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Uff.\" n. 131 bis del 5 giugno 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO \r\n REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - \r\n Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO \r\n ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. \r\n GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. \r\n GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 27 del d.P.R. \r\n 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. n. \r\n 636 del 1972 concernente la revisione della disciplina del contenzioso \r\n tributario), dell\u0027art. 17, comma secondo, legge 9 ottobre 1971, n. 825 \r\n (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria) e dell\u0027art. \r\n 48, comma primo, legge 24 aprile 1980, n. 146 promosso con ordinanza \r\n emessa il 26 giugno 1984 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da \r\n Scotto Ignazio ed altri c/Ministero delle finanze ed altra, iscritta al \r\n n. 1185 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 328 del 1984. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione di Scotto Ignazio, di Toro Enrico ed \r\n altri nonch\u0026#233; l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito nell\u0027udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice \r\n relatore Brunetto Bucciarelli Ducci; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Federico Sorrentino per Scotto Ignazio ed altri e \r\n l\u0027Avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del \r\n Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Il Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, ha \r\n sollevato, con ordinanza del 26 giugno 1984, una serie di questioni \r\n incidentali di legittimit\u0026#224; costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La prima riguarda l\u0027art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, \r\n nella parte in cui fissa a 75 anni il limite di et\u0026#224; per far parte \r\n delle Commissioni tributarie. Si assume che tale disposizione violi gli \r\n artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, avendo con essa il \r\n Governo espressamente abrogato l\u0027art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26 \r\n ottobre 1972, n. 636, che aveva fissato tale limite di et\u0026#224; a 78 anni \r\n ed era stato emanato nell\u0027esercizio della legge di delega 9 ottobre \r\n 1971, n. 825 (Riforma tributaria). La norma impugnata, quindi, \u0026#232; stata \r\n emanata o in assenza di apposita delega del Parlamento o comunque \r\n eccedendo dai limiti della delega ricevuta, rientrando anche il d.P.R. \r\n n. 739/1981 nell\u0027ambito della legge delega n. 825 del 1971. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - La seconda questione attiene, invece, all\u0027art. 17, secondo \r\n comma, della legge di delega n. 825/1971, che attribuisce al Governo il \r\n potere di legiferare sulla materia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Se tale norma venisse, infatti, interpretata estensivamente, cos\u0026#236; \r\n da attribuire al Governo la facolt\u0026#224; di ripetute e successive \r\n modificazioni sostanziali della normativa vigente, essa travalicherebbe \r\n i limiti propri della delega legislativa, nei quali rientra - secondo \r\n l\u0027ordinanza di rinvio - il principio gi\u0026#224; citato della non \r\n reiterabilit\u0026#224; dell\u0027esercizio della delega, con conseguente lesione \r\n dell\u0027art. 76 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - Lo stesso art. 17 della legge di delega viene denunciato sotto \r\n altro profilo, sempre in relazione all\u0027art. 76 della Costituzione, \r\n nella parte in cui ammette interventi \"integrativi e correttivi\" da \r\n parte del legislatore delegato senza specificare i principi e criteri \r\n direttivi da osservare in detti interventi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Se infatti il concetto di disposizione correttiva si intende in \r\n termini molto ristretti - prosegue il giudice a quo - poteva forse \r\n essere sufficiente il rinvio agli stessi principi e criteri direttivi \r\n imposti dal delegante al delegato ai fini dell\u0027emanazione delle prime \r\n disposizioni delegate; se invece si d\u0026#224; al potere correttivo \r\n un\u0027interpretazione molto lata - cos\u0026#236; da comprendervi l\u0027emanazione \r\n della norma impugnata - allora certamente avrebbe dovuto il Parlamento \r\n \"circoscrivere e puntualizzare i poteri del delegato mediante \r\n l\u0027imposizione di ulteriori appositi criteri direttivi necessariamente \r\n non coincidenti con quelli dettati per le prime norme delegate\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4. - Con la quarta questione si impugna, sempre in relazione \r\n all\u0027art. 76 della Costituzione, anche l\u0027art. 48 della legge 24 aprile \r\n 1980, n. 146 (e derivatamente del citato art. 27 d.P.R. n. 739/1981), \r\n che proroga ulteriormente sino al 31 dicembre 1981 il termine per \r\n l\u0027esercizio della