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P. \u0026 C. sas e P. P. e l\u0026#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Campobasso, con ordinanza del 5 aprile 2023, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 9 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003edita \u003c/em\u003enella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 aprile 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 5 aprile 2023, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso, sezione prima, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Molise 31 dicembre 2004, n. 38 (Istituzione dell\u0026#8217;imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2005), come modificato dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge della Regione Molise 30 gennaio 2018, n. 2 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, al comma 3, prevede, per quanto rileva nella presente sede, che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell\u0026#8217;imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), sia applicata la sanzione amministrativa del cinquanta per cento dell\u0026#8217;importo non versato o tardivamente versato, oltre agli interessi moratori \u0026#171;nella misura fissata per l\u0026#8217;interesse legale, a decorrere dal giorno in cui l\u0026#8217;imposta e\u0026#768; dovuta alla Regione Molise\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la disposizione censurata confliggerebbe con i principi di eguaglianza e di proporzionalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, sottoponendo irragionevolmente alla medesima sanzione amministrativa due situazioni diseguali, il mancato versamento dell\u0026#8217;IRBA e il suo pagamento tardivo, e applicando, in tale ultima ipotesi, interessi di mora in misura fissa e non commisurata alla entit\u0026#224; del ritardo. Verrebbe, cos\u0026#236;, disposto un trattamento sanzionatorio non proporzionato al differente disvalore delle violazioni punite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, secondo il rimettente, la previsione in scrutinio \u0026#171;sembrerebbe\u0026#187; contrastare con i \u0026#171;criteri fissati dalla legge delega e da quelle applicative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La Corte rimettente riferisce di essere investita della cognizione dei ricorsi proposti da P. P., quale socia accomandataria di SOPEA - Societ\u0026#224; petroli Abruzzo di P. P. \u0026 C. sas, e da detta societ\u0026#224; quale coobbligata solidale, per l\u0026#8217;annullamento di sanzioni irrogate dall\u0026#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Campobasso per il ritardato versamento dell\u0026#8217;IRBA, istituita dalla disposizione in scrutinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone che, a sostegno delle impugnazioni, le ricorrenti hanno dedotto l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui sottopone alla medesima sanzione pecuniaria l\u0026#8217;omesso versamento dell\u0026#8217;imposta e il suo pagamento tardivo e applica interessi di mora in misura fissa e non proporzionata alla durata del ritardo nell\u0026#8217;adempimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe stesse ricorrenti \u0026#8211; prosegue l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; hanno denunciato il contrasto della disposizione censurata con l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge delega 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni), cui sono seguiti il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell\u0026#8217;addizionale regionale all\u0026#8217;imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell\u0026#8217;addizionale regionale all\u0026#8217;accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un\u0026#8217;imposta sostitutiva dell\u0026#8217;addizionale, e la previsione della facolt\u0026#224; delle regioni a statuto ordinario di istituire un\u0026#8217;imposta regionale sulla benzina per autotrazione) e la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo le parti ricorrenti, la richiamata legge delega avrebbe attribuito al legislatore regionale la facolt\u0026#224; di introdurre una sanzione pecuniaria per la sola ipotesi di evasione del tributo, mentre, per il caso del ritardato versamento, avrebbe previsto esclusivamente l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mora e degli interessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulla scorta di tali considerazioni, aggiunge l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, le stesse ricorrenti hanno chiesto al Collegio di disapplicare la norma sanzionatoria regionale, previa interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, ovvero di sollevare la relativa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone che nel procedimento principale si \u0026#232; costituita l\u0026#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Campobasso, sostenendo la legittimit\u0026#224; del provvedimento emesso e chiedendo, in via subordinata, rideterminarsi la sanzione irrogata in conformit\u0026#224; al principio di proporzionalit\u0026#224;, cos\u0026#236; come enunciato dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Lo stesso Collegio rimettente ricorda, quindi, che, con ordinanza del 6 dicembre 2019 (iscritta al n. 93 del registro ordinanze del 2021), aveva gi\u0026#224; trasmesso gli atti del giudizio a questa Corte, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del citato art. 4 della legge reg. Molise n. 38 del 2004, per contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. e con \u0026#171;i criteri fissati dalla legge delega e da quelle applicative\u0026#187;. Questa Corte, con ordinanza n. 231 del 2022, aveva restituito gli atti al giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eper un nuovo apprezzamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, alla luce del mutato quadro normativo determinatosi per effetto dello \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e. Infatti, da un lato, l\u0026#8217;art. 1, comma 628, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) ha stabilito che l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 158 del 1990, l\u0026#8217;art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990 e l\u0026#8217;art. 13, comma 3, della legge n. 549 del 1995, insieme ad altre previsioni di fonti legislative statali recanti disposizioni sull\u0026#8217;imposta regionale sulla benzina per autotrazione, \u0026#171;sono abrogati\u0026#187; e, dall\u0026#8217;altro, la legge regionale contenente la disposizione censurata \u0026#232; stata abrogata dall\u0026#8217;art. 6, comma 6, della legge della Regione Molise 30 dicembre 2020, n. 20 (Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 e modifiche a leggi regionali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza n. 231 del 2022 si era osservato che \u0026#171;nella legge n. 178 del 2020 \u0026#232; contenuta una norma transitoria che fa salvi \u0026#8220;gli effetti delle obbligazioni tributarie gi\u0026#224; insorte\u0026#8221; (art. 1, comma 628) e che una disciplina transitoria si rinviene anche nell\u0026#8217;art. 6, comma 6, della legge reg. Molise n. 20 del 2020, a mente del quale \u0026#8220;[a] far data dal 1\u0026#176; gennaio del 2021, \u0026#232; abrogata la legge regionale 31 dicembre 2004, n. 38 (Istituzione dell\u0026#8217;imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2005)\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta Corte aveva, quindi, ritenuto che, poich\u0026#233; il regime abrogativo e transitorio introdotto dalla nuova disciplina investiva in modo significativo il quadro normativo in cui si inseriva la disposizione sanzionatoria censurata, spettasse al rimettente la valutazione della incidenza delle modifiche legislative sopravvenute sulla fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza ora in scrutinio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso ha riproposto le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Molise n. 38 del 2004 in riferimento ai medesimi parametri evocati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione iscritta al n. 93 reg. ord. del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il Collegio rimettente ritiene, anzitutto, che lo \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e non abbia inciso sulla disposizione in esame, la quale continuerebbe ad applicarsi, \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, alla fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in virt\u0026#249; della richiamata normativa transitoria. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sostiene che, in base ad essa, nel procedimento principale deve trovare applicazione la previsione censurata, la quale, all\u0026#8217;epoca dei fatti contestati con il provvedimento sanzionatorio oggetto di impugnazione, era ancora vigente ed \u0026#232; stata abrogata soltanto a far data dal 1\u0026#176; gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, il Collegio rimettente ribadisce le argomentazioni gi\u0026#224; svolte con la precedente ordinanza, confermando, come riferito, il sospetto di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata per contrasto con i principi di eguaglianza e con i \u0026#171;criteri fissati dalla legge delega e da quelle applicative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale non \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, n\u0026#233; si sono costituite le parti del procedimento principale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Molise