GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2025/10

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Giudici : Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO, Filippo            PATRONI GRIFFI, Marco    D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni  PITRUZZELLA, Antonella  SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di ammissibilit\u0026#224;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003epopolare per l\u0026#8217;abrogazione della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u0026#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione), come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, iscritto al n. 181 del registro ammissibilit\u0026#224; \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVista\u003c/em\u003e l\u0026#8217;ordinanza del 12 dicembre 2024 con la quale l\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Alfonso Celotto per il Comitato nazionale caccia e natura e altri, Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Vittorio Angiolini e Enrico Grosso per Giovanni Maria Flick, nella qualit\u0026#224; di Presidente del Comitato promotore del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 dicembre 2024, l\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, costituito presso la Corte di cassazione, a norma dell\u0026#8217;art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum\u003cem\u003e \u003c/em\u003eprevisti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare abrogativo proposto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 75 della Costituzione, rispettivamente da cinquecentomila elettori, nonch\u0026#233; dai Consigli regionali delle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Toscana e dalla Regione autonoma Sardegna, denominato \u0026#171;Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u0026#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione: abrogazione totale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Al fine di \u0026#171;dare pi\u0026#249; completa e fedele descrizione dell\u0026#8217;oggetto della consultazione popolare\u0026#187;, tenendo conto delle osservazioni degli stessi promotori, l\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e ha ritenuto opportuno integrare il quesito, originario \u0026#171;Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, \u0026#8220;Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u0026#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione\u0026#187;, aggiungendovi l\u0026#8217;espressione \u0026#171;, come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; stata pertanto dichiarata conforme alle disposizioni di legge la richiesta di \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003epopolare abrogativo sul seguente quesito unificato: \u0026#171;Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, \u0026#8220;Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u0026#8217;articolo 116, terzo comma, della Cost., come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024\u0026#8221;?\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione dell\u0026#8217;ordinanza dell\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 20 gennaio 2025, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell\u0026#8217;art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In data 8 gennaio 2025, la Regione Veneto ha depositato atto denominato \u0026#8220;di intervento\u0026#8221; nel quale ha chiesto che il quesito sia dichiarato inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInnanzitutto, la difesa regionale evidenzia che \u0026#8211; in considerazione del \u0026#171;carattere profondamente demolitorio\u0026#187; della sentenza n. 192 del 2024 \u0026#8211; il voto sul \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003ein esame finirebbe per avere a oggetto disposizioni residue vigenti, ancorch\u0026#233; inapplicabili, e \u0026#171;disposizioni non vigenti, che (eventualmente) verranno alla luce\u0026#187;, ma di cui allo stato sarebbe ignoto il contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo, ribadisce la Regione Veneto, \u0026#171;[n]on pu\u0026#242; riguardare, piuttosto che disposizioni, interpretazioni di enunciati e, men che meno, vuoti normativi\u0026#187;. Il quesito in esame sarebbe dunque privo dei caratteri dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224;, della chiarezza e dell\u0026#8217;intelligibilit\u0026#224;. In realt\u0026#224;, esso sarebbe volto a colpire l\u0026#8217;art. 116, terzo comma, Cost., obiettivo non perseguibile con lo strumento del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, bens\u0026#236; con la procedura di cui all\u0026#8217;art. 138 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In data 7 gennaio 2025, il Comitato nazionale caccia e natura, la Federazione italiana della caccia, l\u0026#8217;Unione nazionale enalcaccia pesca e tiro, l\u0026#8217;Associazione nazionale libera caccia, l\u0026#8217;ARCI caccia nazionale, l\u0026#8217;Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell\u0026#8217;ambiente naturale (ANUU Migratoristi) e l\u0026#8217;Associazione italiana della caccia \u0026#8211; Italcaccia hanno depositato atto denominato \u0026#8220;di intervento\u0026#8221; in cui \u0026#232; stato richiesto che questa Corte dichiari l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della richiesta di \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003eabrogativo in esame e che sollevi, per quanto occorra, dinanzi a s\u0026#233; questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come novellato dall\u0026#8217;art. 38-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (\u003cem\u003eGovernance\u003c/em\u003e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, per violazione degli artt. 1 e 75 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso di tali soggetti, l\u0026#8217;istituzione della piattaforma telematica per la raccolta delle sottoscrizioni avrebbe determinato un\u0026#8217;eccessiva semplificazione delle modalit\u0026#224; di accesso al \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003eabrogativo, facendo venir meno \u0026#171;il filtro di seriet\u0026#224; della richiesta referendaria, insito nella previsione ad opera dell\u0026#8217;art. 75 Cost. di una soglia minima di sottoscrittori pari a 500.000 elettori, col rischio concreto di proliferazione incontrollata di quesiti referendari\u0026#187; e, soprattutto, di snaturare l\u0026#8217;essenza dell\u0026#8217;istituto\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche, da eccezionale strumento di democrazia diretta, rischierebbe di diventare un ordinario (ma distorto) strumento di democrazia rappresentativa, \u0026#171;mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 16 del 1978).