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Sardegna n. 1 del 2023, viene promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), della Costituzione, in relazione agli artt. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, e 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e 2, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) e 17, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), \u003cem\u003er\u003c/em\u003e), \u003cem\u003es\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ez\u003c/em\u003e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata stabilisce che: \u0026#171;[a]l fine di perequare i livelli medi pro capite dei fondi contrattuali del personale, le aziende del Servizio sanitario regionale, previa autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell\u0026#8217;Assessore della sanit\u0026#224;, possono rideterminare i fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza nel rispetto del limite di spesa complessivo per il personale previsto dalla vigente normativa statale e dalle norme in materia di contrattazione collettiva e rappresentativit\u0026#224; sindacale previste dal titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per tali finalit\u0026#224; il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), \u0026#232; incrementato di euro 10.000.000 annui a partire dall\u0026#8217;anno 2023 (missione 13 - programma 01 - titolo 1)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con le previsioni dell\u0026#8217;art. 11, comma 1, del d.l. n. 35 del 2019, come convertito, che, nel definire i vigenti limiti di spesa del personale delle aziende del Servizio sanitario regionale, consente l\u0026#8217;incremento degli stessi, ma secondo un meccanismo connesso alla dinamica del Fondo sanitario regionale rispetto all\u0026#8217;esercizio precedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, intervenendo sulla misura della retribuzione del personale, la disposizione impugnata violerebbe sia l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, sia l\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale, il quale, pur se al primo comma, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), prevede una competenza legislativa esclusiva della Regione autonoma nella materia \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale\u0026#187;, limita tale competenza entro i confini della Costituzione e dei princ\u0026#236;pi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico, nonch\u0026#233; delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto altro profilo, poi, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata determinerebbe un ingiustificato trattamento di favore per il personale delle aziende del Servizio sanitario regionale della Sardegna rispetto ai dipendenti delle aziende sanitarie di altre regioni, con la conseguente lesione del principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La seconda questione, riguardante l\u0026#8217;art. 5, commi 19, 20 e 21, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, \u0026#232; promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e terzo, Cost., in relazione agli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che definiscono il trattamento contabile delle risorse destinate al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni impugnate stabiliscono, al comma 19, che: \u0026#171;[\u0026#232;] autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 150.000 per l\u0026#8217;attivazione di corsi di formazione per Operatori socio-sanitari (OSS) a titolo gratuito. Le somme sono ripartite, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell\u0026#8217;Assessore regionale della sanit\u0026#224;, a favore delle Universit\u0026#224; degli studi di Cagliari e Sassari (missione 13 - programma 07 - titolo 1)\u0026#187;; al comma 20 che: \u0026#171;[\u0026#232;] autorizzata, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037, l\u0026#8217;ulteriore spesa di euro 250.000 in favore dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; degli studi di Sassari per le finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 8, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilit\u0026#224; 2019), (missione 13 - programma 07 - titolo 1)\u0026#187;; al comma 21 che: \u0026#171;[\u0026#232;] autorizzata la spesa complessiva di euro 1.740.000, in ragione di euro 635.000 per l\u0026#8217;anno 2023, di cui euro 70.000 a titolo di rimborso per le attivit\u0026#224; svolte nel 2022, euro 540.000 per l\u0026#8217;anno 2024 ed euro 565.000 per l\u0026#8217;anno 2025 in favore dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; degli studi di Sassari, Dipartimento di medicina veterinaria, per la realizzazione del Progetto di sviluppo integrato per l\u0026#8217;accreditamento della formazione dei medici veterinari della Sardegna (missione 13 - programma 07 - titolo 1)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente sostiene che le disposizioni impugnate, ponendo a carico della missione 13 del bilancio della Regione autonoma della Sardegna, relativa alla tutela della salute, spese volte a finanziare attivit\u0026#224; legate alla formazione e destinate alle Universit\u0026#224; di Cagliari e di Sassari, enti estranei al Servizio sanitario nazionale (SSN), determinerebbero una rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, violando cos\u0026#236; l\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, che garantisce l\u0026#8217;esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La terza questione, relativa all\u0026#8217;art. 7, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, \u0026#232; promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 1, commi 330 e 332, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, e 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata stabilisce che: \u0026#171;[i]n riferimento alla contrattazione collettiva regionale 2019-2021, al fine di consentire il tendenziale adeguamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione e dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; forestale ai valori stabiliti a livello nazionale, le risorse stanziate all\u0026#8217;articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 48 del 2018 da destinare alla contrattazione collettiva, sono incrementate complessivamente di euro 15.003.036,42 al lordo degli oneri riflessi e dell\u0026#8217;IRAP a decorrere