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Uff.\" n. 5/1 s.s. del 5 febbraio 1986.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                 Pres. PALADIN - Rel. BUCCIARELLI DUCCI                   \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO  \r\n REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv.  ALBERTO  MALAGUGINI  -  \r\n Prof.  ANTONIO  LA  PERGOLA - Prof.  VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE  \r\n FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO  -  Prof.  ETTORE  \r\n GALLO  -  Dott.  ALDO  CORASANITI  -  Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.  \r\n FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL\u0027ANDRO, Giudici,                      \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nei giudizi riuniti di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  dell\u0027art.  1,  \r\n ultimo  comma,  d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazioni delle imposte  \r\n sulle successioni e sulle donazioni) e  dell\u0027articolo  unico  legge  20  \r\n novembre  1955, n. 1123 (Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a  \r\n quelli  legittimi  in  materia  fiscale)  promossi  con   le   seguenti  \r\n ordinanze:                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     1)  ordinanza  emessa  il 28 febbraio 1977 dalla Corte d\u0027appello di  \r\n Roma nel  procedimento  civile  vertente  tra  l\u0027Amministrazione  delle  \r\n Finanze  dello  Stato e Marsili Adriana iscritta al n. 415 del registro  \r\n ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  \r\n n. 293 dell\u0027anno 1977;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     2) ordinanza emessa il 21 aprile 1978 dalla Corte di cassazione sul  \r\n ricorso  proposto dall\u0027Amministrazione delle Finanze dello Stato contro  \r\n Negri Clementi Maria Sidonia ed altri iscritta al n. 565  del  registro  \r\n ordinanze  1978  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  \r\n n. 31 dell\u0027anno 1979.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto l\u0027atto  di  costituzione  di  Negri  Clementi  Maria  Sidonia  \r\n nonch\u0026#233; l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  nell\u0027udienza  pubblica  del  19  novembre  1985  il  Giudice  \r\n relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi l\u0027avv. Franco Salvucci per Negri Clementi e l\u0027Avvocato  dello  \r\n Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1.-  Con  ordinanza del 28 febbraio 1977, n. 415 r.o. 1977 la Corte  \r\n d\u0027appello di  Roma  sollevava  questione  incidentale  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale, in riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, dell\u0027art.  \r\n 1,  ultimo  comma,  d.lgt.  8  marzo  1945,  n.  90  e  in correlazione  \r\n dell\u0027articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui  \r\n dispongono un trattamento fiscale per i discendenti dei figli  adottivi  \r\n del  de  cuius,  che  succedono  a  questo  per  rappresentazione, pi\u0026#249;  \r\n sfavorevole rispetto a quello previsto  per  i  discendenti  dei  figli  \r\n legittimi.  Ritiene, infatti, il giudice a quo che tale norma determini  \r\n una ingiustificato discriminazione tra discendenti di figli legittimi e  \r\n discendenti   di   figli   adottivi   con   violazione   del  principio  \r\n costituzionale d\u0027eguaglianza. Malgrado  il  legislatore  -  osserva  la  \r\n Corte  d\u0027appello  -  estenda  gli  effetti  dell\u0027adozione  ai  rapporti  \r\n ereditari  tra  l\u0027adottante  ed  i  discendenti  legittimi  dei   figli  \r\n adottivi,  riconoscendo  a  detti  discendenti  lo  stesso  diritto  di  \r\n rappresentazione spettante ai discendenti dei figli  legittimi,  l\u0027art.  \r\n 1, ultimo comma, d.lgt. n. 90/1945 stabilisce per i successori chiamati  \r\n per   rappresentazione   un   sistema  di  tassazione  in  ragione  non  \r\n dell\u0027immediatezza della loro  chiamata,  ma  del  grado  dell\u0027eventuale  \r\n parentela  con  il  de  cuius.  Sicch\u0026#233;,  mentre  viene  assicurato  ai  \r\n discendenti dei figli legittimi un determinato trattamento  fiscale  in  \r\n dipendenza  della  parentela  diretta  con  l\u0027autore della successione,  \r\n altrettanto non si verifica  per  i  discendenti  dei  figli  adottivi,  \r\n mancando un identico rapporto di parentela.