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Antonio LA PERGOLA; \r\n Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI; prof. Giuseppe FERRARI, dott. \r\n Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. \r\n Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, \r\n prof. Renato DELL\u0027ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo \r\n SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, \r\n prof. Vincenzo CAIANIELLO; \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 600 codice \r\n civile promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1985 dalla Corte \r\n d\u0027appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Chiarelli \r\n M.Cecilia ed altri e La Casa del Giovane Barone Stefano Chiarelli La \r\n Lumia ed altri, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1986 e \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1\u0026#170; serie \r\n speciale, dell\u0027anno 1986; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di costituzione di La Casa del Giovane Barone \r\n Stefano Chiarelli La Lumia, di Sanfilippo Maria ed altri, di Tobia \r\n Francesco ed altri, di Chiarelli M.Cecilia ed altri, di La Lumia \r\n Maria Francesca e di La Lumia Maria Giulia, nonch\u0026#233; l\u0027atto di \r\n intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udito nell\u0027udienza pubblica del 24 marzo 1987 il Giudice relatore \r\n Giuseppe Ferrari; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Uditi gli Avvocati Giuseppe Greco per Chiarelli Maria Cecilia ed \r\n altri, Luigi Maniscalco Basile per La Casa del Giovane Barone Stefano \r\n Chiarelli La Lumia, Ettore Lo Cascio per Sanfilippo Maria ed altri, \r\n Giovanni Di Salvo per Tobia Francesco ed altri, e l\u0027Avvocato dello \r\n Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con atto 26 marzo 1966 Ennia Vaccarelli, deducendo di essere \r\n stata riconosciuta figlia naturale ed istituita erede universale di \r\n Stefano Chiarelli La Lumia, deceduto il 17 dicembre 1956 in Palermo \r\n celibe senza discendenza, con testamento olografo del 7 agosto 1956 \r\n che assumeva essere stato distrutto, convenne avanti il Tribunale di \r\n Palermo la fondazione da denominarsi Casa del giovane Barone Stefano \r\n Chiarelli La Lumia nonch\u0026#233;, quali eredi legittimi del testatore, \r\n Vincenzo Chiarelli e altri congiunti e chiese che, previa \r\n ricostruzione della scheda testamentaria, fosse la fondazione \r\n condannata a restituirle tutti i beni ereditati e, in subordine, che \r\n datosi atto del riconoscimento dello stato di figlia naturale sulla \r\n base della l. 19 maggio 1975, n. 151, fosse dichiarato quanto meno \r\n esserle riservato un terzo del patrimonio del de cuius. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella contumacia di Giuseppa e Maria Stella Chiarelli, gli altri \r\n convenuti costituitisi negarono l\u0027esistenza del testamento 7 agosto \r\n 1956, che l\u0027attrice assumeva andato distrutto, e chiesero il rigetto \r\n di ambo le domande di Ennia Vaccarelli; i consorti Chiarelli chiesero \r\n dichiararsi aperta la successione di Stefano Chiarelli La Lumia sulla \r\n base di \r\n altro testamento olografo dell\u00278 marzo 1951 pervenuto al notaio \r\n Gaspare Spedale di Alcamo e pubblicato il 18 novembre 1964, con il \r\n quale il de cuius aveva revocato ogni precedente testamento e \r\n dedussero che il riconoscimento della Fondazione Casa del giovane \r\n Barone Stefano Chiarelli era illegittimo perch\u0026#233; chiesto al Capo \r\n dello Stato il 31 ottobre 1962, oltre il termine annuale dal giorno \r\n dell\u0027eseguibilit\u0026#224; del testamento stabilito dall\u0027art. 600 c.c., ed \r\n erano di conseguenza inefficaci le disposizioni a favore della \r\n Fondazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Accertate in sede penale l\u0027inesistenza del testamento 7 agosto \r\n 1956 e la falsit\u0026#224; del testamento 8 marzo 1951 e precisato che \r\n l\u0027istanza di riconoscimento della Fondazione rivolta sotto la data \r\n del 10 settembre 1957 al Presidente della Regione venne rimessa, dopo \r\n istruzione rituale condotta dal Prefetto di Trapani, al Presidente \r\n della Repubblica e che altra domanda del 31 ottobre 1962 fu \r\n indirizzata dal Commissario regionale dell\u0027Ente al Presidente della \r\n Repubblica, l\u0027adito Tribunale respinse ambo le domande. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1.1. - Con sentenza 6 luglio-29 settembre 1979 la Corte d\u0027appello \r\n di Palermo respinse l\u0027appello principale dei soccombenti eredi e, in \r\n accoglimento dell\u0027appello incidentale della Fondazione, dichiar\u0026#242; \r\n inammissibile la domanda di Ennia Vaccarelli; conferm\u0026#242; per il resto \r\n la sentenza di primo grado sul riflesso che vi era stato errore \r\n scusabile che impediva la decadenza di cui all\u0027art. 600 c.c. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1.2. - Proposto dai consorti Chiarelli ricorso per cassazione, le \r\n Sezioni Unite, con sentenza 10 luglio 1984, n. 4024, accolsero il \r\n primo motivo, incentrato sulla tardivit\u0026#224; dell\u0027istanza e sulla \r\n conseguente inefficacia delle disposizioni testamentarie, a nulla \r\n rilevando, a fronte della formulazione della norma, che la tardiva \r\n presentazione della domanda all\u0027autorit\u0026#224; competente dipendesse da \r\n errore, rescrivendo che il termine non era stato osservato sul \r\n riflesso che la domanda al Presidente della Repubblica era tardiva \r\n n\u0026#233; assumeva rilievo la scusabilit\u0026#224; dell\u0027errore. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Avanti altra sezione della Corte d\u0027appello di Palermo, cui la \r\n causa era stata rinviata, la difesa della Fondazione ha sollevato \r\n questioni di costituzionalit\u0026#224;: a) degli artt. 12 c.c. e 51 della \r\n legge n. 6972 del 1890, laddove attribuiscono al Capo dello Stato il \r\n riconoscimento di fondazioni, per contrasto con gli artt. 14 e 20 \r\n dello Statuto siciliano (che \u0026#232; legge costituzionale), in relazione \r\n agli artt. 117 e 118 della Costituzione, essendo di competenza \r\n esclusiva della Regione, sia legislativa sia amministrativa, la \r\n materia della beneficenza pubblica e delle opere pie; b) dell\u0027art. \r\n 600 c.c. per contrasto con gli artt.2, 13, 38, 31, 34 della \r\n Costituzione; c) degli artt. 34, primo comma, r.d. 26 giugno 1924, n. \r\n 1054 e 34, secondo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in \r\n cui non prevedono che l\u0027errore scusabile ha rilevanza anche nella \r\n attivit\u0026#224; di formazione dell\u0027atto amministrativo, per contrasto con \r\n l\u0027art. 3 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Le questioni sub a) e c) sono state ritenute irrilevanti dalla \r\n Corte di Palermo, che ha per contro giudicato rilevante b), in \r\n riferimento agli artt. 4, 30, secondo comma, 32, primo comma, 38, \r\n primo comma, 3 e 24, primo e secondo comma, Cost. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti l\u0027Ente morale e gli \r\n eredi Chiarelli, il primo ribadendo gli argomenti svolti in ordinanza \r\n ed i secondi richiedendo dichiararsi manifestamente infondata la \r\n questione. In tal senso ha parimenti concluso l\u0027Avvocatura dello \r\n Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei \r\n ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il giudice a quo non ha speso neppure una parola al fine di \r\n motivare la rilevanza della proposta questione d\u0027incostituzionalit\u0026#224;, \r\n limitandosi a dirla rilevante in un passo della motivazione (rigo 14 \r\n della pag. 9) e nel dispositivo, e, poich\u0026#233; non rientra nei compiti \r\n di questa Corte procedere a tale esame, l\u0027incidente va dichiarato \r\n inammissibile. Conclusione che con maggior vigore va attinta nella \r\n specie in cui vennero in considerazione i limiti delle pronunce di \r\n rigetto e della autorit\u0026#224; preclusiva del principio di diritto \r\n enunciato dalla Cassazione e i limiti obiettivi del giudizio di \r\n rinvio segnati dall\u0027art. 394 c.p.c. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e l\u0027inammissibilit\u0026#224; della questione d\u0027illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, 3, 24, 30, \r\n 31, 32 e 38 Cost., dalla Corte d\u0027appello di Palermo (con ordinanza \r\n emessa il 22 novembre 1985) dell\u0027art. 600 c.c. nella parte in cui non \r\n esclude l\u0027inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di un \r\n ente non riconosciuto nell\u0027ipotesi in cui il ritardo nella \r\n presentazione dell\u0027istanza di riconoscimento sia dovuto a cause \r\n giustificatrici. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della \r\n Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e Il Presidente: LA PERGOLA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e Il Relatore: FERRARI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e Il cancelliere: MINELLI \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"3641","titoletto":"SENT. 299/87. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA\u0027 DI RICEVERE PER TESTAMENTO - ENTI NON RICONOSCIUTI - RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELL\u0027ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DOVUTO AD ERRORE SCUSABILE - INEFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA\u0027 DELLA QUESTIONE.","testo":"Il giudice a quo deve motivare la rilevanza dell\u0027incidente di costituzionalita` e non limitarsi ad affermarne la sussistenza, non rientrando nei compiti della Corte costituzionale procedere al relativo esame. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 30, 31, 32 e 38 Cost., e relativa all\u0027art. 600 cod. civ., nella parte in cui non esclude l\u0027inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di ente non riconosciuto in ipotesi di ritardo nella presentazione dell\u0027istanza di riconoscimento dovuto ad errore scusabile).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"0","articolo":"600","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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