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F., con ordinanza del 20 giugno 2022, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 76, 101 (recte: 101, secondo comma), 111, secondo comma, e 117 (recte: 117, primo comma,) della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, all\u0026#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea e all\u0026#8217;art. 14, (recte: 14, terzo comma,) lettera c), del Patto internazionale sui diritti civili e politici \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., \u0026#171;nella parte in cui non consentono al giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, previa fissazione dell\u0026#8217;udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell\u0026#8217;indagato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; investito, nella propria qualit\u0026#224; di giudice per le indagini preliminari, di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato nei confronti di A. F., sottoposto a procedimento penale in seguito a querela della persona offesa per essersi introdotto e trattenuto all\u0026#8217;interno di una strada privata di pertinenza di quest\u0026#8217;ultima, nonostante la sua contraria volont\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon condividendo la valutazione del pubblico ministero sulla infondatezza della notizia di reato, il rimettente ha fissato udienza camerale ai sensi dell\u0026#8217;art. 409, comma 2, cod. proc. pen., nella quale, assente il pubblico ministero, ha prospettato alla persona sottoposta alle indagini, al suo difensore e al difensore della persona offesa la possibilit\u0026#224; di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto. A tale possibile esito \u0026#171;entrambe le parti, rappresentate dai loro difensori, non si opponevano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice a quo, la condotta di A. F. integrerebbe in effetti una violazione di domicilio ai sensi dell\u0026#8217;art. 614 del codice penale. Nel caso di specie sussisterebbero per\u0026#242; i presupposti della particolare tenuit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa e della non abitualit\u0026#224; del comportamento, atti a escludere la punibilit\u0026#224; del fatto ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen., poich\u0026#233; la violazione di domicilio, avvenuta senza violenza o minaccia alla persona, si sarebbe protratta per un esiguo lasso temporale e sarebbe stata realizzata da un soggetto incensurato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente assume tuttavia di non poter fare applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; in parola, poich\u0026#233; il combinato disposto degli artt. 409, commi 4 e 5, e 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., nell\u0026#8217;interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, gli impedirebbe di disporre l\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, a fronte di una richiesta del pubblico ministero di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. In particolare, secondo la Corte di cassazione il provvedimento di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, pronunciato ai sensi dell\u0026#8217;art. 411, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe nullo se emesso senza l\u0026#8217;osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma (che presuppone una richiesta in tal senso del pubblico ministero e l\u0026#8217;avviso all\u0026#8217;indagato e alla persona offesa), non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e seguenti cod. proc. pen. idonee a garantire il contraddittorio dell\u0026#8217;indagato e della persona offesa sulla configurabilit\u0026#224; della causa di non punibilit\u0026#224; (sono richiamate Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 16 gennaio-13 febbraio 2018, n. 6959; sezione quinta penale, sentenza 15 giugno-5 settembre 2017, n. 40293; sezione quinta penale, sentenza 7 luglio-5 settembre 2016, n. 36857).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte di tale orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, sarebbe impraticabile una diversa interpretazione della disciplina censurata. N\u0026#233; si potrebbe ipotizzare la restituzione degli atti al pubblico ministero, con invito a reiterare la richiesta di archiviazione, questa volta ai sensi dell\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., trattandosi di soluzione \u0026#171;non espressamente prevista dal legislatore, n\u0026#233; sollecitata dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;\u0026#187;, e comunque problematica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe dunque necessario promuovere l\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224; onde poter procedere all\u0026#8217;archiviazione del procedimento per particolare tenuit\u0026#224; del fatto: donde la rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente osserva anzitutto che la previsione della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. costituirebbe \u0026#171;l\u0026#8217;attuazione dei principi, di rango costituzionale, di sussidiariet\u0026#224; (o extrema ratio) del diritto penale e di proporzionalit\u0026#224;\u0026#187; e realizzerebbe esigenze di deflazione processuale (\u0026#232; citata la relazione illustrativa al decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67\u0026#187;, che ha introdotto nel codice penale l\u0026#8217;art. 131-bis).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, a fronte di una richiesta del pubblico ministero di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, sarebbe allora \u0026#171;in contrasto con le finalit\u0026#224; sostanziali e processuali poste a fondamento dell\u0026#8217;istituto\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen., e risulterebbe \u0026#171;contraria ai principi di uguaglianza e proporzionalit\u0026#224; (art. 3 Cost.), di responsabilit\u0026#224; per il fatto e personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale (articoli 25, comma 2 e 27, comma 1, Cost.), della finalit\u0026#224; rieducativa della pena (art. 27, comma 3 Cost.), nonch\u0026#233; di ragionevolezza (art. 3 Cost.), anche in riferimento ai principi e criteri direttivi della legge delega (art. 76 Cost.), di ragionevole durata del processo (art. 101 [recte: 111] Cost. e 6 CEDU, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117 Cost.) e di soggezione dei giudici esclusivamente alla legge (art. 101 Cost.)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; La disciplina censurata lederebbe anzitutto gli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 76 Cost., giacch\u0026#233; precluderebbe al GIP di operare, in sede di udienza camerale sulla richiesta di archiviazione, \u0026#171;un vaglio individualizzante del singolo e irripetibile fatto storico portato alla sua attenzione\u0026#187;, costringendolo ad \u0026#171;imbastire un processo finalizzato all\u0026#8217;applicazione di una pena virtualmente sproporzionata nell\u0026#8217;an ancor prima che nel quantum, poich\u0026#233; da applicare ad un fatto che, in base ai criteri generali fissati dal medesimo legislatore, non ne \u0026#232; invece \u0026#8220;bisognoso\u0026#8221;\u0026#187;; con conseguente violazione \u0026#171;non soltanto del principio di uguaglianza, sub specie di ragionevolezza e proporzione, ma anche dei principi di personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale e della finalit\u0026#224; rieducativa della pena\u0026#187; (sono richiamate le sentenze n. 102 del 2020, n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 313 del 1990 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa lesione dei richiamati principi costituzionali si produrrebbe gi\u0026#224; in sede di udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen., in quanto il GIP, pur non essendo chiamato a irrogare alcuna pena, non potrebbe \u0026#171;\u0026#8220;disapplicare\u0026#8221; un virtuale trattamento sanzionatorio nei confronti dell\u0026#8217;indagato, che nel caso concreto risulterebbe sproporzionato\u0026#187; e dovrebbe invece imporre la celebrazione nei confronti dell\u0026#8217;imputato di \u0026#171;un \u0026#8220;immeritato processo\u0026#8221; mediante il ricorso all\u0026#8217;imputazione