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M., con ordinanza dell\u0026#8217;11 novembre 2022, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza dell\u0026#8217;11 novembre 2022, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2022, il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonch\u0026#233; in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, 77, secondo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; al \u0026#171;coordinato disposto\u0026#187; degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 7, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU) e all\u0026#8217;art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette di doversi pronunciare sull\u0026#8217;imputazione, a carico di G. M., per i delitti di violenza privata (art. 610 del codice penale) e di danneggiamento (art. 635, primo comma, cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;ordinanza di rimessione si ricava che, all\u0026#8217;udienza dell\u0026#8217;8 novembre 2022, il pubblico ministero ha prodotto dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa, espressamente accettata dall\u0026#8217;imputato. In esito alla successiva udienza dell\u0026#8217;11 novembre 2022, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; procedente ha dichiarato chiuso il dibattimento e, contestualmente, ha disposto la sospensione del giudizio e ha sollevato le presenti questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; A sostegno della rilevanza delle questioni, il giudice a \u003cem\u003equo\u003c/em\u003e osserva come, nel corso del giudizio, i termini di esercizio dell\u0026#8217;azione penale in relazione ai delitti ascritti all\u0026#8217;imputato sarebbero mutati per effetto dell\u0026#8217;approvazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). Quest\u0026#8217;ultimo, all\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettere \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), ha infatti stabilito, per i delitti di violenza privata e di danneggiamento, la procedibilit\u0026#224; a querela della persona offesa. Poich\u0026#233; il mutamento del regime di procedibilit\u0026#224; determina un ampliamento delle fattispecie estintive in relazione ai medesimi reati, le novit\u0026#224; introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 rappresenterebbero \u0026#171;il terreno elettivo di applicazione del principio di retroattivit\u0026#224; della norma penale pi\u0026#249; favorevole al reo\u0026#187;, in grado di rendere necessaria, nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;adozione di una sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell\u0026#8217;art. 531 del codice di procedura penale, a seguito dell\u0026#8217;intervenuta estinzione di entrambi i reati ascritti all\u0026#8217;imputato, per i quali non ricorrono le condizioni eccezionali che i novellati artt. 610, terzo comma, e 635, quinto comma, cod. pen. stabiliscono affinch\u0026#233; i reati siano procedibili d\u0026#8217;ufficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl d.lgs. n. 150 del 2022, a seguito della pubblicazione nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e n. 243 del 17 ottobre 2022 e in assenza di esplicite previsioni relative alla sua \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e, era destinato a entrare in vigore il 1\u0026#176; novembre 2022, decorso l\u0026#8217;ordinario termine di quindici giorni stabilito dall\u0026#8217;art. 73, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; A impedire un simile esito \u0026#232; stato, tuttavia, il d.l. n. 162 del 2022, pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e n. 255 del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore, in forza di quanto stabilito dal suo art. 9, il giorno stesso della pubblicazione, il cui art. 6 ha aggiunto, nel corpo del d.lgs. n. 150 del 2022, l\u0026#8217;art. 99-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ai sensi del quale \u0026#171;[i]l presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto del differimento dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 al 30 dicembre 2022, non potrebbe dispiegarsi, nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la concreta efficacia dei pi\u0026#249; favorevoli mutamenti del regime di procedibilit\u0026#224; dei reati per cui si procede, bench\u0026#233;, a seguito della remissione della querela e della conseguente accettazione ad opera dell\u0026#8217;imputato, sussistano le condizioni per ritenere estinto il reato. N\u0026#233;, ad avviso del rimettente, sussisterebbero le condizioni affinch\u0026#233;, in applicazione dell\u0026#8217;art. 129, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti dell\u0026#8217;imputato sia pronunciata una sentenza di assoluzione, non essendo emersa, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (\u0026#232; richiamata la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 28 maggio-15 settembre 2009, n. 35490), alcuna circostanza tale da escludere, in maniera incontrovertibile, l\u0026#8217;esistenza dei fatti contestati, la loro rilevanza penale ovvero la non commissione degli stessi da parte dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 si porrebbe, anzitutto, in contrasto con l\u0026#8217;art. 73, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina costituzionale del termine di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e, pur ammettendo la possibilit\u0026#224; che il legislatore detti un termine diverso, per l\u0026#8217;entrata in vigore delle leggi, da quello di quindici giorni contenuto nel precetto costituzionale, riserverebbe tale facolt\u0026#224; alle \u0026#171;leggi stesse\u0026#187;, intendendosi per tali quelle il cui periodo iniziale di vigenza viene differito. Vi sarebbe, pertanto, uno \u0026#171;stretto e inscindibile legame tra una legge (o altro atto ad ess[a] equiparato) ed il relativo termine di entrata in vigore, tanto da escludere la possibilit\u0026#224; che un atto normativo possa incidere sui termini di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e riguardanti altri e diversi atti normativi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInerendo l\u0026#8217;entrata in vigore delle leggi alla fase del procedimento legislativo riguardante l\u0026#8217;integrazione della loro efficacia, ad avviso del rimettente si dovrebbe ritenere che non possa spettare ad altra legge, o ad altro atto a essa equiparato, modificare aspetti del procedimento riferibili unicamente all\u0026#8217;atto normativo che di quel procedimento costituisce l\u0026#8217;esito finale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233;, d\u0026#8217;altra parte, si potrebbe ritenere che l\u0026#8217;art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 costituisca una norma di diritto transitorio. Mentre queste ultime, infatti, differiscono l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; di una o pi\u0026#249; disposizioni ad un momento successivo a quello della sua entrata in vigore, scopo del citato art. 6 \u0026#232; di influire, differendola, sulla vigenza stessa della legge, \u0026#171;che rappresenta un segmento procedimentale all\u0026#8217;interno del pi\u0026#249; ampio, ma pur sempre unitario, procedimento di formazione degli atti legislativi, la cui disciplina [\u0026#8230;] gode di integrale e piena copertura costituzionale\u0026#187;. Tanto si ricaverebbe non solo dalla rubrica dell\u0026#8217;art. 99-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 150 del 2022 (\u0026#171;Entrata in vigore\u0026#187;), introdotto dalla disposizione censurata, ma anche dalle relazioni, illustrativa e tecnica, che accompagnano il disegno di legge di conversione del d.l. n. 162 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Sarebbe, inoltre, violato l\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, la disposizione censurata sarebbe stata introdotta per il tramite del decreto-legge in assenza dei necessari presupposti di necessit\u0026#224; e di urgenza, come \u0026#232; dimostrato dalla circostanza che le disposizioni contenute nel d.l. n. 162 del 2022 non solo sono marcatamente eterogenee, ma di esse e del provvedimento che le contiene \u0026#232; anche impossibile \u0026#171;individuare una complessiva \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e ed un\u0026#8217;unitaria finalit\u0026#224; [\u0026#8230;], che sia in grado di abbracciare tutte le eterogenee norme in esso raccolte, tra le stesse non ravvisandosi alcuna coerenza, n\u0026#233; dal punto di vista oggettivo-materiale, n\u0026#233; dal punto di vista finalistico-funzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;eterogeneit\u0026#224; materiale emergerebbe dal fatto che il decreto-legge in questione interviene in due settori tra loro affatto distinti come sono l\u0026#8217;ordinamento penale (articoli da 1 a 6) e la \u0026#171;profilassi internazionale/tutela della salute/protezione civile\u0026#187; (art. 7).