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M.H. contro Cos\u0026#236; per Gioco 2 srls, con ordinanza del 26 febbraio 2021, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di F. M.H, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Filippo Aiello e Alberto Piccinini per F. M.H. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 26 febbraio 2021, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione \u0026#232; censurata limitatamente alle parole \u0026#171;ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all\u0026#8217;articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, [\u0026#8230;] l\u0026#8217;ammontare delle indennit\u0026#224; e dell\u0026#8217;importo previsti dall\u0026#8217;articolo 3, comma 1, [\u0026#8230;] \u0026#232; dimezzato e non pu\u0026#242; in ogni caso superare il limite di sei mensilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo \u0026#232; chiamato a decidere sul ricorso proposto da una lavoratrice, licenziata per giustificato motivo oggettivo da un datore di lavoro che non raggiunge i requisiti dimensionali di cui all\u0026#8217;art. 18, commi ottavo e nono, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ritiene che non sia stata dimostrata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, dedotto in termini generici e tautologici, e che il rapporto di lavoro, instaurato dopo il 7 marzo 2015, sia assoggettato alle previsioni degli artt. 3 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2015, che dimezzano l\u0026#8217;indennizzo spettante al lavoratore ingiustamente licenziato e pongono il limite invalicabile delle sei mensilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ultima retribuzione percepita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;indennit\u0026#224; dovrebbe essere individuata \u0026#171;nello stretto varco risultante fra il minimo di tre e il massimo di sei mensilit\u0026#224;\u0026#187; e sarebbe inidonea, pertanto, \u0026#171;a soddisfare il test di adeguatezza\u0026#187; e a garantire il riconoscimento di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; personalizzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl tenore letterale della disposizione censurata sarebbe inequivocabile e non si presterebbe ad alcuna interpretazione costituzionalmente orientata, che consenta di salvaguardare l\u0026#8217;adeguatezza e la dissuasivit\u0026#224; del rimedio previsto dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente prospetta il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 24 della Carta sociale europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure muovono dal rilievo che la distinzione delle tutele in base ai requisiti occupazionali del datore di lavoro sia fondata \u0026#171;su un elemento che risulta esterno al rapporto di lavoro\u0026#187; e si giustifichi alla luce del carattere pi\u0026#249; problematico del riassorbimento del lavoratore nelle realt\u0026#224; di piccole dimensioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa tutela del diritto al lavoro, che si tradurrebbe nell\u0026#8217;imposizione di limiti al potere di recesso del datore di lavoro, potrebbe essere anche affidata a un meccanismo monetario, a condizione che sia garantita la complessiva adeguatezza del risarcimento, prescritta anche dall\u0026#8217;art. 24 della Carta sociale europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente assume che \u0026#171;la previsione di un indennizzo cos\u0026#236; esiguo\u0026#187;, non superiore alle sei mensilit\u0026#224; e senza neppure \u0026#171;l\u0026#8217;alternativa della riassunzione\u0026#187;, non attui un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto. La previsione censurata, difatti, \u0026#171;nella parte in cui determina un limite massimo del tutto inadeguato e per nulla dissuasivo\u0026#187;, non garantirebbe \u0026#171;un\u0026#8217;equilibrata compensazione\u0026#187; e \u0026#171;un adeguato ristoro\u0026#187; del pregiudizio e non svolgerebbe la necessaria funzione deterrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice a quo, l\u0026#8217;art. 24 della Carta sociale europea, nell\u0026#8217;imporre un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione nel caso di licenziamento intimato senza un valido motivo, vieterebbe in linea di principio la predeterminazione di un tetto massimo, che svincola l\u0026#8217;indennit\u0026#224; dal danno sub\u0026#236;to e non presenta un carattere sufficientemente dissuasivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u0026#171;funzione compensativa\u0026#187; e \u0026#171;l\u0026#8217;efficacia deterrente della tutela indennitaria\u0026#187; sarebbero compromesse, inoltre, dalla previsione di un\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u0026#171;ricompresa in un divario fra tre e sei mensilit\u0026#224;\u0026#187;, che rappresenterebbe \u0026#171;una forma pressoch\u0026#233; uniforme