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Aldo CORASANITI;                                       \r\n Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.         \r\n    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo    \r\n    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,    \r\n    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof.    \r\n    Giuliano VASSALLI;                                                    \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                               SENTENZA                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel  giudizio  promosso  con  ricorso  della  Regione  Valle  d\u0027Aosta    \r\n notificato  il  26 aprile 1991, depositato in Cancelleria il 7 maggio    \r\n successivo,  per  conflitto  di  attribuzione   nei   confronti   del    \r\n Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  avverso  l\u0027avviso  d\u0027asta    \r\n pubblica dell\u0027Intendenza di Finanza di Aosta in data  1\u0026#176;  marzo  1991    \r\n relativo  ad  immobile  sito  in  Comune  di Courmayeur denominato ex    \r\n Casermetta dei  Carabinieri,  ed  iscritto  al  n.  26  del  registro    \r\n conflitti 1991;                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Visto  l\u0027atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei    \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Udito nell\u0027udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice  relatore    \r\n dott. Aldo Corasaniti;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    Uditi  l\u0027avv.  Gustavo  Romanelli  per  la Regione Valle d\u0027Aosta e    \r\n l\u0027Avvocato dello  Stato  Piergiorgio  Ferri  per  il  Presidente  del    \r\n Consiglio dei ministri;                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1.  -  Con  ricorso  notificato il 26 aprile 1991 la Regione Valle    \r\n d\u0027Aosta ha sollevato conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  del    \r\n Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ed avverso l\u0027avviso di asta    \r\n pubblica dell\u0027Intendenza di Finanza di Aosta (Ufficio  del  registro)    \r\n del   1\u0026#176;   marzo  1991,  relativo  all\u0027immobile  sito  in  Courmayeur    \r\n denominato ex Casermetta dei Carabinieri,  lamentando  la  violazione    \r\n degli  artt. 2, 4, 5 e 6 dello Statuto (l. cost. 26 febbraio 1948, n.    \r\n 4), per sentir dichiarare la  spettanza  in  via  esclusiva  ad  essa    \r\n Regione  dell\u0027attribuzione  costituzionale  relativa ai beni dismessi    \r\n dal demanio dello Stato - e quindi al detto  immobile  -,  e  perch\u0026#233;    \r\n fosse  annullato,  in  quanto  invasivo  delle  proprie attribuzioni,    \r\n l\u0027atto impugnato.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Espone la ricorrente che  con  l\u0027avviso  d\u0027asta  l\u0027Amministrazione    \r\n delle  finanze  aveva  posto  in  vendita  l\u0027immobile, gi\u0026#224; adibito a    \r\n caserma dell\u0027Arma  dei  Carabinieri  ed  attualmente  allo  stato  di    \r\n rudere,  sul  presupposto  che  esso  appartenga  al patrimonio dello    \r\n Stato. La Regione, ritenendo al contrario che, a norma degli artt.  5    \r\n e  6 dello Statuto, l\u0027immobile sia compreso nel patrimonio regionale,    \r\n avendo perduto, sia pure successivamente all\u0027entrata in vigore  dello    \r\n Statuto, la destinazione ad usi inerenti alla difesa dello Stato o ad    \r\n altra  finalit\u0026#224;  di  carattere  nazionale,  richiedeva al Pretore di    \r\n Aosta, ottenendolo, un provvedimento ex art. 700 c.p.c. con il  quale    \r\n veniva sospesa, ma solo fino al 2 maggio 1991, l\u0027asta pubblica.          