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riguardo, invece, all\u0026#8217;aspetto teleologico, le disposizioni contenute nel d.l. n. 162 del 2022 si mostrerebbero per pi\u0026#249; ragioni eterogenee, sia perch\u0026#233; in esso si alternano misure volte a disporre la cessazione di efficacia di disposizioni previgenti e misure che introducono nuove discipline, sia perch\u0026#233; tali misure sarebbero in alcuni casi \u0026#171;di natura apertamente strutturale e/o definitiva\u0026#187; (l\u0026#8217;introduzione di un nuovo delitto, la disciplina dei benefici penitenziari in materia di ergastolo ostativo e l\u0026#8217;anticipata cessazione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie), mentre in altri casi (tra cui proprio quello contenuto nell\u0026#8217;art. 6, qui censurato) l\u0026#8217;intervento avrebbe natura dichiaratamente temporanea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di ci\u0026#242;, non sarebbe dato \u0026#171;rinvenire alcuna unitaria finalizzazione delle eterogenee norme in esso raccolte\u0026#187;, n\u0026#233; potrebbe \u0026#171;individuarsi una vera e propria omogeneit\u0026#224; di scopo, cos\u0026#236; risultandone l\u0026#8217;adozione, da parte del Governo, costituzionalmente illegittima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalla lettura del preambolo del decreto-legge, come anche dalle relazioni tecnica e illustrativa che accompagnano il disegno di legge di conversione, si ricaverebbe inoltre che la finalit\u0026#224; sottesa all\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 \u0026#8211; consistente nella necessit\u0026#224; di \u0026#171;consentire una pi\u0026#249; razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma\u0026#187; \u0026#8211; nulla avrebbe a che fare con gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni afferenti agli altri ambiti e finalit\u0026#224; contenuti nel medesimo decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, la scelta di differire l\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, oltre a non potersi ricondurre a un evento straordinario e imprevedibile, si mostrerebbe tipologicamente, funzionalmente e finalisticamente eterogenea rispetto alle altre misure contenute nel d.l. n. 162 del 2022. N\u0026#233; tale conclusione potrebbe essere messa in discussione ritenendo che a giustificare l\u0026#8217;intervento normativo del Governo sia stato, in quel caso, il mutamento della compagine ministeriale e dell\u0026#8217;indirizzo politico da questa espresso, \u0026#171;pena un\u0026#8217;inammissibile alterazione della forma di governo disegnata dalla Carta costituzionale, che attribuisce e riserva esclusivamente al Parlamento la funzione legislativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Da ultimo, l\u0026#8217;art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 contrasterebbe con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 7, paragrafo 1, CEDU e 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, perch\u0026#233;, come effetto del differimento dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, si determinerebbe \u0026#171;un\u0026#8217;ultrattiva applicazione \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e della precedente disciplina\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eBench\u0026#233; non riconducibile al portato dell\u0026#8217;art. 25 Cost., infatti, il principio di retroattivit\u0026#224; della \u003cem\u003elex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emitior\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003erinverrebbe il suo fondamento, come chiarito da questa Corte (sono richiamate le sentenze n. 198 del 2022 e n. 215 del 2008), nell\u0026#8217;art. 3 Cost., interpretato alla luce degli apporti forniti dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo in relazione alle garanzie contenute nell\u0026#8217;art. 7 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDeroghe a tale principio potrebbero ritenersi ammissibili a condizione di essere assistite da una ragionevole giustificazione che, tuttavia, non sarebbe dato rinvenire nella disposizione censurata, affetta da un\u0026#8217;intrinseca irragionevolezza. Essa, infatti, non supererebbe il vaglio di necessit\u0026#224;, in quanto l\u0026#8217;\u0026#171;indiscriminato e generalizzato differimento della vigenza di un intero \u003cem\u003ecorpus\u003c/em\u003e normativo\u0026#187; sacrificherebbe, in modo appunto irragionevole, il diritto dei singoli ad essere giudicati in base agli apprezzamenti attualmente operati dal legislatore sul disvalore del fatto compiuto rispetto al \u0026#171;bene-interesse dell\u0026#8217;efficienza del processo e dell\u0026#8217;amministrazione della giustizia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe esigenze organizzative addotte dal preambolo del d.l. n. 162 del 2022 a giustificazione del differimento dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, potrebbero avere rilievo unicamente in relazione a quelle previsioni in esso contenute che abbiano un concreto impatto sull\u0026#8217;organizzazione del \u0026#171;servizio giustizia\u0026#187;, mentre non sarebbero invocabili per le modifiche attinenti al diritto penale sostanziale, tanto pi\u0026#249; che, nel caso del mutamento del regime di procedibilit\u0026#224;, ci\u0026#242; determinerebbe la compressione dei diritti dei singoli, che non si vedrebbero riconosciuto il \u0026#171;perfezionamento di gi\u0026#224; maturate fattispecie estintive della punibilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Infine, il Tribunale di Siena osserva che non sarebbe possibile interpretare la disposizione censurata in modo conforme a Costituzione, ritenendo \u0026#8211; sulla scia di alcune pronunce della Corte di cassazione (sono richiamate sezione prima penale, sentenze 14 maggio-30 settembre 2019, n. 39977 e 18 maggio-27 novembre 2017, n. 53602) \u0026#8211; che lo \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003enovum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003epi\u0026#249; favorevole al reo sia applicabile gi\u0026#224; durante il periodo di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn senso contrario deporrebbe, innanzi tutto, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; che una legge, durante il periodo di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e, possa produrre effetti nell\u0026#8217;ordinamento, con la conseguenza che l\u0026#8217;ipotizzata applicazione della norma pi\u0026#249; favorevole sarebbe da escludersi in ragione del fatto che \u0026#171;nessun fenomeno di successione di leggi penali nel tempo pu\u0026#242; mai predicarsi con riferimento a norme non entrate in vigore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, nella vicenda in esame non si tratterebbe, come nei richiamati casi decisi dalla Corte di cassazione, di un\u0026#8217;ipotesi di \u003cem\u003eabolitio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecriminis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ema di \u003cem\u003elex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emitior\u003c/em\u003e sopravvenuta, con la conseguenza che la portata retroattiva rinverrebbe il suo fondamento nel principio di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., di per s\u0026#233; bilanciabile con altri e contrapposti interessi, e non con il principio fondamentale di cui all\u0026#8217;art. 25 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Da un primo punto di vista, le questioni sarebbero manifestamente irrilevanti, perch\u0026#233;, una volta decorso (il 30 dicembre 2022) il termine per l\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il nuovo regime di procedibilit\u0026#224; a querela sar\u0026#224; comunque applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, indipendentemente dall\u0026#8217;accoglimento o dal rigetto delle stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer la medesima ragione, questa Corte potrebbe restituire gli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e per mutamento del quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa un ulteriore punto di vista, le questioni sarebbero inammissibili perch\u0026#233; il rimettente muove da un presupposto interpretativo erroneo, consistente nella valorizzazione, ai fini dell\u0026#8217;effetto da ricondursi al mutamento del regime di procedibilit\u0026#224; nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, della remissione della querela intervenuta prima dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura, in un momento in cui i reati ascritti all\u0026#8217;imputato continuavano ad essere procedibili d\u0026#8217;ufficio, la presentazione della querela cos\u0026#236; come la sua successiva remissione dovrebbero considerarsi \u003cem\u003einutiliter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edatae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eai fini del legittimo esercizio dell\u0026#8217;azione penale e della sua prosecuzione. Ci\u0026#242;, del resto, sarebbe chiaramente dimostrato dal fatto che il d.lgs. n. 150 del 2022 regolerebbe la fattispecie transitoria attinente al mutamento del regime di procedibilit\u0026#224;, stabilendo che l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria \u0026#232; chiamata a \u0026#171;investire la persona offesa della valutazione circa la proposizione o meno della querela, senza deroghe di tipo alcuno e, quindi, senza che rilevino vicende pregresse, quale quella accaduta nel processo in esame\u0026#187;. Pertanto, la presentazione della querela sarebbe dovuta avvenire nelle forme disciplinate dal d.lgs. n. 150 del 2022, senza che sull\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del pi\u0026#249; favorevole regime in esso contenuto possa avere alcun effetto la remissione intervenuta in un momento antecedente alla sua entrata in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Le questioni dovrebbero ritenersi, in ogni caso, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sussisterebbe, innanzi tutto, la violazione dell\u0026#8217;art. 73, terzo comma, Cost., perch\u0026#233; non sarebbe fondata la premessa secondo cui solo la legge la cui entrata in vigore viene differita o anticipata rispetto all\u0026#8217;ordinario termine quindicinale potrebbe disporre in deroga al precetto costituzionale. Cos\u0026#236; come il legislatore pu\u0026#242; decidere di abrogare una legge, a maggior ragione potrebbe, secondo l\u0026#8217;Avvocatura, disporre della sua entrata in vigore. Inoltre, ove si accedesse all\u0026#8217;argomento del rimettente, se ne dovrebbe ricavare che al Parlamento sarebbe precluso di modificare con legge il termine di entrata in vigore di un decreto legislativo adottato dal Governo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl disposto dell\u0026#8217;art. 73, terzo comma, Cost., al contrario, dovrebbe essere interpretato nel senso che il termine di entrata in vigore pu\u0026#242; essere stabilito, o comunque modificato, solamente da un atto di rango legislativo, come del resto avvenuto nel caso di specie per effetto dell\u0026#8217;introduzione, all\u0026#8217;art. 99-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 150 del 2022, di un termine di entrata in vigore diverso da quello originariamente stabilito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe violato neanche l\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;urgenza del provvedere andrebbe ravvisata nell\u0026#8217;esigenza di \u0026#171;interven[ire] sul profilo transitorio allo scopo di prolungare il lasso di tempo previsto per il passaggio da un regime processuale e sostanziale a un altro\u0026#187;, tenuto conto dei paventati rischi di confusione nell\u0026#8217;applicazione dei nuovi istituti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale finalit\u0026#224; emergerebbe chiaramente dal preambolo del d.l. n. 162 del 2022 e dalla ivi richiamata finalit\u0026#224; di consentire una \u0026#171;pi\u0026#249; razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, infine, alla prospettata violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., questa non sussisterebbe perch\u0026#233; la disposizione censurata non \u0026#232; intervenuta a limitare la retroattivit\u0026#224; \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebonam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e della nuova disciplina, ma ne avrebbe posposto l\u0026#8217;entrata in vigore, con la conseguenza che non sarebbe consentito parlare di una successione di leggi rispetto alla quale invocare l\u0026#8217;applicazione di una \u003cem\u003elex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emitior\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con atto depositato il 30 dicembre 2022, ha presentato un\u0026#8217;opinione scritta, in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;Associazione Nazionale Giuristi Democratici APS, adducendo ragioni a sostegno dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; e della fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;opinione \u0026#232; stata dichiarata ammissibile con decreto presidenziale del 2 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, 77, secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; al \u0026#171;coordinato disposto\u0026#187; degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 7, paragrafo 1, CEDU e all\u0026#8217;art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente premette di doversi pronunciare sui delitti di violenza privata e danneggiamento ascritti a G. M. rispetto ai quali \u0026#232; intervenuta, nel corso dell\u0026#8217;udienza dell\u0026#8217;8 novembre 2022, remissione della querela accettata dall\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi duole, quindi, dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di applicare le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 150 del 2022 \u0026#8211; e, segnatamente, l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettere \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003en\u003c/em\u003e) \u0026#8211; che hanno mutato in senso favorevole all\u0026#8217;imputato il regime di procedibilit\u0026#224; per i delitti in questione, condizionandolo alla presentazione della querela da parte della persona offesa. Tale impossibilit\u0026#224;, in particolare, discenderebbe dal differimento, disposto dalla norma censurata, del termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, dal 1\u0026#176; novembre 2022 (per effetto del decorso del termine quindicinale decorrente dalla pubblicazione dello stesso, avvenuta il precedente 17 ottobre) al 30 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 99-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Prima di esaminare le questioni, \u0026#232; necessario inquadrare brevemente il contesto normativo entro il quale \u0026#232; stato modificato, ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, il regime di procedibilit\u0026#224; di alcuni reati e le vicende che ne hanno interessato l\u0026#8217;entrata in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), il Governo \u0026#232; stato delegato ad adottare uno o pi\u0026#249; decreti legislativi \u0026#171;per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonch\u0026#233; delle disposizioni dell\u0026#8217;ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l\u0026#8217;introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell\u0026#8217;ufficio per il processo penale, con finalit\u0026#224; di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn attuazione della delega, il Governo ha adottato il d.lgs. n. 150 del 2022, intervenendo su ampi settori del diritto penale sostanziale e processuale e riformando organicamente il sistema della giustizia riparativa, al fine di garantire l\u0026#8217;efficienza della giustizia penale, anche alla luce della necessit\u0026#224; di raggiungere gli obiettivi finali (\u003cem\u003emilestones\u003c/em\u003e) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), uno dei quali \u0026#232; quello di ridurre del venticinque per cento, entro il 2026, la durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra gli strumenti volti a perseguire tale obiettivo, l\u0026#8217;art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della delega contenuti nell\u0026#8217;art. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021, ha esteso il regime di procedibilit\u0026#224; a querela per i reati contro la persona e il patrimonio puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni, facendo salva la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio quando la persona offesa sia incapace per et\u0026#224; o per infermit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMediante l\u0026#8217;estensione del regime di procedibilit\u0026#224; a querela, il legislatore ha inteso valorizzare il ricorso alla sanzione penale come \u003cem\u003eextrema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ratio\u003c/em\u003e, cos\u0026#236; da perseguire finalit\u0026#224; di natura deflativa, incentivando al contempo condotte di tipo riparatorio e risarcitorio, anch\u0026#8217;esse idonee a produrre l\u0026#8217;estinzione del reato per il fatto di integrare una delle ipotesi di remissione tacita della querela (art. 152 cod. pen.) e di estendere l\u0026#8217;ambito di applicazione delle cause di estinzione gi\u0026#224; esistenti (come nel caso delle condotte riparatorie previste dall\u0026#8217;art. 162-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn considerazione dell\u0026#8217;ampliamento dello spazio di operativit\u0026#224; del regime di procedibilit\u0026#224; a querela, il legislatore delegato \u0026#232; intervenuto anche a disciplinare, con la disposizione transitoria contenuta nell\u0026#8217;art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, gli effetti transitori del nuovo regime e la sua applicabilit\u0026#224; ai fatti occorsi e ai procedimenti instaurati prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della riforma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMuovendo dal presupposto, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, per cui la procedibilit\u0026#224; a querela ha natura mista, sostanziale e processuale, la cui introduzione rappresenta una modifica di favore per l\u0026#8217;imputato, applicabile retroattivamente ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, quarto comma, cod. pen., il richiamato art. 85, nel suo testo originario, ha inteso modulare gli effetti nel tempo della modifica individuando un duplice regime di applicabilit\u0026#224;, differenziato a seconda che, per i reati commessi anteriormente all\u0026#8217;entrata in vigore del decreto e divenuti perseguibili a querela della persona offesa, sia stata promossa o meno l\u0026#8217;azione penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, \u0026#171;[p]er i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato\u0026#187;. Quando invece, per i medesimi reati, l\u0026#8217;azione penale sia stata gi\u0026#224; esercitata alla data di entrata in vigore del decreto, il comma 2 del citato articolo prevedeva che \u0026#171;il giudice informa la persona offesa dal reato della facolt\u0026#224; di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa \u0026#232; stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale, provvede il pubblico ministero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il d.lgs. n. 150 del 2022, nel testo emanato dal Presidente della Repubblica il 10 ottobre 2022 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e del successivo 17 ottobre, non conteneva alcuna previsione relativa alla sua entrata in vigore. Di conseguenza, il termine di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e era quello di quindici giorni stabilito dall\u0026#8217;art. 73, terzo comma, Cost., sicch\u0026#233; la sua entrata in vigore sarebbe dovuta avvenire il 1\u0026#176; novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, pubblicato ed entrato in vigore il 31 ottobre 2022, \u0026#232; stato aggiunto, nel corpo del d.lgs. n. 150 del 2022, l\u0026#8217;art. 99-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, il quale prevede che \u0026#171;[i]l presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022\u0026#187;. Per effetto di tale differimento dell\u0026#8217;entrata in vigore, l\u0026#8217;efficacia delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 150 del 2022, ivi comprese quelle dianzi richiamate, non decorre pi\u0026#249; dalla originaria data di esaurimento del periodo di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e, ma da quello ulteriore che il legislatore d\u0026#8217;urgenza ha individuato apportando, nel corpo dello stesso decreto, un\u0026#8217;espressa modifica volta a derogare all\u0026#8217;implicito termine quindicinale originariamente operante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal preambolo del d.l. n. 162 del 2022 si ricava che le ragioni di straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza addotte a sostegno del differimento sono state individuate dal Governo nell\u0026#8217;obiettivo di \u0026#171;consentire una pi\u0026#249; razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe modifiche apportate in sede di conversione al testo originario del decreto-legge hanno inciso, tra l\u0026#8217;altro, su diverse disposizioni transitorie contenute nel d.lgs. n. 150 del 2022, tra le quali quella contenuta nel richiamato art. 85. In particolare, con l\u0026#8217;art. 