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costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso dal Tribunale ordinario di Modena, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra l\u0026#8217;Organizzazione sindacale autonomi e di base ORSA - Settore trasporti autoferro TPL - Segreteria provinciale di Modena e la Societ\u0026#224; emiliana trasporti filoviari SETA spa, con ordinanza del 14 ottobre 2024, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione dell\u0026#8217;Organizzazione sindacale autonomi e di base ORSA - Settore trasporti autoferro TPL - Segreteria provinciale di Modena e la Societ\u0026#224; emiliana trasporti filoviari SETA spa, nonch\u0026#233; gli atti di intervento di Confederazione dei servizi pubblici locali CONFSERVIZI - ASSTRA - UTILITALIA e Associazione trasporti ASSTRA;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;8 ottobre 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Giovanni Stramenga per la ORSA - Settore trasporti autoferro TPL e Arturo Maresca per la SETA spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;8 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 14 ottobre 2024, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, primo comma, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: art. 19, primo comma), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, \u0026#171;nella parte in cui esclude le associazioni sindacali \u0026#8220;maggiormente o significativamente rappresentative\u0026#8221; dalla possibilit\u0026#224; di costituire rappresentanze sindacali aziendali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare sul ricorso presentato a norma dell\u0026#8217;art. 28 statuto lavoratori dall\u0026#8217;Organizzazione sindacale autonomi e di base ORSA - Settore trasporti autoferro TPL - Segreteria provinciale di Modena, per l\u0026#8217;accertamento della natura antisindacale del diniego ad essa opposto dal datore di lavoro, Societ\u0026#224; emiliana trasporti autofiloviari SETA spa, relativamente alla costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale (RSA) nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva di Modena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone che nel ricorso il sindacato ha dedotto:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) di aderire alla Confederazione ORSA, attiva nel settore del trasporto pubblico locale, firmataria del protocollo del 4 maggio 2017, siglato a livello nazionale con ASSTRA, l\u0026#8217;associazione delle aziende di trasporto pubblico cui aderisce SETA spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) di essere presente nelle strutture operative di quest\u0026#8217;ultima, in particolare vantando nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva di Modena un numero di iscritti superiore al 20 per cento dei lavoratori sindacalizzati, pari a circa il 10 per cento della forza lavoro complessiva;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ec) di registrare ai propri scioperi un\u0026#8217;adesione pi\u0026#249; alta della media e di avere raccolto le firme di oltre la met\u0026#224; dei dipendenti per chiedere le elezioni della rappresentanza sindacale unitaria (RSU), senza che le altre sigle ne attivassero la procedura;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ed) di avere partecipato alle trattative istituzionali sfociate nel \u0026#8220;Patto per il trasporto pubblico e la mobilit\u0026#224; sostenibile 2022-2024\u0026#8221;, approvato dalla Regione Emilia-Romagna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ee) di essere, malgrado tutto ci\u0026#242;, pretermesso da SETA spa, nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva di Modena, giacch\u0026#233; la societ\u0026#224; datrice non l\u0026#8217;ammette alle trattative per gli accordi sindacali aziendali, gli nega la firma per adesione degli accordi sindacali di secondo livello e non gli riconosce il diritto alla costituzione della RSA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.2.\u0026#8211; Il rimettente espone che SETA spa ha cos\u0026#236; replicato:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ea) ad ORSA sono stati riconosciuti tutti i diritti sindacali previsti dal citato protocollo nazionale, tra i quali non figura quello di sottoscrivere per adesione gli accordi sindacali, n\u0026#233; quello di costituire la RSA;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eb) l\u0026#8217;art. 19 statuto lavoratori, alla luce della sentenza n. 231 del 2013 di questa Corte, attribuisce il diritto di costituire la RSA unicamente alle associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva e a quelle che hanno partecipato alle relative negoziazioni, requisiti entrambi insussistenti per ORSA;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ec) la costituzione della RSA \u0026#232; stata infatti ammessa soltanto per CGIL, CISL, UIL, FAISA e UGL, sigle firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che, per quanto emerge dagli atti, ORSA non \u0026#232; titolare di RSA, n\u0026#233; partecipe di RSU, all\u0026#8217;interno delle unit\u0026#224; produttive di SETA spa, nonostante i prospetti sulle adesioni dei lavoratori certifichino che, in quella di Modena, essa vanta un numero consistente di iscritti, tale da essere risultata la prima forza sindacale nel 2021 (la terza nel 2022, la seconda nel 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata, in riferimento agli evocati parametri, nella parte in cui non riconosce il diritto di costituire la RSA alle associazioni sindacali che, pur non avendo firmato i contratti collettivi applicati nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva, n\u0026#233; avendo partecipato alla relativa negoziazione, tuttavia risultino, nell\u0026#8217;unit\u0026#224; stessa, maggiormente o significativamente rappresentative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Sulla rilevanza della questione, il Tribunale di Modena deduce che il suo accoglimento renderebbe illegittimo il diniego aziendale di riconoscere ad ORSA il diritto alla RSA, risultando cos\u0026#236; integrata, in termini oggettivi, l\u0026#8217;antisindacalit\u0026#224; della condotta del datore di lavoro; n\u0026#233; osterebbe che il protocollo nazionale ORSA-ASSTRA non preveda tale diritto, e ne preveda altri, segnatamente in tema di permessi, essendo la norma censurata \u0026#171;sindacabile dal punto di vista costituzionale ancorch\u0026#233; strumenti pattizi abbiano previsto specifici diritti sindacali in favore del sindacato ricorrente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Sulla non manifesta infondatezza, il rimettente assume che gli attuali criteri selettivi della titolarit\u0026#224; del diritto alla costituzione della RSA, e alla tutela rafforzata che vi corrisponde, cio\u0026#232; l\u0026#8217;avere sottoscritto un contratto collettivo applicato nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva o, per effetto della sentenza di questa Corte n. 231 del 2013, l\u0026#8217;avere partecipato alla relativa negoziazione, non riflettano \u0026#171;l\u0026#8217;unico canone su cui fondare il trattamento differenziato \u0026#8211; idoneo a giustificare la \u0026#8220;razionalit\u0026#224; pratica\u0026#8221; della norma \u0026#8211; ossia il consenso dei lavoratori in favore di un determinato sindacato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, anche \u0026#171;alla sigla sindacale dotata di forza rappresentativa pu\u0026#242; essere preclusa la partecipazione alle trattative per la negoziazione degli accordi aziendali\u0026#187;, e in tal caso \u0026#171;[e]ssa non dispone di strumenti coercitivi che possano obbligare la parte datoriale ad ammetterla al negoziato\u0026#187;, sicch\u0026#233;, per questa via, al datore di lavoro verrebbe riconosciuta \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di condizionare i rapporti interni tra sindacati, estromettendo dal processo negoziale sigle sindacali \u0026#8220;scomode\u0026#8221;, ancorch\u0026#233; dotate di effettiva rappresentativit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa fattispecie oggetto del giudizio principale testimonierebbe l\u0026#8217;irrazionalit\u0026#224; del vigente assetto normativo, poich\u0026#233;, a causa della mancata sottoscrizione e negoziazione degli accordi applicati in azienda, verrebbe estromessa dalla tutela rafforzata collegata alla costituzione di una RSA un\u0026#8217;associazione che, per numero di iscritti, percentuale di adesione agli scioperi, quantit\u0026#224; di firme raccolte per l\u0026#8217;elezione della RSU, dimostra di esercitare, nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva, \u0026#171;una reale ed efficace azione sindacale a tutela degli interessi dei lavoratori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del Tribunale di Modena, sarebbe evidente la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;sotto il profilo della