coatta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u0026#171;potenziale applicazione di una pena, anche minima (mediante un processo, anche breve) all\u0026#8217;autore di un illecito considerato di particolare tenuit\u0026#224;\u0026#187; costituirebbe \u0026#171;una reazione sproporzionata dell\u0026#8217;ordinamento, che sacrifica e banalizza la libert\u0026#224; personale dell\u0026#8217;individuo, dichiarata \u0026#8220;inviolabile\u0026#8221; dall\u0026#8217;art. 13 Cost., a fronte di fatti che non dimostrano alcun reale bisogno di pena: la sua inflizione (peraltro appannaggio di un giudice \u0026#8220;diverso\u0026#8221; da quello chiamato a valutare la richiesta di archiviazione del PM) realizzerebbe, pertanto, un ingiustificato, inutile e intollerabile sacrificio della libert\u0026#224; personale\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 364 del 1988 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali precetti costituzionali costituirebbero \u0026#171;il plafond dei principi e criteri direttivi\u0026#187; della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), con conseguente violazione, altres\u0026#236;, dell\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; La disciplina censurata, come interpretata dal diritto vivente, presenterebbe poi profili di irragionevolezza intrinseca, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per il GIP di procedere all\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, allorch\u0026#233; n\u0026#233; l\u0026#8217;imputato, n\u0026#233; la persona offesa abbiano esposto ragioni di dissenso a tale esito nel corso dell\u0026#8217;udienza camerale, costituirebbe il frutto di un\u0026#8217;esegesi non solo \u0026#171;fondamentalmente formalista\u0026#187;, ma anche manifestamente irrazionale e discriminatoria, introducendo un \u0026#171;automatismo che costringe il giudice per le indagini preliminari a procedere ad un\u0026#8217;imputazione coatta, del tutto dissonante rispetto alle esigenze processuali poste a base dell\u0026#8217;istituto\u0026#187;; e ci\u0026#242; anche in considerazione della circostanza che, nella procedura di cui all\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., le parti, pur dovendo essere informate della richiesta del pubblico ministero e potendo presentare opposizione, non possono opporre alcun veto al potere del giudice di provvedere ex art. 131-bis cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; Il plesso normativo sottoposto al vaglio di questa Corte produrrebbe altres\u0026#236; irragionevoli disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alle ipotesi in cui, nelle successive fasi processuali, la pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. pu\u0026#242; essere adottata previa audizione delle parti in camera di consiglio (in sede predibattimentale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen.) e addirittura d\u0026#8217;ufficio (sono citate, con riferimento al giudizio di legittimit\u0026#224;, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 9 maggio-5 giugno 2017, n. 27752; sezione sesta penale, sentenza 16 dicembre 2016-17 febbraio 2017, n. 7606; sezione quinta penale, sentenza 2 luglio 2015-11 febbraio 2016, n. 5800), senza necessit\u0026#224; di richiesta conforme da parte del pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, la preclusione a disporre l\u0026#8217;archiviazione del procedimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. imporrebbe al GIP di trattare in modo uguale situazioni disomogenee, segnatamente disponendo la celebrazione del processo sia per fatti di particolare tenuit\u0026#224;, sia per fatti \u0026#171;connotati da un disvalore oggettivo effettivamente superiore alla soglia della particolare tenuit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa e, come tali, meritevoli di accertamento processuale e di eventuale sanzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eFatti analoghi, caratterizzati da \u0026#171;paragonabili bassi gradi di offesa e di colpevolezza\u0026#187; sarebbero invece trattati diversamente a seconda dell\u0026#8217;iter seguito dal pubblico ministero, potendo essere dichiarati non punibili, ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. solo ove questi abbia proceduto nelle forme di cui all\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., e non anche ove la pubblica accusa abbia formulato una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto l\u0026#8217;\u0026#171;irragionevole trattamento differenziato di situazioni omogenee\u0026#187; quanto l\u0026#8217;\u0026#171;irragionevole trattamento omogeneo di situazioni differenti\u0026#187; darebbero dunque luogo ad un ulteriore contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.4.\u0026#8211; Il combinato disposto censurato produrrebbe, ancora, una \u0026#171;evidente distorsione nell\u0026#8217;assetto ordinamentale dei rapporti tra PM e giudicante\u0026#187;, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur spettando al giudice l\u0026#8217;apprezzamento della sussistenza delle condizioni indicate dall\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen., per effetto del diritto vivente tale prerogativa sarebbe indebitamente \u0026#171;filtrata dalla preventiva scelta del PM che, adottando un iter procedimentale anzich\u0026#233; un altro nella procedura di archiviazione, pu\u0026#242; impedire al giudice per le indagini preliminari una completa disamina della notitia criminis e delle conseguenze giuridiche\u0026#187; che ne derivano. Ci\u0026#242; in contraddizione con la stessa giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che, nel delineare i rapporti istituzionali e funzionali tra ufficio di procura e ufficio del GIP, avrebbe \u0026#171;definitivamente escluso una logica di formalistica corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato\u0026#187; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 maggio-17 giugno 2005, n. 22909).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.5.\u0026#8211; La disciplina censurata si porrebbe, infine, in contrasto con il canone di ragionevole durata del processo, tutelato tanto dall\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., quanto dall\u0026#8217;art. 6 CEDU, dall\u0026#8217;art. 47 CDFUE e dall\u0026#8217;art. 14, terzo comma, lettera c), PIDCP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ragionevole durata del processo costituirebbe un vero e proprio diritto di tutte le parti (sono richiamate le sentenze n. 88 del 2018 e n. 78 del 2002 di questa Corte), che spetta non solo all\u0026#8217;imputato, ma anche all\u0026#8217;indagato (sono citate la sentenza n. 184 del 2015 nonch\u0026#233; le sentenze della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo 15 luglio 1982, Eckle contro Germania, paragrafo 73; 10 dicembre 1982, Corigliano contro Italia, paragrafo 34; 5 ottobre 2017, Kaleja contro Lettonia, paragrafo 36; 20 giugno 2019, Chiarello contro Germania, paragrafo 44); diritto cui corrisponderebbe l\u0026#8217;obbligo del legislatore di \u0026#171;porre le condizioni ordinamentali, organizzative e processuali pi\u0026#249; idonee al conseguimento degli obiettivi connessi ad un congruo accertamento processuale\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza della grande camera 29 marzo 2006, Scordino contro Italia, paragrafi da 183 a 187).