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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, sorto a seguito della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 12 maggio 2023, n. 87, promosso dalla Regione autonoma della Sardegna con ricorso notificato l\u0026#8217;11 agosto 2023 e depositato in pari data, iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2023 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento di ENEL produzione spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 12 marzo 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Franco Gaetano Scoca per ENEL produzione spa, Alessandra Putzu per la Regione autonoma della Sardegna, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; La Regione autonoma della Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. enti n. 3 del 2023), ha proposto conflitto di attribuzione tra enti, chiedendo che sia dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, \u0026#171;al giudice ordinario o al giudice speciale, quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche\u0026#187;, adottare la sentenza 12 maggio 2023, n. 87, pronunciata dal predetto Tribunale, nei procedimenti riuniti R.G. n. 182, n. 183 e n. 184 del 2018, nella camera di consiglio del 1\u0026#176; marzo 2023, depositata in cancelleria il 12 maggio 2023 e \u0026#171;conosciuta in data 26.06.2023\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la ricorrente, la sentenza impugnata, della quale viene chiesto l\u0026#8217;annullamento, avrebbe esercitato \u0026#171;il potere di disapplicare le leggi regionali\u0026#187;, con ci\u0026#242; violando gli artt. 116, 117, primo comma, 101 e 134 della Costituzione, oltre che le \u0026#171;funzioni legislative\u0026#187; di essa Regione autonoma riconosciute dalla stessa Costituzione e, in particolare, dall\u0026#8217;art. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; La regione ricorrente rileva che il Tribunale superiore delle acque pubbliche (d\u0026#8217;ora in avanti: TSAP) sarebbe stato adito da ENEL produzione spa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), in ragione delle scelte legislative, delle quali si \u0026#232; eccepita l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, effettuate con l\u0026#8217;art. 16 della legge della Regione Sardegna 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie) e con la legge della Regione Sardegna 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici); scelte legislative attuate con le deliberazioni di Giunta regionale e i decreti del Presidente della medesima Giunta impugnati dinanzi il suddetto Tribunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa richiamata normativa regionale ha disposto la decadenza di tutti i concessionari dalle concessioni di derivazione idrica in essere, comprese quelle di grande derivazione idroelettrica, in vista di una gestione integrata della risorsa idrica quale \u0026#171;bene pubblico primario e fattore fondamentale di civilt\u0026#224; e di sviluppo per gli utilizzi primari\u0026#187;. Al fine di una effettiva gestione integrata, il legislatore regionale ha disposto che il Sistema idrico multisettoriale regionale sia affidato in gestione all\u0026#8217;Ente acque della Sardegna (ENAS), ente strumentale della Regione. Tutte le deliberazioni di Giunta e i decreti del Presidente della Regione impugnati dinanzi al TSAP si sarebbero limitati a dare attuazione alle scelte legislative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TSAP, continua la ricorrente, ha accolto i ricorsi per violazione dell\u0026#8217;art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), \u0026#171;per mancata comunicazione dell\u0026#8217;avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale \u0026#232; destinato a produrre effetti diretti\u0026#187;; ha conseguentemente annullato gli atti impugnati, sebbene essi fossero stati adottati, come lo stesso TSAP avrebbe rilevato, \u003cem\u003eope\u003c/em\u003e\u003cem\u003e legis.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Secondo la Regione ricorrente, l\u0026#8217;annullamento doveva considerarsi precluso \u0026#171;sia dalla pacifica circostanza che le deliberazioni non erano affette dal vizio di violazione di legge, sia dal chiaro disposto dell\u0026#8217;art. 21 \u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e l. 241/1990 per cui \u0026#8220;Non \u0026#232; annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato\u0026#8221;\u0026#187;. Il TSAP, invece, avrebbe disapplicato le leggi regionali sull\u0026#8217;assunto che, \u0026#171;avendo natura di leggi provvedimento, dovevano essere disattese e, conseguentemente, non vincolavano il contenuto\u0026#187; delle deliberazioni impugnate. La chiara volont\u0026#224; di disapplicare la normativa regionale, del resto, si evincerebbe, a parere della ricorrente, dalla motivazione della decisione del TSAP, della quale sono riportati ampi stralci in ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8722; Cos\u0026#236; facendo, tuttavia, il TSAP avrebbe, da un lato, \u0026#171;chiaramente compresso le potest\u0026#224; legislative della ricorrente\u0026#187; e, dall\u0026#8217;altro, sostituito questa Corte \u0026#171;nel deliberatamente disporre di non applicare una norma in vigore per quanto la stessa mai sia stata dichiarata illegittima\u0026#187;. L\u0026#8217;assunto della sentenza impugnata sarebbe che \u0026#171;le leggi regionali, avendo natura di leggi provvedimento, possono essere disattese e, conseguentemente, non hanno carattere vincolante sul contenuto dei provvedimenti impugnati\u0026#187;: di qui la violazione, a parere del TSAP, dell\u0026#8217;art. 7 della legge n. 241 del 1990, che avrebbe