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R., con ordinanza del 30 dicembre 2020, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di A. R., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 9 novembre 2021 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Jacopo Barzellotti per A. R. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 30 dicembre 2020 (r.o. n. 22 del 2021), la Corte di cassazione, sezione sesta penale, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 317-bis del codice penale, nella versione precedente alle modifiche apportate dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonch\u0026#233; in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), \u0026#171;nella parte in cui prevede l\u0026#8217;automatica applicazione dell\u0026#8217;interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all\u0026#8217;art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La Corte di cassazione premette di essere stata investita di un ricorso proposto da A. R., persona nei cui confronti il Tribunale ordinario di Brescia ha applicato, a sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all\u0026#8217;art. 319 cod. pen., per avere accettato, in qualit\u0026#224; di luogotenente della Guardia di finanza, somme di denaro per omettere o ritardare controlli fiscali, con condotte accertate il 29 novembre 2017 e il 13 gennaio 2018. Con la medesima sentenza di patteggiamento, emessa il 25 ottobre 2019, il giudice ha applicato nei confronti di A. R. le pene accessorie dell\u0026#8217;interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, ai sensi dell\u0026#8217;art 317-bis cod. pen., e dell\u0026#8217;incapacit\u0026#224; a contrattare con la pubblica amministrazione, quest\u0026#8217;ultima inflitta per una durata pari a quella della pena principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA. R. ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge in relazione alla pena accessoria dell\u0026#8217;interdizione perpetua dai pubblici uffici, adducendo, quale unico motivo del ricorso, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., nella versione vigente al momento dei fatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo quanto riferito nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il ricorrente si duole della circostanza che l\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen. \u0026#8211; inserito nel codice penale dall\u0026#8217;art. 5 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) \u0026#8211; e successivamente modificato, con l\u0026#8217;estensione della misura interdittiva anche al reato di cui all\u0026#8217;art. 319 cod. pen., dall\u0026#8217;art. 1, comma 75, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell\u0026#8217;illegalit\u0026#224; nella pubblica amministrazione) \u0026#8211; preveda la pena accessoria dell\u0026#8217;interdizione perpetua dai pubblici uffici \u0026#171;tutte le volte che la pena principale comminata non sia inferiore a tre anni di reclusione\u0026#187;. Tale disciplina sarebbe manifestamente irragionevole in quanto \u0026#171;impone al giudice l\u0026#8217;applicazione di una sanzione perpetua che pu\u0026#242; essere sproporzionata rispetto alla gravit\u0026#224; del fatto\u0026#187;, in violazione dei principi di proporzionalit\u0026#224; e della necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, ricavabili dagli artt. 3 e 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Soffermandosi innanzitutto sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del ricorso, la Corte rimettente afferma che la parte pu\u0026#242; ricorrere avverso la sentenza di patteggiamento in relazione alle statuizioni concernenti le pene accessorie, non avendo queste formato oggetto dell\u0026#8217;accordo (vengono richiamate le sentenze della Corte di cassazione, sezione sesta penale, 27-29 maggio 2020, n. 16508 e sezione quinta penale, 13 novembre-5 dicembre 2019, n. 49477). Il ricorso sarebbe altres\u0026#236; ammissibile sebbene articolato sull\u0026#8217;unico motivo consistente nella proposizione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto ci\u0026#242; comunque implica una censura di violazione di legge (vengono richiamate le sentenze della Corte di cassazione, sezione prima penale, 16 giugno-10 luglio 2020, n. 20702 e sezione sesta penale, 31 marzo-29 luglio 2008, n. 31683).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; chiarito, la Corte di cassazione, aderendo alla prospettazione del ricorrente, solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., nella versione precedente alle modifiche introdotte con la legge n. 3 del 2019, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l\u0026#8217;automatica applicazione dell\u0026#8217;interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione per il reato di cui all\u0026#8217;art. 319 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente afferma che l\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., nella parte in cui prevede \u0026#8211; nella versione vigente al momento della commissione dei fatti \u0026#8211; l\u0026#8217;interdizione perpetua dai pubblici uffici per le condanne a pena detentiva pari o superiore a tre anni inflitte ai sensi dell\u0026#8217;art. 319 cod. pen., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;interdizione temporanea per le sole ipotesi di pena principale di entit\u0026#224; inferiore a tale soglia, \u0026#232; norma che \u0026#171;va necessariamente applicata\u0026#187;. Una dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione, pertanto, \u0026#171;renderebbe attuale la doglianza prospettata, con un effetto corrispondente all\u0026#8217;interesse del ricorrente che eviterebbe l\u0026#8217;applicazione perpetua della pena accessoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza, premessa l\u0026#8217;impercorribilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata, la Corte di cassazione prospetta la lesione dei principi di personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale, di individualizzazione della pena e di finalizzazione della stessa alla rieducazione. Il rimettente afferma che la censura \u0026#171;rileva in una duplice direzione ovvero quella dell\u0026#8217;automatismo ed indefettibilit\u0026#224; di applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., e, dunque, riferibile all\u0026#8217;an dell\u0026#8217;applicazione al caso concreto, e quella della \u0026#8220;fissit\u0026#224;\u0026#8221; e \u0026#8220;perpetuit\u0026#224;\u0026#8221; della sanzione, che si saldano tra loro dando luogo ad un meccanismo sanzionatorio rigido che non appare compatibile con il \u0026#8220;volto costituzionale della sanzione penale\u0026#8221;\u0026#187; (vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 236 del 2016, n. 68 del 2012, n. 341 del 1994 e n. 50 del 1980).