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In data 8 gennaio 2025, il Comitato dei promotori ha depositato una memoria in cui ha chiesto che il quesito venga dichiarato ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo avere evidenziato le ragioni della chiarezza e unitariet\u0026#224; del quesito, avente ad oggetto l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;intera legge n. 86 del 2024, la difesa dei promotori esclude che la stessa legge possa ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessaria. Infatti, rileva il Comitato, l\u0026#8217;art. 116, terzo comma, Cost. conterrebbe una disciplina suscettibile di autonoma applicazione, anche solo in forza di singole \u0026#171;deroghe all\u0026#8217;ordinaria ripartizione delle funzioni\u0026#187;, da attivarsi per ciascuno specifico caso per il tramite di legge rinforzata. Ci\u0026#242; escluderebbe la necessit\u0026#224; di una legge generale che disciplini l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;autonomia differenziata per consentirne il concreto funzionamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del Comitato, il quesito referendario sarebbe ammissibile anche sotto il profilo della sua omogeneit\u0026#224; e della matrice unitaria dello stesso. La richiesta di abrogazione totale della legge n. 86 del 2024 manifesterebbe \u0026#171;la volont\u0026#224; complessiva e unidirezionale di abrogare l\u0026#8217;intera legge che, con lo scopo di rendere pi\u0026#249; agevole l\u0026#8217;iter procedurale diretto alla formulazione delle singole intese e alla successiva approvazione delle singole leggi rinforzate, mette il governo al centro di un processo politico avente come esito finale quello di accentuare lo spirito \u0026#8220;competitivo\u0026#8221; del regionalismo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la difesa del Comitato promotore deduce l\u0026#8217;assenza di alcun collegamento della legge n. 86 del 2024 con leggi di bilancio, escluse dall\u0026#8217;ambito del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e ai sensi dell\u0026#8217;art. 75, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto nel giudizio di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e \u003cem\u003ein diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e su cui questa Corte deve pronunciarsi in base all\u0026#8217;art. 75, secondo comma, Cost., dichiarata conforme a legge con ordinanza del 12 dicembre 2024 dell\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, costituito presso la Corte di cassazione, riguarda l\u0026#8217;abrogazione della legge n. 86 del 2024, come risultante all\u0026#8217;esito della sentenza n. 192 del 2024 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito del procedimento svoltosi di fronte all\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, il quesito unificato \u0026#232; il seguente: \u0026#171;Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, \u0026#8220;Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u0026#8217;articolo 116, terzo comma, della Cost., come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024\u0026#8221;?\u0026#187;. Ad esso \u0026#232; stata attribuita la seguente denominazione: \u0026#171;Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u0026#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione: abrogazione totale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, occorre rilevare che, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025, \u0026#232; stato consentito \u0026#8211; come pi\u0026#249; volte avvenuto in passato (da ultimo, sentenze n. 60, n. 59, e n. 56 del 2022) \u0026#8211; l\u0026#8217;illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e ai sensi dell\u0026#8217;art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, nonch\u0026#233; brevi integrazioni orali degli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata e tuttavia interessati alla decisione sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e (nel caso di specie la Regione Veneto e le associazioni e i comitati indicati al punto 5 del \u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, non pu\u0026#242; essere accolta la sollecitazione rivolta a questa Corte dal Comitato nazionale caccia e natura e altri, affinch\u0026#233; sia oggetto di autorimessione la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020, come modificato dall\u0026#8217;art. 38-\u003cem\u003equater \u003c/em\u003edel d.l. n. 77 del 2021, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, la disposizione cui si rivolgono le censure di tali soggetti disciplina le modalit\u0026#224; di raccolta telematica delle sottoscrizioni e attiene, dunque, ad una fase del procedimento referendario diversa e precedente rispetto a quella in esame, che \u0026#232; volta alla verifica dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del quesito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 32, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, la valutazione della legittimit\u0026#224; degli atti compiuti nella fase di raccolta delle sottoscrizioni compete all\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e. Peraltro, quest\u0026#8217;ultimo, nell\u0026#8217;ordinanza del 12 dicembre 2024, ha espressamente esaminato le eccezioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale formulate dagli stessi soggetti e le ha ritenute manifestamente infondate. Del resto, dalla stessa ordinanza si evince che il \u003cem\u003equorum \u003c/em\u003eprevisto dall\u0026#8217;art. 75, primo comma, Cost., \u0026#232; stato comunque raggiunto indipendentemente dalle sottoscrizioni telematiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Occorre, inoltre, precisare che l\u0026#8217;oggetto originario della richiesta referendaria in esame era costituito dalla legge n. 86 del 2024, adottata