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P., con ordinanza del 1\u0026#176; dicembre 2022, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 19 marzo 2024 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 19 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 1\u0026#176; dicembre 2022, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2023, il Tribunale ordinario di Marsala, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 444 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anzich\u0026#233; fino alla met\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce di essere investito del processo nei confronti di una persona imputata della contravvenzione di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all\u0026#8217;art. 75, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDichiarata l\u0026#8217;assenza dell\u0026#8217;imputato, si era dato atto del mancato consenso del pubblico ministero a una precedente richiesta di applicazione della pena, formulata dal difensore ai sensi dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen.: mancato consenso motivato con il rilievo che il difensore aveva richiesto una riduzione premiale della pena nella misura della met\u0026#224;, superiore a quella consentita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte di ci\u0026#242;, il difensore ha eccepito l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e, del citato art. 444 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione si basa sulla considerazione che l\u0026#8217;art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario), modificando il comma 2 dell\u0026#8217;art. 442 cod. proc. pen., ha stabilito per il giudizio abbreviato una diminuzione premiale della pena della met\u0026#224; quando si procede per una contravvenzione, senza operare un parallelo adeguamento del comma 1 dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen., il quale continua a prevedere la riduzione della pena fino a un terzo, anche quando il patteggiamento riguardi un reato contravvenzionale. Si sarebbe in questo modo creata \u0026#8211; secondo il difensore \u0026#8211; una discrasia contrastante con i principi del giusto processo, di eguaglianza e di inviolabilit\u0026#224; del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, le questioni cos\u0026#236; prospettate sarebbero rilevanti \u0026#8211; dovendo egli fare applicazione della norma censurata per decidere sulla richiesta di patteggiamento \u0026#8211; e al tempo stesso non manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa scelta legislativa di prevedere, per il medesimo reato di natura contravvenzionale, una riduzione della pena fino a un terzo nel caso di patteggiamento, diversamente da quanto avviene per il giudizio abbreviato \u0026#8211; che assicura una riduzione della met\u0026#224; \u0026#8211;, si rivelerebbe, infatti, \u0026#171;foriera di esiti applicativi discriminatori\u0026#187;, incompatibili con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, specie ove si consideri che il rito del patteggiamento \u0026#232; quello che garantisce la massima economia processuale e la pi\u0026#249; rapida definizione dei procedimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza della sperequazione apparirebbe ancor pi\u0026#249; evidente nel caso in cui l\u0026#8217;imputato opti per il rito abbreviato cosiddetto condizionato, di cui all\u0026#8217;art. 438, comma 5, cod. proc. pen. In tale ipotesi, vengono infatti incluse nel bagaglio conoscitivo del giudice una o pi\u0026#249; prove, la cui assunzione determinerebbe un inevitabile allungamento dei tempi processuali (richiedendo non di rado la celebrazione di pi\u0026#249; udienze).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe sentenze rese ai sensi dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen. sono, inoltre, inappellabili, potendo essere impugnate solo con ricorso per cassazione, mentre nel caso di rito abbreviato l\u0026#8217;imputato resta abilitato a proporre i normali mezzi di gravame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutto ci\u0026#242; renderebbe irragionevole, \u0026#171;se non paradossale\u0026#187;, la mancata estensione al patteggiamento dell\u0026#8217;entit\u0026#224; della riduzione premiale della pena prevista per il giudizio abbreviato, quando si proceda per reati contravvenzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In via preliminare, la difesa dell\u0026#8217;interveniente eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe, infatti, omesso di indicare la condotta contestata e il \u003cem\u003etempus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecommissi\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edelicti\u003c/em\u003e, e avrebbe giustificato la rilevanza delle questioni con una mera formula di stile (\u0026#171;dovendo[si] fare applicazione dell\u0026#8217;art. 444 c.p.p.