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d.lgs. n. 165 del 2001 – Ricorso del Governo – Potenziale introduzione di criteri per la mobilità ulteriori e diversi da quelli stabiliti dal legislatore statale – Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione del principio di eguaglianza – Lesione dei principi del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 9 ottobre 2025, n. 28, art. 8, introduttivo del comma 2-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e nell’art. 33-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003el\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la\u0026nbsp;Sardegna), artt. 3, in particolare, primo comma, e 4; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, comma 3, e 30, comma 1.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eImpiego pubblico – Impiego regionale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni transitorie – Previsione, in sede di prima applicazione, al fine del transito dei dipendenti degli enti locali nel Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione, che l’ARAN Sardegna ammette alla contrattazione le organizzazioni che abbiano nel comparto o nell’area di provenienza o di ingresso una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando il solo dato associativo – Ricorso del Governo – Deroga al criterio della rappresentatività sindacale stabilito dalla legislazione statale – Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile – Lesione dei principi del buon andamento e di legalità dell’azione amministrativa – Violazione del principio di eguaglianza – Violazione del principio di libertà sindacale – Eccedenza dalle competenze statutarie.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Legge della Regione Sardegna 9 ottobre 2025, n. 28, art. 17, comma 3.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 39, 97 e 117, secondo comma, 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transitorie - Previsione, in sede di prima\n applicazione, al fine del transito dei dipendenti degli enti locali\n nel Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione, che\n l\u0027ARAN Sardegna ammette alla contrattazione le organizzazioni che\n abbiano nel comparto o nell\u0027area di provenienza o di ingresso una\n rappresentativita\u0027 non inferiore al 5 per cento, considerando il\n solo dato associativo. \n- Legge della Regione Sardegna 9 ottobre 2025, n. 28 (Disposizioni in\n materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione\n collettiva della Regione e degli enti locali), artt. 8 e 17, comma\n 3. \n\n\r\n(GU n. 52 del 24-12-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del\nConsiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e\u0027\ndomiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 contro la Regione\nAutonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore per la\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 8 e 17,\ncomma 3 della legge Regione Sardegna n. 28 del 9 ottobre 2025,\nrecante \"Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di\ncontrattazione collettiva della Regione e degli enti locali\", come da\ndelibera del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025. \n Sul BURAS della Regione Autonoma della Sardegna n. 56 del 10\nottobre 2025, e\u0027 stata pubblicata la legge Regionale n. 28 del 9\nottobre 2025, recante \"Disposizioni in materia di attuazione del\nComparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli\nenti locali\". \n Con la legge in epigrafe, la Regione autonoma della Sardegna\ndetta disposizioni applicative delle previsioni di cui all\u0027art. 12,\ncomma 4, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di\nfunzioni e compiti agli enti locali), la quale dispone che le\namministrazioni e gli enti regionali sono legalmente rappresentati\ndall\u0027Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli\nenti locali della Sardegna (ARAN Sardegna) ai fini della\ncontrattazione collettiva e alle relazioni sindacali, rimettendo\nappunto alla legge regionale l\u0027ordinamento dell\u0027Agenzia e il\nprocedimento di contrattazione collettiva, precisando che, nella\ncomposizione degli organi dell\u0027Agenzia e nel procedimento di\ncontrattazione, debba essere assicurata la presenza di soggetti in\nrappresentanza degli enti locali. \n L\u0027intervento in esame, - anche mediante modifiche funzionali alla\nlegge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e\ndell\u0027organizzazione degli uffici della Regione), in base ai principi\ncostituzionali di sussidiarieta\u0027, differenziazione e adeguatezza e\nalle disposizioni