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Osserva  la  ricorrente  che  lo  Statuto della Valle d\u0027Aosta, nel    \r\n prevedere che tanto i beni del demanio dello  Stato  (art.  5,  primo    \r\n comma) situati nel suo territorio, \"eccettuati quelli che interessano    \r\n la difesa dello Stato ed altri servizi di carattere nazionale\", che i    \r\n beni  patrimoniali dello Stato (art. 6, primo comma) \"sono trasferiti    \r\n al patrimonio della  Regione\",  non  opera  alcuna  distinzione  -  a    \r\n differenza  dello  Statuto  della  Regione Sardegna: art. 14, secondo    \r\n comma - in relazione ai beni che, destinati a difesa dello Stato o ad    \r\n altri servizi di carattere nazionale all\u0027epoca di entrata  in  vigore    \r\n dello  Statuto,  abbiano  successivamente  perduto  tale detinazione,    \r\n sicch\u0026#233;, una volta venuta meno la destinazione  che  ne  imponeva  la    \r\n permanenza  nel  demanio  dello  Stato,  essi  sono  trasferiti  alla    \r\n Regione.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Tale  interpretazione,  confortata  da  un  recente   parere   del    \r\n Consiglio  di Stato, risulta avvalorata dal confronto con le analoghe    \r\n disposizioni in materia dello Statuto della Regione  Sicilia  (R.d.l.    \r\n 1\u0026#176;  maggio  1946, n. 455, convertito in l. cost. 26 febbraio 1948, n.    \r\n 2) che limitano (art. 33) l\u0027efficacia del trasferimento alla  Regione    \r\n dei beni del patrimonio dello Stato ai soli beni ad esso appartenenti    \r\n al  momento  di  entrata  in  vigore  dello Statuto, sicch\u0026#233; non pu\u0026#242;    \r\n essere pertinente, per il caso  in  esame,  la  remota  pronuncia  di    \r\n questa  Corte  (sent. n. 31 del 1959) resa in un conflitto in cui era    \r\n resistente la Regione Sicilia.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La ricorrente, rilevato che si  controverte  dell\u0027appartenenza  ad    \r\n uno  degli  enti  di  una potest\u0026#224; relativa ad un bene che la regione    \r\n ritiene  trasferito  al  proprio  patrimonio,  osserva  poi  come  il    \r\n conflitto  di  attribuzione  sia configurabile anche in connessione a    \r\n questioni sostanzialmente patrimoniali.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La Regione ha altres\u0026#236; richiesto la sospensione dell\u0027atto invasivo    \r\n a norma dell\u0027art. 40 della legge n. 87 del 1953  in  quanto,  qualora    \r\n l\u0027avviso  d\u0027asta  avesse  esecuzione  prima  dell\u0027accoglimento  della    \r\n domanda, non potrebbe comunque far  valere  il  proprio  diritto  nei    \r\n confronti  dell\u0027eventuale  aggiudicatario  della  gara  d\u0027asta, anche    \r\n perch\u0026#233; la pretesa fatta valere con un conflitto di attribuzione  non    \r\n rientra fra le domande trascrivibili ex artt. 2652 - 2653 c.c.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2. - Nel giudizio si \u0026#232; costituito il Presidente del Consiglio dei    \r\n ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura Generale dello Stato    \r\n che,   riservandosi  di  dedurre,  ha  chiesto  che  il  ricorso  sia    \r\n dichiarato inammissibile e infondato.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    3. - In prossimit\u0026#224; dell\u0027udienza,  la  Regione  Valle  d\u0027Aosta  ha    \r\n depositato  memoria  illustrativa insistendo per l\u0027accoglimento della    \r\n domanda.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                         \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e   1.  -  La  Regione  Valle  d\u0027Aosta  ha   sollevato   conflitto   di    \r\n attribuzione  nei  confronti  dello Stato in ordine all\u0027avviso d\u0027asta    \r\n del 1\u0026#176; marzo 1991, con il quale l\u0027Intendenza di finanza di  Aosta  ha    \r\n messo   in   vendita   l\u0027immobile  denominato  \"  ex  Casermetta  dei    \r\n carabinieri\", ridotto allo stato di rudere e da ritenere  trasferito,    \r\n per  esser venuta meno la sua destinazione a un servizio di interesse    \r\n nazionale, al demanio di essa Regione  ai  sensi  dell\u0027art.  5  dello    \r\n Statuto.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Adduce  la ricorrente che in tal modo \u0026#232; stata violata l\u0027esclusiva    \r\n attribuzione ad essa Regione della competenza relativa al detto  bene    \r\n demaniale.