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, il GIP non potrebbe disporre l\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, bench\u0026#233; l\u0026#8217;indagato non si sia opposto a tale decisione e la persona offesa sia stata sentita, e dovrebbe ordinare l\u0026#8217;imputazione coatta \u0026#171;imponendo, di fatto, il processo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn contrasto con le esigenze di deflazione e di ragionevole durata del processo, l\u0026#8217;imputato potrebbe dunque essere prosciolto ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. solo nelle successive fasi processuali, nelle quali egli potrebbe addirittura vedersi irrogare la sanzione penale, \u0026#171;nonostante un vaglio giurisdizionale di segno contrario\u0026#187; operato dal GIP in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale situazione il rimettente non potrebbe, d\u0026#8217;altra parte, porre rimedio restituendo gli atti al pubblico ministero e \u0026#171;invitandolo\u0026#187; a reiterare la richiesta di archiviazione nelle forme di cui all\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn simile iter procedimentale, non previsto dal codice di rito, non risolverebbe i dubbi di costituzionalit\u0026#224; della disciplina censurata, in quanto \u0026#171;si sostanzierebbe in una irragionevole protrazione del procedimento a carico dell\u0026#8217;indagato\u0026#187;, in violazione dell\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost.; e non escluderebbe il rischio che, a seguito della restituzione degli atti, il pubblico ministero si determini in senso diverso da quanto suggerito dal GIP, reiterando la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. N\u0026#233; tale soluzione potrebbe dirsi funzionale a tutelare il diritto al contraddittorio della persona offesa, posto che tale diritto \u0026#8211; salvaguardato con l\u0026#8217;audizione nell\u0026#8217;udienza camerale \u0026#8211; non includerebbe comunque un potere di veto sull\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ad avviso del giudice a quo, l\u0026#8217;auspicato accoglimento delle questioni sollevate, oltre a porre rimedio ai denunciati vulnera costituzionali, \u0026#171;costituirebbe, in una prospettiva di analisi economica del diritto, una proattiva innovazione giuridica che, ben lungi dall\u0026#8217;infirmare l\u0026#8217;assetto procedimentale delineato dal legislatore per l\u0026#8217;istituto della particolare tenuit\u0026#224; del fatto, vi si innesterebbe armonicamente, potenziandone l\u0026#8217;applicazione\u0026#187;. E invero, al meccanismo di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto previsto dall\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. si affiancherebbe \u0026#171;in via ulteriore e aggiuntiva\u0026#187; la possibilit\u0026#224; per il GIP, a fronte di una richiesta del pubblico ministero di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di disporre l\u0026#8217;archiviazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen., ove questi la ritenga \u0026#171;maggiormente confacente alla qualificazione giuridica del fatto e della notitia criminis portati alla sua attenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la censura del rimettente fondata sull\u0026#8217;art. 76 Cost. sia dichiarata inammissibile \u0026#8211; per carenza di motivazione circa il contrasto della disciplina censurata con il parametro \u0026#8211; e che le restanti censure siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ad avviso dell\u0026#8217;interveniente, l\u0026#8217;ipotesi di archiviazione disciplinata dall\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. sarebbe connotata, a differenza delle altre previste dal codice di rito, dalla sussistenza di tutti i presupposti per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale, il che giustificherebbe l\u0026#8217;iscrizione della relativa pronuncia nel casellario giudiziale. La \u0026#171;radicale eterogeneit\u0026#224;\u0026#187; dell\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto rispetto alle altre ipotesi di archiviazione determinerebbe la \u0026#171;palese infondatezza\u0026#187; della censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per irragionevolezza della disciplina censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La scelta legislativa di subordinare l\u0026#8217;adozione di un provvedimento di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto all\u0026#8217;iniziativa del pubblico ministero sarebbe \u0026#171;imposta dalla necessit\u0026#224; di conformare la disciplina processuale al principio [\u0026#8230;] di cui all\u0026#8217;art. 112 della Costituzione, che attribuisce il monopolio dell\u0026#8217;azione penale al pubblico ministero\u0026#187;; il che dimostrerebbe l\u0026#8217;\u0026#171;assoluta inconsistenza\u0026#187; della censura di violazione dell\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; rileverebbe che, in fase di giudizio, sia possibile pronunciare sentenza di proscioglimento indipendentemente da una richiesta in tale senso del pubblico ministero, essendo la fase introdotta dalla richiesta di archiviazione precedente e preordinata ad accertare la sussistenza dei presupposti dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Del pari inconsistenti sarebbero le censure di violazione degli artt. 13 e 27 Cost., atteso che la disciplina censurata non determinerebbe necessariamente l\u0026#8217;applicazione della pena a un fatto di particolare tenuit\u0026#224;. E invero, al rigetto della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato potrebbe seguire una richiesta del pubblico ministero di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, correttamente formulata ai sensi dell\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., ovvero, nell\u0026#8217;ipotesi di successivo esercizio dell\u0026#8217;azione penale, il proscioglimento in sede di giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Sarebbe infine insussistente il dedotto vulnus all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa un lato, l\u0026#8217;osservanza del canone di ragionevole durata non potrebbe \u0026#171;di per s\u0026#233;\u0026#187; giustificare la compressione di altri principi costituzionali, tra cui, in specie, quello del monopolio dell\u0026#8217;azione penale in capo al pubblico ministero, sancito dall\u0026#8217;art. 112 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, anche la possibilit\u0026#224;, auspicata dal rimettente, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato comporterebbe un allungamento dei tempi del procedimento, attesa la necessit\u0026#224; di garantire alle parti processuali il contraddittorio in ordine a tale esito, in forme analoghe a quelle previste dall\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., e dunque attraverso \u0026#171;una serie di adempimenti aggiuntivi (quali, ad esempio, l\u0026#8217;avviso alla persona offesa ed alla persona sottoposta alle indagini che il giudice prospetter\u0026#224; alle parti, nel corso di un\u0026#8217;udienza camerale, la questione della sussistenza dei presupposti per poter addivenire a siffatta archiviazione, precisando che nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione a tale archiviazione)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Nola ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 76, 101 secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, all\u0026#8217;art. 47 CDFUE e all\u0026#8217;art. 14, terzo comma, lettera c), PIDCP \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., \u0026#171;nella parte in cui non consentono al giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, previa fissazione dell\u0026#8217;udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell\u0026#8217;indagato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConviene sin d\u0026#8217;ora precisare che le questioni cos\u0026#236; formulate hanno ad oggetto, in realt\u0026#224;, il diritto vivente che il rimettente desume da una serie di pronunce della Corte di cassazione, nelle quali \u0026#232; stata rilevata la nullit\u0026#224; del provvedimento del GIP che, investito di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art. 408 cod. proc. pen., disponga \u0026#8211; in esito all\u0026#8217;udienza di cui all\u0026#8217;art. 409, comma 2, cod. proc. pen. \u0026#8211; l\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. Proprio tale diritto vivente si porrebbe, in effetti, in contrasto con i molti parametri costituzionali e interposti appena menzionati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della sola questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost. per carenza di motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata, in assenza di qualsiasi confronto, da parte del rimettente, con i criteri dettati dalla legge n. 67 del 2014, in attuazione della quale \u0026#232; stata introdotta, con il d.lgs. n. 28 del 2015, la disciplina sostanziale e processuale della non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa relativa questione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3. \u0026#8211; Inammissibili