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C., quest\u0026#8217;ultimo atto fuori termine;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 novembre 2023 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Riccardo Peagno per Stefano Esposito, Marcello Maddalena per la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino e per G. C. e Caterina Mercurio per il Senato della Repubblica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato l\u0026#8217;11 maggio 2023 e iscritto al n. 13 del registro conflitti tra poteri dello Stato del 2022, fase di merito, il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, in relazione all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione svolta nei confronti di Stefano Esposito, senatore all\u0026#8217;epoca dei fatti, ritenendo che essa sia stata posta in essere menomando le proprie attribuzioni garantite dall\u0026#8217;art. 68, terzo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il ricorso premette che Stefano Esposito, senatore nella XVII legislatura, ha segnalato al Senato della Repubblica in data 8 marzo 2022 l\u0026#8217;esecuzione di intercettazioni a suo carico disposte nel periodo in cui ricopriva il mandato parlamentare, nell\u0026#8217;ambito di diversi procedimenti penali pendenti presso il Tribunale di Torino confluiti nel procedimento n. 24047/2015 R.G.N.R., nei quali risulta essere imputato, oltre che di concorso nel delitto di turbata libert\u0026#224; degli incanti, anche dei delitti di corruzione per atti contrari al dovere d\u0026#8217;ufficio e di traffico di influenze illecite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte dello svolgimento di tale attivit\u0026#224; e dell\u0026#8217;assenza di qualsiasi autorizzazione rivolta alla Camera cui apparteneva all\u0026#8217;epoca dei fatti, Stefano Esposito ha investito il Senato della Repubblica, tramite il suo Presidente, della richiesta di \u0026#171;assumere tutte le iniziative opportune per la tutela delle prerogative parlamentari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Assemblea del Senato, su conforme proposta della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari, ha deliberato, nella seduta del 30 giugno 2022, di sollevare il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, sussisterebbero i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilit\u0026#224; del conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe infatti dubitarsi della legittimazione attiva del Senato della Repubblica a promuovere conflitti inerenti alla rivendicazione di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, quali quelle di cui all\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost. N\u0026#233; potrebbe essere messa in discussione la legittimazione passiva tanto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, siccome \u0026#171;titolare dell\u0026#8217;indagine finalizzata all\u0026#8217;esercizio obbligatorio dell\u0026#8217;azione penale\u0026#187; (art. 112 Cost.), quanto del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, considerato che tali organi svolgono la loro funzione in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, e sono quindi competenti a dichiarare in via definitiva la volont\u0026#224; del potere cui appartengono (art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante \u0026#171;Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI requisiti oggettivi del conflitto andrebbero poi rinvenuti nella necessit\u0026#224;, per il Senato della Repubblica, di presidiare il perimetro delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite rispetto alle indebite interferenze di altri poteri dello Stato, con riguardo, in particolare, al compimento di atti di indagine nei confronti dei suoi componenti rientranti tra quelli richiamati dall\u0026#8217;art. 68, comma terzo, Cost., in assenza di autorizzazione da parte dell\u0026#8217;istituzione parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, il ricorso deduce la violazione del richiamato art. 68, comma terzo, Cost., perch\u0026#233; l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, sia inquirente che requirente, non avrebbe \u0026#171;ottemperato al proprio obbligo di chiedere l\u0026#8217;autorizzazione del Senato della Repubblica in relazione alle intercettazioni telefoniche (e all\u0026#8217;acquisizione delle comunicazioni \u003cem\u003eW\u003c/em\u003e\u003cem\u003ehats\u003c/em\u003e\u003cem\u003eA\u003c/em\u003e\u003cem\u003epp\u003c/em\u003e)\u0026#187; disposte a carico del senatore Esposito durante il periodo in cui questi ricopriva il mandato parlamentare. La condotta complessivamente seguita dai magistrati, nonch\u0026#233; i singoli atti \u0026#171;commissivi ed omissivi\u0026#187; da essi posti in essere, risulterebbero \u0026#171;palesemente lesivi\u0026#187; delle attribuzioni costituzionali del Senato della Repubblica, \u0026#171;cui \u0026#232; stato illegittimamente precluso l\u0026#8217;esercizio delle proprie competenze costituzionalmente previste\u0026#187; quanto all\u0026#8217;esercizio del proprio potere autorizzatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In via principale, il ricorso lamenta la lesione, unitamente al riferito parametro costituzionale, dell\u0026#8217;art. 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) nell\u0026#8217;assunto che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione posta in essere, in quanto sin da subito indirettamente riferibile al senatore Esposito, avrebbe necessitato dell\u0026#8217;autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMuovendo dalla giurisprudenza di questa Corte (sono richiamate le sentenze n. 114 del 2010 e n. 390 del 2007), si dovrebbe escludere che quelle avvenute nei confronti del senatore Esposito siano intercettazioni meramente casuali, considerato che esse sono state eseguite, sin dall\u0026#8217;inizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine, sull\u0026#8217;utenza intestata \u0026#171;ad un suo amico abituale\u0026#187;, coimputato nell\u0026#8217;ambito del medesimo procedimento penale, e che esse ammontano complessivamente, nel periodo intercorrente tra il 2015 e il 2018, ad oltre 500 captazioni, 126 delle quali sono state ritenute rilevanti dal pubblico ministero e, di queste, 113 sarebbero state poste, in un primo momento, a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio e, da ultimo, del decreto che dispone il giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDovendosi quindi ritenere che l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria procedente abbia identificato sin da subito il senatore Esposito come interlocutore abituale di uno degli imputati, la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di captazione delle comunicazioni del parlamentare rivelerebbe \u0026#171;lo sviamento della direzione dell\u0026#8217;atto investigativo\u0026#187;, finalizzato a eludere la garanzia costituzionale rappresentata dalla necessit\u0026#224; della previa autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il ricorso lamenta, in via subordinata, la violazione dell\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost., in relazione alla mancata richiesta di autorizzazione prevista dall\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Quest\u0026#8217;ultima \u0026#232; stata prevista, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 38 del 2019), in vista dell\u0026#8217;utilizzazione in sede processuale degli atti menzionati nel comma 1 del medesimo articolo, in cui figurano le attivit\u0026#224; di intercettazione alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intendendosi tuttavia per tali quelle meramente \u0026#171;casuali\u0026#187;, cio\u0026#232; non qualificate da una direzione dell\u0026#8217;atto di indagine idonea a far ritenere che il destinatario dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; in questione sia anche il parlamentare, e non solo il terzo captato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, nel caso di specie, anche ove si ritenesse che le intercettazioni fossero solo casualmente rivolte nei confronti del senatore Esposito, esse sarebbero state utilizzate in giudizio e poste a fondamento dell\u0026#8217;imputazione nei confronti suoi e degli altri imputati, senza che l\u0026#8217;autorit\u0026#224; procedente abbia avanzato la richiesta prevista dall\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, come peraltro sollecitata a fare dalle eccezioni avanzate dalle difese di alcune parti in giudizio, tra cui lo stesso Esposito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Questa Corte, con ordinanza n. 62 del 2023, ha dichiarato ammissibile il presente ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri, sussistendo i requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, ma \u0026#171;restando impregiudicata ogni ulteriore questione anche in punto di ammissibilit\u0026#224;\u0026#187;. L\u0026#8217;ordinanza e il ricorso sono stati tempestivamente e ritualmente notificati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Ad avviso della resistente, dalla giurisprudenza di questa Corte (\u0026#232; richiamata diffusamente la sentenza n. 390 del 2007) si ricaverebbe che l\u0026#8217;autorizzazione \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e gravante sul giudice sarebbe necessaria, oltre che nel caso in cui ad essere oggetto di intercettazione sia il parlamentare stesso, unicamente laddove l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria miri specificamente a scoprire, direttamente o indirettamente, le comunicazioni del parlamentare. Di conseguenza, dovrebbero ritenersi assoggettate ad autorizzazione preventiva \u0026#171;tutte le intercettazioni aventi quella specifica finalit\u0026#224;; ma giammai quelle attivit\u0026#224; che, senza accedere indebitamente \u0026#8220;nella sfera delle comunicazioni del parlamentare\u0026#8221;, sono comunque dirette ad accertare (anche) le eventuali responsabilit\u0026#224; del parlamentare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, nulla nel comportamento e negli atti dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; inquirente porterebbe a ritenere che, al momento di inizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione nel 2015, l\u0026#8217;intento perseguito fosse quello di accedere alle comunicazioni cui avrebbe potuto prendere parte il senatore Esposito, che solo nel 2017 era stato iscritto nel registro degli indagati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; avrebbe rilievo la circostanza che tra i soggetti intercettati vi fosse anche chi, come G. M., era legato a Esposito da rapporti di consuetudine, poich\u0026#233; una corretta lettura delle richiamate norme costituzionali e di attuazione indurrebbe a ritenere che l\u0026#8217;esigenza di preservare il parlamentare da indebite intromissioni dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; inquirente si avrebbe unicamente nel caso in cui \u0026#171;il destinatario \u0026#8220;diretto\u0026#8221; dell\u0026#8217;intercettazione sia una mera \u0026#8220;testa di legno\u0026#8221; del parlamentare\u0026#187;. Laddove, come nel caso di specie, lo scopo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine (e delle intercettazioni disposte nel corso di essa) non sia quello di accedere al contenuto delle conversazioni e comunicazioni del parlamentare, ma del suo interlocutore \u0026#8211; effettivo bersaglio degli inquirenti \u0026#8211; nessuna autorizzazione \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e dovrebbe ritenersi necessaria, malgrado la necessit\u0026#224; di tenere successivamente conto della emersione di notizie di reato anche a carico del senatore Esposito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Parimenti non fondato sarebbe anche il motivo con cui il ricorrente ha lamentato la mancata richiesta di utilizzo delle intercettazioni, alla luce di quanto prescrive l\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, l\u0026#8217;autorizzazione in parola riguarderebbe unicamente il parlamentare non indagato, in vista della necessaria tutela della sua riservatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna utilizzazione, in senso proprio, del materiale probatorio acquisito tramite intercettazioni, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che il pubblico ministero abbia indicato queste ultime tra le fonti di prova al momento della richiesta di rinvio a giudizio. Inoltre, nella motivazione di alcun provvedimento del giudice si sarebbe \u0026#171;fatto riferimento a questa o quella intercettazione del senatore Esposito per giustificare una decisione adottata n\u0026#233; nei suoi confronti n\u0026#233; nei confronti di altri\u0026#187;, anche perch\u0026#233; l\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; degli atti processuali compete al giudice del dibattimento (\u0026#232; richiamata Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 8 aprile-18 luglio 2022, n. 27902).