GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2022/82

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B., con ordinanza del 12 febbraio 2021, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 12 febbraio 2021, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Lecco, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, in riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, agli effetti dell\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; della particolare tenuit\u0026#224; del fatto, stabilisce che l\u0026#8217;offesa non pu\u0026#242; essere ritenuta di particolare tenuit\u0026#224; nei casi di cui all\u0026#8217;art. 337 cod. pen., quando il reato \u0026#232; commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell\u0026#8217;esercizio delle proprie funzioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente espone di dover giudicare sull\u0026#8217;imputazione di resistenza a pubblico ufficiale ascritta a L. B., per avere questi, in stato di ebbrezza, usato minaccia per opporsi a due agenti della polizia ferroviaria, che stavano procedendo alla sua identificazione, a bordo di un treno sul quale egli si trovava sprovvisto del titolo di viaggio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il fatto, commesso da persona incensurata, sarebbe connotato da particolare tenuit\u0026#224;, per non avere realmente intralciato l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di identificazione, n\u0026#233; essere trasceso in violenza fisica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata sarebbe irragionevole, in quanto aprioristicamente escluderebbe per il reato di resistenza a pubblico ufficiale l\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; della particolare tenuit\u0026#224; del fatto, della quale potrebbero invece beneficiare gli autori di reati di eguale o maggiore gravit\u0026#224;, quali l\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio, il rifiuto e l\u0026#8217;omissione di atti d\u0026#8217;ufficio, l\u0026#8217;oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, la turbata libert\u0026#224; degli incanti e le lesioni personali in danno del pubblico ufficiale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;irragionevolezza della disposizione censurata emergerebbe anche da un raffronto con le altre ipotesi di esclusione della causa di non punibilit\u0026#224; previste nel secondo comma dell\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen., a tenore del quale l\u0026#8217;offesa non pu\u0026#242; essere ritenuta di particolare tenuit\u0026#224; quando l\u0026#8217;autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelt\u0026#224;, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all\u0026#8217;et\u0026#224; della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona; n\u0026#233; quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tutte queste ipotesi atterrebbero effettivamente alla tenuit\u0026#224; del fatto, laddove invece la deroga stabilita dalla disposizione censurata si risolverebbe in una prerogativa meramente soggettiva, che collocherebbe \u0026#171;il pubblico ufficiale su un piano di superiorit\u0026#224; rispetto al privato, attribuendo al primo una tutela rafforzata tipica degli stati autoritari\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in violazione del principio di uguaglianza, il legislatore avrebbe cio\u0026#232; definito \u0026#171;una categoria di cittadini in qualche modo \u0026#8220;infallibili\u0026#8221; solo perch\u0026#233; investiti di un pubblico ufficio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la norma censurata sarebbe altres\u0026#236; irragionevole laddove non tutela parimenti l\u0026#8217;incaricato di pubblico servizio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata \u0026#8211; ovvero che gli atti siano restituiti al giudice a quo \u0026#8211; in ragione della sentenza n. 30 del 2021, nel frattempo emessa da questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ricorda l\u0026#8217;interveniente, con tale sentenza \u0026#232; stata dichiarata non fondata una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale avente ad oggetto la stessa disposizione censurata dal Tribunale di Lecco, in riferimento al medesimo parametro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Tribunale ordinario di Lecco, in composizione monocratica,  ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, nella parte in cui, agli effetti dell\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; della particolare tenuit\u0026#224; del fatto, stabilisce che l\u0026#8217;offesa non pu\u0026#242; essere ritenuta di particolare tenuit\u0026#224; nei casi di cui all\u0026#8217;art. 337 cod. pen., quando il reato \u0026#232; commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell\u0026#8217;esercizio delle proprie funzioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la questione \u0026#232; manifestamente infondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche essa \u0026#232; gi\u0026#224; stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 30 del 2021, depositata successivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale di Lecco;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale sentenza ha richiamato il principio per cui \u0026#171;le cause di non punibilit\u0026#224; costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicch\u0026#233; la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall\u0026#8217;altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche da questa premessa la medesima sentenza ha desunto che \u0026#171;le scelte del legislatore relative all\u0026#8217;ampiezza applicativa della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la scelta del legislatore di escludere dal campo di applicazione dell\u0026#8217;esimente di tenuit\u0026#224; il reato di resistenza a pubblico ufficiale non \u0026#232; stata giudicata manifestamente irragionevole, poich\u0026#233; essa \u0026#171;corrisponde all\u0026#8217;individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione\u0026#187;, giacch\u0026#233; non limitato al corretto funzionamento della pubblica amministrazione, ma inclusivo della sicurezza e libert\u0026#224; di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, al metro dell\u0026#8217;art. 3 Cost., la citata sentenza ha escluso l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; dei tertia comparationis dell\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio e del rifiuto di atti d\u0026#8217;ufficio, \u0026#171;poich\u0026#233; queste fattispecie delittuose, per quanto incidano anch\u0026#8217;esse sul regolare funzionamento della pubblica amministrazione, non vedono tuttavia direttamente coinvolta la sicurezza e la libert\u0026#224; della persona fisica esercente la funzione pubblica, intesa quale soggetto passivo del reato\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per la medesima sentenza, non rileva ai fini dello scrutinio di ragionevolezza che tale coinvolgimento personale ricorra nella fattispecie aggravata ex artt. 576, primo comma, numero 5-bis), 582 e 585 cod. pen., poich\u0026#233; questa, \u0026#171;ove la condotta causativa delle lesioni sia teleologicamente collegata a una resistenza nei confronti del pubblico ufficiale, e sia quindi diretta a intralciare il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, ricade senz\u0026#8217;altro nell\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;esimente di tenuit\u0026#224; prevista per il titolo di reato di cui all\u0026#8217;art. 337 cod. pen.