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Uff.\" n. 279 bis del 27 novembre 1985.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                Pres. ROEHRSSEN - Rel. BUCCIARELLI DUCCI                  \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - Avv.  \r\n ORONZO REALE - Dott.   BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI      -  Avv.  ALBERTO  \r\n MALAGUGINI  -  Prof.  LIVIO PALADIN - Prof.  ANTONIO LA PERGOLA - Prof.  \r\n VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI -  Dott.  FRANCESCO  SAJA  -  \r\n Prof.   GIOVANNI  CONSO  -  Dott.  ALDO  CORASANITI  -  Prof.  GIUSEPPE  \r\n BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,                             \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt.  4 e  \r\n 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751  (determinazione  e  riscossione  \r\n delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti) e  \r\n dell\u0027art.  136,  penultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo  \r\n unico delle leggi sulle imposte  dirette),  promossi  con  le  seguenti  \r\n ordinanze:                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     1)  n.  3  ordinanze  emesse  l\u002711  luglio  1977  dalla Commissione  \r\n tributaria centrale, iscritte rispettivamente ai  nn.  3,  4  e  5  del  \r\n registro  ordinanze  1978  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  \r\n Repubblica n. 74 dell\u0027anno 1978;                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     2)  ordinanza  emessa  il  12  dicembre  1977   dalla   Commissione  \r\n tributaria  centrale,  iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1978 e  \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  264  dell\u0027anno  \r\n 1978;                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     3)  ordinanza emessa il 12 maggio 1978 dalla Commissione tributaria  \r\n di primo grado di Milano, iscritta al n.  378  del  registro  ordinanze  \r\n 1979  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 189  \r\n dell\u0027anno 1979;                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     4)  ordinanza  emessa  il  20  febbraio  1979   dalla   Commissione  \r\n tributaria  di  primo  grado di Napoli, iscritta al n. 156 del registro  \r\n ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  \r\n n. 124 dell\u0027anno 1980;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     5)  n.  2  ordinanze  emesse  il  2  maggio  1979 dalla Commissione  \r\n tributaria di secondo grado di Genova, iscritte rispettivamente ai  nn.  \r\n 423  e  424  del  registro  ordinanze  1980 e pubblicate nella Gazzetta  \r\n Ufficiale della Repubblica n. 194 dell\u0027anno 1980;                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     6) ordinanza emessa il 23 giugno 1980 dalla Commissione  tributaria  \r\n di  secondo grado di Caserta, iscritta al n. 604 del registro ordinanze  \r\n 1980 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  304  \r\n dell\u0027anno 1980;                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     7)  ordinanza  emessa il 20 marzo 1979 dalla Commissione tributaria  \r\n di secondo grado di Sassari, iscritta al n. 154 del registro  ordinanze  \r\n 1981  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 158  \r\n dell\u0027anno 1981;                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     8) ordinanza emessa il 3 giugno 1980 dalla  Commissione  tributaria  \r\n di  primo  grado  di Casale Monferrato, iscritta al n. 197 del registro  \r\n ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  \r\n n. 186 dell\u0027anno 1981;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     9)  ordinanza emessa il 22 maggio 1981 dalla Commissione tributaria  \r\n di primo grado di Bari, iscritta al n.  796 del registro ordinanze 1981  \r\n e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82  dell\u0027anno  \r\n 1982;                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     10)  ordinanza emessa il 2 maggio 1978 dalla Commissione tributaria  \r\n di primo grado di Napoli, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1982  \r\n e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell\u0027anno  \r\n 1982.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  nell\u0027udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore  \r\n Brunetto Bucciarelli Ducci.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1. - Una serie di ordinanze  emesse  dalla  Commissione  tributaria  \r\n centrale  l\u002711  luglio  e  il  12  dicembre  1977 (r.o. nn.   3, 4, 5 e  \r\n 319/1978), dalle Commissioni  tributarie  di  primo  grado  di  Milano,  \r\n Napoli,  Casale  Monferrato e Bari, rispettivamente del 12 maggio 1978,  \r\n 20 febbraio 1979 e 2 maggio 1978, 3 giugno 1980, 22 maggio  1981  (r.o.  \r\n nn.    378/1979, 156/1980, 31/1982, 197 e 796/1981) e dalle Commissioni  \r\n di secondo grado di Genova e di Caserta del 2 maggio 1979 e  23  giugno  \r\n 1980  (r.o.  nn. 423, 424 e 604/1980) solleva questione di legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale, in relazione agli artt. 3,  24,  31,  53  e  136  della  \r\n Costituzione,  degli  artt.  4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751  \r\n (determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per  \r\n gli anni 1974 e precedenti) nella  parte  in  cui,  anzich\u0026#233;  applicare  \r\n automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, ai fini  \r\n della  determinazione dell\u0027imposta complementare, impongono agli stessi  \r\n di  farne  esplicita  domanda  all\u0027Amministrazione  entro  un   termine  \r\n perentorio estremamente breve.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dubitano  le  Commissioni  tributarie  che con tali disposizioni la  \r\n legge  n.  751  del  1976,  emanata  espressamente  per   adeguare   la  \r\n legislazione  in  materia  alla  sentenza di questa Corte n. 179 del 14  \r\n luglio 1976 (che aveva dichiarato l\u0027incostituzionalit\u0026#224; del c.d. cumulo  \r\n dei  redditi  dei  coniugi),  venga  a  frustrare  retroattivamente  la  \r\n pronuncia   della   Corte,  per  quanto  riguarda  la  vecchia  imposta  \r\n complementare anteriore alla riforma introduttiva dell\u0027IRPEF (d.P.R. 29  \r\n settembre 1973, n. 597), ripristinando per detto  tributo  quel  cumulo  \r\n gi\u0026#224;  stabilito dagli artt. 131 e 139 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, che  \r\n la Corte ha dichiarato incostituzionali.