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La disposizione \u0026#232;, altres\u0026#236;, applicabile ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attivit\u0026#224; e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente deduce l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del riportato secondo periodo del comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, in quanto, eccedendo le competenze spettanti alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), avrebbe violato l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), della Costituzione. La disposizione regionale avrebbe infatti invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, poich\u0026#233; la legislazione statale riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, il periodo contestato, consentendo di richiamare in servizio anche i medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale, anche con contratti libero professionali, sarebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 21, comma l, lettera \u003cem\u003ej\u003c/em\u003e), dell\u0026#8217;Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 4 aprile 2024 (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: Accordo o ACN) \u0026#8211; \u0026#171;quale norma interposta\u0026#187; \u0026#8211; che prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; allo svolgimento delle attivit\u0026#224; previste dallo stesso Accordo per coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, tale preclusione sarebbe superabile solo da una espressa previsione normativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata consentirebbe, infatti, ai medici di medicina generale in quiescenza \u0026#171;di riprendere, di fatto, funzioni analoghe \u0026#8211; per natura e per strumenti impiegati \u0026#8211; a quelle che aveva[no] prima del pensionamento\u0026#187;, cos\u0026#236; dettando una disciplina, relativa al rapporto di lavoro di tale personale medico, riservata alla legislazione statale e demandata da quest\u0026#8217;ultima alla contrattazione collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del ricorrente, risulterebbe difficile escludere un rientro di fatto dell\u0026#8217;ex medico di medicina generale nel circuito dell\u0026#8217;assistenza sanitaria, dal momento che non muterebbe la natura del rapporto che, antecedentemente al pensionamento, lo stesso intratteneva con il Servizio sanitario regionale (SSR), posto che rimarrebbe altres\u0026#236; immutata la relativa natura libero professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge altres\u0026#236; il Presidente del Consiglio dei ministri che ai medici di medicina generale non potrebbe neppure estendersi la deroga di cui all\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di richiamare in servizio personale sanitario in quiescenza per far fronte all\u0026#8217;impatto dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato rimarca che il citato art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, sarebbe rivolto al solo personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN), riferendosi testualmente ai \u0026#171;dirigenti medici, veterinari e sanitari [\u0026#8230;]\u0026#187;, mentre quello dei medici di medicina generale \u0026#232; un rapporto di lavoro in regime convenzionale, caratterizzato dall\u0026#8217;autonomia professionale e, nella specie \u0026#8211; come chiarito dalla Corte di cassazione (si citano sezioni unite civili, ordinanza 21 ottobre 2005, n. 20344 e sezione lavoro, sentenza 8 aprile 2008, n. 9142) \u0026#8211; \u0026#171;un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene poi osservato che il legislatore statale ha demandato la disciplina del rapporto di lavoro del personale medico di medicina generale in regime di convenzione alla negoziazione collettiva gi\u0026#224; con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e che tale sistema \u0026#232; stato ribadito e precisato dall\u0026#8217;art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale rimette la disciplina del rapporto tra il SSN e i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ad apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali. Si ricorda, inoltre, che l\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138, ha confermato \u0026#171;la struttura di regolazione del contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale\u0026#187;, garantito mediante la conclusione di accordi all\u0026#8217;esito di un procedimento di contrattazione collettiva, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del ricorrente, pertanto, la disciplina di riferimento non potrebbe, nel caso di specie, che essere rappresentata dalle disposizioni dell\u0026#8217;ACN, che, in quanto contrattazione collettiva nazionale del settore, \u0026#232; certamente parte della materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (si cita la sentenza n. 186 del 2016 