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B., con ordinanza del 19 gennaio 2021, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 19 gennaio 2021, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Rimini ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, della Costituzione, dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilit\u0026#224; del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo), \u0026#171;laddove non prevede che l\u0026#8217;imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell\u0026#8217;ergastolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo deve pronunciarsi sulla richiesta \u0026#8211; formulata in apertura dell\u0026#8217;udienza preliminare dal difensore di A. B., imputato di omicidio aggravato ai sensi degli artt. 575 e 577, primo comma, numero 1), del codice penale \u0026#8211; di essere giudicato con rito abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRilevato che il giudizio abbreviato non \u0026#232; ammesso per i delitti puniti in astratto con la pena dell\u0026#8217;ergastolo, in forza della disposizione di cui all\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotta dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 33 del 2019, ed evidenziato come una perizia assunta in incidente probatorio abbia gi\u0026#224; riconosciuto l\u0026#8217;imputato nel giudizio a quo come totalmente incapace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto e socialmente pericoloso, ancorch\u0026#233; in grado di partecipare al processo, il rimettente sottopone al vaglio di questa Corte, su conforme richiesta del pubblico ministero, la questione se la disposizione in parola sia compatibile con l\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. anche in casi come quello all\u0026#8217;esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Dopo aver ricostruito le complesse vicende normative che, a partire dall\u0026#8217;entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale nel 1989, hanno interessato la questione dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo, e dopo aver dato conto della recente sentenza n. 260 del 2020 di questa Corte, con la quale la disciplina in questa sede censurata \u0026#232; stata ritenuta non in contrasto con una pluralit\u0026#224; di parametri costituzionali, il rimettente ritiene tuttavia che tale disciplina sia incompatibile con l\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. in relazione alla specifica situazione di un imputato gi\u0026#224; riconosciuto, con le garanzie del contraddittorio, incapace di intendere e di volere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale ipotesi, infatti, ad avviso del rimettente sarebbe del tutto superflua la celebrazione di un \u0026#171;processo dibattimentale e collegiale, che nulla potrebbe aggiungere al materiale probatorio gi\u0026#224; esistente, e non potrebbe rafforzare in alcun modo i diritti della difesa\u0026#187;: nel caso di specie, l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; di intendere e di volere dell\u0026#8217;imputato sarebbe gi\u0026#224; stata \u0026#171;incontrovertibilmente accertata\u0026#187;, con conseguente inutilit\u0026#224; del dibattimento, la prova essendo gi\u0026#224; \u0026#171;cristallizzata\u0026#187; e \u0026#171;non modificabile\u0026#187;. Ed invero, l\u0026#8217;art. 431, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. prevede l\u0026#8217;inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei verbali degli atti assunti nell\u0026#8217;incidente probatorio, che saranno pertanto \u0026#8211; unitamente alla stessa perizia \u0026#8211; pienamente utilizzabili dalla corte d\u0026#8217;assise per la decisione, in quanto assunti con tutte le garanzie del contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; la celebrazione di un dibattimento innanzi alla corte d\u0026#8217;assise potrebbe condurre, osserva il rimettente, ad un diverso esito sul piano sanzionatorio rispetto al giudizio abbreviato: in entrambi i casi, infatti, dovr\u0026#224; essere applicata soltanto una misura di sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConclude, pertanto, il giudice a quo che l\u0026#8217;auspicata dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata \u0026#171;consentirebbe di definire il processo in tempi brevi senza inutile dispendio di preziose risorse organizzative, con l\u0026#8217;applicazione, in via definitiva, di una misura di sicurezza e senza nessuna compressione del diritto di difesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva anzitutto l\u0026#8217;interveniente che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, il difetto di imputabilit\u0026#224; ritenuto da una perizia assunta in incidente probatorio non pu\u0026#242; ritenersi un dato processualmente accertato sino a che sia intervenuto un vaglio da parte di un giudice, il quale ben potrebbe discostarsi dalle conclusioni peritali, che non assurgono mai alla valenza di prova legale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, i profili di asserita illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata sarebbero stati gi\u0026#224; esaminati ed esclusi da questa Corte con la sentenza n. 320 (recte: 260) del 2020, anche riguardo al parametro ora invocato dell\u0026#8217;art. 111 Cost. L\u0026#8217;allungamento dei tempi processuali inevitabilmente connesso alla necessaria celebrazione di un dibattimento innanzi alla corte d\u0026#8217;assise non potrebbe dirsi irragionevole nemmeno nei casi in cui l\u0026#8217;esito decisorio sia scontato, dal momento che il dibattimento sarebbe la sola forma di giudizio nella quale possono estrinsecarsi i diritti riconosciuti alle vittime del reato dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Rimini ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, della