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P., con ordinanza del 12 febbraio 2020, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che con ordinanza del 12 febbraio 2020, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU), nonch\u0026#233; al \u0026#171;principio di ragionevolezza\u0026#187; \u0026#8211; questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per come interpretato dal diritto vivente, imporrebbe al giudice di sentire il pubblico ministero anche in caso di perdita di efficacia della misura cautelare personale per intervenuto proscioglimento dell\u0026#8217;imputato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 300, comma 1, cod. proc. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo censura altres\u0026#236;, per contrasto con l\u0026#8217;art. 32, primo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 300, comma 1 (recte: comma 2), cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di proscioglimento dell\u0026#8217;imputato in stato di custodia cautelare, subordina \u0026#8211; giusta il rinvio all\u0026#8217;art. 312 cod. proc. pen. \u0026#8211; l\u0026#8217;applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (da eseguirsi oggi in una residenza per l\u0026#8217;esecuzione delle misure di sicurezza \u0026#8211; in seguito: REMS) alla previa richiesta del pubblico ministero;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente denuncia infine \u0026#8211; sempre per contrasto con l\u0026#8217;art. 32 Cost. \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 222, primo comma, del codice penale, nella parte in cui dispone che, in caso di proscioglimento per infermit\u0026#224; psichica, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (da eseguirsi in una REMS) sia ordinata per un tempo non inferiore a due anni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo deve vagliare una richiesta del pubblico ministero di revoca della misura di sicurezza del ricovero in una REMS, applicata in via provvisoria dallo stesso rimettente \u0026#8211; ai sensi degli artt. 300, comma 2, e 312 cod. proc. proc. pen \u0026#8211; nei confronti di un imputato gi\u0026#224; sottoposto a misura cautelare, contestualmente alla sentenza con cui, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva prosciolto per infermit\u0026#224; di mente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo quanto esposto dal rimettente, la richiesta del pubblico ministero \u0026#232; fondata sulla dedotta nullit\u0026#224; del provvedimento di applicazione provvisoria della misura di sicurezza, per essere stato lo stesso adottato in difetto di richiesta della pubblica accusa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il giudice a quo, la richiesta del pubblico ministero dovrebbe essere accolta, dal momento che, secondo il diritto vivente (sono citate le sentenze della Corte di cassazione, sezione sesta penale, 10 ottobre-5 dicembre 1995, n. 3472; sezione quinta penale, 28 novembre 1997-22 gennaio 1998, n. 5452; sezione seconda penale, 18 marzo-28 ottobre 1998, n. 1962; sezione seconda penale, 27 settembre-27 ottobre 2005, n. 39495; sezione seconda penale, 18 maggio-7 giugno 2006, n. 19549; sezione sesta penale, 24 settembre-6 ottobre 2008, n. 38138; sezione prima penale, 11 novembre-5 dicembre 2008, n. 45313), la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare per proscioglimento dell\u0026#8217;imputato, a norma dell\u0026#8217;art. 300, comma 1, cod. proc. pen., non avrebbe potuto essere adottata in difetto del previo parere del pubblico ministero, richiesto dall\u0026#8217;art. 299, comma 3-bis, del medesimo codice; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, l\u0026#8217;obbligo di acquisire tale parere prima di dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all\u0026#8217;imputato prosciolto si porrebbe in contrasto sia con l\u0026#8217;art. 13 Cost., in quanto \u0026#171;l\u0026#8217;eventuale ultrattivit\u0026#224; del titolo cautelare non poggerebbe su gravi indizi di colpevolezza radicalmente esclusi dall\u0026#8217;accertato proscioglimento dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;, sia con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafo 1, CEDU, poich\u0026#233; la privazione della libert\u0026#224; personale dell\u0026#8217;imputato avverrebbe qui al di fuori delle ipotesi consentite dalla disposizione convenzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe altres\u0026#236; vulnerato il canone di ragionevolezza, atteso che: a) l\u0026#8217;imposizione del previo parere del pubblico ministero produrrebbe un inammissibile effetto di limitazione o differimento degli effetti della decisione giudiziale; b) non sarebbe possibile acquisire tale parere prima della decisione sulla responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato, della quale non si potrebbe prevedere l\u0026#8217;esito; c) ove la declaratoria di immediata perdita di efficacia della misura cautelare dovesse essere posticipata rispetto al proscioglimento per consentire l\u0026#8217;acquisizione del parere del pubblico ministero, l\u0026#8217;imputato rimarrebbe sottoposto, ancorch\u0026#233; per un breve lasso di tempo, a una misura restrittiva della libert\u0026#224; personale priva di giustificazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; prosegue il rimettente \u0026#8211; la richiesta di revoca dell\u0026#8217;applicazione provvisoria del ricovero in una REMS dovrebbe essere accolta, anche sotto il distinto profilo che la misura di sicurezza non avrebbe potuto essere ordinata in difetto di richiesta della pubblica accusa, secondo il disposto degli artt. 300, comma 2, e 312, cod. proc. