HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:19
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 0.820373
    "namelookup_time" => 0.00899
    "connect_time" => 0.010128
    "pretransfer_time" => 0.217413
    "size_download" => 46328.0
    "speed_download" => 56471.0
    "starttransfer_time" => 0.781519
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 44444
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 217177
    "connect_time_us" => 10128
    "namelookup_time_us" => 8990
    "pretransfer_time_us" => 217413
    "starttransfer_time_us" => 781519
    "total_time_us" => 820373
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770665961.8898
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:19"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:19 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Mon, 09 Feb 2026 19:39:22 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Mon, 09 Feb 2026 19:39:22 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2023","numero":"19","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"D\u0027ALBERTI","relatore":"D\u0027ALBERTI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"29/11/2022","data_decisione":"20/12/2022","data_deposito":"14/02/2023","pubbl_gazz_uff":"15/02/2023","num_gazz_uff":"7","norme":"Art. 1 della legge della Regione Calabria 07/07/2021, n. 23.","atti_registro":"ric. 47/2021","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 19\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni          AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO, Filippo            PATRONI GRIFFI, Marco              D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 23 (Proroga del termine di cui al comma 12 dell\u0026#8217;articolo 6 della l.r. 21/2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-31 agosto 2021, depositato in cancelleria il 31 agosto 2021, iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Calabria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 29 novembre 2022 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Graziano Pung\u0026#236; per la Regione Calabria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 27-31 agosto 2021, depositato il 31 agosto 2021 e iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 23 (Proroga del termine di cui al comma 12 dell\u0026#8217;articolo 6 della l.r. 21/2010), in riferimento agli artt. 9, 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata modifica l\u0026#8217;art. 6, comma 12, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia finalizzata al miglioramento della qualit\u0026#224; del patrimonio edilizio residenziale), mediante la sostituzione delle parole \u0026#171;entro il 31 dicembre 2021\u0026#187; con le parole \u0026#171;entro il 31 dicembre 2022\u0026#187;. Viene cos\u0026#236; prorogato di un anno il termine per la presentazione delle istanze per eseguire gli interventi edilizi previsti dalla stessa legge reg. Calabria n. 21 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il ricorrente denuncia innanzitutto la violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., poich\u0026#233; interventi previsti come \u0026#171;straordinari\u0026#187; dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010 sarebbero resi permanenti, in deroga alla pianificazione e agli standard urbanistici ed in contrasto con la scelta del legislatore statale, espressa negli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di rimettere alla pianificazione congiunta fra Stato e regioni la disciplina dei beni paesaggistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il ricorrente ritiene inoltre violato l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione europea del paesaggio, ratificata dall\u0026#8217;Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), poich\u0026#233; con la disposizione in esame verrebbe consentita la realizzazione di una serie di interventi aventi un impatto significativo sul paesaggio, in assenza di inquadramento nella pianificazione regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Sarebbe inoltre violato l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, dettati dall\u0026#8217;art. 41-quinquies, comma ottavo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), attuato mediante il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densit\u0026#224;` edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit\u0026#224; collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765); dall\u0026#8217;art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in edilizia (Testo A)\u0026#187;, che consente deroghe (mediante leggi o regolamenti regionali) in tema di limiti di distanza tra fabbricati; dall\u0026#8217;art. 5, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo \u0026#8211; Prime disposizioni urgenti per l\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, che, nel dettare disposizioni sul secondo \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221;, prevede il necessario rispetto degli standard urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Infine, sarebbe violato il principio di leale collaborazione, in quanto la disposizione impugnata sarebbe stata adottata dalla Regione Calabria in via del tutto autonoma e unilaterale, in assenza di una pianificazione condivisa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il ricorrente premette che, sin dal 2012, la Regione Calabria e