dall\u0026#8217;anno 2023 (missione 20 - programma 03 - titolo 1)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la disposizione impugnata non chiarirebbe n\u0026#233; \u0026#171;quale sia il riferimento contrattuale relativo alla \u0026#8220;indennit\u0026#224; di amministrazione\u0026#8221; ed alla \u0026#8220;indennit\u0026#224; forestale\u0026#8221; cui essa fa riferimento\u0026#187;, n\u0026#233; darebbe conto \u0026#171;della platea dei destinatari degli incrementi di tali emolumenti\u0026#187;, ponendosi cos\u0026#236; in contrasto con la disciplina statale che stabilisce specifici limiti e modalit\u0026#224; per l\u0026#8217;incremento del trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; La quarta e ultima questione, avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 16, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, viene promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e terzo, Cost., in relazione agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonch\u0026#233; in riferimento all\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata stabilisce che: \u0026#171;[\u0026#232;] autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l\u0026#8217;ulteriore spesa di euro 1.177.000 per le finalit\u0026#224; di cui alla legge regionale 1\u0026#176; giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell\u0026#8217;uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), (missione 09 \u0026#8211; programma 05 - titolo 1)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la previsione di spesa contenuta nella disposizione impugnata, analogamente a quanto gi\u0026#224; rilevato in relazione alle misure di cui all\u0026#8217;art. 5, commi 19, 20 e 21, della stessa legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, sarebbe stata inserita illegittimamente nell\u0026#8217;area del bilancio regionale destinata alle spese sanitarie, in evidente contrasto con quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, con la conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e terzo, Cost. e dell\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato richiama la sentenza n. 255 del 2022 di questa Corte che, nel dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 19, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), ha affermato che \u0026#171;[c]on riguardo al salario accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, \u0026#232; costante l\u0026#8217;orientamento di questa Corte nel ritenere che le relative modalit\u0026#224; e criteri di incremento, stabiliti dalla legislazione statale, sono vincolanti anche per le autonomie speciali\u0026#187;, in quanto \u0026#171;funzionali \u0026#8220;a preservare l\u0026#8217;equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l\u0026#8217;unit\u0026#224; economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;Unione europea (sentenza n. 82 del 2005, nonch\u0026#233; sentenza n. 62 del 2017)\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, deducendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, la non fondatezza di tutte le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Con riguardo alla prima questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 5, comma 14, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, la Regione autonoma della Sardegna evidenzia che la disposizione impugnata si limita a consentire alle aziende del Servizio sanitario regionale, previa autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, la rideterminazione dei fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza, ma nel \u0026#171;rispetto del limite di spesa complessivo per il personale previsto dalla vigente normativa statale e dalle norme in materia di contrattazione collettiva e rappresentativit\u0026#224; sindacale previste dal titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa non fondatezza della questione emergerebbe, pertanto, ad avviso della difesa regionale, dallo stesso, inequivoco, tenore letterale della disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente sottolinea, inoltre, che le previsioni dell\u0026#8217;art. 11, comma 1, del d.l. n. 35 del 2019, come convertito, richiamate dal ricorrente come parametro interposto violato, non sarebbero attinenti alla materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, ma a quella del coordinamento della finanza pubblica, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., la cui violazione, per\u0026#242;, non \u0026#232; stata prospettata nel ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali previsioni, in ogni caso, pur costituendo principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, non sarebbero applicabili nei confronti della Regione autonoma della Sardegna che, dall\u0026#8217;anno 2007, provvede al finanziamento del complessivo fabbisogno del SSN sul proprio territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, poi, alla ritenuta violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, secondo la difesa regionale la disposizione impugnata non disciplinerebbe direttamente il trattamento economico dei dipendenti, limitandosi a consentire la rideterminazione dei fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza, ma lasciando alla contrattazione collettiva, come stabilito dalla normativa statale, di definire il trattamento giuridico ed economico del personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, con riguardo alla paventata violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., la difesa regionale sostiene l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, per la genericit\u0026#224; dei motivi dedotti dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato e, comunque, la sua non fondatezza, in quanto la disposizione impugnata mirerebbe solo a garantire, attraverso la contrattazione collettiva, parit\u0026#224; di trattamento economico ai dipendenti che svolgono identiche mansioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Con riferimento alla seconda questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 5, commi 19, 20 e 21, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, la difesa regionale eccepisce, in via preliminare, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, ad avviso della difesa regionale, dovrebbero ritenersi inammissibili le questioni promosse in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. e 3 dello