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio Stefano Esposito, senatore all\u0026#8217;epoca dei fatti, chiedendo che il ricorso del Senato della Repubblica venga dichiarato ammissibile e, nel merito, fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; A sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del suo intervento, Esposito dichiara di essere titolare di un interesse qualificato, che potrebbe essere compromesso dall\u0026#8217;esito del presente giudizio (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 269 e n. 259 del 2019, n. 107 del 2015, n. 305 del 2011 e n. 312 del 2006). Tale interesse consiste nel suo essere parte del giudizio nel cui ambito sono state autorizzate dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; procedente, prima, ed effettuate, poi, le intercettazioni di comunicazioni cui egli ha preso parte e che rappresentano \u0026#171;il nucleo centrale degli atti posti a fondamento degli addebiti che gli vengono mossi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Nel merito, tutte le intercettazioni captate nell\u0026#8217;ambito dei diversi procedimenti penali successivamente confluiti nel procedimento n. 24047/2015 R.G.N.R. dovrebbero essere ritenute di natura \u0026#8220;indiretta\u0026#8221; e, pertanto, illegittimamente disposte e acquisite agli atti del giudizio in quanto mai sottoposte alla necessaria autorizzazione preventiva richiesta dagli artt. 68, terzo comma, Cost. e 4 della legge n. 140 del 2003, malgrado l\u0026#8217;evidenza del fatto che la direzione degli atti di indagine, in ciascuno di quei procedimenti, includesse anche il senatore Esposito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale n. 85108/2014 R.G.N.R., le intercettazioni sull\u0026#8217;utenza in capo a G. M. sono state effettuate tra il febbraio e il settembre 2015; tra queste, \u0026#171;numerosissime\u0026#187; sarebbero quelle che hanno coinvolto il senatore Esposito, come risulta anche dall\u0026#8217;elenco delle conversazioni ritenute rilevanti dall\u0026#8217;allegato avviso di conclusione delle indagini preliminari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSin dal marzo 2015, diverse conversazioni tra G. M. e Esposito sarebbero infatti state oggetto di trascrizione, tanto che, nell\u0026#8217;annotazione di polizia giudiziaria del 25 marzo 2015, si richiamerebbe espressamente il coinvolgimento di \u0026#171;un individuo di nome Stefano cui [G. M.] appare legato da un rapporto di profonda amicizia, identificato in Stefano Esposito, Senatore della Repubblica italiana\u0026#187;. Aggiunge la difesa dell\u0026#8217;interveniente, a riprova della consapevolezza del coinvolgimento di quest\u0026#8217;ultimo nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; in questione e del rilievo dallo stesso assunto nel quadro delle indagini, che proprio tali conversazioni sarebbero state poste a fondamento della richiesta di proroga dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione sull\u0026#8217;utenza di G. M.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnaloga evidenza emergerebbe dalle trascrizioni contenute nell\u0026#8217;informativa n. 10/100 prot. R del 30 luglio 2015, depositata il successivo 3 agosto e anch\u0026#8217;essa allegata all\u0026#8217;atto di intervento, nella quale circa 20 conversazioni intercorse tra G. M. e Esposito sarebbero state ritenute \u0026#171;meritevoli di approfondimento\u0026#187; a fini investigativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.2.\u0026#8211; Nel quadro delle attivit\u0026#224; di indagine successivamente espletate nel procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R., ad assumere rilievo sarebbero gli atti di proroga delle intercettazioni autorizzati dal Giudice per le indagini preliminari in data 13 e 28 novembre 2015. Da questi emergerebbero non solo il nome di Esposito come interlocutore abituale di G. M., ma anche il suo concreto coinvolgimento come bersaglio delle attivit\u0026#224; di indagine e, in particolare, un\u0026#8217;ipotesi di reato di abuso d\u0026#8217;ufficio a suo carico (come risulta dall\u0026#8217;annotazione dei Carabinieri del 24 novembre 2015, depositata dall\u0026#8217;interveniente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.3.\u0026#8211; Ai medesimi esiti si dovrebbe pervenire, sempre secondo la difesa di Esposito, anche con riguardo alle intercettazioni disposte, nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale n. 7945/2015 R.G.N.R., parallelamente a quelle effettuate nel procedimento di cui si \u0026#232; dato conto nel punto precedente, a far data almeno della prima richiesta di autorizzazione del pubblico ministero in data 29 ottobre 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.4.\u0026#8211; Da ultimo, nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale n. 5194/2017 R.G.N.R., gli elementi a sostegno della direzione degli atti d\u0026#8217;indagine nei confronti del senatore Esposito si ricaverebbero \u0026#8211; oltre che dal materiale acquisito nei precedenti procedimenti, con questo collegati \u0026#8211; anche dalla circostanza che l\u0026#8217;iscrizione nel registro degli indagati di quest\u0026#8217;ultimo (avvenuta in data 8 marzo 2017) sarebbe stata seguita da una richiesta di autorizzazione di intercettazioni sull\u0026#8217;utenza, tra gli altri, di G. M., presentata dal pubblico ministero il 24 marzo 2017 sulla base di precedenti conversazioni tra Stefano Esposito e lo stesso G. M., \u0026#171;in quanto asseritamente indicative di un presunto intervento del parlamentare al fine di favorire l\u0026#8217;aggiudicazione della gara\u0026#187; a una societ\u0026#224; riconducibile a G. M.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, anche le intercettazioni effettuate a partire dalla data di autorizzazione ad opera del Giudice per le indagini preliminari (30 marzo 2017) sarebbero da ritenersi di natura \u0026#8220;indiretta\u0026#8221; e, per l\u0026#8217;effetto, illegittimamente disposte in quanto prive di autorizzazione parlamentare ai sensi dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.5.\u0026#8211; Ad analoga sorte sarebbero poi destinati i messaggi \u003cem\u003eWhatsApp\u003c/em\u003e scambiati col senatore Esposito, acquisiti tramite copia forense dei dati contenuti nello \u003cem\u003esmartphone\u003c/em\u003e in uso a G. M. in esito alla perquisizione del 19 marzo 2018. A rilevare nel senso, anche qui, del pi\u0026#249; che presumibile coinvolgimento del senatore Esposito, sarebbe la circostanza che tale attivit\u0026#224; di ricerca della prova sarebbe intervenuta in un momento successivo all\u0026#8217;iscrizione del senatore Esposito nel registro degli indagati e, soprattutto, dopo che ampi, ripetuti e comprovati erano stati i contatti tra quest\u0026#8217;ultimo e G. M., sicch\u0026#233; dovrebbe ritenersi \u0026#171;oltremodo plausibile\u0026#187; che, con tale atto di indagine, il pubblico ministero abbia inteso ricercare \u0026#171;elementi a conforto delle ipotesi di reato in relazione alle quali stava indagando nei confronti del parlamentare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.6.\u0026#8211; Da tutto quanto esposto, l\u0026#8217;interveniente fa discendere la necessit\u0026#224; che questa Corte, ravvisata la violazione dell\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost. e dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003, annulli tutti gli atti di indagine aventi ad oggetto le intercettazioni sulle utenze telefoniche con cui egli \u0026#232; entrato in contatto nei sopra richiamati procedimenti, con il conseguente annullamento della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8211; In ogni caso, risulterebbe palese la violazione dell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 140 del 2003 in ragione dell\u0026#8217;utilizzo delle intercettazioni quali fonti di prova a supporto della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, in assenza di qualsivoglia richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza del senatore Esposito richiesta dalla predetta norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima previsione, infatti, stabilirebbe un divieto \u0026#171;assoluto\u0026#187; di utilizzo delle intercettazioni casualmente acquisite e farebbe gravare specificamente sul GIP l\u0026#8217;obbligo di richiedere l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;utilizzo, in quanto \u0026#171;si tratta di incombente indifferibile che risulta prodromico a qualsiasi utilizzo delle comunicazioni del parlamentare sin dalla fase delle indagini preliminari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDella necessit\u0026#224; di richiedere tale autorizzazione, del resto, si sarebbe mostrato consapevole il pubblico ministero nel corso dell\u0026#8217;interrogatorio del 10 novembre 2017, senza che tale richiesta, tuttavia, sia mai stata inoltrata. Anzi, dopo tale data, non solo sarebbero proseguite le attivit\u0026#224; di captazione nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale n. 5194/2017 R.G.N.R. sulle utenze in uso, tra gli altri, a G. M., ma le conversazioni cui aveva preso parte il senatore Esposito sarebbero state anche utilizzate quali fonti di prova a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer quanto strettamente possa essere intesa la nozione di \u0026#171;utilizzo\u0026#187; impiegata nell\u0026#8217;art. 6 della legge n. 140 del 2003, ad avviso dell\u0026#8217;interveniente si dovrebbe ritenere che la richiesta di autorizzazione successiva \u0026#8211; anche ove non applicabile alla fase dell\u0026#8217;interrogatorio \u0026#8211; non possa essere elusa al momento di esercizio dell\u0026#8217;azione penale, tanto pi\u0026#249; se esso si fonda sull\u0026#8217;utilizzo processuale delle intercettazioni in questione come mezzo di prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal mancato rispetto di tale previsione, l\u0026#8217;interveniente fa discendere la richiesta a questa Corte di annullare l\u0026#8217;atto di esercizio dell\u0026#8217;azione penale e del provvedimento conclusivo dell\u0026#8217;udienza preliminare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, il Senato della Repubblica e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino hanno depositato memorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Il Senato della Repubblica, dopo aver ripercorso nel dettaglio lo svolgimento dei procedimenti all\u0026#8217;origine del presente conflitto, contesta in linea generale gli assunti della Procura resistente, rimarcando innanzi tutto come, a fronte della cospicua mole di intercettazioni che hanno coinvolto il senatore Esposito, il loro carattere \u0026#8220;indiretto\u0026#8221; e la conseguente necessit\u0026#224; della loro autorizzazione preventiva ai sensi dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003 andrebbero desunti dai molteplici e convergenti elementi ricavabili dalla documentazione depositata in giudizio dalla stessa Procura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA rilevare sarebbero, in particolare, le circostanze per cui: a) sin dal marzo 2015, nonostante l\u0026#8217;identificazione di Stefano Esposito come interlocutore abituale dell\u0026#8217;imputato G. M. e membro in carica del Senato, le sue conversazioni siano state trascritte e riassunte in annotazioni di polizia giudiziaria; b) l\u0026#8217;effettuazione e le richieste di proroga delle intercettazioni venivano operate nel contesto di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;indagine in cui, gi\u0026#224; nel luglio/agosto 2015, emergevano condotte riconducibili al senatore Esposito ritenute meritevoli di approfondimenti investigativi, mentre nel novembre dello stesso anno venivano ravvisate ipotesi di reato a carico dello stesso, perpetrate a favore del medesimo G. M., imputato le cui utenze erano sottoposte a intercettazione; c) rientrerebbe in tali attivit\u0026#224; di indagine specificamente mirate anche nei confronti del senatore Esposito la delega a svolgere accertamenti patrimoniali sul conto del medesimo, richiesta in data 28 novembre 2015; d) nonostante tali evidenze probatorie, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione sarebbe proseguita, in assenza di alcuna richiesta di autorizzazione, anche dopo l\u0026#8217;iscrizione di Stefano Esposito nel registro degli indagati, avvenuta l\u0026#8217;8 marzo 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlle medesime conclusioni si dovrebbe pervenire in relazione alla mancata richiesta di autorizzazione all\u0026#8217;acquisizione dei messaggi \u003cem\u003eWhatsApp\u003c/em\u003e operata sullo \u003cem\u003esmartphone\u003c/em\u003e di G. M. avvenuta in esito a una perquisizione del 19 