di tutela\u0026#187; e finirebbe per attribuire rilievo esclusivo al \u0026#171;numero degli occupati\u0026#187;. Si tratterebbe di \u0026#171;criterio trascurabile nell\u0026#8217;ambito di quella che \u0026#232; l\u0026#8217;attuale economia\u0026#187;, che non consentirebbe alcun adeguamento dell\u0026#8217;importo riconosciuto alle peculiarit\u0026#224; del caso concreto e, in particolare, alla \u0026#171;gravit\u0026#224; della violazione\u0026#187;, al pi\u0026#249; significativo criterio delle dimensioni dell\u0026#8217;impresa, legato anche ai \u0026#171;dati economico finanziari ricavabili dai bilanci\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la parte ricorrente nel giudizio principale e ha chiesto di accogliere le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In punto di ammissibilit\u0026#224;, la parte evidenzia che il giudice a quo ha esposto in modo esauriente i fatti di causa e ha offerto un\u0026#8217;adeguata motivazione circa la rilevanza delle questioni e l\u0026#8217;impraticabilit\u0026#224; di una interpretazione adeguatrice. Il petitum sarebbe stato formulato in termini inequivocabili e solleciterebbe a questa Corte un intervento \u0026#171;a rime obbligate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto al merito delle questioni, la disposizione censurata non consentirebbe di adeguare l\u0026#8217;ammontare dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;, \u0026#171;ridotto fra tre e sei mensilit\u0026#224;\u0026#187;, alle particolarit\u0026#224; del caso concreto, in base ai criteri valorizzati dalla stessa giurisprudenza di questa Corte. Nel caso di specie, sarebbe soltanto il numero degli occupati, poco significativo ai fini della valutazione dell\u0026#8217;effettiva forza economica dell\u0026#8217;impresa, a determinare l\u0026#8217;ammontare dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa tutela riconosciuta dalla legge, con un indennizzo di \u0026#171;misura esigua\u0026#187;, non sarebbe n\u0026#233; adeguata, n\u0026#233; dissuasiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno della razionalit\u0026#224; del criterio individuato dal legislatore, non si potrebbero neppure invocare le considerazioni di questa Corte, che ha reputato compatibile con la Costituzione, nelle imprese pi\u0026#249; piccole, un regime di tutela esclusivamente indennitaria. In tali fattispecie, si coglierebbero ragioni legate all\u0026#8217;esigenza di salvaguardare la natura fiduciaria del rapporto di lavoro e di non gravare tali imprese di costi eccessivi. Ragioni che non si adatterebbero a un sistema di tutela eminentemente indennitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte rileva, inoltre, che la disciplina censurata si applica alla \u0026#171;quasi totalit\u0026#224; delle imprese nazionali\u0026#187; e alla \u0026#171;gran parte dei lavoratori\u0026#187;. L\u0026#8217;accoglimento delle questioni, nei termini prospettati dal rimettente, varrebbe a conferire portata generale alla regola di cui all\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015, che gi\u0026#224; consentirebbe di attribuire rilievo alle dimensioni dell\u0026#8217;impresa. Ove tale strada non apparisse percorribile, si potrebbe comunque caducare la fissazione del tetto massimo delle sei mensilit\u0026#224;, senza incidere sulla regola del dimezzamento dell\u0026#8217;importo delle indennit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibili, irrilevanti o comunque manifestamente infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Roma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In linea preliminare, l\u0026#8217;interveniente reputa le questioni inammissibili, in quanto si tratterebbe di \u0026#171;scegliere tra pi\u0026#249; opzioni normative\u0026#187;, in un ambito riservato alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore. Lo stesso rimettente non avrebbe indicato soluzioni alternative atte a rideterminare l\u0026#8217;indennit\u0026#224; in diversa, e pi\u0026#249; adeguata, misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUlteriore profilo di inammissibilit\u0026#224; si riscontrerebbe nella carente motivazione in ordine alla rilevanza. Il rimettente non avrebbe illustrato le ragioni dell\u0026#8217;inadeguatezza dell\u0026#8217;indennizzo che \u0026#232; chiamato a liquidare nel caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sarebbero comunque fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSpetterebbe alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore la scelta dei tempi e dei modi della tutela contro i licenziamenti illegittimi, tutela che ben potrebbe essere esclusivamente monetaria. Il dimezzamento previsto per i \u0026#171;contesti occupazionali di minori dimensioni\u0026#187; sarebbe coerente con un apparato di tutele che attribuisce rilievo alle dimensioni