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AMBROSINI - Rel. JAEGER \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE \r\n CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - \r\n Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge 12 aprile \r\n 1964, n. 191, che converte in legge, con modificazioni, il D. L. 23 \r\n febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee alla legge 29 \r\n dicembre 1962, n. 1745, concernente l\u0027istituzione di una ritenuta \r\n d\u0027acconto e d\u0027imposta sugli utili distribuiti dalle societ\u0026#224; e \r\n modificazioni della disciplina di nominativit\u0026#224; obbligatoria dei titoli \r\n azionari, promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana \r\n notificata il 16 maggio 1964, depositato in cancelleria il 20 \r\n successivo ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1964. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di Costituzione del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 14 giugno 1967 la relazione del \r\n Giudice Nicola Jaeger; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, \r\n per il Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La controversia rimessa al giudizio della Corte \u0026#232; stata proposta \r\n dal Presidente della Regione siciliana con un ricorso, notificato al \r\n Presidente del Consiglio dei Ministri, nel quale si chiede \r\n l\u0027annullamento della legge dello Stato 12 aprile 1964, n. 191, con cui \r\n era stato convertito in legge - con modificazioni - il decreto- legge \r\n 23 febbraio 1964, n. 27. Con tale decreto-legge, adottato ai sensi \r\n dell\u0027art. 77, secondo comma, della Costituzione, si apportavano alcune \r\n modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, \r\n istitutiva di una ritenuta d\u0027acconto e d\u0027imposta sugli utili \r\n distribuiti dalle societ\u0026#224;, ed altre innovazioni relative alla \r\n disciplina della nominativit\u0026#224; obbligatoria dei titoli azionari. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si legge nel ricorso suddetto che la Regione siciliana si era \r\n astenuta da ogni impugnazione nei confronti della legge n. 1745 del 29 \r\n dicembre 1962, in quanto la misura della ritenuta, ridotta all\u00278 per \r\n cento, non pregiudicava del tutto l\u0027incentivo agli investimenti in \r\n Sicilia, che con l\u0027anonimato azionario era stato realizzato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Senonch\u0026#233;, sempre a parere della Regione, la modificazione \r\n apportata con la legge n. 191 del 12 aprile 1964, avrebbe posto il \r\n titolare di azioni al portatore in posizione di svantaggio rispetto al \r\n titolare di azioni nominative, al quale \u0026#232; concessa la facolt\u0026#224; di \r\n scelta tra il pagamento di una imposta pari al 5 per cento degli utili \r\n a titolo di acconto, ovvero il pagamento dell\u0027imposta, in via \r\n definitiva, pari al 30 per cento di essi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dopo avere elencato una serie di altri inconvenienti, che - sempre \r\n a parere del ricorrente - deriverebbero dalle disposizioni denunciate, \r\n il Presidente della Regione affermava che queste avrebbero leso la \r\n potest\u0026#224; tributaria della Regione siciliana, la quale ha in materia un \r\n regime proprio, determinato dalle speciali esigenze della Regione \r\n stessa, e compromesso quindi la sua autonomia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In particolare - sempre a detta del ricorrente - sarebbero stati \r\n violati dalle nuove disposizioni gli artt. 1, 14 e 36 dello Statuto \r\n siciliano, in relazione anche agli artt. 3, 53 e 116 della \r\n Costituzione. In proposito si aggiunge che l\u0027art. 36 dello Statuto \r\n attribuisce alla Regione la potest\u0026#224; tributaria, riconosciuta come un \r\n tradizionale strumento di intervento indiretto della pubblica \r\n Amministrazione nella \"azione di incentivazione delle attivit\u0026#224; \r\n economiche\", mentre tali \"incentivazioni industriali\", perseguite dalla \r\n legge regionale sulla anonimit\u0026#224; delle azioni (legge dichiarata \r\n conforme alla Costituzione da una sentenza dell\u0027Alta Corte e \r\n formalmente riconosciuta dall\u0027art. 10 della legge statale 29 dicembre \r\n 1962, n. 1745), verrebbero ad essere annullate dal provvedimento \r\n legislativo impugnato, che si profilerebbe, pertanto, come direttamente \r\n lesivo della potest\u0026#224; regionale. Si conclude pertanto perch\u0026#233; venga \r\n dichiarata la incostituzionalit\u0026#224; della legge denunciata, disponendone \r\n l\u0027annullamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, \r\n