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3, c. 1°, 2° e 3°; 4, c. 1°, 2° e 3°, della legge della Regione Liguria 24/12/2019, n. 30, e degli artt. 8, c. 1°, lett. b), e 24, c. 2° e 3°, della legge della Regione Liguria 06/02/2020, n. 1.","atti_registro":"ric. 35 e 41/2020","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 124\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2021\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, comma 1, secondo periodo; 3, commi 1, 2 e 3; 4, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati) e degli artt. 8, comma 1, lettera b), e 24, commi 2 e 3, della legge della Regione Liguria 6 febbraio 2020, n. 1 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attivit\u0026#224; produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 29 febbraio-6 marzo e il 10-17 aprile 2020, depositati in cancelleria il 6 marzo e il 16 aprile 2020, iscritti, rispettivamente, ai numeri 35 e 41 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 17 e 20, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione della Regione Liguria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 27 aprile 2021 il Giudice relatore Silvana Sciarra;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati dello Stato Giammario Rocchitta e Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Aurelio Domenico Masuelli per la Regione Liguria, questi ultimi in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 29 febbraio-6 marzo 2020, depositato il 6 marzo 2020 e iscritto al n. 35 del registro ricorsi per l\u0026#8217;anno 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, comma 1, secondo periodo; 3, commi 1, 2 e 3; 4, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 10-17 aprile 2020, depositato il 16 aprile 2020 e iscritto al n. 41 del registro ricorsi per l\u0026#8217;anno 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera b), e 24, commi 2 e 3, della legge della Regione Liguria 6 febbraio 2020, n. 1 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attivit\u0026#224; produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con il primo motivo del ricorso iscritto al reg. ric. n. 35 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La disposizione prevede che, per il mero mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso di pertinenze e locali accessori che non comporta opere edilizie, sia sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivit\u0026#224; (SCIA) di cui all\u0026#8217;art. 13-bis della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il ricorrente ravvisa la violazione dei \u0026#171;princ\u0026#236;pi fondamentali dettati dallo Stato nella materia edilizia, che come tali devono valere su tutto il territorio nazionale\u0026#187;. Tali princ\u0026#236;pi imporrebbero, nel caso di \u0026#171;cambio di destinazione d\u0026#8217;uso da cantina/garage a civile abitazione\u0026#187; e di conseguente \u0026#171;passaggio da una categoria urbanistica ad un\u0026#8217;altra\u0026#187;, il rilascio del permesso di costruire. N\u0026#233; si potrebbe ritenere che tale prescrizione sia superata dall\u0026#8217;odierna disciplina, che, in alternativa al permesso di costruire, prevede anche la SCIA, poich\u0026#233; si tratta di una SCIA caratterizzata da \u0026#171;un procedimento aggravato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La Regione Liguria si \u0026#232; costituita in giudizio, per chiedere di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione in esame, alla luce di argomenti ribaditi anche nella memoria illustrativa depositata in vista dell\u0026#8217;udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; In linea preliminare, la parte resistente osserva che i vizi denunciati con il ricorso non sono riconducibili alla previsione impugnata, ma all\u0026#8217;art. 13-bis della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, che regola i mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso senza opere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.2.\u0026#8211; Nel merito, il motivo di ricorso sarebbe comunque infondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)\u0026#187;, consentirebbe alle Regioni di stabilire quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell\u0026#8217;uso di immobili o di loro parti, siano subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata d\u0026#8217;inizio attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 22, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 consentirebbe poi alle Regioni di ampliare o circoscrivere il novero degli interventi subordinati a segnalazione certificata d\u0026#8217;inizio attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, in coerenza con le previsioni della legge statale, avrebbe subordinato i meri mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso senza opere alla segnalazione certificata d\u0026#8217;inizio attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con il secondo motivo del ricorso iscritto al reg. ric. n. 35 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri censura, sempre per contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Tale previsione \u0026#232; sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto consente \u0026#171;il riutilizzo per i fini di legge di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonch\u0026#233; di immobili non utilizzati, anche diroccati, [\u0026#8230;] in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali, nonch\u0026#233; alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La previsione impugnata, nel dettare \u0026#171;una regola diversa, pi\u0026#249; lasca e pi\u0026#249; permissiva\u0026#187; che disciplina i \u0026#171;titoli abilitativi in modo difforme dalla regola generale\u0026#187;, confliggerebbe sotto molteplici profili \u0026#171;con le norme statali in materia edilizia\u0026#187; e, in particolare, con l\u0026#8217;art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la normativa statale \u0026#171;consente il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici solo per edifici ed impianti di interesse pubblico previa deliberazione del Consiglio comunale, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina in esame, peraltro, subordinerebbe \u0026#171;il permesso di costruire in deroga alle destinazioni d\u0026#8217;uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse\u0026#187; a una \u0026#171;previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l\u0026#8217;interesse pubblico\u0026#187; e alla condizione che dal mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso non derivi \u0026#171;un aumento della superficie coperta prima dell\u0026#8217;intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall\u0026#8217;art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente evidenzia, inoltre, che la deroga, \u0026#171;nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza\u0026#187;, pu\u0026#242; riguardare soltanto \u0026#171;i limiti di densit\u0026#224; edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonch\u0026#233; nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d\u0026#8217;uso\u0026#187;, nell\u0026#8217;osservanza di quanto previsto dagli \u0026#171;articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Con il ricorso di cui al reg. ric. n. 41 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche le modificazioni apportate all\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 dall\u0026#8217;art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.1.\u0026#8211; Lo ius superveniens ha escluso la possibilit\u0026#224; di derogare alla disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana di cui al Capo II della legge della Regione Liguria 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.2.\u0026#8211; Anche la nuova formulazione si porrebbe, tuttavia, in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contravverrebbe alla disciplina del permesso di costruire in deroga, di cui all\u0026#8217;art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, che costituisce principio fondamentale nella materia del governo del territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; La Regione, nelle memorie di costituzione e nelle memorie illustrative depositate in entrambi i giudizi, ha chiesto di dichiarare inammissibili o comunque infondate le censure relative all\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, anche nella versione modificata dall\u0026#8217;art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.1.\u0026#8211; La questione sarebbe, anzitutto, inammissibile, in quanto non sarebbe pertinente il richiamo all\u0026#8217;istituto del permesso di costruire in deroga, concernente le ipotesi in cui i Comuni \u0026#171;possono rilasciare il titolo edilizio in difformit\u0026#224; dalla disciplina pianificatoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, per contro, perseguirebbe la sola finalit\u0026#224; di individuare \u0026#171;il campo di applicazione\u0026#187; di alcuni \u0026#171;interventi di limitata portata\u0026#187;, riguardanti principalmente il \u0026#171;recupero, mediante riutilizzo, di immobili esistenti\u0026#187;. Tale previsione rappresenterebbe, pertanto, il legittimo esercizio della competenza spettante al legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.2.\u0026#8211; Nel merito, la questione non sarebbe fondata, in quanto il sistema della pianificazione non assurgerebbe a principio cos\u0026#236; assoluto e stringente da precludere le deroghe agli strumenti urbanistici locali, apportate dalla legge regionale, pur sempre sovraordinata (si richiama la sentenza di questa Corte n. 245 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Oggetto d\u0026#8217;impugnazione \u0026#8211; con il terzo motivo del ricorso iscritto al reg. ric. n. 35 del 2020 \u0026#8211; sono anche gli artt. 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, per contrasto con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Le disposizioni impugnate incentiverebbero \u0026#171;gli interventi su una pluralit\u0026#224; di fabbricati, anche vetusti, disseminati su tutto il territorio regionale\u0026#187;, anche quando si tratti di \u0026#171;immobili di interesse culturale e paesaggistico, sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 consente il riutilizzo di locali accessori e pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, e di immobili non utilizzati, anche diruti, in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali e alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 \u0026#171;demanda unicamente ai Comuni\u0026#187; la scelta di escludere l\u0026#8217;applicazione delle disposizioni della legge regionale, in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica e nelle sole fattispecie tassativamente indicate (il riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, e con esclusivo riguardo al riutilizzo per l\u0026#8217;uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati). Tale disciplina incentiverebbe in maniera indiscriminata, al di fuori delle attribuzioni regionali, \u0026#171;gli interventi di modifica\u0026#187; e il mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso di immobili di interesse culturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Le censure muovono dal presupposto che le disposizioni impugnate siano applicabili anche ai beni culturali, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e che, quanto ai beni sottoposti a vincolo paesaggistico, non prevedano alcuna clausola di salvaguardia \u0026#171;in favore del piano paesaggistico o di uno specifico stralcio di esso\u0026#187;. Esse ometterebbero, dunque, di subordinare \u0026#171;l\u0026#8217;applicazione della medesima normativa alla previa introduzione di un\u0026#8217;apposita disciplina d\u0026#8217;uso dei beni paesaggistici tutelati, elaborata d\u0026#8217;intesa con il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe cos\u0026#236; svuotata la \u0026#171;funzione propria del piano paesaggistico\u0026#187;, che \u0026#232; chiamato a dettare, \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito della considerazione complessiva del contesto tutelato\u0026#187; e nel quadro di una elaborazione congiunta con il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali, \u0026#171;i criteri di gestione del vincolo\u0026#187;, \u0026#171;la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonch\u0026#233; le condizioni delle eventuali trasformazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe violata, pertanto, \u0026#171;la potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio\u0026#187;, rispetto alla quale costituiscono norme interposte le previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e, in particolare, quanto ai beni sottoposti a vincolo paesaggistico, gli artt. 135, 143 e 145.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 9 Cost., in quanto le previsioni censurate, nel consentire un indiscriminato \u0026#8220;riutilizzo\u0026#8221; degli immobili, anche di quelli culturali e \u0026#171;sottoposti a vincolo paesaggistico\u0026#187;, recherebbero un \u0026#171;potenziale pregiudizio ai beni tutelati\u0026#187; e si porrebbero in \u0026#171;contrasto con il principio fondamentale della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Con il ricorso di cui al reg. ric. n. 41 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione modificata dall\u0026#8217;art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; Lo ius superveniens ha sancito l\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; della disciplina regionale degli ambiti di rigenerazione urbana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, tale modificazione non varrebbe a superare i vizi di illegittimit\u0026#224; costituzionale gi\u0026#224; denunciati con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 35 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.2.\u0026#8211; Il ricorrente assume che anche la nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 v\u0026#236;oli gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la previsione impugnata, nel consentire anche per \u0026#171;i beni sottoposti a tutela\u0026#187; il \u0026#171;riutilizzo in generalizzata deroga senza il necessario rispetto delle disposizioni di tutela dettate dallo Stato (con inclusi gli interventi di mutamento fisico della loro integrit\u0026#224;) compromette il rispetto della tutela stessa, e invade\u0026#187; la sfera di competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, in contrasto con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Nelle memorie di costituzione e nelle memorie illustrative depositate in ambedue i giudizi la Regione Liguria ha chiesto di dichiarare la non fondatezza delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni impugnate, in quanto volte a disciplinare interventi comunque soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, non inciderebbero \u0026#171;sui vincoli paesaggistici e monumentali\u0026#187; e non interferirebbero con la competenza dello Stato \u0026#171;in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn mancanza di espressa deroga, le disposizioni del d.lgs. n. 42 del 2004 si imporrebbero a tutte le amministrazioni e ai privati, a prescindere dal loro espresso recepimento in fonti legislative e regolamentari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli interventi in esame non potrebbero travalicare la categoria della ristrutturazione edilizia e, per altro verso, sarebbero comunque vincolati a conservare sia la volumetria sia la sagoma \u0026#171;dell\u0026#8217;edificio eventualmente soggetto a demolizione e ricostruzione\u0026#187;. Essi non determinerebbero, pertanto, alcuna modificazione apprezzabile \u0026#171;dell\u0026#8217;assetto paesaggistico esistente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn un\u0026#8217;ottica di particolare tutela, il legislatore regionale avrebbe escluso gli edifici rurali di valore testimoniale dall\u0026#8217;ambito applicativo degli interventi in esame e, con le novit\u0026#224; introdotte dalla legge reg. Liguria n. 1 del 2020, avrebbe negato la possibilit\u0026#224; di derogare agli strumenti urbanistici comunali per le fattispecie previste dalla legge reg. Liguria n. 23 del 2018 in materia di rigenerazione urbana e recupero del territorio agricolo. Le disposizioni derogatorie della legge impugnata non si applicherebbero nelle parti del territorio urbano e agricolo individuate dai Comuni mediante una procedura semplificata. In tali aree, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia sarebbe improntata a \u0026#171;finalit\u0026#224; di recupero e di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico\u0026#187; e a criteri rigorosi, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, compresa quella del Piano territoriale di coordinamento paesistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon si potrebbe ravvisare, pertanto, il paventato \u0026#171;svuotamento del piano paesistico\u0026#187;. La disciplina impugnata, in quanto \u0026#171;riferita ad interventi di limitata importanza\u0026#187; e coerente con le previsioni del d.lgs. n. 42 del 2004, non potrebbe interferire con il Piano paesaggistico in corso di elaborazione, chiamato a disciplinare gli interventi paesaggisticamente rilevanti nelle zone vincolate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con il quarto motivo di ricorso (reg. ric. n. 35 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri censura, in riferimento agli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 3, commi 2 e 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3, comma 2, della citata legge regionale prescrive, per i locali destinati alla permanenza di persone, un\u0026#8217;altezza interna non inferiore a 2,40 metri e attribuisce rilievo all\u0026#8217;altezza media, nel caso di altezze diverse dei locali da recuperare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, il rispetto dei parametri di aeroilluminazione e dell\u0026#8217;altezza minima interna \u0026#232; assicurato anche con opere edilizie che possono interessare i prospetti del fabbricato o mediante l\u0026#8217;installazione di impianti e attrezzature tecnologiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Il ricorrente assume che tali disposizioni contrastino, in primo luogo, con l\u0026#8217;art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all\u0026#8217;altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d\u0026#8217;abitazione), che definisce l\u0026#8217;altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione. Tale altezza, pari a 2,70 metri, pu\u0026#242; essere ridotta a 2,40 metri per corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti e ripostigli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNei Comuni montani al di sopra dei mille metri sul livello del mare, \u0026#232; consentita una riduzione dell\u0026#8217;altezza minima dei locali abitabili a 2,55 metri, in considerazione delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRegole peculiari si applicano alle altezze minime degli edifici situati in ambito di comunit\u0026#224; montane, quando siano sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie e l\u0026#8217;edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, le previsioni regionali contrasterebbero anche con l\u0026#8217;Allegato 1, punto 2.3. \u0026#171;Prescrizioni\u0026#187;, numero 4, del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), che consente di derogare in alcuni casi alle altezze minime dei locali di abitazione previste dal d.m. 5 luglio 1975.