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E. contro Dussmann Service srl, con ordinanza del 16 febbraio 2021, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione di Dussmann Service srl e di V.S. E., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 24 maggio 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Elisabetta Lamarque e Fulvio Antonio Carmine Moizo per Dussmann Service srl, Cosimo Finiguerra e Salvatore P. Serafino per V.S. E. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 24 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 febbraio 2021, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del \u0026#171;combinato disposto\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 58, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, degli artt. 24 e 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilit\u0026#224;, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit\u0026#224; europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e dell\u0026#8217;art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni in esame sono censurate, anzitutto, nella parte in cui non prevedono che i \u0026#171;lavoratori assunti dal Ministero dell\u0026#8217;istruzione\u0026#187;, in seguito alla selezione di cui all\u0026#8217;art. 58, comma 5-ter, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, siano \u0026#171;esclusi dall\u0026#8217;applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure, in secondo luogo, si appuntano sulla mancata previsione della risoluzione di diritto del contratto di lavoro stipulato con la societ\u0026#224; che svolgeva i servizi di cui all\u0026#8217;art. 58, comma 5-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, al momento dell\u0026#8217;assunzione del lavoratore da parte del Ministero dell\u0026#8217;istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente espone di dovere decidere sul ricorso proposto da un dipendente, assunto il 1\u0026#176; marzo 2015 dalla societ\u0026#224; resistente in qualit\u0026#224; di addetto alle pulizie e poi assunto alle dipendenze del Ministero dell\u0026#8217;istruzione in seguito alla selezione prevista dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rapporto di lavoro con l\u0026#8217;imprenditore sarebbe cessato a far data dal 25 marzo 2020 in virt\u0026#249; di dimissioni volontarie, che il lavoratore nega invece di avere mai rassegnato. Secondo il ricorrente, l\u0026#8217;estromissione dal posto di lavoro sarebbe qualificabile come licenziamento (individuale o, in alternativa, collettivo), impugnato in quanto illegittimo sotto molteplici profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel motivare sulla rilevanza delle questioni, il rimettente riconosce, in via preliminare, la propria competenza e osserva che non si configurerebbero dimissioni volontarie o una risoluzione consensuale o tacita del rapporto di lavoro o un licenziamento individuale, disciplinare o per giustificato motivo oggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il passaggio del lavoratore dalle dipendenze da un soggetto privato a un ente pubblico non sarebbe regolato n\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 2112 del codice civile, fattispecie neppure dedotta dalle parti, n\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa vicenda controversa sarebbe riconducibile a un licenziamento collettivo. Il datore di lavoro \u0026#8211; specifica il rimettente \u0026#8211; avrebbe manifestato l\u0026#8217;intenzione di licenziare pi\u0026#249; di cinque dipendenti in centoventi giorni in concomitanza con il \u0026#171;medesimo fatto storico\u0026#187; dell\u0026#8217;internalizzazione del servizio di pulizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; il passaggio del lavoratore alle dipendenze di un altro datore di lavoro si potrebbe interpretare come rinuncia a impugnare il recesso intimato dall\u0026#8217;originario datore di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente afferma di dover dunque applicare la normativa \u0026#171;che sanziona il licenziamento collettivo non effettuato per iscritto\u0026#187;, in mancanza di una previsione specifica che regoli le \u0026#171;sorti dei rapporti di lavoro con la societ\u0026#224; appaltante una volta verificatasi l\u0026#8217;assunzione alle dipendenze del Ministero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;applicazione delle disposizioni censurate, che non si presterebbero a una interpretazione adeguatrice, condurrebbe all\u0026#8217;accoglimento del ricorso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente reputa \u0026#171;irragionevole\u0026#187; e dunque lesiva dell\u0026#8217;art. 