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 162 del 2022, come convertito, \u0026#232; stato sostituito il comma 2 del medesimo art. 85, che attualmente limita l\u0026#8217;ambito di operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo del giudice di informare la persona offesa sulla possibilit\u0026#224; di presentare la querela alla sola ipotesi in cui l\u0026#8217;imputato sia sottoposto a misure cautelari. Di conseguenza, l\u0026#8217;unica disposizione di portata generale relativa all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle nuove fattispecie procedibili a querela per i fatti commessi prima dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 \u0026#232; quella contenuta nel comma 1 del medesimo art. 85, che individua il \u003cem\u003edies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a quo \u003c/em\u003eper la presentazione della querela da parte della persona offesa che abbia avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato nella data di entrata in vigore dello stesso decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessuna modifica \u0026#232; stata invece apportata, in sede di conversione, all\u0026#8217;art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, disposizione censurata nel presente giudizio, con la conseguenza che il d.lgs. n. 150 del 2022 \u0026#232; entrato in vigore il 30 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Poste tali premesse, \u0026#232; ora possibile affrontare le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; avanzate dall\u0026#8217;Avvocatura generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Con una prima eccezione, l\u0026#8217;Avvocatura deduce il difetto di rilevanza delle questioni sollevate, muovendo dalla constatazione che, per effetto dell\u0026#8217;avvenuta entrata in vigore (in data 30 dicembre 2022) del d.lgs. n. 150 del 2022, il nuovo regime di procedibilit\u0026#224; a querela da esso introdotto sarebbe attualmente \u0026#171;comunque e senz\u0026#8217;altro applicabile al giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u0026#187;, indipendentemente dalla pronuncia di questa Corte. Si sostiene, infatti, che quale che sia l\u0026#8217;esito del presente giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, la decisione resa non avrebbe alcuna concreta influenza nel giudizio principale, essendosi nella sostanza consumata ed esaurita la fase di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e posta alla base della rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la valutazione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sulla rilevanza supera il vaglio di ammissibilit\u0026#224; allorch\u0026#233; \u0026#171;il rimettente illustri in modo non implausibile \u0026#8220;le ragioni che giustificano l\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialit\u0026#224; della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale\u0026#8221; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 105 del 2018)\u0026#187; (sentenza n. 85 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, tale onere argomentativo \u0026#232; soddisfatto nel momento in cui il rimettente, chiamato a pronunciarsi sulla remissione della querela presentata dalla persona offesa all\u0026#8217;udienza dell\u0026#8217;8 novembre 2022 e sulla contestuale accettazione di essa da parte dell\u0026#8217;imputato, ha ritenuto di non poter dichiarare l\u0026#8217;estinzione del reato, in applicazione del regime pi\u0026#249; favorevole contenuto nel d.lgs. n. 150 del 2022, a causa del differimento dell\u0026#8217;entrata in vigore di esso operato dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo spirare, al 30 dicembre 2022, del termine di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e cos\u0026#236; differito, e la conseguente entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, costituiscono pertanto il fisiologico esaurimento della fattispecie normativa posta alla base delle censure contenute nell\u0026#8217;ordinanza, senza che ci\u0026#242; faccia venire meno la rilevanza delle questioni sollevate, atteso che questa \u0026#171;riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalit\u0026#224; viene sollevato\u0026#187; (sentenza n. 69 del 2010) e che ogni eventuale modificazione della norma censurata comunque idonea a far venire meno i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;n[on] legittima questa Corte a dichiarare le questioni inammissibili per \u0026#8220;irrilevanza sopravvenuta\u0026#8221;\u0026#187; (ordinanza n. 243 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, d\u0026#8217;altra parte, pu\u0026#242; ritenersi che l\u0026#8217;assenza di una concreta influenza della decisione resa da questa Corte nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e possa assumere rilievo alla luce della mancata utilit\u0026#224; per le parti (e per l\u0026#8217;imputato in particolare), considerato che, per giurisprudenza costante, questo \u0026#232; un aspetto che non spiega alcun effetto sulla rilevanza della questione (sentenze n. 88 del 2022, n. 172 e n. 59 del 2021, n. 254 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Per le medesime ragioni, non pu\u0026#242; essere accolta la richiesta dell\u0026#8217;Avvocatura di restituire gli atti al giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003e\u0026#171;per mutamento del quadro normativo di riferimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; visto, nella vicenda in esame non ricorre un\u0026#8217;ipotesi di \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e, cui questa Corte subordina la necessit\u0026#224; di un nuovo vaglio \u0026#8211; ad opera del rimettente \u0026#8211; sui presupposti del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale. La successiva entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e, con essa, l\u0026#8217;intervenuta applicabilit\u0026#224; del regime di procedibilit\u0026#224; a querela per i delitti ascritti all\u0026#8217;imputato nel giudizio principale, costituiscono infatti la conseguenza del prodursi degli effetti della norma oggetto del presente giudizio, censurata dal rimettente in ragione dell\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di applicare la normativa pi\u0026#249; favorevole all\u0026#8217;imputato all\u0026#8217;udienza dell\u0026#8217;8 novembre 2022, e cio\u0026#232; in un momento successivo al decorso del periodo di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eoriginariamente previsto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, al medesimo fine, pu\u0026#242; assumere rilievo la possibilit\u0026#224;, adombrata nell\u0026#8217;atto di intervento, che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rinviasse la trattazione dell\u0026#8217;udienza a un momento successivo al 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022), atteso che, come non implausibilmente sostenuto nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, tale rinvio non pu\u0026#242; tradursi in un obbligo per l\u0026#8217;autorit\u0026#224; procedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura, le questioni sarebbero inammissibili anche perch\u0026#233; il rimettente avrebbe ritenuto potenzialmente applicabile il nuovo e pi\u0026#249; favorevole regime di procedibilit\u0026#224; a querela nel presupposto che quest\u0026#8217;ultimo, ove non se ne fosse differita la vigenza, avrebbe fatto sorgere per il giudice l\u0026#8217;obbligo di un\u0026#8217;immediata declaratoria di estinzione del reato per effetto della remissione della querela e della sua contestuale accettazione. L\u0026#8217;assunto del rimettente, tuttavia, sarebbe erroneo, perch\u0026#233; la remissione della querela e la sua accettazione, intervenute in un momento in cui i delitti erano ancora sottoposti al regime della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio, dovrebbero considerarsi \u003cem\u003einutiliter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edatae\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, aggiunge l\u0026#8217;Avvocatura, lo stesso d.lgs. n. 150 del 2022 contiene una disciplina transitoria concernente gli effetti conseguenti al mutamento del regime di procedibilit\u0026#224;, secondo la quale spetterebbe al giudice procedente informare la persona offesa della possibilit\u0026#224; di presentare la querela, \u0026#171;senza che rilevino vicende pregresse, quale quella accaduta nel corso del processo in esame, nel quale del tutto inutilmente [\u0026#8230;] la persona offesa ha prima proposto querela e, poi, manifestato la volont\u0026#224; di rimetterla\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tale eccezione non pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsaminato dalla prospettiva del \u0026#171;controllo esterno\u0026#187; sulle motivazioni contenute nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione quanto alla rilevanza delle questioni, cui questa Corte costantemente si attiene (sentenze n. 113 del 2023, n. 264 e n. 203 del 2022, n. 189 e n. 183 del 2021), il ragionamento del giudice rimettente, che ha ritenuto di attribuire valore assorbente all\u0026#8217;avvenuta remissione della querela e alla sua contestuale accettazione ad opera dell\u0026#8217;imputato, non pu\u0026#242; ritenersi affatto privo di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, infatti, di un\u0026#8217;opzione interpretativa che trova conforto nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224; successiva all\u0026#8217;ordinanza di rimessione. La Corte di cassazione ha, invero, affermato che la espressa rinuncia a proporre querela da parte della persona offesa, come anche la remissione di una querela gi\u0026#224; presentata, cui sia seguita accettazione da parte de dall\u0026#8217;imputato, determinano l\u0026#8217;obbligo per il giudice di dichiarare l\u0026#8217;estinzione del reato, senza che tale esito sia precluso dalla necessit\u0026#224; di rispettare il regime previsto dall\u0026#8217;art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenze 9 febbraio-2 maggio 2023, n. 18003 e n. 18004, sentenza 23 marzo-26 aprile 2023, n. 17206; sezione seconda penale, sentenza 20 gennaio-1\u0026#176; marzo 2023, n. 8938).