in dichiarata \u0026#171;attuazione dell\u0026#8217;autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u0026#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione\u0026#187;. Al fine di \u0026#171;dare pi\u0026#249; completa e fedele descrizione dell\u0026#8217;oggetto della consultazione popolare\u0026#187;, il quesito unificato \u0026#8211; come gi\u0026#224; rilevato \u0026#8211; \u0026#232; stato integrato dall\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e mediante il richiamo alla sopravvenuta sentenza n. 192 del 2024 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;impianto originario della legge n. 86 del 2024 \u0026#232; stato profondamente modificato dalla sentenza predetta, con interventi di tipo caducatorio, sostitutivo e additivo, nonch\u0026#233; con decisioni interpretative di rigetto (per l\u0026#8217;analisi di tali interventi si rinvia ai successivi punti 7 e 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della richiesta referendaria \u0026#232; volto a \u0026#171;verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilit\u0026#224; sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall\u0026#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione, attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall\u0026#8217;interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 174 del 2011, n. 137 del 1993, n. 48 del 1981 e n. 70 del 1978): omogeneit\u0026#224;, chiarezza e semplicit\u0026#224;, completezza, coerenza, idoneit\u0026#224; a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell\u0026#8217;operazione referendaria\u0026#187; (sentenze n. 59 del 2022 e n. 17 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Occorre in proposito rilevare che non sussiste alcuna delle cause di inammissibilit\u0026#224; indicate nell\u0026#8217;art. 75, secondo comma, Cost., poich\u0026#233; l\u0026#8217;oggetto del quesito non \u0026#232; riconducibile alle categorie di leggi ivi elencate, neppure in via di interpretazione logico-sistematica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; In particolare, non \u0026#232; ravvisabile il limite delle leggi tributarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, \u0026#171;con la dizione \u0026#8220;leggi tributarie\u0026#8221; contenuta nell\u0026#8217;art. 75, secondo comma, della Costituzione, il legislatore costituente [ha] fatto riferimento a tutte quelle disposizioni che disciplinano il rapporto tributario nel suo insieme. In essa rientrano, pertanto, sia le norme che riguardano il momento costitutivo dell\u0026#8217;imposizione, sia quelle che disciplinano gli aspetti dinamici del rapporto, e cio\u0026#232; il suo svolgimento nell\u0026#8217;accertamento e nell\u0026#8217;applicazione del tributo con la riscossione dello stesso\u0026#187; (tra le molte, sentenza n. 51 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, la legge n. 86 del 2024, all\u0026#8217;art. 5, disciplina una particolare destinazione delle entrate fiscali, prevedendo che le funzioni oggetto di conferimento siano finanziate attraverso la compartecipazione al gettito di uno o pi\u0026#249; tributi erariali maturato nel territorio della regione interessata. Si tratta, tuttavia, di disposizioni che non attengono n\u0026#233; al momento costitutivo, n\u0026#233; a quello attuativo di una fattispecie impositrice, bens\u0026#236; alla individuazione delle modalit\u0026#224; di finanziamento delle funzioni conferite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; La legge n. 86 del 2024 neppure pu\u0026#242; essere ricompresa nella categoria delle leggi di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge in esame contiene, effettivamente, all\u0026#8217;art. 3, commi 1, 9 e 10, alcuni riferimenti alla manovra di finanza pubblica 2023, in particolare ai commi da 791 a 801-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 1 della legge 19 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025). Tuttavia, queste disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 192 del 2024; e, comunque, nel testo originario erano richiamate ai soli fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa inoltre evidenziato che nelle disposizioni dell\u0026#8217;art. 9 della legge n. 86 del 2024 \u0026#8211; che prevedono l\u0026#8217;invarianza finanziaria conseguente all\u0026#8217;applicazione delle singole intese, individuano le modalit\u0026#224; di finanziamento dei LEP e impongono alle regioni differenziate di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica \u0026#8211; non \u0026#232; ravvisabile quello stretto collegamento genetico, strutturale e funzionale con la procedura di bilancio, che \u0026#232; richiesto per qualificare una legge sottoposta a richiesta referendaria come appartenente alla categoria in esame (tra le molte, sentenze n. 12 del 1995 e n. 2 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; La giurisprudenza di questa Corte, altres\u0026#236;, ha ritenuto preclusa al \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e l\u0026#8217;abrogazione di leggi costituzionalmente necessarie od obbligatorie (sentenze n. 57, n. 56 e n. 50 del 2022, n. 10 del 2020, n. 15 e 16 del 2008, n. 49 del 2000 e n. 35 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, va escluso che la legge n. 86 del 2024 sia costituzionalmente necessaria ai fini dell\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;art. 116, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa sentenza n. 192 del 2024 ha, invero, riconosciuto l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; \u0026#8211; e non la necessit\u0026#224; \u0026#8211; della suddetta legge, al fine di \u0026#8220;guidare\u0026#8221; e dare ordine al processo di attuazione del regionalismo differenziato (punto 7.