il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali hanno avviato un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato all\u0026#8217;elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale (PPR), in attuazione degli artt. 135 e 143 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale rapporto ha portato all\u0026#8217;adozione del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 1\u0026#176; agosto 2016, n. 134. In esso sono state poste le basi per la redazione del piano paesaggistico, in vista della tutela e valorizzazione del paesaggio. Il ricorrente riferisce che, tuttavia, la Regione Calabria \u0026#232; ancora sprovvista del PPR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale evidenzia di avere gi\u0026#224; promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale aventi ad oggetto la legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 10, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)\u0026#187;, che, con l\u0026#8217;art. 4, comma 2, lettera b), aveva prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021), il termine di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 12, della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, per la presentazione di istanze per l\u0026#8217;esecuzione di interventi edilizi straordinari, riferibili a immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ulteriore differimento disposto dalla disposizione impugnata nel presente giudizio \u0026#8211; che si aggiunge alle numerose proroghe precedenti \u0026#8211; renderebbe palese l\u0026#8217;intento del legislatore regionale di stabilizzare la previsione di interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici che, invece, erano stati introdotti come straordinari, con la conseguenza di accrescere il numero degli interventi realizzabili in deroga alla pianificazione urbanistica e territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente, la scelta cos\u0026#236; operata dalla Regione Calabria risulterebbe lesiva in primo luogo degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa prolungata operativit\u0026#224; della legge reg. Calabria n. 21 del 2010 contrasterebbe infatti con la scelta del legislatore statale di rimettere alla pianificazione la disciplina dei beni paesaggistici, stabilita dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, costituenti norme interposte rispetto ai parametri costituzionali indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente osserva che il d.lgs. n. 42 del 2004 delinea un sistema organico di tutela, elaborato concordemente da Stato e regioni. Nell\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa esclusiva in materia, il legislatore statale ha assegnato al piano paesaggistico una posizione di assoluta preminenza nel contesto della pianificazione territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, cod. beni culturali prevedono infatti che il predetto strumento non sia derogabile da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico e ne stabiliscono l\u0026#8217;immediata prevalenza su ogni altro atto di pianificazione territoriale e urbanistica, cos\u0026#236; assicurando una valutazione complessiva e unitaria della trasformazione del contesto tutelato. Ci\u0026#242; dovrebbe avvenire nell\u0026#8217;ambito del piano paesaggistico, adottato previa intesa con lo Stato, ma, come detto, la Regione Calabria ne \u0026#232; tuttora sprovvista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi fa inoltre rilevare che, in mancanza di una pianificazione paesaggistica estesa all\u0026#8217;intero territorio regionale, sarebbe priva di significato la clausola di salvaguardia di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 3, lettera h), della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, che fa salve le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio. Questa stessa legge regionale consente, infatti, la realizzazione degli interventi nonostante l\u0026#8217;assenza di un piano del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe altres\u0026#236; depotenziato lo strumento dell\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica, poich\u0026#233; non sarebbe possibile valutare adeguatamente l\u0026#8217;effetto dei singoli interventi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;abbassamento del livello della tutela determinato dalla disposizione impugnata discenderebbe quindi la violazione dell\u0026#8217;art. 9 Cost., che sancisce la rilevanza della protezione del paesaggio quale interesse primario e assoluto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Il ricorrente sottolinea inoltre che l\u0026#8217;intesa raggiunta il 1\u0026#176; aprile 2009 tra Stato, regioni e enti locali sull\u0026#8217;atto concernente misure per il rilancio dell\u0026#8217;economia attraverso l\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia, prevedeva che \u0026#171;[l]a disciplina introdotta dalle suddette leggi regionali avr\u0026#224; validit\u0026#224; temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo diverse determinazioni delle singole regioni\u0026#187;. Pur essendo fatta salva una diversa volont\u0026#224; regionale, la previsione di un termine di soli 18 mesi non avrebbe consentito alle regioni la \u0026#8220;messa a regime\u0026#8221; di una normativa eccezionale e derogatoria rispetto alla pianificazione urbanistica. Con le ripetute proroghe dei termini