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, l\u0026#8217;art. 300, comma 2, cod. proc. pen., \u0026#171;ove interpretato nel senso che [\u0026#8230;] contenga un richiamo integrale alle disposizioni di cui all\u0026#8217;art. 312 dello stesso codice\u0026#187; \u0026#8211; e pertanto consenta l\u0026#8217;applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una REMS all\u0026#8217;imputato prosciolto per infermit\u0026#224; mentale solo su richiesta del pubblico ministero \u0026#8211; si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 32, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la giurisprudenza costituzionale (\u0026#232; citata la sentenza n. 253 del 2003), la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (oggi, in una REMS) ha un contenuto essenzialmente terapeutico, sicch\u0026#233; subordinarne l\u0026#8217;applicazione alla richiesta del pubblico ministero \u0026#8211; il quale invece, avendo chiesto la condanna dell\u0026#8217;imputato, lo riterrebbe capace di intendere e di volere \u0026#8211; violerebbe \u0026#171;il diritto alla cura della salute dell\u0026#8217;imputato affetto da grave infermit\u0026#224; mentale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale vulnus si produrrebbe \u0026#171;sia nel caso che si pervenga \u0026#8211; sulla scorta della mancanza di richiesta del pubblico ministero [in ordine] all\u0026#8217;applicazione della misura di sicurezza \u0026#8211; alla eventuale ultrattivit\u0026#224; della misura custodiale sino alla definitivit\u0026#224; della sentenza (ci\u0026#242; che garantirebbe le esigenze di tutela della collettivit\u0026#224; ma a costo di privare il malato psichico del diritto alle cure adeguate alla sua malattia); sia nel caso che, in assenza della suddetta richiesta, venga dichiarata la mera perdita di efficacia della misura custodiale (e ci\u0026#242; anche in disparte dal fatto che in tale eventualit\u0026#224; verrebbe meno qualsivoglia misura a tutela della collettivit\u0026#224; rispetto ai pericoli collegati alla prognosi di \u0026#8220;pericolosit\u0026#224; sociale\u0026#8221; dell\u0026#8217;incapace)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; osserva infine il rimettente \u0026#8211; a dispetto dell\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, che dispone il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari a favore delle REMS, l\u0026#8217;art. 222, primo comma, cod. pen., tuttora in vigore, prescrive che, nel caso di proscioglimento per infermit\u0026#224; psichica, \u0026#232; sempre ordinato il ricovero dell\u0026#8217;imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni (ipotesi in specie non ricorrente);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il censurato art. 222, primo comma, cod. pen. \u0026#171;imporrebbe al giudice, in luogo di ordinare \u0026#8220;immediatamente\u0026#8221; la misura di sicurezza in una c.d. REMS, ai sensi dell\u0026#8217;art. 312 cod. proc. pen., di [applicare], in via definitiva, la misura del ricovero in una REMS per la durata non inferiore a due anni: misura la cui effettiva applicazione, rimarrebbe, tuttavia, sospesa sino alla irrevocabilit\u0026#224; della sentenza di proscioglimento\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la previsione di una durata minima biennale della misura si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 32 Cost., in quanto la misura di sicurezza disposta nei confronti di un soggetto infermo di mente non dovrebbe avere un contenuto punitivo e dovrebbe essere applicata solo \u0026#171;per il tempo strettamente necessario a contemperare le esigenze di cura del paziente con quelle di tutela della collettivit\u0026#224; \u0026#8211; corrispondente al lasso di tempo nel corso del quale il destinatario pu\u0026#242; essere considerato \u0026#8220;socialmente pericoloso\u0026#8221;\u0026#187;, sicch\u0026#233; nessun automatismo dovrebbe guidare il giudice nella determinazione del tempo necessario ad assicurare tali finalit\u0026#224; (\u0026#232; citata la sentenza n. 139 del 1982 di questa Corte);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche dovrebbe dunque ritenersi \u0026#171;superata\u0026#187; la distinzione tra applicazione provvisoria e definitiva delle misure di sicurezza, e possibile per il giudice applicare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 300, comma 2, cod. proc. pen., anche in difetto di richiesta del pubblico ministero, una misura di sicurezza di durata non determinata, la cui esecuzione possa cessare non appena scemi la pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;infermo di mente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero rilevanti, in quanto inciderebbero sulla possibilit\u0026#224;, per il giudice, di disporre la revoca della misura di sicurezza applicata con effetto immediato nella sentenza di proscioglimento; revoca che comporterebbe la permanenza dell\u0026#8217;imputato in stato di custodia cautelare fino al momento dell\u0026#8217;irrevocabilit\u0026#224; della sentenza di proscioglimento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbero anzitutto inammissibili, per irrilevanza, le censure sollevate in riferimento agli artt. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen., e 222, primo comma, cod. pen., in quanto tali disposizioni non dovrebbero essere applicate nel giudizio a quo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche erroneamente il rimettente assumerebbe che l\u0026#8217;applicazione della misura di sicurezza abbia comportato una \u0026#171;declaratoria implicita di perdita di efficacia della misura cautelare custodiale in atto\u0026#187; e, viceversa, che la revoca della misura di sicurezza comporterebbe una \u0026#8220;reviviscenza\u0026#8221; della custodia cautelare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche una simile ricostruzione si porrebbe in aperto contrasto, da un lato, con il tenore degli artt. 300, comma 1, 532, comma 1, e 306, comma 1, cod. proc. pen., che impongono al giudice, in caso di proscioglimento, la declaratoria di immediata perdita di efficacia della misura cautelare e l\u0026#8217;immediata rimessione in libert\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato; e, dall\u0026#8217;altro lato, con l\u0026#8217;autonomia strutturale tra misure cautelari e misure di sicurezza, risultante dalla giurisprudenza che nega l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 299 cod. pen. nel passaggio dall\u0026#8217;una all\u0026#8217;altra (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 2 maggio-12 giugno 2019, n. 26080) e che evidenzia la diversit\u0026#224; di presupposti dei due istituti (sono citate Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 aprile-19 giugno 2014, n. 26589 e la sentenza n. 228 del 1999 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche del pari inammissibile sarebbe la questione relativa agli artt. 300, comma 2, e 312 cod. proc. pen., risolvendosi la censura del rimettente \u0026#8211; il quale denuncerebbe \u0026#171;l\u0026#8217;ingiustificato \u0026#8220;condizionamento\u0026#8221; derivante ai poteri del giudice dalla previsione di una necessaria iniziativa del pubblico ministero\u0026#187; \u0026#8211; nella sollecitazione di un intervento riservato alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con la sentenza n. 4 del 1992, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;allora vigente art. 291, comma 1-bis, cod. proc. pen., che consentiva al giudice di disporre misure cautelari meno gravi solo se il pubblico ministero non avesse espressamente richiesto di provvedere in ordine alle misure indicate, evidenziando, tra l\u0026#8217;altro, la coerenza di tale assetto normativo con \u0026#171;un modello processuale che dichiaratamente mira ad esaltare il ruolo delle parti ed a preservare, correlativamente, la terziet\u0026#224; del giudice\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tali principi si attaglierebbero anche al caso di specie, dovendosi ritenere che la necessit\u0026#224; della richiesta del pubblico ministero per l\u0026#8217;applicazione provvisoria di una misura di sicurezza sia conforme al modello \u0026#8220;accusatorio\u0026#8221; che costituisce cardine del vigente codice di rito e miri a preservare l\u0026#8217;equidistanza del giudice dalle parti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in definitiva, la previsione della richiesta del pubblico ministero quale \u0026#171;presupposto inderogabile sul piano processuale per abilitare il giudice a disporre l\u0026#8217;applicazione provvisoria di una misura di sicurezza\u0026#187; (ancora sentenza n. 228 del 1999) costituirebbe una scelta non solo afferente all\u0026#8217;ambito di discrezionalit\u0026#224; del legislatore ma anche pienamente coerente con \u0026#171;un principio basilare che informa l\u0026#8217;intero sistema della procedura penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con l\u0026#8217;ordinanza di rimessione in epigrafe, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cosenza solleva tre distinte questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche con la prima questione \u0026#8211; prospettata in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU), nonch\u0026#233; al \u0026#171;principio di ragionevolezza\u0026#187; \u0026#8211; il rimettente censura l\u0026#8217;art. 299, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per come interpretato dal diritto vivente, imporrebbe al giudice di sentire il pubblico ministero anche in caso di perdita di efficacia della misura cautelare personale per intervenuto proscioglimento dell\u0026#8217;imputato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 300, comma 1, cod. proc. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, rispetto a tale questione, \u0026#232; fondata l\u0026#8217;eccezione dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato di inammissibilit\u0026#224; per irrilevanza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente deve infatti decidere sulla richiesta del pubblico ministero di revocare l\u0026#8217;applicazione provvisoria del ricovero in una residenza per l\u0026#8217;esecuzione delle misure di sicurezza (in seguito: REMS), disposta dallo stesso giudice a carico di un imputato ai sensi degli artt. 300, comma 2, e 312 cod. proc. proc. pen. contestualmente alla sentenza con la quale, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva prosciolto per infermit\u0026#224; mentale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;applicazione provvisoria della misura di sicurezza, ex artt. 300, comma 2, e 312 cod. proc. pen., costituisce vicenda distinta \u0026#8211; seppur, nel caso di specie, contestuale \u0026#8211; rispetto alla declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare per intervenuto proscioglimento, ai sensi dell\u0026#8217;art. 300, comma 1, del medesimo codice;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche di ci\u0026#242; si trae conferma dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, secondo cui, ove alla revoca di una misura cautelare faccia seguito l\u0026#8217;applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ex art. 312 cod. proc. pen., deve escludersi che i due provvedimenti integrino un\u0026#8217;unica vicenda cautelare, nella quale il secondo si configuri come sostitutivo del primo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 299 cod. proc. pen., attesa la diversit\u0026#224; dei presupposti indiziari e funzionali delle due misure (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 2 maggio-12 giugno 2019, n. 26080);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la decisione del rimettente in ordine alla richiesta del pubblico ministero di revocare l\u0026#8217;applicazione provvisoria della misura di sicurezza non potrebbe comunque provocare il ripristino della precedente custodia cautelare, venuta meno ex lege ai sensi dell\u0026#8217;art. 300, comma 1, cod. proc. pen. al momento della pronuncia di proscioglimento dell\u0026#8217;imputato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche deve perci\u0026#242; escludersi che il rimettente sia chiamato, nel procedimento a quo, a fare nuovamente applicazione dell\u0026#8217;art. 300, comma 1, cod. proc. pen., e che si ponga dunque in tale procedimento un problema di applicazione del censurato art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen., il quale prescrive \u0026#8211; in via generale \u0026#8211; la necessit\u0026#224; del parere del pubblico ministero in caso di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive o interdittive;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, conseguentemente, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata in riferimento a tale norma \u0026#232; ictu oculi irrilevante e, per tale ragione, manifestamente inammissibile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con la seconda questione, il rimettente denuncia, per contrasto con l\u0026#8217;art. 32, primo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 300, comma 1 (recte, come si evince dalla motivazione: comma 2), cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di proscioglimento dell\u0026#8217;imputato in stato di custodia cautelare, subordina \u0026#8211; giusta il rinvio all\u0026#8217;art. 312 cod. proc. pen. \u0026#8211; l\u0026#8217;applicazione provvisoria della misura di sicurezza alla previa richiesta del pubblico ministero;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice a quo, posto che la misura di sicurezza del ricovero in una REMS avrebbe un contenuto essenzialmente terapeutico, condizionarne l\u0026#8217;applicazione alla richiesta del pubblico ministero violerebbe \u0026#171;il diritto alla cura della salute dell\u0026#8217;imputato affetto da grave infermit\u0026#224; mentale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la questione \u0026#232; in questo caso rilevante, in quanto suscettibile di determinare l\u0026#8217;esito della decisione del giudice a quo, chiamato a vagliare la richiesta del pubblico ministero di revoca dell\u0026#8217;applicazione in via provvisoria del ricovero in una REMS all\u0026#8217;imputato prosciolto, proprio perch\u0026#233; adottata ex art. 300, comma 2, cod. proc. pen., ma in difetto della previa richiesta della pubblica accusa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente muove dal presupposto interpretativo, in s\u0026#233; non implausibile, secondo cui sarebbe necessaria la richiesta del pubblico ministero anche per l\u0026#8217;applicazione provvisoria della misura di sicurezza all\u0026#8217;imputato contestualmente prosciolto per vizio di mente, atteso che l\u0026#8217;art. 300, comma 2, cod. proc. pen. dispone che \u0026#171;se l\u0026#8217;imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere \u0026#232; applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell\u0026#8217;articolo 312\u0026#187;, e quest\u0026#8217;ultima disposizione richiede il parere del pubblico ministero per l\u0026#8217;applicazione provvisoria della misura di