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Restano da esaminare i limiti di ammissibilit\u0026#224; che riguardano il quesito referendario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa richiesta referendaria in esame presenta caratteri peculiari, in quanto l\u0026#8217;originaria disciplina contenuta nella legge n. 86 del 2024 \u0026#232; stata profondamente incisa dalla sentenza n. 192 del 2024, sopravvenuta alla presentazione della stessa richiesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale pronuncia, infatti, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di molteplici disposizioni della predetta legge; ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale consequenziale di altre disposizioni della medesima e di altra legge (legge n. 197 del 2022); ha fornito l\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata di ulteriori disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di questo intervento, l\u0026#8217;Ufficio centrale presso la Corte di cassazione \u0026#8211; chiamato a decidere sulla necessit\u0026#224; di arrestare la procedura referendaria, ovvero di trasferire l\u0026#8217;oggetto del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e sulla legge n. 86 del 2024, \u0026#171;come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024\u0026#187; \u0026#8211; ha ritenuto che, nonostante il \u0026#171;massiccio effetto demolitorio\u0026#187; determinato da tale pronuncia, fosse ancora vigente un \u0026#171;fondo regolativo\u0026#187; idoneo \u0026#171;a concretare la permanenza [della] materia referendaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Spetta ora a questa Corte valutare se \u0026#8211; nonostante il \u0026#171;massiccio effetto demolitorio\u0026#187; \u0026#8211; la permanenza del suddetto \u0026#171;fondo regolativo\u0026#187;, ritenuto sufficiente ad assicurare la conformit\u0026#224; a legge della richiesta referendaria, costituisca una condizione altrettanto sufficiente a consentire l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, quanto alla possibilit\u0026#224; di esprimere un voto libero e consapevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; necessario, in sostanza, interrogarsi se l\u0026#8217;elettore sia posto nelle condizioni di comprendere quale sia l\u0026#8217;oggetto della richiesta di abrogazione, quali le sue conseguenze e quali le finalit\u0026#224; che con essa si intendono perseguire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre rammentare che \u0026#232; il principio di libert\u0026#224; del voto e, dunque, il rispetto degli artt. 1 e 48 Cost., a imporre la chiarezza del quesito referendario. Al riguardo, questa Corte ha affermato che \u0026#171;[i]l \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e nel suo significato, prima ancora che nella sua disciplina, nella sua collocazione e valore nel sistema, consiste in una scelta [\u0026#8230;]. Ora, la possibilit\u0026#224; di scelta, cio\u0026#232; il \u003cem\u003eproprium\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;istituto referendario, viene meno quando la libert\u0026#224; di voto dell\u0026#8217;elettore venga coartata. Ed essa \u0026#232; coartata, non gi\u0026#224; solo, ovviamente, nel caso limite della violenza fisica, come in quelli, meno irreali, pi\u0026#249; subdoli e multiformi di violenza morale, ma altres\u0026#236; nei casi di formulazione, n\u0026#233; semplice, n\u0026#233; chiara. [\u0026#8230;] Nelle consultazioni popolari, e perci\u0026#242; anche in quelle referendarie, in cui non \u0026#232; concepibile una risposta articolata, la nettezza della scelta postula la nettezza del quesito, la sua semplicit\u0026#224;, cio\u0026#232; essenzialit\u0026#224;, la sua chiarezza, cio\u0026#232; la sua inconfondibilit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 27 del 1981). Per questi motivi \u0026#232; stata esclusa l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della richiesta allorch\u0026#233; \u0026#171;il quesito, creando disorientamento, risulta privo di quella chiarezza, che assicura l\u0026#8217;espressione di un voto consapevole\u0026#187; (sentenza n. 28 del 1987).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, il giudizio di ammissibilit\u0026#224; sul quesito referendario deve tenere in considerazione molteplici aspetti, al fine di evitare usi impropri \u0026#8211; e irragionevoli \u0026#8211; di un importante strumento di democrazia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl quesito qui in esame appare formalmente lineare, poich\u0026#233; consiste nel richiedere se si voglia abrogare integralmente la legge n. 86 del 2024, non pi\u0026#249; nel suo contenuto originario, ma per quanto risulta dalla sentenza n. 192 del 2024 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorrono, tuttavia, valutazioni anche in ordine all\u0026#8217;oggetto e alla finalit\u0026#224; del quesito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella giurisprudenza costituzionale, infatti, \u0026#232; stato precisato che il quesito deve essere chiaro e univoco quanto al suo oggetto (sentenza n. 49 del 2022). E, inoltre, che chiarezza e univocit\u0026#224; sono \u0026#171;desumibili dalla finalit\u0026#224; incorporata nel quesito, cio\u0026#232; dalla finalit\u0026#224; obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione e all\u0026#8217;incidenza del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e sul quadro normativo di riferimento\u0026#187; (sentenza n. 59 del 2022; nello stesso senso sentenze n. 28 del 2017, n. 17 del 2016 e n. 24 del 2011). Tutto ci\u0026#242; per garantire la libera e consapevole espressione del voto da parte dell\u0026#8217;elettore, al fine di assicurare il rispetto degli artt. 1 e 48 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Il quesito in esame si dimostra \u0026#8211; sotto il profilo sostanziale \u0026#8211; privo di chiarezza quanto al suo oggetto, che, come pi\u0026#249; volte sottolineato, riguarda l\u0026#8217;abrogazione della legge n. 86 del 2024, quale risultante a seguito della sentenza n. 192 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Questa sentenza, innanzitutto, ha stabilito che l\u0026#8217;attribuzione di ulteriore autonomia alle regioni debba riguardare \u0026#171;specifiche funzioni\u0026#187; e non \u0026#171;materie o ambiti di materie\u0026#187; e che la richiesta di funzioni debba essere adeguatamente motivata dalle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl fondamento di tale decisione relativa all\u0026#8217;oggetto della devoluzione risiede soprattutto nell\u0026#8217;interpretazione sistematica dell\u0026#8217;art. 116, terzo comma, Cost., letto alla luce del principio di sussidiariet\u0026#224;. Questa Corte, in particolare, ha stabilito che \u0026#171;l\u0026#8217;art. 116, terzo