statuto speciale, trattandosi di parametri non menzionati nella deliberazione del Consiglio dei ministri di promovimento del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure promosse dovrebbero, comunque, essere dichiarate inammissibili, in quanto formulate in termini assolutamente generici, senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni per cui le spese previste nelle disposizioni impugnate siano da considerare estranee all\u0026#8217;ambito delle spese sanitarie e, pertanto, in contrasto con l\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, ad avviso della resistente, gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, che impongono alle regioni una omogenea rappresentazione delle spese di carattere sanitario nei bilanci, onde consentire una \u0026#171;confrontabilit\u0026#224; immediata fra le entrate e le spese sanitarie\u0026#187;, non potrebbero trovare applicazione nei confronti della Regione autonoma della Sardegna che, ai sensi di quanto previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)\u0026#187;, \u0026#171;provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; in conformit\u0026#224; a quanto affermato, anche recentemente, da questa Corte, secondo cui \u0026#171;lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (sentenza n. 341 del 2009; successivamente ribadita dalle sentenze n. 174 del 2020, n. 241 del 2018, n. 231 del 2017, n. 75 del 2016, n. 125 del 2015, n. 115 del 2012 e n. 133 del 2010)\u0026#187; (sentenza n. 11 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; In relazione alla terza questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 7, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, la difesa regionale sostiene, preliminarmente, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure formulate con riferimento all\u0026#8217;art. 1, commi 330 e 332, della legge n. 197 del 2022, per la genericit\u0026#224; dei motivi addotti dal ricorrente e l\u0026#8217;inconferenza del parametro normativo interposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, ad avviso della difesa regionale, le questioni promosse dovrebbero ritenersi non fondate, in quanto le indennit\u0026#224; di amministrazione e forestale previste nella disposizione impugnata, avendo cadenza fissa e continuativa ed essendo incluse nella base di calcolo considerata ai fini del trattamento di fine rapporto, costituirebbero componenti del trattamento economico fondamentale spettante ai dipendenti e non, come invece sostenuto dal ricorrente, elementi accessori della loro retribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la circostanza che la Regione autonoma della Sardegna concorra al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale attraverso specifici accordi stipulati con il Governo renderebbe non applicabili nei suoi confronti le disposizioni statali integranti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo senso, la resistente richiama la sentenza n. 5 del 2022 di questa Corte ed evidenzia che \u0026#171;per le autonomie speciali \u0026#8211; in vigenza del metodo pattizio e di accordo tra la Regione autonoma e lo Stato, tradotto in legge statale \u0026#8211; la definizione, per tale via, dell\u0026#8217;importo annuo del concorso agli obiettivi della finanza pubblica rende non direttamente applicabili nel contesto regionale interessato le specifiche disposizioni statali integranti principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa regionale, pertanto, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023 dovrebbe ritenersi, oltre che inammissibile, non fondata, sia perch\u0026#233; lo Stato non avrebbe titolo a dettare principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti della Regione autonoma della Sardegna, sia perch\u0026#233; le indennit\u0026#224; considerate nella disposizione impugnata non avrebbero carattere di retribuzione accessoria, per cui ad esse non potrebbero essere applicati i limiti imposti dalla normativa statale a siffatte voci di spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; In riferimento alla quarta ed ultima questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 16, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, la difesa regionale eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure, sia sotto il profilo della paventata violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in quanto detto parametro non risulterebbe menzionato nella deliberazione del Consiglio dei ministri di promovimento dell\u0026#8217;impugnativa, sia per la genericit\u0026#224; dei motivi addotti, avendo il ricorrente affermato, ma non dimostrato, l\u0026#8217;estraneit\u0026#224; all\u0026#8217;ambito delle spese sanitarie dell\u0026#8217;intervento previsto dalla disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito la questione sarebbe, comunque, da ritenersi non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto, ad avviso della resistente, gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, che impongono alle regioni una omogenea rappresentazione delle spese di carattere sanitario nei bilanci, onde consentire una \u0026#171;confrontabilit\u0026#224; immediata fra le entrate e le spese sanitarie\u0026#187;, come gi\u0026#224; dedotto in riferimento alle analoghe questioni relative all\u0026#8217;art. 5, commi 19, 20 e 21, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, non sarebbero applicabili alla Regione autonoma della Sardegna, che si fa esclusivo carico delle proprie spese sanitarie e nei cui confronti, pertanto, lo Stato non potrebbe dettare princ\u0026#236;pi di coordinamento della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, la resistente ha ribadito le difese e le eccezioni precedentemente formulate, evidenziando che la legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie) ha apportato significative modifiche sia all\u0026#8217;art. 5, commi 19, 20 e 21, che all\u0026#8217;art. 16, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali modifiche normative, consistenti nella ricollocazione delle spese previste dalle disposizioni impugnate su missioni del bilancio regionale estranee a quelle del perimetro sanitario, determinerebbero, ad avviso della difesa regionale, la cessazione della materia del contendere in relazione alle relative questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato il 30 gennaio 2024, notificato in data 29 gennaio 