dell\u0026#8217;impresa. Peraltro, all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;intervallo fra le tre e le sei mensilit\u0026#224;, il giudice ben potrebbe modulare l\u0026#8217;indennit\u0026#224; alla stregua dei criteri enucleati da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; si potrebbe invocare, in senso contrario, la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali dell\u0026#8217;11 febbraio 2020, che non terrebbe conto della possibilit\u0026#224; di ottenere il risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli prodotti dal licenziamento illegittimo e neanche della necessit\u0026#224; di una predeterminazione dell\u0026#8217;importo massimo, al fine di attuare il \u0026#171;necessario bilanciamento fra gli opposti interessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Hanno presentato opinioni scritte, come amici curiae, l\u0026#8217;Associazione Comma2 - Lavoro \u0026#232; dignit\u0026#224; e la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe opinioni sono state ammesse con decreto del Presidente del 2 maggio 2022, sentito il Giudice relatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, ha depositato memoria illustrativa la parte, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni gi\u0026#224; rassegnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Non sarebbero fondate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate dalla difesa dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente avrebbe indicato puntualmente l\u0026#8217;intervento idoneo a porre rimedio ai vizi denunciati, che consisterebbe nell\u0026#8217;eliminazione del dimezzamento e del tetto massimo delle sei mensilit\u0026#224;. Questa Corte potrebbe limitarsi a caducare il limite delle sei mensilit\u0026#224;, senza incidere sul dimezzamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe esaustiva anche la motivazione in punto di rilevanza e di inadeguatezza dell\u0026#8217;indennizzo. Non si ravviserebbero, pertanto, le lacune segnalate nell\u0026#8217;atto di intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Nel merito, la difesa dello Stato non avrebbe confutato in maniera convincente le censure mosse dal giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 7 giugno 2022, le parti hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza di cui al reg. ord. n. 84 del 2021, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che regola l\u0026#8217;indennit\u0026#224; spettante nel caso di licenziamento illegittimo intimato da datori di lavoro che non possiedono i requisiti dimensionali di cui all\u0026#8217;art. 18, commi ottavo e nono, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert\u0026#224; e dignit\u0026#224; dei lavoratori, della libert\u0026#224; sindacale e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente denuncia il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Lo statuto dei lavoratori, all\u0026#8217;art. 18, ottavo comma, si riferisce al \u0026#171;datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze pi\u0026#249; di quindici lavoratori o pi\u0026#249; di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonch\u0026#233; al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell\u0026#8217;ambito dello stesso comune occupa pi\u0026#249; di quindici dipendenti e all\u0026#8217;impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa pi\u0026#249; di cinque dipendenti, anche se ciascuna unit\u0026#224; produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa pi\u0026#249; di sessanta dipendenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 18, nono comma, della legge n. 300 del 1970 puntualizza che, ai fini del computo del numero dei dipendenti, \u0026#171;si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unit\u0026#224; lavorative fa riferimento all\u0026#8217;orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore\u0026#187;. Non si computano coniuge e parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer i datori di lavoro che non presentano i descritti requisiti occupazionali, l\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 prevede una indennit\u0026#224; di importo dimezzato rispetto a quello stabilito dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 e comunque determinato \u0026#171;nello strettissimo intervallo fra tre e sei mensilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Sull\u0026#8217;ammontare dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; vertono le censure prospettate nell\u0026#8217;odierno giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel condividere le censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale formulate dalla parte ricorrente, il rimettente argomenta che la previsione di un indennizzo non superiore alle sei mensilit\u0026#224;, senza neppure l\u0026#8217;alternativa della riassunzione, non attuerebbe un ragionevole bilanciamento degli interessi contrapposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la disposizione censurata, \u0026#171;nella parte in cui determina un limite massimo del tutto inadeguato e per nulla dissuasivo\u0026#187;, non garantirebbe \u0026#171;un\u0026#8217;equilibrata compensazione\u0026#187; e \u0026#171;un adeguato ristoro\u0026#187; del pregiudizio e non assolverebbe alla necessaria funzione deterrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn\u0026#8217;indennit\u0026#224; cos\u0026#236; modulata rappresenterebbe \u0026#171;una forma pressoch\u0026#233; uniforme di tutela\u0026#187; e attribuirebbe rilievo esclusivo al \u0026#171;numero degli occupati\u0026#187;, elemento \u0026#171;trascurabile nell\u0026#8217;ambito di quella che \u0026#232; l\u0026#8217;attuale economia\u0026#187;. Non sarebbero valorizzati, al contrario, i molteplici criteri che questa Corte ha individuato nelle sentenze n. 194 del 2018 e n. 150 del 2020, allo scopo di adeguare il risarcimento alla peculiarit\u0026#224; del caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl generico richiamo all\u0026#8217;art. 44 Cost., neppure ribadito nel dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, non corrisponde un\u0026#8217;autonoma censura, che concorra a definire il thema decidendum devoluto all\u0026#8217;esame di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Occorre, in primo luogo, esaminare le eccezioni preliminari mosse dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza e a difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ha priorit\u0026#224; logica l\u0026#8217;esame dell\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per carente motivazione in punto di rilevanza. Il giudice a quo non avrebbe spiegato per quali ragioni, nel caso concreto, risulti equo un indennizzo pi\u0026#249; elevato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione deve essere disattesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che \u0026#171;[l]\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disposizione al giudizio principale \u0026#232; sufficiente a radicare la rilevanza della questione, che non postula un sindacato pi\u0026#249; incisivo sul concreto pregiudizio ai princ\u0026#236;pi costituzionali coinvolti\u0026#187; (sentenza n. 174 del 2016, punto 2.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale riguardo, questa Corte ha specificato che, \u0026#171;[a]nche nella prospettiva di un pi\u0026#249; diffuso accesso al sindacato di costituzionalit\u0026#224; (sentenza n. 77 del 2018, punto 8 del Considerato in diritto) e di una pi\u0026#249; efficace garanzia della conformit\u0026#224; della legislazione alla Carta fondamentale, il presupposto della rilevanza non si identifica nell\u0026#8217;utilit\u0026#224; concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare (sentenza n. 20 del 2018, punto 2. del Considerato in diritto)\u0026#187; (sentenza n. 174 del 2019, punto 2.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono state sollevate in un giudizio di impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl datore di lavoro, rimasto contumace, non ha ottemperato all\u0026#8217;onere di dimostrare le ragioni inerenti all\u0026#8217;attivit\u0026#224; produttiva, all\u0026#8217;organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento, cos\u0026#236; come stabilisce l\u0026#8217;art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente evidenzia che il datore di lavoro non possiede i requisiti occupazionali di cui all\u0026#8217;art. 18, commi ottavo e nono, dello statuto dei lavoratori e che al licenziamento \u0026#232; applicabile ratione temporis la disciplina dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo ha dunque illustrato, con motivazione adeguata, le ragioni che rendono necessaria l\u0026#8217;applicazione della previsione censurata, requisito necessario e sufficiente ai fini della rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, in secondo luogo, imputa al rimettente di avere demandato a questa Corte la rideterminazione dell\u0026#8217;indennizzo adeguato e, conseguentemente, la scelta \u0026#171;tra pi\u0026#249; opzioni normative, tutte ugualmente conformi a Costituzione\u0026#187;, in mancanza di \u0026#171;parametri normativi alternativi\u0026#187;. Da questa angolazione, sarebbe evidente lo sconfinamento nella sfera riservata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata, nei termini e per i motivi di s\u0026#233;guito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Questa Corte, gi\u0026#224; nella sentenza n. 45 del 1965, ha ricondotto la tutela contro i licenziamenti illegittimi agli artt. 4 e 35 Cost., interpretati in una prospettiva unitaria. In quell\u0026#8217;occasione si afferm\u0026#242; che, pur non essendo il diritto al lavoro assistito dalla garanzia della stabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;occupazione, spetta al legislatore, \u0026#171;nel