\u0026#187;), senza dedurre alcunch\u0026#233; in ordine alla sussistenza dei presupposti per l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del rito richiesto, ossia alla sussistenza, o no, di cause di proscioglimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen. e alla corretta qualificazione giuridica del fatto. Tali omissioni, non emendabili tramite la lettura diretta degli atti del giudizio, stante il principio di autosufficienza dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, impedirebbero a questa Corte di verificare la rilevanza delle questioni, facendole apparire come premature e ipotetiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. sarebbero, altres\u0026#236;, inammissibili per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, avendo il rimettente evocato tali parametri senza enunciare affatto le ragioni della loro asserita violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; alla quale l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato limita la sua analisi, stante la rilevata totale assenza di motivazione riguardo agli altri parametri \u0026#8211; si rivelerebbe palesemente non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente avrebbe censurato il diverso trattamento dei due riti alternativi quanto allo sconto di pena senza considerare le differenze strutturali intercorrenti tra essi, che non consentirebbero un valido raffronto comparativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, sarebbe sufficiente richiamare la diversit\u0026#224; di disciplina relativa alla sospensione condizionale, alla cui concessione pu\u0026#242; essere subordinata la richiesta di patteggiamento, ma non quella di giudizio abbreviato; la possibilit\u0026#224; per le parti di concordare nel patteggiamento la non applicabilit\u0026#224; delle pene accessorie, non prevista nel giudizio abbreviato; la non utilizzabilit\u0026#224;, a fini di prova, della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, disciplinare, tributario o amministrativo, diversamente dalla sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disomogeneit\u0026#224; degli istituti posti a raffronto impedirebbe, dunque, di ravvisare la dedotta violazione del principio di eguaglianza, mancando un utile termine di comparazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; potrebbe ravvisarsi nel diverso sconto sanzionatorio previsto in relazione all\u0026#8217;applicazione concordata della pena alcun profilo di irragionevolezza intrinseca, stante il fatto che \u0026#8211; per ripetuta affermazione di questa Corte \u0026#8211; il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224; nella configurazione degli istituti processuali, censurabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle scelte operate, nella specie non ravvisabile.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 1\u0026#176; dicembre 2022 (reg. ord. n. 33 del 2023), il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anzich\u0026#233; fino alla met\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e pone a fondamento del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale la disparit\u0026#224; di trattamento riscontrabile rispetto alla disciplina del giudizio abbreviato: procedimento speciale che, quando si proceda per una contravvenzione, assicura all\u0026#8217;imputato \u0026#8211; in forza dell\u0026#8217;art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 44, della legge n. 103 del 2017 \u0026#8211; la riduzione della pena nella misura della met\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, si sarebbe al cospetto di una sperequazione lesiva dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, particolarmente alla luce del fatto che, tra i due riti speciali, il patteggiamento \u0026#232; quello che garantisce la maggiore economia di tempi e di risorse processuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, va rilevato che la disciplina dei due procedimenti speciali posti in comparazione dal rimettente \u0026#232; stata oggetto di modifica, anche quanto alla consistenza dei benefici ad essi collegati, ad opera del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in vigore \u0026#8211; in forza della disposizione transitoria di cui all\u0026#8217;art. 99-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1 \u0026#8211; il 30 dicembre 2022: dunque, in data successiva a quella dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon giustifica, tuttavia, la restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa riforma, infatti, non ha inciso sullo specifico aspetto investito dalle questioni: l\u0026#8217;entit\u0026#224; della riduzione di pena annessa al patteggiamento \u0026#232; rimasta, infatti, inalterata. La novella legislativa ha anzi approfondito, sotto un diverso profilo \u0026#8211; peraltro, chiaramente non rilevante nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; la sperequazione censurata dal rimettente, riconoscendo all\u0026#8217;imputato che \u0026#232; stato giudicato con rito abbreviato (per qualsiasi reato) un ulteriore sconto di pena, nella misura di un sesto, qualora l\u0026#8217;imputato stesso e il suo difensore non impugnino la sentenza di condanna (nuovo comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 442 cod. proc. pen.). Sconto anch\u0026#8217;esso non esteso al patteggiamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.lgs. n. 150 del 2022 ha incrementato, bens\u0026#236;, i vantaggi di ordine diverso dalla riduzione della pena collegati al patteggiamento, e non pure al giudizio abbreviato. Anche in questa direzione, peraltro, la riforma si \u0026#232; limitata ad amplificare una difformit\u0026#224; di disciplina gi\u0026#224; esistente alla data dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 5.4.), cos\u0026#236; da non rendere necessaria la restituzione degli atti al rimettente per una ponderazione del mutato quadro normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza: ci\u0026#242;, in quanto il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eavrebbe omesso di indicare la condotta contestata all\u0026#8217;imputato e il \u003cem\u003etempus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecommissi\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edelicti\u003c/em\u003e, e avrebbe giustificato la rilevanza delle questioni, senza dedurre alcunch\u0026#233; in ordine alla sussistenza dei presupposti per l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del rito richiesto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ha dedotto di procedere per il reato, di natura contravvenzionale, di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, riferendo, altres\u0026#236;, che in relazione ad esso l\u0026#8217;imputato ha chiesto, tramite il suo difensore, di patteggiare con applicazione di una pena diminuita nella misura della met\u0026#224;: richiesta che non ha conseguito il consenso del pubblico ministero, per l\u0026#8217;unica ragione che la riduzione proposta \u0026#232; superiore a quella consentita dalla norma censurata. Tanto basta per poter ritenere assolto l\u0026#8217;onere di descrizione della fattispecie concreta: la specifica condotta contestata al giudicabile e la data in cui \u0026#232; stata posta in essere non costituiscono elementi indispensabili ai fini della verifica, da parte di questa Corte, della rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Coglie invece nel segno l\u0026#8217;ulteriore eccezione dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, di inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel riferire dell\u0026#8217;eccezione di illegittimit\u0026#224; costituzionale prospettata dal difensore, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione reca, infatti, solo un cursorio e apodittico richiamo ai principi, enunciati dalle citate disposizioni costituzionali, di inviolabilit\u0026#224; del diritto di difesa e del giusto processo, senza svolgere alcuna argomentazione a sostegno della loro ipotizzata violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, in conformit\u0026#224; alla costante giurisprudenza di questa Corte (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 198, n. 186 e n. 46 del 2023), le questioni in discorso vanno dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; unica sorretta da adeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza e, perci\u0026#242;, ammissibile \u0026#8211; non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La censura del rimettente si appunta sulla disparit\u0026#224; di trattamento che si sarebbe venuta a creare, a seguito della legge n. 103 del 2017, tra giudizio abbreviato e patteggiamento, in punto di entit\u0026#224; dello sconto di pena riconosciuto all\u0026#8217;imputato. Sconto di pena che rappresenta, notoriamente, il principale incentivo all\u0026#8217;accesso a tali procedimenti speciali, introdotti dal codice di procedura penale del 1988 in funzione deflattiva del dibattimento, nella consapevolezza che il nuovo modello processuale di tipo accusatorio, basato su meccanismi di formazione della prova particolarmente garantiti, avrebbe potuto assicurare risultati accettabili in termini di efficienza solo se il numero dei procedimenti destinati a passare attraverso le complesse cadenze del rito \u0026#8220;ordinario\u0026#8221; fosse stato contenuto in limiti fortemente ridotti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel disegno originario del codice, rimasto per questo aspetto a lungo inalterato, il \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e della riduzione premiale di pena era espresso, per i due riti, da un medesimo coefficiente numerico di tipo frazionario (avente, peraltro, come meglio si dir\u0026#224; pi\u0026#249; avanti, una differente valenza nei due casi). Era previsto, infatti, che la pena fosse ridotta \u0026#171;di un terzo\u0026#187;, nel caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.), e \u0026#171;fino a un terzo\u0026#187;, in caso di patteggiamento (art. 444, comma 1, cod. proc. pen.). Ci\u0026#242;, indipendentemente dalla natura del reato per cui si procedeva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa simmetria \u0026#232; venuta parzialmente meno a seguito della citata legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 44, modificando il comma 2 dell\u0026#8217;art. 442 cod. proc. pen., ha stabilito che, nel caso di giudizio abbreviato \u0026#8211; ferma restando la riduzione della pena di un terzo se si procede per delitti \u0026#8211;, la pena \u0026#232; diminuita della met\u0026#224; se si procede per contravvenzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento persegue il trasparente obiettivo di accrescere il tasso di appetibilit\u0026#224; di tale procedimento speciale: procedimento che, malgrado le ripetute modifiche di cui era stato oggetto, non aveva risposto appieno alle attese, in termini di capacit\u0026#224; deflattiva, a causa del numero non sufficientemente elevato di richieste. La soluzione accolta dalla legge n. 103 del 2017 al fine di invertire tale andamento \u0026#232;, peraltro, molto cauta, costituendo un recepimento solo marginale della proposta formulata dalla commissione di studio per elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale, istituita con decreto del Ministro della giustizia 10 giugno 2013, la quale, nella relazione conclusiva, aveva suggerito di modulare l\u0026#8217;entit\u0026#224; dello sconto di pena annesso al giudizio abbreviato secondo la gravit\u0026#224; dei reati, prevedendo, in particolare, una diminuzione della met\u0026#224; non soltanto per le contravvenzioni, ma anche per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a cinque anni o con la multa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa modifica legislativa in discorso fa, d\u0026#8217;altro canto, da contraltare a un complesso di altre modifiche della disciplina del giudizio abbreviato, operate dalla stessa legge di riforma, che \u0026#8211; in parte dando veste normativa ad approdi giurisprudenziali e in parte assumendo una valenza innovativa \u0026#8211; comprimono ulteriormente, in una prospettiva di semplificazione processuale, i diritti esercitabili dall\u0026#8217;imputato in tale rito (particolarmente significativo, in tal senso, il nuovo comma 6-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 438 cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge n. 103 del 2017 non ha, comunque sia, operato una corrispondente revisione, per il profilo considerato, della disciplina del patteggiamento, riguardo al quale la norma censurata continua a prevedere che la pena \u0026#232; diminuita \u0026#171;fino a un terzo\u0026#187; qualunque sia il reato per cui si procede, e dunque anche quando si tratti di una contravvenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd \u0026#232; appunto di questo che il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003esi duole, reputando irragionevole \u0026#8211; se non addirittura \u0026#171;paradossale\u0026#187; \u0026#8211; che, a parit\u0026#224; di reato contravvenzionale, venga \u0026#8220;trattato peggio\u0026#8221; il rito alternativo che \u0026#232; in grado di assicurare una definizione pi\u0026#249; rapida dei procedimenti e un maggior risparmio di risorse processuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Che il patteggiamento consenta, in linea di principio, una economia di tempi e di energie processuali pi\u0026#249; marcata di quella conseguente al giudizio abbreviato non \u0026#232;, in effetti, contestabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi l\u0026#224; dal tratto comune, di essere riti alternativi che \u0026#8220;evitano\u0026#8221; il dibattimento, il patteggiamento semplifica, per\u0026#242;, radicalmente, il dibattito processuale, rimettendo al giudice il solo compito di verificare che non sussistano ragioni di proscioglimento dell\u0026#8217;imputato gi\u0026#224; risultanti \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eactis\u003c/em\u003e, che la qualificazione giuridica del fatto, l\u0026#8217;applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti siano corrette e che la pena richiesta sia congrua (art. 444, comma 2, cod. proc. pen.). Laddove, per converso, il giudizio abbreviato lascia inalterato il potere-dovere del giudice di accertare nei termini ordinari \u0026#8211; sia pure sulla base degli elementi raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini, e dunque fuori del contradditorio (peraltro, eventualmente arricchiti dalle indagini difensive) \u0026#8211; se l\u0026#8217;imputato sia colpevole o no e di determinare il trattamento sanzionatorio adeguato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome nota il rimettente, lo scarto tra i due riti \u0026#8211; in termini di \u003cem\u003evis\u003c/em\u003e deflattiva \u0026#8211; si amplia ulteriormente qualora l\u0026#8217;imputato opti per il giudizio abbreviato cosiddetto condizionato, subordinato, cio\u0026#232;, a una integrazione probatoria (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.): nel qual caso \u0026#8211; salvo il vaglio del giudice sulla effettiva necessit\u0026#224; dell\u0026#8217;integrazione ai fini della decisione e sulla idoneit\u0026#224; del rito speciale a realizzare, comunque sia, una