sono, inoltre, le censure formulate in riferimento agli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., stante la mancanza di un\u0026#8217;adeguata e autonoma motivazione delle ragioni per cui il combinato disposto censurato violerebbe i parametri indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Inammissibili per inconferenza del parametro sono, infine, le censure formulate in riferimento all\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost. (punto 1.2.4. del Ritenuto in fatto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, il combinato disposto censurato, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, violerebbe il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, precludendogli di apprezzare liberamente la sussistenza dei requisiti della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. e vincolandolo, invece, alla previa valutazione del pubblico ministero che si sia determinato a chiedere l\u0026#8217;archiviazione per infondatezza della notizia di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome recentemente ribadito da questa Corte (ordinanza n. 28 del 2023), tuttavia, il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge \u0026#232; posto, \u0026#171;tra l\u0026#8217;altro, a presidio del principio dell\u0026#8217;indipendenza (cosiddetta \u0026#8220;esterna\u0026#8221;) del giudice da ogni altro potere dello Stato, cos\u0026#236; come della sua indipendenza (cosiddetta \u0026#8220;interna\u0026#8221;) da tutti gli altri giudici, dai quali si distingue soltanto per diversit\u0026#224; di funzioni ma rispetto ai quali non si trova in vincolo di soggezione gerarchica\u0026#187;. Mai per\u0026#242; si \u0026#232; ritenuto \u0026#171;che il principio dell\u0026#8217;indipendenza \u0026#8220;interna\u0026#8221; del giudice osti a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformit\u0026#224; alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici, ovvero da atti di altri soggetti\u0026#187;, essendo anzi \u0026#171;del tutto fisiologico [\u0026#8230;] che il thema decidendum in ogni processo sia determinato e circoscritto da atti di soggetti diversi dal giudice (come le domande e le eccezioni delle parti nel processo civile, i motivi di ricorso nel processo amministrativo, l\u0026#8217;imputazione formulata dal pubblico ministero ed eventualmente modificata dal decreto del GUP che dispone il giudizio nel processo penale), e che unicamente su tale thema decidendum il giudice sia chiamato ad esprimersi\u0026#187;. Pi\u0026#249; in generale, ha concluso la Corte, \u0026#171;si deve escludere che possa prodursi un vulnus all\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost. in presenza di vincoli alla potestas iudicandi del singolo giudice stabiliti dalla legge processuale, che \u0026#232; anch\u0026#8217;essa parte integrante di quella \u0026#8220;legge\u0026#8221; a cui il giudice \u0026#232; soggetto in forza della previsione costituzionale in parola\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe medesime considerazioni valgono a escludere gi\u0026#224; in limine, nel caso ora all\u0026#8217;esame, che il rimettente possa dolersi, al metro dell\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost., del vincolo che deriverebbe alla propria potestas decidendi dalle determinazioni del pubblico ministero circa l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale, riservate allo stesso pubblico ministero dal sistema processuale vigente (infra, punto 6.2.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Prima di esaminare il merito delle rimanenti censure, \u0026#232; necessario succintamente ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale che ne costituisce lo sfondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Nel testo vigente ratione temporis alla data dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, l\u0026#8217;art. 408 cod. proc. pen. prevedeva in via generale che il pubblico ministero richiedesse l\u0026#8217;archiviazione al GIP allorch\u0026#233; ritenesse infondata la notizia di reato. In seguito alle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonche\u0026#180; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), il pubblico ministero \u0026#232; oggi tenuto a chiedere l\u0026#8217;archiviazione \u0026#171;[q]uando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di tale richiesta del pubblico ministero, il GIP pu\u0026#242;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 409, comma 1, cod. proc. pen., disporre de plano, con decreto motivato, l\u0026#8217;archiviazione. Qualora invece ritenga di non accogliere la richiesta, ovvero quando sia presentata opposizione da parte della persona offesa (art. 410 cod. proc. pen.), egli deve invece fissare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 409, comma 2, cod. proc. pen., udienza in camera di consiglio, facendone dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn esito a tale udienza, il GIP potr\u0026#224; alternativamente: a) accogliere la richiesta di archiviazione; b) disporre che il pubblico ministero compia nuove indagini; o ancora c) disporre che il pubblico ministero formuli l\u0026#8217;imputazione (art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Una speciale disciplina \u0026#232; stata introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015 in materia di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero che ritenga il fatto di reato sussistente, ma meritevole della causa di non punibilit\u0026#224; in parola, presenta al GIP richiesta di archiviazione dandone avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, avvertendole della possibilit\u0026#224; di presentare opposizione avverso tale richiesta. La possibilit\u0026#224; di opposizione della persona sottoposta alle indagini, non prevista allorch\u0026#233; l\u0026#8217;archiviazione sia richiesta per insussistenza del fatto, si spiega qui, evidentemente, in ragione degli effetti pregiudizievoli per l\u0026#8217;interessato prodotti da una tale archiviazione, destinata a essere iscritta nel casellario giudiziale (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 30 maggio-24 settembre 2019, n. 38954) e preclusiva di una nuova concessione della causa di non punibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn assenza di opposizione, o nel caso in cui essa sia inammissibile, il giudice potr\u0026#224;, alternativamente, accogliere con decreto motivato la richiesta, e per l\u0026#8217;effetto disporre l\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, ovvero restituire gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dei gi\u0026#224; esaminati commi 4 e 5 dell\u0026#8217;art. 409 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso invece in cui sia proposta opposizione, il GIP proceder\u0026#224; nelle stesse forme indicate nell\u0026#8217;art. 409 cod. proc. pen., decidendo con ordinanza \u0026#8211; e dunque disponendo l\u0026#8217;archiviazione del procedimento per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, oppure restituendo gli atti al pubblico ministero perch\u0026#233; proceda, se del caso, a nuove indagini ovvero a formulare l\u0026#8217;imputazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La legge non disciplina espressamente l\u0026#8217;ipotesi in cui pubblico ministero e GIP convergano sull\u0026#8217;esito di archiviazione della notizia di reato, ma ritengano l\u0026#8217;uno che essa debba fondarsi sull\u0026#8217;infondatezza tout court della notizia (ovvero, oggi, sull\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di formulare una ragionevole previsione di condanna), e l\u0026#8217;altro che un reato sia stato bens\u0026#236; commesso, ma sia di particolare tenuit\u0026#224; e per tale ragione risulti non punibile in forza dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di cassazione ha escluso, in proposito, che debba ritenersi abnorme il provvedimento con cui il GIP, investito di una richiesta di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto ai sensi dell\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., abbia invece disposto l\u0026#8217;archiviazione per infondatezza della notitia criminis, e in particolare per non essere il fatto previsto dalla legge come reato (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 13 settembre-7 ottobre 2019, n. 41104).