quadro della politica prescritta dalla norma costituzionale\u0026#187;, adeguare le tutele in caso di licenziamenti illegittimi (punto 4 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn armonia con tali principi, la protezione riconosciuta al lavoro dalla Costituzione, ribadita anche dall\u0026#8217;art. 24 della Carta sociale europea, \u0026#232; stata collocata in un quadro contraddistinto dall\u0026#8217;integrazione delle garanzie e dalla loro massima espansione (sentenza n. 194 del 2018, punto 14 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente avvalora i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale con il richiamo alle sentenze n. 194 del 2018 e n. 150 del 2020, che, in merito all\u0026#8217;indennit\u0026#224; per i licenziamenti viziati dal punto di vista, rispettivamente, sostanziale e formale, hanno censurato un meccanismo di determinazione ancorato al rigido e uniforme criterio dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle pronunce richiamate, questa Corte ha ribadito che la modulazione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi \u0026#232; demandata all\u0026#8217;apprezzamento discrezionale del legislatore, vincolato al rispetto del principio di eguaglianza, che vieta di omologare situazioni eterogenee e di trascurare la specificit\u0026#224; del caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn una vicenda che vede direttamente implicata la persona del lavoratore, si rivela di importanza primaria la valutazione del giudice, chiamato, nell\u0026#8217;alveo dei criteri individuati dalla legge, ad attuare la necessaria \u0026#171;personalizzazione del danno subito dal lavoratore, pure essa imposta dal principio di eguaglianza\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2018, punto 11 del Considerato in diritto e, nello stesso senso, sentenza n. 150 del 2020, punto 9 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra tali criteri, rilevano anche il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell\u0026#8217;impresa, il comportamento e le condizioni delle parti, tipizzati dall\u0026#8217;art. 8 della legge n. 604 del 1966, confermati dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali) e largamente sperimentati nell\u0026#8217;esperienza applicativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, un organico sistema di tutele si incentra sul principio di ragionevolezza, \u0026#171;che questa Corte, nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito della disciplina dei licenziamenti, ha declinato come necessaria adeguatezza dei rimedi, nel contesto di un equilibrato componimento dei diversi interessi in gioco e della specialit\u0026#224; dell\u0026#8217;apparato di tutele previsto dal diritto del lavoro\u0026#187; (sentenza n. 150 del 2020, punto 13 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn rimedio adeguato, che assicuri un serio ristoro del pregiudizio arrecato dal licenziamento illegittimo e dissuada il datore di lavoro dal reiterare l\u0026#8217;illecito, si impone in forza della \u0026#171;speciale tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell\u0026#8217;ordinamento repubblicano (art. 1 Cost.)\u0026#187; (sentenza n. 125 del 2022, punto 6 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Tali esigenze di effettivit\u0026#224; e di adeguatezza della tutela si impongono anche per i licenziamenti intimati da datori di lavoro di pi\u0026#249; piccole dimensioni (di cui ai citati commi ottavo e nono dell\u0026#8217;art. 18 dello statuto dei lavoratori).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, nel dichiarare non fondati i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina, che per tali datori di lavoro escludeva la reintegrazione, ha posto l\u0026#8217;accento sulla natura fiduciaria del rapporto di lavoro nell\u0026#8217;ambito delle descritte realt\u0026#224; organizzative, sull\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di non gravarle di oneri eccessivi e, infine, sulle tensioni che l\u0026#8217;esecuzione di un ordine di reintegrazione potrebbe ingenerare (sentenze n. 2 del 1986, n. 189 del 1975 e n. 152 del 1975).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, le \u0026#171;dimensioni che il datore di lavoro abbia conferito alla organizzazione della sua attivit\u0026#224;\u0026#187; rappresentano un \u0026#171;dato aderente alla realt\u0026#224; economica di comune esperienza\u0026#187; (sentenza n. 55 del 1974, punto 4 del Considerato in diritto). In questa prospettiva, \u0026#171;la componente numerica dei lavoratori ha riflessi sul modo di essere e di operare del rapporto di lavoro organizzato\u0026#187;, soprattutto in ragione del \u0026#171;criterio economico suggerito per regolare gli interessi delle aziende aventi un minor numero di dipendenti, pur senza trascurare gli interessi dei lavoratori\u0026#187; (sentenza n. 81 del 1969, punto 4 