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(violenza sulle cose).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce il rimettente di dover giudicare un uomo imputato del delitto di cui agli artt. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 625, primo comma, numero 2), cod. pen. (furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose) il quale, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver forzato la porta di ingresso ed essersi introdotto all\u0026#8217;interno di un\u0026#8217;abitazione, si impossessava di un televisore e di un portamonete contenente la somma di 35,00 euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;autore del reato veniva tratto in arresto perch\u0026#233; colto nella flagranza del reato, procedendosi nei termini di legge all\u0026#8217;udienza di convalida e al giudizio direttissimo, nel corso del quale il giudice disponeva procedersi a perizia volta ad accertare la capacit\u0026#224; di intendere e di volere dell\u0026#8217;imputato al momento della commissione del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAfferma il rimettente che \u0026#232; corretta la contestazione dell\u0026#8217;aggravante della violenza sulle cose, in quanto le risultanze istruttorie fanno desumere che l\u0026#8217;imputato abbia danneggiato la porta di ingresso della taverna della persona offesa, graffiandola nei pressi della serratura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce, poi, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che nella perizia relativa alla capacit\u0026#224; di intendere e di volere si afferma che l\u0026#8217;imputato \u0026#232; affetto da decadimento cognitivo conseguente a cronica intossicazione da alcol e stupefacenti, con la conseguenza che la capacit\u0026#224; di comprendere il disvalore delle azioni e di scegliere condotte alternative, pur non essendo eliminata, \u0026#232; scemata grandemente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella stessa direzione della parziale incapacit\u0026#224; di intendere e di volere dell\u0026#8217;imputato al momento del fatto depongono le ulteriori relazioni peritali redatte in altri procedimenti penali concernenti lo stesso imputato e acquisite nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, dunque, ampiamente comprovato che l\u0026#8217;imputato, al momento del fatto, fosse affetto da una ridotta capacit\u0026#224; di intendere e di volere, con la conseguenza che gli si possa applicare la circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 89 cod. pen. ma, al contempo, non sarebbe possibile procedere a una sentenza ex art. 72-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice di procedura penale (ossia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere) e che vi sia, di conseguenza, la concreta possibilit\u0026#224; che, all\u0026#8217;esito del giudizio, l\u0026#8217;imputato possa essere condannato per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi evidenzia, inoltre, che, in un ipotetico giudizio di bilanciamento tra l\u0026#8217;aggravante in parola e l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 89 cod. pen., andrebbe attribuita netta prevalenza a quest\u0026#8217;ultima. La grave condizione psicopatologica dell\u0026#8217;imputato, infatti, per come documentata e descritta dai periti, delineerebbe uno scenario nel quale la gravit\u0026#224; della commissione del fatto di reato a lui attribuito sarebbe fortemente indotta dal suo stato mentale, tale quindi da ridurne sensibilmente la sua capacit\u0026#224; di cogliere il significato sociale della propria condotta antigiuridica, nonch\u0026#233; di scegliere in maniera orientata tra i vari impulsi dell\u0026#8217;agire. Pertanto, la rimproverabilit\u0026#224; soggettiva del reato attribuito all\u0026#8217;imputato sarebbe ampiamente ridotta, in forza della parziale incapacit\u0026#224; di intendere e di volere, della quale lo stesso \u0026#232; risultato affetto al momento della commissione del fatto; in ragione di tale incapacit\u0026#224;, l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 89 cod. pen. assumerebbe un peso preponderante nel concreto disvalore penale della condotta, rispetto all\u0026#8217;aggravante della violenza sulle cose, anche in considerazione dello scarso valore economico del bene attinto dalla \u003cem\u003evis\u003c/em\u003e, nonch\u0026#233; del ridotto danno patrimoniale cagionato alla persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSenonch\u0026#233;, osserva il rimettente, per il reato di furto in abitazione, l\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, cod. pen., preclude il normale giudizio di bilanciamento tra circostanze, disponendo testualmente che \u0026#171;[l]e circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, concorrenti con una o pi\u0026#249; delle circostanze aggravanti di cui all\u0026#8217;art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit\u0026#224; della stessa risultante dall\u0026#8217;aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti\u0026#187;; conseguentemente, la chiara formulazione letterale della disposizione consente, nel caso di specie, di dare rilevanza all\u0026#8217;attenuante della seminfermit\u0026#224; di mente soltanto dopo che la pena base sia stata aumentata in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;applicazione della suddetta aggravante relativa alla violenza sulle cose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla non manifesta infondatezza, ritiene il rimettente che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale troverebbe