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ritiene, inoltre, che le previsioni impugnate non siano coerenti con l\u0026#8217;art. 5 del d.m. 5 luglio 1975, che prescrive, per tutti i locali degli alloggi, a eccezione di quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli, una \u0026#171;illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d\u0026#8217;uso\u0026#187; e regola, per ciascun locale di abitazione, l\u0026#8217;ampiezza della finestra.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente evidenzia che le norme in materia di altezza e aeroilluminazione, pur dettate da una fonte regolamentare, riguardano la salubrit\u0026#224; e la vivibilit\u0026#224; degli ambienti e sanciscono requisiti inderogabili ai fini del rilascio dell\u0026#8217;abitabilit\u0026#224;, nell\u0026#8217;intento di \u0026#171;tutelare condizioni protette direttamente da norme primarie e costituzionali\u0026#187;. Esse sarebbero dettate in diretta attuazione delle prescrizioni degli artt. 218, 344 e 345 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate sarebbero lesive dell\u0026#8217;art. 32 Cost., in quanto contrasterebbero \u0026#171;con i parametri interposti rappresentati dalle citate disposizioni del D.M. 5 luglio 1975\u0026#187;, dirette a tutelare la salute e la sicurezza degli ambienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe violato, inoltre, l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con i \u0026#171;principi fondamentali dettati dallo Stato a tutela della salute e del governo del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; La Regione Liguria, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto di dichiarare inammissibili o comunque infondate le questioni promosse con riguardo all\u0026#8217;art. 3, commi 2 e 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, sulla base di rilievi ribaditi anche nella memoria illustrativa depositata in vista dell\u0026#8217;udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.1.\u0026#8211; In linea preliminare, la parte resistente contesta che le disposizioni del d.m. 5 luglio 1975 e del d.m. 26 giugno 2015, in quanto racchiuse in una fonte regolamentare, configurino un \u0026#171;parametro idoneo a supportare la dedotta violazione dell\u0026#8217;assetto delle competenze legislative come delineato dalla Costituzione\u0026#187;. Soltanto le disposizioni regolamentari dettate dallo Stato, nelle materie nelle quali \u0026#232; titolare di competenza legislativa esclusiva, potrebbero vincolare le Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe convincente la prospettazione che riconduce le previsioni regolamentari all\u0026#8217;attuazione del r.d. n. 1265 del 1934.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSe l\u0026#8217;art. 344 di tale fonte primaria definisce soltanto le materie oggetto di disciplina da parte dei regolamenti locali di igiene e sanit\u0026#224;, l\u0026#8217;art. 345 del citato regio decreto fissa le regole procedurali per l\u0026#8217;approvazione dei regolamenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 218, si limiterebbe a demandare ai regolamenti degli enti locali il compito di stabilire le norme per la salubrit\u0026#224; dell\u0026#8217;aggregato urbano, nel rispetto delle istruzioni del Ministro dell\u0026#8217;interno, che qualifica come mere \u0026#171;istruzioni di massima\u0026#187;, ben diverse, dunque, dalle \u0026#171;previsioni costituenti principi fondamentali, inderogabili da parte delle Regioni nell\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa concorrente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al dedotto contrasto con l\u0026#8217;art. 32 Cost., dovrebbe riguardare, a tutto concedere, \u0026#171;il risultato del concreto esercizio\u0026#187; della competenza legislativa concorrente della Regione nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 non sarebbe sorretta da alcuna argomentazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri non sarebbero fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAltre leggi regionali, non impugnate, avrebbero previsto in termini analoghi il recupero dei vani e dei locali seminterrati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione ricorda, inoltre, che questa Corte, con la sentenza n. 245 del 2018, ha respinto il ricorso contro la legge della Regione Abruzzo 1\u0026#176; agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d\u0026#8217;uso e contenimento dell\u0026#8217;uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), che farebbe pur sempre riferimento a un\u0026#8217;altezza minima di 2,40 metri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la sentenza citata, le prescrizioni della legge abruzzese, nel regolare in termini dettagliati l\u0026#8217;altezza minima dei locali seminterrati e le modalit\u0026#224; di misurazione dell\u0026#8217;altezza, rappresenterebbero esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; e si limiterebbero a incentivare il recupero dei vani seminterrati e accessori, nell\u0026#8217;osservanza della normativa ambientale e dei princ\u0026#236;pi fondamentali della disciplina urbanistica e edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe previsioni impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri si prefiggerebbero, in ultima analisi, di contemperare in maniera ragionevole gli interessi coinvolti, in armonia con la disciplina dettata da altre leggi regionali non impugnate o giudicate legittime da questa Corte. Da tali rilievi discenderebbe l\u0026#8217;infondatezza delle questioni promosse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ultimo motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 35 del 2020, \u0026#232; impugnato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, che racchiude la disciplina intertemporale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Il ricorrente lamenta che la previsione citata sancisca l\u0026#8217;applicazione della normativa derogatoria non solo agli immobili esistenti, ma anche, \u0026#171;con valenza retroattiva, ad immobili per la cui costruzione sia gi\u0026#224; stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l\u0026#8217;approvazione dell\u0026#8217;eventuale programma integrato di intervento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale previsione consentirebbe \u0026#171;la regolarizzazione ex post di opere che, al momento della loro realizzazione, erano in contrasto con gli strumenti urbanistici di riferimento, dando corpo a un intervento che esula dalle competenze regionali e risulta pertanto illegittimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Il ricorrente, nel prospettare la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., censura la mancanza di \u0026#171;un\u0026#8217;adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza\u0026#187; e di \u0026#171;ragioni costituzionalmente accettabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe leso, inoltre, l\u0026#8217;affidamento che la collettivit\u0026#224; ripone nella sicurezza giuridica e sarebbe imposto un arbitrario sacrificio alle \u0026#171;posizioni soggettive dei potenziali controinteressati che facevano affidamento sulla stabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;assetto normativo vigente all\u0026#8217;epoca delle singole condotte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Con il ricorso di cui al reg. ric. n. 41 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, sempre in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., le modifiche introdotte all\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, dall\u0026#8217;art. 24, comma 3, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che ha parzialmente ridefinito la descritta disciplina intertemporale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.1.\u0026#8211; Tale ultima disposizione, pur sopprimendo il richiamo all\u0026#8217;approvazione dell\u0026#8217;eventuale programma integrato di intervento, lascerebbe inalterata \u0026#171;la previsione dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle disposizioni regionali anche ai locali, alle pertinenze e agli immobili per i quali sia stato gi\u0026#224; conseguito il titolo edilizio abilitativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.2.\u0026#8211; Il ricorrente prospetta la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., sulla base del rilievo che la disposizione impugnata, nell\u0026#8217;estendere la deroga \u0026#171;con valenza retroattiva agli immobili gi\u0026#224; abilitati\u0026#187;, lederebbe l\u0026#8217;affidamento che la collettivit\u0026#224; ripone nella \u0026#171;certezza dei rapporti\u0026#187;. Anche in questo caso, sarebbero sacrificate \u0026#171;le posizioni dei controinteressati che si sono determinati sulla base dell\u0026#8217;assetto normativo previgente\u0026#187; e non si riscontrerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.4.\u0026#8211; La Regione Liguria, nella memoria di costituzione e nella memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, ha eccepito in linea preliminare l\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; del ricorso proposto con riguardo all\u0026#8217;originaria versione dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, e ha comunque chiesto di dichiararlo inammissibile o infondato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.4.1.\u0026#8211; La disposizione impugnata sarebbe stata sostituita a \u0026#171;pochissimi giorni\u0026#187; di distanza dalla sua entrata in vigore e si potrebbe dunque ipotizzare che non abbia nel frattempo ricevuto \u0026#171;concreta applicazione\u0026#187;. Di qui l\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.4.2.\u0026#8211; Il motivo di ricorso sarebbe comunque inammissibile e infondato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina in esame si applicherebbe esclusivamente agli immobili \u0026#171;legittimamente assentiti\u0026#187; e non determinerebbe, pertanto, alcun effetto di regolarizzazione \u0026#171;di interventi edilizi abusivamente realizzati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.5.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella versione oggi vigente, la parte resistente, sia nella memoria di costituzione sia nella memoria illustrativa, ha chiesto di dichiararla inammissibile o comunque infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.5.1.\u0026#8211; Il motivo di ricorso sarebbe inammissibile, in quanto formulato in termini meramente assertivi. Il ricorrente, difatti, non avrebbe illustrato le ragioni che inducono a escludere la portata satisfattiva dello ius superveniens e a ravvisare una lesione dell\u0026#8217;affidamento dei controinteressati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.5.2.\u0026#8211; Nel merito, esso sarebbe comunque infondato, in quanto la disposizione, anche nella versione modificata, si riferirebbe ai soli immobili \u0026#171;legittimamente assentiti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Con il ricorso di cui al reg. ric. n. 41 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Nel sostituire l\u0026#8217;art. 12, comma 2, della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; produttive e riordino dello sportello unico), la disposizione impugnata consente la realizzazione degli interventi di ampliamento degli insediamenti produttivi destinati ad attivit\u0026#224; artigianali, industriali e agrituristiche, ad alberghi tradizionali, a strutture turistico ricettive e ad attivit\u0026#224; socio-assistenziali e commerciali in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o in salvaguardia. \u0026#200; fatto salvo il rispetto degli standard urbanistici, della necessaria dotazione di parcheggi e delle opere di urbanizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Il ricorrente denuncia, in primo luogo, il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per l\u0026#8217;invasione della \u0026#171;sfera di potest\u0026#224; legislativa dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, come esercitata con gli articoli 20 e 21 del Codice di settore, e con le norme dello stesso Codice che impongono la pianificazione congiunta (artt. 135, 143 e 145)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo a \u0026#171;interventi modificativi \u0026#8211; addirittura di sostituzione edilizia \u0026#8211;\u0026#187;, la disposizione impugnata sancirebbe una \u0026#171;deroga generalizzata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche se operanti in salvaguardia\u0026#187;, in mancanza \u0026#171;di prescrizioni che impongano comunque il rispetto delle norme contenute nella Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, o in ogni caso del piano paesaggistico sovraordinato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel consentire \u0026#171;in modo generalizzato (ed indiscriminato) sull\u0026#8217;intero territorio regionale l\u0026#8217;ampliamento dei complessi immobiliari, e quindi anche di quelli sottoposti a vincolo\u0026#187;, la previsione impugnata svuoterebbe la funzione del Piano paesaggistico, chiamato a \u0026#171;dettare, per ciascuna area tutelata, le prescrizioni del caso, le trasformazioni compatibili e quelle vietate, nonch\u0026#233; le condizioni delle eventuali trasformazioni\u0026#187;, nell\u0026#8217;ambito di una pianificazione congiunta tra lo Stato e le Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 9 Cost., \u0026#171;che attribuisce allo Stato la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico\u0026#187;. Ad avviso del ricorrente, l\u0026#8217;esecuzione di lavori \u0026#171;in deroga generalizzata agli strumenti di pianificazione, e senza il contestuale limite del rispetto delle norme statali\u0026#187;, recherebbe un \u0026#171;potenziale pregiudizio\u0026#187; ai \u0026#171;beni tutelati (soprattutto quelli di interesse culturale)\u0026#187; interessati da tali lavori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.3.\u0026#8211; La Regione Liguria, nella memoria di costituzione e nella memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o comunque infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.3.1.\u0026#8211; In linea preliminare, la parte resistente ha evidenziato che la disposizione impugnata non modifica i presupposti degli interventi di ampliamento, disciplinati dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, della legge reg. Liguria n. 10 del 2012, ma si prefigge unicamente di adeguare la normativa regionale al nuovo procedimento unico. Il profilo di illegittimit\u0026#224; costituzionale non risiederebbe nella previsione impugnata e la questione sarebbe, pertanto, inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.3.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sarebbero fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020 non contemplerebbe alcuna deroga alla \u0026#171;disciplina statale posta a presidio dei beni soggetti a tutela\u0026#187; e farebbe salva anche l\u0026#8217;applicazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, che rappresenta \u0026#8211; fino all\u0026#8217;approvazione del Piano paesaggistico \u0026#8211; l\u0026#8217;atto di pianificazione preordinato alla tutela del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa mancanza di un espresso richiamo alle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio, provviste di \u0026#171;autonoma forza precettiva\u0026#187; a prescindere da un apposito atto di recepimento, non equivarrebbe a una deroga. Sarebbero le stesse leggi regionali di settore (art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2014, n. 13, recante \u0026#171;Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio\u0026#187;, e art. 34 della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 33, recante \u0026#171;Testo unico in materia di cultura\u0026#187;) a imporre ex professo il rispetto delle prescrizioni inderogabili della normativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore regionale avrebbe inoltre dettato prescrizioni specifiche, volte a migliorare l\u0026#8217;aspetto esteriore delle costruzioni e a salvaguardare le alberature di pregio presenti nell\u0026#8217;area di intervento, e avrebbe imposto di mettere a dimora alberature ad alto fusto, al fine di mitigare l\u0026#8217;impatto visivo prodotto dagli interventi di ampliamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 27 aprile 2021, le parti hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 9, 32, 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, comma 1, secondo periodo; 3, commi 1, 2 e 3; 4, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon successivo ricorso, iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 9, 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., gli artt. 8, comma 1, lettera b), e 24, commi 2 e 3, della legge della Regione Liguria 6 febbraio 2020, n. 1 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attivit\u0026#224; produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il ricorso iscritto al reg. ric. n. 41 del 2020 promuove questioni relative all\u0026#8217;art. 24, commi 2 e 3, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che modifica rispettivamente gli artt. 3, comma 1, e 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, gi\u0026#224; impugnati con il ricorso di cui al reg. ric. n. 35 del 2020, e investe, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, censurato per ragioni in gran parte analoghe a quelle illustrate con riguardo alla disciplina di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ragione della stretta connessione che lega le disposizioni oggetto dei due ricorsi e dell\u0026#8217;analogia che si ravvisa tra alcune delle censure proposte, i giudizi vanno riuniti, per essere trattati congiuntamente e definiti con un\u0026#8217;unica pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con il primo motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 35 del 2020, \u0026#232; impugnato, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Con riguardo ai locali accessori e alle pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, la disciplina in esame assoggetta gli interventi di \u0026#171;mero mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso senza opere\u0026#187; alla segnalazione certificata d\u0026#8217;inizio attivit\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 13-bis della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia), che a sua volta richiama l\u0026#8217;art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con le successive modificazioni e integrazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il ricorrente prospetta il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. e, in particolare, con il principio fondamentale nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, che, per il mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso idoneo a determinare \u0026#171;il passaggio da una categoria urbanistica ad un\u0026#8217;altra\u0026#187;, richiede \u0026#171;il rilascio del permesso di costruire\u0026#187; o comunque la \u0026#171;SCIA [segnalazione certificata d\u0026#8217;inizio attivit\u0026#224;] alternativa al permesso di costruire\u0026#187;, contraddistinta da \u0026#171;un procedimento aggravato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl regime dei titoli abilitativi per i diversi interventi edilizi non potrebbe variare da Regione a Regione e dovrebbe essere omogeneo \u0026#171;su tutto il territorio nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La Regione Liguria ha eccepito, preliminarmente, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; Il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. non deriverebbe dalla disposizione impugnata, ma dall\u0026#8217;art. 13-bis della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, che regola i mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso senza opere. L\u0026#8217;impugnato art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 si limiterebbe a richiamare tale disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon rileva che il Presidente del Consiglio dei ministri non abbia impugnato l\u0026#8217;art. 13-bis della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, in quanto nei giudizi in via principale non opera l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;acquiescenza. La disposizione oggi sottoposta allo scrutinio di questa Corte, nel richiamare la previsione anteriore, ha l\u0026#8217;effetto di reiterare la lesione che fonda l\u0026#8217;interesse a ricorrere (di recente, sentenza n. 107 del 2021, punto 2.3. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione, pertanto, \u0026#232; ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Essa \u0026#232; fondata, nei limiti e per i motivi di s\u0026#233;guito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.1.\u0026#8211; Occorre ricostruire, nell\u0026#8217;evoluzione pi\u0026#249; recente, il contesto normativo in cui la disposizione impugnata si colloca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa destinazione d\u0026#8217;uso connota l\u0026#8217;immobile sotto l\u0026#8217;aspetto funzionale, condiziona il carico urbanistico, legato al fabbisogno di strutture e di spazi pubblici, e incide sull\u0026#8217;ordinata pianificazione del territorio. Il legislatore statale ha avvertito, pertanto, l\u0026#8217;esigenza di disciplinare i mutamenti rilevanti della destinazione d\u0026#8217;uso, proprio per gli effetti pregiudizievoli che potrebbero produrre sull\u0026#8217;assetto urbanistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale riguardo, viene in rilievo l\u0026#8217;art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)\u0026#187;, inserito dall\u0026#8217;art. 17, comma 1, lettera n), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l\u0026#8217;apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l\u0026#8217;emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivit\u0026#224; produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel far salve le diverse previsioni delle leggi regionali, la disposizione citata identifica i mutamenti rilevanti della destinazione d\u0026#8217;uso in \u0026#171;ogni forma di utilizzo dell\u0026#8217;immobile o della singola unit\u0026#224; immobiliare diversa da quella originaria, ancorch\u0026#233; non accompagnata dall\u0026#8217;esecuzione di opere edilizie, purch\u0026#233; tale da comportare l\u0026#8217;assegnazione dell\u0026#8217;immobile o dell\u0026#8217;unit\u0026#224; immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale\u0026#187; (comma 1). Tra le categorie funzionali, il legislatore enumera quella residenziale, quella turistico-ricettiva, quella produttiva e direzionale, quella commerciale, quella rurale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl passaggio a una categoria funzionale autonoma, anche quando non sia accompagnato dall\u0026#8217;esecuzione di opere edilizie, \u0026#232; rilevante, in quanto implica un pi\u0026#249; elevato impatto sul carico urbanistico, che si configura come rapporto di proporzione quali-quantitativa tra insediamenti e standard per servizi di una determinata zona territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 23-ter, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, come sostituito dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, lettera m), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l\u0026#8217;innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, conferisce rilievo alla destinazione d\u0026#8217;uso stabilita dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell\u0026#8217;immobile o che l\u0026#8217;ha legittimata e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l\u0026#8217;ultimo intervento edilizio riguardante l\u0026#8217;intero immobile o unit\u0026#224; immobiliare, \u0026#171;integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 23-ter, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 dispone che le Regioni adeguino la propria legislazione ai princ\u0026#236;pi stabiliti dalla normativa statale in tema di mutamenti d\u0026#8217;uso urbanisticamente rilevanti, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente tale termine, i princ\u0026#236;pi in esame trovano comunque applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ultimo periodo dell\u0026#8217;art. 23-ter, comma 3, t.u. edilizia consente in ogni caso il mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso all\u0026#8217;interno della stessa categoria funzionale e fa salve, a tale riguardo, le diverse previsioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 completa la disciplina dei mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono le Regioni a stabilire \u0026#171;quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell\u0026#8217;uso di immobili o di loro parti\u0026#187;, siano subordinati a permesso di costruire e quali a segnalazione certificata di inizio attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina di dettaglio elaborata dalle Regioni si deve coordinare con l\u0026#8217;art. 10, comma 1, t.u. edilizia, che individua gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire. Essi consistono negli \u0026#171;interventi di nuova costruzione\u0026#187; (lettera a), negli \u0026#171;interventi di ristrutturazione urbanistica\u0026#187; (lettera b), negli \u0026#171;interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d\u0026#8217;uso, nonch\u0026#233; gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42\u0026#187; (lettera c).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al citato art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 possono essere realizzati mediante segnalazione certificata d\u0026#8217;inizio attivit\u0026#224; alternativa al permesso di costruire (art. 23, comma 01, lettera a, del d.P.R. n. 380 del 2001), secondo un procedimento aggravato, che impone, tra l\u0026#8217;altro, al proprietario dell\u0026#8217;immobile o agli altri soggetti legittimati di presentare allo sportello unico la segnalazione almeno trenta giorni prima dell\u0026#8217;effettivo inizio dei lavori, \u0026#171;accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformit\u0026#224; delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonch\u0026#233; il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie\u0026#187; (art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.2.\u0026#8211; La definizione dei titoli abilitativi per i diversi interventi edilizi costituisce principio fondamentale nella materia di legislazione concorrente \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; e vincola la normativa regionale di dettaglio (con specifico riguardo ai mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso, sentenza n. 2 del 2021, punto 2.3.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;art. 10, comma 2, t.u. edilizia, si evince il principio fondamentale che prescrive, per i mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso degli immobili o di loro parti, un vaglio dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa, rimesso alle pi\u0026#249; puntuali determinazioni della Regione, nel rispetto della normativa statale di principio. Tale vaglio si esplica nella segnalazione certificata d\u0026#8217;inizio attivit\u0026#224;, con l\u0026#8217;attivazione di controlli successivi, oppure, con pi\u0026#249; pregnante carattere preventivo, nel permesso di costruire, \u0026#171;fermo il vincolo, stabilito dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, t.u. edilizia, della necessit\u0026#224; del permesso (tra l\u0026#8217;altro) per i mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso nei centri storici (permesso eventualmente sostituibile con la \u0026#8220;super SCIA\u0026#8221;, ex art. 23, comma 01, lettera a, dello stesso testo unico)\u0026#187; (sentenza n. 2 del 2021, punto 17.3. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon particolare riguardo ai locali accessori e alle pertinenze, anche collocati in piani seminterrati, la disposizione impugnata disciplina i mutamenti della destinazione d\u0026#8217;uso senza opere, che si traducono in \u0026#171;forme di utilizzo dell\u0026#8217;immobile o della singola unit\u0026#224; immobiliare comportanti il passaggio ad una diversa categoria funzionale\u0026#187;, tra quelle indicate dallo stesso legislatore regionale: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale, autorimesse e rimessaggi, servizi (art. 13, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, richiamato dal successivo art. 13-bis della medesima legge regionale, a sua volta richiamato dall\u0026#8217;impugnato art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel prevedere la segnalazione certificata d\u0026#8217;inizio attivit\u0026#224;, la normativa in esame si allinea all\u0026#8217;art. 10, comma 2, t.u. edilizia, che, in via generale, consente alle Regioni di determinare quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell\u0026#8217;uso di immobili, o di loro parti, richiedano il permesso di costruire e quali siano sottoposti alla mera SCIA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla normativa statale di principio, la disciplina regionale, tuttavia, si discosta, nella parte in cui, in virt\u0026#249; della sua formulazione generale e onnicomprensiva, ritiene sufficiente la SCIA ordinaria anche per i mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso degli immobili posti nei centri storici, in contrasto con le esigenze di pi\u0026#249; incisiva tutela che presiedono a tale normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha affermato di recente che la disciplina del testo unico dell\u0026#8217;edilizia, interpretata alla luce della giurisprudenza amministrativa e di legittimit\u0026#224;, \u0026#171;impone il permesso di costruire per i mutamenti di destinazione d\u0026#8217;uso nei centri storici anche in assenza di opere\u0026#187; (sentenza n. 2 del 2021, punto 2.3.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;art. 10, comma 1, lettera c), t.u. edilizia si pu\u0026#242; desumere, difatti, che il legislatore statale considera con particolare rigore, assoggettandoli al preventivo rilascio del permesso di costruire, gli interventi idonei a determinare un mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso nelle zone territoriali omogenee A di cui all\u0026#8217;art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante \u0026#171;Limiti inderogabili di densit\u0026#224; edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit\u0026#224; collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta delle \u0026#171;parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi\u0026#187;. La peculiarit\u0026#224; di tali zone territoriali omogenee e dunque le pi\u0026#249; gravi ripercussioni dei mutamenti di destinazioni d\u0026#8217;uso sull\u0026#8217;armonico sviluppo urbanistico impongono una pi\u0026#249; energica tutela, vanificata da una normativa che ritiene sufficiente la SCIA ordinaria e prevede soltanto controlli successivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.3.\u0026#8211; Si deve dichiarare, pertanto, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella parte in cui subordina gli interventi consistenti nel mero mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso senza opere alla segnalazione certificata d\u0026#8217;inizio attivit\u0026#224;/SCIA di cui all\u0026#8217;art. 13-bis della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, anche con riguardo agli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A, di cui all\u0026#8217;art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Con il secondo motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 35 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La disposizione in esame consente il riutilizzo per i fini di legge di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, e di immobili non utilizzati, anche diroccati, in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il ricorrente argomenta che tale disposizione contrasta con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. e con il principio fondamentale, espresso dall\u0026#8217;art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, che sottopone a rigorose condizioni il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale permesso potrebbe essere rilasciato soltanto \u0026#171;per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490\u0026#187;, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352\u0026#187;, e nel rispetto \u0026#171;delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia\u0026#187; (art. 14, comma 1, t.u. edilizia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer gli interventi di ristrutturazione edilizia attuati in aree industriali dismesse, potrebbe essere rilasciato il permesso di costruire in deroga alle destinazioni d\u0026#8217;uso solo previa deliberazione del Consiglio comunale e a condizione che non vi sia un aumento della superficie coperta (art. 14, comma 1-bis, t.u. edilizia). Nel caso degli insediamenti commerciali, il legislatore impone l\u0026#8217;osservanza dell\u0026#8217;art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che riconduce a un \u0026#171;principio generale dell\u0026#8217;ordinamento nazionale la libert\u0026#224; di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell\u0026#8217;ambiente, ivi incluso l\u0026#8217;ambiente urbano, e dei beni culturali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente evidenzia che la deroga sarebbe subordinata al \u0026#171;rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza\u0026#187; e riguarderebbe i soli \u0026#171;limiti di densit\u0026#224; edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi\u0026#187; e, nei casi degli interventi di ristrutturazione edilizia, le destinazioni d\u0026#8217;uso. Non potrebbero essere derogati i limiti di densit\u0026#224; edilizia, di altezza degli edifici e di distanza tra i fabbricati, sanciti, rispettivamente, dagli artt. 7, 8 e 9 del d.m. n. 1444 del 1968 (art. 14, comma 2, t.u. edilizia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore regionale avrebbe dettato una diversa disciplina, \u0026#171;pi\u0026#249; lasca e pi\u0026#249; permissiva\u0026#187;, e regolerebbe i titoli abilitativi in modo difforme dalla normativa statale, \u0026#171;che non pu\u0026#242; ammettere per sua natura differenziazioni territoriali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Con il ricorso di cui al reg. ric. n. 41 del 2020, il Presidente del Consiglio impugna, inoltre, sempre in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella versione modificata dall\u0026#8217;art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.1.\u0026#8211; La disposizione citata ha escluso la possibilit\u0026#224; di derogare alla \u0026#171;disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana di cui al Capo II della legge della Regione Liguria 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.2.\u0026#8211; Lo ius superveniens non varrebbe, tuttavia, a porre rimedio ai vizi di illegittimit\u0026#224; costituzionale censurati con il ricorso di cui al reg. ric. n. 35 del 2020 e alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto \u0026#171;con i princ\u0026#236;pi fondamentali dettati dallo Stato nella materia del governo del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; In primo luogo, occorre esaminare le eccezioni preliminari formulate dalla parte resistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.1.\u0026#8211; Secondo la difesa della Regione Liguria, le questioni sarebbero inammissibili, in quanto non sarebbe pertinente il richiamo all\u0026#8217;istituto del permesso di costruire in deroga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl motivo di ricorso \u0026#232; avvalorato da un\u0026#8217;argomentazione sufficiente a superare il vaglio di ammissibilit\u0026#224;. Se sia o meno appropriato il riferimento al permesso di costruire in deroga, \u0026#232; profilo che attiene al merito delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi sono, dunque, ostacoli all\u0026#8217;esame del merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Le questioni, promosse con riguardo all\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella introdotta dall\u0026#8217;art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, oggi vigente, non sono fondate, nei termini di s\u0026#233;guito indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.1.