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R., con ordinanza del 23 maggio 2022, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 23 maggio 2022 (reg. ord. n. 121del 2022), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, tra le cause di incompatibilit\u0026#224;, quella del giudice che ha emesso la pronuncia nel merito a decidere l\u0026#8217;incidente di esecuzione che contesti la correttezza delle decisioni in tale sede assunte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente premette che, con decreto, disponeva l\u0026#8217;archiviazione per intervenuta oblazione del procedimento riguardante i reati di cui agli artt. 697 e 703 del codice penale, nonch\u0026#233; 17 e 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); nello stesso decreto disponeva la confisca delle armi e munizioni oggetto di trasferimento non denunciato, in ossequio al costante orientamento giurisprudenziale per cui la confisca \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell\u0026#8217;ordine pubblico) \u0026#232; obbligatoria, per questi illeciti, anche in caso di estinzione del reato per oblazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dell\u0026#8217;indagato proponeva incidente di esecuzione avverso il decreto, per chiedere la revoca della confisca, sostenendo che quest\u0026#8217;ultima non dovrebbe ritenersi obbligatoria nell\u0026#8217;ipotesi della sola mancata denuncia dello spostamento delle armi. Questa considerazione \u0026#232; stata alla base dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione che ha sollevato la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale proprio sull\u0026#8217;automatismo della confisca per i reati concernenti le armi (questione, in quel momento, ancora pendente e, successivamente, decisa con la sentenza n. 5 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSenonch\u0026#233;, lo stesso GIP chiedeva di potersi astenere, ritenendo che gli venisse domandato di \u0026#171;rivisitare le proprie determinazioni gi\u0026#224; assunte in sede di archiviazione solo sulla base di considerazioni in diritto\u0026#187; e che l\u0026#8217;istanza fosse \u0026#171;sostanzialmente impugnatoria\u0026#187;. Dinanzi al rigetto della richiesta di astensione \u0026#8211; motivata sulla base della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; che esclude l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice a decidere le questioni sull\u0026#8217;esecuzione del provvedimento previamente adottato (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 15 luglio-10 agosto 2009, n. 32419) \u0026#8211; il giudice promuove l\u0026#8217;odierno incidente di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infatti, se \u0026#232; condivisibile che non vi sia incompatibilit\u0026#224; quando nell\u0026#8217;esecuzione si debba solo garantire che si attui il giudicato \u0026#8211; \u0026#171;qui il giudice attua e conferma la propria precedente pronuncia\u0026#187; \u0026#8211;, non potrebbe essersi della stessa opinione se l\u0026#8217;incidente di esecuzione si riveli v\u0026#242;lto a contestare il merito delle decisioni assunte in sede di cognizione. Riporta, a seguire, ampi stralci della sentenza di questa Corte n. 7 del 2022, ove si rammentano le condizioni che determinano l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice, sia in senso \u0026#8220;verticale\u0026#8221;, sia in senso \u0026#8220;orizzontale\u0026#8221;. Afferma che sarebbe pregiudicata la propria imparzialit\u0026#224; nel decidere poich\u0026#233;: si sarebbe pronunciato \u0026#171;in fase differente del procedimento (fase di merito \u0026#8211; fase esecutiva)\u0026#187;; avrebbe svolto valutazioni non formali, ma di contenuto, aderendo all\u0026#8217;orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile la confisca anche in caso di estinzione del reato, senza ravvisarvi profili d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e pone, inoltre, in evidenza che si troverebbe a decidere sull\u0026#8217;istanza in parola solo perch\u0026#233; ha disposto l\u0026#8217;archiviazione, mentre nell\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;estinzione del reato e la confisca fossero state decise in primo grado la difesa avrebbe promosso l\u0026#8217;appello, e nel giudizio d\u0026#8217;appello egli sarebbe stato incompatibile: trova ingiusto che per un \u0026#171;[u]guale \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u0026#187; si abbiano \u0026#171;diverse discipline di incompatibilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata contrasterebbe, dunque, con l\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., perch\u0026#233; vi sarebbe