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso opposto in cui il pubblico ministero abbia richiesto l\u0026#8217;archiviazione per infondatezza della notizia di reato, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#8211; come esattamente osservato dal rimettente \u0026#8211; appare invece compatta nel non riconoscere al GIP la possibilit\u0026#224; di accogliere la richiesta sotto il diverso profilo della particolare tenuit\u0026#224; del fatto di reato, comunque ritenuto sussistente; dovendo anzi un tale provvedimento ritenersi nullo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; in una pronuncia del 2016 la Corte di cassazione \u0026#232; pervenuta a tale soluzione, in accoglimento di un ricorso promosso da una persona indagata contro un\u0026#8217;ordinanza di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa pronunciata in esito all\u0026#8217;udienza ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen. Il giudice di legittimit\u0026#224; ha, in particolare, ritenuto che l\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto deve essere necessariamente preceduta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., da una conforme richiesta del pubblico ministero, la quale deve essere portata a conoscenza della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa (quest\u0026#8217;ultima anche laddove non ne abbia fatto esplicita richiesta ai sensi dell\u0026#8217;art. 408, comma 2, cod. proc. pen.), in modo che, all\u0026#8217;eventuale udienza in camera di consiglio, il contraddittorio fra le parti possa svolgersi proprio su tale questione (sentenza n. 36857 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale principio di diritto \u0026#232; stato poi confermato in varie altre pronunce della Cassazione, originate da ricorsi promossi ora dalla persona sottoposta a indagini (sentenze n. 6959 del 2018 e n. 40293 del 2017), ora dalla persona offesa (sezione sesta penale, sentenza 14 febbraio-7 marzo 2018, n. 10455), con la precisazione che l\u0026#8217;invito del giudice alle parti a prendere in esame anche la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, rivolto oralmente nel corso dell\u0026#8217;udienza camerale disposta a seguito dell\u0026#8217;opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non pu\u0026#242; considerarsi equipollente alla richiesta del pubblico ministero ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. (sentenza n. 6959 del 2018). In ciascuna di tali pronunce si \u0026#232; inoltre ribadita la cogenza dello schema procedimentale ordinario, che il GIP \u0026#232; tenuto a seguire nel caso in cui non condivida la valutazione del pubblico ministero di infondatezza della notizia di reato: il GIP dovr\u0026#224; restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dei commi 4 e 5 dell\u0026#8217;art. 409 cod. proc. pen., affinch\u0026#233; compia nuove indagini, formuli l\u0026#8217;imputazione, ovvero valuti la possibilit\u0026#224; di richiedere egli stesso l\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto con le modalit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., informando cos\u0026#236; le parti di tale possibile esito processuale e consentendo loro di esercitare la pienezza del contraddittorio su questo specifico profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Con due distinti gruppi di censure (punti 1.2.2. e 1.2.5. del Ritenuto in fatto), che conviene esaminare congiuntamente per primi, il rimettente dubita della compatibilit\u0026#224; di tale diritto vivente con i principi di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. e di ragionevole durata del processo, quest\u0026#8217;ultimo sancito dall\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. e dai corrispondenti parametri sovranazionali, rilevanti nell\u0026#8217;ordinamento nazionale in forza dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, il giudice a quo si duole dell\u0026#8217;irragionevolezza di una interpretazione della disciplina vigente che impone la restituzione degli atti al pubblico ministero, e dunque una regressione del procedimento, pur a fronte della mancata opposizione delle parti a un esito processuale \u0026#8211; l\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto \u0026#8211; prospettato loro dal GIP nel corso dell\u0026#8217;udienza di cui all\u0026#8217;art. 409, comma 2, cod. proc. pen. Tale regressione determinerebbe, d\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;inutile dilazione di un procedimento che potrebbe essere direttamente definito dal GIP, con conseguente pregiudizio all\u0026#8217;interesse \u0026#8211; costituzionalmente e convenzionalmente tutelato \u0026#8211; della ragionevole durata del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Rammenta, invero, giustamente il rimettente che, gi\u0026#224; all\u0026#8217;indomani della riforma dell\u0026#8217;art. 111 Cost., questa Corte ha affermato che la ragionevole durata del processo \u0026#171;\u0026#232; oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale\u0026#187; (sentenza n. 78 del 2002, punto 3 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; recentemente, questa stessa Corte ha avuto modo di riconoscere \u0026#8211; con riferimento, in quell\u0026#8217;occasione, al giudizio di sorveglianza \u0026#8211; che corrisponde a un \u0026#171;preciso dovere costituzionale\u0026#187; per il legislatore conformare la disciplina vigente all\u0026#8217;obiettivo di assicurare una sollecita definizione dei processi, dal momento che \u0026#171;[l]a ragionevole durata \u0026#232; un connotato identitario della giustizia del processo\u0026#187; (sentenza n. 74 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn tale dovere non pu\u0026#242; non vincolare in linea di principio anche la giurisprudenza, nella propria attivit\u0026#224; di interpretazione delle disposizioni legislative in materia processuale, s\u0026#236; da evitare letture il cui effetto sia unicamente quello di rallentare la definizione dei procedimenti, senza alcuna apprezzabile utilit\u0026#224; in termini di tutela effettiva degli interessi delle parti o della collettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, questa Corte ha anche osservato come \u0026#171;la nozione di \u0026#8220;ragionevole\u0026#8221; durata del processo (in particolare penale) sia sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici \u0026#8211; e tra loro confliggenti \u0026#8211; interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo\u0026#187;: ci\u0026#242; che \u0026#171;impone una cautela speciale nell\u0026#8217;esercizio del controllo, in base all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni pi\u0026#249; idonee a coniugare l\u0026#8217;obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale dell\u0026#8217;accertamento del fatto e dell\u0026#8217;eventuale ascrizione delle relative responsabilit\u0026#224;, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l\u0026#8217;esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicch\u0026#233; una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. potr\u0026#224; essere ravvisata soltanto allorch\u0026#233; l\u0026#8217;effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 12 del 2016, n. 159 del 2014, n. 63 e n. 56 del 2009)\u0026#187; (sentenza n. 260 del 2020, punto 10.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora pi\u0026#249; di recente questa Corte ha precisato che la ragionevole durata \u0026#232; declinata dalla Costituzione e dalla CEDU \u0026#171;come canone oggettivo di efficienza dell\u0026#8217;amministrazione della giustizia e come diritto delle parti, comunque correlati ad un processo che si svolge in contraddittorio davanti ad un giudice imparziale\u0026#187; (sentenza n. 111 del 2022, punto 7.