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AMBROSINI Rel. AMBROSINI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente Dott. \r\n MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE \r\n CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. \r\n GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - \r\n Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - \r\n Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge 3 giugno \r\n 1950, n. 375, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1960 dal \r\n Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Olimpo Amilcare, \r\n iscritta al n. 66 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 16 luglio 1960. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio \r\n dei Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 21 giugno 1961 la relazione del \r\n Presidente Gaspare Ambrosini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avvocato Arturo Alfieri, per Olimpo Amilcare, e il \r\n sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente \r\n del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel procedimento penale avanti al Pretore di Brescia a carico di \r\n Olimpo Amilcare, imputato per il reato di cui agli artt. 14 e 22 della \r\n legge 3 giugno 1950, n. 375, conseguente alla mancata assunzione nella \r\n sua azienda di quattro invalidi di guerra per n. 264 giornate \r\n lavorative e di tre invalidi civili per fatto di guerra per n. 198 \r\n giornate lavorative, la difesa dell\u0027imputato sollev\u0026#242; eccezione sulla \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale di tale legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza emessa il 16 maggio 1960 il Pretore di Brescia ha \r\n ritenuto che la legge stessa, prescrivendo l\u0027assunzione obbligatoria al \r\n lavoro degli invalidi di guerra, sembra in contrasto con gli artt. 38, \r\n 41 e 42 della Costituzione, sia perch\u0026#233; violerebbe il principio della \r\n libert\u0026#224; della iniziativa economica privata e delle garanzie della \r\n propriet\u0026#224; privata, sia perch\u0026#233; porrebbe a carico di determinati gruppi \r\n di privati cittadini, oneri e retribuzioni spettanti alla \r\n collettivit\u0026#224;. Ed osservato che la definizione del giudizio penale \r\n dipende dalla risoluzione di tale questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale, ha disposto la sospensione del giudizio e la \r\n trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza \u0026#232; stata notificata al Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri ed alla parte, comunicata ai Presidenti delle due Camere \r\n legislative e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1960, \r\n n. 174. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa di Olimpo Amilcare si \u0026#232; costituita depositando delle \r\n deduzioni in data 5 giugno 1960 nelle quali, rilevato che gli artt. 14 \r\n e 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375, impongono al datore di lavoro \r\n di assumere, in percentuali diverse, invalidi militari e invalidi \r\n civili di guerra, si osserva che costoro, pur soffrendo di una \r\n invalidit\u0026#224; determinante una diminuzione della propria attivit\u0026#224; \r\n lavorativa (che pu\u0026#242; anche essere superiore al 50 per cento della \r\n normale capacit\u0026#224;), hanno diritto, ai sensi dell\u0027art. 21 del D.P.R. 18 \r\n giugno 1952, n. 1176, ad una retribuzione pari a quella spettante al \r\n personale valido occupato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Tale obbligo di assunzione degli invalidi sarebbe in contrasto con \r\n l\u0027art. 3 della Costituzione, in quanto sanzionerebbe una disuguaglianza \r\n dei cittadini e violerebbe l\u0027art. 36 della Costituzione, perch\u0026#233; la \r\n retribuzione da corrispondersi agli invalidi non sarebbe proporzionata \r\n alla quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Richiamando la sentenza emanata da questa Corte il 16 dicembre \r\n 1958, n. 78, sull\u0027imponibile di mano d\u0027opera in agricoltura, la difesa \r\n privata sostiene che la legge in esame violerebbe l\u0027art. 38 della \r\n Costituzione in quanto porrebbe a carico di una sola categoria di \r\n cittadini, e senza tenere conto della loro capacit\u0026#224; contributiva di \r\n cui all\u0027art. 53, un onere che per la sua natura di spesa pubblica di \r\n carattere assistenziale dovrebbe essere sopportato dallo Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La legge impugnata contrasterebbe, inoltre, col principio della \r\n libert\u0026#224; della iniziativa economica privata sancito nell\u0027art. 41 della \r\n Costituzione e col principio della garanzia della privata propriet\u0026#224; \r\n affermato nel successivo art. 42, e violerebbe, altres\u0026#236;, i principi \r\n