n. 38 del 2004, come modificato dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge reg. Molise n. 2 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la disposizione censurata confliggerebbe con i principi di eguaglianza e di proporzionalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto, nel sottoporre alla medesima sanzione amministrativa il mancato versamento dell\u0026#8217;IRBA e il suo pagamento tardivo e, nell\u0026#8217;applicare, in tale ultima ipotesi, interessi di mora in misura fissa, da un lato, equiparerebbe irragionevolmente situazioni diseguali e, dall\u0026#8217;altro, prevederebbe un trattamento sanzionatorio non proporzionato al differente disvalore delle violazioni punite nonch\u0026#233; interessi di mora non commisurati alla durata del ritardo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, secondo il rimettente, detta previsione \u0026#171;sembrerebbe\u0026#187; confliggere con i \u0026#171;criteri fissati dalla legge delega e da quelle applicative\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni, come riferito in narrativa, erano gi\u0026#224; state sottoposte dallo stesso rimettente allo scrutinio di questa Corte, che, con ordinanza n. 231 del 2022, aveva restituito gli atti al giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eper un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle stesse, alla luce del mutamento del quadro normativo intervenuto successivamente al deposito della ordinanza di rimessione, per effetto del regime abrogativo e transitorio di cui alla legge statale n. 178 del 2020 e alla legge reg. Molise n. 20 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso, con la ordinanza all\u0026#8217;odierno esame, ha riproposto le questioni sulla base dei medesimi parametri costituzionali gi\u0026#224; evocati e alla stregua delle stesse argomentazioni, ritenendone la persistente rilevanza pur a seguito della intervenuta abrogazione della disposizione censurata (ad opera dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, della legge reg. Molise n. 20 del 2020, per effetto della disciplina transitoria contenuta nella stessa legge regionale e altres\u0026#236; nell\u0026#8217;art. 1, comma 628, della richiamata legge n. 178 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Prima di procedere all\u0026#8217;esame delle questioni, \u0026#232; opportuno ricostruire la regolamentazione dell\u0026#8217;imposta regionale in scrutinio, oggi abrogata, e del trattamento sanzionatorio predisposto per il suo mancato o tardivo versamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;IRBA \u0026#232; stata prevista dall\u0026#8217;art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, in attuazione della legge delega n. 158 del 1990, la quale, all\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), al dichiarato fine di \u0026#171;attribuire alle regioni a statuto ordinario una pi\u0026#249; ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell\u0026#8217;art. 119 della Costituzione\u0026#187;, aveva consentito a dette regioni di introdurre, con proprie leggi, un\u0026#8217;imposta sulla benzina per autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nei rispettivi territori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA norma del comma 2 del citato art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, fermo restando il limite massimo dell\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;imposta (che inizialmente non poteva superare lire trenta al litro), le regioni possono fissare l\u0026#8217;aliquota in misura diversa da quella originariamente prevista e tale determinazione ha effetto successivamente alla data di entrata in vigore della legge che dispone la variazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina in esame \u0026#232; stata poi modificata dalla legge n. 549 del 1995, il cui art. 3, al comma 14, ha abrogato, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 1996, gli artt. 18 e 19 del citato d.lgs. n. 398 del 1990 e, al comma 13, da un lato, ha inciso sulla struttura dell\u0026#8217;IRBA ponendone la corresponsione a carico del concessionario dell\u0026#8217;impianto di distribuzione (e non pi\u0026#249; del soggetto consumatore della benzina, con riscossione da parte del soggetto erogatore, tenuto a versarne l\u0026#8217;importo alla Regione, come previsto dall\u0026#8217;art. 18 dello stesso d.lgs. n. 398 del 1990) nella misura determinata sulla base dei quantitativi erogati e contabilizzati nei registri di carico e scarico; dall\u0026#8217;altro, nel dettare disposizioni sull\u0026#8217;accertamento e sulla riscossione del tributo, in continuit\u0026#224; con l\u0026#8217;abrogato art. 19 del d.lgs. n. 398 del 1990, ha precisato che \u0026#171;le