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S.","relatore":"MARINI F. 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S., con ordinanza del 28 novembre 2024, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 17 novembre 2025 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRit\u003c/em\u003e\u003cem\u003eenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 28 novembre 2024 (reg. ord. n. 1 del 2025), il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cagliari ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003eprimo comma, del codice penale, nella parte in cui \u0026#171;non consente la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce di procedere, in sede di udienza preliminare, a carico di S. S. per il reato di incendio boschivo colposo \u0026#171;causato da una stufa lasciata incautamente accesa e non sorvegliata per pochi minuti\u0026#187; e di dover decidere sull\u0026#8217;istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata dall\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eprimo comma,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen. sarebbe rilevante nel giudizio\u003cem\u003e a quo, \u003c/em\u003erisultando soddisfatte le condizioni in presenza delle quali pu\u0026#242; essere disposta la messa alla prova. Tuttavia, il citato art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e limita l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto in esame alle ipotesi in cui si proceda \u0026#171;per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonch\u0026#233; per i delitti indicati dal comma 2 dell\u0026#8217;articolo 550 del codice di procedura penale\u0026#187;; mentre l\u0026#8217;incendio boschivo colposo \u0026#232; punito con la pena massima di cinque anni di reclusione e non rientra nel novero di quelli a cui, ai sensi del menzionato comma 2 dell\u0026#8217;art. 550, si applica il procedimento per citazione diretta a giudizio. Il che preclude la concessione della messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritiene che l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003eprimo comma,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen. violi l\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rinvio della norma censurata all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen. \u0026#171;[fa] s\u0026#236; che l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istituto sia consentito per delitti dolosi pi\u0026#249; gravi, per limiti di pena minima e massima, di reati colposi [\u0026#8230;] che non permettono la sospensione del processo con messa alla prova\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale effetto, per\u0026#242;, \u0026#171;non deriva da valutazioni discrezionali del legislatore sul reato specifico\u0026#187;, bens\u0026#236; dall\u0026#8217;applicazione di un criterio, quello dell\u0026#8217;accertamento processuale, che \u0026#232; \u0026#171;eccentrico rispetto alla \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; o no della messa alla prova\u0026#187;, che dovrebbe fondarsi sulla gravit\u0026#224; del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) ha notevolmente ampliato il catalogo dei reati di cui all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen., includendovi fattispecie criminose dolose, caratterizzate dalla \u0026#171;semplicit\u0026#224; dell\u0026#8217;accertamento processuale\u0026#187; e punite con una pena edittale massima fino a sei anni di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl medesimo decreto, invece, non ha attuato la delega legislativa laddove prevedeva l\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;ambito applicativo della messa alla prova a reati che, pur puniti con pena superiore, nel massimo, a quattro anni di reclusione e non compresi nei casi di \u0026#171;citazione diretta\u0026#187; a giudizio, \u0026#171;si prest[assero] a percorsi risocializzanti o riparatori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, ad avviso del rimettente, sarebbe dubbia la \u0026#171;razionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;esclusione dall\u0026#8217;istituto di un reato come quello in analisi, che rientra nel limite di pena di sei anni e che si presta certamente a percorsi risocializzanti o riparatori, innanzitutto per la sua natura colposa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, invece, che non \u0026#171;vi siano i presupposti per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in relazione [al parametro] della finalit\u0026#224; rieducativa della pena\u0026#187;, essendo stata la analoga censura gi\u0026#224; dichiarata non fondata dalla sentenza n. 146 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio, con atto depositato l\u0026#8217;11 febbraio 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile per una pluralit\u0026#224; di ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edell\u0026#8217;ordinanza di rimessione sarebbe \u0026#171;distonico con le motivazioni\u0026#187; della stessa, in quanto la questione sarebbe stata sollevata in riferimento al solo art. 3 Cost., nonostante sia stato censurato un \u0026#171;vizio per inosservanza, ad opera di un decreto \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 76 Cost., della legge di delegazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, vi sarebbe un difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infatti, denuncia l\u0026#8217;irragionevolezza della scelta legislativa di non consentire l\u0026#8217;accesso alla messa alla prova per il reato di incendio boschivo colposo, \u0026#171;visto che alcuni reati pi\u0026#249; gravi [lo] permettono\u0026#187;, senza tener conto che \u0026#232; la stessa norma censurata ad impiegare, per la delimitazione dell\u0026#8217;ambito operativo dell\u0026#8217;istituto, non solamente il criterio della gravit\u0026#224; dei reati, ma anche quello della \u0026#171;natura (tendenzialmente non complessa) dei relativi procedimenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. non sarebbe \u0026#171;accompagnata dalla necessaria individuazione di un \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e\u0026#187;. Il rimettente, infatti, \u0026#171;non offr[irebbe] alcun esempio di reato che, per converso, \u0026#232; incluso nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 550, co. 2, c.p.p.. [ed \u0026#232;] caratterizzato da omogeneo disvalore penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; La questione sollevata sarebbe, comunque, manifestamente infondata per una pluralit\u0026#224; di ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, il rimettente \u0026#171;stimol[erebbe] un sindacato [\u0026#8230;] in punto di opportunit\u0026#224; sulle scelte operate dal Legislatore\u0026#187;, che paiono, invece, \u0026#171;ragionat[e] e ragionevol[i]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003eprimo comma,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen., nel rinviare all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe \u0026#171;inteso porre in essere un tendenziale parallelismo tra i giudizi assegnati all\u0026#8217;attribuzione del tribunale in composizione monocratica e quelli per i quali \u0026#232; ammessa la sospensione con messa alla prova\u0026#187;. Si tratterebbe di \u0026#171;una scelta legislativa non soltanto non manifestamente irragionevole ma, tutto al contrario, ragionata e ben ponderata\u0026#187;, anche sotto il profilo dell\u0026#8217;\u0026#171;efficienza della giustizia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la cornice edittale non \u0026#232; l\u0026#8217;unico indice di gravit\u0026#224; dei reati, con la conseguenza che il loro trattamento pu\u0026#242; ben essere differenziato a parit\u0026#224; di pena, ad esempio \u0026#171;limitando i benefici che gli imputati o i condannati [\u0026#8230;] potranno ottenere\u0026#187;. Il rimettente non avrebbe, quindi, considerato che \u0026#171;l\u0026#8217;incendio boschivo, se anche colposo, \u0026#232; fatto criminale gravemente offensivo [\u0026#8230;] del bene giuridico ambiente\u0026#187; e desta particolare allarme sociale in questo momento storico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003enulla avrebbe \u0026#171;dedotto e considerato (in disparte il profilo della cornice edittale) sulle peculiarit\u0026#224; del reato di incendio boschivo colposo\u0026#187;, limitandosi a sostenere che vi sarebbero reati pi\u0026#249; gravi di questo nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 1 del 2025), il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale di Cagliari dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis,\u003c/em\u003e primo comma, cod. pen., nella parte in cui \u0026#171;non consente la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis, \u003c/em\u003eprimo comma, cod. pen., infatti, delimita l\u0026#8217;ambito applicativo della messa alla prova sia mediante il riferimento alla pena edittale massima del reato per cui si procede sia mediante il rinvio all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen.; disposizione che reca un elenco di reati \u0026#8211; cui si applica il rito speciale della citazione diretta a giudizio \u0026#8211; sanzionati con pena superiore alla soglia fissata dal citato art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e (\u0026#171;pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria\u0026#187;). Tale elenco, peraltro, \u0026#232; stato ampliato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che vi ha incluso fattispecie criminose dolose, caratterizzate dalla \u0026#171;semplicit\u0026#224; dell\u0026#8217;accertamento processuale\u0026#187;, ma punite con una pena edittale massima fino a sei anni di reclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl \u0026#171;rinvio recettizio dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p.