economia processuale \u0026#8211; il rito stesso viene ad essere \u0026#8220;appesantito\u0026#8221; dall\u0026#8217;assunzione di nuove prove (comprese quelle contrarie che il pubblico ministero pu\u0026#242; chiedere); evenienza, viceversa, radicalmente esclusa nel caso di patteggiamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;economia processuale conseguente al patteggiamento \u0026#8211; come parimente rileva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; \u0026#232; altres\u0026#236; pi\u0026#249; spiccata in rapporto ai mezzi di impugnazione. La sentenza di patteggiamento \u0026#232;, infatti, inappellabile (salvo che dal pubblico ministero, qualora sia emessa malgrado il suo dissenso: art. 448, comma 2, cod. proc. pen.). Essa \u0026#232; soggetta unicamente a ricorso per cassazione, proponibile, peraltro, a seguito della stessa legge n. 103 del 2017, solo per specifici e circoscritti motivi (art. 448, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.). Di contro, nel giudizio abbreviato l\u0026#8217;imputato conserva la facolt\u0026#224; di proporre appello contro le sentenze di condanna, le quali sono, altres\u0026#236;, appellabili dal pubblico ministero ove modifichino il titolo del reato (art. 443 cod. proc. pen.), mentre nessun limite incontra il ricorso per cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Da tutto ci\u0026#242; non pu\u0026#242; per\u0026#242; farsi discendere \u0026#8211; com\u0026#8217;\u0026#232; invece nella logica del rimettente \u0026#8211; l\u0026#8217;esigenza costituzionale di annettere al patteggiamento una riduzione di pena, comunque sia, non inferiore a quella prevista per il giudizio abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVale al riguardo osservare come, sin dalle origini, l\u0026#8217;abbattimento della pena connesso al patteggiamento sia stato delineato in termini di minor favore rispetto a quello collegato al rito abbreviato, pur a parit\u0026#224; del coefficiente frazionario di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; ricordato, infatti, si \u0026#232; previsto che, in caso di giudizio abbreviato, la pena fosse diminuita \u0026#171;di\u003cem\u003e \u003c/em\u003eun terzo\u0026#187; (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.): la riduzione \u0026#232;, dunque \u0026#8211; pacificamente \u0026#8211;, fissa e il terzo ne rappresenta la misura predeterminata e inderogabile (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 15 giugno-7 luglio 2022, n. 26189 e 22 febbraio-19 aprile 2012, n. 15068).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente, in caso di patteggiamento, la pena \u0026#232; diminuita \u0026#171;fino\u003cem\u003e \u003c/em\u003ea un terzo\u0026#187; (art. 444, comma 1, cod. proc. pen).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno specificato che la locuzione in parola indica la quantit\u0026#224; massima della riduzione, e non la quantit\u0026#224; minima della pena che pu\u0026#242; residuare ad essa. Si \u0026#232;, infatti, rilevato come il patteggiamento consenta all\u0026#8217;imputato di incidere in modo diretto sulla quantificazione della pena irrogata, a differenza del giudizio abbreviato, che, concernendo solo il rito, lascia intatto il potere del giudice di commisurare discrezionalmente il trattamento sanzionatorio, salvo a dover applicare sulla pena da lui liberamente determinata la riduzione fissa di un terzo. E ci\u0026#242; a prescindere dall\u0026#8217;ulteriore ampia gamma di incentivi premiali, collegati in via esclusiva al patteggiamento (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 24 marzo-28 aprile 1990, n. 6179).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Considerazioni sostanzialmente analoghe sono state svolte, altres\u0026#236;, anche dalla giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; con riguardo a profili diversi da quello oggi in discussione \u0026#8211; per dimostrare come si sia al cospetto di istituti nettamente differenziati (sentenze n. 135 del 1995, n. 81 del 1991 e n. 66 del 1990; ordinanza n. 320 del 1991), non solo sul piano delle connotazioni astratte, ma anche degli effetti pratici (ordinanza n. 455 del 2006) e, dunque, non utilmente comparabili al fine di annettere violazioni dell\u0026#8217;art. 3 Cost. alle discrepanze tra le rispettive discipline (sentenza n. 135 del 1995; ordinanze n. 455 del 2006 e n. 320 del 1991).