\u0026#8211; Le censure si appuntano sulla deroga ai vigenti strumenti e piani urbanistici comunali, deroga che l\u0026#8217;art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020 ha inteso delimitare, escludendo dal suo campo applicativo la disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella prospettiva del ricorrente, tale deroga, pur cos\u0026#236; circoscritta, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. e, in particolare, con i princ\u0026#236;pi fondamentali espressi nella materia del governo del territorio dall\u0026#8217;art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa normativa interposta \u0026#232; stata modificata dall\u0026#8217;art. 10 del d.l. n. 76 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia, l\u0026#8217;art. 14, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella formulazione introdotta dall\u0026#8217;art. 10, comma 1, lettera f), numero 1), del d.l. n. 76 del 2020, come convertito, ammette la richiesta di permesso di costruire previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l\u0026#8217;interesse pubblico e circoscrive quest\u0026#8217;ultimo \u0026#171;alle finalit\u0026#224; di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell\u0026#8217;insediamento\u0026#187;. Nel caso di insediamenti commerciali, permane la necessit\u0026#224; di rispettare le disposizioni dell\u0026#8217;art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 14, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, che definisce l\u0026#8217;ampiezza della deroga, l\u0026#8217;art. 10, comma 1, lettera f), numero 2), del d.l. n. 76 del 2020 puntualizza che la deroga pu\u0026#242; riguardare le destinazioni d\u0026#8217;uso, sempre che tali destinazioni siano ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe richiamate modificazioni della normativa interposta non mutano i termini delle questioni, che si incentrano sull\u0026#8217;inosservanza dei presupposti di legittimit\u0026#224; del permesso di costruire in deroga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.2.\u0026#8211; La giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che il regime dei titoli abilitativi per le categorie dei vari interventi edilizi costituisce principio fondamentale della materia di legislazione concorrente \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; e vincola cos\u0026#236; la legislazione regionale di dettaglio (fra le molte, sentenze n. 54 del 2021, punto 4.1. del Considerato in diritto, n. 2 del 2021, punto 2.3.2. del Considerato in diritto, e n. 68 del 2018, punto 10.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina impugnata, tuttavia, non ha introdotto una deroga non consentita al regime statale dei titoli abilitativi e non ha delineato \u0026#8211; come nella fattispecie scrutinata da questa Corte nella sentenza n. 282 del 2016 \u001f\u0026#8211; una peculiare tipologia di permesso di costruire in deroga, svincolata dal preventivo vaglio del Consiglio comunale e volta a legittimare qualsiasi difformit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione in esame ha il fine precipuo di definire il campo di applicazione degli interventi di riutilizzo dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, e degli immobili non utilizzati, anche diruti, e concerne i profili eminentemente urbanistici degli interventi, senza alterare il regime dei titoli abilitativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe deroghe alla pianificazione comunale devono essere inquadrate nella finalit\u0026#224; sottesa alla disciplina impugnata, che si prefigge di \u0026#171;incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente e ridurre il consumo di suolo, incentivare l\u0026#8217;inserimento di funzioni per lo sviluppo economico dei territori montani, di retro-costa e urbani interni, nonch\u0026#233; favorire l\u0026#8217;installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera\u0026#187; (art. 1, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019). Tale finalit\u0026#224; fonda e al tempo stesso delimita la deroga prevista e impone di intenderla in modo coerente con gli obiettivi perseguiti dal legislatore ligure, senza estenderne la portata ad aspetti estranei all\u0026#8217;intervento riformatore, come quelli concernenti la disciplina dei titoli abilitativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; in tale contesto che la legge regionale, \u0026#171;fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali\u0026#187; (sentenza n. 245 del 2018, punto 9.1. del Considerato in diritto e, nello stesso senso, sentenza n. 179 del 2019, punto 12.4. del Considerato in diritto), statuisce una deroga alla pianificazione comunale, senza stravolgere il regime dei titoli abilitativi, che si sostanzia in un principio fondamentale nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProspettata con riguardo al contrasto con la disciplina del permesso di costruire in deroga, la censura si rivela dunque non fondata, nei termini sopra indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Con il terzo motivo del ricorso di cui al reg. ric. n. 35 del 2020 sono impugnati gli artt. 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 \u0026#232; impugnato in quanto, nel disciplinare gli interventi di riutilizzo di vani accessori, pertinenze, immobili non utilizzati, non sancisce alcuna clausola di salvaguardia \u0026#171;a favore del Codice dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, le censure vertono sul fatto che tale disciplina affidi soltanto ai Comuni, in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica e soltanto nelle fattispecie tassativamente indicate (il riutilizzo per l\u0026#8217;uso residenziale di locali accessori e pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati e contigui alla strada pubblica), \u0026#171;la limitazione dell\u0026#8217;ambito di applicazione della disciplina introdotta dalla stessa legge, senza parimenti escludere dall\u0026#8217;ambito applicativo della legge i beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II [del codice] dei beni culturali e del paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Le censure muovono dal presupposto che le leggi regionali impugnate, nel promuovere gli interventi di riutilizzo di un gran numero di \u0026#171;fabbricati, anche vetusti, disseminati su tutto il territorio regionale\u0026#187;, riguardino anche gli \u0026#171;immobili di interesse culturale e paesaggistico, sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe consentito, in particolare, il generale riutilizzo di \u0026#171;immobili potenzialmente, per la loro vetust\u0026#224;, di interesse culturale\u0026#187; e \u0026#171;di immobili, anche sottoposti a vincolo paesaggistico\u0026#187;, senza la \u0026#171;previa introduzione di un\u0026#8217;apposita disciplina d\u0026#8217;uso [\u0026#8230;] elaborata d\u0026#8217;intesa con il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice di settore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriverebbe il \u0026#171;sostanziale svuotamento della funzione propria del piano paesaggistico\u0026#187;, chiamato a dettare, per ogni area tutelata, \u0026#171;i criteri di gestione del vincolo\u0026#187; e a individuare le \u0026#171;trasformazioni compatibili\u0026#187; e \u0026#171;quelle vietate\u0026#187;. Sarebbe compromessa, inoltre, l\u0026#8217;impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, peraltro oggetto di un obbligo di elaborazione congiunta con riferimento ai beni vincolati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tali premesse, il ricorrente denuncia la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), poich\u0026#233; sarebbe lesa \u0026#171;la potest\u0026#224; legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio\u0026#187;, rispetto alla quale \u0026#171;le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono norme interposte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina impugnata, inoltre, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 9 Cost., che sancisce \u0026#171;il principio fondamentale della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione\u0026#187; e \u0026#171;pone la tutela del paesaggio quale interesse primario e assoluto\u0026#187;, in quanto gli interventi che incentiva arrecherebbero un \u0026#171;potenziale pregiudizio ai beni tutelati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Con il ricorso di cui al reg. ric. n. 41 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri censura la disciplina dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione modificata dall\u0026#8217;art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; Lo ius superveniens ha sancito l\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; della disciplina regionale relativa agli ambiti di rigenerazione urbana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.2.\u0026#8211; Pur modificata in senso restrittivo, la disposizione impugnata presenterebbe i medesimi vizi di incostituzionalit\u0026#224; gi\u0026#224; denunciati con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 35 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa violerebbe gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riservano rispettivamente allo Stato la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico e la connessa potest\u0026#224; legislativa esclusiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Occorre esaminare, in via prioritaria, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale relativa alla violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo sia all\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall\u0026#8217;art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, oggi vigente, sia all\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, della medesima legge regionale, la questione non \u0026#232; fondata, nei termini di s\u0026#233;guito indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.1.\u0026#8211; Il ricorrente ritiene che entrambe le disposizioni impugnate deroghino alle previsioni di tutela delineate dal d.lgs. n. 42 del 2004 in tema di beni culturali e paesaggistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli interventi di riutilizzo incentivati dal legislatore regionale riguarderebbero \u0026#8211; senza eccezioni di sorta \u0026#8211; anche immobili di interesse culturale e paesaggistico e cos\u0026#236; vanificherebbero, in particolare, l\u0026#8217;impronta unitaria della relativa pianificazione e il vincolo della elaborazione congiunta del Piano paesaggistico tra lo Stato e le Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali\u0026#187; \u0026#232; dedotta sotto questo specifico profilo ed \u0026#232; avvalorata dal puntuale richiamo alla \u0026#8220;normativa interposta\u0026#8221; del Codice di settore in tema di beni culturali (artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 42 del 2004) e di beni paesaggistici (artt. 135, 143 e 145 del medesimo decreto legislativo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.2.\u0026#8211; Questa Corte, anche di recente, ha ribadito che \u0026#171;[a]ffinch\u0026#233; sia preservato il valore unitario e prevalente della tutela paesaggistica (sul quale, fra le molte, sentenze n. 11 del 2016, n. 64 del 2015 e n. 197 del 2014), deve [\u0026#8230;] essere salvaguardata la complessiva efficacia del Piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralit\u0026#224; e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali (sentenza n. 182 del 2006)\u0026#187; (sentenza n. 74 del 2021, punto 3.2.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.3.\u0026#8211; Il ricorrente muove dall\u0026#8217;assunto che l\u0026#8217;omesso richiamo delle previsioni di tutela del codice di settore equivalga a una deroga, con la conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale assunto si contrappongono argomenti di ordine testuale e sistematico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.3.1.\u0026#8211; Il legislatore regionale ha inteso derogare ex professo alla sola disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali e a quella fissata dal vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di un\u0026#8217;indicazione espressa, che circoscrive l\u0026#8217;ambito applicativo delle deroghe, non si pu\u0026#242; attribuire al mancato richiamo delle prescrizioni del codice di settore la portata di una deroga indiscriminata, che esula dalle specifiche finalit\u0026#224; della normativa regionale e contraddice la forza imperativa della disciplina statale, ribadita anche dal legislatore ligure con riguardo ai beni culturali (art. 34 della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 33, recante \u0026#171;Testo unico in materia di cultura\u0026#187;) e a quelli paesaggistici (art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2014, n. 13, recante \u0026#171;Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tali elementi, il silenzio del legislatore regionale non consente di affermare, come fa il ricorrente, che vi sia una deroga generalizzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.3.2.\u0026#8211; Gli interventi edilizi di recupero di locali accessori, pertinenze e immobili non utilizzati devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni sui beni culturali e dei vincoli posti dal Piano paesaggistico in corso di elaborazione. Tale disciplina mantiene intatta la sua forza precettiva, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario, tanto pi\u0026#249; necessarie in ragione di fondamentali esigenze di certezza e del rango primario degli interessi coinvolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa normativa regionale, pertanto, deve essere interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio, come questa Corte ha affermato anche di recente con riguardo a una disciplina veneta finalizzata al recupero dei sottotetti (sentenza n. 54 del 2021, punto 3.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; intesa, la disciplina impugnata non pregiudica l\u0026#8217;unitariet\u0026#224; e la vincolativit\u0026#224; della pianificazione paesaggistica, n\u0026#233; mette a repentaglio l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;elaborazione congiunta del Piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.4.\u0026#8211; Le medesime considerazioni privano di fondamento anche le censure relative all\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, che attribuisce ai Comuni il potere di individuare, entro la data del 30 aprile 2020, \u0026#171;limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica\u0026#187; parti del territorio escluse dall\u0026#8217;applicazione della normativa sul recupero di locali accessori e pertinenze, in funzione di \u0026#171;specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria e nel rispetto della disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi\u0026#187; o anche in presenza di \u0026#171;fenomeni di risalita della falda\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale normativa non demanda ai Comuni il potere di individuare i beni oggetto di tutela, in un contesto di deroga generalizzata alle previsioni del d.lgs. n. 42 del 2004, sia con riguardo ai beni culturali, sia con riguardo ai beni paesaggistici. La forza cogente di tali disposizioni rimane intatta e i Comuni \u0026#8211; in un\u0026#8217;ottica di pi\u0026#249; elevata tutela e in relazione a esigenze specifiche, tassativamente indicate e connesse agli interessi affidati alla cura degli enti territoriali \u0026#8211; possono individuare porzioni del territorio in cui la legge in esame non trova applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer le medesime ragioni, non risulta violato l\u0026#8217;art. 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 \u0026#232; invece fondata per violazione dell\u0026#8217;art. 9 Cost. con riferimento a un ulteriore e autonomo precetto contenuto nella disposizione impugnata, che deroga \u0026#171;alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 9 Cost. sancisce il principio fondamentale della tutela del paesaggio, che assurge a valore primario e assoluto e investe i contenuti ambientali e culturali connessi alla \u0026#171;morfologia del territorio\u0026#187;, dunque all\u0026#8217;\u0026#171;ambiente nel suo aspetto visivo\u0026#187; (sentenza n. 367 del 2007, punto 7.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata entra in conflitto con tale principio fondamentale, nella parte in cui consente la realizzazione degli interventi di riutilizzo di locali accessori e pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, e di immobili non utilizzati, anche diruti, in deroga alla disciplina del Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.2.\u0026#8211; Per la disamina del merito della questione, \u0026#232; necessario inquadrare tale piano nell\u0026#8217;evoluzione normativa che ha caratterizzato la pianificazione regionale con riguardo alla tutela dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base alla legge reg. Liguria n. 39 del 1984, la Regione provvede alla \u0026#171;formazione di piani territoriali di coordinamento in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e di un quadro unitario di pianificazione\u0026#187;, allo scopo di disciplinare, coordinare e orientare le attivit\u0026#224; di trasformazione del territorio, considerate nel loro complesso o con riguardo a specifici settori di intervento (art. 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI piani territoriali di coordinamento provvedono a indicare anche i termini di destinazione d\u0026#8217;uso, l\u0026#8217;organizzazione spaziale dei sistemi insediativi e infrastrutturali nonch\u0026#233; gli interventi a protezione dell\u0026#8217;ambiente in relazione alla potenzialit\u0026#224; d\u0026#8217;uso delle risorse territoriali e ai loro valori storico-culturali (art. 2, primo comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra i possibili contenuti dei piani territoriali di coordinamento, il legislatore regionale enumera: \u0026#171;a) l\u0026#8217;individuazione e/o il coordinamento dei pi\u0026#249; rilevanti interventi infrastrutturali; b) la definizione dei sistemi delle attrezzature per servizi di livello sovracomunali e degli impianti speciali, sotto il profilo della loro organizzazione territoriale ed eventualmente della localizzazione; c) la disciplina dei modi e delle forme di utilizzazione del patrimonio ambientale nelle sue diverse espressioni insediativa, ecologica, naturalistica, paesistica, archeologica e storico-artistica, ai fini della sua conoscenza sistematica, valorizzazione e tutela; d) l\u0026#8217;indicazione degli interventi preordinati alla difesa del suolo nonch\u0026#233; alla salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche, con particolare riguardo alle opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria; e) la definizione degli assetti costieri nei diversi rapporti strutturali e funzionali corrispettivi territori retrostanti; f) l\u0026#8217;indicazione in termini qualitativi e quantitativi delle direttrici di sviluppo residenziale, produttivo, commerciale, turistico ed agricolo; g) l\u0026#8217;individuazione di zone idonee anche sotto il profilo dell\u0026#8217;impatto ambientale alla concentrazione di insediamenti produttivi, entro le quali delimitare le aree ad esso destinate, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;indicazione del relativo dimensionamento\u0026#187; (art. 2, secondo comma, della legge reg. Liguria n. 39 del 1984).