di questa Corte). La conformit\u0026#224; del rapporto di lavoro convenzionale dei medici con il Servizio sanitario nazionale, non solo alle prescrizioni della legislazione statale, ma anche a quanto previsto dagli accordi collettivi di settore, garantirebbe la necessaria uniformit\u0026#224; di regolamentazione di tale rapporto su tutto il territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato osserva che la disposizione impugnata non potrebbe essere qualificata come misura organizzativa del SSR, configurandosi piuttosto come intervento derogatorio dell\u0026#8217;ACN, con la conseguente dedotta illegittimit\u0026#224; costituzionale per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2. \u0026#8211; Con atto depositato il 20 novembre 2024, si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, chiedendo che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale fosse dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente premette che l\u0026#8217;assistenza di base e la continuit\u0026#224; assistenziale sono aree dell\u0026#8217;assistenza distrettuale, che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), rientrano tra i livelli essenziali di assistenza (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: LEA), definiti, nell\u0026#8217;art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992, come le prestazioni che devono essere obbligatoriamente erogate con costi totalmente o parzialmente a carico del Servizio sanitario nazionale, in quanto strumenti di attuazione del diritto fondamentale alla tutela della salute di cui all\u0026#8217;art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione osserva, quindi, che la mancata erogazione dell\u0026#8217;assistenza di base e della continuit\u0026#224; assistenziale a tutti i cittadini costituirebbe una violazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost. e che essa sarebbe tenuta, facendosi carico della relativa spesa, al finanziamento dei suddetti livelli essenziali di assistenza e all\u0026#8217;adozione delle misure organizzative necessarie a garantirne l\u0026#8217;effettiva attuazione: obiettivo per il cui raggiungimento la disponibilit\u0026#224; di un numero adeguato di medici qualificati sarebbe elemento imprescindibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre in via preliminare, la Regione ricorda, poi, di aver gi\u0026#224; evidenziato, nel giudizio precedentemente svoltosi davanti a questa Corte e conclusosi con la sentenza n. 26 del 2024, le criticit\u0026#224; riscontrate nel garantire \u0026#8211; sia a causa della propria conformazione territoriale e delle carenze strutturali, sia per la scarsa attrattivit\u0026#224; delle posizioni lavorative \u0026#8211; l\u0026#8217;assistenza primaria e la continuit\u0026#224; assistenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSituazione che si sarebbe vieppi\u0026#249; aggravata, a causa, per un verso, dell\u0026#8217;accesso al pensionamento anticipato introdotto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e, per l\u0026#8217;altro, dell\u0026#8217;impatto negativo sull\u0026#8217;attrattivit\u0026#224; della professione provocato dall\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDato tale contesto, la resistente mette in evidenza di aver intrapreso, a partire dal 2023, una serie di azioni volte a fronteggiare le suddette criticit\u0026#224;. In un primo momento, ha invero temporaneamente aumentato, su base volontaria, il massimale dei medici di medicina generale operanti in sedi disagiate e, successivamente, data la scarsa adesione alla misura, ha destinato risorse alle aziende sanitarie locali (ASL), per finanziare progetti aziendali volti a rafforzare l\u0026#8217;assistenza primaria e la continuit\u0026#224; assistenziale, incentivando prioritariamente proprio i medici di medicina generale. Le ASL avrebbero conseguentemente avviato progetti di Ambulatori straordinari di comunit\u0026#224; territoriale (ASCOT), i quali, integrando l\u0026#8217;assistenza primaria nelle aree carenti, in attesa dell\u0026#8217;assegnazione delle sedi vacanti secondo quanto previsto dall\u0026#8217;ACN, sarebbero finalizzati a garantire agli utenti privi di medico di medicina generale le prestazioni ordinarie di competenza di tali professionisti, quali prescrizioni, visite, rinnovo di piani terapeutici, attivazione di assistenza domiciliare e certificazioni di malattia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione, peraltro, ricorda di aver comunque provveduto annualmente a svolgere le procedure per l\u0026#8217;assegnazione delle sedi vacanti, senza esito positivo: tanto che nel 2024 sarebbero risultate prive di copertura 527 sedi su 1427 e \u0026#171;oltre mezzo milione di persone\u0026#187; non avrebbero \u0026#171;nel proprio ambito il MMG, in particolare quelle che non risiedono in prossimit\u0026#224; delle grandi aree