della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, il legislatore regionale avrebbe, invece, perpetuato il regime straordinario introdotto per la prima volta nel 2010, cos\u0026#236; consentendo da allora la realizzazione di nuove volumetrie in deroga alla pianificazione urbanistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, anche la normativa sul secondo \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221;, di cui all\u0026#8217;art. 5, commi 9 e seguenti, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, si qualificherebbe per il suo carattere straordinario e derogatorio. La stessa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ne avrebbe evidenziato la natura di norma eccezionale di favore, in quanto volta a regolare in termini diversi un minor numero di ipotesi rispetto a quelle ordinarie, con la conseguenza che essa non pu\u0026#242; prevalere su regole che fissano standard inderogabili e, tra queste, il d.m. n. 1444 del 1968 (\u0026#232; richiamata la sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, 20 novembre 2019-23 gennaio 2020, n. 2695).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale lettura si imporrebbe, sulla base di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, in ragione del fatto che le agevolazioni incentivanti, previste dal richiamato art. 5, commi 9 e 14, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, \u0026#171;prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi [\u0026#8230;]\u0026#187; secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 271, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \u0026#8211; (legge di stabilit\u0026#224; 2015)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sottolinea come la deroga alla pianificazione urbanistica debba ritenersi ammissibile per un tempo limitato, pena la vanificazione dell\u0026#8217;ordinato assetto del territorio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Con riferimento alla denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., il ricorrente deduce che la disciplina derogatoria dettata dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010 opererebbe, oltre che in relazione ai beni paesaggistici, anche in relazione al paesaggio non vincolato, costituente comunque oggetto di tutela ai sensi della Convenzione europea del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;adempimento degli impegni ivi previsti richiederebbe che tutto il territorio sia oggetto di pianificazione e di specifica considerazione, quanto ai valori paesaggistici, anche per le parti che non siano oggetto di specifica tutela. Ci\u0026#242; si rifletterebbe nei precetti contenuti nell\u0026#8217;art. 135 cod. beni culturali, il cui testo \u0026#232; stato integralmente riscritto dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), a seguito del recepimento della Convenzione europea del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViceversa, con l\u0026#8217;ennesima proroga della disciplina del \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221;, la Regione Calabria consentirebbe la realizzazione di una serie di interventi, aventi un impatto significativo, anche per sommatoria, sul paesaggio, senza che gli stessi siano correttamente inquadrati nella pianificazione regionale, e persino in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. Sarebbero cos\u0026#236; eluse le previsioni che impongono la pianificazione dei paesaggi, quale strumento imprescindibile per la tutela dei valori che essi esprimono, in conformit\u0026#224; alla Convenzione europea del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia, inoltre, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, stabiliti dall\u0026#8217;art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, dall\u0026#8217;art. 2-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore statale avrebbe infatti delimitato la possibilit\u0026#224; di assentire interventi in deroga alla pianificazione urbanistica soltanto mediante una decisione assunta, caso per caso, a livello locale, sulla base di una ponderazione di interessi che tenga conto del contesto territoriale (art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001). Pertanto, le regioni non potrebbero introdurre deroghe generalizzate alla pianificazione e agli standard urbanistici, tanto pi\u0026#249; qualora le stesse assumano carattere di stabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Infine, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con il principio di leale collaborazione. Essa costituirebbe il frutto di una scelta assunta unilateralmente dalla Regione Calabria, al di fuori del percorso condiviso con lo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon l\u0026#8217;intervento in esame, la Regione Calabria si sarebbe sottratta al proprio obbligo di redazione congiunta con lo Stato del piano paesaggistico, esercitando una funzione di disciplina dei beni paesaggistici in modo del tutto autonomo. Il ricorrente fa rilevare che l\u0026#8217;esigenza di assicurare il pieno e proficuo coinvolgimento degli organi statali in materia di pianificazione paesistica deriva proprio dalla \u0026#171;commistione di competenze diverse di cui sono titolari lo Stato e le regioni e dall\u0026#8217;esistenza di un interesse unitario alla tutela del paesaggio\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 240 del 2020; sono inoltre richiamate le sentenze n. 86 del 2019, n. 68 e