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G., con ordinanza dell\u0026#8217;11 maggio 2020, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell\u0026#8217;art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2014 n. 81.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del giudice rimettente, tali disposizioni violerebbero nel loro complesso, in primo luogo, gli artt. 27 e 110 della Costituzione, \u0026#171;nella parte in cui, attribuendo l\u0026#8217;esecuzione del ricovero provvisorio presso una Residenza per l\u0026#8217;esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, escludono la competenza del Ministro della Giustizia in relazione all\u0026#8217;esecuzione della detta misura di sicurezza detentiva provvisoria\u0026#187;. In secondo luogo, esse violerebbero gli artt. 2, 3, 25, 32 e 110 Cost., \u0026#171;nella parte in cui consentono l\u0026#8217;adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo espone di aver disposto, nel giugno del 2019, l\u0026#8217;applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero presso una REMS di P. G. \u0026#8211; indagato, tra l\u0026#8217;altro, per il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale \u0026#8211;, che il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero aveva ritenuto affetto da infermit\u0026#224; psichica e socialmente pericoloso, anche in correlazione al sistematico abuso di alcolici, e di avere altres\u0026#236; ordinato che \u0026#8211; sin tanto che non fosse stato possibile collocarlo in una REMS \u0026#8211; fosse provvisoriamente applicata nei suoi confronti la libert\u0026#224; vigilata presso una struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo (SRTR), da individuarsi a cura del centro di salute mentale (CSM) territorialmente competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl pubblico ministero aveva quindi chiesto al Dipartimento dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia di indicare la REMS presso la quale potesse essere eseguito il ricovero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento a tale richiesta, il DAP aveva comunicato un elenco di strutture, precisando per\u0026#242; che, essendo la loro gestione affidata al servizio sanitario regionale (SSR), conformemente al decreto emanato il 1\u0026#176; ottobre 2012 dal Ministero della salute di concerto con il Ministero della giustizia, la responsabilit\u0026#224; della presa in carico di P. G. competeva alla Regione Lazio e al relativo SSR, sicch\u0026#233; lo stesso DAP rilevava di non avere alcuna possibilit\u0026#224; \u0026#8211; allo stato della legislazione vigente \u0026#8211; di \u0026#171;incidere sulle manifestazioni di volont\u0026#224; di quelle REMS che [\u0026#8230;] rifiutavano di ricevere l\u0026#8217;internando non dando esecuzione al provvedimento emesso dall\u0026#8217;Autorit\u0026#224; giudiziaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel corso dei dieci mesi successivi, il pubblico ministero aveva invano tentato di eseguire l\u0026#8217;ordinanza di ricovero, ricevendo sempre dinieghi dalle locali aziende sanitarie a causa della indisponibilit\u0026#224; di posti. Nel frattempo, peraltro, la persona sottoposta a indagini si era sistematicamente sottratta a tutte le terapie e agli obblighi inerenti alla misura di sicurezza della libert\u0026#224; vigilata, disposta in via provvisoria in attesa della disponibilit\u0026#224; di un posto in una REMS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;aprile del 2020, il pubblico ministero aveva trasmesso gli atti al giudice rimettente per i provvedimenti di competenza in ordine alle disposte misure di sicurezza, che erano risultate non eseguibili. In risposta a tale richiesta, il giudice a quo ha disposto, con separata ordinanza in pari data rispetto all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la revoca della misura di sicurezza della libert\u0026#224; vigilata, in ragione delle plurime e gravi trasgressioni degli obblighi relativi da parte dell\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ordinanza di rimessione il giudice d\u0026#224; atto per\u0026#242; della persistente necessit\u0026#224; di disporre il suo ricovero in una REMS, che da quasi un anno era stato impossibile eseguire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di eseguire il ricovero trova le proprie cause nel vigente assetto normativo che disciplina l\u0026#8217;assegnazione nelle REMS, dettagliatamente ricostruito dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione; dal che la rilevanza delle questioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il giudice a quo ritiene che la misura di sicurezza del ricovero in una REMS costituisca, \u0026#171;ai sensi degli artt. 2 e 25 comma terzo Cost., una forma di tutela da parte dello Stato dei diritti inviolabili dell\u0026#8217;uomo alla vita e all\u0026#8217;incolumit\u0026#224; per proteggere i terzi dalle condotte violente che possono essere poste in essere dagli autori di reato non imputabili per incapacit\u0026#224; di intendere e di volere, con l\u0026#8217;espressa previsione della riserva di legge per la disciplina dei casi in cui \u0026#232; possibile sottoporre a misura di sicurezza una persona\u0026#187;. Tale riserva di legge discenderebbe dall\u0026#8217;art. 13 Cost., ai sensi del quale solo l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria potrebbe disporre con atto motivato la restrizione della libert\u0026#224; personale, anche ai fini dell\u0026#8217;esecuzione di una misura di sicurezza detentiva applicabile nei confronti degli infermi di mente, come quella qui in discussione; e discenderebbe, altres\u0026#236;, dall\u0026#8217;art. 32 Cost., che subordina la legittimit\u0026#224; di trattamenti sanitari obbligatori all\u0026#8217;esistenza di una legge che li prevede, entro il limite assoluto rappresentato dal rispetto della persona umana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussisterebbe, d\u0026#8217;altra parte, una chiara differenza tra l\u0026#8217;ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio ai sensi degli artt. 33 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e quella di ricovero in una REMS, quest\u0026#8217;ultima essendo subordinata alla previa commissione di un reato e a un giudizio di pericolosit\u0026#224; sociale della persona affetta da infermit\u0026#224; psichica. Tale differenza sarebbe rispecchiata dal diverso ruolo assunto dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria nelle due ipotesi: di mera convalida della decisione amministrativa che ordina il trattamento sanitario obbligatorio nella prima ipotesi, e di diretta adozione della misura, sulla base di un duplice accertamento relativo, da un lato, alla commissione di un reato, e, dall\u0026#8217;altro, alla pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, mentre il trattamento sanitario obbligatorio \u0026#171;trova giustificazione e fondamento costituzionale nell\u0026#8217;esclusivo interesse alla tutela della salute della persona nei cui confronti detto trattamento viene applicato, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 32 Cost., [\u0026#8230;] la limitazione della libert\u0026#224; personale derivante dalla misura di sicurezza detentiva provvisoria del ricovero in REMS trova giustificazione e fondamento costituzionale anche nella tutela dei diritti fondamentali alla vita ed all\u0026#8217;incolumit\u0026#224; personale dei terzi diversi dall\u0026#8217;infermo di mente che vi \u0026#232; sottoposto, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 25 Cost., ferma restando la concorrente tutela della salute del detto infermo di mente ai sensi dell\u0026#8217;art. 32 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;\u0026#171;aspetto penale della misura di sicurezza detentiva personale\u0026#187; risulterebbe peraltro evidente \u0026#171;anche dal complesso di disposizioni che ne disciplinano l\u0026#8217;esecuzione, che \u0026#232; affidata al Pubblico ministero e che avviene con applicazione delle disposizioni compatibili previste dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario e dal regolamento penitenziario, che disciplinano i diritti riconosciuti agli internati presso le REMS [\u0026#8230;] ed il loro trattamento durante l\u0026#8217;applicazione della misura di sicurezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConseguentemente, ad avviso del rimettente, il ricovero in una REMS costituirebbe misura giudiziaria penale restrittiva della libert\u0026#224; personale necessariamente rientrante, per gli aspetti organizzativi, nella competenza dell\u0026#8217;\u0026#171;organo che sovrintende l\u0026#8217;Amministrazione penitenziaria, ossia il Ministro della Giustizia al quale spettano ai sensi dell\u0026#8217;art. 110 Cost. l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia con le relative responsabilit\u0026#224;\u0026#187;. Tale attribuzione costituzionale implicherebbe, in particolare, \u0026#171;che spetti a quest\u0026#8217;ultimo la competenza a provvedere in relazione all\u0026#8217;esecuzione dei provvedimenti dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; giudiziaria per motivi di omogeneo, ordinato ed efficace trattamento degli internati nei cui confronti va eseguito il ricovero in REMS\u0026#187;. Ci\u0026#242; anche in armonia con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., che attribuiscono allo Stato potest\u0026#224; legislativa esclusiva in materia, rispettivamente, di ordine pubblico e sicurezza, nonch\u0026#233; di giurisdizione, norme processuali, ordinamento civile e penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer converso, sarebbe incompatibile con l\u0026#8217;art. 110 Cost. la vigente disciplina in materia di REMS, la quale \u0026#8211; imperniata sul principio dell\u0026#8217;esclusiva gestione sanitaria di tali strutture \u0026#8211; estrometterebbe completamente il Ministro della giustizia e i suoi organi amministrativi, come segnatamente il DAP, da qualsiasi funzione in materia di misure di sicurezza nei confronti degli infermi di mente, assegnando invece l\u0026#8217;esclusiva competenza in materia ai sistemi sanitari regionali. Tale disciplina costituirebbe oggi un \u0026#171;sistema disfunzionale e completamente privo di [\u0026#8230;] razionalit\u0026#224;\u0026#187;, comportando l\u0026#8217;\u0026#171;impossibilit\u0026#224; di fatto di porre in esecuzione il ricovero in REMS al di fuori della Regione e un complessivo incremento di rischi per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; dei cittadini e degli stessi infermi di mente, esposti a lunghi periodi nei quali \u0026#232; di fatto impossibile applicare misure di sicurezza a tutela anche della loro salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Infine, ritiene il giudice rimettente che la riserva di legge in materia di misure di sicurezza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 25 Cost., non avrebbe consentito la sostanziale \u0026#171;delegificazione della materia\u0026#187; attuata dalla normativa vigente, che avrebbe rimesso di fatto \u0026#171;l\u0026#8217;intera disciplina del ricovero in REMS e degli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, ad un Decreto da emanarsi di concerto da parte del Ministro della Salute e dal Ministro della Giustizia\u0026#187;. Tale decreto, peraltro adottato dopo la scadenza del termine del 31 marzo 2012 previsto dallo stesso art. 3-ter, comma 2, del d.l. n. 211 del 2011 censurato, avrebbe esso stesso attuato \u0026#171;un\u0026#8217;ulteriore forma di delegificazione [\u0026#8230;] mediante la stipula di accordi\u0026#187; tra il Governo e le autonomie locali, \u0026#171;anche con riferimento agli aspetti della esecuzione della misura di sicurezza e alle forme dei rapporti con la Magistratura\u0026#187;; con conseguente \u0026#171;attribuzione alle Regioni di competenze non previste nemmeno a livello legislativo dall\u0026#8217;art. 117 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale sistema avrebbe determinato \u0026#171;l\u0026#8217;ineseguibilit\u0026#224; della misura di sicurezza provvisoria detentiva disposta nel presente procedimento, oltre a numerosissime altre misure di sicurezza definitive e provvisorie emesse da altri organi giudiziari\u0026#187;, con \u0026#171;una disomogenea applicazione sul territorio nazionale delle norme di trattamento penitenziario previste a tutela dei diritti inviolabili degli internati infermi di mente, esponendo a rischio la vita o l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; degli stessi infermi di mente, oltre che quelle degli operatori e dei terzi, con ulteriore violazione dei diritti fondamentali relativi agli obblighi di protezione dello Stato nei confronti dei cittadini dalle persone socialmente pericolose\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto in giudizio, n\u0026#233; si \u0026#232; costituita la persona sottoposta a indagini nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Esaminata la causa nelle camere di consiglio del 26 maggio e del 9 giugno 2021, questa Corte ha pronunciato ordinanza istruttoria n. 131 del 2021, depositata il 24 giugno 2021, disponendo che, entro novanta giorni dalla comunicazione dell\u0026#8217;ordinanza stessa, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonch\u0026#233; il Presidente dell\u0026#8217;Ufficio parlamentare di bilancio depositassero una relazione, per quanto di rispettiva competenza, sui quesiti formulati nella medesima ordinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il 25 giugno 2021 un diverso giudice della sezione penale del Tribunale di Tivoli, ha trasmesso alla cancelleria di questa Corte la sentenza da lui stesso emessa, in qualit\u0026#224; di giudice monocratico, il 15 aprile 2021 e divenuta definitiva il 1\u0026#176; giugno 2021, con la quale P. G. era stato assolto dalle imputazioni formulate nei suoi confronti, essendone stata riconosciuta la totale incapacit\u0026#224; di intendere e di volere all\u0026#8217;epoca dei fatti, e con la quale era stata applicata nei suoi confronti la misura di sicurezza della libert\u0026#224; vigilata per la durata minima di un anno. Nella motivazione della sentenza si dava atto, in particolare, che \u0026#8211; nelle more dell\u0026#8217;odierno giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; il 5 ottobre 2021 era stato possibile eseguire, nei confronti di P. G., il ricovero in REMS ordinato dal GIP, e che la perizia medico-psichiatrica disposta dal tribunale in sede di giudizio dibattimentale aveva evidenziato un quadro di maggiore consapevolezza della propria patologia e disponibilit\u0026#224; a seguire le cure; il che consentiva un giudizio di diminuita pericolosit\u0026#224; sociale, che rendeva la meno restrittiva misura della libert\u0026#224; vigilata \u0026#171;adeguata a fronteggiare il livello di pericolosit\u0026#224; sociale attuale che il G. presenta e maggiormente utile a favorirne il percorso terapeutico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In risposta ai quesiti formulati da questa Corte con l\u0026#8217;ordinanza istruttoria n. 131 del 2021, contenuti nelle lettere da a) a n) del suo dispositivo, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno depositato un\u0026#8217;unica corposa relazione, predisposta congiuntamente, di cui sono riassunti di seguito i dati salienti ai fini della valutazione delle questioni in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In merito al quesito di cui alla lettera a), la relazione evidenzia, alla data del 31 luglio 2021, la presenza di 36 REMS attive (tra definitive e provvisorie) sul territorio nazionale, per un totale di 652 posti letto disponibili, di cui 596 occupati (la differenza essendo riconducibile a momentanee esigenze legate alla pandemia, come le misure di distanziamento, ovvero alle ristrutturazioni in corso). Tenendo conto delle previste rimodulazioni dei programmi regionali avviati o realizzati, la dotazione a regime dovrebbe innalzarsi a circa 740 posti letto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa relazione sottolinea, altres\u0026#236;, che le singole Regioni hanno adottato scelte diversificate in ordine alla struttura organizzativa delle REMS: talvolta \u0026#8211; come nel caso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia \u0026#8211; adottando il modello della cosiddetta \u0026#8220;REMS diffusa\u0026#8221;, costituito da \u0026#171;strutture di piccole dimensioni (2 posti letto) distribuite sul