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Identica questione \u0026#232; stata sollevata dalla Corte di cassazione con  \r\n ordinanza del 21 aprile 1978, n. 565 r.o.  1978.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2.  -  Nel  primo giudizio \u0026#232; intervenuta con atto 10 novembre 1977  \r\n l\u0027amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro  pro  tempore,  \r\n rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, segnalando  \r\n in  primo luogo che la vertenza, oggetto del giudizio de quo, era stata  \r\n definita in base alle norme sul condono in materia tributaria di cui al  \r\n d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre  1973,  \r\n n.  823),  cosicch\u0026#233; il giudizio stesso si era estinto, con conseguente  \r\n sopravvenuta irrilevanza della questione sollevata.  In  secondo  luogo  \r\n l\u0027Avvocatura  ricordava  che  comunque  la medesima questione era stata  \r\n gi\u0026#224; dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n.  71  dell\u00278  \r\n aprile 1976.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  secondo  giudizio  \u0026#232;  intervenuto  invece  il  Presidente del  \r\n Consiglio   dei    ministri,    concludendo    nello    stesso    senso  \r\n dell\u0027infondatezza e richiamando la citata sentenza della Corte.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     3. - Nel secondo procedimento (r.o. n. 565/1978) si sono costituite  \r\n altresl\u0027 le parti private Maria Sidonia Negri Clementi e Irene Mercedes  \r\n Negri  Clementi, rappresentate e difese dall\u0027avv. Francesco Salvucci di  \r\n Roma, con atto del 21 dicembre  1978,  concludendo  per  la  fondatezza  \r\n della questione sollevata dalla Corte di cassazione.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  successive  memorie  del 25 settembre e del 5 novembre 1985 la  \r\n stessa parte privata Maria  Sidonia  Negri  Clementi  ha  ulteriormente  \r\n illustrato la propria tesi a favore della illegittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n della norma impugnata.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  -  L\u0027identit\u0026#224;  della  questione  sollevata  nei due giudizi ne  \r\n consiglia la riunione e la definizione con unica sentenza.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  questione  sulla  quale  la  Corte  deve  pronunciarsi  \u0026#232;   se  \r\n contrastino  o  meno  con  l\u0027art. 3 della Costituzione l\u0027art. 1, ultimo  \r\n comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e l\u0027articolo  unico  della  legge  20  \r\n novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui, per i discendenti dei figli  \r\n adottivi  del  de  cuius,  che succedano a questo per rappresentazione,  \r\n dispongono un trattamento fiscale pi\u0026#249; sfavorevole  rispetto  a  quanto  \r\n previsto per i discendenti dei figli legittimi.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  effetti  l\u0027ultimo  comma  dell\u0027art.  1  del decreto legislativo  \r\n luogotenenziale n. 90 del 1945 stabilisce per i successori chiamati per  \r\n rappresentazione   un   sistema   di   tassazione   in   ragione    non  \r\n dell\u0027immediatezza  della  loro  chiamata,  ma  del grado dell\u0027eventuale  \r\n parentela  con  il  de cuius. Cosicch\u0026#233; mentre ai discendenti dei figli  \r\n legittimi  viene  assicurato  un  determinato  trattamento  fiscale  in  \r\n dipendenza  della  parentela diretta con l\u0027autore della successione, ai  \r\n discendenti dei figli adottivi viene  applicata  invece  l\u0027aliquota  di  \r\n imposta prevista per la successione tra estranei, in quanto mancherebbe  \r\n un identico rapporto di parentela.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233; vale a superare tale disparit\u0026#224; - come si legge nelle ordinanze  \r\n di rimessione - l\u0027articolo unico della legge n.  1123 del 1955 che, pur  \r\n segnando una tappa significativa nell\u0027equiparazione tra figli legittimi  \r\n e  adottivi  in  materia  fiscale,  ha  una  portata  circoscritta alla  \r\n successione  da  adottante  ad  adottato  e  non  pu\u0026#242;  quindi  trovare  \r\n applicazione  al di fuori di tale ipotesi. Tale \u0026#232; del resto il diritto  \r\n vivente alla luce della giurisprudenza ordinaria.