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D.M. con ordinanza del 26 maggio 2023, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 4 luglio 2024 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza depositata il 26 maggio 2023 e iscritta al n. 114 del registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato due questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quinto comma, del codice penale, introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa prima, proposta in via principale e con riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., ha a oggetto il primo periodo della citata disposizione, nella parte in cui stabilisce che, ai fini della determinazione della pena detentiva in vista dell\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, prevista dal primo comma del medesimo articolo, non si tiene conto delle circostanze \u0026#171;ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa seconda, proposta espressamente in via subordinata e con riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., ha a oggetto il solo secondo periodo della citata disposizione, il quale stabilisce che \u0026#171;[i]n quest\u0026#8217;ultimo caso ai fini dell\u0026#8217;applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all\u0026#8217;articolo 69\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette di doversi pronunciare sull\u0026#8217;imputazione a carico di A. D.M. per il reato di cui all\u0026#8217;art. 615-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen., perch\u0026#233; questi, in qualit\u0026#224; di funzionario in servizio presso l\u0026#8217;Agenzia delle entrate, avrebbe acceduto abusivamente alla banca dati dell\u0026#8217;anagrafe tributaria per effettuare alcune consultazioni relative alla posizione di R. O., non dettate da esigenze di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAccertata la responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato e verificata la sussistenza delle aggravanti di cui all\u0026#8217;art. 615-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi secondo, numero 1), e terzo, cod. pen., l\u0026#8217;ordinanza riferisce che al medesimo potrebbero essere riconosciute le attenuanti generiche, in ragione sia della minima gravit\u0026#224; del fatto (accesso limitato per pochi minuti e dettato dal solo movente della curiosit\u0026#224;), sia delle sue condizioni soggettive (l\u0026#8217;imputato risulta incensurato e attesta, fino a quel momento, un meritevole stato di servizio). Tali circostanze attenuanti, ad avviso del rimettente, andrebbero ritenute prevalenti rispetto alle ritenute circostanze aggravanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In ragione della speciale tenuit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa e dell\u0026#8217;intensit\u0026#224; minima del dolo, sussisterebbero inoltre i presupposti per l\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa non troverebbe ostacolo nei limiti di pena del reato in contestazione, poich\u0026#233; la cornice edittale prevista dall\u0026#8217;art. 615-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen. per la figura base (pena della reclusione sino a tre anni) sarebbe compatibile con l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;esimente in parola tanto alla luce del testo originario dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., che prevedeva quale condizione una pena non superiore nel massimo a cinque anni, quanto del testo modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 1), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), che stabilisce oggi l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;esimente ai soli reati per i quali sia prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA impedire, tuttavia, l\u0026#8217;applicazione della esimente sarebbe il disposto dell\u0026#8217;originario quarto comma (oggi: quinto comma) dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., secondo il quale \u0026#171;[a]i fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest\u0026#8217;ultimo caso ai fini dell\u0026#8217;applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all\u0026#8217;articolo 69\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tale previsione, la sussistenza, nel caso di specie, delle contestate aggravanti a effetto speciale di cui all\u0026#8217;art. 615-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi secondo, numero 1), e terzo, cod. pen. e l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di bilanciare queste ultime con le attenuanti generiche, pur ritenute prevalenti, non consentirebbero all\u0026#8217;imputato di beneficiare dell\u0026#8217;esimente della particolare tenuit\u0026#224; del fatto, atteso che la cornice edittale di riferimento della fattispecie pluriaggravata (pena della reclusione da tre a otto anni) travalicherebbe le condizioni di applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto, sia in relazione alla disciplina originaria, sia a quella sopravvenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOve, pertanto, venisse meno il criterio di determinazione della pena di cui alla disposizione censurata, tanto con riguardo al computo delle circostanze aggravanti (anche ad effetto speciale) rispetto al reato base, quanto in relazione all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di procedere al bilanciamento di cui all\u0026#8217;art. 69 cod. pen., la richiamata causa di non punibilit\u0026#224; sarebbe applicabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa qui, ad avviso del rimettente, la rilevanza di entrambe le questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza della prima questione, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sostiene che l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quinto comma, primo periodo, cod. pen. sarebbe costituzionalmente illegittimo in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., in quanto la sua introduzione con l\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015 sarebbe avvenuta in contrasto col criterio direttivo di delega contenuto nell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi sensi di tale previsione, infatti, il Governo era delegato a \u0026#171;escludere la