urbane\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConclusa l\u0026#8217;ampia ricostruzione in fatto sulle rilevate criticit\u0026#224; nell\u0026#8217;erogazione dell\u0026#8217;assistenza primaria e di continuit\u0026#224; assistenziale, cui sarebbe stata chiamata a ovviare l\u0026#8217;impugnata disposizione legislativa, la resistente ritiene innanzitutto erroneo il presupposto da cui muove il ricorrente per denunciare la dedotta invasione della propria competenza legislativa esclusiva. Si rileva, in particolare, che la norma regionale in contestazione non consentirebbe ai medici di medicina generale in quiescenza di partecipare alle procedure per l\u0026#8217;assegnazione delle sedi di assistenza primaria a ciclo di scelta (cosiddetti medici di base) e ad attivit\u0026#224; oraria (guardie mediche) disciplinate dall\u0026#8217;ACN e cos\u0026#236; di (re)instaurare il relativo rapporto convenzionale con il SSR. Dal che deriverebbe la non rilevanza nel caso di specie delle \u0026#171;incompatibilit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;ACN per la partecipazione alle predette procedure (art. 19, comma 2) e per l\u0026#8217;inserimento nel ruolo dell\u0026#8217;assistenza primaria oggetto dell\u0026#8217;ACN (art. 21, comma l, lett. j)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere della Regione, infatti, i medici di medicina generale convenzionati, cui farebbe riferimento l\u0026#8217;ACN, non sarebbero \u0026#8211; contrariamente a quanto sostiene il ricorrente \u0026#8211; tutti i medici che hanno rapporti libero professionali con il SSR, ma esclusivamente quelli di cui agli artt. 19 e seguenti dell\u0026#8217;Accordo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; chiarito, secondo la resistente il ricorso sarebbe, comunque, non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInnanzitutto, la Regione ribadisce che la mancata erogazione dei LEA determinerebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost. e che \u0026#8211; come avrebbe affermato anche questa Corte nella sentenza n. 62 del 2020 \u0026#8211; alla piena realizzazione di tale diritto fondamentale concorrerebbero anche la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;indefettibilit\u0026#224; del servizio sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu queste basi, la resistente evidenzia che alle regioni \u0026#8211; come chiarito anche dalla citata sentenza n. 62 del 2020 \u0026#8211; spetta il compito di organizzare sul territorio il suddetto servizio e garantire l\u0026#8217;erogazione delle relative prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, in presenza di situazioni che non consentirebbero la piena attuazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost., tanto pi\u0026#249; ove lo Stato non appronti alcuna misura per affrontare tali criticit\u0026#224;, le regioni avrebbero \u0026#171;il dovere di adottare misure organizzative idonee a tutelare il diritto alla salute di chi non ha accesso ai LEA\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio a questa esigenza risponderebbe l\u0026#8217;impugnata disposizione regionale, che, approntando misure straordinarie a salvaguardia di un diritto costituzionalmente garantito, esplicherebbe una prevalente finalit\u0026#224; organizzativa, in funzione attuativa dell\u0026#8217;art. 32 Cost., tale da escludere la violazione dedotta dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di ci\u0026#242;, la Regione aggiunge (richiamando ancora la sentenza n. 26 del 2024) che la disciplina del rapporto in convenzione dei medici dell\u0026#8217;assistenza primaria dovrebbe necessariamente confrontarsi con gli effetti che essa produce sul diritto dei cittadini alla tutela della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn merito, poi, all\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, che l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ha richiamato a sostegno dell\u0026#8217;asserita illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;impugnata disposizione regionale, la resistente chiede a questa Corte di autorimettersi la questione diretta ad accertarne l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, nella parte in cui non include i medici di medicina generale in quiescenza tra quelli chiamati a concorrere a garantire i LEA, in quanto, non potendo le prestazioni rese da tali medici essere svolte da altri, di fatto escluderebbe dai LEA le relative prestazioni distrettuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna disposizione che, al dichiarato fine di garantire i LEA, consente il ricorso eccezionale a medici di ogni categoria e persino ai veterinari, purch\u0026#233; legati al SSR da rapporto di lavoro dipendente, ma non alla categoria di medici che sarebbero chiamati in via esclusiva a erogare le prestazioni afferenti a specifiche e carenti aree dei LEA, sarebbe, per un verso, irragionevole, illogica e contraddittoria, e, per