dell\u0027art. 44 dello Statuto speciale per la Sardegna\n(legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), per il quale \"La\nRegione esercita normalmente le sue funzioni amministrative\ndelegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici\", gia\u0027 alla\nbase della citata legge regionale n. 9 del 2006 -, e\u0027 teso a\nriconoscere ai dipendenti di comuni, unioni di comuni e comunita\u0027\nmontane, province e citta\u0027 metropolitane l\u0027identico assetto\ncontrattuale dei dipendenti del sistema regionale. \n A tale scopo, la legge regionale, tra l\u0027altro, istituisce il\nComparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli\nenti locali, prevedendo, tra le altre misure di immediata\noperativita\u0027, la richiamata istituzione dell\u0027Agenzia per la\nrappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della\nSardegna (ARAN Sardegna), nonche\u0027 una riorganizzazione strutturale\ndel sistema negoziale. \n Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute\nnegli articoli 8 e 17, comma 3 della legge Regione Sardegna n. 28 del\n9 ottobre 2025, siano illegittime per contrasto con gli articoli 3,\n39, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in\nrelazione agli articoli 1, comma 3, 30 e 43, comma 1 del decreto\nlegislativo n. 165 del 2001 (norme interposte), ed agli articoli 3 e\n4 dello Statuto regionale; pertanto, propone questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale ai sensi dell\u0027art. 127 comma 1 Cost. per\ni seguenti \n \n Motivi \n \n 1) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 8 della legge Regione\nSardegna n. 28 del 9 ottobre 2025, per contrasto con gli articoli 3,\n97 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, in relazione\nagli articoli 1, comma 3, e 30, comma 1, del decreto legislativo n.\n165 del 2001 (norme interposte), ed agli articoli 3 e 4 dello Statuto\nregionale. \n L\u0027art. 8 della L.R. Sardegna n. 28/2025, recante \"Integrazione\nall\u0027art. 33-ter della legge regionale n. 31 del 1998 (Ruolo unico dei\ndipendenti del comparto di contrattazione regionale)\", dispone che \n «1. Dopo il comma 2 dell\u0027art. 33-ter della legge regionale n.\n31 del 1998 e\u0027 inserito il seguente: \n \"2-bis. I criteri per la mobilita\u0027 all\u0027interno del Sistema\ndell\u0027amministrazione pubblica della Sardegna sono deliberati dalla\nGiunta regionale sentite le organizzazioni sindacali\nrappresentative.\"». \n Tale disposizione presenta profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale, giacche\u0027 - se e\u0027 vero che la prevista deliberazione\ndella Giunta regionale sui \"criteri per la mobilita\u0027\" rappresenta un\natto di natura secondaria, tenuto, percio\u0027, a rispettare le\ndisposizioni statali e regionali vigenti, non richiama l\u0027art. 30 del\ndecreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina gia\u0027 in maniera\ncompiuta e dettagliata il passaggio diretto del personale tra\namministrazioni, costituendo quadro di riferimento imprescindibile\nper garantire uniformita\u0027 sul territorio nazionale -, espone al\nrischio che la Giunta non concepisca la predetta deliberazione come\nmera specificazione delle disposizioni di cui al sesto periodo del\ncomma 1 del citato art. 30 (il quale stabilisce che \"Le\namministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze\nprofessionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale,\nper un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono\nindicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto\ndi personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti\nda possedere\"), ma come veicolo di criteri ulteriori e diversi da\nquelli fissati dalle disposizioni fissate dal legislatore statale\nnell\u0027esercizio delle competenze di cui all\u0027art. 117, secondo comma,\nlettera l), della Costituzione, in materia di \"ordinamento civile\"\n(ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n.\n180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014). \n Tali contenuti di fonte statale integrano, nella specie, limiti\nrilevanti ai sensi del citato art. 3 dello Statuto di autonomia, sub\nspecie \"norme fondamentali delle riforme economico-sociali della\nRepubblica\" e, ancor prima, \"principi dell\u0027ordinamento giuridico\ndella Repubblica\" ex art. 3, primo comma, dello Statuto speciale,\ngia\u0027 ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.