territorio regionale\u0026#187;; talvolta prediligendo il modello standard di residenze con 20 posti letto; talvolta strutturando REMS di dimensioni pi\u0026#249; contenute (tra 10 e 15 posti); ovvero ancora (come nel caso di Castiglione delle Stiviere in Lombardia) adottando, almeno provvisoriamente, un sistema polimodulare di ampie dimensioni, caratterizzato da pi\u0026#249; moduli con 20 posti ciascuno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In merito al quesito di cui alla lettera b), la relazione chiarisce che le REMS rispettano, di norma, il principio di territorialit\u0026#224;: alla data del 31 luglio 2021, solo 19 persone su 596 erano ospitate in una regione diversa da quella di residenza. Ad esse si aggiungono 15 persone senza fissa dimora e 58 persone residenti in uno Stato estero, per lo pi\u0026#249; ospitate nelle strutture della Regione Lombardia. Il DAP procede peraltro frequentemente a richiedere la disponibilit\u0026#224; di posti letto a tutte le Residenze attive sul territorio nazionale, con la formula dell\u0026#8217;\u0026#171;interpello nazionale\u0026#187;, qualora le strutture territorialmente competenti abbiano comunicato l\u0026#8217;indisponibilit\u0026#224; di posti. Ci\u0026#242; avviene per prassi quando detta procedura venga espressamente sollecitata dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, ovvero nei casi connotati da peculiare delicatezza. Tuttavia \u0026#8211; osserva il DAP \u0026#8211; il numero esiguo dei pazienti ospitati fuori regione dimostra gli esiti non soddisfacenti di questa procedura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; In merito ai quesiti di cui alle lettere c) e d), rispetto ai quali \u0026#232; stata fornita una risposta unitaria, la relazione evidenzia anzitutto che le rilevazioni dei dati sulle persone in attesa di essere collocate in una REMS (e dunque in \u0026#8220;lista d\u0026#8217;attesa\u0026#8221;) non sono omogenee: al 31 luglio 2021, 750 persone secondo il DAP, e 568 secondo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome \u0026#8211; a quest\u0026#8217;ultimo dato dovendo per\u0026#242; sommarsi 103 persone che secondo la Conferenza non sono inseribili nell\u0026#8217;immediato nelle REMS, trattandosi ad esempio di persone detenute in carcere ad altro titolo, irreperibili o dimoranti in uno Stato estero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl tempo medio di permanenza in lista d\u0026#8217;attesa \u0026#232; indicato concordemente in 304 giorni; ma i dati relativi ai tempi medi di attesa delle singole Regioni sono scarsamente significativi, dal momento che in molte Regioni le liste d\u0026#8217;attesa sono un fenomeno marginale, concernente meno di 10 persone; e che, per contro, le liste d\u0026#8217;attesa sono numericamente rilevanti in cinque regioni (Sicilia, Puglia, Calabria, Campania e Lazio) nelle quali si concentra il 78 per cento del fenomeno. In particolare, in Sicilia si rilevano ben 172 persone in lista d\u0026#8217;attesa, pari a poco meno di un terzo del totale, con un tempo medio di permanenza in lista d\u0026#8217;attesa di 458 giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; In merito al quesito di cui alla lettera e), la relazione chiarisce come in circa il 70 per cento dei casi alle persone in lista d\u0026#8217;attesa siano contestati reati sanzionati con pena edittale massima superiore ai cinque anni di reclusione. In riferimento in particolare ai 563 soggetti in lista d\u0026#8217;attesa secondo la rilevazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il DAP evidenzia tra l\u0026#8217;altro come in 141 casi siano contestati maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.), in 56 casi resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), in 50 casi atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), in 47 casi estorsione consumata o tentata (art. 629 cod. pen.), in 46 casi lesioni personali consumate o tentate (artt. 582 e 583 cod. pen.), in 12 casi omicidio consumato semplice o aggravato (artt. 575-577 cod. pen.) e in 20 casi tentato omicidio, in 27 casi violenza sessuale consumata o tentata (art. 609-bis cod. pen.), in 27 casi rapina consumata o tentata (art. 628 cod. pen.). Seppure in percentuali assai inferiori, compaiono poi nell\u0026#8217;elenco anche i delitti di incendio ex art. 423 cod. pen., in forma consumata o tentata (7 casi), sequestro di persona ex art. 605 cod. pen. (4 casi) e persino strage ex art. 422 cod. pen. (1 caso). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.5.\u0026#8211; In merito al quesito di cui alla lettera f), la relazione afferma che, alla data del 31 luglio 2021, risultavano collocate in una struttura penitenziaria in attesa di internamento in una REMS 61 persone, per nessuna delle quali il DAP ha avuto notizia di collocamento presso i servizi psichiatrici ospedalieri ex art. 286 del codice di procedura penale. La relazione d\u0026#224; atto peraltro che, grazie all\u0026#8217;impegno congiunto di tutti gli attori istituzionali, il numero dei soggetti detenuti in attesa di internamento \u0026#232; in costante decrescita (dai 98 soggetti alla data del 28 ottobre 2020 ai 35 presenti alla data del 25 ottobre 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;analisi condotta dal 20 giugno al 25 settembre 2021, risulta poi al DAP l\u0026#8217;emissione di 15 provvedimenti con cui \u0026#232; stata concessa la libert\u0026#224; vigilata in favore di soggetti presenti in lista di attesa per il ricovero in REMS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.6.\u0026#8211; In merito al quesito di cui alla lettera g), secondo la relazione le principali difficolt\u0026#224; di funzionamento dei luoghi di cura per la salute mentale esterni alle REMS per gli imputati e le persone assolte in via definitiva per infermit\u0026#224; mentale sono ascrivibili: in primo luogo, alla carenza di risorse (personale, strutture e finanziamenti) allocate ai servizi di salute mentale, cui \u0026#232; destinato solo il 2,9 per cento delle risorse complessive per il SSN; in secondo luogo, alla mancanza di efficace coordinamento tra l\u0026#8217;amministrazione della giustizia e i servizi sanitari territoriali; ed infine, alla complessit\u0026#224; psichiatrica, sanitaria, sociale e giudiziaria di alcune situazioni, che richiedono particolare impegno per costruire la motivazione alla cura e per favorire una sufficiente adesione della persona ai progetti proposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.7.\u0026#8211; In merito al quesito di cui alla lettera h), la relazione riferisce in particolare della recente attivazione di due meccanismi di coordinamento tra tutti i diversi attori istituzionali coinvolti. In primo luogo, il 6 luglio 2021 \u0026#232; stata istituita presso l\u0026#8217;Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) una cabina di regia per problematiche inerenti i soggetti ristretti in attesa di inserimento in REMS, costituita su richiesta del Ministero della salute con la partecipazione del Ministero della giustizia e delle Regioni e Province autonome, e con il compito di \u0026#171;1. precisare l\u0026#8217;effettiva composizione della lista dei ristretti in attesa di inserimento in REMS alla data del 5.7.2021; 2. attivarsi per una sollecita allocazione degli stessi; 3. censire l\u0026#8217;effettiva capienza delle REMS attive, attivande ed attivabili sul territorio nazionale\u0026#187;. In secondo luogo, con decreto del Ministro della salute del 22 settembre 2021 \u0026#232; stato ricostituito l\u0026#8217;Organismo di coordinamento per il superamento degli OPG, definito nella relazione al decreto medesimo come \u0026#171;strumento fondamentale attraverso il quale procedere all\u0026#8217;analisi delle criticit\u0026#224; ancora presenti e alla formulazione di proposte per la loro risoluzione\u0026#187;, e del quale fanno parte il Ministero della salute, il Ministero della giustizia, le Regioni e le Province autonome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa relazione rammenta, altres\u0026#236;, la presenza in 14 Regioni dei protocolli operativi previsti dall\u0026#8217;accordo della Conferenza unificata del 26 febbraio 2015 (su cui infra, punto 4.4. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.8.\u0026#8211; In merito al quesito di cui alla lettera i), relativo al quadro delle competenze esercitate rispettivamente dal Ministro della giustizia e dal Ministro della salute, la relazione ripercorre il quadro normativo vigente, evidenziando in particolare: che le REMS sono realizzate e gestite dal Servizio sanitario delle Regioni e delle Province autonome; che la gestione interna \u0026#232; di esclusiva competenza sanitaria; che permane in capo alla magistratura di sorveglianza il compito di vigilare sulle strutture, con conseguente applicazione degli artt. 677, comma 2, e 679 cod. proc. pen., nonch\u0026#233; degli artt. 69 della legge n. 354 del 1975 e 5 del d.P.R. n. 230 del 2000; che le assegnazioni alle REMS sono eseguite dal DAP nel rispetto dei principi della territorialit\u0026#224; e del numero chiuso; che la competenza del DAP \u0026#232; essenzialmente limitata alla indicazione della REMS territorialmente competente all\u0026#8217;accoglienza dell\u0026#8217;interessato, il cui effettivo ricovero \u0026#232; per\u0026#242; subordinato alla dichiarazione di disponibilit\u0026#224; di posto letto da parte del responsabile della struttura; che, ai fini delle assegnazioni, le Regioni e le Province autonome segnalano al DAP le sedi delle REMS sul territorio; e che la responsabilit\u0026#224; della gestione all\u0026#8217;interno della struttura \u0026#232; assunta da un medico dirigente psichiatra.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.9.\u0026#8211; In merito al quesito di cui alla lettera j), la relazione rammenta che l\u0026#8217;assistenza sanitaria erogata nelle REMS rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA) ai sensi dell\u0026#8217;art. 33, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), secondo cui \u0026#171;[a]i soggetti cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell\u0026#8217;assegnazione a casa di cura e custodia sono garantiti trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo nelle strutture residenziali di cui alla legge n. 9 del 2012 ed al decreto ministeriale 1 ottobre 2012 (residenze per l\u0026#8217;esecuzione delle misure di sicurezza). I trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.10.\u0026#8211; In merito al quesito di cui alla lettera k), la relazione d\u0026#224; atto dell\u0026#8217;esistenza di vari meccanismi di monitoraggio relativi alla esecuzione dei provvedimenti di applicazione della misura di sicurezza dell\u0026#8217;assegnazione a REMS: l\u0026#8217;organismo di coordinamento ricostituito il 22 settembre 2021 di cui si \u0026#232; detto (supra, punto 5.7.); il Sistema informativo per il monitoraggio del percorso di superamento degli OPG e dei servizi di sanit\u0026#224; penitenziaria (SMOP), ideato dalla Regione Campania e ora adottato da 19 Regioni e dalla Provincia autonoma di Trento; il monitoraggio, ad opera del Ministero della salute, dell\u0026#8217;attuazione della legge n. 81 del 2014 nell\u0026#8217;ambito della verifica dell\u0026#8217;erogazione dei LEA. A tali sistemi si \u0026#232; aggiunto il monitoraggio effettuato nel corso della gestione commissariale dal febbraio 2016 al febbraio 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.11.\u0026#8211; In merito al quesito di cui alla lettera l), la relazione indica come unico potere sostitutivo espressamente previsto dalla disciplina in materia quello contemplato dall\u0026#8217;art. 3-ter, comma 9, del d.l. n. 211 del 2011, come convertito, finalizzato al definitivo superamento degli OPG e di fatto esercitato dal Governo nel 2016 (su cui infra, punto 4.5. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.12.\u0026#8211; In merito al quesito di cui alla lettera m), relativo alle cause delle difficolt\u0026#224; evidenziatesi sinora nella realizzazione e gestione delle REMS, la relazione d\u0026#224; conto delle analisi differenziate compiute dal Ministero della giustizia, da un lato, e dal Ministero della salute e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall\u0026#8217;altro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Ministero della giustizia riconosce come \u0026#171;il principio [della misura di sicurezza detentiva come extrema ratio] non abbia ancora fatto adeguata breccia nell\u0026#8217;ambito giurisdizionale, tuttora in parte permeato da una cultura [\u0026#8230;] eccessivamente \u0026#8220;custodialistica\u0026#8221; che, come tale, nutre ancora una troppo scarsa fiducia sulla reale efficacia delle misure di sicurezza non detentive\u0026#187;. Cionondimeno, osserva come il fenomeno delle liste d\u0026#8217;attesa sia ascrivibile principalmente alla \u0026#171;realizzazione di un numero complessivo di posti-letto troppo ridotto e comunque inadeguato rispetto all\u0026#8217;effettivo fabbisogno, unitamente all\u0026#8217;assenza di alternativa ed adeguata offerta di tutela psichiatrica, idonea a salvaguardare le concomitanti esigenze primarie di salute del singolo e di sicurezza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Ministero della giustizia si sofferma altres\u0026#236; sulla \u0026#171;frequente assenza di canali di comunicazione adeguati e strutturati tra Autorit\u0026#224; giudiziarie, aziende sanitarie locali e dipartimenti di salute mentale\u0026#187;, evidenziando che \u0026#171;laddove, anche tramite protocolli d\u0026#8217;intesa, i servizi psichiatrici si sono dimostrati efficienti nell\u0026#8217;indicare da subito adeguate soluzioni terapeutiche alternative alle R.E.M.S., al fine di procedere alla cura e al contenimento del paziente autore di reato, inevitabilmente il principio della misura detentiva come extrema ratio ha trovato concretizzazioni pi\u0026#249; che virtuose\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, il Ministero della giustizia individua un ulteriore ostacolo nella \u0026#171;sottovalutazione delle problematiche relative alla sicurezza interna ed esterna alle R.E.M.S.