Costituzione, dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilit\u0026#224; del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo), \u0026#171;laddove non prevede che l\u0026#8217;imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell\u0026#8217;ergastolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione \u0026#232; ammissibile, le eccezioni formulate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato attenendo, in realt\u0026#224;, ai profili di merito della decisione, come di seguito precisato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Essa, tuttavia, non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Anzitutto, occorre sottolineare che \u0026#8211; come giustamente rilevato dalla difesa statale \u0026#8211; le risultanze di una perizia assunta in incidente probatorio, relativa allo stato mentale dell\u0026#8217;imputato al momento del fatto, attendono ancora di essere valutate dal giudice ai fini della decisione, e non assurgono certo al valore di prova \u0026#8220;incontrovertibile\u0026#8221; in giudizio, come assume invece il rimettente. Quale che sia il rito adottato \u0026#8211; giudizio abbreviato o dibattimento \u0026#8211;, le parti avranno infatti piena facolt\u0026#224; di porre in discussione le valutazioni peritali, eventualmente attraverso propri consulenti tecnici, e il giudice potr\u0026#224; sempre motivatamente discostarsi da quelle valutazioni, eventualmente previa nomina di un diverso perito. Cos\u0026#236; come sar\u0026#224; evidentemente possibile, per le parti, chiedere l\u0026#8217;ammissione di prove e discutere su quelle acquisite in relazione a tutti gli altri elementi \u0026#8211; positivi e negativi \u0026#8211; del reato, a cominciare dalla sua effettiva commissione da parte dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione che questa Corte \u0026#232; chiamata a decidere \u0026#232;, piuttosto, se debba essere giudicata manifestamente irragionevole la scelta legislativa di imporre la celebrazione del rito ordinario di fronte a una corte di assise, anche laddove la prova dei fatti costitutivi del reato e delle circostanze che escludono la responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato \u0026#8211; come, appunto, il vizio totale di mente \u0026#8211; sia (non gi\u0026#224; incontrovertibile, ma) particolarmente agevole, sulla base delle risultanze di una perizia assunta mediante incidente probatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il rimettente muove dall\u0026#8217;assunto \u0026#8211; reiterato nella recente sentenza di questa Corte n. 260 del 2020 (Considerato in diritto, punto 10.2.) \u0026#8211; secondo cui \u0026#171;una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. potr\u0026#224; essere ravvisata soltanto allorch\u0026#233; l\u0026#8217;effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 12 del 2016, n. 159 del 2014, n. 63 e n. 56 del 2009)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo ritiene, per l\u0026#8217;appunto, che in un caso come quello all\u0026#8217;esame la regola della celebrazione di un dibattimento pubblico in corte d\u0026#8217;assise non abbia alcuna ragione giustificativa, risolvendosi in un allungamento dei tempi processuali non funzionale ad alcuna esigenza della difesa dell\u0026#8217;imputato nonch\u0026#233;, dal punto di vista dell\u0026#8217;intero ordinamento, in un \u0026#171;inutile dispendio di preziose risorse organizzative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La sentenza n. 260 del 2020 ha gi\u0026#224; affrontato, e risolto negativamente, la questione se la disposizione all\u0026#8217;esame violi l\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., confrontandosi specificamente con l\u0026#8217;argomento dell\u0026#8217;asserita inutilit\u0026#224; di un dibattimento pubblico nell\u0026#8217;ipotesi in cui i fatti siano di agevole accertamento, ad esempio per essere intervenuta la piena confessione dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ipotesi ora all\u0026#8217;esame del giudice rimettente \u0026#232; parimenti caratterizzata da fatti agevolmente accertabili, sebbene il prevedibile esito del processo in questo caso sia l\u0026#8217;assoluzione dell\u0026#8217;imputato per vizio totale di mente, sulla base delle risultanze della perizia assunta in incidente probatorio. Ci\u0026#242;, ad avviso del rimettente, priverebbe di senso l\u0026#8217;obbligo di celebrare il dibattimento anche sotto il profilo del quantum della sanzione, posto che all\u0026#8217;imputato dovrebbe al pi\u0026#249; essere applicata una misura di sicurezza, la cui durata non dipende dalla tipologia del rito con il quale il processo sar\u0026#224; celebrato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 260 del 2020 (Considerato in diritto, punto 7.6.) ha peraltro gi\u0026#224; sottolineato come tra le finalit\u0026#224; ispiratrici della legge n. 33 del 2019 non vi fosse solo quella (emersa nella proposta di legge C. 392 del 27 marzo 2018) di conseguire un generale inasprimento delle pene concretamente inflitte per reati punibili con l\u0026#8217;ergastolo, ma anche quella (evidenziata nella parallela proposta di legge C. 460 del 3 aprile 2018, poi assorbita nella prima) che rispetto ai reati pi\u0026#249; gravi previsti dall\u0026#8217;ordinamento sia celebrato un processo pubblico innanzi alla corte di assise e non a un giudice monocratico, \u0026#171;con le piene garanzie sia per l\u0026#8217;imputato, sia per le vittime, di partecipare all\u0026#8217;accertamento della verit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima finalit\u0026#224; non viene meno neppure a fronte di fatti di reato per i quali l\u0026#8217;imputato non possa essere ritenuto personalmente responsabile \u0026#8211; in particolare perch\u0026#233; non imputabile \u0026#8211;, ma rispetto ai quali l\u0026#8217;ordinamento pu\u0026#242; comunque avere interesse a svolgere