3 Cost. l\u0026#8217;applicazione della normativa sui licenziamenti collettivi, volta a \u0026#171;tutelare la partecipazione e l\u0026#8217;informazione dei lavoratori\u0026#187;, a beneficio dei dipendenti che hanno partecipato volontariamente a una selezione e sono stati quindi assunti alle dipendenze del Ministero dell\u0026#8217;istruzione, con l\u0026#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro assistito da garanzie pi\u0026#249; incisive di stabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 41 Cost., evocato in connessione con l\u0026#8217;art. 3 Cost. La necessit\u0026#224; di \u0026#171;attivare una procedura di licenziamento collettivo anche per coloro che sono stati internalizzati dall\u0026#8217;Amministrazione\u0026#187; sarebbe frutto di \u0026#171;un non bilanciato sacrificio rispetto alla tutela dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa\u0026#187; e imporrebbe al datore di lavoro \u0026#171;oneri irragionevoli\u0026#187;, pur in mancanza di un esubero effettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ritiene che la tutela riconosciuta dal legislatore sia \u0026#171;irragionevolmente onerosa alla luce di un corretto bilanciamento tra il diritto effettivo al mantenimento del lavoro e la tutela dell\u0026#8217;iniziativa di impresa economica\u0026#187;. La Costituzione imporrebbe una \u0026#171;tutela effettiva del lavoratore\u0026#187; soltanto nella diversa ipotesi di un rapporto di lavoro \u0026#171;ingiustamente risolto\u0026#187; oppure \u0026#171;in pericolo\u0026#187;. Sarebbe, per contro, \u0026#171;irragionevole e sproporzionato rispetto ai fini della normativa\u0026#187; un sistema che equipara a un licenziamento l\u0026#8217;assunzione presso il Ministero dell\u0026#8217;istruzione, in conseguenza dell\u0026#8217;internalizzazione dei servizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePoste tali premesse, il giudice a quo ravvisa una \u0026#171;omissione normativa\u0026#187; e invoca \u0026#171;una pronuncia additiva\u0026#187; di questa Corte, che escluda l\u0026#8217;applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai lavoratori transitati al Ministero dell\u0026#8217;istruzione e preveda la risoluzione di diritto del contratto di lavoro alle dipendenze dell\u0026#8217;impresa appaltatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;operativit\u0026#224; della disciplina sui licenziamenti collettivi sarebbe imposta dal principio di eguaglianza, che pu\u0026#242; anche condurre a \u0026#171;rimuovere l\u0026#8217;ingiustificato privilegio di una disciplina pi\u0026#249; favorevole rispetto a quella indicata a comparazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;introduzione di un\u0026#8217;ipotesi di risoluzione di diritto, essa rappresenterebbe \u0026#171;una soluzione a rime obbligate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSolo la soluzione indicata consentirebbe di bilanciare \u0026#171;il diritto di iniziativa economica datoriale\u0026#187; con il diritto al lavoro, che reclama peculiare tutela soprattutto per \u0026#171;coloro che effettivamente corrono un rischio di perdita del posto di lavoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio Dussmann Service srl, che ha chiesto di accogliere le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Lecce e di dichiarare, in via consequenziale, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 58, comma 5-sexies, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, introdotto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di straordinaria necessit\u0026#224; ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In punto di fatto, la societ\u0026#224; ha argomentato che il rapporto di lavoro del ricorrente nel giudizio principale \u0026#232; cessato \u0026#171;per dimissioni per comportamento concludente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La societ\u0026#224; censura il \u0026#171;vuoto normativo\u0026#187; in ordine alla \u0026#171;sorte dei contratti di lavoro di coloro che volontariamente hanno deciso di partecipare alla selezione pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa mancata previsione della risoluzione automatica del rapporto di lavoro di coloro che siano passati alle dipendenze dello Stato determinerebbe un ingiustificato sacrificio della libert\u0026#224; di iniziativa economica di un\u0026#8217;impresa che gi\u0026#224; sarebbe stata privata di \u0026#171;appalti importanti\u0026#187;. L\u0026#8217;applicazione della normativa sui licenziamenti sarebbe \u0026#171;palesemente incongrua\u0026#187; e non risponderebbe \u0026#171;ad alcuna ragione di