un\u0026#8217;\u0026#171;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra le fasi della cognizione e dell\u0026#8217;esecuzione\u0026#187;; con l\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., perch\u0026#233; la mancata previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; nel caso considerato violerebbe il principio di imparzialit\u0026#224; e terziet\u0026#224; del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione \u0026#8211; precisando che \u0026#171;[l]a questione appare: - ammissibile in quanto inerente attivit\u0026#224; pacificamente di natura giurisdizionale; - rilevante, inerendo la individuazione della persona fisica del giudice chiamato a decidere dell\u0026#8217;incidente di esecuzione\u0026#187; \u0026#8211; chiede di dichiarare costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen. \u0026#171;ove non prevede tra le cause di incompatibilit\u0026#224; la incompatibilit\u0026#224; del giudice che ha emesso pronunzia nel merito a decidere incidente di esecuzione che contesti la correttezza delle decisioni in tale sede assunte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, deducendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Esse sarebbero inammissibili perch\u0026#233; il giudice rimettente avrebbe identificato in modo inesatto le norme oggetto di censura: non comparirebbe, infatti, insieme all\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen., l\u0026#8217;art. 665 cod. proc. pen., il quale stabilisce che, nel procedimento penale, competente a conoscere dell\u0026#8217;esecuzione di un provvedimento \u0026#232; il giudice che lo ha deliberato. Pure nell\u0026#8217;ipotesi di accoglimento delle doglianze, si afferma, rimarrebbe in vigore tale regola generale di competenza fissata nell\u0026#8217;art. 665 cod. proc. pen. (regola che, peraltro, sarebbe giustamente motivata dall\u0026#8217;esigenza di non disperdere quanto gi\u0026#224; appreso dal giudice della cognizione quando si tratti di eseguire il provvedimento).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La questione della violazione dell\u0026#8217;art. 111 Cost. sarebbe non fondata, secondo quanto affermato in pi\u0026#249; occasioni dalla Corte di cassazione avrebbe, infatti, respinto le eccezioni d\u0026#8217;incostituzionalit\u0026#224; ritenendo che, quandanche occorra riesaminare il merito dei fatti, la competenza del giudice che ha emanato la sentenza a decidere l\u0026#8217;incidente di esecuzione non presenti profili d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 7 marzo-13 aprile 2017, n. 18522; e, ivi richiamate, sezione prima penale, sentenze 4 giugno-23 luglio 2014, n. 32843, 2-15 marzo 2004, n. 12330 e 25 marzo-23 maggio 1996, n. 1935).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta Corte, nella sentenza n. 7 del 2022, d\u0026#8217;altro canto, non avrebbe alluso a dubbi sulla legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 665 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon fondata, inoltre, sarebbe la censura riferita all\u0026#8217;art. 3 Cost. Vi sarebbero molti altri casi nei quali lo stesso giudice-persona fisica \u0026#232; competente a decidere sulle istanze che contestano la correttezza delle sue precedenti pronunce: si menzionano gli artt. 667, comma 3, 676 e 678, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso oggetto del giudizio principale, come nelle altre ipotesi indicate, all\u0026#8217;assunzione di una decisione \u003cem\u003ede plano\u003c/em\u003e seguirebbe la possibilit\u0026#224; di richiedere, allo stesso giudice, la verifica della correttezza della decisione assunta, con le garanzie del contraddittorio. L\u0026#8217;incidente di esecuzione non potrebbe, dunque, ritenersi un\u0026#8217;impugnazione, trattandosi bens\u0026#236; di istanza v\u0026#242;lta a instaurare il contraddittorio e a promuovere un riesame delle decisioni gi\u0026#224; assunte, con l\u0026#8217;adozione del provvedimento conclusivo della fase: se poi quest\u0026#8217;ultimo dovesse essere annullato con rinvio \u0026#8211; conclude la difesa statale \u0026#8211; ad assumere la nuova decisione dovr\u0026#224; essere un diverso giudice-persona fisica.