imposto, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sulle leggi provvedimento, che la decadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica disposta \u003cem\u003eex lege \u003c/em\u003efosse ad ogni modo preceduta dalla partecipazione al procedimento della societ\u0026#224; concessionaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione autonoma della Sardegna ritiene, al contrario, che il TSAP non avrebbe potuto annullare le deliberazioni impugnate senza che prima fossero dichiarate costituzionalmente illegittime le leggi regionali, in quanto dette deliberazioni hanno soltanto, in via ricognitiva, dichiarato la decadenza o scadenza, \u003cem\u003eope\u003c/em\u003e\u003cem\u003e legis\u003c/em\u003e, delle concessioni. Il giudice delle acque, invece, avrebbe \u0026#171;affermato esplicitamente il proprio potere di statuire la natura provvedimentale delle leggi regionali e, conseguentemente, di disapplicarle, e sostanzialmente annullarle, considerandole alla stregua di un mero atto amministrativo\u0026#187;, le cui scelte, in quanto tali, dovrebbero essere necessariamente partecipate ai sensi dell\u0026#8217;art. 7 della legge n. 241 del 1990. Tutto ci\u0026#242; avrebbe determinato, secondo la Regione ricorrente, la violazione degli evocati parametri costituzionali, richiamati in apertura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Il \u0026#171;carattere invasivo e costituzionalmente lesivo\u0026#187; della sentenza del TSAP sarebbe evidente sia perch\u0026#233; essa si dilunga nella valutazione della natura provvedimentale delle leggi regionali, sia perch\u0026#233; \u0026#171;si attribuisce la competenza a sindacare i limiti alle scelte legislative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte richiamata nella medesima sentenza avrebbe affermato che le leggi provvedimento devono soggiacere a un rigoroso scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale, specie sotto i profili della non arbitrariet\u0026#224; e non irragionevolezza della scelta legislativa (sono citate le sentenze n. 186 del 2022 e n. 116 del 2020). Il TSAP, tuttavia, non ha devoluto tali valutazioni a questa Corte, ma si sarebbe arrogato la competenza a giudicare la legittimit\u0026#224; della legge, peraltro \u0026#171;pienamente in vigore e produttiva di effetti ormai da quasi venti anni a dimostrazione della piena e pacifica efficacia che la stessa ha avuto e ha\u0026#187;: di qui la violazione dell\u0026#8217;art. 101 Cost., che vincola il giudizio del giudice alla legge, e dell\u0026#8217;art. 134 Cost., che riserva a questa Corte il sindacato sulla legittimit\u0026#224; costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni, tanto pi\u0026#249; considerando che queste ultime trovano nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale un\u0026#8217;ulteriore tutela delle garanzie costituzionali riconosciute loro dall\u0026#8217;art. 116 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon solo, il TSAP avrebbe anche affermato che la materia oggetto delle leggi regionali avrebbe dovuto essere dibattuta nell\u0026#8217;ambito del procedimento amministrativo, con ci\u0026#242; invero affermando che la Regione autonoma della Sardegna non possa disporre in tema di \u0026#171;esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche\u0026#187;, pur se lo statuto speciale in relazione a ci\u0026#242; assegna alla medesima Regione una potest\u0026#224; normativa primaria (artt. 3, primo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, e 14, primo comma). Con il risultato che il TSAP avrebbe disapplicato la normativa regionale in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8722; La Regione ricorrente rileva che quello in tal modo posto in essere dal TSAP sarebbe \u0026#171;un vero e proprio illegittimo abuso del potere giurisdizionale\u0026#187; sindacabile dinanzi a questa Corte, non potendo essere derubricato a mero \u003cem\u003eerror\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando\u003c/em\u003e: \u0026#232; l\u0026#8217;esercizio del potere di disapplicazione della legge a essere contestato, che viola le norme costituzionali gi\u0026#224; richiamate e incide sulla competenza legislativa regionale, tutelata dall\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. e sulla autonomia speciale, riconosciuta dall\u0026#8217;art. 116 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale, d\u0026#8217;altra parte, avrebbe gi\u0026#224; riconosciuto che la disapplicazione della legge \u0026#232; di per s\u0026#233; una lesione del potere legislativo regionale (\u0026#232; citata la sentenza n. 285 del 1990), censurabile in sede di conflitto anche ove sia posta in essere con un atto non definitivo, contestualmente impugnato in sede giurisdizionale, in quanto il tono costituzionale del conflitto sta nel lamentare la lesione di attribuzioni costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disapplicazione delle leggi regionali in quanto leggi provvedimento, in definitiva, risulterebbe in contrasto con i parametri costituzionali evocati e, pertanto, la Regione autonoma della Sardegna chiede che sia annullata l\u0026#8217;impugnata sentenza del TSAP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Con atto depositato il 18 settembre 2023 si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; o di non fondatezza del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8722; Il resistente, dopo aver segnalato che la Regione autonoma della Sardegna ha proposto avverso l\u0026#8217;impugnata sentenza del TSAP anche ricorso per cassazione, eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso sotto un duplice profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.1.