utilit\u0026#224; sociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Ad avviso della parte, ricorrerebbero i presupposti per dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale anche dell\u0026#8217;art. 58, comma 5-sexies, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, che consente nuove assunzioni, a decorrere dal 1\u0026#176; marzo 2021, a favore di lavoratori con una minore anzianit\u0026#224; di servizio (almeno quinquennale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio anche V.S. E., ricorrente nel giudizio principale, e ha chiesto di dichiarare inammissibili o comunque non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La parte espone di avere sottoscritto con l\u0026#8217;amministrazione pubblica, dopo il licenziamento intimato verbalmente dall\u0026#8217;impresa, un contratto di lavoro a tempo determinato in regime di part time al 50 per cento, con la facolt\u0026#224; di svolgere altre prestazioni lavorative compatibili con le attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La parte ha eccepito, in linea preliminare, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; In primo luogo, sarebbe precluso un intervento additivo di questa Corte che implichi l\u0026#8217;adozione di scelte discrezionali, riservate al legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Le questioni sarebbero inammissibili, inoltre, per difetto di rilevanza. Difatti, sull\u0026#8217;impugnativa del licenziamento, in quanto intimato in forma soltanto verbale, non avrebbe alcuna incidenza la disciplina censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Lecce non sarebbero comunque fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe irrazionale la previsione indiscriminata di una risoluzione di diritto di tutti i rapporti di lavoro, anche nei casi in cui il Ministero dell\u0026#8217;istruzione abbia concluso con gli addetti al servizio delle pulizie un contratto di lavoro a condizioni deteriori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente prenderebbe le mosse dall\u0026#8217;erroneo presupposto interpretativo che permanga il rapporto di lavoro con l\u0026#8217;originario datore, anche dopo l\u0026#8217;assunzione alle dipendenze dell\u0026#8217;amministrazione pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa scelta del lavoratore di accettare un incarico alle dipendenze del Ministero dell\u0026#8217;istruzione denoterebbe l\u0026#8217;univoca intenzione \u0026#171;di risolvere il precedente rapporto\u0026#187;. Con la stipulazione del nuovo contratto con l\u0026#8217;amministrazione dello Stato, verrebbe meno \u0026#171;il precedente rapporto\u0026#187;, in quanto incompatibile con il nuovo lavoro, caratterizzato da \u0026#171;un vincolo di esclusivit\u0026#224;\u0026#187; derogabile solo entro limiti circoscritti. Non sarebbe pertanto necessario avviare alcuna procedura di licenziamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In vista dell\u0026#8217;udienza, hanno depositato memorie illustrative Dussmann Service srl e V.S. E., per ribadire le conclusioni gi\u0026#224; rassegnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Dussmann Service srl osserva che sarebbe preferibile una \u0026#171;sentenza di accoglimento manipolativo\u0026#187;, in quanto dotata di effetti erga omnes. L\u0026#8217;interpretazione dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che configura una cessazione automatica del precedente rapporto di lavoro, potrebbe non essere condivisa dai giudici chiamati a occuparsi di un contenzioso oramai cospicuo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte replica che il lavoratore ha gi\u0026#224; ricevuto sufficiente tutela, a seguito dell\u0026#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro con il Ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; V.S. E. ha eccepito anche il difetto di incidentalit\u0026#224; della questione. Il petitum del giudizio principale sarebbe integralmente sovrapponibile all\u0026#8217;oggetto della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe ipotesi di esclusione dalla procedura sui licenziamenti collettivi dovrebbero essere determinate dal legislatore, in considerazione della peculiarit\u0026#224; delle diverse situazioni. Proprio nella procedura di licenziamento collettivo, peraltro avviata dall\u0026#8217;imprenditore, avrebbe dovuto essere regolata la sorte dei rapporti di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza le parti hanno ribadito le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza di cui al reg. ord. n. 53 del 2021, il Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, della legittimit\u0026#224; costituzionale del \u0026#171;combinato disposto\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 58, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, degli artt. 24 e 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilit\u0026#224;, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit\u0026#224; europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e dell\u0026#8217;art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni in esame sono censurate, anzitutto, nella parte in cui non escludono \u0026#171;dall\u0026#8217;applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi\u0026#187; i \u0026#171;lavoratori assunti dal Ministero dell\u0026#8217;istruzione\u0026#187;, in seguito alla selezione di cui all\u0026#8217;art. 58, comma 5-ter, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; poi censurata la mancata previsione della risoluzione di diritto del contratto di lavoro stipulato con la societ\u0026#224; che svolgeva i servizi di cui all\u0026#8217;art. 58, comma 5-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, risoluzione che si dovrebbe produrre al momento dell\u0026#8217;assunzione del lavoratore da parte del predetto Ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina censurata sarebbe lesiva, in primo luogo, dell\u0026#8217;art. 3 Cost. Il rimettente reputa irragionevole e sproporzionata, oltre che foriera di un \u0026#171;ingiustificato privilegio\u0026#187;, la scelta di applicare la disciplina dei licenziamenti collettivi. Di tale normativa, volta a \u0026#171;tutelare la partecipazione e l\u0026#8217;informazione dei lavoratori\u0026#187;, si troverebbero a beneficiare lavoratori gi\u0026#224; dipendenti di imprese private che \u0026#171;hanno partecipato volontariamente alla selezione\u0026#187; e sono stati assunti da un datore di lavoro pubblico, con la garanzia di una \u0026#171;stabilit\u0026#224; maggiore\u0026#187; del rapporto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo denuncia, inoltre, la lesione dell\u0026#8217;art. 41 Cost., in connessione con l\u0026#8217;art. 3 Cost. L\u0026#8217;applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi sarebbe \u0026#171;irragionevolmente onerosa\u0026#187; per il datore di lavoro, gravato da \u0026#171;un onere gestionale eccessivo rispetto ad esuberi fittizi\u0026#187;, e non rappresenterebbe \u0026#171;un corretto bilanciamento tra il diritto effettivo al mantenimento del lavoro\u0026#187; di chi corra il concreto rischio di perderlo e \u0026#171;il diritto di iniziativa economica datoriale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni sottoposte al vaglio di questa Corte si inquadrano nel travagliato processo che ha condotto l\u0026#8217;amministrazione pubblica a riappropriarsi della gestione dei servizi di pulizia e dei servizi ausiliari nelle scuole, per porre rimedio alle numerose criticit\u0026#224; emerse nel periodo di apertura al mercato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAllo scopo di assicurare in tempi celeri l\u0026#8217;efficiente svolgimento del servizio e di salvaguardare i lavoratori dipendenti dalle imprese che si sono aggiudicate gli appalti, il legislatore ne ha previsto l\u0026#8217;assunzione mediante una procedura selettiva, aperta a chi possiede determinati requisiti culturali e vanta un\u0026#8217;esperienza professionale specifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni, nei termini in cui sono state proposte, sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La parte ricorrente nel giudizio principale ha eccepito, in linea preliminare, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni in considerazione dell\u0026#8217;elevato coefficiente manipolativo dell\u0026#8217;addizione richiesta, che sconfinerebbe nell\u0026#8217;ambito delle scelte riservate alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione, ribadita anche nella memoria illustrativa, \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione censura il \u0026#171;vuoto normativo\u0026#187;, che imporrebbe di applicare la normativa in tema di licenziamenti collettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale trarrebbe origine da un\u0026#8217;omissione del legislatore che, nel promuovere il passaggio dei lavoratori delle imprese appaltatrici nei ruoli dell\u0026#8217;amministrazione pubblica, ha trascurato di disciplinare la sorte dei contratti di lavoro gi\u0026#224; stipulati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo reputa necessaria \u0026#171;una pronuncia additiva\u0026#187; di questa Corte, che dichiari costituzionalmente illegittimo \u0026#171;il combinato disposto delle norme indicate in dispositivo nella parte in cui