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 23 maggio 2022 (reg. ord. n. 121 del 2022), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen., censurandolo nella parte in cui non prevede, tra le cause di incompatibilit\u0026#224;, quella del giudice che ha emesso la pronuncia di merito a decidere l\u0026#8217;incidente di esecuzione \u0026#171;che contesti la correttezza delle decisioni in tale sede assunte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel corso delle indagini sull\u0026#8217;ipotesi di contravvenzione di omessa denuncia del trasferimento di armi gi\u0026#224; regolarmente detenute e di esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo abitato, l\u0026#8217;indagato accedeva all\u0026#8217;oblazione, conseguendo cos\u0026#236; l\u0026#8217;estinzione del reato. Il giudice pronunciava, quindi, decreto di archiviazione del procedimento penale, disponendo, tuttavia, contestualmente la confisca delle armi oggetto del trasferimento non denunciato. Ci\u0026#242;, in adesione al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, secondo cui l\u0026#8217;art. 6 della legge n. 152 del 1975 prevede la confisca obbligatoria per tutti i reati concernenti le armi, anche nel caso in cui questi si estinguano per oblazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAvverso il decreto, l\u0026#8217;interessato proponeva incidente di esecuzione. Da un lato, contestava che la confisca fosse obbligatoria nel caso della mera omessa denuncia del trasferimento di armi, e, dall\u0026#8217;altro, rilevava la pendenza di una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale tesa a censurare proprio l\u0026#8217;automatismo della confisca anche nell\u0026#8217;ipotesi di intervenuta oblazione. A decidere sull\u0026#8217;incidente di esecuzione veniva chiamato lo stesso giudice-persona fisica che aveva adottato il decreto, il quale \u0026#8211; rilevato di essere a fronte di un\u0026#8217;istanza \u0026#171;sostanzialmente impugnatoria\u0026#187; \u0026#8211; formulava richiesta di astensione per \u0026#171;gravi ragioni di convenienza\u0026#187;. Richiesta, per\u0026#242;, respinta dal capo dell\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice dubita, tuttavia, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen. e solleva le presenti questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, mentre \u0026#232; comprensibile che non sussista alcuna incompatibilit\u0026#224; quando si tratti soltanto di garantire che l\u0026#8217;esecuzione sia conforme al giudicato o quando vengano dedotte circostanze nuove, in precedenza non valutate, non potrebbe dirsi altrettanto quando l\u0026#8217;incidente di esecuzione sia volto a contestare il merito della decisione assunta in sede di cognizione. In tal caso, emergerebbe l\u0026#8217;esigenza di evitare che la nuova pronuncia sia o possa apparire condizionata dalla \u0026#171;\u0026#8220;forza della prevenzione\u0026#8221;\u0026#187;, derivante dalle valutazioni precedentemente svolte dallo stesso giudice in ordine alla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e: valutazioni consistite, nel caso di specie, nella motivata adesione all\u0026#8217;orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;omissione censurata determinerebbe, cos\u0026#236;, la violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., per l\u0026#8217;\u0026#171;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra le fasi della cognizione e dell\u0026#8217;esecuzione\u0026#187;: ove, infatti, un\u0026#8217;identica pronuncia \u0026#8211; ossia la dichiarazione di estinzione del reato per oblazione con confisca delle armi \u0026#8211; fosse stata adottata dal giudice di primo grado, essa sarebbe stata impugnabile, con conseguente operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; \u0026#8220;verticale\u0026#8221; prevista dall\u0026#8217;art. 34, comma 1, cod. proc. pen. Sarebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., per contrasto con il principio di imparzialit\u0026#224; e terziet\u0026#224; del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, per l\u0026#8217;incompleta individuazione delle norme oggetto di censura. Secondo la difesa statale, infatti, i \u003cem\u003evulnera \u003c/em\u003ecostituzionali denunciati deriverebbero non solo e non tanto dall\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen. \u0026#8211; unica norma censurata, che individua i casi di incompatibilit\u0026#224; del giudice \u0026#8211; quanto dall\u0026#8217;art. 665, comma 1, cod. proc. pen., in base al quale \u0026#171;competente a conoscere dell\u0026#8217;esecuzione di un provvedimento \u0026#232; il giudice che lo ha deliberato\u0026#187;. In tale prospettiva, anche nell\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;accoglimento delle doglianze, rimarrebbe in vigore la regola generale sulla competenza del giudice dell\u0026#8217;esecuzione fissata nel citato art. 665, con la conseguenza che lo stesso intervento di questa Corte potrebbe non risultare decisivo per il raggiungimento dello scopo cui mira l\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non merita accoglimento, per la dirimente considerazione secondo la quale il \u0026#171;giudice\u0026#187; cui