\u0026#8722; Esso, innanzitutto, sarebbe tardivo, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione autonoma della Sardegna, infatti, \u0026#232; parte del giudizio deciso con la sentenza del TSAP, pubblicata il 12 maggio 2023, sicch\u0026#233; \u0026#171;il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l\u0026#8217;11 luglio 2023, invece \u0026#232; stato notificato l\u0026#8217;11 agosto 2023, ovvero 90 giorni dopo la pubblicazione della sentenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA nulla varrebbe quanto sostiene la ricorrente, ovvero di aver avuto conoscenza della decisione soltanto il 26 giugno 2023. In disparte la circostanza che non viene indicata quale sarebbe la fonte di tale conoscenza, se anche questa fosse la comunicazione di cancelleria il ricorso resterebbe tardivo, in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, l\u0026#8217;\u0026#171;avvenuta conoscenza dell\u0026#8217;atto impugnato [\u0026#8230;] viene in considerazione soltanto in linea sussidiaria, quando manchino la pubblicazione o la notificazione, che la legge assume, agli effetti che qui interessano, come equipollenti\u0026#187; (sentenza n. 132 del 1976).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale principio sarebbe in linea con l\u0026#8217;orientamento giurisprudenziale secondo cui il \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e per la decorrenza del termine per l\u0026#8217;impugnazione coincide con la data di pubblicazione della sentenza, in quanto la comunicazione del dispositivo \u0026#232; una \u0026#171;attivit\u0026#224; meramente informativa\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione quinta civile, ordinanza 20 luglio 2021, n. 20656). Sarebbe dunque onere delle parti informarsi della decisione, anche perch\u0026#233; \u0026#171;lo spostamento del \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza \u0026#232; comunicata \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 5 settembre 2018, n. 21648; Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 dicembre 2014, n. 26402).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, questa Corte, con la sentenza n. 297 del 2008, ha dichiarato non fondata, in riferimento all\u0026#8217;art. 24 Cost., una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata sull\u0026#8217;art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, il quale dispone che il termine (allora) annuale per l\u0026#8217;impugnazione della sentenza decorre dalla sua pubblicazione e non \u0026#8211; come avrebbe voluto l\u0026#8217;allora giudice rimettente \u0026#8211; dalla comunicazione a cura della cancelleria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.2.\u0026#8722; Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il ricorso sarebbe inammissibile anche perch\u0026#233; il tono costituzionale del conflitto sarebbe \u0026#171;solo formalmente enunciato ma non sostanzialmente argomentato\u0026#187;. La ricorrente avrebbe lamentato, infatti, soltanto un \u003cem\u003eerror\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando\u003c/em\u003e, sicch\u0026#233; il conflitto sarebbe un improprio strumento di impugnazione dell\u0026#8217;atto giurisdizionale (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 39 del 2007): la supposta disapplicazione delle leggi regionali compiuta dal TSAP riguarderebbe \u0026#171;il concreto esercizio della giurisdizione e non i suoi confini\u0026#187;, tanto \u0026#232; vero che per le medesime ragioni la sentenza \u0026#232; stata fatta oggetto anche di ricorso per cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Nel merito, il ricorso sarebbe ad ogni modo non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8722; Nella sentenza del TSAP, innanzitutto, manca quella chiara manifestazione di volont\u0026#224; di prescindere dalle leggi regionali, la qual cosa solo potrebbe dare origine al conflitto (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 340 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TSAP, infatti, si sarebbe \u0026#171;semplicemente limitato a disporre l\u0026#8217;annullamento delle deliberazioni impugnate siccome viziate, in proprio e non in via derivata, dall\u0026#8217;inosservanza delle garanzie procedimentali previste dall\u0026#8217;art. 7 della legge generale sul procedimento amministrativo\u0026#187;. Nel far ci\u0026#242;, si sarebbe effettuata una interpretazione costituzionalmente orientata delle leggi regionali che hanno disposto la decadenza dalle concessioni, ritenendo che la loro applicazione deve comunque prevedere la partecipazione procedimentale, come questa Corte avrebbe affermato nella sentenza n. 116 del 2020: ed \u0026#232; nell\u0026#8217;ambito del procedimento amministrativo che si sarebbe dovuta ricostruire l\u0026#8217;estensione applicativa delle leggi regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, accogliendo questo motivo di ricorso di ENEL produzione spa il TSAP ha dichiarato assorbiti gli altri motivi di impugnazione, con i quali era stata dedotta l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; della legislazione regionale alle concessioni di grande derivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8722; Il ricorso sarebbe non fondato anche perch\u0026#233; l\u0026#8217;annullamento dei provvedimenti regionali per un vizio procedimentale non impedirebbe una loro rinnovazione, in applicazione delle stesse leggi regionali, ma nel rispetto delle garanzie partecipative. Il TSAP non avrebbe fatto altro che interpretare, in senso conforme a Costituzione, le leggi regionali, sicch\u0026#233; non sarebbe corretta la prospettazione della Regione autonoma della Sardegna secondo cui la sentenza impugnata avrebbe disatteso le leggi regionali