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M. e il Comune di Napoli, con ordinanza del 9 settembre 2019, depositata il 12 maggio 2022, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di C. M., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 febbraio 2023 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Angelo Pisani per C. M. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Alfonso Peluso per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 9 settembre 2019 (r. o. n. 63 del 2022), il Giudice di pace di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell\u0026#8217;Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch\u0026#233; riordino della disciplina dei tributi locali), come attuato dall\u0026#8217;art. 17, punti 8 e 9, del regolamento adottato con deliberazione del Consiglio del Comune di Napoli 29 marzo 2018, n. 7, recante \u0026#171;Regolamento per l\u0026#8217;occupazione di suolo pubblico e per l\u0026#8217;applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)\u0026#187;, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale 29 marzo 2019, n. 12;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, il menzionato art. 63 stabilisce, fra l\u0026#8217;altro, che \u0026#171;1. [i] comuni e le province possono, con regolamento [\u0026#8230;], prevedere che l\u0026#8217;occupazione [\u0026#8230;] di strade [\u0026#8230;] sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l\u0026#8217;occupazione di spazi ed aree pubbliche [TOSAP], al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione (Cosap) [\u0026#8230;]. 2. Il regolamento \u0026#232; informato ai seguenti criteri: [\u0026#8230;] g) applicazione alle occupazioni abusive di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; pari al canone maggiorato fino al 50 per cento [\u0026#8230;] mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento [\u0026#8230;]; g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all\u0027ammontare della somma di cui alla lettera g), n\u0026#233; superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall\u0026#8217;articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [codice della strada]\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, il sopra citato regolamento del Comune di Napoli, all\u0026#8217;art. 17, punto 9, prevede che \u0026#171;[l]\u0026#8217;occupante \u0026#232; tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un\u0026#8217;indennit\u0026#224; pari al canone maggiorato del 50%. Inoltre, l\u0026#8217;occupazione abusiva \u0026#232; sanzionata con l\u0026#8217;applicazione di una sanzione pari al doppio dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di cui al punto precedente [\u0026#8230;]\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche innanzi al rimettente pende un giudizio nel quale il Comune di Napoli ha contestato a C. M. l\u0026#8217;occupazione abusiva di un marciapiede a mezzo di una piccola pedana e gli ha notificato verbale di accertamento di violazione con l\u0026#8217;irrogazione di una sanzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, successivamente, lo stesso Comune di Napoli ha notificato al suddetto C. M. un avviso di pagamento relativo al COSAP presumendo l\u0026#8217;occupazione abusiva del suolo pubblico dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento e gli ha intimato la corresponsione del relativo canone assieme al pagamento di una sanzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche avverso l\u0026#8217;avviso di pagamento la parte privata presentava opposizione avanti al giudice rimettente, il quale rilevava che l\u0026#8217;utilizzo di uno spazio pubblico comporta il pagamento del sopra menzionato canone, corrispondente alla misura dell\u0026#8217;area occupata rapportato allo spazio occupato e al tempo dell\u0026#8217;occupazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che le norme censurate determinerebbero per la pubblica amministrazione la possibilit\u0026#224; di scegliere illegittimamente tra l\u0026#8217;applicazione di un tributo e quella di un corrispettivo; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le norme censurate, prevedendo tale possibilit\u0026#224; di scelta, determinerebbero una situazione \u0026#171;a macchia di leopardo nel Paese\u0026#187;, disconoscendo l\u0026#8217;esistenza dei pari diritti dei cittadini e creando una disparit\u0026#224; di trattamento tra loro, in violazione degli artt. 2 e 3 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche a ci\u0026#242; si aggiungerebbe il contrasto tra la normativa censurata e l\u0026#8217;art. 97 Cost. laddove il sopra citato regolamento del Comune di Napoli, all\u0026#8217;art. 17, punto 8, prevede che \u0026#171;le occupazioni abusive [\u0026#8230;] temporanee [\u0026#8230;] si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento\u0026#187;, perch\u0026#233; la pubblica amministrazione dovrebbe agire in modo imparziale e quindi tale presunzione sarebbe illegittima per la difficolt\u0026#224; di offrire la prova contraria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili sotto diversi profili \u0026#8211; e comunque non fondate \u0026#8211; innanzitutto, in quanto l\u0026#8217;ordinanza sarebbe priva del contenuto minimo necessario per comprenderne le finalit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, non sarebbe motivato il