disparit\u0026#224; di trattamento tra sindacati\u0026#187;, accentuata dal fatto che alle RSA sono ormai riconosciute competenze estese, fra le quali il potere di sottoscrivere contratti di prossimit\u0026#224; su materie di notevole importanza, anche in deroga alle norme vigenti e persino con efficacia \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNello stesso tempo, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, \u0026#171;[i]l disconoscimento della rappresentativit\u0026#224; reale rende manifesto il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e ai principi del pluralismo e della libert\u0026#224; di azione sindacale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 39 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Per tali ragioni, e considerato il tempo trascorso dalla sentenza n. 231 del 2013 senza che il legislatore abbia risposto all\u0026#8217;invito di questa Corte di elaborare regole pi\u0026#249; idonee per l\u0026#8217;accesso alla tutela sindacale privilegiata, il rimettente chiede, in via principale, \u0026#171;una pronuncia di tipo demolitorio\u0026#187;, che affidi ai giudici ordinari il compito di riempire il vuoto legislativo mediante l\u0026#8217;impiego di criteri empirici di misurazione della rappresentativit\u0026#224; sindacale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, il Tribunale di Modena chiede \u0026#171;una pronuncia additiva che consenta di estendere la legittimazione alla costituzione di RSA anche ai sindacati che abbiano acquisito una \u0026#8220;significativa o maggioritaria rappresentativit\u0026#224;\u0026#8221; su base aziendale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio l\u0026#8217;Organizzazione sindacale autonomi e di base ORSA - Settore trasporti autoferro TPL - Segreteria provinciale di Modena, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulla premessa che la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della norma censurata sia \u0026#171;promuovere ed incentivare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del sindacato quale portatore di interesse del maggior numero di lavoratori\u0026#187;, la parte ritiene violati gli artt. 3 e 39 Cost., nella misura in cui \u0026#171;alla partecipazione alle trattative per il contratto collettivo applicato nell\u0026#8217;azienda viene attribuita la valenza di elemento costitutivo, e non meramente sintomatico, della rappresentativit\u0026#224; del sindacato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE cos\u0026#236;, nella specie, il diritto al pieno svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale mediante la costituzione di una RSA verrebbe compresso per una sigla, qual \u0026#232; ORSA, che \u0026#171;da anni si colloca tra le prime nell\u0026#8217;azienda SETA di Modena in termini di rappresentativit\u0026#224; dei lavoratori dipendenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio SETA spa, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, la societ\u0026#224; eccepisce che la censura abbia come reale oggetto non la norma statutaria, ma la citata sentenza n. 231 del 2013, della quale il rimettente chiederebbe la modifica in senso estensivo, contestando l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del criterio, da quella sentenza introdotto, della partecipazione del sindacato alle trattative negoziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sarebbe altres\u0026#236; priva di rilevanza, poich\u0026#233; ORSA \u0026#171;ha firmato volontariamente un Protocollo nazionale\u0026#187; \u0026#8211; neppure disdettato \u0026#8211; \u0026#171;nel quale le si riconoscevano determinate prerogative, ma non il diritto alla costituzione di una RSA\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente avrebbe inoltre \u0026#171;omesso un compiuto esame delle circostanze relative all\u0026#8217;elezione della RSU che, per converso, ove adeguatamente esperito, avrebbe potuto condurre alla definizione del merito della controversia senza l\u0026#8217;applicazione della norma tacciata di incostituzionalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione deriverebbe, comunque, dalla sommariet\u0026#224; dell\u0026#8217;indicazione delle ragioni della censura, peraltro involgente scelte discrezionali di conformazione delle relazioni industriali, spettanti esclusivamente al legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la questione non sarebbe fondata, essendo costituzionalmente idonei gli attuali criteri di accesso alla tutela differenziata, posto che un\u0026#8217;organizzazione sindacale \u0026#171;\u0026#232; realmente rappresentativa se \u0026#232; in grado di imporsi come interlocutore negoziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sottoscrizione del contratto collettivo o la partecipazione alle trattative non sarebbe un dato meramente formale, bens\u0026#236; l\u0026#8217;espressione della capacit\u0026#224; della sigla di qualificarsi nella dinamica aziendale proprio perch\u0026#233; dotata di consenso tra i lavoratori, quindi \u0026#171;al tempo stesso indice di rappresentativit\u0026#224; dell\u0026#8217;associazione sindacale ed effetto della stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl caso oggetto del giudizio principale sarebbe emblematico: a parere di SETA spa, ORSA ha \u0026#171;una \u0026#8220;forza sindacale\u0026#8221;, ma \u0026#232; una forza limitata, tanto che ha sottoscritto solo accordi che regolavano l\u0026#8217;attribuzione di alcune limitate prerogative sindacali, mentre non ha mai sottoscritto alcun accordo che avesse un contenuto normativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte datoriale ritiene vada quindi disatteso il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e del Tribunale di Modena, sia quello demolitorio, formulato in via principale, sia quello additivo, proposto in subordine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna pronuncia radicalmente ablativa contraddirebbe la pregressa giurisprudenza di questa Corte, che ha subordinato la titolarit\u0026#224; del diritto alla costituzione della RSA a requisiti oggettivi di tipo negoziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa par suo, la richiesta pronuncia additiva estenderebbe oltremodo la legittimazione alla costituzione della RSA, attribuendola anche alle organizzazioni sindacali che non abbiano la forza di imporsi quale controparte contrattuale del datore di lavoro, al punto che \u0026#171;si vanificherebbe la funzione selettiva della norma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Sono intervenute \u003cem\u003ead opponendum\u003c/em\u003e Confederazione dei servizi pubblici locali CONFSERVIZI - ASSTRA - UTILITALIA nonch\u0026#233; Associazione trasporti ASSTRA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe intervenienti rappresentano che ASSTRA, aderente a CONFSERVIZI, \u0026#232; firmataria del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri, ha tra i propri associati SETA spa e ha sottoscritto con ORSA il protocollo nazionale del 4 maggio 2017, in attuazione del quale \u0026#232; stato poi siglato un accordo aziendale in data 5 febbraio 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAtteso che nel menzionato protocollo, in uno all\u0026#8217;accordo attuativo, ORSA ha accettato prerogative di agibilit\u0026#224; sindacale diverse dalla possibilit\u0026#224; di costituire la RSA, il Tribunale di Modena, col sollevare l\u0026#8217;odierna questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, avrebbe sostanzialmente disapplicato il quadro pattizio, \u0026#171;ledendo in modo diretto e immediato la posizione delle intervenienti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa qui l\u0026#8217;istanza di ammissione dell\u0026#8217;atto di intervento, peraltro in tutto omologo all\u0026#8217;atto di costituzione dell\u0026#8217;affiliata SETA spa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Sono state depositate quattro opinioni scritte di \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e, tutte orientate all\u0026#8217;accoglimento della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In data 16 dicembre 2024, \u0026#232; stata depositata l\u0026#8217;opinione dell\u0026#8217;Associazione Comma2 - Lavoro \u0026#232; dignit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo scritto individua nell\u0026#8217;attuale contesto normativo \u0026#171;un circolo vizioso logico-giuridico\u0026#187;, poich\u0026#233; la contrattazione collettiva vi \u0026#232; assunta quale presupposto dell\u0026#8217;agibilit\u0026#224; sindacale, mentre essa ne costituisce piuttosto il risultato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe cos\u0026#236; permesso \u0026#171;al datore di lavoro di scegliersi l\u0026#8217;interlocutore sindacale, e di escludere quello ritenuto scomodo (e nelle unit\u0026#224; operative in cui lo ritiene scomodo)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;accoglimento della questione odierna non sarebbe impedito dalla sentenza di questa Corte n. 231 del 2013, poich\u0026#233; quest\u0026#8217;ultima \u0026#171;verteva sulla questione pi\u0026#249; circoscritta del sindacato che aveva s\u0026#236; partecipato alle trattative, ma non aveva inteso sottoscrivere il contratto collettivo alle condizioni imposte dall\u0026#8217;azienda, a differenza del caso di specie, nel quale si discute di un\u0026#8217;[organizzazione sindacale] che non \u0026#232; stata neanche presa in considerazione per una trattativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In data 17 dicembre 2024, \u0026#232; stata depositata l\u0026#8217;opinione congiunta di Unione sindacale di base - Lavoro privato (USB Lavoro privato) e Confederazione unitaria di base - CUB.