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte ha rilevato, il patteggiamento consente all\u0026#8217;imputato di sottoporsi a una pena certa, preventivamente concordata, non potendo il giudice modificare i contenuti del \u0026#8220;patto\u0026#8221; intercorso fra le parti: pena che gli verr\u0026#224; inflitta \u0026#8211; in applicazione di una particolare regola di giudizio (l\u0026#8217;insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen.) \u0026#8211; con una sentenza che \u0026#232; solo \u0026#171;equiparata\u0026#187; a una pronuncia di condanna e che resta priva di efficacia nei giudizi extrapenali (art. 445, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.). Per contro, con il giudizio abbreviato, l\u0026#8217;imputato, accettando di essere giudicato sulla base degli atti, lascia inalterati i poteri decisori del giudice: \u0026#171;nel caso di condanna, [il giudice] emetter\u0026#224; una sentenza contenente un\u0026#8217;affermazione piena di responsabilit\u0026#224;, con la quale infligger\u0026#224; la pena \u0026#8211; ancorch\u0026#233; ridotta di un terzo \u0026#8211; ritenuta equa dallo stesso giudicante e che potrebbe risultare di gran lunga superiore a quella che l\u0026#8217;imputato sarebbe stato disposto a \u0026#8220;negoziare\u0026#8221;\u0026#187; (ordinanza n. 455 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl patteggiamento offre all\u0026#8217;imputato, al tempo stesso, un complesso di vantaggi ulteriori, rispetto allo sconto di pena, privo di equivalenti nel giudizio abbreviato. Avendo riguardo alla disciplina vigente alla data dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, alla sentenza di patteggiamento non \u0026#232; attribuita, come gi\u0026#224; accennato, natura di vera e propria sentenza di condanna, venendo ad essa solo \u0026#171;equiparata\u0026#187;; ne \u0026#232; fortemente limitata, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;efficacia extrapenale (art. 445, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.). La richiesta di patteggiamento pu\u0026#242; essere, d\u0026#8217;altro canto, subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena (art. 444, comma 3, cod. proc. pen.); inoltre, se vi \u0026#232; costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda (art. 444, comma 2, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria \u0026#8211; come generalmente avviene quando si procede per contravvenzioni \u0026#8211;, la sentenza non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, n\u0026#233; l\u0026#8217;applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca nei casi previsti dall\u0026#8217;art. 240 del codice penale (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.). In tale ipotesi, inoltre, decorsi cinque anni, se la sentenza riguarda un delitto, o due anni, se riguarda una contravvenzione, senza che l\u0026#8217;imputato abbia commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole, il reato \u0026#232; estinto e viene meno ogni effetto penale. Se \u0026#232; stata applicata una pena pecuniaria o una pena sostitutiva, la pronuncia non \u0026#232; comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 445, comma 2, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;insieme dei vantaggi annessi al patteggiamento si \u0026#232; ulteriormente arricchito, come gi\u0026#224; segnalato, con l\u0026#8217;entrata in vigore, dopo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, del d.lgs. n. 150 del 2022, il quale, con l\u0026#8217;art. 25, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), ha esteso l\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;efficacia extrapenale della sentenza, precedentemente circoscritta ai giudizi civili e amministrativi, anche ai giudizi disciplinari, tributari e di accertamento della responsabilit\u0026#224; contabile, con la previsione, altres\u0026#236;, che in tali giudizi la sentenza di patteggiamento non pu\u0026#242; essere neppure utilizzata a fini di prova (nuovo comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 445 cod. proc. pen.). Si \u0026#232; previsto, poi, che nel caso di patteggiamento cosiddetto allargato \u0026#8211; per pene, cio\u0026#232;, superiori ai due anni \u0026#8211; le parti possano chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato (art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come novellato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Indipendentemente da tali modifiche sopravvenute, la scelta operata con la legge n. 103 del 2017 \u0026#8211; di incrementare alla met\u0026#224; la riduzione di pena connessa al giudizio abbreviato quando si proceda per contravvenzioni, senza operare un corrispondente incremento dello sconto di pena connesso al patteggiamento \u0026#8211; deve essere considerata, quindi, espressiva dell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; che, per costante giurisprudenza di questa Corte, compete al legislatore nella disciplina degli istituti processuali, il cui esercizio \u0026#232; censurabile solo ove decampi nella manifesta irragionevolezza o nell\u0026#8217;arbitrio (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 67 del 2023, n. 230 e n. 74 del 2022, n. 95 del 2020 e n. 155 del 2019). Evenienza, questa, non ravvisabile nella specie, posto che l\u0026#8217;incremento in questione, se accresce l\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato, non appare tale da compromettere, di riflesso, la convenienza del patteggiamento, tenuto conto della struttura di tale ultimo rito e del corposo insieme di altri vantaggi che esso assicura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. vanno dichiarate, dunque, inammissibili; quella sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., non fondata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 444 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Marsala, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Marsala, in composizione monocratica, con la medesima ordinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 maggio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Mancata previsione, per i reati contravvenzionali, della diminuzione della pena fino alla met\u0026#224; - Ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla disciplina del rito abbreviato.