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon implausibilmente, dunque, il rimettente ha ritenuto che alla declaratoria di estinzione del reato per difetto di una condizione di procedibilit\u0026#224; si potesse pervenire, nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, a seguito della remissione della querela presentata dalla persona offesa e della successiva accettazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Venendo al merito, la questione da esaminare preliminarmente, in quanto attinente al corretto esercizio della funzione normativa primaria (sentenze n. 8 del 2022, n. 115 del 2020, n. 288 del 2019), \u0026#232; quella relativa alla dedotta violazione dei presupposti della decretazione d\u0026#8217;urgenza stabiliti dall\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la disposizione censurata sarebbe stata introdotta con decreto-legge in assenza dei requisiti straordinari di necessit\u0026#224; e urgenza, ci\u0026#242; che sarebbe dimostrato sia dal carattere non imprevedibile della situazione da esso regolata (la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022), sia, soprattutto, dal difetto del requisito di omogeneit\u0026#224; del d.l. n. 162 del 2022. Quest\u0026#8217;ultimo, infatti, conterrebbe \u0026#171;una pluralit\u0026#224; di norme tra loro \u003cem\u003eictu\u003c/em\u003e\u003cem\u003e oculi\u003c/em\u003e manifestamente eterogenee\u0026#187; sia dal punto di vista oggettivo-materiale, sia dal punto di vista \u0026#171;teleologico-finalistico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; necessario, innanzi tutto, tratteggiare i contenuti essenziali del d.l. n. 162 del 2022, tenendo conto, in particolare, delle circostanze in cui esso \u0026#232; stato adottato, e chiarendo sin da subito che l\u0026#8217;odierna questione si appunta sui termini di esercizio del potere del Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge e non sui limiti di emendabilit\u0026#224; di questi in sede di conversione (di cui questa Corte si \u0026#232; pi\u0026#249; di frequente e a pi\u0026#249; riprese occupata, da ultimo nelle sentenze n. 113 e n. 6 del 2023, n. 245 del 2022, n. 213, n. 210 e n. 30 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella loro formulazione originaria, i nove articoli del decreto in questione possono essere ricondotti a quattro distinti ambiti tematici, corrispondenti al titolo originario del decreto (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonch\u0026#233; in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali) e alle distinte ragioni di necessit\u0026#224; e urgenza contenute nel preambolo dello stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli articoli da 1 a 4 del d.l. n. 162 del 2022 modificano la disciplina contenuta nell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;) e in altre disposizioni a esso connesse, in tema di ergastolo ostativo, rinvenendo le loro ragioni di straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza, secondo quanto emerge dal richiamato preambolo, nei \u0026#171;moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l\u0026#8217;adozione di una nuova regolamentazione dell\u0026#8217;istituto al fine di ricondurlo a conformit\u0026#224; con la Costituzione\u0026#187; e nella \u0026#171;imminenza della data dell\u0026#8217;8 novembre 2022, fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria decisione in assenza di un intervento del legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo art. 5 ha introdotto l\u0026#8217;art. 434-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., con cui viene punito il delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l\u0026#8217;ordine pubblico o l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica o la salute pubblica, in vista della dichiarata necessit\u0026#224; di prevenire e contrastare i raduni da cui possano insorgere tali fattispecie di pericolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 6, come detto, differisce al 30 dicembre 2022 l\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 \u0026#171;per consentire una pi\u0026#249; razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 7, infine, modifica alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici) convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, nella sostanza anticipando dal 31 dicembre al 1\u0026#176; novembre 2022 il termine di vigenza dell\u0026#8217;obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per il personale elencato dagli artt. 4, 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e della conseguente sospensione dal lavoro per chi a detto obbligo non avesse ottemperato; misura, questa, adottata \u0026#171;[t]enuto conto dell\u0026#8217;andamento della situazione epidemiologica\u0026#187;, \u0026#171;[c]onsiderata la necessit\u0026#224; di riavviare un progressivo ritorno alla normalit\u0026#224;\u0026#187; e \u0026#171;[r]itenuto necessario far fronte alla preoccupante carenza degli esercenti le professioni sanitarie\u0026#187; (secondo quanto si ricava dal preambolo del d.l. n. 162 del 2022). Gli artt. 8 e 9 dettano, rispettivamente, clausole sull\u0026#8217;invarianza finanziaria e sull\u0026#8217;entrata in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Alla luce di tali premesse, il d.l. n. 162 del 2022 deve essere annoverato tra quei provvedimenti governativi d\u0026#8217;urgenza aventi \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e carattere plurimo, i quali, seppure non possono dirsi di per s\u0026#233; \u0026#171;esenti da problemi rispetto al requisito dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 32 del 2014), non per questo si pongono necessariamente in contrasto con i presupposti ricavabili dall\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost. allorch\u0026#233; \u0026#171;presentano una sostanziale omogeneit\u0026#224; di scopo\u0026#187; (sentenza n. 244 del 2016) o recano \u0026#171;una normativa unitaria sotto il profilo della finalit\u0026#224; perseguita\u0026#187; (sentenza n. 170 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 213 e n. 30 del 2021, n. 149 e n. 115 del 2020, n. 154 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSin dalla sentenza n. 171 del 2007, questa Corte ha costantemente rimarcato che il requisito dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; dei contenuti del decreto-legge \u0026#232; uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza, il difetto) delle condizioni di validit\u0026#224; del provvedimento governativo. E proprio la straordinariet\u0026#224; del caso, tale da imporre la necessit\u0026#224; di dettare con urgenza una disciplina in proposito, \u0026#171;pu\u0026#242; essere dovuta ad una pluralit\u0026#224; di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi\u0026#187; (sentenza n. 171 del 2007, nonch\u0026#233; sentenza n. 93 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Tanto premesso, non sussiste la denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzi tutto, la diversit\u0026#224; di ambiti materiali in cui interviene il decreto-legge non esclude che si possano individuare due settori pi\u0026#249; generali oggetto del provvedimento governativo, caratterizzati (come, del resto, riconosce la stessa ordinanza) dagli interventi ricadenti nell\u0026#8217;ambito del sistema penale (per ci\u0026#242; che riguarda la disciplina dell\u0026#8217;ergastolo ostativo, il contrasto e la prevenzione dei raduni illegali e, appunto, il differimento dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022) e dell\u0026#8217;organizzazione sanitaria (con riguardo all\u0026#8217;anticipazione del termine finale per la vaccinazione obbligatoria anti SARS-CoV-2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa riferita diversit\u0026#224; delle \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e giustificatrici dei singoli interventi \u0026#8211; quali evidenziate nel preambolo del d.l. n. 162 del 2022 \u0026#8211; non impedisce di rinvenire, anche con riguardo all\u0026#8217;aspetto teleologico, una finalit\u0026#224; di carattere pi\u0026#249; generale, rappresentata dalla prevalente necessit\u0026#224; di dettare misure imposte dall\u0026#8217;approssimarsi di termini e scadenze. Una necessit\u0026#224;, quest\u0026#8217;ultima, peraltro qualificata nella sua straordinariet\u0026#224; dal fatto che il d.l. n. 162 del 2022 ha rappresentato il primo provvedimento normativo adottato dal Governo entrato in carica, a seguito del giuramento, il 22 ottobre 2022, e che ha ottenuto la fiducia delle due Camere nei successivi giorni del 25 e 26 ottobre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo quadro, limitando lo scrutinio di questa Corte alla sola disposizione oggetto di censure, \u0026#232; ben possibile rilevare la non estraneit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 rispetto alla \u0026#171;traiettoria finalistica portante del decreto\u0026#187; (sentenza n. 8 del 2022), in ragione della ravvisata necessit\u0026#224; di garantire l\u0026#8217;ordinata immissione dei contenuti del d.lgs. n. 150 del 2022 e dei rilevanti adempimenti organizzativi che essi comportano negli uffici giudiziari, ci\u0026#242; che non sarebbe stato evidentemente possibile se l\u0026#8217;entrata in vigore della riforma della giustizia penale fosse avvenuta, secondo il termine di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e originariamente previsto, il 1\u0026#176; novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo quanto emerge nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (A. S. n. 274, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 31 ottobre 2022), il differimento disposto dalla disposizione censurata \u0026#232; stato ritenuto dal Governo necessario in quanto volto a consentire \u0026#171;un\u0026#8217;analisi delle nuove disposizioni normative, agevolando l\u0026#8217;individuazione di prassi applicative uniformi e utili a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma\u0026#187; ed \u0026#232; stato realizzato apportando