marzo 2018, allorch\u0026#233;, dalle predette risultanze, gli inquirenti avrebbero dovuto considerare la \u0026#171;concreta probabilit\u0026#224; di rinvenire il testo delle comunicazioni del parlamentare sul predetto dispositivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tutto ci\u0026#242;, secondo il ricorrente, accedere alla prospettazione difensiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino \u0026#8211; secondo cui a escludere l\u0026#8217;autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare sarebbero, nel caso di specie, il numero esiguo di intercettazioni che hanno coinvolto il senatore Esposito e, soprattutto, l\u0026#8217;assenza di qualsiasi finalit\u0026#224; soggettiva di accesso alla sfera riservata delle sue comunicazioni \u0026#8211; equivarrebbe a \u0026#171;sterilizza[re] la garanzia di cui all\u0026#8217;art. 68, comma 3, Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; La resistente Procura della Repubblica, ribadite le ragioni a sostegno della non fondatezza del ricorso fatte valere nell\u0026#8217;atto di costituzione, rappresenta alcuni fatti intervenuti successivamente al deposito dello stesso, di potenziale rilevanza per la soluzione del presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, viene dato conto dell\u0026#8217;avvio, nei confronti del pubblico ministero della Procura torinese titolare delle indagini, di un procedimento disciplinare promosso dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, avente ad oggetto i medesimi fatti di cui si verte nell\u0026#8217;odierno conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, sarebbe venuto meno l\u0026#8217;oggetto del contendere, perch\u0026#233;, con sentenza del 15 settembre-5 ottobre 2023, n. 40715, la sezione quinta penale della Corte di cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma in relazione ai reati di cui a diversi capi di imputazione riguardanti anche lo stesso senatore Esposito, con l\u0026#8217;effetto che il procedimento deve intendersi regredito alla fase delle indagini preliminari e i provvedimenti che hanno dato luogo all\u0026#8217;odierno conflitto (con riguardo, in particolare, alla richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio) non pi\u0026#249; esistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Con atto depositato in data 31 ottobre 2023, ha richiesto di intervenire in giudizio G. C., titolare dell\u0026#8217;ufficio di pubblico ministero nei procedimenti da cui ha tratto origine il presente conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremesso che, in data 12 luglio 2023, gli era stato comunicato l\u0026#8217;avvio, nei suoi confronti, di un procedimento disciplinare, promosso dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, G. C. ritiene sussistente il proprio interesse ad intervenire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, sostiene l\u0026#8217;interveniente, l\u0026#8217;eventuale pronuncia di accoglimento adottata da questa Corte si presterebbe a pregiudicare gli esiti del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, di talch\u0026#233; l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento conseguirebbe al fatto che l\u0026#8217;oggetto del conflitto si presta a \u0026#171;coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall\u0026#8217;esito dello stesso (sentenza n. 230 del 2017 e ordinanza n. 269 del 2019)\u0026#187; (\u0026#232; richiamata l\u0026#8217;ordinanza di questa Corte letta all\u0026#8217;udienza del 4 aprile 2023, nel giudizio deciso con la sentenza n. 157 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;interveniente aderisce alle ragioni addotte, a sostegno della non fondatezza del ricorso introduttivo, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato l\u0026#8217;11 maggio 2023 (reg. confl. poteri n. 13 del 2022), il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, in relazione all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione svolta nei confronti di Stefano Esposito, senatore all\u0026#8217;epoca dei fatti, ritenendo che essa sia stata posta in essere menomando le proprie attribuzioni garantite dall\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, tale menomazione discenderebbe dal fatto che, nel corso di una attivit\u0026#224; d\u0026#8217;indagine in origine rivolta contro altri soggetti, siano state effettuate, durante lo svolgimento del suo mandato parlamentare quale senatore nella XVII legislatura, numerose captazioni riguardanti Stefano Esposito. Tali intercettazioni, disposte sull\u0026#8217;utenza di G. M., un terzo indagato cui Esposito sarebbe stato legato da rapporti di consuetudine, sono state successivamente acquisite agli atti di indagine e poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, presentata dal pubblico ministero il 29 luglio 2021 nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale n. 24047/15 R.G.N.R., e del decreto che dispone il giudizio, adottato il 1\u0026#176; marzo 2022 nei confronti di una serie di imputati, tra cui lo stesso Esposito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Senato della Repubblica, a fronte di ci\u0026#242;, si duole che tali intercettazioni siano state dapprima effettuate, e, successivamente, utilizzate in giudizio senza che alcuna autorizzazione sia mai stata richiesta dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria procedente alla Camera di appartenenza del parlamentare, in contrasto con quanto prescrivono, ciascuno per il rispettivo ambito di applicazione, gli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003. Un medesimo \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e alle attribuzioni costituzionalmente garantite del Senato deriverebbe inoltre dall\u0026#8217;acquisizione e dall\u0026#8217;utilizzo, tra gli atti di indagine compiuti nel medesimo periodo, di alcuni messaggi \u003cem\u003eWhatsApp\u003c/em\u003e di Esposito, prelevati tramite copia forense dei dati contenuti nello \u003cem\u003esmartphone \u003c/em\u003ein uso al coimputato G. M.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, deve essere confermata l\u0026#8217;ordinanza dibattimentale con la quale \u0026#232; stato dichiarato ammissibile l\u0026#8217;intervento di Stefano Esposito. Questi risulta imputato nel giudizio penale nell\u0026#8217;ambito del quale, in un momento in cui ricopriva la carica di senatore della Repubblica, sono state captate le conversazioni oggetto di esame in questa sede, in seguito poste a fondamento della richiesta e del decreto di rinvio a giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte ha costantemente affermato, nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di regola, non \u0026#232; ammesso l\u0026#8217;intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto e a resistervi. Questa regola non opera, tuttavia, quando l\u0026#8217;interveniente, come nel caso di specie, sia parte di un giudizio, i cui esiti o i cui effetti la pronuncia di questa Corte sia in grado di condizionare (sentenze n. 157 del 2023, n. 259 del 2019, n. 169 del 2018 e n. 107 del 2015). In caso contrario, infatti, gli interessi dell\u0026#8217;interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che questi possa far valere le proprie ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima ordinanza dibattimentale deve essere confermata anche nella parte in cui ha dichiarato non ammissibile l\u0026#8217;intervento di G. C., titolare dell\u0026#8217;ufficio di pubblico ministero nel procedimento in questione, il quale fa valere un interesse scaturente dal provvedimento con cui \u0026#232; stato chiamato a rispondere, in sede disciplinare, per avere utilizzato in sede penale intercettazioni di conversazioni del senatore Esposito, senza osservare le garanzie previste dall\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost., come articolate dalla legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn disparte i profili relativi alla sussistenza dell\u0026#8217;interesse all\u0026#8217;intervento, assume carattere dirimente la tardivit\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultimo, in quanto depositato oltre il termine perentorio previsto dagli artt. 4 e 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, deve essere confermata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge n. 87 del 1953, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto, gi\u0026#224; dichiarata da questa Corte, in sede di prima e sommaria delibazione, nell\u0026#8217;ordinanza n. 62 del 2023, con cui \u0026#232; stata accertata la sussistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, \u0026#171;restando impregiudicata ogni ulteriore questione anche in punto di ammissibilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo al requisito soggettivo, il Senato della Repubblica \u0026#232; legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, in quanto competente a dichiarare in via definitiva la volont\u0026#224; del potere che esso impersona, in relazione alla lamentata menomazione della prerogativa di cui all\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUgualmente sussistente \u0026#232; la legittimazione soggettiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in quanto investita \u0026#8211; nella persona del Procuratore della Repubblica \u0026#8211; dell\u0026#8217;attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all\u0026#8217;esercizio obbligatorio dell\u0026#8217;azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarit\u0026#224; delle indagini a tale esercizio finalizzate e rispetto alla quale il pubblico ministero \u0026#232; competente a dichiarare, in via definitiva e in posizione di piena indipendenza, la volont\u0026#224; del potere giudiziario cui appartiene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima legittimazione deve, infine, essere riconosciuta anche al Giudice per le indagini preliminari e al Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, in quanto organi giurisdizionali competenti a dichiarare, in via definitiva e in posizione di piena indipendenza, per il procedimento di cui sono investiti, la volont\u0026#224; del potere cui appartengono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; dubitarsi, da ultimo, che ricorrano i presupposti oggettivi del conflitto, considerato che il Senato ricorre a tutela delle attribuzioni ad esso riconosciute dall\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost., asseritamente menomate dalla condotta delle autorit\u0026#224; giurisdizionali chiamate a resistere in giudizio, che avrebbero disposto, effettuato e, successivamente, utilizzato in giudizio intercettazioni che hanno coinvolto un parlamentare, senza richiedere alcuna delle autorizzazioni previste dalla legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La materia del contendere del presente conflitto non \u0026#232;, peraltro, venuta meno per effetto della decisione con cui la Corte di cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma in relazione ad alcuni capi di imputazione per i quali \u0026#232; chiamato a rispondere lo stesso Esposito (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 15 settembre-5 ottobre 2023, n. 40715).