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.  -  Va  anzitutto  affermata  l\u0027ammissibilit\u0026#224; del conflitto di    \r\n attribuzione,  vanamente  negata  dall\u0027intervenuto   Presidente   del    \r\n Consiglio dei ministri sotto l\u0027aspetto che si tratterebbe di una mera    \r\n vindicatio rei.                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Quando  si controverte, come nel caso, della pertinenza di un bene    \r\n al demanio regionale anzich\u0026#233; a quello statale, viene  immediatamente    \r\n in  discussione  la  spettanza,  e  cio\u0026#232; il trasferimento o no dallo    \r\n Stato alle regioni,  delle  relative  funzioni  in  attuazione  della    \r\n normativa che concerne il trasferimento stesso.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Tanto  ha  ritenuto  questa  Corte  con la sentenza n. 31 del 1959    \r\n relativamente a un caso in cui si discuteva del trasferimento  di  un    \r\n bene  dello Stato al \"patrimonio\" della Regione ai sensi dell\u0027art. 32    \r\n dello Statuto della Regione Sicilia  (Regio  decreto  legislativo  15    \r\n maggio  1946,  n. 455), avendo allora la stessa Corte interpretato la    \r\n nozione di \"patrimonio\" nel senso di \"demanio\".                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    E tanto deve ritenersi a maggior ragione nel caso presente, in cui    \r\n si discute del trasferimento  di  beni  demaniali  dallo  Stato  alla    \r\n Regione  ai  sensi  dell\u0027art.  5  dello  Statuto  della Regione Valle    \r\n d\u0027Aosta, che prevede il trasferimento dei beni  stessi  al  \"demanio\"    \r\n della Regione.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    3.  -  Nel merito, il conflitto va risolto in favore della Regione    \r\n ricorrente.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    L\u0027art. 5 dello  Statuto  speciale  per  la  Valle  d\u0027Aosta  (legge    \r\n costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4) prevede il trasferimento ipso    \r\n jure al demanio regionale dei beni del demanio dello Stato  \"situati\"    \r\n nel  territorio  regionale,  esclusi quelli che interessano la difesa    \r\n dello Stato o servizi di carattere nazionale.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Nella specie non pu\u0026#242; dubitarsi che la  causa  di  esclusione  del    \r\n trasferimento   -  e  cio\u0026#232;  la  cennata  specifica  destinazione  (o    \r\n attitudine) del bene demaniale - sia  cessata,  quanto  meno  con  la    \r\n messa  in  vendita  da parte della pubblica amministrazione, mediante    \r\n l\u0027atto impugnato, del bene stesso a privati.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Rimane da stabilire se la cessazione abbia effetto  nel  senso  di    \r\n rendere inoperante l\u0027esclusione e operante, invece, il trasferimento,    \r\n anche   quando,   come   nel  caso,  la  cessazione  sia  intervenuta    \r\n successivamente all\u0027entrata in vigore dello Statuto.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    A risposta affermativa (che condiziona l\u0027accoglimento del ricorso)    \r\n persuadono pi\u0026#249; considerazioni.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Anzitutto il testo della disposizione statutaria, nell\u0027individuare    \r\n il requisito positivo e la  causa  di  esclusione  del  trasferimento    \r\n (natura  demaniale  dei  beni  e  loro destinazione specifica al fine    \r\n suindicato) nulla  precisa  quanto  al  tempo  in  cui  essi  debbono    \r\n verificarsi per essere rilevanti al fine avuto di mira: la qual cosa,    \r\n in   riferimento  alla  stessa  tendenziale  ampiezza  dell\u0027autonomia    \r\n speciale, induce a ritenere compresi nel trasferimento anche  i  beni    \r\n per  i  quali  la  causa  di esclusione venga a cessare in un momento    \r\n successivo all\u0027entrata in vigore dello Statuto.