fa riferimento l\u0026#8217;art. 665, comma 1, cod. proc. pen. \u0026#232; l\u0026#8217;ufficio giudiziario, non gi\u0026#224; la persona fisica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione in parola permette \u0026#8211; ma non impone \u0026#8211; che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione si identifichi nel giudice-persona fisica che ha deliberato in sede di cognizione. La giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha, in effetti, pi\u0026#249; volte ritenuto che il magistrato che ha pronunciato il provvedimento non sia incompatibile a svolgere la fase dell\u0026#8217;esecuzione, \u0026#171;financo nei casi in cui nella fase esecutiva debbasi riesaminare il merito dei fatti\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Cass. n. 18522 del 2017). Tale identificazione, per\u0026#242;, non costituisce un imperativo; n\u0026#233; potrebbe essere altrimenti, stante anche la possibilit\u0026#224; che quel giudice-persona fisica sia stato trasferito ad altro ufficio o non appartenga pi\u0026#249; all\u0026#8217;ordine giudiziario. Ove fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen. nel senso auspicato dal rimettente, la perdurante presenza nel sistema dell\u0026#8217;art. 665, comma 1, cod. proc. pen. non sarebbe, dunque, d\u0026#8217;ostacolo alla necessaria diversit\u0026#224; del giudice-persona fisica nel caso considerato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame delle questioni va premesso che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare due principi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, essa ha chiarito che con il decreto di archiviazione \u0026#232; possibile \u0026#8211; e anzi doveroso \u0026#8211; disporre la confisca di beni, quando questa sia obbligatoria, basandosi sul rilievo che la confisca obbligatoriamente prevista dall\u0026#8217;art. 240, secondo comma, cod. pen. o da disposizioni speciali pu\u0026#242; essere disposta anche quando il procedimento si concluda con una pronuncia di proscioglimento, con le uniche eccezioni dell\u0026#8217;assoluzione nel merito e dell\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;arma a persona estranea al reato. Tale possibilit\u0026#224; viene allora riconosciuta anche ove il procedimento non pervenga alla fase del giudizio, ma termini col decreto di archiviazione (su contravvenzioni concernenti le armi, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 8-25 febbraio 2022, n. 6919 e 28 settembre-26 novembre 2021, n. 43699). Sarebbe, d\u0026#8217;altro canto, illogico che, per potersi disporre la confisca, il pubblico ministero debba esercitare l\u0026#8217;azione penale pure quando gi\u0026#224; risulti l\u0026#8217;inutilit\u0026#224; del dibattimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha stabilito che il decreto di archiviazione con cui sia stata disposta la confisca non \u0026#232; impugnabile (neppure con ricorso per cassazione), ma \u0026#232; soggetto esclusivamente al rimedio dell\u0026#8217;incidente di esecuzione davanti al giudice che lo ha emesso (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenze 8 febbraio-11 maggio 2022, n. 18535 e 15 novembre 2019-13 gennaio 2020, n. 842). L\u0026#8217;incidente di esecuzione \u0026#232;, infatti, in linea generale, lo schema procedimentale utilizzato per risolvere questioni che insorgono nella fase di esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, tra cui quelle relative alla confisca, ai sensi dell\u0026#8217;art. 676 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; necessario, altres\u0026#236;, rammentare che la disciplina sull\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento trova la sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e nella salvaguardia dei valori della terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; del giudice, mirando a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla \u0026#8220;forza della prevenzione\u0026#8221;, cio\u0026#232; dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento gi\u0026#224; assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022, n. 183 del 2013, n. 153 del 2012, n. 177 del 2010 e n. 224 del 2001). L\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice richiede, infatti, che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto \u0026#8220;terzo\u0026#8221;, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi (sentenza n. 155 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen. prevede due distinte ipotesi di incompatibilit\u0026#224; del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento, in veste di organo giudicante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 contempla