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA prescindere dalla circostanza che l\u0026#8217;incompetenza del Tribunale di Torino non \u0026#232; stata dichiarata per tutti i capi di imputazione a carico di Esposito, a rilevare nel senso del perdurante interesse alla soluzione del conflitto \u0026#232; il fatto che la devoluzione della competenza ad altro giudice, e la connessa, eventuale, regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, non sono state dichiarate \u0026#171;per motivi che attengono alle attribuzioni rivendicate con il conflitto\u0026#187; (sentenza n. 170 del 2023), rinvenendo la loro ragione giustificativa unicamente in aspetti endoprocessuali legati allo svolgimento delle indagini e della fase antecedente al dibattimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;individuazione di un diverso giudice territorialmente competente e le conseguenze che da ci\u0026#242; discendono sui procedimenti da cui origina il presente conflitto, pertanto, non fanno venire meno l\u0026#8217;interesse del Senato a dirimere, in ogni caso, l\u0026#8217;incertezza circa la spettanza del potere esercitato dalle parti chiamate a resistere in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Bench\u0026#233; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, unica parte costituita in giudizio, non abbia prospettato alcuna eccezione di inammissibilit\u0026#224; del ricorso, questa Corte ritiene necessario soffermarsi su un profilo preliminare attinente al primo motivo di doglianza contenuto nell\u0026#8217;atto introduttivo del presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon esso, il ricorrente ha lamentato la violazione dell\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost. e, in connessione con quest\u0026#8217;ultimo, dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003, perch\u0026#233; le intercettazioni che hanno riguardato l\u0026#8217;allora senatore Esposito avrebbero natura \u0026#8220;indiretta\u0026#8221;, in quanto disposte ed effettuate sull\u0026#8217;utenza dell\u0026#8217;imputato G. M., ma avendo quale effettivo bersaglio sostanziale dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine il senatore Esposito. Ci\u0026#242; emergerebbe, in particolare, dal ricorrere di una serie di elementi (numero di intercettazioni e proiezione nel tempo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di captazione, carattere abituale dei rapporti tra G. M. e il parlamentare, emersione di indizi di reit\u0026#224; a carico di quest\u0026#8217;ultimo), i quali porterebbero a ritenere che il complesso dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di captazione in esame, siccome non preceduta dall\u0026#8217;autorizzazione preventiva di cui al richiamato art. 4, neanche richiesta dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; procedente, avrebbe inciso sulle attribuzioni della Camera di appartenenza del parlamentare, menomandone le prerogative di cui all\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Ad un primo esame, tale motivo di ricorso, incentrato sulla qualificazione delle intercettazioni in questione come \u0026#8220;indirette\u0026#8221; e sulla connessa violazione del regime autorizzatorio contenuto nell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003, sembrerebbe non trovare esplicito riscontro negli atti parlamentari con cui il Senato della Repubblica ha deliberato la sollevazione del presente conflitto di attribuzione tra poteri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunit\u0026#224; parlamentari (Doc. XVI, n. 10, comunicata alla Presidenza il 21 giugno 2022), come anche nel dibattito che l\u0026#8217;ha preceduta e che ne ha accompagnato l\u0026#8217;approvazione in Aula (avvenuta nella seduta del 30 giugno 2022), pare, infatti, che l\u0026#8217;organo parlamentare individui il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e nella circostanza che l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria procedente, in violazione dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, avrebbe utilizzato nei confronti del parlamentare intercettazioni effettuate su utenze di terzi. Tale utilizzazione, in particolare, sarebbe avvenuta in occasione dell\u0026#8217;adozione del decreto di rinvio a giudizio del 1\u0026#176; marzo 2022, che richiama tra le \u0026#171;fonti di prova\u0026#187; proprio le intercettazioni in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del Senato, dunque, la violazione delle proprie attribuzioni sarebbe conseguita al fatto dell\u0026#8217;avvenuta utilizzazione in giudizio delle intercettazioni in esame; il che escluderebbe la necessit\u0026#224; di operare una qualificazione di queste ultime nel senso della natura \u0026#8220;indiretta\u0026#8221; o \u0026#8220;occasionale\u0026#8221;, poich\u0026#233; \u0026#8211; sempre secondo la medesima relazione \u0026#8211; \u0026#171;tale valutazione dovr\u0026#224; essere effettuata dalla Giunta e dal Senato solo ove la Corte costituzionale avr\u0026#224; annullato il decreto di rinvio a giudizio e conseguentemente l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria avr\u0026#224; trasmesso a questo ramo del Parlamento la richiesta di autorizzazione all\u0026#8217;utilizzo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Ad un pi\u0026#249; attento esame, non pu\u0026#242; ritenersi tuttavia che vi sia un effettivo contrasto tra la volont\u0026#224; espressa dal Senato della Repubblica, con la deliberazione relativa alla proposizione del presente giudizio, e il primo motivo contenuto nel ricorso introduttivo, sicch\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo deve essere ritenuto ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte ha costantemente affermato, nell\u0026#8217;ambito del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato \u0026#171;la corrispondenza tra il contenuto del ricorso e quello della deliberazione propositiva deve essere valutata in relazione ai profili essenziali del conflitto, dovendosi riconoscere alla difesa tecnica piena autonomia nello svolgimento della tesi affermata dalla parte (sentenza n. 302 del 1995)\u0026#187; (sentenza n. 379 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, tale autonomia si \u0026#232; dispiegata all\u0026#8217;interno del perimetro delle ragioni sostanziali che hanno indotto il Senato a ritenere lese le proprie attribuzioni e, conseguentemente, a chiedere a questa Corte di ripristinare il corretto riparto delle competenze con l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sostanza di tali ragioni, al di l\u0026#224; delle contingenti argomentazioni impiegate nel dibattito parlamentare, si appunta sulla ritenuta anomalia del modo di procedere dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria nella vicenda in esame, consistente nello svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione con le caratteristiche suddette, e nel successivo utilizzo del materiale cos\u0026#236; acquisito, senza aver mai richiesto, lungo l\u0026#8217;intero corso delle indagini e del procedimento penale, alcuna autorizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; dubitabile che l\u0026#8217;attribuzione rivendicata dal Senato nel caso di specie, pur occupandosi la delibera di proposizione del solo profilo della utilizzabilit\u0026#224; delle intercettazioni e della mancata richiesta di autorizzazione successiva \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, includa necessariamente anche il profilo, logicamente preliminare, consistente nella mancata presentazione della richiesta di autorizzazione preventiva di cui all\u0026#8217;art. 4 della medesima legge, tenuto conto del ripetuto richiamo, nel corso dei lavori parlamentari e nella medesima Relazione della Giunta, a una serie di elementi idonei a denotare il possibile carattere \u0026#8220;mirato\u0026#8221; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine nei confronti dell\u0026#8217;allora senatore Esposito (quali il numero complessivo delle intercettazioni, la durata complessiva dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di captazione e il carattere abituale dei rapporti tra Esposito e G. M.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;aver privato il Senato del potere di effettuare il vaglio assicurato dall\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost., sia pure nelle distinte forme introdotte dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003, a seconda che l\u0026#8217;intercettazione sia indiretta o casuale, costituisce, in realt\u0026#224;, la vera e propria \u0026#171;anomalia decisionale e operativa\u0026#187; che il ricorrente ha individuato come sostanzialmente lesiva delle proprie attribuzioni, tenuto conto \u0026#8211; secondo quanto ancora si legge nella richiamata relazione \u0026#8211; che il Senato rivendica che \u0026#171;il potere di valutare la fortuit\u0026#224; o meno di captazioni su utenze di terzi spetti inequivocabilmente alla Camera competente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE tale valutazione, con tutta evidenza, non pu\u0026#242; che essere effettuata qualificando complessivamente l\u0026#8217;operato dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria in quanto rivolto, al momento di disporre le intercettazioni in questione, a includere tra i bersagli dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine le comunicazioni dell\u0026#8217;allora senatore Esposito. Gli elementi a supporto di tale valutazione sono quelli che la difesa tecnica ha sviluppato nel primo motivo di ricorso, che, pertanto, pu\u0026#242; essere preso in esame nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Giova, innanzi tutto, riassumere in estrema sintesi lo svolgimento delle attivit\u0026#224; di indagine che hanno coinvolto, durante il periodo di esercizio del suo mandato parlamentare, il senatore Esposito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo quanto emerge dalle prospettazioni e dalla documentazione allegata dalle parti costituite, che su questo punto non mostrano significative discordanze, tale attivit\u0026#224; pu\u0026#242; essere riassunta nei termini seguenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Il nome dell\u0026#8217;allora senatore Esposito affiora nell\u0026#8217;ambito di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine (procedimento penale n. 85108/2014 R.G.N.R.), originariamente contro ignoti, in cui si procede per il reato di cui all\u0026#8217;art. 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale in relazione ai rischi di infiltrazione mafiosa nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di G. M., imprenditore attivo nel settore degli eventi e dello spettacolo. Nel corso di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione disposta sulle utenze di quest\u0026#8217;ultimo, iniziata nel febbraio 2015 e protrattasi fino al settembre dello stesso anno, risulta che, sin dal 3 marzo 2015, molteplici conversazioni intercorse tra Esposito e G. M. siano state riportate nelle trascrizioni effettuate dalle forze di polizia giudiziaria. Ad assumere particolare rilievo \u0026#232; un\u0026#8217;annotazione di polizia giudiziaria del 25 marzo 2015, nella quale emerge \u003cem\u003eper \u003c/em\u003e\u003cem\u003etabulas\u003c/em\u003e che le scelte imprenditoriali di G. M. trovavano un riferimento costante nella persona di \u0026#171;un individuo di nome Stefano cui appare legato da un rapporto di profonda amicizia, identificato in Stefano ESPOSITO Senatore della Repubblica italiana, [\u0026#8230;]. Sono numerose le conversazioni telefoniche intercorse tra i due, dal tenore nettamente confidenziale, caratterizzate dalla trattazione di svariati argomenti tra i quali emergono molteplici scambi di opinioni sulle vicende affaristiche di [G. M.]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, nell\u0026#8217;informativa di polizia giudiziaria n. 10/100 prot. R, depositata negli atti del procedimento in data 3 agosto 2015, vengono ulteriormente approfonditi i rapporti tra G. M. ed Esposito alla luce del contenuto delle intercettazioni effettuate e, in vista dell\u0026#8217;apertura di ulteriori filoni di indagine, si rimarca l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di \u0026#171;trasmettere il contenuto dei dialoghi per consentire a codesta A.G. di valutare se possano costituire spunti investigativi meritevoli di approfondimento\u0026#187;. Dalla documentazione depositata dalla difesa di Stefano Esposito, emerge che le conversazioni rilevanti sino a quel momento erano circa 20.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon due informative del 19 ottobre 2015, vengono riportate ulteriori conversazioni intercettate e approfonditi i rapporti intercorrenti tra Esposito e G. M., soprattutto a seguito dell\u0026#8217;emissione di un\u0026#8217;informazione interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura di Milano nei confronti della societ\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultimo e si d\u0026#224; conto dell\u0026#8217;interessamento dell\u0026#8217;allora senatore Esposito per agevolare le attivit\u0026#224; di G. M. in relazione all\u0026#8217;aggiudicazione del bando relativo al Terzo Forum Mondiale per lo sviluppo a favore di altra societ\u0026#224; riconducibile a G. M.