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, ricorda la Corte rimettente, con la sentenza n. 50 del 1980 si \u0026#232; affermato come, al fine di dar luogo ad un \u0026#171;adeguamento individualizzato, \u0026#8220;proporzionale\u0026#8221;, delle pene inflitte con le sentenze di condanna\u0026#187;, \u0026#171;sussiste di regola l\u0026#8217;esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio\u0026#187;. Diversamente, in presenza di sanzioni rigide, il \u0026#171;dubbio di illegittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; risulta superabile \u0026#171;a condizione che, per la natura dell\u0026#8217;illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente \u0026#8220;proporzionata\u0026#8221; rispetto all\u0026#8217;intera gamma di comportamenti riconducili allo specifico tipo di reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon precipuo riferimento alle pene accessorie, la Corte di cassazione muove dalla constatazione per cui l\u0026#8217;applicazione alle stesse dei principi di proporzionalit\u0026#224; e individualizzazione del trattamento sanzionatorio sarebbe il frutto di una giurisprudenza costituzionale e di legittimit\u0026#224; elaborata \u0026#171;lungo un percorso di ermeneusi per nulla scontato e affatto concluso\u0026#187;. Ci\u0026#242; proprio in quanto si tratta di pene che, sul piano dogmatico, sono configurate quali effetti che \u0026#171;conseguono di diritto\u0026#187; alla sentenza di condanna. Tuttavia, la sentenza n. 222 del 2018 di questa Corte e la successiva sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 28 febbraio-3 luglio 2019, n. 28910, avrebbero consentito di delineare nella materia delle pene interdittive \u0026#171;uno statuto che ne avvicina i principi regolatori fondanti a quello della pena principale\u0026#187;. Ci\u0026#242; sebbene le pene accessorie siano contrassegnate da una funzione \u0026#171;marcatamente orientata alla prevenzione speciale negativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSoffermandosi in particolare sulla citata sentenza n. 222 del 2018, il rimettente afferma come la stessa abbia non solo dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina relativa alla pena accessoria fissa prevista dall\u0026#8217;art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa),\u0026#160;ma si sia spinta ad indicare che la durata della pena accessoria stessa debba essere determinata dal giudice non ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 cod. pen., bens\u0026#236; in applicazione degli artt. 133 e seguenti cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCoerentemente, la successiva richiamata sentenza delle Sezioni unite, superando un precedente (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 novembre 2014-12 febbraio 2015, n. 6240), avrebbe affermato un \u0026#171;convinto principio di diritto nel senso che le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fisso, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all\u0026#8217;art. 133 cod. pen.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, secondo il rimettente a costituire motivo di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen. non sarebbe la circostanza che la pena accessoria abbia una durata superiore a quella della pena principale o, comunque, che non sia correlata alla stessa. Rileverebbe invece il superamento del limite della non manifesta sproporzione per eccesso della sanzione interdittiva rispetto al concreto disvalore del fatto di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl reato di corruzione di cui all\u0026#8217;art. 319 cod. pen., punito con una pena principale modulata tra i sei e i dieci anni di reclusione, ricomprenderebbe infatti \u0026#171;condotte che possono avere gravit\u0026#224; oggettivamente diversa per il differente grado di lesione del bene giuridico tutelato\u0026#187;. A titolo esemplificativo, la Corte di cassazione richiama, da una parte, l\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;agente abbia ricevuto effettivamente la somma per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, dall\u0026#8217;altra quella in cui l\u0026#8217;agente abbia invece solo accettato una promessa di futura dazione impegnandosi a ritardare un atto dovuto, comportamento poi non realizzatosi per l\u0026#8217;emersione dell\u0026#8217;accordo illecito oppure a motivo di una resipiscenza del pubblico ufficiale stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il giudice a quo esclude che si possa applicare l\u0026#8217;interdizione temporanea per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, \u0026#171;non essendo matematicamente possibile scendere, anche in tale evenienza, al di sotto dei tre anni di reclusione\u0026#187;. Ricorda che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; avrebbe oltretutto letto in termini non tassativi l\u0026#8217;elenco dei reati previsti all\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., facendo discendere l\u0026#8217;interdizione perpetua anche dalle condanne per fattispecie tentate di peculato e concussione (viene citata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 17 gennaio-9 marzo 2005, n. 9204).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, sottolinea il rimettente, non hanno trovato applicazione le circostanze attenuanti previste all\u0026#8217;art. 323-bis cod. pen., suscettibili di incidere, in forza delle modifiche introdotte dalla legge n. 3 del 2019, sulla durata della pena accessoria. La condotta dell\u0026#8217;imputato, infatti, non appare compatibile con il giudizio di particolare tenuit\u0026#224;, n\u0026#233; sono stati riscontrati elementi quali una condotta collaborativa volta ad evitare ulteriori attivit\u0026#224; criminose, ad assicurare la prova di altri reati o altrui responsabilit\u0026#224; e il sequestro delle somme conseguite. Aggiunge sul punto la Corte di cassazione che, in ogni caso, se la circostanza attenuante della tenuit\u0026#224; \u0026#232; da considerarsi di \u0026#171;complessa e rara applicazione giurisprudenziale\u0026#187;, le ulteriori circostanze previste dall\u0026#8217;art. 323-bis cod. pen. sarebbero comunque \u0026#171;tutte costruite sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; post delictum del reo\u0026#187;, rimanendo \u0026#171;estranee al giudizio di gravit\u0026#224; del reato sul quale \u0026#232; strutturata la pena edittale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, l\u0026#8217;intento di sanzionare in modo severo i pubblici ufficiali, con un trattamento pi\u0026#249; rigido rispetto a quello previsto in via generale dall\u0026#8217;art. 29 cod. pen. (che prevede l\u0026#8217;interdizione perpetua per le condanne all\u0026#8217;ergastolo o alla reclusione non inferiore a cinque anni e l\u0026#8217;interdizione temporanea, per la durata di cinque anni, in presenza di condanne a reclusione non inferiori a tre anni), avrebbe dovuto in ogni caso essere perseguito nel rispetto dei principi di proporzionalit\u0026#224; e individualizzazione del trattamento sanzionatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella prospettiva della Corte di cassazione, la rigidit\u0026#224; della sanzione sarebbe poi \u0026#171;amplificata\u0026#187; dalla sua natura perpetua. Vero che si tratta di scelta del legislatore da valutarsi in riferimento all\u0026#8217;allarme