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, in conformit\u0026#224; alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024, ha rinunciato all\u0026#8217;impugnativa limitatamente all\u0026#8217;art. 5, comma 14, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNelle motivazioni della rinuncia \u0026#232; rappresentato che, alla luce dei chiarimenti contenuti nell\u0026#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma della Sardegna, si sono considerate superate le paventate criticit\u0026#224; della disposizione impugnata, da ritenere, pertanto, ad avviso del ricorrente, costituzionalmente legittima \u003cem\u003eab \u003c/em\u003e\u003cem\u003einitio\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica del 20 febbraio 2024, la difesa della Regione autonoma della Sardegna e l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni relativamente alle residue questioni, come rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso quattro questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023: la prima, riferita all\u0026#8217;art. 5, comma 14; la seconda, avente a oggetto i commi 19, 20 e 21 dello stesso art. 5; la terza, relativa all\u0026#8217;art. 7, comma 11, e la quarta questione, infine, riguardante l\u0026#8217;art. 16, comma 7.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con riferimento alla prima questione, che concerne l\u0026#8217;art. 5, comma 14, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, si deve rilevare, preliminarmente, che, con atto depositato nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, il ricorrente, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024, ha rinunciato all\u0026#8217;impugnativa dell\u0026#8217;art. 5, comma 14, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base alla costante giurisprudenza di questa Corte (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenza n. 106 del 2021), la dichiarazione di rinuncia, pur non accettata formalmente dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, la difesa della Regione autonoma della Sardegna, nell\u0026#8217;udienza pubblica del 20 febbraio 2024, ha preso atto della parziale rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e non ha discusso la questione rinunciata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che, in relazione alla detta questione, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La seconda e la quarta questione possono essere esaminate congiuntamente, riguardando censure del tutto analoghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, commi 19, 20 e 21, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 16, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, ritenendo che le predette disposizioni violino, in relazione agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, sia l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in materia di \u0026#171;armonizzazione dei bilanci pubblici\u0026#187;, sia l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nella materia di potest\u0026#224; legislativa concorrente del \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, cos\u0026#236; superando i limiti che l\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna impone all\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, infatti, le disposizioni regionali impugnate comporterebbero una rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, avendo inserito, nel \u0026#8220;perimetro sanitario\u0026#8221; del bilancio regionale, spese ad esso completamente estranee, in quanto relative ad attivit\u0026#224; di formazione da svolgere presso le Universit\u0026#224; di Cagliari e di Sassari (art. 5, commi 19, 20 e 21) e al controllo e alla lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell\u0026#8217;uomo, degli animali e delle piante (art. 16, comma 7).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, la Regione autonoma della Sardegna, nel caso in esame, avrebbe violato i principi in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici, che non possono subire deroghe territoriali, neppure all\u0026#8217;interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenza n. 80 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni impugnate avrebbero, pertanto, illegittimamente ampliato il perimetro delle spese sanitarie, violando l\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 che, al comma 1, primo perodo, impone, invece, alle regioni di garantire, nell\u0026#8217;ambito del bilancio, \u0026#171;un\u0026#8217;esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale\u0026#187;, al dichiarato \u0026#171;fine di consentire la confrontabilit\u0026#224; immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti\u0026#187; di programmazione finanziaria sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Occorre dare atto, preliminarmente, dello \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e di cui alla legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, entrata in vigore il 24 ottobre 2023, con la quale, allo scopo di porre rimedio ai profili di criticit\u0026#224; segnalati dallo Stato, il legislatore regionale ha modificato le disposizioni impugnate, allocando le spese da esse previste in nuove missioni del bilancio regionale, diverse da quella relativa alla tutela della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto di tali modifiche, la Regione autonoma della Sardegna ha chiesto, con memoria integrativa depositata in data 29 gennaio 2024, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, una modificazione della disposizione impugnata in un giudizio in via principale determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrano, in pari tempo, due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e il fatto che la disposizione impugnata non abbia avuto \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e applicazione (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenza n. 92 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene le modificazioni apportate dal legislatore regionale debbano ritenersi, nel caso in esame, satisfattive, avendo ricondotto le spese previste in aree del bilancio regionale estranee al perimetro di quelle sanitarie, tali modifiche sono intervenute solo il 24 ottobre 2024, a ben otto mesi di distanza dalla data di entrata in vigore delle disposizioni impugnate, e senza che sia stata data dimostrazione della loro mancata applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; non consente di dichiarare, nel caso, la cessazione della materia del contendere (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenza n. 268 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;esame delle questioni deve compiersi con riferimento alle disposizioni impugnate nella loro originaria versione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; In relazione alle predette questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale vanno, preliminarmente, respinte anche le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate dalla Regione autonoma della Sardegna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.1.