l\u0026#8217;altro, contrastante con gli artt. 3 e 32 Cost., in quanto, pur avendo la generale finalit\u0026#224; di garantire tali livelli essenziali di assistenza, escluderebbe \u0026#171;ingiustificatamente dalla sua portata una parte dei titolari di tali diritti, ovvero i cittadini che non hanno accesso all\u0026#8217;assistenza primaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Regione autonoma della Sardegna, in vista dell\u0026#8217;udienza, ha depositato memoria, insistendo sulle posizioni espresse nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 39 del 2024), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma l, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2024, nella parte in cui inserisce il comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, relativamente al solo suo secondo periodo, per violazione delle competenze statutarie attribuite alla suddetta Regione autonoma dagli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale e della competenza legislativa statale esclusiva nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e testualmente dispone che \u0026#171;[l]e ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalit\u0026#224; di individuare misure organizzative atte ad assicurare l\u0026#8217;assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale i ricettari\u0026#187;. E precisa, al censurato secondo periodo, che \u0026#171;[l]a disposizione \u0026#232;, altres\u0026#236;, applicabile ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attivit\u0026#224; e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del ricorrente, la disposizione impugnata consentirebbe al medico di medicina generale in quiescenza \u0026#171;di riprendere, di fatto, funzioni analoghe \u0026#8211; per natura e strumenti impiegati \u0026#8211; a quelle che aveva prima del pensionamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; disponendo, il legislatore sardo avrebbe ecceduto dalle competenze di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale e avrebbe invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro del personale medico di medicina generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, infatti, contrasterebbe con \u003cem\u003e\u0026#171;\u003c/em\u003ela normativa statale di riferimento\u0026#187; e\u003cem\u003e \u003c/em\u003econ l\u0026#8217;art. 21, comma 1, lettera \u003cem\u003ej\u003c/em\u003e), dell\u0026#8217;Accordo collettivo nazionale del 2024, il quale stabilisce che \u0026#232; incompatibile con lo svolgimento delle attivit\u0026#224; previste da quest\u0026#8217;ultimo il medico che fruisca di trattamento di quiescenza come disciplinato dalla normativa vigente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Prima di procedere all\u0026#8217;esame nel merito della questione promossa, va innanzitutto ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione, che si configura in termini di \u0026#8220;parasubordinazione\u0026#8221; (fra le pi\u0026#249; recenti, sentenze n. 124 del 2023 e n. 106 del 2022 e, in precedenza, n. 157 del 2019 e n. 186 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; altres\u0026#236; chiarito che tale rapporto, pur se inquadrabile nella categoria della parasubordinazione, \u0026#171;condivide con il lavoro pubblico contrattualizzato l\u0026#8217;esigenza di uniformit\u0026#224; sottesa all\u0026#8217;integrazione tra normativa statale e contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, sicch\u0026#233; la relativa disciplina appartiene all\u0026#8217;ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, restando precluso al legislatore regionale di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto in convenzionamento (tra molte, sentenze n. 106 del 2022 e n. 157 del 2019)\u0026#187; (cos\u0026#236;, da ultimo, la sentenza n. 124 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre in via preliminare, va ribadito che, in virt\u0026#249; della costante applicazione del discrimine tra la materia dell\u0026#8217;ordinamento civile e quella residuale dell\u0026#8217;organizzazione amministrativa regionale, alle regioni non \u0026#232; precluso adottare interventi legislativi inerenti all\u0026#8217;organizzazione sanitaria, in quanto quest\u0026#8217;ultima \u0026#232; componente essenziale della competenza legislativa in materia di tutela della salute (fra le molte, sentenze n. 112 del 2023, n. 113 e n. 9 del 2022 e n. 54 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha poi precisato che, per individuare l\u0026#8217;ambito materiale cui afferisce la disposizione impugnata, occorre tener conto della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, delle finalit\u0026#224; perseguite e del suo contenuto, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente l\u0026#8217;interesse tutelato, secondo il cosiddetto criterio di prevalenza (fra le pi\u0026#249; recenti, sentenze n. 94 e n. 26 del 