in quanto leggi provvedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, insiste il Presidente del Consiglio dei ministri, ove avesse voluto disapplicare le leggi regionali, il TSAP avrebbe accolto le censure con cui ENEL produzione spa lamentava l\u0026#8217;assenza di potest\u0026#224; normativa in capo alla Regione autonoma in materia di concessioni di grandi derivazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Con atto depositato il 2 ottobre 2023, \u0026#232; intervenuta nel giudizio ENEL produzione spa, la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente richiama ampiamente le vicende all\u0026#8217;origine del conflitto, evidenziando, in particolare, come nel contenzioso giurisdizionale scaturito dai provvedimenti amministrativi della Regione autonoma della Sardegna sia stata eccepita non solo l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, ma anche il contrasto delle leggi regionali \u0026#8211; sulle quali quei provvedimenti si fondano \u0026#8211; con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8722; Ci\u0026#242; premesso, ENEL produzione spa argomenta, dapprima, in ordine all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del proprio intervento: essendo parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, vi sarebbe quell\u0026#8217;interesse qualificato, inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, cui la giurisprudenza di questa Corte e l\u0026#8217;art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale subordinano la possibilit\u0026#224; di intervento di soggetti diversi rispetto allo Stato o alle regioni (\u0026#232; citata, in particolare, la sentenza n. 157 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Quanto al ricorso, esso, innanzitutto, sarebbe inammissibile \u0026#171;in quanto improprio mezzo di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale del TSAP\u0026#187;, come sarebbe dimostrato dalla \u0026#171;sostanziale identit\u0026#224; delle \u003cem\u003ecausae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epetendi\u003c/em\u003e\u0026#187; dell\u0026#8217;odierno giudizio e di quello instaurato con ricorso per cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TSAP, infatti, avrebbe annullato gli atti amministrativi della Regione ricorrente per un loro vizio autonomo, senza fare disapplicazione delle leggi regionali, sicch\u0026#233; il ricorso contesterebbe le modalit\u0026#224; di esercizio della giurisdizione ed esulerebbe, pertanto, dai presupposti del conflitto di attribuzione. La sentenza impugnata avrebbe deciso i ricorsi sulla base della \u0026#171;ragione pi\u0026#249; liquida\u0026#187;, relativa alla violazione della legge sul procedimento amministrativo, che prescindeva dalla valutazione di non manifesta infondatezza e rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sulle leggi regionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa quanto osservato deriverebbe la mancanza di tono costituzionale del conflitto sollevato, in quanto a essere contestato \u0026#232; appunto il modo di esercizio della giurisdizione, e non l\u0026#8217;esistenza stessa del potere giurisdizionale (sono citate le sentenze n. 184 del 2022 e n. 39 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8722; Nel merito, in ogni caso, il ricorso sarebbe non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnata decisione del TSAP, come gi\u0026#224; argomentato nell\u0026#8217;eccepire l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto, \u0026#171;non ha effettuato alcuno sconfinamento di giurisdizione, tanto pi\u0026#249; di quella della Corte costituzionale, essendosi limitato a censurare gli atti amministrativi correttamente ritenendo che l\u0026#8217;adozione delle delibere del 2018, in assenza della preventiva comunicazione nei confronti di ENEL dell\u0026#8217;avvio del procedimento instaurato dalla Regione rispetto alle concessioni attualmente in capo ad ENEL stessa, risultasse viziata per violazione degli art. 7 e ss. della legge n. 241/1990\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi sensi di tale disposizione legislativa, infatti, il procedimento amministrativo deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale \u0026#232; destinato a produrre effetti, salvo sussistano esigenze di celerit\u0026#224; del procedimento stesso che lo impediscano. Nel caso di specie, sarebbe indubbio che i provvedimenti amministrativi regionali intendessero produrre effetti nei confronti di ENEL produzione spa, titolare di concessioni di grande derivazione che \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell\u0026#8217;energia elettrica) \u0026#8211; andranno in scadenza nel 2029 e che, invece, la Regione autonoma della Sardegna riteneva essere gi\u0026#224; scadute, sulla base di quanto disposto dalle leggi regionali n. 17 del 2000 e n. 19 del 2006. A nulla rileva \u0026#8211; osserva l\u0026#8217;interveniente \u0026#8211; che tali ultime leggi siano qualificabili come leggi provvedimento, in quanto sono gli atti amministrativi regionali ad avervi dato applicazione, indicando peraltro per la prima volta nominativamente ENEL produzione spa quale destinataria delle norme legislative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avvalorare la decisione del TSAP starebbe, d\u0026#8217;altra parte, la pi\u0026#249; recente giurisprudenza di questa Corte in tema di leggi provvedimento (\u0026#232; citata la sentenza n. 116 del 2020), nonch\u0026#233; la giurisprudenza amministrativa secondo cui avverso tali leggi \u0026#171;[\u0026#8220;]l\u0026#8217;unica possibilit\u0026#224; di tutela per i cittadini \u0026#232; quella di impugnare gli atti applicativi delle stesse, anche se di contenuto vincolato rispetto