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AMBROSINI - Rel. JAEGER                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente  -  Prof.  \r\n ANTONINO  PAPALDO  -  Prof.  NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO -  \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI  -  \r\n Prof.  GIUSEPPE  BRANCA  -  Prof.    MICHELE  FRAGALI  - Prof. GIUSEPPE  \r\n CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -  \r\n Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott.  LUIGI OGGIONI, Giudici,         \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge  12  aprile  \r\n 1964,  n.  191,  che  converte in legge, con modificazioni, il D. L. 23  \r\n febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee  alla  legge  29  \r\n dicembre  1962,  n.  1745,  concernente  l\u0027istituzione  di una ritenuta  \r\n d\u0027acconto  e  d\u0027imposta  sugli  utili  distribuiti  dalle  societ\u0026#224;   e  \r\n modificazioni della disciplina di nominativit\u0026#224; obbligatoria dei titoli  \r\n azionari,  promosso  con ricorso del Presidente della Regione siciliana  \r\n notificata  il  16  maggio  1964,  depositato  in  cancelleria  il   20  \r\n successivo ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1964.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di  Costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei  \r\n Ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita nell\u0027udienza pubblica del 14 giugno  1967  la  relazione  del  \r\n Giudice Nicola Jaeger;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  il  sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,  \r\n per il Presidente del Consiglio dei Ministri.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La controversia rimessa al giudizio della Corte \u0026#232;  stata  proposta  \r\n dal  Presidente  della  Regione siciliana con un ricorso, notificato al  \r\n Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   nel   quale   si   chiede  \r\n l\u0027annullamento della legge dello Stato 12 aprile 1964, n.  191, con cui  \r\n era  stato  convertito in legge - con modificazioni - il decreto- legge  \r\n 23 febbraio 1964, n. 27. Con  tale  decreto-legge,  adottato  ai  sensi  \r\n dell\u0027art.  77, secondo comma, della Costituzione, si apportavano alcune  \r\n modificazioni  temporanee  alla  legge  29  dicembre  1962,  n.   1745,  \r\n istitutiva   di   una   ritenuta  d\u0027acconto  e  d\u0027imposta  sugli  utili  \r\n distribuiti  dalle  societ\u0026#224;,  ed  altre  innovazioni   relative   alla  \r\n disciplina della nominativit\u0026#224; obbligatoria dei titoli azionari.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si  legge  nel  ricorso  suddetto che la Regione siciliana   si era  \r\n astenuta da ogni impugnazione nei confronti della legge n. 1745 del  29  \r\n dicembre  1962,  in  quanto la misura della ritenuta, ridotta all\u00278 per  \r\n cento, non pregiudicava del  tutto  l\u0027incentivo  agli  investimenti  in  \r\n Sicilia, che con l\u0027anonimato azionario era stato realizzato.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Senonch\u0026#233;,   sempre   a  parere  della  Regione,  la  modificazione  \r\n apportata con la legge n. 191 del 12  aprile  1964,  avrebbe  posto  il  \r\n titolare  di azioni al portatore in posizione di svantaggio rispetto al  \r\n titolare di azioni nominative, al quale  \u0026#232;  concessa  la  facolt\u0026#224;  di  \r\n scelta  tra il pagamento di una imposta pari al 5 per cento degli utili  \r\n a  titolo  di  acconto,  ovvero  il  pagamento  dell\u0027imposta,  in   via  \r\n definitiva, pari al 30 per cento di essi.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dopo  avere elencato una serie di altri inconvenienti, che - sempre  \r\n a parere del ricorrente - deriverebbero dalle disposizioni  denunciate,  \r\n il  Presidente  della  Regione  affermava  che queste avrebbero leso la  \r\n potest\u0026#224; tributaria della Regione siciliana, la quale ha in materia  un  \r\n regime  proprio,  determinato  dalle  speciali  esigenze  della Regione  \r\n stessa, e compromesso quindi la sua autonomia.