giustificazione nella sentenza n. 217 del 2023 di questa Corte, con la quale \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen. nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen., allorch\u0026#233; concorra con l\u0026#8217;aggravante di cui al terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), dello stesso art. 628 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione, relativa al reato di rapina, sarebbe strutturata in maniera del tutto simile rispetto a quella oggetto del presente giudizio, in quanto, in entrambe, il legislatore ha previsto un meccanismo in forza del quale, al ricorrere di talune aggravanti, le circostanze attenuanti concorrenti non sono soggette all\u0026#8217;ordinario giudizio di bilanciamento, prevedendosi che la diminuzione di pena per queste ultime venga operato soltanto dopo che alla pena base si sia applicato l\u0026#8217;aumento per la circostanza aggravante; in entrambe le disposizioni, inoltre, il legislatore esclude da tale regola l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 98 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSeguendo la suddetta sentenza n. 217 del 2023, una volta che il legislatore abbia ritenuto di prevedere una specifica deroga all\u0026#8217;applicazione del meccanismo di computo delle circostanze previsto dall\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen. in favore dei minorenni, un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esigerebbe che tale deroga si estenda anche alla posizione, del tutto analoga, degli imputati affetti da vizio parziale di mente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e tali argomentazioni ben si adatterebbero anche alla disposizione oggetto del presente giudizio, in quanto, anche nell\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, cod. pen., viene esclusa dal novero delle circostanze attenuanti assoggettate alla regola ivi prevista quella di cui all\u0026#8217;art. 98 cod. pen., mentre risulterebbe ingiustificatamente compresa quella del cosiddetto vizio parziale di mente, nonostante tra le due ipotesi vi sia una comune ragione che ne giustifica la loro previsione, vale a dire quella di attenuare il trattamento sanzionatorio allorquando il fatto di reato sia commesso da un soggetto con un grado di capacit\u0026#224; di intendere e di volere limitato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSimilmente, non vi sarebbero differenze rilevanti tra le due fattispecie di reato, tali per cui la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale del reato di rapina \u0026#8211; nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante dell\u0026#8217;art. 89 cod. pen., ancorch\u0026#233; concorra con altre circostanze aggravanti \u0026#8211; non possa scorgersi anche rispetto alla fattispecie di reato di furto in abitazione: trattasi, infatti, di norme collocate tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. Entrambe le norme incriminatrici, inoltre, sarebbero strutturate nella forma del cosiddetto reato complesso e ambedue prevederebbero, quale fattispecie base, il delitto di furto. Tutte e due le norme, inoltre, sarebbero articolate nella struttura di reato di danno e a forma vincolata. Tanto la rapina quanto il furto in abitazione, inoltre, sarebbero reati posti a tutela di plurimi beni giuridici, salvaguardando non soltanto il patrimonio, ma anche l\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica della vittima, il primo, e la sicurezza individuale e, pi\u0026#249; in generale, la sfera personale di inviolabilit\u0026#224; e riservatezza della persona, il secondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il contrasto della disposizione con la Costituzione non sarebbe risolvibile attraverso una lettura costituzionalmente orientata, atteso il suo inequivoco tenore letterale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInnanzitutto, secondo l\u0026#8217;Avvocatura, non sarebbe convincente l\u0026#8217;assunto del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e circa l\u0026#8217;assoluta omogeneit\u0026#224; tra le due diminuenti, della minore et\u0026#224; e della seminfermit\u0026#224;, in relazione alle quali, ad avviso del Tribunale di Teramo, vi sarebbe una comune ragione che ne giustifica la previsione, vale a dire quella di attenuare il trattamento sanzionatorio allorquando il fatto di reato sia commesso da un soggetto con grado di capacit\u0026#224; di intendere e di volere limitato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa diminuente del vizio parziale di mente, infatti, si baserebbe unicamente sulla sussistenza di un difetto della capacit\u0026#224; di intendere e di volere mentre, in concreto, potrebbe ipotizzarsi il caso di un reo minorenne con un grado di \u003cem\u003ematurit\u0026#224; \u003c/em\u003epari, se non superiore, a quello di un adulto; siccome la legge non prevede per il Tribunale dei minori la possibilit\u0026#224; di non concedere la diminuente, se ne dedurrebbe che la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003esottesa a tale sconto di pena non sarebbe soltanto quella di andare incontro a una possibile limitazione della capacit\u0026#224; di intendere e di volere, ma anche quella di avvantaggiare il minorenne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, non sarebbe condivisibile neppure il secondo presupposto fondante l\u0026#8217;impostazione esegetica del giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eovverosia l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; o, comunque, l\u0026#8217;assimilabilit\u0026#224; tra il