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Del resto l\u0027art. 14 dello Statuto speciale per la Sardegna  (legge    \r\n costituzionale  26  febbraio  1948, n. 3) mentre stabilisce, al primo    \r\n comma, che la Regione, nell\u0027ambito del suo territorio,  succede  allo    \r\n Stato  nei beni demaniali e, al secondo comma, che restano allo Stato    \r\n i beni e diritti  connessi  a  servizi  di  competenza  statale,  d\u0026#224;    \r\n rilievo  alla sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa di    \r\n esclusione  possa  cessare,  con  l\u0027effetto  in  tal  caso   che   la    \r\n successione  si  realizza,  in  un  momento posteriore all\u0027entrata in    \r\n vigore dello Statuto.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    N\u0026#233;  decisivi  argomenti   possono   trarsi   dall\u0027interpretazione    \r\n contraria  seguita  da  questa Corte con la richiamata sentenza n. 31    \r\n del 1959  relativamente  all\u0027art.  32  dello  Statuto  della  Regione    \r\n Sicilia.   Invero   tale   precetto,   concernente   anche   esso  il    \r\n trasferimento dei beni demaniali dello  Stato  alla  Regione,  assume    \r\n espressamente  come  criterio  di individuazione dei beni oggetto del    \r\n trasferimento l\u0027esistenza delle  situazioni  considerate  al  momento    \r\n dell\u0027entrata  in vigore dello Statuto, mostrando cos\u0026#236; esplicitamente    \r\n di non dar rilievo alla sopravvenienza.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    L\u0027interpretazione ora adottata dello Statuto della  Regione  Valle    \r\n d\u0027Aosta  in parte qua non trova poi smentita in ci\u0026#242;, che le norme di    \r\n attuazione contenute nel d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, all\u0027art. 8,    \r\n secondo comma, nel riferirsi all\u0027identificazione dei beni del demanio    \r\n dello Stato che interessano  la  difesa  dello  Stato  o  servizi  di    \r\n carattere  nazionale  ai  sensi  e  per gli effetti dell\u0027art. 5 dello    \r\n Statuto, prevede che l\u0027identificazione stessa  \"\u0026#232;  effettuata\"  (con    \r\n decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministeri    \r\n interessati e la Regione) entro due anni dall\u0027entrata in vigore dallo    \r\n stesso  d.P.R.  n.  182  del  1982. Questa normativa di attuazione si    \r\n riferisce invero ad atti di identificazione dei beni, atti  alla  cui    \r\n emanazione  \u0026#232;  fissato  un  termine,  senza  che ci\u0026#242; importi che le    \r\n situazioni oggetto di identificazione debbano ritenersi  solo  quelle    \r\n esistenti  al momento di entrata in vigore dello Statuto, e non anche    \r\n quelle verificatesi successivamente. Ch\u0026#233; anzi il terzo  comma  dello    \r\n stesso  art. 3, nel prevedere che i beni \"assegnati\" alla Regione che    \r\n si rendessero successivamente  necessari  per  la  destinazione  alla    \r\n difesa  dello Stato o a servizi di carattere nazionale possono essere    \r\n retrocessi allo Stato, mostra di considerare rilevante, e addirittura    \r\n decisiva, la sopravvenienza  delle  situazioni  cui  ha  riguardo  lo    \r\n Statuto.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    E  neppure  \u0026#232; significativa in senso opposto a quello ora seguito    \r\n la legge 14 agosto 1971,  n.  907  con  la  quale  \u0026#232;  specificamente    \r\n disposto  il  trasferimento (entro un dato termine e mediante un dato    \r\n procedimento) alla Regione Valle d\u0027Aosta di beni gi\u0026#224; destinati a  un    \r\n servizio  di  interesse  nazionale. Invero disposizioni del genere si    \r\n spiegano con l\u0027esigenza di una espressa valutazione  da  parte  dello    \r\n Stato  della  non destinabilit\u0026#224; ulteriore dei beni ivi indicati allo    \r\n stesso o ad altro servizio nazionale, valutazione  che  qui  non  era    \r\n bisognevole  di  trovare espressione in uno specifico atto normativo,    \r\n essendo implicita nella decisione di mettere il  bene  in  vendita  a    \r\n privati.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Va  dunque dichiarato che non spetta allo Stato porre in vendita a    \r\n privati, con l\u0027impugnato  avviso  d\u0027asta,  l\u0027immobile  in  questione,    \r\n appartenendo questo al demanio della Regione Valle d\u0027Aosta.