\u0026#187;, ove gli operatori incontrano difficolt\u0026#224; \u0026#171;estreme [\u0026#8230;] nella gestione dei pazienti psichiatrici connotati da personalit\u0026#224; particolarmente violente ed aggressive\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, pone in luce l\u0026#8217;\u0026#171;assenza di strutture organizzative di coordinamento, sia a livello locale che nazionale, oltre che [la] mancata attivazione di poteri sostitutivi, o comunque di intervento, presso le Regioni dimostratesi inadempienti nella completa attuazione della riforma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Ministero della salute e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal canto loro, individuano quali principali fattori di criticit\u0026#224; difficolt\u0026#224; di ordine culturale, segnalando lo sforzo degli attori coinvolti (operatori sanitari, magistratura, amministrazione penitenziaria) per aderire al nuovo approccio culturale sotteso alla riforma, secondo cui la malattia mentale non \u0026#232; pi\u0026#249; un male incurabile ma un \u0026#171;disturbo, di natura anche sociale, curabile o almeno gestibile nell\u0026#8217;ambito di un percorso di vita che tenda all\u0026#8217;autonomia\u0026#187;. Di talch\u0026#233; \u0026#171;[r]icercare nella dotazione dei posti in REMS la soluzione al problema delle misure di sicurezza \u0026#232; espressione della cultura precedente la riforma, che, come prima risposta alla malattia mentale, immaginava un luogo in cui collocare la persona (rinunciando a ogni forma di inclusione sociale del malato)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio l\u0026#8217;insufficiente applicazione del principio di extrema ratio della misura di sicurezza detentiva \u0026#8211; verosimilmente a causa della scarsa fiducia nelle misure di sicurezza non detentive e della debolezza dei servizi di salute mentale \u0026#8211; sarebbe alla base dell\u0026#8217;aumento delle richieste di ricovero che non hanno trovato esecuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui la considerazione della necessit\u0026#224; di accelerare e qualificare i percorsi gi\u0026#224; intrapresi, procedendo alla sostituzione delle REMS provvisorie con quelle definitive, e di valutare le carenze o eccedenze \u0026#171;sulla base di attente analisi delle cause del fenomeno (nei diversi territori) e di rigorose valutazioni dei fabbisogni di assistenza ([\u0026#8230;] in coerenza con le innovazioni introdotte con la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza verso una salute di comunit\u0026#224; e in continuit\u0026#224; con gli strumenti della programmazione ampiamente utilizzati nel settore sanitario)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, sia il Ministero della giustizia, sia il Ministero della salute, sia la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome concordano sulla necessit\u0026#224; di adottare le seguenti misure: \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; il rafforzamento della rete dei servizi per la salute mentale (per qualificare e ampliare l\u0026#8217;offerta assistenziale); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; un maggiore coordinamento e un pi\u0026#249; ampio dialogo fra le istituzioni (compresi momenti di formazione congiunta, anche per favorire il ricorso all\u0026#8217;intera gamma delle misure disponibili); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la definizione di criteri uniformi di tenuta delle liste di attesa (e di priorit\u0026#224; per l\u0026#8217;accesso in REMS); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la previsione di meccanismi di rivalutazione periodica della condizione giuridica e sanitaria delle persone destinatarie di misure di sicurezza detentive in REMS; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;adozione di accordi straordinari di soccorso interregionale e la revisione della disciplina codicistica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alle difficolt\u0026#224; di ordine finanziario, la relazione segnala che, secondo il Sistema informativo per la salute mentale (SISM), nell\u0026#8217;anno 2019 la spesa complessiva per l\u0026#8217;assistenza psichiatrica \u0026#232; stimata pari a 65 euro per residente. A livello nazionale, la spesa ammonta a 3,3 miliardi di euro, pari a circa il 2,9 per cento della spesa per il SSN \u0026#8211; una percentuale in riduzione rispetto agli anni precedenti. A livello regionale, la percentuale appare differenziata, e in ogni caso nettamente inferiore all\u0026#8217;impegno assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in occasione della prima Conferenza nazionale sulla salute mentale nel gennaio 2001, di destinare almeno il 5 per cento dei fondi sanitari regionali per le attivit\u0026#224; di promozione e tutela della salute mentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto allo specifico processo di superamento degli OPG, la relazione segnala come le risorse di parte corrente ammontino a 38 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2012 e a 55 milioni di euro a decorrere dall\u0026#8217;anno 2013. In proposito si evidenzia che, \u0026#171;[d]opo la fase iniziale, le risorse sono [\u0026#8230;] destinate alla presa in carico da parte delle ASL e sono ripartite in base alla popolazione residente: entrambi gli elementi confermano la destinazione all\u0026#8217;intero sistema di servizi sanitari e socio sanitari per la tutela della salute mentale e non solo al ricovero in REMS\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.13.\u0026#8211; In merito, infine, al quesito di cui alla lettera n), relativo ad eventuali progetti allo studio di riforma legislativa, regolamentare od organizzativa, la relazione d\u0026#224; atto di una serie di iniziative in corso avviate dal Ministero della salute, segnalando in particolare l\u0026#8217;assegnazione di 60 milioni di euro nell\u0026#8217;ambito dei fondi per il 2021 vincolati agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, alla qualificazione dei percorsi per l\u0026#8217;effettiva presa in carico e per il reinserimento sociale dei pazienti con disturbi psichiatrici autori di reato a completamento del processo di attuazione della legge n. 81 del 2014, dando atto altres\u0026#236;, tra l\u0026#8217;altro, di progetti di revisione dell\u0026#8217;accordo del 26 febbraio 2015 in sede di Conferenza unificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), chiamato a rispondere \u0026#8211; per quanto di sua competenza \u0026#8211; al solo quesito di cui alla lettera m) relativo alle cause delle riscontrate difficolt\u0026#224; applicative delle REMS, ha depositato anch\u0026#8217;esso una relazione, nella quale ha ricostruito anzitutto l\u0026#8217;ammontare complessivo dei finanziamenti in conto capitale per il completamento del processo di superamento degli OPG, pari a 173,8 milioni di euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alle risorse di parte corrente, osserva poi che la legge n. 9 del 2012, di conversione del d.l. n. 211 del 2011, ha disposto lo stanziamento di 38 milioni di euro per il 2012 e di 55 milioni di euro annui a partire dal 2013, da distribuire tra le Regioni, finalizzati sia al funzionamento delle nuove REMS, sia al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali e ambulatoriali per la salute mentale. Segnala inoltre che il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto all\u0026#8217;art. 23-quinquies, comma 1, l\u0026#8217;incremento di 1 milione di euro annui del finanziamento statale in favore delle REMS, a decorrere dal 2021, al dichiarato fine \u0026#171;di non vanificare la portata innovativa dell\u0026#8217;articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211\u0026#187;, nonch\u0026#233; di \u0026#171;rispettare le misure di prevenzione legate all\u0026#8217;emergenza da COVID-19 e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur non essendo in grado di indicare la spesa delle singole Regioni per il superamento degli OPG e il finanziamento delle REMS, l\u0026#8217;UPB rileva che le risorse nazionali stanziate in base al d.l. n. 211 del 2011, come convertito, \u0026#171;non coprono completamente le spese correnti contabilizzate dalle Regioni per le REMS e le altre attivit\u0026#224; legate al superamento degli OPG e vengono integrate con fondi regionali e aziendali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa relazione dell\u0026#8217;UPB si sofferma altres\u0026#236; sulla presenza di lunghe liste di attesa per il ricovero nelle REMS, definendola come \u0026#171;una seria criticit\u0026#224;, che evidenzia un malfunzionamento del sistema delineato per il superamento degli OPG, con conseguenze preoccupanti sia nel caso in cui i soggetti compresi in tali liste siano collocati nel frattempo presso strutture penitenziarie [\u0026#8230;] sia qualora si trovino in libert\u0026#224; vigilata in attesa di internamento\u0026#187;. Evidenziate una serie di difficolt\u0026#224; della ricostruzione del quadro delle presenze in REMS e nelle liste di attesa \u0026#8211; peraltro parzialmente ridimensionate dalla relazione dei Ministeri della giustizia e della salute e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che in esito a un lavoro congiunto di ricognizione ha in effetti sensibilmente ridotto il divario tra le diverse stime \u0026#8211;, l\u0026#8217;UPB osserva che le liste di attesa sono compilate con criteri esclusivamente cronologici, senza l\u0026#8217;osservanza di criteri di priorit\u0026#224;, cui da tempo si fa invece ricorso per altre prestazioni sanitarie, il che \u0026#171;impedisce di affrontare tempestivamente i casi pi\u0026#249; gravi, in cui si rende necessario un trattamento sanitario urgente e/o una misura di sicurezza immediata\u0026#187;. Individua inoltre, tra i fattori di criticit\u0026#224;, la scarsa conoscenza, da parte di periti e consulenti tecnici dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, della disponibilit\u0026#224; di strutture diverse dalle REMS sul territorio regionale; il basso turn-over nelle REMS, dovuto anche all\u0026#8217;insufficiente rivalutazione periodica della pericolosit\u0026#224; sociale, sia dei soggetti internati, sia di quelli in lista d\u0026#8217;attesa; l\u0026#8217;insufficienza dei piani terapeutico-riabilitativi individuali; l\u0026#8217;aumento dei costi di gestione delle REMS, dovuto anche alla tendenza all\u0026#8217;impiego di istituti di vigilanza privata per il mantenimento dell\u0026#8217;ordine e la prevenzione di aggressioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;UPB, pur essendo difficili da reperire i dati sul numero di persone seguite dai servizi territoriali, risulta infine una generale carenza di tali servizi, che rende problematico individuare soluzioni alternative al ricovero in REMS.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell\u0026#8217;art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2014 n. 81.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del giudice rimettente, tali disposizioni violerebbero nel loro complesso, in primo luogo, gli artt. 27 e 110 della Costituzione, \u0026#171;nella parte in cui, attribuendo l\u0026#8217;esecuzione del ricovero provvisorio presso una Residenza per l\u0026#8217;esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, escludono la competenza del Ministro della Giustizia in relazione all\u0026#8217;esecuzione della detta misura di sicurezza detentiva provvisoria\u0026#187;. In secondo luogo, esse violerebbero gli artt. 2, 3, 25, 32 e 110 Cost., \u0026#171;nella parte in cui consentono l\u0026#8217;adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; preliminarmente opportuno precisare i confini delle censure formulate nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, rispetto alle quali questa Corte ha ritenuto necessari gli approfondimenti istruttori disposti con l\u0026#8217;ordinanza n. 131 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente deve decidere, nella propria qualit\u0026#224; di GIP, su un\u0026#8217;istanza del pubblico ministero che lo ha sollecitato ad assumere provvedimenti in relazione alla constatata impossibilit\u0026#224; di dar corso all\u0026#8217;ordinanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l\u0026#8217;esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), emesso undici mesi prima nei confronti di P. G., e dunque gli ha chiesto \u0026#8211; in sostanza \u0026#8211; di impartire le necessarie istruzioni per l\u0026#8217;esecuzione delle misure gi\u0026#224; disposte, o al limite di rivalutare la sussistenza dei loro presupposti e, se del caso, di revocarle, alla luce delle circostanze di fatto rappresentate. In relazione a tale istanza, il giudice rimettente da un lato ha revocato, con separato provvedimento, la parte della propria precedente ordinanza con la quale aveva disposto, nelle more della collocazione in una REMS dell\u0026#8217;interessato, l\u0026#8217;applicazione provvisoria della libert\u0026#224; vigilata con affidamento ai servizi territoriali, in considerazione dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di esecuzione di tale misura a causa della mancata collaborazione dell\u0026#8217;interessato stesso; e, dall\u0026#8217;altro, si \u0026#232; riservato ogni decisione in merito all\u0026#8217;applicazione provvisoria del ricovero dell\u0026#8217;interessato in REMS, rimettendo a questa Corte una serie di questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, di carattere a suo avviso pregiudiziale rispetto alla decisione sull\u0026#8217;istanza del pubblico ministero della quale \u0026#232; investito. Il rimettente assume, in sostanza, che l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; sino a quel momento riscontrata di dare esecuzione alla propria precedente ordinanza di ricovero in una REMS trovi la propria causa non gi\u0026#224; in difficolt\u0026#224; di ordine pratico o organizzativo, quanto piuttosto in un assetto della legislazione vigente in materia incompatibile con la Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; sotto un duplice, concorrente profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, la disciplina censurata estrometterebbe completamente il Ministro della giustizia da ogni competenza in materia di esecuzione di una misura di sicurezza come quella in esame: il che contrasterebbe, in particolare, con l\u0026#8217;art. 110 Cost., a tenore del quale \u0026#171;spettano al Ministro della giustizia l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia\u0026#187;. Nella prospettiva del rimettente, proprio tale estromissione spiegherebbe l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di eseguire il provvedimento di ricovero in REMS nel caso concreto: la gestione esclusivamente sanitaria delle REMS, interamente affidata a Regioni e Province autonome, farebbe s\u0026#236; che il Ministro della giustizia, e in particolare il Dipartimento dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria (DAP), non siano in grado di assicurare la tempestiva esecuzione di una misura di sicurezza, e cio\u0026#232; di un provvedimento emesso dal giudice penale per far fronte a una situazione di pericolosit\u0026#224; sociale di una persona che risulti aver commesso un fatto di reato, o a carico della quale sussistano gravi indizi di commissione di un tale fatto. E ci\u0026#242; in violazione, appunto, del precetto costituzionale che affida allo stesso Ministro della giustizia la responsabilit\u0026#224; del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la disciplina censurata sarebbe costituzionalmente illegittima, nella misura in cui demanda ad atti normativi secondari, ovvero ad accordi tra Stato e autonomie territoriali, la regolamentazione di aspetti essenziali della disciplina relativa a una misura di sicurezza privativa della libert\u0026#224; personale che si risolve, al tempo stesso, in un trattamento sanitario obbligatorio. Cuore di tale secondo gruppo di censure \u0026#232; l\u0026#8217;asserita violazione delle riserve di legge poste dagli artt. 25, terzo comma, e 32, secondo comma, Cost. in materia, rispettivamente, di disciplina delle misure di sicurezza e di trattamenti sanitari obbligatori. Tali riserve sarebbero eluse per effetto del rinvio, operato dalle disposizioni censurate, a fonti secondarie e ad accordi con le autonomie territoriali, i quali avrebbero da parte loro determinato un\u0026#8217;applicazione non omogenea della disciplina in materia di REMS nel territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Entrambi i gruppi di censure sono formulati nei confronti del combinato disposto degli artt. 206 e 222 cod. pen. e dell\u0026#8217;art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, come convertito, nel testo da ultimo modificato dal d.l. n. 52 del 2014, come convertito. A ben guardare, esse concernono per\u0026#242; soltanto l\u0026#8217;art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011 e successive modificazioni: e cio\u0026#232; la disposizione che, nel disciplinare il processo di definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e la loro sostituzione con le REMS, avrebbe \u0026#8211; nella prospettazione del rimettente \u0026#8211; estromesso il Ministro della giustizia da ogni competenza rispetto all\u0026#8217;esecuzione delle misure di sicurezza disposte dal giudice penale nei confronti di persone inferme di mente, in violazione dell\u0026#8217;art. 110 Cost., e avrebbe altres\u0026#236; demandato a fonti normative secondarie o ad accordi con le autonomie territoriali la regolamentazione di aspetti essenziali delle misure di sicurezza in esame. Per contro, gli artt. 206 e 222 cod. pen. \u0026#8211; che disciplinano rispettivamente l\u0026#8217;applicazione provvisoria e definitiva, tra l\u0026#8217;altro, della misura di sicurezza del ricovero in un OPG (da intendersi oggi riferita al ricovero in una REMS ai sensi del menzionato art. 3-ter, comma 4, del d.l. n. 211 del 2011, come convertito) \u0026#8211; nulla dispongono n\u0026#233; in merito alle competenze del Ministro della giustizia, n\u0026#233; in merito alla pi\u0026#249; precisa disciplina delle REMS; onde le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che hanno ad oggetto tali disposizioni del codice penale debbono considerarsi in radice inammissibili per aberratio ictus.