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Uff.\" n. 5/1 s.s. del 5 febbraio 1986. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. PALADIN - Rel. BUCCIARELLI DUCCI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO \r\n REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - \r\n Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE \r\n FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE \r\n GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. \r\n FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL\u0027ANDRO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 1, \r\n ultimo comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazioni delle imposte \r\n sulle successioni e sulle donazioni) e dell\u0027articolo unico legge 20 \r\n novembre 1955, n. 1123 (Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a \r\n quelli legittimi in materia fiscale) promossi con le seguenti \r\n ordinanze: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1977 dalla Corte d\u0027appello di \r\n Roma nel procedimento civile vertente tra l\u0027Amministrazione delle \r\n Finanze dello Stato e Marsili Adriana iscritta al n. 415 del registro \r\n ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica \r\n n. 293 dell\u0027anno 1977; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) ordinanza emessa il 21 aprile 1978 dalla Corte di cassazione sul \r\n ricorso proposto dall\u0027Amministrazione delle Finanze dello Stato contro \r\n Negri Clementi Maria Sidonia ed altri iscritta al n. 565 del registro \r\n ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica \r\n n. 31 dell\u0027anno 1979. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione di Negri Clementi Maria Sidonia \r\n nonch\u0026#233; l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice \r\n relatore Brunetto Bucciarelli Ducci; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Franco Salvucci per Negri Clementi e l\u0027Avvocato dello \r\n Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1.- Con ordinanza del 28 febbraio 1977, n. 415 r.o. 1977 la Corte \r\n d\u0027appello di Roma sollevava questione incidentale di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale, in riferimento all\u0027art. 3 della Costituzione, dell\u0027art. \r\n 1, ultimo comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e in correlazione \r\n dell\u0027articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui \r\n dispongono un trattamento fiscale per i discendenti dei figli adottivi \r\n del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, pi\u0026#249; \r\n sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli \r\n legittimi. Ritiene, infatti, il giudice a quo che tale norma determini \r\n una ingiustificato discriminazione tra discendenti di figli legittimi e \r\n discendenti di figli adottivi con violazione del principio \r\n costituzionale d\u0027eguaglianza. Malgrado il legislatore - osserva la \r\n Corte d\u0027appello - estenda gli effetti dell\u0027adozione ai rapporti \r\n ereditari tra l\u0027adottante ed i discendenti legittimi dei figli \r\n adottivi, riconoscendo a detti discendenti lo stesso diritto di \r\n rappresentazione spettante ai discendenti dei figli legittimi, l\u0027art. \r\n 1, ultimo comma, d.lgt. n. 90/1945 stabilisce per i successori chiamati \r\n per rappresentazione un sistema di tassazione in ragione non \r\n dell\u0027immediatezza della loro chiamata, ma del grado dell\u0027eventuale \r\n parentela con il de cuius. Sicch\u0026#233;, mentre viene assicurato ai \r\n discendenti dei figli legittimi un determinato trattamento fiscale in \r\n dipendenza della parentela diretta con l\u0027autore della successione, \r\n altrettanto non si verifica per i discendenti dei figli adottivi, \r\n mancando un identico rapporto di parentela. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Identica questione \u0026#232; stata sollevata dalla Corte di cassazione con \r\n ordinanza del 21 aprile 1978, n. 565 r.o. 1978. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Nel primo giudizio \u0026#232; intervenuta con atto 10 novembre 1977 \r\n l\u0027amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, \r\n rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, segnalando \r\n in primo luogo che la vertenza, oggetto del giudizio de quo, era stata \r\n definita in base alle norme sul condono in materia tributaria di cui al \r\n d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973, \r\n n. 823), cosicch\u0026#233; il giudizio stesso si era estinto, con conseguente \r\n sopravvenuta irrilevanza della questione sollevata. In secondo luogo \r\n l\u0027Avvocatura ricordava che comunque la medesima questione era stata \r\n gi\u0026#224; dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 71 dell\u00278 \r\n aprile 1976. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel secondo giudizio \u0026#232; intervenuto invece il Presidente del \r\n Consiglio dei ministri, concludendo nello stesso senso \r\n dell\u0027infondatezza e richiamando la citata sentenza della Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - Nel secondo procedimento (r.o. n. 565/1978) si sono costituite \r\n altresl\u0027 le parti private Maria Sidonia Negri Clementi e Irene Mercedes \r\n Negri Clementi, rappresentate e difese dall\u0027avv. Francesco Salvucci di \r\n Roma, con atto del 21 dicembre 1978, concludendo per la fondatezza \r\n della questione sollevata dalla Corte di cassazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con successive memorie del 25 settembre e del 5 novembre 1985 la \r\n stessa parte privata Maria Sidonia Negri Clementi ha ulteriormente \r\n illustrato la propria tesi a favore della illegittimit\u0026#224; costituzionale \r\n della norma impugnata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - L\u0027identit\u0026#224; della questione sollevata nei due giudizi ne \r\n consiglia la riunione e la definizione con unica sentenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La questione sulla quale la Corte deve pronunciarsi \u0026#232; se \r\n contrastino o meno con l\u0027art. 3 della Costituzione l\u0027art. 1, ultimo \r\n comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e l\u0027articolo unico della legge 20 \r\n novembre 1955, n. 1123, nella parte in cui, per i discendenti dei figli \r\n adottivi del de cuius, che succedano a questo per rappresentazione, \r\n dispongono un trattamento fiscale pi\u0026#249; sfavorevole rispetto a quanto \r\n previsto per i discendenti dei figli legittimi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In effetti l\u0027ultimo comma dell\u0027art. 1 del decreto legislativo \r\n luogotenenziale n. 90 del 1945 stabilisce per i successori chiamati per \r\n rappresentazione un sistema di tassazione in ragione non \r\n dell\u0027immediatezza della loro chiamata, ma del grado dell\u0027eventuale \r\n parentela con il de cuius. Cosicch\u0026#233; mentre ai discendenti dei figli \r\n legittimi viene assicurato un determinato trattamento fiscale in \r\n dipendenza della parentela diretta con l\u0027autore della successione, ai \r\n discendenti dei figli adottivi viene applicata invece l\u0027aliquota di \r\n imposta prevista per la successione tra estranei, in quanto mancherebbe \r\n un identico rapporto di parentela. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; vale a superare tale disparit\u0026#224; - come si legge nelle ordinanze \r\n di rimessione - l\u0027articolo unico della legge n. 1123 del 1955 che, pur \r\n segnando una tappa significativa nell\u0027equiparazione tra figli legittimi \r\n e adottivi in materia fiscale, ha una portata circoscritta alla \r\n successione da adottante ad adottato e non pu\u0026#242; quindi trovare \r\n applicazione al di fuori di tale ipotesi. Tale \u0026#232; del resto il diritto \r\n vivente alla luce della giurisprudenza ordinaria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ritengono i giudici a quibus che la disparit\u0026#224; ora descritta leda \r\n il principio di uguaglianza, discriminando arbitrariamente in materia \r\n fiscale tra discendenti dei figli legittimi e discendenti dei figli \r\n adottivi, quando dal punto di vista del diritto civile tale \r\n discriminazione non ha pi\u0026#249; luogo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - La questione \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Rettamente le ordinanze di rimessione, nel valutare l\u0027adeguatezza \r\n delle disposizioni impugnate al parametro costituzionale di riferimento \r\n e quindi al principio di uguaglianza, pongono l\u0027accento sul sistema \r\n normativo che regola l\u0027istituto della successione per rappresentazione, \r\n cogliendo l\u0027antinomia in cui si pone il legislatore nel disciplinare la \r\n materia tributaria in tema di successione - quando essa attenga ai \r\n discendenti dei figli adottivi - in modo contraddittorio rispetto alla \r\n regolamentazione della successione stessa ed alla logica giuridica che \r\n ad essa presiede. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 468 c.c. infatti chiama alla successione, assieme agli altri \r\n soggetti espressamente indicati, anche i discendenti del figlio \r\n adottivo che non possa o non voglia accettare l\u0027eredit\u0026#224;, senza \r\n discriminazione alcuna rispetto ai discendenti del figlio legittimo. La \r\n funzione dell\u0027istituto \u0026#232; quella di tutelare gli interessi della \r\n famiglia del mancato erede o legatario diretto, impedendo che essa \r\n venga privata dei beni del de cuius, solo perch\u0026#233; il genitore non ha \r\n potuto o non ha voluto accettarli. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non pu\u0026#242; quindi negarsi l\u0027esistenza, ai fini della rappresentazione \r\n ereditaria, di un rapporto civile tra adottante e discendenti \r\n dell\u0027adottato, cui l\u0027ordinamento attribuisce un preciso rilievo, \r\n derivante dall\u0027adozione ed equivalente a quello di parentela. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Se tale \u0026#232; la logica giuridica del sistema, improntato alla tutela \r\n dell\u0027adottato e dei suoi discendenti alla stessa stregua del figlio \r\n legittimo, del tutto arbitraria si rivela la discriminazione introdotta \r\n dal legislatore tributario tra i discendenti del mancato crede-figlio \r\n legittimo e quelli del mancato erede-figlio adottivo, con il sottoporre \r\n il patrimonio ereditato da quest\u0027ultimo ad una tassazione pi\u0026#249; \r\n sfavorevole, quale quella prevista per gli estranei. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Una volta quindi che la legge civile parifica la tutela successoria \r\n della famiglia del figlio adottivo a quella della famiglia del figlio \r\n legittimo, la mancata estensione di tale parificazione nel diritto \r\n tributario assume il significato di un irragionevole arbitrio, come \r\n tale lesivo del principio di uguaglianza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Restano Cos\u0026#236; superati gli argomenti deducibili dall\u0027art. 300 c.c. \r\n che furono posti a base della sentenza di questa Corte n. 71 del 1976 \r\n per respingere la medesima questione ora proposta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Del resto, occorre osservare che la conclusione allora raggiunta \u0026#232; \r\n oggi contrastata dalla giurisprudenza ordinaria, la quale ha ritenuto, \r\n anche alla luce del nuovo clima normativo, che l\u0027esclusione del \r\n rapporto civile derivante dal vincolo di adozione tra l\u0027adottante e la \r\n famiglia dell\u0027adottato riguardi unicamente la famiglia di origine di \r\n quest\u0027ultimo e non anche quella da lui costituita (cfr. le ordinanze di \r\n rimessione della Corte di cassazione e della Corte d\u0027appello di Roma). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Va pertanto dichiarata l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme \r\n impugnate in parte qua. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 1, ultimo comma, \r\n d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e dell\u0027articolo unico legge 20 novembre \r\n 1955, n. 1123, nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi \r\n del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono \r\n un trattamento fiscale pi\u0026#249; sfavorevole rispetto a quello previsto per \r\n i discendenti dei figli legittimi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - \r\n BRUNETTO BUCCIARELLI - DUCCI - \r\n ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA \r\n PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - \r\n GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - \r\n GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO \r\n CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - \r\n FRANCESCO GRECO - RENATO DELL\u0027ANDRO. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"12272","titoletto":"SENT. 13/86. IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONI - CHIAMATI PER DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE - DISCENDENTI DEI FIGLI ADOTTIVI - TRATTAMENTO FISCALE PIU\u0027 SFAVOREVOLE RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER I DISCENDENTI DEI FIGLI LEGITTIMI - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Atteso che l\u0027art. 468 c.c. riconosce ai discendenti del figlio adottivo del de cuius lo stesso diritto di rappresentazione spettante ai discendenti dei figli legittimi, non puo\u0027 negarsi l\u0027esistenza, ai fini della rappresentazione ereditaria, di un rapporto civilistico, tra adottante e discendenti dell\u0027adottato, di rilievo equivalente a quello di parentela; onde deve ritenersi arbitraria, e, percio\u0027, lesiva del principio di uguaglianza, la discriminazione introdotta dal legislatore tributario con l\u0027art. 1, d.lgt. n. 90 del 1945) che sottopone il patrimonio ereditato dai discendenti del mancato erede-figlio adottivo all\u0027aliquota di imposta prevista per la successione tra estranei, anziche\u0027 al piu\u0027 favorevole trattamento fiscale assicurato, in dipendenza della parentela diretta con l\u0027autore della successione, ai discendenti del mancato erede-figlio legittimo. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l\u0027art. 3 Cost., l\u0027art. 1, ultimo comma, d. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 e l\u0027articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123 (Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale), nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale piu\u0027 sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto luogotenenziale","data_legge":"08/03/1945","numero":"90","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/11/1955","numero":"1123","articolo":"0","specificazione_articolo":"art. unico","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1123~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8276","autore":"BURDESE A.","titolo":"SUL TRATTAMENTO FISCALE DI DISCENDENTI DI FIGLI ADOTTIVI CHE SUCCEDONO PER RAPPRESENTAZIONE","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1987","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"221","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8176","autore":"DE CUPIS A.","titolo":"LA SUCCESSIONE PER RAPPRESENTAZIONE NEL DIRITTO CIVILE E NEL DIRITTO TRIBUTARIO","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"971","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"8446","autore":"LA GRECA G.","titolo":"","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1986","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"614","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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