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con le ordinanze n. 5 r.o. 1978 e n. 197 r.o. 1981  la  Commissione  \r\n tributaria  centrale  e  la  Commissione  tributaria  di primo grado di  \r\n Casale Monferrato impugnano anche  l\u0027ultimo  comma  dell\u0027art.  4  della  \r\n legge  n.  751/1976, nella parte in cui vieta di chiedere la tassazione  \r\n separata  quando  il  reddito  complessivo  dei  coniugi   (comprensivo  \r\n pertanto   anche  dei  redditi  della  moglie)  sia  stato  determinato  \r\n sinteticamente. Si dubita  da  parte  del  giudice  \"a  quo\"  che  tale  \r\n disposizione  vulneri  i  diritti  di  difesa del coniuge, che non pu\u0026#242;  \r\n interloquire a tutela  della  propria  personale  situazione  (art.  24  \r\n Cost.).                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2.  - \u0026#200; intervenuto nei diversi giudizi, tranne in quelli promossi  \r\n con le ordinanze nn. 423 e 424 r.o. 1980,  197  e  796  r.o.  1981,  il  \r\n Presidente   del  Consiglio,  rappresentato  e  difeso  dall\u0027Avvocatura  \r\n generale dello Stato.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  alcuni  atti  di  intervento  l\u0027Avvocatura  sostiene   in   via  \r\n preliminare l\u0027inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata per difetto di  \r\n rilevanza.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Osserva   infatti  la  difesa  dello  Stato  che  nei  procedimenti  \r\n introdotti con le ordinanze nn. 3, 4, 5 e 319 r.o. 1978 non risulta che  \r\n i coniugi obbligati al tributo abbiano presentato domanda di tassazione  \r\n separata, sia pure fuori del termine stabilito  nell\u0027impugnato  art.  5  \r\n oppure denunciando l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma stessa.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Quanto  al  giudizio  promosso con l\u0027ordinanza n. 604 r.o.  1980 la  \r\n procedura \u0026#232; stata gi\u0026#224; definita  con  condono  ai  sensi  del  d.l.  5  \r\n novembre  1973,  n.  660,  convertito  con modificazioni nella legge 19  \r\n dicembre 1973, n. 823. A norma dell\u0027ultimo comma dello  stesso  art.  4  \r\n legge   n.    751/1976  le  disposizioni  impugnate  non  hanno  quindi  \r\n applicazione nel caso di specie trattandosi di rapporti giuridici  gi\u0026#224;  \r\n definiti.  In tal senso - ricorda l\u0027Avvocatura - si \u0026#232; gi\u0026#224; pronunciata  \r\n questa Corte con la sentenza n. 80 del 5 novembre 1980.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel merito comunque - si  legge  negli  atti  di  intervento  -  la  \r\n questione sarebbe infondata, non essendo ipotizzabile la violazione dei  \r\n parametri  costituzionali invocati, dal momento che il legislatore, con  \r\n le disposizioni impugnate non ha fatto che adeguare la  normativa  alla  \r\n nota  sentenza n.   179 del 1976, stabilendo la tassazione separata per  \r\n ciascuno  dei  coniugi  anche  in   ordine   alla   pregressa   imposta  \r\n complementare  per  i  rapporti  non  definiti.  Per  ovvie  ragioni di  \r\n carattere  tecnico-amministrativo  -  spiega  l\u0027Avvocatura  in   alcuni  \r\n interventi  -  la tassazione separata non poteva non essere subordinata  \r\n alla  richiesta  degli  interessati,  non  essendo   immaginabile   che  \r\n l\u0027Amministrazione   procedesse   d\u0027ufficio,  reperendo  le  miriadi  di  \r\n pratiche non ancora definite.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In altro atto di intervento (20 luglio 1979 nel giudizio introdotto  \r\n con l\u0027ordinanza n. 378 r.o. 1979) l\u0027Avvocatura spiega che la  normativa  \r\n impugnata,  nell\u0027adeguare la disciplina dei redditi conseguiti nel 1974  \r\n e negli anni precedenti  alle  modifiche  introdotte  con  la  legge  2  \r\n dicembre 1975, n. 576, ha voluto lasciare libere le parti, in relazione  \r\n agli   eventuali  loro  interessi  particolari,  di  scegliere  tra  la  \r\n tassazione separata ed il precedente regime, proprio per consentire che  \r\n situazioni, in ordine alle quali le parti si erano regolate secondo  la  \r\n precedente normativa, potessero essere rispettate.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Anche  la  disposizione dell\u0027ultimo comma dell\u0027art. 4, che vieta la  \r\n richiesta  di  tassazione  separata  quando  il  reddito   complessivo,  \r\n comprensivo   di   quello   della   moglie,   fosse  stato  determinato  \r\n sinteticamente, risulta posta per non  derogabili  esigenze  di  ordine  \r\n tecnico   finanziario,   in   considerazione  che  alla  determinazione  \r\n sintetica del reddito complessivo netto  si  ricorreva,  per  l\u0027imposta  \r\n complementare,   quando  i  contribuenti  non  avessero  presentato  la  \r\n dichiarazione  o  avessero  presentato  una  dichiarazione  infedele  o  \r\n incompleta (art. 137 T. U. 29 gennaio 1958, n. 645).                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infine  -  conclude la difesa dello Stato - la denunciata eccessiva  \r\n brevit\u0026#224; del  termine  concesso  per  proporre  istanza  di  tassazione  \r\n separata,  per quanto attiene alla pretesa violazione degli artt. 3, 31  \r\n e 53 della Costituzione non  ha  alcun  rilievo,  mentre  in  relazione  \r\n all\u0027art.  24  Cost.  i  termini  previsti  appaiono  del tutto congrui.  \r\n L\u0027Avvocatura richiama in proposito la sentenza n.  31  del  18  gennaio  \r\n 1977.                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     3.  -  Con ordinanza del 20 marzo 1979 la Commissione tributaria di  \r\n secondo grado di Sassari  (r.o.  n.  154/1981)  sollevava,  oltre  alla  \r\n questione   dedotta   sub  1,  l\u0027ulteriore  questione  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale, in  riferimento  agli  artt.  3,  30,  31  e  37  della  \r\n Costituzione,  dell\u0027art.  136, penultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958,  \r\n n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella  parte  in  \r\n cui   limita  la  detraibilit\u0026#224;  degli  oneri  dai  redditi  di  lavoro  \r\n subordinato al 20% dei redditi stessi e al massimo di lire 360.000.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dubita  la  Commissione  che   tale   limitazione   determini   una  \r\n ingiustificata   disparit\u0026#224;   di  trattamento  rispetto  ai  lavoratori  \r\n autonomi; violi la  tutela  della  funzione  educatrice  dei  genitori,  \r\n dell\u0027istituto   familiare   in  generale  e  dei  diritti  della  donna  \r\n lavoratrice, negando ad una insegnante  madre  la  deducibilit\u0026#224;  delle  \r\n spese sostenute per la custodia dei figli durante le ore di lavoro.