generali che si evincono dal coordinato esame delle citate norme \r\n costituzionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per il Presidente del Consiglio dei Ministri \u0026#232; intervenuta nel \r\n giudizio l\u0027Avvocatura generale dello Stato depositando in data 6 giugno \r\n 1960 deduzioni a stampa, nelle quali sostiene che la questione in esame \r\n differisce da quella gi\u0026#224; prospettata e decisa dalla Corte in ordine \r\n alla disciplina dell\u0027imponibile di mano d \u0027 opera, e che \u0026#232;, invece, \r\n simile all\u0027altra riguardante il collocamento dei mutilati e invalidi \r\n del lavoro, decisa dalla Corte con la sentenza dell\u00278 giugno 1960, n. \r\n 38. La legge impugnata non violerebbe, pertanto, gli artt. 38, 41 e 42 \r\n della Costituzione, perch\u0026#233; l\u0027obbligo di riservare agli invalidi una \r\n aliquota di posti di lavoro nell\u0027impresa non avrebbe carattere \r\n assistenziale e non comporterebbe intervento dello Stato nell\u0027attivit\u0026#224; \r\n di organizzazione economica, n\u0026#233; lesione della garanzia della \r\n propriet\u0026#224; privata, ma soltanto una modesta riserva di posti a favore \r\n di cittadini minorati, che sarebbero cos\u0026#236; messi in condizione di avere \r\n assicurato un lavoro adeguato alle loro possibilit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Con l\u0027ordinanza emessa il 26 maggio 1960 il Pretore di Brescia ha \r\n proposto la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge 3 \r\n giugno 1950, n. 375, concernente \"l\u0027assunzione obbligatoria al lavoro \r\n degli invalidi di guerra\", in riferimento agli artt. 38, 41 e 42 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per quanto riguarda la prospettata violazione dell\u0027art. 38, \u0026#232; da \r\n osservare che non sussiste il presupposto su cui si basa l\u0027ordinanza, \r\n che cio\u0026#232; la legge impugnata, nel disporre agli artt. 14 e 22 l\u0027obbligo \r\n dei datori privati di lavoro di assumere nelle loro aziende un certo \r\n numero di invalidi di guerra, \"porrebbe a carico di determinati gruppi \r\n di privati cittadini oneri e restrizioni spettanti alla collettivit\u0026#224;\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La legge impugnata, infatti, non detta, come sembra ritenere \r\n l\u0027ordinanza in esame, provvidenze assistenziali a favore di invalidi al \r\n lavoro, per l\u0027attuazione delle quali sono chiamate a provvedere, in \r\n base al penultimo comma dell\u0027art. 38, \"organi ed istituti disposti ed \r\n integrati dallo Stato\", ma predispone un sistema inteso ad assicurare \r\n il lavoro ed a reinserire nella vita economica produttiva nazionale \r\n persone, che sono bens\u0026#236; minorate, ma che conservano una capacit\u0026#224; di \r\n lavoro e si trovano ancora in grado di prestare la loro opera. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Rilevanti sono in proposito le norme che la legge impugnata detta, \r\n laddove in via generale prescrive all\u0027art. 3, che \"le disposizioni per \r\n il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge \r\n non si applicano: a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacit\u0026#224; \r\n lavorativa\", e quando specificatamente dispone nell\u0027ultimo comma \r\n dell\u0027art. 14, che \"le imprese di navigazione marittima ed aerea non \r\n sono tenute, per quanto riguarda il personale navigante, all\u0027osservanza \r\n degli obblighi di cui ai precedenti commi\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Deve, inoltre, tenersi presente che gli invalidi di guerra hanno \r\n diritto ad ottenere un posto di lavoro, in quanto essi possano \r\n adeguatamente tenerlo in corrispondenza alle loro particolari \r\n attitudini e condizioni fisiche. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La legge detta all\u0027uopo varie norme, come quelle relative: alla \r\n documentazione della propria attivit\u0026#224; lavorativa e professionale che \r\n deve dare ogni invalido aspirante all\u0027occupazione (art. 6, n. 2); \r\n all\u0027indicazione nella tessera personale rilasciata dall\u0027Opera nazionale \r\n all\u0027invalido del grado di rieducazione professionale e di capacit\u0026#224; \r\n lavorativa generica e specifica e dei posti occupati prima e dopo la \r\n mutilazione (art. 8, nn. 4, 5 e 7); alla limitazione per le ammissioni \r\n di invalidi nei servizi attivi nelle Ferrovie dello Stato e dei servizi \r\n pubblici di trasporto in concessione \"alle qualifiche ed alle \r\n percentuali indicate nella tabella che segue... \" (art. 12); \r\n all\u0027affidamento ad un apposito collegio medico del l\u0027accertamento delle \r\n \"condizioni di idoneit\u0026#224; fisica degli invalidi concorrenti a posti \r\n notarili\" (art. 13, secondo comma). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Pu\u0026#242;, quindi, dirsi che la legge del 3 giugno 1950, n. 375, \r\n riguarda bens\u0026#236; gli invalidi di guerra, ma non totalmente inabili al \r\n lavoro, e che in favore di questi dispone provvidenze di carattere non \r\n assistenziale, ma di avviamento al lavoro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Detta legge, adunque, non soltanto non contrasta con la norma del \r\n penultimo comma dell\u0027art. 38 della Costituzione, ma anzi \u0026#232; in armonia \r\n col disposto del terzo comma dello stesso articolo riguardante il \r\n diritto degli inabili e minorati \"all\u0027educazione ed all\u0027avviamento \r\n professionale\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte si \u0026#232; pronunciata in questo stesso senso nella sentenza \r\n dell\u00278 giugno 1960, n. 38, decidendo una consimile questione sulla \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale del D.L.C.P.S. del 3 ottobre 1947, n. 1222, \r\n ratificato con legge del 9 aprile 1953, n. 292, concernente \r\n \"l\u0027assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle \r\n imprese private\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ugualmente infondati sono i motivi inerenti alla proposta questione \r\n sulla legittimit\u0026#224; costituzionale della legge n. 375 del 1950, in \r\n riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si assume nell\u0027ordinanza del Pretore di Brescia che la detta legge \r\n sarebbe in contrasto con gli artt. 41 e 42 \"perch\u0026#233; violerebbe il \r\n principio della libert\u0026#224; della iniziativa economica privata e delle \r\n garanzie della prapriet\u0026#224; privata\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma, in effetti, la legge in esame non limita o comprime \r\n l\u0027iniziativa economica privata, n\u0026#233; la garanzia della propriet\u0026#224; \r\n privata, giacch\u0026#233; non incide sull\u0027organizzazione economica delle \r\n imprese, non importando per i datori di lavoro altro obbligo che quello \r\n di riservare per gli invalidi di guerra una modesta aliquota di posti \r\n rispetto al numero totale dei dipendenti, che essi datori di lavoro \r\n hanno liberamente determinato e che potrebbero liberamente cambiare. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Anche qui, come nel caso del D.L.C.P.S. del 3 ottobre 1947, n. \r\n 1222, sopracitato, ed esaminato da questa Corte con la sentenza n. 38 \r\n del 1960, si \u0026#232; in presenza di un sistema che non contrasta con gli \r\n artt. 41 e 42 della Costituzione, perch\u0026#233;, secondo quanto la Corte \r\n osserv\u0026#242; in tale sentenza, il sistema predisposto per l\u0027assunzione al \r\n lavoro dei minorati si svolge in base a condizioni e criteri \r\n prestabiliti e non discrezionali, e senza che venga alterata la \r\n valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle \r\n imprese. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Va, altres\u0026#236;, messo in rilievo che l\u0027assunzione al lavoro degli \r\n invalidi di guerra avviene attraverso un procedimento di accertamento \r\n della capacit\u0026#224; lavorativa e della idoneit\u0026#224; dell\u0027invalido aspirante ad \r\n un determinato posto di lavoro, e che nel sistema della legge non vi ha \r\n discordanza tra la prestazione di lavoro da parte dell\u0027invalido assunto \r\n dall\u0027impresa e la retribuzione che deve venirgli corrisposta, - come si \r\n desume anche dall\u0027art. 20, il quale prescrive che \"agli invalidi \r\n ammessi al lavoro in forza della presente legge devono essere applicate \r\n le normali condizioni di assunzione e di lavoro delle aziende\". E su \r\n questo principio ritorna l\u0027art. 21 del D.P.R. del 18 giugno 1956, n. \r\n 1176, contenente il regolamento per l\u0027esecuzione della legge, \r\n disponendo: \"L\u0027invalido assunto in virt\u0026#249; della legge ha diritto alle \r\n condizioni di retribuzione vigenti per il personale occupato ed \u0026#232; \r\n soggetto agli stessi obblighi stabiliti in genere per il personale \r\n dell\u0027azienda ed agli stessi regolamenti e norme di lavoro fermo \r\n restando quanto \u0026#232; disposto dal quarto comma dell\u0027art. 4 del presente \r\n regolamento\". \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione proposta dal Pretore di Brescia \r\n con ordinanza del 16 maggio 1960 sulla legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n della legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l\u0027assunzione \r\n obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, in riferimento agli \r\n artt. 38, 41 e 42 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO \r\n PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI \r\n CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - \r\n ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - \r\n GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - \r\n COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE \r\n CHIARELLI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"1339","titoletto":"SENT. 55/61 A. INVALIDI DI GUERRA - ASSUNZIONE AL LAVORO OBBLIGATORIA - LEGGE 3 GIUGNO 1950, N. 375 - PROVVIDENZE DI CARATTERE ASSISTENZIALE - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE, ART. 38, QUARTO COMMA - INAPPLICABILITA\u0027 - LEGGE 3 GIUGNO 1950, N. 375 - AVVIAMENTO AL LAVORO - COSTITUZIONE, ART. 38, TERZO COMMA - CONFORMITA\u0027.","testo":"Come risulta dagli artt. 2; 14; 6, n. 2; 8, nn. 4, 5 e 7; 12; 13, secondo comma, la legge 3 giugno 1950, n. 375; sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, riguardando gli invalidi di guerra non totalmente inabili al lavoro, dispone in loro favore provvidenze di carattere non assistenziale, ma di avviamento al lavoro. Pertanto, la legge non solo non contrasta con la norma del penultimo comma dell\u0027art. 38 della Costituzione, per il quale alla suddetta assistenza agli invalidi al lavoro provvedono \"organi ed istituti disposti o integrati dallo Stato\", ma e\u0027 anzi in armonia col disposto del terzo comma dello stesso articolo riguardante il diritto degli inabili o minorati \"all\u0027educazione e all\u0027avviamento professionale\".","numero_massima_successivo":"1340","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art3"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art14"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"6","specificazione_articolo":"n.2","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art6"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"8","specificazione_articolo":"n.4","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"8","specificazione_articolo":"n.5","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"8","specificazione_articolo":"n.7","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art12"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art13"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1340","titoletto":"SENT. 55/61 B. LEGGE 3 GIUGNO 1950, N. 375 - ASSUNZIONE AL LAVORO DEI MINORATI - CRITERI E CONDIZIONI - DISCREZIONALITA\u0027 AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE, ARTT. 41 E 42 - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.","testo":"Secondo la legge 3 giugno 1950, n. 375, l\u0027assunzione al lavoro dei minorati si svolge in base a condizioni e criteri prestabiliti e non discrezionali, e senza che venga alterata la valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle imprese. Pertanto, la legge non viola i principi di liberta\u0027 di iniziativa economica e di garanzia della proprieta\u0027 privata di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione.","numero_massima_successivo":"1341","numero_massima_precedente":"1339","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"1341","titoletto":"SENT. 55/61 C. LEGGE 3 GIUGNO 1950, N. 375 - PRESTAZIONE E RETRIBUZIONE DELL\u0027INVALIDO ASSUNTO - CORRISPONDENZA.","testo":"Nel sistema della legge 3 giugno 1950, n. 375, non si ha discordanza tra la prestazione di lavoro da parte dell\u0027invalido assunto dall\u0027impresa e la retribuzione che deve venirgli corrisposta.","numero_massima_precedente":"1340","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/06/1950","numero":"375","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;375~art0"}],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"609","autore":"BRANCA G.","titolo":"IN TEMA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE IN RELAZIONE AI PRINCIPI COSTITUZIONALI","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto del lavoro","anno_rivista":"1962","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"237","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"35918","autore":"Carollo L.","titolo":"Un itinerario giurisprudenziale sul collocamento mirato","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto delle relazioni industriali","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"190","note_abstract":"","collocazione":"A.430","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"607","autore":"CRISAFULLI V.","titolo":"OSSERVAZIONE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1961","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1070","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"610","autore":"DONATI M.","titolo":"SULL\u0027ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI DI GUERRA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il diritto del lavoro","anno_rivista":"1962","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"37","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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