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito di questa complessiva attivit\u0026#224; di indagine, rimasta senza esiti in relazione agli addebiti originari e successivamente confluita, per i profili di responsabilit\u0026#224; emersi nel corso dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine, in distinto procedimento penale (n. 4273/2015 R.G.N.R.), la documentazione riassuntiva depositata negli atti del presente giudizio dalla Procura resistente evidenzia come le conversazioni complessivamente intercettate tra G. M. ed Esposito ammontino complessivamente a 131, delle quali 51 sono state ritenute rilevanti per le indagini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Parallelamente a quest\u0026#8217;attivit\u0026#224;, l\u0026#8217;attenzione degli investigatori torinesi sui rapporti tra Esposito e G. M. si concentrava sull\u0026#8217;ipotesi investigativa di turbativa d\u0026#8217;asta e peculato a carico di altri soggetti, in relazione a vicende riguardanti il Salone del Libro (procedimento penale n. 7945/2015 R.G.N.R.). Tra gli atti d\u0026#8217;indagine confluivano risultanze provenienti dal procedimento penale n. 85108/2014 R.G.N.R., gi\u0026#224; menzionato, tutte successivamente confluite in un nuovo e distinto procedimento (n. 24047/2015 R.G.N.R.) in carico al medesimo pubblico ministero. A rilevare, nell\u0026#8217;ambito di questi procedimenti, \u0026#232; la circostanza che \u0026#8211; oltre al patrimonio informativo e di indagine gi\u0026#224; acquisito dalle autorit\u0026#224; inquirenti \u0026#8211; dai provvedimenti di proroga delle intercettazioni adottati in data 13 e 24 novembre 2015 emerge la consapevolezza del fatto che molte delle intercettazioni disposte sull\u0026#8217;utenza di G. M. riguardavano conversazioni da questi avute con Esposito; conversazioni che evidenziavano \u0026#171;una profonda conoscenza famigliare e un elevato grado di confidenza\u0026#187; (pag. 5 dell\u0026#8217;annotazione di polizia giudiziaria del 13 novembre 2015) e che facevano intravedere il potenziale rilievo penale e la rilevanza investigativa ritraibili dalle suddette conversazioni, con particolare riguardo a un\u0026#8217;ipotesi di reato di abuso d\u0026#8217;ufficio a carico del senatore Esposito (annotazione di polizia giudiziaria del 24 novembre 2015). Risulta dagli atti del procedimento n. 7945/2015 R.G.N.R che le conversazioni intercettate cui ha preso parte Stefano Esposito sono state in totale 111, delle quali 42 sono state ritenute rilevanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;ampliamento del perimetro delle indagini determinato in seguito alle riportate informative ha condotto, successivamente, all\u0026#8217;apertura di un nuovo, ulteriore, filone d\u0026#8217;indagine (procedimento penale n. 5194/2017 R.G.N.R.), avviato da un supplemento di attivit\u0026#224; di indagine nel novembre 2016. In esito a tali approfondimenti, il senatore Esposito \u0026#232; stato iscritto nel registro degli indagati per il delitto di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen. (turbata libert\u0026#224; degli incanti) in data 8 marzo 2017. A fondamento dell\u0026#8217;imputazione di Esposito militerebbe, secondo le risultanze offerte dalla stessa documentazione depositata dalla Procura presso il Tribunale di Torino, un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione disposta sulle utenze di due altri indagati, dalla quale si ricaverebbero un totale di 204 conversazioni intercettate, delle quali 55 sarebbero state ritenute rilevanti dagli inquirenti. L\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione in questione si sarebbe protratta anche a seguito di un decreto del GIP del 30 marzo 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Ad assumere rilievo \u0026#232;, inoltre, la circostanza che il 19 marzo 2018, su delega del pubblico ministero \u0026#8211; nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; volta ad approfondire i fatti di reato di cui al procedimento penale n. 85108/2014 R.G.N.R. \u0026#8211; la polizia giudiziaria ha proceduto ad acquisire i dati contenuti nel cellulare in uso a G. M. mediante copia forense, dai quali risulta, secondo quanto si evince dall\u0026#8217;annotazione del 13 giugno 2018 (depositata anch\u0026#8217;essa in giudizio), che nel corso dell\u0026#8217;analisi dei predetti contenuti sono stati rinvenuti messaggi \u003cem\u003eWhatsApp\u003c/em\u003e che lo stesso ha scambiato con Stefano Esposito, di potenziale rilievo penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Dalla documentazione complessivamente acquisita in giudizio risulta che Esposito ha avuto notizia di indagini a suo carico, e, in particolare, di essere imputato del delitto di turbata libert\u0026#224; degli incanti, nel novembre 2017, quando gli \u0026#232; stato notificato un avviso di proroga delle indagini preliminari (emesso nell\u0026#8217;ambito del procedimento n. 5194/2017 R.G.N.R.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDella sussistenza e della mole dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione che lo riguardava, disposta ed effettuata sull\u0026#8217;utenza del principale imputato G. M., l\u0026#8217;allora senatore Esposito sarebbe venuto a conoscenza in un momento successivo. Nell\u0026#8217;avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificatogli in data 19 ottobre 2020 e relativo ai diversi procedimenti di cui si \u0026#232; dato conto, tutti successivamente riuniti in quello rubricato al n. 24047/2015 R.G.N.R., era infatti contenuto un elenco di intercettazioni telefoniche, per un totale di 126 conversazioni, che lo riguardavano in qualit\u0026#224; di interlocutore di altri coimputati. Di queste conversazioni, 113 sarebbero state captate nel periodo in cui Esposito ricopriva la carica di senatore della Repubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.\u0026#8211; Nella successiva richiesta di rinvio a giudizio del 29 luglio 2021 \u0026#8211; dalla quale si ricava il complesso delle imputazioni contestate a Esposito per i delitti di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen. (turbata libert\u0026#224; degli incanti), 81, 319 e 321 cod. pen. (corruzione per atti contrari al dovere d\u0026#8217;ufficio), nonch\u0026#233; 81 e 346-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. (traffico di influenze illecite) \u0026#8211; vengono menzionate, tra le fonti di prova a sostegno delle ipotesi accusatorie, \u0026#171;operazioni di intercettazione telefonica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi fronte al Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, e, in particolare, nel corso dell\u0026#8217;udienza del 30 novembre 2021, veniva eccepita dal difensore di Esposito l\u0026#8217;inutilizzabilit\u0026#224; delle intercettazioni telefoniche che lo vedevano quale interlocutore, in ragione della mancata richiesta, da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; procedente, dell\u0026#8217;autorizzazione di cui all\u0026#8217;art. 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140. Nel corso della medesima udienza, la stessa difesa faceva comunque istanza di trasmissione degli atti al Senato affinch\u0026#233; questo, nel caso in cui le predette intercettazioni fossero comunque da ritenersi solo \u0026#171;casualmente\u0026#187; acquisite, si pronunciasse sulla loro utilizzabilit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della medesima legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl GUP presso il Tribunale di Torino, con ordinanza resa nel corso della stessa udienza del 30 novembre 2021, ha ritenuto che tali istanze attenessero \u0026#171;all\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; di singoli atti processuali\u0026#187;, ravvisando conseguentemente la \u0026#171;non necessit\u0026#224; di decidere anticipatamente rispetto al merito\u0026#187; le istanze stesse, riservandosi ogni decisione all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;udienza preliminare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDisponendo il rinvio a giudizio in data 1\u0026#176; marzo 2022, il GUP procedente non si \u0026#232; pronunciato sulla richiesta di inutilizzabilit\u0026#224; delle captazioni effettuate anche nei confronti dell\u0026#8217;allora senatore Esposito, e ha esplicitamente annoverato queste ultime tra le fonti di prova rilevanti a suo carico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Entrando ora nel merito del conflitto, si deve ricordare che l\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost. stabilisce che \u0026#232; necessaria l\u0026#8217;autorizzazione della Camera d\u0026#8217;appartenenza \u0026#171;per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questa previsione costituzionale \u0026#232; stata data attuazione mediante gli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato art. 4 stabilisce che \u0026#171;[q]uando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento [\u0026#8230;] intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni [\u0026#8230;] l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente richiede direttamente l\u0026#8217;autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 6 della medesima legge prevede, invece, che il Giudice per le indagini preliminari che ritenga necessario utilizzare le intercettazioni che non ricadono nell\u0026#8217;ambito della fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 4, debba \u0026#171;decide[re] con ordinanza e richiede[re], entro i dieci giorni successivi, l\u0026#8217;autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate\u0026#187; (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;interpretazione e nell\u0026#8217;applicazione di tali previsioni, questa Corte si \u0026#232; costantemente attenuta al principio per cui la garanzia di cui all\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost. \u0026#171;non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libert\u0026#224; della funzione che il soggetto esercita, in conformit\u0026#224; alla natura stessa delle immunit\u0026#224; parlamentari, volte primariamente alla protezione dell\u0026#8217;autonomia e dell\u0026#8217;indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione (sentenza n. 9 del 1970)\u0026#187; (sentenze n. 157 del 2023 e n. 38 del 2019; ordinanza n. 129 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, l\u0026#8217;individuazione degli ambiti di applicazione dell\u0026#8217;uno e dell\u0026#8217;altro regime autorizzatorio discende dalla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di garanzia dell\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost., che consiste nel \u0026#171;porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull\u0026#8217;esercizio del suo mandato rappresentativo\u0026#187;, quali quelle derivanti da intenti persecutori associati a strumenti \u0026#171;di particolare invasivit\u0026#224;\u0026#187; come le intercettazioni (sentenza n. 390 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;autorizzazione preventiva, pertanto, deve essere richiesta \u0026#171;non solo se l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;indagine sia disposto direttamente nei confronti di utenze intestate al parlamentare o nella sua disponibilit\u0026#224; (intercettazioni cosiddette \u0026#8220;dirette\u0026#8221;), ma anche tutte le volte in cui la captazione si riferisca a utenze di interlocutori abituali del parlamentare, o sia effettuata in luoghi presumibilmente da questo frequentati, al precipuo scopo di conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare stesso. Ai fini della richiesta preventiva dell\u0026#8217;autorizzazione, ci\u0026#242; che conta, in altre parole, non \u0026#232; la titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;utenza o del luogo, ma la direzione dell\u0026#8217;atto d\u0026#8217;indagine (sentenza n. 390 del 2007)\u0026#187; (sentenza n. 38 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA restare escluse dalla necessit\u0026#224; del \u003cem\u003eplacet\u003c/em\u003e preventivo della Camera di appartenenza del parlamentare, e a ricadere quindi nell\u0026#8217;ambito di applicazione del successivo art. 6 della legge n. 140 del 2003, sono le intercettazioni \u0026#8220;occasionali\u0026#8221;, per le quali l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di munirsi dell\u0026#8217;autorizzazione preventiva discende dall\u0026#8217;assenza di preordinazione all\u0026#8217;obiettivo di accedere alle comunicazioni del parlamentare e, di conseguenza, dal carattere fortuito dell\u0026#8217;ingresso dei materiali captati nel recinto dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;indagine (da ultimo, sentenza n. 157 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Alla luce di queste premesse, il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost. e dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003, \u0026#232; fondato, nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Deve, innanzi tutto, essere evidenziata la peculiarit\u0026#224; della vicenda da cui promana l\u0026#8217;odierno conflitto, consistente nell\u0026#8217;anomala effettuazione e acquisizione agli atti del procedimento di un numero assai cospicuo di intercettazioni che vedono coinvolto un parlamentare in carica, nel corso di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine che si \u0026#232; dispiegata, nell\u0026#8217;ambito di una pluralit\u0026#224; di procedimenti tra loro variamente collegati, per pi\u0026#249; anni, senza che sia stata richiesta alcuna autorizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di ci\u0026#242;, questa Corte ritiene che la complessiva attivit\u0026#224; di indagine posta in essere dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria resistente denoti, con particolare evidenza, che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione che ha coinvolto l\u0026#8217;allora senatore Esposito fosse univocamente diretta a captare le sue comunicazioni, quanto meno a far data dall\u0026#8217;informativa di polizia giudiziaria del 3 agosto 