punibilit\u0026#224; di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa e la non abitualit\u0026#224; del comportamento, senza pregiudizio per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce del fatto che, in tale previsione, il legislatore delegante nulla ha stabilito in ordine al criterio di determinazione della pena e al computo delle circostanze, la disposizione censurata \u0026#8211; con cui \u0026#232; stata esercitata la delega \u0026#8211; avrebbe travalicato le condizioni poste dall\u0026#8217;art. 76 Cost., atteso che essa non costituirebbe n\u0026#233; un \u0026#171;coerente sviluppo\u0026#187; del criterio dettato dalla legge delega, pur nell\u0026#8217;esercizio di fisiologici margini di discrezionalit\u0026#224;, n\u0026#233; \u0026#171;il portato di una interpretazione plausibile delle scelte affermate dal Parlamento in sede di delega\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; sarebbe comprovato dal carattere autosufficiente del criterio di delega, testimoniato dal fatto che, per il consimile istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0026#8217;imputato, con l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., introdotto dall\u0026#8217;art. 3 della legge n. 67 del 2014, il legislatore ha fatto riferimento unicamente alla pena edittale detentiva senza nulla stabilire quanto al computo delle circostanze, laddove in altri casi (come quelli disciplinati dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e, della medesima legge n. 67 del 2014), gi\u0026#224; in sede di delega era previsto che il riferimento ai massimi edittali di pena andasse determinato alla luce di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 278 del codice di procedura penale. Tale ultimo articolo prevede, in particolare, che \u0026#171;[a]gli effetti dell\u0026#8217;applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell\u0026#8217;articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;articolo 62 n. 4 del codice penale nonch\u0026#233; delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA ci\u0026#242; si dovrebbe aggiungere, secondo il rimettente, che il rilievo riconosciuto alle circostanze aggravanti ad effetto speciale e autonome avrebbe inciso significativamente sul nuovo istituto, escludendo dal suo ambito di applicabilit\u0026#224; figure di reato \u0026#171;stati[sti]camente frequenti\u0026#187; come il furto aggravato e le lesioni gravi, in senso contrario rispetto alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;intervento di riforma, consistente nel riaffermare la natura di \u003cem\u003eextrema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio\u003c/em\u003e della pena e nel contenere il gravoso carico di contenzioso penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con la seconda questione, proposta in via subordinata e con riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., il Tribunale di Firenze dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quinto comma, secondo periodo, cod. pen., limitatamente alle parole: \u0026#171;[i]n quest\u0026#8217;ultimo caso ai fini dell\u0026#8217;applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all\u0026#8217;articolo 69\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224;, per il giudice, di bilanciare eventuali circostanze attenuanti a effetto comune con eventuali circostanze aggravanti a effetto speciale sarebbe manifestamente irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte del fatto che il legislatore avrebbe, con la disposizione censurata, ritenuto astrattamente rilevanti, ai fini dell\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;esimente della particolare tenuit\u0026#224; del fatto, le circostanze \u0026#8211; tanto aggravanti, quanto attenuanti \u0026#8211; a effetto speciale e autonome, l\u0026#8217;incidenza delle une e delle altre avrebbe ripercussioni assai diversificate sul grado della risposta sanzionatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMentre il computo delle circostanze attenuanti a effetto speciale si giustificherebbe in ragione della necessit\u0026#224; di mitigare la risposta sanzionatoria per quei fatti di minore gravit\u0026#224;, pur potenzialmente rientranti in una fattispecie base punita con particolare severit\u0026#224;, per le circostanze aggravanti ad effetto speciale la conseguenza \u0026#8211; speculare \u0026#8211; sarebbe quella di inasprire la risposta sanzionatoria rispetto a una fattispecie base punita in modo mite o, comunque, non particolarmente severo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo quadro, la scelta del legislatore di precludere il bilanciamento con le attenuanti a effetto comune comporterebbe che la causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. sarebbe applicabile a quei reati per i quali la fattispecie base sia contrassegnata da limiti edittali elevati ma per i quali sussista una circostanza attenuante a effetto speciale, \u0026#171;mentre la stessa causa di non punibilit\u0026#224; non [sarebbe] applicabile a quei reati, connotati da una fattispecie base punita mitemente, ma per i quali la sussistenza di una circostanza ad effetto speciale elevi particolarmente i limiti edittali, pur quando il fatto risulti in concreto di particolare tenuit\u0026#224; e ricorrano delle attenuanti ad effetto comune\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo al primo caso, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione adduce l\u0026#8217;esempio del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale attenuata di cui all\u0026#8217;art. 326, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), punita con un minimo edittale di un anno di reclusione, alla quale, quindi, sarebbe applicabile l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA dimostrazione della seconda evenienza, invece, l\u0026#8217;ordinanza si richiama all\u0026#8217;ipotesi del furto pluriaggravato anche di modesta o modestissima entit\u0026#224;, per il quale il minimo di pena \u0026#232; pari a tre anni di reclusione, senza che possa avere alcun rilievo l\u0026#8217;attenuante a effetto comune di cui all\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen., anche ove ritenuta prevalente nel giudizio di bilanciamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi tale anomalia \u0026#8211; che avrebbe potuto essere eliminata attribuendo rilevanza al bilanciamento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 69 cod. pen. con eventuali circostanze attenuanti, anche a effetto comune \u0026#8211; sarebbe del resto stato consapevole lo stesso legislatore delegato, il quale, nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, evidenziava gi\u0026#224; come il criterio adottato nella disposizione oggetto di censura non avrebbe eliminato le possibili incongruenze derivanti dall\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di tenere conto, ai fini della determinazione della pena, della soccombenza delle circostanza aggravanti ad effetto speciale con quelle attenuanti ad effetto comune, rilevando l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di intervenire su un tale aspetto \u0026#171;indubbiamente problematico ma costituente in verit\u0026#224; un nodo dell\u0026#8217;intero sistema non affrontabile in questa sede\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, a rendere vieppi\u0026#249; necessaria la soluzione auspicata sarebbe, secondo l\u0026#8217;ordinanza, la modifica dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, secondo la quale occorre oggi avere riguardo non pi\u0026#249; al massimo edittale della pena astrattamente comminata, ma al minimo (non superiore a due anni di pena detentiva).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Non sussisterebbe, innanzi tutto, alcuna violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., perch\u0026#233; la disposizione censurata scaturirebbe dall\u0026#8217;esercizio di un potere del legislatore delegato nel quale rientrano fisiologici margini di discrezionalit\u0026#224; nell\u0026#8217;attuazione della delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA dimostrare l\u0026#8217;inconferenza degli assunti del rimettente sarebbe la circostanza che dal criterio direttivo contenuto nell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014 non esulerebbero affatto aspetti legati ai criteri di determinazione della pena quale condizione per l\u0026#8217;accesso alla causa di non punibilit\u0026#224;, rientrando tale eventualit\u0026#224; tra quelle legittimamente percorribili dal legislatore delegato, con la conseguente necessit\u0026#224; di \u0026#171;dettare dei criteri per governare l\u0026#8217;impatto delle circostanze sulla determinazione della pena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa regola dettata dalla disposizione censurata, pertanto, resta pur sempre quella legata alla gravit\u0026#224; del reato, individuata dal legislatore delegante in termini di limite edittale di pena e da quello delegato \u0026#171;mediante una ragionevole selezione dei criteri per il cui tramite giungere al quinquennio di pena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esito auspicato dal rimettente, peraltro, condurrebbe a esiti invero irragionevoli, tenuto conto che l\u0026#8217;eliminazione di qualsiasi riferimento alle circostanze renderebbe inoperanti anche quelle attenuanti a effetto speciale, con la conseguenza che verrebbero escluse dall\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; ipotesi rivelatrici di un\u0026#8217;offensivit\u0026#224; \u0026#171;sensibilmente scemata rispetto all\u0026#8217;ipotesi base\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Parimenti non fondata sarebbe la censura, prospettata in via subordinata, di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., relativa alla deroga al bilanciamento tra circostanze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;interveniente, il carattere non manifestamente irragionevole delle scelte operate dal legislatore sarebbe reso evidente dal rilievo della eterogeneit\u0026#224; delle situazioni poste a raffronto dal rimettente, le quali, quindi, non potrebbero costituire degli utili \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e. Ci\u0026#242; tanto pi\u0026#249; in un ambito, quello della disciplina penale sostanziale e processuale, caratterizzato da ampia discrezionalit\u0026#224; delle scelte adottate dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe, infine, avere rilievo il richiamo all\u0026#8217;incongruenza degli esiti prodotti dalla disposizione censurata contenuto nei lavori preparatori, tenuto conto che esso non sarebbe comunque tale da costituire una intrinseca irragionevolezza, rivelando unicamente una disfunzione di sistema affrontabile e risolvibile dal legislatore e, soprattutto, non rimediabile per il tramite dell\u0026#8217;intervento richiesto dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato due questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quinto comma, cod. pen., introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima, proposta in via principale e con riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., ha a oggetto la citata disposizione nella parte in cui, al primo periodo, prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva in vista dell\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto di cui al primo comma del medesimo articolo, non si tiene conto delle circostanze \u0026#171;ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa seconda, proposta espressamente in via subordinata e con riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., ha a oggetto il solo secondo periodo della citata disposizione, ai sensi del quale \u0026#171;[i]n quest\u0026#8217;ultimo caso ai fini dell\u0026#8217;applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all\u0026#8217;articolo 69\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette di doversi pronunciare nell\u0026#8217;ambito di un procedimento a carico di una persona imputata del reato di cui all\u0026#8217;art. 615-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen., aggravato ai sensi dei commi 2, numero 1), e 3 del medesimo articolo, perch\u0026#233; la stessa, nella sua qualit\u0026#224; di funzionario in servizio presso l\u0026#8217;Agenzia delle entrate, avrebbe acceduto abusivamente ai sistemi informatici dell\u0026#8217;amministrazione per effettuare alcune ricerche sulla posizione tributaria e patrimoniale di altro soggetto non