\u0026#8211; La resistente sostiene, innanzitutto, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di entrambe le questioni promosse dal ricorrente in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonch\u0026#233;, per quella avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 5, commi 19, 20 e 21, in riferimento anche all\u0026#8217;art. 3 dello statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali parametri costituzionali, infatti, non sarebbero stati evocati nella deliberazione del Consiglio dei ministri di promovimento delle impugnative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione promossa in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l\u0026#8217;ha autorizzato, \u0026#232; inammissibile (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 272 e n. 199 del 2020, n. 83 del 2018, n. 152 del 2017, n. 265 e n. 239 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, per\u0026#242;, la delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato il ricorso contiene un esplicito riferimento testuale all\u0026#8217;\u0026#171;armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci\u0026#187;, da ricondursi sicuramente all\u0026#8217;ambito di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., e indica espressamente, nella sua parte finale, anche l\u0026#8217;art. 3 dello statuto di autonomia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, le dedotte eccezioni di inammissibilit\u0026#224; non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.2.\u0026#8211; Con riferimento, poi, al parametro costituzionale di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nella materia di potest\u0026#224; legislativa concorrente \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, la difesa regionale ritiene che le questioni vadano dichiarate inammissibili per la genericit\u0026#224; della motivazione addotta dal ricorrente a fondamento delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, \u0026#171;non basta che il ricorso in via principale identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi [, ma occorre] che esso sviluppi un\u0026#8217;argomentazione a sostegno dell\u0026#8217;impugnazione\u0026#187; (sentenza n. 197 del 2017), poich\u0026#233; la genericit\u0026#224; e l\u0026#8217;assertivit\u0026#224; delle censure implicano l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 195 del 2021, n. 115 del 2020 e n. 232 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, per\u0026#242;, l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; non pu\u0026#242; essere accolta, dovendo ritenersi adeguata la motivazione fornita dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Nel merito, entrambe le questioni sono fondate in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, come si \u0026#232; detto, ha lo scopo di consentire la confrontabilit\u0026#224; immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione appare funzionale, coerentemente con la rubrica della stessa (Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali), a evitare opacit\u0026#224; contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati al finanziamento delle spese sanitarie e, in quanto espressione della potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., trova applicazione anche nei confronti della Regione Sardegna, ancorch\u0026#233; questa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006, provveda al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUnica eccezione risulta quella prevista dall\u0026#8217;art. 30, comma 1, terzo periodo, dello stesso d.lgs. n. 118 del 2011, a favore di regioni che, gestendo \u0026#171;in maniera virtuosa ed efficiente le risorse correnti\u0026#187;, nonch\u0026#233; \u0026#171;conseguendo sia la qualit\u0026#224; delle prestazioni erogate, sia i risparmi nel bilancio\u0026#187;, \u0026#171;poss[o]no legittimamente mantenere i risparmi ottenuti e destinarli a finalit\u0026#224; sanitarie pi\u0026#249; ampie\u0026#187; (sentenza n. 132 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante tali chiare previsioni, le disposizioni impugnate inseriscono, nel perimetro sanitario del bilancio regionale, spese che non possono essere ricondotte all\u0026#8217;ambito applicativo di detta eccezione e che, in ogni caso, prescindono da qualsiasi finalit\u0026#224; sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023 prevede, infatti, facendole gravare sulla missione 13 del bilancio regionale, dedicata alla tutela della salute, \u0026#171;la spesa di euro 150.000 per l\u0026#8217;attivazione di corsi di formazione per Operatori socio-sanitari (OSS) a titolo gratuito\u0026#187; (comma 19); \u0026#171;l\u0026#8217;ulteriore spesa di euro 250.000 in favore dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; degli studi di Sassari per le finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 8, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilit\u0026#224; 2019)\u0026#187; (comma 20) e, infine, \u0026#171;la spesa complessiva di euro 1.740.000, in ragione di euro 635.000 per l\u0026#8217;anno 2023, di cui euro 70.000 a titolo di rimborso per le attivit\u0026#224; svolte nel 2022, euro 540.000 per l\u0026#8217;anno 2024 ed euro 565.000 per l\u0026#8217;anno 2025 in favore dell\u0026#8217;Universit\u0026#224; degli studi di Sassari, Dipartimento di medicina veterinaria, per la realizzazione del Progetto di sviluppo integrato per l\u0026#8217;accreditamento della formazione dei medici veterinari della Sardegna\u0026#187; (comma 21).