una novella nel testo del d.lgs. n. 150 del 2022 contenente il differimento della data dell\u0026#8217;entrata in vigore anzich\u0026#233; rinviando l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; o l\u0026#8217;efficacia delle disposizioni in esso contenute. Tale scelta, in particolare, \u0026#232; stata \u0026#171;imposta dalla necessit\u0026#224; di assicurare la corretta e certa operativit\u0026#224; anche delle disposizioni transitorie contenute nel titolo VI del citato decreto legislativo, che assumono proprio nell\u0026#8217;entrata in vigore del decreto il punto di riferimento per l\u0026#8217;applicazione differenziata dei vecchi e nuovi istituti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di ci\u0026#242;, non si pu\u0026#242; ritenere che la scelta di differire il termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 riveli la \u0026#171;carenza evidente\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenza n. 149 del 2020) dei presupposti di straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza dell\u0026#8217;intervento normativo del Governo, n\u0026#233; il suo carattere palesemente disomogeneo o eccentrico rispetto ad altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, anche ove non si considerasse l\u0026#8217;impatto sull\u0026#8217;organizzazione degli uffici dell\u0026#8217;intero testo del d.lgs. n. 150 del 2022, ma ci si soffermasse sulle sole disposizioni relative al mutamento del regime di procedibilit\u0026#224; dei reati, l\u0026#8217;assunto del rimettente \u0026#8211; che insiste per la natura autoapplicativa delle relative prescrizioni e, quindi, per la non necessit\u0026#224; di approntare le misure attuative e organizzative \u0026#8211; non \u0026#232; condivisibile. La necessit\u0026#224; di tali misure, infatti, non pu\u0026#242; ritenersi palesemente insussistente, tenuto conto che l\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 nel suo testo originario avrebbe imposto, come gi\u0026#224; si \u0026#232; detto, un onere di informativa da parte degli uffici giudiziari alle persone offese nell\u0026#8217;ambito di tutti i procedimenti per i reati che vedevano mutato il regime di procedibilit\u0026#224; e per i quali era gi\u0026#224; stata esercitata l\u0026#8217;azione penale, facendo conseguire da tale informativa il decorso del termine per presentare querela (art. 85, comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione relativa alla violazione dell\u0026#8217;art. 77, secondo comma, Cost. deve essere, dunque, dichiarata non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Con un\u0026#8217;ulteriore censura, il giudice rimettente prospetta la violazione dell\u0026#8217;art. 73, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl presupposto da cui muove l\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; che alla disposizione censurata dovrebbe ritenersi costituzionalmente precluso di intervenire a dettare il termine di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e di un diverso atto normativo quale il d.lgs. n. 150 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242;, infatti, osterebbe, in primo luogo, il tenore letterale dell\u0026#8217;art. 73, terzo comma, Cost., il quale, prevedendo che le leggi \u0026#171;entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso\u0026#187;, attribuirebbe unicamente all\u0026#8217;atto normativo la cui entrata in vigore \u0026#232; in questione il potere di modulare la \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e diversamente da quanto disciplinato dalla norma costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl medesimo esito condurrebbe, in secondo luogo, l\u0026#8217;argomento di natura sistematica per cui, disciplinando il termine di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e di un diverso atto normativo, la disposizione censurata avrebbe indebitamente inciso sul procedimento di formazione del medesimo e, in particolare, sulla fase integrativa della sua efficacia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Anche tale questione \u0026#232; priva di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha affermato, con precipuo riguardo proprio alla materia penale, che la pubblicazione degli atti normativi come momento prodromico alla produzione dei loro effetti obbligatori \u0026#232; funzionale a garantire il rispetto dell\u0026#8217;art. 5 cod. pen., con la conseguenza che l\u0026#8217;entrata in vigore delle leggi costituisce \u0026#171;elemento [\u0026#8230;] essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce alla norma penale, non pu\u0026#242; mai essere anticipata rispetto al momento della vigenza\u0026#187; (ordinanza n. 170 del 1983 e, nello stesso senso, sentenza n. 74 del 1975).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza n. 364 del 1988, la valenza della \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e conseguente alla pubblicazione \u0026#232; stata ancor pi\u0026#249; esplicitamente ricondotta, nel combinato disposto degli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e, appunto, 73, terzo comma, Cost., alla \u0026#171;indispensabilit\u0026#224; del requisito minimo di imputazione costituito dall\u0026#8217;effettiva \u0026#8220;possibilit\u0026#224; di conoscere la legge penale\u0026#8221;, essendo anch\u0026#8217;esso necessario presupposto della \u0026#8220;rimproverabilit\u0026#224;\u0026#8221; dell\u0026#8217;agente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSeppure, pertanto, la pubblicazione della legge e la sussistenza di un termine di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e assolvano a tali finalit\u0026#224;, questa Corte ha da lungo tempo anche affermato che l\u0026#8217;art. 73, terzo comma, Cost. \u0026#171;disciplina semplicemente il momento della entrata in vigore delle leggi, e pi\u0026#249; precisamente la \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e, ponendo la regola del termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione e ammettendo la possibilit\u0026#224; di eccezioni\u0026#187; (sentenza n. 71 del 1957), tenuto conto che il legislatore deve ritenersi autorizzato, \u0026#171;nel suo potere discrezionale, a disporre diversamente da quel massimo\u0026#187; (ordinanza n. 170 del 1983).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta di costituzionalizzare la disciplina della \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e e dell\u0026#8217;entrata in vigore delle leggi, seppure incide sul sistema delle fonti normative con un grado di vincolativit\u0026#224; maggiore della disciplina contenuta nell\u0026#8217;art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, non pu\u0026#242; evidentemente condurre agli esiti ipotizzati dal rimettente, secondo il quale ciascun atto normativo avrebbe una competenza riservata a stabilire autonomamente il proprio termine di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e, poich\u0026#233;, al contrario, rientra nell\u0026#8217;ordinaria forza attiva e passiva di legge la possibilit\u0026#224; di intervenire su una disposizione non ancora entrata in vigore, anche al fine di modularne diversamente il termine di entrata in vigore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; neanche possibile ritenere che una diversa modulazione della \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e, ad opera della disposizione censurata, equivalga a interferire con l\u0026#8217;\u003cem\u003eiter \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e di un diverso provvedimento normativo, con particolare riguardo alla sua fase integrativa dell\u0026#8217;efficacia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto, \u0026#232; sufficiente ricordare come, secondo la costante e risalente giurisprudenza di questa Corte, il momento cui deve essere riferito l\u0026#8217;avvenuto perfezionamento del procedimento di approvazione del decreto legislativo coincide con l\u0026#8217;emanazione dello stesso, senza che possa assumere rilievo il successivo termine di pubblicazione (sentenze n. 321 del 1983, n. 83 del 1974, n. 91 del 1962, n. 34 del 1960 e n. 39 del 1959).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta chiarito, pertanto, che fine precipuo della pubblicazione e della disciplina della \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e \u0026#232; quello di consentire la conoscibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto, cos\u0026#236; da soddisfare una basilare esigenza di certezza del diritto, e che la pubblicazione medesima \u0026#232; fase che si pone a valle del completamento di quella propriamente costitutiva dell\u0026#8217;atto normativo, si deve ritenere che la scelta del legislatore di modulare la \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e di un diverso atto normativo non sia di per s\u0026#233; costituzionalmente illegittima, senza contare che, nel caso di specie, il termine \u0026#232; stato differito e non anticipato, peraltro per un periodo ragionevolmente contenuto, ci\u0026#242; che di per s\u0026#233; potrebbe mirare a consentire una conoscenza pi\u0026#249; approfondita di una complessa e articolata disciplina normativa, quale quella contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rilievo di tale differimento potrebbe, infatti, apprezzarsi proprio rispetto alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2022 relative al mutamento del regime di procedibilit\u0026#224;. Il pi\u0026#249; ampio termine di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e ha fatto s\u0026#236; che, secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, dal testo dell\u0026#8217;originario art. 85, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 fosse eliminato l\u0026#8217;onere informativo gravante sul singolo giudice procedente e che il termine per la presentazione della querela decorresse da quello, posticipato, di entrata in vigore della legge; e ci\u0026#242; \u0026#171;ha consentito un periodo, in qualche modo, di \u0026#8220;assorbimento\u0026#8221; nel circuito sociale e giuridico del mutato regime di procedibilit\u0026#224;\u0026#187; (quinta sezione penale, sentenza 10 gennaio-16 marzo 2023, n. 11229).