modalit\u0026#224; ed i termini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, da stabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell\u0026#8217;imposta evasa, sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;IRBA si configura come un tributo regionale proprio derivato, avente struttura analoga a quella dell\u0026#8217;accisa, in quanto, al pari di questa, colpisce la vendita della benzina per autotrazione in base alla quantit\u0026#224;, e non al valore, e diviene esigibile nel momento e nel luogo in cui avviene l\u0026#8217;immissione al consumo del prodotto energetico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl suo ammontare pu\u0026#242; essere traslato sul consumatore finale mediante l\u0026#8217;incremento del prezzo di vendita del carburante erogato. Tale trasferimento \u0026#232; oggetto non di un obbligo, ma di una facolt\u0026#224; riconosciuta al concessionario dell\u0026#8217;impianto di distribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La Regione Molise ha dato attuazione all\u0026#8217;art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, come integrato dall\u0026#8217;art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995, con la legge regionale n. 38 del 2004, qui in esame, istituendo l\u0026#8217;imposta dal 1\u0026#176; gennaio 2005 (art. 1) e determinandone l\u0026#8217;ammontare in euro 0,015494 per litro di benzina erogata (art. 2, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; La legge regionale in scrutinio ha anche introdotto una sanzione amministrativa per il mancato o ritardato pagamento dell\u0026#8217;imposta, stabilendo, all\u0026#8217;art. 4, comma 3 \u0026#8211; disposizione oggi censurata \u0026#8211; che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell\u0026#8217;IRBA, venga applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre agli interessi moratori \u0026#171;nella misura fissata per l\u0026#8217;interesse legale, a decorrere dal giorno in cui l\u0026#8217;imposta \u0026#232; dovuta alla Regione Molise\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sanzione, originariamente stabilita nella misura dell\u0026#8217;intero importo non versato o tardivamente versato, per effetto della modifica operata dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge reg. Molise n. 2 del 2018, \u0026#232; stata ridotta del cinquanta per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.1.\u0026#8211; Lo stesso art. 4, comma 3, della citata legge regionale, come modificato, fa salvo l\u0026#8217;istituto del ravvedimento di cui all\u0026#8217;art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell\u0026#8217;articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nonch\u0026#233; \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di applicazione dell\u0026#8217;articolo 7 dello stesso decreto legislativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione, al comma 1, detta i criteri di determinazione della sanzione individuandoli nella gravit\u0026#224; della violazione desunta anche dalla condotta dell\u0026#8217;agente, nell\u0026#8217;opera dallo stesso svolta per l\u0026#8217;eliminazione o l\u0026#8217;attenuazione delle conseguenze, nonch\u0026#233; nella sua personalit\u0026#224; e nelle condizioni economiche e sociali; al comma 2 precisa che la personalit\u0026#224; del trasgressore \u0026#232; desunta anche dai suoi precedenti fiscali; al comma 3 disciplina la recidiva, e al comma 4 dispone che, \u0026#171;[q]ualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l\u0026#8217;entit\u0026#224; del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa pu\u0026#242; essere ridotta fino alla met\u0026#224; del minimo\u0026#187;; al comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, stabilisce, infine, che, \u0026#171;[s]alvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione \u0026#232; ridotta della met\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; La normativa statale sull\u0026#8217;IRBA \u0026#232; stata abrogata dall\u0026#8217;art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020, mentre, per quanto concerne la Regione Molise, la disciplina del tributo dettata dalla legge regionale n. 38 del 2004, qui in scrutinio, \u0026#232; stata abrogata dall\u0026#8217;art. 6, comma 6, della legge reg. Molise n. 20 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEntrambe le previsioni abrogatrici dettano, peraltro, una disciplina transitoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, quest\u0026#8217;ultima fa decorrere l\u0026#8217;effetto abrogativo dell\u0026#8217;intera legge reg. Molise n. 38 del 2004 dal 1\u0026#176; gennaio 2021, mentre l\u0026#8217;art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020, in vigore dal 1\u0026#176; gennaio 