reato di furto in abitazione ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. e il reato di rapina ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 628 cod. pen., in quanto la prima sarebbe norma penale incriminatrice che tutela, come bene giuridico di estrazione costituzionale, il domicilio, mentre tale \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e sarebbe estranea alla seconda norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia altres\u0026#236; la difesa statale che il legislatore sarebbe libero, nell\u0026#8217;esercizio della sua ampia discrezionalit\u0026#224;, di procedere alle valutazioni di politica criminale che ritiene preferibili, fermo il limite invalicabile dell\u0026#8217;irragionevole arbitrariet\u0026#224; e della manifesta irragionevolezza, concetti diversi e ben pi\u0026#249; gravi rispetto alla opinabilit\u0026#224; di una norma, come quella in argomento, che non potrebbe essere tacciata di manifesta irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, la giurisprudenza costituzionale (\u0026#232; citata la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019) sarebbe costante nel sancire che deroghe al bilanciamento sono possibili e rientrano nell\u0026#8217;ambito delle scelte del legislatore, e che sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell\u0026#8217;arbitrio (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 68 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, rileva la difesa statale che l\u0026#8217;aggravante in questione non precluderebbe in assoluto l\u0026#8217;applicazione delle diminuenti con essa concorrenti, imponendo al giudice una diversa modalit\u0026#224; operativa di loro applicazione, atteso che il giudicante potrebbe, comunque, operare la modifica \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emitius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e sanzionatorio, con l\u0026#8217;accortezza di farlo soltanto dopo aver previamente applicato l\u0026#8217;aggravante. Il legislatore, quindi, non avrebbe radicalmente eliminato l\u0026#8217;effetto, vantaggioso per il reo, delle attenuanti, ma lo avrebbe soltanto ridimensionato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, ricorda che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 117 del 2021) sulle aggravanti \u0026#8220;privilegiate\u0026#8221; si \u0026#232; sviluppata prevalentemente in tema di recidiva reiterata, mentre il divieto di bilanciamento sancito dall\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, cod. pen. opererebbe in base a un modello differente.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 144 del 2024) ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui, disciplinando il furto in abitazione, non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente prevista dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen., allorch\u0026#233; essa concorra con la circostanza aggravante di cui all\u0026#8217;art. 625, primo comma, numero 2), prima parte (violenza sulle cose), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente, sulla base di quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 217 del 2023, ritiene irragionevole che, nonostante l\u0026#8217;identit\u0026#224; di \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e tra l\u0026#8217;attenuante della minore et\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 98 cod. pen. \u0026#8211; per la quale \u0026#232; possibile il bilanciamento con le circostanze aggravanti \u0026#8211; e quella in questione della seminfermit\u0026#224;, quest\u0026#8217;ultima debba ricevere un trattamento diverso e deteriore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sostiene la non fondatezza della questione in ragione della discrezionalit\u0026#224; del legislatore nel decidere in merito alle possibili deroghe al bilanciamento fra circostanze ed evidenzia la diversit\u0026#224;, da un lato, delle due circostanze poste a raffronto, dal momento che quella di cui all\u0026#8217;art. 98 cod. pen., al contrario della seminfermit\u0026#224;, sarebbe ispirata da un intento premiale nei confronti del minore e, dall\u0026#8217;altro, dei due reati di furto in abitazione e rapina, che tutelerebbero beni giuridici in parte diversi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Questa Corte, in tema di bilanciamento di circostanze nel reato di rapina, dapprima con la citata sentenza n. 217 del 2023 e, in seguito, con la sentenza n. 130 del 2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen., allorch\u0026#233; concorra, nel primo caso, con l\u0026#8217;aggravante di cui al terzo comma, numero 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), dello stesso art. 628 (ossia se il fatto \u0026#232; commesso in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) e, nel secondo caso, con quella di cui al successivo numero 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(se il fatto \u0026#232; commesso nei confronti di persona che si trovi nell\u0026#8217;atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe suddette pronunce hanno evidenziato, in particolare, \u0026#171;un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; [della circostanza attenuante della seminfermit\u0026#224;] rispetto al trattamento riservato [a quella] della minore et\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 98 cod. pen., espressamente sottratta dal legislatore al divieto di equivalenza o prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti elencate dall\u0026#8217;art. 628, quinto comma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello specifico, questa Corte ha osservato che \u0026#171;la valutazione, da parte del legislatore, di una pi\u0026#249; ridotta meritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne, per quanto gi\u0026#224; giudicato imputabile dal giudice [\u0026#8230;] \u0026#8220;non pu\u0026#242; [\u0026#8230;] non essere affermata\u0026#8221; anche con riferimento a chi, essendo affetto da vizio parziale di mente, abbia agito trovandosi in \u0026#8220;tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacit\u0026#224; di intendere e di volere\u0026#8221; (art. 89 cod. pen.)