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http_client 1

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      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
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Giudici : Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO, Filippo            PATRONI GRIFFI, Marco              D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge della Regione Molise 10 giugno 2022, n. 10 (Istituzione dell\u0026#8217;Albo unico degli assistenti per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilit\u0026#224; fisiche o sensoriali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3 agosto 2022, depositato in cancelleria il successivo 4 agosto, iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 19 aprile 2023 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 19 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 3 agosto 2022 e depositato il successivo 4 agosto (reg. ric. n. 53 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge della Regione Molise 10 giugno 2022, n. 10 (Istituzione dell\u0026#8217;Albo unico degli assistenti per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilit\u0026#224; fisiche o sensoriali), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei princ\u0026#236;pi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il ricorrente rappresenta che la predetta legge regionale ha istituito l\u0026#8217;Albo unico degli assistenti per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilit\u0026#224; fisiche o sensoriali allo scopo di \u0026#171;favorire l\u0026#8217;integrazione e la partecipazione alle attivit\u0026#224; scolastiche, l\u0026#8217;interazione all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ambiente scolastico, sociale e culturale dell\u0026#8217;alunno disabile, mediando al fine di renderne agevole la comunicazione, l\u0026#8217;apprendimento, l\u0026#8217;integrazione e la relazione, ponendosi come tramite tra lo studente disabile e la sua famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici\u0026#187; (art. 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale illustra quindi i contenuti dell\u0026#8217;intervento normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, al comma 1, stabilisce che l\u0026#8217;albo \u0026#232; istituito presso la Giunta regionale, Assessorato alle politiche sociali, e che ad esso possono iscriversi le figure professionali che possiedono i requisiti di cui al comma 2; il predetto comma demanda quindi alla Giunta il compito di individuare, previo parere dell\u0026#8217;Ufficio scolastico regionale, i criteri di accesso al conseguimento del titolo di \u0026#171;assistente per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione\u0026#187; (d\u0026#8217;ora in poi: AAC), i requisiti per l\u0026#8217;iscrizione al nuovo albo, le modalit\u0026#224; di tenuta e di aggiornamento dello stesso; infine, il comma 3 dispone che la graduatoria degli iscritti all\u0026#8217;albo \u0026#232; definita in virt\u0026#249; dei punteggi di ciascun iscritto sulla base dei titoli posseduti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli artt. 3 e 4 prevedono che l\u0026#8217;Universit\u0026#224; e gli enti di formazione organizzano a proprie spese corsi di aggiornamento professionale a cadenza biennale, che tutti coloro che sono iscritti all\u0026#8217;albo hanno l\u0026#8217;obbligo di seguire, a pena di esclusione dall\u0026#8217;albo stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5 sancisce l\u0026#8217;obbligo per gli enti locali territorialmente competenti di garantire agli alunni disabili, legittimati a farne richiesta, l\u0026#8217;assegnazione dei predetti assistenti, attingendo tali figure professionali esclusivamente dal suddetto albo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, le menzionate disposizioni di cui agli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge reg. Molise n. 10 del 2022 violano l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., perch\u0026#233;, in contrasto con la normativa nazionale che riserva alla competenza legislativa statale l\u0026#8217;individuazione di nuove figure professionali e l\u0026#8217;istituzione di nuovi albi professionali, limitano in modo ingiustificato l\u0026#8217;esercizio della professione in questione, cos\u0026#236; esorbitando dai limiti della legislazione concorrente nella materia \u0026#171;professioni\u0026#187;, come previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale rileva che il riparto delle competenze legislative fra Stato e regioni nella materia \u0026#171;professioni\u0026#187; trova fonte nel citato d.lgs. n. 30 del 2006, il cui art. 1, comma 3, espressamente stabilisce che \u0026#171;[l]a potest\u0026#224; legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConseguentemente, la potest\u0026#224; legislativa regionale in materia deve rispettare il principio secondo cui l\u0026#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, \u0026#232; riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando, invece, nella competenza legislativa regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realt\u0026#224; regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato rappresenta che la figura dell\u0026#8217;AAC, di cui si occupa la legge regionale in esame, \u0026#232; prevista dall\u0026#8217;art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l\u0026#8217;assistenza, l\u0026#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), secondo cui \u0026#171;[n]elle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l\u0026#8217;obbligo per gli enti locali di fornire l\u0026#8217;assistenza per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivit\u0026#224; di sostegno mediante l\u0026#8217;assegnazione di docenti specializzati\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa figura \u0026#232; richiamata poi dall\u0026#8217;art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all\u0026#8217;art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), rubricato \u0026#171;Assistenza scolastica\u0026#187;, laddove stabilisce che \u0026#171;[l]e funzioni amministrative relative alla materia \u0026#8220;assistenza scolastica\u0026#8221; [...] concernono tra l\u0026#8217;altro: [\u0026#8230;] l\u0026#8217;assistenza ai minorati psico-fisici [...]