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ancora in limine, \u0026#232; infine opportuno precisare che non incide sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di tali questioni la circostanza che, come comunicato a questa Corte successivamente all\u0026#8217;ordinanza istruttoria n. 131 del 2021, l\u0026#8217;interessato nel giudizio a quo sia stato nel frattempo giudicato nel merito dal Tribunale di Tivoli, sezione penale, per il reato rispetto al quale il GIP rimettente procedeva in via cautelare, e sia stato ivi assolto con sentenza ormai passata in giudicato, con la quale gli \u0026#232; stata applicata una misura di sicurezza diversa dal ricovero in REMS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale si desume infatti un principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalit\u0026#224;, che come tale non risente delle vicende di fatto successive all\u0026#8217;ordinanza di rimessione; sicch\u0026#233; la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del processo a quo deve essere vagliata ex ante, con riferimento al momento della prospettazione delle questioni stesse (sentenze n. 127 del 2021 e n. 84 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 9 del 2012, costituisce lo snodo essenziale del processo che ha condotto al definitivo superamento, nel nostro ordinamento, degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e di custodia, originariamente previsti dal codice penale quali strutture per l\u0026#8217;esecuzione di misure di sicurezza per le persone affette, rispettivamente, da vizio di mente totale o parziale. Di tali strutture si avvertiva, da tempo, la inidoneit\u0026#224; a garantire la salute mentale di chi ivi era ricoverato (sentenza n. 186 del 2015); e da ultimo la Commissione parlamentare di inchiesta sull\u0026#8217;efficacia e l\u0026#8217;efficienza del servizio sanitario nazionale, istituita con deliberazione del Senato del 30 luglio 2008, aveva evidenziato, nella propria relazione approvata il 20 luglio 2011, all\u0026#8217;esito di visite e ispezioni negli OPG italiani, \u0026#171;gravi e inaccettabili [\u0026#8230;] carenze strutturali e igienico-sanitarie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Come recentemente rammentato da questa Corte nella sentenza n. 99 del 2019, il processo di superamento degli OPG aveva preso avvio con l\u0026#8217;art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1\u0026#176; aprile 2008 (Modalit\u0026#224; e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanit\u0026#224; penitenziaria), che aveva sancito il trasferimento alle Regioni delle funzioni sanitarie afferenti agli OPG e, all\u0026#8217;Allegato C, aveva dettato le linee di indirizzo per gli interventi negli OPG e nelle case di cura e custodia, ispirate alla creazione di un assetto organizzativo \u0026#171;in grado di garantire una corretta armonizzazione fra le misure sanitarie e le esigenze di sicurezza\u0026#187;, attraverso \u0026#171;una costante collaborazione fra operatori sanitari, operatori dell\u0026#8217;Amministrazione della Giustizia e la magistratura\u0026#187;, sul presupposto che \u0026#171;l\u0026#8217;ambito territoriale costituisce [\u0026#8230;] la sede privilegiata per affrontare i problemi della salute, della cura, della riabilitazione delle persone con disturbi mentali per il fatto che nel territorio \u0026#232; possibile creare un efficace sinergismo tra i diversi servizi sanitari, tra questi e i servizi sociali, tra le Istituzioni e la comunit\u0026#224; per il fine fondamentale del recupero sociale delle persone\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, come convertito, prevedeva anzitutto, al comma 1 nella sua versione originaria, il superamento degli OPG entro il termine del 1\u0026#176; febbraio 2013 (termine poi pi\u0026#249; volte prorogato, da ultimo fino al 31 marzo 2015, come oggi chiarito dal comma 4 della disposizione censurata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute \u0026#8211; da emanare di concerto con il Ministro della giustizia e d\u0026#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano \u0026#8211; la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle \u0026#171;strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell\u0026#8217;assegnazione a casa di cura e custodia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 3 specifica che l\u0026#8217;emanando decreto dovr\u0026#224; attenersi ai criteri guida dell\u0026#8217;esclusiva gestione sanitaria all\u0026#8217;interno delle strutture, di una attivit\u0026#224; soltanto perimetrale di sicurezza e vigilanza esterna, e della destinazione delle strutture ai \u0026#171;soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 4 prevede che, a partire dal completamento del processo di superamento degli OPG, le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell\u0026#8217;assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all\u0026#8217;interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, specificando tra l\u0026#8217;altro che \u0026#171;[il] giudice dispone nei confronti dell\u0027infermo di mente e del seminfermo di mente l\u0026#8217;applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non \u0026#232; idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosit\u0026#224; sociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI commi successivi dettano le relative disposizioni finanziarie; e il comma 9 stabilisce che nell\u0026#8217;ipotesi di mancato rispetto, da parte delle Regioni e delle Province autonome, del termine fissato per la presentazione dei programmi di utilizzo delle risorse o di mancato completamento di tali programmi, il Governo provveda in via sostitutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; In attuazione dei commi 2 e 3 dell\u0026#8217;art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, come convertito, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia e acquisita l\u0026#8217;intesa della Conferenza unificata, ha emanato il decreto del 1\u0026#176; ottobre 2012, che ha dettato i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate a sostituire gli OPG.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale decreto, all\u0026#8217;Allegato A, ha disciplinato le caratteristiche delle aree abitative di tali strutture, prevedendo in particolare un numero massimo di venti posti letto a struttura e disponendo che con appositi accordi tra il DAP, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome venisse regolamentato lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;) e al d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), anche con riferimento agli aspetti della esecuzione della misura di sicurezza e alle forme dei rapporti con la magistratura. Il decreto ha altres\u0026#236; regolamentato la tipologia di attrezzature necessarie, il numero e la tipologia di operatori sanitari che debbono essere presenti in ciascuna residenza, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;organizzazione del lavoro degli operatori stessi, \u0026#171;fermo restando quanto sar\u0026#224; disciplinato dagli appositi Accordi in materia, [e rinviando] alla potest\u0026#224; delle Regioni e delle Province Autonome, ai sensi del Titolo V della Costituzione, l\u0026#8217;organizzazione delle strutture residenziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Secondo quando previsto dall\u0026#8217;Allegato A del predetto decreto del Ministro della salute, il 26 febbraio 2015 la Conferenza unificata ha stabilito con apposito accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e le autonomie locali la disciplina delle strutture medesime, denominate \u0026#171;Residenze per l\u0026#8217;Esecuzione delle Misure di Sicurezza\u0026#187; (REMS).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle premesse di tale accordo, si rammenta che \u0026#171;i diritti delle persone internate negli OPG [\u0026#8230;] sono disciplinati dalla normativa penitenziaria di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230\u0026#187;, e si stabilisce che \u0026#171;con il passaggio ad una organizzazione esclusivamente sanitaria alle persone internate nelle REMS sono garantiti tutti i diritti di cui al precedente alinea [e cio\u0026#232; i diritti riconosciuti dalla legge sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento], secondo proprie procedure ed organizzazione; e che, in tal senso, detti diritti sono pienamente garantiti, in prospettiva ampliativa, anche in considerazione della esclusiva gestione sanitaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre in premessa, si afferma la necessit\u0026#224; di predisporre per ogni paziente uno \u0026#171;specifico percorso terapeutico-riabilitativo individualizzato\u0026#187;, che comprenda tra l\u0026#8217;altro \u0026#171;la prevenzione dei comportamenti a rischio \u0026#8211; che sia comunque finalizzato alla reintegrazione sociale \u0026#8211; nonch\u0026#233; aspetti specifici di trattamento [\u0026#8230;] anche attraverso il mantenimento (o la ricostruzione) dei rapporti con la famiglia, con la comunit\u0026#224; esterna, con il mondo del lavoro\u0026#187;. Si impegnano poi le Regioni e le Province autonome a \u0026#171;garantire l\u0026#8217;accoglienza nelle proprie REMS di persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva residenti nel proprio ambito territoriale regionale o provinciale\u0026#187;, specificando per\u0026#242; che la capienza massima di venti ospiti prevista dal decreto del Ministro della Salute del 1\u0026#176; ottobre 2012 deve intendersi come \u0026#171;inderogabile\u0026#187;, dovendo le Regioni e le Province autonome provvedere \u0026#171;ad una idonea programmazione che tenga conto delle esigenze in corso e a venire, con specifico riguardo alla evoluzione del numero dei propri pazienti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutto ci\u0026#242; premesso, l\u0026#8217;accordo regola, tra l\u0026#8217;altro, il trasferimento nelle REMS, a cura del DAP, degli internati presenti negli OPG secondo il principio della territorialit\u0026#224;, in base alla disponibilit\u0026#224; di posti letto nelle strutture (art. 1), e fissa il principio secondo cui \u0026#8211; superato un periodo transitorio di un anno, che prevede il coinvolgimento del personale dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria \u0026#8211; i procedimenti di ammissione alle REMS e la gestione dei rapporti con l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, comprensivi della comunicazione dei provvedimenti da questa emessi (\u0026#171;a titolo di esempio: permessi, licenze, notifiche\u0026#187;), siano di esclusiva competenza del personale amministrativo delle REMS (art. 3), sotto la responsabilit\u0026#224; di un direttore sanitario (art. 5), restando demandati a specifici accordi con le prefetture i servizi di sicurezza e vigilanza perimetrale sulle strutture (art. 6). Si demanda poi a specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome, il DAP e \u0026#171;la Magistratura, attraverso le proprie articolazioni territorialmente competenti per ciascuna REMS\u0026#187;, la definizione delle \u0026#171;modalit\u0026#224; di collaborazione [\u0026#8230;] inerenti l\u0026#8217;applicazione delle misure di sicurezza detentive, la loro trasformazione e l\u0026#8217;eventuale applicazione di misure di sicurezza, anche in via provvisoria, non detentive\u0026#187;, dovendosi in tali accordi prevedere \u0026#171;il costante coinvolgimento degli Uffici Esecuzione Penale Esterna territorialmente competenti\u0026#187;, nonch\u0026#233; la predisposizione e l\u0026#8217;invio alle autorit\u0026#224; giudiziarie competenti dei progetti terapeutico-riabilitativi individuali finalizzati all\u0026#8217;adozione di soluzioni diverse dalla REMS (art. 7).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Non essendosi compiuto il processo di chiusura degli OPG entro il termine del 31 marzo 2015, da ultimo previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. n. 52 del 2014, come convertito, il Governo, esercitando il potere sostitutivo ex art. 120 Cost. previsto dall\u0026#8217;art. 3-ter, comma 9, del d.l. n. 211 del 2011, come convertito, ha nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016 un commissario unico per provvedere in via sostitutiva, in luogo delle Regioni Calabria, Abruzzo, Piemonte, Toscana, Puglia e Veneto, alla realizzazione di programmi al fine di garantire la chiusura degli OPG e il tempestivo ricovero presso le competenti REMS delle persone ancora ivi internate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl commissario ha concluso il proprio mandato nel febbraio 2017, dando atto del raggiungimento dell\u0026#8217;obiettivo del definitivo superamento degli OPG nell\u0026#8217;intero territorio nazionale, ma sottolineando al contempo una serie di difficolt\u0026#224; applicative nell\u0026#8217;esecuzione delle misure di sicurezza nelle REMS (relazioni semestrali rispettivamente relative al periodo 19 febbraio-19 agosto 2016 e al periodo 19 agosto 2016-19 febbraio 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, occorre esaminare \u0026#8211; anche alla luce delle risultanze dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; istruttoria, di cui si \u0026#232; dato conto nel Ritenuto in fatto (punto 5) \u0026#8211; le censure del rimettente concernenti l\u0026#8217;art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, come convertito, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla disciplina \u0026#8211; in esso contenuta \u0026#8211; relativa alle \u0026#171;strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell\u0026#8217;assegnazione a casa di cura e custodia\u0026#187; (comma 2), definite come REMS dalle fonti normative successive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Al riguardo, \u0026#232; anzitutto necessario chiarire quale sia la natura della misura di assegnazione a una REMS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; dallo scarno dato testuale del comma 3 della disposizione censurata emerge l\u0026#8217;accentuata vocazione di strumento di tutela della salute mentale del destinatario che il legislatore ha inteso assegnare alle strutture in questione: esse debbono essere caratterizzate da una \u0026#171;esclusiva gestione sanitaria\u0026#187; al loro interno, e possono prevedere, \u0026#171;ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati\u0026#187;, una attivit\u0026#224; di sicurezza e di vigilanza soltanto \u0026#171;perimetrale\u0026#187; ed \u0026#171;esterna\u0026#187;, s\u0026#236; da impedire l\u0026#8217;allontanamento non autorizzato dalle strutture.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAppare inoltre evidente l\u0026#8217;ulteriore intenzione del legislatore di inserire la realizzazione e la successiva gestione delle strutture in questione nell\u0026#8217;ambito dei sistemi sanitari regionali, e in particolare dei rispettivi dipartimenti per la salute mentale. Il comma 2 demanda, infatti, l\u0026#8217;ulteriore disciplina delle strutture a un successivo decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e d\u0026#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali; mentre i commi successivi assegnano risorse finanziarie alle Regioni e alle Province autonome allo scopo, tra l\u0026#8217;altro, di realizzare le strutture medesime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCionondimeno, l\u0026#8217;assegnazione a una REMS \u0026#8211; cos\u0026#236; come oggi concretamente configurata nell\u0026#8217;ordinamento \u0026#8211; non pu\u0026#242; essere considerata come una misura di natura esclusivamente sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 4 dell\u0026#8217;art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, come convertito, dispone che, a partire dalla data di definitiva chiusura degli OPG, \u0026#171;le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell\u0026#8217;assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all\u0026#8217;interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2\u0026#187;, sempre che permanga la pericolosit\u0026#224; sociale della persona interessata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione ora menzionata, pur non chiarissima nel suo dato letterale (che potrebbe anche intendersi come riferito alle sole misure gi\u0026#224; disposte al momento della chiusura degli OPG), costituisce la base normativa che consente oggi di sostituire automaticamente i riferimenti alle misure di sicurezza del ricovero in OPG o dell\u0026#8217;assegnazione a casa di cura e di custodia, ancora presenti nel codice penale e nella disciplina penitenziaria, con l\u0026#8217;assegnazione a una REMS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima costituisce cos\u0026#236;, a tutti gli effetti, una nuova misura di sicurezza, ispirata ad una logica di fondo assai diversa rispetto al ricovero in OPG o all\u0026#8217;assegnazione a casa di cura o di custodia, ma applicabile in presenza degli stessi presupposti, salvo il nuovo requisito della inidoneit\u0026#224; di ogni misura meno afflittiva introdotto dall\u0026#8217;art. 3-ter, comma 4, del d.l. n. 211 del 2011, come convertito. Al punto che l\u0026#8217;art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, convertito nella legge n. 81 del 2014, include espressamente il \u0026#171;ricovero nelle residenze per l\u0026#8217;esecuzione delle misure di sicurezza\u0026#187; tra le \u0026#171;misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;analisi dei contenuti dell\u0026#8217;assegnazione a una REMS conferma la sua distinzione da ogni ordinario trattamento sanitario della salute mentale, in armonia con la sua caratterizzazione anche come misura di sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assegnazione in parola consiste, anzitutto, in una misura limitativa della libert\u0026#224; personale \u0026#8211; il che \u0026#232; evidenziato gi\u0026#224; dalla circostanza che al soggetto interessato pu\u0026#242; essere legittimamente impedito di allontanarsi dalla REMS. Durante la sua esecuzione possono essere praticati al paziente trattamenti sanitari coattivi, ossia attuabili nonostante l\u0026#8217;eventuale volont\u0026#224; contraria del paziente. Essa si distingue, peraltro, dal trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale disciplinato dagli articoli da 33 a 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), esso pure di carattere coattivo, giacch\u0026#233;:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; presuppone non solo a) una situazione di malattia mentale (un \u0026#171;vizio di mente\u0026#187;, secondo la terminologia del codice penale), ma anche b) la previa commissione di un fatto costitutivo di reato da parte del soggetto che vi deve essere sottoposto (art. 202 cod. pen.), nonch\u0026#233; c) una valutazione di pericolosit\u0026#224; sociale di quest\u0026#8217;ultimo (ancora, art. 202 cod. pen.), intesa quale probabilit\u0026#224; di commissione di nuovi fatti preveduti dalla legge come reati (art. 203 cod. pen.