dettate da esigenze di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eValutate le risultanze processuali, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che l\u0026#8217;imputato sia meritevole delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti a effetto speciale ricorrenti nel caso; ritiene, altres\u0026#236;, che sussistano le condizioni perch\u0026#233; al medesimo imputato venga applicata la causa di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima sarebbe applicabile perch\u0026#233; la fattispecie base del reato di cui A. D.M. \u0026#232; chiamato a rispondere prevede una pena detentiva fino a tre anni, compatibile con la previsione dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., per cui l\u0026#8217;esimente in parola pu\u0026#242; essere applicata, tra l\u0026#8217;altro, quando il reato \u0026#232; punito con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl suo riconoscimento in concreto, tuttavia, troverebbe un ostacolo nella disposizione censurata, che accorda rilievo \u0026#8211; nella determinazione della pena detentiva \u0026#8211; unicamente alle circostanze a effetto speciale e a quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, il primo periodo di tale previsione contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 76 Cost., perch\u0026#233; la sua introduzione, avvenuta con l\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, avrebbe ecceduto dal criterio direttivo della delega contenuto nell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014. Quest\u0026#8217;ultimo, infatti, delegando il Governo ad adottare uno o pi\u0026#249; decreti legislativi nel rispetto \u0026#8211; tra l\u0026#8217;altro \u0026#8211; del criterio volto a \u0026#171;escludere la punibilit\u0026#224; di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa e la non abitualit\u0026#224; del comportamento, senza pregiudizio per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale\u0026#187;, nulla stabiliva in ordine al criterio di calcolo della pena detentiva, con la conseguenza che, nella determinazione della stessa, si dovrebbe necessariamente prendere in considerazione solo la cornice edittale prevista per il reato base.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il secondo periodo della disposizione censurata, il quale prevede che, ove ricorrano le circostanze a effetto speciale, \u0026#171;ai fini dell\u0026#8217;applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all\u0026#8217;articolo 69\u0026#187;, violerebbe a sua volta l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta del legislatore di non consentire il bilanciamento, infatti, comporterebbe \u0026#171;che la causa di non punibilit\u0026#224; \u0026#232; ora applicabile a quei reati per i quali la fattispecie base sia contrassegnata da limiti edittali elevati ma per i quali sussista una circostanza attenuante ad effetto speciale, mentre la stessa causa di non punibilit\u0026#224; non \u0026#232; applicabile a quei reati, connotati da una fattispecie base punita mitemente, ma per i quali la sussistenza di una circostanza ad effetto speciale elevi particolarmente i limiti edittali, pur quando il fatto risulti in concreto di particolare tenuit\u0026#224; e ricorrano delle attenuanti ad effetto comune\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La prima questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di eccesso di delega, la previsione di cui all\u0026#8217;art. 76 Cost. \u0026#171;non osta all\u0026#8217;emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, cos\u0026#236;, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l\u0026#8217;oggetto, i princ\u0026#236;pi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall\u0026#8217;altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princ\u0026#236;pi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell\u0026#8217;attivit\u0026#224; normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d\u0026#8217;altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell\u0026#8217;oggetto indicato dalla legge di delega, fino all\u0026#8217;estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse\u0026#187; (sentenze n. 133 del 2021, n. 212 del 2018, n. 194 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 182 e n. 50 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega \u0026#171;deve essere compiuto partendo dal dato letterale per poi procedere a verificare se l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del legislatore delegato, nell\u0026#8217;esercizio del margine di discrezionalit\u0026#224; che gli compete nell\u0026#8217;attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della norma delegante (sentenze n. 250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015 e n. 119 del 2013)\u0026#187; (sentenza n. 96 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo spazio della discrezionalit\u0026#224; del legislatore delegato, pertanto, risente inevitabilmente, nella sua maggiore o minore ampiezza, dell\u0026#8217;ambito oggetto di intervento, cos\u0026#236; che, per la complessit\u0026#224; dei rapporti, la tecnicit\u0026#224; e l\u0026#8217;interconnessione delle regole che in esso operano, la disciplina oggetto di delega mal si presta ad esame ed approvazione diretta delle Camere (sentenze n. 84 e n. 22 del 2024), come avviene nell\u0026#8217;area della codificazione, che \u0026#232; \u0026#171;quella elettiva della delegazione legislativa\u0026#187; (sentenza n. 22 del 2024). In questi casi, i principi e i criteri direttivi della delega \u0026#171;tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante, cos\u0026#236; da ampliare il potere e l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di riempimento demandati al legislatore delegato\u0026#187; (sentenze n. 96 e n. 22 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa necessit\u0026#224; di inquadrare i termini di esercizio della discrezionalit\u0026#224; del legislatore delegato \u0026#171;entro [una] cornice unitaria emergente dalla delega interpretata anche in chiave sistematica e teleologica\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2018) assume, inoltre, un particolare rilievo laddove, come nel caso di specie, \u0026#171;la questione della