alla legge, deducendo l\u0026#8217;incostituzionalit\u0026#224; della stessa rispetto al quale la norma di legge si ponga quale presupposto\u0026#8221; (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 8 ottobre 2008, n. 4933)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; In data 7 febbraio 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria con la quale, dopo aver insistito nelle eccezioni preliminari presentate con l\u0026#8217;atto di costituzione, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile per cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8722; Nelle more del giudizio, infatti, le sezioni unite civili della Corte di cassazione, con l\u0026#8217;ordinanza 28 dicembre 2024, n. 34734, hanno cassato l\u0026#8217;impugnata sentenza del TSAP, facendo venire meno \u0026#171;l\u0026#8217;oggetto del contendere e l\u0026#8217;interesse della Regione al ricorso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDetta ordinanza avrebbe rimosso ogni incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni, condizione questa per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 15 del 2024). Secondo il resistente, la decisione della Corte di cassazione \u0026#8211; pur accogliendo il ricorso della Regione autonoma della Sardegna \u0026#8211; avrebbe escluso che il TSAP abbia disapplicato le leggi regionali: la sentenza impugnata, infatti, ha correttamente rilevato la violazione dell\u0026#8217;art. 7 della legge n. 241 del 1990, ma al contempo \u0026#171;non ha fatto buon governo dell\u0026#8217;art. 21 \u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e l. 241/90\u0026#187;, che impedisce l\u0026#8217;annullamento degli atti amministrativi \u0026#171;qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato o comunque ci\u0026#242; sia dimostrato in giudizio dall\u0026#8217;amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice del rinvio sar\u0026#224; dunque chiamato a decidere se sussistono o meno i presupposti per applicare l\u0026#8217;art. 21-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e della legge n. 241 del 1990, ma in ogni caso non potr\u0026#224; violare le prerogative legislative della Regione autonoma della Sardegna, in quanto il suo giudizio dovr\u0026#224; svolgersi \u0026#171;entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento\u0026#187; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 4 ottobre 2024, n. 26040). E avendo le sezioni unite \u0026#171;espressamente escluso, con effetto di giudicato esplicito, uno sconfinamento del TSAP dai limiti della propria giurisdizione e quindi una lesione delle prerogative legislative regionali\u0026#187;, per un verso il giudice del rinvio non potr\u0026#224; sindacare la sentenza del giudice di legittimit\u0026#224; e, per un altro, \u0026#232; venuto meno l\u0026#8217;interesse della Regione autonoma al ricorso \u0026#171;perch\u0026#233; non c\u0026#8217;\u0026#232; pi\u0026#249; la possibilit\u0026#224; che si pervenga ad una decisione lesiva delle sue attribuzioni legislative e quindi l\u0026#8217;iniziale situazione di incertezza su cui si fondava l\u0026#8217;interesse al ricorso \u0026#232; cessata per effetto del suddetto giudicato interno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8722; Nel merito, il resistente espressamente richiama \u0026#171;tutte le argomentazioni sviluppate nell\u0026#8217;atto di costituzione che risultano confermate dalla sopravvenuta pronuncia della Corte di Cassazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8722; In data 11 febbraio 2025, anche la Regione autonoma della Sardegna ha depositato una memoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce della richiamata ordinanza del giudice di legittimit\u0026#224;, che ha annullato l\u0026#8217;impugnata sentenza del TSAP, la ricorrente osserva che \u0026#232; venuto meno l\u0026#8217;atto lesivo delle proprie prerogative, sicch\u0026#233;, \u0026#171;salvo che non si ritenga opportuno ribadire che spetta all\u0026#8217;adita Ecc.ma Corte Costituzionale, e non al Tribunale Superiore delle Acque, la competenza a statuire la natura di legge provvedimento di una disposizione normativa\u0026#187;, chiede che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8722; In data 19 febbraio 2025, ha depositato una memoria anche ENEL produzione spa, che pure ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente sottolinea, in particolare, che l\u0026#8217;ordinanza della Corte di cassazione ha affermato che \u0026#171;il TSAP non ha affatto disapplicato le leggi regionali, in tal modo sostituendosi al Giudice delle leggi\u0026#187;, ma ha fatto valere un vizio autonomo dei provvedimenti impugnati da essa ENEL produzione spa. Non residuerebbe pertanto alcuna materia del contendere, in quanto il giudice di legittimit\u0026#224; avrebbe \u0026#171;escluso che il TSAP abbia esercitato il potere \u0026#8211; asseritamente \u0026#8211; sottratto\u0026#187; alla Regione autonoma della Sardegna.