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Piano territoriale di coordinamento, per l\u0026#8217;ambito territoriale e per i settori di intervento ai quali si riferisce, costituisce, tra l\u0026#8217;altro, sede di coordinamento \u0026#171;dei piani relativi alla tutela diretta dell\u0026#8217;ambiente, quali il piano di risanamento delle acque di cui all\u0026#8217;articolo 4 della legge 10 giugno 1976, n. 319 e il piano di risanamento per il miglioramento della qualit\u0026#224; dell\u0026#8217;aria adottato in conseguenza del provvedimento di cui all\u0026#8217;articolo 4, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833\u0026#187; (art. 3, primo comma, lettera c, della legge reg. Liguria n. 39 del 1984).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI piani territoriali di coordinamento sono sovraordinati agli strumenti urbanistici comunali (art. 5, primo comma, della legge reg. Liguria n. 39 del 1984).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Piano territoriale di coordinamento paesistico coniuga le funzioni di disciplina urbanistica con quelle di tutela dei valori paesistici ed ambientali ed \u0026#232; riconducibile, pertanto, alla categoria dei piani tematici, che adempiono a una funzione pi\u0026#249; complessa di quella di coordinamento dell\u0026#8217;assetto urbanistico regionale, caratteristica dei piani territoriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale piano incide non solo sulla regolamentazione urbanistica di ordine generale, con efficacia vincolante verso i Comuni, ma pu\u0026#242; contenere, altres\u0026#236;, la puntuale indicazione di vincoli e prescrizioni volti alla tutela del paesaggio e dell\u0026#8217;ambiente e provvisti di forza cogente anche verso i privati proprietari. La molteplicit\u0026#224; degli interessi coinvolti dalla pianificazione si riflette nella complessit\u0026#224; delle funzioni, che non si esauriscono nel vincolo di direttiva verso il Comune (Consiglio di Stato, sezione quarta, decisione 26 settembre 2001, n. 5038).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella legislazione ligure il sistema della pianificazione paesaggistica ha registrato un\u0026#8217;evoluzione continua, culminata nella transizione, non ancora compiuta, verso il Piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) definisce le funzioni della pianificazione territoriale di livello regionale, deputata a fornire \u0026#171;il quadro generale di riferimento per le scelte pianificatorie ai diversi livelli relativamente alle componenti paesistica, ambientale, insediativa ed infrastrutturale, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della programmazione economica-sociale regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Liguria n. 36 del 1997, nella formulazione modificata dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Liguria 18 novembre 2016, n. 29, recante \u0026#171;Prime disposizioni in materia urbanistica e di attivit\u0026#224; edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita)\u0026#187;, individua gli strumenti della pianificazione territoriale regionale nel Piano territoriale regionale (PTR) e nel Piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3, comma 3-bis, della legge reg. Liguria n. 36 del 1997, aggiunto dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2016 e poi modificato dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 agosto 2018, n. 15, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio\u0026#187;, attribuisce al Piano paesaggistico \u0026#171;i contenuti e gli effetti previsti negli articoli 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni\u0026#187; e ne stabilisce la predisposizione \u0026#171;con modalit\u0026#224; di elaborazione congiunta con il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali e secondo le procedure previste dall\u0026#8217;articolo 14-bis\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 68, comma 1, della legge reg. Liguria n. 36 del 1997 regola la fase transitoria e dispone che, fino all\u0026#8217;approvazione del Piano paesaggistico, operino le previsioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 26 febbraio 1990, n. 6, \u0026#171;limitatamente all\u0026#8217;assetto insediativo del livello locale, con le relative norme di attuazione in quanto applicabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella memoria di costituzione depositata nel giudizio introdotto dal ricorso di cui al reg. ric. n. 41 del 2020, la Regione Liguria evidenzia che il Piano territoriale di coordinamento paesistico rappresenta \u0026#171;l\u0026#8217;atto di pianificazione preordinato alla tutela paesaggistica\u0026#187; nelle more dell\u0026#8217;approvazione del Piano paesaggistico, che \u0026#232; \u0026#171;in corso di elaborazione congiunta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.3.\u0026#8211; Il ricorrente argomenta che l\u0026#8217;impugnato art. 3 \u0026#171;mantiene salva solo una parte del PTRC regionale\u0026#187; e pone l\u0026#8217;accento sul fatto che \u0026#8211; nell\u0026#8217;attesa dell\u0026#8217;approvazione del Piano paesaggistico, in corso di elaborazione congiunta con il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali \u0026#8211; una deroga strutturata in termini generali possa recare pregiudizio ai valori tutelati dall\u0026#8217;art. 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali argomenti colgono nel segno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata sancisce una deroga di particolare ampiezza al Piano territoriale di coordinamento paesistico, preordinato a tutelare il paesaggio e l\u0026#8217;ambiente e destinato a trovare applicazione \u0026#8211; come la stessa difesa regionale riconosce \u0026#8211; fino all\u0026#8217;approvazione definitiva del Piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di una deroga di tale latitudine, che peraltro si affianca alla deroga alla pianificazione comunale, non esclude l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale il fatto che sia inderogabile la sola \u0026#171;disciplina dell\u0026#8217;Assetto Insediativo di Livello Locale del Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale relativamente ai regimi normativi \u0026#8220;PU\u0026#8221; (parchi urbani) e \u0026#8220;ANI-CE\u0026#8221; (aree non insediate \u0026#8211; conservazione)\u0026#187;. Si tratta di un aspetto di dettaglio, che non attenua la portata lesiva della deroga disposta in via generale dalla normativa regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure si pu\u0026#242; ritenere sufficiente che sia fatta salva la disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana o che l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 escluda dall\u0026#8217;ambito applicativo della disciplina gli edifici rurali di valore testimoniale (comma 4) e prescriva l\u0026#8217;osservanza dei vigenti piani di bacino e dei piani dei parchi (comma 5). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon basta a tutelare i valori affermati dall\u0026#8217;art. 9 Cost. l\u0026#8217;attribuzione ai Comuni del potere di individuare le aree escluse dall\u0026#8217;ambito applicativo della nuova disciplina regionale (art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle more dell\u0026#8217;approvazione del Piano paesaggistico e per un arco temporale che non \u0026#232; possibile predeterminare con certezza, il legislatore regionale deroga alle previsioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico, che si ispira al medesimo metodo della pianificazione, in quanto funzionale alla salvaguardia pi\u0026#249; ampia ed efficace dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio e dei molteplici interessi di risalto costituzionale che convergono nella tutela riconosciuta dall\u0026#8217;art. 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio la mancanza di un Piano paesaggistico avrebbe imposto in modo pi\u0026#249; stringente la salvaguardia delle prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico, caratterizzato da un\u0026#8217;analoga vocazione di tutela, riconosciuta dal legislatore ligure (art. 68 della legge reg. Liguria n. 36 del 1997) e dalle difese della stessa parte resistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa deroga censurata, nel consentire singoli e frammentari interventi di riutilizzo al di fuori del contesto delineato dal Piano territoriale di coordinamento paesistico, collide con il valore primario del paesaggio e dell\u0026#8217;ambiente e frustra le esigenze di tutela organica e unitaria, immanenti al sistema, pur variamente declinato, della pianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.4.\u0026#8211; Si deve dunque dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 9 Cost., dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nel testo originario e in quello modificato dall\u0026#8217;art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, nella parte in cui dispone che il riutilizzo di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonch\u0026#233; di immobili non utilizzati, anche diruti, sia ammesso in deroga alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge reg. Liguria n. 39 del 1984.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Con il quarto motivo del ricorso iscritto al reg. ric. n. 35 del 2020, \u0026#232; impugnato, in riferimento agli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 3, commi 2, secondo periodo, e 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge regionale citata stabilisce che l\u0026#8217;altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non possa essere inferiore a 2,40 metri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 3, comma 3, prevede che il rispetto dei parametri di aeroilluminazione e dell\u0026#8217;altezza minima interna sia assicurato anche mediante opere edilizie che interessano i prospetti del fabbricato oppure mediante l\u0026#8217;installazione di impianti e di attrezzature tecnologiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Il ricorrente lamenta che tali disposizioni contrastino con quanto prescrive il decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all\u0026#8217;altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d\u0026#8217;abitazione) con riguardo alle altezze minime interne (art. 1) e ai requisiti di aeroilluminazione (art. 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato decreto ministeriale fissa in 2,70 metri l\u0026#8217;altezza minima interna utile dei locali destinati ad abitazione e consente di ridurre tale altezza a 2,40 metri \u0026#171;per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli\u0026#187;. Operano regole peculiari per i Comuni montani posti al di sopra dei mille metri sul livello del mare e per gli edifici situati nell\u0026#8217;ambito delle comunit\u0026#224; montane, sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina delle altezze minime dei locali di abitazione \u0026#232; stata integrata dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), che, all\u0026#8217;Allegato 1, punto 2.3. \u0026#171;Prescrizioni\u0026#187;, numero 4, consente di derogarle fino a un massimo di dieci centimetri, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall\u0026#8217;interno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ai requisiti di aeroilluminazione, \u0026#232; l\u0026#8217;art. 5 del d.m. 5 luglio 1975 a imporre per tutti i locali degli alloggi, a eccezione di quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli, una \u0026#171;illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d\u0026#8217;uso\u0026#187;, e a regolare l\u0026#8217;ampiezza della finestra e la superficie finestrata apribile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente sostiene che le disposizioni riguardanti l\u0026#8217;altezza minima e i requisiti di aeroilluminazione, pur contenute in una fonte regolamentare, rappresentino diretta attuazione degli artt. 218, 344 e 345 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e si configurino come \u0026#171;limiti invalicabili nel rilascio dell\u0026#8217;abitabilit\u0026#224;\u0026#187;, proprio perch\u0026#233; sono improntate a finalit\u0026#224; di \u0026#171;tutela della salute e sicurezza degli ambienti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoste tali premesse, il ricorrente ravvisa la violazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost., \u0026#171;per contrasto con i parametri interposti rappresentati dalle citate disposizioni del D.M. 5 luglio 1975\u0026#187; e dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., sul presupposto che le disposizioni impugnate travalichino \u0026#171;il limite dei principi fondamentali dettati dallo Stato a tutela della salute e del governo del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Occorre esaminare le eccezioni preliminari formulate dalla Regione Liguria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.1.\u0026#8211; Ad avviso della parte resistente, le questioni sarebbero inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa normativa statale invocata dalla parte ricorrente non sarebbe idonea, in quanto contenuta in una fonte regolamentare, \u0026#171;a supportare la dedotta violazione dell\u0026#8217;assetto delle competenze legislative come delineato dalla Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; si potrebbe sostenere che le previsioni regolamentari rappresentino diretta attuazione degli artt. 218, 344 e 345 del r.d. n. 1265 del 1934.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto agli artt. 218 e 344 del r.d. n. 1265 del 1934, essi si limiterebbero, rispettivamente, a individuare le materie dei regolamenti di igiene e sanit\u0026#224; e a disciplinare la procedura per l\u0026#8217;approvazione di tali regolamenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 345 del r.d. n. 1265 del 1934, d\u0026#8217;altro canto, pur imponendo la conformit\u0026#224; dei regolamenti citati alle disposizioni ministeriali, attribuirebbe a tali disposizioni il rango di \u0026#171;mere istruzioni di massima\u0026#187;, inidonee, in quanto tali, a enunciare \u0026#171;principi fondamentali, inderogabili da parte delle Regioni nell\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa concorrente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, le disposizioni regolamentari potrebbero vincolare le Regioni, soltanto quando siano dettate dallo Stato nelle materie in cui lo stesso \u0026#232; titolare di competenza legislativa esclusiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl vaglio di conformit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 32 Cost. potrebbe riguardare soltanto la normativa in concreto adottata dal legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInammissibile sarebbe l\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. n. 30 del 2019, in quanto carente di ogni supporto argomentativo in merito ai profili di contrasto con i parametri costituzionali invocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.2.\u0026#8211; Le eccezioni preliminari non meritano di essere accolte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.2.1.\u0026#8211; Questa Corte ha affermato di recente, nel respingere analoga eccezione di inammissibilit\u0026#224; (sentenza n. 54 del 2021, punto 2.1. del Considerato in diritto), che gli atti statali di normazione secondaria possono vincolare la normativa regionale di dettaglio nelle materie di competenza legislativa concorrente, quando definiscano e specifichino, in un ambito contraddistinto da un rilevante coefficiente tecnico, il precetto posto dalla normativa primaria e formino cos\u0026#236; una unit\u0026#224; inscindibile con le previsioni di tale normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe prescrizioni del d.m. 5 luglio 1975, come integrate dal d.m. 26 giugno 2015 con specifico riguardo alle altezze interne, presentano una evidente natura tecnica. Adottate previo parere del Consiglio superiore di sanit\u0026#224;, esse fanno corpo unico con quanto sancisce l\u0026#8217;art. 218 del r.d. n. 1265 del 1934, che demanda al Ministro competente il potere di emanare \u0026#171;le istruzioni di massima\u0026#187;, affinch\u0026#233; i \u0026#171;regolamenti locali di igiene e sanit\u0026#224;\u0026#187; assicurino, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;che nelle abitazioni: a) non vi sia difetto di aria e di luce\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLegate da un nesso evidente alla normativa primaria e chiamate a specificarne sul versante tecnico i precetti generali, le previsioni contenute nella fonte regolamentare sono idonee a esprimere princ\u0026#236;pi fondamentali, vincolanti per la normativa di dettaglio adottata dalla Regione Liguria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.2.2.\u0026#8211; Sorretta da adeguata motivazione, e pertanto ammissibile, \u0026#232; anche la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost. Il ricorrente argomenta che la normativa regolamentare mira a salvaguardare la salubrit\u0026#224; e l\u0026#8217;abitabilit\u0026#224; degli ambienti ed \u0026#232; dunque inscindibilmente connessa con l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.2.3.\u0026#8211; Ammissibile \u0026#232; anche il motivo di ricorso riguardante l\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, previsione che si correla all\u0026#8217;impugnato art. 3, comma 2, della medesima legge regionale e disciplina le modalit\u0026#224; con le quali si pu\u0026#242; assicurare il rispetto dei parametri di aeroilluminazione e di altezza minima interna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal punto di vista del ricorrente, tali parametri si discosterebbero dalle prescrizioni della normativa statale e, pertanto, anche la normativa sulle modalit\u0026#224; utili ad assicurarne il rispetto sarebbe affetta dai medesimi vizi di illegittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; La questione, promossa con riguardo all\u0026#8217;art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.1.