n. 66 del 2018), circostanze che, prosegue il medesimo ricorrente, \u0026#171;impongono, in un quadro di competenze amministrative e legislative tanto articolato, un esercizio delle stesse quantomeno armonico e coordinato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Nelle memorie depositate in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha insistito nell\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il ricorso, evidenziando in particolare che con sentenza n. 219 del 2022 questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 2, lettera b), della legge reg. Calabria n. 10 del 2020, che prevedeva la proroga per l\u0026#8217;anno 2021 del medesimo termine di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 12, della legge reg. Calabria n. 21 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;8 ottobre 2021 si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Calabria, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa proroga del termine introdotta dalla disposizione impugnata sarebbe giustificata dalla necessit\u0026#224; di ovviare alle problematiche connesse alla pandemia da COVID-19 e di contrastare una crisi economica e sociale senza precedenti, consentendo di sostenere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia nel territorio regionale. La novella in esame avrebbe infatti la finalit\u0026#224; di dare una concreta risposta alle difficolt\u0026#224; conseguenti alla pandemia, consentendo agli utenti di avvalersi di un termine pi\u0026#249; ampio per la presentazione delle istanze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale sottolinea, inoltre, che buona parte delle regioni italiane ha disposto reiterate proroghe delle leggi sul \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221; e talvolta sono state introdotte misure stabili e strutturali, che non determinerebbero alcuna violazione dei parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, nel caso in esame, l\u0026#8217;ambito di operativit\u0026#224; delle norme prorogate sarebbe circoscritto agli interventi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, con la conseguenza che gli stessi sarebbero comunque inibiti nelle aree sottoposte a vincolo o a tutela paesaggistica. Pertanto, non sussisterebbe la violazione degli artt. 9 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Calabria n. 23 del 2021, per violazione degli artt. 9, 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, Cost., nonch\u0026#233; del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il ricorrente denuncia innanzitutto la violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., poich\u0026#233; con la disposizione impugnata sarebbero resi permanenti interventi edilizi previsti come \u0026#8220;straordinari\u0026#8221; dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010, in deroga alla pianificazione e agli standard urbanistici e in contrasto con la scelta del legislatore statale, espressa negli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, di rimettere alla pianificazione congiunta la disciplina dei beni paesaggistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il ricorrente ritiene altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione europea del paesaggio, poich\u0026#233; con la proroga in esame verrebbe consentita la realizzazione di una serie di trasformazioni edilizie, aventi un impatto significativo sul paesaggio, in assenza di inquadramento nella pianificazione regionale e persino in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La disposizione impugnata violerebbe, inoltre, l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, dettati in particolare dall\u0026#8217;art. 41-quinquies, comma ottavo, della legge n. 1150 del 1942, attuato mediante il d.m. n. 1444 del 1968; dall\u0026#8217;art. 2-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall\u0026#8217;art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, che \u0026#8211; nel dettare disposizioni sul secondo \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221; \u0026#8211; prevede, tra l\u0026#8217;altro, il necessario rispetto degli standard urbanistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, alle regioni non sarebbe consentita l\u0026#8217;introduzione di deroghe generalizzate alla pianificazione urbanistica e agli standard stabiliti dal d.m. n. 1444 del 1968, tanto pi\u0026#249; qualora le stesse deroghe assumano carattere di stabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Infine, sarebbe violato anche il principio di leale collaborazione fra Stato e regioni, in quanto la disposizione impugnata sarebbe stata adottata dalla Regione Calabria in via del tutto autonoma, in assenza di una pianificazione condivisa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Prima di esaminare le censure mosse dalla difesa statale, occorre ricostruire il contesto normativo nel quale si colloca la disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Essa ha inciso sul comma 12 dell\u0026#8217;art. 6 della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, sostituendo le parole \u0026#171;entro il 31 dicembre 2021\u0026#187; con le parole \u0026#171;entro il 31 dicembre 2022\u0026#187;. \u0026#200; stato cos\u0026#236; differito di un anno il termine stabilito per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Peraltro, ancor prima dell\u0026#8217;intervento legislativo oggetto di censura, numerose