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tali considerazioni, deve essere dichiarata non fondata la questione avente ad oggetto la violazione dell\u0026#8217;art. 73, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Con il terzo e ultimo ordine di censure, il rimettente prospetta un contrasto della norma censurata con il \u0026#171;coordinato disposto\u0026#187; degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 7, paragrafo 1, CEDU e all\u0026#8217;art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il contrasto deriverebbe dall\u0026#8217;assenza di una \u0026#171;sufficiente ragione giustificativa nella necessit\u0026#224; di stabilire, peraltro in via d\u0026#8217;urgenza, un (nuovo) termine di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e relativo all\u0026#8217;intero d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che tra i suoi effetti annoveri quello di impedire l\u0026#8217;applicazione, sin dal 1\u0026#176; novembre 2022, delle modifiche pi\u0026#249; favorevoli al reo previste dal decreto da ultimo citato, in tal modo consentendo un\u0026#8217;ultrattiva applicazione \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e della precedente disciplina\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Anche tale questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza muove, infatti, dall\u0026#8217;erroneo convincimento che il differimento dell\u0026#8217;entrata in vigore abbia inciso sulla efficacia delle singole disposizioni contenute nel d.lgs. n. 150 del 2022, e non sull\u0026#8217;atto normativo stesso e sulla conseguente obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;insieme dei suoi contenuti. In questo modo, il rimettente ha confuso la situazione che si sarebbe venuta a creare nell\u0026#8217;ipotesi in cui, decorso il termine di \u003cem\u003evacatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegis\u003c/em\u003e, i contenuti del d.lgs. n. 150 del 2022 fossero divenuti efficaci quale conseguenza dell\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;atto, ma la loro applicabilit\u0026#224; fosse stata differita nel tempo, dalla situazione (realmente verificatasi) in cui, invece, l\u0026#8217;atto stesso non ha mai acquisito vigenza. In tale ultimo caso, i contenuti dell\u0026#8217;atto (e, tra essi, l\u0026#8217;estensione del regime di procedibilit\u0026#224; a querela per i delitti per cui si procede nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e) costituiscono un elemento il cui concreto rilievo, al metro del principio di retroattivit\u0026#224; della \u003cem\u003elex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emitior\u003c/em\u003e, \u0026#232; inibito dal non aver conseguito l\u0026#8217;atto stesso alcuna efficacia obbligatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242;, dunque, aversi alcuna applicazione del principio di retroattivit\u0026#224; \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emitius\u003c/em\u003e \u0026#8211; e, di converso, del divieto di ultrattivit\u0026#224; di una normativa penale \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e \u0026#8211; senza che si sia determinato, come nel caso di specie, un fenomeno di successione di leggi nel tempo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Le questioni sollevate con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe devono quindi essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonch\u0026#233; in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, sollevate dal Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, 77, secondo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; al \u0026#171;coordinato disposto\u0026#187; degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 7, paragrafo 1, della Convenzione europea per i diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU) e all\u0026#8217;art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 luglio 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Legge - Procedimento legislativo - Fase di entrata in vigore - Modifica dell\u0027entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Previsione che il d.lgs. n. 150 del 2022 entra in vigore il 30 dicembre 2022 - Denunciato effetto preclusivo dell\u0027applicazione, a decorrere dal 1\u0026#176; novembre 2022, delle modifiche mitigatrici disposte dall\u0027art. 2, c. 1, lett. e) e n), del d.lgs. n. 150 del 2022 - Disposizione introdotta con decreto-legge - Ritenuta preclusione per una legge, o altro atto normativo equiparato, di incidere nel procedimento di formazione di un\u0027altra legge, con particolare riferimento alla fase di integrazione dell\u0027efficacia - Carenza dei presupposti di straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d\u0027urgenza - Irragionevole individuazione, in via d\u0027urgenza, di un nuovo termine di vacatio legis, unico e indifferenziato, riguardante l\u0027intero decreto legislativo - Conseguente effetto di impedire l\u0027entrata in vigore anche di modifiche pi\u0026#249; favorevoli al reo [nel caso di specie: mutamento del regime di procedibilit\u0026#224; dei delitti di violenza privata e di danneggiamento] - Inosservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali riguardanti il principio di retroattivit\u0026#224; della lex mitior in materia penale.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45706","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessità di una motivazione non implausibile del rimettente in ordine all\u0027applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Esclusione della sua identificazione con l\u0027utilità concreta per le parti di detto giudizio. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa valutazione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sulla rilevanza supera il vaglio di ammissibilità allorché il rimettente illustri in modo non implausibile le ragioni che giustificano l’applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale; né l’assenza di una concreta influenza della decisione resa dalla Corte costituzionale nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e può assumere rilievo alla luce della mancata utilità per le parti, considerato che questo è un aspetto che non spiega alcun effetto sulla rilevanza. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 88/2022 – mass. 44803; S. 172/2021 – mass. 44072; S. 59/2021 – mass. 43751; S. 254/2020 – mass. 43014; S. 85/2020 – mass. 43539; S. 105/2018 – mass. 40768).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45707","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45707","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessità che sussista nel momento genetico in cui la questione è sollevata - Idoneità dello ius superveniens a determinare una irrilevanza sopravvenuta - Esclusione. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa rilevanza delle questioni riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato e ogni eventuale modificazione della norma censurata comunque idonea a far venire meno i dubbi di legittimità costituzionale non legittima la Corte costituzionale a dichiarare le questioni inammissibili per “irrilevanza sopravvenuta”. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 69/2010 – mass. 34384; O. 243/2021 – mass. 44407).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45708","numero_massima_precedente":"45706","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45708","titoletto":"Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Questione sollevata in riferimento al corretto esercizio della funzione normativa primaria (nel caso di specie: mediante decreto-legge) - Pregiudizialità di tale censura - Conseguente priorità rispetto alle altre. (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa questione relativa alla dedotta violazione dei presupposti della decretazione d’urgenza stabiliti dall’art. 77, secondo comma, Cost. è da esaminare preliminarmente, in quanto attinente al corretto esercizio della funzione normativa primaria. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 8/2022 – mass. 44470, S. 115/2020 – mass. 43526; S. 288/2019 – mass. 41900\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45709","numero_massima_precedente":"45707","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45709","titoletto":"Decreto-legge - Carattere plurimo - Condizioni di validità - Omogeneità di scopo (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione introdotta con decreto-legge che differisce il termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, in materia di funzionamento degli uffici giudiziari). (Classif. 076004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI provvedimenti governativi d’urgenza aventi \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e carattere plurimo, seppure non possono dirsi di per sé esenti da problemi rispetto al requisito dell’omogeneità, non per questo si pongono necessariamente in contrasto con i presupposti ricavabili dall’art. 77, secondo comma, Cost. allorché presentano una sostanziale omogeneità di scopo o recano una normativa unitaria sotto il profilo della finalità perseguita. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 213/2021 – mass. 44352, S. 30/2021 – mass. 43627, S. 149/2020 – mass. 43412, S. 115/2020 – mass. 43527, S. 170/2017 – mass. 41978; S. 244/2016 –mass. 39155, S. 154/2015 – mass. 38489, S. 32/2014 – mass. 37669\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl requisito dell’omogeneità dei contenuti del decreto-legge è uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza, il difetto) delle condizioni di validità del provvedimento governativo. E proprio la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 93/2011 – mass. 35500, S. 171/2007 – mass. 31331).