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; \u0026#232; applicata non gi\u0026#224; dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa con successiva convalida giurisdizionale, come nell\u0026#8217;ipotesi disciplinata dall\u0026#8217;art. 35 della legge n. 833 del 1978, bens\u0026#236; dal giudice penale, con la sentenza che accerta il fatto (art. 222 cod. pen.) ovvero in via provvisoria (art. 206 cod. pen.); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; sulla sua concreta esecuzione sovraintende il magistrato di sorveglianza (art. 679, comma 2, cod. proc. pen.; art. 69, comma 3, ordin. penit.), che \u0026#171;[p]rovvede al riesame della pericolosit\u0026#224; ai sensi del primo e secondo comma dell\u0026#8217;art. 208 del codice penale, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza\u0026#187; (art. 69, comma 4, ordin. penit.), e dunque pu\u0026#242; sempre revocare l\u0026#8217;assegnazione ad una REMS ovvero sostituirla con la meno afflittiva misura della libert\u0026#224; vigilata (sentenza n. 253 del 2003), con correlativo affidamento dell\u0026#8217;interessato ai servizi territoriali per la cura della salute mentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In quanto misura di sicurezza, l\u0026#8217;assegnazione alla REMS non pu\u0026#242; che trovare la propria peculiare ragion d\u0026#8217;essere \u0026#8211; a fronte della generalit\u0026#224; dei trattamenti sanitari per le malattie mentali \u0026#8211; in una specifica funzione di contenimento della pericolosit\u0026#224; sociale di chi abbia gi\u0026#224; commesso un reato, o sia gravemente indiziato di averlo commesso, in una condizione di vizio totale o parziale di mente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta funzione, d\u0026#8217;altronde, non \u0026#232; incompatibile con la finalit\u0026#224; di cura della malattia mentale: anzi, proprio in tale concorrente finalit\u0026#224; \u0026#8211; essa stessa espressiva del dovere primario dell\u0026#8217;ordinamento di cura della salute di ogni individuo, sancito dall\u0026#8217;art. 32 Cost. \u0026#8211; si realizza, rispetto a questa specifica categoria di autori di reato, la vocazione naturale di ogni misura di sicurezza al loro recupero sociale che accomuna, nel vigente quadro costituzionale, pene e misure di sicurezza (sentenze n. 197 del 2021, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 73 del 2020, punto 4.4. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte, quasi un ventennio fa, ebbe a sottolineare a proposito della misura di sicurezza dell\u0026#8217;OPG e \u0026#8211; implicitamente \u0026#8211; della misura della libert\u0026#224; vigilata per i malati mentali, resa possibile proprio da quella pronuncia, l\u0026#8217;infermit\u0026#224; di mente di autori di reato che, essendo penalmente non responsabili, \u0026#171;non possono essere destinatari di misure aventi un contenuto anche solo parzialmente punitivo\u0026#187;, richiede \u0026#171;misure a contenuto terapeutico, non diverse da quelle che in generale si ritengono adeguate alla cura degli infermi psichici. D\u0026#8217;altra parte, la pericolosit\u0026#224; sociale di tali persone, manifestatasi nel compimento di fatti costituenti oggettivamente reato, e valutata prognosticamente in occasione e in vista delle decisioni giudiziarie conseguenti, richiede ragionevolmente misure atte a contenere tale pericolosit\u0026#224; e a tutelare la collettivit\u0026#224; dalle sue ulteriori possibili manifestazioni pregiudizievoli. Le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si muovono inevitabilmente fra queste due polarit\u0026#224;, e in tanto si giustificano, in un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 della Costituzione), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe queste finalit\u0026#224;, collegate e non scindibili (cfr. sentenza n. 139 del 1982), di cura e tutela dell\u0026#8217;infermo e di contenimento della sua pericolosit\u0026#224; sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalit\u0026#224; (e cos\u0026#236; a quella di controllo dell\u0026#8217;infermo \u0026#8220;pericoloso\u0026#8221;), e non all\u0026#8217;altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile\u0026#187; (sentenza n. 253 del 2003).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sostituzione delle misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell\u0026#8217;assegnazione a casa di cura e di custodia, cos\u0026#236; come previste dal legislatore penale del 1930, con l\u0026#8217;assegnazione alla REMS rappresenta un passo significativo nella direzione dell\u0026#8217;attuazione dei principi espressi in quella pronuncia. A fronte della conclamata inidoneit\u0026#224; di quelle istituzioni, costruite attorno a una logica custodialistica che privilegiava in maniera pressoch\u0026#233; esclusiva le ragioni di tutela della collettivit\u0026#224; contro la pericolosit\u0026#224; dell\u0026#8217;internato, finendo per sancirne di fatto la totale e spesso definitiva segregazione dal contesto sociale, la disciplina che ha gradualmente preso forma a partire dal 2012 ha ripensato in radice la logica delle misure di sicurezza per gli autori di reato non imputabili o semimputabili, onde assicurarne l\u0026#8217;effettiva funzionalit\u0026#224; a quella finalit\u0026#224; terapeutica che ne condiziona, per quanto appena osservato, la stessa legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCoerentemente, si \u0026#232; conferito marcato carattere terapeutico-riabilitativo alla nuova misura dell\u0026#8217;assegnazione in REMS, costruita attorno all\u0026#8217;idea di un percorso di progressiva riabilitazione sociale, da compiersi in strutture residenziali di dimensioni ridotte chiamate a favorire il mantenimento o la ricostruzione dei rapporti con il mondo esterno. Parallelamente, si \u0026#232; espressamente confinato l\u0026#8217;ambito applicativo di questa nuova misura \u0026#8211; pur sempre custodiale \u0026#8211; ai casi in cui essa si riveli effettivamente necessaria a contenere la pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;autore di reato, in applicazione del principio di extrema ratio, o di minore sacrificio necessario, desumibile dall\u0026#8217;art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libert\u0026#224; personale (sentenza n. 250 del 2018, punto 6 del Considerato in diritto, in relazione alle misure di sicurezza detentive; sentenza n. 179 del 2017, punto 4.4. del Considerato in diritto, in relazione alla pena detentiva; sentenza n. 265 del 2010, punto 13 del Considerato in diritto, in relazione alle misure cautelari). In difetto di effettiva necessit\u0026#224;, il giudice dovr\u0026#224; dunque privilegiare strategie di controllo e di terapia alternative, come in particolare quelle assicurate dai dipartimenti per la salute mentale territorialmente competenti, eventualmente nel quadro delle prescrizioni dettate attraverso la meno afflittiva misura della libert\u0026#224; vigilata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La natura \u0026#8220;ancipite\u0026#8221; di misura di sicurezza a spiccato contenuto terapeutico che l\u0026#8217;assegnazione in una REMS conserva nella legislazione vigente comporta, peraltro, la necessit\u0026#224; che essa si conformi ai principi costituzionali dettati, da un lato, in materia di misure di sicurezza e, dall\u0026#8217;altro, in materia di trattamenti sanitari obbligatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; Sul primo versante, l\u0026#8217;art. 25, terzo comma, Cost. dispone che \u0026#171;[n]essuno pu\u0026#242; essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge\u0026#187;. Tale norma costituzionale declina il principio di legalit\u0026#224; rispetto alle misure di sicurezza in modo differenziato rispetto a quanto previsto nel secondo comma a proposito delle pene, non prevedendo \u0026#8211; in particolare \u0026#8211; la garanzia della loro irretroattivit\u0026#224; in peius. Tuttavia, non vi \u0026#232; motivo per ritenere che il diverso corollario della riserva di legge, espressamente stabilito tanto nel secondo quanto nel terzo comma, abbia contenuto differenziato rispetto a pene e misure di sicurezza, trattandosi dunque sempre di una riserva di legge statale, da intendersi come assoluta (sul carattere assoluto della riserva di legge in materia penale, ordinanza n. 24 del 2017 e sentenze n. 333 del 1991, n. 282 del 1990 e n. 26 del 1966; sulla insufficienza di una legge regionale a soddisfare la riserva di cui all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., sentenze n. 5 del 2021, n. 134 del 2019 e n. 487 del 1989).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, per quanto l\u0026#8217;art. 25, terzo comma, Cost. espressamente richieda soltanto che la legge preveda i \u0026#171;casi\u0026#187; in cui pu\u0026#242; essere applicata una misura di sicurezza, una lettura di tale norma alla luce dell\u0026#8217;art. 13, secondo comma, Cost. non pu\u0026#242; non condurre alla conclusione che la legge deve altres\u0026#236; prevedere, almeno nel loro nucleo essenziale, i \u0026#171;modi\u0026#187; con cui la misura di sicurezza pu\u0026#242; restringere la libert\u0026#224; personale del soggetto che vi sia sottoposto. \u0026#200; infatti impensabile che la Costituzione abbia inteso, in linea generale, gravare la legge dell\u0026#8217;onere di precisare le modalit\u0026#224; delle possibili restrizioni della libert\u0026#224; di personale, e abbia poi rinunciato a tale requisito proprio nei confronti delle pene e delle misure di sicurezza, e cio\u0026#232; delle misure che pi\u0026#249; tipicamente sono suscettibili di restringere la libert\u0026#224; personale degli individui, ed anzi di privarli della loro libert\u0026#224;, spesso per periodi duraturi o \u0026#8211; addirittura \u0026#8211; per l\u0026#8217;intera vita residua. Proprio per soddisfare tale requisito costituzionale, d\u0026#8217;altronde, il legislatore \u0026#232; intervenuto, mediante la legge sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario del 1975, a dettare una puntuale e articolata disciplina in materia di esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, che per troppo tempo era rimasta affidata a mere fonti secondarie (per l\u0026#8217;ormai risalente affermazione, nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l\u0026#8217;ordinamento penitenziario \u0026#232; \u0026#171;materia di legge, alla stregua dell\u0026#8217;art. 13 Cost.\u0026#187;, sentenza n. 26 del 1999; sull\u0026#8217;estensione di un diverso corollario della legalit\u0026#224; della pena \u0026#8211; in particolare, il divieto di applicazione retroattiva in peius \u0026#8211; alla disciplina delle modalit\u0026#224; esecutive della pena, sentenze n. 32 del 2020 e, successivamente, n. 183 del 2021 e n. 193 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsiderazioni in parte analoghe debbono essere svolte anche sul diverso versante della riserva di legge in materia di trattamenti sanitari obbligatori, di cui all\u0026#8217;art. 32, secondo comma, Cost. Quanto meno allorch\u0026#233; un dato trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come \u0026#8220;obbligatorio\u0026#8221; \u0026#8211; con eventuale previsione di sanzioni a carico di chi non si sottoponga spontaneamente ad esso \u0026#8211;, ma anche come \u0026#8220;coattivo\u0026#8221; \u0026#8211; potendo il suo destinatario essere costretto con la forza a sottoporvisi, sia pure entro il limite segnato dal rispetto della persona umana \u0026#8211;, le garanzie dell\u0026#8217;art. 32, secondo comma, Cost. debbono sommarsi a quelle dell\u0026#8217;art. 13 Cost., che tutela in via generale la libert\u0026#224; personale, posta in causa in ogni caso di coercizione che abbia ad oggetto il corpo della persona (sentenza n. 238 del 1996). Con conseguente necessit\u0026#224; che la legge preveda anche i \u0026#171;modi\u0026#187;, oltre che i \u0026#171;casi\u0026#187;, in cui un simile trattamento \u0026#8211; che lo stesso art. 32, secondo comma, Cost. esige d\u0026#8217;altronde sia \u0026#171;determinato\u0026#187;, e dunque descritto e disciplinato dalla legge \u0026#8211; pu\u0026#242; essere eseguito contro la volont\u0026#224; del paziente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;attuale disciplina in materia di assegnazione alle REMS \u0026#8211; come giustamente rileva l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; rivela per\u0026#242; evidenti profili di frizione con tali principi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, l\u0026#8217;art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, come convertito, in questa sede censurato, rappresenta la sola disposizione contenuta in un atto avente forza di legge su cui si fonda, oggi, l\u0026#8217;intera disciplina dell\u0026#8217;assegnazione a una REMS. La disposizione in parola \u0026#8211; inserita in sede di conversione del decreto-legge in questione con lo scopo essenziale di dare avvio al processo di definitivo superamento degli OPG, i cui gravi difetti erano apparsi vieppi\u0026#249; evidenti alla luce delle conclusioni della commissione di inchiesta parlamentare, pubblicate appena qualche mese prima (supra, punto 4) \u0026#8211; contiene al comma 4, come poc\u0026#8217;anzi rammentato, la clausola di \u0026#8220;trasformazione automatica\u0026#8221; nella nuova misura dei ricoveri in OPG e dell\u0026#8217;assegnazione a casa di cura e di custodia disposte dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria; e si limita poi, al comma 3, a dettare tre principi generali \u0026#8211; esclusiva gestione sanitaria, attivit\u0026#224; di vigilanza perimetrale e di sicurezza esterna, destinazione di norma delle strutture a soggetti residenti nella regione \u0026#8211; cui si sarebbe dovuta attenere la regolamentazione delle nuove \u0026#171;strutture\u0026#187;, ancora neppure individuate con il nome di REMS. Il comma 2 demanda poi pressoch\u0026#233; interamente tale regolamentazione a un successivo decreto non regolamentare del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e d\u0026#8217;intesa con la Conferenza Stato e autonomie territoriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, la gran parte della disciplina vigente delle REMS si fonda oggi su atti distinti dalla legge: sul decreto ministeriale del 1\u0026#176; ottobre 2012 (supra, punto 