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C. ed altra e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 24 marzo 2011 iscritta al n. 59 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2013.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella. \r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\tRitenuto che il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore \u0026#8211; nel procedimento di reclamo proposto ai sensi dell\u0026#8217;art. 669-terdecies del codice di procedura civile da C.R. avverso l\u0026#8217;ordinanza di rigetto del suo ricorso in via d\u0026#8217;urgenza volto ad ottenere, in via principale, la declaratoria di nullit\u0026#224; e/o illegittimit\u0026#224; del provvedimento della pubblica amministrazione che gli aveva revocato l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio della professione forense, in subordine la sospensione del medesimo provvedimento ed il contestuale riconoscimento della provvisoria riviviscenza dell\u0026#8217;atto autorizzativo all\u0026#8217;esercizio della suddetta professione \u0026#8211; ha, con ordinanza depositata il 24 marzo 2011, iscritta al n. 59 del registro ordinanze dell\u0026#8217;anno 2013, sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nonch\u0026#233; al canone della ragionevolezza intrinseca riconducibile all\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost., degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio della professione di avvocato);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\tche, ad avviso del collegio rimettente, che richiama le argomentazioni esposte dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, a fondamento di identico dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale della normativa in oggetto (\u0026#232; citata l\u0026#8217;ordinanza n. 24689 del 6 dicembre 2010), le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., come pure il parametro della ragionevolezza intrinseca di cui all\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost., perch\u0026#233;, non solo imporrebbero un sacrificio irragionevolmente lesivo del sicuro e giustificato affidamento di mantenere nel tempo lo stato di avvocati part-time maturato da tutti i dipendenti pubblici i quali, come il ricorrente nel giudizio a quo, si erano avvalsi da diversi anni dell\u0026#8217;opzione in tal senso prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), gi\u0026#224; reputata conforme a Costituzione da questa Corte con sentenza n. 189 del 2001, ma addirittura sconvolgerebbero la consolidata situazione giuridica sorta in capo a costoro in forza del regime previgente, avendo essi realizzato, in una simile prospettiva, investimenti intellettuali ed economici finalizzati all\u0026#8217;avvio della nuova attivit\u0026#224; professionale e, correlativamente, affrontato pregnanti mutamenti della propria impostazione di vita, al prezzo di inevitabili rinunce a migliori prospettive di carriera nell\u0026#8217;ambito della pubblica amministrazione. Con la conseguenza della probabile lesione di tutta una serie di consolidate aspettative, nonch\u0026#233; di un legittimo affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica, valore costituzionalmente protetto (peraltro in settori di peculiare rilevanza costituzionale come quelli del lavoro e della libera iniziativa economica), che le previste misure limitate nel tempo sarebbero palesemente inidonee a salvaguardare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\tche \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la manifesta infondatezza della questione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, in via preliminare, le questioni sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore sono ammissibili, perch\u0026#233; il collegio rimettente, investito del reclamo avverso l\u0026#8217;ordinanza di rigetto emessa in prime cure, ha accolto la domanda del ricorrente di sospensione del provvedimento di revoca dell\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio della professione forense (in concomitanza con la prestazione di lavoro pubblico) proprio sulla base della ritenuta non manifesta infondatezza del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale della normativa in oggetto e, quindi, ha sospeso il giudizio principale in attesa della decisione di questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, di conseguenza, il giudice a quo non ha esaurito in via definitiva il suo potere cautelare, essendosi implicitamente riservato di rivalutare il provvedimento adottato in via d\u0026#8217;urgenza all\u0026#8217;esito del giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale, in coerenza con il principio secondo cui, ogni qual volta il fumus boni iuris sia ravvisato alla luce della ritenuta non manifesta infondatezza della questione sollevata, la sospensione dell\u0026#8217;efficacia del provvedimento impugnato \u0026#232; di carattere provvisorio, sino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale (in tal senso, specificamente, sentenza n. 236 del 2010; ordinanza n. 25 del 2006);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, questa Corte, con la sentenza n. 166 del 2012, ha gi\u0026#224; dichiarato non fondate questioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle sollevate con l\u0026#8217;ordinanza in esame e, segnatamente, appunto quelle, proposte dalla Corte di cassazione - sezioni unite, alle quali l\u0026#8217;odierno rimettente ha fatto largamente rinvio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in tale occasione, \u0026#232; stata, innanzitutto, esclusa, nel solco della sentenza n. 390 del 2006 di questa stessa Corte, la denunciata violazione degli artt. 4 e 35 Cost., da un lato, dell\u0026#8217;art. 41 Cost., dall\u0026#8217;altro. Dei primi due, in quanto essi, nel garantire il diritto al lavoro, ne affidano l\u0026#8217;attuazione, quanto ai tempi e ai modi, alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, nella specie esercitata in modo non irragionevole. Dell\u0026#8217;ultimo, perch\u0026#233; non viene qui in rilievo un\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica, ma una modalit\u0026#224; di espletamento del servizio presso enti pubblici ai fini del soddisfacimento dell\u0026#8217;interesse generale all\u0026#8217;esecuzione della prestazione di lavoro pubblico in termini rispettosi dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e del buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione, nonch\u0026#233; ad un corretto esercizio della professione forense;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, sul punto nodale del dubbio di legittimit\u0026#224; ora riproposto dal giudice a quo, si \u0026#232; evidenziato che \u0026#171;la normativa transitoria dettata dall\u0026#8217;art. 2 della legge in oggetto [\u0026#8230;] soddisfa pienamente i requisiti di non irragionevolezza della scelta normativa di carattere inderogabilmente ostativo sottesa alla legge n. 339 del 2003. Scelta inevitabilmente destinata a produrre effetti, proprio per la sua portata generale, anche sulle posizioni dei dipendenti pubblici part-time legittimamente trovatisi ad esercitare in concomitanza la professione di avvocati. Essi, infatti, anzich\u0026#233; cadere immediatamente sotto il divieto, hanno potuto beneficiare di un termine di trentasei mesi per esprimere la decisione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; cui dedicarsi in futuro in via esclusiva (con diritto al tempo pieno in caso di opzione per il mantenimento del rapporto d\u0026#8217;impiego pubblico) e, nell\u0026#8217;ipotesi di una prima manifestazione optativa per la professione forense, di un ulteriore quinquennio per l\u0026#8217;esercizio dello ius poenitendi, tale da garantire loro il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno (entro tre mesi dalla richiesta) con il solo limite della sospensione, nelle more, dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, questa Corte ha ritenuto che vi \u0026#232; stato tutto il tempo perch\u0026#233; i dipendenti pubblici part-time gi\u0026#224; autorizzati (come il ricorrente nel giudizio a quo) all\u0026#8217;esercizio della professione forense potessero valutare, di fronte ad una interdizione oramai generalizzata allo svolgimento contemporaneo delle due attivit\u0026#224;, presupposti e situazioni, personali e familiari, per orientare la propria scelta nella direzione del mantenimento del rapporto di lavoro pubblico piuttosto che in quella dell\u0026#8217;esercizio esclusivo della professione legale, con la disponibilit\u0026#224; di uno spatium deliberandi supplementare a beneficio dell\u0026#8217;opzione per la pi\u0026#249; solida posizione lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione, in caso di preferenza inizialmente manifestata per la pi\u0026#249; aleatoria attivit\u0026#224; libero-professionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, conseguentemente, nelle conclusioni della citata pronuncia si \u0026#232; sancito che \u0026#171;il descritto regime di tutela, lungi dal tradursi in un regolamento irrazionale lesivo dell\u0026#8217;affidamento maturato dai titolari di situazioni sostanziali legittimamente sorte sotto l\u0026#8217;impero della normativa previgente, \u0026#232; da ritenere assolutamente adeguato a contemperare la doverosa applicazione del divieto generalizzato reintrodotto dal legislatore per l\u0026#8217;avvenire (con effetto, altres\u0026#236;, sui rapporti di durata in corso) con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici a tempo parziale, gi\u0026#224; ammessi dalla legge dell\u0026#8217;epoca all\u0026#8217;esercizio della professione legale\u0026#187;, anche perch\u0026#233;, diversamente opinando, si sarebbe avuto il risultato, giudicato certamente irragionevole, \u0026#171;di conservare \u0026#8220;ad esaurimento\u0026#8221; una riserva di lavoratori pubblici part-time, contemporaneamente avvocati, all\u0026#8217;interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona\u0026#187; (sent. n. 166 del 2012, cit.