa  alla  declaratoria  del  \r\n diritto  della  Regione  a partecipare, nella forma dell\u0027intesa, con il  \r\n Ministro dell\u0027interno, all\u0027adozione  dei  provvedimenti  predetti),  la  \r\n Regione  deduce  che,  anche  se  vi fosse una competenza statale nella  \r\n materia de qua, questa andrebbe pur sempre coordinata con le competenze  \r\n regionali in materia di IPAB, nella forma dell\u0027intesa,  come  affermato  \r\n da questa Corte con la sentenza n. 175 del 1976.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri  eccep\u0026#236;  in  via  \r\n pregiudiziale l\u0027inammissibilit\u0026#224; del ricorso perch\u0026#233; tardivo, in quanto  \r\n il termine per rivendicare la  propria  competenza  decorreva,  per  la  \r\n Regione,  dalla  data  di  conoscenza  del  decreto  di  nomina  di  un  \r\n commissario straordinario con l\u0027incarico di avviare le procedure per le  \r\n modifiche statutarie:   in quel  provvedimento,  infatti,  vi  era  non  \r\n soltanto  l\u0027affermazione  della  competenza in questione da parte dello  \r\n Stato, ma anche il concreto esercizio di  questa,  in  conseguenza  del  \r\n quale  sono  stati  poi emanati i due decreti impugnati, con i quali \u0026#232;  \r\n stata sanzionata l\u0027opera di  ristrutturazione  dell\u0027ente  compiuta  dal  \r\n commissario straordinario.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che  \r\n il  ricorso  sia  dichiarato  non  fondato.  Infatti, in primo luogo \u0026#232;  \r\n inesatto il presupposto sul quale esso si fonda, e cio\u0026#232; che l\u0027Istituto  \r\n in questione fosse di natura regionale, quindi soggetto alla disciplina  \r\n di cui all\u0027art. 13 d.P.R. n. 616/1977. Detto  Istituto,  invece,  prima  \r\n della  sua ristrutturazione era di natura mista, precisamente di culto,  \r\n con  l\u0027onere  di  provvedere  \"al  culto  divino  della  Chiesa  di San  \r\n Girolamo\",  secondo  le  carte  di  donazione  della  medesima,  e   di  \r\n beneficenza,  funzione  svolta con attivit\u0026#224; educativo-religiosa. E non  \r\n possono classificarsi di natura regionale gli enti che perseguono  fini  \r\n ed interessi di culto che trascendono la sfera regionale.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Comunque,  anche per quanto riguarda le attivit\u0026#224; diverse da quelle  \r\n di culto (che erano preminenti ed alle quali  era  destinata  la  quasi  \r\n totalit\u0026#224;  del  patrimonio), come ha espressamente precisato il d.m. 18  \r\n aprile 1980 con l\u0027inclusione degli \"Istituti Riuniti  di  San  Girolamo  \r\n della  Carit\u0026#224;  \"  nell\u0027elenco  previsto  dal  sesto comma dell\u0027art. 25  \r\n d.P.R. 616/1977 ed approvato con il DPCM, \u0026#232; stato  accertato  che  \"le  \r\n funzioni  proprie  dell\u0027Ente  sono  poste al di fuori dell\u0027ambito della  \r\n competenza regionale\". L\u0027inclusione nell\u0027elenco  suddetto  era  infatti  \r\n conseguenza  dell\u0027avvenuto  accertamento  che  la  singola  istituzione  \r\n svolge   \"in   modo    precipuo    attivit\u0026#224;    inerenti    la    sfera  \r\n educativo-religiosa\",   attivit\u0026#224;,   cio\u0026#232;,   estranee   alla   materia  \r\n beneficenza pubblica, come definita dal precedente art. 22 dello stesso  \r\n d.P.R.  n. 616 del 1977.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Su ci\u0026#242; - deduce il Presidente del Consiglio  dei  ministri  -  non  \r\n spiega   alcun   effetto   l\u0027avvenuta   declaratoria   d\u0027illegittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale dell\u0027art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977  (sent.  n.  173  \r\n del   1981),  cosicch\u0026#233;  sulla  base  del  suddetto  accertamento,  non  \r\n contestato dalla Regione ricorrente, deve  escludersi  l\u0027applicabilit\u0026#224;  \r\n degli  artt.  13  e  14  d.P.R. n. 616 del 1977, invocati nel ricorso a  \r\n fondamento della rivendicata competenza regionale, in quanto  il  primo  \r\n riguarda  le  funzioni  amministrative  concernenti  gli  enti pubblici  \r\n \"operanti nelle materie di cui al presente decreto\"  e  il  secondo  le  \r\n persone giuridiche private che \"operano esclusivamente nelle materie di  \r\n cui al presente decreto\".                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  Regione  Lazio,  con  ricorso  13  aprile  1983,  ha  sollevato  \r\n conflitto di  attribuzione  avverso  i  decreti  del  Presidente  della  \r\n Repubblica  nn.  1082 e 1083 del 1982, concernenti l\u0027approvazione della  \r\n ristrutturazione degli Istituti riuniti di S.  Girolamo della  Carit\u0026#224;,  \r\n in  Roma,  ed  il  riconoscimento  della  personalit\u0026#224;  giuridica della  \r\n Fondazione di culto denominata Patronato di S. Girolamo della  Carit\u0026#224;,  \r\n scorporata  da  detti  \"Istituti\",  ritenendoli  invasivi della propria  \r\n competenza in materia di beneficenza pubblica.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Peraltro, con decreto 18 aprile 1980,  il  Ministro  per  l\u0027interno  \r\n aveva   gi\u0026#224;   affermato   che,  in  virt\u0026#249;  dell\u0027esclusione  dell\u0027ente  \r\n denominato  \"Istituti  Riuniti  di  S.  Girolaino  della  Carit\u0026#224;\"  dal  \r\n trasferimento  ai  Comuni  ai  sensi  dell\u0027art. 25 del d.P.R. 24 luglio  \r\n 1977, n. 616,  le  funzioni  di  tale  ente  \"son  poste  al  di  fuori  \r\n dell\u0027ambito   della   competenza   regionale\",   cos\u0026#236;   chiaramente  e  \r\n recisamente affermando la competenza dello Stato in materia  e  negando  \r\n ogni potere della Regione Lazio.