comma, Cost., richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un\u0026#8217;idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiariet\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; La sentenza n. 192 del 2024 ha poi ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di gran parte dell\u0026#8217;art. 3 della legge n. 86 del 2024, che disciplina l\u0026#8217;individuazione dei LEP, censurando sia la delega legislativa per la determinazione dei LEP sulla base di \u0026#8220;nuovi\u0026#8221; criteri non specificati, sia i criteri vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, ossia quelli previsti dalla precedente legge n. 197 del 2022. Per effetto di tale duplice dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale non c\u0026#8217;\u0026#232; modo, attualmente, di individuare i LEP di cui alla suddetta legge n. 86 del 2024: i \u0026#8220;nuovi\u0026#8221; criteri non ci sono e quelli vigenti non hanno pi\u0026#249; efficacia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltrimenti detto, la richiamata sentenza n. 192 del 2024 \u0026#8211; avendo dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale sia dei commi dell\u0026#8217;indicato art. 3 che riguardavano l\u0026#8217;individuazione, futura e a regime, dei LEP, sia del comma che faceva salva transitoriamente l\u0026#8217;individuazione dei LEP secondo i criteri e il procedimento di cui alla legge n. 197 del 2022 \u0026#8211; comporta che allo stato non \u0026#232; possibile individuare i \u0026#8220;nuovi\u0026#8221; LEP e che il \u0026#8220;vecchio\u0026#8221; criterio di determinazione dei LEP non \u0026#232; pi\u0026#249; applicabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResiduano \u0026#8211; \u0026#232; vero \u0026#8211; le materie \u0026#8220;no-LEP\u0026#8221;. Ma in realt\u0026#224; anche queste sono incise dall\u0026#8217;interpretazione fornita dalla sentenza n. 192 del 2024, l\u0026#224; dove ha affermato che \u0026#171;[a]lla luce delle considerazioni sopra esposte, cio\u0026#232; della necessit\u0026#224; di determinare il relativo LEP (e costo standard) qualora si trasferisca una funzione attinente ad un diritto civile o sociale, l\u0026#8217;art. 3, comma 3, va interpretato in senso conforme a Costituzione: nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come \u0026#8220;no-LEP\u0026#8221;, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia \u0026#8216;\u0026#8216;no-LEP\u0026#8221; e incidente su un diritto civile o sociale, occorrer\u0026#224; la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha inoltre rilevato \u0026#171;che vi sono delle materie, cui pure si riferisce l\u0026#8217;art. 116, terzo comma, Cost., alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento \u0026#232;, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiariet\u0026#224;. Vi sono, infatti, motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento\u0026#187;. Tra queste materie non trasferibili ve ne sono anche due \u0026#8220;no-LEP\u0026#8221;: il \u0026#171;commercio con l\u0026#8217;estero\u0026#187; e le \u0026#171;professioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto vi \u0026#232; stato: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) il trasversale ridimensionamento dell\u0026#8217;oggetto di qualsiasi possibile trasferimento (solo specifiche funzioni e non gi\u0026#224; materie); \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) la paralisi \u0026#8211; fino ad un futuro intervento del legislatore \u0026#8211; dell\u0026#8217;individuazione dei LEP di cui alla suddetta legge n. 86 del 2024; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) la conseguente impossibilit\u0026#224; di trasferire specifiche funzioni relative a \u0026#8220;materie LEP\u0026#8221;, nonch\u0026#233; \u0026#8211; per la stessa ragione \u0026#8211; relative a materie \u0026#8220;no-LEP\u0026#8221;, l\u0026#224; dove esse incidono su diritti civili e sociali; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;individuazione di un catalogo di materie nelle quali il trasferimento di funzioni \u0026#232; difficile da giustificare, tra cui due materie \u0026#8220;no-LEP\u0026#8221; (\u0026#171;commercio con l\u0026#8217;estero\u0026#187; e \u0026#171;professioni\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimane unicamente la possibilit\u0026#224; di trasferire specifiche funzioni concernenti alcune materie \u0026#8220;no-LEP\u0026#8221;, a condizione che esse non incidano su un diritto civile o sociale e che l\u0026#8217;iniziativa regionale sia \u0026#171;giustificata alla luce del principio di sussidiariet\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, la sentenza n. 192 del 2024 ha eliminato gran parte del disposto normativo di cui alla legge n. 86 del 2024, incisa nella sua architettura essenziale, lasciando in vita un contenuto minimo. Tale contenuto \u0026#232; di difficile individuazione e ci\u0026#242; si riflette sulla comprensibilit\u0026#224; del quesito da parte del corpo elettorale, oltrech\u0026#233; sul fine ultimo, o \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, della stessa richiesta referendaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.3.\u0026#8211; Di conseguenza, risulta obiettivamente oscuro per l\u0026#8217;elettore l\u0026#8217;oggetto del quesito, che originariamente riguardava la legge n. 86 del 2024 nel suo testo iniziale e ora riguarda quel che resta della legge a seguito delle numerose e complesse modifiche apportate dalla citata sentenza di questa Corte. Un oggetto sostanzialmente non decifrabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;elettore si verrebbe a trovare in una condizione di disorientamento, rispetto sia ai contenuti, sia agli effetti di quel che resta della legge n. 86 del 2024. Con la conseguenza che tale disorientamento impedirebbe l\u0026#8217;espressione di un voto libero e consapevole, che la chiarezza e la semplicit\u0026#224; del quesito mirano ad assicurare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome rilevato da tempo, \u0026#171;quando il quesito non risulti contrassegnato dalla semplicit\u0026#224;, chiarezza e coerenza, \u0026#232; illusorio credere che la campagna referendaria valga a rendere veramente e pienamente semplice quello che \u0026#232; complesso, chiaro quello che \u0026#232; oscuro, coerente quello che \u0026#232; contraddittorio. Infatti, [\u0026#8230;] la possibilit\u0026#224; di scelta degli elettori pu\u0026#242; apparire fittizia, non essendo in realt\u0026#224; ad essi data altra possibilit\u0026#224; di scelta, che o esprimere un voto non genuino, o scegliere di non scegliere\u0026#187; (sentenza n. 27 del 1981; nello stesso senso anche le sentenze n. 49 del 2022 e n. 26 del 1987).