lamentato contrasto con l\u0026#8217;art. 2 Cost., atteso che non sarebbe in alcun modo spiegato dal giudice a quo per quale aspetto la norma censurata contrasterebbe con la citata disposizione costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ancora, le questioni sarebbero svolte secondo plurime, ma non definite e genericamente cumulate, prospettive di assunta contrariet\u0026#224; alla Costituzione, con l\u0026#8217;effetto che non sarebbe dato intendere quale esito il giudice a quo solleciterebbe, rimettendo, impropriamente, a questa Corte una pluralit\u0026#224; di scelte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, sempre secondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, quanto al profilo di asserita illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma nella parte in cui rimette alle singole amministrazioni di stabilire se conformare il sistema sul meccanismo impositivo tradizionale (di natura tributaria) oppure se fare ricorso a un regime concessorio, l\u0026#8217;art. 3 Cost. non impedirebbe al legislatore ordinario di prevedere una diversa regolamentazione delle forme e modalit\u0026#224; di riscossione del corrispettivo per l\u0026#8217;utilizzo dei beni pubblici di pertinenza degli enti locali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ancora, sarebbe non fondata la questione riguardante l\u0026#8217;asserita illegittimit\u0026#224; costituzionale della presunzione in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost., perch\u0026#233;, a prescindere dalla correttezza del richiamo a quest\u0026#8217;ultima norma (e non invece all\u0026#8217;art. 24 Cost.), il rimettente non considera che tale presunzione non \u0026#232; assoluta ma relativa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si \u0026#232; costituita nel presente giudizio la parte privata, la quale ha ribadito gli argomenti afferenti alle censure di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Giudice di pace di Napoli, chiedendone l\u0026#8217;accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Giudice di pace di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come attuato dall\u0026#8217;art. 17, punti 8 e 9, del regolamento adottato con deliberazione del Consiglio del Comune di Napoli n. 7 del 2018, come modificato con successiva deliberazione n. 12 del 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente ritiene che la normativa impugnata, consentendo ai comuni di scegliere tra l\u0026#8217;applicazione di un tributo o di un canone avente carattere privatistico, disconoscerebbe l\u0026#8217;esistenza dei pari diritti dei cittadini e creerebbe disparit\u0026#224; di trattamento tra loro, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, la disciplina censurata contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 97 Cost. perch\u0026#233; presumerebbe illegittimamente che l\u0026#8217;occupazione abusiva sia effettuata a partire da trenta giorni prima rispetto all\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;abuso; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili sotto plurimi profili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non descrive compiutamente la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, n\u0026#233; motiva in modo adeguato sulla rilevanza delle questioni (ex plurimis, ordinanze n. 35 del 2020, n. 71 e n. 64 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nello specifico, il rimettente non spiega quali conseguenze si sarebbero prodotte in capo al contribuente se il Comune di Napoli avesse applicato la TOSAP anzich\u0026#233; il COSAP e nulla riferisce in merito al momento in cui l\u0026#8217;occupazione sarebbe effettivamente iniziata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono formulate in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguit\u0026#224; e genericit\u0026#224; del petitum (sentenza n. 177 del 2022, ordinanza n. 107 del 2022);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, per un verso ci si duole della possibilit\u0026#224;, attribuita alla pubblica amministrazione, di scegliere discrezionalmente tra COSAP e TOSAP, ma, per altro verso, e incoerentemente, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non chiede l\u0026#8217;annullamento del corrispondente segmento normativo \u0026#8211; contenuto nel comma 1 dell\u0026#8217;art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 \u0026#8211; ma solo delle disposizioni contenute nelle lettere g), seconda parte, e g-bis) del comma 2 del suddetto art. 63, che si riferiscono, invece, alla maggiorazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; del cinquanta per cento, all\u0026#8217;entit\u0026#224; della sanzione e alla presunzione di abusivit\u0026#224; dell\u0026#8217;occupazione a partire da trenta giorni prima dell\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;abuso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, oltretutto, dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione non si comprende se ci si dolga anche dell\u0026#8217;eccessivit\u0026#224; della somma complessivamente richiesta alla parte privata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, ad incrementare ulteriormente confusione e ambiguit\u0026#224; del petitum, nel dispositivo si chiede l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;intero