4.3.), sull\u0026#8217;accordo adottato in Conferenza unificata il 26 febbraio 2015 (supra, punto 4.4.) e, a cascata, su tutti gli atti conseguenti adottati a livello delle singole Regioni e Province autonome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl risultato \u0026#232; che, se oggi la fonte primaria \u0026#8211; e in particolare le norme del codice penale, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 3-ter, comma 4, del d.l. n. 211 del 2011, come convertito \u0026#8211; indica in quali \u0026#171;casi\u0026#187; pu\u0026#242; trovare applicazione la nuova misura di sicurezza (in pratica: tutti quelli in cui, in passato, poteva essere applicato il ricovero in OPG o l\u0026#8217;assegnazione a casa di cura o di custodia, risultando inidonea ogni possibile alternativa non custodiale), i \u0026#171;modi\u0026#187; di esecuzione della misura, e dunque della privazione di libert\u0026#224; che ne \u0026#232; connaturata, restano invece pressoch\u0026#233; esclusivamente affidati a fonti subordinate e accordi tra il Governo e le autonomie territoriali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon solo: tanto il codice penale, quanto la legge sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e il regolamento penitenziario continuano oggi a menzionare e a disciplinare le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell\u0026#8217;assegnazione in casa di cura e custodia, ormai scomparse dall\u0026#8217;ordinamento per effetto della disposizione in questa sede censurata, senza che il legislatore si sia ancora fatto carico di modificare tali riferimenti e di operare i necessari coordinamenti di disciplina \u0026#8211; coordinamenti, peraltro, non solo formali, stante la profonda differenza di struttura, di funzionamento e di logica complessiva delle REMS rispetto ai previgenti istituti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa necessit\u0026#224; che una fonte primaria disciplini organicamente tale misura a livello statale, stabilita dalla Costituzione, risponde d\u0026#8217;altronde a ineludibili esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei suoi destinatari, particolarmente vulnerabili proprio in ragione della loro malattia. Basti pensare, in proposito, che nella prassi dei trattamenti per la cura della malattia mentale non infrequentemente si fa uso delle pur controverse pratiche della contenzione fisica o farmacologica, che rappresentano forse le forme pi\u0026#249; intense di coazione cui possa essere sottoposta una persona. Gli artt. 13 e 32, secondo comma, Cost., unitamente all\u0026#8217;art. 2 Cost. \u0026#8211; che tutela i diritti involabili della persona, tra cui la sua integrit\u0026#224; psicofisica \u0026#8211; esigono che il legislatore si assuma la delicata responsabilit\u0026#224; di stabilire \u0026#8211; in ogni caso in chiave di extrema ratio ed entro i limiti della proporzionalit\u0026#224; rispetto alle necessit\u0026#224; terapeutiche e del rispetto della dignit\u0026#224; della persona \u0026#8211; se e in che misura sia legittimo l\u0026#8217;uso della contenzione all\u0026#8217;interno delle REMS, ed eventualmente quali ne siano le ammissibili modalit\u0026#224; di esecuzione (sui limiti di legittimit\u0026#224; della contenzione fisica del paziente psichiatrico dal punto di vista del diritto internazionale dei diritti umani, Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, sentenze 19 febbraio 2015, M.S. contro Croazia n. 2, paragrafi 98 e 103-105, nonch\u0026#233;, pi\u0026#249; recentemente, 15 settembre 2020, Aggerholm contro Danimarca, paragrafi 81-85; nell\u0026#8217;ordinamento tedesco, recentemente sul tema Tribunale costituzionale federale, sentenza 24 luglio 2018, 2 BvR 309/15 e 2 BvR 502/16).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, la legge non pu\u0026#242; non farsi carico della necessit\u0026#224; di disciplinare in modo chiaro, e uniforme per l\u0026#8217;intero territorio italiano, il ruolo e i poteri dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, e in particolare della magistratura di sorveglianza, rispetto al trattamento degli internati nelle REMS e ai loro strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti delle decisioni delle relative amministrazioni (sull\u0026#8217;obbligo costituzionale, gravante sull\u0026#8217;ordinamento, di assicurare \u0026#171;garanzie giurisdizionali entro le istituzioni preposte all\u0026#8217;esecuzione delle misure restrittive della libert\u0026#224; personale\u0026#187;, sentenza n. 26 del 1999). La vocazione accentuatamente terapeutica di tali strutture non esclude che il trattamento in esse praticato avvenga in una situazione in cui il paziente \u0026#232; fortemente limitato nella propria libert\u0026#224; personale; e non fa venir meno, pertanto, la necessit\u0026#224; di tutelarlo efficacemente contro sempre possibili abusi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Sottesa all\u0026#8217;intera ordinanza di rimessione \u0026#232;, poi, una valutazione di grave malfunzionamento strutturale del sistema di applicazione dell\u0026#8217;assegnazione in REMS, che sarebbe dimostrata nel caso oggetto del giudizio a quo dall\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di eseguire la misura nei confronti dell\u0026#8217;interessato, a quasi un anno di distanza dall\u0026#8217;ordinanza che per la prima volta l\u0026#8217;aveva disposta in via provvisoria, nonostante gli innumerevoli tentativi compiuti dal pubblico ministero di cui l\u0026#8217;ordinanza d\u0026#224; puntualmente conto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istruttoria esperita da questa Corte ha largamente confermato, e consentito di meglio precisare, la prospettazione del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn numero di persone almeno pari a quelle ospitate nelle 36 REMS allo stato attive \u0026#8211; pi\u0026#249; in particolare un numero compreso tra le circa 670 (secondo i calcoli del Ministero della salute e della Conferenza delle Regioni e della Province autonome) e le 750 persone (secondo i calcoli del Ministero della giustizia) \u0026#8211; \u0026#232;, oggi, in attesa di trovare una collocazione in una REMS, nella propria regione o altrove (Ritenuto in fatto, punto 5.3.). La permanenza media in una lista d\u0026#8217;attesa \u0026#232; pari a circa dieci mesi; ma in alcune Regioni i tempi per l\u0026#8217;inserimento in una REMS possono essere assai pi\u0026#249; lunghi (ancora Ritenuto in fatto, punto 5.3.). Le persone che si trovano in lista d\u0026#8217;attesa sono spesso accusate, o risultano ormai in via definitiva essere autrici, di reati assai gravi \u0026#8211; tra gli altri, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale, rapina, estorsione, lesioni personali e persino omicidi, tentati e consumati (Ritenuto in fatto, punto 5.4.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon spetta a questa Corte stabilire se, come ritiene il Ministero della giustizia, l\u0026#8217;esistenza di lunghe liste d\u0026#8217;attesa sia ascrivibile principalmente all\u0026#8217;insufficienza complessiva dei posti letto disponibili, all\u0026#8217;assenza di soluzioni alternative sul territorio in grado di salvaguardare assieme le esigenze di salute del singolo e di sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; al mancato esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato nei confronti delle Regioni nelle quali si manifestano le maggiori difficolt\u0026#224;; ovvero se, come sostenuto dal Ministero della salute unitamente alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, vi sia piuttosto un eccesso di provvedimenti di assegnazione alle REMS da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria in conseguenza di una diffusa mancata adesione al nuovo approccio culturale sotteso alla riforma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte non pu\u0026#242; per\u0026#242; non rilevare la problematicit\u0026#224; dell\u0026#8217;esistenza di liste d\u0026#8217;attesa nell\u0026#8217;esecuzione di provvedimenti emessi dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria nei confronti di autori di reato, sul presupposto della loro pericolosit\u0026#224; sociale \u0026#8211; e dunque, ai sensi dell\u0026#8217;art. 203 cod. pen., sulla base di una valutazione di probabilit\u0026#224; che essi commettano nuovi fatti previsti dalla legge come reati. Per loro natura, simili provvedimenti dovrebbero essere immediatamente eseguiti, cos\u0026#236; come destinate a essere immediatamente eseguite sono le misure cautelari previste dal codice di procedura penale che si fondano sulla necessit\u0026#224; di prevenire rischi quale \u0026#8211; in particolare \u0026#8211; il pericolo di commissione di gravi reati da parte dell\u0026#8217;imputato (art. 274, comma 1, lettera c, del codice di procedura penale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna situazione in cui sistematicamente restano per molti mesi ineseguiti provvedimenti volti a evitare la commissione di nuovi reati, lungi dal costituire un inconveniente di mero fatto nell\u0026#8217;attuazione concreta della disciplina legislativa, evidenzia un difetto sistemico di effettivit\u0026#224; nella tutela dell\u0026#8217;intero fascio di diritti fondamentali che l\u0026#8217;assegnazione a una REMS mira a tutelare; difetto rispetto al quale questa Corte \u0026#8211; non meno che la Corte di Strasburgo, che ormai da molti decenni sottolinea come la Convenzione intenda proteggere i diritti nella loro dimensione di effettivit\u0026#224; (quanto meno a partire da Corte EDU, sentenza 9 ottobre 1979, Airey contro Irlanda, paragrafo 24: \u0026#171;The Convention is intended to guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective\u0026#187;) \u0026#8211; non pu\u0026#242; rimanere indifferente, anche alla luce dell\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost. (come gi\u0026#224; sottolineato dalla sentenza n. 215 del 1987, in tema di effettivit\u0026#224; del diritto all\u0026#8217;educazione; sul principio di effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale, sentenze n. 10 del 2022, n. 157 e n. 48 del 2021 e precedenti nelle stesse richiamati, nonch\u0026#233; la sentenza n. 26 del 1999 pi\u0026#249; volte citata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, un diffuso e significativo ritardo nell\u0026#8217;esecuzione dei provvedimenti in esame comporta un difetto di tutela effettiva dei diritti fondamentali delle potenziali vittime di aggressioni, che il soggetto affetto da patologie psichiche, e gi\u0026#224; autore spesso di gravi o gravissimi fatti di reato, potrebbe nuovamente realizzare, e che l\u0026#8217;ordinamento ha il dovere di prevenire. Dall\u0026#8217;altro, la mancata tempestiva esecuzione di questi provvedimenti lede, al contempo, il diritto alla salute del malato, al quale nell\u0026#8217;attesa non vengono praticati i trattamenti \u0026#8211; rientranti a pieno titolo tra i LEA (Ritenuto in fatto, punto 5.9.) \u0026#8211; che dovrebbero essergli invece assicurati, per aiutarlo a superare la propria patologia e a reinserirsi gradualmente nella societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; chiaro che la soluzione a tale deficit di tutela dei diritti fondamentali non pu\u0026#242; essere quella dell\u0026#8217;assegnazione in soprannumero delle persone in lista d\u0026#8217;attesa alle REMS esistenti: un simile rimedio finirebbe soltanto per creare una situazione di sovraffollamento di queste strutture, snaturandone la funzione e minandone in radice la funzionalit\u0026#224; rispetto ai propri scopi terapeutico-riabilitativi. Ed \u0026#232; altres\u0026#236; evidente che l\u0026#8217;alternativa non pu\u0026#242; essere quella di collocare provvisoriamente in istituti penitenziari queste persone, le quali necessitano di terapie e di un percorso riabilitativo che il carcere non \u0026#232; in alcun modo idoneo a fornire; tanto che, a fronte anche della comunicazione al Governo italiano di vari procedimenti pendenti avanti alla Corte EDU (uno dei quali ora definito con sentenza 24 gennaio 2022, Sy contro Italia) promossi da persone affette da patologie psichiatriche detenute in strutture penitenziarie, la relazione dei Ministri della giustizia e della salute e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dato atto dell\u0026#8217;impegno congiunto di tutti gli attori istituzionali coinvolti a eliminare al pi\u0026#249; presto queste situazioni, suscettibili di dar luogo a loro volta a intollerabili violazioni dei diritti fondamentali delle persone interessate (Ritenuto in fatto, punto 5.5.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl problema delle liste d\u0026#8217;attesa esige, piuttosto, di essere affrontato senza indugio \u0026#8211; sulla base di adeguati finanziamenti da parte dello Stato e delle autonomie territoriali \u0026#8211; attraverso le differenti strategie prospettate nella loro relazione dagli stessi Ministeri della giustizia e della salute e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Ritenuto in fatto, punto 5.12.); strategie miranti a ridurre gradatamente, sino ad azzerare, l\u0026#8217;attuale divario tra il numero di posti disponibili e il numero dei provvedimenti di assegnazione. E ci\u0026#242; mediante l\u0026#8217;articolata gamma di interventi gi\u0026#224; indicati dai diversi attori istituzionali: dalla valorizzazione e potenziamento delle alternative terapeutiche per la salute mentale esistenti sul territorio, s\u0026#236; da contenere il pi\u0026#249; possibile la necessit\u0026#224; di ricorrere ai provvedimenti custodiali nelle REMS; ad iniziative dirette alla definizione di standard condivisi nella scelta della misura pi\u0026#249; appropriata in relazione alla situazione clinica e alla pericolosit\u0026#224; sociale dei singoli interessati; sino eventualmente alla realizzazione di nuove REMS, laddove se ne evidenzi l\u0026#8217;imprescindibilit\u0026#224; per far fronte a una domanda che si rivelasse non ulteriormente riducibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istruttoria ha, peraltro, mostrato che le segnalate difficolt\u0026#224; sono concentrate soprattutto in talune Regioni, dove le liste d\u0026#8217;attesa sono particolarmente numerose e i tempi di attesa medi anche sensibilmente superiori all\u0026#8217;anno. Ci\u0026#242; determina una situazione di diseguale tutela dei diritti fondamentali \u0026#8211; delle potenziali vittime di persone socialmente pericolose, e della salute di queste ultime \u0026#8211; nel territorio nazionale, che reclama di essere eliminata con ogni strategia opportuna: compreso l\u0026#8217;esercizio degli ordinari poteri sostitutivi da parte del Governo ai sensi dell\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost, in caso di riscontrata inadempienza di quelle Regioni che fossero venute meno al proprio dovere costituzionale di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali nei confronti dei destinatari dei provvedimenti di assegnazione alle REMS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Il giudice rimettente si duole, infine, dell\u0026#8217;estromissione del Ministro della giustizia pressoch\u0026#233; da ogni competenza in materia di esecuzione della misura di sicurezza in oggetto, in violazione \u0026#8211; a suo avviso \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 110 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDagli scarni dati normativi vigenti, e in particolare dalla disposizione censurata, non si evince in effetti alcuna specifica indicazione sulle competenze del Ministro della giustizia rispetto a strutture definite espressamente come \u0026#171;a esclusiva gestione sanitaria\u0026#187;; strutture che l\u0026#8217;accordo tra Governo e autonomie territoriali stipulato in sede di Conferenza unificata il 26 febbraio 2015 ha poi affidato interamente al personale sanitario delle Regioni o delle Province autonome, al quale spetta la direzione della struttura e la gestione dei rapporti con l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, comprensiva dei provvedimenti da questa emessi, come i permessi o le licenze (supra, punto 4.4.