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, il ricorrente afferma che le impugnate disposizioni regionali violano i criteri di riparto tra Stato e regioni della competenza legislativa nella materia \u0026#171;professioni\u0026#187;, \u0026#171;nella misura in cui prevedono l\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;Albo unico regionale, al quale possono iscriversi i soli soggetti che hanno conseguito il titolo sulla base dei criteri fissati dalla Giunta e che possiedono i requisiti stabiliti dalla Giunta stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale osserva che l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Molise n. 10 del 2022, nel disporre che le figure professionali interessate \u0026#171;possono iscriversi\u0026#187; all\u0026#8217;albo, potrebbe far presumere che esso abbia valenza ricognitiva, ma che il successivo art. 5, comma 1, attribuisce, invece, all\u0026#8217;albo stesso \u0026#171;una indubbia capacit\u0026#224; selettiva e limitativa dei professionisti che possono svolgere la suddetta professione nell\u0026#8217;ambito della Regione\u0026#187; e rileva che tale natura costitutiva dell\u0026#8217;albo assume carattere dirimente al fine di valutare la legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intervento legislativo regionale impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno, la difesa statale osserva che \u0026#171;dal tenore dell\u0026#8217;intero corpus della legge emerge che l\u0026#8217;iscrizione nel suddetto albo costituisce requisito per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di assistente per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilit\u0026#224; fisiche o sensoriali nelle scuole della regione: in tal senso devono essere intese le previsioni relative alla formazione di una \u0026#8220;graduatoria degli iscritti all\u0026#8217;Albo\u0026#8221; e dell\u0026#8217;attribuzione di \u0026#8220;punteggi\u0026#8221; (art. 2, comma 3), l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dei corsi di aggiornamento professionale per gli iscritti (art. 4), il riferimento all\u0026#8217;assegnazione di \u0026#8220;incarichi\u0026#8221; da parte degli enti territoriali locali agli iscritti dell\u0026#8217;Albo (art. 5, comma 2). In altri termini, l\u0026#8217;utilit\u0026#224; di tale albo, ai fini dell\u0026#8217;esercizio della professione sul territorio regionale, \u0026#232; legata all\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;iscrizione ad esso, in guisa che l\u0026#8217;albo non ha una funzione meramente ricognitiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul punto, viene richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato la illegittimit\u0026#224; costituzionale di disposizioni regionali in materia di creazione di albi professionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche la previsione del comma 2 dell\u0026#8217;art. 2, che demanda alla Giunta regionale l\u0026#8217;individuazione dei criteri di accesso al conseguimento del titolo, lede, ad avviso del ricorrente, il riparto di competenze previsto dall\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale deduce \u0026#171;[i]nfatti, sia attraverso la previsione di un albo, sia con l\u0026#8217;attribuzione alla Giunta Regionale del compito di integrare, con proprio provvedimento, i requisiti necessari per tale iscrizione, la Regione ha illegittimamente invaso la competenza statale\u0026#187;, e ricorda che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che \u0026#171;non spetta alla legge regionale n\u0026#233; creare nuove professioni, n\u0026#233; introdurre diversificazioni in seno alla figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato (sentenza n. 328 del 2009), n\u0026#233;, infine, assegnare una tale competenza alla Giunta (Corte Cost. sentenze n. 93 del 2008 e n. 449 del 2006, richiamate dalla sentenza n. 230/2011)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sarebbe altres\u0026#236; lesiva del riparto di competenze in materia la disposizione dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, che fa \u0026#171;obbligo agli enti locali territorialmente competenti di garantire agli alunni con disabilit\u0026#224; fisiche o sensoriali appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado, legittimati a farne richiesta, l\u0026#8217;assegnazione di assistenti per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione attingendo esclusivamente dall\u0026#8217;Albo tali figure professionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente deduce che la predetta disposizione, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 2, comma 1, \u0026#171;dimostra che l\u0026#8217;istituendo albo professionale non ha una funzione meramente ricognitiva o di comunicazione e di aggiornamento di professioni gi\u0026#224; riconosciute dalla legge statale, come \u0026#232; invece consentito