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; La Regione autonoma della Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe, ha proposto conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, impugnando la sentenza n. 87 del 2023 del Tribunale superiore delle acque pubbliche che ha annullato, su ricorso di ENEL produzione spa, alcuni atti della stessa Regione. Secondo la ricorrente, questi ultimi sono attuativi della legislazione regionale con la quale \u0026#232; stata disposta la decadenza di tutti i concessionari dalle concessioni di derivazione idrica, comprese quelle di grande derivazione idroelettrica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl TSAP, pur riconoscendo la natura di leggi provvedimento delle leggi regionali in questione, avrebbe tuttavia affermato che esse possono essere disattese e non vincolano il contenuto degli atti impugnati: di qui, secondo la Regione autonoma, l\u0026#8217;illegittima disapplicazione della normativa regionale, che avrebbe realizzato \u0026#171;un vero e proprio illegittimo abuso del potere giurisdizionale\u0026#187;, con conseguente violazione degli artt. 116, 117, primo comma, 101 e 134 Cost., oltre che delle funzioni legislative di essa Regione autonoma riconosciute dalla stessa Costituzione e dallo statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; In via preliminare, va ribadita l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento in giudizio di ENEL produzione spa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur se di regola, in sede di conflitto di attribuzione tra enti, non \u0026#232; ammesso l\u0026#8217;intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, il presente giudizio \u0026#232; \u0026#8211; come si \u0026#232; gi\u0026#224; deciso con l\u0026#8217;ordinanza dibattimentale letta all\u0026#8217;udienza del 12 marzo 2025 \u0026#8211; suscettibile di incidere in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva di ENEL produzione spa, il cui ricorso \u0026#232; stato accolto con il provvedimento giurisdizionale oggetto del conflitto; sicch\u0026#233; deve essere consentito all\u0026#8217;interveniente di far valere le proprie ragioni di fronte a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio, ha eccepito la tardivit\u0026#224; del ricorso, notificato l\u0026#8217;11 agosto 2023, il quale sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953. La Regione autonoma della Sardegna, infatti, \u0026#232; parte del giudizio deciso con la sentenza impugnata, sicch\u0026#233; il \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e dovrebbe essere individuato nella pubblicazione in cancelleria di detta decisione, avvenuta il 12 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 stabilisce che \u0026#171;[i]l termine per produrre ricorso \u0026#232; di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall\u0026#8217;avvenuta conoscenza dell\u0026#8217;atto impugnato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tali fini, il \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003esi identifica con la pubblicazione solo quando quest\u0026#8217;ultima sia normativamente richiesta in quanto l\u0026#8217;atto \u0026#171;possiede una natura normativa [o] non \u0026#232; comunque diretto a destinatari determinati e, come tale, non pu\u0026#242; non avere un\u0026#8217;efficacia indivisibile o non differenziabile da soggetto a soggetto (o, peggio ancora, da ufficio a ufficio)\u0026#187; (sentenza n. 611 del 1987). \u0026#200; solo al ricorrere di condizioni siffatte che, ai fini dell\u0026#8217;individuazione del \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e per proporre conflitto di attribuzione tra enti, la pubblicazione \u0026#171;\u0026#232; assorbente e determinante rispetto a qualsiasi altra forma di conoscenza legale\u0026#187; (sentenza n. 140 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; dunque senz\u0026#8217;altro \u0026#171;pubblicazione\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, quella che avviene nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e o nel \u003cem\u003eBollettino Ufficiale\u003c/em\u003e della regione (sentenze n. 62 del 2011, n. 328 del 2010, n. 121 del 2005, n. 140 del 1999, n. 461 del 1995), quando l\u0026#8217;ordinamento riconosca \u0026#171;un rapporto di coessenzialit\u0026#224; tra la pubblicazione nel giornale ufficiale di un determinato atto e la produzione, da parte di quest\u0026#8217;ultimo, dei suoi effetti giuridici tipici, compresa la sua conoscenza legale\u0026#187; (sentenza n. 611 del 1987).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, quando, come nel caso di specie, la \u0026#171;pubblicazione\u0026#187; non \u0026#232; funzionale ad \u0026#171;apprestare una situazione oggettiva di effettiva conoscibilit\u0026#224;, da parte di tutti, degli atti [pubblicati]\u0026#187; (sentenza n. 132 del 1976), per l\u0026#8217;individuazione del \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e non pu\u0026#242; che farsi ricorso agli altri criteri di cui all\u0026#8217;art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, ovvero la \u0026#171;notificazione\u0026#187; o, in linea sussidiaria, la \u0026#171;avvenuta conoscenza\u0026#187;, senza che trovi applicazione il regime del cosiddetto termine lungo di cui all\u0026#8217;art. 327 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8722; A tale proposito, questa Corte sin dall\u0026#8217;inizio della sua attivit\u0026#224; ha affermato che \u0026#171;la notificazione o la conoscenza del provvedimento debbano intendersi riferite agli organi legittimati a proporre il ricorso, cio\u0026#232;, per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale. Ci\u0026#242; in applicazione del principio generale di diritto processuale secondo cui l\u0026#8217;atto, che pu\u0026#242; formare oggetto di impugnazione, deve essere portato a conoscenza del soggetto cui la legge attribuisce la potest\u0026#224; di agire\u0026#187; (sentenza n. 82 del 1958).