sicurezza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, il parametro costituzionale evocato \u0026#232; inconferente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non v\u0026#8217;\u0026#232; dubbio, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che le REMS siano strutture \u0026#171;a esclusiva gestione sanitaria\u0026#187; (sentenza n. 99 del 2019), e che durante il ricovero debba essere assicurata all\u0026#8217;internato ogni pi\u0026#249; opportuna terapia delle sue patologie psichiche (come gi\u0026#224; affermato dalla sentenza n. 253 del 2003 in relazione alla generalit\u0026#224; delle misure di sicurezza per le persone inferme di mente), con lo scopo ultimo di assicurarne l\u0026#8217;obiettivo della risocializzazione (sentenza n. 73 del 2020) attraverso un trattamento individualizzato volto anche al superamento, o al contenimento degli effetti, di tali patologie;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, cionondimeno, il ricovero nelle REMS \u0026#232; pur sempre la modalit\u0026#224; oggi prevista dall\u0026#8217;ordinamento per eseguire la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante \u0026#171;Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9), ossia di una misura privativa della libert\u0026#224; personale il cui scopo tipico \u0026#232; il contenimento della pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;internato in conseguenza della previa commissione di un fatto di reato (art. 202 cod. pen.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, conseguentemente, \u0026#232; sfornito di plausibilit\u0026#224; l\u0026#8217;assunto \u0026#8211; implicito nella trama argomentativa del rimettente \u0026#8211; di un interesse riconducibile alla sfera di tutela dell\u0026#8217;art. 32 Cost., in capo all\u0026#8217;imputato prosciolto per vizio di mente, a ottenere non gi\u0026#224; un trattamento (volontario o obbligatorio) strutturalmente funzionale alla tutela della sua salute mentale ai sensi degli artt. 33 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), bens\u0026#236; l\u0026#8217;applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una REMS, interesse che sarebbe suscettibile di essere pregiudicato dall\u0026#8217;eventuale inerzia del pubblico ministero nel richiedere l\u0026#8217;applicazione in via provvisoria della misura;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;evidente inconferenza del parametro invocato a supporto della questione ne comporta la manifesta inammissibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con la terza questione, il rimettente censura, ancora in riferimento all\u0026#8217;art. 32 Cost., l\u0026#8217;art. 222, primo comma, del codice penale, nella parte in cui dispone che, in caso di proscioglimento per infermit\u0026#224; psichica, la misura di sicurezza del ricovero in una REMS sia ordinata per un tempo non inferiore a due anni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche anche tale questione all\u0026#8217;evidenza difetta di rilevanza, come eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, nel procedimento a quo si discute unicamente dell\u0026#8217;applicazione provvisoria della misura di sicurezza, regolata dagli artt. 206 cod. pen., 312 e 313 cod. proc. pen., i quali non prevedono alcuna durata minima di tale applicazione provvisoria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per contro, il censurato art. 222, primo comma, cod. pen. disciplina l\u0026#8217;applicazione in via definitiva della misura di sicurezza, della quale non si discute nel procedimento a quo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad ogni buon conto, lo stesso art. 222 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che \u0026#171;spetta al giudice [della sorveglianza] il potere di revoca della misura di sicurezza \u0026#8211; ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosit\u0026#224; \u0026#8211; anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge (sentenza n. 110 del 1974)\u0026#187; (ordinanza n. 287 del 2009);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, anche la terza questione \u0026#232; manifestamente inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 299, comma 3-bis, 300, comma 2, del codice di procedura penale, e 222, primo comma, del codice penale, sollevate \u0026#8211; in riferimento complessivamente agli artt. 13, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU), nonch\u0026#233; al \u0026#171;principio di ragionevolezza\u0026#187; \u0026#8211; dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Cosenza con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 16 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Misure cautelari personali - Revoca e sostituzione delle misure - Revoca della custodia cautelare e applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza [REMS] a seguito di sentenza di assoluzione per infermit\u0026#224; mentale - Previsione, secondo costante interpretazione, del previo parere del pubblico ministero.