2021, fa espressamente salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie gi\u0026#224; insorte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La norma di diritto intertemporale dettata dalla citata legge n. 178 del 2020, unitamente ad omologhe previsioni di alcune leggi regionali, \u0026#232; stata, tuttavia, disapplicata da numerosi giudici di merito e da diverse pronunce di legittimit\u0026#224;, perch\u0026#233; ritenuta in contrasto con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea e, in particolare, con l\u0026#8217;art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDetto art. 1, paragrafo 2, al quale la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; riconosce efficacia diretta (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 26 maggio 2023, n. 14790), consente ai Paesi membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, a condizione che il tributo risponda a finalit\u0026#224; specifiche e sia conforme alle norme fiscali dell\u0026#8217;Unione sulle accise o sull\u0026#8217;IVA, per la determinazione della base imponibile, nonch\u0026#233; per il calcolo, l\u0026#8217;esigibilit\u0026#224; e il controllo dell\u0026#8217;imposta, fermo restando che sono escluse le disposizioni relative alle esenzioni (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, sentenza 22 giugno 2023, in causa C-833/21, Endesa Generaci\u0026#243;n SAU, punto 37).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disciplina tiene conto della diversit\u0026#224; delle tradizioni fiscali degli Stati membri in materia e del frequente ricorso alle imposte indirette per l\u0026#8217;attuazione di politiche non di bilancio (Corte di giustizia UE, ordinanza 7 febbraio 2022, in causa C-460/21, Vapo Atlantic SA), in linea con il Considerando n. 2 della stessa direttiva 2008/118/CE, il quale individua il fine dell\u0026#8217;armonizzazione delle condizioni della riscossione delle accise nella garanzia del funzionamento del mercato interno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Come evidenziato dalla Corte di giustizia UE (sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, Tallinna Ettev\u0026#245;tlusamet, punto 36; 25 luglio 2018, in causa C-103/17, La Messer France sas, punto 36), i requisiti della finalit\u0026#224; specifica del tributo e della sua conformit\u0026#224; alle norme fiscali dell\u0026#8217;Unione hanno carattere cumulativo e mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn merito al primo degli indicati requisiti, la Corte di giustizia UE ha pi\u0026#249; volte precisato che esso non deve ridursi ad un obiettivo puramente di bilancio e di entrata (ordinanze Vapo Atlantic SA, punti 19 e seguenti, e 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli \u0026#8211; Ufficio delle dogane di Gaeta, punti 27 e seguenti; sentenza La Messer France sas, punti 34 e seguenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa giurisprudenza europea ha anche chiarito che, poich\u0026#233; qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la presenza di tale obiettivo non esclude, di per s\u0026#233; sola, che il tributo soddisfi, al contempo, il requisito della finalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. In assenza di un meccanismo di destinazione del gettito predeterminato, una finalit\u0026#224; specifica sussiste, per\u0026#242;, solo qualora l\u0026#8217;imposta sia concepita, quanto alla sua struttura \u0026#8211; e, segnatamente, riguardo alla materia imponibile o all\u0026#8217;aliquota di imposta \u0026#8211;, in modo tale da realizzare tale finalit\u0026#224; influenzando il comportamento dei contribuenti, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi volta a scoraggiarne il consumo (Corte di giustizia UE, ordinanza Vapo Atlantic SA, punto 27; sentenza Tallinna Ettev\u0026#245;tlusamet, punto 42).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.1.\u0026#8211; La Corte di giustizia UE si \u0026#232; pronunciata anche specificamente sull\u0026#8217;imposta sulla benzina per autotrazione italiana, con la ricordata ordinanza Agenzia delle dogane e dei monopoli \u0026#8211; Ufficio delle dogane di Gaeta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, nel richiamare i principi gi\u0026#224; ricordati, ha rilevato che l\u0026#8217;IRBA \u0026#171;persegue solo una finalit\u0026#224; generica di supporto al bilancio degli enti territoriali\u0026#187; (punto 38), per poi concludere che l\u0026#8217;art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella italiana istitutiva di un\u0026#8217;imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che \u0026#171;non si pu\u0026#242; ritenere che tale imposta abbia una \u0026#8220;finalit\u0026#224; specifica\u0026#8221; ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti locali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; \u0026#200; sulla scorta di tale interpretazione che, come riferito, tanto i giudici di merito, quanto la Corte di cassazione hanno iniziato a disapplicare le disposizioni abrogatrici dell\u0026#8217;imposta di cui si tratta, sopra richiamate, nella parte in cui esse hanno attribuito al tributo una residuale efficacia impositiva in relazione alle obbligazioni insorte anteriormente alla sua soppressione, e a ritenere, di conseguenza, non dovuta l\u0026#8217;IRBA relativa alle annualit\u0026#224; precedenti al 2021 (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 31 luglio 2023, n. 23201; 19 giugno 2023, n. 17529 e n. 17436; 26 maggio 2023, n. 14790, n. 14699 e n. 14697; 25 maggio 2023, n. 14606; 8 marzo 2023, n. 6966, n. 6961, n. 6956, n. 6943, n. 6923 e n. 6903; 7 marzo 2023, n. 6860, n. 6858 e n. 6853; 6 marzo 2023, n. 6687).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Alla luce di quanto fin qui esposto, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale devono essere dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso, nel riproporre, in seguito alla restituzione degli atti disposta da questa Corte, dette questioni, non si \u0026#232; uniformata alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di imposizione indiretta supplementare sui prodotti sottoposti ad accisa e, in particolare, a quella, gi\u0026#224; richiamata, in materia di IRBA (ordinanza Agenzia delle dogane e dei monopoli \u0026#8211; Ufficio delle dogane di Gaeta). E ci\u0026#242;, nonostante le decisioni della Corte di giustizia UE \u0026#8211; la quale ha competenza esclusiva nell\u0026#8217;interpretazione e nell\u0026#8217;applicazione dei Trattati (sentenze n. 15 del 2024, n. 67 e n. 54 del 2022; ordinanze n. 29 del 2024, n. 217 e n. 216 del 2021, n. 182 del 2020) \u0026#8211; siano vincolanti per tutti i giudici, e non solo per quello che ha disposto il rinvio pregiudiziale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 263 e n. 67 del 2022, n. 227 del 2010, n. 389 del 1989; Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze n. 6687 del 2023; 3 marzo 2017, n. 5381; 11 dicembre 2012, n. 22577).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; il Collegio rimettente si \u0026#232; confrontato con le richiamate pronunce di legittimit\u0026#224; che, al momento del deposito dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ora in esame, avevano gi\u0026#224; statuito sull\u0026#8217;imposta in questione alla luce delle enunciazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Le univoche indicazioni di quest\u0026#8217;ultima e le convergenti soluzioni adottate dalla giurisprudenza di merito e di legittimit\u0026#224; avrebbero dovuto indurre il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e alla disapplicazione della disciplina intertemporale che ha sancito la perdurante vigenza, per i rapporti sorti anteriormente al 1\u0026#176; gennaio 2021, della norma sanzionatoria sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, il giudice nazionale ha l\u0026#8217;obbligo di garantire la piena efficacia delle norme europee dotate di effetto diretto, \u0026#171;disapplicando all\u0026#8217;occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale\u0026#187; (Corte di giustizia, sentenza 9 marzo 1978, in causa 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato, punto 24).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche di recente la Corte stessa \u0026#232; tornata a sottolineare la centralit\u0026#224;, oltre che del rinvio pregiudiziale, diretto a garantire piena efficacia al diritto dell\u0026#8217;Unione e ad assicurare l\u0026#8217;effetto utile dell\u0026#8217;art. 267 TFUE, del potere di \u0026#171;disapplicare\u0026#187; la contraria disposizione nazionale (Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 24 ottobre 2018, in causa C-234/17, XC e altri, punto 44; grande sezione, sentenza 19 dicembre 2019, in causa C-752/18, Deutsche Umwelthilfe eV, punto 42).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di giustizia ha, inoltre, precisato che la mancata disapplicazione di una disposizione nazionale ritenuta in contrasto con il diritto europeo viola \u0026#171;i principi di uguaglianza tra gli Stati membri e di leale cooperazione tra l\u0026#8217;Unione e gli Stati membri, riconosciuti dall\u0026#8217;articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE, con l\u0026#8217;articolo 267 TFUE, nonch\u0026#233; [\u0026#8230;] il principio del primato del diritto dell\u0026#8217;Unione\u0026#187; (Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 22 febbraio 2022, in causa C430/21, RS, punto 88).