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     4.  -  \u0026#200;  intervenuto  anche  in questo giudizio il Presidente del  \r\n Consiglio,  rappresentato  e  difeso   dall\u0027Avvocatura   dello   Stato,  \r\n assumendo l\u0027infondatezza di entrambe le questioni.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per la seconda questione in particolare osserva l\u0027Avvocatura che la  \r\n diversit\u0026#224;   di  trattamento  tra  lavoratori  dipendenti  ed  autonomi  \r\n discende dalla profonda diversit\u0026#224; di situazioni, essendo  ben  diversi  \r\n gli  oneri  per  la  produzione  dei  redditi incontrati dal lavoratore  \r\n autonomo rispetto al lavoratore subordinato.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Quanto alla lesione degli artt. 30, 31 e 37  Cost.  essa  non  pu\u0026#242;  \r\n sussistere  nei  termini  lamentati  in quanto le spese sostenute dalla  \r\n famiglia per il mantenimento, l\u0027educazione e l\u0027istruzione dei figli non  \r\n sono \"inerenti alla produzione dei redditi\", ma erogazioni  di  reddito  \r\n gi\u0026#224; prodotto, come tali escluse dalla deducibilit\u0026#224; secondo i principi  \r\n del nostro ordinamento tributario.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  -  La  prima  questione  che  la  Corte  \u0026#232; chiamata a decidere  \r\n (ordinanze nn. 3, 4, 5 e 319 r.o. 1978; 378 r.o.  1979; 156, 423, 424 e  \r\n 604 r.o. 1980; 154, 197  e  796  r.o.    1981;  31  r.o.  1982)  \u0026#232;  se  \r\n contrastino o meno con gli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della Costituzione  \r\n gli  artt.  4  e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in  \r\n cui, anzich\u0026#233; applicare  automaticamente  la  tassazione  separata  dei  \r\n redditi   dei   coniugi,  ai  fini  della  determinazione  dell\u0027imposta  \r\n complementare,  impongono  agli  stessi  di  farne  esplicita   domanda  \r\n all\u0027Amministrazione entro un termine perentorio estremamente breve.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si assume nelle ordinanze di rimessione che tali norme, pur essendo  \r\n state  introdotte dal legislatore per adeguare la disciplina in materia  \r\n alla sentenza n. 179/1976 della Corte costituzionale,  finiscono  nella  \r\n sostanza  per  far  rivivere  limitatamente  all\u0027imposta complementare,  \r\n proprio quegli artt. 131 e 139 del T.  U.  29  gennaio  1958,  n.  645,  \r\n dichiarati  incostituzionali  dalla  sentenza  citata in quanto appunto  \r\n prevedevano il cumulo  dei  redditi.  In  effetti  l\u0027onere  imposto  al  \r\n contribuente di presentare la domanda prevista dagli articoli impugnati  \r\n richiamerebbe in vita, in caso di omissione, tutto il sistema normativo  \r\n che  la  Corte aveva voluto cancellare, e cio\u0026#232; l\u0027imputazione al marito  \r\n dei redditi della moglie, non legalmente  ed  effettivamente  separata;  \r\n l\u0027applicazione    dell\u0027imposta   sui   redditi   cos\u0026#236;   cumulati;   la  \r\n soggettivit\u0026#224; passiva del marito anche per i redditi della moglie e  la  \r\n correlativa negazione di tale soggettivit\u0026#224; alla moglie stessa.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2.  -  Si pone in via preliminare l\u0027esame dell\u0027ammissibilit\u0026#224; delle  \r\n ordinanze  di  rimessione.  Le  norme   impugnate,   infatti,   trovano  \r\n applicazione  soltanto  nelle  due  ipotesi  previste  nel  primo comma  \r\n dell\u0027art. 4 della legge n.  751 del 1976 e cio\u0026#232; : a) quando alla  data  \r\n del  22  luglio  1976  l\u0027imposta  non fosse stata \"interamente pagata\",  \r\n sebbene il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva  \r\n ai  fini dell\u0027imposta complementare fosse comprensivo dei redditi della  \r\n moglie; b) quando, sebbene fosse  stata  interamente  pagata  l\u0027imposta  \r\n relativa  al  reddito  dichiarato,  l\u0027accertamento,  in  rettifica o di  \r\n ufficio, notificato anteriormente all\u0027entrata in vigore della legge non  \r\n fosse divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Al  di  fuori  di  tali  ipotesi,  non  suscettibili  peraltro   di  \r\n interpretazione   estensiva,   non   sono   applicabili  -  secondo  la  \r\n giurisprudenza concorde della Corte di Cassazione che  costituisce  sul  \r\n punto  diritto  vivente  - gli impugnati artt. 4 e 5 della legge n. 751  \r\n del 1976, ma trova,  invece,  applicazione  il  principio  generale  in  \r\n virt\u0026#249; del quale la pronuncia di incostituzionalit\u0026#224; opera direttamente  \r\n sui rapporti pendenti.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Pertanto  la  questione sollevata con le ordinanze di rimessione in  \r\n tanto pu\u0026#242; essere rilevante nei  procedimenti  \"de  quibus\"  in  quanto  \r\n ricorra  in  essi  una  delle  due  ipotesi  previste  dal  primo comma  \r\n dell\u0027art. 4 impugnato. In caso contrario, non trovando applicazione  le  \r\n disposizioni impugnate, la questione si appalesa inammissibile.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Orbene,  in alcune fattispecie, quali vengono esposte in fatto e in  \r\n diritto nelle ordinanze di rinvio a questa Corte,  non  ricorre  alcuna  \r\n delle  ipotesi  ora  descritte.  Infatti nei procedimenti relativi alle  \r\n ordinanze nn. 3, 4, 5 e 319/1978, emesse dalla  Commissione  tributaria  \r\n centrale;  n.  154/1981, emessa dalla Commissione tributaria di secondo  \r\n grado di Sassari; nn. 197 e 796/1981 e 31/1982, emesse  rispettivamente  \r\n dalle  Commissioni tributarie di primo grado di Casale Monferrato, Bari  \r\n e Napoli, non risulta n\u0026#233; che l\u0027accertamento  dell\u0027ufficio  fosse  gi\u0026#224;  \r\n divenuto  definitivo n\u0026#233; che, essendo stata presentata la dichiarazione  \r\n cumulata dei redditi,  la  relativa  imposta  fosse  stata  interamente  \r\n pagata.                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  ordine  a tali procedimenti la questione come sopra proposta va  \r\n quindi  dichiarata  inammissibile  per  difetto  di  motivazione  sulla  \r\n rilevanza.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.  -  Per  quanto riguarda il giudizio promosso con l\u0027ordinanza n.  \r\n 604 r.o. 1980 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Caserta,  \r\n con la quale viene sollevata la questione indicata sub 1, va  osservato  \r\n che la relativa procedura \u0026#232; stata definita con il condono ai sensi del  \r\n d.l.  5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973,  \r\n n. 823).                