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; \u0026#200; dunque alla luce di questi principi \u0026#8211; enunciati con riferimento all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., ma evidentemente applicabili anche laddove si lamenti, al metro dell\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;irragionevolezza di una disciplina proprio in relazione al suo effetto di dilatazione dei tempi di definizione del processo \u0026#8211; che deve essere vagliato il diritto vivente oggetto delle censure del rimettente. Diritto vivente del quale \u0026#8211; \u0026#232; appena il caso di precisarlo \u0026#8211; questa Corte non pu\u0026#242; che prendere atto, non potendo sostituirsi alla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; nell\u0026#8217;interpretazione delle disposizioni legislative, ed essendo piuttosto il proprio compito confinato alla verifica se il risultato di tale interpretazione sia compatibile con i parametri costituzionali evocati dal giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Perno dell\u0026#8217;argomentazione del rimettente \u0026#232; l\u0026#8217;asserita inutilit\u0026#224; della restituzione degli atti al pubblico ministero, allorch\u0026#233; la possibile archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto sia stata prospettata alle parti all\u0026#8217;udienza di cui all\u0026#8217;art. 409, comma 2, cod. proc. pen., e la persona sottoposta alle indagini non si sia opposta a tale esito. Nella prospettiva del giudice a quo, la complessiva disciplina disegnata dal legislatore del d.lgs. n. 28 del 2015 esige, in ogni fase e grado del processo, che tutti i soggetti processuali abbiano la possibilit\u0026#224; di interloquire rispetto all\u0026#8217;eventuale proscioglimento per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, ma non attribuisce ad alcuno un potere di \u0026#8220;veto\u0026#8221; rispetto a una valutazione che resta di esclusiva competenza del giudice. Una volta assicurato il pieno contraddittorio tra le parti, tramite la fissazione dell\u0026#8217;udienza e l\u0026#8217;invito a discutere in quella sede di tale possibile esito, risulterebbe irragionevole, in quanto foriera di un rallentamento non funzionale ad alcun apprezzabile interesse dei diversi soggetti processuali, la regola \u0026#8211; cristallizzata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione di cui si \u0026#232; poc\u0026#8217;anzi dato conto (supra, punto 5.3.) \u0026#8211; che vieta al GIP, sotto pena di nullit\u0026#224;, di disporre direttamente con ordinanza, all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;udienza, il proscioglimento per particolare tenuit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.2.\u0026#8211; Questa Corte non \u0026#232;, tuttavia, persuasa da tale argomento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle pronunce riferite, la Corte di cassazione sottolinea come il legislatore del 2015 abbia disegnato, all\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., uno specifico meccanismo procedurale per il proscioglimento per particolare tenuit\u0026#224; del fatto in sede di indagini preliminari. Tale meccanismo prevede, da un lato, l\u0026#8217;iniziativa del pubblico ministero, al quale spetta la prima valutazione dei presupposti della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen.; e, dall\u0026#8217;altro, la notifica preventiva di un avviso scritto alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, mediante il quale esse sono invitate a manifestare la propria eventuale opposizione nei successivi dieci giorni. L\u0026#8217;effetto potenzialmente pregiudizievole per gli interessi di entrambi questi soggetti di un\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto ha dunque indotto il legislatore ad assicurare un pieno contraddittorio su questo possibile esito, che deve essere preannunciato in termini espliciti dallo stesso pubblico ministero. Per l\u0026#8217;esercizio di tale contraddittorio \u0026#232;, inoltre, espressamente previsto uno spatium deliberandi di almeno dieci giorni, onde consentire a ciascun soggetto processuale di compiere le proprie valutazioni in merito, anche consultandosi con il proprio difensore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto schema legislativo, funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa di entrambi i soggetti processuali coinvolti, verrebbe sensibilmente alterato ove si consentisse al GIP di disporre direttamente l\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, in difformit\u0026#224; dalla richiesta del pubblico ministero e in esito a un\u0026#8217;udienza fissata ai sensi dell\u0026#8217;art. 409, comma 2, cod. proc. pen., senza che sia stata previamente notificata alle parti la possibilit\u0026#224; di una formula di archiviazione diversa da quella prospettata dal pubblico ministero, e sulla base soltanto di un contraddittorio sollecitato per la prima volta durante l\u0026#8217;udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, se \u0026#232; vero che dopo l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale il pubblico ministero non \u0026#232; pi\u0026#249; dominus del proscioglimento per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, non disponendo di alcun potere di veto rispetto al riconoscimento dell\u0026#8217;esimente da parte del giudice, \u0026#232; anche vero che una pronuncia di non punibilit\u0026#224; ex art. 131-bis cod. pen., in qualunque fase procedimentale o processuale sia collocata, presuppone logicamente la valutazione che un reato, completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia stato commesso dalla persona sottoposta a indagini o dall\u0026#8217;imputato. L\u0026#8217;intero sistema processuale vigente non consente, per\u0026#242;, che tale valutazione sia compiuta ex officio dal giudice: \u0026#232;, invece, al pubblico ministero, e a lui soltanto, che spetta apprezzare in prima battuta se un reato sia stato commesso, e in caso affermativo esercitare l\u0026#8217;azione penale, di cui egli ha il monopolio, sia pure sotto il controllo del giudice. Tant\u0026#8217;\u0026#232; vero che, nello stesso contesto configurato dall\u0026#8217;art. 409 cod. proc. pen., il GIP pu\u0026#242; \u0026#8211; al pi\u0026#249; \u0026#8211; ordinare al pubblico ministero di formulare l\u0026#8217;imputazione, ma non pu\u0026#242; formularla direttamente, esercitando cos\u0026#236; l\u0026#8217;azione penale in sua vece.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, la dichiarazione di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto presuppone normalmente il previo esercizio dell\u0026#8217;azione penale da parte del pubblico ministero; e la stessa richiesta di proscioglimento per particolare tenuit\u0026#224; del fatto di cui all\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., come si \u0026#232; rilevato in dottrina, rappresenta qualcosa di assai prossimo al vero e proprio esercizio dell\u0026#8217;azione penale, tale richiesta mirando a una pronuncia soltanto parzialmente liberatoria, con la quale si d\u0026#224; pur sempre atto dell\u0026#8217;avvenuta commissione di un fatto di reato, ancorch\u0026#233; in concreto non punibile per la particolare esiguit\u0026#224; del danno o del pericolo cagionato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi talch\u0026#233;, laddove il pubblico ministero abbia invece richiesto l\u0026#8217;archiviazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 408 cod. proc. pen., ritenendo insussistente o comunque non sufficientemente provato il fatto di reato, \u0026#232; del tutto coerente con il sistema disegnato dal legislatore la soluzione interpretativa, cui \u0026#232; pervenuta la Corte di cassazione, di non consentire al GIP di surrogarsi al pubblico ministero e di apprezzare direttamente l\u0026#8217;avvenuta commissione del fatto medesimo, anche soltanto al fine di dichiararlo non punibile ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sistema del codice di procedura penale, cos\u0026#236; come tutt\u0026#8217;altro che irragionevolmente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, esige insomma che in caso di dissenso del GIP sulla richiesta del pubblico ministero la parola torni a quest\u0026#8217;ultimo per le determinazioni di sua competenza; e impone che tutti i soggetti processuali siano posti in condizioni di interloquire su tali eventuali determinazioni, contando sullo spatium deliberandi specificamente previsto dal legislatore all\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. L\u0026#8217;effetto di allungamento dei tempi processuali che ne deriva non pu\u0026#242;, allora, ritenersi sfornito di ogni legittima