\u0026#8211; Le previsioni in tema di altezze interne degli edifici, dettate dal d.m. 5 luglio 1975, si prefiggono di salvaguardare le condizioni di abitabilit\u0026#224; e di agibilit\u0026#224; degli edifici e rappresentano diretta attuazione delle prescrizioni stabilite dal r.d. n. 1265 del 1934, fonte normativa di rango primario (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 23 dicembre 2020, n. 8289). La norma secondaria attua e specifica l\u0026#8217;imperativo contenuto nella norma primaria e ne definisce il contenuto minimo inderogabile, dal quale la verifica dell\u0026#8217;abitabilit\u0026#224; non pu\u0026#242; prescindere (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 26 marzo 2021, n. 2575).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; dei requisiti di altezza minima, ribadita da questa Corte (sentenza n. 256 del 1996) nello scrutinio della disciplina del condono (art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante \u0026#171;Norme in materia di controllo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie\u0026#187;), risponde a esigenze di tutela della salubrit\u0026#224; degli ambienti e della salute delle persone che vi dimorano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe prescrizioni riguardanti l\u0026#8217;altezza interna degli edifici, al pari dei parametri di aeroilluminazione, perseguono l\u0026#8217;essenziale finalit\u0026#224; di conformare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia e, in tale ambito, apprestano misure volte anche a garantire il diritto alla salute nel contesto dell\u0026#8217;abitazione, spazio di importanza vitale nell\u0026#8217;esistenza di ogni persona. Tali prescrizioni si configurano, pertanto, come princ\u0026#236;pi fondamentali nella materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187;, vincolanti per la legislazione regionale di dettaglio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.2.\u0026#8211; Nel fissare requisiti di altezza interna inferiori a quelli prescritti dalla fonte statale, la normativa regionale si pone in contrasto con il richiamato principio fondamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.2.1.\u0026#8211; Non serve invocare \u0026#8211; come fa la parte resistente \u0026#8211; la circostanza che altre leggi regionali che hanno fissato requisiti analoghi non siano state impugnate. Tale circostanza \u0026#232; ininfluente e non offre argomenti decisivi a sostegno dell\u0026#8217;infondatezza delle questioni promosse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.2.2.\u0026#8211; Non inducono a diverse conclusioni le affermazioni della sentenza di questa Corte n. 245 del 2018, richiamata a pi\u0026#249; riprese dalla Regione Liguria negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale pronuncia non ha analizzato il tema della compatibilit\u0026#224; delle previsioni della legge della Regione Abruzzo 1\u0026#176; agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d\u0026#8217;uso e contenimento dell\u0026#8217;uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) con la normativa inderogabile posta dal d.m. 5 luglio 1975.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge abruzzese, finalizzata a promuovere il recupero di vani e locali accessori e di vani e locali seminterrati, nell\u0026#8217;ottica di uno sviluppo sostenibile e del contenimento del consumo di suolo, \u0026#232; stata scrutinata da questa Corte in riferimento a diversi profili, attinenti, in particolare, alla normativa di principio del testo unico dell\u0026#8217;edilizia, che assegna ai Comuni la disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia (art. 2), attribuisce ai Comuni la potest\u0026#224; pianificatoria urbanistica (artt. 4 e 7) e individua l\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia realizzabile in assenza degli strumenti urbanistici (art. 9).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.2.3.\u0026#8211; Quanto alla sentenza di questa Corte n. 54 del 2021, menzionata dalla difesa regionale nel corso della discussione all\u0026#8217;udienza pubblica, essa si confronta espressamente con le prescrizioni del d.m. 5 luglio 1975, per affermarne l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; alla speciale normativa in tema di sottotetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pronuncia ricordata, tuttavia, non collima con la fattispecie oggi sottoposta al vaglio di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ratio decidendi della sentenza citata si fonda sulla \u0026#171;peculiare morfologia\u0026#187; dei sottotetti e non pu\u0026#242; essere estesa all\u0026#8217;eterogenea categoria degli immobili disciplinati dalla disposizione impugnata. Quest\u0026#8217;ultima include locali accessori e pertinenze e, per tale vasta gamma di immobili, che non risultano accomunati da caratteristiche e morfologie peculiari, di per s\u0026#233; incompatibili per la loro conformazione con l\u0026#8217;osservanza integrale dei limiti di altezza interna, non pu\u0026#242; che imporsi la forza cogente delle disposizioni invocate come parametro interposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDettate a salvaguardia della salubrit\u0026#224; degli ambienti e della salute di chi li abita e calibrate anche sulla specificit\u0026#224; dei diversi locali abitativi e del contesto in cui sorgono, tali disposizioni rispondono a scelte statali, che non possono essere vanificate dalla disciplina regionale di dettaglio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.3.\u0026#8211; Si deve dichiarare, pertanto, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbite le censure di violazione degli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo evocato con riferimento al contrasto con i princ\u0026#236;pi fondamentali nella materia di legislazione concorrente \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.4.\u0026#8211; Non sono, per contro, fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.4.1.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;altezza minima interna, la previsione che impone di assicurarne il rispetto anche con opere edilizie che possono interessare i prospetti del fabbricato o mediante l\u0026#8217;installazione di impianti e attrezzature tecnologiche deve ora essere letta alla luce dell\u0026#8217;appena pronunciata declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI requisiti di altezza interna sono ora quelli imposti dalla normativa statale, illegittimamente derogati dalla disciplina regionale dichiarata costituzionalmente illegittima. Pertanto, non si ravvisa il denunciato contrasto e la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.4.2.\u0026#8211; Anche la questione concernente i parametri di aeroilluminazione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore regionale non deroga all\u0026#8217;art. 5 del d.m. 5 luglio 1975. Tale previsione, richiamata dal ricorrente, impone per tutti i locali degli alloggi una illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d\u0026#8217;uso e detta anche una disciplina di dettaglio sull\u0026#8217;ampiezza delle finestre e sul fattore luce diurna da garantire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sussiste, pertanto, il contrasto con la normativa statale di principio che il ricorrente ha censurato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tali rilievi discende la non fondatezza delle questioni promosse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente impugna, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., l\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, poi censurato, con il ricorso di cui al reg. ric. n. 41 del 2020, nella formulazione modificata dall\u0026#8217;art. 24, comma 3, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;originaria formulazione la disposizione impugnata stabilisce che la legge regionale si applichi \u0026#171;agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia gi\u0026#224; stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l\u0026#8217;approvazione dell\u0026#8217;eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta della delibera con cui il Consiglio comunale, \u0026#171;limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica\u0026#187;, pu\u0026#242; individuare \u0026#171;parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni\u0026#187; della legge in esame, riguardanti il \u0026#171;riutilizzo per l\u0026#8217;uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati\u0026#187;, e pu\u0026#242; altres\u0026#236; determinare \u0026#171;specifici ambiti del territorio comunale nei quali, in presenza di fenomeni di risalita della falda, \u0026#232; esclusa la possibilit\u0026#224; di riutilizzo dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato collocate in piani seminterrati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe previsioni della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 si applicano agli immobili realizzati successivamente, decorsi cinque anni dall\u0026#8217;ultimazione dei lavori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Il motivo di ricorso verte sull\u0026#8217;asserita applicazione retroattiva delle deroghe previste dalla legge regionale \u0026#171;ad immobili per la cui costruzione sia gi\u0026#224; stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l\u0026#8217;approvazione dell\u0026#8217;eventuale programma integrato di intervento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente, il \u0026#171;carattere innovativo, con efficacia retroattiva\u0026#187; della previsione censurata \u0026#171;potrebbe rendere legittime condotte che, non considerate tali al momento della loro realizzazione (perch\u0026#233; non conformi agli strumenti urbanistici di riferimento), lo divengono per effetto dell\u0026#8217;intervento successivo del legislatore\u0026#187;. Si determinerebbe cos\u0026#236; la \u0026#171;regolarizzazione ex post di opere che, al momento della loro realizzazione, erano in contrasto con gli strumenti urbanistici di riferimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione retroattiva dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 sarebbe sprovvista di \u0026#171;un\u0026#8217;adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza\u0026#187; e lederebbe in maniera arbitraria \u0026#171;l\u0026#8217;affidamento che la collettivit\u0026#224; ripone nella sicurezza giuridica\u0026#187;, meritevole di particolare tutela \u0026#171;[n]ella specifica materia urbanistica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tali rilievi, il ricorrente prospetta il contrasto con il principio di ragionevolezza enunciato dall\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Il medesimo contrasto \u0026#232; denunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui al reg. ric. n. 41 del 2020, con riguardo all\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione modificata dall\u0026#8217;art. 24, comma 3, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, nella versione oggi vigente, prevede l\u0026#8217;applicazione della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 \u0026#171;ai locali, alle pertinenze e agli immobili, come definiti all\u0026#8217;articolo 1, esistenti alla data della sua entrata in vigore o per la cui costruzione sia stato conseguito il titolo abilitativo edilizio prima della data di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 1\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe modifiche apportate dalla legge reg. Liguria n. 1 del 2020 hanno soppresso il richiamo all\u0026#8217;approvazione del programma integrato di intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Il ricorrente evidenzia che l\u0026#8217;eliminazione del richiamo al programma integrato di intervento non sana i vizi di illegittimit\u0026#224; costituzionale dedotti con il ricorso di cui al reg. ric. n. 35 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifatti, la portata derogatoria della disciplina sarebbe pur sempre \u0026#171;estesa con valenza retroattiva agli immobili gi\u0026#224; abilitati\u0026#187; e sacrificherebbe in modo arbitrario l\u0026#8217;affidamento \u0026#171;dei controinteressati che si sono determinati sulla base dell\u0026#8217;assetto normativo previgente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.5.\u0026#8211; Le questioni, promosse con riguardo alla versione originaria e a quella oggi vigente dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, possono essere esaminate in una prospettiva unitaria, poich\u0026#233; identiche sono le argomentazioni addotte dal ricorrente e dalla Regione Liguria e identiche sono le censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.\u0026#8211; Occorre, in primo luogo, esaminare le eccezioni preliminari formulate dalla Regione Liguria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.1.\u0026#8211; Con riguardo all\u0026#8217;originaria formulazione dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, impugnata con il ricorso di cui al reg. ric. n. 35 del 2020, la parte resistente ha eccepito l\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; delle censure. La disposizione sarebbe stata tempestivamente modificata dall\u0026#8217;art. 24, comma 3, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020 e, pertanto, si potrebbe escludere, con ogni verosimiglianza, che nel frattempo essa abbia ricevuto concreta applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tali considerazioni si potrebbe evincere, nella prospettiva della parte resistente, il sopravvenuto venir meno dell\u0026#8217;interesse al ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nell\u0026#8217;originaria versione, che includeva anche il richiamo al programma integrato di intervento, \u0026#232; entrato in vigore il 15 gennaio 2020. La legge regionale, difatti, \u0026#232; stata pubblicata il 31 dicembre 2019 sul Bollettino Ufficiale della Regione, n. 19, parte prima, e, in difetto di disposizioni di segno diverso, \u0026#232; entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, in base alle previsioni dell\u0026#8217;art. 49, comma 2, della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1, recante \u0026#171;Statuto della Regione Liguria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che ha modificato la disposizione previgente e ha abrogato la previsione riguardante il programma integrato di intervento, \u0026#232; stata pubblicata il 12 febbraio 2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione, n. 1, parte prima, ed \u0026#232; dunque entrata in vigore il 27 febbraio 2020, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa vigenza della norma per un apprezzabile arco di tempo \u0026#8211; dal 15 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020 \u0026#8211; non avvalora la sua mancata applicazione. Peraltro, nel regolare l\u0026#8217;ambito di applicazione della nuova normativa, le previsioni impugnate producono effetti immediati e la parte resistente non ha allegato elementi circostanziati a sostegno della mancata applicazione nel periodo, non trascurabile, di vigenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; tale sopravvenuta carenza di interesse si pu\u0026#242; desumere in maniera univoca dal contegno della parte ricorrente, che ha mostrato di coltivare l\u0026#8217;impugnazione anche con riguardo all\u0026#8217;originaria formulazione dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.3.\u0026#8211; Con riguardo alla vigente formulazione della disposizione impugnata, la parte resistente ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; in ragione della genericit\u0026#224; delle argomentazioni svolte nel ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare, si sarebbe limitato a escludere la natura satisfattiva delle innovazioni e a configurare una lesione dell\u0026#8217;affidamento, senza offrire, tuttavia, argomenti persuasivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.4.\u0026#8211; Neppure tale eccezione pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente ha osservato che le sopravvenienze non hanno inciso sul nucleo precettivo della disposizione impugnata e non hanno posto rimedio al vulnus denunciato, che non risiede nell\u0026#8217;inclusione del programma integrato di intervento, ma nella paventata regolarizzazione di abusi preesistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla lesione dell\u0026#8217;affidamento, la parte ricorrente ha mostrato di evincerla dalla natura retroattiva della disposizione e ha svolto \u0026#8211; anche a tale riguardo \u0026#8211; un\u0026#8217;argomentazione adeguata, che consente di cogliere il senso delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI rilievi del ricorso non presentano, pertanto, le lacune segnalate dalla difesa regionale a sostegno dell\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.7.\u0026#8211; Le questioni promosse con riguardo all\u0026#8217;originaria e all\u0026#8217;odierna formulazione della disposizione impugnata non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.7.1.\u0026#8211; Le censure di irragionevolezza, per arbitraria lesione di un affidamento meritevole di tutela, si incentrano sulla premessa che la disposizione impugnata, con la sua valenza retroattiva, regolarizzi gli abusi preesistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.7.2.\u0026#8211; Tale regolarizzazione deve essere esclusa, alla luce del dato letterale della normativa impugnata e delle finalit\u0026#224; che la ispirano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.7.2.1.\u0026#8211; Nel promuovere il riutilizzo \u0026#8211; per vari scopi \u0026#8211; di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, e di immobili, anche diruti, non utilizzati da almeno cinque anni, la legge reg. Liguria n. 30 del 2019 pone come requisito imprescindibile la legittima realizzazione o la regolare legittimazione alla data di entrata in vigore della legge (art. 1, comma 3, della legge regionale citata, per i locali accessori e le pertinenze, e comma 4, per gli immobili non utilizzati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore regionale estende, inoltre, le misure di incentivo anche agli immobili per la cui costruzione sia stato gi\u0026#224; conseguito il titolo abilitativo edilizio \u0026#8211; o, nella versione previgente, sia stato approvato il programma integrato di intervento \u0026#8211; prima della delibera del Consiglio comunale che individua le aree escluse, per esigenze di particolare tutela, dall\u0026#8217;applicazione della legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli interventi disciplinati dal legislatore regionale riguardano dunque immobili legittimamente assentiti o comunque immobili per i quali si \u0026#232; positivamente concluso il vaglio dell\u0026#8217;amministrazione che conduce al rilascio del titolo abilitativo o alla conclusione del programma integrato di intervento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce del suo inequivocabile tenore letterale la disposizione impugnata non si risolve, quindi, nella regolarizzazione degli abusi gi\u0026#224; perpetrati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.7.2.2.