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In tal caso - come questa Corte ha gi\u0026#224; avuto occasione di decidere  \r\n - la speciale procedura del condono ha sostituito totalmente la vecchia  \r\n disciplina   per   la   definizione   dell\u0027accertamento    dell\u0027imposta  \r\n complementare,  cosicch\u0026#233;  le  norme sul cumulo hanno gi\u0026#224; perduto, per  \r\n effetto del d.l. n.  660 del 1973 (convertito nella legge  19  dicembre  \r\n 1973,  n.  823), ogni capacit\u0026#224; di incidere sulla situazione sottoposta  \r\n al giudice \"a quo\" (cfr. sentenza  n.  80  del  5  giugno  1980).    La  \r\n questione \u0026#232; quindi infondata nelle sue premesse.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4.  -  La  questione comunque si rivela non fondata anche in ordine  \r\n alle altre ordinanze (nn. 378 r.o. 1979; 156, 423 e 424 r.o. 1980).      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Di fronte alla pronuncia  di  incostituzionalit\u0026#224;  del  cumulo  dei  \r\n redditi tra coniugi, contenuta nella citata sentenza di questa Corte n.  \r\n 179  del  1976,  il  legislatore  si trov\u0026#242; infatti nella necessit\u0026#224; di  \r\n adeguare  la  normativa  in  materia  cos\u0026#236;  da  renderla  conforme  al  \r\n principio  affermato  dalla  Corte  anche per i rapporti tributari gi\u0026#224;  \r\n insorti, ma comunque non definiti.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Una  situazione  del  tutto  particolare  e  complessa  era  quella  \r\n relativa alla pregressa imposta complementare, abolita  dal  1  gennaio  \r\n 1974 a seguito dell\u0027introduzione dell\u0027imposta sul reddito delle persone  \r\n fisiche  (IRPEF)  avvenuta  col  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 597 e le  \r\n successive modifiche di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.  576.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Invero se in linea di massima la sentenza di  questa  Corte  poteva  \r\n operare  direttamente  sui  rapporti ancora in atto, secondo i principi  \r\n generali   che    regolano    gli    effetti    delle    pronunce    di  \r\n incostituzionalit\u0026#224;,  nella  specie  -  quando cio\u0026#232; ricorrevano le due  \r\n ipotesi indicate nel paragrafo precedente - il legislatore  si  trovava  \r\n di  fronte  a  casi peculiari rispetto ai quali la determinazione degli  \r\n effetti  della  pronuncia  si  presentava  estremamente  difficile.  Si  \r\n verificavano,   infatti,  due  situazioni  transitorie  particolarmente  \r\n complesse - come giustamente osserva l\u0027Avvocatura in uno degli atti  di  \r\n intervento  - e cio\u0026#232; la ipotesi di un reddito complessivo dichiarato o  \r\n accertato in via definitiva, mentre la relativa imposta non  era  stata  \r\n interamente  pagata  alla  data  del  22 luglio 1976 e l\u0027ipotesi in cui  \r\n l\u0027imposta fosse stata interamente pagata  sul  reddito  dichiarato,  ma  \r\n fosse  stato  notificato  accertamento  in  rettifica  o  d\u0027ufficio non  \r\n divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In entrambi i casi l\u0027obbligazione tributaria risultava o non ancora  \r\n del tutto estinta sul piano della mera esecuzione  (prima  ipotesi);  o  \r\n estinta   sul   piano   dell\u0027esecuzione,  ma  ancora  pendente  per  un  \r\n accertamento in rettifica o d\u0027ufficio non definitivo (seconda ipotesi).  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Limitatamente a queste due ipotesi - come  si  legge  negli  stessi  \r\n lavori  preparatori  -  il  legislatore ha scelto in via transitoria di  \r\n imporre agli  obbligati  la  presentazione  di  una  domanda  entro  un  \r\n determinato termine per poter usufruire della tassazione separata.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Tutto  ci\u0026#242;  premesso, si deve precisare che non rientra nel potere  \r\n di sindacato di questa  Corte  valutare  le  misure  con  le  quali  il  \r\n legislatore,  nell\u0027esercizio del suo potere discrezionale, ridisciplina  \r\n a seguito di una pronuncia di incostituzionalit\u0026#224; situazioni complesse,  \r\n gi\u0026#224; di per s\u0026#233; in fase transitoria a seguito di una  riforma  radicale  \r\n del  sistema  tributario, come quella avvenuta con il d.P.R. n. 597 del  \r\n 1973 e con la legge n. 576 del 1975; semprech\u0026#233; ben inteso tali  misure  \r\n non travalichino i limiti della ragionevolezza. E del tutto ragionevole  \r\n si  rivela  il  criterio adottato di lasciare agli obbligati, nelle due  \r\n particolari  situazioni  sopra  descritte,  la  scelta,  atraverso   la  \r\n presentazione   o  meno  della  domanda,  tra  il  nuovo  regime  della  \r\n tassazione separata e il regime precedente, a seconda della valutazione  \r\n in concreto di situazioni parzialmente  maturate  sotto  la  precedente  \r\n normativa.  La  facolt\u0026#224;  accordata  ai  contribuenti \u0026#232; venuta cos\u0026#236; a  \r\n conciliare gli interessi effettivi dei cittadini  con  le  esigenze  di  \r\n buon   andamento  della  pubblica  amministrazione,  sottraendo  ad  un  \r\n meccanico automatismo una mole notevole di casi, che avrebbe comportato  \r\n per   l\u0027amministrazione   un   aggravio   organizzativo   difficilmente  \r\n sopportabile,  cui  poteva  non  corrispondere l\u0027interesse degli stessi  \r\n contribuenti.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nessuno, quindi, degli invocati parametri costituzionali  \u0026#232;  stato  \r\n violato,   essendo   le  norme  impugnate  dirette  proprio  alla  loro  \r\n salvaguardia attraverso l\u0027adeguamento della normativa transitoria  alla  \r\n pronuncia  di  questa  Corte.  E  neppure \u0026#232; stato leso l\u0027art. 24 della  \r\n Costituzione, per la denunciata brevit\u0026#224; dei termini (venti giorni  per  \r\n il  marito  e trenta per la moglie) previsti per la presentazione della  \r\n domanda.  Questa  Corte  ha avuto, infatti, occasione di affermare pi\u0026#249;  \r\n volte che la congruit\u0026#224; di un termine va valutata non solo in  rapporto  \r\n all\u0027interesse  di  chi  ha l\u0027onere di osservarlo, ma anche con riguardo  \r\n alla funzione assegnata al  termine  nell\u0027ordinamento  giuridico  (cfr.  \r\n sentenze  nn. 57 del 1962; 10 del 1970; 138 del 1975 e 31 del 1977). Ed  \r\n i termini di decadenza sopra descritti  trovano  giustificazione  nella  \r\n esigenza  di  una rapida definizione di controversie insorte in vigenza  \r\n di   un   sistema   tributario   ormai    abolito,    per    consentire  \r\n all\u0027Amministrazione  tributaria  un\u0027adeguata predisposizione dei propri  \r\n servizi.