\u0026#187; all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen. \u0026#8211; prosegue il rimettente \u0026#8211; avrebbe \u0026#171;fatto s\u0026#236; che l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istituto sia consentito per delitti dolosi pi\u0026#249; gravi, per limiti di pena minima e massima, di reati colposi [\u0026#8230;] che non permettono la sospensione del processo con messa alla prova\u0026#187;, nonostante si prestino \u0026#171;a percorsi risocializzanti o riparatori, [proprio] per la [loro] natura colposa\u0026#187;. E tale effetto \u0026#171;non deriva da valutazioni discrezionali del legislatore sul reato specifico\u0026#187;, bens\u0026#236; dall\u0026#8217;applicazione di un criterio, quello dell\u0026#8217;accertamento processuale appunto, che \u0026#232; \u0026#171;eccentrico rispetto alla \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; o no della messa alla prova\u0026#187;, che dovrebbe fondarsi sulla gravit\u0026#224; del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sotto tre diversi profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In primo luogo, il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edell\u0026#8217;ordinanza di rimessione sarebbe \u0026#171;distonico con le motivazioni\u0026#187; della stessa, in quanto la questione sarebbe stata sollevata in riferimento al solo art. 3 Cost., nonostante sia stato censurato un \u0026#171;vizio per inosservanza, ad opera di un decreto \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 76 Cost., della legge di delegazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente lamenta l\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. e per questo evoca, quale parametro del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione non denuncia, infatti, un vizio nell\u0026#8217;attuazione della delega legislativa e, quindi, la violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., ma fa riferimento all\u0026#8217;ampliamento del catalogo dei casi di \u0026#171;citazione diretta\u0026#187; a giudizio da parte del d.lgs. n. 150 del 2022 e al conseguente ampliamento dell\u0026#8217;ambito applicativo della messa alla prova solo per argomentare la dedotta irragionevolezza del sistema delineato dal legislatore, che sarebbe stata \u0026#8220;aggravata\u0026#8221; dalla riforma in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, la questione sarebbe inammissibile per difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infatti, avrebbe lamentato l\u0026#8217;irragionevolezza della scelta legislativa di non consentire l\u0026#8217;accesso alla messa alla prova per il reato di incendio boschivo colposo, \u0026#171;visto che alcuni reati pi\u0026#249; gravi [lo] permettono\u0026#187;, senza tener conto che \u0026#232; la stessa norma censurata a impiegare, per la delimitazione dell\u0026#8217;ambito operativo dell\u0026#8217;istituto, non solamente il criterio della gravit\u0026#224; dei reati, ma anche quello della \u0026#171;natura (tendenzialmente non complessa) dei relativi procedimenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente denuncia l\u0026#8217;irragionevolezza della norma censurata nella parte in cui non consente l\u0026#8217;accesso alla messa alla prova per l\u0026#8217;incendio boschivo colposo, perch\u0026#233; detto reato, proprio per la sua natura colposa, si presterebbe a percorsi risocializzanti o riparatori. L\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;istituto, inoltre, sarebbe ammissibile \u0026#171;per delitti dolosi pi\u0026#249; gravi, per limiti di pena minima e massima\u0026#187;, in quanto compresi nel catalogo dei casi di \u0026#171;citazione diretta\u0026#187; a giudizio di cui all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen., a cui l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. rinvia per delimitare l\u0026#8217;ambito applicativo della messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon questa duplice argomentazione, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eindividua, con sufficiente determinatezza e con motivazione idonea a superare il vaglio di ammissibilit\u0026#224;, le ragioni del lamentato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Infine, ad avviso della difesa statale, la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. non sarebbe \u0026#171;accompagnata dalla necessaria individuazione di un \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e\u0026#187;: il rimettente, infatti, \u0026#171;non [avrebbe offerto] alcun esempio di