\u0026#8211; Tale asserita regolarizzazione \u0026#232; contraddetta anche dalla considerazione delle finalit\u0026#224; perseguite dalla normativa in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa si prefigge, all\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, di promuovere gli interventi di riutilizzo, \u0026#171;con l\u0026#8217;obiettivo di incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente e ridurre il consumo di suolo\u0026#187; e, secondo i princ\u0026#236;pi generali (art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile), dispone per l\u0026#8217;avvenire e si applica dunque alle opere ancora da realizzare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsula dalla finalit\u0026#224; di una disciplina cos\u0026#236; congegnata la regolarizzazione di preesistenti condotte abusive, che non potrebbero essere ricondotte \u0026#8211; da un punto di vista sia semantico sia finalistico \u0026#8211; agli interventi di riutilizzo che il legislatore regionale intende favorire con misure mirate (negli stessi termini, per una fattispecie e per censure in gran parte analoghe, sentenza n. 118 del 2021, punto 3.2.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.7.3.\u0026#8211; La fattispecie sottoposta all\u0026#8217;odierno scrutinio di costituzionalit\u0026#224; non pu\u0026#242; essere assimilata, pertanto, a quella esaminata nella sentenza n. 73 del 2017, che il ricorrente richiama a fondamento delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la pronuncia indicata, questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2016), che, dietro lo schermo dell\u0026#8217;interpretazione autentica, avevano legittimato retroattivamente interventi difformi dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro realizzazione, in contrasto con il principio della doppia conformit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlle stesse conclusioni questa Corte \u0026#232; giunta nella sentenza n. 70 del 2020, con riguardo all\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia e per il miglioramento della qualit\u0026#224; del patrimonio edilizio residenziale)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in tale ipotesi la previsione impugnata, nel dichiarato intento di fornire l\u0026#8217;interpretazione autentica della disciplina previgente, presentava nondimeno una portata innovativa, tale da rendere irragionevolmente legittime, in virt\u0026#249; della sua efficacia retroattiva, condotte che tali non erano allorch\u0026#233; erano state attuate. Per questa via, il legislatore regionale aveva introdotto in maniera surrettizia una sanatoria, in contrasto con il principio fondamentale della doppia conformit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata nell\u0026#8217;odierno giudizio, per contro, si applica agli interventi di riutilizzo successivi alla sua entrata in vigore, a condizione che riguardino immobili legittimamente realizzati o che sia stata vagliata la conformit\u0026#224; alla normativa edilizia, con il rilascio del titolo abilitativo o l\u0026#8217;approvazione del programma integrato di intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa delimita in senso restrittivo i presupposti degli interventi di riutilizzo che intende promuovere, senza introdurre alcuna sanatoria extra ordinem delle irregolarit\u0026#224; preesistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al reg. ric. n. 41 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri censura, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), l\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che ha sostituito l\u0026#8217;art. 12, comma 2, della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; produttive e riordino dello sportello unico).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; In virt\u0026#249; della disposizione impugnata, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di sostituzione edilizia, finalizzati all\u0026#8217;ampliamento degli \u0026#171;insediamenti produttivi esistenti destinati ad attivit\u0026#224; artigianali, industriali, agricole ed agrituristiche, ad alberghi tradizionali, a strutture turistico ricettive e ad attivit\u0026#224; socio-assistenziali e commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita\u0026#187;, non possono essere cumulati con \u0026#171;gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali entro soglie percentuali predeterminate\u0026#187; e possono essere realizzati, mediante il procedimento unico disciplinato dall\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Liguria n. 10 del 2012, \u0026#171;anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge regionale fa salvo in ogni caso \u0026#171;il rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti dalla disciplina urbanistico comunale, nonch\u0026#233; della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Il ricorrente assume che \u0026#171;la deroga generalizzata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche se operanti in salvaguardia\u0026#187;, in mancanza di \u0026#171;prescrizioni che impongano comunque il rispetto delle norme contenute nella Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, o in ogni caso del piano paesaggistico sovraordinato\u0026#187;, invada \u0026#171;la sfera di potest\u0026#224; legislativa dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, come esercitata con gli articoli 20 e 21 del Codice di settore, e con le norme dello stesso Codice che impongono la pianificazione congiunta (artt. 135, 143 e 145)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la disciplina regionale in esame incentiverebbe \u0026#171;l\u0026#8217;ampliamento generalizzato dei complessi immobiliari in deroga agli strumenti pianificatori\u0026#187;, senza salvaguardare l\u0026#8217;applicazione della normativa statale riguardante i beni sottoposti a tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata finirebbe cos\u0026#236; per \u0026#171;svuotare la funzione propria del piano paesaggistico\u0026#187;, chiamato a \u0026#171;dettare, per ciascuna area tutelata, le prescrizioni del caso, le trasformazioni compatibili e quelle vietate, nonch\u0026#233; le condizioni delle eventuali trasformazioni\u0026#187;, e infrangerebbe l\u0026#8217;obbligo di pianificazione congiunta tra Stato e Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 9 Cost., \u0026#171;che attribuisce allo Stato la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; La Regione Liguria ha eccepito, in linea preliminare, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.1.\u0026#8211; La disposizione impugnata non avrebbe innovato la disciplina degli interventi di ampliamento, gi\u0026#224; dettata dall\u0026#8217;art. 12 della legge reg. Liguria n. 10 del 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione che il ricorrente reputa lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato e dell\u0026#8217;art. 9 Cost. sarebbe dunque \u0026#171;in vigore dal 2012\u0026#187; e non sarebbe stata introdotta dalla legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che avrebbe soltanto raccordato la normativa previgente con il nuovo procedimento unico. Questi rilievi indurrebbero a ritenere la questione inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione deve essere disattesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;adeguare la disciplina dell\u0026#8217;ampliamento degli insediamenti produttivi al procedimento autorizzatorio unico regionale (art. 10 della legge reg. Liguria n. 10 del 2012), la legislazione ligure conferma la deroga agli strumenti urbanistici, gi\u0026#224; contemplata dalla normativa previgente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale circostanza, tuttavia, non preclude l\u0026#8217;esame del merito, in quanto nei giudizi in via principale non opera l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;acquiescenza e \u0026#8211; nella prospettiva del ricorrente \u0026#8211; la disposizione oggi sottoposta al vaglio di questa Corte reitera la lesione insita nella disciplina anteriore (fra le molte, sentenze n. 25 del 2021, punto 17 del Considerato in diritto, e n. 106 del 2020, punto 2.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussiste, pertanto, l\u0026#8217;interesse a ricorrere contro una disciplina che riproduce l\u0026#8217;originario contenuto lesivo in un sistema peraltro contraddistinto da un nuovo e peculiare procedimento autorizzatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.\u0026#8211; Le questioni, promosse nei confronti dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, possono essere scrutinate nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse non sono fondate, nei termini di s\u0026#233;guito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.1.\u0026#8211; Il ricorrente muove dall\u0026#8217;assunto che la disposizione impugnata, nel derogare in via generale agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, non imponga il rispetto delle prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e cos\u0026#236; consenta l\u0026#8217;ampliamento anche di complessi immobiliari sottoposti a vincolo. Una disciplina cos\u0026#236; congegnata svilirebbe il ruolo essenziale del Piano paesaggistico, frutto di una elaborazione congiunta tra lo Stato e le Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.2.\u0026#8211; La disposizione impugnata ben pu\u0026#242; essere, tuttavia, interpretata in termini compatibili col dettato costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.2.1.\u0026#8211; La deroga prevista dal novellato art. 12, comma 2, della legge reg. Liguria n. 10 del 2012 \u0026#232; circoscritta alla pianificazione urbanistica e, peraltro, anche in tale ambito, non ha un\u0026#8217;estensione indeterminata, come si evince dalle indicazioni del comma 1, che valgono a delimitarne l\u0026#8217;ampiezza. \u0026#200; prescritto, in termini generali, il rispetto della \u0026#171;destinazione d\u0026#8217;uso prevista dalla pianificazione urbanistica comunale\u0026#187; (lettera b), e delle \u0026#171;distanze minime dalle costruzioni esistenti stabilite dalla strumentazione urbanistica comunale o dalla vigente legislazione in materia\u0026#187; (lettera d).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce del dato testuale, la deroga censurata non investe la disciplina di tutela prevista nel codice dei beni culturali e del paesaggio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl fatto che tale disciplina, provvista di valenza generale e di autonoma forza precettiva, non sia richiamata, non comporta una deroga implicita, per le ragioni gi\u0026#224; illustrate nei punti 5.4.3.1. e 5.4.3.2. nello scrutinio dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.2.2.\u0026#8211; Anche il contesto complessivo, in cui la disposizione impugnata si colloca, avvalora tali conclusioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn una prospettiva di pi\u0026#249; efficace tutela, il legislatore regionale si \u0026#232; premurato di salvaguardare anche la \u0026#171;conformit\u0026#224; con la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico\u0026#187;, deputato a svolgere la funzione di pianificazione del paesaggio nelle more dell\u0026#8217;approvazione del Piano paesaggistico (art. 12, comma 1, lettera e, della legge reg. Liguria n. 10 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie ora sottoposta allo scrutinio di questa Corte non si ravvisa quella deroga alle prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico, che \u0026#232; a fondamento della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge regionale citata ha dettato ulteriori previsioni di dettaglio, allo scopo di preservare i valori ambientali e paesaggistici. A tali finalit\u0026#224; si ispirano, in particolare, la salvaguardia delle alberature di pregio presenti nell\u0026#8217;area di intervento (lettera f), la messa a dimora di alberature di alto fusto \u0026#171;negli ampliamenti degli insediamenti industriali ed artigianali, lungo i confini a contatto con insediamenti a destinazione d\u0026#8217;uso diversa da quella produttiva\u0026#187; (lettera g), l\u0026#8217;obbligo di assicurare \u0026#171;un armonico inserimento rispetto alla costruzione esistente\u0026#187; per gli ampliamenti degli alberghi tradizionali, delle strutture turistico ricettive e delle strutture socio-assistenziali (lettera h), l\u0026#8217;obbligo di rispettare \u0026#171;le tipologie edilizie degli edifici esistenti\u0026#187; con riguardo agli ampliamenti degli edifici adibiti alle attivit\u0026#224; di agriturismo (lettera i).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.3.\u0026#8211; La disciplina regionale, intesa alla luce di tutte le previsioni in cui si articola, non si risolve nell\u0026#8217;indistinta approvazione degli interventi di ampliamento di beni vincolati, in contrasto con i princ\u0026#236;pi enunciati dall\u0026#8217;art. 9 Cost., e non entra in conflitto con il Piano paesaggistico e con le regole che presiedono alla sua elaborazione congiunta, nel quadro della competenza legislativa esclusiva statale sancita dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNei termini indicati, pertanto, la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati), nella parte in cui, con riguardo ai locali accessori e alle pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, subordina gli interventi consistenti nel mero mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso senza opere alla segnalazione certificata d\u0026#8217;inizio attivit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 13-bis della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia), anche con riguardo agli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A di cui all\u0026#8217;art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante \u0026#171;Limiti inderogabili di densit\u0026#224; edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivit\u0026#224; collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall\u0026#8217;art. 24, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 febbraio 2020, n. 1 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attivit\u0026#224; produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio), nella parte in cui dispone che il riutilizzo di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonch\u0026#233; di immobili non utilizzati, anche diruti, sia ammesso in deroga alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge della Regione Liguria 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall\u0026#8217;art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente con i ricorsi di cui al reg. ric. n. 35 e n. 41 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall\u0026#8217;art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente con i ricorsi di cui al reg. ric. n. 35 e n. 41 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 35 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e7) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui al reg. ric. n. 35 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e8) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall\u0026#8217;art. 24, comma 3, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente con i ricorsi di cui al reg. ric. n. 35 e n. 41 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e9) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui al reg. ric. n. 41 del 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Disposizioni per il riutilizzo di locali accessori e pertinenziali di fabbricati, nonch\u0026#233; di immobili, anche diruti, che risultino non utilizzati da almeno cinque anni - Previsione, nel caso di intervento consistente nel mutamento di destinazione d\u0027uso senza opere, che l\u0027intervento edilizio \u0026#232; soggetto alla segnalazione certificata di inizio attivit\u0026#224; [SCIA].\r\nAmmissione degli interventi in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali.\r\nAmbiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria.\r\nPrevisioni relative al rispetto dei parametri di aeroilluminazione e dell\u0027altezza minima interna.\r\nPaesaggio - Modifiche all\u0027art. 12 della legge regionale n. 10 del 2012 [Disciplina per l\u0027esercizio delle attivit\u0026#224; produttive e riordino dello sportello unico] - Interventi edilizi per lo sviluppo di attivit\u0026#224; produttive esistenti - Previsione che gli interventi sono realizzabili mediante procedimento unico, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto degli standard urbanistici, della dotazione di parcheggi pertinenziali e delle opere di urbanizzazione.\r\nModifiche agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 30 del 2019 [Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati].","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43932","titoletto":"Ricorso in via principale - Impugnazione di norma che richiama altra anteriore non impugnata - Inapplicabilità dell\u0027istituto dell\u0027acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l\u0027interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019. La disposizione impugnata, nel richiamare l\u0027art. 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, ha l\u0027effetto di reiterare la lesione che fonda l\u0027interesse a ricorrere. Non rileva pertanto che il Governo non abbia impugnato la previsione anteriore, in quanto nei giudizi in via principale non opera l\u0027istituto dell\u0027acquiescenza. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 107 del 2021\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43933","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43933","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori e pertinenze di fabbricati - Mutamento di destinazione d\u0027uso senza opere - Subordinazione alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ordinaria - Applicabilità anche agli immobili posti nei centri storici - Violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella parte in cui, con riguardo ai locali accessori e alle pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, subordina gli interventi consistenti nel mero mutamento di destinazione d\u0027uso senza opere alla segnalazione certificata d\u0027inizio attività (SCIA) di cui all\u0027art. 13-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, anche con riguardo agli immobili posti nei centri storici (zone territoriali omogenee A di cui all\u0027art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa norma regionale impugnata dal Governo si discosta dalla normativa statale di principio contenuta nell\u0027art. 10 t.u. edilizia, nella parte in cui, in virtù della sua formulazione generale e onnicomprensiva, ritiene sufficiente la SCIA ordinaria - anziché il permesso di costruire - anche per i mutamenti di destinazione d\u0027uso degli immobili posti nei centri storici, in contrasto con la peculiarità di tali zone territoriali omogenee e con le relative esigenze di più incisiva tutela. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 2 del 2021\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa definizione dei titoli abilitativi per i diversi interventi edilizi costituisce principio fondamentale nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio» e vincola la normativa regionale di dettaglio. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 2 del 2021\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43934","numero_massima_precedente":"43932","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"06/06/2001","numero":"380","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43934","titoletto":"Ricorso in via principale - Argomentazione adeguata - Attinenza al merito degli ulteriori profili - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per inadeguatezza dell\u0027argomentazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019. Il motivo di ricorso è avvalorato da un\u0027argomentazione sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità e, se sia o meno appropriato il riferimento ad un particolare istituto, è profilo che attiene al merito delle questioni.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43935","numero_massima_precedente":"43933","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43935","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Permesso di costruire in deroga - Potere esclusivo dei Comuni di individuare le parti soggette a recupero, con esclusione degli ambiti di rigenerazione urbana - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall\u0027art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020 che, con riguardo al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, rispettivamente prevedono il permesso di costruire in deroga e il potere esclusivo dei Comuni di individuare le parti soggette a recupero, con esclusione degli ambiti di rigenerazione urbana. La norma regionale impugnata - interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell\u0027ambiente e del paesaggio - concerne i profili eminentemente urbanistici degli interventi e non introduce quindi una deroga non consentita al regime statale dei titoli abilitativi, né delinea una peculiare tipologia di permesso di costruire in deroga, svincolata dal preventivo vaglio del Consiglio comunale e volta a legittimare qualsiasi difformità. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 179 del 2019, n. 245 del 2018 e n. 282 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo costante giurisprudenza costituzionale, il regime dei titoli abilitativi per le categorie dei vari interventi edilizi costituisce principio fondamentale della materia di legislazione concorrente «governo del territorio» e vincola così la legislazione regionale di dettaglio. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 54 del 2021, n. 2 del 2021 e n. 68 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43936","numero_massima_precedente":"43934","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43936","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Permesso di costruire in deroga - Potere esclusivo dei Comuni di individuare le parti soggette a recupero, con esclusione degli ambiti di rigenerazione urbana - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall\u0027art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che, con riguardo al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, rispettivamente prevedono il permesso di costruire in deroga e il potere esclusivo dei Comuni di individuare le parti soggette a recupero, con esclusione degli ambiti di rigenerazione urbana. La norma regionale impugnata - interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell\u0027ambiente e del paesaggio - non pregiudica l\u0027unitarietà e la vincolatività della pianificazione paesaggistica, né mette a repentaglio l\u0027obbligatorietà dell\u0027elaborazione congiunta del piano paesaggistico. A fronte di un\u0027indicazione espressa del legislatore regionale, non si può perciò attribuire al mancato richiamo delle prescrizioni del cod. ambiente la portata di una deroga indiscriminata, che esula dalle specifiche finalità della normativa regionale e contraddice la forza imperativa della disciplina statale. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 54 del 2021\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, affinché sia preservato il valore unitario e prevalente della tutela paesaggistica, deve essere salvaguardata la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 74 del 2021, n. 11 del 2016, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 182 del 2006\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43937","numero_massima_precedente":"43935","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43937","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Potere dei Comuni di individuare, entro la data del 30 aprile 2020 e a particolari condizioni, parti del territorio escluse dall\u0027applicazione di tale normativa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.","testo":"Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, che attribuisce ai Comuni il potere di individuare, entro la data del 30 aprile 2020, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, parti del territorio escluse dall\u0027applicazione della normativa sul recupero di locali accessori e pertinenze, in funzione di specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria e nel rispetto della disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi o anche in presenza di fenomeni di risalita della falda. La norma regionale impugnata - interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell\u0027ambiente e del paesaggio - non demanda ai Comuni il potere di individuare i beni oggetto di tutela, in un contesto di deroga generalizzata alle previsioni del d.lgs. n. 42 del 2004, bensì solamente quello di individuare porzioni del territorio in cui la legge in esame non trova applicazione, in un\u0027ottica di più elevata tutela e in relazione a esigenze specifiche, tassativamente indicate e connesse agli interessi affidati alla cura degli enti territoriali.","numero_massima_successivo":"43938","numero_massima_precedente":"43936","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43938","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Possibili interventi in deroga al piano territoriale di coordinamento paesistico regionale - Violazione del principio della tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale in parte qua.","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 9 Cost., l\u0027art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall\u0027art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, nella parte in cui dispone che il riutilizzo di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, sia ammesso in deroga alla disciplina del vigente piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) regionale, approvato ai sensi della legge reg. Liguria n. 39 del 1984. Tale deroga, nel consentire singoli e frammentari interventi di riutilizzo al di fuori del contesto delineato dal PTCP, collide con il valore primario del paesaggio e dell\u0027ambiente e frustra le esigenze di tutela organica e unitaria, immanenti al sistema, pur variamente declinato, della pianificazione. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 367 del 2007\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43939","numero_massima_precedente":"43937","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43939","titoletto":"Ricorso in via principale - Lamentata lesione di fonte secondaria espressione di principi fondamentali (nella specie: in materia di tutela della salute) - Adeguata motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per carente motivazione con riguardo alla idoneità di una fonte secondaria (nella specie, il d.m. del 5 luglio 1975, come integrato dal d.m. 26 giugno 2015) a esprimere principi fondamentali in materia di tutela della salute, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 3, commi 2, secondo periodo, e 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019. Legate da un nesso evidente alla normativa primaria e chiamate a specificarne sul versante tecnico i precetti generali, le previsioni contenute nella fonte regolamentare sono idonee a esprimere princìpi fondamentali, vincolanti per la normativa di dettaglio adottata dalla Regione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eGli atti statali di normazione secondaria possono vincolare la normativa regionale di dettaglio nelle materie di competenza legislativa concorrente, quando definiscano e specifichino, in un ambito contraddistinto da un rilevante coefficiente tecnico, il precetto posto dalla normativa primaria e formino così una unità inscindibile con le previsioni di tale normativa. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 54 del 2021\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43940","numero_massima_precedente":"43938","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"05/07/1975","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"26/06/2015","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43940","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Obbligo di altezza minima interna dei locali destinati alla permanenza di persone pari a 2,40 metri - Violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale.","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 che, con riferimento al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, impone l\u0027obbligo di altezza minima interna dei locali destinati alla permanenza di persone pari a 2,40 metri. Nel fissare requisiti di altezza interna inferiori a quelli prescritti dal d.m. del 5 luglio 1975, la norma impugnata dal Governo contrasta con un principio fondamentale della materia del governo del territorio, vincolante per la legislazione regionale di dettaglio. L\u0027inderogabilità dei requisiti di altezza minima risponde, infatti, a esigenze di tutela della salubrità degli ambienti e della salute delle persone che vi dimorano. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 54 del 2021, n. 245 del 2018 e n. 256 del 1996\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43941","numero_massima_precedente":"43939","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"05/07/1975","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43941","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per uno dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.","testo":"Dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia di legislazione concorrente del governo del territorio - l\u0027art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, restano assorbite le censure di violazione degli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest\u0027ultimo evocato con riferimento al contrasto con i princìpi fondamentali nella materia di legislazione concorrente della tutela della salute.","numero_massima_successivo":"43942","numero_massima_precedente":"43940","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43942","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Parametri e modalità di aeroilluminazione e di assicurazione dell\u0027altezza minima interna dei locali destinati alla permanenza di persone - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del diritto alla salute e dei principi fondamentali nelle materie della tutela della salute e del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 che, con riferimento al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, consente di assicurare il rispetto dei parametri di aeroilluminazione e dell\u0027altezza minima interna anche mediante opere edilizie che interessano i prospetti del fabbricato oppure mediante l\u0027installazione di impianti e di attrezzature tecnologiche. Quanto all\u0027altezza minima interna, i requisiti sono - alla luce dell\u0027illegittimità costituzionale dell\u0027art. 3, comma 2, secondo periodo, della medesima legge reg. impugnata - quelli imposti dalla normativa statale, che vi derogava. Inoltre, con riguardo ai parametri di aeroilluminazione, non sussiste la deroga all\u0027art. 5 del d.m. 5 luglio 1975, che impone per tutti i locali degli alloggi una illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d\u0027uso e detta anche una disciplina di dettaglio sull\u0027ampiezza delle finestre e sul fattore luce diurna da garantire.","numero_massima_successivo":"43943","numero_massima_precedente":"43941","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"05/07/1975","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43943","titoletto":"Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta modifica della normativa impugnata - Possibile applicazione di essa medio tempore - Sussistenza dell\u0027interesse a ricorrere - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella sua versione originaria. La vigenza della norma per un apprezzabile arco di tempo - dal 15 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020, data di entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge reg. Liguria n. 1 del 2020 - non avvalora la sua mancata applicazione. Peraltro, nel regolare l\u0027ambito di applicazione della nuova normativa, le previsioni impugnate producono effetti immediati e la parte resistente non ha allegato elementi circostanziati a sostegno della mancata applicazione nel periodo, non trascurabile, di vigenza.","numero_massima_successivo":"43944","numero_massima_precedente":"43942","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43944","titoletto":"Ricorso in via principale - Comprensibilità dell\u0027argomentazione del ricorrente - Assenza di genericità - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per genericità della censura, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella sua versione vigente. Il ricorrente - con un\u0027argomentazione adeguata, che consente di cogliere il senso delle censure - ha osservato che le sopravvenienze non hanno inciso sul nucleo precettivo della disposizione impugnata e non hanno posto rimedio al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e denunciato.","numero_massima_successivo":"43945","numero_massima_precedente":"43943","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43945","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati - Profili temporali di applicabilità della normativa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 3 Cost. - dell\u0027art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall\u0027art. 24, comma 3, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che disciplinano i profili temporali di applicabilità della normativa sul recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati. La disposizione regionale impugnata, alla luce del suo inequivocabile tenore letterale e delle finalità che la ispirano, non si risolve nella regolarizzazione di preesistenti abusi, in quanto si applica agli interventi di riutilizzo successivi alla sua entrata in vigore, a condizione che riguardino immobili legittimamente realizzati o che sia stata vagliata la conformità alla normativa edilizia. Pertanto, essa delimita in senso restrittivo i presupposti degli interventi di riutilizzo che intende promuovere, senza introdurre alcuna sanatoria \u003cem\u003eextra ordinem\u003c/em\u003e delle irregolarità preesistenti. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 118 del 2021, n. 70 del 2020 e n. 73 del 2017\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43946","numero_massima_precedente":"43944","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"24/12/2019","data_nir":"2019-12-24","numero":"30","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43946","titoletto":"Ricorso in via principale - Impugnazione di norma riproduttiva di altra anteriore non impugnata - Inapplicabilità dell\u0027istituto dell\u0027acquiescenza - Reiterazione della lesione da cui deriva l\u0027interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 8, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020. La circostanza che la disposizione impugnata non abbia innovato la disciplina già dettata dall\u0027art. 12 della legge reg. Liguria n. 10 del 2012 non preclude l\u0027esame del merito, in quanto nei giudizi in via principale non opera l\u0027istituto dell\u0027acquiescenza e - nella prospettiva del ricorrente - la disposizione impugnata reitera la lesione insita nella disciplina anteriore. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 25 del 2021 e n. 106 del 2020\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43948","numero_massima_precedente":"43945","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"06/02/2020","data_nir":"2020-02-06","numero":"1","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"05/04/2012","data_nir":"2012-04-05","numero":"10","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43948","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti - Assoggettamento al procedimento autorizzatorio unico regionale, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.","testo":"Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 8, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che assoggettano al procedimento autorizzatorio unico regionale, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, gli interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti. La norma regionale impugnata, intesa alla luce di tutte le previsioni in cui si articola, non si risolve nell\u0027indistinta approvazione degli interventi di ampliamento di beni vincolati e non entra in conflitto con il piano paesaggistico e con le regole che presiedono alla sua elaborazione congiunta. La deroga prevista non investe infatti la disciplina di tutela prevista nel codice dei beni culturali e del paesaggio, poiché è circoscritta alla pianificazione urbanistica e, peraltro, anche in tale ambito, non ha un\u0027estensione indeterminata.","numero_massima_precedente":"43946","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"06/02/2020","data_nir":"2020-02-06","numero":"1","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"05/04/2012","data_nir":"2012-04-05","numero":"10","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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