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta dagli atti che il dispositivo dell\u0026#8217;impugnata sentenza del TSAP \u0026#232; stato notificato, in quanto parte di quel giudizio, alla Regione autonoma della Sardegna, \u0026#171;in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore\u0026#187;, il 13 giugno 2023; sicch\u0026#233; \u0026#8211; avendo la Regione acquisito conoscenza del deposito dell\u0026#8217;atto asseritamente lesivo \u0026#8211; \u0026#232; da questa data che vanno fatti decorrere i sessanta giorni di cui all\u0026#8217;art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953. Il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti \u0026#232; stato notificato l\u0026#8217;11 agosto 2023 e, pertanto, deve ritenersi tempestivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; Nelle memorie difensive e anche in udienza pubblica, entrambe le parti e l\u0026#8217;interveniente hanno richiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile per cessazione della materia del contendere, in ragione della sopravvenuta ordinanza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione 28 dicembre 2024, n. 34734, che ha cassato con rinvio l\u0026#8217;impugnata sentenza del TSAP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve pertanto constatarsi che, successivamente all\u0026#8217;instaurarsi del giudizio, tanto le parti quanto l\u0026#8217;interveniente hanno manifestato di non avere pi\u0026#249; interesse a una decisione nel merito, di talch\u0026#233; il ricorso, pur originariamente ammissibile sotto tale profilo, deve essere dichiarato improcedibile per carenza d\u0026#8217;interesse sopravvenuta (sentenze n. 174 del 2007, n. 204 del 2005, n. 13 del 1998 e n. 89 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 12 maggio 2023, n. 87, promosso dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 11 aprile 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 12 marzo 2025\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti \u003c/em\u003egli atti relativi al giudizio\u003cem\u003e \u003c/em\u003eper conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto la sentenza adottata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche del 2 maggio 2023, promosso dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri (reg. confl. enti n. 3 del 2023);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003erilevato\u003c/em\u003e l\u0027intervento spiegato in giudizio da ENEL produzione spa;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003econsiderato\u003c/em\u003e che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non \u0026#232; ammesso l\u0027intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (sentenza n. 15 del 2024, nonch\u0026#233; relativa ordinanza allegata);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non pu\u0026#242; tuttavia escludersi la possibilit\u0026#224; che l\u0027oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall\u0027esito del conflitto (da ultimo, ancora sentenza n. 15 del 2024);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, nel caso di specie, ENEL produzione spa riveste la qualit\u0026#224; di parte del giudizio definito con la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche oggetto del presente giudizio;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche il conflitto verte sulla spettanza allo Stato e, per esso, al predetto Tribunale superiore delle acque pubbliche del potere, asseritamente esercitato, di disapplicare le leggi regionali;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, con la sentenza impugnata, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha accolto un ricorso proposto da ENEL produzione spa avverso atti della Regione autonoma della Sardegna, per l\u0027effetto annullati;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, il presente giudizio \u0026#232; suscettibile di incidere in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva di ENEL produzione spa, il cui ricorso \u0026#232; stato accolto con il provvedimento giurisdizionale oggetto del conflitto;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, dunque, deve essere dichiarato ammissibile l\u0027intervento di ENEL produzione spa, in modo da consentirle di far valere le proprie ragioni nel giudizio di fronte a questa Corte.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibile l\u0027intervento di ENEL produzione spa.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giovanni Amoroso, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Energia - Concessioni di grandi derivazioni d\u0026#8217;acqua a scopo idroelettrico - Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 87 del 2023 che dispone l\u0026#8217;annullamento delle deliberazioni della Giunta regionale della Regione autonoma Sardegna del 9 ottobre 2018 e dei relativi decreti del Presidente della Regione del 20 novembre 2018 afferenti alla decadenza dei concessionari dalle concessioni di derivazione idrica in essere, comprese quelle di grande derivazione idroelettriche.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46717","titoletto":"Giudizio costituzionale – Notificazioni e comunicazioni – Conflitto di attribuzione tra enti – Termine per la notifica del ricorso – Dies a quo – Pluralità di possibili decorrenze – Prevalenza della pubblicazione in caso di conflitto scaturito da atto normativo o diretto a destinatari non determinati – Ulteriore decorrenze, nei casi ulteriori di conflitto – Notificazione o avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato, da riferire ai soggetti legittimati a proporre ricorso – Inapplicabilità, in tale evenienza, del c.d. termine lungo. (Classif. 