la quale ha presentato deduzioni difensive il 5 giugno 1964, seguite da \r\n una memoria depositata il 4 febbraio 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura ha, anzitutto, eccepito: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e a) la inammissibilit\u0026#224; del ricorso della Regione in relazione alla \r\n disposizione dell\u0027art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. \r\n 87, poich\u0026#233; la legge di conversione 12 aprile 1964, n. 191, impugnata \r\n con il ricorso, \u0026#232; semplicemente \"confermativa\" di una disposizione \r\n (sull\u0027aumento dall\u00278 per cento al 30 per cento dell\u0027imposta sugli utili \r\n delle azioni al portatore emesse in base a leggi regionali) gi\u0026#224; \r\n contenuta nel decreto legge 23 febbraio 1964, n. 27, pubblicato nella \r\n Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1964, e non impugnato dalla \r\n Regione siciliana entro il termine perentorio di trenta giorni dalla \r\n pubblicazione; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e b) la improponibilit\u0026#224; dello stesso ricorso della Regione, perch\u0026#233; \r\n non fondato su una violazione della sfera di competenza legislativa \r\n regionale, ma su un contrasto di interessi fra la Regione e lo Stato e \r\n su un supposto contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 53 \r\n della Costituzione; a questo proposito l\u0027Avvocatura insiste sul punto, \r\n che le Regioni possono impugnare in via diretta le leggi emanate dallo \r\n Stato o da altre Regioni solo quando ritengano che con esse sia stata \r\n violata la sfera della loro competenza legislativa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel merito, l\u0027Avvocatura ha chiesto il rigetto, richiamando non \r\n poche decisioni di questa Corte, e da ultimo la sentenza n. 14 del 7 \r\n marzo 1962, nella quale si fa presente che la Regione siciliana ha s\u0026#236;, \r\n in materia tributaria, una potest\u0026#224; legislativa concorrente e \r\n sussidiaria di quella dello Stato, ma deve esercitarla nel rispetto dei \r\n principi fondamentali della legislazione statale e senza turbare \r\n l\u0027unit\u0026#224; dell\u0027ordinamento tributario generale, come la Corte ha \r\n ripetutamente dichiarato (sent. nn. 9, 42, 58, 113, 116 del 1957; 60 e \r\n 76 del 1958; 39 del 1960; 66 del 1961 ecc.). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa della Regione non ha depositato deduzioni e non \u0026#232; stata \r\n presente all\u0027udienza nella quale la causa \u0026#232; stata discussa. In tale \r\n udienza l\u0027Avvocato dello Stato ha insistito nelle precedenti \r\n conclusioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Non sono fondate le eccezioni pregiudiziali proposte dalla \r\n difesa dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non \u0026#232; fondata la prima, giacch\u0026#233;, a prescindere dalla esattezza \r\n dell\u0027affermazione secondo cui la legge di conversione dovrebbe essere \r\n considerata come atto confermativo del decreto-legge (affermazione che \r\n involge delicate questioni, sulle quali non \u0026#232; necessario soffermarsi \r\n ai fini del decidere), \u0026#232; da ricordare che la giurisprudenza della \r\n Corte \u0026#232; ferma nel ritenere che in sede di giudizi di costituzionalit\u0026#224; \r\n non possono valere i criteri che vigono nel campo giurisdizionale \r\n amministrativo rispetto agli atti confermativi (si veda la sentenza n. \r\n 30 del 30 aprile 1959). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si deve, pertanto, ritenere che, quale che sia l\u0027effetto della \r\n legge di conversione in rapporto al decreto-legge convertito, la legge \r\n ha, per lo meno in sede processuale, tale autonomia da aprire l\u0027adito \r\n alla impugnazione di essa nonostante l\u0027omesso ricorso contro il \r\n decreto-legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; si potrebbe parlare di acquiescenza (della quale, del resto, \r\n l\u0027Avvocatura non fa cenno) essendo escluso - ed anche questo in base \r\n alla ricordata giurisprudenza della Corte - che in materia possa \r\n trovare applicazione questa causa di inammissibilit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non \u0026#232; fondata la seconda eccezione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Regione si lagna dell\u0027invasione della propria sfera di \r\n competenza, come si evince senza possibilit\u0026#224; di equivoco del ricorso, \r\n nel quale, dopo l\u0027esposizione delle doglianze, riassumendosi i termini \r\n della controversia, si conclude che \"tutto