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVi si assume l\u0026#8217;irrazionalit\u0026#224; del vigente modello selettivo, per il quale potrebbe accadere che \u0026#171;i sindacati che hanno titolo non hanno alcuna rappresentativit\u0026#224;, mentre il sindacato che ha la massima rappresentativit\u0026#224; non ha titolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbe \u0026#171;una concezione \u0026#8220;neocorporativa\u0026#8221; dei rapporti sindacali in azienda, in forza della quale \u0026#232; il datore di lavoro che sceglie e accredita l\u0026#8217;organizzazione sindacale ammessa alle tutele di legge\u0026#187;, cosicch\u0026#233; \u0026#171;il sindacato viene impropriamente spinto verso posizioni obbligatoriamente concertative, dunque necessariamente accondiscendenti, con il fine di poter accreditarsi dinnanzi alla parte datoriale e riuscire cos\u0026#236; a \u0026#8220;sopravvivere\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; In data 20 dicembre 2024, \u0026#232; stata depositata l\u0026#8217;opinione della Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa condivide la necessit\u0026#224; costituzionale di inserire nel corpo della norma censurata il criterio indicato dal rimettente, ovvero la \u0026#8220;significativa o maggioritaria rappresentativit\u0026#224; su base aziendale\u0026#8221;, nozione che la CGIL reputa sufficientemente \u0026#171;ancorata a dati di tipicit\u0026#224; sociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinante suggerisce di prendere a riferimento il Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, per il quale, anche ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali, si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5 per cento di rappresentanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTrattandosi di un parametro gi\u0026#224; impiegato nel settore pubblico, in forza degli artt. 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il richiamo dello stesso avrebbe il positivo effetto di \u0026#171;gemellare\u0026#187; l\u0026#8217;art. 19 statuto lavoratori \u0026#171;all\u0026#8217;ordinamento intersindacale e, ancor prima, alle acquisizioni del sistema sindacale nelle p.a.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la CGIL, non verrebbe in tal modo ripristinato il criterio originario di cui alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e del primo comma dell\u0026#8217;art. 19 statuto lavoratori, abrogata per via referendaria, poich\u0026#233; quel criterio misurava la rappresentativit\u0026#224; su base nazionale e scala intercategoriale, mentre ora si introdurrebbe un parametro \u0026#171;calibrato al livello aziendale perch\u0026#233; ragionevolmente relazionato ai soli fini della legittimazione a costituire RSA\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; In data 24 dicembre 2024, \u0026#232; stata depositata l\u0026#8217;opinione della Federazione italiana giornalismo editoria comunicazione - FIGEC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSindacato di nuova istituzione, la FIGEC chiede a questa Corte di valutare la norma censurata anche \u0026#171;nella parte in cui non si riconosce la rappresentativit\u0026#224; in favore di sindacati di recente nascita che, pur non avendo potuto sottoscrivere i precedenti contratti di lavoro perch\u0026#233; all\u0026#8217;epoca non erano stati ancora costituiti, abbiano comunque ampiamente dimostrato di possedere tutti i requisiti di legge per il loro riconoscimento ufficiale in base al numero degli iscritti e alla loro presenza in azienda e nel territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Con decreto presidenziale del 10 luglio 2025, sono state ammesse le prime tre opinioni; con decreto del 29 luglio 2025, \u0026#232; stata ammessa altres\u0026#236; l\u0026#8217;opinione della FIGEC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In data 16 settembre 2025, hanno depositato memorie illustrative la parte SETA spa e le intervenienti \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eopponendum\u003c/em\u003e CONFSERVIZI e ASSTRA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi analogo tenore, le memorie richiamano gli argomenti esposti negli atti iniziali, a sostegno dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, e comunque della sua non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi insiste sulla tesi per cui la mancata partecipazione alle trattative contrattuali evidenzierebbe il difetto di rappresentativit\u0026#224;, poich\u0026#233; un\u0026#8217;organizzazione dei lavoratori \u0026#171;\u0026#232; realmente rappresentativa se \u0026#232; in grado di imporsi come interlocutore negoziale grazie alla forza della propria azione sindacale\u0026#187;; inoltre, le nozioni di maggiore o significativa rappresentativit\u0026#224;, cui si riferisce il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, rimarrebbero \u0026#171;indefinite in quanto prive di strumenti di misurazione\u0026#187;, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;accoglimento del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e \u0026#171;porterebbe ad una ingerenza della magistratura nelle dinamiche delle relazioni sindacali, che da sempre si regolano sulla base dei rapporti di forza operanti all\u0026#8217;interno dei luoghi di lavoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In data 17 settembre 2025, ha depositato memoria illustrativa anche ORSA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel ribadire gli argomenti gi\u0026#224; spesi a sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; e della fondatezza della questione, la parte torna a dedurre che la norma in oggetto, subordinando la tutela promozionale delle associazioni dei lavoratori all\u0026#8217;ammissione delle stesse al tavolo negoziale, \u0026#171;consente di fatto al datore di lavoro di scegliersi l\u0026#8217;interlocutore sindacale e, nel contempo, impedisce la nomina delle RSA dei sindacati esclusi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa memoria prospetta dunque la possibilit\u0026#224; che questa Corte \u0026#171;riconosca la presenza nell\u0026#8217;ordinamento di un potenziale obbligo negoziale a carico del datore di lavoro \u0026#8211; e conseguentemente un virtuale diritto sindacale a trattare \u0026#8211; nei confronti di sindacati rappresentativi, sia pure ai soli fini della legittimazione a costituire RSA\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eORSA informa che, con nota del 21 luglio 2025, allegata alla memoria, ASSTRA ha receduto dal protocollo \u003cem\u003einter partes\u003c/em\u003e, da ASSTRA stessa richiamato nelle proprie difese.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 220 del 2024), il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, primo comma, statuto lavoratori, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe gli evocati parametri nella parte in cui non prevede che possano essere costituite RSA nell\u0026#8217;ambito delle associazioni sindacali le quali, pur non avendo firmato un contratto collettivo applicato nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva, n\u0026#233; partecipato alla relativa negoziazione, siano tuttavia, nell\u0026#8217;unit\u0026#224; stessa, \u0026#171;maggiormente o significativamente rappresentative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Essendo investito di un ricorso per repressione di condotta antisindacale, proposto dalla ORSA \u0026#8211; trasporti autoferro TPL, avverso il rifiuto oppostole dal datore di lavoro SETA spa, circa la costituzione di una RSA nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva di Modena, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone le circostanze di fatto che, a suo parere, evidenzierebbero la significativa rappresentativit\u0026#224; dell\u0026#8217;associazione ricorrente all\u0026#8217;interno di detta unit\u0026#224; produttiva, con particolare riferimento al numero di iscrizioni tra i lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il Tribunale di Modena sostiene che l\u0026#8217;accoglimento della questione farebbe emergere la dedotta antisindacalit\u0026#224; del rifiuto datoriale, ci\u0026#242; assicurando