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si  tratta, ovviamente, di affermazione idonea a ledere la sfera di  \r\n attribuzione costituzionalmente garantita  della  Regione,  tanto  pi\u0026#249;  \r\n che,   come   ha   esattamente   rilevato   l\u0027Avvocatura  dello  Stato,  \r\n l\u0027affermazione \u0026#232; stata seguita e corroborata  dal  concreto  esercizio  \r\n del  potere  ritenuto  di  spettanza  dello  Stato, con la nomina di un  \r\n commissario  straordinario  incaricato  di  amministrare  l\u0027ente  e  di  \r\n \"avviare le procedure per le modifiche statutarie indispensabili\".       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  presenza di un atto amministrativo cos\u0026#236; preciso e dotato della  \r\n esecutoriet\u0026#224; propria di  qualsiasi  atto  amministrativo  la  Regione,  \r\n sentendosene  lesa,  avrebbe  dovuto non gi\u0026#224; limitarsi a rivolgere una  \r\n semplice istanza allo stesso Ministero dell\u0027interno, ma provvedere alla  \r\n impugnazione del provvedimento nella sede giurisdizionale competente  e  \r\n nel  termine perentorio di 60 giorni stabilito dall\u0027art. 39 della legge  \r\n n. 87 del 1953.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non essendosi a ci\u0026#242; provveduto  tempestivamente,  il  ricorso  per  \r\n conflitto  di  attribuzioni  proposto con gli atti successivi che hanno  \r\n operato la ristrutturazione dell\u0027Ente predetto e  la  scorporazione  da  \r\n esso della Fondazione di culto \"Patronato di S. Girolamo della Carit\u0026#224;\"  \r\n \u0026#232; da dichiarare inammissibile.                                          \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e  inammissibile il ricorso proposto il 13 aprile 1983 dalla  \r\n Regione Lazio avverso i dd.PP.RR. n. 1082 e 1083 del 1982,  concernenti  \r\n rispettivamente  l\u0027approvazione  della  ristrutturazione degli Istituti  \r\n Riuniti di San Girolamo della Carit\u0026#224;, in Roma,  ed  il  riconoscimento  \r\n della  personalit\u0026#224;  giuridica  della  Fondazione  di  culto denominata  \r\n Patronato di S. Girolamo della Carit\u0026#224;, in Roma.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  GUGLIELMO  ROEHRSSEN  - ORONZO  \r\n                                   REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI  -  \r\n                                   ALBERTO  MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -  \r\n                                   ANTONIO   LA   PERGOLA   -   VIRGILIO  \r\n                                   ANDRIOLI   -   GIUSEPPE   FERRARI   -  \r\n                                   GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -  ALDO  \r\n                                   CORASANITI   -   GIUSEPPE  BORZELLINO  \r\n                                   FRANCESCO GRECO.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"11005","titoletto":"SENT.  189/85.  CONFLITTO  DI  ATTRIBUZIONE TRA STATO  E  REGIONI (GIUDIZIO  PER) - REGIONE LAZIO - BENEFICENZA PUBBLICA  - DECRETI DEL  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTI L\u0027APPROVAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE   ED   IL  RICONOSCIMENTO   DELLA   PERSONALITA\u0027 GIURIDICA  DI ALCUNI ISTITUTI - COSTITUISCONO ATTI SUCCESSIVI  AD ALTRO (DECRETO MINISTERIALE AFFERMANTE LA COMPETENZA DELLO STATO) NON IMPUGNATO TEMPESTIVAMENTE - INAMMISSIBILITA\u0027 DEL RICORSO.","testo":"Il termine perentorio di sessanta giorni stabilito  dall\u0027art.  39 della  legge  11 marzo 1953,  n.  87,  per proporre  ricorso  per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione,  decorre dal primo atto  invasivo  della  competenza  che si rivendica  per  cui  e\u0027 inammissibile il ricorso proposto contro un atto successivo  dopo la scadenza di detto termine. (Inammissibilita\u0027, perche\u0027 tardivo, del  ricorso  proposto  il  13 aprile 1983  dalla  Regione  Lazio avverso  i  dd.PP.RR.  nn.  1082 e 1083  del  1982  - concernenti rispettivamente   l\u0027approvazione  della  ristrutturazione   degli Istituti  Riuniti  di San Girolamo della Carita\u0027,  in  Roma  - in quanto gia\u0027 con decreto 18 aprile 1980, il Ministro per l\u0027interno aveva   affermato  che,   in  virtu\u0027  dell\u0027esclusione   dell\u0027ente denominato  \"Istituti Riuniti di S.  Girolamo della Carita\u0027\"  dal trasferimento  ai  Comuni ai sensi dell\u0027art.  25  del  d.P.R.  24 luglio 1977,  n.  616, le funzioni di tale ente \"son poste  al di fuori dell\u0027ambito della competenza regionale\",  cosi\u0027 chiaramente e  recisamente affermando la competenza dello Stato in materia  e negando ogni potere della Regione Lazio).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"27/11/1982","numero":"1082","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;1082~art0"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"27/11/1982","numero":"1083","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;1083~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"116","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"15/01/1972","numero":"9","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"24/07/1977","numero":"616","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"24/07/1977","numero":"616","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8068","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1315","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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