un processo pubblico avanti a una corte a composizione mista, con \u0026#171;partecipazione diretta del popolo all\u0026#8217;amministrazione della giustizia\u0026#187; (art. 102, terzo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl perseguimento di tale finalit\u0026#224; rientra nel novero delle scelte discrezionali del legislatore, rispetto alle quali non \u0026#232; consentito a questa Corte sovrapporre la propria autonoma valutazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve pertanto ribadire, in questa sede, come \u0026#171;non possa qualificarsi in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; la scelta legislativa \u0026#8211; magari discutibile sotto vari profili, e certo foriera di aggravi processuali \u0026#8211; di prevedere comunque la celebrazione di un pubblico dibattimento, nel quale trova piena garanzia il \u0026#8220;diritto di difendersi provando\u0026#8221;, per accertare il fatto e ascrivere le relative responsabilit\u0026#224; \u0026#187; (sentenza n. 260 del 2021, Considerato in diritto, punto 7.6.), restando ferma la possibilit\u0026#224; per la corte d\u0026#8217;assise di celebrare e concludere il dibattimento in modo spedito, sulla base dell\u0026#8217;eventuale consenso dell\u0026#8217;imputato all\u0026#8217;acquisizione degli atti di indagine al fascicolo del dibattimento.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilit\u0026#224; del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo), sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Rimini con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Giudizio abbreviato - Imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio - Mancata previsione della possibilit\u0026#224; di chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell\u0027ergastolo.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44369","titoletto":"Processo penale - In genere - Incidente probatorio - Risultanze della perizia assunta - Valore di prova incontrovertibile in giudizio - Esclusione. (Classif. 199001).","testo":"Le risultanze di una perizia assunta in incidente probatorio (nella specie: relativa allo stato mentale dell\u0027imputato al momento del fatto), attendono ancora di essere valutate dal giudice ai fini della decisione e non assurgono al valore di prova \"incontrovertibile\" in giudizio. Infatti, quale che sia il rito adottato - giudizio abbreviato o dibattimento -, le parti avranno piena facoltà di porre in discussione le valutazioni peritali, eventualmente attraverso propri consulenti tecnici, e il giudice potrà sempre motivatamente discostarsi da quelle valutazioni, eventualmente previa nomina di un diverso perito. Allo stesso modo, per le parti sarà possibile chiedere l\u0027ammissione di prove e discutere su quelle acquisite in relazione a tutti gli altri elementi - positivi e negativi - del reato, a cominciare dalla sua effettiva commissione da parte dell\u0027imputato.","numero_massima_successivo":"44370","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44370","titoletto":"Processo penale - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Condizioni e limiti - Dilatazione dei tempi processuali priva di qualsiasi legittima ratio giustificativa - Impossibilità di sindacare le scelte discrezionali del legislatore (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla omessa previsione che l\u0027imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell\u0027ergastolo). (Classif. 199010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eUna violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all\u0027art. 111, secondo comma, Cost. può essere ravvisata soltanto allorché l\u0027effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e giustificativa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 260/2020 - mass. 43108; S. 12/2016 - mass. 38706; S. 63/2009 - mass. 33224; S. 56/2009 - mass. 33203\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nella specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Rimini in riferimento all\u0027art. 111, secondo comma, Cost. - dell\u0027art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., come introdotto dall\u0027art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 33 del 2019, che non prevede che l\u0027imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell\u0027ergastolo. Il perseguimento della finalità che, rispetto ai reati più gravi previsti dall\u0027ordinamento, sia celebrato un processo pubblico innanzi alla corte di assise e non a un giudice monocratico, rientra nel novero delle scelte discrezionali del legislatore, rispetto alle quali non è consentito alla Corte costituzionale sovrapporre la propria autonoma valutazione).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44369","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"438","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"introdotto dall\u0027","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/04/2019","data_nir":"2019-04-12","numero":"33","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;33~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40582","autore":"Aprile E.","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 208 del 2021","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - A.127","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41144","autore":"Moscatelli G.","titolo":"La corrispondenza con il difensore del detenuto sottoposto al 41-bis e i visti di censura","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41144_2021_208.pdf","nome_file_fisico":"208_2021+1_Tronchin.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41207","autore":"Spangher G.","titolo":"Abbreviato ed ergastolo: un dubbio, forse non fondato","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2156","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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