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In particolare - sempre a detta del ricorrente  -  sarebbero  stati  \r\n violati  dalle  nuove  disposizioni  gli artt. 1, 14 e 36 dello Statuto  \r\n siciliano,  in  relazione  anche  agli  artt.  3,  53   e   116   della  \r\n Costituzione.  In  proposito  si  aggiunge  che l\u0027art. 36 dello Statuto  \r\n attribuisce alla Regione la potest\u0026#224; tributaria, riconosciuta  come  un  \r\n tradizionale   strumento   di   intervento   indiretto  della  pubblica  \r\n Amministrazione  nella  \"azione  di  incentivazione   delle   attivit\u0026#224;  \r\n economiche\", mentre tali \"incentivazioni industriali\", perseguite dalla  \r\n legge   regionale  sulla  anonimit\u0026#224;  delle  azioni  (legge  dichiarata  \r\n conforme  alla  Costituzione  da  una  sentenza   dell\u0027Alta   Corte   e  \r\n formalmente  riconosciuta  dall\u0027art. 10 della legge statale 29 dicembre  \r\n 1962, n.  1745),  verrebbero  ad  essere  annullate  dal  provvedimento  \r\n legislativo impugnato, che si profilerebbe, pertanto, come direttamente  \r\n lesivo  della  potest\u0026#224;  regionale.  Si conclude pertanto perch\u0026#233; venga  \r\n dichiarata la incostituzionalit\u0026#224; della legge denunciata,  disponendone  \r\n l\u0027annullamento.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si  \u0026#232;  costituito  in  giudizio  il  Presidente  del Consiglio dei  \r\n Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,  \r\n la quale ha presentato deduzioni difensive il 5 giugno 1964, seguite da  \r\n una memoria depositata il 4 febbraio 1965.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura ha, anzitutto, eccepito:                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     a) la inammissibilit\u0026#224; del ricorso della Regione in relazione  alla  \r\n disposizione dell\u0027art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.  \r\n 87,  poich\u0026#233;  la legge di conversione 12 aprile 1964, n. 191, impugnata  \r\n con il ricorso, \u0026#232; semplicemente  \"confermativa\"  di  una  disposizione  \r\n (sull\u0027aumento dall\u00278 per cento al 30 per cento dell\u0027imposta sugli utili  \r\n delle  azioni  al  portatore  emesse  in  base  a leggi regionali) gi\u0026#224;  \r\n contenuta nel decreto legge 23 febbraio 1964, n.  27, pubblicato  nella  \r\n Gazzetta  Ufficiale  n.  48 del 24 febbraio 1964, e non impugnato dalla  \r\n Regione siciliana entro il termine perentorio di  trenta  giorni  dalla  \r\n pubblicazione;                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     b)  la improponibilit\u0026#224; dello stesso ricorso della Regione, perch\u0026#233;  \r\n non fondato su una violazione della  sfera  di  competenza  legislativa  \r\n regionale,  ma su un contrasto di interessi fra la Regione e lo Stato e  \r\n su un supposto contrasto della norma impugnata con gli  artt.  3  e  53  \r\n della  Costituzione; a questo proposito l\u0027Avvocatura insiste sul punto,  \r\n che  le Regioni possono impugnare in via diretta le leggi emanate dallo  \r\n Stato o da altre Regioni solo quando ritengano che con esse  sia  stata  \r\n violata la sfera della loro competenza legislativa.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  merito,  l\u0027Avvocatura  ha  chiesto il rigetto, richiamando non  \r\n poche decisioni di questa Corte, e da ultimo la sentenza n.  14  del  7  \r\n marzo 1962, nella quale si fa presente che la Regione siciliana ha s\u0026#236;,  \r\n in   materia   tributaria,   una  potest\u0026#224;  legislativa  concorrente  e  \r\n sussidiaria di quella dello Stato, ma deve esercitarla nel rispetto dei  \r\n principi  fondamentali  della  legislazione  statale  e  senza  turbare  \r\n l\u0027unit\u0026#224;   dell\u0027ordinamento  tributario  generale,  come  la  Corte  ha  \r\n ripetutamente dichiarato (sent.  nn. 9, 42, 58, 113, 116 del 1957; 60 e  \r\n 76 del 1958; 39 del 1960; 66 del 1961 ecc.).                