non prevede che \u0026#8211; per coloro che abbiano partecipato alla selezione indetta ex l. 145/18, art. 1 c. 760 e siano stati assunti dal Ministero dell\u0026#8217;Istruzione (gi\u0026#224; MIUR) \u0026#8211; resta esclusa l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disciplina sui licenziamenti collettivi e, parimenti, si realizza la risoluzione di diritto del contratto di lavoro alle dipendenze dell\u0026#8217;impresa appaltatrice gi\u0026#224; datrice di lavoro al momento della stipula del contratto con il Ministero stesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella prospettiva del rimettente, i due profili sono inscindibilmente connessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla risoluzione di diritto dell\u0026#8217;originario contratto di lavoro, essa si configurerebbe come \u0026#171;una soluzione a rime obbligate, non essendo possibile dare alcuna lettura costituzionalmente orientata e ragionevole del sistema\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl novero delle soluzioni costituzionalmente obbligate sarebbe riconducibile anche la deroga alla normativa in tema di licenziamenti collettivi. L\u0026#8217;applicazione di tale disciplina a una fattispecie che \u0026#232; solo \u0026#171;la logica conseguenza della procedura di internalizzazione\u0026#187; sarebbe incongrua e rappresenterebbe \u0026#171;una ridondanza normativa\u0026#187;. Ad avviso del rimettente, questa Corte, investita delle censure di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., ben potrebbe rimuovere l\u0026#8217;ingiustificato privilegio di una disciplina pi\u0026#249; favorevole. Nessun ostacolo preliminare si frapporrebbe, pertanto, all\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; I rilievi svolti dal rimettente a sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni non possono essere condivisi. N\u0026#233; questa Corte intende verificare la correttezza del presupposto interpretativo che il rimettente adotta, nel ritenere ineludibile l\u0026#8217;applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi, profilo che attiene al merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl carattere spiccatamente manipolativo dell\u0026#8217;addizione richiesta traspare dalle stesse considerazioni del giudice a quo, che lamenta il \u0026#171;vuoto normativo\u0026#187; e auspica che questa Corte colmi tale lacuna e cos\u0026#236; supplisca all\u0026#8217;omissione del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento additivo, nella sua latitudine, si ripercuoterebbe su aspetti qualificanti della disciplina e si risolverebbe in un\u0026#8217;innovazione di considerevole portata sistematica, come conferma la pluralit\u0026#224; delle previsioni sottoposte allo scrutinio di questa Corte, relative alla disciplina speciale del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, e, in pari tempo, a quella generale dettata dalla legge n. 223 del 1991 e dallo statuto dei lavoratori, in ordine ai rimedi applicabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento in esame si esplicherebbe dunque in una duplice direzione, che attiene, per un verso, alla deroga alla normativa in tema di licenziamenti collettivi e, per altro verso, alla risoluzione ipso iure dell\u0026#8217;originario contratto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; A diverse conclusioni non pu\u0026#242; condurre la lettura riduttiva propugnata dalla difesa della societ\u0026#224; Dussmann Service srl, che reputa sufficiente l\u0026#8217;introduzione di una fattispecie di risoluzione di diritto del contratto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl petitum, neppure cos\u0026#236; circoscritto, \u0026#232; immune dai profili problematici segnalati a sostegno dell\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa risoluzione di diritto dell\u0026#8217;originario contratto di lavoro, in primo luogo, non \u0026#232; coerente n\u0026#233; con la risoluzione consensuale o tacita che la societ\u0026#224; stessa ipotizza, sul presupposto di una volont\u0026#224; negoziale concludente, n\u0026#233; con l\u0026#8217;estromissione unilaterale allegata dal lavoratore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;indicata risoluzione di diritto, quindi, non appare una soluzione vincolata, nei termini adombrati dal rimettente senza il supporto di argomentazioni puntuali, e neanche una soluzione costituzionalmente adeguata, incardinata su un punto di riferimento plausibile, gi\u0026#224; presente nel sistema.