modifiche legislative avevano inciso sul termine di operativit\u0026#224; previsto dal medesimo art. 6, comma 12. La disposizione impugnata, in effetti, introduce la settima proroga nell\u0026#8217;arco temporale di undici anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il termine previsto per la presentazione delle istanze per eseguire gli interventi in questione, originariamente stabilito nel 15 dicembre 2010, era gi\u0026#224; stato prorogato: 1) al 21 marzo 2011, dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 29 ottobre 2010, n. 25 (Modifica alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 \u0026#171;Misure straordinarie a sostegno dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia finalizzate al miglioramento della qualit\u0026#224; del patrimonio edilizio residenziale\u0026#187;); 2) al 31 dicembre 2014, dall\u0026#8217;art. 6, comma 12, della legge della Regione Calabria 10 febbraio 2012, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, nonch\u0026#233; disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106); 3) al 31 dicembre 2016, dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 15 gennaio 2015, n. 4, recante \u0026#171;Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 \u0026#8220;Misure straordinarie a sostegno dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia finalizzata al miglioramento della qualit\u0026#224; del patrimonio edilizio residenziale (modificata ed integrata con la L.R. n. 25/2010, con la L.R. n. 7/2012 e con la L.R. n. 23/2013) \u0026#8211; modifiche al comma 12 dell\u0026#8217;articolo 6\u0026#187;; 4) al 31 dicembre 2018, dall\u0026#8217;art. 1, comma 21, della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 46, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia finalizzata al miglioramento della qualit\u0026#224; del patrimonio edilizio residenziale)\u0026#187;; 5) al 31 dicembre 2020, dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, lettera f), della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 50, recante \u0026#171;Interventi di modifica alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia finalizzata al miglioramento della qualit\u0026#224; del Patrimonio Edilizio Residenziale)\u0026#187;; e \u0026#8211; da ultimo \u0026#8211; 6) al 31 dicembre 2021, dall\u0026#8217;art. 4, comma 2, lettera b), della legge reg. Calabria n. 10 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, occorre esaminare la portata della sopravvenuta legge della Regione Calabria 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso), che \u0026#8211; all\u0026#8217;art. 15 \u0026#8211; ha disposto l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;intero corpus normativo della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, in cui \u0026#232; inserita la disposizione modificata dalla norma regionale impugnata nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La novella introdotta dalla legge reg. Calabria n. 25 del 2022 risulta inidonea ad incidere sulle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sottoposte all\u0026#8217;esame di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, in questo caso l\u0026#8217;abrogazione non ha carattere satisfattivo, risolvendosi in via di fatto in una mera anticipazione \u0026#8211; dal 31 dicembre 2022 all\u0026#8217;8 luglio 2022 \u0026#8211; del termine finale di applicazione del regime di proroga, oggetto di censura nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, non \u0026#232; possibile escludere che la disposizione impugnata nel presente giudizio abbia avuto applicazione nel periodo in cui \u0026#232; stata in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMancano, pertanto, le condizioni per poter ritenere cessata la materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, deve essere rilevato che la prospettazione difensiva della Regione Calabria, in ordine alla mancata impugnazione di altre leggi regionali contenenti analoghe proroghe della disciplina sul \u0026#8220;Piano casa\u0026#8221;, non influisce sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, questa Corte, con orientamento costante, ha affermato che \u0026#171;[l]\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impugnazione, in termini di tempestivit\u0026#224; e di sussistenza dell\u0026#8217;interesse a ricorrere, deve essere valutata in relazione alle singole leggi adottate\u0026#187;. Infatti, \u0026#171;l\u0026#8217;acquiescenza rispetto ad altre leggi regionali non milita a favore della legittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni impugnate\u0026#187; (sentenza n. 24 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 251 del 2022, n. 124, n. 107 e n. 25 del 2021 e n. 117 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Si pu\u0026#242; quindi procedere ad esaminare il primo gruppo di censure prospettate dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Calabria n. 23 del 2021 \u0026#232; impugnato, innanzitutto, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, e al principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente premette che nel 2012 la Regione Calabria e il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali avevano avviato un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato all\u0026#8217;elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale, in attuazione degli artt. 135 e 143 cod. beni culturali. Tale rapporto