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti, l\u0026#8217;art. 16, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023 autorizza, facendola gravare sempre sulla missione 13, \u0026#171;l\u0026#8217;ulteriore spesa di euro 1.177.000 per le finalit\u0026#224; di cui alla legge regionale 1\u0026#176; giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell\u0026#8217;uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali spese, poich\u0026#233; esorbitano dall\u0026#8217;ambito delle risorse connesse al finanziamento del servizio sanitario regionale, alterano la struttura del perimetro delle spese sanitarie prescritto dall\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, cos\u0026#236; eludendo le finalit\u0026#224; di armonizzazione contabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.2.\u0026#8211; Si deve, pertanto, dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, nella loro originaria versione, degli artt. 5, commi 19, 20 e 21, e 16, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023 per la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.3.\u0026#8211; Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La terza questione concerne l\u0026#8217;art. 7, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, ai sensi del quale \u0026#171;[i]n riferimento alla contrattazione collettiva regionale 2019-2021, al fine di consentire il tendenziale adeguamento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione e dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; forestale ai valori stabiliti a livello nazionale, le risorse stanziate all\u0026#8217;articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 48 del 2018 da destinare alla contrattazione collettiva, sono incrementate complessivamente di euro 15.003.036,42 al lordo degli oneri riflessi e dell\u0026#8217;IRAP a decorrere dall\u0026#8217;anno 2023 (missione 20 - programma 03 - titolo 1)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 117, terzo comma, Cost. e 3 dello statuto speciale, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 1, commi 330 e 332, della legge n. 197 del 2022, 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021, che stabiliscono il tetto di spesa e i criteri di incremento per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la prospettazione dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, tali norme sarebbero vincolanti anche per le autonomie speciali, in quanto funzionali a preservare l\u0026#8217;equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l\u0026#8217;unit\u0026#224; economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In proposito, va preliminarmente esaminata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; formulata dalla Regione autonoma della Sardegna per genericit\u0026#224; e difetto di motivazione delle questioni promosse in riferimento ai parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; La giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che, nella impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilit\u0026#224;, individuare l\u0026#8217;oggetto della questione proposta, con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che denuncia violati, ma ha anche l\u0026#8217;onere (da considerare addirittura pi\u0026#249; pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali: \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 115 del 2021) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame il ricorrente si \u0026#232;, invece, limitato ad affermare che la disposizione impugnata si porrebbe \u0026#171;in frontale disarmonia\u0026#187; con l\u0026#8217;art. 1, commi 330 e 332, della legge n. 197 del 2022, senza per\u0026#242; chiarire, in alcun modo, i termini del rapporto tra l\u0026#8217;emolumento accessorio \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eivi previsto \u0026#8211;  da corrispondere per tredici mensilit\u0026#224;, e da determinarsi nella misura dell\u0026#8217;1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza \u0026#8211; e le due indennit\u0026#224;, quella di amministrazione e quella forestale, contemplate nella disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche le altre censure proposte dal ricorrente, sempre in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., risultano del tutto generiche, in quanto la prospettazione di illegittimit\u0026#224; degli incrementi della spesa pubblica previsti dalla disposizione impugnata, rispetto ai limiti e criteri stabiliti dalla disciplina statale, \u0026#232; del tutto priva di motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il ricorrente ha omesso ogni spiegazione circa il meccanismo con cui l\u0026#8217;art. 7, comma 11, impugnato nel caso, si porrebbe in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall\u0026#8217;art. 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021, in vigore dal 1\u0026#176; gennaio 2022, che ha introdotto la possibilit\u0026#224; di superare, entro un tetto di spesa massimo e secondo criteri e modalit\u0026#224; da definire nell\u0026#8217;ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici gi\u0026#224; stabiliti dall\u0026#8217;art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa erariale si limita, infatti, a fondare l\u0026#8217;argomentazione del ricorso solo sul mancato esplicito richiamo, da parte della disposizione impugnata, della disciplina statale, per cui i limiti di spesa e i criteri di commisurazione da questa stabiliti risultano solo presuntivamente violati, non avendo il ricorrente chiarito, in alcun modo, le modalit\u0026#224; di tali ritenute violazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conseguenza della genericit\u0026#224; e insufficienza della motivazione circa l\u0026#8217;asserito contrasto della disposizione impugnata con i parametri interposti evocati (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 232 del 2019 e n. 196 del 2017) va, pertanto, dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle censure aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 7, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 5, commi 19, 20 e 21, e 16, comma 7, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilit\u0026#224; 2023), nel testo vigente prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 7, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023 promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 1, commi 330 e 332, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), all\u0026#8217;art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e 2, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) e 17, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), \u003cem\u003er\u003c/em\u003e), \u003cem\u003es\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ez\u003c/em\u003e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;, e all\u0026#8217;art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 14, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., in relazione agli artt. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, e 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 aprile 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2023 - Disposizioni in materia di sanit\u0026#224; e politiche sociali - Previsione che, al fine di perequare i livelli medi pro capite dei fondi contrattuali del personale, le aziende del Servizio Sanitario Regionale possono rideterminare i fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza - Previsione che per tali finalit\u0026#224; il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) \u0026#232; incrementato di euro 10.000.000 annui a partire dall\u0027anno 2023 (Missione 13 - programma 01 - titolo 1) - Denunciato contrasto con la normativa statale sui limiti di spesa per il personale, incluse le risorse per il trattamento accessorio - Trattamento di maggior favore rispetto a quello previsto per il personale delle aziende sanitarie delle restanti Regioni.\nAutorizzazione, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, della spesa di euro 150.000 per l\u0027attivazione di corsi di formazione per operatori socio-sanitari (OSS) a titolo gratuito, con ripartizione delle somme a favore delle Universit\u0026#224; degli studi di Cagliari e Sassari (missione 13 - programma 07 - titolo 1) - Autorizzazione, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037, della ulteriore spesa di euro 250.000 in favore dell\u0027Universit\u0026#224; degli studi di Sassari per le finalit\u0026#224; di cui all\u0027art. 8, c. 32, della l. reg.le n. 48 del 2018 (Missione 13 - programma 07 - titolo 1) - Autorizzazione della spesa complessiva di euro 1.740.000 in favore dell\u0027Universit\u0026#224; degli studi di Sassari, Dipartimento di medicina veterinaria, per la realizzazione del Progetto di sviluppo integrato per l\u0027accreditamento della formazione dei medici veterinari della Sardegna (Missione 13 - programma 07 - titolo 1) - Denunciata previsione di finanziamenti in favore di universit\u0026#224;, per attivit\u0026#224; legate alla formazione, che esulano dall\u0027ambito della tutela della salute di cui \u0026#232; oggetto la missione 13 del bilancio della Regione autonoma della Sardegna - Contrasto con la norma statale che dispone che nell\u0027ambito del bilancio regionale le Regioni garantiscono un\u0027esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio Servizio Sanitario Regionale.\nDisposizioni in materia di personale - Previsione che, in riferimento alla contrattazione collettiva regionale 2019-2021, al fine di consentire il tendenziale adeguamento dell\u0027indennit\u0026#224; di amministrazione e dell\u0027indennit\u0026#224; forestale ai valori stabiliti a livello nazionale, le risorse stanziate all\u0027art. 10, c. 1, della l. reg.le n. 48 del 2018 da destinare alla contrattazione collettiva, sono incrementate complessivamente di euro 15.003.036,42 al lordo degli oneri riflessi e dell\u0027IRAP a decorrere dall\u0027anno 2023 (Missione 20 - programma 03 - titolo 1) - Denunciata omessa specificazione del riferimento contrattuale e della platea dei destinatari delle indennit\u0026#224; indicate - Previsione della decorrenza dell\u0027incremento dall\u0027anno 2023, pur riferendosi la norma regionale al triennio 2019-2021.\nDisposizioni in materia di ambiente, protezione civile e di urbanistica - Autorizzazione, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, della ulteriore spesa di euro 1.177.000 (Missione 13 - programma 07 - titolo 1) per le finalit\u0026#224; di cui alla l. reg.le n. 21 del 1999 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell\u0027uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali a esaurimento) - Denunciata previsione di misure che esulano dall\u0027ambito della tutela della salute di cui \u0026#232; oggetto la missione 13 del bilancio della Regione Sardegna - Rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46155","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione autonoma Sardegna - Autorizzazione di spesa pluriennale - Finalità - Introduzione di spese volte al controllo e alla lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell\u0027uomo, degli animali e delle piante, nonché corsi di formazione per operatori socio-sanitari (OSS) a titolo gratuito e per i medici veterinari, reclutamento di professori universitari e interventi a favore delle Università di Cagliari e Sassari - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale. (Classif. 036002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, gli artt. 5, commi 19, 20 e 21, e 16, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, che hanno previsto spese per programmi di lotta e controllo di insetti e parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, la formazione rivolta a Operatori socio-sanitari (OSS), a titolo gratuito, da svolgere presso le Università di Cagliari e di Sassari, nonché interventi in favore dell’Università degli studi di Sassari per diverse finalità, tra cui la realizzazione di un progetto per l’accreditamento della formazione dei medici veterinari della Sardegna e il reclutamento di professori universitari, facendole gravare sulla missione del bilancio regionale dedicata alla tutela della salute. Le disposizioni censurate dal Governo, colpite nella loro originaria versione – in quanto lo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e, di cui alla legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, pur avendole modificate in modo satisfattivo rispetto al ricorso, è intervenuto a ben otto mesi di distanza e senza che sia stata dimostrata la loro mancata applicazione, non potendosi, pertanto, nemmeno dar luogo alla cessazione della materia del contendere – comportano una rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, avendo inserito, nel perimetro sanitario del bilancio della Regione autonoma Sardegna, spese ad esso completamente estranee, così alterando anche la struttura del perimetro di tali spese prescritto dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 