reato che, per converso, \u0026#232; incluso nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 550, co. 2, c.p.p. [ed \u0026#232;] caratterizzato da omogeneo disvalore penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione non \u0026#232; fondata, in quanto, come gi\u0026#224; evidenziato, il rimettente evoca, quale parametro del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, l\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo non gi\u0026#224; della disparit\u0026#224; di trattamento rispetto a una fattispecie omogenea, bens\u0026#236; dell\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca della norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. \u0026#8211; nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il delitto di incendio boschivo colposo (art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen.) \u0026#8211; violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost.: sarebbe dubbia, infatti, la \u0026#171;razionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;esclusione dall\u0026#8217;istituto di un reato come quello in analisi, che rientra nel limite di pena di sei anni e che si presta certamente a percorsi risocializzanti o riparatori, innanzitutto per la sua natura colposa\u0026#187;; ci\u0026#242; anche perch\u0026#233; il \u0026#171;rinvio recettizio [del citato] art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p. [all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen.] ha fatto s\u0026#236; che l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istituto sia consentito per delitti dolosi pi\u0026#249; gravi, per limiti di pena minima e massima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Come \u0026#232; noto, l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. delimita l\u0026#8217;ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova sia mediante il riferimento al limite di pena del reato per cui si procede (\u0026#171;pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni\u0026#187;, oltre che, in ipotesi, solo pena edittale pecuniaria), \u0026#171;sia mediante il rinvio mobile a tutti i reati indicati dal comma 2 dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen.\u0026#187; (sentenza n. 139 del 2025), il cui elenco \u0026#171;si \u0026#232; arricchito di numerosi reati, tutti puniti mediamente con pena edittale di cinque anni di reclusione, talora anche di sei anni; quindi oltre la soglia di quattro anni di cui [al medesimo art.] 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma\u0026#187; (sentenza n. 146 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, questa Corte \u0026#171;ha gi\u0026#224; pi\u0026#249; volte riconosciuto al legislatore \u0026#8220;un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; nella definizione dei limiti oggettivi\u0026#8221; \u0026#8211; ad esempio riferiti ai limiti di pena o a \u0026#8220;specifici titoli di reato (individuati nominativamente o, come in questo caso, attraverso il richiamo a una categoria definita da altra disposizione)\u0026#8221; \u0026#8211; entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale punitivo \u0026#8220;non carcerario\u0026#8221;, sempre che la scelta normativa non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparit\u0026#224; di trattamento (cos\u0026#236;, da ultimo, sentenza n. 139 del 2025)\u0026#187; (sentenza n. 157 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la circostanza \u0026#8211; denunciata dal rimettente \u0026#8211; che \u0026#171;l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istituto [della messa alla prova \u0026#232;] consentito per delitti dolosi pi\u0026#249; gravi, per limiti di pena minima e massima\u0026#187;, non comporta la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRientra, infatti, nella logica stessa della tecnica del rinvio mobile all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen. \u0026#8211; \u0026#171;tecnica comune nell\u0026#8217;ordito del codice penale\u0026#187; (sentenza n. 139 del 2025) \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; che la messa alla prova sia consentita per fattispecie criminose il cui massimo edittale superi la soglia stabilita dal citato art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa determinazione dei limiti oggettivi di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, \u0026#171;mediante il rinvio mobile a tutti i reati indicati dal comma 2 dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen.\u0026#187; (sentenza n. 139 del 2025), \u0026#232; espressione, insomma, di una scelta di politica criminale di per s\u0026#233; non manifestamente irragionevole (sentenze n. 157 e n. 139 del 2025, e n. 146 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome appena rilevato, infatti, questa Corte ha gi\u0026#224; chiarito che attiene all\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore fare uso \u0026#171;[d]ella tecnica dell\u0026#8217;individuazione (nominativa, o tramite richiamo ad altre disposizioni [nel caso di specie, l\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen. appunto] di reati inclusi nella [messa alla prova]\u0026#187; (sentenza n. 139 del 2025), anche perch\u0026#233; \u0026#171;rientra nella logica del sistema penale che, nell\u0026#8217;adottare soluzioni diversificate, vengano presi in considerazione determinati limiti edittali, indicativi dell\u0026#8217;astratta gravit\u0026#224; dei reati\u0026#187;, ovvero determinati titoli di reato (sentenza n. 207 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; N\u0026#233; la denunciata irragionevolezza \u0026#232; desumibile dalla natura colposa del reato di incendio boschivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente muove dall\u0026#8217;assunto che il reato colposo si presti, di per s\u0026#233;, a percorsi di risocializzazione del reo \u0026#8211; che individua peraltro come unica \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della messa alla prova \u0026#8211; con la logica conseguenza che tutti i delitti colposi, e non solo l\u0026#8217;incendio boschivo, dovrebbero rientrare nel campo di applicazione dell\u0026#8217;istituto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, se \u0026#232; vero che l\u0026#8217;istituto in esame ha finalit\u0026#224; risocializzanti e la colpa costituisce uno degli elementi di cui il legislatore pu\u0026#242; tener conto nel fissarne l\u0026#8217;ambito applicativo, va rilevato, da un lato, che la messa alla prova persegue anche finalit\u0026#224; sanzionatoria e deflattiva; dall\u0026#8217;altro, che \u0026#8211; come ha pi\u0026#249; volte affermato questa Corte \u0026#8211; il legislatore, nella sua ampia discrezionalit\u0026#224;, pu\u0026#242; ben valutare, oltre all\u0026#8217;elemento soggettivo, altri fattori, come il bene giuridico tutelato, la condotta incriminata o il trattamento sanzionatorio. Senza, peraltro, considerare che proprio il rilievo qui assegnato dal legislatore all\u0026#8217;elemento soggettivo della colpa attesta l\u0026#8217;importanza del bene giuridico tutelato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto precede non vale a escludere in assoluto che la tecnica normativa del rinvio a una norma che disciplina un diverso istituto possa, in taluni casi, creare \u0026#171;insostenibili disparit\u0026#224; di trattamento\u0026#187; o condurre \u0026#171;a risultati manifestamente sproporzionati\u0026#187; rispetto a specifiche ipotesi di reato (sempre, sentenza n. 139 del 2025), che risultano ammesse alla, o escluse dalla, messa alla prova in modo manifestamente incongruo rispetto al conseguimento delle \u0026#171;finalit\u0026#224; risocializzanti, da un lato, e deflattive, dall\u0026#8217;altro\u0026#187;, proprie dell\u0026#8217;istituto (sentenza n. 90 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve ribadirsi, infatti, che \u0026#171;le fattispecie di reato [\u0026#8230;] elencate nell\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen., al quale, come detto, rinvia l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. [\u0026#8230;]\u003cem\u003e \u003c/em\u003epresentano elementi di notevole disomogeneit\u0026#224;, tanto che \u0026#232; problematico individuarne un\u0026#8217;univoca e coerente \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e ispiratrice\u0026#187; (sentenza n. 157 del 2025) e sono, pur sempre, individuate per delimitare l\u0026#8217;ambito applicativo di un istituto processuale \u0026#8211; il rito speciale della citazione diretta a giudizio \u0026#8211; avente natura e funzione non sovrapponibili a quelle sottese alla messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA eventuali disarmonie di sistema derivanti da tale tecnica di individuazione dei reati inclusi nella messa alla prova, questa Corte pu\u0026#242; porre rimedio, come gi\u0026#224; accaduto con la sentenza n. 90 del 2025, valutando in concreto se il reato escluso dall\u0026#8217;ambito applicativo dell\u0026#8217;istituto e sottoposto al suo sindacato meriti invece di esservi ricompreso, in virt\u0026#249; della sua struttura e della sua oggettivit\u0026#224; giuridica, e anche mediante un\u0026#8217;analisi comparativa con le fattispecie criminose incluse nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, con l\u0026#8217;odierna questione, il rimettente non ha chiamato questa Corte a una tale valutazione in concreto con riferimento alla specifica fattispecie criminosa sottoposta al suo esame, ma ha censurato, in via astratta e generale, la legittimit\u0026#224; costituzionale della tecnica del rinvio mobile al citato comma 2 dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen.; ci\u0026#242; che \u0026#8211; come gi\u0026#224; posto in evidenza \u0026#8211; costituisce una legittima forma di esercizio della discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella determinazione dei limiti oggettivi di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cagliari con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco Saverio MARINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0026#8217;imputato - Preclusione in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all\u0026#8217;art. 423-bis, secondo comma, codice penale - Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte del mancato inserimento del delitto di cui all\u0026#8217;art. 423-bis, secondo comma, codice penale nel novero dei reati di cui all\u0027art. 550, c. 2\u0026#176;, codice di procedura penale (Casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilit\u0026#224; di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"47018","titoletto":"Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ambito di applicazione - Incendio boschivo colposo (art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.) - Esclusione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 199033).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAl legislatore va riconosciuta un’ampia discrezionalità nella definizione dei limiti oggettivi – ad esempio riferiti ai limiti di pena o a specifici titoli di reato – entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale punitivo “non carcerario”, sempre che la scelta normativa non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparità di trattamento. In particolare, attiene all’ampia discrezionalità del legislatore fare uso della tecnica dell’individuazione (nominativa, o tramite richiamo ad altre disposizioni), di reati inclusi nella messa alla prova, anche perché rientra nella logica del sistema penale che, nell’adottare soluzioni diversificate, vengano presi in considerazione determinati limiti edittali, indicativi dell’astratta gravità dei reati, ovvero determinati titoli di reato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 157/2025 - mass. 46963; S. 139/2025 - mass. 46961; S. 207/2017 - mass. 41152\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Cagliari in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo, ex art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen. La disposizione censurata delimita l’ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova sia mediante il riferimento al limite di pena del reato per cui si procede sia mediante il rinvio mobile a tutti i reati indicati dal comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen. La determinazione dei limiti oggettivi di applicazione dell’istituto in esame mediante il rinvio mobile indicato è espressione di una scelta di politica criminale di per sé non manifestamente irragionevole. Né la denunciata irragionevolezza è desumibile dalla natura colposa del reato di incendio boschivo, perché se è vero che l’istituto in esame ha finalità risocializzanti e la colpa costituisce uno degli elementi di cui il legislatore può tener conto nel fissarne l’ambito applicativo, da un lato la messa alla prova persegue anche finalità sanzionatoria e deflattiva e dall’altro il legislatore, nella sua ampia discrezionalità, può ben valutare, oltre all’elemento soggettivo, altri fattori, come il bene giuridico tutelato, la condotta incriminata o il trattamento sanzionatorio. E se la tecnica normativa del rinvio a una norma che disciplina un diverso istituto può creare insostenibili disparità di trattamento o condurre a risultati manifestamente sproporzionati rispetto al conseguimento delle finalità risocializzanti e deflattive proprie dell’istituto – tanto più che le fattispecie di reato elencate nell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., presentano elementi di notevole disomogeneità – è pur vero che il rimettente non ha chiesto una valutazione in concreto con riferimento alla specifica fattispecie criminosa sottoposta al suo esame, ma ha censurato, in via astratta e generale, la legittimità costituzionale della tecnica del rinvio mobile. A eventuali disarmonie di sistema derivanti da tale tecnica di individuazione dei reati inclusi nella messa alla prova, questa Corte potrà porre rimedio, valutando in concreto se il reato escluso dall’ambito applicativo dell’istituto e sottoposto al suo sindacato meriti invece di esservi ricompreso). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 157/2025 - mass. 46962; S. 139/2025 - mass. 46961; S. 90/2025 - mass. 46834; S. 146/2023 - mass. 45685\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"168","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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