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Anche questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice nazionale deve dare piena e immediata attuazione alle norme dell\u0026#8217;Unione europea provviste di efficacia diretta e non applicare, in tutto o anche solo in parte, le norme interne ritenute con esse inconciliabili, previo \u0026#8211; ove occorra \u0026#8211; rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell\u0026#8217;art. 267 TFUE per dirimere possibili dubbi riguardo all\u0026#8217;esistenza di tale conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contrasto con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea condiziona, infatti, la stessa applicabilit\u0026#224; della disposizione censurata nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; e, di conseguenza, la rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che si intendano sollevare sulla medesima \u0026#8211;, se la norma europea \u0026#232; dotata di effetto diretto, salvo che sussistano i presupposti, gradualmente precisati da questa Corte a partire dalla sentenza n. 269 del 2017, per sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sulla base del contrasto tra la disposizione censurata e un diritto riconosciuto tanto dalla Costituzione, quanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (da ultimo, sentenza n. 15 del 2024, punto 7.3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale ultima ipotesi, ravvisabile nell\u0026#8217;odierno giudizio, la questione di compatibilit\u0026#224; con il diritto dell\u0026#8217;Unione costituisce, dunque, un \u003cem\u003eprius\u003c/em\u003e logico e giuridico rispetto alla stessa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale (sentenza n. 245 del 2019; ordinanze n. 48 e n. 2 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In conclusione, le disposizioni di diritto intertemporale che, per i rapporti in essere al 1\u0026#176; gennaio 2021, mantengono in vita una disciplina, quale quella dell\u0026#8217;IRBA, ritenuta dalla Corte di giustizia contrastante con il diritto dell\u0026#8217;Unione, \u0026#171;si prestano a essere disapplicate dal giudice rimettente\u0026#187; (ancora, in altra materia, sentenza n. 67 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVenuto meno il presupposto legittimante la sopravvivenza della norma sanzionatoria oggetto di censura, ne consegue il difetto di rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, che, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Molise 31 dicembre 2004, n. 38 (Istituzione dell\u0026#8217;imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2005), come modificato dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge della Regione Molise 30 gennaio 2018, n. 2 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2018), sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione e ai \u0026#171;criteri fissati dalla legge delega e da quelle applicative\u0026#187;, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 giugno 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Tributi - Imposta regionale sulla benzina per autotrazione - Norme della Regione Molise - Istituzione dell\u0027imposta - Previsione che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell\u0027imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento calcolata sull\u0027importo non versato o tardivamente versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l\u0026#8217;interesse legale - Denunciata irragionevole equiparazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, di situazioni tra loro diseguali, sia sotto il profilo del danno erariale che in relazione alla parit\u0026#224; di trattamento dei contribuenti - Mancata proporzione degli interessi moratori alla durata del ritardo.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46189","titoletto":"Unione europea - Diritto dell\u0027Unione europea - Norme europee con efficacia diretta - Necessità per il giudice nazionale di darne piena e immediata attuazione, disapplicando quelle interne incompatibili - Possibilità di rinvio pregiudiziale in caso di dubbi interpretativi sulla predetta compatibilità. (Classif. 258003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudice nazionale deve dare piena e immediata attuazione alle norme dell’Unione europea provviste di efficacia diretta e non applicare, in tutto o anche solo in parte, le norme interne ritenute con esse inconciliabili, previo – ove occorra – rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE per dirimere possibili dubbi riguardo all’esistenza di tale conflitto.