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte dovrebbe delineare \u0026#8211; in maniera meno approssimativa di quanto faccia il rimettente \u0026#8211; i presupposti della risoluzione di diritto, alla luce dell\u0026#8217;ampia gamma di variabili che si possono profilare nella realt\u0026#224; e che non sempre contemplano una radicale incompatibilit\u0026#224; tra il nuovo lavoro alle dipendenze dell\u0026#8217;amministrazione pubblica, eventualmente prestato a condizioni pi\u0026#249; sfavorevoli, e la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; presso l\u0026#8217;originaria impresa appaltatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;addizione che il rimettente sollecita, anche se delimitata entro confini rigorosi, comunque si ripercuoterebbe sull\u0026#8217;ambito applicativo della disciplina dei licenziamenti collettivi e concorrerebbe a limitarne la portata tendenzialmente generale, mediante una deroga calibrata sulle \u0026#8211; peraltro peculiari \u0026#8211; specificit\u0026#224; del caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; evidenziato che, in tale materia, solo parzialmente armonizzata, \u0026#232; ampio l\u0026#8217;apprezzamento discrezionale del legislatore (sentenza n. 254 del 2020), chiamato a conformarsi alle prescrizioni del diritto dell\u0026#8217;Unione europea (direttiva 98/59 CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; La deroga auspicata dal rimettente incide su una sfera riservata alla discrezionalit\u0026#224; legislativa e contraddistinta dall\u0026#8217;assenza nell\u0026#8217;ordinamento di soluzioni univoche, atte a orientare l\u0026#8217;intervento correttivo di questa Corte. Essa, infatti, neppure collima con altre soluzioni che il legislatore ha individuato, allo scopo di escludere l\u0026#8217;applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi in ipotesi tassative e secondo un prudente contemperamento tra i contrapposti interessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel contesto delle imprese che svolgono attivit\u0026#224; di servizi in appalto, la procedura dei licenziamenti collettivi, di cui all\u0026#8217;art. 24 della legge n. 223 del 1991, non si applica \u0026#8211;fino alla completa attuazione della normativa di tutela \u0026#8211; soltanto quando al lavoratore, assunto dal nuovo appaltatore che subentra, sia garantita parit\u0026#224; di condizioni economiche e normative (art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante \u0026#171;Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle questioni devolute all\u0026#8217;esame di questa Corte, invece, il rimettente prefigura una deroga indiscriminata alla normativa sui licenziamenti collettivi, senza alcun carattere di provvisoriet\u0026#224; e senza alcun riferimento a quella parit\u0026#224; delle condizioni applicate dal nuovo datore di lavoro che la disciplina del d.l. n. 248 del 2007, come convertito, menzionata dallo stesso rimettente, considera imprescindibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Il descritto profilo di inammissibilit\u0026#224; \u0026#232; dirimente e dispensa questa Corte dalla disamina delle ulteriori eccezioni preliminari formulate dalla parte o rilevabili d\u0026#8217;ufficio. \r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto dell\u0026#8217;art. 58, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, degli artt. 24 e 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilit\u0026#224;, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit\u0026#224; europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e dell\u0026#8217;art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 14 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Lavoro e occupazione - Procedura selettiva finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1\u0026#176; marzo 2020, il personale impegnato per almeno dieci anni, anche non continuativi, purch\u0026#233; includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari, in qualit\u0026#224; di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi - Omessa disciplina delle sorti del rapporto di lavoro tra i soggetti interessati dalla procedura e le imprese titolari dei relativi appalti di servizi - Mancata previsione dell\u0027esclusione, per i lavoratori che abbiano partecipato alla selezione e siano stati assunti dal Ministero dell\u0027istruzione, dell\u0027applicazione della disciplina relativa ai licenziamenti collettivi e della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro contestualmente all\u0027assunzione alle dipendenze dello Stato.