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl carattere mirato di tale attivit\u0026#224;, idoneo a conferire natura non pi\u0026#249; \u0026#8220;occasionale\u0026#8221; ma \u0026#8220;indiretta\u0026#8221; a tutte le intercettazioni captate a seguito di tale data, si ricava \u0026#8211; oltre che dalla sussistenza di quegli indici sintomatici che concorrono a escludere il carattere occasionale delle intercettazioni \u0026#8211; dalla decisiva circostanza per cui \u0026#232; a partire da tale momento che emergono, nei confronti dell\u0026#8217;allora senatore Esposito, specifici indizi di reit\u0026#224; che si traducono nella richiesta di approfondimenti investigativi a suo carico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la sentenza n. 114 del 2010 (ripresa dalla successiva ordinanza n. 263 del 2010), al fine di sceverare l\u0026#8217;una tipologia dall\u0026#8217;altra bisogna tenere conto, sebbene in via solamente esemplificativa, \u0026#171;dei rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attivit\u0026#224; criminosa oggetto di indagine; del numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; dell\u0026#8217;arco di tempo durante il quale tale attivit\u0026#224; di captazione \u0026#232; avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali indici, per quanto rilevanti, possono tuttavia non essere da soli sufficienti a rivelare il carattere mirato dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine, essendo a tal fine dirimente la circostanza che, a carico del parlamentare, emergano elementi idonei a dimostrare l\u0026#8217;intenzione delle autorit\u0026#224; procedenti di approfondire, tramite l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione, la sua posizione in vista del possibile esercizio dell\u0026#8217;azione penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, a fronte di \u0026#171;una attivit\u0026#224; di captazione prolungata nel tempo\u0026#187; e della emersione di indizi di reit\u0026#224; nei confronti del parlamentare, \u0026#171;non si pu\u0026#242; trascurare l\u0026#8217;eventualit\u0026#224; che intervenga, nell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, un mutamento di obbiettivi: nel senso che \u0026#8211; in ragione anche dell\u0026#8217;obbligo di perseguire gli autori dei reati \u0026#8211; le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell\u0026#8217;organo inquirente, a captare non pi\u0026#249; (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell\u0026#8217;utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilit\u0026#224; penali. Quando ci\u0026#242; accadesse, ogni \u0026#8220;casualit\u0026#224;\u0026#8221; verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero \u0026#8220;mirate\u0026#8221; (e, con ci\u0026#242;, \u0026#8220;indirette\u0026#8221;), esigendo quindi l\u0026#8217;autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4\u0026#187; (sentenza n. 113 del 2010, successivamente ripresa, sul punto, dalla sentenza n. 157 del 2023 e dall\u0026#8217;ordinanza n. 263 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente, nella gi\u0026#224; citata sentenza n. 114 del 2010, si afferma che \u0026#171;l\u0026#8217;ingresso del parlamentare \u0026#8211; gi\u0026#224; preventivamente raggiunto da indizi di reit\u0026#224; \u0026#8211; nell\u0026#8217;area di ascolto evoca con maggiore immediatezza, nell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, la prospettiva che la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione su utenze altrui servir\u0026#224; (anche) a captare comunicazioni del membro del Parlamento, suscettibili di impiego a suo carico: ipotesi nella quale la captazione successiva di tali comunicazioni perde ogni \u0026#8220;casualit\u0026#224;\u0026#8221;, per divenire mirata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe quindi deve essere ribadito, come affermato di recente da questa Corte (sentenza n. 157 del 2023), che \u0026#171;la ricorrenza dell\u0026#8217;intento, associato alla \u0026#8220;direzione dell\u0026#8217;atto di indagine\u0026#8221;, di attingere direttamente alle conversazioni del parlamentare non presuppone necessariamente la qualit\u0026#224; di indagato dello stesso\u0026#187;, \u0026#232; per\u0026#242; vero che il coinvolgimento del parlamentare tra gli obiettivi dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine, laddove si traduca \u0026#8211; indipendentemente dall\u0026#8217;acquisizione dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di indagato \u0026#8211; in indirizzi investigativi chiaramente e univocamente rivolti ad approfondire la sua eventuale responsabilit\u0026#224; penale, contrassegna la correlata attivit\u0026#224; di intercettazione come \u0026#8220;indiretta\u0026#8221; e, pertanto, bisognosa dell\u0026#8217;autorizzazione preventiva \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 4 della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Dall\u0026#8217;esame della vicenda da cui ha tratto origine il conflitto, risulta evidente che tale effettivo coinvolgimento nelle indagini si \u0026#232; avuto, per l\u0026#8217;allora senatore Esposito, a decorrere dall\u0026#8217;indicata informativa del 3 agosto 2015, con la conseguenza che alle intercettazioni successive a tale momento deve essere attribuita natura \u0026#8220;indiretta\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; dubitarsi, innanzi tutto, che il carattere abituale delle interlocuzioni tra Esposito e G. M. fosse a conoscenza dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; procedente gi\u0026#224; nel marzo 2015. In particolare, nell\u0026#8217;annotazione di polizia giudiziaria del 25 marzo 2015 risulta che l\u0026#8217;interlocutore di G. M. identificato come il senatore Stefano Esposito era legato all\u0026#8217;imputato \u0026#171;da un rapporto di profonda amicizia\u0026#187; e che le numerose conversazioni intercorse tra i due, \u0026#171;dal tenore nettamente confidenziale\u0026#187;, risultano \u0026#171;caratterizzate dalla trattazione di svariati argomenti tra i quali emergono molteplici scambi di opinioni sulle vicende affaristiche di M[.]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl carattere abituale delle conversazioni tra il soggetto indagato e il parlamentare, tuttavia, non \u0026#232; di per s\u0026#233; sufficiente a rendere quest\u0026#8217;ultimo destinatario di una specifica attivit\u0026#224; di indagine, elevandolo a bersaglio dell\u0026#8217;atto investigativo; n\u0026#233;, quindi, la sola prevedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;interlocuzione tra l\u0026#8217;indagato e il parlamentare rende necessaria l\u0026#8217;acquisizione dell\u0026#8217;autorizzazione di cui all\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003 affinch\u0026#233; possa essere proseguita l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di captazione sull\u0026#8217;utenza telefonica del primo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, pur se sino alla richiamata informativa del 3 agosto 2015, numerose erano state le conversazioni intercorse tra l\u0026#8217;allora senatore Esposito e G. M., e pur se poteva prevedersi che altre conversazioni tra i due avrebbero potuto essere intercettate, non pu\u0026#242; ritenersi che gi\u0026#224; prima di quella data fosse necessaria, per il proseguimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di captazione, la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd assumere un decisivo rilievo \u0026#232;, invece, il contenuto della richiamata informativa di polizia giudiziaria del 3 agosto 2015. In quest\u0026#8217;ultima, i rapporti tra il parlamentare e il terzo intercettato vengono approfonditi alla luce delle ulteriori intercettazioni captate, rimarcando contestualmente l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di \u0026#171;trasmettere il contenuto dei dialoghi per consentire a codesta A[utorit\u0026#224;] G[iudiziaria] di valutare se possano costituire spunti investigativi meritevoli di approfondimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl mutamento di direzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine risulta ancor pi\u0026#249; evidente alla luce dell\u0026#8217;adozione dei provvedimenti di proroga delle intercettazioni (in particolare, del 13 novembre e del 25 novembre 2015), nei quali non solo si rafforzava la consapevolezza che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione avrebbe potuto coinvolgere conversazioni di G. M. con Esposito, ma veniva anche ulteriormente concretizzandosi il potenziale rilievo penale e la rilevanza investigativa emergente dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; di intercettazione, successivamente impiegata in relazione ad ipotesi di reato a carico del parlamentare diverse da quella di abuso d\u0026#8217;ufficio, per la quale al momento si procedeva (ma che successivamente, tuttavia, non \u0026#232; stata contestata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242; si aggiunga che, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata dalle parti, in tal senso depone anche la nota del 28 dicembre 2015, a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in cui si delega la polizia giudiziaria \u0026#171;a svolgere iniziali accertamenti patrimoniali in relazione al Sen. Stefano Esposito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pare quindi possibile dubitare che il mutamento degli obiettivi delle indagini sia maturato nel momento in cui sono stati per la prima volta adombrati profili di responsabilit\u0026#224; penale specifici a carico dell\u0026#8217;allora senatore Esposito, successivamente convalidati dalle ulteriori indagini effettuate e sfociati nell\u0026#8217;iscrizione anche del parlamentare \u0026#8211; oltre che del terzo intercettato \u0026#8211; nel registro degli indagati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Alla luce di una valutazione complessiva e non atomistica delle circostanze fattuali dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine (sentenza n. 157 del 2023), deve dunque ritenersi che la direzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine sia mutata a partire dal momento in cui l\u0026#8217;autorit\u0026#224; procedente ha ritenuto di dover specificamente approfondire l\u0026#8217;eventuale responsabilit\u0026#224; del parlamentare, con la conseguenza che \u0026#8211; pur in mancanza di una formale iscrizione nel registro degli indagati \u0026#8211; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di captazione effettuata da allora in avanti deve ritenersi indirettamente rivolta ad accedere alla sfera di comunicazione del parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, che la volont\u0026#224; della Procura procedente fosse orientata anche a verificare la sussistenza di indizi di reit\u0026#224; a carico del parlamentare attraverso la captazione delle conversazioni sull\u0026#8217;utenza intestata al principale indagato, risulta sostanzialmente ammesso nell\u0026#8217;atto di costituzione, l\u0026#224; dove si afferma che dovrebbero essere sottoposte ad autorizzazione preventiva solo le intercettazioni direttamente volte a captare le conversazioni del parlamentare, \u0026#171;ma giammai quelle attivit\u0026#224; che, senza accedere indebitamente \u0026#8220;nella sfera delle comunicazioni del parlamentare\u0026#8221;, sono comunque dirette ad accertare (anche) le eventuali responsabilit\u0026#224; del parlamentare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl risultato dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; complessiva di captazione ha dato luogo, limitatamente alle conversazioni tra G. M. ed Esposito, a un totale di 446 intercettazioni, 148 delle quali ritenute rilevanti per le indagini. La massima parte di queste \u0026#232; stata effettuata in un momento successivo all\u0026#8217;emersione di indizi di reit\u0026#224; a carico del parlamentare. \u0026#200; di tutta evidenza come tale numero assuma ulteriore rilievo alla luce sia dell\u0026#8217;orizzonte temporale di pi\u0026#249; anni lungo il quale si \u0026#232; dispiegata l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine, sia della circostanza che le conversazioni acquisite in un procedimento sono state successivamente poste a fondamento di attivit\u0026#224; di indagine relative ad altri e diversi filoni, cos\u0026#236; evidenziando ulteriormente il concreto rischio di un ampliamento \u0026#8220;a macchia d\u0026#8217;olio\u0026#8221; degli accessi alle comunicazioni del medesimo parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.