la rilevanza dell\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel merito, il rimettente assume che il vigente assetto normativo si presti alla strumentale disparit\u0026#224; di trattamento tra sindacati, con conseguente lesione del principio pluralistico, giacch\u0026#233; consentirebbe al datore di lavoro di negare la tutela promozionale della RSA a ogni sindacato non gradito, escludendolo sia dalla firma del contratto collettivo applicato nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva, sia dalla partecipazione alle corrispondenti trattative, quindi estromettendolo da entrambi i titoli che, in base alla disposizione censurata, legittimano il sindacato ad accedere a quella tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer queste ragioni, il Tribunale di Modena chiede una pronuncia radicalmente ablativa, di modo che i giudici comuni, agli effetti della costituzione della RSA, possano valutare l\u0026#8217;effettiva rappresentativit\u0026#224; sindacale tramite criteri empirici; in subordine, chiede una pronuncia additiva, che estenda la legittimazione alla costituzione della RSA in favore dei sindacati i quali, pur non avendo preso parte all\u0026#8217;attivit\u0026#224; contrattuale, risultino dotati, a livello aziendale, di \u0026#171;significativa o maggioritaria rappresentativit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Preliminarmente, deve dichiararsi ammissibile l\u0026#8217;intervento \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eopponendum\u003c/em\u003e spiegato da CONFSERVIZI e ASSTRA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, le intervenienti sono interessate all\u0026#8217;applicazione del protocollo nazionale del 4 maggio 2017, poich\u0026#233; stipulato da ASSTRA, quale aderente a CONFSERVIZI; di tale protocollo, oltre che dell\u0026#8217;accordo attuativo aziendale del 5 febbraio 2020, si discute nel presente giudizio, in relazione a un\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla parte SETA spa, affiliata ad ASSTRA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, CONFSERVIZI e ASSTRA risultano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, che ne legittima l\u0026#8217;intervento nel giudizio incidentale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame delle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; e allo scrutinio di merito, occorre premettere una pur sintetica illustrazione delle vicende che hanno interessato la censurata disposizione e della giurisprudenza costituzionale formatasi al riguardo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Come questa Corte ha evidenziato, la protezione data alle organizzazioni sindacali dallo statuto dei lavoratori si articola \u0026#171;su due livelli\u0026#187;, uno comune inerente alle garanzie di libert\u0026#224;, e un secondo livello \u0026#171;promozionale\u0026#187;, che implica una selezione basata sull\u0026#8217;\u0026#171;effettiva rappresentativit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 30 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl primo livello appartengono la tutela contro gli atti discriminatori (artt. 15 e 16), il divieto dei sindacati di comodo (art. 17) e la repressione della condotta antisindacale (art. 28).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl secondo livello si concentra nel Titolo III dello statuto, ed \u0026#232; incardinato proprio sull\u0026#8217;art. 19, che apre il Titolo medesimo, il che gi\u0026#224; segnala che la RSA \u0026#232; il volano della cosiddetta tutela rafforzata o privilegiata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, la RSA indice le assemblee e i \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva (artt. 20 e 21), ha diritto di affissione nell\u0026#8217;unit\u0026#224; stessa (art. 25), vi dispone di locali idonei all\u0026#8217;attivit\u0026#224; (art. 27), i suoi dirigenti non possono essere trasferiti unilateralmente e usufruiscono di permessi, retribuiti e non (artt. 22, 23 e 24).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tutela privilegiata \u0026#232; a godimento selettivo: \u0026#171;le norme di sostegno dell\u0026#8217;azione sindacale nelle unit\u0026#224; produttive, in quanto sopravanzano la garanzia costituzionale della libert\u0026#224; sindacale, ben possono essere riservate a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 244 del 1996); \u0026#171;[l]a differenza tra i due suaccennati livelli di tutela [\u0026#8230;] consiste, come si \u0026#232; detto, nel diverso e pi\u0026#249; elevato grado di effettiva rappresentativit\u0026#224; che le organizzazioni ammesse alla tutela rafforzata di cui al titolo III dello Statuto devono dimostrare di possedere\u0026#187; (sentenza n. 30 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl criterio legale di selezione non \u0026#232; disponibile dalle parti, \u0026#232; piuttosto un \u0026#171;criterio inderogabile\u0026#187;, perch\u0026#233; \u0026#171;l\u0026#8217;accesso pattizio alle misure di sostegno non offre alcuna garanzia oggettivamente verificabile, in quanto \u0026#232; strutturalmente legato al solo potere di accreditamento dell\u0026#8217;imprenditore\u0026#187; (sentenza n. 30 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualora tale potere fosse in grado di incidere sul criterio legale, l\u0026#8217;imprenditore potrebbe \u0026#171;influire sulla libera dialettica sindacale in azienda, favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica rivendicativa a lui meno sgradita\u0026#187; (ancora sentenza n. 30 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il testo originario dell\u0026#8217;art. 19, primo comma, statuto lavoratori contemplava due distinti criteri di legittimazione alla costituzione delle RSA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste, infatti, potevano essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, nell\u0026#8217;ambito: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e delle associazioni, non affiliate a tali confederazioni, che fossero tuttavia firmatarie di contratti collettivi, nazionali o provinciali, applicati nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTramite il criterio di cui alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, il legislatore presumeva che l\u0026#8217;associazione aderente a una confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale fosse rappresentativa anch\u0026#8217;essa sul piano aziendale (in tal senso, si parlava di \u0026#8220;rappresentativit\u0026#224; presunta\u0026#8221;); tramite il criterio di cui alla lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, la rappresentativit\u0026#224; del sindacato era accertata mediante un indice negoziale, ovvero la stipulazione di un contratto collettivo applicato nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva, un contratto tuttavia di livello almeno provinciale, escluso quindi il contratto aziendale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Per effetto dell\u0026#8217;art. 1 del d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, recante \u0026#171;Abrogazione, a seguito di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare, della lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e parzialmente della lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) dell\u0026#8217;art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonch\u0026#233; differimento dell\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;abrogazione medesima\u0026#187;, il primo comma dell\u0026#8217;art. 19 statuto lavoratori risulta formulato nel senso che le RSA \u0026#171;possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unit\u0026#224; produttiva, nell\u0026#8217;ambito: delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVenuto meno il criterio dell\u0026#8217;affiliazione confederale, \u0026#232; rimasto quello della firma, esteso ai contratti aziendali mediante l\u0026#8217;elisione delle parole \u0026#171;nazionali o provinciali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer inciso, l\u0026#8217;art. 1 del d.P.R. n. 312 del 1995 ha abrogato la stessa dicitura \u0026#171;\u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u0026#187;, e ovviamente, non esistendo pi\u0026#249; la lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e: nel censurare, testualmente, la lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e del primo comma dell\u0026#8217;art. 19 statuto lavoratori, l\u0026#8217;odierno rimettente cade dunque in un\u0026#8217;imprecisione formale, giacch\u0026#233; egli censura, in realt\u0026#224;, il primo comma dell\u0026#8217;art. 19 statuto lavoratori, che non ha pi\u0026#249; distinguo di lettera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Come questa Corte gi\u0026#224; aveva sottolineato, il criterio della firma del contratto \u0026#232; \u0026#171;un congegno di verifica empirica della rappresentativit\u0026#224; nel singolo contesto