\r\nEstinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze - Previsione che il giudice provvede, a norma dell\u0027art. 312 codice di procedura penale, se l\u0027imputato si trova in stato di custodia cautelare; e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere \u0026#232; applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43816","titoletto":"Processo penale - Misure cautelari personali - Proscioglimento, per infermità psichica, dell\u0027imputato in stato di custodia cautelare - Revoca della misura - Obbligo per il giudice, secondo il diritto vivente, di sentire il pubblico ministero - Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali, di ragionevolezza e di libertà personale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.","testo":"È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 5, par. 1, CEDU, nonché al «principio di ragionevolezza» - dell\u0027art. 299, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell\u0027imputato in stato di custodia cautelare, impone al giudice di sentire il pubblico ministero ai fini della revoca della misura. Il rimettente deve decidere sulla richiesta del pubblico ministero di revocare l\u0027applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), disposta dallo stesso giudice a carico di un imputato ai sensi degli artt. 300, comma 2, e 312 cod. proc. pen. contestualmente alla sentenza con la quale, in esito a giudizio abbreviato, lo aveva prosciolto per infermità mentale. Ciò costituisce vicenda distinta - seppur, nel caso di specie, contestuale - rispetto alla declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare per intervenuto proscioglimento, ai sensi dell\u0027art. 300, comma 1, del medesimo codice.","numero_massima_successivo":"43817","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"299","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"paragrafo 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43817","titoletto":"Processo penale - Misure cautelari personali - Proscioglimento, per infermità psichica, dell\u0027imputato in stato di custodia cautelare - Applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Subordinazione alla richiesta del pubblico ministero - Denunciata violazione del diritto alla salute - Inconferenza del parametro evocato - Manifesta inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata manifestamente inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento all\u0027art. 32 Cost. - dell\u0027art. 300, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell\u0027imputato in stato di custodia cautelare, subordina - giusta il rinvio all\u0027art. 312 cod. proc. pen. - l\u0027applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alla previa richiesta del pubblico ministero. Il ricovero nelle REMS è la modalità oggi prevista dall\u0027ordinamento per eseguire la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ossia una misura privativa della libertà personale il cui scopo tipico è il contenimento della pericolosità sociale dell\u0027internato in conseguenza della previa commissione di un fatto di reato, non la sola tutela del diritto alla salute dell\u0027imputato prosciolto per vizio di mente.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, le REMS sono strutture a esclusiva gestione sanitaria e, durante il ricovero, deve essere assicurata all\u0027internato ogni più opportuna terapia delle sue patologie psichiche, con lo scopo ultimo di assicurarne l\u0027obiettivo della risocializzazione attraverso un trattamento individualizzato volto anche al superamento, o al contenimento degli effetti, di tali patologie. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 99 del 2019 e n. 253 del 2003\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43818","numero_massima_precedente":"43816","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"300","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43818","titoletto":"Misure di sicurezza - Ricovero in una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Durata della misura non inferiore a due anni in caso di proscioglimento per infermità psichica - Denunciata violazione del diritto alla salute - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento all\u0027art. 32 Cost. - dell\u0027art. 222, primo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone che, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell\u0027imputato, la misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) sia ordinata per un tempo non inferiore a due anni. La disposizione censurata disciplina l\u0027applicazione in via definitiva della misura di sicurezza, mentre nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si discute unicamente della sua applicazione provvisoria, regolata dagli artt. 206 cod. pen., 312 e 313 cod. proc. pen., i quali non prevedono alcuna durata minima.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 222 cod. pen. deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice della sorveglianza il potere di revoca della misura di sicurezza - ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità - anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenza n. 110 del 1974; ordinanza n. 287 del 2009\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43817","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"222","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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