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44919","titoletto":"Lavoro - Licenziamento collettivo - Lavoratori assunti, a decorrere dal 1° marzo 2020, alle dipendenze del Ministero dell\u0027istruzione, per lo svolgimento di servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche ed educative statali - Esclusione per essi della disciplina sui licenziamenti collettivi nonché possibile risoluzione di diritto del contratto di lavoro con l\u0027impresa contestualmente all\u0027assunzione alle dipendenze dello Stato - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e lesione della libertà di impresa - Eccessiva manipolazione dell\u0027intervento additivo richiesto - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 138012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., del combinato disposto dell\u0027art. 58, commi 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 69 del 2013, come conv., degli artt. 24 e 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991 e dell\u0027art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970, censurate nella parte in cui non escludono dall\u0027applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi i lavoratori assunti, mediante apposita selezione, dal Ministero dell\u0027istruzione per lo svolgimento di servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, e inoltre per la mancata previsione della risoluzione di diritto del contratto di lavoro stipulato con la società che svolgeva in precedenza tali servizi, che si dovrebbe produrre al momento dell\u0027assunzione del lavoratore da parte del predetto Ministero. Il rimettente censura il vuoto normativo che imporrebbe di applicare la normativa in tema di licenziamenti collettivi - in un ambito che si inquadra nel travagliato processo che ha condotto l\u0027amministrazione pubblica a riappropriarsi della gestione dei servizi di pulizia e dei servizi ausiliari nelle scuole, per porre rimedio alle numerose criticità emerse nel periodo di apertura al mercato -, la cui soluzione tuttavia richiede un elevato coefficiente manipolativo, che sconfinerebbe nell\u0027ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore. L\u0027intervento additivo, nella sua latitudine, si ripercuoterebbe infatti su aspetti qualificanti della disciplina e si risolverebbe in un\u0027innovazione di considerevole portata sistematica, esplicandosi in una duplice direzione, che attiene, per un verso, alla deroga alla normativa in tema di licenziamenti collettivi e, per altro verso, alla risoluzione \u003cem\u003eipso iure\u003c/em\u003e dell\u0027originario contratto di lavoro. Né appare sufficiente l\u0027introduzione di una fattispecie di risoluzione di diritto del contratto, soluzione non immune dai profili problematici. In primo luogo, essa non è coerente né con la risoluzione consensuale o tacita, né con l\u0027estromissione unilaterale allegata dal lavoratore; inoltre non appare una soluzione vincolata, nei termini adombrati dal rimettente senza il supporto di argomentazioni puntuali, e neanche una soluzione costituzionalmente adeguata. Infine, l\u0027addizione che il rimettente sollecita neppure collima con altre soluzioni che il legislatore ha individuato, allo scopo di escludere l\u0027applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi in ipotesi tassative e secondo un prudente contemperamento tra i contrapposti interessi. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 254/2020 - mass. 43014\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/06/2013","data_nir":"2013-06-21","numero":"69","articolo":"58","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-06-21;69~art58"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/06/2013","data_nir":"2013-06-21","numero":"69","articolo":"58","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"ter","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-06-21;69~art58"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/06/2013","data_nir":"2013-06-21","numero":"69","articolo":"58","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"quater","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-06-21;69~art58"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/08/2013","data_nir":"2013-08-09","numero":"98","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/07/1991","data_nir":"1991-07-23","numero":"223","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/07/1991","data_nir":"1991-07-23","numero":"223","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/1970","data_nir":"1970-05-20","numero":"300","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43940","autore":"Carnevale P.","titolo":"Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43939_2022_176.pdf","nome_file_fisico":"132-2020+altre Carnevale.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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