2024, n. 124 e n. 6 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn applicazione di tale criterio, si \u0026#232; quindi esclusa la dedotta violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, quando le impugnate disposizioni regionali, pur afferenti a profili del rapporto in convenzione dei medici di medicina generale, siano dettate in via prioritaria da esigenze organizzative, producendo effetti solo secondari sull\u0026#8217;andamento dei rapporti convenzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso, la sentenza n. 112 del 2023, concernente una disposizione della Regione Veneto che incideva su modalit\u0026#224; di impiego di medici specializzandi presso le strutture ospedaliere di emergenza-urgenza, ha affermato che \u0026#171;[i]n questo modo, il legislatore regionale appronta un rimedio organizzativo straordinario finalizzato a garantire la continuit\u0026#224; assistenziale in un settore nevralgico, come quello della medicina di emergenza, altrimenti pregiudicato dalla carenza di personale sanitario\u0026#187;, e che la disposizione impugnata \u0026#171;investe, quindi, un ambito strettamente inerente all\u0026#8217;organizzazione sanitaria, la quale, come ripetutamente affermato [\u0026#8230;] costituisce componente fondamentale della tutela della salute (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 113 e n. 9 del 2022, n. 192 del 2017)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla stessa linea, la sentenza n. 124 del 2023 ha poi dichiarato non fondata la questione relativa a un intervento normativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che ha previsto un criterio preferenziale ai fini del trasferimento dei medici convenzionati ulteriore rispetto a quelli fissati dalla contrattazione collettiva. Si \u0026#232;, in quell\u0026#8217;occasione, riconosciuto che \u0026#171;la disposizione regionale ha anzitutto una \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e organizzativa, in funzione di tutela della salute, che persegue cercando di assicurare la medicina di prossimit\u0026#224; anche agli abitanti delle zone carenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, nella sentenza n. 26 del 2024, questa Corte ha escluso la dedotta violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile a opera della normativa della Regione autonoma della Sardegna che \u0026#8211; nelle more dell\u0026#8217;approvazione di un accordo integrativo regionale di categoria \u0026#8211; ha consentito al medico di medicina generale di innalzare, su base volontaria, il massimale fino al limite di 1.800 assistiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quell\u0026#8217;occasione si \u0026#232; specificamente affermato, infatti, che \u0026#171;la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, la finalit\u0026#224; e i contenuti della disposizione impugnata\u0026#187;, avente carattere contingente e temporaneo (ossia in attesa della possibilit\u0026#224; di tale innalzamento ad opera dell\u0026#8217;accordo integrativo regionale), \u0026#171;conducono a identificare l\u0026#8217;interesse da essa tutelato in via prioritaria nell\u0026#8217;esigenza di organizzare il servizio sanitario regionale in modo da non lasciare i cittadini sprovvisti di assistenza medica di base\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima pronuncia ha chiarito, poi, che la \u0026#171;disciplina del rapporto in convenzione dei medici dell\u0026#8217;assistenza primaria deve [\u0026#8230;] necessariamente confrontarsi con gli effetti che essa produce nei confronti del diritto dei cittadini alla tutela della salute, in attuazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce dei richiamati approdi della giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi, anche per la fattispecie in esame, la dedotta invasione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata ha, invero, chiaramente una \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e organizzativa, in funzione della tutela della salute, cercando di assicurare l\u0026#8217;assistenza primaria ai cittadini residenti in zone disagiate e sprovviste del medico di medicina generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, inserito dalla disposizione impugnata, opera, infatti, nel pi\u0026#249; ampio contesto della strategia della Regione, volta a far fronte alla situazione di crisi dell\u0026#8217;assistenza primaria, che \u0026#8211; come ricorda la stessa resistente \u0026#8211; ha visto l\u0026#8217;avvio degli ASCOT, ossia di progetti, attivabili dalle ASL, tesi a garantire tale assistenza nei territori dove vi sia carenza di medici di medicina generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, nello stesso testo del comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e \u0026#232; chiaramente indicata la matrice finalistica che ha mosso il legislatore regionale; vi si legge, infatti, che lo \u0026#171;scopo\u0026#187; \u0026#232; quello \u0026#171;di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio\u0026#187;, con \u0026#171;la prioritaria finalit\u0026#224; di individuare misure organizzative atte ad assicurare l\u0026#8217;assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione\u0026#187;. La disciplina regionale si configura, quindi, \u0026#171;come un rimedio organizzativo straordinario finalizzato a assicurare la completa copertura delle cure primarie, altrimenti pregiudicato dalla assenza nelle aree pi\u0026#249; disagiate di medici delle cure primarie\u0026#187; (cos\u0026#236; nella delibera della Giunta della Regione autonoma della Sardegna 17 luglio 2024, n. 25/16, recante \u0026#171;Indicazioni operative per il reclutamento del personale sanitario atte a fronteggiare l\u0026#8217;emergenza stagionale nei pronto soccorso dei presidi ospedalieri e nelle unit\u0026#224; operative con maggiore criticit\u0026#224; delle aziende del sistema sanitario regionale e approvazione disegno di legge concernente \u0026#8220;Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria)\u0026#8221;\u0026#187;, che ha autorizzato il progetto di legge che, con l\u0026#8217;impugnato art. 1, comma 1, ha introdotto il citato comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; chiarito, non sussiste il denunciato contrasto tra l\u0026#8217;art. 21, comma 1, lettera \u003cem\u003ej\u003c/em\u003e),\u003cem\u003e \u003c/em\u003edell\u0026#8217;ACN e la norma regionale impugnata, la quale non \u0026#232; neppure elusiva della disciplina della medicina generale, considerata nel suo complesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome correttamente dedotto dalla resistente, la disposizione regionale impugnata non consente ai medici di medicina generale in quiescenza di rientrare nei ruoli dell\u0026#8217;assistenza primaria e, di conseguenza, non dispone n\u0026#233; la possibilit\u0026#224; di assegnazione di sedi vacanti, n\u0026#233; l\u0026#8217;applicazione della vasta gamma di diritti e obblighi previsti dall\u0026#8217;ACN, ma si \u0026#232; limitata a legittimare le ASL a instaurare, sino al 31 dicembre 2024, anche con tali soggetti un rapporto libero professionale, al solo fine di farli operare nell\u0026#8217;ambito dei progetti ASCOT e di assicurare le prestazioni da questi erogate ai pazienti degli ambiti territoriali a essi riferibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e organizzativa non \u0026#232; poi smentita dalla circostanza, dedotta dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che tali soggetti svolgono di fatto funzioni che la legge e la convenzione assegnano ai medici di medicina generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA interpretare correttamente la disposizione impugnata, anche alla luce del contesto in cui \u0026#232; chiamata a operare, il ricorso ai medici di medicina generale in quiescenza trova la propria giustificazione nella circostanza che la grave carenza di medici in convenzione non consente, facendo ricorso a tali professionisti, di assicurare, anche nei progetti ASCOT (a tal fine espressamente istituiti), l\u0026#8217;assistenza primaria e la continuit\u0026#224; assistenziale ai cittadini di aree disagiate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnata disciplina regionale \u0026#232;, pertanto, una risposta all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di ricorrere ai medici di medicina generale regolarmente in convenzione per assicurare le prestazioni \u0026#171;essenziali\u0026#187; riconducibili a tali ambiti di assistenza, necessarie a garantire \u0026#171;la qualit\u0026#224; e l\u0026#8217;indefettibilit\u0026#224; del servizio, ogniqualvolta un individuo dimorante sul territorio regionale si trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute\u0026#187; (sentenza n. 62 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce del richiamato contesto normativo e giurisprudenziale non si pu\u0026#242; non ribadire che rientra nella \u0026#171;responsabilit\u0026#224; organizzativa dell\u0026#8217;ente territoriale\u0026#187; (sentenza n. 124 del 2023) l\u0026#8217;adozione di misure volte a dare risposta a situazioni di accertata criticit\u0026#224; nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria, al fine di assicurare l\u0026#8217;effettivo godimento del diritto alla salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#232; consapevole, e certo non vuole disconoscere, che la negoziazione collettiva e la vincolativit\u0026#224; delle prescrizioni dell\u0026#8217;ACN sono volte ad assicurare la necessaria uniformit\u0026#224; regolatoria del rapporto di lavoro convenzionale dei medici di medicina generale, allo scopo di garantire l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224;, sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, della fruizione dei LEA che la medicina convenzionata \u0026#232; chiamata