art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la riferita vaghezza del petitum si riflette inevitabilmente sul tipo di intervento richiesto a questa Corte, perch\u0026#233;, a fronte di una vasta gamma di possibili soluzioni, non si comprende quale sarebbe la disciplina auspicata dal rimettente (sentenza n. 254 del 2020); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono, infine, inammissibili anche perch\u0026#233; i parametri sono inconferenti e incoerenti con le motivazioni svolte: infatti, poich\u0026#233; non \u0026#232; ben individuato il nucleo essenziale della censura (sentenze n. 198 del 2021 e n. 286 del 2019), l\u0026#8217;inconferenza dei parametri si riverbera inevitabilmente in una insufficiente e poco chiara motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, quanto alla questione relativa alla discrezionalit\u0026#224; riconosciuta in capo ai comuni in merito alla scelta tra TOSAP e COSAP, il rimettente non argomenta in alcun modo il motivo per cui detta discrezionalit\u0026#224; violerebbe il principio di ragionevolezza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sempre con riferimento alla suddetta questione, il parametro relativo all\u0026#8217;art. 2 Cost. \u0026#232; privo di motivazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, relativamente alla questione dell\u0026#8217;asserita illegittimit\u0026#224; costituzionale della presunzione, inconferente \u0026#232; altres\u0026#236; il richiamo all\u0026#8217;agire equo e imparziale della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell\u0026#8217;Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch\u0026#233; riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 6 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Enti locali - Tributi - Canone per l\u0027occupazione di spazi e aree pubbliche - Previsione che i Comuni e le Province possono, con regolamento, escludere l\u0027applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche e prevedere che l\u0027occupazione, sia permanente che temporanea, sia assoggettata, in sostituzione della suddetta tassa, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione - Presunzione che le occupazioni abusive temporanee sono state effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all\u0027ammontare dell\u0027indennit\u0026#224; ivi prevista, n\u0026#233; superiore al doppio della stessa - Prescrizione regolamentare in base alla quale le occupazioni abusive che non presentano carattere di stabilit\u0026#224; si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento - Corresponsione al Comune, da parte dell\u0027occupante abusivo e in luogo del canone, di un\u0027indennit\u0026#224; pari al canone maggiorato del 50 per cento - Applicazione all\u0027occupazione abusiva di una sanzione pari al doppio della medesima indennit\u0026#224;.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45406","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Inconferenza dei parametri evocati in assenza di individuazione del nucleo essenziale della censura da parte del rimettente - Insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni - Manifesta inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che attribuisce a comuni e province la possibilità di prevedere che l\u0027occupazione di strade sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l\u0027occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione - COSAP). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eQuando non è ben individuato il nucleo essenziale della censura, l\u0027inconferenza dei parametri si riverbera inevitabilmente in una insufficiente e poco chiara motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 198/2021 - mass. 44314; S. 286/2019 - mass. 42858\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Napoli in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell\u0027art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come attuato dall\u0027art. 17, punti 8 e 9, del reg. Consiglio del Comune di Napoli n. 7 del 2018, e modificato con delib. n. 12 del 2019, che stabilisce, fra l\u0027altro, che i comuni e le province possono, con regolamento, prevedere che l\u0027occupazione di strade sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l\u0027occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP -, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione - COSAP. L\u0027ordinanza di rimessione non descrive compiutamente la fattispecie concreta oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, né motiva in modo adeguato sulla rilevanza delle questioni, formulate in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità e genericità del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, perché non si comprende quale sarebbe la disciplina auspicata dal rimettente. Infine, anche i parametri sono inconferenti e incoerenti con le motivazioni svolte). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 177/2022 - mass. 45035; O. 107/2022 - mass. 44909; S. 254/2020 - mass. 43014; O. 35/2020 - mass. 42462; S. 71/2019 - mass. 40477; S. 64/2019 - mass. 40630\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"15/12/1997","data_nir":"1997-12-15","numero":"446","articolo":"63","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art63"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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