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche a tal proposito, onde prevenire distorsioni come quella sopra paventata, si \u0026#232; ribadito il principio che raccomanda di evitare diversit\u0026#224; di trattamento diffuse e indeterminate nel tempo, \u0026#171;non potendosi lasciare nell\u0026#8217;ordinamento sine die una duplicit\u0026#224; di discipline diverse e parallele per le stesse situazioni\u0026#187; (sentenza n. 378 del 1994);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dopo la citata pronuncia di non fondatezza, il quadro normativo di riferimento \u0026#232; rimasto sostanzialmente immutato, perch\u0026#233; l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio della professione forense con l\u0026#8217;impiego pubblico part-time non solo non \u0026#232; stata minimamente scalfita dalla normativa sopravvenuta di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (v., in particolare, artt. 5 e 5 bis) e al correlativo decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell\u0026#8217;articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), ma \u0026#232; stata, anzi, rafforzata \u0026#8211; con l\u0026#8217;espressa inconciliabilit\u0026#224; \u0026#171;con qualsiasi attivit\u0026#224; di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato\u0026#187; \u0026#8211; dall\u0026#8217;art. 18, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell\u0026#8217;ordinamento della professione forense), come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (v. Corte di cassazione - sezioni unite, n. 11833 del 16 maggio 2013);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo non ha sollevato nuovi profili di censura, n\u0026#233; prospettato ragioni o argomenti diversi e ulteriori rispetto a quelli gi\u0026#224; sottoposti all\u0026#8217;esame di questa Corte e da essa valutati nella richiamata precedente pronuncia di non fondatezza (sent. n. 166 del 2012, cit.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, le argomentazioni poste a base della test\u0026#233; citata pronunzia debbono essere integralmente confermate, sicch\u0026#233; le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore vanno dichiarate, a questo punto, manifestamente infondate (ex plurimis: ordinanze n. 32 del 2013, n. 301 del 2011, nn. 261 e 153 del 2010, n. 356 del 2003 e n. 170 del 2002), non contrastando la normativa impugnata con alcuno dei parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\tdichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;esercizio della professione di avvocato), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nonch\u0026#233; al principio di ragionevolezza, dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\tCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuigi MAZZELLA, Presidente e Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGabriella MELATTI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 gennaio 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Gabriella MELATTI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiori al 50% di quelle a tempo pieno - Divieto di iscrizione all\u0027albo professionale degli avvocati - Non applicabilit\u0026#224; a coloro che risultino gi\u0026#224; iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 339/2003 - Mancata previsione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"37588","titoletto":"Impiego pubblico - Incompatibilità dell\u0027esercizio della professione forense con l\u0027impiego pubblico - Reintroduzione del divieto anche per i dipendenti già autorizzati, in regime di tempo parziale - Asserita lesione del principio di affidamento - Asserita lesione del diritto al lavoro - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, i quali, nel disciplinare l\u0027incompatibilità dell\u0027esercizio della professione di avvocato con l\u0027impiego pubblico, reintroducono il divieto anche per i dipendenti già autorizzati, in regime di tempo parziale. Infatti, questione analoghe sono state già dichiarate non fondate nelle sentenze nn. 390 del 2006 e 166 del 2012 e il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non ha sollevato nuovi profili di censura, né prospettato ragioni o argomenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già valutati, in presenza di un quadro normativo rimasto sostanzialmente immutato.\u003c/p\u003e \u003cp class\u003d\"massima\"\u003e- Sull\u0027ammissibilità della questione sollevata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che non ha esaurito in via definitiva il suo potere cautelare, v. la citata sentenza n. 236/2010 e la citata ordinanza n. 25/2006.\u003c/p\u003e \u003cp class\u003d\"massima\"\u003e- Per il merito della questione, sostanzialmente sovrapponibile a quella in oggetto, già dichiarata non fondata dalla Corte, v. la citata sentenza n. 166/2012, nonché la sentenza n. 390/2006 da essa richiamata.\u003c/p\u003e \u003cp class\u003d\"massima\"\u003e- Sulla necessità di evitare diversità di trattamento diffuse e indeterminate nel tempo, v. la citata sentenza n. 378/1994.\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/11/2003","data_nir":"2003-11-25","numero":"339","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-25;339~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/11/2003","data_nir":"2003-11-25","numero":"339","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-25;339~art2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"27003","autore":"Santoro P.","titolo":"Il depotenziamento del controllo della Corte dei contri sul bilancio preventivo delle Regioni","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustamm.it","anno_rivista":"2014","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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