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., – dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge n. 199 del 2022, che introduce l’art. 99-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui il termine di entrata in vigore di quest’ultimo è differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022. La disposizione censurata non è estranea rispetto alla traiettoria finalistica portante del decreto, rappresentata dalla prevalente necessità di dettare misure imposte dall’approssimarsi di termini e scadenze, in ragione della ravvisata necessità di garantire l’ordinata immissione dei contenuti del d.lgs. n. 150 del 2022 e dei rilevanti adempimenti organizzativi che essi comportano negli uffici giudiziari). \u003cem\u003e(Precedenti: S. 8/2022 – mass. 44472; S. 149/2020 – mass. 43412).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45710","numero_massima_precedente":"45708","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/10/2022","data_nir":"2022-10-31","numero":"162","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-10-31;162~art6"},{"denominazione_legge":"","data_legge":"30/12/2022","data_nir":"2022-12-30","numero":"199","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45710","titoletto":"Fonti del diritto - In genere - Pubblicazione degli atti normativi e disciplina della vacatio legis - Finalità - Conoscibilità dell\u0027atto (anche ai fini dell\u0027imputazione, per le norme penali) - Deroga alla regola generale del termine di quindici giorni - Ammissibilità (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che differisce il termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, in materia di funzionamento degli uffici giudiziari). (Classif. 106001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eFine precipuo della pubblicazione – fase che si pone a valle del completamento di quella propriamente costitutiva dell’atto normativo – e della disciplina della \u003cem\u003evacatio legis \u003c/em\u003eè consentire la conoscibilità dell’atto, così da soddisfare una basilare esigenza di certezza del diritto.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’art. 73, terzo comma, Cost. disciplina il momento della entrata in vigore delle leggi, e più precisamente la \u003cem\u003evacatio legis\u003c/em\u003e, ponendo la regola del termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione e ammettendo la possibilità di eccezioni, tenuto conto che il legislatore deve ritenersi autorizzato, nel suo potere discrezionale, a disporre diversamente da quel massimo. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 71/1957 – mass. 391; O. 170/1983 – mass. 12789).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa pubblicazione degli atti normativi come momento prodromico alla produzione dei loro effetti obbligatori è funzionale a garantire il rispetto dell’art. 5 cod. pen., con la conseguenza che l’entrata in vigore delle leggi costituisce elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce alla norma penale, non può mai essere anticipata rispetto al momento della vigenza. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 74/1975 – mass. 7733; O. 170/1983 – mass. 12789).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa valenza della \u003cem\u003evacatio legis \u003c/em\u003econseguente alla pubblicazione è riconducibile, nel combinato disposto degli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 73, terzo comma, Cost., alla indispensabilità del requisito minimo di imputazione costituito dall’effettiva “possibilità di conoscere la legge penale”, essendo anch’esso necessario presupposto della “rimproverabilità” dell’agente. \u003cem\u003e(Precedente: S. 364/1988 – mass. 13799).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl momento cui deve essere riferito l’avvenuto perfezionamento del procedimento di approvazione del decreto legislativo coincide con l’emanazione dello stesso, senza che possa assumere rilievo il successivo termine di pubblicazione. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 321/1983-mass. 11634, S. 83/1974-mass. 7133, S. 91/1962-mass. 1618, S. 34/1960-mass. 1048, S. 39/1959-mass. 840).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 73, terzo comma, Cost., – dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge n. 199 del 2022, che introduce l’art. 99-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui il termine di entrata in vigore di quest’ultimo è differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022. La scelta del legislatore di modulare la \u003cem\u003evacatio legis \u003c/em\u003edi un diverso atto normativo non è di per sé in contrasto con l’art. 73, terzo comma, Cost.; peraltro il termine è stato differito e non anticipato, e per un periodo ragionevolmente contenuto, ciò che potrebbe mirare a consentire una conoscenza più approfondita di una complessa disciplina normativa, quale quella contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022, in materia di funzionamento degli uffici giudiziari).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45711","numero_massima_precedente":"45709","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/10/2022","data_nir":"2022-10-31","numero":"162","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-10-31;162~art6"},{"denominazione_legge":"","data_legge":"30/12/2022","data_nir":"2022-12-30","numero":"199","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"73","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45711","titoletto":"Fonti del diritto - In genere - Vacatio legis - Definizione - Differimento nel periodo tra la pubblicazione in G.U. dell\u0027atto normativo e avvio della sua efficacia - Estensione al caso in cui venga prorogato il termine iniziale di vigenza prima che quello originario sia compiuto - Esclusione - Conseguente inapplicabilità del principio di retroattività in mitius della legge penale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che differisce il termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 e, in particolare, della norma che prevede l\u0027estensione del regime di procedibilità a querela per i delitti per cui si procede nel giudizio a quo). (Classif. 106001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eA differenza della situazione in cui, decorso il termine di \u003cem\u003evacatio legis\u003c/em\u003e, i contenuti di un atto normativo siano divenuti efficaci, quale conseguenza della sua entrata in vigore, ma la loro applicabilità sia differita nel tempo, quando, invece, l’atto stesso non ha mai acquisito vigenza –essendo il differimento intervenuto nel periodo intercorso tra la pubblicazione in \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e\u003cstrong\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003c/strong\u003ee il termine ordinario di \u003cem\u003evacatio legis – \u003c/em\u003enon si determina un fenomeno di successione di leggi nel tempo; non può, pertanto, aversi alcuna applicazione del principio di retroattività \u003cem\u003ein mitius\u003c/em\u003e e, di converso, del divieto di ultrattività di una normativa penale \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in riferimento al «coordinato disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, par. 1, CEDU e all’art. 15, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, – dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge n. 199 del 2022, che introduce l’art. 99-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui il termine di entrata in vigore di quest’ultimo è differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022. Il rimettente muove dall’erroneo convincimento che il nuovo termine di \u003cem\u003evacatio legis\u003c/em\u003e, differito dal citato decreto-legge nel periodo intercorso tra la pubblicazione del decreto legislativo in \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e\u003cstrong\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003c/strong\u003ee il termine di 15 giorni, impedirebbe l’applicazione, sin dal 1° novembre 2022, delle modifiche più favorevoli al reo ivi previste, nella specie l’estensione del regime di procedibilità a querela per i delitti per cui si procede nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. Invece, non avendo il citato decreto legislativo acquisito vigenza né conseguito efficacia obbligatoria prima del detto differimento, non si verifica un fenomeno di successione di leggi nel tempo e non può, dunque, applicarsi l’evocato principio di retroattività \u003cem\u003ein mitius\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45710","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"31/10/2022","data_nir":"2022-10-31","numero":"162","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2022-10-31;162~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"convenzione europea dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"par. 1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"patto internazionale dei diritti civili e politici","data_legge":"","numero":"","articolo":"15","specificazione_articolo":"par.1","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"ratificato e reso esecutivo"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"25/10/1977","numero":"881","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43468","autore":"Albertini S.","titolo":"\u0027Vacatio legis\u0027 e principio di “non ultrattività delle norme penali sfavorevoli”: la Consulta salva il differimento dell\u0027entrata in vigore della Riforma Cartabia","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43708","autore":"de Gioia V.","titolo":"Riforma Cartabia: la riduzione di un sesto per l\u0027abbreviato non opera in caso di rinuncia alla impugnazione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"9","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44246","autore":"Iacoviello A.","titolo":"I riflessi della sentenza n. 170/2023 della Corte costituzionale sulle procedure per il sequestro della corrispondenza elettronica e delle comunicazioni archiviate su dispositivi di tipo informatico e telematico","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44245_2023_151.pdf","nome_file_fisico":"170-2023_Iacoviello.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43933","autore":"Serges G.","titolo":"La Corte e la politica: il caso della ‘vacatio legis’","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43932_2023_151.pdf","nome_file_fisico":"151-2023_Serges.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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