disporre al legislatore regionale [\u0026#8230;] ma, all\u0026#8217;esito di un percorso formativo cui \u0026#232; subordinata la iscrizione, assume una particolare capacit\u0026#224; selettiva all\u0026#8217;interno della medesima professione, che ne conferma l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;; e ci\u0026#242; anche a prescindere dal fatto che la iscrizione nel suddetto registro si ponga come condizione necessaria ai fini dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; prevista (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 132 del 2010, n. 138 del 2009 e n. 93 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Molise non si \u0026#232; costituita in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 53 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge reg. Molise n. 10 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il comma 1 dell\u0026#8217;art. 2 della predetta legge regionale stabilisce che \u0026#171;[\u0026#232;] istituito presso la Giunta regionale, Assessorato alle Politiche sociali, l\u0026#8217;Albo unico regionale degli assistenti per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione [\u0026#8230;] a cui le figure professionali che possiedono i requisiti di cui al comma 2, possono iscriversi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi del comma 2 del medesimo articolo \u0026#171;[l]a Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di accesso al conseguimento del titolo di assistente per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione, i requisiti per l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;Albo, nonch\u0026#233; le modalit\u0026#224; di tenuta e di aggiornamento dello stesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5 dispone, quindi, che \u0026#171;\u0026#232; fatto obbligo agli enti locali territorialmente competenti di garantire agli alunni con disabilit\u0026#224; fisiche o sensoriali appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado, legittimati a farne richiesta, l\u0026#8217;assegnazione di assistenti per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione attingendo esclusivamente dall\u0026#8217;Albo tali figure professionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il ricorrente preliminarmente rappresenta che la figura dell\u0026#8217;assistente per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilit\u0026#224; fisica o sensoriale (d\u0026#8217;ora in poi: AAC), cui si riferiscono le disposizioni impugnate, trae origine da quanto contemplato dall\u0026#8217;art. 42 del d.P.R. n. 616 del 1977 in tema di assistenza scolastica, relativamente all\u0026#8217;assistenza di persone con disabilit\u0026#224; psico-fisica, ed \u0026#232; stata poi delineata dall\u0026#8217;art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che ha previsto l\u0026#8217;obbligo per gli enti locali di fornire nelle scuole di ogni ordine e grado l\u0026#8217;assistenza per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilit\u0026#224; fisica o sensoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni impugnate violerebbero l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., perch\u0026#233;, in contrasto con la normativa nazionale che riserva alla competenza legislativa statale l\u0026#8217;individuazione di nuove figure professionali e l\u0026#8217;istituzione di nuovi albi professionali, limiterebbero, in modo ingiustificato, con l\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;albo e le correlate previsioni, l\u0026#8217;esercizio della professione dell\u0026#8217;AAC in questione, esorbitando in tal modo dall\u0026#8217;ambito della competenza legislativa concorrente regionale in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, le disposizioni sospettate di illegittimit\u0026#224; costituzionale si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia \u0026#171;professioni\u0026#187;, posti dall\u0026#8217;art. 1 del d.lgs. n. 30 del 2006, secondo cui \u0026#171;[l]a potest\u0026#224; legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale\u0026#187;, principi in base ai quali compete allo Stato la individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, stante il loro carattere necessariamente unitario, mentre rientra nella competenza concorrente del legislatore regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con l\u0026#8217;ambito territoriale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il ricorrente afferma che dall\u0026#8217;intero testo della legge regionale in esame risulterebbe che l\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;albo costituisce requisito per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale in oggetto negli istituti scolastici della Regione, poich\u0026#233; in tal senso depongono le ulteriori disposizioni relative alla formazione di una \u0026#171;graduatoria degli iscritti all\u0026#8217;Albo\u0026#187; e dell\u0026#8217;attribuzione di \u0026#171;punteggi\u0026#187; (art. 2, comma 3), l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dei corsi di aggiornamento professionale per gli iscritti (art. 4), il riferimento all\u0026#8217;assegnazione di \u0026#171;incarichi\u0026#187;, da parte degli enti territoriali locali, agli iscritti all\u0026#8217;Albo (art. 5, comma 2). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, secondo il ricorrente, l\u0026#8217;utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;albo, ai fini dell\u0026#8217;esercizio della professione sul territorio regionale, sarebbe legata all\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;iscrizione ad esso, di modo che lo stesso non avrebbe quella funzione meramente ricognitiva, consentita alla competenza legislativa regionale concorrente in materia di professioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le disposizioni impugnate e, nel suo complesso, la legge reg. Molise n. 10 del 2022 intervengono per disciplinare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta dall\u0026#8217;assistente per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilit\u0026#224; fisiche o sensoriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contesto in cui si cala l\u0026#8217;intervento normativo \u0026#232; il seguente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;AAC \u0026#232; un assistente ad personam che svolge la funzione di facilitare la comunicazione dello studente disabile con i soggetti che interagiscono con lui nel contesto scolastico e non solo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa figura dell\u0026#8217;AAC rinviene la sua oramai remota origine nell\u0026#8217;art. 42 del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le funzioni in cui si esplica l\u0026#8217;assistenza scolastica, laddove prevede che esse concernono, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;persone disabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta dall\u0026#8217;AAC fa poi riferimento il comma 3 dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 104 del 1992, allorch\u0026#233; prevede che: \u0026#171;[n]elle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l\u0026#8217;obbligo per gli enti locali di fornire l\u0026#8217;assistenza per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivit\u0026#224; di sostegno mediante l\u0026#8217;assegnazione di docenti specializzati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur non essendo stata successivamente disciplinata in modo organico a livello nazionale, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;AAC ha assunto nel tempo un crescente rilievo per effetto degli interventi e delle misure volti a rafforzare i processi di inclusione scolastica degli alunni con disabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;AAC \u0026#232; contemplata, in particolare, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante \u0026#171;Norme per la promozione dell\u0026#8217;inclusione scolastica degli studenti con disabilit\u0026#224;, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107\u0026#187;, come modificato, poi, dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante \u0026#171;Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: \u0026#8220;Norme per la promozione dell\u0026#8217;inclusione scolastica degli studenti con disabilit\u0026#224;, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 del citato d.lgs. n. 66 del 2017, nell\u0026#8217;individuare le prestazioni e competenze in materia di inclusione scolastica poste in capo, rispettivamente, allo Stato e agli enti territoriali, ha, difatti, confermato che questi ultimi provvedono ad assicurare gli interventi necessari per garantire l\u0026#8217;assistenza di loro competenza, inclusa l\u0026#8217;assegnazione di personale che svolge l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di AAC, ai sensi dell\u0026#8217;art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, secondo le modalit\u0026#224; attuative e gli standard qualitativi previsti dall\u0026#8217;accordo in sede di Conferenza unificata, fermo restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici \u0026#8211; che rientrano nel \u0026#171;personale ATA\u0026#187; \u0026#8211; previste dall\u0026#8217;art. 3, comma 2, lettera c), del medesimo d.lgs. n. 66 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sua volta, l\u0026#8217;art. 3 del decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione 29 dicembre 2020, n. 182, adottato di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, attuativo delle disposizioni sull\u0026#8217;adozione del modello nazionale di Piano educativo individualizzato (PEI) di cui all\u0026#8217;art. 7 dello stesso d.lgs. n. 66 del 2017, e sulle modalit\u0026#224; di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilit\u0026#224;, definisce l\u0026#8217;assistente all\u0026#8217;autonomia e alla comunicazione come \u0026#171;figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l\u0026#8217;alunno\u0026#187; (art. 3, comma 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale contesto l\u0026#8217;AAC opera in team con le altre figure del sistema scolastico (docenti curriculari, insegnanti di sostegno, personale ATA) senza sovrapposizioni di compiti e funzioni, ma valorizzando in modo sinergico i diversi ambiti di rispettiva competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe attivit\u0026#224; svolte dall\u0026#8217;AAC sono le seguenti: collabora alla stesura e aggiornamento del PEI stesso; programma, realizza e verifica interventi integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con i docenti curriculari e di sostegno; promuove l\u0026#8217;autonomia dello studente disabile, proponendo strategie volte a conseguire le finalit\u0026#224; formative dello sviluppo complessivo della persona; favorisce la socializzazione dello studente con disabilit\u0026#224; e collabora all\u0026#8217;analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di migliori relazioni con le stesse famiglie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa figura dell\u0026#8217;AAC si colloca in una dimensione intermedia e di giuntura fra sistema scolastico e sistema socio-assistenziale e si discosta sia da quella dell\u0026#8217;insegnante di sostegno, che