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Il quesito \u0026#232; inoltre privo di chiarezza quanto alla sua finalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha sempre sottolineato che occorre considerare non la finalit\u0026#224; soggettiva dei promotori, bens\u0026#236; quella obiettiva della richiesta referendaria (da ultimo, sentenze n. 59 e n. 51 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, \u0026#232; necessario ripartire da ci\u0026#242; che \u0026#232; divenuto l\u0026#8217;oggetto del quesito, che concerne la legge n. 86 del 2024, come risultante dalla sentenza n. 192 del 2024. Quel che resta della legge dopo questa pronuncia \u0026#8211; lo si \u0026#232; detto \u0026#8211; \u0026#232; obiettivamente oscuro per l\u0026#8217;elettore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;oscurit\u0026#224; dell\u0026#8217;oggetto del quesito deriva un\u0026#8217;insuperabile incertezza sulla stessa finalit\u0026#224; obiettiva del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e Con il rischio che esso si risolva in altro: nel far esercitare un\u0026#8217;opzione popolare non gi\u0026#224; su una legge ordinaria modificata da una sentenza di questa Corte, ma a favore o contro il regionalismo differenziato. La consultazione referendaria verrebbe ad avere una portata che trascende quel che i Costituenti ritennero fondamentale, cio\u0026#232; l\u0026#8217;uso corretto \u0026#8211; e ragionevole \u0026#8211; di questo importante strumento di democrazia. Deve infatti evitarsi che il\u003cem\u003e refer\u003c/em\u003e\u003cem\u003eendum\u003c/em\u003e abrogativo si trasformi \u0026#171;in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie\u0026#187; (sentenza n. 16 del 1978, richiamata anche dalla sentenza n. 56 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe si ammettesse la richiesta in esame, si avrebbe una radicale polarizzazione identitaria sull\u0026#8217;autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull\u0026#8217;art. 116, terzo comma, Cost., che non pu\u0026#242; essere oggetto di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo, ma solo di revisione costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; La richiesta referendaria, pertanto, deve dichiararsi inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibile la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare per l\u0026#8217;abrogazione della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u0026#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione), come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, richiesta dichiarata conforme a legge, con ordinanza pronunciata il 12 dicembre 2024, dall\u0026#8217;Ufficio centrale per il\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e costituito presso la Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 febbraio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250207102936.pdf","oggetto":"Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata \u0026#8220;Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l\u0027attuazione dell\u0027autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell\u0027articolo 116, terzo comma, della Costituzione: abrogazione totale\u0026#8221;.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46655","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - Controllo sull\u0027ammissibilità - Esame dei requisiti concernenti la formulazione del quesito (omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito) - Estensione del controllo di ammissibilità alla fase di raccolta delle sottoscrizioni - Esclusione. (Classif. 116003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudizio sull’ammissibilità della richiesta referendaria è volto a verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall’art. 75, secondo comma, Cost., attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione: omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell’operazione referendaria. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 59/2022 - mass. 44636; S. 17/2016 - mass. 38712\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa valutazione della legittimità degli atti compiuti nella fase di raccolta delle sottoscrizioni (compresa quella in via telematica \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 1, comma 341, legge n. 178 del 2020, come modificato dall’art. 38-\u003cem\u003equater \u003c/em\u003edel d.l. n. 77 del 2021, come conv.) compete all’Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46656","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"75","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46656","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - Controllo sull\u0027ammissibilità - Limiti espliciti previsti dalla Costituzione - In particolare: leggi tributarie e di bilancio (definizione). (Classif. 116003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl limite delle “leggi tributarie” che rende inammissibile la richiesta referendaria su di esse fa riferimento a tutte quelle disposizioni che disciplinano il rapporto tributario nel suo insieme. In esso rientrano, pertanto, sia le norme che riguardano il momento costitutivo dell’imposizione, sia quelle che disciplinano gli aspetti dinamici del rapporto, e cioè il suo svolgimento nell’accertamento e nell’applicazione del tributo con la riscossione dello stesso. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 51/2000 - mass. 25161\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl limite delle “leggi di bilancio” che rende inammissibile la richiesta referendaria su di esse fa riferimento a tutte quelle disposizioni in cui è ravvisabile uno stretto collegamento genetico, strutturale e funzionale con la procedura di bilancio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 12/1995 - mass. 21266; S. 2/1994 - mass. 20165\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46657","numero_massima_precedente":"46655","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46657","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del referendum - Formulazione del quesito - Necessità di salvaguardare la libertà di scelta dell\u0027elettore - Caratteri del quesito referendario: semplicità, chiarezza - Necessità di indicare la finalità oggettiva della richiesta - Divieto di uso distorto dello strumento di democrazia rappresentativa (nel caso di specie: inammissibilità della richiesta di referendum abrogativo della legge sull\u0027autonomia differenziata, come risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 192 del 2024, perché il quesito risulta privo di chiarezza sia quanto al suo oggetto, profondamente modificato per effetto della sentenza indicata, sia quanto alla finalità). (Classif. 116005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e nel suo significato, prima ancora che nella sua disciplina, nella sua collocazione e nel suo valore nel sistema, consiste in una scelta, che viene meno quando la libertà di voto dell’elettore sia coartata, cosa che accade non già solo nel caso limite della violenza fisica, come in quelli, meno irreali, più subdoli e multiformi di violenza morale, ma altresì nei casi di formulazione, né semplice, né chiara.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNelle consultazioni popolari, e perciò anche in quelle referendarie, in cui non è concepibile una risposta articolata, la nettezza della scelta postula la nettezza del quesito, la sua semplicità, cioè essenzialità, la sua chiarezza, cioè la sua inconfondibilità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 28/1987; S. 27/1981 - mass. 9383\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl quesito deve essere chiaro e univoco quanto al suo oggetto; chiarezza e univocità sono desumibili dalla finalità incorporata nel quesito, cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione e all’incidenza del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e sul quadro normativo di riferimento. Tutto ciò per garantire la libera e consapevole espressione del voto da parte dell’elettore, al fine di assicurare il rispetto degli artt. 1 e 48 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 59/2022 - mass. 44636; S. 49/2022 - mass. 44677; S. 28/2017 - mass. 39530; S. 17/2016 - mass. 38712; S. 24/2011 - mass. 35366\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAi fini dell’ammissibilità occorre considerare non la finalità soggettiva dei promotori, bensì quella obiettiva della richiesta referendaria. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 51/2022 - mass. 44663\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eDeve evitarsi che il \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003eabrogativo si trasformi in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 56/2022 - mass. 44684; S. 16/1978\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eQuando il quesito non risulti contrassegnato dalla semplicità, chiarezza e coerenza, è illusorio credere che la campagna referendaria valga a rendere veramente e pienamente semplice quello che è complesso, chiaro quello che è oscuro, coerente quello che è contraddittorio. Infatti, la possibilità di scelta degli elettori può apparire fittizia, non essendo in realtà ad essi data altra possibilità di scelta, che o esprimere un voto non genuino, o scegliere di non scegliere (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 49/2022 - mass. 44677; S. 26/1987 - mass. 4036; S. 27/1981 - mass. 9383\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare per l’abrogazione della legge n. 86 del 2024, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, richiesta dichiarata conforme a legge, con ordinanza pronunciata il 12 dicembre 2024, dall’Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e costituito presso la Corte di cassazione. L’oggetto originario della richiesta referendaria era costituito dalla legge n. 86 del 2024, il cui impianto è stato profondamente modificato dalla sentenza costituzionale n. 192 del 2024, con interventi di tipo caducatorio, sostitutivo e additivo, nonché con decisioni interpretative di rigetto. Benché la legge n. 86 del 2024 non abbia natura tributaria e neppure possa essere ricompresa nella categoria delle leggi di bilancio nonché vada escluso che essa sia costituzionalmente necessaria od obbligatoria ai fini dell’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., tuttavia la richiesta referendaria volta alla sua abrogazione totale presenta caratteri peculiari, a seguito della indicata sentenza n. 192 del 2024. A fronte di questo intervento, se l’Ufficio centrale presso la Corte di cassazione ha ritenuto che, nonostante il massiccio effetto demolitorio determinato dalla pronuncia, fosse ancora vigente un fondo regolativo idoneo a concretare la permanenza della materia referendaria, ciò non costituisce condizione altrettanto sufficiente a consentire l’ammissibilità del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, quanto alla possibilità di esprimere un voto libero e consapevole. Il quesito infatti si dimostra – sotto il profilo sostanziale – privo di chiarezza quanto al suo oggetto, in quanto la sentenza n. 192 del 2024 – stabilendo che l’attribuzione di ulteriore autonomia alle regioni debba riguardare specifiche funzioni e non materie o ambiti di materie e che la richiesta di funzioni debba essere adeguatamente motivata dalle regioni; censurando sia la delega legislativa per la determinazione dei LEP sulla base di “nuovi” criteri non specificati, sia i criteri vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge; incidendo sulla definizione delle materie “no-LEP” – ha eliminato gran parte del disposto normativo di cui alla legge n. 86 del 2024, incisa nella sua architettura essenziale, lasciando in vita un contenuto minimo di difficile individuazione e ciò si riflette sulla comprensibilità del quesito da parte del corpo elettorale, oltreché sul fine ultimo, o \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, della stessa richiesta referendaria. Pertanto risulta obiettivamente oscuro per l’elettore l’oggetto del quesito, sostanzialmente non decifrabile e privo di chiarezza quanto alla sua finalità, con il rischio che esso si risolva in altro: nel far esercitare un’opzione popolare non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza costituzionale, ma a favore o contro il regionalismo differenziato, distorcendo l’uso corretto – e ragionevole – di questo importante strumento di democrazia. Se si ammettesse la richiesta in esame, si avrebbe una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, Cost., che non può essere oggetto di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo, ma solo di revisione costituzionale).