111004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e del termine per produrre il ricorso per promuovere il conflitto di attribuzione tra enti, pari a sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione, ovvero dall’avvenuta conoscenza dell’atto impugnato, in base all’art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, si identifica con la pubblicazione solo quando questa sia normativamente richiesta, in quanto l’atto possiede una natura normativa o non è comunque diretto a destinatari determinati e, come tale, non può non avere un’efficacia indivisibile o non differenziabile da soggetto a soggetto, o da ufficio a ufficio. Solo al ricorrere di simili condizioni, infatti, la pubblicazione è assorbente e determinante rispetto a qualsiasi altra forma di conoscenza legale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 140/1999 - mass. 24632; S. 611/1987 - mass. 3952\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eCostituisce senz’altro pubblicazione, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, quella effettuata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e o nel \u003cem\u003eBollettino Ufficiale\u003c/em\u003e della regione, quando l’ordinamento riconosca un rapporto di coessenzialità tra la pubblicazione nel giornale ufficiale di un determinato atto e la produzione, da parte di quest’ultimo, dei suoi effetti giuridici tipici, compresa la sua conoscenza legale. Allorché la pubblicazione non sia funzionale ad apprestare una situazione oggettiva di effettiva conoscibilità, da parte di tutti, degli atti pubblicati, per l’individuazione del \u003cem\u003edies a quo\u003c/em\u003e non può che farsi ricorso agli altri criteri di cui all’art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, ovvero la notificazione o, in linea sussidiaria, la avvenuta conoscenza, senza che trovi applicazione il regime del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 62/2011 - mass. 35408; S. 328/2010 - mass. 35045; S. 121/2005 - mass. 29287; S. 461/1995 - mass. 21780; S. 132/1976 - mass. 8365\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa notificazione o la conoscenza del provvedimento devono intendersi riferite agli organi legittimati a proporre il ricorso, cioè, per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale, in applicazione del principio generale di diritto processuale secondo cui l’atto, che può formare oggetto di impugnazione, deve essere portato a conoscenza del soggetto cui la legge attribuisce la potestà di agire. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 82/1958 - mass. 718\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46718","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"39","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46718","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra enti – Requisito soggettivo – Soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi – Divieto di intervento in giudizio – Eccezione – Incidenza immediata e diretta del giudizio sulla propria situazione soggettiva. (Classif. 115006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePur se di regola, in sede di conflitto di attribuzione tra enti, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, qualora il giudizio sia suscettibile di incidere in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva della parte la cui domanda è stata accolta con il provvedimento giurisdizionale oggetto del conflitto, deve essere consentito all’interveniente di far valere le proprie ragioni di fronte alla Corte costituzionale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46719","numero_massima_precedente":"46717","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46719","titoletto":"Energia – Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione autonoma Sardegna – Deliberazioni della Giunta regionale e decreti del Presidente di sospensione delle concessioni già rilasciate a ENEL spa – Sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 87 del 2023 di annullamento delle predette deliberazioni – Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri – Lamentata lesione dell’autonomia regionale e della competenza legislativa, riconosciuta anche in via statutaria, del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge, nonché della funzione esclusiva della Corte costituzionale per il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi – Intervenuta cassazione della sentenza da cui è sorto il conflitto – Sopravvenuta carenza di interesse – Improcedibilità del ricorso. (Classif. 094002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003eimprocedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, primo comma, 101 e 134 Cost., oltre che delle funzioni legislative regionali riconosciute anche dallo statuto speciale, sorto a seguito della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 12 maggio 2023, n. 87, che ha annullato, su ricorso di ENEL produzione spa, alcuni atti della Regione, attuativi della legislazione regionale con la quale è stata disposta la decadenza di tutti i concessionari dalle concessioni di derivazione idrica, comprese quelle di grande derivazione idroelettrica. La sopravvenuta ordinanza della Cassazione, sez. un. civ., n. 34734 del 2024, che ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza del TSAP – unitamente alle richieste di entrambe le parti e dell’interveniente, presentate nelle memorie difensive e in udienza pubblica e volte a dichiarare il ricorso improcedibile o inammissibile – impone di constatare che, successivamente all’instaurarsi del giudizio, non vi sia più interesse a una decisione nel merito, per cui il ricorso, pur originariamente ammissibile sotto tale profilo, deve essere dichiarato improcedibile per carenza d’interesse sopravvenuta. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 174/2007 - mass. 31335; S. 204/2005 - mass. 29410; S. 13/1998 - mass. 23676; S. 89/1994 - mass. 20479\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46718","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"12/05/2023","data_nir":"2023-05-12","numero":"87","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"116","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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