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;assetto delineato dal d.lgs. n. 23 del 2015 \u0026#232; profondamente mutato rispetto a quello analizzato dalle pi\u0026#249; risalenti pronunce di questa Corte. La reintegrazione \u0026#232; stata circoscritta entro ipotesi tassative per tutti i datori di lavoro e le dimensioni dell\u0026#8217;impresa non assurgono a criterio discretivo tra l\u0026#8217;applicazione della pi\u0026#249; incisiva tutela reale e la concessione del solo ristoro pecuniario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un sistema imperniato sulla portata tendenzialmente generale della tutela monetaria, la specificit\u0026#224; delle piccole realt\u0026#224; organizzative, che pure permane nell\u0026#8217;attuale sistema economico, non pu\u0026#242; giustificare un sacrificio sproporzionato del diritto del lavoratore di conseguire un congruo ristoro del pregiudizio sofferto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Il rimettente, in continuit\u0026#224; con la giurisprudenza di questa Corte, segnala le disarmonie insite nella predeterminazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; stabilita nell\u0026#8217;ipotesi di datori di lavoro che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all\u0026#8217;art. 18 della legge n. 300 del 1970.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali disarmonie traggono origine, per un verso, dall\u0026#8217;esiguit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervallo tra l\u0026#8217;importo minimo e quello massimo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; e, per altro verso, dal criterio distintivo individuato dal legislatore, che si incardina sul numero degli occupati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Quanto al primo profilo, si deve rilevare che un\u0026#8217;indennit\u0026#224; costretta entro l\u0026#8217;esiguo divario tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilit\u0026#224; vanifica l\u0026#8217;esigenza di adeguarne l\u0026#8217;importo alla specificit\u0026#224; di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un\u0026#8217;efficace deterrenza, che consideri tutti i criteri rilevanti enucleati dalle pronunce di questa Corte e concorra a configurare il licenziamento come extrema ratio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Quanto al secondo profilo, si deve evidenziare che il limitato scarto tra il minimo e il massimo determinati dalla legge conferisce un rilievo preponderante, se non esclusivo, al numero dei dipendenti, che, a ben vedere, non rispecchia di per s\u0026#233; l\u0026#8217;effettiva forza economica del datore di lavoro, n\u0026#233; la gravit\u0026#224; del licenziamento arbitrario e neppure fornisce parametri plausibili per una liquidazione del danno che si approssimi alle particolarit\u0026#224; delle vicende concrete.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, in un quadro dominato dall\u0026#8217;incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi, al contenuto numero di occupati possono fare riscontro cospicui investimenti in capitali e un consistente volume di affari. Il criterio incentrato sul solo numero degli occupati non risponde, dunque, all\u0026#8217;esigenza di non gravare di costi sproporzionati realt\u0026#224; produttive e organizzative che siano effettivamente inidonee a sostenerli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl limite uniforme e invalicabile di sei mensilit\u0026#224;, che si applica a datori di lavoro imprenditori e non, opera in riferimento ad attivit\u0026#224; tra loro eterogenee, accomunate dal dato del numero dei dipendenti occupati, sprovvisto di per s\u0026#233; di una significativa valenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; In conclusione, un sistema siffatto non attua quell\u0026#8217;equilibrato componimento tra i contrapposti interessi, che rappresenta la funzione primaria di un\u0026#8217;efficace tutela indennitaria contro i licenziamenti illegittimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Si deve riconoscere, pertanto, l\u0026#8217;effettiva sussistenza del vulnus denunciato dal rimettente e si deve affermare la necessit\u0026#224; che l\u0026#8217;ordinamento si doti di rimedi adeguati per i licenziamenti illegittimi intimati dai datori di lavoro che hanno in comune il dato numerico dei dipendenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl vulnus riscontrato, tuttavia, non pu\u0026#242; porre rimedio questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si ravvisa, infatti, una soluzione costituzionalmente adeguata, che possa orientare l\u0026#8217;intervento correttivo e collocarlo entro un perimetro definito, segnato da grandezze gi\u0026#224; presenti nel sistema normativo e da punti di riferimento univoci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Si deve rilevare, in primo luogo, che la fattispecie sottoposta allo scrutinio