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ritengono i giudici a quibus che la disparit\u0026#224; ora  descritta  leda  \r\n il  principio  di uguaglianza, discriminando arbitrariamente in materia  \r\n fiscale tra discendenti dei figli legittimi  e  discendenti  dei  figli  \r\n adottivi,   quando   dal   punto  di  vista  del  diritto  civile  tale  \r\n discriminazione non ha pi\u0026#249; luogo.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - La questione \u0026#232; fondata.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Rettamente le ordinanze di rimessione, nel  valutare  l\u0027adeguatezza  \r\n delle disposizioni impugnate al parametro costituzionale di riferimento  \r\n e  quindi  al  principio  di uguaglianza, pongono l\u0027accento sul sistema  \r\n normativo che regola l\u0027istituto della successione per rappresentazione,  \r\n cogliendo l\u0027antinomia in cui si pone il legislatore nel disciplinare la  \r\n materia tributaria in tema di successione  -  quando  essa  attenga  ai  \r\n discendenti  dei figli adottivi - in modo contraddittorio rispetto alla  \r\n regolamentazione della successione stessa ed alla logica giuridica  che  \r\n ad essa presiede.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027art. 468 c.c. infatti chiama alla successione, assieme agli altri  \r\n soggetti   espressamente  indicati,  anche  i  discendenti  del  figlio  \r\n adottivo che  non  possa  o  non  voglia  accettare  l\u0027eredit\u0026#224;,  senza  \r\n discriminazione alcuna rispetto ai discendenti del figlio legittimo. La  \r\n funzione  dell\u0027istituto  \u0026#232;  quella  di  tutelare  gli  interessi della  \r\n famiglia del mancato erede o  legatario  diretto,  impedendo  che  essa  \r\n venga  privata  dei  beni del de cuius, solo perch\u0026#233; il genitore non ha  \r\n potuto o non ha voluto accettarli.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non pu\u0026#242; quindi negarsi l\u0027esistenza, ai fini della rappresentazione  \r\n ereditaria,  di  un  rapporto  civile  tra  adottante   e   discendenti  \r\n dell\u0027adottato,   cui  l\u0027ordinamento  attribuisce  un  preciso  rilievo,  \r\n derivante dall\u0027adozione ed equivalente a quello di parentela.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Se tale \u0026#232; la logica giuridica del sistema, improntato alla  tutela  \r\n dell\u0027adottato  e  dei  suoi  discendenti alla stessa stregua del figlio  \r\n legittimo, del tutto arbitraria si rivela la discriminazione introdotta  \r\n dal legislatore tributario tra i discendenti del  mancato  crede-figlio  \r\n legittimo e quelli del mancato erede-figlio adottivo, con il sottoporre  \r\n il   patrimonio  ereditato  da  quest\u0027ultimo  ad  una  tassazione  pi\u0026#249;  \r\n sfavorevole, quale quella prevista per gli estranei.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Una volta quindi che la legge civile parifica la tutela successoria  \r\n della famiglia del figlio adottivo a quella della famiglia  del  figlio  \r\n legittimo,  la  mancata  estensione  di  tale parificazione nel diritto  \r\n tributario assume il significato di  un  irragionevole  arbitrio,  come  \r\n tale lesivo del principio di uguaglianza.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Restano  Cos\u0026#236; superati gli argomenti deducibili dall\u0027art. 300 c.c.  \r\n che furono posti a base della sentenza di questa Corte n. 71  del  1976  \r\n per respingere la medesima questione ora proposta.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Del resto, occorre osservare che la conclusione allora raggiunta \u0026#232;  \r\n oggi  contrastata dalla giurisprudenza ordinaria, la quale ha ritenuto,  \r\n anche alla  luce  del  nuovo  clima  normativo,  che  l\u0027esclusione  del  \r\n rapporto  civile derivante dal vincolo di adozione tra l\u0027adottante e la  \r\n famiglia dell\u0027adottato riguardi unicamente la famiglia  di  origine  di  \r\n quest\u0027ultimo e non anche quella da lui costituita (cfr. le ordinanze di  \r\n rimessione della Corte di cassazione e della Corte d\u0027appello di Roma).   