\u0026#187; (sentenza n. 130 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIdentica, dunque, risulta la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edelle due attenuanti, \u0026#171;fondata sul minor grado di rimproverabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;autore di reato\u0026#187;, cosicch\u0026#233;, \u0026#171;un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema\u0026#187;, impone l\u0026#8217;applicazione della deroga prevista dall\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen. per gli imputati minorenni anche agli \u0026#171;imputati affetti da vizio parziale di mente\u0026#187; (sentenza n. 217 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon particolare riferimento al meccanismo in questione, cosiddetto di \u0026#8220;blindatura totale\u0026#8221; delle circostanze aggravanti (secondo cui le stesse devono essere necessariamente prese in considerazione ai fini del \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e della pena e non possono essere \u0026#8220;neutralizzate\u0026#8221; mediante il bilanciamento con le eventuali attenuanti), questa Corte \u0026#171;ha, sinora, sempre escluso che un simile meccanismo sia, di per s\u0026#233;, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati\u0026#187; (ancora, sentenza n. 217 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, \u0026#232; stato osservato che deroghe al bilanciamento sono possibili e rientrano nell\u0026#8217;ambito delle scelte del legislatore quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati (sentenze n. 217 del 2023 e n. 117 del 2021). In tali ipotesi, ben pu\u0026#242; il legislatore dettare criteri speciali sull\u0026#8217;applicazione delle circostanze, richiedendo che vada calcolato prima l\u0026#8217;aggravamento di pena derivante da particolari circostanze e solo successivamente le diminuzioni connesse al riconoscimento di quelle attenuanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;orientare la valutazione di questa Corte in simili ipotesi \u0026#232; stata decisiva la considerazione che il meccanismo di calcolo degli aumenti e delle riduzioni di pena connessi all\u0026#8217;applicazione di circostanze di segno opposto produce s\u0026#236;, nella generalit\u0026#224; dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, conformemente, del resto, alle intenzioni del legislatore, ma non esclude affatto che il giudice applichi, in concreto, la diminuzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena gi\u0026#224; aumentata per effetto del riconoscimento dell\u0026#8217;aggravante cosiddetta \u0026#8220;blindata\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nella questione odierna, questa Corte non ha ragioni per discostarsi da quanto affermato nelle suddette pronunce n. 217 del 2023 e n. 130 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli elementi di distinzione tra la questione in esame (ossia la circostanza che il meccanismo di \u0026#8220;blindatura\u0026#8221; si riferisce al reato di furto in abitazione e che la circostanza aggravante che il rimettente vorrebbe porre in bilanciamento con la seminfermit\u0026#224; \u0026#232; quella della violenza sulle cose) e quelli oggetto delle suddette pronunce non giustificano, infatti, una soluzione differente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Occorre, per chiarezza, riportare la parte di interesse delle disposizioni in tema di furto in abitazione (art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.) e rapina (art. 628 cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ultimo comma dell\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. stabilisce che \u0026#171;[l]e circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, concorrenti con una o pi\u0026#249; delle circostanze aggravanti di cui all\u0026#8217;articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit\u0026#224; della stessa risultante dall\u0026#8217;aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn maniera del tutto analoga, l\u0026#8217;art. 628, quinto comma, cod. pen. prevede che \u0026#171;[l]e circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall\u0026#8217;articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e) e 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit\u0026#224; della stessa risultante dall\u0026#8217;aumento conseguente alle predette aggravanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Ebbene, il fatto che il meccanismo di \u0026#8220;blindatura totale\u0026#8221; \u0026#232; riferito ai reati di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.), mentre nei due precedenti giurisprudenziali citati era riferito al reato di rapina (art. 628 cod. pen.), \u0026#232; irrilevante, dato che le censure non si appuntano sul suddetto meccanismo \u0026#8211; considerato legittimo da questa Corte \u0026#8211; ma su quali debbano essere le eccezioni a tale meccanismo, che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e vorrebbe estendere alla