la cosiddetta incompatibilit\u0026#224; \u0026#8220;verticale\u0026#8221;, determinata dall\u0026#8217;articolazione dei diversi gradi di giudizio. Essa salvaguarda la stessa effettivit\u0026#224; del sistema delle impugnazioni, le quali rinvengono la loro \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di garanzia nell\u0026#8217;alterit\u0026#224; tra il giudice che ha emesso la decisione impugnata e quello chiamato a riesaminarla. Testualmente, la disposizione limita, peraltro, l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; \u0026#8220;verticale\u0026#8221; \u0026#8211; sia essa di tipo \u0026#8220;ascendente\u0026#8221; (gradi successivi) o \u0026#8220;discendente\u0026#8221; (giudizio di rinvio dopo l\u0026#8217;annullamento) \u0026#8211; al giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare \u0026#171;sentenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo comma 2 disciplina, invece, la cosiddetta incompatibilit\u0026#224; \u0026#8220;orizzontale\u0026#8221;, attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che immediatamente la precede. Tale disposizione \u0026#232; costruita secondo la tecnica della casistica tassativa: \u0026#171;[n]on pu\u0026#242; partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell\u0026#8217;udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull\u0026#8217;impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere\u0026#187;. Essa \u0026#232; stata colpita, nel corso del tempo, da numerose declaratorie di illegittimit\u0026#224; costituzionale di tipo additivo, che hanno esteso le ipotesi di operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Anche di recente \u0026#8211; nelle sentenze n. 91 del 2023, n. 64 e n. 16 del 2022 \u0026#8211; questa Corte ha ribadito che, per ritenersi sussistente l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; endoprocessuale del giudice, devono concorrere le seguenti condizioni. Occorre, cio\u0026#232;, che: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e; b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all\u0026#8217;assunzione di una decisione; c) quest\u0026#8217;ultima abbia natura non \u0026#8220;formale\u0026#8221;, ma \u0026#8220;di contenuto\u0026#8221;, ovvero comporti valutazioni sul merito dell\u0026#8217;ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale ultimo riguardo, la giurisprudenza costituzionale \u0026#232; costante, a partire almeno dal 1996, nel ritenere \u0026#171;del tutto ragionevole che, all\u0026#8217;interno di ciascuna delle fasi \u0026#8211; intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva \u0026#8211;, resti, in ogni caso, preservata l\u0026#8217;esigenza di continuit\u0026#224; e di globalit\u0026#224;, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessit\u0026#224; di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 7 del 2022, n. 66 del 2019, n. 18 del 2017, n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999)\u0026#187; (sentenze n. 64 del 2022 e, nello stesso senso, n. 91 del 2023). In questi casi, \u0026#171;il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice \u0026#232; gi\u0026#224; correttamente investito [\u0026#8230;]\u0026#187; (sentenza n. 177 del 1996).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Orbene, non ostante il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non lo specifichi, dal tenore complessivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si desume che oggetto delle censure \u0026#232; la disciplina dell\u0026#8217;art. 34, comma 1, cod. proc. pen. Le doglianze sono difatti basate sull\u0026#8217;asserita natura \u0026#171;sostanzialmente impugnatoria\u0026#187; dell\u0026#8217;incidente di esecuzione nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Va in proposito ricordato che questa Corte, con due pronunce, ha esteso il regime dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; \u0026#8220;verticale\u0026#8221; all\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di taluni provvedimenti emessi dal giudice dell\u0026#8217;esecuzione nella forma dell\u0026#8217;ordinanza: si tratta, in specie, di quelli relativi all\u0026#8217;applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale di reati e del reato continuato (sentenza n. 183 del 2013) e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ealla rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio (sentenza n. 7 del 2022, diffusamente richiamata dal rimettente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, in ambo i casi, ha rilevato che, sebbene nell\u0026#8217;ambito di un procedimento di esecuzione, il giudice \u0026#232; chiamato a una valutazione che travalica la stretta esecuzione del provvedimento