generato dai reati commessi nell\u0026#8217;ambito delle sfere funzionali; tuttavia, la valorizzazione del ruolo delle sanzioni interdittive \u0026#171;non pu\u0026#242; essere concepita in rapporto esclusivamente all\u0026#8217;autore ed alla sua pericolosit\u0026#224;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, il rimettente sottolinea come l\u0026#8217;interdizione perpetua incida su molteplici diritti fondamentali, comportando anche la perdita dell\u0026#8217;elettorato attivo e passivo e riducendo drasticamente la possibilit\u0026#224; di svolgere attivit\u0026#224; lavorative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRagionando per differenza rispetto al regime previsto per le sanzioni interdittive disciplinate dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilit\u0026#224; amministrativa delle persone giuridiche, delle societ\u0026#224; e delle associazioni anche prive di personalit\u0026#224; giuridica, a norma dell\u0026#8217;articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), la Corte di cassazione sottolinea, in conclusione, come il sistema della interdizione perpetua regolata invece dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen. sia caratterizzato dalla \u0026#171;natura automatica e fissa del meccanismo in contrasto con i principi di proporzionalit\u0026#224; e individualizzazione della pena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Argomentando in ordine ai possibili contenuti ed effetti di una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, la Corte di cassazione richiama anzitutto la giurisprudenza costituzionale in forza della quale il sindacato sulle sanzioni manifestamente sproporzionate rispetto alla gravit\u0026#224; delle condotte sarebbe ormai condotto \u0026#171;senza che sia pi\u0026#249; necessaria l\u0026#8217;evocazione di alcuno specifico tertium comparationis da parte del rimettente, se non al limitato fine di assistere la Corte nell\u0026#8217;individuazione del trattamento sanzionatorio che possa sostituirsi, in attesa di un sempre possibile intervento del legislatore, a quello dichiarato incostituzionale\u0026#187; (vengono richiamate, tra le altre, le sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicordando inoltre come in alcuni casi la Corte costituzionale abbia proceduto alla \u0026#171;ablazione radicale\u0026#187;, in altri alla \u0026#171;ablazione parziale\u0026#187; della norma e \u0026#171;sua trasformazione\u0026#187;, o ancora alla individuazione di \u0026#171;qualsiasi altra norma vigente nell\u0026#8217;ordinamento\u0026#187; che offrisse una soluzione capace di inserirsi nella logica seguita gi\u0026#224; dal legislatore, il giudice rimettente prospetta, per la soluzione dell\u0026#8217;odierno giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, una \u0026#171;ablazione della norma dal sistema sanzionatorio\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto di tale pronuncia, a suo dire, la funzione di prevenzione speciale tutelata dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen. non rimarrebbe priva di tutela, trovando applicazione, per il reato di cui all\u0026#8217;art. 319 cod. pen., \u0026#171;le disposizioni generali, in materia di pene accessorie, degli artt. 29 e 31 cod. pen.\u0026#187; (come confermerebbero i principi affermati nella pronuncia della Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 24 ottobre 2013-14 marzo 2014, n. 12228).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAll\u0026#8217;imputato del giudizio principale potrebbe pertanto essere inflitta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 29 cod. pen., l\u0026#8217;interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni. \u0026#171;In alternativa\u0026#187;, in presenza di condanna per reato commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o pubblico servizio, potrebbe trovare applicazione, \u0026#171;a prescindere dall\u0026#8217;entit\u0026#224; della condanna\u0026#187;, l\u0026#8217;interdizione \u0026#171;temporanea\u0026#187; prevista dall\u0026#8217;art. 31 cod. pen., ovverosia, a dire della Corte di cassazione, per il tempo individuato dal giudice secondo i criteri di cui agli artt. 132, 133 e 133-bis cod. pen., entro i limiti indicati dall\u0026#8217;art. 28 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio A. R., parte del giudizio principale, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate. Il rigido meccanismo applicativo della pena accessoria inflitta impedirebbe infatti al giudice \u0026#171;di calibrare la durata della sanzione interdittiva in riferimento alla concreta gravit\u0026#224; del fatto sottoposto alla sua cognizione\u0026#187;. Aggiunge la difesa di A. R. che l\u0026#8217;irragionevolezza della disciplina si rivelerebbe in particolar modo per il reato di corruzione, nel quale rientrano fatti dotati di disvalore tra loro molto diverso, in considerazione del differente grado di attentato o lesione del bene giuridico presidiato dall\u0026#8217;art. 319 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate siano dichiarate inammissibili, per due diversi ordini di ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1\u0026#8211; In primo luogo, la difesa erariale evidenzia \u0026#171;un profilo di possibile inammissibilit\u0026#224; e/o irrilevanza\u0026#187; dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione dovuto al difetto del rapporto di pregiudizialit\u0026#224; tra le questioni sollevate e il giudizio a quo. Pur essendo acquisito alla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; che il ricorso per cassazione possa avere ad oggetto la sola eccezione di legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, sarebbe infatti comunque necessario che attraverso l\u0026#8217;eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale si produca \u0026#171;un effetto corrispondente all\u0026#8217;interesse del ricorrente\u0026#187;. Tuttavia, prosegue l\u0026#8217;Avvocatura generale, erroneamente il ricorrente nel giudizio principale e, sembrerebbe, lo stesso Collegio, avrebbero assunto che l\u0026#8217;interdizione perpetua dai pubblici uffici sia stata inflitta quale effetto automatico della condanna ai sensi del censurato art. 317-bis cod. pen. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;applicazione della pena accessoria in questione \u0026#171;\u0026#232; (o, comunque, sarebbe dovuta essere) frutto del concreto esercizio della discrezionalit\u0026#224; giudiziaria\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 445, comma 1-ter, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 3 del 2019, prescrive che, con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell\u0026#8217;art. 444, comma 2, cod. proc. pen. per uno dei delitti ivi indicati (tra i quali il delitto di cui all\u0026#8217;art. 319 cod. pen.), il giudice \u0026#171;pu\u0026#242;\u0026#187; applicare le pene accessorie previste dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen. Si tratterebbe, secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale, di una deroga sia al comma 1-bis (recte: comma 1) del medesimo art. 445 cod. proc. pen., che annovera tra i benefici del ricorso all\u0026#8217;applicazione della pena su richiesta anche quello della esenzione dalle pene accessorie, limitandolo per\u0026#242; al solo caso in cui la pena detentiva irrogata non superi i due anni di reclusione, sia al meccanismo della obbligatoria applicazione delle pene accessorie prescritta dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen. in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl menzionato art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., avendo natura processuale ed essendo entrato in vigore il 31 gennaio 2019, avrebbe dovuto considerarsi applicabile al giudizio di merito, definito con sentenza del 25 ottobre 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSottolinea l\u0026#8217;Avvocatura che, cionondimeno, il ricorrente non avrebbe contestato l\u0026#8217;apprezzamento compiuto dal giudice di merito sulla scelta di irrogare la pena accessoria o l\u0026#8217;omessa motivazione su tale profilo, n\u0026#233;, ancor prima, si sarebbe egli stesso avvalso della facolt\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen. (a sua volta introdotta dalla legge n. 3 del 2019) di subordinare l\u0026#8217;efficacia della richiesta di patteggiamento all\u0026#8217;esenzione dalle pene accessorie previste dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate con riferimento all\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen. sarebbero allora \u0026#171;del tutto ininfluent[i] anche sul percorso argomentativo che dovr\u0026#224; sostenere la decisione del processo principale\u0026#187;. Detto in altri termini, esse non potrebbero esplicare un qualunque effetto sul giudizio principale, \u0026#171;introdotto da un ricorso che non si confronta in alcun modo con la motivazione articolata sul punto dalla sentenza gravata, neppure al fine di censurarne l\u0026#8217;eventuale mancanza\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Ribadita la \u0026#171;radicale assenza di rilevanza di quest\u0026#8217;ultimo profilo sul procedimento principale\u0026#187;, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, esaminate le sole doglianze relative al carattere fisso e perpetuo dell\u0026#8217;interdizione dai pubblici uffici, prospetta un secondo motivo di inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate. Afferma, infatti, che la sentenza n. 222 del 2018 di questa Corte non avrebbe smentito i limiti che il sindacato di costituzionalit\u0026#224; incontra in materia di determinazione del trattamento sanzionatorio, ambito coperto dalla riserva di legge prevista all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn primo limite \u0026#232; dato dalla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, superabile solo nell\u0026#8217;ipotesi in cui quest\u0026#8217;ultimo abbia introdotto pene manifestamente sproporzionate rispetto alla gravit\u0026#224; della condotta. Un secondo limite consiste poi nella necessit\u0026#224; di individuare un\u0026#8217;unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi alla previsione dichiarata illegittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa pena accessoria prevista dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen. presenterebbe per\u0026#242; \u0026#171;connotati strutturali profondamente diversi\u0026#187; rispetto a quella dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 222 del 2018. Quest\u0026#8217;ultima prevedeva una pena accessoria fissa per tutti i casi di bancarotta, nonostante alla qualificazione astratta del reato fosse collegata \u0026#171;un\u0026#8217;assai diversa entit\u0026#224; della pena principale prevista\u0026#187;. La disposizione censurata nel presente giudizio, invece, si giustificherebbe per la scelta di particolare rigore, compiuta dal legislatore, nei confronti di selezionati delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Le fattispecie di reato incluse nell\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., accomunate dalla capacit\u0026#224; di produrre il medesimo disvalore rispetto al bene, di rilievo costituzionale, dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione, sarebbero infatti contrassegnate da un \u0026#171;quadro sanzionatorio assai omogeneo nella sua severit\u0026#224;\u0026#187;. Inoltre, a differenza di quanto previsto dalla disposizione oggetto di scrutinio con la sentenza n. 222 del 2018, l\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen. \u0026#171;calibra la durata della pena accessoria a seconda della gravit\u0026#224; del fatto\u0026#187;, prescrivendo l\u0026#8217;interdizione perpetua solo per le condanne a pena detentiva non inferiore a tre anni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza della disciplina sarebbe poi esclusa in quanto la compressione che l\u0026#8217;interdizione perpetua dai pubblici uffici opera sulla capacit\u0026#224; giuridica del condannato risponde all\u0026#8217;esigenza di \u0026#171;allontanare definitivamente dalla possibilit\u0026#224; di esercitare funzioni lato sensu pubbliche soggetti che quelle stesse funzioni hanno gi\u0026#224; esercitato in maniera indegna\u0026#187;. In questa prospettiva, la difesa dello Stato sofferma l\u0026#8217;attenzione sul rapporto di \u0026#171;omologia\u0026#187; riscontrabile tra la pena accessoria in questione e la condanna per specifici delitti contro la pubblica amministrazione, mentre l\u0026#8217;art. 29, primo comma, cod. pen. sancisce la \u0026#171;generalizzata applicabilit\u0026#224;\u0026#187; della medesima pena \u0026#171;a prescindere da qualunque rapporto con il fatto criminale specifico\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe poi essere, in s\u0026#233; considerata, la perpetuit\u0026#224; della pena accessoria a sostenere il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale. Non solo perch\u0026#233; tale perpetuit\u0026#224; \u0026#232; comunque prevista dagli artt. 28 e 29 cod. pen., ma anche perch\u0026#233;, una volta esclusa l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della pena principale dell\u0026#8217;ergastolo, a maggior ragione tale conseguenza dovrebbe essere esclusa per la pena accessoria perpetua. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI motivi di contrasto della disciplina con il \u0026#8220;volto costituzionale della pena\u0026#8221; sarebbero ad ogni modo attenuati rispetto a quelli che presenta l\u0026#8217;art. 29 cod. pen. e sarebbero stati ulteriormente ridotti dalla recente introduzione dei gi\u0026#224; richiamati artt. 444, comma 3-bis, e 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., che possono dare luogo all\u0026#8217;esclusione della sanzione accessoria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePassando al vaglio delle prospettazioni del rimettente in ordine ai possibili esiti di una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato li ritiene entrambi impercorribili. L\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 29 cod. pen. implicherebbe infatti la parificazione del condannato per il reato di cui all\u0026#8217;art. 319 cod. pen. al condannato per qualunque altro reato, con l\u0026#8217;effetto di vanificare lo scopo perseguito dal legislatore, che ha voluto invece colpire in modo pi\u0026#249; severo gli autori di reati che ledono l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAltrettanto problematica sarebbe la prospettiva di applicare l\u0026#8217;art. 31 cod. pen. Tale disposizione avrebbe infatti valenza sussidiaria rispetto alla previsione dell\u0026#8217;interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dall\u0026#8217;art. 29 cod. pen. Seguendo la prospettiva del rimettente, l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 31 cod. pen., invece, \u0026#171;finirebbe per introdurre un trattamento sanzionatorio di favore per i condannati per uno dei delitti di cui agli artt. 314, 316, 319 e 319 ter c.p.