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, poich\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Tribunale di Lecco non apporta argomenti nuovi e diversi rispetto alle richiamate considerazioni, la questione con essa sollevata si rivela manifestamente infondata (ex multis, ordinanze n. 224, n. 214, n. 165 e n. 111 del 2021, n. 204, n. 93 e n. 81 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche su questo esito non incide l\u0026#8217;evocazione degli ulteriori tertia comparationis individuati dal rimettente nei titoli di reato di cui agli artt. 342 e 353 cod. pen., i quali sono invero palesemente eterogenei rispetto alla fattispecie delittuosa della resistenza a pubblico ufficiale, in quanto, da un lato, l\u0026#8217;oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario non ha tra i suoi elementi costitutivi la violenza o la minaccia, dall\u0026#8217;altro, la turbativa d\u0026#8217;asta ha un\u0026#8217;oggettivit\u0026#224; giuridica peculiare, circoscritta alle determinazioni negoziali della pubblica amministrazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quando denuncia che l\u0026#8217;esclusione della causa di non punibilit\u0026#224; ex art. 131-bis cod. pen. sia rivolta solo alla tutela dei pubblici ufficiali e non anche a quella degli incaricati di pubblico servizio, il giudice a quo impiega un argomento contraddittorio rispetto alle premesse da cui egli stesso muove, dichiaratamente avverse ad esclusioni qualificate in senso meramente soggettivo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, peraltro, l\u0026#8217;esclusione della operativit\u0026#224; della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-bis cod. pen. con riguardo ai reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di ogni pubblico ufficiale nell\u0026#8217;esercizio delle proprie funzioni \u0026#8211; originariamente prevista dall\u0026#8217;art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77 \u0026#8211; \u0026#232; venuta meno per effetto dell\u0026#8217;art. 7, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonch\u0026#233; misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all\u0026#8217;utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, avendo il legislatore limitato l\u0026#8217;esclusione della causa di non punibilit\u0026#224; al caso in cui quei reati siano commessi in danno dei soli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, evidentemente ritenuti pi\u0026#249; esposti a condotte resistenziali di tipo violento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, la tutela rafforzata predisposta dal legislatore in favore di questi pubblici ufficiali non si risolve affatto in una qualificazione di \u0026#8220;superiorit\u0026#224;\u0026#8221; o \u0026#8220;infallibilit\u0026#224;\u0026#8221; dei soggetti medesimi \u0026#8211; come paventa il rimettente \u0026#8211;, essendo sufficiente al riguardo osservare che, nell\u0026#8217;ipotesi di atti arbitrari del pubblico ufficiale, opera, anche per il reato di cui all\u0026#8217;art. 337 cod. pen., la distinta causa di non punibilit\u0026#224; ex art. 393-bis cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, la sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecco, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 31 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Esclusione della punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto - Previsione che l\u0027offesa non pu\u0026#242; essere ritenuta di particolare tenuit\u0026#224; nei casi di cui all\u0027art. 337 del codice penale quando il reato \u0026#232; commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell\u0027esercizio delle proprie funzioni.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44660","titoletto":"Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Applicazione al reato di resistenza a un pubblico ufficiale, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell\u0027esercizio delle proprie funzioni - Esclusione - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di argomenti nuovi e diversi - Manifesta infondatezza della questione. (Classif. 210010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecco in riferimento all\u0027art. 3, primo comma, Cost. - dell\u0027art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, secondo periodo, cod. pen., nella parte in cui stabilisce che l\u0027offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nei casi di cui all\u0027art. 337 cod. pen., quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell\u0027esercizio delle proprie funzioni. Il rimettente non apporta argomenti nuovi e diversi da quelli già esaminati con la sopravvenuta sentenza n. 30 del 2021, che ha giudicato non manifestamente irragionevole l\u0027esclusione del reato di resistenza a pubblico ufficiale dal campo applicativo dell\u0027esimente di particolare tenuità del fatto, in considerazione della complessità del bene giuridico protetto, non limitato al corretto funzionamento della pubblica amministrazione, ma inclusivo della sicurezza e libertà di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni; esclusione ora peraltro circoscritta - per effetto delle modifiche recate alla disposizione censurata dal d.l. n. 130 del 2020, come convertito - ai reati commessi in danno dei soli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, ritenuti più esposti a condotte resistenziali di tipo violento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 30/2021 - mass. 43628; O. 224/2021 - mass. 44398; O. 214/2021 - mass. 44330; O. 165/2021 - mass. 44119; O. 111/2021 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e43877; O. 204/2020 - mass. 42950; O. 93/2020 - mass. 43421; O. 81/2020 - mass. 42576\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"131","specificazione_articolo":"bis","comma":"2","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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