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La difesa della Regione non ha depositato deduzioni  e non \u0026#232; stata  \r\n presente all\u0027udienza nella quale la causa \u0026#232; stata  discussa.  In  tale  \r\n udienza   l\u0027Avvocato   dello   Stato   ha  insistito  nelle  precedenti  \r\n conclusioni.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. - Non sono fondate le  eccezioni  pregiudiziali  proposte  dalla  \r\n difesa dello Stato.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non  \u0026#232;  fondata  la prima, giacch\u0026#233;, a prescindere dalla esattezza  \r\n dell\u0027affermazione secondo cui la legge di conversione  dovrebbe  essere  \r\n considerata  come atto confermativo del decreto-legge (affermazione che  \r\n involge delicate questioni, sulle quali non \u0026#232;  necessario  soffermarsi  \r\n ai  fini  del  decidere),  \u0026#232;  da ricordare che la giurisprudenza della  \r\n Corte \u0026#232; ferma nel ritenere che in sede di giudizi di costituzionalit\u0026#224;  \r\n non possono valere i  criteri  che  vigono  nel  campo  giurisdizionale  \r\n amministrativo  rispetto agli atti confermativi (si veda la sentenza n.  \r\n 30 del 30 aprile 1959).                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si deve, pertanto, ritenere che,  quale  che  sia  l\u0027effetto  della  \r\n legge  di conversione in rapporto al decreto-legge convertito, la legge  \r\n ha, per lo meno in sede processuale, tale autonomia da  aprire  l\u0027adito  \r\n alla  impugnazione  di  essa  nonostante  l\u0027omesso  ricorso  contro  il  \r\n decreto-legge.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233; si potrebbe parlare di acquiescenza (della  quale,  del  resto,  \r\n l\u0027Avvocatura  non  fa  cenno) essendo escluso - ed anche questo in base  \r\n alla ricordata giurisprudenza  della  Corte  -  che  in  materia  possa  \r\n trovare applicazione questa causa di inammissibilit\u0026#224;.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non \u0026#232; fondata la seconda eccezione.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  Regione  si  lagna  dell\u0027invasione  della  propria  sfera    di  \r\n competenza, come si evince senza possibilit\u0026#224; di equivoco del  ricorso,  \r\n nel  quale, dopo l\u0027esposizione delle doglianze, riassumendosi i termini  \r\n della controversia, si  conclude  che  \"tutto  ci\u0026#242;  lede  la  potest\u0026#224;  \r\n tributaria  della  Regione\". E se, in una con la violazione degli artt.  \r\n 1, 14 e 36 dello Statuto speciale, si allega anche la violazione  degli  \r\n artt. 3, 53 e 116 della Costituzione, il richiamo di queste norme si fa  \r\n non  in  via  autonoma  bens\u0026#236; in appoggio alla tesi principale, che \u0026#232;  \r\n quella della lesione della potest\u0026#224; tributaria della Regione.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - Nel merito il ricorso \u0026#232; da respingersi.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Fissando  un\u0027aliquota  di  imposta  in  una  certa  misura,      il  \r\n legislatore  statale non ha invaso la sfera di competenza della Regione  \r\n n\u0026#233; direttamente n\u0026#233; indirettamente. Non direttamente,  perch\u0026#233;  spetta  \r\n esclusivamente   allo   Stato  stabilire  le  aliquote  delle  imposte.  \r\n L\u0027esercizio di  questo  potere  non  investe  la  potest\u0026#224;  legislativa  \r\n regionale   in  materia  tributaria,  la  quale,  secondo  la  costante  \r\n giurisprudenza  di questa Corte, \u0026#232; concorrente e sussidiaria di quella  \r\n dello  Stato  e  trova  il  suo  limite  nel  rispetto   dei   principi  \r\n fondamentali  della legislazione statale e dell\u0027unit\u0026#224; dell\u0027ordinamento  \r\n tributario generale.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Legittimamente,  pertanto,  il  legislatore  statale  ha  stabilito  \r\n un\u0027aliquota  di  imposta  per i casi in cui non sia possibile accertare  \r\n l\u0027appartenenza del titolo azionario e lo ha stabilito nei confronti  di  \r\n tutti  i  soggetti  che  si trovino in determinate condizioni, compresi  \r\n coloro che possiedano titoli azionari regionali,  ai  quali  non  c\u0027era  \r\n ragione di riservare un trattamento diverso.