fa parte del corpo docente, sia da quella dell\u0026#8217;assistente di base e igienico-personale, che \u0026#232; parte del servizio ausiliario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn assenza di una disciplina che prescriva a livello nazionale i titoli e i requisiti per poter svolgere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di AAC, la loro individuazione \u0026#232; demandata alle amministrazioni competenti al cui carico la legge impone la fornitura del servizio stesso, con la conseguenza che sul territorio nazionale gli enti preposti hanno adottato le pi\u0026#249; diversificate soluzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloga diversit\u0026#224; si registra in ordine alle modalit\u0026#224; di \u0026#8220;reclutamento\u0026#8221; degli AAC e alle modalit\u0026#224; del rapporto lavorativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il rilevato incremento delle funzioni degli AAC e la persistente assenza di una disciplina in grado di condurre a unit\u0026#224; una cos\u0026#236; eterogenea regolazione adottata a livello territoriale hanno sollecitato l\u0026#8217;adozione di una normativa omogenea a livello nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine, lo stesso d.lgs. n. 66 del 2017 ha previsto, all\u0026#8217;art. 3, comma 4, che: \u0026#171;[e]ntro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell\u0026#8217;articolo 3 e dell\u0026#8217;articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformit\u0026#224; su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all\u0026#8217;assistenza per l\u0026#8217;autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all\u0026#8217;articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell\u0026#8217;autorizzazione di spesa di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente\u0026#187;. Ad oggi l\u0026#8217;intesa prevista dalla citata disposizione non \u0026#232; intervenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione risulta, quindi, inattuata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAllo stato, per quanto rilevato, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;AAC continua, dunque, ad essere priva di una compiuta ed organica disciplina a livello nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La legge reg. Molise n. 10 del 2022 interviene proprio nel descritto scenario di persistente carenza di regolazione sul piano nazionale della figura dell\u0026#8217;AAC, con il dichiarato intento di apprestare una complessiva disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; in questione, e l\u0026#8217;art. 1, nel declinare i principi e le finalit\u0026#224; del provvedimento legislativo, afferma quanto segue: \u0026#171;1. La Regione, nel rispetto degli articoli 34, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e della legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l\u0026#8217;assistenza, l\u0026#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con la presente legge, provvede alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del ruolo di assistente per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione. 2. La Regione riconosce il ruolo sociale dell\u0026#8217;assistente per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione, il cui scopo \u0026#232; quello di favorire l\u0026#8217;integrazione e la partecipazione alle attivit\u0026#224; scolastiche, l\u0026#8217;interazione all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;ambiente scolastico, sociale e culturale dell\u0026#8217;alunno disabile, mediando al fine di renderne agevole la comunicazione, l\u0026#8217;apprendimento, l\u0026#8217;integrazione e la relazione, ponendosi come tramite tra lo studente disabile e la sua famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ora, al di l\u0026#224; delle pur apprezzabili finalit\u0026#224;, l\u0026#8217;intervento normativo regionale in esame viene effettivamente a violare i principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dal d.lgs. n. 30 del 2006 e non \u0026#232; conforme alle statuizioni di questa Corte in ordine al riparto di competenze fra Stato e regioni nella materia in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il comma 2 dell\u0026#8217;art. 1 del d.lgs. n. 30 del 2006, evocato come parametro interposto dal ricorrente, stabilisce che le regioni: \u0026#171;esercitano la potest\u0026#224; legislativa in materia di professioni nel rispetto dei princ\u0026#236;pi fondamentali di cui al Capo II\u0026#187;, e il successivo comma 3 precisa, come visto, che \u0026#171;[l]a potest\u0026#224; legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Tale giurisprudenza ha costantemente affermato che \u0026#171;la potest\u0026#224; legislativa regionale nella materia concorrente delle \u0026#8220;professioni\u0026#8221; deve rispettare il principio secondo cui l\u0026#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, \u0026#232; riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realt\u0026#224; regionale; e che tale principio, al di l\u0026#224; della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura [\u0026#8230;] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ci\u0026#242; derivando che non \u0026#232; nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali\u0026#187; (sentenza n. 98 del 2013, come richiamata dalla sentenza n. 209 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, questa Corte ha chiarito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni nella materia \u0026#171;professioni\u0026#187; l\u0026#8217;istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli gi\u0026#224; istituiti dalle leggi statali, per l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. \u0026#171;Quando per\u0026#242; gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell\u0026#8217;ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni gi\u0026#224; riconosciute dalla legge statale\u0026#187; (sentenza n. 271 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, si \u0026#232; precisato che \u0026#171;tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione\u0026#187; vi \u0026#232; \u0026#171;quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attivit\u0026#224; che la legge regolamenta, giacch\u0026#233; \u0026#8220;l\u0026#8217;istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, gi\u0026#224; di per s\u0026#233;, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale\u0026#8221; (sentenze n. 93 del 2008, n. 300 e n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005), prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attivit\u0026#224; cui l\u0026#8217;elenco fa riferimento (sentenza n. 300 del 2007)\u0026#187; (sentenze n. 98 del 2013; in seguito anche sentenze n. 178 del 2014 e n. 217 del 2015). Si \u0026#232;, altres\u0026#236;, affermato che \u0026#171;non spetta alla legge regionale n\u0026#233; creare nuove professioni, n\u0026#233; introdurre diversificazioni in seno all\u0026#8217;unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato (sentenza n. 328 del 2009), n\u0026#233;, infine, assegnare tali compiti all\u0026#8217;amministrazione regionale, e in particolare alla Giunta (sentenze n. 93 del 2008, n. 449 del 2006)\u0026#187; (sentenza n. 230 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Il contenuto delle disposizioni impugnate si pone pertanto in evidente contrasto con le illustrate coordinate normative e giurisprudenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse, difatti, unitamente all\u0026#8217;intero testo della legge regionale, danno luogo a un assetto compiuto della figura professionale dell\u0026#8217;AAC in esito al quale essa assume una posizione qualificata nell\u0026#8217;ambito giuridico in termini di \u0026#171;professione\u0026#187;, cos\u0026#236; eccedendo dal perimetro della competenza legislativa concorrente regionale in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In tal senso depone la funzione assegnata all\u0026#8217;albo unico istituito ai sensi dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Molise n. 10 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella relazione alla proposta di legge regionale si afferma che l\u0026#8217;obiettivo dell\u0026#8217;intervento normativo \u0026#232; \u0026#171;quello di disporre a livello regionale di un elenco dal quale gli Enti territorialmente competenti possano attingere per far fronte alle richieste degli istituti scolastici, selezionando le varie figure professionali a seconda delle competenze richieste dalle singole scuole\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, tale assunto \u0026#232; smentito dal tenore delle disposizioni impugnate, che assegnano all\u0026#8217;albo anzidetto non una mera funzione ricognitiva/comunicativa, bens\u0026#236; un ruolo essenziale per lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di AAC e, prima ancora, la sua qualificazione giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;albo, difatti, svolge una duplice e coessenziale funzione cogente: da un lato, nei confronti dei potenziali esercenti dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; in questione, in quanto il possesso dei prescritti requisiti, stabiliti ai sensi del comma 2 dell\u0026#8217;art. 2 dalla Giunta regionale, costituisce condizione per l\u0026#8217;iscrizione allo stesso (che, a sua volta, \u0026#232; requisito essenziale per l\u0026#8217;esercizio nell\u0026#8217;ambito regionale della relativa attivit\u0026#224; professionale); dall\u0026#8217;altro lato, nei confronti degli enti locali preposti a fornire l\u0026#8217;assistenza per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilit\u0026#224; fisiche o sensoriali, in quanto obbligati ad \u0026#8220;attingere\u0026#8221; gli AAC dall\u0026#8217;albo stesso (con conseguente illegittimit\u0026#224; del ricorso a modalit\u0026#224; diverse di acquisizione delle relative risorse professionali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo l\u0026#8217;albo assume una funzione sostanzialmente individuatrice della relativa \u0026#171;professione\u0026#187;, preclusa alla competenza legislativa regionale, che \u0026#232; limitata alla definizione di aspetti di una professione gi\u0026#224; individuata dal legislatore statale che presentano uno specifico collegamento con la realt\u0026#224; regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Alla illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni impugnate consegue la caducazione dell\u0026#8217;intera legge regionale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, questa Corte, nel riscontrare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di singole disposizioni regionali impugnate per lesione della competenza legislativa statale nella materia \u0026#171;professioni\u0026#187;, si \u0026#232; sovente pronunciata in tal senso allorch\u0026#233; le disposizioni residue siano risultate prive di autonoma rilevanza e significativit\u0026#224;, in quanto meramente accessorie ovvero complementari alle disposizioni caducate, cui siano inscindibilmente connesse (tra le tante, si ricordano le sentenze n. 228 del 2018, punto 4.4. del Considerato in diritto; n. 132 del 2010, punto 4 del Considerato in diritto; n. 93 del 2008, punto 4 del Considerato in diritto; n. 57 del 2007, punto 4.3. del Considerato in diritto; n. 424 del 2005, punto 2.4. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd \u0026#232; questo il caso, giacch\u0026#233; all\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;albo e alla sua disciplina, previste dalle disposizioni impugnate, fanno riferimento altre disposizioni della legge regionale in oggetto: l\u0026#8217;art. 2, comma 3, dispone che la \u0026#171;graduatoria degli iscritti all\u0026#8217;Albo \u0026#232; definita in virt\u0026#249; dei punteggi di ciascun iscritto sulla base dei titoli posseduti\u0026#187;; l\u0026#8217;art. 3 prevede che la Regione attivi intese e protocolli con l\u0026#8217;Universit\u0026#224; degli Studi del Molise e con gli enti regionali di formazione professionale \u0026#171;per concorrere al riconoscimento, alla promozione e all\u0026#8217;aggiornamento del ruolo di assistente per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione\u0026#187; (comma 1) e che \u0026#171;[l]\u0026#8217;Universit\u0026#224; e gli enti di formazione organizzano a tal fine ed a proprie spese corsi di aggiornamento professionale a cadenza biennale per tutti coloro che sono iscritti all\u0026#8217;Albo\u0026#187; (comma 2); l\u0026#8217;art. 4 stabilisce che \u0026#171;[l]\u0026#8217;aggiornamento di cui all\u0026#8217;articolo 3 \u0026#232; finalizzato all\u0026#8217;adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell\u0026#8217;iscritto [all\u0026#8217;albo], attinenti alle materie oggetto dell\u0026#8217;esercizio professionale e/o alle funzioni svolte dallo stesso, secondo la normativa vigente\u0026#187; (comma 1) e che \u0026#171;[l]\u0026#8217;assistente per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione regolarmente iscritto all\u0026#8217;Albo ha l\u0026#8217;obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, a pena di esclusione dall\u0026#8217;Albo\u0026#187; (comma 2); l\u0026#8217;art. 5, comma 2, infine, nel disporre che gli enti locali possano, per particolari esigenze, individuare le figure professionali per ricoprire incarichi di AAC \u0026#171;anche con riferimento al livello di specializzazione ed alle competenze richieste dal PEI (piano educativo individualizzato)\u0026#187;, contempla una ipotesi peculiare rispetto a quanto previsto dalle disposizioni impugnate della legge regionale, che pertanto non ha ragion d\u0026#8217;essere una volta venute meno queste ultime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto agli artt. 6 (Clausola di invarianza finanziaria) e 7 (Entrata in vigore) ne \u0026#232; evidente la funzione meramente complementare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Va, pertanto, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intera legge reg. Molise n. 10 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge della Regione Molise 10 giugno 2022, n. 10 (Istituzione dell\u0026#8217;Albo unico degli assistenti per l\u0026#8217;autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilit\u0026#224; fisiche o sensoriali);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della restante parte della legge reg. Molise n. 10 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Professioni - Albi professionali - Norme della Regione Molise - Istituzione dell\u0027Albo unico degli assistenti per l\u0027autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilit\u0026#224; fisiche o sensoriali - Possibilit\u0026#224; di iscrizione per le figure professionali in possesso dei requisiti stabiliti - Previsione che la Giunta regionale, previo parere dell\u0027Ufficio scolastico regionale, stabilisce i criteri di accesso al conseguimento del titolo di assistente per l\u0027autonomia e la comunicazione, i requisiti per l\u0027iscrizione all\u0027Albo, nonch\u0026#233; le modalit\u0026#224; di tenuta e di aggiornamento dello stesso - Previsione che \u0026#232; fatto obbligo agli enti locali territorialmente competenti di garantire agli alunni con disabilit\u0026#224; fisiche o sensoriali appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado, legittimati a farne richiesta, l\u0027assegnazione di assistenti per l\u0027autonomia e la comunicazione attingendo esclusivamente dall\u0027albo tali figure professionali.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45664","titoletto":"Regioni (competenza concorrente) - Professioni - Istituzione di nuove figure e dei relativi profili e titoli abilitativi - Competenza riservata allo Stato - Intervento regionale - Limiti - Legislazione di dettaglio limitata agli aspetti inerenti alla specifica realtà regionale - Albi, elenchi e registri regionali - Funzioni esclusivamente ricognitive e comunicative (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di legge della Regione Molise che, in ambito di attività di assistenza ad alunni con disabilità, introduce una nuova figura professionale, l\u0027assistente per l\u0027autonomia e la comunicazione, il cui esercizio richiede l\u0027iscrizione ad apposito albo, secondo i requisiti stabiliti dal legislatore regionale). (Classif. 217013).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer costante giurisprudenza costituzionale, nella materia concorrente delle professioni è un principio, che opera quale limite di ordine generale invalicabile dalla legge regionale, che l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, sia riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Possono rientrare nella competenza delle regioni solo gli aspetti specificamente collegati alla loro realtà, mentre non possono esservi ricomprese né l’introduzione di diversificazioni in seno all’unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato, né l’assegnazione dei compiti correlati all’amministrazione regionale, in particolare alla Giunta. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 209/2020 – mass. 42949; S. 98/2013 – mass. 37084; S. 230/2011 – mass. 35776; S. 328/2009 – mass. 34178-34179; S. 93/2008 – mass. 32254; S. 449/2006 – mass. 30911\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’istituzione di nuovi e diversi albi, rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali per l’esercizio delle attività professionali, esula dai limiti della competenza regionale nella materia concorrente delle professioni. Gli albi, infatti, figurano tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione, presentando una funzione individuatrice delle stesse preclusa alla competenza regionale, anche laddove la previsione delle condizioni di iscrizione non presenti carattere necessario ai fini dello svolgimento dell’attività cui l’elenco fa riferimento. La competenza regionale può estendersi ad albi, elenchi e registri solo nei casi in cui abbiano funzioni meramente ricognitive, di comunicazione e di aggiornamento, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 217/2015 – mass. 38583; S. 178/2014 – mass. 38036; S. 271/ 2009 – mass. 34015; S. 93/2008 – mass. 32254; S. 300/2007 – mass. 31601; S. 57/2007 – mass. 31061;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 355/2005 – mass. 29759\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi , per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, gli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge della Regione Molise n. 10 del 2022. Le disposizioni impugnate dal Governo, da un lato definiscono l’assetto compiuto dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, o AAC, chiamato a fornire assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, così eccedendo la competenza a istituire nuove figure professionali, riservata allo Stato; dall’altro lato, istituiscono un apposito albo, che non presenta una funzione meramente ricognitiva o comunicativa, ma costitutiva, richiedendosene l’iscrizione, secondo i requisiti stabiliti dalla stessa regione, ed essendo imposto agli enti locali di attingervi).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45665","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/06/2022","data_nir":"2022-06-10","numero":"10","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/06/2022","data_nir":"2022-06-10","numero":"10","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/06/2022","data_nir":"2022-06-10","numero":"10","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"02/02/2006","numero":"30","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45665","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento -\u{A0}Disposizioni residue prive di autonomia e in inscindibile legame funzionale con quelle colpite da declaratoria - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. (Classif. 204003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAlla dichiarazione di illegittimità costituzionale di singole disposizioni regionali, per lesione della competenza legislativa statale, segue l’illegittimità costituzionale consequenziale delle disposizioni residue, che risultino prive di autonoma rilevanza e significatività, in quanto meramente accessorie ovvero complementari alle disposizioni caducate, cui siano inscindibilmente connesse (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 228/2018 – mass. 41016; S. 132/2010 – mass. 34566; \u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 93/2008 – mass. 32254; S. 57/2007 – mass. 31061;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 424/2005 – mass. 29956\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata costituzionalmente illegittima, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’intera legge della Regione Molise n. 10 del 2022, in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha colpito gli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della medesima legge, che ne costituiscono il nucleo centrale, comporta la caducazione delle restanti disposizioni, di cui agli artt. 1, 2, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6 e 7, che risultano attinenti ad aspetti ancillari e privi di autonomia, quali la graduatoria degli iscritti all’albo, le intese tra regione e università per la promozione del ruolo professionale illegittimamente introdotto, lo sviluppo delle competenze degli iscritti, le particolari esigenze degli enti locali strettamente correlate, la clausola finanziaria e l’entrata in vigore).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45664","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"10/06/2022","data_nir":"2022-06-10","numero":"10","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43796","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 127/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2648","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44208","autore":"Matucci G.","titolo":"La potestà legislativa concorrente fra vuoti di principio e attivismo regionale. Un altro caso in tema di \"professioni\" all\u0027attenzione della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44253","autore":"Petrillo C.","titolo":"Il diritto all’inclusione scolastica delle persone con disabilità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44252_2023_127.pdf","nome_file_fisico":"127-2023+altra_Petrillo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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