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa relazione congiunta del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha, in proposito, ulteriormente chiarito che \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;interpretazione della normativa vigente invalsa nella prassi \u0026#8211; la competenza del DAP \u0026#232; essenzialmente limitata alla indicazione all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria che ne faccia richiesta della REMS territorialmente competente all\u0026#8217;accoglienza dell\u0026#8217;interessato, il cui effettivo ricovero \u0026#232; per\u0026#242; subordinato alla dichiarazione di disponibilit\u0026#224; di un posto letto da parte del responsabile della struttura (Ritenuto in fatto, punto 5.8.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna simile situazione, che risulterebbe coerente con una prospettiva che riconoscesse natura di mero trattamento sanitario all\u0026#8217;assegnazione in REMS, non appare in linea con la caratterizzazione di tale assegnazione, univocamente desumibile dal quadro normativo vigente, come misura di sicurezza (supra, punto 5.1.). Una misura di sicurezza disposta dal giudice penale in seguito alla commissione di un reato da parte dell\u0026#8217;interessato, sulla cui esecuzione \u0026#232; chiamato a sovraintendere il magistrato di sorveglianza, e che pu\u0026#242; essere sempre da lui revocata o modificata, rientra a pieno titolo \u0026#8211; non meno di quanto avviene per la pena \u0026#8211; tra i \u0026#171;servizi relativi alla giustizia\u0026#187;, e in particolare della giustizia penale, sulla cui organizzazione e funzionamento il Ministro della giustizia esercita una competenza fondata direttamente sull\u0026#8217;art. 110 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal momento che la misura in parola \u0026#232; fortemente caratterizzata in senso terapeutico, non contrasta invero con la Costituzione, ed anzi appare naturale, che il legislatore \u0026#8211; nonch\u0026#233; gli atti di normazione secondaria e gli accordi tra Stato e autonomie territoriali che ne hanno gradatamente precisato i contorni \u0026#8211; ne abbia affidato la gestione ai sistemi sanitari regionali, anche allo scopo di assicurarne il necessario raccordo con i dipartimenti per la salute mentale territorialmente competenti; dipartimenti che sono chiamati a prendere in carico i pazienti non appena ne sia possibile la dimissione dalla REMS, e sono sollecitati ancor prima ad offrire alternative terapeutiche che, assicurando esse stesse un\u0026#8217;adeguata tutela della collettivit\u0026#224; contro il pericolo di commissione di nuovi reati da parte dell\u0026#8217;interessato, rendano non necessaria la sua assegnazione a una REMS. E tuttavia, non pu\u0026#242; ritenersi conforme all\u0026#8217;art. 110 Cost. una disciplina che, come quella vigente, non attribuisca alcun ruolo in materia al Ministro della giustizia, lasciando cos\u0026#236; le singole autorit\u0026#224; giudiziarie \u0026#8211; magistrati di sorveglianza, ma anche giudici penali e pubblici ministeri durante la fase delle indagini preliminari e del processo \u0026#8211; a interagire direttamente con le strutture amministrative delle singole REMS e i vari dipartimenti regionali per la salute mentale, ciascuno operante \u0026#8211; per di pi\u0026#249; \u0026#8211; con logiche differenti e sulla base di realt\u0026#224; organizzative tra loro assai eterogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa gi\u0026#224; avvenuta attivazione o riattivazione, in epoca successiva all\u0026#8217;ordinanza istruttoria di questa Corte, di vari meccanismi di coordinamento e tavoli tra i diversi attori istituzionali coinvolti, compreso lo stesso Ministero della giustizia (Ritenuto in fatto, punto 5.7.), rappresenta un segnale significativo e incoraggiante nella direzione di una maggiore sinergia tra tali attori, nello spirito di una loro leale collaborazione in vista dell\u0026#8217;obiettivo di un migliore funzionamento del sistema delle REMS, e in definitiva di una tutela effettiva dei diritti fondamentali di tutte le persone coinvolte. Ma rimane l\u0026#8217;esigenza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 110 Cost., di assicurare una esplicita base normativa allo stabile coinvolgimento del Ministero della giustizia nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle REMS esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale attivabili nel quadro della diversa misura di sicurezza della libert\u0026#224; vigilata, nonch\u0026#233; nella programmazione del relativo fabbisogno finanziario, anche in vista dell\u0026#8217;eventuale potenziamento quantitativo delle strutture esistenti o degli strumenti alternativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Riconosciuta dunque l\u0026#8217;effettiva sussistenza dei vulnera lamentati dal rimettente, e ferma restando l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per aberratio ictus delle questioni sollevate sugli artt. 206 e 222 cod. pen. (supra, punto 2.1.), questa Corte non pu\u0026#242;, tuttavia, che ritenere altres\u0026#236; inammissibili le questioni prospettate dal rimettente sull\u0026#8217;art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, come convertito, anche alla luce di quanto \u0026#232; emerso dall\u0026#8217;istruttoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla censura concernente l\u0026#8217;estromissione del Ministro della giustizia da qualsiasi competenza significativa in materia di collocazione nelle REMS, in violazione dell\u0026#8217;art. 110 Cost., proprio l\u0026#8217;istruttoria compiuta ha mostrato come lo specifico problema lamentato dal giudice a quo \u0026#8211; l\u0026#8217;inesistenza di un meccanismo che consenta di collocare tempestivamente l\u0026#8217;internando in una REMS \u0026#8211; non sia affrontabile semplicemente mediante una pronuncia di questa Corte che restituisca al Ministro della giustizia una competenza nel processo di individuazione di una REMS disponibile e di successivo collocamento dell\u0026#8217;interessato, anche al di fuori della Regione di residenza di quest\u0026#8217;ultimo. I dati forniti congiuntamente dai Ministri della giustizia e della salute e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno mostrato che, allo stato, tutte le REMS esistenti nelle varie realt\u0026#224; territoriali sono occupate quasi al limite delle rispettive capacit\u0026#224; regolamentari; sicch\u0026#233; i posti disponibili sull\u0026#8217;intero territorio nazionale sono ampiamente inferiori al numero delle persone che si trovano in lista d\u0026#8217;attesa, comunque determinato. Il rimedio auspicato dal rimettente sarebbe, in questo caso, palesemente inidoneo a garantire il risultato pratico cui egli mira.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna eventuale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata per violazione delle riserve di legge poste dall\u0026#8217;art. 25, terzo comma, e dall\u0026#8217;art. 32 Cost. determinerebbe, d\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;integrale caducazione del sistema delle REMS, che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile processo di superamento dei vecchi OPG; e produrrebbe non solo un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, ma anche un risultato diametralmente opposto a quello auspicato dal rimettente, che mira invece a rendere pi\u0026#249; efficiente il sistema esistente, mediante il superamento delle difficolt\u0026#224; che impediscono la tempestiva collocazione degli interessati in una struttura idonea (sulla inammissibilit\u0026#224; di questioni il cui accoglimento produrrebbe un risultato incongruo rispetto all\u0026#8217;obiettivo perseguito, sentenze n. 21 del 2020, n. 239 del 2019 e n. 280 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe considerazioni sin qui svolte hanno, piuttosto, evidenziato l\u0026#8217;urgente necessit\u0026#224; di una complessiva riforma di sistema, che assicuri, assieme: \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; un\u0026#8217;adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza, secondo i principi poc\u0026#8217;anzi enunciati (supra, punto 5.3.); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; la realizzazione e il buon funzionamento, sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, di un numero di REMS sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati rispetto alle necessit\u0026#224; di cura e a quelle, altrettanto imprescindibili, di tutela della collettivit\u0026#224; (e dunque dei diritti fondamentali delle potenziali vittime dei fatti di reato che potrebbero essere commessi dai destinatari delle misure) (supra, punto 5.4.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; forme di adeguato coinvolgimento del Ministro della giustizia nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle REMS esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale attivabili nel quadro della diversa misura di sicurezza della libert\u0026#224; vigilata, nonch\u0026#233; nella programmazione del relativo fabbisogno finanziario, anche in vista dell\u0026#8217;eventuale potenziamento quantitativo delle strutture esistenti o degli strumenti alternativi (supra, punto 5.5.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel dichiarare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle odierne questioni, questa Corte non pu\u0026#242; peraltro non sottolineare \u0026#8211; come in altre analoghe occasioni (segnatamente, sentenza n. 279 del 2013; nonch\u0026#233; recentemente, in diverso contesto, sentenza n. 32 del 2021) \u0026#8211; che non sarebbe tollerabile l\u0026#8217;eccessivo protrarsi dell\u0026#8217;inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell\u0026#8217;art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2014, n. 81, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220127124117.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza n. 22 del 2022 EN.pdf","oggetto":"Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria nei confronti di soggetti affetti da infermit\u0026#224; psichica - Ricovero in una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza [REMS] - Esecuzione della misura.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44582","titoletto":"Misure di sicurezza - In genere - Ricovero presso una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Soggetti competenti all\u0027esecuzione - Ministro della giustizia - Esclusione - Regolamentazione di aspetti essenziali della disciplina mediante rinvio ad atti amministrativi generali - Denunciata violazione delle prerogative costituzionali del Ministro circa l\u0027organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia nonché violazione della riserva di legge in materia penale e di trattamenti sanitari obbligatori - Erronea individuazione delle disposizioni da denunciare - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 157001).","testo":"Sono dichiarate inammissibili - per \u003cem\u003eaberratio ictus\u003c/em\u003e - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 Cost., degli artt. 206 e 222 cod. pen., censurati in combinato disposto con l\u0027art. 3-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo da ultimo modificato dal d.l. n. 52 del 2014, come conv. Le richiamate disposizioni del codice penale disciplinano, infatti, rispettivamente l\u0027applicazione provvisoria e definitiva della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) - da intendersi oggi riferita al ricovero in una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - e, dunque, nulla dispongono in merito alle competenze del Ministro della giustizia, né alla più precisa disciplina delle REMS, cui si riferiscono le censure del rimettente.","numero_massima_successivo":"44583","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"206","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"222","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"211","articolo":"3","specificazione_articolo":"ter","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-22;211~art3"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/02/2012","data_nir":"2012-02-17","numero":"9","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-02-17;9"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/03/2014","data_nir":"2014-03-31","numero":"52","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-03-31;52~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/05/2014","data_nir":"2014-05-30","numero":"81","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-30;81"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"110","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44583","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Valutazione riferita al momento della prospettazione delle questioni, quale espressione del principio di autonomia del giudizio incidentale - Ininfluenza delle sopravvenienze di fatto. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn base al principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, quest\u0027ultimo non risente delle vicende di fatto successive all\u0027ordinanza di rimessione; la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deve pertanto essere vagliata \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e, con riferimento al momento della prospettazione delle questioni stesse. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 127/2021 - mass. 43893; S. 84/2021 - mass. 43809\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, l\u0027intervenuta applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in REMS, a seguito di assoluzione dell\u0027imputato in via definitiva, non incide sulla perdurante rilevanza delle questioni -\u003cem\u003e \u003c/em\u003eaventi ad oggetto l\u0027art. 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo da ultimo modificato dall\u0027art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del d.l. n. 52 del 2014, come conv. - prospettate dal GIP rimettente in sede cautelare).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44584","numero_massima_precedente":"44582","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"211","articolo":"3","specificazione_articolo":"ter","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-22;211~art3"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/02/2012","data_nir":"2012-02-17","numero":"9","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-02-17;9"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/03/2014","data_nir":"2014-03-31","numero":"52","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-03-31;52~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/05/2014","data_nir":"2014-05-30","numero":"81","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-30;81"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44584","titoletto":"Misure di sicurezza - In genere - Misure di sicurezza nei confronti degli infermi di mente - Duplice finalità - Cura e tutela dell\u0027infermo, e contenimento della sua pericolosità sociale - Necessaria contemporaneità, in ossequio al principio personalista. (Classif. 157001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali in tanto si giustificano, in un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 Cost.), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe le finalità, collegate e non scindibili, di cura e tutela dell\u0027infermo e di contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di esse (quella di controllo dell\u0027infermo \"pericoloso\"), e non all\u0027altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 253/2003 - mass. 27860; S. 139/1982- mass. 9264\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa funzione di contenimento della pericolosità sociale non è incompatibile con la finalità di cura della malattia mentale, in quanto proprio in tale concorrente finalità - espressiva del dovere primario dell\u0027ordinamento di cura della salute di ogni individuo, sancito dall\u0027art. 32 Cost. - si realizza, rispetto agli autori di reato in condizione di vizio totale o parziale di mente, la vocazione naturale di ogni misura di sicurezza al loro recupero sociale che accomuna, nel vigente quadro costituzionale, pene e misure di sicurezza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 197/2021 - mass. 44220; S. 73/2020 - mass. 43274\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44585","numero_massima_precedente":"44583","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44585","titoletto":"Misure di sicurezza - In genere - Assegnazione presso una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Natura custodiale - Conseguente necessaria applicazione della misura secondo il principio del \"minore sacrificio necessario\". (Classif. 