seminfermit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 89 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Quanto poi alle diversit\u0026#224; riguardanti l\u0026#8217;aggravante con la quale l\u0026#8217;attenuante della seminfermit\u0026#224; entra in rapporto, valgono, \u003cem\u003emutatis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emutandis\u003c/em\u003e, le considerazioni gi\u0026#224; svolte da questa Corte nella sentenza n. 130 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa diversit\u0026#224; tra le circostanze aggravanti, cosiddette privilegiate, che venivano in considerazione nelle citate sentenze n. 217 del 2023 e n. 130 del 2025 e quella che viene oggi in rilievo (violenza sulle cose) non giustifica una soluzione che si discosti dalle precedenti, proprio perch\u0026#233;, anche in quella sede, \u0026#232; stata censurata la mancata estensione della deroga prevista in caso di minore et\u0026#224; all\u0026#8217;attenuante del vizio parziale di mente, sulla base di considerazioni fondate non gi\u0026#224; sulla natura delle aggravanti, ma sull\u0026#8217;equiparabilit\u0026#224; tra la condizione dell\u0026#8217;infermo parziale di mente e quella del minorenne, entrambi soggetti che evidenziano un grado di rimproverabilit\u0026#224; significativamente ridotto; considerazioni che risultano pienamente trasponibili anche al caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Deve, dunque, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., dell\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen., allorch\u0026#233; concorra con l\u0026#8217;aggravante di cui all\u0026#8217;art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;art. 89 cod. pen., allorch\u0026#233; concorra con l\u0026#8217;aggravante di cui all\u0026#8217;art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 novembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Furto in abitazione - Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, di cui all\u0026#8217;art. 89 codice penale, allorch\u0026#233; essa concorra con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose di cui all\u0026#8217;art. 625, primo comma, n. 2), prima parte, codice penale - Irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a quello riservato all\u0027attenuante della minore et\u0026#224; di cui all\u0027art. 98 codice penale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"47051","titoletto":"Reati e pene - Concorso di circostanze - Previsione legislativa che obbliga ad applicare le circostanze aggravanti (c.d. \"blindatura totale\") - Automatica incompatibilità con i principi costituzionali - Esclusione - Espressione della discrezionalità del legislatore - Condizioni - Sussistenza di particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati e possibilità, per il giudice, di applicare comunque le attenuanti riconosciute, sia pure sulla pena così inasprita (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della fattispecie che disciplina il furto in abitazione, nella parte in cui vieta di estendere anche al seminfermo, in ipotesi di concorso con l\u0027aggravante della violenza sulle cose, la deroga al meccanismo della c.d. \"blindatura totale\", in modo da considerare equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente con quella aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose). (Classif. 210012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl meccanismo c.d. di “blindatura totale” delle circostanze aggravanti, secondo cui le stesse devono essere necessariamente prese in considerazione ai fini del \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e della pena e non possono essere “neutralizzate” mediante il bilanciamento con le eventuali attenuanti, non è, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati in quanto il meccanismo di calcolo degli aumenti e delle riduzioni di pena connessi all’applicazione di circostanze di segno opposto produce sì, nella generalità dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, ma non esclude affatto che il giudice applichi, in concreto, la diminuzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante cosiddetta “blindata”. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 217/2023; S. 117/2021 - mass. 43901\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e (Nel caso di specie, è dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui– ferma la validità complessiva del meccanismo della c.d. “blindatura totale” – non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante “blindata” consistente nell’aver usato violenza sulle cose, di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, prima parte, cod. pen. La disposizione censurata dal Tribunale di Teramo presenta, infatti, la medesima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di quella della minore età, in quanto la valutazione, da parte del legislatore, di una più ridotta meritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne, per quanto già giudicato imputabile dal giudice, non può non essere affermata anche con riferimento a chi, essendo affetto da vizio parziale di mente, abbia agito trovandosi in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, il che giustifica l’estensione della deroga al meccanismo di blindatura totale anche alla seminfermità, secondo principi già affermati dalle sentenze n. 130 del 2025 e 217 del 2023). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 130/2025 - mass. 46882; S. 217/2023 - mass. 45908\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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