\n165 del 2001. \n Codesta Corte costituzionale, con riguardo alla disciplina dei\nrapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, afferma\nche i principi fissati dalla legge statale in materia \"costituiscono\ntipici limiti di diritto privato, fondati sull\u0027esigenza, connessa al\nprecetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l\u0027uniformita\u0027\nnel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che\ndisciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche\nalle regioni a statuto speciale\" (sentenze n. 154 del 2019, n. 232 e\nn. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013 e n. 255 del\n2002). \n Cio\u0027 detto in merito al principio di eguaglianza (art. 3, primo\ncomma, della Costituzione), occorre soggiungere che la rilevata\nmancanza del riferimento espresso alla citata fondamentale disciplina\nstatale compromette anche il principio del buon andamento e\nimparzialita\u0027 dell\u0027amministrazione di cui all\u0027art. 97 della\nCostituzione, poiche\u0027 e\u0027 suscettibile di incidere negativamente\nsull\u0027efficacia delle procedure di mobilita\u0027, concretamente in danno\nperaltro di numerose amministrazioni pubbliche. \n 2) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 17, comma 3 della\nlegge Regione Sardegna n. 28 del 9 ottobre 2025, per contrasto con\ngli articoli 3, 39, 97 e 117, secondo comma, lettera l) della\nCostituzione, in relazione agli articoli 1 comma 1, e 43, comma 1 del\ndecreto legislativo n. 165 del 2001 (norme interposte), ed agli\narticoli 3 e 4 dello Statuto regionale. \n L\u0027art. 17, comma 3, della L.R. Sardegna n. 28/2025, recante\n\"Norme transitorie\", dispone che \n \"3. In sede di prima applicazione, al fine del transito dei\ndipendenti degli enti locali nel Comparto unico di contrattazione\ncollettiva della Regione, l\u0027ARAN Sardegna ammette alla contrattazione\nle organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell\u0027area di\nprovenienza o di ingresso una rappresentativita\u0027 non inferiore al 5\nper cento, considerando a tale fine il solo dato associativo, da\ncalcolarsi tenendo conto del rapporto tra il dato associativo ed il\nnumero dei dipendenti rappresentati nel comparto o area di\nprovenienza o di ingresso\". \n Merita censura il citato art. 17, comma 3, che reca una\ndisposizione transitoria secondo cui, \"in sede di prima\napplicazione\", la neocostituita, citata Agenzia per la rappresentanza\nnegoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN\nSardegna) ammette alla contrattazione le organizzazioni sindacali che\nabbiano, nel Comparto o nell\u0027area di provenienza o di ingresso, una\nrappresentativita\u0027 non inferiore al 5 per cento, disponendo che\nquesta sia calcolata sulla base del solo dato associativo (rapporto\ntra deleghe e numero dei dipendenti rappresentati), dunque\nappositamente preferito al criterio della \"media tra il dato\nassociativo e il dato elettorale\" di cui all\u0027art. 43, comma 1, del\ncitato decreto legislativo n. 165 del 2001. \n In termini generali, circa la riconducibilita\u0027 delle\ndisposizioni del predetto decreto legislativo, fissate dal\nlegislatore statale nell\u0027esercizio delle competenze di cui all\u0027art.\n117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in materia di\n\"ordinamento civile\", al gia\u0027 menzionato limite statutario delle\n\"norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica\",\naccanto al gia\u0027 richiamato art. 1, comma 3, del citato decreto\nlegislativo n. 165 del 2001, rileva la legge di delegazione n. 421\ndel 1992, da cui traggono origine le disposizioni vigenti ora\nconfluite nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (la delega\ncontenuta nell\u0027art. 2 della legge n. 421 del 1992, infatti, e\u0027 stata\nintegrata da quella recata dall\u0027art. 11 della legge n. 59 del 1997,\nda cui traggono origine le attuali norme in tema di\nrappresentativita\u0027 sindacale). \n Nella contrattazione pubblica, la disciplina della\nrappresentativita\u0027 sindacale e\u0027 strettamente connessa al meccanismo\ndi efficacia generale dei contratti collettivi nazionali e, pertanto,\nalla stessa struttura del rapporto di lavoro pubblico\ncontrattualizzato, che resta regolato dall\u0027ordinamento civile. \n Con specifico riguardo alla citata previsione statale di cui\nall\u0027art. 43, con particolare riferimento al comma 1, del citato\ndecreto legislativo n. 165 del 2001, attinente al cruciale momento\nnegoziale, merita sottolineare come essa dia corpo ai principi di\nbuon andamento e legalita\u0027 dell\u0027azione amministrativa (art. 97 della\nCostituzione) e persegua la finalita\u0027 di assicurare un quadro certo e\nuniforme di regole rappresentative nella contrattazione