\u0026#187;, consentendo al giudice di contenere l\u0026#8217;interdizione tra uno e cinque anni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 28 cod. pen., mentre in forza dell\u0026#8217;art. 29 cod. pen., il condannato ad una pena pari o superiore ai tre anni si vede applicata la pena fissa dell\u0026#8217;interdizione per cinque anni. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte di cassazione, sezione sesta penale, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 317-bis del codice penale, nel testo vigente prima delle modifiche recate dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonch\u0026#233; in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), \u0026#171;nella parte in cui prevede l\u0026#8217;automatica applicazione dell\u0026#8217;interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all\u0026#8217;art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente \u0026#232; chiamato a pronunciarsi su un ricorso per violazione di legge proposto da persona nei cui confronti, per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d\u0026#8217;ufficio disciplinato dall\u0026#8217;art. 319 cod. pen., era stata applicata, a sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione. Riferisce la Corte di cassazione che, in forza dell\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen. nel testo vigente all\u0026#8217;epoca delle condotte (accertate il 29 novembre 2017 e il 13 gennaio 2018), con la medesima sentenza di patteggiamento il condannato era stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio in conseguenza di tale interdizione, il ricorrente aveva chiesto di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., nel testo applicato ratione temporis, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente condivide i dubbi sulla legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., nella versione applicata in giudizio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn punto di rilevanza, osserva come l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate avrebbero un effetto \u0026#171;corrispondente all\u0026#8217;interesse del ricorrente che eviterebbe l\u0026#8217;applicazione perpetua della pena accessoria\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ordine alla non manifesta infondatezza, premette che la censura \u0026#171;rileva in una duplice direzione\u0026#187;: da una parte, quella dell\u0026#8217;automatismo ed indefettibilit\u0026#224; di applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen.; dall\u0026#8217;altra, quella della fissit\u0026#224; e della perpetuit\u0026#224; della sanzione. Tali due profili, afferma, \u0026#171;si saldano tra loro dando luogo ad un meccanismo sanzionatorio rigido che non appare compatibile con il \u0026#8220;volto costituzionale della sanzione penale\u0026#8221;\u0026#187; (vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 236 del 2016, n. 68 del 2012, n. 341 del 1994 e n. 50 del 1980). Il rimettente evoca, in particolare, i principi costituzionali di personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale, di proporzionalit\u0026#224; della pena e di finalit\u0026#224; rieducativa della medesima, espressi dagli artt. 3 e 27 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRicorda il rimettente come la sentenza n. 50 del 1980 di questa Corte abbia affermato la necessit\u0026#224; di un adeguamento individualizzato e proporzionale delle pene, che a sua volta richiede, di regola, una \u0026#171;articolazione legale del sistema sanzionatorio\u0026#187;. Ne conseguirebbe che, in relazione ad una sanzione rigida, i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale risultano superabili solo \u0026#171;a condizione che per la natura dell\u0026#8217;illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente \u0026#8220;proporzionata\u0026#8221; rispetto all\u0026#8217;intera gamma di comportamenti riconducili allo specifico tipo di reato\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la Corte di cassazione si tratta di principi che, \u0026#171;lungo un percorso di ermeneusi per nulla scontato e affatto concluso\u0026#187;, sono stati di recente ritenuti applicabili anche alle pene accessorie, nonostante si tratti di sanzioni caratterizzate da una marcata funzione di prevenzione speciale negativa. La sentenza n. 222 del 2018 di questa Corte, e la successiva sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 28 febbraio-3 luglio 2019, n. 28910, avrebbero infatti delineato, in materia di pene interdittive, \u0026#171;uno statuto che ne avvicina i principi regolatori fondanti a quello della pena principale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe pene accessorie, dunque, non potrebbero risultare manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato, al punto da vanificare la finalit\u0026#224; rieducativa del trattamento sanzionatorio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; accadrebbe, invece, nel caso di specie. L\u0026#8217;art. 319 cod. pen. prevede, per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d\u0026#8217;ufficio, la reclusione tra un minimo di sei e un massimo di dieci anni. Tale previsione ricomprenderebbe, a dire del rimettente, \u0026#171;condotte che possono avere gravit\u0026#224; oggettivamente diversa per il differente grado di lesione del bene giuridico tutelato\u0026#187;. In tutti i casi di condanna a pena detentiva pari o superiore ai tre anni, tuttavia, in forza del censurato art. 317-bis cod. pen., viene inflitta l\u0026#8217;interdizione perpetua dai pubblici uffici. Difficilmente, poi, sarebbe possibile applicare la pena accessoria nella misura temporanea, pur prevista dalla medesima disposizione, perch\u0026#233;, anche in caso di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, non sarebbe \u0026#171;matematicamente possibile\u0026#187; scendere al di sotto della soglia dei tre anni di reclusione. Infine, l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 323-bis, primo comma, cod. pen. risulterebbe di \u0026#171;rara applicazione\u0026#187; e quelle di cui all\u0026#8217;art. 323-bis, secondo comma, cod. pen., relative ad attivit\u0026#224; post delictum, resterebbero estranee al giudizio di gravit\u0026#224; del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la