a erogare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, ritenere che alle regioni sia preclusa l\u0026#8217;adozione di misure organizzative straordinarie volte a dare una pronta risposta alle criticit\u0026#224; nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria,  per di pi\u0026#249; con una valenza temporalmente circoscritta, allorch\u0026#233; potrebbero avere effetti secondari o riflessi sul convenzionamento, equivale a impedire alle stesse di intervenire con propri strumenti per evitare che tali contingenti criticit\u0026#224; determinino il sacrificio dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del fondamentale diritto alla salute, privandolo del nucleo invalicabile di garanzie minime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Per le ragioni che precedono, la disposizione impugnata, per la sua finalit\u0026#224; e per i suoi intrinseci contenuti, va ricondotta alla competenza legislativa della Regione autonoma della Sardegna nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in riferimento ai profili organizzativi dell\u0026#8217;assistenza primaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; pertanto fondata la censura relativa alla lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Il rigetto del ricorso esonera, infine, questa Corte dall\u0026#8217;affrontare la richiesta di autorimessione della questione sull\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma l, della legge della Regione Sardegna 20 agosto 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), della Costituzione, nonch\u0026#233; agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Alessandra SANDULLI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 giugno 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250620130751.pdf","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Modifiche alla l. reg.le n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria - Previsione che le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale i ricettari di cui all\u0027art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, come convertito - Disposizione applicabile anche ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuit\u0026#224; assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attivit\u0026#224; e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024 - Denunciata disposizione che contrasta con la normativa statale interposta che demanda alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale (MMG) la quale, a sua volta, prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; allo svolgimento delle attivit\u0026#224; di medico di medicina generale per coloro che fruiscono del trattamento di quiescenza.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46883","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale – Interpretazione della norma impugnata – Individuazione dell’ambito materiale da essa inciso – Esame della sua ratio, finalità e contenuto – Esclusione degli effetti marginali e riflessi – Applicazione del criterio della prevalenza. (Classif. 113004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer individuare l’ambito materiale cui afferisce una disposizione, occorre tener conto della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, delle finalità perseguite e del suo contenuto, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente l’interesse tutelato, secondo il cosiddetto criterio di prevalenza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 94/2024 - mass. 46158; S. 26/2024; S. 124/2023 - mass. 45638; S. 6/2023\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46884","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46884","titoletto":"Sanità pubblica - Personale sanitario - Rapporto di convenzionamento dei medici di medicina generale - Inquadramento come lavoro parasubordinato - Necessità di disciplina uniforme, pari a quella prevista per il lavoro pubblico contrattualizzato - Riconducibilità alla materia di competenza esclusiva statale dell\u0027ordinamento civile - Conseguente esclusione, per il legislatore regionale, di disciplinare il trattamento economico e giuridico del rapporto di convenzionamento - Organizzazione sanitaria - Riconducibilità alla competenza residuale regionale. (Classif. 231007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione, che si configura in termini di para-subordinazione e condivide con il lavoro pubblico contrattualizzato l’esigenza di uniformità sottesa all’integrazione tra normativa statale e contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, sicché la relativa disciplina appartiene all’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, restando precluso al legislatore regionale di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto in convenzionamento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 124/2023 - mass. 45638; S. 106/2022 - mass. 44810; S. 157/2019 - mass. 41750; S. 186/2016 - mass. 39017\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e In virtù della costante applicazione del discrimine tra la materia dell’ordinamento civile e quella residuale dell’organizzazione amministrativa regionale, alle regioni non è precluso adottare interventi legislativi inerenti all’organizzazione sanitaria, in quanto quest’ultima è componente essenziale della competenza legislativa in materia di tutela della salute. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 112/2023; S. 113/2022 - mass. 44771; S. 9/2022 - mass. 44496; S. 54/2015 - mass. 38306\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46885","numero_massima_precedente":"46883","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","numero":"502","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46885","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela della salute - Necessità di garantire le prestazioni essenziali in situazioni di bisogno - Effetti sul rapporto in convenzione dei medici dell\u0027assistenza primaria - Ammissibilità di misure volte ad assicurare l\u0027effettività del diritto fondamentale alla salute, nel quadro della responsabilità organizzativa dell\u0027ente territoriale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale su norma della Regione autonoma Sardegna che, al fine di assicurare le cure primarie per cittadini residenti in aree disagiate prive del medico di medicina generale, autorizza questi ultimi, anche se in quiescenza e con contratti libero professionali, ad aderire, sino al 31 dicembre 2024, a progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle ASL, disponendo del ricettario). (Classif. 081002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa disciplina del rapporto in convenzione dei medici dell’assistenza primaria deve necessariamente confrontarsi con gli effetti che essa produce nei confronti del diritto fondamentale alla tutela della salute, in attuazione dell’art. 32 Cost.: le relative prestazioni, di natura essenziale, sono necessarie a garantire la qualità e l’indefettibilità del servizio, ogniqualvolta un individuo dimorante sul territorio regionale si trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 26/2024 - mass. 46016; S\u003c/em\u003e. \u003cem\u003e62/2020 - mass. 43127\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e Rientra nella responsabilità organizzativa dell’ente territoriale l’adozione di misure volte a dare risposta a situazioni di accertata criticità nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria, al fine di assicurare l’effettivo godimento del diritto alla salute. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 124/2023 - mass. 45638\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, Cost., nonché agli artt. 3, 4 e 5, statuto spec. Sardegna, dell’art. 1, comma l, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2024, nella parte in cui inserisce l’art. 1, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023 e, con il secondo periodo, autorizza i medici di medicina generale, anche se in quiescenza e con contratti libero professionali, ad aderire sino al 31 dicembre 2024 a progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle ASL. La disposizione impugnata non invade la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, mentre presenta una evidente \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e organizzativa che, in funzione della tutela della salute, cerca di rispondere, tramite una strategia regionale, alla grave crisi dell’assistenza primaria, a favore di cittadini residenti in zone disagiate e sprovviste del medico di medicina generale. Essa non contrasta nemmeno con l’art. 21, comma 1, lett. \u003cem\u003ej\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003edell’Accordo collettivo nazionale, o ACN: pur non disconoscendo la necessità di una regolazione uniforme, tramite la negoziazione collettiva, del rapporto della medicina convenzionata, che è chiamata a erogare i LEA in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, non può ritenersi preclusa alle regioni l’adozione di misure organizzative straordinarie, per di più con una valenza temporalmente circoscritta, allorché potrebbero avere effetti secondari o riflessi sul convenzionamento, perché ciò equivarrebbe a minare l’effettività del fondamentale diritto alla salute, privandolo del nucleo invalicabile di garanzie minime).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46884","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"20/08/2024","data_nir":"2024-08-20","numero":"12","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"nella parte in cui introduce"},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/05/2023","data_nir":"2023-05-05","numero":"5","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"ter, secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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