ci\u0026#242; lede la potest\u0026#224; \r\n tributaria della Regione\". E se, in una con la violazione degli artt. \r\n 1, 14 e 36 dello Statuto speciale, si allega anche la violazione degli \r\n artt. 3, 53 e 116 della Costituzione, il richiamo di queste norme si fa \r\n non in via autonoma bens\u0026#236; in appoggio alla tesi principale, che \u0026#232; \r\n quella della lesione della potest\u0026#224; tributaria della Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Nel merito il ricorso \u0026#232; da respingersi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Fissando un\u0027aliquota di imposta in una certa misura, il \r\n legislatore statale non ha invaso la sfera di competenza della Regione \r\n n\u0026#233; direttamente n\u0026#233; indirettamente. Non direttamente, perch\u0026#233; spetta \r\n esclusivamente allo Stato stabilire le aliquote delle imposte. \r\n L\u0027esercizio di questo potere non investe la potest\u0026#224; legislativa \r\n regionale in materia tributaria, la quale, secondo la costante \r\n giurisprudenza di questa Corte, \u0026#232; concorrente e sussidiaria di quella \r\n dello Stato e trova il suo limite nel rispetto dei principi \r\n fondamentali della legislazione statale e dell\u0027unit\u0026#224; dell\u0027ordinamento \r\n tributario generale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Legittimamente, pertanto, il legislatore statale ha stabilito \r\n un\u0027aliquota di imposta per i casi in cui non sia possibile accertare \r\n l\u0027appartenenza del titolo azionario e lo ha stabilito nei confronti di \r\n tutti i soggetti che si trovino in determinate condizioni, compresi \r\n coloro che possiedano titoli azionari regionali, ai quali non c\u0027era \r\n ragione di riservare un trattamento diverso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questa decisiva considerazione mostra l\u0027inconsistenza della \r\n doglianza relativa alla violazione dell\u0027art. 36 dello Statuto e degli \r\n artt. 3 e 53 della Costituzione, che, come si \u0026#232; detto, sono stati \r\n invocati in connessione con la doglianza predetta. La disposizione \r\n impugnata dalla Regione, lungi dal generare disparit\u0026#224; di trattamento \r\n nell\u0027adempimento degli obblighi tributari, ha avuto un intento di \r\n perequazione. Comunque, non spetta alla Regione invocare un sindacato \r\n di merito (n\u0026#233; alla Corte di effettuarlo) sulla strutturazione del \r\n sistema adottato dal legislatore statale e sulla sua convenienza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; pu\u0026#242; fondatamente sostenersi che sia stato violato l\u0027art. 14 \r\n dello Statuto siciliano. In questa controversia non viene in \r\n contestazione la legittimit\u0026#224; delle disposizioni regionali relative ai \r\n titoli al portatore. La legge statale, nel determinare la misura \r\n dell\u0027imposizione, non solo non ha negato la legittimit\u0026#224; di quelle \r\n disposizioni, ma anzi l\u0027ha necessariamente presa a base delle proprie \r\n determinazioni. Non si vede, pertanto, sotto quale aspetto sia stata \r\n invasa la sfera di competenza della Regione, garantita dall\u0027art. 14. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Pi\u0026#249; comprensibile \u0026#232; la tesi se si guarda sotto l\u0027aspetto di una \r\n invasione indiretta o riflessa della sfera regionale; e probabilmente \r\n \u0026#232; questo che nel ricorso si \u0026#232; voluto sottoporre al giudizio della \r\n Corte. La violazione consisterebbe nel fatto che in conseguenza della \r\n norma impugnata verrebbe meno il potere di incentivazione che \r\n competerebbe alla Regione mediante lo strumento dell\u0027anonimato \r\n azionario. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma, a parte il discutibile fondamento e la non chiara fisionomia di \r\n tale potere, non si vede come e perch\u0026#233; della consideratasi illegittima \r\n una norma statale che, fissando delle aliquote di imposta, possa \r\n produrre qualche effetto non favorevole nei confronti di soggetti, per \r\n i quali la Regione aveva disposto delle facilitazioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non essendo fondato l\u0027assunto di una violazione, neppure indiretta \r\n o riflessa, dei poteri della Regione, resta anche escluso il fondamento \r\n di qualunque doglianza relativa ad una violazione dei principi della \r\n autonomia regionale, proclamata dall\u0027art. 1 dello Statuto regionale. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione, sollevata con il ricorso di cui \r\n in epigrafe, sulla legittimit\u0026#224; costituzionale della legge 12 aprile \r\n 1964, n. 191, recante \"Conversione in legge, con modificazioni, del \r\n decreto legge 23 febbraio 1964 n. 27, adottato ai sensi dell\u0027art. 77, \r\n comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee \r\n alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta \r\n d\u0027acconto e d\u0027imposta sugli utili distribuiti dalle societ\u0026#224; e \r\n modificazioni della disciplina della nominativit\u0026#224; obbligatoria dei \r\n titoli azionari\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO \r\n - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO \r\n - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - \r\n ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - \r\n MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI \r\n - GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - GIOVANNI \r\n BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO \r\n BONIFACIO - LUIGI OGGIONI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4713","titoletto":"SENT. 113/67 A. LEGGE DI CONVERSIONE DI D.L. - NATURA CONFERMATIVA - ESCLUSIONE - ACQUISCENZA PER MANCATA IMPUGNAZIONE DEL D.L. - ESCLUSIONE.","testo":"La legge di conversione non puo\u0027, in ogni caso, essere considerata come atto confermativo del decreto legge ai fini dell\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso proposto contro di essa in quanto in sede di giudizi di costituzionalita\u0027 non possono valere i criteri che vigono nel campo giurisdizionale amministrativo rispetto agli atti confermativi. Neppure si potrebbe parlare di acquiescienza, essendo escluso che in materia possa trovare applicazione questa causa d\u0027inammissibilita\u0027. Cfr.: sent. n. 30/1959.","numero_massima_successivo":"4714","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"4714","titoletto":"SENT. 113/67 B. IMPOSTE E TASSE - RITENUTA D\u0027ACCONTO O D\u0027IMPOSTA SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA\u0027 E MODIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA DI NOMINATIVITA\u0027 OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI - LEGGE 12 APRILE 1964, N. 191 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 14, 36 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ARTT. 3, 53 E 116 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA TRIBUTARIA DELLA REGIONE SICILIANA - ESCLUSIONE.","testo":"Con la legge 12 aprile 1964, n. 191, di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente l\u0027istituzione di una ritenuta d\u0027acconto o d\u0027imposta sugli utili distribuiti dalle societa\u0027 e modificazioni della disciplina di nominativita\u0027 obbligatoria dei titoli azionari, il legislatore statale non ha invaso la sfera di competenza della Regione in materia tributaria, ne\u0027 direttamente, ne\u0027 indirettamente. Il legislatore statale ha infatti stabilito una aliquota di imposta per i casi in cui non sia possibile accertare l\u0027appartenenza dei titoli azionari anche nei confronti di soggetti possessori di titoli azionari regionali. Con tale normativa, lungi dal generare disparita\u0027 di trattamento, ha perseguito un intento di perequazione, restando esclusa la violazione dell\u0027art. 36 dello statuto e degli artt. 3 e 53 della Costituzione. La legge statale, nel determinare la misura dell\u0027imposizione, non ha negato la legittimita\u0027 delle disposizioni regionali relative ai titoli al portatore, ma anzi l\u0027ha necessariamente posta a base delle proprie determinazioni, senza violare la sfera di competenza della Regione siciliana, garantita dall\u0027art. 14 del suo Statuto. Non essendo fondato l\u0027assunto di una violazione indiretta o riflessa dei poteri della Regione, resta esclusa anche qualunque doglianza relativa ad una violazione dei principi dell\u0027autonomia regionale, proclamata dall\u0027art. 1 dello Statuto regionale.","numero_massima_precedente":"4713","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/04/1964","numero":"191","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;191~art0"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"23/02/1964","numero":"27","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;27~art0"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/1962","numero":"1745","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1745~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1550","autore":"AGRO\u0027 A.S.","titolo":"ATTO CONFERMATIVO ED ACQUIESCENZA DEL RICORSO IN VIA PRINCIPALE","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1968","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"283","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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