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46190","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"267","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46190","titoletto":"Unione europea - Diritto dell\u0027Unione europea - Contrasto tra norme nazionali ed europee dotate di effetti diretti - Disapplicazione nel giudizio a quo - Conseguente non rilevanza di eventuali questioni di legittimità costituzionale - Eccezione in caso di contrasto con diritti riconosciuti dalla CDFUE - Valutazione di compatibilità dotata di prius logico e giuridico. (Classif. 258003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl contrasto con il diritto dell’Unione europea condiziona la stessa applicabilità della disposizione censurata nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e, di conseguenza, la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che si intendano sollevare sulla medesima, come nel caso in cui la norma europea sia dotata di effetto diretto. Laddove, però, sussistano i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale sulla base del contrasto tra la disposizione censurata e un diritto riconosciuto tanto dalla Costituzione, quanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la questione di compatibilità con il diritto dell’Unione costituisce un \u003cem\u003eprius\u003c/em\u003e logico e giuridico rispetto alla stessa questione di legittimità costituzionale in via incidentale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 15/2024 - mass. 45984\u003c/em\u003e; \u003cem\u003eS. 245/2019 - mass. 42846; S. 269/2017\u003c/em\u003e -\u003cem\u003e mass. 41943; O. 29/2024 - mass. 46042; O. 217/2021 - mass. 44359; O. 216/2021 - mass. 44273; O. 182/2020 - mass. 43382; O. 48/2017 - mass. 39502; O. 2/2017 - mass. 39209\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46191","numero_massima_precedente":"46189","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46191","titoletto":"Unione europea - Rapporti dello Stato con l\u0027Unione europea - Rinvio pregiudiziale - Decisioni della Corte di giustizia UE - Effetti vincolanti per tutti i giudici, e non solo per chi ha disposto il rinvio (nel caso di specie: inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale su norma statale che sanziona l\u0027omesso, insufficiente o tardivo versamento dell\u0027IRBA per i rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 2021, alla luce dell\u0027interpretazione della Corte di giustizia che ha sancito l\u0027incompatibilità con il diritto dell\u0027Unione delle disposizioni nazionali in materia di IRBA e della conseguente giurisprudenza nazionale che le ha univocamente disapplicate). (Classif. 258004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe decisioni della Corte di giustizia UE, la quale ha competenza esclusiva nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati, sono vincolanti per tutti i giudici, e non solo per quello che ha disposto il rinvio pregiudiziale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 263/2022 - mass. 45244; S. 67/2022 - mass. 44764; S. 54/2022 - mass. 45267; S. 227/2010 - mass. 34777; S. 389/1989 - mass. 1352\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso in riferimento all’art. 3 Cost. e ai «criteri fissati dalla legge delega e da quelle applicative», dell’art. 4 della legge reg. Molise n. 38 del 2004, come modificato dall’art. 5, comma 1, della legge reg. Molise n. 2 del 2018, che ha sancito la perdurante vigenza, per i rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 2021, della norma sanzionatoria comminata in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’IRBA. La Corte rimettente non si è uniformata alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE che ha ritenuto le disposizioni in materia di IRBA in contrasto con il diritto dell’Unione, né si è confrontata con le conseguenti pronunce della giurisprudenza nazionale, di legittimità e di merito, che, al momento del deposito dell’ordinanza di rimessione, si erano già univocamente uniformate alle enunciazioni della Corte di giustizia, e che avrebbero dovuto indurre il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e alla disapplicazione della disciplina intertemporale censurata). (\u003cem\u003ePrecedente O. 231/22 - mass. 45196\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46190","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"31/12/2004","data_nir":"2004-12-31","numero":"38","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato da"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"30/01/2018","data_nir":"2018-01-30","numero":"2","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44255","autore":"Ruggeri A.","titolo":"A riguardo di talune rilevanti precisazioni fatte dalla Consulta in tema di “doppia pregiudizialità”","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44254_2024_100.pdf","nome_file_fisico":"Ruggeri100-2024pdf.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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