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46656","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/06/2024","data_nir":"2024-06-26","numero":"86","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-06-26;86"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"116","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45807","autore":"","titolo":"Corte costituzionale, sentenza 7 febbraio 2025, n. 10","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"916","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46009","autore":"Angius S.","titolo":"Il quesito (o meglio, l’oggetto) non è chiaro: considerazioni a margine del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo della legge n. 86/2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"24","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46008_2025_10.pdf","nome_file_fisico":"10-2025+192-2024_ Angius.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45388","autore":"Barozzi Reggiani G.","titolo":"Regionalismo differenziato, sentenza n. 192 del 2024 e controlli dell’Ufficio Centrale per il Referendum. Considerazioni sulla c.d. “abrogazione sufficiente” a partire dalle vicende referendarie della “legge Calderoli” e alla luce della sentenza n. 10 del 2025","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45387_2025_10.pdf","nome_file_fisico":"10-2025+192-2024_Barozzi Reggiani.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46687","autore":"Bartole S.","titolo":"L’autonomia differenziata a valle della dichiarazione di inammissibilità del referendum abrogativo","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"www.lacostituzione.info","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"02/25","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46686_2025_10.pdf","nome_file_fisico":"10_25 Bartole.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45943","autore":"Buzzacchi C.","titolo":"L’autonomia differenziata e le sue incognite","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"281","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46296","autore":"Calvano R.","titolo":"Atto III: dalla materia di cui sono fatti i quesiti referendari, all\u0027esame sostanziale del quesito sulla legge n. 86 del 2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"63","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46473","autore":"Di Chiara A.","titolo":"L’inammissibilità del referendum sul regionalismo differenziato: un finale prevedibile (con qualche perplessità sulla trama)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45817","autore":"Di Corrado G.","titolo":"Il Fondo nuove competenze quale strumento strutturale per la transizione digitale ed ecologica","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista del diritto della sicurezza sociale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"103","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46686","autore":"Di Cosimo G.","titolo":"A proposito dell’inammissibilità del referendum sull’autonomia differenziata","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"www.lacostituzione.info","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"02/25","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46685_2025_10.pdf","nome_file_fisico":"10_25 Di Cosimo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46328","autore":"Gabriele F.","titolo":"La Corte costituzionale riscrive la legge sul regionalismo differenziato e la sottrae al referendum abrogativo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46327_2025_10.pdf","nome_file_fisico":"10-2025+192-2024_GABRIELE.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46765","autore":"Gianfrancesco E.","titolo":"Giudizio di ammissibilità su referendum abrogativo totale e “chiarezza” del quesito nella sent. n. 10 del 2025 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"761","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45391","autore":"Iannelli F.","titolo":"Note sulla costituzionalità della tassazione degli extra-profitti in materia energetica nel post pandemia. 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Tendenze e prospettive di teoria costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatoriosullefonti.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45587_2025_10.pdf","nome_file_fisico":"192_2024+altre_Morrone.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45574","autore":"Poggi A.","titolo":"Il referendum sul regionalismo differenziato: i principi, l’attuazione, le Corti e la sovranità popolare","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45573_2025_10.pdf","nome_file_fisico":"10-2025_Poggi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45625","autore":"Santorelli E.","titolo":"L’inammissibilità del referendum sull’autonomia differenziata e il paternalismo costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45624_2025_10.pdf","nome_file_fisico":"10-2025+altre_Santorelli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45597","autore":"Sterpa A.","titolo":"Le due “sentenze sorelle” sul regionalismo differenziato: legge Calderoli e referendum sotto la lente della nazione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"13","parte_rivista":"Paper","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"Interventi al seminario \u0027Quale futuro per l\u0027autonomia differenziata?\u0027 organizzato da federalismi.it e ISSIRFA-CNR, Roma, 28 febbraio 2025","collocazione":"","nome_file_logico":"45596_2025_10.pdf","nome_file_fisico":"192-2024+altra_Sterpa.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46471","autore":"Torretta P.","titolo":"L’inammissibilità della richiesta di abrogazione della legge Calderoli: quando la chiarezza del quesito significa sostanza «giuridico-normativa» (e non solo politica) del referendum. 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