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Questa   decisiva   considerazione   mostra  l\u0027inconsistenza  della  \r\n doglianza relativa alla violazione dell\u0027art. 36 dello Statuto  e  degli  \r\n artt.  3  e  53  della  Costituzione, che, come si \u0026#232; detto, sono stati  \r\n invocati in connessione con  la  doglianza  predetta.  La  disposizione  \r\n impugnata  dalla  Regione, lungi dal generare disparit\u0026#224; di trattamento  \r\n nell\u0027adempimento degli obblighi  tributari,  ha  avuto  un  intento  di  \r\n perequazione.   Comunque, non spetta alla Regione invocare un sindacato  \r\n di merito (n\u0026#233; alla Corte  di  effettuarlo)  sulla  strutturazione  del  \r\n sistema adottato dal legislatore statale e sulla sua convenienza.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233;  pu\u0026#242;  fondatamente  sostenersi che sia stato violato l\u0027art. 14  \r\n dello  Statuto  siciliano.  In  questa  controversia   non   viene   in  \r\n contestazione  la legittimit\u0026#224; delle disposizioni regionali relative ai  \r\n titoli al portatore.   La legge  statale,  nel  determinare  la  misura  \r\n dell\u0027imposizione,  non  solo  non  ha  negato la legittimit\u0026#224; di quelle  \r\n disposizioni, ma anzi l\u0027ha necessariamente presa a base  delle  proprie  \r\n determinazioni.    Non si vede, pertanto, sotto quale aspetto sia stata  \r\n invasa la sfera di competenza della Regione, garantita dall\u0027art. 14.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Pi\u0026#249; comprensibile \u0026#232; la tesi se si guarda sotto l\u0027aspetto  di  una  \r\n invasione  indiretta  o riflessa della sfera regionale; e probabilmente  \r\n \u0026#232; questo che nel ricorso si \u0026#232; voluto  sottoporre  al  giudizio  della  \r\n Corte.  La  violazione consisterebbe nel fatto che in conseguenza della  \r\n norma  impugnata  verrebbe  meno  il  potere  di   incentivazione   che  \r\n competerebbe   alla   Regione   mediante  lo  strumento  dell\u0027anonimato  \r\n azionario.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma, a parte il discutibile fondamento e la non chiara fisionomia di  \r\n tale potere, non si vede come e perch\u0026#233; della consideratasi illegittima  \r\n una norma statale  che,  fissando  delle  aliquote  di  imposta,  possa  \r\n produrre  qualche effetto non favorevole nei confronti di soggetti, per  \r\n i quali la Regione aveva disposto delle facilitazioni.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non essendo fondato l\u0027assunto di una violazione, neppure  indiretta  \r\n o riflessa, dei poteri della Regione, resta anche escluso il fondamento  \r\n di  qualunque  doglianza  relativa ad una violazione dei principi della  \r\n autonomia regionale, proclamata dall\u0027art.  1 dello Statuto regionale.    \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione, sollevata con il ricorso di  cui  \r\n in  epigrafe,  sulla  legittimit\u0026#224; costituzionale della legge 12 aprile  \r\n 1964, n. 191, recante \"Conversione in  legge,  con  modificazioni,  del  \r\n decreto  legge  23 febbraio 1964 n. 27, adottato ai sensi dell\u0027art. 77,  \r\n comma secondo, della  Costituzione,  recante  modificazioni  temporanee  \r\n alla  legge  29  dicembre  1962,  n.  1745,  istitutiva di una ritenuta  \r\n d\u0027acconto  e  d\u0027imposta  sugli  utili  distribuiti  dalle  societ\u0026#224;   e  \r\n modificazioni  della  disciplina  della  nominativit\u0026#224; obbligatoria dei  \r\n titoli azionari\".                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE AMBROSINI - ANTONINO  PAPALDO  \r\n                                   -  NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO  \r\n                                   - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -  \r\n                                   ALDO SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA  -  \r\n                                   MICHELE  FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI  \r\n                                   -  GIUSEPPE      VERZ\u0026#204;   -   GIOVANNI  \r\n                                   BATTISTA  BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO  \r\n                                   BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.             \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4713","titoletto":"SENT.   113/67   A.   LEGGE   DI  CONVERSIONE  DI  D.L.  - NATURA CONFERMATIVA  - ESCLUSIONE - ACQUISCENZA PER MANCATA IMPUGNAZIONE DEL D.L. - ESCLUSIONE.","testo":"La   legge   di  conversione  non  puo\u0027,  in  ogni  caso,  essere considerata  come  atto  confermativo  del  decreto legge ai fini dell\u0027inammissibilita\u0027  del  ricorso  proposto  contro  di essa in quanto in sede di giudizi di costituzionalita\u0027 non possono valere i  criteri  che  vigono  nel campo giurisdizionale amministrativo rispetto agli atti confermativi. Neppure si potrebbe parlare di acquiescienza, essendo escluso che in    materia    possa    trovare   applicazione   questa   causa d\u0027inammissibilita\u0027.  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IMPOSTE E TASSE - RITENUTA D\u0027ACCONTO O D\u0027IMPOSTA SUGLI  UTILI  DISTRIBUITI  DALLE  SOCIETA\u0027  E MODIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA  DI  NOMINATIVITA\u0027  OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI - LEGGE  12 APRILE  1964, N. 191 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 14, 36 DELLO  STATUTO  SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ARTT. 3, 53  E 116 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA TRIBUTARIA DELLA REGIONE SICILIANA - ESCLUSIONE.","testo":"Con  la legge  12 aprile 1964, n. 191, di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee alla legge 29  dicembre  1962,  n.  1745,  concernente  l\u0027istituzione di una ritenuta  d\u0027acconto  o  d\u0027imposta  sugli  utili distribuiti dalle societa\u0027  e  modificazioni  della  disciplina  di   nominativita\u0027 obbligatoria  dei  titoli azionari, il legislatore statale non ha invaso   la   sfera   di  competenza  della  Regione  in  materia tributaria, ne\u0027 direttamente, ne\u0027 indirettamente. Il  legislatore  statale  ha  infatti  stabilito  una aliquota di imposta   per   i   casi  in  cui  non  sia  possibile  accertare l\u0027appartenenza   dei  titoli  azionari  anche  nei  confronti  di soggetti possessori di titoli azionari regionali. Con tale normativa, lungi dal generare disparita\u0027 di trattamento, ha  perseguito  un intento di perequazione, restando  esclusa  la violazione  dell\u0027art.   36  dello statuto e degli artt.  3  e  53 della  Costituzione.  La legge statale, nel determinare la misura dell\u0027imposizione,   non   ha  negato    la   legittimita\u0027   delle disposizioni  regionali relative ai titoli al portatore, ma  anzi l\u0027ha  necessariamente posta a base delle proprie  determinazioni, senza  violare  la sfera di competenza della  Regione  siciliana, garantita dall\u0027art.  14 del suo Statuto. Non  essendo  fondato  l\u0027assunto di una  violazione  indiretta  o riflessa  dei poteri della Regione, resta esclusa anche qualunque doglianza  relativa ad una violazione dei principi dell\u0027autonomia regionale, proclamata dall\u0027art.  1 dello Statuto regionale.","numero_massima_precedente":"4713","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/04/1964","numero":"191","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;191~art0"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"23/02/1964","numero":"27","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;27~art0"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/1962","numero":"1745","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1745~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1550","autore":"AGRO\u0027 A.S.","titolo":"ATTO CONFERMATIVO ED ACQUIESCENZA DEL RICORSO IN VIA PRINCIPALE","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"1968","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"283","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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