ha portato all\u0026#8217;adozione del Quadro territoriale regionale paesaggistico, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 1\u0026#176; agosto 2016, n. 134. In esso sono state poste le basi per la successiva redazione del piano paesaggistico, in funzione della tutela e valorizzazione del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa statale fa rilevare, tuttavia, che \u0026#232; ancora mancante una pianificazione paesaggistica frutto dell\u0026#8217;elaborazione congiunta di Stato e Regione Calabria, sottolineando che solo al piano paesaggistico spetta individuare la tipologia e le condizioni delle trasformazioni che possono essere consentite. Da ci\u0026#242; discenderebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 9 Cost., a causa dell\u0026#8217;abbassamento degli standard di tutela paesaggistica, derivante dalla norma impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel pari, sarebbe violato il principio di leale collaborazione, poich\u0026#233; con la disposizione in esame la Regione Calabria si sarebbe sottratta all\u0026#8217;obbligo di redazione congiunta con lo Stato del piano paesaggistico, dettando la disciplina dei beni paesaggistici in modo del tutto autonomo e unilaterale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure appena illustrate sono riconducibili a un\u0026#8217;unica ragione di impugnativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Le questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione regionale impugnata consente un\u0026#8217;ulteriore proroga (come si \u0026#232; visto, la settima nell\u0026#8217;arco di undici anni) del termine per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia previsti dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010. In attuazione dell\u0026#8217;intesa sottoscritta il 1\u0026#176; aprile 2009, questo provvedimento legislativo ha infatti disciplinato \u0026#171;interventi di \u0026#8220;razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente\u0026#8221;, di \u0026#8220;riqualificazione di aree urbane degradate\u0026#8221;, di \u0026#8220;sostituzione edilizia\u0026#8221;, di \u0026#8220;ampliamento\u0026#8221; e di \u0026#8220;demolizione e ricostruzione\u0026#8221; di edifici esistenti\u0026#187;, finalizzati \u0026#171;al rilancio dell\u0026#8217;economia mediante il sostegno all\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia [\u0026#8230;]\u0026#187; (art. 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSin dal titolo della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, lo stesso legislatore calabrese aveva qualificato come \u0026#171;straordinarie\u0026#187; le misure adottate per fare fronte a tali esigenze. Viceversa, con il differimento del termine di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 12, della stessa legge reg. Calabria n. 21 del 2010 sono state ripetutamente ampliate le possibilit\u0026#224; di realizzare interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica del territorio. Attraverso la prolungata successione delle proroghe, il legislatore calabrese ha in effetti stabilizzato irragionevolmente una disciplina di carattere derogatorio, introdotta nel 2010 per fare fronte a esigenze di carattere temporaneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon sentenza n. 219 del 2021, questa Corte ha gi\u0026#224; dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del precedente differimento del medesimo termine stabilito dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera b), della legge reg. Calabria n. 10 del 2020. In questa pronuncia, si \u0026#232; affermato che \u0026#171;[n]el consentire i richiamati interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito, per effetto delle reiterate proroghe [\u0026#8230;], le citate previsioni finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell\u0026#8217;art. 9 Cost. Tale lesione \u0026#232; resa pi\u0026#249; evidente dalla circostanza che, in questo lungo lasso di tempo, non si \u0026#232; ancora proceduto all\u0026#8217;approvazione del piano paesaggistico regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe medesime considerazioni si attagliano alla disposizione impugnata nel presente giudizio. Anche in questo caso, la reiterata e potenzialmente indefinita successione delle proroghe di una disciplina di carattere derogatorio delle trasformazioni edilizie si pone in conflitto con la necessit\u0026#224; di un\u0026#8217;organica pianificazione, che \u0026#232; funzionale all\u0026#8217;ordinato sviluppo del territorio e alle connesse e fondamentali esigenze di conservazione e promozione del paesaggio e dell\u0026#8217;ambiente, presidiate dagli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale pi\u0026#249; recente ha ribadito che \u0026#171;reiterate proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono compromettere l\u0026#8217;imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l\u0026#8217;ambito della tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.)