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     5. - Con la seconda  questione  la  stessa  Commissione  tributaria  \r\n centrale  (ord.  n.  5  r.o. 1978) e la Commissione tributaria di primo  \r\n grado di Casale Monferrato (ord. n.  197  r.o.  1981)  si  chiedono  se  \r\n contrasti  o  meno  con l\u0027art. 24 della Costituzione l\u0027ultimo comma del  \r\n citato art. 4 della legge n.   751/1976, nella parte in  cui  vieta  di  \r\n chiedere  la  tassazione  separata  quando  il  reddito complessivo dei  \r\n coniugi  (comprensivo  quindi  di  quello  della  moglie)   sia   stato  \r\n determinato  sinteticamente;  per il dubbio che tale disposizione violi  \r\n il diritto di difesa della moglie stessa.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Anche questa questione prospettata nei termini sopra  indicati  non  \r\n \u0026#232; fondata.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Dispone  invero  l\u0027art.  137 del T. U. 29 gennaio 1958, n.  645 che  \r\n \"se il tenore di vita del contribuente od altri elementi o  circostanze  \r\n di fatto fanno presumere un reddito netto superiore a quello risultante  \r\n dalla   denuncia   analitica,   il   reddito  complessivo  netto  viene  \r\n determinato sinteticamente  con  riferimento  al  tenore  di  vita  del  \r\n contribuente o ad altri elementi o circostanze di fatto\".                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Essendo  fuori discussione la legittimit\u0026#224; in se stessa del ricorso  \r\n alla  determinazione  sintetica  del   reddito   complessivo,   risulta  \r\n materialmente  impossibile scomporre in quote il reddito determinato in  \r\n ordine al tenore di vita del contribuente e della sua  famiglia,  cos\u0026#236;  \r\n da  potere  attribuire una quota al marito e un\u0027altra alla moglie. Ogni  \r\n tentativo di scomposizione, tenuto  conto  del  legittimo  criterio  di  \r\n accertamento  adottato,  sarebbe arbitrario e privo di riscontro con la  \r\n realt\u0026#224; concreta.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non  sussiste  pertanto   alcuna   lesione   dell\u0027art.   24   della  \r\n Costituzione,  sotto  il  profilo  che la norma impugnata priverebbe la  \r\n moglie del diritto alla difesa, impedendole di  interloquire  a  tutela  \r\n della  sua  personale  situazione,  dal momento che l\u0027impossibilit\u0026#224; di  \r\n ricostruire il suo reddito esclude che essa possa assumere la veste  di  \r\n soggetto  autonomo del rapporto tributario e nessuna violazione vi pu\u0026#242;  \r\n essere del diritto di difesa per chi non \u0026#232; destinatario di un precetto  \r\n e non \u0026#232; quindi obbligato nei confronti dell\u0027Amministrazione.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     6. - Con la  quinta  ed  ultima  questione  infine  la  Corte  deve  \r\n decidere  se  contrasti  o  meno  con  gli  artt.  3,  31  e  37  della  \r\n Costituzione l\u0027art. 136 del d.P.R. 29 gennaio  1958,  n.    645  (Testo  \r\n unico   sulle   imposte   dirette),   nella  parte  in  cui  limita  la  \r\n detraibilit\u0026#224; degli oneri da rediti di lavoro subordinato  al  20%  dei  \r\n redditi  stessi, con un massimo di lire 360.000; per il dubbio che tale  \r\n norma  introduca  una  ingiustificata  disparit\u0026#224;  di  trattamento  tra  \r\n lavoratori  subordinati  e  lavoratori  autonomi,  violando  altres\u0026#236; i  \r\n principi della tutela dell\u0027istituto familiare, del  dovere-diritto  dei  \r\n genitori all\u0027istruzione e al mantenimento dei figli e della parit\u0026#224; dei  \r\n sessi in materia di lavoro.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si  precisa  nell\u0027ordinanza, emessa dalla Commissione tributaria di  \r\n secondo  grado  di  Sassari  (n.  154  r.o.  1981)  che  tali   lesioni  \r\n deriverebbero  dalla  mancata deducibilit\u0026#224; dal reddito della moglie di  \r\n quanto necessariamente speso per una adeguata custodia dei figli  nelle  \r\n ore che essa deve dedicare alla sua attivit\u0026#224; di insegnamento.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La questione non \u0026#232; fondata.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per  quanto  attiene invero alla lamentata lesione del principio di  \r\n uguaglianza (art. 3 della Costituzione), essa non sussiste in quanto la  \r\n diversit\u0026#224;  di  disciplina  tra  lavoratori  subordinati  e  lavoratori  \r\n autonomi,  in materia di oneri deducibili, trova la sua giustificazione  \r\n nella  diversit\u0026#224;  obiettiva  di  situazioni  economiche  tra  le   due  \r\n categorie   di  lavoratori  in  ordine  agli  oneri  sostenuti  per  la  \r\n produzione del reddito. E ragionevolmente il  legislatore  ha  limitato  \r\n tali  oneri  per  i  lavoratori dipendenti alle sole spese, non essendo  \r\n ipotizzabili per questa categoria di lavoratori passivit\u0026#224; o perdite  -  \r\n quali  si  riscontrano  nell\u0027attivit\u0026#224;  dei lavoratori autonomi - ed ha  \r\n inoltre determinato  le  stesse  spese  di  produzione  dei  lavoratori  \r\n subordinati in misura forfettaria.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233;  sussiste  il lamentato contrasto della norma impugnata con gli  \r\n artt. 30, 31 e 37 della Costituzione.   Secondo i principi  del  nostro  \r\n ordinamento  tributario,  infatti,  il  carattere peculiare degli oneri  \r\n deducibili \u0026#232; di essere \"inerenti  alla  produzione  del  reddito\"  del  \r\n lavoratore, e non gi\u0026#224; erogazioni di reddito gi\u0026#224; prodotto. E rientrano  \r\n certamente  in quest\u0027ultima categoria, e non nelle spese necessarie per  \r\n la produzione di  reddito,  quelle  sostenute  dalla  famiglia  per  il  \r\n mantenimento, l\u0027istruzione e l\u0027educazione dei figli.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     All\u0027interno,  quindi, della logica generale che presiede al sistema  \r\n tributario italiano la questione non pu\u0026#242; trovare giuridico fondamento,  \r\n in modo  da  assumere  rilievo  ai  fini  della  lesione  dei  principi  \r\n costituzionali invocati.                                                 \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     a) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n degli  artt.  4  e  5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (imposte sui  \r\n redditi dei coniugi per gli anni  1974  e  precedenti),  sollevata,  in  \r\n riferimento  agli  artt.  3, 24, 31, 53 e 136 della Costituzione, dalle  \r\n Commissioni tributarie di primo grado di Milano e di Napoli  (r.o.  nn.  \r\n 378/1979 e 156/1980) e dalle Commissioni tributarie di secondo grado di  \r\n Genova e di Caserta (r.o. nn. 423, 424 e 604/1980);                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     b) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dello  stesso  art.  4,  ultimo  comma,  della  legge  n.  751 del 1976  \r\n (relativo al divieto della tassazione separata del reddito dei  coniugi  \r\n in  caso di determinazione sintetica del reddito stesso), sollevata, in  \r\n riferimento  all\u0027art.  24   della   Costituzione,   dalla   Commissione  \r\n tributaria centrale (r.o. n.  5/1978) e dalla Commissione tributaria di  \r\n primo grado di Casale Monferrato (r.o. n. 197/1981);                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     e) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art.  136,  penultimo  comma, del d.P.R.   29 gennaio 1958, n. 645  \r\n (testo unico sulle imposte  dirette),  sollevata  in  riferimento  agli  \r\n artt.  3,  30, 31 e 37 della Costituzione, dalla Commissione tributaria  \r\n di secondo grado di Sassari (r.o. n. 154 del 1981);                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     d)    dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale degli stessi artt. 4 e 5 della legge 12  novembre  1976,  \r\n n.  751, sollevate, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali  \r\n sub a) dalla Commissione tributaria  centrale  (r.o.  nn.  3,  4,  5  e  \r\n 319/1978),  dalla  Commissione  tributaria  di secondo grado di Sassari  \r\n (r.o. n. 154/1981), e dalle Commissioni tributarie di  primo  grado  di  \r\n Casale Monferrato, Bari e Napoli (r.o. nn.  197 e 796/1981; 31/1982).    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma.  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to: GUGLIELMO  ROEHRSSEN  -  ORONZO  \r\n                                   REALE  - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -  \r\n                                   ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN  -  \r\n                                   ANTONIO   LA   PERGOLA   -   VIRGILIO  \r\n                                   ANDRIOLI   -   GIUSEPPE   FERRARI   -  \r\n                                   FRANCESCO  SAJA  -  GIOVANNI  CONSO -  \r\n                                   ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO  \r\n                                   - FRANCESCO GRECO.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"11161","titoletto":"SENT.   284/85   A.   TRIBUTI   IN  GENERE  - IMPOSTE   - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - REDDITI DEI CONIUGI  - DETERMINAZIONE DELL\u0027IMPOSTA   COMPLEMENTARE  - ACCERTAMENTO  DEFINITIVO  CON  IL CONDONO AI SENSI DEL D.L.  5 NOVEMBRE 1973,  N.  660  (CONVERTITO NELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1973,  N.  823) - INCAPACITA\u0027 DELLE NORME IMPUGNATE  DI  INCIDERE SULLA SITUAZIONE SOTTOPOSTA AL GIUDICE  A QUO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5. - cst artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136.","testo":"Qualora   il  procedimento  pendente  dinanzi  alle   Commissioni tributarie  venga  definito con il condono ai sensi  del  d.l.  5 novembre 1973,  n.  660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973, n.  823),  le  norme  sul cumulo dei redditi dei coniugi ai  fini dell\u0027imposta complementare non hanno alcuna capacita\u0027 di incidere sulla situazione sottoposta al giudice a quo,  avendo la speciale procedura del condono sostituito totalmente la vecchia disciplina per la definizione dell\u0027accertamento di detta imposta,  cosicche\u0027 risulta infondata nelle sue premesse la questione di legittimita\u0027 costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751  (riguardante la determinazione e riscossione  delle  imposte sui  redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti)  - nella parte  in  cui anziche\u0027 applicare automaticamente  la  tassazione separata   dei  redditi  dei  coniugi,   per  la   determinazione dell\u0027imposta  complementare,   impongono  agli  stessi  di  farne esplicita   domanda   all\u0027Amministrazione  entro  certi   termini stabiliti  a  pena di decadenza - sollevata in  riferimento  agli artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136 Cost..  - S. n. 80/1980.","numero_massima_successivo":"11162","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/1976","numero":"751","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;751~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/1976","numero":"751","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;751~art5"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11162","titoletto":"SENT.   284/85   B.   TRIBUTI   IN  GENERE  - IMPOSTE   - IMPOSTA COMPLETAMENTARE    SUL   REDDITO   - REDDITO   DEI   CONIUGI    - DETERMINAZIONE DELL\u0027IMPOSTA COMPLEMENTARE -  TASSAZIONE  SEPARATA - ONERE  DELLA DOMANDA ALL\u0027AMMINISTRAZIONE - PRETESA REVIVISCENZA DEL CUMULO DEI REDDITI GIA\u0027 DICHIARATO INCOSTITUZIONALE - EFFETTI DI  TALE PRONUNCIA SUI RAPPORTI TRIBUTARI GIA\u0027  INSORTI,  MA  NON ANCORA DEFINITI ALLA DATA DEL 22 LUGLIO 1976 - FACOLTA\u0027 DI SCELTA ACCORDATA  AGLI  OBBLIGATI  TRA  IL VECCHIO  E  NUOVO  REGIME  DI TASSAZIONE   - BREVITA\u0027  DEI  TERMINI  - ASSUNTA  VIOLAZIONE   DI PRECETTI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5. - cst artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136.","testo":"E\u0027 ragionevole, e quindi non sindacabile dalla Corte, il criterio adottato  dal  legislatore  negli  artt.  4 e 5  della  legge  12 novembre   1976,   n.   751  (riguardante  la  determinazione   e riscossione  delle imposte sui redditi dei coniugi per  gli  anni 1974 e precedenti), di lasciare in via transitoria agli obbligati - nei casi in cui,  alla data del 22 luglio 1976,  l\u0027obbligazione tributaria   relativa   alla  pregressa   imposta   complementare risultava  o  non ancora del tutto estinta sul piano  della  mera esecuzione (prima ipotesi),  o estinta sul piano dell\u0027esecuzione, ma  ancora pendente per un accertamento in rettifica o  d\u0027ufficio non  definito  (seconda  ipotesi)  - la  scelta,   attraverso  la presentazione  o meno della domanda,  tra il nuovo regime   della tassazione  separata  dei  redditi  dei  coniugi  ed  il   regime precedente, a seconda della valutazione in concreto di situazioni parzialmente  maturate sotto la normativa anteriore,  poiche\u0027  la facolta\u0027  accordata ai contribuenti e\u0027 venuta cosi\u0027 a  conciliare gli  interessi  effettivi dei cittadini con le esigenze  di  buon andamento  della  pubblica  amministrazione,   sottraendo  ad  un meccanico  automatismo  una mole notevole di  casi,  che  avrebbe comportato   per  l\u0027Amministrazione  un  aggravio   organizzativo difficilmente   sopportabile,   cui  poteva   non   corrispondere l\u0027interesse  degli stessi contribuenti.  