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    L\u0027esame   dell\u0027istanza   di  sospensione  dell\u0027atto  impugnato  \u0026#232;    \r\n assorbito dall\u0027accoglimento del ricorso.                                 \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                           per questi motivi                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                        LA CORTE COSTITUZIONALE                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e   \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e che non spetta allo Stato porre in vendita con l\u0027impugnato    \r\n avviso  d\u0027asta 1\u0026#176; marzo 1991 l\u0027immobile denominato \"ex Casermetta dei    \r\n carabinieri\", di pertinenza del demanio della Regione Valle  d\u0027Aosta,    \r\n e annulla, di conseguenza, l\u0027atto ora indicato.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,    \r\n Palazzo della Consulta, l\u00278 ottobre 1991.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF1\"\u003e                  Il Presidente: CORASANITI                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF2\"\u003e                  Il redattore: CORASANITI                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF3\"\u003e                        Il cancelliere: MINELLI                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF4\"\u003e    Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOF5\"\u003e                Il direttore della cancelleria: MINELLI                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e                                                                          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"17551","titoletto":"SENT.   383/91 A.  CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E  REGIONI (GIUDIZIO PER) - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA PERTINENZA DI UN BENE AL  DEMANIO  REGIONALE  ANZICHE\u0027  A QUELLO  STATALE  -  IMMEDIATO COINVOLGIMENTO   DELLA  SPETTANZA  DELLE   RELATIVE  FUNZIONI   - CONFIGURABILITA\u0027 DEL CONFLITTO.","testo":"Quando  si  controverte  della pertinenza di un bene  al  demanio regionale  anziche\u0027  a  quello statale, viene  immediatamente  in discussione  la  spettanza, e cioe\u0027 il trasferimento o  no  dallo Stato  alle regioni, delle relative funzioni in attuazione  della normativa   che  concerne  il   trasferimento  stesso:   onde  va affermata  la  ammissibilita\u0027  del   conflitto  di   attribuzione sollevato  in  proposito.  (Fattispecie relativa a  conflitto  di attribuzione  sollevato dalla Regione Valle d\u0027Aosta nei confronti dello  Stato in ordine all\u0027avviso d\u0027asta del 1 marzo 1991, con il quale  l\u0027Intendenza  di  finanza  di Aosta ha  messo  in  vendita l\u0027immobile denominato \"ex Casermetta dei carabinieri\").  - Analogamente v. S. n. 31 del 1959.","numero_massima_successivo":"17552","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"avviso d\u0027asta dell\u0027intendenza di finanza","data_legge":"01/03/1991","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"26/02/1948","numero":"4","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17552","titoletto":"SENT.   383/91 B.  REGIONE VALLE D\u0027AOSTA - TRASFERIMENTO DEI BENI DEL  DEMANIO  STATALE AL DEMANIO REGIONALE - ESCLUSIONE DEI  BENI INTERESSANTI  LA DIFESA DELLO STATO O DESTINATI AD ALTRI  SERVIZI DI  CARATTERE  NAZIONALE  -  FATTI   PER  CUI  L\u0027ESCLUSIONE  DEVE RITENERSI  CESSATA  -  OPERATIVITA\u0027, ANCHE SE  VERIFICATISI  DOPO L\u0027ENTRATA  IN  VIGORE DELLO STATUTO REGIONALE - RIFERIMENTI  ALLE NORME  IN  MATERIA  (ANALOGHE E  RISPETTIVAMENTE  DIVERSE)  DEGLI STATUTI DELLE REGIONI SARDEGNA E SICILIA.","testo":"Nel prevedere il trasferimento ipso iure al demanio regionale dei beni  del  demanio  dello  Stato  situati  nel  territorio  della Regione,  esclusi quelli che interessano la difesa dello Stato  o altri  servizi  di carattere nazionale, l\u0027art.  5  dello  Statuto speciale  per  la Valle d\u0027Aosta nulla precisa quanto al tempo  in cui  i  suindicati  requisiti (natura demaniale dei beni  e  loro destinazione  specifica) devono verificarsi per essere  rilevanti al  fine  del  trasferimento, e cio\u0027, in  relazione  alla  stessa tendenziale  ampiezza dell\u0027autonomia speciale, induce a  ritenere compresi  nel trasferimento anche i beni per i quali la causa  di esclusione  venga a cessare in un momento successivo  all\u0027entrata in  vigore  dello Statuto.  