conformit\u0026#224; alla delega di una specifica disposizione prevista dal provvedimento delegato in assenza di puntuali e dettagliate direttive [\u0026#8230;] de[ve] necessariamente plasmarsi in funzione delle soluzioni attuative che il legislatore delegato \u0026#232; chiamato ad effettuare in relazione alle discipline di diritto sostanziale cui la stessa delega si sia, invece, espressamente riferita\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Trasferendo la portata di tali precedenti al caso di specie, non si pu\u0026#242; dubitare che il criterio di delega v\u0026#242;lto all\u0026#8217;introduzione della causa di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto ben potesse implicare la necessit\u0026#224; di una ulteriore specificazione della sua portata operativa, attraverso la previsione \u0026#8211; tra l\u0026#8217;altro \u0026#8211; che la soglia edittale di pena detentiva debba essere calcolata tenendo conto di tutte le circostanze in grado di dare luogo a figure sostanzialmente autonome di reato, per lo specifico disvalore di cui queste sono espressione e che si traduce nell\u0026#8217;inasprimento sanzionatorio eccedente il terzo della pena astrattamente comminata per il reato base (o l\u0026#8217;inverso, in caso di circostanze attenuanti a effetto speciale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altre parole, \u0026#232; del tutto coerente con il riferito criterio direttivo della delega che il legislatore delegato, non affidandosi unicamente alla pena prevista per il reato base, abbia ritenuto che la tenuit\u0026#224; \u0026#232; \u003cem\u003ein re \u003c/em\u003e\u003cem\u003eipsa\u003c/em\u003e da escludere allorch\u0026#233; un determinato reato \u0026#8211; pur astrattamente riconducibile entro la soglia di pena prevista dal primo comma dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. \u0026#8211; integri, per la ricorrenza di una o pi\u0026#249; circostanze aggravanti a effetto speciale o autonome, un\u0026#8217;ipotesi assimilabile ad una fattispecie autonoma di reato, connotata da particolare gravit\u0026#224; proprio per il concorso di quelle aggravanti. Specularmente, rappresenta un piano svolgimento della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della delega il fatto che il legislatore delegante abbia consentito che beneficino della causa di non punibilit\u0026#224; in parola gli imputati per reati puniti con pena superiore alla soglia fissata nel primo comma dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., allorch\u0026#233; ad essi accedano circostanze attenuanti ad effetto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; N\u0026#233;, a smentire quanto si \u0026#232; detto, hanno pregio gli argomenti addotti dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon ha rilievo, in primo luogo, il fatto che nella disciplina dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., introdotta dall\u0026#8217;art. 3 della legge n. 67 del 2014, la pena detentiva per l\u0026#8217;accesso al beneficio sia determinata unicamente sulla fattispecie base, senza prendere in considerazione le circostanze aggravanti, comprese quelle autonome o a effetto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncor prima della strutturale e ontologica diversit\u0026#224; tra i due istituti, a rilevare \u0026#232; il fatto che la disciplina dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. non \u0026#232; il frutto di alcuna delega legislativa, avendo proceduto direttamente il legislatore del 2014 a introdurre l\u0026#8217;istituto in parola, con ci\u0026#242; dimostrando \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e la fisiologica attribuzione al legislatore delegato di uno spazio discrezionale nello svolgimento della delega. N\u0026#233; \u0026#232; dato ravvisare alcuna necessaria continuit\u0026#224;, in un impianto legislativo a contenuto cos\u0026#236; ampio e diversificato quale quello di cui alla legge n. 67 del 2014, in relazione a un aspetto cos\u0026#236; specifico quale il criterio di calcolo delle circostanze, di per s\u0026#233; suscettibile di svolgimenti diversificati e, pertanto, espressione di scelte discrezionali del legislatore soggette al limite della manifesta irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, e per le stesse ragioni, non pu\u0026#242; attribuirsi rilievo alla circostanza che, delegando il Governo a introdurre le pene della reclusione e dell\u0026#8217;arresto domiciliare, l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014 richiami il criterio del massimo della pena edittalmente previsto, calcolato ai sensi di quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 278 cod. proc. pen., secondo il quale \u0026#171;[a]gli effetti dell\u0026#8217;applicazione delle misure [\u0026#8230;] non si tiene conto [\u0026#8230;] delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell\u0026#8217;articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall\u0026#8217;articolo 62 n. 4 del codice penale nonch\u0026#233; delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso, il rimettente considera assimilabili fattispecie del tutto eterogenee, ricavando formalisticamente dal richiamo a tale criterio di calcolo della pena nel testo della legge delega la necessit\u0026#224; che esso non dovesse essere previsto per la fattispecie dell\u0026#8217;esimente per particolare tenuit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale proposta in via principale \u0026#232; dunque non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Non fondata \u0026#232;, altres\u0026#236;, la seconda questione, prospettata in via subordinata, con la quale il rimettente assume che l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quinto comma, cod. pen. contrasti con l\u0026#8217;art. 3 Cost., limitatamente alle parole \u0026#171;[i]n quest\u0026#8217;ultimo caso ai fini dell\u0026#8217;applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all\u0026#8217;articolo 69\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Preliminarmente, occorre ricordare che \u0026#171;[p]er giurisprudenza costante, le cause di non punibilit\u0026#224; costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicch\u0026#233; la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall\u0026#8217;altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore (sentenze n. 156 del 2020, n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996). Da tale premessa discende che le scelte del legislatore relative all\u0026#8217;ampiezza applicativa della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta (sentenze n. 156 del 2020 e n. 207 del 2017)\u0026#187; (sentenza n. 30 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, lo scopo della disposizione censurata, che ricalca analoghe previsioni contenute in altre parti del codice (e, in particolare, l\u0026#8217;art. 157, terzo comma, cod. pen.), \u0026#232; evidentemente quello di valorizzare la strutturale diversit\u0026#224; tra i profili oggettivi di applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;esimente (relativi alla pena, alle modalit\u0026#224; della condotta e all\u0026#8217;esiguit\u0026#224; del danno) e i profili inerenti alla persona del reo, che vanno valutati unicamente ai fini del riconoscimento delle circostanze (aggravanti o attenuanti) diverse da quelle considerate nel primo periodo del quinto comma dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;introduzione del secondo periodo nell\u0026#8217;attuale quinto comma dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., infatti, scaturisce da una sollecitazione avanzata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati al Governo, il quale, in sede di presentazione dello schema di decreto delegato alle Camere per il parere, aveva evidenziato il carattere problematico dell\u0026#8217;assenza di un divieto di bilanciamento, perch\u0026#233; la considerazione di circostanze a effetto speciale sarebbe stata \u0026#171;destinata a soccombere per la prevalenza di circostanze ad effetto comune di segno opposto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio per reagire a tale inconveniente (che il rimettente, erroneamente, associa alla previsione di cui contesta la legittimit\u0026#224; costituzionale), il Governo \u0026#232; stato invitato, come detto, a escludere il giudizio di bilanciamento, con l\u0026#8217;unica eccezione \u0026#8211; non recepita dal legislatore delegato \u0026#8211; della circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 62, numero 4), cod. pen., relativa al danno patrimoniale o al lucro di speciale tenuit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Poste tali premesse, e ribadito che le \u0026#171;[d]eroghe al bilanciamento [\u0026#8230;] sono possibili e rientrano nell\u0026#8217;ambito delle scelte del legislatore\u0026#187; (sentenza n. 88 del 2019, successivamente ripresa dalla sentenza n. 217 del 2023), non pu\u0026#242; ritenersi che la disposizione censurata abbia la natura di una scelta legislativa manifestamente irragionevole, almeno se riferita (come nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione) a un meccanismo generale che non consente la ponderazione tra categorie diverse di circostanze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzi tutto, \u0026#232; necessario chiarire che non si \u0026#232; davanti, nel caso di specie, a un\u0026#8217;ipotesi di \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; inoperativit\u0026#224; del bilanciamento di circostanze, quali quelle sovente prese in esame nella giurisprudenza anche recente di questa Corte (sentenze n. 217, n. 201, n. 197 e n. 188 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quinto comma, secondo periodo, cod. pen. detta una regola riguardante l\u0026#8217;esercizio dei poteri del giudice in vista dell\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, che rappresenta pur sempre un istituto derogatorio ed eccezionale, ma senza che il giudizio di bilanciamento resti precluso nel momento di applicazione della sanzione in concreto (analogamente, sentenze n. 217 del 2023 e n. 117 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, pertanto, anche da questo punto di vista non si pone in contrasto con il principio di offensivit\u0026#224;, inteso tanto \u0026#171;come precetto rivolto al legislatore affinch\u0026#233; limiti la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensivit\u0026#224; \u0026#8220;in astratto\u0026#8221;)\u0026#187;, quanto come \u0026#171;criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice affinch\u0026#233;, nella verifica della riconducibilit\u0026#224; della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, eviti di ricondurre a quest\u0026#8217;ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensivit\u0026#224; \u0026#8220;in concreto\u0026#8221;) (tra molte, sentenze n. 139 del 2023 e n. 211 del 2022)\u0026#187; (sentenza n. 207 del 2023; in senso conforme, sentenza n. 28 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente a quanto questa Corte ha ritenuto nella sentenza n. 260 del 2020 in relazione al divieto di bilanciamento per l\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato, alla regola in scrutinio potrebbe anzi attribuirsi una \u0026#171;solida ragionevolezza\u0026#187;, derivante dal fatto che \u0026#171;il legislatore fa dipendere la scelta relativa all\u0026#8217;applicazione o non applicazione di un dato istituto [\u0026#8230;] dalla sussistenza di una circostanza aggravante che, comminando una pena distinta da quella prevista per la fattispecie base [\u0026#8230;], esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata; e ci\u0026#242; indipendentemente dalla sussistenza nel caso concreto di circostanze attenuanti, che ben potranno essere considerate dal giudice quando, in esito al giudizio, irrogher\u0026#224; la pena nel caso di condanna\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Anche la questione sollevata in via subordinata non \u0026#232;, dunque, fondata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quinto comma, primo periodo, del codice penale, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quinto comma, secondo periodo, cod. pen., sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Cause di non punibilit\u0026#224; - Esclusione della punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto - Ambito di applicabilit\u0026#224; - Previsione che, ai fini della determinazione della pena detentiva di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 131-bis codice penale, non si tiene conto delle circostanze a eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale, e che, in quest\u0026#8217;ultimo caso, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all\u0027art. 69 codice penale - Contrasto con il criterio direttivo della legge di delega n. 67 del 2014.