Quanto alla brevita\u0027 dei termini  (venti  giorni  per il marito e trenta  per  la  moglie) previsti a pena di decadenza per la presentazione della  domanda, essi   trovano  giustificazione  nella  esigenza  di  una  rapida definizione  di  controversie insorte in vigenza  di  un  sistema tributario  ormai abolito.  (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136 Cost. - della questione di  legittimita\u0027  costituzionale  delle  disposizioni  succitate, nella  parte  in  cui,   anziche\u0027  applicare  automaticamente  la tassazione  separata  dei  redditi  dei  coniugi,  ai  fini  dela determinazione dell\u0027imposta complementare,  impongono agli stessi di  farne esplicita domanda all\u0027Amministrazione entro  brevissimi termini perentori;  questione sollevata sotto il profilo che tali norme, pur essendo state introdotte per adeguare la disciplina in materia  alla  pronuncia di incostituzionalita\u0027  del  cumulo  dei redditi  dei coniugi,  finiscono nella sostanza  per far rivivere proprio gli articoli del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarati illegittimi,  richiamando  in vita,  in caso di  omissione  della domanda da parte del contribuente, tutto il sistema normativo che si  era  inteso cancellare,  e cioe\u0027 l\u0027imputazione al marito  dei redditi della moglie,  non legalmente ed effettivamente separata; l\u0027applicazione  dell\u0027imposta  sui  redditi  cosi\u0027  cumulati;   la soggettivita\u0027 passiva del marito anche per i redditi della moglie e la negazione di tale soggettivita\u0027 alla moglie stessa).  - S.  n.  179/1976,  che ha dichiarato incostituzionali gli artt.   131 e 139 del T.U.  29 gennaio 1958,  n. 645, in quanto appunto   prevedevano il cumulo dei redditi.","numero_massima_successivo":"11163","numero_massima_precedente":"11161","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/1976","numero":"751","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;751~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/1976","numero":"751","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;751~art5"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11163","titoletto":"SENT.  284/85 C. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - DICHIARAZIONE DI  ILLEGITTIMITA\u0027  - EFFETTI - OPERA DIRETTAMENTE  SUI  RAPPORTI PENDENTI.","testo":"Le  decisioni della Corte contenenti pronunce  di  illegittimita\u0027 costituzionale  operano direttamente sui rapporti ancora in atto, cioe\u0027 non definiti.","numero_massima_successivo":"11164","numero_massima_precedente":"11162","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11164","titoletto":"SENT.  284/85 D. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - DICHIARAZIONE DI  ILLEGITTIMITA\u0027 - EFFETTI -  RIDEFINIZIONE  LEGISLATIVA  DELLA MATERIA   - DISCREZIONALITA\u0027  LEGISLATIVA  - INSINDACABILITA\u0027   - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA.","testo":"Non rientra nelle facolta\u0027 della Corte sindacare le misure con le quali    il   legislatore,    nell\u0027esercizio   del   suo   potere discrezionale,  ha  ridisciplinato  la materia a seguito  di  una pronuncia  dichiarativa di illegittimita\u0027  costituzionale   delle norme  preesistenti,  sempreche\u0027  tali misure non travalichino  i limiti della ragionevolezza.","numero_massima_successivo":"11165","numero_massima_precedente":"11163","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11165","titoletto":"SENT.  284/85 E.   DIFESA (DIRITTO DI) - COSTITUZIONE,  ART.  24, COMMA SECONDO - CONGRUITA\u0027 DEL TERMINE - CRITERIO DI VLAUTAZIONE.","testo":"Va  ribadito  che la congruita\u0027 di un termine di  decadenza  - in relazione  alla  garanzia costituzionale del diritto di difesa  - deve essere valutata non solo in rapporto all\u0027interesse di chi ha l\u0027onere  di osservarlo,  ma anche con riguardo alla  funzione  ad esso assegnata nell\u0027ordinamento giuridico.  - S. nn. 57/1962; 10/1970; 138/1975; 31/1977.","numero_massima_successivo":"11166","numero_massima_precedente":"11164","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11166","titoletto":"SENT.  284/85  F.  TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA COMPLEMENTARE  SUL REDDITO  - REDDITI  DEI CONIUGI - TASSAZIONE  SEPARATA  - DOMANDA ALL\u0027AMMINISTRAZIONE    - ECCETTUAZIONI   - REDDITO    COMPLESSIVO DETERMINATO  SINTETICAMENTE  - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO  DI DIFESA DELLA MOGLIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 12 novembre 1976, n. 751, art. 4, ultimo comma. - cst art. 24, comma secondo.","testo":"Se e\u0027 vero che e\u0027 fuori discussione la legittimita\u0027 in se  stessa del ricorso alla determinazione sintetica del reddito complessivo (ex art.  137 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, quando \"il tenore di vita del contribuente od altri elementi o circostanze di fatto fanno  presumere  un reddito netto superiore a quello  risultante dalla  denuncia analitica\"),  e\u0027 pero\u0027 altrettanto vero  che  ove sussista tale ipotesi risulta materialmente impossibile scomporre in  quote il reddito determinato in ordine al tenore di vita  del contribuente e della sua famiglia, cosi\u0027 da potere attribuire una quota  al marito ed un\u0027altra alla moglie,  con la conseguenza che non sussiste alcuna lesione dell\u0027art.  24,  comma secondo Cost. - sotto  il  profilo che il divieto della tassazione  separata  del reddito  stesso,  priverebbe la moglie del diritto  alla  difesa, impedendole   di  interloquire  a  tutela  della  sua   personale situazione  - dal momento che l\u0027impossibilita\u0027 di ricostruire  il suo  reddito esclude che essa possa assumere la veste di soggetto autonomo  del rapporto tributario,  e nessuna violazione vi  puo\u0027 essere  del diritto di difesa per chi non e\u0027 destinatario  di  un precetto    e    non   e\u0027   quindi   obbligato   nei    confronti dell\u0027Amministrazione.   (Non   fondatezza  - in  riferimento   al parametro  costituzionale  surrichiamato  - dell\u0027art.  4,  ultimo comma,  della  legge  12 novembre 1976,  n.  751,  che  vieta  la tassazione  separata  del reddito dei coniugi ove  si  sia  avuta determinazione sintetica del reddito stesso).","numero_massima_successivo":"11167","numero_massima_precedente":"11165","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/1976","numero":"751","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;751~art4"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11167","titoletto":"SENT. 284/85 G. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - REDDITO DEI CONIUGI   - LAVORO  SUBORDINATO  - LIMITE  MASSIMO  DEGLI   ONERI DEDUCIBILI  (E  LORO NATURA) - ASSUNTA DISPARITA\u0027 DI  TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI AUTONOMI E PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CONCERNENTI   LA  TUTELA  DELL\u0027ISTITUTO  FAMILIARE   - SITUAZIONI ECONOMICHE   DELLE  DUE  CATEGORIE  DI  LAVORATORI   - DIVERSITA\u0027 OBIETTIVA  - RAZIONALITA\u0027  DI UNA DISCIPLINA DIFFERENZIATA  - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, penultimo comma. - cst artt. 3, 30, 31 e 37.","testo":"L\u0027art.  136, penultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, riguardante  le  imposte dirette,  nella parte in cui  limita  la detraibilita\u0027  degli  oneri da redditi di lavoro  subordinato  al venti  per  cento  dei redditi stessi,  con un  massimo  di  lire 360.000,  non viola il principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 Cost.,  in  quanto  la  diversita\u0027 di disciplina  tra  lavoratori subordinati   e  lavoratori  autonomi,   in  materia   di   oneri deducibili,   trova   la  sua  giustificazione  nella  diversita\u0027 obiettiva  di  situazioni  economiche tra  le  due  categorie  di lavoratori  in ordine agli oneri sostenuti per la produzione  del reddito.  E ragionevolmente il legislatore ha limitato tali oneri per  i  lavoratori  dipendenti  alle  sole  spese,   non  essendo ipotizzabili  per  questa  categoria di lavoratori  passivita\u0027  o perdite  - quali  si riscontrano  nell\u0027attivita\u0027  dei  lavoratori autonomi   - ed  ha  inoltre  determinato  le  stesse  spese   di produzione dei lavoratori subordinati in misura forfettaria.  Ne\u0027 sussiste contrasto tra detta norma e gli artt. 30, 31 e 37 Cost., in quanto,  secondo i principi del nostro ordinamento tributario, il  carattere  peculiare  degli  oneri deducibili  e\u0027  di  essere \"inerenti alla produzione del reddito\" del lavoratore, e non gia\u0027 erogazioni  del  reddito  gia\u0027  prodotto,   cosicche\u0027   rientrano certamente   in  quest\u0027ultima  categoria,   e  non  nelle   spese necessarie  per la produzione di reddito,  quelle sostenute dalla famiglia  per il mantenimento,  l\u0027istruzione e  l\u0027educazione  dei figli.    (Non   fondatezza   - in   riferimento   ai   parametri costituzionali  surrichiamati  - della questione di  legittimita\u0027 costituzionale della disposizione succitata,  sollevata sotto  il profilo che essa, a causa della mancata deducibilita\u0027 dal reddito della  moglie lavoratrice di quanto necessariamente speso per una adeguata  custodia dei figli nelle ore che costei  deve  dedicare all\u0027attivita\u0027   lavorativa,   introdurrebbe  una   ingiustificata disparita\u0027 di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, violando altresi\u0027 i principi della tutela dell\u0027istituto familiare,  del  dovere-diritto dei genitori all\u0027istruzione ed al mantenimento  dei  figli e della parita\u0027 di sesso in  materia  di lavoro).","numero_massima_successivo":"11168","numero_massima_precedente":"11166","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/01/1958","numero":"645","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"penult.co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;645~art136"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"11168","titoletto":"SENT. 284/85 H. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - REDDITI DEI CONIUGI - DETERMINAZIONE DELL\u0027IMPOSTA COMPLEMENTARE - TASSAZIONE SEPARATA - ONERE DELLA DOMANDA ALL\u0027AMMINISTRAZIONE - PREVISIONE DI TERMINI RITENUTI  NON  CONGRUI  - PRETESA  REVIVISCENZA  DEL  CUMULO  DEI REDDITI GIA\u0027 DICHIARATO INCOSTITUZIONALE - INAPPLICABILITA\u0027 DELLE DISPOSIZIONI  IMPUGNATE  NEL  GIUDIZIO  DI  MERITO  - DIFETTO  DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA\u0027 DELLE QUESTIONI. - l 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5. - cst artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136.","testo":"Va dichiarata la inammissibilita\u0027 della questione di legittimita\u0027 costituzionale  allorche\u0027  la  disposizione  impugnata  non  puo\u0027 trovare applicazione nel giudizio a quo,  per cui l\u0027ordinanza  di rimessione   risulta   priva  di  motivazione  sulla   rilevanza. (Inammissibilita\u0027 delle questioni di legittimita\u0027  costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 Cost. - degli  artt.  4  e  5  della legge  12  novembre  1976,  n.  751, riguardanti  la  determinazione e riscossione delle  imposte  sui redditi  dei  coniugi  per  gli  anni  1974  e  precedenti,   non ricorrendo  nei  giudizi  a  quibus  nessuna  delle  due  ipotesi previste  dal primo comma dell\u0027art.  4  impugnato,  e  cioe\u0027:  a) quando  alla  data del 22 luglio 1976 l\u0027imposta non  fosse  stata \"interamente pagata\", sebbene il reddito complessivo dichiarato o accertato  in  via definitiva ai fini dell\u0027imposta  complementare fosse comprensivo dei redditi della moglie;  b)  quando,  sebbene fosse  stata  interamente  pagata l\u0027imposta relativa  al  reddito dichiarato, l\u0027accertamento, in rettifica o di ufficio, notificato anteriormente  all\u0027entrata  in  vigore  della  legge  non   fosse divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976).","numero_massima_precedente":"11167","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/1976","numero":"751","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;751~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/11/1976","numero":"751","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;751~art5"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"7672","autore":"","titolo":"","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1988","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"I","pagina_rivista":"177","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"22202","autore":"Lollo A.","titolo":"Il giudicato costituzionale nella giurisprudenza della Corte. I giudizi sulle leggi in via incidentale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2011","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"22202_1985_284.pdf","nome_file_fisico":"23 -2011 + altre_Lollo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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