produttivo\u0026#187; (sentenza n. 30 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, esso non va inteso in senso formale, bens\u0026#236; quale indice di effettiva rappresentativit\u0026#224;, manifestata attraverso quell\u0026#8217;atto tipico dell\u0026#8217;agire sindacale che \u0026#232; la stipulazione del contratto collettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#171;Non \u0026#232; perci\u0026#242; sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto\u0026#187;, e \u0026#171;nemmeno \u0026#232; sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina\u0026#187; (sentenza n. 244 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Con la sentenza n. 231 del 2013, questa Corte ha affrontato un caso che, regolato in base al criterio della firma, avrebbe avuto un esito disallineato rispetto ai principi costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi trattava invero di un\u0026#8217;associazione dei lavoratori di conclamata rappresentativit\u0026#224;, la quale, pur avendo partecipato fattivamente alle trattative per la stipula del contratto collettivo, aveva deciso infine di non sottoscriverlo, restando cos\u0026#236; priva dei diritti di agibilit\u0026#224; sindacale, a differenza delle altre sigle, viceversa addivenute alla firma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha rilevato che, \u0026#171;nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentativit\u0026#224; e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, s\u0026#236; da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell\u0026#8217;accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eHa poi osservato che il criterio della sottoscrizione, applicato in termini assoluti, si presta a deviazioni e abusi, potendo tradursi \u0026#171;in una forma impropria di sanzione del dissenso\u0026#187;, fino a scadere in \u0026#171;un illegittimo accordo \u003cem\u003ead excludendum\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eHa quindi dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, primo comma, statuto lavoratori, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell\u0026#8217;ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell\u0026#8217;azienda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa menzionata sentenza chiarisce che l\u0026#8217;\u0026#171;intervento additivo\u0026#187; \u0026#232; stato doverosamente circoscritto dal \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, ovvero limitato alla fattispecie della carenza di firma contrattuale, senza potersi estendere alla differente fattispecie della \u0026#171;carenza di attivit\u0026#224; negoziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRiguardo a tale ulteriore ipotesi, questa Corte ha ipotizzato, d\u0026#8217;altronde, \u0026#171;una molteplicit\u0026#224; di soluzioni\u0026#187;, riconoscendo come l\u0026#8217;opzione tra queste spettasse al legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; La fattispecie oggi in scrutinio riguarda appunto una carenza di attivit\u0026#224; negoziale preliminare alla sottoscrizione, inverata dalla dedotta esclusione di un\u0026#8217;associazione dei lavoratori \u0026#8211; della quale si assume la significativa rappresentativit\u0026#224; \u0026#8211; non solo dalla firma del contratto, ma, gi\u0026#224; a monte, dal tavolo delle trattative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La parte SETA spa (e con essa le intervenienti \u003cem\u003ead opponendum\u003c/em\u003e) ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione in esame, sotto distinti profili, tutti privi di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Anzitutto, ha eccepito che la questione, riguardando il primo comma dell\u0026#8217;art. 19 statuto lavoratori nel testo risultante dalla citata sentenza n. 231 del 2013, abbia ad oggetto, in realt\u0026#224;, non la norma statutaria, ma una sentenza di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve tuttavia constatarsi che la gi\u0026#224; segnalata diversit\u0026#224; di fattispecie esclude l\u0026#8217;eccepita sovrapposizione, poich\u0026#233; il richiamato precedente concerne il sindacato \u0026#8220;trattante e non firmante\u0026#8221;, mentre la questione attuale concerne il sindacato \u0026#8220;non trattante e non firmante\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Altro profilo di inammissibilit\u0026#224; viene riferito alla circostanza che ORSA reclama un diritto, quello di costituire la RSA, cui avrebbe rinunciato in sede pattizia, segnatamente nel protocollo del 4 maggio 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, come poc\u0026#8217;anzi rilevato nell\u0026#8217;illustrazione della giurisprudenza di questa Corte, il criterio legale di legittimazione alla costituzione della RSA ha carattere inderogabile (sentenza n. 30 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, in disparte il tema del sopravvenuto recesso datoriale dal citato Protocollo, vi \u0026#232; che tale fonte pattizia gi\u0026#224; astrattamente \u0026#232; inidonea ad alterare il criterio di legge, che d\u0026#8217;altronde non riguarda esclusivamente il sindacato, ma anche, e primariamente, i lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; superfluo rammentare che la costituzione della RSA non avviene per iniziativa del sindacato, bens\u0026#236;, come stabilisce la norma censurata, \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito\u0026#187; del sindacato, ma \u0026#171;ad iniziativa dei lavoratori\u0026#187;; e tale iniziativa integra un requisito di legittimit\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 giugno 2000, n. 8207).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Un terzo profilo di inammissibilit\u0026#224; attiene all\u0026#8217;omessa elezione della RSU, le cui circostanze avrebbero dovuto indurre il giudice rimettente a non sollevare la questione, priva di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; ben chiaro per quale ragione la mancata elezione della RSU dovrebbe precludere ad ORSA di costituire la RSA: ove l\u0026#8217;eccezione fosse da riferire alla clausola di salvaguardia di cui all\u0026#8217;art. 8 dell\u0026#8217;Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993, e pur ammesso che tale fonte sia soggettivamente efficace per ORSA, la non fondatezza dell\u0026#8217;eccezione discenderebbe dal fatto che tale clausola comporta la rinuncia alla costituzione delle RSA solo quale effetto della partecipazione all\u0026#8217;elezione della RSU, elezione che, nella specie, non si \u0026#232; tenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Il quarto e ultimo profilo di inammissibilit\u0026#224; riguarda l\u0026#8217;eccepita sommariet\u0026#224; della censura, attingente la sfera della discrezionalit\u0026#224; legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, la questione \u0026#232; ben definita dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale di Modena, n\u0026#233; la discrezionalit\u0026#224; legislativa pone un ostacolo invalicabile qualora essa risulti esercitata in violazione dei principi costituzionali, come dimostra la pronuncia additiva di cui alla sentenza n. 231 del 2013.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta sentenza, come poc\u0026#8217;anzi rammentato, riservava al legislatore la scelta tra plurime opzioni per l\u0026#8217;ipotesi di carenza dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; negoziale, ma non escludeva che in tale ipotesi potesse riscontrarsi un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e costituzionale, n\u0026#233; che eventuali orientamenti legislativi potessero indicare, riguardo a detto \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e, un percorso di riconduzione a legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Essa sottende la complessa dialettica, snodo cruciale del diritto delle relazioni industriali, tra rapporto di forza e istanze pluralistiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Alla logica del rapporto di forza tra azienda e sindacato, e al connesso principio del mutuo riconoscimento, sono ispirate le difese della parte costituita SETA spa e delle intervenienti \u003cem\u003ead opponendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tale impostazione, non vi sarebbe rappresentativit\u0026#224; sindacale al di fuori degli indici negoziali, poich\u0026#233; un sindacato che non riesce a farsi ammettere al tavolo delle trattative, e quindi a farsi riconoscere dall\u0026#8217;azienda come interlocutore, sarebbe, gi\u0026#224; solo per questo, un sindacato non rappresentativo, carente di adeguato consenso tra i lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.2.