157001).","testo":"Il principio di \u003cem\u003eextrema ratio\u003c/em\u003e, o di minore sacrificio necessario, desumibile dall\u0027art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libertà personale, si applica anche a quella dell\u0027assegnazione in residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), dal marcato carattere terapeutico-riabilitativo, ma pur sempre custodiale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 250/2018 - mass. 40628; S. 179/2017 - mass. 41196; S. 265/2010 - mass. 34863\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44586","numero_massima_precedente":"44584","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44586","titoletto":"Legalità (principio di) - In genere - Applicazione alle misure di sicurezza (in particolare: assegnazione in una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza, REMS) - Possibile deroga al principio di irretroattività in peius - Inderogabilità della riserva assoluta di legge, estesa ai «modi» e «casi» di restrizione della libertà personale. (Classif. 140001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 25, terzo comma, Cost. declina il principio di legalità rispetto alle misure di sicurezza in modo differenziato rispetto a quanto previsto nel secondo comma per le pene, non prevedendo - in particolare - la garanzia della loro irretroattività \u003cem\u003ein peius\u003c/em\u003e. Il diverso corollario della riserva di legge, espressamente stabilito tanto nel secondo quanto nel terzo comma, non ha invece contenuto differenziato rispetto a pene e misure di sicurezza, trattandosi sempre di una riserva assoluta di legge statale, da intendersi estesa, alla luce dell\u0027art. 13, secondo comma, Cost., alla previsione non solo dei «casi», ma anche, almeno nel loro nucleo essenziale, dei «modi» con cui la misura di sicurezza può restringere la libertà personale del soggetto che vi sia sottoposto. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 183/2021 - mass. 44161; S. 5/2021 - mass. 43194; S. 193/2020 - mass. 42962; S. 32/2020 - mass. 42286, mass. 42287; S. 134/2019 - mass. 42640, mass. 42641; O. 24/2017 - mass. 39721; S. 26/1999 - mass. 24431; S. 333/1991 - mass. 17544; S. 282/1990 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e15662, mass. 15664; S. 487/1989 - mass. 14076; S. 26/1966 - mass. 2537, mass. 2538\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa misura di sicurezza dell\u0027assegnazione in una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) ha natura \"ancipite\", a spiccato contenuto terapeutico, che comporta la necessità che essa si conformi ai principi costituzionali dettati in materia di misure di sicurezza e di trattamenti sanitari obbligatori, tra cui la riserva assoluta di legge prevista dagli artt. 25, terzo comma, e 32, secondo comma, Cost., che impone la previsione, oltre che dei «casi», anche dei «modi», di applicazione della misura.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44587","numero_massima_precedente":"44585","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44587","titoletto":"Salute (tutela della) - In genere - Trattamenti sanitari obbligatori e coattivi - Riserva assoluta di legge - Necessità che la legge preveda i «modi», oltre che ai «casi», del trattamento. (Classif. 230001).","testo":"Allorché un dato trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come \"obbligatorio\" - con eventuale previsione di sanzioni a carico di chi non si sottoponga spontaneamente ad esso -, ma anche come \"coattivo\" - potendo il suo destinatario essere costretto con la forza a sottoporvisi, sia pure entro il limite segnato dal rispetto della persona umana -, le garanzie dell\u0027art. 32, secondo comma, Cost. debbono sommarsi a quelle dell\u0027art. 13 Cost., che tutela in via generale la libertà personale, posta in causa in ogni caso di coercizione che abbia ad oggetto il corpo della persona. Di qui la necessità che la legge preveda anche i «modi», oltre che i «casi», in cui un simile trattamento - che lo stesso art. 32, secondo comma, Cost. esige sia «determinato», e dunque descritto e disciplinato dalla legge - può essere eseguito contro la volontà del paziente. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 238/1996 - mass. 22598\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44588","numero_massima_precedente":"44586","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44588","titoletto":"Misure di sicurezza - In genere - Ricovero provvisorio presso una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Misura rientrante a pieno titolo fra i «servizi relativi alla giustizia» - Necessità di forme di adeguato coinvolgimento del Ministro della giustizia, in omaggio alle sue attribuzioni costituzionali - Necessità di applicare all\u0027intera disciplina il principio della riserva di legge - Omessa previsione - Inidoneità dell\u0027intervento ablativo invocato rispetto all\u0027obiettivo perseguito - Urgente necessità di una complessiva riforma di sistema, secondo criteri determinati - Intollerabilità dell\u0027eccessivo protrarsi dell\u0027inerzia legislativa - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 157001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eUna misura di sicurezza, come l\u0027assegnazione in una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), disposta dal giudice penale in seguito alla commissione di un reato da parte dell\u0027interessato, sulla cui esecuzione è chiamato a sovraintendere il magistrato di sorveglianza, rientra a pieno titolo - non meno di quanto avviene per la pena - tra i «servizi relativi alla giustizia», e in particolare della giustizia penale, sulla cui organizzazione e funzionamento il Ministro della giustizia esercita una competenza fondata direttamente sull\u0027art. 110 Cost.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Tivoli, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 Cost. - dell\u0027art. 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo modificato dall\u0027art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del d.l. n. 52 del 2014, come conv., nella parte in cui, attribuendo l\u0027esecuzione del ricovero provvisorio presso una residenza per l\u0027esecuzione delle misure di sicurezza - REMS - alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, esclude la competenza del Ministro della giustizia in relazione all\u0027esecuzione di detta misura; nonché, nella parte in cui consente l\u0027adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia. L\u0027attuale disciplina di assegnazione alle REMS contrasta con la riserva assoluta di legge in materia di misure di sicurezza e di trattamenti sanitari obbligatori, in quanto i «modi» di esecuzione della misura restano pressoché esclusivamente affidati a fonti subordinate e accordi tra il Governo e le autonomie territoriali. Gli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. esigono, in particolare, che il legislatore stabilisca - in chiave di \u003cem\u003eextrema ratio\u003c/em\u003e ed entro i limiti della proporzionalità rispetto alle necessità terapeutiche e del rispetto della dignità della persona - se e in che misura sia legittimo l\u0027uso della contenzione, ed eventualmente quali ne siano le modalità di esecuzione; inoltre, la legge non può non farsi carico della necessità di disciplinare in modo chiaro, e uniforme sul territorio, il ruolo e i poteri della magistratura di sorveglianza rispetto al trattamento degli internati e ai loro strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti delle relative amministrazioni. Il diffuso e significativo ritardo nell\u0027esecuzione dei provvedimenti con il formarsi di lunghe liste di attesa - denunciato dal rimettente e confermato dall\u0027istruttoria esperita - evidenzia inoltre un difetto sistemico di effettività nella tutela dell\u0027intero fascio di diritti fondamentali - delle potenziali vittime di persone socialmente pericolose, e della salute di queste ultime - che l\u0027assegnazione a una REMS mira a tutelare ed esige di essere affrontato con ogni strategia opportuna, compreso l\u0027esercizio degli ordinari poteri sostitutivi da parte del Governo. Né è conforme all\u0027art. 110 Cost. una disciplina che, come quella censurata, non attribuisca alcun ruolo in materia di collocazione in una REMS - misura di sicurezza disposta dal giudice penale, ancorché fortemente caratterizzata in senso terapeutico - al Ministro della giustizia, affidandone l\u0027esclusiva gestione ai sistemi sanitari regionali. Tuttavia, una pronuncia che restituisca al Ministro della giustizia una competenza nel processo di individuazione di una REMS sarebbe palesemente inidonea a garantire l\u0027obiettivo avuto di mira dal rimettente (la tempestiva collocazione dell\u0027internando in una REMS); mentre una dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata determinerebbe l\u0027integrale caducazione del sistema delle REMS e produrrebbe non solo un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, ma anche un risultato opposto a quello auspicato. Emerge tuttavia l\u0027urgente necessità di una complessiva riforma di sistema - rispetto alla quale non sarebbe tollerabile l\u0027eccessivo protrarsi dell\u0027inerzia legislativa - che assicuri: un\u0027adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza; la realizzazione e il buon funzionamento, sull\u0027intero territorio nazionale, di un numero di REMS sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo potenziamento delle strutture in grado di garantire interventi alternativi adeguati alle necessità di cura e a quelle di tutela della collettività; forme di adeguato coinvolgimento del Ministro della giustizia nell\u0027attività di coordinamento e monitoraggio delle REMS esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale attivabili nel quadro della libertà vigilata, nonché nella programmazione del fabbisogno finanziario). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 32/2021 - mass. 43621; S. 21/2020 - mass. 41450; S. 239/2019 - mass. 41414; S. 280/2016 - mass. 39359; S. 279/2013 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e37470\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44587","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"211","articolo":"3","specificazione_articolo":"ter","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-22;211~art3"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/02/2012","data_nir":"2012-02-17","numero":"9","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-02-17;9"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/03/2014","data_nir":"2014-03-31","numero":"52","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-03-31;52~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/05/2014","data_nir":"2014-05-30","numero":"81","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-30;81"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"110","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46171","autore":"Biondi Dal Monte F.","titolo":"La detenzione amministrativa oltre l’immigrazione irregolare, tra riserva di legge e luoghi di frontiera","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2 - special-issue","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46170_2022_22.pdf","nome_file_fisico":"96-2025+altra_BIONDI.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"41753","autore":"Casiraghi R.","titolo":"L\u0027accesso alle REMS tra Corte di Strasburgo e Corte costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44059","autore":"Ciaccio V.","titolo":"In tema di incostituzionalità solo annunciata, ma non dichiarata, della disciplina del differimento del Trattamento di Fine Servizio","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44058_2022_22.pdf","nome_file_fisico":"130_2023+altre_Ciaccio.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42318","autore":"Ciervo A.","titolo":"Limitazioni alla libertà personale e garanzia della riserva di giurisdizione nella recente giurisprudenza costituzionale: due precedenti importanti anche per il diritto all\u0027immigrazione?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42318_2022_22.pdf","nome_file_fisico":"22_2022+1 Ciervo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46134","autore":"Crusco P.","titolo":"La vexata quaestio dei vaccini: brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Responsabilità civile e previdenza","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1038","note_abstract":"","collocazione":"A.50","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41890","autore":"Daly E.","titolo":"La distinzione fra trattamento sanitario \"obbligatorio\" e trattamento sanitario \"coattivo\" nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: luci e ombre","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.cortisupremeesalute.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41890_2022_22.pdf","nome_file_fisico":"22-2022 Daly.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41176","autore":"Di Capua O.","titolo":"La Corte alla ricerca di nuove strade per garantire la massima effettività dei diritti fondamentali. Note a margine della sentenza n. 22 del 2022 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41176_2022_22.pdf","nome_file_fisico":"22_2002+1_Di Capua.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46192","autore":"Dolso G. 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Le Corti dei diritti di fronte alle istanze di salute e sicurezza","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurisprudenzapenale.com","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45174_2022_22.pdf","nome_file_fisico":"22-2022_Gagliardi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"42033","autore":"Gualtieri F.","titolo":"L\u0027applicazione delle misure di sicurezza detentive e il \"malfunzionamento strutturale\" del sistema delle REMS, secondo C. cost., sentenza n. 22 del 2022: un punto di svolta nel percorso di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giustiziainsieme.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43221","autore":"Manfrin F.E.","titolo":"Compatibilità costituzionale delle pene fisse: il Tribunale di Monza solleva una questione con riferimento alle lesioni stradali gravi aggravate dalla fuga del conducente ex art. 590-ter c.p","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it - Diritto Penale Contemporaneo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41193","autore":"Martire D., Salerno A.","titolo":"L\u0027ergastolo ostativo e lo stato attuale della giustizia costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41193_2022_22.pdf","nome_file_fisico":"97_2021+altre_Martire e Salerno.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42081","autore":"Masera L.","titolo":"L\u0027incostituzionalità dell\u0027art. 14 d.lgs. n. 286/98 nella parte in cui non contiene una disciplina sufficientemente precisa dei \"modi\" del trattenimento nei CPR","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.questionegiustizia.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42081_2022_22.pdf","nome_file_fisico":"22-2022_Masera.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41757","autore":"Mentasti G.","titolo":"L\u0027attuale disciplina delle REMS al vaglio della Corte costituzionale: tra riserve di legge non rispettate e liste d\u0027attesa serve ancora un intervento del Legislatore. 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Dopo un\u0027ampia istruttoria, ancora una pronuncia di incostituzionalità accertata ma non dichiarata. 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Considerazioni a margine di un diffuso equivoco in tema di esecuzione delle misure di sicurezza","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43710","autore":"Talani M.","titolo":"Problemi applicativi delle misure di sicurezza detentive: le R.E.M.S.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1101","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42801","autore":"Viganò F.","titolo":"La Corte costituzionale e la sua comunicazione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"15","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41494","autore":"Zuffa G.","titolo":"Dopo la chiusura dell\u0027OPG: i residui del modello manicomiale e la sopravvivenza del binario \"speciale\" di giustizia per i \"folli rei\"","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41494_2022_22.pdf","nome_file_fisico":"22-2022_Zuffa.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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