collettiva\npubblica. \n Come chiarito dal diritto vivente (Cass., sez. lav., sentenza\nn. 33801 del 12 novembre 2021), la predeterminazione legislativa dei\ncriteri di rappresentativita\u0027 evita che il sistema negoziale pubblico\nsi fondi su \"meri rapporti di forza\", garantendo trasparenza,\nimparzialita\u0027 e stabilita\u0027 agli accordi collettivi e assicurando la\nsalvaguardia della liberta\u0027 sindacale, peraltro oggetto di tutela\nanche in base al diritto internazionale e dell\u0027Unione europea. \n Anzi, la circostanza per cui la legge regionale censurata,\ndiscostandosi dal quadro nazionale, si orienti a favore di un\ncriterio di calcolo della rappresentativita\u0027 parziale, in base al\ncriterio associativo per tralasciare invece i fattori di tipo\nelettorale, costituisce violazione, altresi\u0027, dello stesso principio\ndi liberta\u0027 sindacale di cui all\u0027art. 39 della Costituzione. \n La disposizione regionale censurata, infatti, nell\u0027apprestare\nun certo assetto della \"selezione\" delle rappresentative sindacali\nammesse alla contrattazione collettiva, puo\u0027 risolversi\nnell\u0027esclusione di talune di esse, sebbene siano da ritenersi\nsufficientemente \"rappresentative\" alla stregua degli equilibrati\ncriteri fissati dalla citata normativa statale interposta. \n Merita ricordare quella giurisprudenza della Corte\ncostituzionale (sentenze nn. 213/2008 e 212/2012) che chiarisce che\nle Regioni, anche a statuto speciale, pur potendo disciplinare\nl\u0027organizzazione dei propri apparati e le modalita\u0027 di contrattazione\ndecentrata, non possono modificare i criteri fondamentali di\nrappresentativita\u0027 e le regole che presiedono all\u0027efficacia dei\ncontratti collettivi del pubblico impiego. \n La Regione puo\u0027 regolare solo profili organizzativi (ad es.\nstrutture, competenze, relazioni interne, modalita\u0027 di rappresentanza\ndella parte pubblica), ma non il contenuto, le modalita\u0027 o i soggetti\ndella contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto, i\ndiritti e doveri del dipendente, le sanzioni disciplinari, i criteri\ndi rappresentativita\u0027: anche per le Regioni speciali, il decreto\nlegislativo n. 165 del 2001 costituisce livello minimo e inderogabile\ndi uniformita\u0027 nazionale, necessario a garantire uguaglianza di\ntrattamento e buon andamento e imparzialita\u0027 dell\u0027amministrazione\n(art. 3 e 97 della Costituzione). Il tutto, senza che assuma rilievo\nalcuno la circostanza per cui la disposizione in esame manifesta\nespressamente una natura transitoria (cfr., in merito, sentenza n.\n81/2019). \n E\u0027 opportuno richiamare, conclusivamente sulla disposizione\ncensurata, la recentissima sentenza n. 156/2025 della Corte\ncostituzionale, per quanto resa nell\u0027ambito di un giudizio attivato\nin via incidentale, secondo la quale, \"In sintonia con i principi di\nbuon andamento e imparzialita\u0027 sanciti dall\u0027art. 97 Cost., la\nselezione degli interlocutori negoziali, e il conseguente accesso\nalla tutela promozionale, non avviene [...] a discrezione della\npubblica amministrazione, datrice di lavoro, ma in virtu\u0027 di una\nmisurazione oggettiva, che si avvale di un sistema di certificazione\ndella rappresentativita\u0027 sindacale, presidiato dal comitato\nparitetico di cui al comma 8 del citato art. 43\". \n Per i motivi suesposti, appaiono viziati di illegittimita\u0027\ncostituzionale gli articoli 8 e 17, comma 3, della L.R. Sardegna n.\n28/2025 per violazione dell\u0027art. 3, primo comma, e 4 dello Statuto\nspeciale per la Sardegna, in relazione alle interposte norme\nfondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica di cui,\nrispettivamente, agli articoli 1 comma 3, 30, comma 1, e 43, comma 1,\ndel decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche\u0027 in relazione ai\nprincipi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica, di cui,\nrispettivamente, agli articoli 3 e 97 della Costituzione e agli\narticoli 3, 39 e 97 della Costituzione. \n\n \n P. Q. M. \n \n Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia\ndichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente\nannullare gli articoli 8 e 17, comma 3, della L.R. Sardegna n. 28 del\n9 ottobre 2025. \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 4\ndicembre 2025 \n Roma, 5 dicembre 2025. \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Urbani Neri","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"14/01/2026"}],"elencoNorme":[],"elencoParametri":[]}}" ] ] |
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