\u0026#8211; All\u0026#8217;opposto, la tesi esposta dal giudice rimettente, e ripresa sia dalla parte costituita ORSA che dagli \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e, denuncia la compromissione del pluralismo sindacale quale riflesso di un esercizio strumentale del cosiddetto potere datoriale di accreditamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli indici negoziali, cos\u0026#236; quello della firma del contratto, come quello della partecipazione alle trattative, mostrerebbero la loro inidoneit\u0026#224; ogniqualvolta l\u0026#8217;azienda selezioni tatticamente le associazioni sindacali, ammettendole alle trattative e alla firma, oppure dalle stesse escludendole, non sulla base del loro effettivo consenso presso i lavoratori, ma in ragione del differente grado di rivendicativit\u0026#224; delle rispettive piattaforme.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La giurisprudenza di questa Corte si \u0026#232; sviluppata in una prospettiva di mediazione fra tali antitetiche visioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSeppure non possano essere astratte dalle tensioni naturalmente insite nel rapporto tra le parti sociali, le dinamiche sindacali neppure possono essere inquinate da condotte strumentali di una parte in danno dell\u0026#8217;altra.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Con la sentenza n. 244 del 1996, questa Corte ha quindi escluso che il criterio della firma contrattuale violi, di per s\u0026#233;, gli artt. 3 e 39 Cost., giacch\u0026#233; la sottoscrizione, intesa non come \u0026#171;mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati\u0026#187;, ma quale esito di \u0026#171;una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto\u0026#187;, corrisponde \u0026#171;allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso della sua rappresentativit\u0026#224;, tipicamente proprio dell\u0026#8217;ordinamento sindacale\u0026#187;, manifestando invero \u0026#171;la capacit\u0026#224; del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; La sentenza n. 231 del 2013 ha messo a fuoco i rischi del potere datoriale di accreditamento, quali si manifestano nell\u0026#8217;intero corso dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; negoziale, nel cui ambito i sindacati potrebbero essere \u0026#171;privilegiati o discriminati sulla base non gi\u0026#224; del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentativit\u0026#224; e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bens\u0026#236; del rapporto con l\u0026#8217;azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Alla luce di tale pronuncia, la questione odierna si risolve allora sul piano della verifica dell\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del criterio della trattativa a impedire ogni distorsione che possa falsarne la razionalit\u0026#224; pratica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAllo stato attuale della normativa, tale idoneit\u0026#224; non \u0026#232; assicurata nell\u0026#8217;ordinamento sindacale di diritto privato, al contrario di quanto accade nell\u0026#8217;ambito del pubblico impiego contrattualizzato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; Ai sensi degli artt. 42 e 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, l\u0026#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ovvero il rappresentante istituzionale della parte datoriale pubblica, ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell\u0026#8217;area una rappresentativit\u0026#224; non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo (deleghe contributive rilasciate dai lavoratori) e il dato elettorale (voti ottenuti nelle elezioni delle RSU), dal che deriva la legittimazione a costituire RSA dell\u0026#8217;organizzazione sindacale ammessa alla trattativa su questa base percentuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sintonia con i principi di buon andamento e imparzialit\u0026#224; sanciti dall\u0026#8217;art. 97 Cost., la selezione degli interlocutori negoziali, e il conseguente accesso alla tutela promozionale, non avviene quindi a discrezione della pubblica amministrazione, datrice di lavoro, ma in virt\u0026#249; di una misurazione oggettiva, che si avvale di un sistema di certificazione della rappresentativit\u0026#224; sindacale, presidiato dal comitato paritetico di cui al comma 8 del citato art. 43.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;esigenza di oggettivare il criterio di ingresso alla tutela sindacale di secondo livello \u0026#232; stata avvertita anche nel settore privato, trovando un punto di composizione nell\u0026#8217;ordinamento interconfederale, con il Testo unico sulla rappresentanza, sottoscritto il 10 gennaio 2014 da CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon evidente richiamo al modello legale del lavoro pubblico contrattualizzato, il Testo unico ha previsto un sistema di certificazione della rappresentativit\u0026#224;, la cui imparzialit\u0026#224; \u0026#232; garantita dal concorso dell\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per la rilevazione delle iscrizioni, e del Consiglio nazionale dell\u0026#8217;economia e del lavoro, per la ponderazione dei dati, in base al quale l\u0026#8217;associazione dei lavoratori che raggiunge la soglia del 5 per cento, quale media fra dato associativo e dato elettorale, si intende partecipante alle trattative contrattuali, ai fini della spettanza dei diritti sindacali di cui agli artt. 19 e seguenti statuto lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.3.\u0026#8211; Al netto della specificit\u0026#224; della disciplina legale del lavoro pubblico (caratterizzata dalla peculiare conformazione degli attori sociali), e in disparte i limiti soggettivi di efficacia dell\u0026#8217;autoregolamentazione pattizia (sul punto peraltro largamente inattuata), resta che, nei rapporti sindacali di diritto privato esterni al sistema interconfederale, come quello di specie, l\u0026#8217;ammissione di un\u0026#8217;associazione dei lavoratori alle trattative, e quindi alle prerogative del Titolo III dello statuto, \u0026#232; condizionata dalle scelte discrezionali della parte datoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, in questo ambito, l\u0026#8217;unico presidio \u0026#232; quello di diritto comune, ovvero il canone della buona fede oggettiva, sancito dall\u0026#8217;art. 1337 del codice civile, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che si limita a garantire, con apparato rimediale suo proprio, che non vi sia abuso della libert\u0026#224; contrattuale con possibile violazione della libert\u0026#224; sindacale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.4.\u0026#8211; La discrezionalit\u0026#224; del datore di lavoro privato nella selezione dell\u0026#8217;interlocutore negoziale \u0026#232; d\u0026#8217;altronde garantita come manifestazione della libert\u0026#224; del contraente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, per costante giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, tale datore non ha l\u0026#8217;obbligo di trattare con tutte le organizzazioni sindacali, in quanto non vige il principio di parit\u0026#224; di trattamento fra le stesse, potendosi dunque configurare una condotta antisindacale, reprimibile ai sensi dell\u0026#8217;art. 28 statuto lavoratori, solo quando l\u0026#8217;azienda faccia un uso distorto della libert\u0026#224; negoziale, oggettivamente discriminatorio, produttivo di un\u0026#8217;apprezzabile lesione della libert\u0026#224; sindacale dell\u0026#8217;organizzazione esclusa (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 10 giugno 2013, n. 14511, e 9 gennaio 2008, n. 212).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;interstizio tra la libert\u0026#224; dell\u0026#8217;impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge si apre il vuoto di tutela, costituzionalmente illegittimo, denunciato dall\u0026#8217;odierno rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte ha avuto modo di evidenziare gi\u0026#224; nella sentenza n. 231 del 2013, l\u0026#8217;associazione dei lavoratori, \u0026#171;se trova, a monte, in ragione di una sua acquisita rappresentativit\u0026#224;, la tutela dell\u0026#8217;art. 28 dello Statuto nell\u0026#8217;ipotesi di un eventuale, non giustificato, suo negato accesso al tavolo delle trattative, si scontra poi, a valle, con l\u0026#8217;effetto legale di estromissione dalle prerogative sindacali che la disposizione denunciata automaticamente collega alla sua decisione di non sottoscrivere il contratto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Se la libert\u0026#224; negoziale del datore di lavoro privato, in assenza di obblighi legali o contrattuali a trattare, non pu\u0026#242; essere compressa, trattandosi di un riflesso della libert\u0026#224; di iniziativa economica, non pu\u0026#242; l\u0026#8217;esercizio della libert\u0026#224; medesima tradursi in un surrettizio ostacolo al godimento delle misure di agibilit\u0026#224; che la legge riconosce alle associazioni rappresentative dei lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVale la \u003cem\u003eratio decidendi\u003c/em\u003e espressa dalla sentenza n. 