\nIn subordine:  Previsione secondo cui, ai fini della determinazione della pena detentiva di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 131-bis codice penale, non si tiene conto delle circostanze a eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale - Denunciata previsione che, in quest\u0026#8217;ultimo caso, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all\u0027art. 69 codice penale.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46266","titoletto":"Delegazione legislativa - Controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante - Conseguenti limiti al potere legislativo delegato, come ricavabili da oggetto, principi e criteri direttivi della delega, interpretati anche in maniera sistematica e teleologica - Possibilità di adottare norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte del legislatore delegante - Eccesso di delega - Configurabilità solo in caso di dilatazione dell\u0027oggetto indicato dalla legge di delega. (Classif. 077004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn tema di eccesso di delega, l’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l’oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell’attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d’altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell’oggetto indicato dalla legge di delega, fino all’estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 133/2021 - mass. 43963; S. 212/2018 - mass. 40849; S. 194/2015 - mass. 38554; S. 182/2014 - mass. 38047; S. 50/2014 - mass. 37779\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega deve essere compiuto partendo dal dato letterale per poi procedere a verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della norma delegante. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 96/2024 - mass. 46203; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 59/2016 - mass. 38781; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S. 119/2013 - mass. 37115\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLo spazio della discrezionalità del legislatore delegato risente inevitabilmente, nella sua maggiore o minore ampiezza, dell’ambito oggetto di intervento, così che, per la complessità dei rapporti, la tecnicità e l’interconnessione delle regole che in esso operano, la disciplina oggetto di delega mal si presta ad esame ed approvazione diretta delle Camere, come avviene nell’area della codificazione, che è quella elettiva della delegazione legislativa. In questi casi, i principi e i criteri direttivi della delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante, così da ampliare il potere e l’attività di riempimento demandati al legislatore delegato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 96/2024 - mass. 46203; S. 84/2024 - mass. 46180; S. 22/2024 - mass. 45964, 45965\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa necessità di inquadrare i termini di esercizio della discrezionalità del legislatore delegato entro una cornice unitaria emergente dalla delega interpretata anche in chiave sistematica e teleologica assume un particolare rilievo laddove la questione della conformità alla delega di una specifica disposizione prevista dal provvedimento delegato in assenza di puntuali e dettagliate direttive deve necessariamente plasmarsi in funzione delle soluzioni attuative che il legislatore delegato è chiamato ad effettuare in relazione alle discipline di diritto sostanziale cui la stessa delega si sia, invece, espressamente riferita. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 182/2018 - mass. 40211, 40212; S. 194/2015 - mass. \u003c/em\u003e38554).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46267","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46267","titoletto":"Reati e pene - Circostanze - Criterio di calcolo - Discrezionalità del legislatore - Limite - Manifesta irragionevolezza. (Classif. 210011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl criterio di calcolo delle circostanze è di per sé suscettibile di svolgimenti diversificati e, pertanto, espressione di scelte discrezionali del legislatore soggette al limite della manifesta irragionevolezza.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46268","numero_massima_precedente":"46266","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46268","titoletto":"Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Criteri di determinazione della pena, a seguito di novella introdotta mediante decreto legislativo - Esclusione delle circostanze ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale - Denunciata violazione dei criteri di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata, in via principale, dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 76 Cost. – dell’art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quinto comma, primo periodo, cod. pen., nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva in vista dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui al primo comma del medesimo articolo, non si tiene conto delle circostanze «ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale». È del tutto coerente con il criterio direttivo contenuto nell’art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), della legge n. 67 del 2014, volto all’introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che il legislatore delegato, nello specificare la portata operativa dell’istituto, abbia previsto che la soglia edittale di pena detentiva – fissata nella delega in cinque anni di reclusione – debba essere calcolata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti in grado di dare luogo a figure sostanzialmente autonome di reato, connotate da uno specifico disvalore e per questo tali da escludere \u003cem\u003ein re ipsa\u003c/em\u003e la tenuità (o l’inverso, in caso di attenuanti ad effetto speciale). Nessun rilievo ha poi la diversa disciplina prevista per la messa alla prova dell’imputato e per le pene della reclusione e dell’arresto domiciliare, trattandosi di fattispecie eterogenee e, nel caso della messa alla prova (ove la soglia di pena detentiva è determinata unicamente sulla fattispecie base), di un istituto regolato direttamente dalla legge del 2014, a dimostrazione \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e della fisiologica attribuzione al legislatore delegato di uno spazio discrezionale nello svolgimento della delega con il solo limite della manifesta irragionevolezza.