di questa Corte non pu\u0026#242; essere comparata con quella esaminata nelle sentenze n. 194 del 2018 e n. 150 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quel frangente, i rimettenti hanno chiesto la caducazione di un criterio di computo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; parametrato sulla sola anzianit\u0026#224; di servizio. Peraltro, rimosso il meccanismo individuato dal legislatore, \u0026#232; stato possibile rinvenire nel sistema criteri collaudati, idonei a indirizzare la valutazione del giudice e a supplire all\u0026#8217;eliminazione di un parametro fisso e immutabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, il rimettente non chiede a questa Corte di caducare un meccanismo di determinazione, parte integrante di un sistema che comunque si ricompone secondo linee coerenti. La richiesta concerne piuttosto la ridefinizione \u0026#8211; in melius per il lavoratore illegittimamente licenziato \u0026#8211; della stessa soglia massima dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;, in difetto di soluzioni predefinite che possano circoscrivere il carattere manipolativo dell\u0026#8217;intervento auspicato, ridefinizione che spazia in un intervallo di plurime soluzioni possibili, anche in ragione delle diverse caratteristiche dei datori di lavoro di piccole dimensioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Le argomentazioni addotte dal rimettente, a sostegno dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, prefigurano, quindi, una vasta gamma di alternative e molteplici si rivelano le soluzioni atte a superare le incongruenze censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella stessa direzione muovono anche i rilievi della parte, che pure sottendono una molteplicit\u0026#224; di opzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Il legislatore ben potrebbe tratteggiare criteri distintivi pi\u0026#249; duttili e complessi, che non si appiattiscano sul requisito del numero degli occupati e si raccordino alle differenze tra le varie realt\u0026#224; organizzative e ai contesti economici diversificati in cui esse operano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon spetta, dunque, a questa Corte scegliere, tra i molteplici criteri che si possono ipotizzare, quelli pi\u0026#249; appropriati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.2.\u0026#8211; Il giudice a quo prospetta, quale soluzione idonea, anche l\u0026#8217;eliminazione del regime speciale previsto per i piccoli datori di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tale soluzione non potrebbe che essere rimessa all\u0026#8217;apprezzamento discrezionale del legislatore, per le ragguardevoli implicazioni sistematiche che presenta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.3.\u0026#8211; Tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte e alla luce delle innovazioni legislative intervenute (art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per la dignit\u0026#224; dei lavoratori e delle imprese\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96), le soglie dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; dovuta potranno essere rimodulate secondo una pluralit\u0026#224; di criteri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche da questo punto di vista, trova conferma l\u0026#8217;ampio spettro delle soluzioni che il legislatore, nella sua discrezionalit\u0026#224;, potrebbe elaborare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; A ognuna delle scelte ipotizzabili corrispondono, infatti, differenti opzioni di politica legislativa. Si profilano, dunque, ineludibili valutazioni discrezionali, che, proprio perch\u0026#233; investono il rapporto tra mezzi e fine, non possono competere a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRientra, infatti, nella prioritaria valutazione del legislatore la scelta dei mezzi pi\u0026#249; congrui per conseguire un fine costituzionalmente necessario, nel contesto di \u0026#171;una normativa di importanza essenziale\u0026#187; (sentenza n. 150 del 2020), per la sua connessione con i diritti che riguardano la persona del lavoratore, scelta che proietta i suoi effetti sul sistema economico complessivamente inteso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; questa Corte ha segnalato (sentenza n. 150 del 2020, punto 17 del Considerato in diritto), la materia, frutto di interventi normativi stratificati, non pu\u0026#242; che essere rivista in termini complessivi, che investano sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro, sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel dichiarare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle odierne questioni, questa Corte non pu\u0026#242; conclusivamente esimersi dal segnalare che un ulteriore protrarsi dell\u0026#8217;inerzia legislativa non sarebbe tollerabile e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficolt\u0026#224; qui descritte (sentenza n. 180 del 2022, punto 7 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220722130527.