e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione; \u0026#232; per tale ragione che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione che ha pronunciato l\u0026#8217;ordinanza annullata con rinvio non dovr\u0026#224; decidere un\u0026#8217;altra volta sulla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e. Il giudice dell\u0026#8217;esecuzione si trovava, infatti, investito di \u0026#171;frammenti di cognizione\u0026#187; inseriti nella fase esecutiva, essendo chiamato ad effettuare, con effetti di modifica del giudicato, accertamenti attinenti al merito delle imputazioni e che implicavano una valutazione del materiale probatorio. Di l\u0026#224; dalla forma assunta dalla decisione \u0026#8211; quella appunto dell\u0026#8217;ordinanza \u0026#8211; ove la stessa fosse stata annullata con rinvio dalla Corte di legittimit\u0026#224;, emergeva quindi l\u0026#8217;esigenza di rendere il giudice del rinvio immune dalla \u0026#8220;forza della prevenzione\u0026#8221;, allo stesso modo che se analoga decisione fosse stata presa con sentenza dal giudice della cognizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Le questioni ora all\u0026#8217;esame riguardano un caso significativamente diverso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl provvedimento al quale il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e intenderebbe annettere efficacia \u0026#8220;pregiudicante\u0026#8221; \u0026#232; qui rappresentato da un decreto di archiviazione, provvedimento privo del carattere della definitivit\u0026#224; e inidoneo alla formazione del giudicato. Si tratta, in specie, di un decreto di archiviazione emesso \u003cem\u003ede plano\u003c/em\u003e, con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto la confisca di beni senza alcun vaglio sul merito dell\u0026#8217;accusa, ma sulla base del mero riscontro della natura obbligatoria della confisca in rapporto ai reati per i quali era stato avviato il procedimento penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome affermato dalla Corte di cassazione, in casi come questo l\u0026#8217;incidente di esecuzione ha essenzialmente lo scopo di garantire che possa instaurarsi il contraddittorio tra le parti, offrendo una sede processuale adeguata, \u0026#171;a fronte della \u0026#8220;fluidit\u0026#224;\u0026#8221; e della provvisoriet\u0026#224; che caratterizzano i provvedimenti di archiviazione, per contestare la possibilit\u0026#224; di disporre la confisca obbligatoria\u0026#187; (cos\u0026#236;, Cass., n. 18535 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulle materie indicate dall\u0026#8217;art. 676 cod. proc. pen., tra cui la confisca, il giudice dell\u0026#8217;esecuzione procede secondo lo schema previsto dall\u0026#8217;art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: provvede, cio\u0026#232;, con ordinanza emessa \u003cem\u003ede plano \u003c/em\u003e\u0026#8211; \u0026#171;senza formalit\u0026#224;\u0026#187; \u0026#8211; contro cui il pubblico ministero e l\u0026#8217;interessato possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, che si svolge nelle forme della camera di consiglio \u0026#8220;partecipata\u0026#8221; prevista dall\u0026#8217;art. 666 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha ripetutamente escluso che il giudice che ha adottato il provvedimento \u003cem\u003ede plano\u003c/em\u003e sia incompatibile a pronunciarsi sull\u0026#8217;opposizione, e ci\u0026#242; in quanto l\u0026#8217;opposizione non ha natura di mezzo di impugnazione, ma consiste in un\u0026#8217;istanza volta ad ottenere una decisione nel contraddittorio tra le parti (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 14 febbraio-19 giugno 2017, n. 30638; Cass., n. 18522 del 2017; Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 17 marzo-5 maggio 2016, n. 18872).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi l\u0026#224; da ogni considerazione \u0026#8220;nominalistica\u0026#8221;, va ravvisato come il caso in esame sia strutturalmente identico: il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha disposto la confisca con provvedimento \u003cem\u003ede plano \u003c/em\u003e\u0026#8211; sia pure in veste di giudice della cognizione, anzich\u0026#233; dell\u0026#8217;esecuzione \u0026#8211; e l\u0026#8217;incidente di esecuzione ha lo scopo di provocare una decisione preceduta dal confronto in contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon coglie, perci\u0026#242;, nel segno, la prospettazione del giudice rimettente, che denuncia la valenza impugnatoria dell\u0026#8217;opposizione al decreto d\u0026#8217;archiviazione che ha disposto la confisca delle armi. Non s\u0026#8217;intravvede, dunque, la violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., poich\u0026#233; non possono effettuarsi assimilazioni con il normale operare dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; nell\u0026#8217;articolazione fra i gradi del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, piuttosto, di una sequenza procedimentale in cui \u0026#232; ammesso il contraddittorio differito ed eventuale, a istanza di parte: sequenza che questa Corte ha specificamente riconosciuto compatibile con i principi del giusto processo (in tal senso, di recente, sentenza n. 74 del 2022). Il rispetto del principio del contraddittorio, d\u0026#8217;altro canto, \u0026#171;non impone che esso si esplichi con le medesime modalit\u0026#224; in ogni tipo di procedimento e neppure sempre e necessariamente nella fase iniziale dello stesso, onde non sono in contrasto con l\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito: \u0026#8220;i quali, cio\u0026#232;, in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema della decisione \u003cem\u003ede plano\u003c/em\u003e seguita da una fase a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al \u003cem\u003edecisum\u003c/em\u003e\u0026#8221; (tra le molte, sentenza n. 115 del 2001 e ordinanze n. 291 del 2005, n. 352, n. 172 e n. 8 del 2003)\u0026#187; (ordinanza n. 255 del 2009; pi\u0026#249; recentemente, sentenza n. 91 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Tra l\u0026#8217;altro, nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;incidente d\u0026#8217;esecuzione potr\u0026#224; essere svolta quella verifica, non espletata in sede di archiviazione, circa la responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;indagato per il fatto illecito che, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 5 del 2023, sopravvenuta alla proposizione delle odierne questioni, si rende necessaria per disporre la confisca obbligatoria delle armi anche quando il reato sia estinto per oblazione. Questa Corte ha, infatti, ritenuto non incompatibile con la Costituzione l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della confisca nelle ipotesi in cui la contravvenzione in materia di armi sia estinta per oblazione, precisando, tuttavia, che tale applicazione non \u0026#232; automatica. La citata sentenza n. 5 del 2023 ha affermato che il giudice, investito nella fase dibattimentale di una richiesta di oblazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., deve accertare, \u0026#171;nel contraddittorio tra le parti, la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l\u0026#8217;applicazione: e dunque l\u0026#8217;effettiva commissione del fatto di reato da parte dell\u0026#8217;imputato, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, tenendo conto delle eventuali allegazioni difensive dell\u0026#8217;imputato stesso. Di tutto ci\u0026#242; dovr\u0026#224; essere dato conto nella motivazione della sentenza di cui all\u0026#8217;art. 141, comma 4, norme att. cod. proc. pen.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Alla luce di tali considerazioni, le questioni sono non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice\u0026#160;per le\u0026#160;indagini\u0026#160;preliminari\u0026#160;del Tribunale ordinario di Macerata con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Incompatibilit\u0026#224; del giudice - Omessa previsione dell\u0027incompatibilit\u0026#224; del giudice che ha emesso pronuncia nel merito [nella specie, decreto di archiviazione, per intervenuta oblazione, del procedimento per i reati di cui agli artt. 703 e 697 codice penale e agli artt. 17 e 38 del regio decreto n. 773 del 1931 e contestuale confisca e versamento alla Direzione di artiglieria delle armi e munizioni oggetto di trasferimento non denunziato] a decidere l\u0027incidente di esecuzione che contesti la correttezza delle decisioni in tale sede assunte.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45789","titoletto":"Processo penale - Incompatibilità del giudice - Fondamento costituzionale - Tutela della terzietà e imparzialità del giudice - Condizioni - Valutazione \"contenutistica\" sulla medesima res iudicanda in precedente e distinta fase del procedimento (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto l\u0027art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l\u0027incompatibilità del GIP che ha disposto la confisca delle armi, nel decreto di archiviazione per estinzione del reato a seguito di oblazione, a decidere sull\u0027incidente di esecuzione con cui si contesta l\u0027applicazione della confisca). (Classif. 199028).