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Va  pertanto dichiarata l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme  \r\n impugnate in parte qua.                                                  \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 1, ultimo comma,  \r\n d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e  dell\u0027articolo  unico  legge  20  novembre  \r\n 1955, n. 1123, nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi  \r\n del  de  cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono  \r\n un trattamento fiscale pi\u0026#249; sfavorevole rispetto a quello previsto  per  \r\n i discendenti dei figli legittimi.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE  -  \r\n                                   BRUNETTO   BUCCIARELLI   -   DUCCI  -  \r\n                                   ALBERTO  MALAGUGINI  -   ANTONIO   LA  \r\n                                   PERGOLA   -   VIRGILIO   ANDRIOLI   -  \r\n                                   GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO  SAJA  -  \r\n                                   GIOVANNI  CONSO - ETTORE GALLO - ALDO  \r\n                                   CORASANITI -  GIUSEPPE  BORZELLINO  -  \r\n                                   FRANCESCO GRECO - RENATO DELL\u0027ANDRO.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"12272","titoletto":"SENT.  13/86.  IMPOSTA  DI SUCCESSIONE E DONAZIONI - CHIAMATI PER DIRITTO  DI RAPPRESENTAZIONE - DISCENDENTI DEI FIGLI  ADOTTIVI  - TRATTAMENTO  FISCALE PIU\u0027 SFAVOREVOLE RISPETTO A QUELLO  PREVISTO PER   I   DISCENDENTI   DEI  FIGLI   LEGITTIMI   - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Atteso che l\u0027art.  468 c.c.  riconosce ai discendenti del  figlio adottivo  del  de  cuius lo stesso  diritto  di  rappresentazione spettante  ai discendenti dei figli legittimi,  non puo\u0027  negarsi l\u0027esistenza,  ai  fini della rappresentazione ereditaria,  di  un rapporto civilistico,  tra adottante e discendenti dell\u0027adottato, di rilievo equivalente a quello di parentela; onde deve ritenersi arbitraria,  e,  percio\u0027, lesiva del principio di uguaglianza, la discriminazione  introdotta dal legislatore tributario con l\u0027art. 1,  d.lgt.  n. 90 del 1945) che sottopone il patrimonio ereditato dai discendenti del mancato erede-figlio adottivo all\u0027aliquota di imposta  prevista per la successione tra  estranei,  anziche\u0027  al piu\u0027  favorevole  trattamento fiscale assicurato,  in  dipendenza della  parentela  diretta  con  l\u0027autore  della  successione,  ai discendenti del mancato erede-figlio  legittimo.  Pertanto,  sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l\u0027art. 3 Cost., l\u0027art.  1, ultimo comma, d. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e l\u0027articolo unico legge 20 novembre 1955,  n. 1123 (Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale),  nella parte in cui,  per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che  succedono  a  questo  per  rappresentazione,  dispongono  un trattamento  fiscale piu\u0027 sfavorevole rispetto a quello  previsto per i discendenti dei figli legittimi.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto luogotenenziale","data_legge":"08/03/1945","numero":"90","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/11/1955","numero":"1123","articolo":"0","specificazione_articolo":"art. unico","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1123~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8276","autore":"BURDESE A.","titolo":"SUL TRATTAMENTO FISCALE DI DISCENDENTI DI FIGLI ADOTTIVI CHE SUCCEDONO PER RAPPRESENTAZIONE","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"221","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8176","autore":"DE CUPIS A.","titolo":"LA SUCCESSIONE PER RAPPRESENTAZIONE NEL DIRITTO CIVILE E NEL DIRITTO TRIBUTARIO","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"971","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8446","autore":"LA GRECA G.","titolo":"","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"614","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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