\u0026#8211; Di conseguenza, \u0026#232; a partire dal 3 agosto 2015 che si deve ritenere che Esposito sia stato incluso tra i bersagli dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di indagine, con la conseguenza che tutte le intercettazioni successive devono intendersi, in realt\u0026#224;, come rivolte ad accedere alla sua sfera di comunicazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;anomalia decisionale e operativa che ha contraddistinto, secondo le ragioni poste a fondamento del ricorso, il \u003cem\u003emodus \u003c/em\u003e\u003cem\u003eprocedendi\u003c/em\u003e delle autorit\u0026#224; giudiziarie torinesi si riverbera su tutte le attivit\u0026#224; poste in essere da queste ultime sulla base delle intercettazioni illegittimamente autorizzate, effettuate a far data dal 3 agosto 2015. Poich\u0026#233; l\u0026#8217;accertata illegittimit\u0026#224; si correla allo svolgimento del mandato parlamentare da parte del senatore Esposito, essa deve ritenersi sussistente quanto alle intercettazioni effettuate dal 3 agosto 2015 al 22 marzo 2018, data in cui la XVII legislatura ha avuto termine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alle attivit\u0026#224; di captazione delle conversazioni del parlamentare in epoca antecedente al 3 agosto 2015, alle stesse deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Ne consegue che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, prima, e il GUP del medesimo Tribunale, poi, non avrebbero potuto porre quelle captazioni a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio di Stefano Esposito e del decreto che dispone il giudizio, in assenza della richiesta di autorizzazione di cui al citato art. 6, comma 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano viceversa esenti dalla necessit\u0026#224; di qualsivoglia autorizzazione le intercettazioni delle conversazioni di Stefano Esposito effettuate dopo il 22 marzo 2018, data di conclusione della legislatura nella quale l\u0026#8217;Esposito ha ricoperto la carica di senatore della Repubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.5.\u0026#8211; Parimenti illegittima deve ritenersi l\u0026#8217;acquisizione, in data 19 marzo 2018, al compendio probatorio posto a fondamento tanto della richiesta di rinvio a giudizio, quanto del decreto che ha disposto il giudizio, della corrispondenza scambiata tra il senatore Esposito e G. M. mediante messaggi \u003cem\u003eWhatsApp\u003c/em\u003e, prelevati tramite copia forense dei dati contenuti nello \u003cem\u003esmartphone\u003c/em\u003e in uso al medesimo G. M., perch\u0026#233; effettuata in violazione di quanto prescritto dall\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, \u0026#232; sufficiente ricordare che, secondo quanto affermato da questa Corte nella recente sentenza n. 170 del 2023, \u0026#171;l\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost. tutel[a] la corrispondenza dei membri del Parlamento \u0026#8211; ivi compresa quella elettronica \u0026#8211; anche dopo la ricezione da parte del destinatario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale garanzia si traduce, per gli organi inquirenti che abbiano appreso i contenuti di conversazioni scambiate dal parlamentare con il terzo proprietario del dispositivo di telefonia mobile oggetto di sequestro, nell\u0026#8217;obbligo di \u0026#171;sospendere l\u0026#8217;estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l\u0026#8217;autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell\u0026#8217;art. 4 della legge n. 140 del 2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro\u0026#187; (sentenza n. 170 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa necessit\u0026#224; della previa richiesta di autorizzazione alla acquisizione del materiale investigativo opera in termini oggettivi, vale a dire \u0026#8211; sempre secondo la richiamata sentenza n. 170 del 2023 \u0026#8211; \u0026#171;a prescindere da ogni valutazione circa la natura \u0026#8220;mirata\u0026#8221; o \u0026#8220;occasionale\u0026#8221; dell\u0026#8217;acquisizione dei messaggi del parlamentare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tale precedente, deve essere accertato e dichiarato il lamentato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ealle attribuzioni del Senato nel caso di specie, tenuto conto che l\u0026#8217;acquisizione delle comunicazioni via \u003cem\u003eWhatsApp\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#232; avvenuta in data 19 marzo 2018, anteriormente, quindi, alla cessazione del mandato parlamentare del senatore Esposito e, per di pi\u0026#249;, in un momento in cui erano noti alle autorit\u0026#224; inquirenti sia l\u0026#8217;abitualit\u0026#224; dei rapporti tra il parlamentare e G. M., sia, soprattutto, il pieno coinvolgimento del primo nelle indagini, in quanto iscritto nel registro degli indagati dal marzo 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, i messaggi presenti nella copia forense indirizzati al (o ricevuti dal) senatore Esposito non avrebbero potuto essere acquisiti senza autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Alla luce delle esposte considerazioni, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica deve essere risolto dichiarando che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al Giudice per le indagini preliminari e al Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, disporre, effettuare e utilizzare le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito, nel periodo in cui questi ricopriva l\u0026#8217;incarico di senatore della Repubblica, nell\u0026#8217;ambito dei procedimenti penali confluiti in quello iscritto al n. 24047/2015 R.G.N.R., e acquisire quali elementi di prova i messaggi \u003cem\u003eWhatsApp \u003c/em\u003escambiati tra il senatore Esposito e G. M., prelevati il 19 marzo 2018 tramite copia forense dei dati contenuti nello \u003cem\u003esmartphone\u003c/em\u003e in uso a quest\u0026#8217;ultimo nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale n. 85108/2014 R.G.N.R., in violazione dell\u0026#8217;art. 4 (per le intercettazioni effettuate dal 3 agosto 2015 al 22 marzo 2018 e per l\u0026#8217;acquisizione dei messaggi \u003cem\u003eWhats\u003c/em\u003e\u003cem\u003eA\u003c/em\u003e\u003cem\u003epp\u003c/em\u003e) e dell\u0026#8217;art. 6 (per le intercettazioni antecedenti al 3 agosto 2015) della legge n. 140 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer l\u0026#8217;effetto, devono essere annullati, limitatamente alla posizione di Stefano Esposito, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 29 luglio 2021 nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R. e il decreto che dispone il giudizio, adottato dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare il 1\u0026#176; marzo 2022 in relazione al medesimo procedimento.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003eche non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, al Giudice per le indagini preliminari e al Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, disporre, effettuare e utilizzare, nell\u0026#8217;ambito dei procedimenti penali confluiti nel procedimento iscritto al n. 24047 del registro generale delle notizie di reato del 2015, le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito nel periodo intercorrente tra il 3 agosto 2015 e il 22 marzo 2018;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e che non spettava alle medesime autorit\u0026#224; utilizzare, nell\u0026#8217;ambito degli stessi procedimenti, le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito, effettuate sino alla data del 2 agosto 2015;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003eche non spettava alle medesime autorit\u0026#224; acquisire e utilizzare quali elementi di prova, nell\u0026#8217;ambito degli stessi procedimenti, i messaggi \u003cem\u003eWhatsApp \u003c/em\u003escambiati tra Stefano Esposito e G. M., prelevati il 19 marzo 2018 tramite copia forense dei dati contenuti nello \u003cem\u003esmartphone\u003c/em\u003e in uso a quest\u0026#8217;ultimo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003eannulla\u003c/em\u003e, per l\u0026#8217;effetto, limitatamente alla posizione di Stefano Esposito, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 29 luglio 2021 nell\u0026#8217;ambito del procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R. e il decreto che dispone il giudizio, adottato dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare il 1\u0026#176; marzo 2022 in relazione al medesimo procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Relatore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 dicembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 21 novembre 2023\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto \u003c/em\u003eche \u0026#232; intervenuto nel giudizio Stefano Esposito, il quale, dopo aver premesso la sussistenza dei presupposti che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, legittimerebbero il proprio intervento, ha concluso per la dichiarazione di ammissibilit\u0026#224; e per l\u0027accoglimento del ricorso;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche nel giudizio \u0026#232; intervenuto altres\u0026#236; Gianfranco Colace, che ha rivestito la funzione di pubblico ministero nel giudizio da cui ha tratto origine il presente conflitto, il quale, dopo avere anch\u0027egli premesso la sussistenza dei presupposti di ammissibilit\u0026#224; del suo intervento, ha concluso aderendo alle prospettazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato \u003c/em\u003eche questa Corte ha costantemente affermato che nei giudizi per conflitto di attribuzione, sebbene di regola non sia ammesso l\u0027intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tale preclusione non opera quando l\u0027oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall\u0027esito dello stesso (sentenze n. 157 del 2023 e n. 230 del 2017; ordinanza n. 269 del 2019);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche ci\u0026#242; tipicamente avviene quando l\u0027interveniente sia parte di un giudizio i cui esiti o i cui effetti la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare in via diretta e immediata (sentenze n. 157 del 2023, n. 259 del 2019, n. 169 del 2018, n. 107 del 2015, n. 221 e n. 224 del 2014): ipotesi nella quale gli interessi dell\u0027interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche tale ipotesi ricorre in relazione alla posizione vantata dall\u0027interveniente \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eadiuvandum\u003c/em\u003e, il quale lamenta di essere stato rinviato a giudizio sulla base delle intercettazioni la cui legittima acquisizione e successiva utilizzazione costituiscono l\u0027oggetto del presente conflitto di attribuzione tra poteri;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, alla luce di tali considerazioni, e preso atto della ritualit\u0026#224; e tempestivit\u0026#224; del deposito dell\u0027atto di intervento di Stefano Esposito, quest\u0027ultimo deve essere dichiarato ammissibile;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, con riguardo all\u0027atto di intervento di Gianfranco Colace, deve rilevarsi che questi assume a fondamento della propria legittimazione ad intervenire la circostanza che pende a suo carico procedimento disciplinare, ove l\u0027incolpazione consiste nell\u0027aver utilizzato in sede penale intercettazioni di conversazioni del senatore Esposito, senza osservare le garanzie previste dall\u0027art. 68, terzo comma, della Costituzione, come articolate dalla legge n. 140 del 2003;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in disparte i profili relativi alla sussistenza di un interesse qualificato, tale da legittimare la partecipazione al giudizio, tenuto conto della diversit\u0026#224; di oggetto tra il presente giudizio per conflitto di attribuzione e il procedimento disciplinare, assume valore dirimente, ai fini dell\u0027ammissibilit\u0026#224; dello stesso, la tardivit\u0026#224; del suo deposito;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, invero, l\u0027atto di intervento \u0026#232; stato depositato il 31 ottobre 2023;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche il deposito \u0026#232; quindi avvenuto dopo lo spirare del termine di venti giorni fissato dagli artt. 4 e 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso introduttivo, avvenuta il 24 maggio 2023;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, anche a ritenere che il \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e potesse decorrere dal momento in cui l\u0027interveniente \u0026#232; venuto a conoscenza delle incolpazioni elevate nei suoi confronti in sede disciplinare (il 12 luglio 2023), l\u0027atto di intervento risulta comunque tardivo;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche non sussistono i presupposti per la rimessione in termini (ordinanza n. 101 del 2017), del resto neanche richiesta dall\u0027interveniente \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eopponendum\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, alla luce di tali considerazioni, l\u0027intervento di Gianfranco Colace non \u0026#232; ammissibile.