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa disciplina sull’incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento trova la sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, mirando a escludere che questi possa essere condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 7/2022 - mass. 44517; S. 183/2013 - mass. 37211, 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/2010 - mass. 34664; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 155/1996 - mass. 22416, 22417, 22422, 22424\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer potersi ritenere sussistente l’incompatibilità endoprocessuale del giudice, devono concorrere le seguenti condizioni: a) che le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e; b) che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all’assunzione di una decisione; c) che quest’ultima abbia natura non “formale”, ma “di contenuto”, ovvero comporti valutazioni sul merito dell’ipotesi di accusa; d) che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 91/2023 - mass. 45600; S. 64/2022 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e44655; S. 16/2022- mass. 44520, 44521\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e. \u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAi fini dell’incompatibilità è necessario che la precedente valutazione si collochi in una distinta fase del procedimento. È del tutto ragionevole, infatti, che, all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – resti, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. In questi casi, il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 7/2022 - mass. 44517; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; S. 66/2019 - mass. 42112, 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; O. 232/1999 - mass. 24782; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. – dell’art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che ha emesso la pronuncia di merito a decidere l’incidente di esecuzione che contesti la correttezza delle decisioni assunte in tale sede. Il decreto di archiviazione per oblazione con contestuale confisca delle armi – cui il rimettente annette nella specie efficacia pregiudicante – è un provvedimento emesso \u003cem\u003ede plano\u003c/em\u003e, senza alcun vaglio sul merito dell’accusa, sulla base del mero riscontro della natura obbligatoria della confisca in rapporto ai reati oggetto del procedimento; in questi casi, l’incidente di esecuzione non ha natura impugnatoria, ma – al pari dell’opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione nelle materie indicate dall’art. 676 cod. proc. pen., tra cui la confisca – è volto unicamente a provocare una decisione nel contraddittorio pieno tra le parti. La situazione in esame non è pertanto assimilabile al normale operare dell’incompatibilità nell’articolazione fra i gradi del processo prevista dal comma 1 dell’art. 34 cod. proc. pen. e non è quindi ravvisabile alcuna disparità di trattamento rispetto all’ipotesi in cui la decisione sulla confisca sia adottata con sentenza dal giudice di primo grado. Nell’ambito dell’incidente d’esecuzione potrà tra l’altro essere svolta la verifica, non espletata in sede di archiviazione, circa la responsabilità dell’indagato per il fatto illecito che – a seguito della sopravvenuta sentenza n. 5 del 2023 – è ora necessaria per disporre la confisca obbligatoria, ma non più automatica, delle armi anche quando il reato sia estinto per oblazione).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45790","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45790","titoletto":"Contraddittorio (diritto al) - In genere - Procedimenti a contraddittorio eventuale e differito - Compatibilità con i principi del giusto processo. (Classif. 063001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl rispetto del principio del contraddittorio non impone che esso si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e neppure sempre e necessariamente nella fase iniziale dello stesso, onde non sono in contrasto con i principi del giusto processo (art. 111, secondo comma, Cost.) i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito, i quali, cioè, in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema della decisione \u003cem\u003ede plano\u003c/em\u003e seguita da una fase a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al \u003cem\u003edecisum\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003eS. 91/2023 - mass. 45600; S. 74/2022 - mass. 44758; O. 255/2009 - mass. 33876; O. 291/2005 - mass. 29653; O. 352/2003 - mass. 28165; O. 8/2003 - mass. 27504; S. 115/2001 - mass. 26175\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45789","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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