231 del 2013, trasposta dal criterio della firma del contratto al criterio della partecipazione alle trattative: quando non realizza la funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro effettiva rappresentativit\u0026#224;, trasformandosi al contrario in un meccanismo di esclusione di soggetti effettivamente rappresentativi, il criterio della trattativa viene a collidere, come collideva il criterio della firma, con i principi di ragionevolezza e pluralismo, sanciti dagli artt. 3 e 39 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rischio, appena segnalato, che il criterio della trattativa da mezzo di selezione diventi espediente finalizzato all\u0026#8217;esclusione pu\u0026#242; manifestarsi nelle forme pi\u0026#249; diverse, pi\u0026#249; o meno scoperte, non solo perch\u0026#233; si nega formalmente l\u0026#8217;accesso al tavolo negoziale a un sindacato pur altamente rappresentativo, ma anche perch\u0026#233; gli si oppone una piattaforma inaccettabile e non negoziabile, ovvero si rifiuta l\u0026#8217;apertura delle trattative con qualunque sigla; nel qual ultimo caso la lesione non viene inferta a una specifica associazione dei lavoratori, ma a tutte complessivamente, attraverso la compromissione dell\u0026#8217;istituto della RSA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Non sfugge a questa Corte che, svincolata dagli indici negoziali della firma e della trattativa, ovvero ricondotti gli stessi alla loro esatta funzione presuntiva e non costitutiva, la rappresentativit\u0026#224; sindacale si presenta in una forma astratta, e necessita quindi di un criterio di misurazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; non attiene tuttavia all\u0026#8217;esistenza del \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e, che gi\u0026#224; si \u0026#232; accertato, bens\u0026#236; all\u0026#8217;individuazione del rimedio, il quale, per osservare la discrezionalit\u0026#224; del legislatore, deve corrispondere a un parametro rinvenibile nel tessuto normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Al riguardo, il Tribunale di Modena evoca, in prima battuta, una pronuncia che faccia venire meno ogni requisito di selezione nell\u0026#8217;accesso dei lavoratori alla possibilit\u0026#224; di costituire, nell\u0026#8217;ambito di un sindacato, una RSA, restando affidato all\u0026#8217;opera della giurisprudenza il compito di individuare singole fattispecie di effettiva rappresentativit\u0026#224;, idonee a legittimare l\u0026#8217;iniziativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di soluzione che non appare in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte sul punto prima richiamata, che ha evidenziato come l\u0026#8217;accesso alla tutela del Titolo III dello statuto dei lavoratori (\u0026#8220;secondo livello\u0026#8221;) evochi la necessit\u0026#224; della individuazione di criteri selettivi; d\u0026#8217;altra parte, il criterio scaturito dalla consultazione referendaria del 1995 e dalla addizione effettuata con la sentenza n. 231 del 2013, ove non connotato da elementi discriminatori, certamente costituisce un idoneo indice di rappresentativit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Il Tribunale di Modena, in via subordinata, chiede di integrare i criteri selettivi previsti dall\u0026#8217;art. 19, primo comma, statuto lavoratori, evocando, in alternativa tra loro, i concetti della rappresentativit\u0026#224; \u0026#8220;maggioritaria\u0026#8221; e della rappresentativit\u0026#224; \u0026#8220;significativa\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono tuttavia concetti inutilizzati o quantomeno desueti nelle fonti legislative (del resto la maggiore rappresentativit\u0026#224; \u0026#232; stata investita dall\u0026#8217;esito referendario), mentre il legislatore negli ultimi anni ricorre, sempre pi\u0026#249; frequentemente, al parametro della rappresentativit\u0026#224; comparativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Elevata a modello dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), la figura dei sindacati comparativamente pi\u0026#249; rappresentativi \u0026#232; divenuta il punto di riferimento dell\u0026#8217;evoluzione normativa, specie nell\u0026#8217;ambito della negoziazione collettiva, anche in funzione del contrasto ai fenomeni di \u003cem\u003edumping\u003c/em\u003e indotti dalla prassi dei cosiddetti contratti-pirata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlle associazioni sindacali comparativamente pi\u0026#249; rappresentative sul piano nazionale si riferiscono, tra gli altri, l\u0026#8217;art. 8, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, relativo alla contrattazione collettiva di prossimit\u0026#224; (sul tema si veda la sentenza n. 52 del 2023 di questa Corte), e l\u0026#8217;art. 51, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), concernente l\u0026#8217;integrazione pattizia della tipologia contrattuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; di recente, tale riferimento si rinviene anche nell\u0026#8217;art. 11, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), in ordine al contratto collettivo applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, e nell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, della legge 15 maggio 2025, n. 76 (Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese), in tema di diritti partecipativi dei lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Il parametro della rappresentativit\u0026#224; comparativa, per il carattere selettivo che lo qualifica e per la base nazionale del perimetro, potrebbe risultare restrittivo, specie per un istituto, quale la RSA, che vive in una dimensione tipicamente aziendale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, questa Corte non pu\u0026#242; che attestarsi, in funzione della \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e, su una soluzione avvalorata da precisi riscontri normativi, gi\u0026#224; rinvenibili nell\u0026#8217;ordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Di tale parametro, al quale oggi questa Corte si rivolge in funzione interinale rispetto a una futura rivisitazione legislativa, mette conto evidenziare alcuni aspetti, che concorrono a sostenerne la pertinenza e l\u0026#8217;adeguatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, occorre rimarcare come l\u0026#8217;odierna soluzione, pur riferita a uno standard nazionale, non costituisce una riedizione della lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e del primo comma dell\u0026#8217;art. 19 statuto lavoratori, abrogata in sede referendaria, atteso che quella lettera si riferiva all\u0026#8217;affiliazione confederale, quindi a un criterio differente e peculiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, deve constatarsi che sovente \u0026#232; lo stesso legislatore a mettere in relazione le associazioni dei lavoratori comparativamente pi\u0026#249; rappresentative sul piano nazionale con le \u0026#171;loro rappresentanze sindacali operanti in azienda\u0026#187; (art. 8, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, come convertito) o con le \u0026#171;loro rappresentanze sindacali aziendali\u0026#187; (art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 e art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, della legge n. 76 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, rammentato che il titolo di legittimazione alla costituzione della RSA e il titolo di legittimazione al ricorso per repressione della condotta antisindacale non coincidono a motivo del requisito della \u0026#8220;nazionalit\u0026#224;\u0026#8221;, posto, riguardo a quest\u0026#8217;ultimo, dall\u0026#8217;art. 28, primo comma, statuto lavoratori (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 luglio 2017, n. 17915), pu\u0026#242; riscontrarsi, nell\u0026#8217;odierno richiamo al criterio della comparativit\u0026#224; su base nazionale, un utile allineamento dei titoli, sempre in attesa di un intervento sistematico del legislatore, esteso agli aspetti procedurali della materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Va quindi dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, primo comma, statuto lavoratori, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unit\u0026#224; produttiva anche nell\u0026#8217;ambito delle associazioni sindacali comparativamente pi\u0026#249; rappresentative sul piano nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCompete al legislatore un\u0026#8217;organica riscrittura della disposizione censurata, affinch\u0026#233; essa, dopo essere stata profondamente incisa dall\u0026#8217;esito referendario, e successivamente emendata da questa Corte, venga a delineare un assetto normativo capace di valorizzare l\u0026#8217;effettiva rappresentativit\u0026#224; in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibile l\u0026#8217;intervento spiegato da Confederazione dei servizi pubblici locali CONFSERVIZI - ASSTRA - UTILITALIA e da Associazione trasporti ASSTRA;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unit\u0026#224; produttiva anche nell\u0026#8217;ambito delle associazioni sindacali comparativamente pi\u0026#249; rappresentative sul piano nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;8 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 ottobre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sindacati e libert\u0026#224; sindacale - Lavoro - Diritto sindacale e autonomia collettiva - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) - Costituzione nell\u0026#8217;ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell\u0026#8217;unit\u0026#224; produttiva e delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti, hanno comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell\u0027azienda - Preclusione per le associazioni sindacali \u0026#8220;maggiormente o significativamente rappresentative\u0026#8221; all\u0026#8217;interno della singola unit\u0026#224; produttiva - Denunciata irragionevolezza di un criterio legale di rappresentativit\u0026#224;, basato sull\u0026#8217;effettivit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione sindacale, espressa dalla partecipazione alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi territoriali e degli accordi sindacali aziendali, in luogo di un criterio di rappresentativit\u0026#224; reale del sindacato - Denunciata disparit\u0026#224; di trattamento tra sindacati - Lesione dei principi del pluralismo e della libert\u0026#224; di azione sindacale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46968","titoletto":"Sindacati e libertà sindacale - In genere - Protezione delle organizzazioni sindacali - Tutela rafforzata, o di secondo livello, mediante la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) - Condizioni per la costituzione - Scelta rimessa alla discrezionalità razionale e inderogabile del legislatore - Criterio della firma del contratto collettivo - Limiti - Necessità che il firmatario abbia partecipato attivamente al processo di formazione di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro - Ammissibilità alla costituzione delle RSA anche di soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale benché non firmatari (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua dell\u0027art. 19, primo comma, statuto lavoratori nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell\u0027ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). (Classif. 236001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa protezione data alle organizzazioni sindacali dallo statuto dei lavoratori si articola su due livelli, uno comune inerente alle garanzie di libertà, e un secondo livello promozionale, che implica una selezione basata sull’effettiva rappresentatività. Se al primo livello appartengono la tutela contro gli atti discriminatori (artt. 15 e 16), il divieto dei sindacati di comodo (art. 17) e la repressione della condotta antisindacale (art. 28), il secondo livello si concentra nel Titolo III dello statuto, ed è incardinato sull’art. 19, il che già segnala che la RSA è il volano della c.d. tutela rafforzata o privilegiata, per cui le norme di sostegno dell’azione sindacale nelle unità produttive ben possono essere riservate – in modo inderogabile, ossia senza disponibilità delle parti, pena il rischio che l’imprenditore possa influire sulla libera dialettica sindacale in azienda – a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 244/1996 - mass. 22694; S. 30/1990 - mass. 15529\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl criterio della firma del contratto è un congegno di verifica empirica della rappresentatività sindacale nel singolo contesto produttivo. Pertanto, esso non va inteso in senso formale, bensì quale indice di effettiva rappresentatività, manifestata attraverso quell’atto tipico dell’agire sindacale che è la stipulazione del contratto collettivo. Non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto, e nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina. Il criterio della sottoscrizione, applicato in termini assoluti, si presta infatti a deviazioni e abusi, potendo tradursi in una forma impropria di sanzione del dissenso, fino a scadere in un illegittimo accordo \u003cem\u003ead excludendum.\u003c/em\u003e Nel momento in cui il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 231/2013 - mass. 37357; S. 244/1996 - mass. 22694; S. 30/1990 - mass. 15529\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa sottoscrizione, intesa non come mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma quale esito di una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto, corrisponde allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell’ordinamento sindacale, manifestando invero la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 244/1996 - mass. 22694\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 39 Cost., l’art. 19, primo comma, statuto lavoratori, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La disposizione censurata dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, compromette il pluralismo sindacale, prestandosi a un esercizio strumentale del c.d. potere datoriale di accreditamento. La verifica dell’idoneità del criterio della trattativa a impedire ogni distorsione che possa falsarne la razionalità pratica, infatti, non è assicurata nell’ordinamento sindacale di diritto privato, al contrario di quanto accade nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato e nell’ordinamento interconfederale, dove la selezione degli interlocutori negoziali avviene in virtù di una misurazione oggettiva su base percentuale. Al contrario, nei rapporti sindacali di diritto privato esterni al sistema interconfederale, l’ammissione di un’associazione dei lavoratori alle trattative, e quindi alle prerogative del Titolo III dello statuto, è condizionata dalle scelte discrezionali della parte datoriale, con l’unico presidio della buona fede oggettiva ex art. 1337 cod. civ. nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, mentre la discrezionalità del datore di lavoro nella selezione dell’interlocutore negoziale è garantita come manifestazione della libertà del contraente. Ed è proprio nell’interstizio tra la libertà dell’impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge si apre il vuoto di tutela, costituzionalmente illegittimo. Infatti, il criterio della trattativa non realizza la funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro effettiva rappresentatività, e si trasforma al contrario in un meccanismo di esclusione di soggetti effettivamente rappresentativi, non solo quando si nega formalmente l’accesso al tavolo negoziale a un sindacato pur altamente rappresentativo, ma anche ove gli si opponga una piattaforma inaccettabile e non negoziabile, ovvero si rifiuti l’apertura delle trattative con qualunque sigla; nel qual ultimo caso la lesione non viene inferta a una specifica associazione dei lavoratori, ma a tutte complessivamente, attraverso la compromissione dell’istituto della RSA. Dovendo individuare il parametro utile per la \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e, quello della rappresentatività comparativa su base nazionale – divenuta punto di riferimento dell’evoluzione normativa – appare pertinente e adeguato. Compete al legislatore un’organica riscrittura della disposizione censurata, affinché essa venga a delineare un assetto normativo capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/05/1970","data_nir":"1970-05-20","numero":"300","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art19"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"39","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46715","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 30 ottobre 2025, n. 156","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2745","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46405","autore":"Bernardi D.","titolo":"Il prisma della rappresentatività ritorna al vaglio della Consulta: nuova questione sull\u0027art. 19 Statuto del lavoratori","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46390","autore":"Corso S. 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Dubbi di costituzionalità sull’art. 19 Stat. lav.","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"7","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46707","autore":"Ferrari V.","titolo":"Rappresentatività sindacale: una nuova “manutenzione costituzionale” per l’art. 19 dello statuto dei lavoratori (nota a Corte cost. 30 ottobre 2025, n. 156)","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2753","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46389","autore":"Tardivo D.","titolo":"Alla ricerca della rappresentatività: l\u0027art. 19 St. Lav. torna al vaglio della Consulta","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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