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza n. 183 del 2022 EN.pdf","oggetto":"Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutela del lavoratore nei casi di licenziamento ingiustificato intimato da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all\u0027art. 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970 - Previsione che l\u0027ammontare dell\u0027indennit\u0026#224; e dell\u0027importo, previsti dall\u0027art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, \u0026#232; dimezzato e non pu\u0026#242; in ogni caso superare il limite delle sei mensilit\u0026#224;.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44975","titoletto":"Lavoro - Licenziamento individuale - Lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamento illegittimo intimato da datori di lavoro che non possiedono i requisiti dimensionali di cui all\u0027art. 18, commi ottavo e nono, dello statuto dei lavoratori - Previsione che l\u0027ammontare delle indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché di tutela del lavoro, anche in relazione a obblighi di matrice sovranazionale - Richiesta di intervento implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Indifferibilità dell\u0027intervento del legislatore, non più rinviabile. (Classif. 138013).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 24 della Carta sociale europea - dell\u0027art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, in base al quale, per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nell\u0027ipotesi di licenziamento illegittimo intimato da datori di lavoro che non possiedono i requisiti dimensionali di cui all\u0027art. 18, commi ottavo e nono, della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori), l\u0027ammontare delle indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. La norma censurata si caratterizza per alcune disarmonie che traggono origine, per un verso, dall\u0027esiguità dell\u0027intervallo tra l\u0027importo minimo e quello massimo dell\u0027indennità e, per altro verso, dal criterio distintivo individuato dal legislatore, che si incardina sul numero degli occupati. Quanto al primo profilo, un\u0027indennità costretta entro l\u0027esiguo divario tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità vanifica l\u0027esigenza di adeguarne l\u0027importo alla specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un\u0027efficace deterrenza. Quanto al secondo profilo, il limitato scarto tra il minimo e il massimo determinati dalla legge conferisce un rilievo preponderante, se non esclusivo, al numero dei dipendenti, quando invece oggi tale criterio, in un quadro dominato dall\u0027incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi, non è più indicativo della effettiva forza economica del datore di lavoro, né rispecchia la gravità del licenziamento arbitrario e neppure fornisce parametri plausibili per una liquidazione del danno che si approssimi alle particolarità delle vicende concrete. Tuttavia, spetta alla valutazione discrezionale del legislatore la scelta delle soluzioni più appropriate per garantire tutele adeguate, fermo restando che un ulteriore protrarsi dell\u0027inerzia legislativa non sarebbe tollerabile e indurrebbe la Corte costituzionale, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 180/2022; S. 150/2020 - mass. 43444; S. 194/2018 - mass. 40530; S. 2/1986 - mass. 12095; S. 189/1975 - mass. 7969; S. 152/1975 - mass. 7901; S. 55/1974 - mass. 7091; S. 81/1969 - mass. 3269; S. 45/1965 - mass. 2368\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44976","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"23","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art9"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Carta sociale europea","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44976","titoletto":"Lavoro - Licenziamento individuale - Diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato - Fondamento costituzionale - Riconducibilità alla tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell\u0027ordinamento repubblicano. 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Nota a C. cost. sent. n. 183/2022","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"178","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42381_2022_183.pdf","nome_file_fisico":"183_2022+1_Delfino.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43894","autore":"Di Meo R.","titolo":"La (tortuosa via della) stabilità del lavoro nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"243","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44980","autore":"Diamanti R.","titolo":"Gli ultimi interventi della Corte costituzionale in materia di licenziamenti 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