delega, originariamente fissato al 31 dicembre 1972, \r\n rendendo cos\u0026#236; possibile l\u0027emanazione della disposizione \"correttiva\" \r\n denunciata. Anche se la prorogabilit\u0026#224; della delega \u0026#232; ammessa in \r\n virt\u0026#249; del principio generale secondo il quale chi ha l\u0027autorit\u0026#224; di \r\n fissare un termine lo pu\u0026#242; prorogare, salvo norme in contrario, tale \r\n principio comporterebbe - secondo il giudice a quo - anche la regola \r\n universalmente riconosciuta che il potere di prorogare non pu\u0026#242; essere \r\n pi\u0026#249; esercitato a termine scaduto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il che non toglie naturalmente la possibilit\u0026#224; di una delega nuova \r\n nella stessa materia, ma allora la legge di delega avrebbe dovuto \r\n contenere i nuovi criteri direttivi, non essendo sufficiente il \r\n semplice richiamo a quelli della prima legge, ormai vecchi di quasi un \r\n decennio e concepiti per una riforma gi\u0026#224; integralmente attuata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 5. - Un\u0027ulteriore questione viene sollevata in via subordinata \r\n riguardo all\u0027art. 27 d.P.R. n. 739/1981, in riferimento agli artt. 25 \r\n (intangibilit\u0026#224; del giudice naturale precostituito per legge) e 108 \r\n (indipendenza dei magistrati delle giurisdizioni speciali) della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con la disposizione impugnata, infatti, il Governo avrebbe in \r\n sostanza determinato la cessazione dalle funzioni dei pi\u0026#249; anziani \r\n membri della Commissione centrale tributaria (tutti facilmente \r\n identificabili), con conseguente alterazione della composizione dei \r\n collegi anche per i ricorsi gi\u0026#224; pendenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 6. - Un\u0027ultima questione di incostituzionalit\u0026#224; riguarda infine lo \r\n stesso art. 27 gi\u0026#224; impugnato in riferimento all\u0027art. 76 Cost. sotto \r\n il profilo della violazione dei principi e dei criteri direttivi \r\n stabiliti dal legislatore delegante con il citato art. 17, secondo \r\n comma, della legge n. 825/1971. Di tali criteri faceva parte anche \r\n l\u0027acquisizione obbligatoria di un parere dell\u0027apposita commissione \r\n parlamentare di cui al primo comma dello stesso art. 17. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ora, sebbene tale parere non fosse vincolante - si legge \r\n nell\u0027ordinanza di rinvio - la sua negativit\u0026#224;, proprio in merito \r\n all\u0027abrogazione dell\u0027art. 45 d.P.R. n. 636/1972 sui limiti di et\u0026#224;, \r\n avrebbe dovuto indurre il Governo a dare una adeguata motivazione alla \r\n sua decisione diametralmente opposta al parere esplicito e motivato \r\n della commissione parlamentare. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La richiesta obbligatoria del parere non era quindi un adempimento \r\n meramente formale, ma intendeva piuttosto porre un limite alla \r\n discrezionalit\u0026#224; del Governo, costringendolo a darsi carico \r\n dell\u0027orientamento manifestato nel parere attraverso una espressa \r\n giustificazione del diverso indirizzo adottato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 7. - Si sono costituite in giudizio le parti private, rappresentate \r\n e difese dall\u0027avv. Federico Sorrentino del Foro di Roma. Nel giudizio \r\n di merito esse avevano impugnato davanti al TAR del Lazio il \r\n provvedimento che aveva disposto il loro collocamento a riposo dal 1 \r\n gennaio 1982 (ovvero al compimento del 75\u0027 anno di et\u0026#224;, se \r\n successivo), in applicazione dell\u0027impugnato art. 27 d.P.R. 3 novembre \r\n 1981, n. 739. Avverso la decisione del TAR, che aveva dichiarato \r\n manifestamente infondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n gi\u0026#224; proposte in quella sede, i ricorrenti hanno adito il Consiglio di \r\n Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nelle deduzioni di parte si svolgono le medesime argomentazioni \r\n poste a fondamento dell\u0027ordinanza di rimessione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 8. - \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei \r\n ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura Generale dello Stato, \r\n deducendo l\u0027infondatezza di tutte le questioni sollevate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il primo dubbio - incentrato sulla distinzione del concetto di \r\n \"norma solamente correttiva\" nel pi\u0026#249; vasto ambito delle norme \r\n modificative - verrebbe infatti a cadere se si considera che la stessa \r\n legge di delega menziona espressamente proprio le \"disposizioni ... \r\n correttive\" da emanare \"con uno o pi\u0026#249; decreti\", ragion per cui nella \r\n stessa ordinanza di rimessione si avverte la necessit\u0026#224; di prospettare \r\n un subordinato dubbio di costituzionalit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La seconda questione si fonda, infatti, sul principio della \r\n \"istantaneit\u0026#224; della consumazione del potere di delega\", che tuttavia - \r\n osserva l\u0027Avvocatura - da un lato \u0026#232; contestato in dottrina (cfr. \r\n Paladin), dall\u0027altro nel caso di specie \u0026#232; escluso dal momento che la \r\n stessa legge di delega dispone in senso contrario. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e N\u0026#233; avrebbe maggior fondamento la terza questione, in quanto le \r\n \"disposizioni correttive\" previste dalla delega postulano chiaramente \r\n la valutazione di una esperienza specifica sulla base delle prime norme \r\n emanate nell\u0027esercizio della delega. Ed i criteri direttivi originari \r\n erano pi\u0026#249; che sufficienti per tale verifica, non potendosi esigere - \r\n come non esige la Costituzione - l\u0027imposizione nella legge di delega di \r\n ulteriori \"appositi\" criteri direttivi formulati a priori. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Anche la quarta questione non ha fondamento in quanto pretendere, \r\n per una mera proroga del termine di una legge di delega, la \r\n determinazione di altri criteri direttivi contrasterebbe con il \r\n concetto stesso di proroga e sottrarrebbe, comunque, al legislatore \r\n ordinario la valutazione circa la lamentata \"vecchiaia\" dei criteri \r\n stessi e la \"integrale attuazione\" della riforma, che certamente non \r\n compete al giudice. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e N\u0026#233; appare violato - prosegue l\u0027Avvocatura - il principio della \r\n intangibilit\u0026#224; del giudice naturale. Questi, infatti, non \u0026#232; tale \r\n perch\u0026#233; costituito da persone determinate, ma perch\u0026#233; preposto a \r\n garantire determinati diritti e interessi in una determinata materia. \r\n Altrimenti quel principio sarebbe di continuo violato da qualsiasi \r\n trasferimento o sostituzione di giudici. N\u0026#233; pu\u0026#242; esservi interferenza \r\n del Governo nella sfera giurisdizionale, quando esso esercita una \r\n funzione di legislazione delegata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine anche l\u0027ultima questione, con la quale si lamenta che il \r\n Governo non abbia tenuto nel dovuto conto il parere contrario della \r\n commissione parlamentare, non ha fondamento, in quanto un parere non \r\n vincolante pu\u0026#242; ben essere disatteso tanquam non esset dal legislatore \r\n delegato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Venendo alla sostanza della norma impugnata, la difesa dello Stato \r\n osserva che la eccezionalit\u0026#224; del limite di et\u0026#224; a settantotto anni \r\n (art. 45 d.P.R. n. 636/1972), in un sistema che lo fissa per le \r\n funzioni giurisdizionali ordinarie a settanta anni e per quelle \r\n tributarie a settantacinque, poteva giustificarsi solo per garantire \r\n nella prima applicazione della riforma tributaria la utilizzazione di \r\n una specifica e matura esperienza ai fini della continuit\u0026#224; di \r\n indirizzo; ma a distanza di dieci anni questi fini si devono presumere \r\n pienamente raggiunti con il superamento della fase di prima \r\n applicazione della riforma. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Sei sono le questioni formalmente sottoposte all\u0027esame di \r\n questa Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Con la prima si chiede se contrasti o meno con gli artt. 76 e 77, \r\n primo comma, della Costituzione l\u0027art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, \r\n n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di \r\n et\u0026#224; per far parte delle Commissioni tributarie; per il dubbio che tale \r\n norma - abrogando l\u0027art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, \r\n n. 636, che aveva fissato tale limite a settantotto anni - ecceda dalla \r\n delega concessa al Governo dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Riforma \r\n tributaria), violando, con l\u0027emanazione reiterata di due norme di \r\n contenuto contrastante nella stessa materia, il principio della \r\n istantaneit\u0026#224; e non reiterabilit\u0026#224; dell\u0027esercizio della delega. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Una delle caratteristiche essenziali della delega del potere \r\n legislativo - argomenta il giudice a quo - sarebbe infatti \r\n l\u0027istantaneit\u0026#224; del suo esercizio, nel senso che il Governo pu\u0026#242; s\u0026#236; \r\n dividere una disciplina vasta e complessa in pi\u0026#249; testi normativi, \r\n anche a distanza di tempo, purch\u0026#233; si tratti di disposizioni \r\n logicamente diverse e non incompatibili tra loro, ma non pu\u0026#242;, una \r\n volta posta una norma per determinati fini, valersi ancora della stessa \r\n delega originaria per abrogarla. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; si pu\u0026#242; considerare la norma impugnata semplicemente correttiva \r\n - si legge nell\u0027ordinanza - in quanto essa anzich\u0026#233; confermare \r\n sostanzialmente il disposto della norma originaria - come sarebbe \r\n proprio delle norme correttive - la capovolge radicalmente, privando \r\n determinati soggetti, tutti inequivocabilmente identificabili, del \r\n titolo a mantenere ed esercitare un munus publicum che la norma \r\n originaria aveva loro attribuito. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Alla violazione del medesimo principio si ricollega anche la \r\n seconda questione, con la quale si chiede se contrasti o meno con lo \r\n stesso art. 76 della Costituzione l\u0027art. 17, secondo comma, della \r\n citata legge di delega n. 825 del 1971, nella parte in cui consente al \r\n Governo di adottare a distanza di tempo disposizioni di contenuto \r\n contrario nella stessa materia (artt. 45 d.P.R. n. 636/1972 e 27 d.P.R. \r\n n. 739/1981). In sostanza - secondo il giudice a quo - o \u0026#232; stato il \r\n Governo ad eccedere dalla delega ricevuta esercitandola reiteratamente \r\n con l\u0027emanazione di norme contrastanti (prima questione) o \u0026#232; stato lo \r\n stesso Parlamento a conferire una delega eccedente i limiti fissati \r\n dall\u0027art. 76 della Costituzione (seconda questione). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Entrambe le questioni sono infondate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quanto alla prima occorre osservare che la legge di delega n. 825 \r\n del 1971 aveva per oggetto l\u0027attuazione di una riforma ampia e \r\n complessa che copriva l\u0027intera materia del prelievo fiscale, per cui lo \r\n stesso legislatore delegante previde la necessit\u0026#224; di emanare, nei \r\n termini di tempo prefissati e in conformit\u0026#224; di determinati principi \r\n direttivi indicati dal Parlamento, pi\u0026#249; provvedimenti normativi \r\n delegati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ed occorre soprattutto ricordare che la delega originaria \u0026#232; stata \r\n pi\u0026#249; volte rinnovata per mezzo di successive leggi di proroga, in \r\n virt\u0026#249; di una delle quali (legge 24 aprile 1980, n. 146) \u0026#232; stata \r\n prodotta la norma impugnata. Ben poteva perci\u0026#242; il Governo legiferare \r\n in una materia cos\u0026#236; vasta e complessa con pi\u0026#249; testi normativi emanati \r\n anche a distanza di tempo, di tal ch\u0026#233; viene a cadere il primo dubbio \r\n sollevato dal giudice a quo: che cio\u0026#232; l\u0027impugnato art. 27 sia stato \r\n emanato senza il sostegno di una delega. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; maggior fondamento ha l\u0027altro profilo prospettato dal Consiglio \r\n di Stato: che cio\u0026#232; il Governo, pur essendo legittimato dalla legge di \r\n delega ad emanare pi\u0026#249; disposizioni nella stessa materia a distanza di \r\n tempo, abbia ecceduto con la norma impugnata i limiti di tale delega. \r\n Questa, infatti, disponeva all\u0027art. 17, secondo comma, che il \r\n legislatore delegato aveva la facolt\u0026#224; di emanare ulteriori \r\n \"disposizioni integrative e correttive\" delle prime, \"nel rispetto dei \r\n principi e criteri direttivi\", anche con uno o pi\u0026#249; decreti successivi. \r\n Ora - secondo il giudice a quo - l\u0027art. 27 non sarebbe una norma \r\n correttiva o integrativa, ma sostanzialmente modificativa, tale quindi \r\n da travalicare i limiti della delega fissati dal Parlamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Senonch\u0026#233; tale valutazione sulla natura della norma delegata non \r\n pu\u0026#242; essere seguita. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nel primo esercizio della delega, infatti, il Governo dispose \r\n all\u0027art. 45, secondo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972 che \"nella prima \r\n applicazione del decreto\" il limite di et\u0026#224; per i componenti delle \r\n commissioni tributarie, stabilito nel terzo comma dell\u0027art. 10, veniva \r\n elevato di tre anni. Ed il terzo comma dell\u0027articolo citato fissava \r\n tale limite a settantacinque anni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La regola, quindi, per la cessazione dall\u0027ufficio era - nella \r\n normativa delegata - il raggiungimento del settantacinquesimo anno di \r\n et\u0026#224;. Solo in via transitoria ed eccezionale, cio\u0026#232; per la prima fase \r\n di applicazione della nuova normativa, tale limite veniva portato al \r\n settantottesimo anno di et\u0026#224;, allo scopo evidente di assicurare una \r\n continuit\u0026#224; di esperienza giurisprudenziale nella fase delicata di \r\n transizione dalla vecchia alla nuova disciplina fiscale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La norma impugnata del d.P.R. n. 739 del 1981 non fece che \r\n ripristinare la regola generale di cui all\u0027art. 10 del decreto del \r\n 1972. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tale norma aveva quindi il carattere di norma integrativa, la cui \r\n emanazione era consentita al Governo dall\u0027art. 17 della legge di \r\n delega. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Una volta, infatti, che lo stesso legislatore delegato, nel pieno \r\n esercizio della delega ricevuta, abbia esplicitamente prodotto una \r\n norma per disciplinare una certa materia soltanto nella fase iniziale \r\n di applicazione di una normativa riformatrice, rientra nei poteri dello \r\n stesso legislatore delegato, conferitigli nella stessa legge di delega, \r\n integrare - senza necessit\u0026#224; di una delega ulteriore o di fissazione di \r\n ulteriori criteri o principi direttivi - la norma transitoria iniziale \r\n con norme di contenuto anche diverso, al fine di coprire il vuoto \r\n normativo che altrimenti si produrrebbe con la cessazione della prima \r\n fase di applicazione della riforma. N\u0026#233; pu\u0026#242; essere sottratta allo \r\n stesso legislatore delegato la valutazione discrezionale del momento in \r\n cui la fase iniziale di applicazione deve ritenersi esaurita, dato che \r\n il Parlamento stesso - come nel caso in esame - gli ha conferito tale \r\n discrezionalit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il fatto poi che le norme delegate, pur nel rispetto dei principi \r\n direttivi e criteri fondamentali, siano state emesse, sempre per lo \r\n stesso oggetto, a dieci anni di distanza (la legge di delegazione \u0026#232; \r\n del 1971 e la disposizione impugnata del 1981) non basta a far ritenere \r\n che nella specie si sia in presenza di un vero e proprio trasferimento \r\n delle funzioni legislative dal Parlamento al Governo e non soltanto di \r\n una normale delega, dal momento che il Parlamento, nel concedere in \r\n modo reiterato la proroga del termine per l\u0027emanazione dei \r\n provvedimenti delegati (come poteva certamente fare giacch\u0026#233; l\u0027organo \r\n che ha l\u0027autorit\u0026#224; di fissare una scadenza pu\u0026#242; anche prorogarla) ha \r\n pur sempre effettuato le proprie valutazioni nel rispetto delle \r\n prescrizioni dettate dall\u0027art. 76 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; tale facolt\u0026#224; di valutazione discrezionale del legislatore \r\n delegante viene meno nell\u0027ipotesi di proroga di un termine quando \r\n questo sia gi\u0026#224; scaduto, non essendovi alcun ostacolo di natura \r\n costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di far rivivere \r\n retroattivamente una delega ormai scaduta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Con la terza questione si domanda alla Corte se il citato art. \r\n 17 della legge n. 825 del 1971 contrasti o meno con l\u0027art. 76 della \r\n Costituzione, nella parte in cui ammette interventi integrativi e \r\n correttivi ad opera del legislatore delegato senza specificare i \r\n principi e i criteri direttivi da osservare in detti interventi; per il \r\n dubbio che tale disposizione violi il principio della necessaria \r\n conformit\u0026#224; delle leggi delegate alle finalit\u0026#224; delle rispettive leggi \r\n di delegazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Anche detta questione non \u0026#232; fondata poich\u0026#233; lo stesso art. 17, \r\n nell\u0027autorizzare il Governo ad emettere uno o pi\u0026#249; provvedimenti \r\n delegati, ha espressamente stabilito che tali provvedimenti dovevano \r\n attenersi ai principi e ai criteri direttivi determinati dalla stessa \r\n legge di delega n. 825 del 1971. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Alla quarta questione sottoposta all\u0027esame della Corte (se \r\n contrasti o meno con l\u0027art. 76 della Costituzione l\u0027art. 48 della legge \r\n 24 aprile 1980, n. 146, nella parte in cui proroga ulteriormente fino \r\n al 31 dicembre 1982 il termine per l\u0027esercizio della delega previsto \r\n dalla legge n. 825 del 1971, malgrado il termine, ripetutamente \r\n prorogato, fosse gi\u0026#224; scaduto) si \u0026#232; gi\u0026#224; data risposta (cfr. sopra sub \r\n 3), cosicch\u0026#233; anch\u0027essa risulta non fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5. - Ugualmente infondata \u0026#232; la successiva questione sollevata con \r\n l\u0027ordinanza di rimessione: se contrasti o meno con gli artt. 25 e 108 \r\n della Costituzione il pi\u0026#249; volte citato art. 27 del d.P.R. n. 739 del \r\n 1981 sotto il profilo della violazione dei principi dell\u0027intangibilit\u0026#224; \r\n del giudice naturale precostituito per legge e dell\u0027indipendenza dei \r\n magistrati speciali. Fissando infatti il limite d\u0027et\u0026#224; a \r\n settantacinque, anzich\u0026#233; a settantotto anni - sostiene il giudice a quo \r\n - si verrebbe a determinare in sostanza la cessazione dalle funzioni \r\n dei componenti pi\u0026#249; anziani della Commissione tributaria centrale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La censura non merita accoglimento in quanto - a parte la \r\n considerazione che l\u0027imposizione del nuovo limite d\u0027et\u0026#224; riguarda i \r\n membri di tutte le Commissioni tributarie e non soltanto di quella \r\n centrale - la norma impugnata non priva i cittadini dell\u0027organo \r\n giurisdizionale preposto per legge alla garanzia di determinati diritti \r\n ed interessi, ma regola in via generale uno dei criteri di appartenenza \r\n all\u0027organo stesso, con riferimento all\u0027et\u0026#224; massima, conformandolo tra \r\n l\u0027altro alla regola generale prevista nello stesso provvedimento \r\n delegato che aveva introdotto in via transitoria ed eccezionale \r\n l\u0027elevazione del limite a settantotto anni. I parametri costituzionali \r\n invocati non garantiscono infatti la permanenza delle persone fisiche \r\n in un determinato organo giurisdizionale, ma la certezza del cittadino \r\n di veder tutelati i propri diritti e interessi da un organo gi\u0026#224; \r\n preventivamente stabilito dall\u0027ordinamento e indipendente da ogni \r\n influenza esterna. Pertanto i parametri costituzionali indicati non \r\n appaiono violati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 6. - L\u0027ultima questione sollevata \u0026#232; se lo stesso art. 27 del \r\n d.P.R. n. 739 del 1981 contrasti o meno con l\u0027art. 76 della \r\n Costituzione, nella parte in cui fissa il predetto termine d\u0027et\u0026#224; \r\n malgrado il parere contrario dell\u0027apposita commissione parlamentare, \r\n violando cos\u0026#236; senza una adeguata motivazione i principi e i criteri \r\n direttivi stabiliti dal legislatore delegante con l\u0027art. 17, primo \r\n comma, della legge n. 825 del 1971. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Anche tale questione non \u0026#232; fondata. Infatti il Governo, \r\n nell\u0027adottare il decreto n. 739 del 1981, ha preventivamente richiesto \r\n il parere della commissione parlamentare, cos\u0026#236; come prescriveva la \r\n legge di delega. Poich\u0026#233; tale parere non era per\u0026#242; vincolante, il solo \r\n fatto che il legislatore delegato non abbia dato motivazione della \r\n ragione per cui se ne \u0026#232; discostato, non pu\u0026#242; costituire motivo di \r\n incostituzionalit\u0026#224;. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n degli artt. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e \r\n correttive del d.P.R. n. 636 del 1972 concernente la revisione della \r\n disciplina del contenzioso tributario); 17 della legge 9 ottobre 1971, \r\n n. 825 (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria) e 48 \r\n della legge 24 aprile 1980, n. 146 (proroga del termine per l\u0027esercizio \r\n della delega predetta), sollevate in riferimento agli artt. 76, 77, 25 \r\n e 108 della Costituzione dal Consiglio di Stato con l\u0027ordinanza \r\n indicata in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - \r\n BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO \r\n MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO \r\n LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - \r\n GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - \r\n GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO \r\n CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - \r\n FRANCESCO GRECO. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e GIOVANNI VITALE - Cancelliere \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10924","titoletto":"SENT. 156/85 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - LIMITE DI ETA\u0027 - ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE LIMITE FISSATO CON LA RIFORMA TRIBUTARIA - ASSUNTA MANCANZA DI PREVIA LEGGE DI DELEGA ED ECCESSO DALLA LEGGE DI DELEGA - FACOLTA\u0027 DEL GOVERNO DI EMANARE, ANCHE CON PIU\u0027 DECRETI A DISTANZA DI TEMPO, ULTERIORI \"DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE\" - RINNOVAZIONE DELLA DELEGA PER MEZZO DI SUCCESSIVE LEGGI DI PROROGA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.","testo":"Il fatto che le norme delegate, pur nel rispetto dei principi direttivi e criteri fondamentali, siano emesse, sempre per lo stesso oggetto, a diversi anni di distanza non basta a far ritenere che si sia in presenza di un trasferimento delle funzioni legislative dal Parlamento al Governo e non di una normale delega, dal momento che il Parlamento, nel concedere in modo reiterato la proroga del termine per l\u0027emanazione dei provvedimenti delegati (come puo\u0027 certamente fare giacche\u0027 l\u0027organo che ha l\u0027autorita\u0027 di fissare una scadenza puo\u0027 anche prorogarla), effettua pur sempre le proprie valutazioni nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Costituzione. Ne\u0027 tale facolta\u0027 di valutazione discrezionale del legislatore delegante viene meno nell\u0027ipotesi di proroga di un termine quando questo sia gia\u0027 scaduto, non essendovi alcun ostacolo di natura costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di far rivivere con effetti retroattivi una delega scaduta. Pertanto non contrastano con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., gli artt. 17, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, nella parte in cui consente al legislatore delegato di adottare a distanza di molto tempo disposizioni di contenuto contrario nella stessa materia, e 48, comma primo, della legge 24 aprile 1980, n. 146, nella parte in cui proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 1982 il termine per l\u0027esercizio della delega previsto dalla legge n. 825 del 1971, malgrado il termine, ripetutamente prorogato, fosse gia\u0027 scaduto. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - delle questioni di legittimita\u0027 delle dette disposizioni, sollevate sotto il profilo che il Parlamento non avrebbe potuto consentire al Governo di legiferare in materia di riforma tributaria con piu\u0027 testi normativi emanati anche a distanza di tempo, ne\u0027 prorogare il termine per l\u0027esercizio della delega una volta che questo, ripetutamente prorogato, fosse gia\u0027 scaduto, per cui sarebbe stato precluso al legislatore delegato di ridurre - con l\u0027art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - di tre anni il limite di eta\u0027 per far parte delle commissioni tributarie, stabilito a settantotto anni, nella prima fase di applicazione della riforma, dall\u0027art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).","numero_massima_successivo":"10925","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/10/1971","numero":"825","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;825~art17"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/04/1980","numero":"146","articolo":"48","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;146~art48"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10925","titoletto":"SENT. 156/85 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - LIMITE DI ETA\u0027 - ABROGAZIONE DEL LIMITE PRECEDENTE FISSATO IN SEDE DI RIFORMA TRIBUTARIA - CARATTERE INTEGRATIVO E NON MODIFICATIVO DELLA DISPOSIZIONE ABROGATRICE - EMANAZIONE DI DECRETI DELEGATI INTEGRATIVI DELLA INIZIALE NORMATIVA TRANSITORIA - DISCREZIONALITA\u0027 LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"Una volta che lo stesso legislatore delegato, nell\u0027esercizio della delega ricevuta, abbia esplicitamente prodotto una norma per disciplinare una certa materia soltanto nella fase iniziale di applicazione di una normativa riformatrice, rientra nei poteri dello stesso legislatore delegato, conferitigli dalla legge di delega, integrare - senza necessita\u0027 di una delega ulteriore o di fissazione di ulteriori criteri o principi direttivi - la norma transitoria iniziale con disposizioni di contenuto anche diverso, al fine di coprire il vuoto normativo che altrimenti si creerebbe con la cessazione della prima fase di applicazione della riforma. Pertanto non e\u0027 costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1971, n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di eta\u0027 per far parte delle commissioni tributarie, in quanto esso e\u0027 stato emanato in attuazione di una delega che prevedeva l\u0027emissione di piu\u0027 decreti delegati (delega rinnovata con varie leggi di proroga), la quale consentiva che fossero prodotte norme integrative, quale appunto quella in discussione che ha modificato una disposizione transitoria dettata per la prima attuazione della nuova normativa. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo succitato, proposta sull\u0027assunto che esso contrasti con la delega concessa al Governo dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, sotto il profilo che questa era gia\u0027 stata utilizzata disponendosi - con l\u0027art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 736 - che il limite di eta\u0027 per far parte delle commissioni tributarie fosse di settantotto anni, per cui non poteva essere nuovamente utilizzata per fissare un limite diverso).","numero_massima_successivo":"10926","numero_massima_precedente":"10924","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/11/1981","numero":"739","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;739~art27"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10926","titoletto":"SENT. 156/85 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RIFORMA - LEGGE DI DELEGAZIONE - INTERVENTI INTEGRATIVI E CORRETTIVI DEL LEGISLATORE DELEGATO - ASSERITA MANCANZA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"L\u0027art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, nell\u0027autorizzare la emanazione di uno o piu\u0027 provvedimenti delegati, ha espressamente stabilito che tali provvedimenti devono attenersi ai principi ed ai criteri direttivi determinati dalla stessa legge di delegazione. Tale articolo pertanto non contrasta con l\u0027art. 76 Cost., nella parte in cui ammette interventi integrativi e correttivi ad opera del legislatore delegato senza specificare i principi ed i criteri direttivi da osservare in detti interventi. (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale richiamato - della questione di legittimita\u0027 dell\u0027articolo succitato, sollevata sotto il profilo che esso violi il principio della necessaria conformita\u0027 delle leggi delegate alle finalita\u0027 delle rispettive leggi di delegazione).","numero_massima_successivo":"10927","numero_massima_precedente":"10925","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"09/10/1971","numero":"825","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;825~art17"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10927","titoletto":"SENT. 156/85 D. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - FISSAZIONE DI LIMITE D\u0027ETA\u0027 A SETTANTACINQUE, ANZICHE\u0027 A SETTANTOTTO ANNI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL\u0027INTANGIBILITA\u0027 DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE E DELL\u0027INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI SPECIALI - FUNZIONE DELL\u0027ORGANO GIURISDIZIONALE - E\u0027 GARANTITA A TUTELA DEI DIRITTI ED INTERESSI DEI CITTADINI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"Gli artt. 25, comma primo, e 108, comma secondo, Cost. non garantiscono la permanenza delle persone fisiche in un determinato organo giurisdizionale, ma la certezza del cittadino di veder tutelati i propri interessi da un organo gia\u0027 preventivamente stabilito dall\u0027ordinamento e indipendente da ogni influenza esterna. Pertanto, non possono ritenersi violati dall\u0027art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di eta\u0027 per far parte delle commissioni tributarie. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimita\u0027 della detta disposizione, sollevata sotto il profilo che, fissando il limite d\u0027eta\u0027 a settantacinque, anziche\u0027 a settantotto anni si verrebbe a determinare in sostanza la cessazione dalle funzioni dei componenti piu\u0027 anziani della commissione tributaria centrale).","numero_massima_successivo":"10928","numero_massima_precedente":"10926","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/11/1981","numero":"739","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;739~art27"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10928","titoletto":"SENT. 156/85 E. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - FISSAZIONE DI UN NUOVO LIMITE DI ETA\u0027 - PROVVEDIMENTO ADOTTATO CON PARERE CONTRARIO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI STABILITI DALLA LEGGE DI DELEGA - PARERE NON VINCOLANTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA DIVERSA DETERMINAZIONE DEL LEGISLATORE DELEGATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"Il fatto che il legislatore delegato si discosti, nella emanazione del decreto, senza peraltro darne ragione, dal parere della commissione parlamentare che la legge di delega gli impone di richiedere, non puo\u0027 costituire motivo di illegittimita\u0027 costituzionale ove si tratti di parere non vincolante. Pertanto, non contrasta con l\u0027art. 76 Cost., l\u0027art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di eta\u0027 per essere componenti delle commissioni tributarie, malgrado il parere contrario dell\u0027apposita commissione parlamentare, preventivamente richiesto dal Governo cosi\u0027 come prescriveva il provvedimento legislativo di delegazione, non essendo tale parere vincolante e non dovendosi di conseguenza dare motivazione della ragione per la quale non si e\u0027 ritenuto di seguirlo. (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale invocato - della questione di legittimita\u0027 di detta disposizione, sollevata in base all\u0027assunto che essa avrebbe violato, senza adeguata motivazione, i principi e i criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante con l\u0027art. 17, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non attenendosi nella fissazione del termine di eta\u0027 dei componenti delle commissioni tributarie al prescritto parere della commissione parlamentare competente in materia).","numero_massima_precedente":"10927","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"03/11/1981","numero":"739","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;739~art27"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"8042","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1113","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7909","autore":"MAZZIOTTI DI CELSO M.","titolo":"GARANZIA DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE E INDIPENDENZA DEI GIUDICI DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Consiglio di Stato","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1253","note_abstract":"","collocazione":"C.57 - A.74","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7872","autore":"MORETTI R.","titolo":"DELEGHE PERMANENTI IN MATERIA TRIBUTARIA","descrizione":"","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2854","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"7808","autore":"PANDOLFELLI G.","titolo":"\"VENTI DI DITTATURA\"","descrizione":"","titolo_rivista":"Diritto e pratica tributaria","anno_rivista":"1985","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1041","note_abstract":"","collocazione":"A.55","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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