ed eludendo le finalità di armonizzazione contabile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 132/2021 - mass. 43989; S. 80/2017 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e41270\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46156","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"21/02/2023","data_nir":"2023-02-21","numero":"1","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"19","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"21/02/2023","data_nir":"2023-02-21","numero":"1","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"20","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"21/02/2023","data_nir":"2023-02-21","numero":"1","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"21","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"21/02/2023","data_nir":"2023-02-21","numero":"1","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"23/11/2011","numero":"118","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46156","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità, per il ricorrente, di chiarire le ragioni alla base della lamentata violazione dei parametri incisi - Onere più pregnante rispetto ai giudizi in via incidentale (nella specie: inammissibilità delle questioni sollevate dal Governo su disposizioni della Regione autonoma Sardegna circa l\u0027adeguamento ai valori nazionali delle indennità di amministrazione e forestale, nonché l\u0027incremento delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva). (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNell’impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l’oggetto della questione proposta, con riferimento alla normativa che censura e ai parametri che denuncia violati, ma ha anche l’onere, più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali, di esplicitare una motivazione chiara e adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 115/2021 - mass. 43928\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, commi 330 e 332, della legge n. 197 del 2022, all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, e all’art. 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021, nonché all’art. 3 dello statuto speciale, dell’art. 7, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, nella parte in cui incrementa le risorse stanziate per consentire il tendenziale adeguamento dell’indennità di amministrazione e dell’indennità forestale ai valori stabiliti a livello nazionale in riferimento alla contrattazione collettiva regionale 2019-2021. Il ricorrente lamenta una «frontale disarmonia» della disciplina regionale con l’art. 1, commi 330 e 332, della legge n. 197 del 2022, senza però chiarire in alcun modo i termini del rapporto tra l’emolumento accessorio \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e previsto dalla legislazione nazionale e le indennità di amministrazione e forestale contemplate nella disposizione impugnata. Anche la prospettazione di illegittimità degli incrementi della spesa pubblica previsti dalla disposizione impugnata, rispetto ai limiti di spesa e ai criteri stabiliti dalla disciplina statale, è del tutto generica e priva di motivazione). (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 232/2019 - mass. 40824; S. 196/2017\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46157","numero_massima_precedente":"46155","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"21/02/2023","data_nir":"2023-02-21","numero":"1","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"11","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"330","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"332","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/05/2017","numero":"75","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2021","numero":"234","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"604","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46157","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - In genere - Ricorso del Governo, successivamente oggetto di rinuncia - Mancanza di accettazione formale della controparte - Condotta rivelatrice di assenza di interesse alla decisione - Cessazione della materia del contendere (nella specie: cessata materia del contendere su questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo su disposizioni della Regione autonoma Sardegna volte a ridefinire i fondi contrattuali per la retribuzione del personale e della dirigenza delle aziende del SSR, oggetto di successiva rinuncia del ricorrente senza che la Regione, pur non avendola formalmente accettata, la discutesse in udienza pubblica). (Classif. 113001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa dichiarazione di rinuncia, pur non accettata formalmente dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 106/2021 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e43887\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, Cost., in relazione all’art. 11, comma 1, del d.l. n. 35 del 2019, come conv., all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, nonché all’art. 3, primo comma, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, dello statuto speciale, dell’art. 5, comma 14, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, nella parte in cui ha consentito la rideterminazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, dei fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza delle aziende del SSR. La difesa della Regione, preso atto, nel corso della udienza pubblica, della parziale rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, non ha discusso la questione rinunciata).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46156","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"21/02/2023","data_nir":"2023-02-21","numero":"1","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"14","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"25/05/2017","numero":"75","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legge","data_legge":"30/04/2019","numero":"35","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/06/2019","numero":"60","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45426","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost. 23 aprile 2024, n. 68","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"4","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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