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46131","titoletto":"Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Reati contravvenzionali - Riduzione della pena fino ad un terzo, anziché fino alla metà - Denunciata violazione del diritto di difesa e del giusto processo - Evocazione apodittica dei parametri costituzionali - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199029).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – dell’art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà. L’ordinanza di rimessione reca solo un cursorio e apodittico richiamo ai principi di inviolabilità del diritto di difesa e del giusto processo, senza svolgere alcuna argomentazione a sostegno della loro ipotizzata violazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 198/2023 - mass. 45835; S. 186/2023 - mass. 45780; S. 46/2023 - mass. 45416\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46132","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"444","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46132","titoletto":"Processo penale - In genere - Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato e applicazione di pena su richiesta - Diversità tra i due istituti sul piano delle connotazioni astratte e degli effetti pratici - Conseguente incomparabilità delle relative discipline. (Classif. 199001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl giudizio abbreviato e il patteggiamento costituiscono istituti nettamente differenziati, non solo sul piano delle connotazioni astratte, ma anche degli effetti pratici e, dunque, non sono utilmente comparabili al fine di annettere violazioni dell’art. 3 Cost. alle discrepanze tra le rispettive discipline. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 455/2006 - mass. 30890; S. 135/1995 - mass. 21349; O. 320/1991 - mass. 17453; S. 81/1991- mass. 16984; S. 66/1990 - mass. 15168\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46133","numero_massima_precedente":"46131","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46133","titoletto":"Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Reati contravvenzionali - Riduzione della pena fino ad un terzo, anziché fino alla metà - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto al giudizio abbreviato - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 199029).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà. La scelta operata con la legge n. 103 del 2017 – di incrementare alla metà la riduzione di pena connessa al giudizio abbreviato quando si proceda per contravvenzioni, senza operare un corrispondente aumento dello sconto di pena connesso al patteggiamento – è espressione dell’ampia discrezionalità che compete al legislatore nella disciplina degli istituti processuali, nella specie non irragionevolmente esercitata. L’incremento in questione, infatti, se accresce l’incentivo all’accesso al giudizio abbreviato, non appare tale da compromettere, di riflesso, la convenienza del patteggiamento – e con essa la sua capacità deflattiva – tenuto conto della diversa struttura di tale ultimo rito, che consente all’imputato di incidere in modo diretto sulla quantificazione della pena irrogata, e dell’insieme degli ulteriori vantaggi che esso assicura, peraltro significativamente estesi dal d.lgs. n. 150 del 2022. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 67/2023 - mass. 45524; S. 230/2022; S. 74/2022 - mass. 44756; S. 95/2020 - mass. 42971; S. 155/2019 - mass. 41420; O. 455/2006 - mass. 30890\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46132","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"444","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44812","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 83/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1949","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44720","autore":"Aiuti V, Penco E.","titolo":"Nota redazionale","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"7","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"854","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45881","autore":"Desantis V.","titolo":"Brevi riflessioni a margine della sent. n. 83/2024 della Corte costituzionale. Un percorso fr a e guaglianza, legislazione delegata e principi del diritto penale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1595","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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