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003eammissibile l\u0027intervento di Stefano Esposito e non ammissibile l\u0027intervento di Gianfranco Colace.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20231228121611.pdf","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari - Procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti del senatore, all\u0027epoca dei fatti, Stefano Esposito, imputato per concorso nel reato di turbata libert\u0026#224; degli incanti (artt. 110 e 353 codice penale), nonch\u0026#233; per i reati di corruzione per atti contrari al dovere d\u0027ufficio (artt. 81, capoverso, 319 e 321 codice penale) e di traffico di influenze illecite (artt. 81, capoverso, e 346-bis codice penale) - Acquisizione agli atti e utilizzazione, senza l\u0027autorizzazione della Camera di appartenenza, di intercettazioni telefoniche delle conversazioni del parlamentare e messaggi whatsapp dello stesso (acquisiti mediante copia forense dai dati contenuti nello smartphone di altro coimputato), a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e dell\u0027emissione del decreto di rinvio a giudizio del Giudice per l\u0027udienza preliminare presso il medesimo Tribunale nei confronti del senatore.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45881","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Procura della Repubblica - Giudice per le indagini preliminari - Giudice per l\u0027udienza preliminare - Sussistenza. (Classif. 114003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sussiste la legittimazione soggettiva della Procura della Repubblica, in quanto investita – nella persona del Procuratore della Repubblica – dell’attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità delle indagini a tale esercizio finalizzate e rispetto alla quale il pubblico ministero è competente a dichiarare, in via definitiva e in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNei medesimi giudizi, sussiste inoltre la legittimazione soggettiva del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell’udienza preliminare, in quanto organi giurisdizionali competenti a dichiarare, in via definitiva e in posizione di piena indipendenza, per il procedimento di cui sono investiti, la volontà del potere cui appartengono.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45882","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45882","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Oggetto del conflitto - Necessaria corrispondenza tra contenuto del ricorso e deliberazione propositiva - Valutazione in base ai profili essenziali del conflitto - Autonomia, per il resto, della difesa tecnica. (Classif. 114006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNell’ambito del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la corrispondenza tra il contenuto del ricorso e quello della deliberazione propositiva deve essere valutata in relazione ai profili essenziali del conflitto, dovendosi riconoscere alla difesa tecnica piena autonomia nello svolgimento della tesi affermata dalla parte. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 379/1996 - mass. 22938\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45885","numero_massima_precedente":"45881","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45885","titoletto":"Parlamento - Immunità parlamentari - Guarentigia dell\u0027organo di appartenenza, e solo indirettamente dei parlamentari - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari - Tipologia - Intercettazioni occasionali e indirette (o mirate) - Criteri identificativi e differenziatori - Diversa disciplina dell\u0027autorizzazione, comunque necessaria - Tutela estesa alla corrispondenza elettronica (nel caso di specie: non spettanza alla Procura della Repubblica, al GIP e al GUP indicati di disporre, effettuare e utilizzare, senza l\u0027autorizzazione della Camera di appartenenza, le intercettazioni svolte tra il 3 agosto 2015 e il 22 marzo 2018, né di utilizzare le intercettazioni effettuate sino alla data del 2 agosto 2015, che hanno coinvolto Stefano Esposito, né di acquisire e utilizzare i suoi messaggi WhatsApp, prelevati il 19 marzo 2018; annullamento, per l\u0027effetto, limitatamente alla posizione di Stefano Esposito, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio nell\u0027ambito dell\u0027indicato procedimento penale). (Classif. 172005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa garanzia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione. Di conseguenza, l’individuazione degli ambiti di applicazione dell’uno e dell’altro regime autorizzatorio previsti dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 discende dalla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di garanzia dell’art. 68, terzo comma, Cost., che consiste nel porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull’esercizio del suo mandato rappresentativo, quali quelle derivanti da intenti persecutori associati a strumenti di particolare invasività come le intercettazioni. L’autorizzazione preventiva, pertanto, deve essere richiesta non solo se l’atto d’indagine sia disposto direttamente nei confronti di utenze intestate al parlamentare o nella sua disponibilità (intercettazioni c. d. “dirette”), ma anche tutte le volte in cui la captazione si riferisca a utenze di interlocutori abituali del parlamentare, o sia effettuata in luoghi presumibilmente da questo frequentati, al precipuo scopo di conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare stesso. Ai fini della richiesta preventiva dell’autorizzazione, ciò che conta non è la titolarità dell’utenza o del luogo, ma la direzione dell’atto d’indagine. A restare escluse dalla necessità del placet preventivo della Camera di appartenenza del parlamentare, e a ricadere quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003, sono le intercettazioni “occasionali”, per le quali l’impossibilità di munirsi dell’autorizzazione preventiva discende dall’assenza di preordinazione all’obiettivo di accedere alle comunicazioni del parlamentare e, di conseguenza, dal carattere fortuito dell’ingresso dei materiali captati nel recinto dell’attività d’indagine (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 157/2023 - mass 45657; S. 38/2019 - mass. 42192; S. 390/2007 - mass. 31835; O. 129/2020 - mass. 43535\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAl fine di sceverare le intercettazioni occasionali da quelle indirette bisogna tenere conto, sebbene in via solamente esemplificativa, dei rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; del numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; dell’arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare. Tali indici, per quanto rilevanti, possono tuttavia non essere da soli sufficienti a rivelare il carattere mirato dell’attività di indagine, essendo a tal fine dirimente la circostanza che, a carico del parlamentare, emergano elementi idonei a dimostrare l’intenzione delle autorità procedenti di approfondire, tramite l’attività di intercettazione, la sua posizione in vista del possibile esercizio dell’azione penale; cosicché, dal momento che le intercettazioni diventassero “mirate” (e, con ciò, “indirette”), sarebbe necessaria l’autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 114/2013 - mass. 4489; S. 113/2010 - mass. 34486; O. 263/2010 - mass. 34859\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’art. 68, terzo comma, Cost. tutela la corrispondenza dei membri del Parlamento – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario. Tale garanzia si traduce, per gli organi inquirenti che abbiano appreso i contenuti di conversazioni scambiate dal parlamentare con il terzo proprietario del dispositivo di telefonia mobile oggetto di sequestro, nell’obbligo di sospendere l’estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l’autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro, a prescindere da ogni valutazione circa la natura “mirata” o “occasionale” dell’acquisizione dei messaggi del parlamentare. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 170/2023 - mass. 45717\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al GIP e al GUP presso il medesimo Tribunale, disporre, effettuare e utilizzare, nell’ambito dei procedimenti penali confluiti nel procedimento iscritto al n. 24047/2015 R.G.N.R., le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito nel periodo intercorrente tra il 3 agosto 2015 e il 22 marzo 2018; né che spettasse alle medesime autorità utilizzare, nell’ambito degli stessi procedimenti, le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito, effettuate sino alla data del 2 agosto 2015; né che spettasse alle medesime autorità acquisire e utilizzare quali elementi di prova, nell’ambito degli stessi procedimenti, i messaggi WhatsApp scambiati tra Stefano Esposito e G. M., prelevati il 19 marzo 2018 tramite copia forense dei dati contenuti nello smartphone in uso a quest’ultimo; e sono annullati, per l’effetto, limitatamente alla posizione di Stefano Esposito, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 29 luglio 2021 nell’ambito del procedimento penale indicato e il decreto che dispone il giudizio, adottato dal GUP il 1° marzo 2022 in relazione al medesimo procedimento. Lo svolgimento anomalo dell’attività di intercettazione, e del successivo utilizzo del materiale così acquisito – senza aver mai richiesto, lungo l’intero corso delle indagini e del procedimento penale, alcuna autorizzazione: né quella successiva, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, né quella preventiva \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 4 della medesima legge – determina la violazione dell’art. 68, terzo comma, Cost., sia pure nelle distinte forme introdotte dagli artt. 4 e 6 citati. Il nome dell’allora senatore Esposito, infatti, affiora nell’ambito di un’attività di indagine sull’attività di G. M., iniziata nel febbraio 2015 e protrattasi fino al settembre dello stesso anno, da cui risulta che fin dal 25 marzo 2015 le scelte imprenditoriali di G. M. trovavano un riferimento costante nella persona di Stefano Esposito, i cui rapporti venivano ulteriormente approfonditi in un’informativa di polizia giudiziaria depositata il 3 agosto 2015. L’anomala effettuazione e acquisizione agli atti del procedimento di un numero assai cospicuo di intercettazioni che vedono coinvolto un parlamentare in carica, nel corso di un’attività di indagine che si è dispiegata, nell’ambito di una pluralità di procedimenti tra loro variamente collegati, per più anni, senza che sia stata richiesta alcuna autorizzazione, denota come tale complessiva attività di indagine fosse univocamente diretta a captare le comunicazioni del senatore Esposito, quanto meno a far data dall’informativa di polizia giudiziaria del 3 agosto 2015, data dalla quale alle intercettazioni deve essere attribuita natura “indiretta”. L’anomalia decisionale e operativa che ha contraddistinto il \u003cem\u003emodus procedendi\u003c/em\u003e delle autorità giudiziarie torinesi si riverbera su tutte le attività poste in essere da queste ultime sulla base delle intercettazioni illegittimamente autorizzate, effettuate a far data dal 3 agosto 2015. Quanto alle attività di captazione delle conversazioni del parlamentare in epoca antecedente al 3 agosto 2015, alle stesse deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Ne consegue che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, prima, e il GUP del medesimo Tribunale, poi, non avrebbero potuto porre quelle captazioni a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio di Stefano Esposito e del decreto che dispone il giudizio, in assenza della richiesta di autorizzazione di cui al citato art. 6, comma 2. Restano viceversa esenti dalla necessità di qualsivoglia autorizzazione le intercettazioni delle conversazioni di Stefano Esposito effettuate dopo il 22 marzo 2018, data di conclusione della legislatura nella quale l’Esposito ha ricoperto la carica di senatore della Repubblica).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45882","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"29/07/2021","data_nir":"2021-07-29","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"01/03/2022","data_nir":"2022-03-01","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43747","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 227/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"345","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43749","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 227/2023 - allegata a ord. 21 novembre 2023, s.n.","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"348","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44712","autore":"Baccari G. 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