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46269","numero_massima_precedente":"46267","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"131","specificazione_articolo":"bis","comma":"5","specificazione_comma":"primo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46269","titoletto":"Reati e pene - Cause di non punibilità - Carattere derogatorio - Possibile estensione - Valutazione che richiede un giudizio di ponderazione tra ragioni diverse e confliggenti - In particolare: non punibilità per particolare tenuità del fatto - Ambito di operatività - Apprezzamento rimesso alla discrezionalità del legislatore, nei limiti della non manifesta irragionevolezza. (Classif. 210010).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall’altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 156/2020 - mass. 43414; S. 140/2009 - mass. 33390; S. 8/1996 - mass. 22084, 22085\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe scelte del legislatore relative all’ampiezza applicativa della causa di non punibilità di cui all’art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 30/2021 - mass. 43627; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 207/2017 - mass. 41153\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46270","numero_massima_precedente":"46268","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46270","titoletto":"Reati e pene - Offensività (principio di) - Caratteri - Precetto rivolto al legislatore e al giudice - Necessità, per il primo, di sanzionare solo fatti lesivi di beni meritevoli di tutela e, per il secondo, di valutare la concreta attitudine lesiva dei comportamenti al suo esame. (Classif. 210049).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di offensività, inteso come precetto rivolto al legislatore affinché limiti la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività “in astratto”), opera anche come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice affinché, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, eviti di ricondurre a quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività “in concreto”). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 28/2024 - mass. 46019; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 139/2023 - mass. 45714; S. 211/2022 - mass. 45138\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46271","numero_massima_precedente":"46269","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46271","titoletto":"Reati e pene - Concorso di circostanze - Bilanciamento - Deroghe - Discrezionalità del legislatore. (Classif. 210013).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe deroghe al bilanciamento delle circostanze sono possibili e rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 217/2023 - mass. 45907; S. 88/2019 - mass. 42547\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46272","numero_massima_precedente":"46270","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46272","titoletto":"Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Criteri di determinazione della pena, a seguito di novella introdotta mediante decreto legislativo - Esclusione delle circostanze ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale - Esclusione, in tal caso, del giudizio di bilanciamento - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata, in via subordinata, dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quinto comma, secondo periodo, cod. pen., limitatamente alle parole «[i]n quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69». Il divieto di bilanciamento, previsto dalla disposizione censurata ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delle circostanze aggravanti a effetto speciale o autonome con eventuali circostanze attenuanti a effetto comune, è frutto di una scelta legislativa non manifestamente irragionevole. Tale disposizione, infatti, diversamente dalle ipotesi di “ordinaria” inoperatività del bilanciamento di circostanze, detta una regola riguardante l’esercizio dei poteri del giudice in vista dell’applicazione della predetta causa di non punibilità, che è pur sempre un istituto derogatorio ed eccezionale, ma senza che il giudizio di bilanciamento resti precluso nel momento di applicazione della sanzione in concreto. La disposizione censurata, pertanto, anche da questo punto di vista non si pone in contrasto con il principio di offensività, poiché l’applicazione o meno dell’esimente viene fatta dipendere dalla sussistenza di una circostanza aggravante che, comminando una pena distinta da quella prevista per la fattispecie base, esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello della fattispecie non aggravata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 217/2023 - mass. 45907; S. 201/2023 - mass. 45852; S. 197/2023 - mass. 45844, 45845; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 117/2021 - mass. 43901; S. 260/2020 - mass. 43109\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46271","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"131","specificazione_articolo":"bis","comma":"5","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45103","autore":"","titolo":"La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 5, c.p. nella parte in cui prevede che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"www.osservatoriosullefonti.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45102_2024_149.pdf","nome_file_fisico":"149_24 Redazione.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45204","autore":"Penco E.","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 149/2024","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1434","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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