\u0026#187; (sentenza n. 229 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., che pu\u0026#242; sussistere indipendentemente dal fatto che sia stato adottato un piano paesaggistico co-deciso tra Stato e regione (sentenze n. 229 e n. 24 del 2022), si manifesta con maggiore evidenza con riguardo ad una Regione, come la Calabria, che ha interrotto il percorso avviato per l\u0026#8217;elaborazione congiunta del PPR e ne \u0026#232; tuttora sprovvista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, dunque, l\u0026#8217;ulteriore proroga per l\u0026#8217;anno 2022 del termine per la presentazione delle istanze per realizzare gli interventi previsti dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010 riconferma la lesione dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati, gi\u0026#224; accertata dalla sentenza n. 219 del 2021 in riferimento alla proroga per l\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Va pertanto dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Calabria n. 23 del 2021, per violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonch\u0026#233; del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Peraltro, questa Corte rileva che le altre disposizioni della medesima legge regionale hanno mero carattere strumentale: infatti, l\u0026#8217;art. 2 contempla la clausola di invarianza finanziaria, mentre l\u0026#8217;art. 3 stabilisce la data di entrata in vigore. Pertanto, la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 fa s\u0026#236; che restino prive di contenuto precettivo le norme dettate dalle disposizioni ora menzionate (sentenze n. 161 e n. 124 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Restano assorbite le ulteriori censure formulate dalla difesa statale in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo e terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 23 (Proroga del termine di cui al comma 12 dell\u0026#8217;articolo 6 della l.r. 21/2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 14 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Norme della Regione Calabria - Modifiche al c. 12 dell\u0027art. 6 della l. reg. n. 21 del 2010 - Proroga, al 31 dicembre 2022, del termine di presentazione dell\u0027istanza per l\u0027esecuzione di interventi conformi alle disposizioni della l. reg. n. 21 del 2010 [c.d. piano casa].","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45315","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Potenziale conflitto con la necessità di un\u0027organica pianificazione, funzionale all\u0027ordinato sviluppo del territorio e alle esigenze di conservazione e promozione del paesaggio e dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema - Divieto di reiterate proroghe (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Calabria che dispone l\u0027ulteriore proroga di un anno del termine di presentazione dell\u0027istanza per l\u0027esecuzione di interventi conformi al piano casa regionale). (Classif. 090005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa reiterata e potenzialmente indefinita successione delle proroghe di una disciplina di carattere derogatorio delle trasformazioni edilizie si pone in conflitto con la necessità di un\u0027organica pianificazione, che è funzionale all\u0027ordinato sviluppo del territorio e alle connesse e fondamentali esigenze di conservazione e promozione del paesaggio e dell\u0027ambiente, presidiate dagli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. Reiterate proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono infatti compromettere l\u0027imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l\u0027ambito della tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 229/2022 - mass. 45120; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 219/2021 - mass. 44345\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, l\u0027art. 1 della legge reg. Calabria n. 23 del 2021, che modifica il comma 12 dell\u0027art. 6 della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, prorogando ulteriormente dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine stabilito per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010. La disposizione regionale impugnata dal Governo consente un\u0027ulteriore proroga - la settima nell\u0027arco di undici anni - del termine per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia che lo stesso legislatore calabrese del 2010 aveva qualificato come «straordinarie». Viceversa, con il differimento in esame sono state ripetutamente ampliate le possibilità di realizzare interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica del territorio, stabilizzando irragionevolmente una disciplina di carattere derogatorio, introdotta per fare fronte a esigenze di carattere temporaneo. Una tale violazione dei parametri indicati, che può sussistere indipendentemente dal fatto che sia stato adottato un piano paesaggistico co-deciso tra Stato e regione, si manifesta con maggiore evidenza con riguardo ad una Regione, come la Calabria, che ha interrotto il percorso avviato per l\u0027elaborazione congiunta del PPR e ne è tuttora sprovvista. Peraltro, il fatto che le altre disposizioni della medesima legge regionale abbiano mero carattere strumentale fa sì che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell\u0027art. 1 le renda prive di contenuto precettivo). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 229/2022 - mass. 45121; S. 161/2022 - mass. 44954; S. 124/2022 - mass. 44884\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"07/07/2021","data_nir":"2021-07-07","numero":"23","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"modificativo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"11/08/2010","data_nir":"2010-08-11","numero":"21","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]