ratio giustificativa; e per tale ragione non entra in collisione n\u0026#233; con il generale principio di ragionevolezza, n\u0026#233; con quello della ragionevole durata del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Un secondo gruppo di censure investe il medesimo diritto vivente sotto i distinti profili, tutti parimenti riconducibili all\u0026#8217;art. 3 Cost., dell\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento di situazioni analoghe e di irragionevole equiparazione di trattamento di situazioni diverse (punto 1.2.3. del Ritenuto in fatto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure queste censure sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la censurata giurisprudenza della Corte di cassazione produrrebbe anzitutto una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto all\u0026#8217;ipotesi in cui il riconoscimento della non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto pu\u0026#242; avvenire previa audizione delle parti in camera di consiglio (in sede predibattimentale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen.) e addirittura d\u0026#8217;ufficio (nel giudizio di cassazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; citata dal rimettente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI tertia comparationis evocati non sono tuttavia omogenei, dal momento che il pubblico ministero ha, in tutti quei casi, esercitato l\u0026#8217;azione penale, avendo ritenuto sussistente il reato: ci\u0026#242; che, invece, non accade nell\u0026#8217;ipotesi ora all\u0026#8217;esame, in cui il rimettente vorrebbe che il GIP si sostituisse al pubblico ministero nella sostanziale contestazione di un fatto di reato, sia pure al solo fine di dichiararlo non punibile ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. (supra, punto 6.2.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Il giudice a quo ritiene poi che il diritto vivente da lui censurato determini una indebita omologazione nel trattamento di ipotesi differenti, costringendo il GIP a disporre la celebrazione del processo sia per fatti connotati da disvalore significativo, sia per fatti di particolare tenuit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, \u0026#232; per\u0026#242; agevole replicare che \u0026#8211; come prefigurato anche dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; sopra ricordata \u0026#8211; il GIP, il quale non condivida la richiesta di archiviazione del pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato, non \u0026#232; affatto tenuto a disporre la celebrazione del processo a carico della persona sottoposta alle indagini (o meglio, a disporre che il pubblico ministero formuli l\u0026#8217;imputazione), ma ben pu\u0026#242; restituire gli atti invitando il pubblico ministero a considerare, altres\u0026#236;, la possibilit\u0026#224; di richiederne il proscioglimento per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, con le forme indicate nell\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.; consentendo cos\u0026#236; a tutti i soggetti processuali di dispiegare ritualmente il contraddittorio su questa diversa formula di archiviazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; In terzo luogo, il rimettente denuncia una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento per fatti di particolare tenuit\u0026#224;,  tra l\u0026#8217;ipotesi in cui il pubblico ministero abbia proceduto nelle forme di cui all\u0026#8217;art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. e quella in cui abbia richiesto l\u0026#8217;archiviazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 408 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso occorre per\u0026#242; sottolineare l\u0026#8217;essenziale differenza che intercorre tra le due ipotesi, la prima delle quali caratterizzata da una richiesta del pubblico ministero che muove dal presupposto dell\u0026#8217;apprezzamento, da parte di questi, dell\u0026#8217;avvenuta commissione di un fatto di reato; richiesta che, sola, legittima il GIP a una pronuncia che, parimenti, presuppone l\u0026#8217;avvenuta commissione di tale reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Il giudice a quo ritiene, infine, che il diritto vivente censurato violi gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., costringendo il GIP a \u0026#171;imbastire un processo finalizzato all\u0026#8217;applicazione di una pena virtualmente sproporzionata nell\u0026#8217;an ancor prima che nel quantum, poich\u0026#233; da applicare ad un fatto che, in base ai criteri generali fissati dal medesimo legislatore, non ne \u0026#232; invece \u0026#8220;bisognoso\u0026#8221;\u0026#187;, in violazione dei principi di ragionevolezza, proporzione, personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale e finalit\u0026#224; rieducativa della pena (punto 1.2.1. del Ritenuto in fatto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno queste ultime censure sono, tuttavia, fondate, dal momento che \u0026#8211; come appena rilevato (supra, punto 7.2.) \u0026#8211; nulla impone al GIP di disporre che sia formulata un\u0026#8217;imputazione, e che sia conseguentemente celebrato un processo, nel caso in cui il reato ascritto alla persona sottoposta alle indagini gli appaia di particolare tenuit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui il pubblico ministero richiedesse il rinvio a giudizio o, a seconda dei casi, disponesse la citazione diretta della persona sottoposta alle indagini, nulla vieterebbe poi al giudice di assolvere l\u0026#8217;imputato proprio ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen., evitando cos\u0026#236; di applicare una pena sproporzionata rispetto alla gravit\u0026#224; del reato commesso.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 76 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, all\u0026#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea e all\u0026#8217;art. 14, terzo comma, lettera c), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal GIP del Tribunale ordinario di Nola con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco  VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato - Preclusione per il giudice per le indagini preliminari di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, previa fissazione dell\u0027udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell\u0027indagato - Interpretazione della Corte di cassazione che richiede, a pena di nullit\u0026#224;, l\u0027osservanza della speciale procedura di cui all\u0027art. 411, c. 1-bis, codice di procedura penale ai fini del provvedimento di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto in luogo dei diversi motivi indicati dal pubblico ministero.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45627","titoletto":"Processo penale - In genere - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato - Possibilità, per il giudice per le indagini preliminari, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell\u0027udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell\u0027indagato - Preclusione, in base al diritto vivente - Denunciata violazione dei criteri di delega, nonché dei principi di responsabilità penale e soggezione del giudice soltanto alla legge - Difetto di motivazione delle censure e inconferenza del parametro - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione delle censure e inconferenza del parametro, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 76 e 101, secondo comma, Cost. – dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono al GIP, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell’udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell’indagato. La violazione dell’art. 76 Cost. è prospettata senza alcun confronto con i criteri dettati dalla legge delega in attuazione della quale è stata introdotta la disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto; prive di adeguata e autonoma motivazione sono anche le censure riferite agli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost. Il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, inoltre, non osta a che la \u003cem\u003epotestas iudicandi\u003c/em\u003e sia delimitata, in conformità alla legge processuale, da provvedimenti di altri giudici o di altri soggetti; il che consente di escludere già \u003cem\u003ein limine\u003c/em\u003e, nel caso di specie, che il rimettente possa dolersi del vincolo derivante dalle determinazioni del PM circa l’esercizio dell’azione penale, allo stesso riservate dal sistema processuale vigente. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 28/2023 – mass. 45400, 45403\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45628","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"409","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"409","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"411","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"411","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45628","titoletto":"Giusto processo (principio del) - In genere - Ragionevole durata del processo - Espressione identitaria di un processo giusto -  Ratio  - Garanzia dell\u0027interesse collettivo e delle parti - Necessità di bilanciamento con altre garanzie costituzionali - Apprezzamento rimesso alla discrezionalità del legislatore - Sindacabilità - Illegittimità delle scelte prive di qualsiasi  ratio  giustificativa. (Classif. 126001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa ragionevole durata del processo è oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 78/2002\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eCorrisponde a un preciso dovere costituzionale per il legislatore conformare la disciplina vigente all’obiettivo di assicurare una sollecita definizione dei processi, dal momento che la ragionevole durata è un connotato identitario della giustizia del processo. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 74/2022 - mass. 44756, 44758\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa nozione di “ragionevole” durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici – e tra loro confliggenti – interessi pubblici e privati coinvolti. Ciò impone una cautela speciale nell’esercizio del controllo della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l’obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale dell’accertamento del fatto e dell’eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l’esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Ne consegue che una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. potrà essere ravvisata soltanto allorché l’effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e giustificativa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 260/2020 - mass. 43108; S. 12/2016 - mass. 38706; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 63/2009 - mass. 33224; S. 56/2009 - mass. 33203\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa ragionevole durata è declinata dalla Costituzione e dalla CEDU come canone oggettivo di efficienza dell’amministrazione della giustizia e come diritto delle parti, comunque correlati ad un processo che si svolge in contraddittorio davanti ad un giudice imparziale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 111/2022 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003e44767, 44768\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45629","numero_massima_precedente":"45627","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45629","titoletto":"Processo penale - In genere - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato - Possibilità, per il giudice per le indagini preliminari, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell\u0027udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell\u0027indagato - Preclusione, in base al diritto vivente - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, ragionevole durata del processo, personalità della responsabilità penale, proporzionalità e finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47 CDFUE e 14, terzo comma, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), PIDCP – dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono al GIP, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell’udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell’indagato. Laddove il PM abbia richiesto l’archiviazione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 408 cod. proc. pen., ritenendo insussistente o non sufficientemente provato il fatto di reato, è del tutto coerente con il sistema delineato dal legislatore che il GIP non possa dichiarare la non punibilità \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., che di quel fatto presuppone invece l’avvenuta commissione, e che la parola torni al PM per le determinazioni di sua competenza in quanto titolare dell’azione penale, consentendo così a tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da una pronuncia che è solo parzialmente liberatoria di poter interloquire, contando sullo \u003cem\u003espatium deliberandi\u003c/em\u003e previsto dall’art. 411, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. in funzione del pieno esercizio del diritto di difesa. L’effetto di allungamento dei tempi processuali che ne deriva non può, quindi, ritenersi sfornito di ogni legittima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e giustificativa e per tale ragione non viola i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo. Né sussiste disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di proscioglimento in sede predibattimentale o nel giudizio di legittimità, nelle quali il PM ha già esercitato l’azione penale; né, ancora, tra fatti di particolare tenuità a seconda che il PM proceda \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 411, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. o \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 408 cod. proc. pen., per la già evidenziata differenza tra le due formule di archiviazione. Diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, infine, il GIP non è affatto tenuto a disporre che sia formulata l’imputazione, ma può restituire gli atti al PM invitandolo a procedere nelle forme dell’art. 411-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., e ove si andasse a giudizio nulla vieterebbe poi al giudice di assolvere l’imputato ai sensi dell’art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. Il che esclude sia la violazione dell’art. 3 Cost. per asserita indebita omologazione di fatti di diversa gravità, sia la lesione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., prospettata sotto il profilo dell’applicazione di una pena sproporzionata alla gravità del reato commesso.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45628","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"409","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"409","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"411","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"411","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"patto internazionale dei diritti civili e politici","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"lettera c)","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44522","autore":"Amoroso G.","titolo":"Diritto vivente e nomofilachia","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44488","autore":"Biondi F.","titolo":"Un recupero (quasi totale) della dottrina del diritto vivente. La Corte e la certezza del diritto","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43341","autore":"Caprioli F.","titolo":"L\u0027 azione penale ai tempi del “ fatto tenue” : nuovi sintomi di un\u0027 irreversibile crisi di identità","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44526","autore":"Chiariello C.","titolo":"Ancora in tema di diritto vivente: una rinnovata complicità istituzionale tra Corte costituzionale e Corte di cassazione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44968","autore":"Gabrielli C.","titolo":"Archiviazione per particolare tenuità del fatto disposta in udienza camerale dal g.i.p. Investito di una richiesta per infondatezza della notizia di reato: davvero illegittima qualora i potenziali controinteressati non si oppongano?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1102","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46756","autore":"Sorrenti G.","titolo":"Anche il diritto vivente \"torna a casa\"?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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