Alla stessa conclusione si  perviene, per   quanto  riguarda  la  Sardegna,   in  base   alla   analoga disposizione,  che alla sopravvenienza da\u0027 anzi espresso rilievo, dell\u0027art.  14 dello Statuto speciale, mentre per l\u0027art.  32 dello Statuto  speciale  per  la Sicilia le suddette  situazioni  vanno considerate  con esclusivo riferimento al momento dell\u0027entrata in vigore dello stesso Statuto.  -  Riguardo  all\u0027art.  32 dello Statuto speciale per la  Sicilia: S.  n.  31/1959.","numero_massima_successivo":"17553","numero_massima_precedente":"17551","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Valle d\u0027Aosta","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17553","titoletto":"SENT.   383/91 C.  REGIONI A STATUTO SPECIALE - TRASFERIMENTO DEI BENI  DEL  DEMANIO STATALE AL DEMANIO REGIONALE - ESCLUSIONE  DEI BENI  INTERESSANTI  LA  DIFESA DELLO STATO O DESTINATI  AD  ALTRI SERVIZI  DI CARATTERE NAZIONALE - FATTI PER CUI L\u0027ESCLUSIONE DEVE RITENERSI  CESSATA  -  MESSA IN VENDITA DEL BENE A PRIVATI  -  E\u0027 TALE.","testo":"Non  puo\u0027  dubitarsi che l\u0027interesse di un bene demaniale per  la difesa  dello Stato o la destinazione di esso ad altri servizi di carattere  nazionale  siano cessati con la messa in  vendita,  da parte della pubblica amministrazione, del bene stesso a privati.","numero_massima_successivo":"17554","numero_massima_precedente":"17552","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Valle d\u0027Aosta","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"17554","titoletto":"SENT.   383/91 D.  REGIONE VALLE D\u0027AOSTA - TRASFERIMENTO DEI BENI DEL  DEMANIO  STATALE  AL  DEMANIO   REGIONALE  -  AVVISO  D\u0027ASTA DELL\u0027INTENDENTE  DI  FINANZA PER LA VENDITA A PRIVATI  DELL\u0027  \"EX CASERMETTA DEI CARABINIERI\" IN COURMAYEUR - RICORSO DELLA REGIONE PER  CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICONOSCIUTA INCIDENZA DELL\u0027ATTO IMPUGNATO SULLE FUNZIONI DELLA REGIONE VALLE D\u0027AOSTA, TRATTANDOSI DI  BENE  DA  RITENERSI  TRASFERITO AL DEMANIO  REGIONALE  -  NON SPETTANZA  ALLO  STATO DEL POTERE ESERCITATO -  ANNULLAMENTO  DEL PROVVEDIMENTO IN QUESTIONE.","testo":"E\u0027  invasivo delle funzioni della Regione Valle d\u0027Aosta  relative all\u0027attuazione  della  normativa del trasferimento dei  beni  del demanio  statale  al demanio regionale (v.massima A) l\u0027avviso  di asta  pubblica  dell\u0027Intendenza di finanza di Aosta (Ufficio  del Registro)  del 1 marzo 1991, relativo all\u0027immobile \"ex Casermetta dei  carabinieri\" in Courmayeur.  Con la messa in vendita di esso deve infatti ritenersi cessata la destinazione dell\u0027immobile alla difesa  dello  Stato o ad altri servizi di  carattere  nazionale, (ved.   massima  B)  e divenuto di  conseguenza  operativo  (ved. massima  C) il trasferimento del bene al demanio regionale.  Deve quindi  dichiararsi che non spetta allo Stato porre in vendita la suindicata  \"ex  Casermetta dei carabinieri\", di  pertinenza  del demanio   della   Regione  Valle   d\u0027Aosta,  e   annullarsi,   di conseguenza, l\u0027impugnato avviso d\u0027asta.","numero_massima_precedente":"17553","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"avviso d\u0027asta dell\u0027intendenza di finanza","data_legge":"01/03/1991","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Valle d\u0027Aosta","data_legge":"","numero":"0","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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