Corte di cassazione, la rigidit\u0026#224; della disciplina censurata sarebbe poi \u0026#171;amplificata\u0026#187; dalla natura perpetua della pena accessoria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si sottolinea come la sanzione interdittiva incida su molteplici diritti fondamentali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ordine ai possibili contenuti della richiesta declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale, e ai conseguenti effetti, il giudice a quo premette che, secondo la recente giurisprudenza costituzionale, non sarebbe pi\u0026#249; necessaria l\u0026#8217;evocazione di uno specifico tertium comparationis da parte del rimettente (vengono richiamate, tra le altre, le sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016 di questa Corte). Prospetta, perci\u0026#242;, una \u0026#171;ablazione della norma dal sistema sanzionatorio\u0026#187;, ma evidenzia che, per effetto di una tale pronuncia, la funzione di prevenzione speciale tutelata dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen. non rimarrebbe priva di tutela, potendo trovare applicazione, per il reato di cui all\u0026#8217;art. 319 cod. pen., \u0026#171;le disposizioni generali, in materia di pene accessorie, degli artt. 29 e 31 cod. pen.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;imputato del giudizio principale potrebbe pertanto essere inflitta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 29 cod. pen., l\u0026#8217;interdizione dai pubblici uffici in misura pari a cinque anni. \u0026#171;In alternativa\u0026#187;, in presenza di reato commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o pubblico servizio, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria potrebbe applicare l\u0026#8217;interdizione \u0026#171;temporanea\u0026#187; prevista dall\u0026#8217;art. 31 cod. pen., da definirsi secondo i criteri di cui agli artt. 132, 133 e 133-bis cod. pen., ed entro i limiti indicati dall\u0026#8217;art. 28 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, eccepisce preliminarmente l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, per difetto di pregiudizialit\u0026#224; rispetto alla definizione del giudizio principale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOsserva l\u0026#8217;interveniente che l\u0026#8217;inflizione dell\u0026#8217;interdizione perpetua dai pubblici uffici non costituirebbe affatto un automatico effetto, imposto dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., dell\u0026#8217;entit\u0026#224; della pena detentiva applicata dalla sentenza di condanna, ma risulterebbe \u0026#8211; o dovrebbe risultare \u0026#8211; frutto dell\u0026#8217;esercizio di una discrezionale scelta del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, argomenta l\u0026#8217;Avvocatura, l\u0026#8217;art. 445, comma 1-ter, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 3 del 2019, in caso di sentenza di patteggiamento per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione ivi indicati (tra i quali \u0026#232; ricompreso il reato di cui all\u0026#8217;art. 319 cod. pen.), stabilisce che il giudice \u0026#171;pu\u0026#242;\u0026#187; (e quindi non gi\u0026#224; deve) applicare le pene accessorie previste dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione costituirebbe una deroga sia al \u0026#171;comma 1-bis\u0026#187; (recte: comma 1) del medesimo art. 445 cod. proc. pen. (che annovera tra i benefici del ricorso alla applicazione di pena su richiesta anche quello della inapplicabilit\u0026#224; ex lege delle pene accessorie, limitandolo al solo caso in cui la pena detentiva irrogata non superi i due anni di reclusione), sia all\u0026#8217;applicazione obbligatoria delle pene accessorie prescritta dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAggiunge che il menzionato art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., avendo natura processuale ed essendo entrato in vigore il 31 gennaio 2019, avrebbe dovuto considerarsi applicabile al giudizio di merito, definito con sentenza del 25 ottobre 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSottolinea il Presidente del Consiglio dei ministri che, cionondimeno, il ricorrente nel giudizio principale non avrebbe contestato l\u0026#8217;apprezzamento compiuto dal giudice di merito sulla scelta di irrogare la pena accessoria o l\u0026#8217;omessa motivazione su tale profilo, n\u0026#233;, prima ancora, si sarebbe egli stesso avvalso della facolt\u0026#224; ora prevista, sempre per effetto della legge n. 3 del 2019, dall\u0026#8217;art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen., disposizione che consente alla parte di formulare la richiesta subordinandone l\u0026#8217;efficacia all\u0026#8217;esenzione dalle pene accessorie previste dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233;, dunque, \u0026#171;l\u0026#8217;ordinamento non stabilisce affatto\u0026#187; che alla sentenza di applicazione della pena su richiesta \u0026#171;consegua ope iuris\u0026#187;, per effetto dell\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., la pena dell\u0026#8217;interdizione perpetua, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate con riferimento all\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen. sarebbero \u0026#171;del tutto ininfluent[i] anche sul percorso argomentativo che dovr\u0026#224; sostenere la decisione del processo principale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa qui, conclude l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per irrilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sono inammissibili, sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle argomentate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La menzionata legge n. 3 del 2019, anche se nel caso di specie non rilevano le modifiche da essa direttamente apportate alla disposizione censurata, ha introdotto ulteriori elementi di novit\u0026#224; nel quadro normativo, incidendo anche sugli artt. 444 e 445 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto dell\u0026#8217;art. 1, comma 4, lettera d), della legge in questione, \u0026#232; stato aggiunto al corpo dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen. il comma 3-bis, ai cui sensi, nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 317,\u0026#160;318,\u0026#160;319,\u0026#160;319-ter,\u0026#160;319-quater, primo comma,\u0026#160;320,\u0026#160;321,\u0026#160;322,\u0026#160;322-bis e 346-bis cod. pen., \u0026#171;la parte, nel formulare la richiesta, pu\u0026#242; subordinarne l\u0026#8217;efficacia all\u0026#8217;esenzione dalle pene accessorie previste dall\u0026#8217;articolo 317-bis del codice penale ovvero all\u0026#8217;estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l\u0026#8217;estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;art. 1, comma 4, lettera e), numeri 1) e 2), della legge n. 3 del 2019, inoltre, il legislatore ha, rispettivamente, modificato il comma 1 dell\u0026#8217;art. 445 cod. proc. pen., e introdotto nella stessa norma un nuovo comma 1-ter. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima modifica, incidente sulla disposizione che prevede il beneficio della esenzione dalle pene accessorie per i casi in cui il rito si concluda con l\u0026#8217;applicazione di una pena detentiva non superiore ai due anni (cosiddetto \u0026#8220;patteggiamento ordinario\u0026#8221;), inserisce la specificazione in forza della quale \u0026#171;[n]ei casi previsti dal presente comma \u0026#232; fatta salva l\u0026#8217;applicazione del comma 1-ter\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa seconda modifica aggiunge all\u0026#8217;art. 445 cod. proc. pen. il comma 1-ter, in cui si stabilisce che \u0026#171;[c]on la sentenza di applicazione della pena di cui\u0026#160;all\u0026#8217;articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli\u0026#160;articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice pu\u0026#242; applicare le pene accessorie previste\u0026#160;dall\u0026#8217;articolo 317-bis del codice penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato trae da queste nuove previsioni normative la conclusione che, nell\u0026#8217;ambito del patteggiamento, la pena accessoria dell\u0026#8217;interdizione perpetua dai pubblici uffici per i reati contro la pubblica amministrazione non sarebbe pi\u0026#249; automatica conseguenza del ricorrere dei presupposti stabiliti dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., risultando bens\u0026#236; ora rimessa alla scelta discrezionale del giudice. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo questa lettura degli artt. 444, comma 3-bis, e 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., il potere valutativo che tali disposizioni consegnano al giudice in ordine all\u0026#8217;applicazione delle pene accessorie previste dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen. non riguarderebbe, infatti, solo i casi di \u0026#8220;patteggiamento ordinario\u0026#8221;, ma si estenderebbe anche ai casi di \u0026#8220;patteggiamento allargato\u0026#8221;, come quello del giudizio principale, riguardante persona nei cui confronti \u0026#232; stata applicata una pena detentiva pari a quattro anni e quattro mesi di reclusione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer vero, proprio su questi aspetti, la nuova disciplina \u0026#232; oggetto di controversie interpretative. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSenza dubbio essa incide sul \u0026#8220;patteggiamento ordinario\u0026#8221;. In questo senso depone il rinvio all\u0026#8217;art. 445, comma 1-ter, contenuto nella clausola aggiunta al comma 1, norma quest\u0026#8217;ultima che, come detto, si riferisce alle pene patteggiate di entit\u0026#224; non superiore ai due anni di reclusione. Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 3 del 2019, gli imputati per i reati contro la pubblica amministrazione non si giovano pi\u0026#249; ope legis, in caso di \u0026#8220;patteggiamento ordinario\u0026#8221;, del beneficio della esenzione dalle pene accessorie previste dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., poich\u0026#233; la valutazione sul punto \u0026#232; ora rimessa al giudice. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOggetto di divergenti interpretazioni \u0026#232;, invece, l\u0026#8217;estensione di tale potere discrezionale del giudice anche al patteggiamento cosiddetto \u0026#8220;allargato\u0026#8221;, in cui l\u0026#8217;accordo processuale si riferisce a pene detentive di entit\u0026#224; superiore ai due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMentre i lavori preparatori della legge n. 3 del 2019 potrebbero orientare verso la soluzione negativa \u0026#8211; la relazione illustrativa al disegno di legge AC n. 1189 afferma, infatti, che si intendeva rimettere alla \u0026#171;valutazione discrezionale del giudice l\u0026#8217;applicazione delle sanzioni accessorie, nel caso di irrogazione di una pena che non superi i due anni di reclusione\u0026#187; \u0026#8211; la stessa conclusione non \u0026#232; autorizzata dal tenore letterale degli artt. 444, comma 3-bis, e 445, comma 1-ter, cod. proc. pen. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessuna delle due disposizioni, infatti, fa esplicito riferimento a specifiche soglie di pena detentiva concordata tra le parti: tanto che, in sede di parere sul citato disegno di legge AC n. 1189, il Consiglio superiore della magistratura segnalava come la formulazione del proposto art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen., \u0026#171;che richiama specificamente e senza limitazioni di pena [taluni] delitti contro la p.a., rende possibile un\u0026#8217;interpretazione che includa nel suo ambito di operativit\u0026#224; non solo il caso del patteggiamento a pena contenuta nei due anni [\u0026#8230;] ma anche le ipotesi di patteggiamento a pena superiore a due anni di reclusione\u0026#187; (Parere del 19 dicembre 2018 sul disegno di legge AC n. 1189 \u0026#8220;Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici\u0026#8221;). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon risulta che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; abbia avuto occasione di esprimere un indirizzo interpretativo ben definito (deve essere tuttavia segnalata la sentenza della Corte di cassazione, sezione sesta penale, 12 novembre 2020-19 febbraio 2021, n. 6614, che afferma la estensione al \u0026#8220;patteggiamento allargato\u0026#8221; del nuovo potere discrezionale del giudice quanto all\u0026#8217;applicazione delle pene accessorie interdittive, e proprio su questa base respinge un\u0026#8217;eccezione di legittimit\u0026#224; costituzionale in tutto analoga a quella ora in esame).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpettava, in ogni caso, al giudice a quo operare una consapevole ed esplicita scelta tra le differenti soluzioni interpretative ricordate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon solo, tuttavia, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione omette qualunque riferimento ai problemi appena illustrati, ma non contiene cenno alcuno al disposto degli artt. 444, comma 3-bis, e 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 3 del 2019. Non viene affrontato, in particolare, il tema della riferibilit\u0026#224; di tali ultime disposizioni anche al \u0026#8220;patteggiamento allargato\u0026#8221; e, dunque, allo stesso giudizio all\u0026#8217;origine delle odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate sull\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., in relazione all\u0026#8217;asserita automatica applicazione della pena accessoria interdittiva a seguito di condanna per il reato di cui all\u0026#8217;art. 319 cod. pen., vanno dunque dichiarate inammissibili, perch\u0026#233; il giudice a quo omette di pronunciarsi proprio su questi decisivi aspetti, che condizionano ogni valutazione sul carattere asseritamente indefettibile della applicazione di tale pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa lacuna in parola, in definitiva, \u0026#171;compromette irrimediabilmente l\u0026#8217;iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza\u0026#187; (sentenze n. 194 e n. 61 del 2021; nello stesso senso, n. 264 del 2020, n. 150 del 2019; ordinanze n. 108 del 2020, n. 136 e n. 30 del 2018 e n. 88 del 2017). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La riscontrata lacuna condiziona ineluttabilmente anche la valutazione sulla doglianza relativa al carattere fisso e perpetuo della pena interdittiva prevista dalla disposizione censurata, determinando l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, per le stesse ragioni, anche di questo secondo profilo delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso rimettente afferma, infatti, che la proposta censura di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;rileva in una duplice direzione\u0026#187;, sia quella dell\u0026#8217;automatismo e dell\u0026#8217;indefettibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione della pena accessoria dell\u0026#8217;interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dall\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., sia quella della fissit\u0026#224; e perpetuit\u0026#224; della sanzione: tali due profili \u0026#171;si saldano tra loro dando luogo ad un meccanismo sanzionatorio rigido che non appare compatibile con il \u0026#8220;volto costituzionale della sanzione penale\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella prospettazione del rimettente, l\u0026#8217;asserita rigidit\u0026#224; del complessivo trattamento sanzionatorio \u0026#232; dunque il risultato dell\u0026#8217;intreccio dei due profili, come conferma un ulteriore passaggio dell\u0026#8217;ordinanza, in cui si considera la \u0026#171;natura automatica e fissa del meccanismo in contrasto con i principi di proporzionalit\u0026#224; e individualizzazione della pena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva che il rimettente avrebbe dovuto considerare il possibile venir meno, nell\u0026#8217;ambito del patteggiamento, dell\u0026#8217;automatismo nella applicazione della pena accessoria di cui all\u0026#8217;art. 317-bis cod. pen., perch\u0026#233; condizionante ogni valutazione sulla rigidit\u0026#224; complessiva del meccanismo sanzionatorio censurato: l\u0026#8217;ipotizzata discrezionalit\u0026#224; nell\u0026#8217;applicazione della pena accessoria, infatti, potrebbe comportare una diversa valutazione della disciplina, e dei suoi connessi effetti sul terreno della proporzionalit\u0026#224;, incidendo sullo scrutinio di non manifesta infondatezza rimesso al giudice a quo (secondo lo stesso percorso argomentativo seguito dalla gi\u0026#224; citata sentenza della Corte di cassazione, sezione sesta penale, n. 6614 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, il non aver adeguatamente argomentato sul primo profilo delle censure \u0026#8211; ovvero sulla reale indefettibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione della sanzione interdittiva \u0026#8211; rende inammissibile, nei termini unitariamente prospettati, anche il secondo, riferito a fissit\u0026#224; e perpetuit\u0026#224; della sanzione stessa.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 317-bis del codice penale, nel testo anteriore alle modifiche recate dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonch\u0026#233; in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Pene accessorie - Interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per il reato di cui all\u0027art. 319 del codice penale [corruzione per un atto contrario ai doveri d\u0027ufficio] a una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione - Automatismo e indefettibilit\u0026#224; di applicazione della pena accessoria - Fissit\u0026#224; e perpetuit\u0026#224; della sanzione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44389","titoletto":"Reati e pene - Pene accessorie - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione - Denunciata violazione dei principi di personalità della responsabilità penale, di proporzionalità della pena e di finalità rieducativa - Inadeguata argomentazione delle censure - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210053).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per inadeguata argomentazione delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. sesta pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell\u0027art. 317-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., nel testo anteriore alle modifiche recate dall\u0027art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui prevede l\u0027automatica applicazione dell\u0027interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all\u0027art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha omesso di pronunciarsi su aspetti decisivi che condizionano ogni valutazione sul carattere asseritamente indefettibile dell\u0027applicazione della citata pena accessoria, mentre avrebbe dovuto considerare il possibile venir meno, nell\u0027ambito del patteggiamento, del censurato automatismo, perché condizionante ogni valutazione sulla rigidità complessiva del meccanismo sanzionatorio; tale lacuna - che condiziona anche la valutazione sulla doglianza relativa al carattere fisso e perpetuo della stessa pena interdittiva - compromette irrimediabilmente l\u0027iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza della questione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 194/2021 - mass. 44214; S. 61/2021 - mass. 43765; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 150/2019 - mass. 41415; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 30/2018 - mass. 39836; O. 88/2017 - mass. 39450\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"317","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate da","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/01/2019","data_nir":"2019-01-09","numero":"3","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. m)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-01-09;3~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41932","autore":"Aprile E.","titolo":"L\u0027applicazione delle pene accessorie ex art. 317-bis c.p. nel caso di sentenza di patteggiamento","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43062","autore":"Fanelli L., Maida G.","titolo":"Le pene accessorie nei delitti contro la P.A.: terra di mezzo tra nomofilachia e legislazione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"22","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40516","autore":"Martin F.","titolo":"L\u0027articolo 317-bis cod. pen. al vaglio della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40516_2021_232.pdf","nome_file_fisico":"232_2021_Martin.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40495","autore":"Zaniolo M.","titolo":"Alla Corte Costituzionale la questione sulla legittimità dell\u0027art. 317-bis c.p., ante l. 3/2019, nella parte in cui prevede l\u0027automatica applicazione dell\u0027interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna per il reato di cui all\u0027art. 319 c.p.","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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